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statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, artt. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 3 e 10.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Stato legittimo dell\u0027immobile – Previsione che negli immobili oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto con le norme urbanistiche sono consentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma – Ricorso del Governo – Denunciata normativa che introduce un vincolo ostativo verso l’esecuzione di determinati interventi su immobili o unità immobiliari oggetto di condono edilizio – Contrasto con la normativa interposta di riforma economico sociale la quale stabilisce che lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è, tra l’altro, quello statuito dal titolo che ne ha legittimato la costruzione, ovvero anche quello rilasciato a seguito di condono – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – Limitazione della facoltà del proprietario di realizzare taluni interventi edilizi in un immobile oggetto di condono – Lesione della tutela della proprietà privata.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 2, comma 1, introduttivo nella legge regionale n. 23 del 1985 dell’art. 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 42 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l\u0027efficientamento energetico – Previsione che, sia in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti alla data del 24 maggio 2024, sia in caso di edifici di nuova costruzione o ampliamento di quelli esistenti, sono ammesse, a determinate condizioni, deroghe alle normative regionali o regolamenti edilizi comunali, anche con riferimento alle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario – Previsione che le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che si pone in contrasto con la normativa statale interposta che non consente, se non nei termini specificamente previsti, la possibilità di derogare alla distanza minima stabilita, fissata in 30 metri – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della sicurezza\u0026nbsp;– Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 4, introduttivo nella legge regionale n. 23 del 1985 dei commi 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e nell’art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, artt. 49 e 60.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Interventi di efficientamento energetico – Prevista esclusione dal computo dei volumi e dall’altezza massima dell’edificio, degli spessori di murature esterne, degli elementi di chiusura superiori e inferiori che racchiudono il volume riscaldato delle superfici e dei rapporti di copertura nei limiti indicati, anche nel caso di edifici nuovi – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento la quale esclude che le deroghe ammesse per promuovere l’efficienza energetica possano applicarsi agli edifici nuovi – Lesione del principio di leale collaborazione per inosservanza della pianificazione concertata e condivisa – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, attesa l’introduzione di una deroga che potrebbe inficiare l’essenza e la funzione del principio di pianificazione – Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 4, modificativo dell’art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 5 e 120 nonché 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, art. 13.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitativo – Previsione che sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo l\u0027esecuzione di volumi edilizi o la realizzazione di superfici coperte oltre il 30 per cento, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e il 20 per cento, in tutti gli altri casi, dei limiti indicati nel progetto, nonché modifiche superiori al 50 per cento delle distanze da fabbricati, dai confini del lotto e dalle strade indicate nel progetto, o riduzioni di qualunque entità che determinano distanze inferiori ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni – Previsione che è, in ogni caso, considerata totale difformità la modifica della localizzazione dell\u0027edificio all\u0027interno del lotto urbanistico di pertinenza quando non vi è alcuna sovrapposizione della sagoma a terra dell\u0027edificio autorizzato e di quello realizzato – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che, determinando una collocazione delle diverse ipotesi di violazione edilizia all’interno della categoria della totale difformità, confligge con quanto disposto dalla normativa statale di riferimento, maggiormente restrittiva, che costituisce una normativa di riforma economico-sociale cui attenersi – Incidenza sull’individuazione delle fattispecie di reato con sostanziale modifica dei profili penalistici connessi alla realizzazione di interventi in assenza o difformità totale dal titolo edilizio – Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale – Eccedenza dalle competenze statutarie – Violazione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 6, sostitutivo dell’art. 4 della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, artt. 31, 32 e 36.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Variazioni essenziali e parziali difformità – Previsione che per parziali difformità rispetto al progetto approvato si intendono le variazioni che non raggiungono i limiti fissati per le variazioni essenziali e, nel caso di modifiche della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, le variazioni superiori al 50 per cento – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che non è in alcun modo abilitata a subordinare la sussistenza della condizione di parziale difformità, mediante l’indicazione di limiti quantitativi, che potrebbero avere l’effetto di circoscrivere la portata della condotta abusiva, nonché i suoi effetti, anche sul versante della sanzione penale – Contrasto con quanto disposto dalla normativa statale di riferimento che costituisce una normativa di riforma economico-sociale cui attenersi – Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale – Eccedenza dalle competenze statutarie – Violazione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 7, che introduce il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 5 della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art.34.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Agibilità degli immobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari – Previsione che in materia di agibilità degli immobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari trovano applicazione l\u0027art. 24, esclusi i commi 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, e l\u0027art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che non recepisce le nuove disposizioni statali sulla superficie minima degli alloggi, ancorché espressione di norme di riforma economico-sociale – Lesione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono esser garantiti su tutto il territorio nazionale e segnatamente in materia di standard edilizi – Violazione del diritto alla salute, atteso il contrasto con i parametri interposti volti a tutelare sicurezza e salute degli ambienti – Eccedenza dalle competenze statutarie, per contrasto con le norme di riforma economico-sociale – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 12, che sostituisce l’art. 7-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 32 e 117, secondo comma, lettere [\u003cem\u003em\u003c/em\u003e)] ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 24, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equater; d\u003c/em\u003eecreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, attuativo degli artt. 218 e 221 del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d\u0027uso – Previsione che le destinazioni d\u0027uso di riferimento per le varie unità immobiliari sono definite con apposita direttiva emanata ai sensi dell\u0027art. 5 della legge regionale n. 45 del 1989 – Previsione che fino all\u0027approvazione delle medesime direttive rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2018, n. 79 – Previsione che la destinazione d\u0027uso di una unità immobiliare è quella stabilita dalla prevista documentazione – Previsione che nel caso in cui tale documentazione indichi, per la singola unità immobiliare, più destinazioni, la destinazione d\u0027uso dell\u0027intera unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile – Previsione che si definisce mutamento della destinazione d\u0027uso di una unità immobiliare ogni forma di utilizzo diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall\u0027esecuzione di opere edilizie – Ricorso del Governo – Denunciata norma che non recepisce le semplificazioni concernenti il mutamento di destinazione d’uso introdotte dalla normativa statale di riferimento – Eccedenza dalle competenze statutarie, per contrasto con le norme di riforma economico-sociale – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 14, che modifica l’art. 11 della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Parcheggi privati – Previsione che nelle modifiche di destinazione d\u0027uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti da specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari – Ricorso del Governo – Denunciata norma non coerente con quanto previsto dalla normativa interposta che, agevolando i mutamenti di destinazione d’uso previsti, esonera l’interessato dal recepimento delle aree per servizi di interesse generale, nonché dal vincolo della dotazione minima di parcheggi – Contrasto con i principi di semplificazione espressi dalle norme di riforma economico-sociale - Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 18, che modifica l’art. 15-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Interventi edilizi realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa – Previsione che prima dell\u0027accertamento dell\u0027esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformità da essa, può essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall\u0027art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985 e, in tal caso, la sanatoria è condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti – Ricorso del Governo – Denunciato legislatore regionale che non ha recepito il nuovo impianto prefigurato dalla legislazione nazionale interposta, continuando a prevedere un regime di sanatoria analogo a quello previsto dalla previgente disciplina – Contrasto con i principi fondamentali espressi dalle norme di riforma economico-sociale - Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 15, che modifica l’art. 14 della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 37, comma 4, abrogato dal decreto-legge 24 maggio 2024, n. 69, convertito dalla legge del 24 luglio 2024, n. 105.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità – Previsione che in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità trova applicazione l\u0027art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale interposta che fissa i principi relativi all’eventuale disposizione di un titolo in sanatoria e a quali condizioni – Contrasto con i principi fondamentali espressi dalle norme di riforma economico-sociale – Eccedenza dalle competenze statutarie – Disposizione che determina un effetto estintivo della sanatoria sul reato, incidendo sull’individuazione della fattispecie e modificandone i profili penalistici connessi alla realizzazione di interventi in assenza o in difformità totale del titolo edilizio – Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 19, che sostituisce l’art. 16 della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 36.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAcque – Territorio e patrimonio idrico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 45 del 1989 – Pianificazione comunale – Previsione che il piano deve considerare l\u0027intero territorio comunale, nonché le acque costiere di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 152 del 2006, immediatamente prospicenti la linea di battigia marina, alle quali, in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che introduce unilateralmente una disciplina estensiva delle previsioni urbanistiche comunali a porzioni di mare territoriale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ordinamento civile, demanio marittimo e tutela dell’ambiente – Disciplina che non contempla meccanismi di raccordo procedimentale o forme di leale collaborazione con lo Stato in spregio ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di competenze interferenti – Eccedenza dalle competenze statutarie, per contrasto con le norme di riforma economico-sociale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 27, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), che modifica l’art. 19 della legge regionale n. 45 del 1989.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), \u003cem\u003em\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, art. 14; codice della navigazione, artt. 32-35; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 54; legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 5, comma 3-\u003cem\u003ebis; d\u003c/em\u003eecreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, artt. 1, 2 e 5.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePaesaggio – Pianificazione – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 45 del 1989 – Disposizioni di salvaguardia delle zone umide – Previsione che l\u0027art. 17, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale si interpreta nel senso che sono beni paesaggistici le zone umide di cui alla lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), come individuate e rappresentate nella cartografia del piano paesaggistico regionale nella loro dimensione spaziale – Previsione che il vincolo paesaggistico si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia dei 300 metri dalla linea di battigia degli specchi acquei interni alla zona umida e rappresentati nella cartografia ufficiale regionale – Previsione che le aree interne al medesimo vincolo paesaggistico sono oggetto di conservazione e tutela dei rispettivi caratteri naturalistici, ambientali, morfologici e paesaggistici e ad esse si applicano le previsioni dell\u0027art. 18, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che contrasta con la normativa statale interposta che impone la sottoposizione della disciplina delle zone umide regionali a co-pianificazione tra Stato e Regione –Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali - Intervento unilaterale della legge regionale nelle modifiche del piano paesaggistico regionale – Violazione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 27, comma 2, che inserisce l’art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge regionale n. 45 del 1989.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 5 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, comma 1, 142, comma 2, 143, commi 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), e 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Foreste – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 8 del 2016 – Interventi e trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) – Previsione che tali interventi, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, possono ottenere l\u0027accertamento della compatibilità idrogeologica successivamente alla realizzazione delle opere – Ricorso del Governo – Denunciata normativa che confligge con la disciplina statale di riferimento che, per i terreni vincolati, subordina ad autorizzazione, caso per caso, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, al fine di prevenire danni idrogeologici – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 28 che introduce il comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e nell’art. 19 della legge regionale n. 8 del 2016.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, 4 e 5; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 1 e 7; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 53, comma 1.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePaesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 12 del 1998 – Attribuzione all’organo comunale della competenza in materia di accertamenti di compatibilità paesaggistica e dei relativi provvedimenti sanzionatori di cui all\u0027art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, per opere eseguite in assenza o in difformità dall\u0027autorizzazione – Previsione che le previste sanzioni non si applicano alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell\u0027autorizzazione paesaggistica, né alle opere realizzate prima dell\u0027apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del medesimo decreto legislativo – Ricorso del Governo – Denunciata normativa che confligge con la disciplina nazionale interposta che non prevede le esclusioni delle sanzioni per le summenzionate fattispecie – Violazione della tutela del paesaggio – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – Impossibilità per la regione di escludere con legge una sanzione relativa ad un ambito di competenza esclusiva dello Stato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), che inserisce l’art. 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e nella legge regionale n. 12 del 1998.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 5, 9 e 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePaesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 12 del 1998 – Competenza dei Servizi regionali di tutela del paesaggio – Previsione che gli strumenti urbanistici previsti dall\u0027art.21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono sottoposti all\u0027approvazione paesaggistica del Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio – Previsione che il piano adottato, completo della deliberazione del Consiglio comunale di adozione e dei relativi allegati, è inviato dall\u0027amministrazione comunale al Servizio tutela del paesaggio regionale che esprime le proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione – Previsione che il piano approvato, completo della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione definitiva e dei relativi allegati, è trasmesso per il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica al Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio che si esprime entro sessanta giorni dalla ricezione – Previsione che il provvedimento di approvazione paesaggistica è il presupposto per l\u0027entrata in vigore del piano, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che tratteggia un procedimento totalmente autonomo nel quale non trova spazio la partecipazione degli organi ministeriali e il provvedimento di autorizzazione paesaggistica interverrebbe solo dopo un iter condotto in totale autonomia dagli uffici regionali – Conflitto con la normativa statale di riferimento in base alla quale i piani particolareggiati sono soggetti a valutazione riguardante l’incidenza della pianificazione sugli aspetti culturali o paesaggistici del territorio – Lesione dei livelli minimi di tutela del paesaggio – Contrasto con i principi di semplificazione espressi dalle norme di riforma economico-sociale – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18, art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), che sostituisce l’art. 9 della legge regionale n. 12 del 1998.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, art. 3; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146; legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 16 e 28.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","id_seduta":"4575","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"25/03/2026","relatore":"D\u0027ALBERTI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4575","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"25/03/2026","relatore":"SANDULLI M. 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Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 -\n Stato legittimo dell\u0027immobile - Previsione che negli immobili\n oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto con le norme\n urbanistiche sono consentite, senza incremento volumetrico o di\n superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di\n manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo,\n di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e\n ricostruzione con differente sagoma. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 -\n Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio\n dismesso e per l\u0027efficientamento energetico - Previsione che, sia\n in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici\n esistenti alla data del 24 maggio 2024, sia in caso di edifici di\n nuova costruzione o ampliamento di quelli esistenti, sono ammesse,\n a determinate condizioni, deroghe alle normative regionali o\n regolamenti edilizi comunali, anche con riferimento alle distanze\n minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro\n stradale e ferroviario - Previsione che le deroghe vanno esercitate\n nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 -\n Interventi di efficientamento energetico - Prevista esclusione dal\n computo dei volumi e dall\u0027altezza massima dell\u0027edificio, degli\n spessori di murature esterne, degli elementi di chiusura superiori\n e inferiori che racchiudono il volume riscaldato delle superfici e\n dei rapporti di copertura nei limiti indicati, anche nel caso di\n edifici nuovi. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 -\n Opere eseguite in totale difformita\u0027 dal titolo abilitativo -\n Previsione che sono considerati in totale difformita\u0027 dal titolo\n abilitativo l\u0027esecuzione di volumi edilizi o la realizzazione di\n superfici coperte oltre il 30 per cento, per i soli fabbricati\n esistenti alla data del 24 maggio 2024, e il 20 per cento, in tutti\n gli altri casi, dei limiti indicati nel progetto, nonche\u0027 modifiche\n superiori al 50 per cento delle distanze da fabbricati, dai confini\n del lotto e dalle strade indicate nel progetto, o riduzioni di\n qualunque entita\u0027 che determinano distanze inferiori ai minimi\n previsti dalle vigenti disposizioni - Previsione che e\u0027, in ogni\n caso, considerata totale difformita\u0027 la modifica della\n localizzazione dell\u0027edificio all\u0027interno del lotto urbanistico di\n pertinenza quando non vi e\u0027 alcuna sovrapposizione della sagoma a\n terra dell\u0027edificio autorizzato e di quello realizzato. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 -\n Variazioni essenziali e parziali difformita\u0027 - Previsione che per\n parziali difformita\u0027 rispetto al progetto approvato si intendono le\n variazioni che non raggiungono i limiti fissati per le variazioni\n essenziali e, nel caso di modifiche della localizzazione\n dell\u0027edificio all\u0027interno del lotto urbanistico di pertinenza\n determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione,\n le variazioni superiori al 50 per cento. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 -\n Agibilita\u0027 degli immobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari\n - Previsione che in materia di agibilita\u0027 degli immobili e deroghe\n ai requisiti igienico sanitari trovano applicazione l\u0027art. 24,\n esclusi i commi 5- \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 -\n Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione\n d\u0027uso - Previsione che le destinazioni d\u0027uso di riferimento per le\n varie unita\u0027 immobiliari sono definite con apposita direttiva\n emanata ai sensi dell\u0027art. 5 della legge regionale n. 45 del 1989 -\n Previsione che fino all\u0027approvazione delle medesime direttive\n rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del\n Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2018, n. 79 - Previsione\n che la destinazione d\u0027uso di una unita\u0027 immobiliare e\u0027 quella\n stabilita dalla prevista documentazione - Previsione che nel caso\n in cui tale documentazione indichi, per la singola unita\u0027\n immobiliare, piu\u0027 destinazioni, la destinazione d\u0027uso dell\u0027intera\n unita\u0027 immobiliare e\u0027 quella prevalente in termini di superficie\n utile - Previsione che si definisce mutamento della destinazione\n d\u0027uso di una unita\u0027 immobiliare ogni forma di utilizzo diversa da\n quella originaria, ancorche\u0027 non accompagnata dall\u0027esecuzione di\n opere edilizie. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 -\n Parcheggi privati - Previsione che nelle modifiche di destinazione\n d\u0027uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi\n per parcheggi previsti da specifiche normative di settore, lo\n strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio\n eventualmente ritenuti necessari. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 -\n Interventi edilizi realizzati in assenza di SCIA o in difformita\u0027\n da essa - Previsione che prima dell\u0027accertamento dell\u0027esecuzione\n delle opere in assenza di SCIA o in difformita\u0027 da essa, puo\u0027\n essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA corredata di\n tutti gli elaborati previsti dall\u0027art. 10- \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 -\n Accertamento di conformita\u0027 nelle ipotesi di assenza di titolo o\n totale difformita\u0027 - Previsione che in materia di accertamento di\n conformita\u0027 nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformita\u0027\n trova applicazione l\u0027art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. \nAcque - Territorio e patrimonio idrico - Norme della Regione autonoma\n Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 45 del 1989 -\n Pianificazione comunale - Previsione che il piano deve considerare\n l\u0027intero territorio comunale, nonche\u0027 le acque costiere di cui\n all\u0027art. 54 del d.lgs. n. 152 del 2006, immediatamente prospicenti\n la linea di battigia marina, alle quali, in mancanza di specifica\n normativa, si estende la disciplina delle aree a terra. \nPaesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna -\n Modifica alla legge regionale n. 45 del 1989 - Disposizioni di\n salvaguardia delle zone umide - Previsione che l\u0027art. 17, comma 3,\n delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico\n regionale si interpreta nel senso che sono beni paesaggistici le\n zone umide di cui alla lettera \nAmbiente - Foreste - Norme della Regione autonoma Sardegna - Modifica\n alla legge regionale n. 8 del 2016 - Interventi e trasformazioni\n realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi\n del regio decreto n. 3267 del 1923 (Riordinamento e riforma della\n legislazione in materia di boschi e di terreni montani) -\n Previsione che tali interventi, in assenza della prescritta\n autorizzazione o in difformita\u0027 da essa, possono ottenere\n l\u0027accertamento della compatibilita\u0027 idrogeologica successivamente\n alla realizzazione delle opere. \nPaesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 12 del 1998 -\n Attribuzione all\u0027organo comunale della competenza in materia di\n accertamenti di compatibilita\u0027 paesaggistica e dei relativi\n provvedimenti sanzionatori di cui all\u0027art. 167 del d.lgs. n. 42 del\n 2004, per opere eseguite in assenza o in difformita\u0027\n dall\u0027autorizzazione - Previsione che le previste sanzioni non si\n applicano alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformita\u0027\n dell\u0027autorizzazione paesaggistica, ne\u0027 alle opere realizzate prima\n dell\u0027apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte terza\n del medesimo decreto legislativo. \nPaesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 12 del 1998 -\n Competenza dei Servizi regionali di tutela del paesaggio -\n Previsione che gli strumenti urbanistici previsti dall\u0027art. 21\n della legge regionale n. 45 del 1989 sono sottoposti\n all\u0027approvazione paesaggistica del Servizio tutela del paesaggio\n regionale competente per territorio - Previsione che il piano\n adottato, completo della deliberazione del Consiglio comunale di\n adozione e dei relativi allegati, e\u0027 inviato dall\u0027amministrazione\n comunale al Servizio tutela del paesaggio regionale che esprime le\n proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione -\n Previsione che il piano approvato, completo della deliberazione del\n Consiglio comunale di approvazione definitiva e dei relativi\n allegati, e\u0027 trasmesso per il provvedimento finale di\n autorizzazione paesaggistica al Servizio tutela del paesaggio\n regionale competente per territorio che si esprime entro sessanta\n giorni dalla ricezione - Previsione che il provvedimento di\n approvazione paesaggistica e\u0027 il presupposto per l\u0027entrata in\n vigore del piano, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale\n della Regione autonoma della Sardegna. \n- Legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e\n coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con\n le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica\n ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69,\n convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105),\n artt. 2, comma 1; 4; 6; 7; 12; 14; 15; 18; 19; 27, comma 1, lettera \n\n\r\n(GU n. 39 del 24-09-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del\nConsiglio dei ministri, (c.f. 80188230587), in persona del Presidente\ndel Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso per mandato ex lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, (c.f. 80224030587), fax\n06/96514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui\nuffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, ricorrente; \n contro: Regione autonoma della Sardegna, in persona del\nPresidente della giunta regionale pro tempore, resistente; \n Per la declaratoria della illegittimita\u0027 costituzionale giusta\ndeliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del 4\nagosto 2025, degli articoli 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 19, 27, comma\n1, lettera a), 27, comma 1, lettera a) e comma 2, 28, 29, comma 1,\nlettere c) e d) della legge della Regione autonoma della Sardegna n.\n18 del 17 giugno 2025, recante «Riordino e coordinamento della\nnormativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni\nurgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui\nal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con\nmodificazioni, in legge 24 luglio 2025, n. 105», pubblicata nel\nBollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) n.\n35 in data 19 giugno 2025 (parte I e II). \n La legge regionale in esame, che riguarda il riordino e il\ncoordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le\ndisposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed\nedilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito\ncon modificazioni in legge 24 luglio 2024, n. 105, presenta profili\ndi illegittimita\u0027 costituzionale con riferimento alle disposizioni\ncontenute negli articoli 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 19, 27, comma 1,\nlettera a) e comma 2 e 28, 29, comma 1, lettere c) e d). \n Le disposizioni suddette, per i motivi di seguito specificati,\nrisultano eccedere dalle competenze statutarie riconosciute alla\nRegione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia (Legge\ncostituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), andando a violare l\u0027art. 117,\ncomma secondo, lettere a), h), l), m), r) e s) della Costituzione,\nponendosi altresi\u0027 in contrasto con i principi di ragionevolezza e di\nbuon andamento dell\u0027amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della\nCostituzione, nonche\u0027 con gli articoli 9, 32, 42 della Costituzione. \n La Regione autonoma della Sardegna, in forza dell\u0027art. 3, lettera\nf) e art. 6 dello Statuto speciale (L. Cost. n. 3/1948), e in\ncoerenza con l\u0027art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha una\ncompetenza legislativa esclusiva in materia di «urbanistica e opere\npubbliche». \n Tale attribuzione, seppur ampia, non puo\u0027 tuttavia tradursi in\nuna piena ed incondizionata autonomia normativa. \n E la giurisprudenza costituzionale ha infatti costantemente\nribadito come anche le regioni a statuto speciale siano vincolate al\nrispetto di principi e materie trasversali, tra cui spiccano le\nriforme economico-sociali di interesse nazionale, l\u0027ordinamento\ncivile - ambito che include le fondamentali norme di diritto privato\ninerenti alla proprieta\u0027, ai contratti e ai rapporti obbligatori, la\ncui disciplina non puo\u0027 essere disomogenea su base regionale - e la\ndeterminazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)\nconcernenti i diritti civili e sociali. L\u0027analisi delle norme\nregionali in oggetto evidenzia come le stesse, nell\u0027introdurre\nderoghe o previsioni specifiche, incidano su tali limiti\ninderogabili, violando principi di coerenza ordinamentale e di tutela\ndei diritti fondamentali che, per loro natura, richiedono\nun\u0027uniforme. \n Cio\u0027 premesso, le disposizioni sopra citate, ledendo nei termini\nche di seguito si esporranno i precetti costituzionali a presidio\ndelle competenze legislative statali, devono essere impugnate per i\nseguenti: \n \n Motivi \n \n 1) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma 1 della legge\ndella Regione autonoma Sardegna n. n. 18 del 17 giugno 2025 per\nviolazione degli articoli 117, secondo comma, lettera s) e m), in\nrelazione agli articoli articoli 2-bis, 3 e 10 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001 quali norme di riforma\neconomico sociale nonche\u0027 con i principi di ragionevolezza e di buon\nandamento dell\u0027amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della\nCostituzione. \n L\u0027art. 2, comma 1, rubricato «Introduzione nella legge n. 23 del\n1985 di norme in materia di definizione di interventi edilizi, stato\nlegittimo dell\u0027immobile, attivita\u0027 edilizia e caratteristiche del\ntitolo abilitativo», introduce nella legge regionale n. 23 del 1985\nun articolo aggiuntivo 2-bis, rubricato «Definizione degli interventi\nedilizi». \n Il predetto articolo, al comma 1, opera un rinvio all\u0027art. 3, del\ntesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia\nedilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno\n2001, n. 380, (di seguito, il «TUE»), per la definizione degli\ninterventi edilizi. \n Purtuttavia, al comma 3, prevede che «ai fini di una corretta\napplicazione delle definizioni di cui al comma 1, la realizzazione di\nnuovo volume in una costruzione esistente e\u0027 considerata\nristrutturazione edilizia se avviene all\u0027interno della sagoma\nesistente e nuova costruzione in caso contrario». \n Occorre premettere che in base al combinato disposto degli\narticoli 3 e 10 del TUE, la realizzazione di volumi «fuori sagoma»\nrientra in ogni caso tra gli interventi di nuova costruzione e,\npertanto, richiede sempre il permesso di costruire ai sensi dell\u0027art.\n10, comma 1, lettera a), del TUE; al contrario, la realizzazione di\nvolumi «entro sagoma» non costituisce una tipologia di intervento\nqualificabile, in ogni caso, quale intervento di ristrutturazione\nedilizia. \n Sul punto, la giurisprudenza ha fornito indicazioni utili per\ncomprendere fino a quale misura puo\u0027 essere effettuato un aumento di\nvolumetria in ristrutturazione pesante, senza per cio\u0027 stesso\nricadere nel regime proprio della «nuova costruzione», che non e\u0027\nassoggettabile a SCIA alternativa ma soltanto a permesso di\ncostruire. \n In particolare, e\u0027 stato autorevolmente affermato che le\n«modifiche volumetriche previste dall\u0027art. 10 del decreto del\nPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per le attivita\u0027 di\nristrutturazione edilizia (assentibili, a scelta dell\u0027interessato, o\ncon permesso di costruire o con DIA) devono consistere in diminuzioni\no trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi\nvolumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di\nvolumetria, perche\u0027 altrimenti verrebbe meno la linea di distinzione\ntra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione» (cfr., ex\nmultis, Cassazione n. 47046/2007, ribadito, piu\u0027 di recente, da\nCassazione n. 43530/2019). Nello stesso senso, e\u0027 stato ulteriormente\nprecisato che «la ristrutturazione edilizia si caratterizza anche per\nla previsione di possibili incrementi volumetrici, ma cio\u0027 rende\nnecessaria una lettura della norma nel senso che l\u0027aumento di\ncubatura deve essere senz\u0027altro contenuto, in modo da mantenere netta\nla differenza con gli interventi di nuova costruzione» (cfr., ex\nmultis, Cassazione n. 38611/2019). \n Premesso quanto sopra, l\u0027art. 2, della legge regionale impugnata\nsi pone in contrasto anzitutto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera\ns) della Costituzione atteso che la disposizione in esame, incidendo\nsull\u0027individuazione delle categorie di interventi edilizi e, in\nparticolare, qualificando l\u0027ampliamento di volume «entro sagoma»\nquale intervento di ristrutturazione edilizia, introduce un\nautomatismo che si pone in contrasto con le previsioni di cui agli\narticoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380\ndel 2001 che costituiscono norme di riforma economico sociale. \n A tal ultimo riguardo, la Regione autonoma della Sardegna,\nancorche\u0027 in forza dell\u0027art. 3, lettera f), e art. 6, dello Statuto\nspeciale della legge costituzionale n. 3/1948 e in coerenza con\nl\u0027art. 116, terzo comma, della Costituzione, detenga una competenza\nlegislativa esclusiva in materia di «edilizia e urbanistica», tale\nattribuzione, seppur ampia, non puo\u0027 tuttavia tradursi in una piena\ned incondizionata autonomia normativa, avendo la giurisprudenza\ncostituzionale costantemente ribadito come anche le Regioni a statuto\nspeciale siano vincolate al rispetto di principi e materie\ntrasversali, tra cui spiccano le norme di riforme economico-sociali\ndi interesse nazionale, relativamente ad ambiti in cui la cui\ndisciplina non puo\u0027 essere disomogenea su base regionale. \n Secondo la giurisprudenza costituzionale la disciplina statale\ninerente ai titoli abilitativi di cui al Trattato sull\u0027Unione europea\n(e, nella fattispecie, gli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 380/2001( «deve [...] qualificarsi come\nespressione di norme fondamentali di riforma economico-sociale, in\nquanto tale condizionante la potesta\u0027 legislativa primaria delle\nregioni a statuto speciale» (sentenza n. 147 del 2023), condividendo\ndi queste «\"le caratteristiche salienti\" che vanno individuate «nel\ncontenuto riformatore e nell\u0027attinenza a settori o beni della vita\neconomico-sociale di rilevante importanza» (sentenza n. 24 del 2022).\nEsse, d\u0027altro canto, \"rispond[o]no complessivamente ad un interesse\nunitario ed esig[o]no, pertanto, un\u0027attuazione su tutto il territorio\nnazionale\" (sentenza n. 198 del 2018)» (sentenza n. 90 del 2023; da\nultimo si v. Corte costituzionale sentenza n. 22/2025). \n La disposizione censurata, come anticipato, nel qualificare\nl\u0027ampliamento di volume «entro sagoma» quale intervento di\nristrutturazione edilizia, introduce un automatismo in palese\ncontrasto con i su richiamati principi espressi dalla giurisprudenza\ndi legittimita\u0027 in base ai quali, delineando i confini tra\n«ristrutturazione edilizia» e «nuovo intervento» in base alle\npredette disposizioni del TUE, occorre verificare la consistenza\ndell\u0027intervento e, quindi, l\u0027impatto in termini di trasformazione\nedilizia e urbanistica del territorio interessato. \n Ne discende che la disposizione regionale viola palesemente\nl\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, per avere\nla regione travalicando i limiti della competenza legislativa\nesclusiva attribuita a livello statutario che deve comunque essere\nesercitata nel rispetto delle norme fondamentali di riforma\neconomico-sociale che nella fattispecie sono da rinvenire nelle\nprevisioni del Trattato sull\u0027Unione europea recanti i titoli edilizi\ne la qualificazione degli interventi sottoposti a permessi di\ncostruire, in quanto di queste condividono le caratteristiche\nsalienti, che vanno individuate nel contenuto riformatore e\nnell\u0027attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di\nrilevante importanza. \n Peraltro, le predette previsioni del Trattato sull\u0027Unione europea\nrispondono complessivamente ad un interesse unitario ed esigono,\npertanto, un\u0027attuazione su tutto il territorio nazionale (cfr. Corte\ncostituzionale, sentenza n. 198 del 2018). \n La disposizione, incidendo sull\u0027individuazione delle categorie di\nintervento edilizio, si risolve altresi\u0027 in una potenziale modifica\ndel regime amministrativo dei titoli abilitativi. La potenziale\nindividuazione, da parte della norma regionale, di un titolo edilizio\ndifferente rispetto a quello previsto nel Trattato sull\u0027Unione\neuropea potrebbe implicare trasformazioni del territorio cosi\u0027\nsignificative da incidere, in maniera sproporzionata e irragionevole,\nsui livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali\nche devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio\nnazionale, cosi\u0027 ponendosi altresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera m) della Costituzione. \n Sotto altro profilo, l\u0027art. 2, comma 1, introducendo l\u0027art.\n2-bis, comma 5, consente l\u0027esecuzione di interventi che prevedano\nl\u0027integrale demolizione di edifici e la loro ricostruzione, nei\nlimiti delle distanze legittimamente preesistenti, qualora le\ndimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica\ndell\u0027area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra\nedifici, tra pareti finestrate, dalle strade e dai confini. \n In tema di demolizione e ricostruzione di edifici nelle zone\nomogenee A o comunque in zone di particolare pregio storico o\nartistico, l\u0027art. 2-bis, comma 1-ter, del Trattato sull\u0027Unione\neuropea ha posto un\u0027ulteriore condizione perche\u0027 la ricostruzione\npossa avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente\npreesistenti: e cioe\u0027 che l\u0027intervento sia contemplato\n«esclusivamente nell\u0027ambito dei piani urbanistici di recupero e di\nriqualificazione particolareggiati, di competenza comunale». \n La ratio della previsione risiede nell\u0027esigenza di assicurare una\nmaggior tutela al valore d\u0027insieme delle aree soggette allo specifico\nregime delle zone A e dei centri storici, escludendo che all\u0027interno\ndi esse gli interventi di cui al medesimo comma 1-ter dell\u0027art. 2-bis\npossano essere direttamente realizzati dagli interessati e stabilendo\ninvece che essi debbano inserirsi nella piu\u0027 generale considerazione\ndel contesto di riferimento, che solo un piano particolareggiato puo\u0027\nassicurare. \n In tal senso, anche la disposizione da ultimo richiamata si pone\nin contrasto, per le medesime ragioni sopra illustrate, con i\nprincipi fondamentali di tutela dell\u0027ordinato assetto del territorio\nnonche\u0027 di tutela del patrimonio storico e artistico di cui all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, rilevando come la\nstessa si traduca in una sostanziale spoliazione a danno delle\namministrazioni preposte alla pianificazione del territorio, rispetto\nalle quali l\u0027art. 2 bis, comma 1-ter del Trattato sull\u0027Unione europea\nfa salve «le previsioni degli strumenti di pianificazione\nterritoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli\nenti preposti alla tutela», e quindi la facolta\u0027 che tali\namministrazioni possano dettare prescrizioni diverse e anche piu\u0027\nrigorose per l\u0027effettuazione degli interventi in discorso, tenuto\nconto dello specifico contesto preso in considerazione. \n Sotto tale ultimo aspetto, la disposizione censurata -\nintroducendo una previsione piu\u0027 rigorosa - si pone in contrasto\naltresi\u0027 con i principi di ragionevolezza e di buon andamento\ndell\u0027amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. \n 2) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma 1, della\nlegge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025 per\nviolazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera s), in relazione\nall\u0027art. 9-bis, comma 1-bis del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 380/2001 quale norma di riforma economico sociale\nnonche\u0027 per contrasto con l\u0027art. 42 della Costituzione. \n L\u0027art. 2, comma 1, della legge regionale in esame inserisce nella\nlegge regionale n. 23 del 1985 un ulteriore art. 2-ter, il quale, al\ncomma 2, prevede che negli immobili oggetto di condono edilizio sono\nconsentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta,\nunicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione\nstraordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di\nristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione\ncon differente sagoma. \n La disposizione censurata introduce un «vincolo» ostativo verso\nl\u0027esecuzione di determinati interventi su immobile o unita\u0027\nimmobiliare oggetto di condono edilizio il quale, al pari\ndell\u0027accertamento di conformita\u0027, costituisce un presupposto per\nl\u0027esecuzione di qualsiasi ulteriore intervento edilizio. \n Tale intervento normativo si pone in antitesi e non risulta\npertanto coerente con quanto previsto dall\u0027art. 9-bis, comma 1-bis,\ndel TUE, da ultimo novellato ad opera del decreto-legge 29 maggio\n2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio\n2024, n. 105, il quale stabilisce che lo stato legittimo\ndell\u0027immobile o dell\u0027unita\u0027 immobiliare e\u0027, tra l\u0027altro, quello\nstabilito dal titolo che ne «ha legittimato» la costruzione,\novverosia anche quello rilasciato a seguito di condono. \n La Regione autonoma Sardegna, al pari di quanto evidenziato nel\nprecedente motivo le cui considerazioni devono essere integralmente\nrichiamate in questa sede, superando gli ambiti riservati alla\npotesta\u0027 legislativa esclusiva fissata dallo Statuto, ha introdotto\nuna disposizione che si pone in contrasto con una disposizione che\nintegra una delle norme di riforma economico sociale. \n Ne discende che la previsione impugnata viola l\u0027art. 117, secondo\ncomma lettera s) della Costituzione, atteso che il legislatore\nregionale e\u0027 chiamato a rispettare le disposizioni di carattere\ngenerale che integrano, come nella specie, norme di riforma economico\nsociale. \n In ogni caso, la predetta disposizione - nella parte in cui\nlimita le facolta\u0027 del proprietario di realizzare taluni interventi\nedilizi in un immobile (o unita\u0027 immobiliare) oggetto di condono - si\npone in contrasto con l\u0027art. 42 della Costituzione in ragione del\npregiudizio arrecato al privato proprietario dell\u0027immobile che,\nancorche\u0027 non espropriato della titolarita\u0027, e\u0027 sottoposto ad una\ndisciplina che svuota di contenuto il diritto di proprieta\u0027. \n Nell\u0027immobile o unita\u0027 immobile per il quale e\u0027 intervenuto un\ncondono edilizio - in base alla disciplina introdotta dalla Regione\nautonoma Sardegna - sussiste un\u0027evidente limitazione alle facolta\u0027\nproprietarie, ancorche\u0027 il condono, come rilevato dalla Corte\ncostituzionale con la sentenza n. 119 del 2024 «ha per effetto la\nsanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell\u0027abuso, a\nprescindere dalla conformita\u0027 delle opere realizzate alla disciplina\nurbanistica ed edilizia». \n Si ritiene, pertanto, di poter concludere, evidenziando come vada\nesclusa la legittimita\u0027 costituzionale di una disposizione che\ncomporti per il proprietario, ancorche\u0027 non espropriato della\ntitolarita\u0027, uno svuotamento del contenuto del suo diritto nel modo\npiu\u0027 irrimediabile e definitivo, e cioe\u0027 con graduale degrado e\nperimento del bene (costruzione) ed una progressiva inutilizzabilita\u0027\ne distruzione dell\u0027edificio, in rapporto alla destinazione inerente\nalla sua natura (conforme a licenze, concessioni e autorizzazioni\nancorche\u0027 in sanatoria). Si tratta in ogni caso di edifici\nlegittimamente esistenti e ovviamente regolarmente assentiti (fin\ndall\u0027origine o con valido condono in sanatoria non oggetto di\nsuccessivi interventi repressivi o di annullamento) dal punto di\nvista urbanistico o sotto il profilo di speciali vincoli (cfr. Corte\ncostituzionale, sentenza n. 529 del 1995; sentenza n. 238 del 2000;\ncfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5358 del 2016). \n 3) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4 della legge\nregionale della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025\nper violazione dell\u0027art. 117, secondo comma lettera h), della\nCostituzione in relazione agli articoli 49 e 60 del decreto del\nPresidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. \n L\u0027art. 4, rubricato «Integrazioni all\u0027art. 3-bis della legge\nregionale n. 23 del 1985 in materia di incentivazione degli\ninterventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per\nl\u0027efficientamento energetico» ha inserito due nuovi commi nell\u0027art.\n3-bis della legge regionale n. 23 del 1985, prevedendo che, sia in\ncaso di interventi di riqualificazione energetica di edifici\nesistenti alla data del 24 maggio 2024, sia in caso di edifici di\nnuova costruzione o ampliamento di quelli esistenti, sono ammesse, a\ncerte condizioni, deroghe alle normative regionali o regolamenti\nedilizi comunali, anche con riferimento alle «distanze minime di\nprotezione del nastro statale ferroviario...». \n I due commi introdotti (comma 3-bis e comma 3-ter) introdotti\ndall\u0027art. 4 della legge regionale censurata stabiliscono che le\nsuddette deroghe vanno esercitate nel «rispetto delle distanze minime\nriportate nel codice civile». \n La disposizione censurata si pone in contrasto con l\u0027art. 49 del\ndecreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,\nrecante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita\u0027\ndell\u0027esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto» il\nquale non consente, se non nei termini che di seguito si esporranno,\nla possibilita\u0027 di derogare alla distanza minima ivi disciplinata\n(fissata in metri 30). \n Secondo l\u0027art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n753/1980 «Lungo i tracciati delle linee ferroviarie e\u0027 vietato\ncostruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi\nspecie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale,\nminore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della\npiu\u0027 vicina rotaia». \n La deroga al rispetto delle distanze legali dal limite della zona\ndi occupazione della piu\u0027 vicina rotaia (fissata in metri 30\ndall\u0027art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del\n1980) puo\u0027 essere autorizzata, in base all\u0027art. 60 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 753 del 1980, previa autorizzazione di\nR.F.I., quando «... la sicurezza pubblica, la conservazione delle\nferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali\nlo consentano». \n L\u0027inquadramento generale della fascia di rispetto ferroviaria\nrestituisce un assetto normativo in base al quale la fissazione delle\ndistanze minime tra i manufatti edilizi e le linee ferroviarie\nrisponde a esigenza di carattere generale, diretta, oltreche\u0027 alla\nregolarita\u0027 dell\u0027esercizio ferroviario, alla prevenzione di danni o\ndi pregiudizi che possono essere arrecati alla sicurezza delle\npersone e delle cose, con una competenza propria della polizia\namministrativa relativa alla sicurezza e alla regolarita\u0027\ndell\u0027esercizio ferroviario. \n La stessa legislazione statale - laddove ammette la possibilita\u0027\ndi derogare alle distanze minime stabilite dall\u0027art. 49 dello stesso\ndecreto, richiede al riguardo un\u0027apposita autorizzazione da parte di\nRete Ferroviaria Italiana - su richiesta dei soggetti interessati,\nsempreche\u0027 questi ultimi dimostrino la peculiarita\u0027 delle esigenze\nche li hanno indotti a prevedere distanze inferiori e, nello stesso\ntempo, i competenti uffici statali vi acconsentano, ritenendo che non\nne risultino pregiudicate la sicurezza dei trasporti e la\nconservazione degli impianti ferroviari. \n La distanza minima di 30 metri non e\u0027 dunque meramente\nindicativa, ma rappresenta un limite inderogabile, salvo che il\nrichiedente l\u0027autorizzazione a costruire a distanza inferiore non\ndimostri l\u0027assenza di rischi concreti legati all\u0027edificazione.\nPeraltro, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l\u0027onere di\nprovare l\u0027insussistenza di rischi concreti spetta a chi chiede la\nderoga alla distanza minima. Dunque, e\u0027 ormai pacifico ritenere che\nla distanza di 30 metri dalle ferrovie sia un parametro fondamentale\nper le costruzioni, con possibilita\u0027 di deroga solo a fronte di\nprecise e documentate garanzie di sicurezza. \n Le disposizioni contenute negli articoli 49 e 60 del decreto del\nPresidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, delineano\npertanto uno strumento di tutela della sicurezza che, ai sensi\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, e\u0027\nmateria ascritta alla competenza legislativa statale in modo\nesclusivo (in tal senso, Corte costituzionale, n. 999 del 1988). \n In tal senso, la Regione autonoma della Sardegna, ancorche\u0027 in\nforza dell\u0027art. 3, lettera f) e art. 6 dello statuto speciale della\nlegge costituzionale n. 3/1948 e in coerenza con l\u0027art. 116, terzo\ncomma, della Costituzione, detenga una competenza legislativa\nesclusiva in materia di «edilizia e urbanistica», ha invaso la\ncompetenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di sicurezza e,\nin ogni caso, ha introdotto una disciplina che si pone in contrasto\nle suddette disposizioni che, alla luce delle ragioni che sono state\nsopra enucleate, costituiscono norme di riforma economica sociale cui\nla Regione e\u0027 chiamata comunque ad attenersi, rispondendo peraltro ad\nun interesse unitario, esigendo tali disposizioni un\u0027attuazione su\ntutto il territorio nazionale. \n Pertanto, una disposizione - come quella che nella specie e\u0027\nstata introdotta dalla Regione autonoma Sardegna la quale ammette\nderoghe a questa distanza, senza porre il limite previsto dagli\narticoli 49 e 60 - del citato decreto del Presidente della Repubblica\nn. 753 del 1980 determina un\u0027evidente violazione della competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, di cui\nall\u0027art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. \n 4) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4 della legge\nregionale della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025\nper violazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione\nin relazione all\u0027art. 13 del decreto legislativo n. 73 del 2020 che\nha abrogato l\u0027art. 14, comma 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014,\nn. 102 nonche\u0027 per contrasto con il principio di leale collaborazione\ndi cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione. \n L\u0027art. 4 della legge regionale, nella parte in cui modifica\nl\u0027articolo. 3-bis della legge regionale n. 23 del 1985, introduce\nl\u0027esclusione dal computo dei volumi e dall\u0027altezza massima\ndell\u0027edificio, degli spessori di murature esterne, degli elementi di\nchiusura superiori e inferiori che racchiudono il volume riscaldato\ndelle superfici e dei rapporti di copertura nei limiti ivi indicati,\nper interventi di efficientamento energetico anche nel caso di\nedifici nuovi. \n Tale previsione si pone in contrasto con quanto stabilito a\nlivello statale, a seguito dell\u0027abrogazione dell\u0027art. 14, comma 6 del\ndecreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, avvenuta ad opera\ndell\u0027art. 13 del decreto legislativo n. 73 del 2020. \n Per effetto dell\u0027abrogazione del comma 6 dell\u0027art. 14, le\nsuddette esclusioni sono possibili solo per interventi su edifici\nesistenti. \n La giurisprudenza costituzionale e\u0027 intervenuta piu\u0027 volte sulla\nlegittimita\u0027 di leggi regionali che prevedono deroghe ex lege agli\nspessori delle murature di cui al decreto ministeriale n. 1444 del\n1968. \n La Corte ha chiarito che le regioni possono introdurre deroghe a\ntali norme, solo se riguardano i limiti stabiliti dalla normativa\nlocale. \n Le leggi regionali che prevedono deroghe agli spessori delle\nmurature, e piu\u0027 in generale alle distanze tra edifici, sono\nlegittime, purche\u0027 tali deroghe si riferiscano ai limiti stabiliti\ndalla normativa locale (piani urbanistici e regolamenti edilizi) e\nnon a quelli previsti dalla normativa statale. Le deroghe possono\nriguardare i limiti stabiliti dai regolamenti edilizi e dai piani\nurbanistici, ma non i parametri minimi stabiliti dalla normativa\nstatale. In sostanza, la Corte costituzionale ha bilanciato\nl\u0027autonomia delle regioni nella pianificazione urbanistica con la\nnecessita\u0027 di rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla\nnormativa statale e di tutelare il paesaggio. \n Ebbene, con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, l\u0027art.\n13 ha abrogato il comma 6 dell\u0027art. 14 del decreto legislativo 4\nluglio 2014, n. 102, con cio\u0027 definitivamente escludendo che le\nderoghe ammesse per promuovere l\u0027efficienza energetica possano\napplicarsi agli edifici nuovi. \n Pertanto, l\u0027art. 4, comma 1, della legge in esame, che, come\ndetto, modifica l\u0027articolo. 3-bis della legge regionale n. 23 del\n1985, nel non distinguere tra edifici nuovi e edifici esistenti, ai\nfini dell\u0027applicabilita\u0027 della deroga di cui all\u0027art. 3-ter della\nlegge regionale n. 23 del 1985, non tiene conto della necessita\u0027 di\nbilanciare l\u0027autonomia, anche speciale, delle regioni nella\npianificazione urbanistica con la necessita\u0027 di rispettare i principi\nstabiliti dalla normativa statale. \n Ne discende la violazione del principio di leale collaborazione\ndi cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, per inosservanza\ndell\u0027obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per\nun ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni\ncompatibili con le prescrizioni statali del codice dei beni culturali\ne del paesaggio. \n Inoltre, la Regione autonoma Sardegna ha invaso la sfera di\ncompetenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui\nalla lettera l) del secondo comma dell\u0027art. 117 della Costituzione,\nintroducendo una disposizione che introduce una deroga di tale\nrilievo che, se consentite, inficiano l\u0027essenza e la funzione del\nprincipio di pianificazione sotteso anche all\u0027intervento del\nlegislatore statale del 2020. \n 5) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 6 della legge della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025 per violazione\ndell\u0027art. 117, comma 2 lettera l) e s) della Costituzione in\nrelazione agli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 380/2001. \n L\u0027art. 6 della legge regionale impugnata sostituisce\nintegralmente l\u0027art. 4 della legge regionale n. 23 del 1985,\nriguardante le opere eseguite in totale difformita\u0027 dal permesso di\ncostruire, prevedendo, al novellato comma 2 di detto art. 4, che sono\nconsiderati in totale difformita\u0027 dal titolo abilitativo,\nl\u0027esecuzione di volumi edilizi o la realizzazione di superfici\ncoperte oltre il 20 per cento dei limiti indicati nel progetto,\nnonche\u0027 le modifiche superiori al 50 per cento delle distanze da\nfabbricati, dai confini del lotto e dalle strade indicate nel\nprogetto, o riduzioni di qualunque entita\u0027 che determinano distanze\ninferiori ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni. \n Inoltre, al medesimo comma 2, la disposizione qualifica, in ogni\ncaso, quale totale difformita\u0027 la modifica della localizzazione\ndell\u0027edificio all\u0027interno del lotto urbanistico di pertinenza quando\nnon vi e\u0027 alcuna sovrapposizione della sagoma a terra dell\u0027edificio\nautorizzato e di quello realizzato. \n Le disposizioni non risultano coerenti rispetto all\u0027impianto\nprefigurato dal testo unico dell\u0027Edilizia. Invero, l\u0027art. 31 del TUE,\nal comma 1, definisce le casistiche di totale difformita\u0027 dal\npermesso di costruire in termini esclusivamente qualitativi,\nfacendovi rientrare gli interventi che, sotto vari profili, hanno\ncome effetto quello di comportare la realizzazione di un organismo\nedilizio integralmente diverso da quello assentito, ovvero di un\norganismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e\nautonomamente utilizzabile. \n Al riguardo, in base all\u0027art. 32, comma 1, del TUE, alla\nlegislazione regionale e\u0027 esclusivamente attribuita la competenza a\nstabilire, entro i parametri specificamente indicati dalle lettere\ndalla a) alla e), quali siano le variazioni essenziali al progetto\napprovato, tenuto conto dei limiti posti al riguardo dalla\nlegislazione statale e, in particolare, dal menzionato art. 31 del\nTUE. \n Orbene, la disposizione in esame, nel determinare una\ncollocazione delle diverse ipotesi di violazione edilizia all\u0027interno\ndelle categorie della totale difformita\u0027 e della variazione\nessenziale, potenzialmente differente rispetto a quella risultante\ndall\u0027applicazione della normativa statale rilevante (articoli 31 e 32\ndel TUE), viola le predette norme che costituiscono principi\nfondamentali di riforma-economico sociale cui si deve attenere la\ndisciplina regionale, incidendo altresi\u0027 sull\u0027individuazione delle\nfattispecie di reato, determinando una sostanziale modifica dei\nprofili penalistici connessi alla realizzazione di interventi in\nassenza o in difformita\u0027 totale del titolo edilizio, in violazione\ndunque anche della competenza legislativa esclusiva statale in\nmateria di ordinamento penale di cui all\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera l) della Costituzione. \n Per altro verso, la disposizione, nell\u0027incidere\nsull\u0027individuazione della species di violazione edilizia di volta in\nvolta rilevante, consente la regolarizzazione di difformita\u0027 edilizie\nsulla base di titoli abilitativi diversi o di procedure diverse da\nquelli indicati dalle norme di principio statali, intaccando le\nscelte di principio operate dal legislatore statale sul versante\ndella sanatoria, incorrendo nella pertanto nella violazione delle\nnorme di riforma economica sociale cui la regione autonoma Sardegna,\nnell\u0027esercizio delle competenze statutarie (gia\u0027 richiamate), deve\nosservare. \n Infatti, mentre gli interventi costituenti variazione essenziale\nsono assoggettati alla procedura di sanatoria prevista dall\u0027art.\n36-bis del TUE, quelli realizzati in totale difformita\u0027 dal permesso\ndi costruire sono soggetti al regime, piu\u0027 rigido, di cui all\u0027art. 36\ndel TUE. \n La legislazione regionale non e\u0027 in alcun modo abilitata a\nsubordinare la sussistenza della condizione di «totale difformita\u0027»\nmediante l\u0027indicazione di limiti quantitativi, che potrebbero avere,\nquale effetto, non solo quello di circoscrivere la portata della\ncondotta abusiva, nonche\u0027 i suoi effetti, anche sul versante della\nsanzione penale, ma anche quello di ledere le scelte di principio sul\nversante della sanatoria, in relazione all\u0027an, al quando e al\nquantum. \n La disposizione regionale censurata, fuoriuscendo dalle\ncompetenze fissate dalle previsioni statutarie richiamate nell\u0027ambito\ndel primo motivo e si pone pertanto in contrasto con le disposizioni\ndi principio che costituiscono norme di riforma economico sociale,\nandando a violare la competenza esclusiva statale in materia di\nordinamento penale di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera l)\ndella Costituzione nonche\u0027 la competenza esclusiva di cui all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera s). \n 6) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7, della legge della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025 per violazione\ndell\u0027art. 117, comma 2, lettera l) e s) della Costituzione in\nrelazione all\u0027art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n380/2001. \n L\u0027art. 7, riguardante le variazioni essenziali e le parziali\ndifformita\u0027, modifica l\u0027art. 5 della legge regionale n. 23 del 1985,\nil quale prevede, al comma 1-bis di nuova introduzione, che per\nparziali difformita\u0027 rispetto al progetto approvato si intendono le\nvariazioni che non raggiungono i limiti fissati per le variazioni\nessenziali e, nel caso di modifiche della localizzazione\ndell\u0027edificio all\u0027interno del lotto urbanistico di pertinenza\ndeterminata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione,\nle variazioni superiori al 50 per cento. Al pari della fattispecie\ndella «totale difformita\u0027», anche per la parziale difformita\u0027 non si\nrinvengono all\u0027interno dell\u0027art. 34 del Trattato sull\u0027Unione europea\ncriteri quantitativi (e neppure qualitativi) per la definizione delle\ncasistiche rientranti nella categoria. \n Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la\nparziale difformita\u0027 si configura quando «le modificazioni incidano\nsu elementi particolari e non essenziali della costruzione e si\nconcretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti\nsulle strutture essenziali dell\u0027opera» (cfr., ex multis, Consiglio di\nStato, n. 1484 del 2017). \n La parziale difformita\u0027 si configura come una difformita\u0027 minore\ne residuale rispetto alla totale difformita\u0027 e alla variazione\nessenziale, sicche\u0027 i suoi confini sono individuabili tra il limite\ndelle tolleranze edilizie (limite inferiore) e quello delle\nvariazioni essenziali (limite superiore). Al riguardo, si intendono\nintegralmente richiamati i motivi di illegittimita\u0027 riguardanti i\nvizi di costituzionalita\u0027 formulati in relazione al precedente art.\n6, in quanto la legislazione regionale non e\u0027 in alcun modo abilitata\na subordinare la sussistenza della condizione di «parziale\ndifformita\u0027» mediante l\u0027indicazione di limiti quantitativi, che\npotrebbero avere, quale effetto, parimenti quello di circoscrivere la\nportata della condotta abusiva, nonche\u0027 i suoi effetti, anche sul\nversante della sanzione penale. \n Ne discende che, anche in relazione all\u0027art. 7, al pari della\nprevisione contenuta nella precedente disposizione censurata,\nsussiste il contrasto con disposizioni di principio che costituiscono\nnorme di riforma economico sociale, andando cosi\u0027 a violare la\ncompetenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale di cui\nall\u0027art. 117, secondo comma, lettera l) e nonche\u0027 quella di cui\nall\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. \n 7) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12 della legge della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025 per violazione\ndell\u0027art. 117, primo comma, lettera s) della Costituzione in\nrelazione all\u0027art. 24, comma 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001 e per contrasto con l\u0027art. 32\ndella Costituzione in relazione al decreto del Ministro della sanita\u0027\n5 luglio 1975, con il quale e\u0027 stata data attuazione degli articoli\n218 e 221 del regio decreto n. 1265/1934. \n L\u0027art. 12 della legge regionale impugnata riguardante i requisiti\nedilizi minimi igienico-sanitari sostituisce l\u0027art. 7-quater della\nlegge regionale n. 23 del 1985, in materia di agibilita\u0027 degli\nimmobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari. \n In particolare, il menzionato art. 7-quater, al comma 1, esclude\nl\u0027applicabilita\u0027, nell\u0027ambito dell\u0027ordinamento regionale, dei commi\nda 5-bis a 5-quater dell\u0027art. 24 del TUE, e, pertanto, allo stato,\nsono mantenute inalterate le misure minime di agibilita\u0027 per i\nmonolocali nei limiti fissati dalla normativa nazionale previgente\nalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2024, n.\n69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n.\n105, che ha introdotto significative novita\u0027 sul tema dei cd.\n«micro-appartamenti». \n In particolare, la disposizione in esame, non recepisce le nuove\ndisposizioni statali sulla superficie minima degli alloggi, ancorche\u0027\nespressione di norme di riforma economico sociale nonche\u0027 livello\nessenziale delle prestazioni. \n Occorre premettere che i commi da 5-bis a 5-quater dell\u0027art. 24\ndel TUE, introdotti dal citato decreto-legge n. 69 del 2024, nelle\nmore dell\u0027adozione del decreto di cui all\u0027art. 20, comma 1-bis, del\nTrattato sull\u0027Unione europea da parte del Ministero della salute\nvolto a definire i requisiti igienico-sanitari di carattere\nprestazionale degli edifici, hanno autorizzato il progettista, ai\nfini del rilascio del certificato di agibilita\u0027, ad asseverare la\nconformita\u0027 del progetto ai parametri igienico-sanitari in due nuove\nipotesi, concernenti le altezze e la superficie interna. \n Nel dettaglio, con riguardo alle altezze, il progettista e\u0027\nautorizzato ad asseverare il progetto nei locali aventi un\u0027altezza\nminima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40\nmetri; mentre, con riguardo alla superficie degli alloggi mono\nstanza, il progettista viene autorizzato ad asseverare il progetto\nfino al limite massimo di 20 metri quadrati, in caso di alloggi\nabitati da una persona, oppure, se abitati da due persone, fino al\nlimite massimo di 28 metri quadrati. \n Si prevede, in ogni caso, che il progettista potra\u0027 rendere\nl\u0027asseverazione de qua qualora ricorra almeno una delle seguenti\ncondizioni: (i) i locali siano situati in edifici sottoposti ad\ninterventi di recupero edilizio e di miglioramento delle\ncaratteristiche igienico-sanitarie; (ii) sia contestualmente\npresentato un progetto che contenga soluzioni di ristrutturazione\nalternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti,\nidonee condizioni igienico-sanitarie dell\u0027alloggio. \n La ratio di siffatta disciplina transitoria si rinviene nella\nnecessita\u0027 di fornire una risposta pragmatica alle mutate esigenze\nsociali ed economiche, nonche\u0027 di adeguare la disciplina edilizia\nalle trasformazioni del contesto urbano, non pregiudicando al\ncontempo l\u0027effettiva sussistenza dei requisiti inderogabili di\nsicurezza, igiene e salubrita\u0027, degli edifici. \n La riduzione dell\u0027altezza o della superficie minima degli alloggi\nmono stanza e\u0027 stata subordinata dalla legislazione statale alla\ncontestuale sussistenza di un progetto atto a garantire in ogni caso\nidonee condizioni igienico-sanitarie dell\u0027alloggio. \n In tale ottica, le misure statali sono orientate a fornire\nsoluzioni abitative a una fascia consistente di popolazione di\ngiovani lavoratori, studenti e famiglie monopersonali, consentendo\nloro di accedere a soluzioni abitative flessibili e a prezzi\ncontenuti, e quindi di realizzare le proprie aspettative di vita e\nlavoro anche in contesti urbani dove il costo di un alloggio e\u0027\nproibitivo. \n Al contempo, tali misure rappresentano una risposta all\u0027esigenza\ndi valorizzare il patrimonio edilizio esistente, limitando il consumo\ndi nuovo suolo e rivitalizzando aree urbane sottoutilizzate. \n Cio\u0027 premesso, l\u0027art. 12, della legge regionale impugnata, nella\nparte in cui non recepisce il disposto di cui ai menzionati commi\n5-bis, 5-ter e 5-quater dell\u0027art. 24 del TUE, e\u0027 incostituzionale in\nquanto la materia relativa agli standard edilizi si configura quale\nlivello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e\nsociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,\nnon potendosi ammettere - su aspetti di primario rilievo sociale ed\neconomico -- una tutela frammentaria e diversificata della disciplina\ndi settore. \n A cio\u0027 si aggiunga che, pur non recependo i commi 5-bis, 5-ter e\n5-quater dell\u0027art. 24 del TUE, il medesimo art. 7-quater, della legge\nregionale n. 23 del 1985, come novellato dalla legge in esame, ai\ncommi 3 e 6, ammette, ai fini dell\u0027agibilita\u0027, deroghe di carattere\ngeneralizzato ai rapporti aero-illuminanti di cui al decreto del\nMinistro della Sanita\u0027 5 luglio 1975, di attuazione degli articoli\n218 e 221 del regio decreto n. 1265/1934, che stabilisce gli standard\nposti a presidio del diritto alla tutela della salute di cui all\u0027art.\n32 della Costituzione. \n In particolare, mentre le ricordate disposizioni statali, da un\nlato, circoscrivono l\u0027ambito di applicazione oggettivo del regime\nderogatorio (i.e. alloggi mono stanza) e, dall\u0027altro, fissano limiti\nquantitativi precisamente individuati cui e\u0027 subordinata\nl\u0027asseverazione ai fini dell\u0027agibilita\u0027 (altezza e superficie\nminima), l\u0027art. 7-quater, ai commi 3 e 6, dispone una deroga ai\nrapporti aero-illuminanti suscettibile di trovare potenziale\napplicazione verso tutti gli immobili situati nel territorio\nregionale, potendosi la stessa applicare a tutti gli immobili «d)\nesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5\nluglio 1975; e) successivi alla data di entrata in vigore del decreto\ndel Ministro della sanita\u0027 5 luglio 1975 e esistenti alla data del 24\nmaggio 2024», e senza nemmeno fissare una misura minima. \n Tutto cio\u0027 considerato, l\u0027art. 7-quater, in parte qua reca\npertanto disposizioni lesive dell\u0027art. 32 Costituzione, in quanto\ncontrasta con i parametri interposti rappresentati dalle citate\ndisposizioni del decreto ministeriale 5 luglio 1975, dirette a\ntutelare la salute e la sicurezza degli ambienti. \n A tal proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 119\ndel 2024, ha rammentato che le prescrizioni del decreto ministeriale\n5 luglio 1975 sono vincolanti per la normativa regionale, in quanto,\nessendo «legate da un nesso evidente alla normativa primaria e\nchiamate a specificarne sul versante tecnico i precetti generali,\n[...] sono idonee a esprimere principi fondamentali» (cfr. anche\nsentenza Corte costituzionale n. 124 del 2021). Le prescrizioni\nriguardanti i parametri di aero illuminazione, al pari dell\u0027altezza\ninterna degli edifici, perseguono l\u0027essenziale finalita\u0027 di\nconformare l\u0027attivita\u0027 edilizia e, in tale ambito, apprestano misure\nvolte anche a garantire il diritto alla salute nel contesto\ndell\u0027abitazione, spazio di importanza vitale nell\u0027esistenza di ogni\npersona. Tali prescrizioni si configurano, pertanto, come principi\nfondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti per la\nlegislazione regionale. \n Stante la riconducibilita\u0027 di tali disposizioni alle norme\nfondamentali di riforma economico-sociale, la disposizione impugnata\ncontrasta con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) della\nCostituzione, atteso che la Regione autonoma Sardegna ha invaso le\ncompetenze del legislatore statale in materia, non attenendosi alle\nprevisioni di cui all\u0027art. 24 del Trattato sull\u0027Unione europea che\ncostituiscono norme generali di riforma economico sociale, violando\naltresi\u0027 l\u0027art. 32 della Costituzione. \n 8) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 14 della legge della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025 per violazione\ndell\u0027art. 117, primo comma, lettera s) della Costituzione in\nrelazione all\u0027art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 380/2001. \n L\u0027art. 14 della legge regionale impugnata apporta modifiche\nall\u0027art. 11 della legge regionale n. 23 del 1985, in materia di\ncategorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d\u0027uso,\nnon recependo le novita\u0027 introdotte dal decreto-legge n. 69 del 2024\nall\u0027art. 23-ter del TUE, in particolare in punto di obblighi relativi\nall\u0027assolvimento degli oneri urbanistici connessi al mutamento di\ndestinazione d\u0027uso delle singole unita\u0027 immobiliari, tanto\nall\u0027interno della stessa categoria funzionale (cd. mutamenti di\ndestinazione d\u0027uso urbanisticamente irrilevanti o orizzontali),\nquanto tra categorie funzionali diverse (cd. mutamenti\nurbanisticamente rilevanti o verticali). \n L\u0027art. 23-ter del TUE, come modificato dal decreto-legge n. 69\ndel 2024, ha inteso agevolare, mediante l\u0027introduzione di\nsemplificazioni sostanziali e procedurali, i mutamenti di\ndestinazione d\u0027uso, anche in caso di contestuale esecuzione di opere\nedilizie. \n Il citato art. 23-ter, comma 1-bis, dispone che, nei casi di\nmutamento di destinazione d\u0027uso orizzontale di singole unita\u0027\nimmobiliari, non e\u0027 dovuto il pagamento ne\u0027 degli oneri di\nurbanizzazione primaria ne\u0027 di quelli di urbanizzazione secondaria\nove previsto dalla legislazione regionale. \n In tali ipotesi, infatti, l\u0027equivalenza del carico urbanistico\nviene valutata a priori dalla legislazione statale e, pertanto, il\nmutamento d\u0027uso non comporta la necessita\u0027 di adeguare la dotazione\nesistente di aree per servizi pubblici o di uso pubblico o\nl\u0027esecuzione di opere di urbanizzazione. \n Nel caso di mutamento di destinazione d\u0027uso verticale relativo ad\nuna singola unita\u0027 immobiliare, il medesimo art. 23-ter, al comma\n1-quater, dispone che questo non e\u0027 assoggettato all\u0027obbligo di\nreperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, al\nvincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi, ne\u0027 al\npagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, fermo restando il\npagamento di quelli di urbanizzazione secondaria, ove previsto dalla\nlegislazione regionale. \n La ratio della disposizione e\u0027 rinvenibile nell\u0027esigenza di\nintrodurre una semplificazione per agevolare i cambi d\u0027uso rilevanti\nper singole unita\u0027 immobiliari, ad esclusione di quelle rurali,\ngiustificata dalla circostanza che nelle zone A), B). e C) di cui\nall\u0027art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile\n1968, n. 1444), il mutamento avviene tendenzialmente in un contesto\ngia\u0027 urbanizzato, ove l\u0027incremento del carico urbanistico si presume\ncompensato o ridimensionato. \n A conferma di cio\u0027, il legislatore statale ha ritenuto di non\nimporre la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria,\nnella consapevolezza che il loro versamento si risolverebbe in una\nsostanziale duplicazione di costi a fronte dell\u0027unicita\u0027 dei servizi\ngia\u0027 predisposti nella zona interessata (e.g. strade residenziali,\nspazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, pubblica\nilluminazione). Il favor per la semplificazione e l\u0027agevolazione del\nmutamento di destinazione d\u0027uso espresso dal legislatore statale e\u0027\naltresi\u0027 evidente laddove si consideri che, ai sensi dell\u0027art.\n23-ter, commi 1-bis e 1-ter, tanto i mutamenti di destinazione d\u0027uso\norizzontali, quanto quelli verticali (nelle zone A), B) e C)),\npossono essere oggetto soltanto di «specifiche condizioni» da parte\ndegli strumenti urbanistici comunali, in ogni caso sorrette da\nadeguata motivazione, in punto, per esempio, della necessita\u0027,\nvalutata in concreto dall\u0027amministrazione, di salvaguardare il decoro\nurbano. \n Il legislatore statale, al primo periodo del comma 3, dell\u0027art.\n23-ter del TUE, ha stabilito che i principi discendenti dalle\ndisposizioni dinanzi illustrate trovano in ogni caso applicazione\ndiretta. \n Alla luce di quanto sopra, e\u0027 di chiara evidenza come la\ndisciplina di cui all\u0027art. 23-ter del Trattato sull\u0027Unione europea\nponga principi fondamentali di riforma economico sociale, e si\nconfiguri, altresi\u0027, quale livello essenziale delle prestazioni\nconcernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su\ntutto il territorio nazionale, non potendosi ammettere, su tale\naspetto di primario rilievo, una tutela frammentaria e diversificata\na livello territoriale. \n Pertanto, l\u0027art. 14 in esame si pone in contrasto con l\u0027art. 117,\nsecondo comma lettera s) atteso che la regione, invadendo la potesta\u0027\nlegislativa attribuita allo Stato e fuoriuscendo dalla potesta\u0027\nstatutaria che le e\u0027 attribuita, ha introdotto una disposizione\nincostituzionale nella parte in cui non recepisce le semplificazioni\nconcernenti il mutamento di destinazione d\u0027uso introdotte dal citato\nart. 23-ter del TUE. \n 9) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 18 della legge della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025 per violazione\ndell\u0027art. 117, primo comma, lettera s) della Costituzione in\nrelazione all\u0027art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 380/2001. \n L\u0027art. 18 della legge regionale, nell\u0027apportare modifiche\nall\u0027art. 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985, prevede, tra\nl\u0027altro, che, nelle modifiche di destinazione d\u0027uso urbanisticamente\nnon rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti\nda specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale\ndetermina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari.\nLa disposizione, per le medesime ragioni gia\u0027 enunciate in relazione\nall\u0027art. 14 che si hanno qui per richiamate, risulta non coerente con\nquanto previsto dall\u0027art. 23-ter, comma 1-bis, del TUE, che,\nnell\u0027ottica di agevolare i mutamenti di destinazione d\u0027uso ivi\nprevisti, esonera l\u0027interessato dal reperimento delle aree per\nservizi di interesse generale, nonche\u0027 dal vincolo della dotazione\nminima di parcheggi. \n Le citate disposizioni statali violate, come detto, finalizzate a\nprincipi di semplificazione, costituiscono norme di riforma economico\nsociale che, come tali, vincolano anche la potesta\u0027 legislativa della\nRegione Sardegna. \n 10) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 15 della legge della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025 per violazione\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) in relazione agli articoli\n36-bis e 37, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 380\ndel 2001 abrogato dal decreto-legge n. 69 del 2024. \n L\u0027art. 15 della legge regionale impugnata modifica l\u0027art. 14\ndella legge regionale n. 23 del 1985, in materia di opere eseguite in\nassenza di SCIA o in difformita\u0027 da essa. \n In particolare, il citato art. 14, al comma 2, continua a\nprevedere, in relazione all\u0027ipotesi di opere eseguite in assenza di\nSCIA o in difformita\u0027 da essa, una forma di sanatoria condizionata al\npagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e al pagamento degli\noneri di costruzione ove dovuti, secondo un meccanismo procedurale\nsimile a quello gia\u0027 previsto dall\u0027art. 37, comma 4, del TUE,\nabrogato dal decreto-legge n. 69 del 2024. \n A seguito del predetto decreto-legge, l\u0027accertamento di\nconformita\u0027 per le opere eseguite in assenza o in totale difformita\u0027\ndalla SCIA e\u0027 regolato dall\u0027art. 36-bis del TUE, che disciplina\naltresi\u0027 l\u0027accertamento di conformita\u0027 per gli interventi eseguiti in\nparziale difformita\u0027 ovvero costituenti variazione essenziale al\npermesso di costruire. \n Il legislatore regionale non ha pertanto recepito il nuovo\nimpianto prefigurato dal testo unico in materia edilizia, continuando\na prevedere un regime di sanatoria analogo a quello previsto dal\nprevigente art. 37, comma 4, del TUE. \n Pur sussistendo una competenza della Regione autonoma Sardegna\nstatutaria nella materia dell\u0027urbanistica e delle opere pubbliche,\nquest\u0027ultima va esercitata alla stregua dei principi fondamentali di\nriforma economico sociale nell\u0027ambito del quale rientrano, per\ngiurisprudenza costituzionale costante, le disposizioni in materia di\nsanatorie edilizie che sono di esclusiva competenza statale (cfr.\nCorte costituzionale, sentenza 21 aprile 2021, n. 77 e, di recente,\nCorte costituzionale n. 22/2025). \n Alla stregua delle superiori considerazioni l\u0027art. 15 viola\nl\u0027art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione per avere la\nRegione autonoma Sardegna invaso la competenza legislativa esclusiva\ndello Stato, introducendo una disciplina che, fuoriuscendo dalle\npredette competenze statutarie, si pone in contrasto con le\nrichiamate norme di riforma economico sociale. \n 1) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19 della legge della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025 per violazione\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera l) in relazione all\u0027art. 36-bis\ndel decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001. \n L\u0027art. 19 sostituisce l\u0027art. 16 della legge regionale n. 23 del\n1985 e prevede una fattispecie di accertamento di conformita\u0027, per\nopere eseguite in assenza di titolo o in difformita\u0027 totale. Tale\ndisposizione contempla la possibilita\u0027 di eliminazione degli elementi\nincongrui e volti alla modifica dell\u0027esistente per ricondurre l\u0027abuso\na conformita\u0027 e quindi a renderlo sanabile, non previsto dall\u0027art. 36\ndel Trattato sull\u0027Unione europea che, invece, a tal fine, richiede la\ndoppia conformita\u0027 dell\u0027abuso eseguito alla disciplina urbanistica ed\nedilizia sia al momento della realizzazione dell\u0027abuso sia al momento\ndella presentazione della domanda. \n La giurisprudenza amministrativa e penale hanno pacificamente e\ncostantemente affermato che l\u0027abuso che si intende sanare deve essere\nquello rilevato e non quello a cui si puo\u0027 pervenire per renderlo\nsanabile attraverso demolizioni o modificazioni, cio\u0027 anche in\nrelazione agli effetti estintivi che la sanatoria di cui all\u0027art. 36\ndetermina sul reato commesso (art. 45 TUE). \n Diverso invece e\u0027 il caso previsto dal successivo art. 20, che\nnel caso di difformita\u0027 parziali e variazioni essenziali, alle\ncondizioni ivi espresse, consente l\u0027eliminazione di opere per rendere\nconforme l\u0027abuso eseguito, come ammesso dall\u0027 art. 36-bis del TUE.\nL\u0027art. 36, nel delimitare presupposti e limiti della sanatoria, solo\n«formale», per il caso di assenza o totale difformita\u0027 dal permesso\ndi costruire, e\u0027 riconducibile alle norme fondamentali di riforma\neconomico-sociale e vincola anche la potesta\u0027 legislativa della\nRegione autonoma Sardegna. \n In tal senso, la disposizione risulta illegittima, in quanto,\ncome affermato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., ex multis,\nsentenza 21 aprile 2021, n. 77), in tema di sanatorie edilizie, sono\ndi esclusiva competenza statale le scelte di principio, in\nparticolare quelle relative all\u0027an, al quando e al quantum, ossia la\ndecisione sul se disporre un titolo in sanatoria e a quali\ncondizioni, che operano alla stregua di principi fondamentali di\nriforma economico-sociale. \n Peraltro, considerato l\u0027effetto estintivo della sanatoria sul\nreato, la disposizione e\u0027 suscettibile di incidere\nsull\u0027individuazione delle fattispecie, e determina una sostanziale\nmodifica dei profili penalistici connessi alla realizzazione di\ninterventi in assenza o in difformita\u0027 totale del titolo edilizio, in\nviolazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia\ndi ordinamento penale di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera l),\ndella Costituzione. \n 12) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 27, comma 1, lettera\na) della legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno\n2025 per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettere a), l), m)\ne s), della Costituzione in relazione all\u0027art. 54 del decreto\nlegislativo n. 152/2006, agli articoli 32-35 del codice della\nnavigazione, in relazione all\u0027art. 5, comma 3-bis, della legge n. 84\ndel 1994 nonche\u0027 in relazione agli articoli 1,2 5 del decreto\nlegislativo 17 ottobre 2016, n. 201 (Attuazione della direttiva\n2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello\nspazio\u0027 marittimo). \n L\u0027art. 27, comma 1, lettera a) modifica l\u0027art. 19 della legge\nregionale n. 45 del 1989 e prevede che il piano urbanistico comunale\ndebba estendersi, oltre che all\u0027intero territorio comunale, anche\nalle \"acque costiere di cui all\u0027art. 54 del decreto legislativo n.\n152 del 2006, immediatamente prospicienti la battigia marina, alle\nquali, in assenza di normativa specifica, si applicherebbe la\n«disciplina prevista per le aree a terra». \n Al riguardo, l\u0027art. 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006\ndefinisce le acque costiere come «le acque superficiali situate\nall\u0027interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo\npunto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto piu\u0027 vicino della\nlinea di base che serve da riferimento per definire il limite delle\nacque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite\nesterno delle acque di transizione». \n La disposizione impugnata prevede che il piano urbanistico\ncomunale debba necessariamente estendersi al largo, sino ad un miglio\nnautico dalla linea di base di cui all\u0027art. 1 del decreto del\nPresidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante adesione\nalla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua. \n Occorre premettere che alle regioni non e\u0027 riconosciuta la\npossibilita\u0027 di legiferare e/o adottare provvedimenti amministrativi\nche esplicano i propri effetti oltre i limiti della giurisdizione\namministrativa, sulla considerazione secondo cui i confini dovrebbero\narrestarsi sulla linea costiera. \n In proposito si evidenzia che: a) il mare non fa parte del\nterritorio comunale e non vi e\u0027 alcuna norma espressa che autorizzi\nad includere nel territorio comunale le zone d\u0027acqua del mare\nterritoriale prospicienti la linea di costa, che delimita il\nterritorio comunale; b) il mare territoriale e\u0027 zona distinta\nrispetto al territorio nazionale in quanto l\u0027art. 2 della Convenzione\ndi Montego Bay del 1982 afferma che «la sovranita\u0027 dello Stato\ncostiero si estende, al di la\u0027 del suo territorio... ad una fascia\nadiacente di mare, denominata mare territoriale» e che, secondo il\nsuccessivo comma 3, tale sovranita\u0027 «si esercita alle condizioni\ndella presente Convenzione e delle altre norme del diritto\ninternazionale». \n Il fatto che, in diritto internazionale, si riconosca allo Stato\ncostiero l\u0027esercizio della sovranita\u0027 sul mare territoriale non\nsignifica che il medesimo se ne possa appropriare e considerarlo\nparte del «territorio» nazionale, in virtu\u0027 del principio della\nliberta\u0027 dei mari. \n Cio\u0027 e\u0027 dimostrato dal fatto che sul mare territoriale lo Stato\ncostiero, ai sensi della citata convenzione, non puo\u0027 opporsi, ad\nesempio, al passaggio inoffensivo di navi straniere (art. 17 della\nconvenzione). \n La delega alle regioni di funzioni in materia di demanio\nmarittimo operata con i pertinenti provvedimenti normativi non\ncomporta affatto un ampliamento dei limiti amministrativi di regioni\ne comuni, ne\u0027 una cessione della sovranita\u0027 dello Stato sul mare\nterritoriale. \n A dimostrazione del fatto che la delega alle regioni non puo\u0027\ncomportare un ampliamento dei loro limiti amministrativi, la\ndisposizione interferisce con la predetta sovranita\u0027 statale e con le\ncompetenze statali in materia di demanio marittimo e portuale,\nincidendo indirettamente sull\u0027assetto ordinamentale statale in tema\ndi uso, tutela e gestione dei beni pubblici costieri. \n Peraltro, la norma coinvolge ambiti riconducibili alla\npianificazione degli spazi marittimi di cui al decreto legislativo 17\nottobre 2016, n. 201 (Attuazione della direttiva 2014/89/UE che\nistituisce un quadro per la pianificazione dello spazio\u0027 marittimo)\ne, per quanto concerne le concessioni demaniali, a quelle ancora di\ncompetenza statale, tra cui, in via esemplificativa, le concessioni\nper l\u0027approvvigionamento di fonti energetiche (cfr. articoli 2, 5\nsulla elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio\nmarittimo). \n Il predetto decreto, in base a quanto prevede altresi\u0027 l\u0027art. 1,\nistituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al\nfine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime,\nlo sviluppo sostenibile delle zone marine e l\u0027uso sostenibile delle\nrisorse marine, assicurando la protezione dell\u0027ambiente marino e\ncostiero mediante l\u0027applicazione dell\u0027approccio ecosistemico, tenendo\nconto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della\ncooperazione transfrontaliera, in conformita\u0027 alle pertinenti\ndisposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del\nmare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata\ncon legge 2 dicembre 1994, n. 689. \n Pur riconoscendo che molte concessioni demaniali marittime\nrientrano oggi nella competenza degli enti locali, permane la riserva\nstatale su alcune tipologie strategiche, nonche\u0027 sulle concessioni\nrilasciate all\u0027interno delle aree di giurisdizione delle Autorita\u0027 di\nsistema portuale, che avrebbero meritato un\u0027espressa esclusione\ndall\u0027ambito applicativo della disposizione regionale in esame. \n Peraltro, in tema di porti, l\u0027art. 5, comma 3-bis, della legge n.\n84 del 1994 stabilisce che «Nei porti di cui al comma 3, ne quali non\ne\u0027 istituita l\u0027Autorita\u0027 di sistema portuale, il piano regolatore e\u0027\nadottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita,\ndall\u0027Autorita\u0027 di sistema portuale regionale, previa intesa con il\ncomune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di\ncompetenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie\nnorme regolamentari. Sono fatte salve, altresi\u0027, le disposizioni\nlegislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti\ndi interesse regionale». \n Dunque, come si vede, nei porti ove non e\u0027 istituita l\u0027Autorita\u0027\ndi sistema portuale, per la potesta\u0027 regolatoria in capo a regioni e\ncomuni si e\u0027 resa necessaria un\u0027espressa attribuzione della\nlegislazione statale, non essendo sufficiente una generica\nattribuzione di competenza nella materia de qua derivante dagli\nordinari principi costituzionali di ripartizione delle competenze tra\nStato e regioni. Sotto altro profilo, si rileva che la disposizione\nnon contempla meccanismi di raccordo procedimentale o forme di leale\ncollaborazione con lo Stato, contravvenendo ai principi elaborati\ndalla giurisprudenza costituzionale in materia di competenze\ninterferenti. \n La Corte costituzionale ha infatti affermato costantemente (cfr.\nsentenze n. 157 del 2017, n. 113 del 2015, n. 180 del 2011) che le\nregioni non possono incidere, nemmeno in via indiretta, sul regime\ngiuridico dei beni appartenenti al demanio marittimo, la cui\ndisciplina deve essere ricondotta a un interesse unitario nazionale. \n Ulteriori profili di illegittimita\u0027 emergono in relazione alle\ncompetenze esclusive statali in materia di tutela della dominicalita\u0027\ndel demanio marittimo, che si esplicano, tra l\u0027altro, nei\nprocedimenti di delimitazione (art. 32 cod. nav.), ampliamento (art.\n33), consegna ad altre amministrazioni (art. 34) e sdemanializzazione\n(art. 35) del demanio marittimo, oltre che nella gestione della sua\nconsistenza e destinazione funzionale. La possibilita\u0027 che\ndisposizioni urbanistiche comunali si estendano, ope legis, a\nporzioni di mare adiacenti alla battigia finisce per interferire con\ntali prerogative. \n In considerazione di quanto sopra esposto, la disposizione,\nintroducendo unilateralmente una disciplina estensiva delle\nprevisioni urbanistiche comunali a porzioni di mare territoriale, si\npone in contrasto ed invade la competenza legislativa statale nelle\nmaterie del politica estera e rapporti internazionali dello Stato,\nordinamento civile, demanio marittimo e tutela dell\u0027ambiente\nindividuate dall\u0027art. 117, secondo comma, lettere a), l), m) e s),\ndella Costituzione. \n Lo stesso Statuto della Regione Sardegna, all\u0027art. 14, stabilisce\nche la «Regione, nell\u0027ambito del suo territorio, succede nei beni e\ndiritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli\ndemaniali, escluso il demanio marittimo», con cio\u0027 non facendo\nminimamente cenno alle acque costiere (territoriali), implicitamente\nescluse persino dal dubbio se facciano parte o meno delle\ncircoscrizioni regionali o comunali, con cio\u0027 non ritenendosi neppure\nnecessario che si dimostri la violazione, pur avvenuta alla stregua\ndi quanto sopra esposto, di norme fondamentali di riforma\neconomico-sociale. \n In tale contesto, la Corte costituzionale ha piu\u0027 volte chiarito\nche la disciplina del demanio marittimo - ivi comprese le modalita\u0027\ndi acquisizione, utilizzo e concessione - rientra nella materia\ndell\u0027ordinamento civile ed e\u0027, pertanto, di competenza esclusiva\ndello Stato. \n In particolare, nella sentenza n. 94/2019, la Corte ha affermato\nche la disciplina del demanio marittimo (e ancor piu\u0027 quella delle\nacque territoriali), «costituisce espressione della potesta\u0027\nlegislativa esclusiva dello Stato nella regolazione degli aspetti\ndominicali del demanio marittimo, in quanto rientranti nella materia\ndell\u0027ordinamento civile». \n Alla luce delle suesposte considerazioni l\u0027art. 27, comma 1,\nlettera a) si pone in contrasto con l\u0027art. 117, secondo comma,\nlettere a), l), m) e s), della Costituzione, essendo la Regione\nautonoma Sardegna intervenuta in materia devoluta alla competenza\nesclusiva dello Stato, fuoriuscendo anche dagli ambiti fissati dalla\ncompetenza statutaria (art. 3, primo comma, lettera l) dello Statuto)\nche, in ogni caso, deve essere esercitata nel rispetto nelle norme di\nriforma economico sociale. \n Tale contesto normativo e giurisprudenziale depone\nindiscutibilmente per l\u0027incostituzionalita\u0027 della norma regionale la\nquale ha violato molteplici parametri costituzionali. \n 13) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 27, comma 2 della\nlegge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025 per\ncontrasto con l\u0027art. 117, secondo comma lettera s) in relazione agli\narticoli 135, comma 1, 142, comma 2, 143, comma 1 lettera d) e\nlettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. \n Sotto altro e ulteriore profilo, l\u0027art. 27, al comma 2, si pone\nin contrasto con l\u0027art. 142, comma 2, del decreto legislativo 22\ngennaio 2004, n. 42, che disciplina le fattispecie esenti dalle\ntutele prescritte dal comma 1 del medesimo articolo, ed in\nparticolare con la lettera i) posta a presidio delle «zone umide\nincluse nell\u0027elenco previsto dal decreto del Presidente della\nRepubblica 13 marzo 1976, n. 448», con cui e\u0027 stato dato recepimento\nalla Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, relativa alla tutela\ndelle zone umide di importanza internazionale. Infatti, la disciplina\ndelle zone umide regionali deve essere sottoposta a copianificazione\ntra Stato e regione, come previsto dall\u0027art. 135, comma 1, ultimo\nperiodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo il\nquale «L\u0027elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente\ntra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui\nall\u0027art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal\nmedesimo art. 143». \n In particolare, la lettera d) del comma 1 dell\u0027art. 143, cui si\nriferisce l\u0027art. 135 quando impone le materie di copianificazione,\nprevede che l\u0027elaborazione del Piano comprenda almeno la «eventuale\nindividuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse\npubblico a termini dell\u0027art. 134, comma 1, lettera c), loro\ndelimitazione e rappresentazione in scala idonea alla\nidentificazione, nonche\u0027 determinazione delle specifiche prescrizioni\nd\u0027uso, a termini dell\u0027art. 138, comma 1». \n Al riguardo, e\u0027 d\u0027uopo precisare che i beni facenti parte\ndell\u0027Assetto Ambientale regionale, elencati dall\u0027art. 17 delle NTA\ndel PPR, sono stati individuati dalla Regione ai sensi dell\u0027art. 143,\ncomma 1, lettera i), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,\nvigente al momento dell\u0027approvazione (8 settembre 2006) e\npubblicazione ed entrata in vigore (9 settembre 2006) del Piano\npaesaggistico regionale. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.\n42 non prevedeva il principio della pianificazione paesaggistica\ncongiunta obbligatoria, che e\u0027 stato introdotto solo con il decreto\nlegislativo 26 marzo 2008, n. 63, recante «Ulteriori disposizioni\nintegrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.\n42, in relazione al paesaggio». \n Il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, entrato in vigore il\n24 aprile 2008, ha completamente riscritto, tra gli altri, gli\narticoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,\nfacendo confluire la lettera i), dell\u0027art. 143, comma 1, del decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42 del testo previgente nell\u0027attuale\nlettera d) del testo dell\u0027art. 143, comma 1, come novellato dall\u0027art.\n2, comma 6, lettera p) del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63,\nin cui e\u0027 previsto che il PPR comprenda la «d) eventuale\nindividuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse\npubblico a termini dell\u0027art. 134, comma 1, lettera c), loro\ndelimitazione e rappresentazione in scala idonea alla\nidentificazione, nonche\u0027 determinazione delle specifiche prescrizioni\nd\u0027uso, a termini dell\u0027art. 138, comma 1.». \n Di talche\u0027 le zone umide regionali individuate dal PPR, e\nsottoposte a tutela ai sensi degli articoli 17 e 18 delle NTA del\nPPR, fanno parte dei beni indicati dall\u0027art. 143, comma 1, lettera d)\ndel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come integrato dal\ndecreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, per i quali vige l\u0027obbligo\ndi pianificazione congiunta stabilito ai sensi dell\u0027art. 135, comma\n1, ultimo periodo del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo il\nquale «L\u0027elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente\ntra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui\nall\u0027art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal\nmedesimo art. 143.». \n Inoltre, intervenendo unilateralmente con legge regionale nelle\nmodifiche del PPR, la regione contravviene al principio di leale\ncollaborazione e all\u0027art. 143, comma 2, del decreto legislativo 22\ngennaio 2004, n. 42. \n Sul punto, si osserva che la giurisprudenza costituzionale, si e\u0027\nespressa affermando che «integra una regola di tutela primaria del\npaesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione\nregionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con\nquelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi\nuniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al\nlimite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo»\n(sentenza n. 251 del 2021, punto 3). \n Ne discende come la norma regionale si ponga in contrasto con\nl\u0027art. 117 lettera s) della Costituzione, per quel che riguarda le\nprocedure di co-pianificazione del piano paesaggistico regionale di\ncui all\u0027art. 135, decreto legislativo n. 42/2004, nonche\u0027 con il\nprincipio di leale collaborazione Stato-regione, di cui all\u0027art. 5\ndella Costituzione. \n 14) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 28 della legge della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025 per contrasto con\nl\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) in relazione agli articoli 1 e\n7 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 nonche\u0027 in relazione all\u0027art.\n53, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. \n L\u0027art. 28 modifica l\u0027art 19, introduce il comma 5-quater\nnell\u0027art. 19 della legge regionale n. 8 del 2016 rubricata «Legge\nforestale della Sardegna», prevedendo che gli interventi e le\ntrasformazioni realizzati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico\nai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in assenza\ndella prescritta autorizzazione o in difformita\u0027 da essa, possano\nottenere l\u0027accertamento della compatibilita\u0027 idrogeologica anche\nsuccessivamente alla realizzazione delle opere. \n Tale disposizione si pone in contrasto con l\u0027art. 7 del r.d.l. 30\ndicembre 1923, n. 3267, quale norma interposta dell\u0027art. 117, comma\nsecondo, lettera s) della Costituzione. \n La Regione autonoma Sardegna ha chiaramente superato le\ncompetenze fissate dall\u0027art. 3 dello Statuto speciale per la\nSardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,\nintervenendo in materia in senso contrario al legislatore nazionale. \n La materia disciplinata dal r.d.l. n. 3267 del 1923, relativa al\n«vincolo per scopi idrogeologici» e ai terreni di qualsiasi natura e\ndestinazione» (art. 1, r.d.l. n. 3267/1923) ricade infatti\nnell\u0027ambito delle competenze legislative esclusive statali in materia\ndi tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema, di cui all\u0027art. 117, comma\nsecondo, lettera s), della Costituzione. \n Cio\u0027 si evince chiaramente da una lettura sistematica delle\ndisposizioni in materia: l\u0027art. 53, comma 1, del decreto legislativo\n3 aprile 2006, n. 152, che apre la sezione I della parte terza,\nrecante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla\ndesertificazione», individua tra le finalita\u0027 delle disposizioni\ndella suddetta sezione «[...] il risanamento idrogeologico del\nterritorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa\nin sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla\ndesertificazione». \n Tale lettura e\u0027 condivisa dalla giurisprudenza amministrativa in\nbase alla quale «[il vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto\ndall\u0027art. 1 r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267, riguarda direttamente e\nspecificamente i terreni [...] ed ha come finalita\u0027 quella di\nprevenire smottamenti e movimenti franosi» e «consente alla pubblica\namministrazione di adottare qualsiasi misura - tanto restrittiva,\nquanto impeditiva - per ragioni di tutela ambientale» (Cons. Stato,\nsez. V, 10 settembre 2009, n. 5424). A tal proposito, e\u0027 pacifico che\nle competenze statali di cui all\u0027art. 117, comma secondo, lettera s)\ndella Costituzione costituiscono limite all\u0027esercizio delle\ncompetenze legislative regionali previste dagli articoli 3, 4 e 5\ndello Statuto speciale della Sardegna (Cfr. sul punto Corte\ncostituzionale 28 gennaio 2022, n. 24; Id., 6 luglio 2021, n. 138). \n L\u0027art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923 prevede che per i terreni\nvincolati, la trasformazione dei boschi in altre qualita\u0027 di coltura\ne la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica\nlavorazione, sono subordinate ad autorizzazione, caso per caso, allo\nscopo di prevenire i danni di cui all\u0027art. 1. \n La giurisprudenza qualifica pacificamente tale atto, come un\ntitolo ampliativo («autorizzazione» Tribunale amministrativo\nregionale Puglia, Lecce, sez. 1, 12 dicembre 2016, n. 1850; oppure\n«nulla osta»: Cons. Stato, V, n. 5424/2009) da conseguire\nnecessariamente prima della realizzazione dell\u0027intervento. In\nparticolare, il giudice amministrativo ha espressamente statuito che\n«il regio decreto n. 3267 del 1923, recante Riordinamento e riforma\ndella legislazione in materia di boschi e di terreni montani, non\nprevede il rilascio di parere e/o nulla osta a sanatoria, ma solo\nl\u0027autorizzazione preventiva» (TAR Puglia, Bari, sez. III, 26 gennaio\n2012, n. 246). L\u0027art. 28, dunque, viola i principi e le disposizioni\nsopra citati, con particolare riferimento all\u0027art. 7 del r.d.l. n.\n3627 del 1923, nella misura in cui prevede che gli interventi e le\ntrasformazioni realizzati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico\nai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in assenza\ndella prescritta autorizzazione o in difformita\u0027 da essa, possano\nottenere l\u0027accertamento della compatibilita\u0027 idrogeologica anche\nsuccessivamente alla realizzazione delle opere, con conseguente\nviolazione dell\u0027art. 117, comma secondo, lettera s) della\nCostituzione e superamento della competenza statutaria. \n 15) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 29, comma 1, lettera\nc) della legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno\n2025 per contrasto con l\u0027art. 117, comma 2, lettera l) e s) della\nCostituzione, nonche\u0027 con l\u0027art. 9 della Costituzione in relazione\nall\u0027art. 167 del decreto legislativo 42/2004. \n L\u0027art. 29, comma 1, lettera c), inserisce un nuovo art. 5-ter\nnella legge regionale n. 12 del 1998, che attribuisce all\u0027organo\ncomunale le competenze in materia di provvedimenti di accertamenti di\ncompatibilita\u0027 paesaggistica e di relativi provvedimenti sanzionatori\ndi cui all\u0027art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004. \n Quanto previsto ai commi 4 e 5 del nuovo art. 5-ter contrasta con\nla sovraordinata norma statale di cui all\u0027art. 167 del decreto\nlegislativo n. 42/2004, ove non si prevedono le esclusioni di\napplicazione delle sanzioni rispettivamente per opere pubbliche\neseguite in assenza o difformita\u0027 dell\u0027autorizzazione paesaggistica e\nper i casi di opere eseguite prima dell\u0027apposizione del vincolo\npaesaggistico. \n Si tratta di previsioni lesive delle prerogative esclusive dello\nStato in materia di tutela del paesaggio e della conseguente potesta\u0027\nsanzionatoria prevista in materia, esula infatti dalle competenze\ndella Regione la possibilita\u0027 di escludere con legge regionale una\nsanzione relativa ad un ambito di competenza esclusiva dello Stato. \n Ne discende, per le suesposte ragioni, la violazione della\ncompetenza primaria statale in materia di ambiente, ecosistema e\npaesaggio, derivante dall\u0027art. 117, comma 2, lettera s) e l) della\nCostituzione, nonche\u0027 dall\u0027art. 9 della Costituzione. \n 16) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 29, comma 1, lettera\nd) della legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno\n2025 per violazione degli articoli 117, comma 2, lettera s) e 9 della\nCostituzione, dall\u0027art. 9 in relazione all\u0027art. 16 e 28 della legge\nn. 1150/1942. \n L\u0027art. 29, comma 1, lettera d), sostituisce integralmente l\u0027art.\n9 della legge regionale n. 12 del 1998, prevedendo, nel novellato\ncomma 12 di detto art. 9 che: «12. Gli strumenti urbanistici previsti\ndall\u0027art. 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono sottoposti\nall\u0027approvazione paesaggistica del Servizio tutela del paesaggio\nregionale competente per territorio. Il piano adottato, completo\ndella deliberazione del consiglio comunale di adozione e dei relativi\nallegati, e\u0027 inviato dall\u0027amministrazione comunale al Servizio tutela\ndel paesaggio regionale che esprime le proprie osservazioni entro\nsessanta giorni dalla ricezione. Il piano approvato, completo della\ndeliberazione del consiglio comunale di approvazione definitiva e dei\nrelativi allegati, e\u0027 trasmesso per il provvedimento finale di\nautorizzazione paesaggistica al Servizio tutela del paesaggio\nregionale competente per territorio che si esprime entro sessanta\ngiorni dalla ricezione. Il provvedimento di approvazione\npaesaggistica e\u0027 il presupposto per l\u0027entrata in vigore del piano,\nprevia pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma\ndella Sardegna (BURAS).». \n La norma regionale detta una procedura per l\u0027autorizzazione\npaesaggistica di piani particolareggiati, quali quelli previsti dal\ncitato art. 21 legge regionale n. 45/1989 che, tuttavia, non\ncontempla il preventivo parere della Soprintendenza competente, come\nsancito dall\u0027art. 16, legge n. 1150/1942. \n Il nuovo articolo tratteggia, quindi, un procedimento totalmente\nautonomo nel quale non trova spazio la partecipazione degli organi\nministeriali ed il provvedimento di autorizzazione paesaggistica\ninterverrebbe dopo un iter condotto in totale autonomia dagli uffici\nregionali. La norma statale stabilisce al comma 3 dell\u0027art. 16 che:\n«I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili\nsoggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose\ndi interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n.\n1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente\nsottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della\npubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro\nper i lavori pubblici». \n L\u0027art. 16, comma 3 della legge n. 1150/1942 e l\u0027art. 146 del\ndecreto legislativo n. 42/2004 individuano, come oggetto dei due\npareri contemplati dalla richiamata normativa, aspetti differenti del\nGoverno del territorio, poiche\u0027, mentre il parere reso ai sensi\ndell\u0027art. 16, legge n. 1150/1942, ha ad oggetto i piani\nparticolareggiati, quello di cui all\u0027art. 146, decreto legislativo n.\n42/2004 concerne, invece, il progetto degli interventi che si\nintendano intraprendere. \n In particolare, quanto al secondo dei due pareri, l\u0027art. 146,\ncomma 3, decreto legislativo n. 42/2004, prevede la verifica della\ncompatibilita\u0027 fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento\nprogettato, correlando a tale finalita\u0027 il contenuto della\ndocumentazione che l\u0027interessato e\u0027 tenuto a presentare. \n Per l\u0027amministrazione preposta alla salvaguardia e alla\nvalorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, la possibilita\u0027 di\nesprimersi, su quelli che sono gli aspetti piu\u0027 direttamente\ncollegati all\u0027intervento che si effettuera\u0027 in attuazione del piano\nparticolareggiato e, dunque, relativamente a quelli che sono i\nprofili d\u0027incidenza piu\u0027 marcatamente edilizi delle opere a farsi,\ndiviene possibile soltanto con la presentazione dei progetti relativi\nai singoli interventi, che danno conto, nel dettaglio, degli aspetti\ncostruttivi delle opere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 agosto 2021 n.\n5905; sez. VI, 15 marzo 2010, n. 1491; sez. VI, 5 febbraio 2010, n.\n538). \n Al contrario, in base al disposto di cui all\u0027art. 16, comma 3,\nlegge n. 1150/1942, i piani particolareggiati sono soggetti ad una\nvalutazione riguardante l\u0027incidenza della pianificazione sugli\naspetti culturali o paesaggistici del territorio, divenendo pertanto\noggetto del giudizio della Soprintendenza l\u0027eventuale incidenza di\ncarattere \"urbanistico\" dei piani scrutinati. \n La Regione Sardegna grazie alla modifica legislativa de qua non\nsottopone al parere della competente amministrazione statale i piani\nurbanistici attuativi, qualora questi atti di pianificazione incidano\nsu immobili tutelati ai sensi della Parte Seconda e Terza del D. Lgs.\nn. 42/2004, ledendo in tal modo direttamente le funzioni di tutela\ndel patrimonio culturale di competenza statale, il principio di\nripartizione delle competenze legislative previste dall\u0027art. 3, dello\nStatuto Sardo, e dall\u0027art. 117, comma 2, lettera s) della\nCostituzione, nonche\u0027 il principio di leale collaborazione. \n La competente amministrazione statale preposta alla tutela non\nviene messa nelle condizioni di poter espletare le sue funzioni di\ntutela del patrimonio culturale poiche\u0027 vengono rimesse solo le\nistanze singole di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del\ncodice, secondo una visione parcellizzata caso per caso della tutela,\nladdove viceversa l\u0027esercizio di tale funzione richiede la percezione\ne la conoscenza dell\u0027insieme degli interventi suscettibili di\nmodificare le aree tutelate, nonche\u0027 la possibilita\u0027 di esprimere un\ngiudizio sull\u0027insieme delle opere concernenti lo strumento attuativo\nin area vincolata. Sul punto, per quanto non si ritenga vincolante il\nparere della Soprintendenza reso ex art. 16, comma 3, della legge n.\n1150/1942, si tratta comunque di un parere obbligatorio, previsto\ndalla sovraordinata legge statale, ove si fissano principi\nfondamentali di grande riforma economico sociale, al cui rispetto e\u0027\npure tenuta la Regione autonoma di Sardegna. La Soprintendenza deve\nquindi esprimere prima il proprio parere sul piano particolareggiato\ne poi essere chiamata a valutare il singolo intervento ai sensi\ndell\u0027art. 146 con parere vincolante ed obbligatorio. Detto parere si\ndistingue dall\u0027autorizzazione paesaggistica prescritta all\u0027art. 146\ndel decreto legislativo n. 42/20004 che e\u0027 riferita ai singoli\ninterventi sui beni tutelati. Infatti, il disegno tratteggiato dal\nlegislatore statale e\u0027 volto alla massima tutela dei valori\npaesaggistici coinvolti in un programma di interventi edilizi da\nrealizzare nelle zone vincolante. Tale intento e\u0027 realizzato sia\nmediante la previsione di un parere a monte, da parte della\nsoprintendenza, circa la generale compatibilita\u0027 paesaggistica dei\npiani, sia tramite l\u0027imposizione di un ulteriore parere della\nmedesima soprintendenza in relazione ai singoli interventi a valle\n(Cfr Corte costituzionale 68/2018). La disposizione regionale in\nargomento lede pertanto la competenza primaria statale in materia di\nambiente, ecosistema e paesaggio, derivante dall\u0027art. 117, comma 2,\nlettera s) della Costituzione, dall\u0027art. 9 della Costituzione che\nstabilisce la preminenza del principio della tutela dell\u0027ambiente e\ndel patrimonio culturale e stabilisce livelli minimi di tutela, e\ndagli articoli 16 e 28 della legge n. 1150/1942, norma interposta da\nritenersi di riforma economica e sociale, prevalente rispetto alla\nlegislazione regionale, e dunque applicabile anche al territorio\nsardo, in ragione dell\u0027art. 3 dello Statuto sardo legge\ncostituzionale n. 3/1948 che, come piu\u0027 volte evidenziato nell\u0027ambito\ndei motivi di ricorso, prescrive come la funzione legislativa\nregionale si esercita «In armonia con la Costituzione e i principi\ndell\u0027ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi\ninternazionali e degli interessi nazionali, nonche\u0027 delle norme\nfondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra\nrappresentato e difeso, chiede che codesta Ecc.ma Corte\ncostituzionale voglia accogliere il presente ricorso, per i motivi\nsopra indicati ed illustrati, e per l\u0027effetto, dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 2, 4, 6, 7, 12, 14,\n15, 18, 19, 27, comma 1, lettera a) e comma 2, 28, 29, comma 1,\nlettere c) e d) della legge della Regione autonoma della Sardegna n.\n18 del 17 giugno 2025. \n Con il ricorso notificato si depositeranno: \n 1. l\u0027attestazione relativa alla approvazione da parte del\nConsiglio dei ministri, nella riunione del giorno 4.8.2025, della\ndeterminazione di impugnare la legge della Regione autonoma della\nSardegna n. 18 del 17 giugno 2025; \n 2. la copia della legge regionale impugnata. \n Con riserva di illustrare e sviluppare i motivi di ricorso anche\nalla luce delle difese avversarie. \n Roma, 11 agosto 2025 \n \n Il Vice avvocato generale: Mangia \n \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Santini","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"22/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"2","data_legge":"17/06/2025","data_nir":"2025-06-17","numero_legge":"18","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"introduttivo","denominazione_attributo":"","id":"24896","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"2","data_legge":"11/10/1985","data_nir":"1985-10-11","numero_legge":"23","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24948","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"2","data_legge":"17/06/2025","data_nir":"2025-06-17","numero_legge":"18","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma 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