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C.)","altre_parti":"C. D.","testo_atto":"N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 17 gennaio 2025 del Tribunale per i minorenni di Bari\nnel procedimento civile vertente tra G. P. e Francesca Arciuli (nella\nqualita\u0027 di curatrice speciale del minore D. C.). \n \nNome - Adozione e affidamento - Adozione di minori in casi\n particolari - Cognome dell\u0027adottato - Anteposizione del cognome\n dell\u0027adottante rispetto a quello dell\u0027adottato - Preclusione della\n possibilita\u0027 di consentire, con la sentenza di adozione in casi\n particolari, la sostituzione del cognome originario del minore con\n il cognome dell\u0027adottante. \n- Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),\n art. 55, in relazione all\u0027art. 299, primo comma, del codice civile. \n\n\r\n(GU n. 17 del 23-04-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI \n \n Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di\nconsiglio nelle persone dei signori: \n 1) dott.ssa Valeria Montaruli Presidente rel.; \n 2) dott.ssa Francesca Stilla giudice; \n 3) dott.ssa Maria Vurchio... giudice onoraria; \n 4) dott. Nicola Perta ... giudice onorario. \n Ordinanza interlocutoria su ricorso proposto ai sensi dell\u0027art.\n44, lettera b), della legge n. 184 del 1983 dal sig. P. G. nato a ...\nil..., rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Di Reda e Rosa La\nForgia, in relazione al minore D. C. nato a ..., il..., di cui\nchiedeva farsi luogo all\u0027adozione; \n madre: S. R. nata a ... il ...; \n padre: S. C. nato ad ... il .... \n La curatrice speciale del minore avv. Francesca Arciuli si\ncostituiva con comparsa di costituzione datata 10 gennaio 2025 e\nconcludeva in via pregiudiziale, previa sospensione del procedimento,\naffinche\u0027 fosse sollevata la questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n299 del codice civile nella parte in cui disponendo che l\u0027adottato\nassume il cognome dell\u0027adottante e lo antepone al proprio, non\nconsente con sentenza di adozione, la scelta tra l\u0027uso del cognome\noriginario e di quello dell\u0027adottante, a seconda delle situazioni\nconcrete e avuto riguardo all\u0027interesse del minore; nel merito, per\nl\u0027accoglimento del ricorso proposto dal sig. P.; \n Con parere emesso in data 13 novembre 2024 il PMM dichiarava di\nnon opporsi alla richiesta adozione. \n \n In fatto \n \n In data 12 aprile 2024 il sig. P. G. proponeva istanza di\nadozione in casi particolari ex art. 44, lettera b), della legge n.\n184/1983 nei confronti del minore D. C., nato da una relazione more\nuxorio precedentemente avuta dalla madre sig.ra S. R., moglie del\nricorrente, con il sig. S. C., decaduto dalla responsabilita\u0027\ngenitoriale sul minore. \n Il sig. P. ha rappresentato e allegato di avere contratto\nmatrimonio con la madre del minore in data ... e che il padre\nbiologico non avrebbe mantenuto alcun rapporto con il figlio.\nInfatti, in data ..., il Tribunale di Trani ha pronunciato\nl\u0027affidamento esclusivo di D. alla signora R., in virtu\u0027 del\npersistente disinteresse del sig. C. e successivamente, sempre su\nricorso della madre, con decreto del 22 novembre 2023 il Tribunale\nper i minorenni di Bari aveva emesso una pronuncia ablativa della\nresponsabilita\u0027 genitoriale del padre biologico. \n All\u0027udienza del 18 settembre 2024 il ricorrente confermava\nl\u0027istanza, con il consenso della moglie e entrambi i coniugi\nchiedevano che il bambino assumesse il solo cognome «P», in deroga\nalla disciplina prevista dall\u0027art. 299 del codice civile, alla luce\ndel totale disinteresse manifestato dal padre biologico e della\nvolonta\u0027 espressa dal minore. Il piccolo, pur non avendo raggiunto\nl\u0027eta\u0027 prevista per l\u0027ascolto del minore, ha avuto un breve colloquio\ncon i giudici onorari, dicendo loro: «mi chiamo D. P.». \n All\u0027udienza del 12 novembre 2024 si prendeva atto dell\u0027assenza\ndel sig. C., nonostante fosse stato ritualmente convocato.\nContestualmente, la coppia ribadiva la propria volonta\u0027 che il minore\nassumesse il solo cognome «P.», essendosi il padre biologico,\ndichiarato decaduto dalla responsabilita\u0027 genitoriale con sentenza\ndel Tribunale per i minorenni di Bari n. 144/2023 in data 22 novembre\n2023, sempre disinteressato del minore e, sentiti sul punto,\ncondividevano l\u0027opportunita\u0027 di sollevare una questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale al fine di superare, in caso di suo\naccoglimento, la rigida formulazione dell\u0027art. 299 del codice civile\nnell\u0027ambito dell\u0027adozione in casi particolari di minori. \n Il PMM esprimeva parere favorevole alla richiesta adozione. \n Con il decreto del 30 dicembre 2024 il Tribunale nominava\nl\u0027avv.ta Francesca Arciuli curatrice speciale del minore. La\ncuratrice speciale si costituiva tempestivamente e rassegnava le\nconclusioni in epigrafe riportate. \n \n In diritto \n \n Dalla ricostruzione dei fatti emerge la rilevanza della questione\nnel giudizio a quo, in quanto la pronuncia sull\u0027attribuzione del\ncognome e\u0027 strettamente connessa alla pronuncia di adozione in casi\nparticolari. \n Nel caso di specie, il ricorrente e la madre del minore hanno\nconcordemente richiesto che con la sentenza di adozione fosse\ndisposta la sostituzione del cognome del padre naturale con quello\ndel padre adottivo del minore, in deroga rispetto all\u0027art. 299 del\ncodice civile la cui disciplina si applica al caso di specie in forza\ndel richiamo contenuto nell\u0027art. 55 della legge n. 184/1983 e in\nanalogia con quanto previsto dall\u0027art. 27 della legge n. 184/1983. Le\nargomentazioni addotte dai coniugi, ovvero il prolungato disinteresse\ndel padre biologico, dichiarato decaduto dalla responsabilita\u0027\ngenitoriale, sono condivisibili e supportate dalle risultanze\nistruttorie. Il sig. C. ha confermato il proprio disinteresse per il\nfiglio, non essendo comparso senza giustificato impedimento,\nnonostante la regolarita\u0027 della notifica. Trova peraltro applicazione\nl\u0027art. 46 della legge n. 184/1983 per il quale, essendo il genitore\ndecaduto dalla responsabilita\u0027 genitoriale, non e\u0027 necessario il suo\nassenso ai fini della sentenza di adozione in casi particolari. \n Va peraltro evidenziato che dal colloquio dei giudici onorari con\nil minore di appena cinque anni, e\u0027 emerso che il medesimo identifica\nil proprio cognome con quello del ricorrente, il che conferma\nl\u0027estraneita\u0027 del padre rispetto al suo percorso di crescita, e\nl\u0027identificazione come figura paterna del ricorrente, che per lui\nrappresenta insieme alla madre biologica una figura primaria di\nriferimento. \n Qualora mantenesse il cognome paterno, e\u0027 dunque prevedibile che,\ncrescendo, avvertira\u0027 la non corrispondenza di questo cognome con il\nproprio contesto familiare e ambientale. Non sembra peraltro che\npossa essere satisfattiva la possibilita\u0027 di ricorrere alla procedura\namministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.\n396/2000, che e\u0027 un rimedio succedaneo e non assimilabile al regime\nprimario dell\u0027adozione. \n Non pare, inoltre, possibile accogliere la domanda sulla base di\nun\u0027interpretazione evolutiva delle norme vigenti, atteso il carattere\nperentorio dell\u0027art. 299 del codice civile, che non lascia spazio\nalla possibilita\u0027 della sostituzione del cognome originario. In tal\nsenso depone la recente sentenza della Corte costituzionale n. 135\ndel 2023, che, con riferimento all\u0027istituto dell\u0027adozione dei\nmaggiorenni, ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n299, 1 comma del codice civile nella parte in cui non consente, con\nla sentenza di adozione, di aggiungere, anziche\u0027 anteporre, il\ncognome dell\u0027adottante a quello dell\u0027adottato maggiore di eta\u0027, se\nentrambi hanno espresso il loro consenso a tale effetto. La Corte con\nquesta pronuncia ha implicitamente disatteso, peraltro in un\u0027ipotesi\nmeno radicale di quella in esame in cui si chiede la sostituzione del\ncognome, la possibilita\u0027, pure praticata nella prassi dei tribunali\nper i minorenni, di aderire a un\u0027interpretazione costituzionalmente\norientata, avendo emesso non gia\u0027 una sentenza interpretativa di\nrigetto, ma una pronuncia di accoglimento. \n Al fine di argomentare in via preliminare, pare utile ricostruire\nl\u0027evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale che\nattribuisce al diritto all\u0027identita\u0027 personale copertura\ncostituzionale assoluta, ai sensi dell\u0027art. 2 della Costituzione e\nche considera il nome come primario segno distintivo della\npersonalita\u0027. \n Secondo la sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2022 n.\n131, il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo\ndell\u0027identita\u0027 giuridica e sociale della persona: le conferisce\nidentificabilita\u0027, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto\nprivato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalita\u0027\nindividuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di\nsignificati. \n E\u0027 costante nella giurisprudenza della Corte l\u0027affermazione\nsecondo cui il nome e\u0027 «autonomo segno distintivo della [... ]\nidentita\u0027 personale» (sentenza n. 297 del 1996), nonche\u0027 «tratto\nessenziale della [...] personalita\u0027» (sentenza n. 268 del 2002; nello\nstesso senso, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 286 del 2016),\n«riconosciuto come un \"bene oggetto di autonomo diritto dall\u0027art. 2\ndella Costituzione» [e, dunque, come] «diritto fondamentale della\npersona umana» (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da\nultimo, sentenza n. 120 del 2001 e sentenza n. 268 del 2002). Essa e\u0027\nintervenuta, oltre che sull\u0027art. 262 del codice civile anche\nsull\u0027art. 299 terzo comma del codice civile, dichiarandone\nl\u0027incostituzionalita\u0027, nella parte in cui prevedeva che l\u0027adottato\nassumesse il cognome del marito, anziche\u0027 prevedere che l\u0027adottato\nassumesse i cognomi degli adottanti, nell\u0027ordine dai medesimi\nconcordato, fatto salvo l\u0027accordo, raggiunto nel procedimento di\nadozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. \n Questa fondamentale pronuncia si pone in linea con la sentenza n.\n286 del 2016, che ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale,\noltre che dell\u0027art. 262 del codice civile dell\u0027art. 299 del codice\ncivile nella parte in cui non consentiva ai coniugi, in caso di\nadozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo,\nanche il cognome materno al momento dell\u0027adozione. Tale sentenza\nmuove dal presupposto che il cognome, quale fulcro - insieme al\nprenome - dell\u0027identita\u0027 giuridica e sociale, collega l\u0027individuo\nalla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status\nfiliationis. Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell\u0027identita\u0027\nfamiliare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche\nin una proiezione futura, rispetto alla persona. Il valore\ndell\u0027identita\u0027 della persona, nella pienezza e complessita\u0027 delle sue\nespressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e\nprivatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione\ndell\u0027appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad\nindividuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore,\nprofili determinanti della sua identita\u0027 personale, che si proietta\nnella sua personalita\u0027 sociale, ai sensi dell\u0027art. 2 della\nCostituzione. \n E\u0027 proprio in tale prospettiva che Corte ha, da tempo,\nriconosciuto il diritto al mantenimento dell\u0027originario cognome del\nfiglio, anche in caso di modificazioni del suo status derivanti da\nsuccessivo riconoscimento o da adozione. Sotto il primo profilo, la\nCorte ha ritenuto conciliabili la tutela dell\u0027identita\u0027 personale del\nminore e il suo stato di filiazione, entrambi di rilievo\ncostituzionale, senza necessita\u0027 di sacrificare alcuno dei due, con\nl\u0027attribuzione al figlio naturale, che assume il cognome del genitore\nche lo ha riconosciuto, del diritto di conservare - aggiungendolo o\nanteponendolo, a sua scelta, a questo - il cognome precedentemente\nconferitogli con atto formalmente legittimo, quando tale cognome -\nsecondo il prudente apprezzamento del giudice - sia da ritenersi\ndivenuto autonomo segno distintivo della sua identita\u0027 personale\n(sentenza n. 297 del 1996), nonche\u0027 «tratto essenziale della sua\npersonalita\u0027». In particolare, la sentenza n. 120 del 2001 ha\ndichiarato illegittimo l\u0027art. 299 secondo comma del codice civile,\nnella parte in cui prevedeva che, in caso di figlio naturale non\nriconosciuto, l\u0027adottato assumesse solo il cognome dell\u0027adottante,\nsulla base dell\u0027art. 2 della Costituzione, dovendosi ormai ritenere\nprincipio consolidato quello per cui il diritto al nome - inteso come\nprimo e piu\u0027 immediato segno distintivo che caratterizza l\u0027 identita\u0027\npersonale - costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dalla\nmenzionata norma costituzionale. Lo stesso principio, sempre in\nrelazione all\u0027art. 299 del codice civile, e\u0027 stato affermato dalla\nsentenza n. 268 del 2002, che pure sotto altro profilo ha disatteso\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 299 del codice\ncivile. \n Il processo di valorizzazione del diritto all\u0027identita\u0027 personale\ne\u0027 culminato nella recente affermazione, da parte di questa Corte,\ndel diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere\nalla propria storia parentale, quale «elemento significativo nel\nsistema costituzionale di tutela della persona» (sentenza n. 278 del\n2013). \n In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza\ndella Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, che ha ricondotto il\ndiritto al nome nell\u0027ambito della tutela offerta dall\u0027art. 8 della\nConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e\nresa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (cfr. le sentenze\ncontro Italia, del 7 gennaio 2014 e Leon Madrid contro Spagna del 26\nottobre 2021, in relazione alla possibilita\u0027 di attribuzione del\ncognome materno). \n In definitiva, il diritto all\u0027identita\u0027 personale si declina in\nquesta materia su un duplice versante relativo al principio di\nuguaglianza tra i genitori, da un lato, e del consolidamento del\ncognome come segno distintivo dell\u0027identita\u0027 personale, qualora\ninsorga la possibilita\u0027 o necessita\u0027 di acquisire un ulteriore\ncognome, nei casi di successivo riconoscimento o accertamento\ngiudiziale del rapporto di filiazione, ovvero in caso di adozione di\nun maggiorenne. In tali ipotesi e\u0027 rimessa al figlio maggiorenne la\nscelta circa l\u0027assunzione del nuovo cognome e/o l\u0027anteposizione o\nsostituzione del cognome originario. Questo secondo aspetto muove dal\npregiudizio che si determinerebbe per l\u0027interessato la cui identita\u0027\nsi e\u0027 strutturata sull\u0027originario cognome, che magari e\u0027 stato\ntrasmesso alla prole, qualora fosse preclusa la possibilita\u0027 di\nmantenerlo. \n Va considerato, con riferimento alla fattispecie in esame, che\nl\u0027evoluzione normativa e il diritto vivente hanno dato sempre piu\u0027\nspazio al riconoscimento della soggettivita\u0027 e\ndell\u0027autodeterminazione del minore. E\u0027 ormai consolidato il\nconvincimento che il minore e\u0027 titolare di tutti i diritti e le\nliberta\u0027 riconosciuti all\u0027essere umano, in quanto indispensabili al\nproprio sviluppo e alla piena esplicazione della propria personalita\u0027\nsociale. Naturalmente, l\u0027esplicazione di tale liberta\u0027 e\u0027 connessa\nall\u0027esercizio della funzione educativa del genitore, che non e\u0027\nintesa come un potere assoluto sul figlio, ma e\u0027 funzionale alla\ncostruzione armonica della personalita\u0027 del minore, sicche\u0027 i diritti\ndi liberta\u0027 del medesimo non possono non trovare un limite nella\nnecessita\u0027 di garantire un sano sviluppo della persona. Numerose sono\nle disposizioni del codice civile (articoli 145, 244, 250, 252, 264,\n273 284, 363, 774, 1389), e in alcune leggi speciali, come la legge\n1º dicembre 1970, n. 898 in materia di divorzio, che danno rilievo\nalla volonta\u0027 di soggetti minori, facendo in alcuni casi riferimento\nal compimento del sedicesimo anno di eta\u0027 e in altri casi al generico\nparametro della capacita\u0027 di discernimento. Un riferimento al\ncompimento del dodicesimo anno di eta\u0027 o alla capacita\u0027 di\ndiscernimento del minore di eta\u0027 inferiore, in conformita\u0027 con l\u0027art.\n12 della Convenzione di New York, e\u0027 contenuto nel previgente art.\n336-bis del codice civile (ora art. 473-bis 5 del codice di procedura\ncivile) sull\u0027ascolto del minore, oltre che negli articoli 4, 10 e 25\ndella legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione. \n La giurisprudenza da tempo afferma che i criteri di\nindividuazione del cognome del minore si pongono in funzione\nesclusiva del suo interesse, che e\u0027 essenzialmente quello di evitare\nun danno alla sua identita\u0027 personale, intesa anche come proiezione\ndella sua personalita\u0027 sociale (cfr. Cassazione civ. sez. I, n. 12670\ndel 2009). Dal momento in cui il minore assume il proprio cognome,\nunitamente al prenome, inizia progressivamente a formarsi l\u0027identita\u0027\npersonale, in relazione alla quale si radicano le ragioni della sua\ntutela. Tali ragioni insorgono in modo particolare nel caso di\nassunzione di un ulteriore cognome. \n La possibilita\u0027 per il figlio di acquisire un secondo cognome e\u0027\nnormativamente prevista dall\u0027art. 262 del codice civile, che rimette\nal figlio maggiore di eta\u0027 la scelta circa l\u0027assunzione del nuovo\ncognome e, ove lo assuma, quella relativa all\u0027anteposizione o alla\nsostituzione del precedente cognome. In caso di figlio minore, il\nlegislatore affida la decisione al giudice, previo ascolto del minore\nche abbia compiuto l\u0027eta\u0027 di dodici anni o anche di eta\u0027 inferiore se\nsia capace di discernimento. \n L\u0027assunzione del secondo cognome si prospetta anche nell\u0027adozione\ndi persona maggiorenne, la cui disciplina, ex art. 299, 1 comma del\ncodice civile, assegna all\u0027adottato il cognome dell\u0027adottante che\nviene anteposto al cognome originario. L\u0027art. 62 della legge n.\n184/1983 ha modificato l\u0027art. 299 del codice civile nel senso di\nprevedere l\u0027anteposizione del cognome dell\u0027adottante al cognome\noriginario dell\u0027adottato, invece che la sua aggiunta, prevista dal\ncodice civile del 1942. \n L\u0027adozione dei maggiorenni era in origine concepita come distinta\ndall\u0027adozione dei minori, pur se la legge n. 184/1983 ha reso\napplicabili alcune disposizioni codicistiche alla disciplina\ndell\u0027adozione in casi particolari. Anche sotto il profilo funzionale,\ndall\u0027originaria accezione di tipo patrimonialistico dell\u0027istituto,\nlegata all\u0027esigenza di dare una successione a persone prive di\ndiscendenza, e\u0027 prevalsa la funzione di tipo solidaristico, che, in\nconformita\u0027 con le finalita\u0027 delle riforme in materia di famiglia, si\ndeclina nella valorizzazione del riconoscimento di un rapporto umano\ndi tipo familiare, sicche\u0027 la disciplina dell\u0027anteposizione del\ncognome dell\u0027adottante, che mira a dare visibilita\u0027 al rapporto\nadottivo, non e\u0027 piu\u0027 connessa alla finalita\u0027 di prosecuzione della\nstirpe dell\u0027adottante, ma alla connotazione dell\u0027identita\u0027 della\npersona adottata. La ragione giustificatrice dell\u0027anteposizione del\ncognome adottivo a quello di origine prevista dalla norma veniva\ndunque individuata nell\u0027esigenza di dare visibilita\u0027 al legame\ngiuridico che si viene a instaurare con l\u0027adottante, preservando, al\ncontempo, il cognome originario dell\u0027adottato. \n Su tale aspetto si e\u0027 pronunciata la sentenza della Corte\ncostituzionale n. 135 del 2023, che ha dichiarato costituzionalmente\nillegittimo l\u0027art. 299, comma 1, del codice civile, nella parte in\ncui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere,\nanziche\u0027 di anteporre, il cognome dell\u0027adottante a quello\ndell\u0027adottato maggiore d\u0027eta\u0027, se entrambi nel manifestare il\nconsenso all\u0027adozione si sono espressi a favore di tale effetto. \n Proprio sotto il profilo dell\u0027identita\u0027 personale, la Corte ha\nravvisato una irragionevolezza nell\u0027automaticita\u0027 e rigidita\u0027 del\nmeccanismo di attribuzione del cognome dell\u0027adottante, laddove\npreclude all\u0027adottato maggiorenne la scelta di posporre il cognome\ndell\u0027adottante a quello originario, rispetto al quale si e\u0027 sino a\nquel momento stratificata la sua personalita\u0027, cosi\u0027 estendendo\nquanto statuito dalla precedente sentenza n. 120 del 2001, che ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 299, secondo\ncomma, del codice civile, nella parte in cui non prevedeva che,\nqualora fosse figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori,\nl\u0027adottato potesse aggiungere al cognome dell\u0027adottante quello\noriginariamente attribuitogli, disattendendo invece la questione di\ncostituzionalita\u0027 del primo comma, in relazione all\u0027adozione dei\nminorenni. \n Con riferimento all\u0027adozione in casi particolari dei minori di\neta\u0027, la Corte costituzionale, con sentenza n. 268 del 2002 ha\naltresi\u0027 rigettato la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sollevata, in\nriferimento agli articoli 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31,\nsecondo comma, della Costituzione, che, per l\u0027attribuzione del\ncognome al minore adottato in casi particolari, rinvia all\u0027art. 299\ndel codice civile, norma dettata per l\u0027adozione di persone maggiori\nd\u0027eta\u0027; in forza di tale rinvio «l\u0027adottato assume il cognome\ndell\u0027adottante e lo antepone al proprio», senza quindi che il minore,\no i suoi legali rappresentanti, o gli adottanti possano chiedere al\ntribunale per i minorenni, nell\u0027interesse del minore, che questi dopo\nl\u0027adozione mantenga il suo precedente cognome, anteponendolo, o\naggiungendolo a quello dell\u0027adottante, o sostituisca il cognome di\nquest\u0027ultimo al suo. \n La Corte argomentava che l\u0027adozione in casi particolari, prevista\ndagli articoli 44 e seguenti della legge n. 184 del 1983, e\u0027 un\nistituto diverso sia dall\u0027adozione legittimante sia da quella tra\npersone maggiori di eta\u0027, pur avendo in comune con la prima la\nfinalita\u0027 di perseguire l\u0027esclusivo interesse del minore e con la\nseconda l\u0027effetto non legittimante del provvedimento, col quale non\nvengono rescissi i rapporti dell\u0027adottato con la sua famiglia di\norigine. Argomenta la sentenza: «il legislatore, nello stabilire la\ndisciplina dell\u0027adozione in casi particolari, ha quindi compiuto una\n\"non facile composizione\" di esigenze diverse, tra le quali quella di\n\"evitare che l\u0027instaurazione del nuovo rapporto comporti la rottura\ndi quello esistente con l\u0027altro genitore biologico e/o con i di lui\nparenti, pur quando con costoro il minore abbia instaurato e mantenga\nlegami significativi\" (sentenza n. 27 del 1991, cit.), operando una\nscelta del tutto conforme alle finalita\u0027 dell\u0027istituto», concludendo\nche rientra nella discrezionalita\u0027 del legislatore la scelta di non\neliminare il legame del minore con il proprio passato, ritenendo tale\nscelta rispettosa dell\u0027identita\u0027 personale del minore e non\nirragionevole. \n Orbene, alla luce della descritta evoluzione del quadro normativo\ne giurisprudenziale, si ritiene invece che non consentire\nnell\u0027adozione in casi particolari di accogliere la volonta\u0027 del\nminore capace di discernimento, dell\u0027adottante o del rappresentante\nlegale, di ottenere, in deroga all\u0027art. 299 primo comma del codice\ncivile, di posporre o di sostituire il cognome dell\u0027adottante a\nquello originario, violi il diritto all\u0027identita\u0027 personale del\nminore. La rigida previsione normativa non tiene conto della varieta\u0027\ndelle situazioni concrete in cui si va formando la personalita\u0027 del\nminore, rispetto alle quali va adeguata in modo conforme\nl\u0027attribuzione del cognome, come fondamentale segno distintivo della\npersonalita\u0027, anche alla luce della diversita\u0027 delle ipotesi in cui\nsi declina l\u0027adozione in casi particolari. \n La considerazione del superiore interesse del minore, secondo la\ngiurisprudenza costituzionale, in sintonia con la giurisprudenza EDU,\nimpone una valutazione pienamente aderente alle esigenze del caso\nconcreto, come viene segnalato, seppure sotto il diverso profilo\ndella continuita\u0027 affettiva, dalla sentenza della Corte\ncostituzionale n. 183 del 2023 che esclude la praticabilita\u0027 di «una\npresunzione assoluta che postuli immancabilmente una corrispondenza\nbiunivoca fra la radicale cancellazione di ogni relazione\nsocio-affettiva del minore con i propri familiari d\u0027origine e il suo\ninteresse a crescere serenamente nella nuova famiglia adottiva». \n La primazia dell\u0027interesse del minore e\u0027 richiamata dalla\nsentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2021, par. 53 nella\nquale si argomenta, con richiami alla giurisprudenza della Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo: «questa Corte ha recentemente avuto\nmodo di rammentare (sentenza n. 102 del 2020) che il principio\nsecondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza\ndelle pubbliche autorita\u0027, compresi i tribunali, deve essere\nriconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei \"migliori\ninteressi\" (best interests) o dell\u0027\"interesse superiore\" (interet\nsuperieur) del minore, secondo le formule utilizzate nelle rispettive\nversioni ufficiali in lingua inglese e francese, fu espresso\nanzitutto nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo,\nadottata dall\u0027Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre\n1959. Di qui tale principio e\u0027 confluito - tra l\u0027altro - nell\u0027art. 3,\ncomma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell\u0027art. 24,\ncomma 2, CDFUE. Tale principio e\u0027 stato altresi\u0027 considerato dalla\ngiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo come\nspecifica declinazione del diritto alla vita familiare di cui\nall\u0027art. 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (ex multis. Grande camera,\nsentenza 26 novembre 2013, X contro Lettonia, paragrafo 96). Il\nprincipio in parola e\u0027 stato felicemente riformulato da una risalente\nsentenza di questa Corte, con riferimento all\u0027art. 30 della\nCostituzione, come necessita\u0027 che nelle decisioni concernenti il\nminore venga sempre ricercata «la soluzione ottimale \"in concreto\"\nper l\u0027interesse del minore, quella cioe\u0027 che piu\u0027 garantisca,\nsoprattutto dal punto di vista morale, la miglior \"cura della\npersona\"» (sentenza n. 11 del 1981); ed e\u0027 stato ricondotto da\nplurime pronunce di questa Corte altresi\u0027 all\u0027ambito di tutela\ndell\u0027art. 31 della Costituzione (sentenze n. 272 del 2017, n. 76 del\n2017, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014). Analoghe considerazioni sono\ncontenute nella sentenza gemella n. 32 del 2021. \n Di conseguenza, se nell\u0027adozione del maggiorenne, appare piu\u0027\npregnante l\u0027interesse pubblico alla certezza dell\u0027attribuzione del\ncognome, da bilanciarsi con il bene primario dell\u0027identita\u0027\npersonale, sicche\u0027 la Corte ha limitato la censura di illegittimita\u0027\ndell\u0027art. 299 primo comma del codice civile alla sola inversione\ndell\u0027ordine dei cognomi, senza prevedere la possibilita\u0027 della\nsostituzione, invece, con riferimento al minore, entra nel giudizio\ndi bilanciamento la tutela del suo superiore interesse, sicche\u0027\nmassima dovrebbe essere la discrezionalita\u0027 consentita\nnell\u0027individuazione del cognome per lui piu\u0027 confacente, si\u0027 da\nestenderla anche alla possibilita\u0027 della sostituzione del cognome\noriginario, ove cio\u0027 sia ritenuto dal giudice conforme all\u0027interesse\ndel minore da valutarsi in concreto. \n Nel caso di specie, che rientra nella lettera b), dell\u0027art. 44,\nnon rileva tanto l\u0027esigenza di salvaguardare la precedente\nappartenenza del minore, attesa l\u0027estraneita\u0027 di un genitore che e\u0027\nstato sempre assente dalla vita del figlio in tenera eta\u0027 e nel cui\ncognome il medesimo non riconosce, ma piuttosto quella di dare pieno\nriconoscimento al rapporto di tipo genitoriale instaurato in via\nesclusiva con il coniuge della madre biologica, che il minore\nriconosce come padre. Molte altre sono le situazioni in cui nessun\nrilievo puo\u0027 avere la disciplina del doppio cognome come salvaguardia\ndella pregressa appartenenza, prima tra tutte la figura di recente\ncreazione giurisprudenziale della stepchild adoption, in cui il\nminore nasce nell\u0027ambito di un progetto di genitorialita\u0027 condivisa\ntra un genitore (o una genitrice) biologico/a e un genitore o una\ngenitrice sociale o intenzionale e non viene in considerazione un\npregresso assetto familiare. \n La disciplina univocamente scelta dal legislatore viola dunque\nl\u0027art. 2 della Costituzione, per il mancato riconoscimento del\ndiritto del minore al cognome piu\u0027 opportuno per la formazione della\nsua personalita\u0027 nella famiglia adottiva e l\u0027art. 3, secondo comma,\ndella Costituzione, per l\u0027impedimento al pieno sviluppo della\npersonalita\u0027 del minore con l\u0027uso di un cognome che identifichi la\nsua appartenenza familiare o adottiva; assume anche rilievo un\nprofilo di irragionevolezza nel diverso trattamento rispetto al\nminore che sia riconosciuto in via successiva dal padre e rispetto al\nquale il giudice dispone dell\u0027ampio ventaglio di possibilita\u0027 della\nsostituzione o dell\u0027anteposizione del cognome paterno e, a seguito\ndella sentenza n. 135 del 2023, dell\u0027adozione del soggetto\nmaggiorenne, con la paradossale conseguenza, in quest\u0027ultimo caso, di\nattribuire un trattamento deteriore nei confronti del minore, in\nviolazione del principio del superiore interesse del medesimo. Non\npuo\u0027 in proposito argomentarsi che il maggiorenne ha un\u0027identita\u0027\npersonale gia\u0027 consolidata, in quanto il diritto vivente ha\nattribuito crescente rilievo alla soggettivita\u0027 e al principio di\nautodeterminazione del minore, come dimostra la valenza assoluta\ndell\u0027obbligo dell\u0027ascolto del minore dodicenne o comunque capace di\ndiscernimento e, in mancanza, al rilievo attribuito alla volonta\u0027\nespressa dal suo rappresentante legale, fermo restando, comunque, che\nl\u0027interesse del minore viene salvaguardato anche mediante il libero\napprezzamento del giudice rispetto alla soluzione meglio rispondente\nal suo soddisfacimento. Si e\u0027, peraltro, gia\u0027 argomentato in ordine\nal progressivo avvicinamento della funzione di costruzione di legami\nfamiliari dell\u0027adozione dei maggiorenni rispetto all\u0027adozione dei\nminorenni, sicche\u0027 anche sotto questo profilo non troverebbe\ngiustificazione una sperequazione tra le due ipotesi. \n Ne\u0027 puo\u0027 ritenersi che la previsione della possibilita\u0027 di\nsostituzione del cognome di origine con quello adottivo assimilerebbe\nin modo surrettizio l\u0027adozione in casi particolari all\u0027adozione\nlegittimante, atteso che i rigidi confini tra i due istituti sono\ngia\u0027 stati sensibilmente attenuati dalla nota sentenza n. 79 del\n2022, che ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 55\ndella legge n. 184/1983, nella parte in cui, mediante rinvio all\u0027art.\n300, secondo comma, del codice civile, prevedeva che l\u0027adozione in\ncasi particolari non inducesse alcun rapporto civile tra l\u0027adottato e\ni parenti dell\u0027adottante. \n E\u0027 ravvisabile in senso analogo anche una violazione della Carta\neuropea dei diritti dell\u0027uomo. \n La giurisprudenza EDU, con le sentenze... contro Italia, del 7\ngennaio 2014 e Leon Madrid contro Spagna del 26 ottobre 2021, hanno\nricondotto il diritto al nome nel perimetro dell\u0027art. 8 della CEDU.\nIn entrambe le sentenze viene in considerazione il tema del diritto\nall\u0027attribuzione del cognome materno, che veniva disconosciuto dalle\ncorti nazionali. Si configura in tali casi innanzitutto la violazione\ndel principio di non discriminazione di cui all\u0027 art. 14, ma si\nravvisa al contempo una violazione dell\u0027art. 8 CEDU, che pure non\nprevede alcuna disposizione esplicita in materia di cognome.\nArgomenta la Corte che, in quanto mezzo determinante di\nidentificazione personale e di ricongiungimento ad una famiglia, il\ncognome ha a che fare con la vita privata e familiare. Il fatto che\nlo Stato e la comunita\u0027 abbiano interesse a regolamentarne l\u0027uso non\ne\u0027 sufficiente ad escludere la questione del cognome dal campo della\nvita privata e familiare, intesa come diritto della persona ad\nallacciare relazioni interpersonali. Occorre, dunque, compiere una\ndelicata opera di bilanciamento tra l\u0027interesse pubblicistico alla\ncertezza delle regole in materia di attribuzione dei cognomi e la\nsalvaguardia del diritto al nome come principale elemento di\nindividualizzazione di una persona nella societa\u0027 (cfr. sentenza\nJacquinet e Embarek Ben Mohamed c. Belgio del 7 febbraio 2023). \n Nel caso in esame, la tutela del nome come segno distintivo della\npersonalita\u0027 rileva ai sensi dell\u0027art. 8 CEDU, anche in relazione al\nriconoscimento dei «best interests of the child», che pur non essendo\ntipizzato, e\u0027 stato costruito dalla Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo in via interpretativa (cfr. sentenza Neulinger e Shuruk c.\nSvizzera, 6 luglio 2010, par.135 che recita «the Court notes that\nthere is currently a broad consensus - including in international\nlaw- in support of the idea that in all decisions concerning\nchildren, their best interests must be paramount»), inteso come\nposizione soggettiva che va considerata in via primaria in ogni\ndecisione attinente la vita pubblica e privata. Un elemento del best\ninterests e\u0027 proprio l\u0027interesse allo sviluppo dell\u0027identita\u0027\npersonale quale tratto imprescindibile del soggetto in formazione -\nma, piu\u0027 in generale, di qualunque essere umano. Tale aspetto e\u0027\nricondotto alla cornice normativa dell\u0027art. 8 Cedu, considerato\nquesta volta sotto il profilo della «vita privata» (cfr. in tal senso\nla pronuncia... c. Italia 25 settembre 2012 relativa al diritto di\naccesso alle origini). \n Nel caso di specie, la previsione normativa dell\u0027art. 299, primo\ncomma del codice civile, che preclude la possibilita\u0027 di ottenere con\nla sentenza di adozione in casi particolari la sostituzione del\ncognome del padre biologico, estraneo alla vita del minore e in cui\nlo stesso non si riconosce, con il cognome dell\u0027adottante, che il\nminore identifica come figura paterna, configura una lesione della\nvita privata e familiare e si pone in contrasto con il «best\ninterest» del minore. \n In conclusione, si ritiene rilevante e non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 55\ndella legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all\u0027art. 299 del\ncodice civile, per violazione degli articoli 2, 3 e 117 della\nCostituzione, in relazione all\u0027art. 8 della CEDU, nella parte in cui\nnon consente con sentenza di adozione in casi particolari, di\nderogare alla previsione che impone di anteporre il cognome\ndell\u0027adottante a quello dell\u0027adottato minorenne, consentendone anche\nla sostituzione, cosi\u0027 escludendo la valutazione in concreto del\npreminente interesse del minore alla tutela dell\u0027identita\u0027 personale\ne della sua vita privata e familiare. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti l\u0027art. 134 della Costituzione e l\u0027art. 23 della legge n. 87\ndel 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nriferimento agli articoli 2,3, e 117 della Costituzione in relazione\nall\u0027art. 8 della Carta europea dei diritti dell\u0027uomo, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 55 della legge 4 maggio 1983 n.\n184, in relazione all\u0027art. 299, primo comma del codice civile, nella\nparte in cui non consente con sentenza di adozione in casi\nparticolari, di derogare alla previsione che impone di anteporre il\ncognome dell\u0027adottante a quello dell\u0027adottato minorenne,\nconsentendone anche la sostituzione, cosi\u0027 escludendo la valutazione\nin concreto del preminente interesse del minore alla tutela\ndell\u0027identita\u0027 personale e della sua vita privata e familiare. \n Dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a cura\ndella cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al\nricorrente, ai genitori, alla curatrice speciale del minore, al\npubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri;\nordina, altresi\u0027, che l\u0027ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai\npresidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante\nil perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni,\nalla Corte costituzionale. \n Cosi\u0027 deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 15\ngennaio 2025 \n \n La Presidente est.: Montaruli","elencoNorme":[{"id":"62416","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero_legge":"184","descrizionenesso":"in relazione a","legge_articolo":"55","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art55"},{"id":"62444","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"299","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79108","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79109","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79110","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79111","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54588","num_progressivo":"","nominativo_parte":"C. 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