GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/40

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Modifiche  alla\n  l.r. 30/2015), art. 7, comma 3. \n\n\r\n(GU n. 47 del 19-11-2025)\n\r\n    Ricorso (ex  art.  127,  comma  1,  della  Costituzione)  per  il\nPresidente   del   Consiglio   dei   ministri   (C.F.   80188230587),\nrappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato  (C.F.\n80224030587),  presso  i  cui  uffici  domicilia  in  Roma,  via  dei\nPortoghesi n.  12  (PEC  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),  giusta\ndelibera del Consiglio dei ministri adottata nella  riunione  del  17\nottobre 2025 - ricorrente \n    Contro   la   Regione    Toscana    (c.f.    01386030488;    PEC:\nregionetoscana@postacert.toscana.it), in persona del Presidente della\nGiunta Regionale in carica, con sede  in  Piazza  Duomo  10  -  50122\nFirenze (FI) - intimata \n    per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7,\ncomma 3, della legge della Regione Toscana 20  agosto  2025,  n.  50,\npubblicata nel  BUR  Toscana  n.  54  del  28  agosto  2025,  recante\n«Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i  siti  della\nRete Natura 2000 in materia di sanzioni,  valutazione  di  incidenza,\noneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla\nl.r. 30/2015.» \n    per violazione dell\u0027art. 117, comma secondo,  lettera  s),  della\nCostituzione. \n    Con la legge 20  agosto  2025,  n.  50,  la  Regione  Toscana  ha\napportato significative modifiche alla  legge  regionale  n.  30  del\n2015, dichiaratamente al fine di adeguare la disciplina in materia di\naree protette  e  siti  della  Rete  Natura  2000  alle  linee  guida\nnazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) del 2019. \n    Tale  provvedimento  normativo  si  inserisce  nel  quadro  della\nregolamentazione regionale in materia di conservazione degli  habitat\nnaturali  e  di  tutela  della  biodiversita\u0027,   con   finalita\u0027   di\ncoordinamento e aggiornamento della disciplina vigente. \n    La nuova disciplina presenta, tuttavia, profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale con riferimento alla disposizione contenuta  nell\u0027art.\n7, recante «Sospensione e riduzione in pristino.  Modifiche  all\u0027art.\n93  della  l.r.  30/2015»,  che,  per  le  motivazioni   di   seguito\nspecificate, risulta violare l\u0027art. 117, secondo comma,  lettera  s),\ndella Costituzione, che riconosce in capo allo  Stato  la  competenza\nlegislativa in materia di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema. \n    In particolare, l\u0027art. 7 della  legge  regionale  prevede  quanto\nsegue: \n        il comma 1 dell\u0027art. 93 della l.r. 30/2015 e\u0027 abrogato; \n        il comma 2 dell\u0027art. 93 della l.r. 30/2015 e\u0027 sostituito  dal\nseguente: «Nel caso di interventi, progetti e attivita\u0027, realizzati o\nin corso  di  realizzazione,  senza  la  previa  sottoposizione  alle\nprocedure di valutazione di incidenza o  in  difformita\u0027  sostanziale\nrispetto a quanto disposto da provvedimenti finali di valutazione  di\nincidenza, l\u0027autorita\u0027 competente, previa eventuale  sospensione  dei\nlavori o delle attivita\u0027, a seguito di valutazione  dell\u0027entita\u0027  del\npregiudizio  ambientale  arrecato  e  di  quello   conseguente   all\u0027\napplicazione della sanzione,  puo\u0027  disporre  la  demolizione  ed  il\nripristino dello stato dei luoghi e  della  situazione  ambientale  a\ncura  e  spese  del  responsabile,  definendone  i   termini   e   le\nmodalita\u0027.»; \n        Dopo il comma 2 dell\u0027art. 93 della l.r. 30/2015  e\u0027  inserito\nil seguente: «2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge\nn. 689/1981, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i  soggetti\naccertatori dell\u0027illecito trasmettono il  relativo  verbale  all\u0027ente\ngestore, contestualmente alla contestazione della violazione  o  alla\nsua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non  adempia\na quanto imposto, l\u0027autorita\u0027 competente provvede d\u0027ufficio  a  spese\ndell\u0027inadempiente. Il recupero di tali spese  e\u0027  effettuato  con  le\nmodalita\u0027 e gli effetti previsti dalla normativa vigente.»; \n        Al comma 3 dell\u0027art. 93 della l.r.  30/2015  le  parole:  «ai\ncommi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»; \n        Dopo il comma 3 dell\u0027art. 93 della l.r. 30/2015  e\u0027  aggiunto\nil seguente: «3-bis. Sono fatte salve le disposizioni in  materia  di\ndanno ambientale contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 ed  in\naltre normative nazionali ed eurocomunitarie.». \n    In particolare, la disposizione di cui al terzo comma dell\u0027art. 7\ndella l.r. 50/25, sostitutivo del comma 2  dell\u0027art.  93  della  l.r.\n30/2015, risulta  illegittimo  e  il  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri propone, pertanto, il presente ricorso, affidato al seguente\nmotivo di \n \n                               Diritto \n \n1. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 7, comma 3,  della  legge  della  Regione\nToscana 20 agosto 2025, n. 50 per violazione dell\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera  s)  della  Costituzione,  in  relazione  all\u0027art.  10\ndecreto legislativo n.  152/2006,  nonche\u0027  all\u0027art.  5  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 357/1997 \n    Come emerge  dalla  lettura  della  norma  sopra  trascritta,  la\nnovella introdotta dalla Regione Toscana, nella parte in cui modifica\nil comma 2 dell\u0027art. 93 della l.r. 30/2015, prevede ora il  carattere\nmeramente eventuale della sospensione dei lavori relativi a  progetti\navviati  senza  la  previa  valutazione  di   incidenza,   nei   siti\nappartenenti alla Rete Natura 2000.  Cio\u0027  altera  in  modo  evidente\nl\u0027assetto normativo previgente, che la configurava, invece, come atto\ndovuto in caso di violazione dell\u0027obbligo di  preventiva  valutazione\ndi incidenza. \n    Il previgente comma 2 dell\u0027art. 93 della  l.r.  Toscana  30/2015,\ninfatti, disponeva che «2. Nel caso di opere ed interventi realizzati\nsenza la previa  sottoposizione  alle  procedure  di  valutazione  di\nincidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel  caso  di\ndifformita\u0027 sostanziali da quanto disposto dai  provvedimenti  finali\ndei procedimenti svolti ai sensi della  presente  legge,  l\u0027autorita\u0027\ncompetente, valutata l\u0027entita\u0027 del pregiudizio ambientale arrecato  e\ndi quello conseguente all\u0027applicazione  della  sanzione,  dispone  la\nsospensione  dei  lavori  e  puo\u0027  disporre  la  demolizione  ed   il\nripristino dello stato dei luoghi e  della  situazione  ambientale  a\ncura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita\u0027». \n    Prima della modifica introdotta con la norma  impugnata,  quindi,\nla sospensione dei lavori era atto dovuto, non  essendo  riconosciuto\nall\u0027Amministrazione alcun margine di valutazione. \n    La modifica ha, quindi, ictu oculi  determinato  un  abbassamento\ndel livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale  e\nunionale, in violazione dell\u0027art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),\ndella Costituzione. La mancata sospensione dei  lavori  per  progetti\navviati senza la preventiva valutazione di incidenza,  infatti,  puo\u0027\ncomportare modifiche dello stato dei luoghi con  conseguente  pesante\nincisione dei valori ambientali. \n    Sul  punto,  giova  rammentare   che   secondo   la   consolidata\ngiurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n.  300\ndel 2013), la materia  ambientale,  avente  carattere  trasversale  e\nfinalistico, consente alle Regioni di  adottare  misure  migliorative\nrispetto agli standard statali e non di introdurre deroghe in peius. \n    La disposizione regionale oggetto di impugnazione, al  contrario,\nattribuendo all\u0027amministrazione un potere discrezionale in  luogo  di\nun obbligo, riduce l\u0027efficacia degli strumenti di  prevenzione  (come\nla sospensione dei lavori) e compromette l\u0027uniformita\u0027  della  tutela\nsul territorio nazionale. \n    Tale esito contrasta  quindi  con  i  livelli  minimi  di  tutela\nambientale previsti: \n        dal  decreto  legislativo  n.  152/2006,  art.  10   recante:\n«Coordinamento   delle   procedure   di   VAS,   VIA,   Verifica   di\nassoggettabilita\u0027 a VIA, Valutazione di  incidenza  e  Autorizzazione\nintegrata ambientale»; \n        dalla direttiva  92/43/CEE  («Habitat»),  come  recepita  dal\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  357/1997,   art.   5\n(«Valutazione di incidenza»; atto normativo a cio\u0027 autorizzato  dalla\nlegge 22 febbraio 1994, n. 146, art.  4  e  all.c),  secondo  cui  la\nvalutazione  di  incidenza  costituisce  un  procedimento  di  natura\npreventiva (comma 8), con riferimento ai siti della Rete Natura 2000,\nnon sanabile in via successiva. \n        Del resto, l\u0027art. 6 della  Direttiva  prevede  che:  «2.  Gli\nStati membri adottano le opportune  misure  per  evitare  nelle  zone\nspeciali di conservazione il degrado degli habitat naturali  e  degli\nhabitat di specie nonche\u0027 la perturbazione delle specie  per  cui  le\nzone sono state designate, nella misura  in  cui  tale  perturbazione\npotrebbe avere conseguenze  significative  per  quanto  riguarda  gli\nobiettivi della presente direttiva. \n        3. Qualsiasi piano o progetto  non  direttamente  connesso  e\nnecessario alla gestione  del  sito  ma  che  possa  avere  incidenze\nsignificative su tale sito, singolarmente o congiuntamente  ad  altri\npiani  e  progetti,  forma  oggetto  di  una  opportuna   valutazione\ndell\u0027incidenza che ha sul sito,  tenendo  conto  degli  obiettivi  di\nconservazione  del  medesimo.  Alla  luce  delle  conclusioni   della\nvalutazione dell\u0027incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4,  le\nautorita\u0027 nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano  o\nprogetto  soltanto  dopo  aver  avuto  la  certezza  che   esso   non\npregiudichera\u0027 l\u0027integrita\u0027 del sito in causa e, se del caso,  previo\nparere dell\u0027opinione pubblica». \n    Che il quadro ordinamentale statale imponga  la  sospensione  dei\nlavori in assenza di previa valutazione di  incidenza  e\u0027  confermato\ndall\u0027interpretazione delle  norme  sopra  richiamate,  operata  dalla\nmonolitica giurisprudenza. \n    Coerentemente, infatti, il Consiglio di Stato,  con  sentenza  n.\n4135/2021,  ha  chiarito  che   la   suddetta   valutazione   (VinCA)\ncostituisce   un   requisito   di   validita\u0027    dell\u0027autorizzazione,\nspecificando che la sospensione dei lavori, in assenza di VinCa, deve\nessere disposta  quale  conseguenza  necessaria  e  non  puo\u0027  essere\nrimessa alla discrezionalita\u0027 dell\u0027autorita\u0027 amministrativa. \n    In particolare, nella suddetta pronuncia, il Consiglio  di  Stato\nha operato una puntuale ricostruzione  del  sistema,  rilevando  che:\n«l\u0027art. 6 della citata direttiva comunitaria prevede: \n        al suo paragrafo  3  che  \"Qualsiasi  piano  o  progetto  non\ndirettamente connesso e necessario alla  gestione  del  sito  ma  che\npossa avere incidenze significative su  tale  sito,  singolarmente  o\ncongiuntamente ad altri  piani  e  progetti,  forma  oggetto  di  una\nopportuna valutazione dell\u0027incidenza che ha sul sito,  tenendo  conto\ndegli obiettivi  di  conservazione  del  medesimo.  Alla  luce  delle\nconclusioni della valutazione dell\u0027incidenza sul sito e  fatto  salvo\nil paragrafo 4, le  autorita\u0027  nazionali  competenti  danno  il  loro\naccordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza\nche esso non pregiudichera\u0027 l\u0027integrita\u0027 del sito in causa e, se  del\ncaso, previo parere dell\u0027opinione pubblica.\"; \n        [...] \n        11.1. Di queste disposizioni e\u0027 bene sottolineare i  seguenti\ntratti distintivi e le possibili connesse considerazioni che qui pure\nsi tratteggiano: \n          e\u0027 sufficientemente inequivoco  il  fatto  che,  proprio  a\nmente della norma sovranazionale, la predetta valutazione d\u0027incidenza\ncostituisce atto ed adempimento procedurale che deve  necessariamente\nantecedere, non invece che puo\u0027 anche seguire, un \"Qualsiasi piano  o\nprogetto [incluso, evidentemente, un progetto edilizio che  sia  alla\nbase di un eventuale permesso di costruire] non direttamente connesso\ne necessario alla gestione del sito  ma  che  possa  avere  incidenze\nsignificative su tale sito (...)\"; \n          l\u0027indispensabile   anteriorita\u0027   della   valutazione    di\nincidenza, rispetto ad un possibile  atto  di  assenso  edilizio  per\nopere da eseguire all\u0027interno di un SIC (e, come  nella  specie,  non\ndirettamente  connesse  e   necessarie   alla   sua   gestione),   e\u0027\nsufficientemente palese ed indiscutibile, [...]; \n          la norma sovranazionale, quale possibile regime derogatorio\na quanto ora appena ricordato, non contempla un rimedio pari a quello\ndell\u0027istituto (conosciuto dal nostro ordinamento) della \"validazione\"\npostuma. In altri termini, detta  norma  non  mostra  di  offrire  la\npossibilita\u0027  che,   nonostante   la   mancata   anteriorita\u0027   della\nvalutazione di incidenza, un atto di  assenso  edilizio  adottato  in\ncarenza di  tale  previo  adempimento  possa  comunque  ricevere  una\npostuma convalida». \n    E\u0027 quindi confermato  come,  secondo  l\u0027ordinamento  vigente,  la\nmancanza della preventiva VINCA costituisca una ragione  ostativa  in\nradice (e non sanabile) alla realizzazione di  qualunque  intervento,\nche deve quindi essere immediatamente e obbligatoriamente  interdetto\no, se iniziato, sospeso. \n    In  linea,  infine,   con   tale   orientamento   e\u0027   anche   la\ngiurisprudenza penale (Cass. pen., Sez. III, sentenza 10 aprile 2025,\nn.  14127),  la  quale  ha  evidenziato  come  la  VinCa  costituisca\npresupposto necessario per la validita\u0027  del  permesso  di  costruire\nrilasciato in aree soggette a tutela ambientale e come, di contro, la\nsua assenza comporti l\u0027invalidita\u0027 del titolo edilizio e legittimi il\nsequestro preventivo delle opere realizzate in area Natura 2000. \n    L\u0027art.  7  della  legge  regionale  in  esame  risulta,   dunque,\nincompatibile con il dettato costituzionale poiche\u0027,  nel  modificare\nl\u0027art. 93, comma 2, della legge regionale n. 30/2015,  ha  introdotto\nun regime meno rigoroso di quello previsto  dalla  normativa  statale\ninterposta sopra citata, in violazione dell\u0027art. 117, secondo  comma,\nlettera s), della Costituzione, violando i  principi  consolidati  in\nmateria di tutela uniforme dell\u0027ambiente. \n    Per quanto evidenziato, la legge  regionale,  relativamente  alla\ndisposizione sopra indicata, viene impugnata ai sensi  dell\u0027art.  127\ndella Costituzione. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  propone  il  presente\nricorso e confida nell\u0027accoglimento delle seguenti conclusioni: \n        «Voglia    l\u0027ecc.ma    Corte    costituzionale     dichiarare\ncostituzionalmente illegittimo l\u0027art. 7, comma 3, della  legge  della\nRegione Toscana n. 50 del 20 agosto 2025,  per  violazione  dell\u0027art.\n117, comma secondo, lettera  s),  della  Costituzione,  in  relazione\nall\u0027art 10 decreto legislativo n. 152/2006 e 5 decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 357/1997». \n    Si producono: \n        1. copia della legge regionale impugnata; \n        2. copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri\nadottata  nella  riunione   del   17   ottobre   2025,   recante   la\ndeterminazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata\nrelazione illustrativa. \n          Roma, 23 ottobre 2025 \n \n                    Avvocato dello Stato: Di Leo","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Toscana","contenzioso":"","deposito_cost":"03/12/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"7","data_legge":"20/08/2025","data_nir":"2025-08-20","numero_legge":"50","comma":"3","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"sostitutivo del","denominazione_attributo":"","id":"24987","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"93","data_legge":"19/03/2015","data_nir":"2015-03-19","numero_legge":"30","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25002","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33680","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33681","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"03/04/2006","data_nir":"2006-04-03","numero_parametro":"152","articolo_impugnato":"10","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art10"},{"id_parametro":"33682","tipo_legge":"dpr","descrizione_costit":"decreto del Presidente della Repubblica","data":"08/09/1997","data_nir":"1997-09-08","numero_parametro":"357","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1997-09-08;357~art5"}]}}"
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