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C.). \n \nNome  -  Adozione  e  affidamento  -  Adozione  di  minori  in   casi\n  particolari - Cognome dell\u0027adottato  -  Anteposizione  del  cognome\n  dell\u0027adottante rispetto a quello dell\u0027adottato - Preclusione  della\n  possibilita\u0027 di consentire, con la sentenza  di  adozione  in  casi\n  particolari, la sostituzione del cognome originario del minore  con\n  il cognome dell\u0027adottante. \n- Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad  una  famiglia),\n  art. 55, in relazione all\u0027art. 299, primo comma, del codice civile. \n\n\r\n(GU n. 17 del 23-04-2025)\n\r\n \n                  TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI \n \n    Il Tribunale per i  minorenni  di  Bari,  riunito  in  Camera  di\nconsiglio nelle persone dei signori: \n        1) dott.ssa Valeria Montaruli Presidente rel.; \n        2) dott.ssa Francesca Stilla giudice; \n        3) dott.ssa Maria Vurchio... giudice onoraria; \n        4) dott. Nicola Perta ... giudice onorario. \n    Ordinanza interlocutoria su ricorso proposto ai  sensi  dell\u0027art.\n44, lettera b), della legge n. 184 del 1983 dal sig. P. G. nato a ...\nil..., rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Di Reda e  Rosa  La\nForgia, in relazione al minore D.  C.  nato  a  ...,  il...,  di  cui\nchiedeva farsi luogo all\u0027adozione; \n    madre: S. R. nata a ... il ...; \n    padre: S. C. nato ad ... il .... \n    La curatrice  speciale  del  minore  avv.  Francesca  Arciuli  si\ncostituiva con comparsa di costituzione  datata  10  gennaio  2025  e\nconcludeva in via pregiudiziale, previa sospensione del procedimento,\naffinche\u0027 fosse sollevata la questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n299 del codice civile nella parte in cui  disponendo  che  l\u0027adottato\nassume il cognome  dell\u0027adottante  e  lo  antepone  al  proprio,  non\nconsente con sentenza di adozione, la scelta tra  l\u0027uso  del  cognome\noriginario e di quello dell\u0027adottante,  a  seconda  delle  situazioni\nconcrete e avuto riguardo all\u0027interesse del minore; nel  merito,  per\nl\u0027accoglimento del ricorso proposto dal sig. P.; \n    Con parere emesso in data 13 novembre 2024 il PMM  dichiarava  di\nnon opporsi alla richiesta adozione. \n \n                              In fatto \n \n    In data 12 aprile  2024  il  sig.  P.  G.  proponeva  istanza  di\nadozione in casi particolari ex art. 44, lettera b), della  legge  n.\n184/1983 nei confronti del minore D. C., nato da una  relazione  more\nuxorio precedentemente avuta dalla madre sig.ra  S.  R.,  moglie  del\nricorrente,  con  il  sig.  S.  C.,  decaduto  dalla  responsabilita\u0027\ngenitoriale sul minore. \n    Il sig.  P.  ha  rappresentato  e  allegato  di  avere  contratto\nmatrimonio con la madre del  minore  in  data  ...  e  che  il  padre\nbiologico  non  avrebbe  mantenuto  alcun  rapporto  con  il  figlio.\nInfatti,  in  data  ...,  il  Tribunale  di  Trani   ha   pronunciato\nl\u0027affidamento  esclusivo  di  D.  alla  signora  R.,  in  virtu\u0027  del\npersistente disinteresse del sig. C.  e  successivamente,  sempre  su\nricorso della madre, con decreto del 22 novembre  2023  il  Tribunale\nper i minorenni di Bari aveva emesso  una  pronuncia  ablativa  della\nresponsabilita\u0027 genitoriale del padre biologico. \n    All\u0027udienza  del  18  settembre  2024  il  ricorrente  confermava\nl\u0027istanza,  con  il  consenso  della  moglie  e  entrambi  i  coniugi\nchiedevano che il bambino assumesse il solo cognome  «P»,  in  deroga\nalla disciplina prevista dall\u0027art. 299 del codice civile,  alla  luce\ndel totale disinteresse  manifestato  dal  padre  biologico  e  della\nvolonta\u0027 espressa dal minore. Il piccolo, pur  non  avendo  raggiunto\nl\u0027eta\u0027 prevista per l\u0027ascolto del minore, ha avuto un breve colloquio\ncon i giudici onorari, dicendo loro: «mi chiamo D. P.». \n    All\u0027udienza del 12 novembre 2024 si  prendeva  atto  dell\u0027assenza\ndel  sig.  C.,  nonostante   fosse   stato   ritualmente   convocato.\nContestualmente, la coppia ribadiva la propria volonta\u0027 che il minore\nassumesse  il  solo  cognome  «P.»,  essendosi  il  padre  biologico,\ndichiarato decaduto dalla responsabilita\u0027  genitoriale  con  sentenza\ndel Tribunale per i minorenni di Bari n. 144/2023 in data 22 novembre\n2023,  sempre  disinteressato  del  minore  e,  sentiti  sul   punto,\ncondividevano  l\u0027opportunita\u0027   di   sollevare   una   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale al fine  di  superare,  in  caso  di  suo\naccoglimento, la rigida formulazione dell\u0027art. 299 del codice  civile\nnell\u0027ambito dell\u0027adozione in casi particolari di minori. \n    Il PMM esprimeva parere favorevole alla richiesta adozione. \n    Con il  decreto  del  30  dicembre  2024  il  Tribunale  nominava\nl\u0027avv.ta  Francesca  Arciuli  curatrice  speciale  del   minore.   La\ncuratrice speciale si  costituiva  tempestivamente  e  rassegnava  le\nconclusioni in epigrafe riportate. \n \n                             In diritto \n \n    Dalla ricostruzione dei fatti emerge la rilevanza della questione\nnel giudizio a quo, in  quanto  la  pronuncia  sull\u0027attribuzione  del\ncognome e\u0027 strettamente connessa alla pronuncia di adozione  in  casi\nparticolari. \n    Nel caso di specie, il ricorrente e la  madre  del  minore  hanno\nconcordemente  richiesto  che  con  la  sentenza  di  adozione  fosse\ndisposta la sostituzione del cognome del padre  naturale  con  quello\ndel padre adottivo del minore, in deroga rispetto  all\u0027art.  299  del\ncodice civile la cui disciplina si applica al caso di specie in forza\ndel richiamo contenuto nell\u0027art. 55 della  legge  n.  184/1983  e  in\nanalogia con quanto previsto dall\u0027art. 27 della legge n. 184/1983. Le\nargomentazioni addotte dai coniugi, ovvero il prolungato disinteresse\ndel  padre  biologico,  dichiarato  decaduto  dalla   responsabilita\u0027\ngenitoriale,  sono  condivisibili  e  supportate   dalle   risultanze\nistruttorie. Il sig. C. ha confermato il proprio disinteresse per  il\nfiglio,  non  essendo  comparso   senza   giustificato   impedimento,\nnonostante la regolarita\u0027 della notifica. Trova peraltro applicazione\nl\u0027art. 46 della legge n. 184/1983 per il quale, essendo  il  genitore\ndecaduto dalla responsabilita\u0027 genitoriale, non e\u0027 necessario il  suo\nassenso ai fini della sentenza di adozione in casi particolari. \n    Va peraltro evidenziato che dal colloquio dei giudici onorari con\nil minore di appena cinque anni, e\u0027 emerso che il medesimo identifica\nil proprio  cognome  con  quello  del  ricorrente,  il  che  conferma\nl\u0027estraneita\u0027 del padre rispetto  al  suo  percorso  di  crescita,  e\nl\u0027identificazione come figura paterna del  ricorrente,  che  per  lui\nrappresenta insieme alla  madre  biologica  una  figura  primaria  di\nriferimento. \n    Qualora mantenesse il cognome paterno, e\u0027 dunque prevedibile che,\ncrescendo, avvertira\u0027 la non corrispondenza di questo cognome con  il\nproprio contesto familiare e  ambientale.  Non  sembra  peraltro  che\npossa essere satisfattiva la possibilita\u0027 di ricorrere alla procedura\namministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.\n396/2000, che e\u0027 un rimedio succedaneo e non assimilabile  al  regime\nprimario dell\u0027adozione. \n    Non pare, inoltre, possibile accogliere la domanda sulla base  di\nun\u0027interpretazione evolutiva delle norme vigenti, atteso il carattere\nperentorio dell\u0027art. 299 del codice civile,  che  non  lascia  spazio\nalla possibilita\u0027 della sostituzione del cognome originario.  In  tal\nsenso depone la recente sentenza della Corte  costituzionale  n.  135\ndel  2023,  che,  con  riferimento  all\u0027istituto  dell\u0027adozione   dei\nmaggiorenni, ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.\n299, 1 comma del codice civile nella parte in cui non  consente,  con\nla sentenza  di  adozione,  di  aggiungere,  anziche\u0027  anteporre,  il\ncognome dell\u0027adottante a quello dell\u0027adottato maggiore  di  eta\u0027,  se\nentrambi hanno espresso il loro consenso a tale effetto. La Corte con\nquesta pronuncia ha implicitamente disatteso, peraltro in  un\u0027ipotesi\nmeno radicale di quella in esame in cui si chiede la sostituzione del\ncognome, la possibilita\u0027, pure praticata nella prassi  dei  tribunali\nper i minorenni, di aderire a  un\u0027interpretazione  costituzionalmente\norientata, avendo emesso non  gia\u0027  una  sentenza  interpretativa  di\nrigetto, ma una pronuncia di accoglimento. \n    Al fine di argomentare in via preliminare, pare utile ricostruire\nl\u0027evoluzione della  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  che\nattribuisce   al   diritto    all\u0027identita\u0027    personale    copertura\ncostituzionale assoluta, ai sensi dell\u0027art. 2  della  Costituzione  e\nche  considera  il  nome  come  primario   segno   distintivo   della\npersonalita\u0027. \n    Secondo la sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2022  n.\n131, il cognome,  insieme  con  il  prenome,  rappresenta  il  nucleo\ndell\u0027identita\u0027 giuridica  e  sociale  della  persona:  le  conferisce\nidentificabilita\u0027, nei rapporti di diritto pubblico, come di  diritto\nprivato, e incarna la rappresentazione sintetica  della  personalita\u0027\nindividuale,  che  nel  tempo  si  arricchisce  progressivamente   di\nsignificati. \n    E\u0027  costante  nella  giurisprudenza  della  Corte  l\u0027affermazione\nsecondo cui il nome  e\u0027  «autonomo  segno  distintivo  della  [...  ]\nidentita\u0027 personale» (sentenza n.  297  del  1996),  nonche\u0027  «tratto\nessenziale della [...] personalita\u0027» (sentenza n. 268 del 2002; nello\nstesso senso, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 286 del  2016),\n«riconosciuto come un \"bene oggetto di autonomo diritto  dall\u0027art.  2\ndella Costituzione» [e, dunque,  come]  «diritto  fondamentale  della\npersona umana» (sentenze n. 13 del  1994,  n.  297  del  1996  e,  da\nultimo, sentenza n. 120 del 2001 e sentenza n. 268 del 2002). Essa e\u0027\nintervenuta,  oltre  che  sull\u0027art.  262  del  codice  civile   anche\nsull\u0027art.  299  terzo  comma   del   codice   civile,   dichiarandone\nl\u0027incostituzionalita\u0027, nella parte in cui  prevedeva  che  l\u0027adottato\nassumesse il cognome del marito, anziche\u0027  prevedere  che  l\u0027adottato\nassumesse  i  cognomi  degli  adottanti,  nell\u0027ordine  dai   medesimi\nconcordato, fatto salvo  l\u0027accordo,  raggiunto  nel  procedimento  di\nadozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. \n    Questa fondamentale pronuncia si pone in linea con la sentenza n.\n286 del 2016,  che  ha  dichiarato  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale,\noltre che dell\u0027art. 262 del codice civile dell\u0027art.  299  del  codice\ncivile nella parte in cui non  consentiva  ai  coniugi,  in  caso  di\nadozione compiuta da entrambi,  di  attribuire,  di  comune  accordo,\nanche il cognome materno  al  momento  dell\u0027adozione.  Tale  sentenza\nmuove dal presupposto che il  cognome,  quale  fulcro  -  insieme  al\nprenome - dell\u0027identita\u0027 giuridica  e  sociale,  collega  l\u0027individuo\nalla  formazione  sociale  che  lo   accoglie   tramite   lo   status\nfiliationis. Il  cognome  deve,  pertanto,  radicarsi  nell\u0027identita\u0027\nfamiliare e, al contempo, riflettere la funzione che  riveste,  anche\nin  una  proiezione  futura,  rispetto  alla   persona.   Il   valore\ndell\u0027identita\u0027 della persona, nella pienezza e complessita\u0027 delle sue\nespressioni, e  la  consapevolezza  della  valenza,  pubblicistica  e\nprivatistica,  del  diritto  al  nome,  quale  punto   di   emersione\ndell\u0027appartenenza del singolo ad  un  gruppo  familiare,  portano  ad\nindividuare nei criteri  di  attribuzione  del  cognome  del  minore,\nprofili determinanti della sua identita\u0027 personale, che  si  proietta\nnella  sua  personalita\u0027  sociale,  ai  sensi   dell\u0027art.   2   della\nCostituzione. \n    E\u0027  proprio  in  tale  prospettiva  che  Corte  ha,   da   tempo,\nriconosciuto il diritto al mantenimento dell\u0027originario  cognome  del\nfiglio, anche in caso di modificazioni del suo  status  derivanti  da\nsuccessivo riconoscimento o da adozione. Sotto il primo  profilo,  la\nCorte ha ritenuto conciliabili la tutela dell\u0027identita\u0027 personale del\nminore  e  il  suo  stato  di   filiazione,   entrambi   di   rilievo\ncostituzionale, senza necessita\u0027 di sacrificare alcuno dei  due,  con\nl\u0027attribuzione al figlio naturale, che assume il cognome del genitore\nche lo ha riconosciuto, del diritto di conservare -  aggiungendolo  o\nanteponendolo, a sua scelta, a questo -  il  cognome  precedentemente\nconferitogli con atto formalmente legittimo, quando  tale  cognome  -\nsecondo il prudente apprezzamento del  giudice  -  sia  da  ritenersi\ndivenuto autonomo segno  distintivo  della  sua  identita\u0027  personale\n(sentenza n. 297 del 1996),  nonche\u0027  «tratto  essenziale  della  sua\npersonalita\u0027». In  particolare,  la  sentenza  n.  120  del  2001  ha\ndichiarato illegittimo l\u0027art. 299 secondo comma  del  codice  civile,\nnella parte in cui prevedeva che, in  caso  di  figlio  naturale  non\nriconosciuto, l\u0027adottato assumesse solo  il  cognome  dell\u0027adottante,\nsulla base dell\u0027art. 2 della Costituzione, dovendosi  ormai  ritenere\nprincipio consolidato quello per cui il diritto al nome - inteso come\nprimo e piu\u0027 immediato segno distintivo che caratterizza l\u0027 identita\u0027\npersonale - costituisce uno dei diritti  inviolabili  protetti  dalla\nmenzionata norma  costituzionale.  Lo  stesso  principio,  sempre  in\nrelazione all\u0027art. 299 del codice civile, e\u0027  stato  affermato  dalla\nsentenza n. 268 del 2002, che pure sotto altro profilo  ha  disatteso\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 299 del  codice\ncivile. \n    Il processo di valorizzazione del diritto all\u0027identita\u0027 personale\ne\u0027 culminato nella recente affermazione, da parte  di  questa  Corte,\ndel diritto del figlio a conoscere le proprie origini e  ad  accedere\nalla propria storia  parentale,  quale  «elemento  significativo  nel\nsistema costituzionale di tutela della persona» (sentenza n. 278  del\n2013). \n    In questa stessa cornice si  inserisce  anche  la  giurisprudenza\ndella Corte europea dei  diritti  dell\u0027uomo,  che  ha  ricondotto  il\ndiritto al nome nell\u0027ambito della tutela offerta  dall\u0027art.  8  della\nConvenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell\u0027uomo  e  delle\nliberta\u0027 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il  4  novembre  1950  e\nresa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (cfr.  le  sentenze\ncontro Italia, del 7 gennaio 2014 e Leon Madrid contro Spagna del  26\nottobre 2021, in relazione  alla  possibilita\u0027  di  attribuzione  del\ncognome materno). \n    In definitiva, il diritto all\u0027identita\u0027 personale si  declina  in\nquesta materia su  un  duplice  versante  relativo  al  principio  di\nuguaglianza tra i genitori, da un  lato,  e  del  consolidamento  del\ncognome  come  segno  distintivo  dell\u0027identita\u0027  personale,  qualora\ninsorga la  possibilita\u0027  o  necessita\u0027  di  acquisire  un  ulteriore\ncognome,  nei  casi  di  successivo  riconoscimento  o   accertamento\ngiudiziale del rapporto di filiazione, ovvero in caso di adozione  di\nun maggiorenne. In tali ipotesi e\u0027 rimessa al figlio  maggiorenne  la\nscelta circa l\u0027assunzione del nuovo  cognome  e/o  l\u0027anteposizione  o\nsostituzione del cognome originario. Questo secondo aspetto muove dal\npregiudizio che si determinerebbe per l\u0027interessato la cui  identita\u0027\nsi e\u0027  strutturata  sull\u0027originario  cognome,  che  magari  e\u0027  stato\ntrasmesso alla prole,  qualora  fosse  preclusa  la  possibilita\u0027  di\nmantenerlo. \n    Va considerato, con riferimento alla fattispecie  in  esame,  che\nl\u0027evoluzione normativa e il diritto vivente hanno  dato  sempre  piu\u0027\nspazio     al     riconoscimento      della      soggettivita\u0027      e\ndell\u0027autodeterminazione  del  minore.   E\u0027   ormai   consolidato   il\nconvincimento che il minore e\u0027 titolare  di  tutti  i  diritti  e  le\nliberta\u0027 riconosciuti all\u0027essere umano, in quanto  indispensabili  al\nproprio sviluppo e alla piena esplicazione della propria personalita\u0027\nsociale. Naturalmente, l\u0027esplicazione di tale  liberta\u0027  e\u0027  connessa\nall\u0027esercizio della funzione  educativa  del  genitore,  che  non  e\u0027\nintesa come un potere assoluto sul  figlio,  ma  e\u0027  funzionale  alla\ncostruzione armonica della personalita\u0027 del minore, sicche\u0027 i diritti\ndi liberta\u0027 del medesimo non possono  non  trovare  un  limite  nella\nnecessita\u0027 di garantire un sano sviluppo della persona. Numerose sono\nle disposizioni del codice civile (articoli 145, 244, 250, 252,  264,\n273 284, 363, 774, 1389), e in alcune leggi speciali, come  la  legge\n1º dicembre 1970, n. 898 in materia di divorzio,  che  danno  rilievo\nalla volonta\u0027 di soggetti minori, facendo in alcuni casi  riferimento\nal compimento del sedicesimo anno di eta\u0027 e in altri casi al generico\nparametro  della  capacita\u0027  di  discernimento.  Un  riferimento   al\ncompimento  del  dodicesimo  anno  di  eta\u0027  o  alla   capacita\u0027   di\ndiscernimento del minore di eta\u0027 inferiore, in conformita\u0027 con l\u0027art.\n12 della Convenzione di New York, e\u0027 contenuto  nel  previgente  art.\n336-bis del codice civile (ora art. 473-bis 5 del codice di procedura\ncivile) sull\u0027ascolto del minore, oltre che negli articoli 4, 10 e  25\ndella legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione. \n    La  giurisprudenza  da   tempo   afferma   che   i   criteri   di\nindividuazione  del  cognome  del  minore  si  pongono  in   funzione\nesclusiva del suo interesse, che e\u0027 essenzialmente quello di  evitare\nun danno alla sua identita\u0027 personale, intesa anche  come  proiezione\ndella sua personalita\u0027 sociale (cfr. Cassazione civ. sez. I, n. 12670\ndel 2009). Dal momento in cui il minore assume  il  proprio  cognome,\nunitamente al prenome, inizia progressivamente a formarsi l\u0027identita\u0027\npersonale, in relazione alla quale si radicano le ragioni  della  sua\ntutela. Tali ragioni  insorgono  in  modo  particolare  nel  caso  di\nassunzione di un ulteriore cognome. \n    La possibilita\u0027 per il figlio di acquisire un secondo cognome  e\u0027\nnormativamente prevista dall\u0027art. 262 del codice civile, che  rimette\nal figlio maggiore di eta\u0027 la scelta  circa  l\u0027assunzione  del  nuovo\ncognome e, ove lo assuma, quella relativa  all\u0027anteposizione  o  alla\nsostituzione del precedente cognome. In caso  di  figlio  minore,  il\nlegislatore affida la decisione al giudice, previo ascolto del minore\nche abbia compiuto l\u0027eta\u0027 di dodici anni o anche di eta\u0027 inferiore se\nsia capace di discernimento. \n    L\u0027assunzione del secondo cognome si prospetta anche nell\u0027adozione\ndi persona maggiorenne, la cui disciplina, ex art. 299, 1  comma  del\ncodice civile, assegna all\u0027adottato  il  cognome  dell\u0027adottante  che\nviene anteposto al cognome  originario.  L\u0027art.  62  della  legge  n.\n184/1983 ha modificato l\u0027art. 299 del  codice  civile  nel  senso  di\nprevedere  l\u0027anteposizione  del  cognome  dell\u0027adottante  al  cognome\noriginario dell\u0027adottato, invece che la sua  aggiunta,  prevista  dal\ncodice civile del 1942. \n    L\u0027adozione dei maggiorenni era in origine concepita come distinta\ndall\u0027adozione dei minori,  pur  se  la  legge  n.  184/1983  ha  reso\napplicabili  alcune   disposizioni   codicistiche   alla   disciplina\ndell\u0027adozione in casi particolari. Anche sotto il profilo funzionale,\ndall\u0027originaria accezione di  tipo  patrimonialistico  dell\u0027istituto,\nlegata all\u0027esigenza di  dare  una  successione  a  persone  prive  di\ndiscendenza, e\u0027 prevalsa la funzione di tipo solidaristico,  che,  in\nconformita\u0027 con le finalita\u0027 delle riforme in materia di famiglia, si\ndeclina nella valorizzazione del riconoscimento di un rapporto  umano\ndi tipo  familiare,  sicche\u0027  la  disciplina  dell\u0027anteposizione  del\ncognome dell\u0027adottante, che  mira  a  dare  visibilita\u0027  al  rapporto\nadottivo, non e\u0027 piu\u0027 connessa alla finalita\u0027 di  prosecuzione  della\nstirpe dell\u0027adottante,  ma  alla  connotazione  dell\u0027identita\u0027  della\npersona adottata. La ragione giustificatrice  dell\u0027anteposizione  del\ncognome adottivo a quello di  origine  prevista  dalla  norma  veniva\ndunque  individuata  nell\u0027esigenza  di  dare  visibilita\u0027  al  legame\ngiuridico che si viene a instaurare con l\u0027adottante, preservando,  al\ncontempo, il cognome originario dell\u0027adottato. \n    Su tale  aspetto  si  e\u0027  pronunciata  la  sentenza  della  Corte\ncostituzionale n. 135 del 2023, che ha dichiarato  costituzionalmente\nillegittimo l\u0027art. 299, comma 1, del codice civile,  nella  parte  in\ncui non  consente,  con  la  sentenza  di  adozione,  di  aggiungere,\nanziche\u0027  di  anteporre,   il   cognome   dell\u0027adottante   a   quello\ndell\u0027adottato  maggiore  d\u0027eta\u0027,  se  entrambi  nel  manifestare   il\nconsenso all\u0027adozione si sono espressi a favore di tale effetto. \n    Proprio sotto il profilo dell\u0027identita\u0027 personale,  la  Corte  ha\nravvisato una irragionevolezza  nell\u0027automaticita\u0027  e  rigidita\u0027  del\nmeccanismo  di  attribuzione  del  cognome  dell\u0027adottante,   laddove\npreclude all\u0027adottato maggiorenne la scelta di  posporre  il  cognome\ndell\u0027adottante a quello originario, rispetto al quale si  e\u0027  sino  a\nquel momento  stratificata  la  sua  personalita\u0027,  cosi\u0027  estendendo\nquanto statuito dalla precedente sentenza n. 120  del  2001,  che  ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  299,  secondo\ncomma, del codice civile, nella  parte  in  cui  non  prevedeva  che,\nqualora fosse figlio naturale non riconosciuto dai  propri  genitori,\nl\u0027adottato  potesse  aggiungere  al  cognome  dell\u0027adottante   quello\noriginariamente attribuitogli, disattendendo invece la  questione  di\ncostituzionalita\u0027 del primo  comma,  in  relazione  all\u0027adozione  dei\nminorenni. \n    Con riferimento all\u0027adozione in casi particolari  dei  minori  di\neta\u0027, la Corte costituzionale,  con  sentenza  n.  268  del  2002  ha\naltresi\u0027  rigettato  la  questione  di  legittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 55  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184  sollevata,  in\nriferimento agli articoli 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31,\nsecondo  comma,  della  Costituzione,  che,  per  l\u0027attribuzione  del\ncognome al minore adottato in casi particolari, rinvia  all\u0027art.  299\ndel codice civile, norma dettata per l\u0027adozione di  persone  maggiori\nd\u0027eta\u0027; in  forza  di  tale  rinvio  «l\u0027adottato  assume  il  cognome\ndell\u0027adottante e lo antepone al proprio», senza quindi che il minore,\no i suoi legali rappresentanti, o gli adottanti possano  chiedere  al\ntribunale per i minorenni, nell\u0027interesse del minore, che questi dopo\nl\u0027adozione mantenga  il  suo  precedente  cognome,  anteponendolo,  o\naggiungendolo a quello dell\u0027adottante, o sostituisca  il  cognome  di\nquest\u0027ultimo al suo. \n    La Corte argomentava che l\u0027adozione in casi particolari, prevista\ndagli articoli 44 e seguenti della legge  n.  184  del  1983,  e\u0027  un\nistituto diverso sia dall\u0027adozione legittimante  sia  da  quella  tra\npersone maggiori di eta\u0027, pur  avendo  in  comune  con  la  prima  la\nfinalita\u0027 di perseguire l\u0027esclusivo interesse del  minore  e  con  la\nseconda l\u0027effetto non legittimante del provvedimento, col  quale  non\nvengono rescissi i rapporti dell\u0027adottato  con  la  sua  famiglia  di\norigine. Argomenta la sentenza: «il legislatore, nello  stabilire  la\ndisciplina dell\u0027adozione in casi particolari, ha quindi compiuto  una\n\"non facile composizione\" di esigenze diverse, tra le quali quella di\n\"evitare che l\u0027instaurazione del nuovo rapporto comporti  la  rottura\ndi quello esistente con l\u0027altro genitore biologico e/o con i  di  lui\nparenti, pur quando con costoro il minore abbia instaurato e mantenga\nlegami significativi\" (sentenza n. 27 del 1991, cit.),  operando  una\nscelta del tutto conforme alle finalita\u0027 dell\u0027istituto»,  concludendo\nche rientra nella discrezionalita\u0027 del legislatore la scelta  di  non\neliminare il legame del minore con il proprio passato, ritenendo tale\nscelta  rispettosa  dell\u0027identita\u0027  personale  del   minore   e   non\nirragionevole. \n    Orbene, alla luce della descritta evoluzione del quadro normativo\ne  giurisprudenziale,  si   ritiene   invece   che   non   consentire\nnell\u0027adozione in casi  particolari  di  accogliere  la  volonta\u0027  del\nminore capace di discernimento, dell\u0027adottante o  del  rappresentante\nlegale, di ottenere, in deroga all\u0027art. 299 primo  comma  del  codice\ncivile, di posporre o  di  sostituire  il  cognome  dell\u0027adottante  a\nquello originario,  violi  il  diritto  all\u0027identita\u0027  personale  del\nminore. La rigida previsione normativa non tiene conto della varieta\u0027\ndelle situazioni concrete in cui si va formando la  personalita\u0027  del\nminore,  rispetto  alle  quali   va   adeguata   in   modo   conforme\nl\u0027attribuzione del cognome, come fondamentale segno distintivo  della\npersonalita\u0027, anche alla luce della diversita\u0027 delle ipotesi  in  cui\nsi declina l\u0027adozione in casi particolari. \n    La considerazione del superiore interesse del minore, secondo  la\ngiurisprudenza costituzionale, in sintonia con la giurisprudenza EDU,\nimpone una valutazione pienamente aderente  alle  esigenze  del  caso\nconcreto, come viene segnalato,  seppure  sotto  il  diverso  profilo\ndella   continuita\u0027   affettiva,   dalla   sentenza    della    Corte\ncostituzionale n. 183 del 2023 che esclude la praticabilita\u0027 di  «una\npresunzione assoluta che postuli immancabilmente  una  corrispondenza\nbiunivoca  fra  la   radicale   cancellazione   di   ogni   relazione\nsocio-affettiva del minore con i propri familiari d\u0027origine e il  suo\ninteresse a crescere serenamente nella nuova famiglia adottiva». \n    La  primazia  dell\u0027interesse  del  minore  e\u0027  richiamata   dalla\nsentenza della Corte costituzionale n. 33 del  2021,  par.  53  nella\nquale si argomenta, con  richiami  alla  giurisprudenza  della  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo: «questa Corte  ha  recentemente  avuto\nmodo di rammentare (sentenza  n.  102  del  2020)  che  il  principio\nsecondo cui in tutte le decisioni relative ai  minori  di  competenza\ndelle  pubbliche  autorita\u0027,  compresi  i  tribunali,   deve   essere\nriconosciuto  rilievo  primario  alla  salvaguardia   dei   \"migliori\ninteressi\" (best interests)  o  dell\u0027\"interesse  superiore\"  (interet\nsuperieur) del minore, secondo le formule utilizzate nelle rispettive\nversioni  ufficiali  in  lingua  inglese  e  francese,  fu   espresso\nanzitutto nella Dichiarazione universale dei diritti  del  fanciullo,\nadottata dall\u0027Assemblea generale delle Nazioni Unite il  20  novembre\n1959. Di qui tale principio e\u0027 confluito - tra l\u0027altro - nell\u0027art. 3,\ncomma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell\u0027art.  24,\ncomma 2, CDFUE. Tale principio e\u0027 stato  altresi\u0027  considerato  dalla\ngiurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritti  dell\u0027uomo   come\nspecifica  declinazione  del  diritto  alla  vita  familiare  di  cui\nall\u0027art. 8  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (ex  multis.  Grande  camera,\nsentenza 26 novembre 2013,  X  contro  Lettonia,  paragrafo  96).  Il\nprincipio in parola e\u0027 stato felicemente riformulato da una risalente\nsentenza  di  questa  Corte,  con  riferimento  all\u0027art.   30   della\nCostituzione, come necessita\u0027  che  nelle  decisioni  concernenti  il\nminore venga sempre ricercata «la soluzione  ottimale  \"in  concreto\"\nper  l\u0027interesse  del  minore,  quella  cioe\u0027  che  piu\u0027  garantisca,\nsoprattutto dal  punto  di  vista  morale,  la  miglior  \"cura  della\npersona\"» (sentenza n. 11  del  1981);  ed  e\u0027  stato  ricondotto  da\nplurime pronunce  di  questa  Corte  altresi\u0027  all\u0027ambito  di  tutela\ndell\u0027art. 31 della Costituzione (sentenze n. 272 del 2017, n. 76  del\n2017, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014). Analoghe considerazioni sono\ncontenute nella sentenza gemella n. 32 del 2021. \n    Di conseguenza, se nell\u0027adozione  del  maggiorenne,  appare  piu\u0027\npregnante l\u0027interesse pubblico alla  certezza  dell\u0027attribuzione  del\ncognome,  da  bilanciarsi  con  il   bene   primario   dell\u0027identita\u0027\npersonale, sicche\u0027 la Corte ha limitato la censura di  illegittimita\u0027\ndell\u0027art. 299 primo comma del  codice  civile  alla  sola  inversione\ndell\u0027ordine  dei  cognomi,  senza  prevedere  la  possibilita\u0027  della\nsostituzione, invece, con riferimento al minore, entra  nel  giudizio\ndi bilanciamento la  tutela  del  suo  superiore  interesse,  sicche\u0027\nmassima    dovrebbe    essere    la    discrezionalita\u0027    consentita\nnell\u0027individuazione del cognome  per  lui  piu\u0027  confacente,  si\u0027  da\nestenderla anche alla possibilita\u0027  della  sostituzione  del  cognome\noriginario, ove cio\u0027 sia ritenuto dal giudice conforme  all\u0027interesse\ndel minore da valutarsi in concreto. \n    Nel caso di specie, che rientra nella lettera b),  dell\u0027art.  44,\nnon  rileva  tanto  l\u0027esigenza   di   salvaguardare   la   precedente\nappartenenza del minore, attesa l\u0027estraneita\u0027 di un genitore  che  e\u0027\nstato sempre assente dalla vita del figlio in tenera eta\u0027 e  nel  cui\ncognome il medesimo non riconosce, ma piuttosto quella di dare  pieno\nriconoscimento al rapporto di  tipo  genitoriale  instaurato  in  via\nesclusiva con  il  coniuge  della  madre  biologica,  che  il  minore\nriconosce come padre. Molte altre sono le situazioni  in  cui  nessun\nrilievo puo\u0027 avere la disciplina del doppio cognome come salvaguardia\ndella pregressa appartenenza, prima tra tutte la  figura  di  recente\ncreazione giurisprudenziale  della  stepchild  adoption,  in  cui  il\nminore nasce nell\u0027ambito di un progetto di  genitorialita\u0027  condivisa\ntra un genitore (o una genitrice) biologico/a e  un  genitore  o  una\ngenitrice sociale o intenzionale e non  viene  in  considerazione  un\npregresso assetto familiare. \n    La disciplina univocamente scelta dal  legislatore  viola  dunque\nl\u0027art. 2  della  Costituzione,  per  il  mancato  riconoscimento  del\ndiritto del minore al cognome piu\u0027 opportuno per la formazione  della\nsua personalita\u0027 nella famiglia adottiva e l\u0027art. 3,  secondo  comma,\ndella  Costituzione,  per  l\u0027impedimento  al  pieno  sviluppo   della\npersonalita\u0027 del minore con l\u0027uso di un cognome  che  identifichi  la\nsua appartenenza  familiare  o  adottiva;  assume  anche  rilievo  un\nprofilo di  irragionevolezza  nel  diverso  trattamento  rispetto  al\nminore che sia riconosciuto in via successiva dal padre e rispetto al\nquale il giudice dispone dell\u0027ampio ventaglio di  possibilita\u0027  della\nsostituzione o dell\u0027anteposizione del cognome paterno  e,  a  seguito\ndella  sentenza  n.  135  del  2023,   dell\u0027adozione   del   soggetto\nmaggiorenne, con la paradossale conseguenza, in quest\u0027ultimo caso, di\nattribuire un trattamento deteriore  nei  confronti  del  minore,  in\nviolazione del principio del superiore interesse  del  medesimo.  Non\npuo\u0027 in proposito argomentarsi che  il  maggiorenne  ha  un\u0027identita\u0027\npersonale  gia\u0027  consolidata,  in  quanto  il  diritto   vivente   ha\nattribuito crescente rilievo alla soggettivita\u0027  e  al  principio  di\nautodeterminazione del minore,  come  dimostra  la  valenza  assoluta\ndell\u0027obbligo dell\u0027ascolto del minore dodicenne o comunque  capace  di\ndiscernimento e, in mancanza, al  rilievo  attribuito  alla  volonta\u0027\nespressa dal suo rappresentante legale, fermo restando, comunque, che\nl\u0027interesse del minore viene salvaguardato anche mediante  il  libero\napprezzamento del giudice rispetto alla soluzione meglio  rispondente\nal suo soddisfacimento. Si e\u0027, peraltro, gia\u0027 argomentato  in  ordine\nal progressivo avvicinamento della funzione di costruzione di  legami\nfamiliari dell\u0027adozione dei  maggiorenni  rispetto  all\u0027adozione  dei\nminorenni,  sicche\u0027  anche  sotto  questo  profilo   non   troverebbe\ngiustificazione una sperequazione tra le due ipotesi. \n    Ne\u0027 puo\u0027  ritenersi  che  la  previsione  della  possibilita\u0027  di\nsostituzione del cognome di origine con quello adottivo assimilerebbe\nin modo  surrettizio  l\u0027adozione  in  casi  particolari  all\u0027adozione\nlegittimante, atteso che i rigidi confini tra  i  due  istituti  sono\ngia\u0027 stati sensibilmente attenuati dalla  nota  sentenza  n.  79  del\n2022, che ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  55\ndella legge n. 184/1983, nella parte in cui, mediante rinvio all\u0027art.\n300, secondo comma, del codice civile, prevedeva  che  l\u0027adozione  in\ncasi particolari non inducesse alcun rapporto civile tra l\u0027adottato e\ni parenti dell\u0027adottante. \n    E\u0027 ravvisabile in senso analogo anche una violazione della  Carta\neuropea dei diritti dell\u0027uomo. \n    La giurisprudenza EDU, con le sentenze... contro  Italia,  del  7\ngennaio 2014 e Leon Madrid contro Spagna del 26 ottobre  2021,  hanno\nricondotto il diritto al nome nel perimetro dell\u0027art. 8  della  CEDU.\nIn entrambe le sentenze viene in considerazione il tema  del  diritto\nall\u0027attribuzione del cognome materno, che veniva disconosciuto  dalle\ncorti nazionali. Si configura in tali casi innanzitutto la violazione\ndel principio di non discriminazione di  cui  all\u0027  art.  14,  ma  si\nravvisa al contempo una violazione dell\u0027art. 8  CEDU,  che  pure  non\nprevede  alcuna  disposizione  esplicita  in  materia   di   cognome.\nArgomenta  la  Corte   che,   in   quanto   mezzo   determinante   di\nidentificazione personale e di ricongiungimento ad una  famiglia,  il\ncognome ha a che fare con la vita privata e familiare. Il  fatto  che\nlo Stato e la comunita\u0027 abbiano interesse a regolamentarne l\u0027uso  non\ne\u0027 sufficiente ad escludere la questione del cognome dal campo  della\nvita privata e  familiare,  intesa  come  diritto  della  persona  ad\nallacciare relazioni interpersonali. Occorre,  dunque,  compiere  una\ndelicata opera di bilanciamento tra  l\u0027interesse  pubblicistico  alla\ncertezza delle regole in materia di attribuzione  dei  cognomi  e  la\nsalvaguardia  del  diritto  al  nome  come  principale  elemento   di\nindividualizzazione di una  persona  nella  societa\u0027  (cfr.  sentenza\nJacquinet e Embarek Ben Mohamed c. Belgio del 7 febbraio 2023). \n    Nel caso in esame, la tutela del nome come segno distintivo della\npersonalita\u0027 rileva ai sensi dell\u0027art. 8 CEDU, anche in relazione  al\nriconoscimento dei «best interests of the child», che pur non essendo\ntipizzato,  e\u0027  stato  costruito  dalla  Corte  europea  dei  diritti\ndell\u0027uomo in via interpretativa (cfr. sentenza Neulinger e Shuruk  c.\nSvizzera, 6 luglio 2010, par.135 che recita  «the  Court  notes  that\nthere is currently a broad consensus  -  including  in  international\nlaw- in  support  of  the  idea  that  in  all  decisions  concerning\nchildren, their best  interests  must  be  paramount»),  inteso  come\nposizione soggettiva che va  considerata  in  via  primaria  in  ogni\ndecisione attinente la vita pubblica e privata. Un elemento del  best\ninterests  e\u0027  proprio  l\u0027interesse  allo   sviluppo   dell\u0027identita\u0027\npersonale quale tratto imprescindibile del soggetto in  formazione  -\nma, piu\u0027 in generale, di qualunque  essere  umano.  Tale  aspetto  e\u0027\nricondotto alla  cornice  normativa  dell\u0027art.  8  Cedu,  considerato\nquesta volta sotto il profilo della «vita privata» (cfr. in tal senso\nla pronuncia... c. Italia 25 settembre 2012 relativa  al  diritto  di\naccesso alle origini). \n    Nel caso di specie, la previsione normativa dell\u0027art. 299,  primo\ncomma del codice civile, che preclude la possibilita\u0027 di ottenere con\nla sentenza di adozione  in  casi  particolari  la  sostituzione  del\ncognome del padre biologico, estraneo alla vita del minore e  in  cui\nlo stesso non si riconosce, con il  cognome  dell\u0027adottante,  che  il\nminore identifica come figura paterna, configura  una  lesione  della\nvita privata e  familiare  e  si  pone  in  contrasto  con  il  «best\ninterest» del minore. \n    In  conclusione,  si  ritiene  rilevante  e  non   manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  55\ndella legge 4 maggio 1983, n. 184,  in  relazione  all\u0027art.  299  del\ncodice civile, per  violazione  degli  articoli  2,  3  e  117  della\nCostituzione, in relazione all\u0027art. 8 della CEDU, nella parte in  cui\nnon consente  con  sentenza  di  adozione  in  casi  particolari,  di\nderogare  alla  previsione  che  impone  di  anteporre   il   cognome\ndell\u0027adottante a quello dell\u0027adottato minorenne, consentendone  anche\nla sostituzione, cosi\u0027 escludendo  la  valutazione  in  concreto  del\npreminente interesse del minore alla tutela dell\u0027identita\u0027  personale\ne della sua vita privata e familiare. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti l\u0027art. 134 della Costituzione e l\u0027art. 23 della legge n. 87\ndel 1953, dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in\nriferimento agli articoli 2,3, e 117 della Costituzione in  relazione\nall\u0027art. 8 della Carta europea dei diritti dell\u0027uomo, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 55 della legge 4 maggio 1983 n.\n184, in relazione all\u0027art. 299, primo comma del codice civile,  nella\nparte  in  cui  non  consente  con  sentenza  di  adozione  in   casi\nparticolari, di derogare alla previsione che impone di  anteporre  il\ncognome   dell\u0027adottante   a    quello    dell\u0027adottato    minorenne,\nconsentendone anche la sostituzione, cosi\u0027 escludendo la  valutazione\nin  concreto  del  preminente  interesse  del  minore   alla   tutela\ndell\u0027identita\u0027 personale e della sua vita privata e familiare. \n    Dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a  cura\ndella  cancelleria,  la  presente   ordinanza   sia   notificata   al\nricorrente, ai genitori,  alla  curatrice  speciale  del  minore,  al\npubblico ministero  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri;\nordina, altresi\u0027, che l\u0027ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai\npresidenti delle  due  Camere  del  Parlamento;  dispone  l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti, comprensivi della documentazione  attestante\nil perfezionamento delle prescritte  notificazioni  e  comunicazioni,\nalla Corte costituzionale. \n        Cosi\u0027 deciso in  Bari,  nella  Camera  di  consiglio  del  15\ngennaio 2025 \n \n                    La Presidente est.: Montaruli","elencoNorme":[{"id":"62416","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero_legge":"184","descrizionenesso":"in relazione a","legge_articolo":"55","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art55"},{"id":"62444","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"299","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79108","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79109","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79110","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79111","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54588","num_progressivo":"","nominativo_parte":"C. 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