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normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento – Previsto perfezionamento dell\u0027aggiornamento dei piani economico finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020, entro e non oltre il 31 luglio 2020 – Denunciata disciplina che non è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato dal legislatore nel preambolo di garantire la continuità dell’azione amministrativa, in spregio al buon andamento – Intervento normativo che non riveste carattere di urgenza – Previsione le cui finalità sono diverse da quelle esplicitate dal legislatore e sproporzionate rispetto agli effetti prodotti – Disposizione che produce effetti distorsivi, provocando un ritardo nell’evasione delle istanze del concessionario riguardanti l’adeguamento tariffario e l’aggiornamento del PEF, rendendo difficile l’applicazione degli istituti che compulsano la conclusione di procedimenti con termine ordinatorio scaduto –\u0026nbsp;Deresponsabilizzazione dell’operato dei pubblici dipendenti, non essendo disincentivate le condotte negligenti – Previsione che pregiudica l’efficienza del sistema amministrativo, che presuppone l’esercizio tempestivo e continuo del potere pubblico – Alterazione tra\u0026nbsp;fruizione del bene e pagamento del relativo pedaggio e allontanamento nel tempo della loro corrispondenza – Legge-provvedimento priva di una giustificazione proporzionata agli obiettivi perseguiti e agli effetti sortiti – Produzione di un’irragionevole incisione dei diritti e delle garanzie apprestate dall’ordinamento nello svolgimento di un procedimento amministrativo regolato dalla legge n. 241 del 1990 – Violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione\u0026nbsp;e di ragionevolezza – Previsione di un ritardo dell’aggiornamento del PEF e dell’adeguamento delle tariffe che evidenzia una\u0026nbsp;negligente gestione del rapporto nel corso\u0026nbsp;del suo dispiegarsi – Differimento dei termini per l’aggiornamento del PEF e l’adeguamento delle tariffe che pregiudica le capacità programmatorie e di ottenimento delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività di impresa – Lesione della libertà di impresa – Violazione del principio che riserva alla legge la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali – Disposizione che pregiudica i profili concorrenziali della libertà di impresa e il diritto di proprietà, come tutelati dalla disciplina europea e internazionale interposta e dal principio del pacta sunt servanda – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e degli obblighi internazionali.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, [convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8,] art. 13, comma 3, \"nella prima formulazione\".\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 11, 41, 77, 97 e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), artt. 16 e 17; Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), artt. 49, 56 e 63; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eConcessioni pubbliche – Prezzi e tariffe – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti – Previsione che,\u0026nbsp;per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali relative all\u0027anno 2020 e all’anno 2021 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall\u0027Autorità di regolazione dei trasporti – Previsione che, entro il 30 marzo 2020, i concessionari presentano al concedente le proposte di aggiornamento dei PEF, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento – Previsto perfezionamento dell\u0027aggiornamento dei PEF presentati nel termine del 30 marzo 2020, entro e non oltre il 31 luglio 2021 – Denunciata disciplina che non è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato dal legislatore nel preambolo di garantire la continuità dell’azione amministrativa, in spregio al buon andamento – Intervento normativo che non riveste carattere di urgenza – Previsione le cui finalità sono diverse da quelle esplicitate dal legislatore e sproporzionate rispetto agli effetti prodotti – Disposizione che produce effetti distorsivi, provocando un ritardo nell’evasione delle istanze del concessionario riguardanti l’adeguamento tariffario e l’aggiornamento del PEF e rendendo difficile l’applicazione degli istituti che compulsano la conclusione di procedimenti con termine ordinatorio scaduto –\u0026nbsp;Deresponsabilizzazione dell’operato dei pubblici dipendenti, non essendo disincentivate le condotte negligenti – Previsione che pregiudica l’efficienza del sistema amministrativo, che presuppone l’esercizio tempestivo e continuo del potere pubblico – Alterazione tra\u0026nbsp;fruizione del bene e pagamento del relativo pedaggio, allontanandone nel tempo la corrispondenza – Legge-provvedimento priva di una giustificazione proporzionata agli obiettivi perseguiti e agli effetti sortiti – Produzione di un’irragionevole incisione dei diritti e delle garanzie apprestate dall’ordinamento nello svolgimento di un procedimento amministrativo regolato dalla legge n. 241 del 1990 – Violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione\u0026nbsp;e di ragionevolezza – Previsione di un ritardo dell’aggiornamento del PEF e dell’adeguamento delle tariffe che evidenzia una\u0026nbsp;negligente gestione del rapporto nel corso\u0026nbsp;del suo dispiegarsi – Differimento dei termini per l’aggiornamento del PEF e l’adeguamento delle tariffe che pregiudica le capacità programmatorie e di 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Proroga di termini in\n materia di infrastrutture e trasporti - Previsione che, per i\n concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale e\u0027 pervenuto\n a scadenza, il termine per l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali\n relative all\u0027anno 2020 e\u0027 differito sino alla definizione del\n procedimento di aggiornamento dei piani economico finanziari (PEF)\n predisposti in conformita\u0027 alle delibere adottate dall\u0027Autorita\u0027 di\n regolazione dei trasporti - Previsione che, entro il 30 marzo 2020,\n i concessionari presentano al concedente le proposte di\n aggiornamento dei PEF, riformulate ai sensi della predetta\n normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta\n di aggiornamento - Previsto perfezionamento dell\u0027aggiornamento dei\n PEF presentati nel termine del 30 marzo 2020, entro e non oltre il\n 31 luglio 2020. \n- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in\n materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle\n pubbliche amministrazioni, nonche\u0027 di innovazione tecnologica),\n [convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.\n 8,] art. 13, comma 3, \"nella prima formulazione\". \nConcessioni pubbliche - Prezzi e tariffe - Proroga di termini in\n materia di infrastrutture e trasporti - Previsione che, per i\n concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale e\u0027 pervenuto\n a scadenza, il termine per l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali\n relative all\u0027anno 2020 e all\u0027anno 2021 e\u0027 differito sino alla\n definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico\n finanziari (PEF) predisposti in conformita\u0027 alle delibere adottate\n dall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti - Previsione che, entro\n il 30 marzo 2020, i concessionari presentano al concedente le\n proposte di aggiornamento dei PEF, riformulate ai sensi della\n predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente\n proposta di aggiornamento - Previsto perfezionamento\n dell\u0027aggiornamento dei PEF presentati nel termine del 30 marzo\n 2020, entro e non oltre il 31 luglio 2021. \n- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in\n materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle\n pubbliche amministrazioni, nonche\u0027 di innovazione tecnologica),\n [convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.\n 8,] art. 13, comma 3, come modificato dall\u0027art. 13, comma 5, del\n decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in\n materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti\n digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del\n Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche\u0027 in materia di recesso del\n Regno Unito dall\u0027Unione europea) [, convertito, con modificazioni,\n nella legge 26 febbraio 2021, n. 21]. \n\n\r\n(GU n. 6 del 05-02-2025)\n\r\n \n IL CONSIGLIO DI STATO \n \n In sede giurisdizionale - Sezione Quinta \n \n Ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso\nnumero di registro generale 852 del 2021, proposto da R.A.V.-\nRaccordo Autostradale Valle D\u0027Aosta S.p.a., in persona del legale\nrappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati\nMarco Annoni, Gian Michele Roberti e Luisa Torchia, con domicilio\ndigitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico\neletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi n.\n47; \n \n contro \n \n Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze, Autorita\u0027 di regolazione dei\ntrasporti, in persona del legale rappresentante pro-tempore,\nrappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura generale dello Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghes n. 12; \n Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione\ngenerale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, non\ncostituito in giudizio; \n \n nei confronti \n \n Aiscat-Associazione italiana societa\u0027 concessionarie autostrade e\ntrafori, non costituito in giudizio; \n e con l\u0027intervento di ad adiuvandum: \n Associazione italiana societa\u0027 concessionarie autostrade e\ntrafori - Aiscat, in persona del legale rappresentante pro-tempore,\nrappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Guccione e Maria\nFerrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di\nGiustizia; \n sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2022, proposto\nda R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle D\u0027Aosta S.p.a., in persona\ndel legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli\navvocati Marco Annoni, Gian Michele Roberti, Luisa Torchia e\nFrancesco Giovanni Albisinni, con domicilio digitale come da PEC da\nRegistri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio\nLuisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47; \n \n contro \n \n Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze, Autorita\u0027 di regolazione dei\ntrasporti, in persona del legale rappresentante pro-tempore,\nrappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura generale dello Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; \n Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione\ngenerale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, non\ncostituito in giudizio; \n \n per la riforma \n \n quanto al ricorso n. 2458 del 2022: \n della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della\nValle D\u0027\u0027Aosta n. 54/2021, resa tra le parti, quanto al ricorso n.\n852 del 2021: \n della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della\nValle D\u0027\u0027Aosta n. 23/2020, resa tra le parti; \n Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle\ninfrastrutture e dei trasporti, Ministero dell\u0027economia e delle\nfinanze e Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti e di Aiscat; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il\nCons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati\nFrancesco Albisinni in delega degli avvocati Marco Annoni e Luisa\nTorchia, Gian Michele Roberti e Claudio Guccione. \n Si da\u0027 atto che l\u0027avvocato dello Stato Monica De Vergori ha\ndepositato domanda di passaggio in decisione senza discussione. \n Visto l\u0027art. 36, comma 2, codice procedura amministrativa; \n Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; \n \n FATTO \n \n 1. La controversia riguarda l\u0027adeguamento annuale delle tariffe\ndella concessionaria R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle d\u0027Aosta\nS.p.a. (di seguito: «RAV»). \n 2. RAV ha impugnato la nota del Ministero delle infrastrutture e\ndei trasporti (di seguito: «Ministero») 31 dicembre 2019 n. 31633,\navente ad oggetto «Aggiornamento tariffario 2020», oltre a ogni\nulteriore atto annesso, connesso, presupposto o conseguenziale, ivi\ninclusi, in particolare e, per quanto occorrer possa, la scheda\nistruttoria della DGVCA avente ad oggetto «Raccordo Autostradale\nValle d\u0027Aosta (RAV) S.p.a., Istruttoria Adeguamenti tariffe\nautostradali 2020» e il documento della DGVCA recante «Relazione\nistruttoria relativa alla determinazione del parametro «K» della\nformula di aggiornamento annuale delle tariffe di cui alla delibera\nCIPE 39/2007», nella parte in cui «possano ritenersi che non\nriconoscono a RAV la percentuale di incremento tariffario richiesta\ndalla societa\u0027». \n 3. Il Tribunale amministrativo regionale Valle d\u0027Aosta ha\nrespinto il ricorso con sentenza 29 giugno 2020 n. 23. \n 4. La sentenza e\u0027 stata appellata da RAV con ricorso n. 852 del\n2021 (di seguito: «ricorso 1»). \n 5. RAV ha altresi\u0027 impugnato la nota del Ministero 31 dicembre\n2020 n. 33094, avente ad oggetto «Aggiornamento tariffario 2021», e\nla successiva nota 2 gennaio 2021 n. 8. \n 6. Il Tribunale amministrativo regionale Valle d\u0027Aosta ha\nrespinto il ricorso con sentenza 17 settembre 2021 n. 54. \n 7. La sentenza e\u0027 stata appellata da RAV con ricorso n. 2458 del\n2022 (di seguito: «ricorso 2»). \n 8. Nel corso del giudizio di appello si sono costituiti il\nMinistero, il Ministero dell\u0027economia e delle finanze e l\u0027Autorita\u0027\ndi regolazione dei trasporti (di seguito: «Art») ed e\u0027 intervenuta ad\nadiuvandum l\u0027Associazione italiana delle societa\u0027 concessionarie per\nla costruzione e l\u0027esercizio di autostrade e trafori stradali (di\nseguito: «Aiscat»). \n 9. All\u0027udienza del 14 novembre 2024 la causa e\u0027 stata trattenuta\nin decisione. \n \n DIRITTO \n \n I. Decisioni preliminari e pregiudiziali \n 10. Si riuniscono i ricorsi 1 e 2, proposti dalla medesima\nappellante RAV, in ragione della connessione fra i provvedimenti\nimpugnati, aventi lo stesso oggetto, cioe\u0027 l\u0027adeguamento annuale\ndelle tariffe, seppur con riferimento ad annualita\u0027 differenti,\nrispettivamente 2020 e 2021. \n 11. Si rileva l\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027intervento ad adiuvadum\nspiegato da Aiscat, atteso che l\u0027Associazione, pur avendo allegato i\nprofili di attinenza agli scopi statutari dell\u0027intervento spiegato,\nnulla ha dedotto, come eccepito dal Ministero, in merito alla lesione\nderivante alla stessa dagli atti impugnati e quindi all\u0027utilita\u0027\nottenibile dall\u0027iniziativa intrapresa, cosi\u0027 risultando carente\nl\u0027interesse a ricorrere. \n II. Contesto della controversia \n 12. RAV e\u0027 titolare della concessione per la progettazione, la\ncostruzione e l\u0027esercizio dell\u0027autostrada Aosta - Traforo del Monte\nBianco in virtu\u0027 della convenzione sottoscritta il 29 dicembre 2009\ncon Anas S.p.a., alla quale e\u0027 subentrato il Ministero (art. 11 comma\n5 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del\n2012, e art. 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito nella\nlegge n. 111 del 2011). \n La convenzione e\u0027 stata approvata con legge nei termini indicati\ndall\u0027art. 8-duodecies del decreto-legge n. 59 del 2008, convertito\nnella legge n. 101 del 2008. \n 13. Il meccanismo di adeguamento tariffario e\u0027 previsto con\ncadenza annuale dagli articoli 15 e 18 della convenzione, oltre che\ndalla delibera CIPE n. 39 del 2007 (art. 4) e dall\u0027art. 21 comma 5\ndel decreto-legge n. 355 del 2003, che individua nel «15 ottobre di\nogni anno» il termine per la formulazione della proposta di\nvariazioni tariffarie, sulla quale deve esprimersi «entro il 15\ndicembre», con decreto «motivato», il Ministro delle infrastrutture e\ndei trasporti, di concerto con il Ministro dell\u0027economia e delle\nfinanze (detta disposizione e\u0027 stata in precedenza piu\u0027 volte\nmodificata con riferimento ai termini di presentazione e approvazione\ndell\u0027adeguamento tariffario, a partire dalla legge di conversione, n.\n47 del 2004, e la fissazione dei predetti termini si deve all\u0027art. 27\ncomma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito nella legge n.\n98 del 2013). \n Si anticipa che sul suddetto termine finale non interviene la\ndelibera dell\u0027Art n. 64 del 2019 (su cui infra), pur delineando le\ntempistiche delle fasi endoprocedimentali (punto 28). \n 13.1. Di seguito le vicende di RAV in merito all\u0027adeguamento\ntariffario: \n con decreto interministeriale n. 449 del 2015 e\u0027 stato sospeso,\nper il 2016, l\u0027adeguamento tariffario richiesto in attesa\ndell\u0027approvazione dell\u0027aggiornamento del PEF (decreto annullato dal\nTAR Valle d\u0027Aosta con sentenza n. 45 del 12 ottobre 2016); \n per il 2017 con il decreto interministeriale n. 499 del 2016 e\u0027\nstato riconosciuto un incremento tariffario dello 0,90%, con riserva\ndi riconoscere eventuali conguagli in sede di aggiornamento del PEF\n(decreto annullato dal TAR Valle d\u0027Aosta con sentenza n. 54 del 12\nsettembre 2017); \n per il 2018 il Ministero con decreto n. 605 del 20 dicembre\n2018 ha riconosciuto una percentuale di incremento tariffario del\n52,69%, con riserva di attribuire «eventuali recuperi tariffari,\nattivi o passivi, ivi inclusi quelli relativi agli anni precedenti ed\nanche dovuti a modifiche delle aliquote fiscali e delle deduzioni o\ncompensazioni fiscali saranno determinati al momento\ndell\u0027aggiornamento del piano economico finanziario per il prossimo\nquinquennio» (decreto annullato dal TAR Valle d\u0027Aosta con sentenza n.\n34 del 27 giugno 2019); \n con nota 15 ottobre 2019 RAV ha presentato al concedente la\nproposta per l\u0027adeguamento delle tariffe di pedaggio applicabili dal\nprimo gennaio 2020 (denegata con la nota 1, oggetto del ricorso 1); \n con nota del 15 ottobre 2020 n. 377 RAV ha presentato al\nconcedente la proposta per l\u0027adeguamento delle tariffe di pedaggio\napplicabili dal primo gennaio 2021 (denegata con nota 2, oggetto del\nricorso 2). \n 14. Quanto all\u0027aggiornamento del PEF, l\u0027art. 11 della convenzione\ne le delibere CIPE nn. 39 del 2007 e 27 del 2013 prevedono che la\ndurata della concessione sia divisa in periodi regolatori di durata\nquinquennale e che, alla scadenza di ciascun periodo regolatorio, il\nPEF sia sottoposto ad aggiornamento. \n In particolare e\u0027 disposto che le parti «sei mesi prima della\nscadenza di ciascun periodo regolatorio, procederanno\nall\u0027aggiornamento del Piano Economico Finanziario», procedendo a\nun\u0027attivita\u0027 di verifica che «dovra\u0027 concludersi due mesi prima della\nscadenza del periodo regolatorio» (art. 11.9). \n La delibera CIPE n. 27 del 2013 stabilisce che gli aggiornamenti\nquinquennali dei PEF «dovranno essere effettuati entro il 30 giugno\ndel primo esercizio del nuovo periodo regolatorio». \n 14.1. In fatto, quanto all\u0027aggiornamento del PEF, si rileva che,\nin considerazione della scadenza del periodo regolatorio: \n RAV, con nota 20 giugno 2014, ha presentato al concedente la\nproposta di «aggiornamento quinquennale del Piano Finanziario\n2014/2018» (l\u0027appellante ha dichiarato che «il PEF allegato alla\nConvenzione di RAV avrebbe dovuto essere aggiornato, in particolare,\nentro il 30 giugno 2013, data di scadenza del periodo regolatorio» e\nil Ministero, con nota 9 marzo 2024, ha dichiarato che «in data 31\ndicembre 2013 scadeva il primo periodo regolatorio relativo agli anni\n2009-2013»); \n RAV ha riscontrato la richiesta istruttoria del concedente\ndatata 22 luglio 2014 con nota 25 luglio 2014, sempre riferita\nall\u0027«aggiornamento quinquennale del Piano Finanziario 2014/2018»; \n con nota 7 ottobre 2014 il concedente, facendo riferimento alla\nproposta di «aggiornamento quinquennale del Piano Finanziario\n2014/2018» presentata con nota 20 giugno 2014, ne ha chiesto una\nrielaborazione, rappresentando alla societa\u0027 la necessita\u0027 di\nlimitare gli incrementi tariffari in modo che non si discostassero\ndal tasso di inflazione di riferimento; \n RAV, con nota 12 novembre 2014, ha presentato una nuova\nproposta di «aggiornamento quinquennale del Piano Finanziario\n2014/2018» in considerazione delle indicazioni del concedente; \n il 30 dicembre 2014 e\u0027 stato siglato un protocollo di intesa\nnel quale sono state «stabilite le modalita\u0027 di redazione\ndell\u0027aggiornamento del Piano» e il termine di conclusione del\nprocedimento nel 30 giugno 2015 (cosi\u0027 dalle note 3 marzo 2015 e\ndell\u00278 maggio 2015); \n il Ministero, con nota 3 marzo 2015, ha richiesto a RAV di\nadeguare la documentazione prodotta per tenere conto di quanto\nprevisto nel protocollo d\u0027intesa in merito all\u0027«aggiornamento dello\nstesso per il periodo 2014/2018»; \n RAV, con nota 8 maggio 2015, ha inviato l\u0027aggiornamento del\nPEF, rappresentando che, «a termini del richiamato Protocollo\nd\u0027intesa del 30 dicembre 2014», «dovra\u0027 essere approvato entro il 30\ngiugno 2015»; \n RAV, con note 24 giugno 2015 3 luglio 2015 e 9 ottobre 2015, ha\nsollecitato il Ministero all\u0027aggiornamento del PEF per il periodo\nregolatorio «2014/2018»; \n con nota 31 dicembre 2015 il Ministero ha trasmesso a RAV il\ndecreto interministeriale 31 dicembre 2015 n. 449, riguardante\n«l\u0027aggiornamento tariffario applicabile dal 1° gennaio 2016», nel\nquale si legge che «e\u0027 in corso di perfezionamento la procedura\nistruttoria di aggiornamento del PEF», che non risulta quindi ancora\napprovato; \n RAV, con note 7 dicembre 2017 e 9 maggio 2018, ha predisposto e\ninviato al Ministero un ulteriore aggiornamento del PEF al fine di\ntenere conto delle difficolta\u0027 contributive dello Stato. \n Il periodo regolatorio e\u0027 quindi scaduto senza l\u0027approvazione\ndell\u0027aggiornamento del PEF ed e\u0027 divenuto attuale anche l\u0027obbligo di\naggiornare il PEF per il periodo successivo. \n L\u0027appellante ha dedotto al riguardo che «il MIT non solo non ha\nancora approvato l\u0027aggiornamento del PEF per il quinquennio\nregolatorio in corso (2019 - 2023) ma non ha mai provveduto neppure\nall\u0027aggiornamento del PEF per il precedente quinquennio regolatorio». \n III. L\u0027oggetto della controversia \n 15. Il concessionario, con la qui impugnata nota 31 dicembre 2019\nn. 31633 (di seguito: «nota 1», oggetto del ricorso 1), ha comunicato\nche «l\u0027aggiornamento da applicare con decorrenza 1° gennaio 2020 e\u0027\npari allo 0,00 per cento», dopo avere fatto riferimento\nall\u0027istruttoria compiuta («esaminato l\u0027esito dell\u0027istruttoria di\ncompetenza») e a «quanto disposto dall\u0027art. 13 del decreto-legge\n«milleproroghe» del 31 dicembre 2019». \n 15.1. Con la nota 1 il Ministero si e\u0027 quindi limitato a fare\n(doverosa) applicazione dell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162\ndel 2019, convertito nella legge n. 8 del 2020 (su cui infra, al par.\nVII), verificando l\u0027(in)sussistenza dei presupposti di legge per\nl\u0027approvazione dell\u0027adeguamento annuale delle tariffe, come\nsottolineato dalla nota stessa, «in considerazione di quanto disposto\ndall\u0027art. 13 del decreto-legge «mille proroghe» del 31 dicembre\n2019». \n Il Ministero ha infatti (esclusivamente) rilevato il differimento\ndel termini di conclusione del procedimento di adeguamento annuale\ndelle tariffe, disposto dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 169\ndel 30 dicembre 2019 (sopravvenuto nelle more della definizione del\nprocedimento), fino alla «definizione del procedimento di\naggiornamento dei piani economici finanziari», rispetto al quale sono\nprevisti nuovi (e futuri) termini per depositare l\u0027istanza\n(riformulata) e per concludere il procedimento, rispettivamente il 30\nmarzo 2020 e il 31 luglio 2020 . \n Il richiamo all\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 169 del 30\ndicembre 2019 costituisce la ragione (unica e necessitata) della\ndecisione, essendo rappresentato nella stessa nota come elemento\ndeterminante per il superamento delle risultanze dell\u0027istruttoria,\ncontenenti una proposta di adeguamento tariffario «pari al 6,11%»,\nalla quale viene fatto cenno appena prima del riferimento alla\ndisposizione di legge. \n Tale interpretazione e\u0027 confermata dallo stesso Ministero, che ha\ndedotto come «Con la nota n. 31633 del 31 dicembre 2019 il MIT si e\u0027\nlimitato a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per\nl\u0027approvazione dell\u0027aggiornamento annuale tariffario, come\nsottolineato dalla nota stessa, «in considerazione di quanto disposto\ndall\u0027art. 13 del decreto-legge «mille proroghe» del 31 dicembre\n2019», normativa entrata in vigore in un momento successivo rispetto\nallo svolgimento dell\u0027istruttoria, nelle more del procedimento di\napprovazione dell\u0027aggiornamento tariffario per l\u0027anno 2020». \n Pertanto alla nota non e\u0027 attribuibile alcun altro contenuto. In\nparticolare la nota non contiene un diniego definitivo di adeguamento\ndelle tariffe per l\u0027anno 2020, in ragione del fatto che e\u0027 la stessa\nlegge a fissare nel 31 luglio del 2021 il termine per l\u0027adeguamento\nannuale delle tariffe per l\u0027anno 2020. \n 16. Il concessionario, con la qui impugnata nota 31 dicembre 2020\nn. 33094 ((di seguito: «nota 2», oggetto del ricorso 2), avente ad\noggetto «Aggiornamento tariffario 2021», ha comunicato che\n«l\u0027aggiornamento da applicare con decorrenza 1° gennaio 2021 e\u0027 pari\nallo 0,00 per cento», dopo avere fatto riferimento a «quanto disposto\ndall\u0027art. 14 del decreto-legge n. 183 del 31 dicembre\n2020,«milleproroghe», successivamente corretto richiamando l\u0027art. 13\ncon la successiva nota 2 gennaio 2021 n. 8 (parimenti qui impugnata). \n Analogamente a quanto gia\u0027 sopra osservato in relazione alla nota\n1, il Ministero ha (esclusivamente) rilevato la mancata integrazione\ndella condizione posta dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 169\ndel 30 dicembre 2019, cosi\u0027 come modificato dall\u0027art. 14 del d.l. n.\n183 del 2020 (sopravvenuto nelle more della definizione del\nprocedimento e , convertito nella legge n. 21 del 2021), per\nl\u0027approvazione dell\u0027adeguamento tariffario annuale 2020 e 2021, cioe\u0027\nla «definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici\nfinanziari», rispetto al quale e\u0027 stato (ulteriormente) prorogato il\ntermine per concludere il procedimento, fissandolo al 31 luglio 2021\n(cosi\u0027 come infra approfondito, al par. VIII). \n 17. La lesivita\u0027 della nota 1 e della nota 2 deriva dalla mancata\napprovazione dell\u0027adeguamento annuale delle tariffe a cagione del\ndifferimento del termine di conclusione del relativo procedimento\ndisposto dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, al\nquale la nota 1 e la nota 2 fanno rinvio (nella formulazione ratione\ntemporis vigente, su cui infra). La conseguenza e\u0027 che l\u0027adeguamento\nannuale non e\u0027 applicato a decorrere dal primo gennaio:\nindipendentemente dall\u0027eventuale recupero futuro di detto\nadeguamento, in ogni caso il tempo della provvista finanziaria e\u0027\nelemento rilevante per l\u0027attivita\u0027 imprenditoriale (in tal senso e\u0027\ncondivisibile l\u0027assunto dell\u0027appellante, dedotto in entrambi i\nricorsi ma approfondito specificamente nel ricorso 1, che comunque\nsupporta la valutazione dell\u0027interesse a ricorrere, non la fondatezza\ndelle censure di seguito scrutinate). \n 17.1. Si rileva, per completezza, che, con ordinanze in pari\ndata, sono stati sospesi due giudizi aventi contenuto analogo al\npresente, in attesa della decisione della Corte costituzionale, dopo\navere avvisato le parti e senza che queste abbiano rappresentato\nl\u0027esigenza di interloquire direttamente davanti la Corte\ncostituzionale (Corte cost. 17 settembre 2020 n. 202 e 23 novembre\n2021 n. 218, nonche\u0027 Ad. plen. 22 marzo 2024 n. 4). \n IV. Precisazioni terminologiche \n 18. Nella presente pronuncia: \n il richiamo alla nota 2 e\u0027 comprensivo della correzione\neffettuata con nota 2 gennaio 2021; \n i decreti legge sono richiamati in quanto tali, mentre della\nrelativa legge di conversione si da\u0027 conto una sola volta, se non\nnecessario a fini argomentativi; \n il richiamo ai motivi di appello, in mancanza di diversa\nspecificazione, si intende riferito a entrambi i ricorsi riuniti,\nconsiderata l\u0027analogia dei motivi dedotti. \n V. Infondatezza dei primi motivi di appello (attinenti a vizi\npropri del provvedimento gravato, che non coinvolgono l\u0027art. 13 comma\n3 del decreto-legge n. 162 del 2019) \n 19. In ragione di quanto sopra illustrato e, in particolare, del\nfatto che la motivazione e la ragione delle note 1 e 2 si rinviene\nnella disposizione di cui all\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.\n162 del 2019 ratione temporis vigente (su cui infra, ai par. VII e\nVIII): \n e\u0027 infondato il motivo d\u0027appello riguardante la censura,\nrespinta dal Tar, di asserita incompetenza del direttore generale\ndella Direzione vigilanza sulle concessioni autostradali ad approvare\nle variazioni tariffarie, che debbono essere approvate, ai sensi\ndell\u0027art. 21 comma 5 del decreto-legge n. 355 del 2003, e dell\u0027art.\n18 della convenzione, con decreto motivato del Ministro delle\ninfrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro\ndell\u0027economia e delle finanze: come visto, non si tratta di una nota\ndi approvazione delle variazioni tariffarie e non e\u0027 quindi\nascrivibile ai soggetti competenti a tale approvazione in base alle\nsopra richiamate fonti normative; \n e\u0027 infondato il motivo riguardante la censura, respinta dal\nTar, di asserita contraddittorieta\u0027 rispetto all\u0027istruttoria\n(contenuto nel solo ricorso 2), che avrebbe evidenziato l\u0027adeguatezza\ndi un aggiornamento tariffario nella misura del 6,11%: la\nsopravvenienza normativa vincola l\u0027Amministrazione al rispetto del\ndifferimento ivi prescritto; \n e\u0027 infondato il motivo riguardante la censura, respinta dal\nTar, di illegittimita\u0027 del provvedimento per avere determinato nello\n0% l\u0027adeguamento tariffario spettante al concessionario, in asserita\nviolazione dell\u0027art. 13 comma 3 del d.l. n. 162 del 2019 (ratione\ntemporis vigente), che si e\u0027 «limitato a disporre il solo\ndifferimento del termine per l\u0027adeguamento della tariffa relativa a\ntale anno sino alla definizione del procedimento approvativo\ndell\u0027aggiornamento del PEF»: l\u0027interpretazione delle note 1 e 2\n(precedente par. III) rende la tesi carente in fatto; \n e\u0027 inammissibile per carenza di interesse il motivo finalizzato\nesclusivamente a restringere il thema decidendum per mancanza delle\ncorrispondenti censure nel ricorso introduttivo, scrutinate dal TAR\nin riferimento a presunti vizi istruttori, invece dedotti, secondo\nl\u0027appellante, nei (soli) termini gia\u0027 esaminati con riferimento alle\ndoglianze di cui appena sopra, comunque infondate per i motivi gia\u0027\nvisti. \n VI. Motivi di appello fondati sull\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 13 del decreto-legge n. 162 del 2019 e sulla non\ncompatibilita\u0027 con il diritto UE \n 20. In relazione all\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 169 del\n2019, che costituisce, come visto, la ragione delle note 1 e 2 (nella\nformulazione ratione temporis vigente), l\u0027appellante ha formulato i\nseguenti motivi, riproponendo le censure dedotte in primo grado e\nrespinte dal Tar: \n incompatibilita\u0027 con il diritto eurounitario a cagione della\nmodifica autoritativa e unilaterale della convenzione, in asserita\nviolazione delle liberta\u0027 fondamentali tutelate dagli articoli 49 e\nss. e 63 e ss. TFUE, che per il loro concreto ed effettivo\ndispiegarsi presuppongono la stabilita\u0027 delle regole cui l\u0027operatore\neconomico e\u0027 assoggettato nella propria attivita\u0027 imprenditoriale,\nnonche\u0027 del diritto di proprieta\u0027, da intendersi nell\u0027ampia accezione\nprevista dall\u0027art. 17 della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione europea, e dell\u0027art. 1 del Primo Protocollo della\nConvenzione europea dei diritti dell\u0027uomo, come inclusivo di\nqualsivoglia diritto di natura patrimoniale legittimamente acquisito,\nanche in virtu\u0027 di un titolo convenzionale; \n incompatibilita\u0027 con il diritto eurounitario per asserita\nviolazione dei principi di certezza del diritto e tutela del\nlegittimo affidamento: eventuali modifiche legislative incidenti su\nrapporti di durata sono ammissibili se e\u0027 previsto un sistema di\ncompensazioni/indennizzi adeguato e «un periodo di tempo transitorio\nsufficiente per permettere agli operatori economici di adeguarsi» e\ncomunque nel rispetto del principio di proporzionalita\u0027. \n violazione degli articoli 102 e 104 Cost. per interferenza del\nlegislatore su concreta fattispecie sub iudice; \n violazione dell\u0027art. 77 Cost. per insussistenza dei requisiti\ndi omogeneita\u0027, necessita\u0027 e urgenza; \n violazione degli articoli 2, 3, 41 e 97 Cost. in quanto «la\nnorma impone ex lege ed autoritativamente a RAV l\u0027applicazione del\nregime tariffario introdotto dall\u0027ART, in violazione del legittimo\naffidamento riposto dalla societa\u0027 nella stabile prosecuzione del\nrapporto concessorio nei termini previsti e determinati dalla\nConvenzione» (e\u0027 a tal fine prodotta una relazione tecnica volta a\nevidenziare gli effetti delle delibere Art sul regime tariffario di\nRAV); \n violazione del canone di ragionevolezza di cui all\u0027art. 3 Cost.\nin quanto la disposizione di legge «riconosce la competenza di ART ad\nintervenire autonomamente in merito alla definizione del sistema\ntariffario applicabile a RAV, a prescindere atti di impulso del\nConcedente», introduce una correlazione funzionale tra il\nprocedimento per l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali e quello\nrelativo all\u0027aggiornamento del PEF e non prevede la possibilita\u0027 di\nrecuperi tariffari in favore della ricorrente. \n VII. Rilevanza della questione di costituzionalita\u0027 \n 21. Per le ragioni illustrate al par. III la decisione assunta\ncon le note 1 e 2 e\u0027 stata determinata e si fonda (esclusivamente)\nsulla disposizione contenuta nell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge\nn. 162 del 2019. \n In particolare, la nota 1, oggetto del ricorso 1, e\u0027 stata\nadottata nel giorno della pubblicazione e dell\u0027entrata in vigore\ndell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 nella\nprima formulazione. \n La nota ministeriale 2, oggetto del ricorso 2, e\u0027 stata adottata\nnel giorno della pubblicazione e dell\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 13\ncomma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 (che ha modificato\nl\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162).\nUn\u0027eventuale illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 13 comma 3 del\ndecreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 ratione temporis vigente ne\ndeterminerebbe quindi l\u0027annullamento, sicche\u0027 la questione di\nlegittimita\u0027 di detta disposizione e\u0027 rilevante nel presente\ngiudizio. \n 21.1. Si osserva altresi\u0027 che: \n la pertinenza e il contenuto delle singole questioni di\nlegittimita\u0027 si misura sulla portata dell\u0027art. 13 comma 3 del\ndecreto-legge n. 162 del 2019: il profilo e\u0027 approfondito nel\nparagrafo successivo (con riferimento alla prima formulazione,\nrilevante con riferimento alla nota 1); \n le successive modifiche dell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge\nn. 162 del 2019 non si riverberano sulla rilevanza, salvo la prima,\nrichiamata nella nota 2, e anzi aggravano la questione di\ncostituzionalita\u0027, nei termini che saranno approfonditi al par. VIII; \n la rilevanza non e\u0027 ostacolata dal fatto che il regime\nintrodotto dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019\ninteressa (anche) profili della liberta\u0027 di impresa sanciti dal\ndiritto Ue, nei termini che saranno approfonditi al par. IX. \n VII. L\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019: portata\nnormativa e riflessi sui motivi di appello non ancora scrutinati \n 22. In base all\u0027art. 13 comma 3 decreto-legge n. 162 del 2019,\nnella prima formulazione, «Per i concessionari il cui periodo\nregolatorio quinquennale e\u0027 pervenuto a scadenza, il termine per\nl\u0027adeguamento delle tariffe autostradali relative all\u0027anno 2020 e\u0027\ndifferito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei\npiani economici finanziari predisposti in conformita\u0027 alle delibere\nadottate ai sensi dell\u0027art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del\n2018, dall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti di cui all\u0027articolo\nart. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», con il\ncorollario che «Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al\nConcedente le proposte di aggiornamento dei piani economico\nfinanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che\nannullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento»\ne che «L\u0027aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel\ntermine del 30 marzo 2020 e\u0027 perfezionato entro e non oltre il 31\nluglio 2020» (rispettivamente periodi primo, secondo e terzo). \n 22.1. Detta disposizione produce quindi i seguenti effetti «Per i\nconcessionari il cui periodo regolatorio quinquennale e\u0027 pervenuto a\nscadenza»: \n differisce il termine per l\u0027adeguamento delle tariffe\nautostradali relative all\u0027anno 2020 «sino alla definizione del\nprocedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari»; \n fissa nel 30 marzo 2020 il termine per la presentazione delle\nproposte di aggiornamento dei PEF, «riformulate» ai sensi della nuova\ndisciplina; \n fissa il termine per l\u0027aggiornamento dei PEF nel 31 luglio\n2020. \n 22.2. Il principale effetto e\u0027 quindi quello del differimento del\ntermine di conclusione dei procedimenti di adeguamento delle tariffe\ne di aggiornamento dei PEF al 31 luglio 2020, come risulta evidente\nanche dalla rubrica («Proroga di termini in materia di infrastrutture\ne trasporti») e dal preambolo del decreto-legge, che fa riferimento\nall\u0027obiettivo di «provvedere alla proroga e alla definizione di\ntermini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita\u0027\ndell\u0027azione amministrativa» (oltre che dai lavori preparatori alla\nlegge di conversione n. 8 del 2020, su cui al punto 36.1). \n La tecnica utilizzata per raggiungere il predetto obiettivo e\u0027\nquella di fissare il termine finale per l\u0027adeguamento tariffario in\nconcomitanza con la futura data del 31 luglio 2020, individuata quale\ntermine di conclusione del procedimento per l\u0027aggiornamento del PEF,\nrispetto al quale sono dettate ulteriori prescrizioni procedimentali\n(su cui infra). \n 23. Non puo\u0027 invece ritenersi che le conseguenze di dette\nprescrizioni si riverberino e modifichino indirettamente, attraverso\nil richiamo alle delibere dell\u0027Art e la prescrizione della\nriformulazione della proposta di aggiornamento del PEF o la\nprevisione di un medesimo termine di conclusione dei procedimenti, le\ncompetenze dell\u0027Art e il regime tariffario e di disciplina del PEF e\ndel relativo aggiornamento. \n 23.1. Quanto al regime tariffario, l\u0027Art, al tempo dell\u0027adozione\ndel decreto-legge n. 162 del 2019: \n e\u0027 (gia\u0027) intestataria della competenza in materia di\nadeguamento delle tariffe in base all\u0027art. 37 comma 2 lettera b), c)\ne g) del decreto-legge n. 201 del 2011 (istitutivo dell\u0027Art),\nconvertito nella legge n. 214 del 2011, con competenza estesa,\ndall\u0027art. 16 comma 1 del decreto-legge n. 109 del 2018 (convertito\nnella legge n. 130 del 2018), anche alle concessioni in essere («per\nquelle di cui all\u0027art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza,\ncomma 2», aventi l\u0027ambito applicativo infra delineato, confermato\nanche da Consiglio di Stato, sez. VI, 4 maggio 2022 n. 3484); \n ha gia\u0027 dettato il regime tariffario applicabile a RAV: con\ndelibera n. 16 del 2019 ha stabilito «il sistema tariffario di\npedaggio basato sul metodo del price cap e con determinazione\ndell\u0027indicatore di produttivita\u0027 X a cadenza quinquennale [...] per\nciascuna delle concessioni ivi richiamate in Appendice», fra le quali\nla concessione autostradale nella titolarita\u0027 di RAV, cosi\u0027 come\nconfermato dal preambolo, che individua l\u0027ambito di applicazione\nrispetto ai «rapporti concessori in corso» («in relazione ai quali si\nsono realizzate le condizioni di cui al citato art. 43 del\ndecreto-legge 201/2011 cui fa richiamo l\u0027art. 37 del medesimo\ndecreto, comprendano: a) quelli il cui periodo regolatorio\nquinquennale e\u0027 scaduto in epoca successiva all\u0027entrata in vigore del\ndecreto-legge 109/2018 come convertito dalla legge 130/2018; b)\nquelli il cui periodo regolatorio quinquennale e\u0027 scaduto in data\nantecedente, ma per i quali non si sia ancora perfezionato\nl\u0027aggiornamento del piano economico- finanziario alla data di entrata\nin vigore del medesimo decreto-legge 109/2018») e con delibera n. 64\ndel 2019 ha approvato il regime tariffario applicabile specificamente\na RAV (entrambe le delibere sono state impugnate da RAV e la domanda\ncaducatoria e\u0027 stata ritenuta infondata sul punto dal TAR Piemonte\ncon sentenza 25 novembre 2022 n. 1034, non appellata). \n 23.2. Nel contempo l\u0027Art, anche prima dell\u0027entrata in vigore\ndell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, e\u0027 tenuta a\nformulare il parere nell\u0027ambito del procedimento di aggiornamento del\nPEF, dovendo a tal fine rispettare le proprie delibere e potendo\nformulare le richieste istruttorie necessarie ad adempiere ai propri\ncompiti. \n 23.3. Cio\u0027 e\u0027 attestato innanzitutto dal tenore letterale\ndell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, che fa\nriferimento a delibere gia\u0027 assunte dall\u0027Art («alle delibere adottate\nai sensi dell\u0027art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018,\ndall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti di cui all\u0027art. art. 37\ndel decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»). \n 23.4. In particolare, in riferimento ai rapporti di concessione\nautostradale gia\u0027 vigenti alla data di entrata in vigore del decreto,\nl\u0027Art ha acquisito detta competenza con il decreto-legge n. 109 del\n2018. \n Quest\u0027ultimo: \n ha modificato l\u0027art. 43 comma 1 del decreto-legge n. 201 del\n2011 prevedendo l\u0027obbligo di consultazione dell\u0027Art ((la stessa deve\ninfatti essere «sentita [...] per i profili di competenza di cui\nall\u0027art. 37, comma 2, lettera g» del decreto-legge n. 201 del 2011)\nper gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali\n(di cui fa parte integrante il PEF in base all\u0027art. 2.3 della\nconvenzione) che comportino variazioni o modificazioni al piano degli\ninvestimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela\ndella finanza pubblica (detto comma e\u0027 stato ulteriormente modificato\ndi recente dal dall\u0027art. 16 comma 4 delle legge 16 dicembre 2024 n.\n193, sostituendo le parole «sentita l\u0027Autorita\u0027» con le seguenti:\n«previo adeguamento del testo convenzionale alle eventuali\nprescrizioni formulate dall\u0027Autorita\u0027»); \n ha introdotto il comma 2-bis, concernente l\u0027onere di verifica\nin capo all\u0027Amministrazione concedente, sempre previa consultazione\ncon l\u0027Art. dell\u0027effettivo stato di attuazione degli investimenti gia\u0027\ninclusi in tariffa, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle\nrevisioni delle convenzioni autostradali di cui al comma 2 («vigenti\nalla data di entrata in vigore del presente decreto che non\ncomportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1»). \n Il decreto-legge n. 109 del 2018 e\u0027 altresi\u0027 intervenuto\nsull\u0027art. 37 comma 2 lettera g) del decreto-legge n. 201 del 2011,\nampliando la competenza attribuita all\u0027Art anche alle concessioni «di\ncui all\u0027art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2». \n Dette previsioni si applicano a RAV, che e\u0027 titolare di\nconcessione alla data di entrata in vigore del decreto, e non e\u0027\nimpedita, in base al generale principio del tempus regit actum, dal\ngia\u0027 avvenuto avvio del procedimento di aggiornamento del PEF (come\nconfermato da una giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato:\nsez. VI, 9 febbraio 2024 n. 1324, 14 ottobre 2022 n. 8765 esez. V, 27\nluglio 2021 n. 5585). \n Sicche\u0027, gia\u0027 prima del decreto-legge n. 162 del 2019, l\u0027Art e\u0027\ntenuta a rendere il parere sull\u0027aggiornamento del PEF, dovendo a tal\nfine applicare le proprie delibere: pertanto la riformulazione della\nproposta di aggiornamento del PEF none\u0027 funzionale a imporre il\nrispetto di dette delibere. \n L\u0027Art. deve infatti essere «sentita [...] per i profili di\ncompetenza di cui all\u0027art. 37, comma 2, lettera g)», che ha\nesercitato adottando le sopra richiamate delibere nn. 16 e 64 del\n2019, riguardanti il regime tariffario (richiamate nell\u0027art. 13 comma\n3 del decreto-legge n. 162 del 2019 in quanto, appunto, si\nriverberano sull\u0027aggiornamento del PEF). \n Al fine di rendere il parere l\u0027Art, anche prima dell\u0027entrata in\nvigore dell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, puo\u0027\nformulare le richieste istruttorie necessarie ad esercitare i poteri\nattribuiti per legge, nell\u0027ambito del contraddittorio con la\nconcessionaria (Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2024 n. 1324, 14\nottobre 2022 n. 8765 e sez. V, 27 luglio 2021 n. 5585), e il\nconcessionario non puo\u0027 assumerecondotte che impediscano alle\namministrazioni competenti di esercitare la propria competenza, che\naltrimenti non puo\u0027 dolersi della mancata conclusione del\nprocedimento. \n Infatti la delibera n. 64 del 2019 reca la previsione dell\u0027invio,\nda parte del concessionario, di «un nuovo Piano Economico Finanziario\ne Piano Finanziario Regolatorio, elaborato dal concessionario sulla\nbase del presente Sistema tariffario», cioe\u0027 del regime definito\ndalla stessa Art con detta delibera, «Ai fini dell\u0027applicazione\ndell\u0027art. 43 del decreto-legge n. 201/2011», riguardante anche\nl\u0027aggiornamento del PEF. \n Del resto, RAV, come sopra visto (punto 14.1), ha gia\u0027 piu\u0027 volte\ninterloquito con l\u0027Amministrazione, anche riformulando la proposta di\naggiornamento del PEF. \n 23.5. Una volta ritenuto che il Ministero debba interfacciarsi\ncon Art per l\u0027aggiornamento del PEF anche prima dell\u0027entrata in\nvigore del decreto-legge n. 162 del 2019, al fine di tenere conto\ndelle modifiche introdotte dall\u0027Art con le delibere sopra richiamate\n(esercitando la competenza alla stessa attribuita) e che al\nconcessionario puo\u0027 essere richiesta una qualsiasi integrazione\nistruttoria volta a consentire ad Art di esprimere il parere di\ncompetenza, la portata innovatoria della riformulazione della\nproposta di aggiornamento tariffario, di cui all\u0027art. 13 comma 3 di\ndetto decreto, si qualifica per l\u0027effetto, cioe\u0027 per il fatto che le\nproposte riformulate di aggiornamento dei PEF «annullano e\nsostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento». \n Tuttavia la previsione risulta strumentale non tanto al\nprocedimento e alla decisione amministrativa riguardante\nl\u0027aggiornamento tariffario (per le quali le interlocuzioni\nprocedimentali sarebbero state sufficienti), quanto rispetto alla\nfissazione di un nuovo termine per provvedere, determinato a far data\ndal (nuovo) avvio procedimentale e la cui giustificazione si rinviene\nproprio nella riformulazione della proposta. \n 23.6. L\u0027individuazione del termine finale del procedimento\ntariffario attraverso il riferimento al termine per l\u0027approvazione\ndell\u0027aggiornamento del PEF, che quindi risultano entrambi fissati al\n31 luglio 2020, puo\u0027 indirettamente produrre un effetto di\ncoordinamento. \n Senonche\u0027 l\u0027eventuale effetto (procedimentale) di coordinamento\nrisulta non solo non necessario, atteso che gia\u0027 in precedenza viene\nassicurato nei termini sopra esposti, ma neppure efficacemente\nconseguito. \n Detto scopo avrebbe infatti dovuto indurre a ritenere\ndeterminante la posizione dell\u0027Art, competente sul sistema tariffario\n(nei termini visti) e la cui funzione consultiva nell\u0027ambito del\nprocedimento di aggiornamento del PEF (di competenza del Ministero)\ne\u0027 funzionale a detto coordinamento, cosi\u0027 considerando la tempistica\ndi adozione del relativo parere. \n Invece, la fissazione di un medesimo termine di conclusione dei\nprocedimenti di aggiornamento del PEF e adeguamento annuale delle\ntariffe impone all\u0027Art di esprimersi sulla proposta di aggiornamento\ntariffario prima di concludere il procedimento di adeguamento annuale\ndelle tariffe, laddove i due procedimenti, di adeguamento tariffario\ne di aggiornamento del PEF, sono coordinati nel senso che,\n«riguardando il primo uno dei fondamentali aspetti economici della\nconcessione autostradale, quale e\u0027 il sistema tariffario dei pedaggi,\nfinisce per avere effetti rilevanti anche nel secondo, dato che\nl\u0027imposizione di un diverso sistema tariffario si ripercuote\nsull\u0027equilibrio economico finanziario della societa\u0027 concessionaria,\nquindi sul piano economico finanziario e sulla convenzione, della\nquale il PEF e\u0027 allegato tecnico», cosi\u0027 Consiglio di Stato, sez. V,\n27 luglio 2021 n. 5585). \n 24. Sicche\u0027 la portata innovatoria dell\u0027art. 13 comma 3 del\ndecreto-legge n. 162 del 2019, nella prima formulazione, vede quale\naspetto principale la fissazione di un nuovo termine di conclusione\ndei procedimenti per l\u0027aggiornamento dei PEF e l\u0027adeguamento delle\ntariffe autostradali, come confermato dal titolo dell\u0027art. 13 del\ndecreto-legge n. 162 del 2019 e dal preambolo dello stesso,\nrisultando invece non necessario e quindi strumentale l\u0027imposizione\ndell\u0027onere di riformulazione della proposta di aggiornamento del PEF\ne il coordinamento fra i due procedimenti (peraltro non efficacemente\nassicurato). \n 25. Comunque, anche a ritenere il contrario, cioe\u0027 che il\ndifferimento del termine di adeguamento delle tariffe trovi causa\nnella necessita\u0027 di coordinare la decisione sul punto con la\ndeterminazione relativa all\u0027aggiornamento del PEF e di riformulare la\nrelativa proposta, non si alterano le conseguenze in relazione alla\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, che riguarda comunque\naspetti procedimentali (non il regime tariffario e il contenuto del\nPEF e del relativo aggiornamento). \n 26. In ragione di quanto sopra le seguenti questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale e incompatibilita\u0027 con il diritto Ue,\ndedotte dall\u0027appellante RAV nei termini sopra richiamati, sono\nammissibili nei limiti della pertinenza all\u0027oggetto della presente\ncontroversia (che deriva dalla sopra individuata portata normativa\ndell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019). \n 26.1. Non e\u0027 pertinente all\u0027oggetto della presente controversia\nla questione dell\u0027asserita incompatibilita\u0027 con il diritto\neurounitario a cagione della modifica autoritativa e unilaterale\ndella convenzione, laddove muove dal presupposto del «carattere\ngravemente lesivo della modifica autoritativa ed unilaterale della\nConvenzione Unica attuata mediante la obbligatoria ed imposta\napplicazione delle delibere Art disposta dall\u0027art. 13 del\ndecreto-legge n. 162/2019». \n 26.2. Lo stesso e\u0027 a dirsi con riferimento alla questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale riguardante gli articoli 2, 3, 41 e 97\nCost., laddove e\u0027 fondata sull\u0027applicazione del «regime tariffario\nintrodotto dall\u0027Art, in violazione del legittimo affidamento riposto\ndalla societa\u0027 nella stabile prosecuzione del rapporto concessorio\nnei termini previsti e determinati dalla Convenzione» e sul fatto che\nla disposizione di legge «riconosce la competenza di ART ad\nintervenire autonomamente in merito alla definizione del sistema\ntariffario applicabile a RAV, a prescindere atti di impulso del\nConcedente». \n 26.3. Detti aspetti, come visto, non sono pertinenti, se non per\nquanto si dira\u0027 al punto 26.6, rispetto al thema decidendum della\npresente controversia, in quanto gia\u0027 la disciplina precedente\n(rispetto all\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 13 comma 3 del decreto\nlegislativo n. 162 del 2019) ha disposto l\u0027attribuzione all\u0027Art delle\ncompetenze di settore, che l\u0027Art. ha attuato attraverso le delibere\nn. 16 e n. 64 del 2019, che sono state oggetto di un contenzioso,\nconcluso con la sopra richiamata sentenza non impugnata (e con la\nconferma di quelle competenze). \n D\u0027altro canto l\u0027allegazione in ragione della quale esse sono\n«obbligatoriamente da recepire nel PEF di Convenzione in virtu\u0027\ndell\u0027art. 13 del decreto-legge 162/2019 sotto pena del mancato\nriconoscimento dell\u0027adeguamento tariffario per il 2020» non trova\ncorrispondenza nell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del\n2019, che, come visto, non interviene sul contenuto del PEF in modo\ninnovativo e quindi non produce «i suoi effetti - negativi e lesivi -\nproprio sull\u0027equilibrio del rapporto concessorio» (cosi\u0027\nl\u0027appellante). \n 26.4. Non si pone quindi, nella presente controversia, il tema di\n«rinegoziare i termini della concessione recependo il nuovo sistema\ntariffario», che peraltro sconta il contenuto della convenzione che,\ndando atto che la tariffa e\u0027 calcolata «sulla base di quanto\nstabilito nell\u0027allegato A, in conformita\u0027 alla Delibera CIPE n. 39\ndel 15 giugno 2007» ed e\u0027 adeguata annualmente sulla base delle\ndelibere CIPE (artt. 14 e 15), dispone che «essa sara\u0027 periodicamente\nadeguata in relazione alle normative vigenti» (art. 14 comma 1). \n 26.5. Pertanto detti profili, non essendo disciplinati dall\u0027art.\n13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019 ed essendo oggetto di un\ndiverso giudizio, concluso con sentenza non appellata, non possono\nessere oggetto della relativa questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, neppure con riferimento ai profili di asserita\nincompatibilita\u0027 con il diritto Ue, siano essi richiamati, o meno,\nnella procedura di infrazione avviata nel 2006 della Commissione UE\nnei confronti dello Stato italiano (nota 2006/2419). \n Ne\u0027, dal momento che detti profili non rientrano nel thema\ndecidendum della presente controversia, si pone una questione di\nrapporti tra giudicato e diritto UE (Cgue, sez. VI, 16 luglio 2020,\nC-424/19 e sez. II, 3 settembre 2009, C-2/08 e, in una causa fra\ncontroparti private, Grande Sezione, 17 maggio 2022, C-693/19 e C-\n831/19). \n 26.6. I suddetti profili rilevano invece nei termini in cui hanno\nmodificato la precedente regolamentazione del rapporto concessorio\nper quanto riguarda gli aspetti procedimentali disciplinati dall\u0027art.\n13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019 e sopra richiamati\n(differimento dei termini procedimentali, riformulazione della\nproposta di aggiornamento del PEF ed eventuale coordinamento fra i\nprocedimenti). \n 27. Neppure sono pertinenti le argomentazioni di parte appellante\nriguardanti l\u0027asserito contrasto dell\u0027art. 13 comma 3 del\ndecreto-legge n. 162 del 2019 con gli articoli 102 e 104 Cost., «in\nriferimento all\u0027incisione prodotta dalla norma su concrete\nfattispecie sub iudice». In particolare, l\u0027appellante ha fatto\nriferimento al «giudizio instaurato innanzi al TAR Torino per\nl\u0027annullamento delle delibere ART» (pag. 53 del ricorso) e\nall\u0027intenzione del legislatore di «incidere sui contenziosi\ninstaurati da RAV e dalle altre societa\u0027 concessionarie per\nl\u0027annullamento delle delibere adottate dall\u0027ART in presunta\nattuazione delle competenze attribuite all\u0027Autorita\u0027 stessa dal\ndecreto-legge n. 109/2018» (pag. 54). \n Come gia\u0027 illustrato sopra l\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.\n162 del 2019 non interviene a modificare le competenze e il sistema\ntariffario mentre le delibere Art non rientrano nel thema decidendum\ndella presente controversia. \n 28. Pertanto, rispetto ai motivi dedotti dall\u0027appellante e\nrichiamati al precedente par. VI, le suddette questioni (di asserita\nincompatibilita\u0027 con il diritto eurounitario e di illegititmita\u0027\ncostituzionale) sono inammissibili, come eccepito dalle\namministrazioni resistenti con memoria depositata il 14 ottobre 2024,\nsalvo che per gli aspetti indicati nel punto 26.6. \n 29. Rimangono quindi da valutare i suddetti motivi, nei limiti\ndella relativa ammissibilita\u0027, oltre che la dedotta violazione\ndell\u0027art. 77 Cost. \n VIII. Le successive modifiche normative e i riflessi sulla\nrilevanza \n 30. L\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019 e\u0027 stato\nmodificato una prima volta dall\u0027art. 13 comma 5 decreto-legge n. 183\ndel 2020: «Per i concessionari il cui periodo regolatorio\nquinquennale e\u0027 pervenuto a scadenza, il termine per l\u0027adeguamento\ndelle tariffe autostradali relative all\u0027anno 2020 e all\u0027anno 2021 e\u0027\ndifferito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei\npiani economici finanziari predisposti in conformita\u0027 alle delibere\nadottate ai sensi dell\u0027art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del\n2018, dall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti di cui all\u0027articolo\nart. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30\nmarzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di\naggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi\ndella predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni\nprecedente proposta di aggiornamento. L\u0027aggiornamento dei piani\neconomici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 e\u0027\nperfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2021». \n Sicche\u0027 gli effetti della suddetta disposizione (rilevante in\nquanto richiamata nella nota 2, di cui al ricorso 2) sono cosi\u0027\nenucleabili: \n il termine per l\u0027aggiornamento dei PEF e l\u0027adeguamento delle\ntariffe autostradali e\u0027 stato spostato al 31 dicembre 2021; \n gli adeguamenti tariffari coinvolti nell\u0027operazione di\ndilazione del termine sono individuate in due annualita\u0027, quelle\nrelative all\u0027anno 2020 (gia\u0027 comprese nella precedente previsione) e\nquelle relative all\u0027anno 2021; \n l\u0027aggiornamento dei PEF rimane ancorato alle proposte\npresentate entro il 30 marzo 2020. \n 31. Il (solo) termine per l\u0027aggiornamento dei PEF e l\u0027adeguamento\ndelle tariffe autostradali (relative all\u0027anno 2020 e all\u0027anno 2021)\ne\u0027 stato ulteriormente spostato al 31 dicembre 2021 dall\u0027art. 2 comma\n1 del decreto-legge n. 121 del 2021, riferendo, in sede di\nconversione, l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali non solo a\nquelle relative agli anni 2020 e 2021 ma anche a «quelle relative a\ntutte le annualita\u0027 comprese nel nuovo periodo regolatorio» (la\nconversione e\u0027 avvenuta con legge n. 156 del 2021). Successivamente,\nnell\u0027invarianza delle restanti prescrizioni di legge, cosi\u0027 come gia\u0027\nmodificate, e\u0027 stato (esclusivamente) spostato il termine per\nl\u0027aggiornamento dei PEF e l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali,\nportandolo inizialmente al 31 ottobre 2022 (dall\u0027art. 24 comma 10-bis\ndel decreto-legge n. 4 del 2022, convertito nella legge n. 25 del\n2022) e poi al 31 dicembre 2022 (dall\u0027art. 10 comma 4 del\ndecreto-legge n. 198 del 2022, convertito nella legge n. 14 del\n2023). \n 32. Il comma e\u0027 stato successivamente sostituito dall\u0027art. 8\ncomma 9 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito nella legge n.\n18 del 2024: «Entro il 30 marzo 2024 le societa\u0027 concessionarie per\nle quali e\u0027 intervenuta la scadenza del periodo regolatorio\nquinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani\neconomico- finanziari predisposti in conformita\u0027 alle delibere\nadottate ai sensi dell\u0027art. 16, comma 1, del decreto-legge 28\nsettembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16\nnovembre 2018, n. 130, dall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti di\ncui all\u0027art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,\nnonche\u0027 alle disposizioni emanate dal concedente. L\u0027aggiornamento dei\npiani economico- finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo\n2024 conformemente alle modalita\u0027 stabilite, e\u0027 perfezionato entro il\n31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le\ntariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo\nperiodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento,\ncorrispondente all\u0027indice di inflazione previsto per l\u0027anno 2024\ndalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.\nGli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti\nincrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani\neconomico-finanziari». \n L\u0027art. 8 comma 9 del decreto-legge n. 215 del 2023 fissa nel 30\nmarzo 2024 il termine per la presentazione delle proposte di\naggiornamento del PEF «riformulate» ai sensi della nuova disciplina e\nindividua il termine di conclusione del procedimento nel 31 dicembre\n2024. \n Quanto all\u0027adeguamento delle tariffe prevede, in modo generale,\nper «le societa\u0027 concessionarie il cui periodo regolatorio\nquinquennale e\u0027 pervenuto a scadenza», un incremento delle stesse\nnella misura del 2,3 per cento, corrispondente «all\u0027indice di\ninflazione previsto per l\u0027anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del\ndocumento di economia e finanza 2023», senza riferirsi\nall\u0027adeguamento tariffario di specifiche annualita\u0027, nelle more del\nprocedimento di aggiornamento del PEF, salvo successivo adeguamento\nin eccesso o in difetto (in sede di aggiornamento del PEF). \n 33. Quanto alla rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, si rileva che le note impugnate, richiamando\nespressamente l\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019,\nnon possono che fare riferimento alla formulazione della disposizione\nvigente a quella data (art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del\n2019 nella prima formulazione, richiamata nella nota 1, e come\nmodificato dall\u0027art. 13 comma 5 decreto-legge n. 183 del 2020,\nrichiamato nella nota 2), cristallizzandone la portata. \n 33.1. Sicche\u0027 la rilevanza della questione di costituzionalita\u0027\nnon e\u0027 compromessa dalle modifiche intervenute successivamente\nall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 2 comma 1\ndel decreto-legge n. 121 del 2021, art. 24 comma 10-bis del\ndecreto-legge n. 4 del 2022 e art. 10 comma 4 del decreto-legge n.\n198 del 2022) in quanto la legittimita\u0027 delle note impugnate continua\na dover essere valutata in relazione alle previsioni di legge in esse\nrichiamate, che ne costituiscono, come visto, la motivazione e la\nstessa ragion d\u0027essere. \n 33.2. Le modifiche di cui all\u0027art. 2 comma 1 del decreto-legge n.\n121 del 2021, all\u0027art. 24 comma 10-bis del decreto-legge n. 4 del\n2022 e all\u0027art. 10 comma 4 del decreto-legge n. 198 del 2022,\nperaltro, non fanno venir meno la rilevanza della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.\n162 del 2019 nella prima formulazione e come modificato dall\u0027art. 13\ncomma 5 decreto-legge n. 183 del 2020 sono ininfluenti nel presente\ngiudizio anche in ragione del fatto che gli atti amministrativi sono\n«da valutare in base al principio tempus regit actum» (Corte cost. 21\nluglio 2016 n. 203, proprio in relazione alla valutazione di\nammissibilita\u0027 della questione di costituzionalita\u0027). \n 33.3. Persiste quindi la rilevanza del dubbio di legittimita\u0027\ncostituzionale relativo all\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162\ndel 2019 nella prima formulazione e nella formulazione modificata\ndall\u0027art. 13 comma 5 del decreto-legge n. 183 del 2020. \n 33.4. Le successive modifiche recate all\u0027art. 13 comma 3 del d.\nlegge n. 162 del 2019 (art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 121 del\n2021, art. 24 comma 10-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 e art. 10\ncomma 4 del decreto-legge n. 198 del 2022) neppure si riverberano\nsulla non manifesta infondatezza della questione, in quanto non sono\nidonee a mutare i termini della questione di costituzionalita\u0027. E\ncio\u0027 non solo per le stesse ragioni sopra addotte ai fini del vaglio\ndi rilevanza ma anche in ragione del fatto che esse producono\nl\u0027effetto di posticipare ulteriormente il termine di conclusione del\nprocedimento rispetto all\u0027adeguamento tariffario controverso nel\npresente giudizio, cioe\u0027 quello relativo all\u0027anno 2020 (di cui alla\nnota 1) e quello relativo all\u0027anno 2021 (di cui alla nota 2). \n Sicche\u0027 esse incidono in termini peggiorativi sul differimento\ngia\u0027 recato dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019\nnella prima formulazione e nella formulazione modificata dal\ndecreto-legge n. 183 del 2020, cosi\u0027 non mettendo in dubbio la non\nmanifesta infondatezza e piuttosto aggravandola (Corte cost., 16\nluglio 2024 n. 132). \n 34. Quanto sopra e\u0027 a dirsi, quanto alla rilevanza e alla non\nmanifesta infondatezza, anche rispetto alla disposizione recata, da\nultimo, dall\u0027art. 8 comma 9 del decreto-legge n. 215 del 2023. \n Detta disposizione riguarda espressamente i procedimenti che si\nsvolgono nell\u0027anno 2024, non assumendo rilevanza rispetto alle note\nqui controverse. Pertanto le eventuali difficolta\u0027 interpretative che\nne derivano non impattano sul presente giudizio (il riferimento e\u0027\nall\u0027approfondimento del rapporto sussistente fra la decisione circa\nl\u0027adeguamento annuale definitivo delle tariffe in sede di\naggiornamento del PEF e la sopra delineata competenza di due diverse\nsoggettivita\u0027 rispetto ai relativi procedimenti, che sembra\nconfermata dalla prescrizione riguardante «L\u0027aggiornamento dei piani\neconomico-finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024\nconformemente alle modalita\u0027 stabilite»). \n Ne\u0027 puo\u0027 ritenersi che l\u0027incremento provvisorio ivi disposto\npossa ritenersi satisfattivo dell\u0027interesse dell\u0027appellante, cosi\u0027\nrilevando sulla permanenza dell\u0027interesse a ricorrere: depone in tal\nsenso, di per se\u0027 sola, la provvisorieta\u0027 dello stesso, oltre che la\ndecorrenza dal 2024 (mentre la presente controversia riguarda le\nannualita\u0027 2020 e 2021). \n IX. Prevalenza della questione di costituzionalita\u0027 \n 35. Il regime introdotto dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge\nn. 162 (anche a seguito delle successive modifiche) rileva su profili\nconcorrenziali della liberta\u0027 di impresa e sulla proprieta\u0027 dei beni,\nsanciti dal diritto UE (nei termini che saranno approfonditi ai punti\n42 e ss.), oltre che rispetto ai parametri costituzionali. \n 35.1. Il Collegio ritiene di dare prevalenza all\u0027incidente di\ncostituzionalita\u0027 rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di\ngiustizia ai sensi dell\u0027art. 267 TFUE: \n la disposizione e\u0027 potenzialmente lesiva di numerosi principi e\nliberta\u0027 costituzionali (infra approfonditi), rispetto ai quali il\ntema della compatibilita\u0027 con il diritto UE costituisce solo una\ndelle prospettive coinvolte; peraltro, i primi aspetti coinvolgono\nprofili che attengono al «corretto esercizio della funzione normativa\nprimaria» (laddove la questione di costituzionalita\u0027 ha come\nparametro l\u0027art. 77 Cost.) e assumono, quindi, «carattere\npregiudiziale» (Corte cost. 18 gennaio 2022 n. 8, in merito al\ncarattere prioritario dei vizi cd. di «produzione normativa»,\nafferenti non al contenuto politico della legge, ma alla correttezza\nmetodologica del suo procedimento di formazione); \n la liberta\u0027 d\u0027impresa e le regole concorrenziali che la\nconnotano sono sancite non solo dal diritto UE ma anche dall\u0027art. 41\nCost., dal che deriva, in base alla teoria della cd. «doppia\npregiudizialita\u0027», un ulteriore profilo di preferenza per la scelta\ndi adire la Corte costituzionale in modo da sancire attraverso\nl\u0027eventuale declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale (con\neffetti costitutivi erga omnes), la vigenza o meno della norma di che\ntrattasi nell\u0027ambito dell\u0027ordinamento interno con beneficio per il\nvalore della certezza giuridica in settori sensibili, differentemente\nda quanto potrebbe disporre la Cgue, alla quale non e\u0027 consentito\nespungere dall\u0027ordinamento interno la norma in contrasto con il\ndiritto eurounitario ma solo sancirne l\u0027incompatibilita\u0027 e, quindi,\nimporne la non applicazione con riferimento al caso concreto; \n la stessa Corte di giustizia ha affermato che il diritto\ndell\u0027Unione «non osta» al carattere prioritario del giudizio di\ncostituzionalita\u0027 di competenza delle Corti costituzionali nazionali,\npurche\u0027 i giudici restino liberi di sottoporre alla Corte di\ngiustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata\ne finanche al termine del procedimento incidentale di controllo\ngenerale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro\ngiudizio necessaria», di «adottare qualsiasi misura necessaria per\ngarantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti\ndall\u0027ordinamento giuridico dell\u0027Unione» e di «disapplicare, al\ntermine del giudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale, la\ndisposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il\nvaglio di costituzionalita\u0027, ove, per altri profili, la ritengano\ncontraria al diritto dell\u0027Unione» (Cgue, sez. V, 11 settembre 2014,\nC-112/13); \n 0«in linea con questi orientamenti» la Corte costituzionale ha\naffermato che «laddove una legge sia oggetto di dubbi di\nillegittimita\u0027 tanto in riferimento ai diritti protetti dalla\nCostituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione Europea in ambito di\nrilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, fatto salvo il ricorso, al rinvio\npregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidita\u0027\ndel diritto dell\u0027Unione, ai sensi dell\u0027art. 267 Tfue» ( Corte\ncostituzionale 14 dicembre 2017 n. 269). \n X. I parametri di costituzionalita\u0027: articoli 3 e 77 Cost. \n 36. Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intervento normativo in esame in\nriferimento agli articoli 3 e 77 Cost. \n 36.1. E cio\u0027: \n nella consapevolezza che la scelta del Governo di intervenire\ncon decreto-legge puo\u0027 essere sindacata solo nelle ipotesi di\nevidente mancanza dei presupposti tipizzati dall\u0027art. 77 Cost. e di\nmanifesta irragionevolezza o arbitrarieta\u0027 della relativa valutazione\n(Corte cost., 22 luglio 2024 n. 139); \n benche\u0027 l\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019,\nnella prima formulazione e come successivamente modificato,\ninnanzitutto dall\u0027art. 13 comma 5 del decreto-legge n. 183 del 2020,\npur inserito in un provvedimento a contenuto plurimo, soddisfi il\nrequisito dell\u0027omogeneita\u0027: l\u0027art. 13, rubricato «Proroga di termini\nin materia di infrastrutture e trasporti», e\u0027 infatti coerente\nrispetto al decreto-legge n. 162 del 2019, intitolato «Disposizioni\nurgenti in materia di proroga di termini legislativi, di\norganizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche\u0027 di\ninnovazione tecnologica», cosi\u0027 come rispetto al capo I, contenente\nproprio le «proroghe»; \n sebbene l\u0027intervento normativo soddisfi anche il requisito\ndella coerenza in quanto, come emerge dal preambolo, il complesso di\nnorme eterogenee, fra le quali e\u0027 inserito l\u0027art. 13 comma 3 del\ndecreto-legge n. 162 del 2019, e\u0027 accomunato, per quanto qui di\ninteresse, dall\u0027obiettivo, indicato nel preambolo, di «provvedere\nalla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza» (e\nfatta salva la valutazione della ratio di detta proroga, individuata\ndal legislatore nel «fine di garantire la continuita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa», cosi\u0027 il preambolo) e specificato nei lavori\npreparatori alla legge di conversione n. 8 del 2020 come differimento\ndei termini («La norma differisce il termine per l\u0027adeguamento delle\ntariffe autostradali relative all\u0027anno 2020 sino alla definizione del\nprocedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari\npredisposti dall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti» e «Entro il\n30 marzo 2020 i concessionari presentano al concedente le proposte di\naggiornamento dei piani economico-finanziari che sono perfezionati\nentro il 31 luglio 2020», cosi\u0027 nel dossier del Senato della\nRepubblica), cosi\u0027 integrando il requisito dell\u0027omogeneita\u0027 dello\nscopo (Corte cost. 18 luglio 2023 n. 151). \n Anche il decreto-legge n. 183 del 2020 e la legge di conversione\nn. 21 del 2021, e il relativo dossier, recano le medesime\nconnotazioni di omogeneita\u0027 e coerenza, riportando la medesima\nrubrica e la medesima finalita\u0027 di proroga dei termini in funzione\ndella continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa. \n 36.2. Nondimeno la disciplina contenuta nell\u0027art. 13 comma 3 del\nd. legge n. 162 del 2019, nella prima formulazione e come modificato\ndall\u0027art. 13 comma 5 del decreto-legge n. 183 del 2020 (e dai\nsuccessivi interventi sopra richiamati), in violazione degli articoli\n3 e 77 Cost.: \n non e\u0027 funzionale al raggiungimento dell\u0027obiettivo dichiarato\ndal legislatore («garantire la continuita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa», cosi\u0027 il preambolo); \n non riveste carattere di urgenza; \n e\u0027 sproporzionato; \n ostacola la continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa. \n 36.3. Non e\u0027, infatti, l\u0027intervento normativo a consentire\nall\u0027Amministrazione di provvedere in ritardo (assicurando quindi la\ncontinuita\u0027 della relativa azione), atteso che l\u0027Amministrazione ha\nla potesta\u0027 di provvedere anche oltre il termine (ordinatorio), nella\nquale e\u0027 insito il potere e il dovere di provvedere. \n L\u0027utilita\u0027 perseguita dall\u0027intervento normativo urgente, cioe\u0027 la\ncontinuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa, non richiede quindi la\nproroga di termini del procedimento. \n Anzi, la disposizione in esame pregiudica la continuita\u0027\namministrativa quale espressione del buon andamento in quanto: \n differisce i termini procedimentali imponendo\nall\u0027Amministrazione di attendere prima di provvedere sull\u0027adeguamento\nannuale delle tariffe in modo da concludere il procedimento di\naggiornamento del PEF, a propria volta dipendente dalla proposizione\n(non necessaria, come visto) di una proposta di aggiornamento\nriformulata; \n reitera piu\u0027 volte l\u0027intervento normativo, cosi\u0027 amplificando\nil suddetto aspetto e ingenerando una situazione di incertezza\nprolungata nel tempo; \n produce un effetto dilatorio particolarmente accentuato\nrispetto all\u0027aggiornamento del PEF in quanto riguarda, senza\nlimitazioni, i concessionari il cui «periodo regolatorio quinquennale\ne\u0027 pervenuto a scadenza»; \n non risulta ininfluente rispetto al termine di conclusione del\nprocedimento di adeguamento annuale delle tariffe in ragione del\nfatto che era precedentemente fissato al 15 dicembre dell\u0027anno\nprecedente (dal gia\u0027 richiamato art. 21 comma 5 del decreto-legge n.\n355 del 2003), che viene appunto posticipato (soltanto) al 31 luglio\n2020. \n Infatti, la tecnica di posticipazione utilizzata per il\ndifferimento del termine di conclusione del procedimento tariffario,\nche si basa sul rinvio alla definizione del procedimento di\naggiornamento del PEF, risente direttamente delle posticipazioni di\nquest\u0027ultimo. E cio\u0027 nonostante: \n la riformulazione della proposta sia stata richiesta soltanto\nper l\u0027aggiornamento del PEF, mentre i profili di coordinamento non\nrisultano di fatto assicurati (come visto); \n la necessaria conclusione del procedimento di aggiornamento del\nPEF, la cui complessita\u0027 determina con maggiore facilita\u0027 ritardi\nprocedimentali, ostacola, pertanto, l\u0027adeguamento annuale della\ntariffa. \n Peraltro, detto ritardo si riflette sul profilo tariffario,\ndeterminando l\u0027attualita\u0027 dell\u0027aggiornamento tariffario relativo\nall\u0027anno successivo e il superamento dell\u0027esigenza di adeguare le\ntariffe dell\u0027anno precedente (come evidente dalla nota 2). \n Senonche\u0027 il mancato aggiornamento tariffario riferito a ciascuna\nannualita\u0027 (a cagione dell\u0027attualizzarsi delle esigenze di\nadeguamento riferite all\u0027annualita\u0027 successiva), reso piu\u0027 probabile\ndalla correlazione con il perfezionamento dell\u0027aggiornamento\ntariffario, oltre a riverberarsi sulle esigenze imprenditoriali (come\nsi vedra\u0027 infra), non risponde ad esigenze sul fronte pubblico,\natteso che le conseguenze di tale mancato adeguamento della provvista\ndel concessionario si possono quanto meno riverberare (con le\nconseguenze infra esposte) sull\u0027equilibrio dello stesso, e quindi\nsull\u0027adeguamento tariffario degli anni successivi e su eventuali\nazioni dello stesso concessionario (anche in ragione della\nfruttuosita\u0027 del denaro), come attestato: \n dalla delibera Art n. 64 del 2019, dove si legge che in sede di\n«applicazione del sistema tariffario» si tiene «conto anche degli\neventuali periodi regolatori precedenti per i quali non si sia\nperfezionato l\u0027iter di aggiornamento del Piano Economico Finanziario»\n(punto 32); \n dal richiamato art. 8 comma 9 del decreto-legge n. 215 del 2023\n(che ha da ultimo modificato l\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.\n162 del 2019), che rinvia all\u0027aggiornamento del PEF l\u0027adeguamento\ndefinitivo delle tariffe; \n dal decreto n. 605 del 20 dicembre 2018, oggetto della sentenza\ndel TAR Valle d\u0027Aosta 27 giugno 2019 n. 34, che «ha riconosciuto una\npercentuale di incremento tariffario del solo 52,69%», con riserva di\nattribuire «eventuali recuperi tariffari, attivi o passivi, ivi\ninclusi quelli relativi agli anni precedenti ed anche dovuti a\nmodifiche delle aliquote fiscali e delle deduzioni o compensazioni\nfiscali saranno determinati al momento dell\u0027aggiornamento del piano\neconomico finanziario per il prossimo quinquennio». \n 36.4. Ne\u0027 l\u0027intervento normativo riveste carattere di urgenza in\nquanto: \n i procedimenti di aggiornamento del PEF e di adeguamento\nannuale delle tariffe sono stati avviati e presentano termini gia\u0027\nscaduti alla data di entrata in vigore dell\u0027art. 13 comma 3 del\ndecreto-legge n. 162 del 2019 e delle successive modifiche (il 15\ndicembre 2019 il procedimento di adeguamento annuale delle tariffe e\nil 30 giugno successivo alla scadenza del precedente periodo\nregolatorio il procedimento di aggiornamento del PEF); \n l\u0027intervento normativo non e\u0027 stato, per i motivi sopra\naddotti, determinante (e, quindi, urgente) al fine di tenere conto\ndelle delibere adottate dall\u0027Art attraverso la riformulazione delle\nproposte di aggiornamento del PEF; \n detta disposizione non e\u0027 idonea ad assicurare il coordinamento\nfra i due procedimenti, quello di adeguamento annuale delle tariffe e\ndi aggiornamento del PEF, invece garantite, indipendentemente dalla\nmodifica normativa (o nonostante la stessa), dalla doppia «veste»\ndell\u0027Art nei due procedimenti in esame e dai poteri istruttori\ndell\u0027Amministrazione (come sopra illustrato). \n 36.5. Piuttosto, l\u0027intervento normativo puo\u0027 al piu\u0027 rendere\nmaggiormente trasparente, e uniforme, la disciplina procedimentale,\nnell\u0027ambito di un contesto di competenze e regimi tariffari e di\naggiornamento del PEF gia\u0027 definiti. \n Senonche\u0027 dette finalita\u0027 sono diverse da quelle esplicitate dal\nlegislatore e risultano sproporzionate rispetto agli effetti\nprodotti, in violazione dell\u0027art. 3 Cost. (Corte cost. 25 luglio 2022\nn. 188). \n La valutazione di proporzionalita\u0027 non puo\u0027 infatti ritenersi\nsuperata in quanto: \n dette finalita\u0027 risultano di per se\u0027 non necessarie, nel\ncontesto ordinamentale sopra illustrato, specie se si considera che\nla disposizione si rivolge a (pochi) operatori di mercato in regime\nmonopolistico e rispetto ai quali non si rinvengono rilevanti\nasimmetrie informative, considerata l\u0027esperienza e la\nprofessionalita\u0027 che li connota; \n il risultato non risulta raggiunto con il minor sacrificio\npossibile, potendo essere perseguito senza dilazionare il termine per\nl\u0027adeguamento annuale delle tariffe attraverso il collegamento con il\ntermine conclusivo del procedimento per l\u0027aggiornamento del PEF,\nrispetto al quale soltanto e\u0027 stata richiesta la riformulazione\ndell\u0027atto di avvio del procedimento; \n l\u0027effetto (sproporzionato) della proroga del termine di\nadeguamento delle tariffe risulta accentuato dalle successive\nmodifiche normative (sopra richiamate), che hanno ulteriormente\ndilazionato i termini di entrambi i procedimenti, a partire dall\u0027art.\n13 comma 5 decreto-legge n. 183 del 2020 (rilevante per la nota 2); \n l\u0027intervento normativo avrebbe dovuto assicurare una maggiore\ntutela a quei concessionari privi da lungo tempo di aggiornamento del\nPEF, diversificando la relativa posizione. \n 36.6. Pertanto, non solo non si ravvisa l\u0027urgenza dell\u0027intervento\nnormativo, ma neppure la ragionevolezza rispetto alla dichiarata\nfinalita\u0027 di differire i termini (al fine di assicurare continuita\u0027\ndell\u0027azione amministrativa). Detto profilo coinvolge peraltro\ndirettamente anche le leggi di conversione dell\u0027art. 13 comma 3 del\ndecreto-legge n. 162 del 2019 e dell\u0027art. 13 comma 5 del\ndecreto-legge n. 183 del 2020, la n. 8 del 2020 e la n. 21 del 2021,\noltre che gli stessi decreti-legge, in quanto accomunate dalla\nmedesima finalita\u0027 di differimento (cosi\u0027 dai richiamati dossier\nparlamentari). \n 36.7. Il fatto poi che il suddetto differimento del termine sia\nstato disposto da una fonte di rango primario, che l\u0027Amministrazione\ne\u0027 tenuta a rispettare in ragione del principio di legalita\u0027, produce\nconseguenze che non sarebbero derivate in mancanza di detto\nintervento legislativo, cioe\u0027 affidando la continuita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa alle regole generali che informano i procedimenti\namministrativi. \n La disposizione in esame ha infatti individuato termini, che, in\nquanto futuri e quindi non ancora scaduti, non consentono o comunque\nposticipano e rendono maggiormente difficoltosa l\u0027applicazione degli\nistituti che compulsano la conclusione dei procedimenti aventi\ntermini (ordinatori) scaduti: \n il silenzio inadempimento e la connessa tutela giurisdizionale:\nla relativa azione puo\u0027 infatti essere esercitata «decorsi i termini\nper la conclusione del procedimento» (art. 31 c.p.a.); \n il danno da ritardo procedimentale e l\u0027indennizzo di cui\nall\u0027art. 2-bis della legge n. 241 del 1990; \n le conseguenze previste dall\u0027art. 2 comma 9 della legge n. 241\ndel 1990 in merito alla posizione del funzionario o dirigente\npreposto al procedimento («La mancata o tardiva emanazione del\nprovvedimento costituisce elemento di valutazione della performance\nindividuale, nonche\u0027 di responsabilita\u0027 disciplinare e\namministrativo- contabile del dirigente e del funzionario\ninadempiente»). \n 37. Ne\u0027, a fronte di tali conseguenze, la necessita\u0027\ndell\u0027intervento normativo si spiega in ragione della produzione di\neffetti positivi di altro genere. \n 37.1. E cio\u0027 anche se si considera che la riformulazione della\nproposta di aggiornamento del PEF e le necessita\u0027 di coordinamento\ncostituiscano la ragione del differimento dei termini procedimentali\nin quanto dette necessita\u0027, nel contesto ordinamentali previgente,\nnon risultano necessarie e sono comunque sproporzionate rispetto agli\neffetti distorsivi prodotti non solo sulla tempestivita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa, ma anche sui profili infra approfonditi. \n 37.2. Di seguito sono esaminati gli effetti prodotti\ndall\u0027intervento normativo in esame, che costituiscono non solo\nragioni a supporto della mancanza dei presupposti di cui all\u0027art. 77\nCost. e di irragionevolezza dell\u0027intervento normativo ai sensi\ndell\u0027art. 3 Cost., ma anche motivi di violazione di altri parametri\ncostituzionali. \n XI. Gli altri parametri di costituzionalita\u0027 \n 38. Prima di esaminare gli ulteriori parametri della questione di\ncostituzionalita\u0027 che il Collegio intende proporre avverso\nl\u0027intervento normativo in esame, si osserva quanto segue in merito\nalla natura di detta disposizione. \n 38.1. L\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, anche\nnella formulazione successivamente modificata (come illustrato\nsopra), presenta le caratteristiche della legge-provvedimento,\nintegrando le condizioni necessarie per l\u0027ascrivibilita\u0027 alla\npredetta categoria. \n Possono, infatti, definirsi tali le disposizioni che contengono\nnorme dirette a destinatari determinati ovvero che incidono su un\nnumero determinato e limitato di destinatari, e che hanno contenuto\nparticolare e concreto, anche in quanto ispirate da particolari\nesigenze (Corte cost. 25 luglio 2022 n. 186). \n La disposizione riguarda un numero limitato di destinatari, cioe\u0027\ni concessionari autostradali con periodo regolatorio quinquennale\npervenuto a scadenza, e incide sui relativi procedimenti\namministrativi di aggiornamento del PEF e di adeguamento annuale\ndelle tariffe. \n La legge-provvedimento, pur non essendo di per se\u0027 incompatibile\ncon l\u0027assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiche\u0027\nnessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi\namministrativi degli atti a contenuto particolare e concreto, in\nvirtu\u0027 del canone dell\u0027atipicita\u0027 contenutistica degli atti\nlegislativi e dell\u0027adesione della Costituzione alla cd. «concezione\nformale» della legge, e\u0027 sottoposta a uno scrutinio stretto di\ncostituzionalita\u0027 sotto i profili della non arbitrarieta\u0027, della\nproporzionalita\u0027 e della non irragionevolezza della scelta del\nlegislatore e, quindi, alla verifica della sussistenza di\nun\u0027appropriata «causa normativa» (Corte cost. 27 luglio 2020 n. 168).\nIl sindacato di legittimita\u0027 costituzionale, secondo il consolidato\nparametro di «neutralita\u0027» della forma legislativa rispetto\nall\u0027intensita\u0027 del controllo giurisdizionale, non si arresta,\ninfatti, alla valutazione del proposito del legislatore, cioe\u0027 alla\nverifica di una ragione sufficiente, che basti a giustificare la\nscelta di intervenire con legge-provvedimento, ma si estende al\ngiudizio di congruita\u0027 del mezzo approntato rispetto allo scopo\nperseguito e al giudizio di proporzionalita\u0027 della misura selezionata\nin vista dell\u0027ottenimento di quello scopo (Corte cost. 25 luglio 2022\nn. 186). \n 38.2. Nondimeno nel caso di specie detta verifica si atteggia in\nmodo particolare. \n 38.3. L\u0027intervento normativo in esame e\u0027, infatti, caratterizzato\ndal fatto che non sostituisce il provvedimento (comunque da\nadottare), ma modifica le regole del relativo procedimento, stabilite\ncon legge (seppur in parte con legge provvedimento), specie quelle\nrelative ai termini procedimentali. \n Sicche\u0027 non si pone il tema, tipico della legge provvedimento, di\nattrazione alla sfera legislativa di quanto normalmente affidato\nall\u0027autorita\u0027 amministrativa, ma si pone il tema della congruita\u0027\ndegli effetti prodotti dalla fonte di rango primario. \n 38.4. Si tratta quindi di valutare la sussistenza di una ragione\nche giustifichi la scelta di intervenire con legge a ritardare\nl\u0027azione amministrativa imponendo il differimento del termine, con\ngli effetti sopra visti. \n 39. Il Collegio ritiene che la disposizione non solo non produca\neffetti positivi che bilancino le conseguenze gia\u0027 illustrate ma che\nessa produca effetti distorsivi. \n 40. Detti effetti distorsivi si riflettono innanzitutto sui\nprincipi dettati dagli articoli 3 e 97 Cost. \n 40.1. Innanzitutto il ritardo (consentito, anzi imposto)\nnell\u0027evasione delle istanze del concessionario riguardanti\nl\u0027adeguamento tariffario e l\u0027aggiornamento del PEF e la difficile\napplicazione degli istituti che compulsano la conclusione di\nprocedimenti con termine (ordinatorio) scaduto e\u0027 potenzialmente\nidonea a produrre le seguenti conseguenze negative sull\u0027attivita\u0027\namministrativa, in violazione dell\u0027art. 97 Cost.: \n deresponsabilizza l\u0027operato dei pubblici dipendenti, cosi\u0027 non\nscoraggiando condotte negligenti e pregiudicando il buon andamento\ndella pubblica amministrazione (Corte cost. 16 luglio 2024 n. 132); \n pregiudica l\u0027efficienza del sistema amministrativo, che\npresuppone l\u0027esercizio tempestivo e continuo del potere pubblico, in\nviolazione del principio di buon andamento, tanto piu\u0027 in un sistema\nnel quale si consolida l\u0027amministrazione di risultato (d. lgs. n. 165\ndel 2001 e al decreto legislativo n. 36 del 2023, con particolare\nriferimento agli articoli 1 e 2, dedicati al principio del risultato\ne a quello correlato della fiducia, nei termini illustrati da Corte\ncostituzionale 16 luglio 2024 n. 132). \n 40.2. Viene poi in evidenza l\u0027oggetto della dilazione temporale,\ncioe\u0027 l\u0027adeguamento della prestazione prevista a favore del\nconcessionario, cioe\u0027 le tariffe, e la regolamentazione e\nl\u0027adeguamento delle prestazioni che il concessionario e\u0027 obbligato a\neseguire. \n 40.3. Quanto alle tariffe, non puo\u0027 ritenersi che la\nposticipazione del relativo adeguamento, in quanto evita una\nmaggiorazione delle stesse, produca effetti positivi compatibili con\nl\u0027ordinamento giuridico. \n 40.4. Se l\u0027effetto voluto e\u0027 quello di calmierare le tariffe, si\nrileva che l\u0027Art e le delibere dalla stessa assunte, applicabili,\ncome visto, a prescindere dall\u0027intervento normativo in esame, hanno\nprovveduto a razionalizzare i sistemi tariffari al fine di porre\nrimedio «alle criticita\u0027 rilevate nel passato ed efficacemente\nstigmatizzate, come gia\u0027 accennato, dalla Corte dei conti che\nevidenziava come le concessioni in essere, sovente affidate per\nestesi archi temporali e senza esperimento di gara, scontavano\nl\u0027adozione di scelte non attente all\u0027esigenza di assicurare\nsoddisfacenti livelli di efficienza delle gestioni» e all\u0027«esigenza\ndi contenere gli extra profitti che determinavano, come rilevato\ndalla Corte dei conti con la richiamata delibera n. 18/2019/G,\ndividendi eccedenti una congrua remunerazione del capitale, talvolta\n«superiori a quelli degli investimenti non effettuati» (Cons. St.,\nsez. VI, 4 maggio 2022 n. 3484 e Corte dei conti, delibera 18\ndicembre 2019 n. 18/2019/G). \n Se l\u0027intervento non e\u0027 ritenuto sufficiente non e\u0027 peraltro\nprecluso all\u0027Amministrazione di intervenire ulteriormente nel merito\ndel regime tariffario, al fine di calmierare ulteriormente gli\neffetti a vantaggio dei fruitori del bene oggetto di concessione\n(tenendo conto delle prestazioni che il concessionario deve rendere,\nsu cui infra). \n Nel rispetto delle condizioni poste dalla giurisprudenza della\nCorte costituzionale e della Corte di giustizia e\u0027 infatti ammesso\nl\u0027intervento modificativo dei rapporti di durata da parte dello Stato\n(Corte cost. 26 aprile 2018 n. 89 e 31 marzo 2015 n. 56 e Cgue, sez.\nI, 20 dicembre 2017, C-322/16 e sez. III, 10 settembre 2009,\nC-201/08). \n 40.5. Il fine di evitare una maggiorazione delle tariffe non e\u0027\ninvece efficacemente perseguito con la posticipazione dei termini\nprocedimentali. \n Il differimento produce infatti effetti distorsivi in quanto\naltera la corrispondenza fra fruizione del bene e pagamento del\nrelativo pedaggio e ne allontana nel tempo la corrispondenza,\npotenzialmente riverberandosi su fruitori futuri, che fruiscono di un\nbene che non corrisponde (piu\u0027) a quello considerato nel pedaggio\ncorrisposto, in quanto: \n non consente di tenere conto delle sopravvenienze, che possono\nincidere anche in senso sfavorevole sul concessionario (a titolo\nesemplificativo si richiamano i criteri che consentono di tenere\nconto della qualita\u0027 del servizio e dell\u0027attuazione degli\ninvestimenti, rispettivamente punti 24 e 25 della delibera Art n. 64\ndel 2019 e punti 2.5, 2.10 e 4.2 della delibera CIPE n. 39 del 2007); \n non impedisce che i ritardi nell\u0027adeguamento annuale non si\nriverberino sulle successive tariffe. \n Il protrarsi delle tariffe precedenti determina infatti il solo\n(continuo) rinvio della modifica del regime tariffario ma non evita\nche in futuro l\u0027adeguamento non venga maggiorato anche in ragione dei\nprecedenti ritardi, dovendo tenere conto (anche a fini di\ncompensazione e considerata la fruttuosita\u0027 del denaro) di quanto non\ncorrisposto in precedenza (anche se l\u0027effetto finanziario si sarebbe\ngia\u0027 esaurito, se riconosciuto per tempo), anche per il tramite dei\nriflessi sul PEF. Infatti nella delibera Art n. 64 del 2019 si legge\nche in sede di «applicazione del sistema tariffario» si tiene «conto\nanche degli eventuali periodi regolatori precedenti per i quali non\nsi sia perfezionato l\u0027iter di aggiornamento del Piano Economico\nFinanziario» (punto 32). \n Senonche\u0027 il pedaggio trova la sua ragion d\u0027essere nella\n«utilizzazione delle autostrade», sicche\u0027 e\u0027 esclusa «l\u0027imposizione\nagli automobilisti di una prestazione patrimoniale a prescindere\ndall\u0027utilizzo in concreto del tratto viario interessato dal pedaggio»\n(Corte cost. 13 luglio 2011 n. 208). \n I principi di equita\u0027 e di buon andamento impongono quindi la\ntempestiva determinazione della controprestazione e il solerte\nadeguamento della stessa. \n 40.6. Le conseguenze di un ritardo nella conclusione del\nprocedimento di revisione delle tariffe e\u0027 in generale indice di una\ngestione non scrupolosa del rapporto concessorio, specie se si\nconsidera che e\u0027 accompagnata dalla proroga dell\u0027aggiornamento del\nPEF, anche se scaduto da tempo risalente, e quindi da un\u0027omessa\nverifica dell\u0027equilibrio economico e finanziario dello stesso, che si\nriverbera anche sull\u0027attualizzazione delle prestazioni a carico del\nconcessionario, atteso che, in base all\u0027art. 3.2 lettera g) della\nconvenzione, il concessionario provvede «alla progettazione ed\nesecuzione delle opere indicate all\u0027art. 2, cosi\u0027 come previsto nel\npiano economico finanziario». \n Inoltre l\u0027aggiornamento del PEF, oltre a poter tenere in conto\ndel regime tariffario secondo quanto stabilito dalla richiamata\ndelibera n. 64 del 2019, consente di valorizzare la mancata o\nritardata realizzazione degli investimenti (punto 6.5 della delibera\nCIPE n. 39 del 2007 e art. 26 della in convezione) e di inserire\nnuovi investimenti (punto 2.4 della delibera CIPE n. 39 del 2007). \n 40.7. In tale prospettiva la non scrupolosa cura del rapporto\nconcessorio, che deriva dai ritardi procedimentali (veicolati anche\nper il tramite dell\u0027intervento normativo in esame), puo\u0027 determinare\nun rinvio degli interventi e, nel contempo, il sopravvenire\ndell\u0027inidoneita\u0027 dell\u0027infrastruttura (non adeguata in ragione di\ncircostanze non considerate nel PEF iniziale), con il rischio di\npregiudicare gli interessi dei fruitori del tratto autostradale,\noltre che le esigenze di sicurezza strettamente connesse all\u0027oggetto\ndella concessione. \n Peraltro, le distorsioni derivanti dal mancato aggiornamento del\nPEF risultano rilevanti anche in ragione del fatto che la fruizione\ndel tratto autostradale non costituisce una scelta fra varie\nalternative possibili, sicche\u0027 il relativo utilizzo si impone in modo\nnecessitato, cosi\u0027 come il pagamento del pedaggio. \n 40.8. Inoltre, nell\u0027attuale sistema la scarsita\u0027 delle risorse si\nimpone, in modo prepotente, quale variabile delle politiche pubbliche\ne dell\u0027azione amministrativa, anche nel caso in cui l\u0027onere del\nservizio non grava sull\u0027erario ma direttamente sulla collettivita\u0027\ndei consociati che fruiscono del bene o del servizio. \n La scarsita\u0027 delle risorse e\u0027 infatti tema che si apprezza non\nsolo nella prospettiva del soggetto pubblico, e delle risorse\nfinanziarie di cui lo stesso dispone, ma nella piu\u0027 generale\nprospettiva delle risorse che i privati mettono a disposizione delle\npolitiche pubbliche attraverso la fiscalita\u0027 generale o altrimenti. \n Una volta che il sistema pubblico ha ritenuto di accollare alla\ncollettivita\u0027 di riferimento una spesa (di cui ha la responsabilita\u0027\ndi determinare l\u0027ammontare), si richiede un\u0027estrema e continua cura\nnel garantire che essa produca tutti i risultati programmati e tutti\nquelli che possono eventualmente derivarne nel corso del rapporto, al\nfine di assicurare che si realizzino le esternalita\u0027 e le conseguenze\npositive che alla prima sono riconducibili, anche in modo indiretto.\nE cio\u0027 non solo a vantaggio del diretto destinatario dell\u0027esborso\nfinanziario, non solo a vantaggio dei fruitori del bene pubblico\ninteressato dalla spesa, ma a vantaggio dell\u0027intera collettivita\u0027: in\nun sistema di risorse scarse la scelta di devolvere le risorse\nprivate a una determinata finalita\u0027 si accompagna alla consapevolezza\ndi dover rinunciare a «prelevare» dette risorse per altre politiche\npubbliche, delle quali potrebbero beneficiare altri soggetti, sicche\u0027\nle politiche intraprese debbono essere gestite al fine di ricavarne\nogni possibile effetto positivo, cosi\u0027 potendo produrre i maggiori\nbenefici, anche indiretti, a vantaggio dell\u0027intera collettivita\u0027. \n 40.9. Il Collegio ritiene pertanto non manifestamente infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intervento normativo\nin esame in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost. \n In definitiva, viene in rilievo una legge- provvedimento - pur se\ncon i profili prima descritti di peculiarita\u0027 - che, da un lato, non\nrisulta supportata da una giustificazione proporzionata agli\nobiettivi perseguiti e agli effetti sortiti e, dall\u0027altro, produce\nun\u0027incisione irragionevole dei diritti e delle garanzie apprestate\ndall\u0027ordinamento in caso di svolgimento di un procedimento\namministrativo regolato dalla legge n. 241 del 1990 (cd. «virtu\u0027 del\nprocedimento»). Di qui il non superamento in termini positivi dello\n«strict scrutiny» (cd. «controllo severo») cui e\u0027 sottoposta una\nlegge materialmente amministrativa che si surroghi alle potesta\u0027\namministrative. \n 41. In una diversa prospettiva il ritardo, peraltro piu\u0027 volte\nreiterato, dell\u0027aggiornamento del PEF e dell\u0027adeguamento delle\ntariffe evidenzia una negligente gestione del rapporto nel corso del\nsuo dispiegarsi, che produce conseguenze negative sulla liberta\u0027\nd\u0027impresa e sull\u0027utilita\u0027 sociale alla quale la prima e\u0027 indirizzata,\noltre a non rispettare quei programmi e controlli ritenuti opportuni\ndalla stessa legge «perche\u0027 l\u0027attivita\u0027 economica pubblica e privata\npossa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»,\nin violazione dell\u0027art. 41 Cost. \n 41.1. In particolare, il differimento dei termini per\nl\u0027aggiornamento del PEF e l\u0027adeguamento annuale delle tariffe\npregiudica le capacita\u0027 programmatorie e di ottenimento delle risorse\nnecessarie per lo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 di impresa quale centro\ndi promozione del lavoro e quale soggetto in grado di effettuare\nservizi e svolgere lavori di interesse per la collettivita\u0027, con\nconseguente violazione dell\u0027art. 41 Cost. E cio\u0027 ancor piu\u0027 se si\nconsidera che l\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019,\nnella prima formulazione e cosi\u0027 come modificata dall\u0027art. 13 comma 5\ndel decreto-legge n. 183 del 2020, non dispone alcun incremento\nprovvisorio delle tariffe, che possa calmierare le esigenze\nimprenditoriali, previsto solo dal decreto-legge n. 215 del 2023 a\nfar tempo dal 2024. \n In tale prospettiva l\u0027incertezza creata dal protrarsi di una\nsituazione transitoria (ad opera del legislatore), peraltro\nreiterata, impedisce quell\u0027organizzazione imprenditoriale che\ncostituisce il tratto distintivo dell\u0027attivita\u0027 professionale\ndell\u0027imprenditore (art. 2082 c.c.) e quindi il nucleo della liberta\u0027\nimprenditoriale. Infatti non solo l\u0027an della provvista finanziaria ma\nanche il tempo dell\u0027ottenimento della stessa, oltre che l\u0027assenza,\nnelle more dell\u0027adeguamento, di meccanismi di (almeno parziale)\ncompensazione del pregiudizio derivante da ritardo dell\u0027adeguamento\ntariffario annuale (introdotti solo a partire dal 2024, come visto),\nsi riflette sull\u0027attivita\u0027 di impresa, risultando quindi rilevante\nindipendentemente dal successivo recupero. \n La stessa mancata definizione anticipata degli esatti termini di\ndetto recupero e dell\u0027aggiornamento del PEF pregiudicano, anche in\nconsiderazione di quanto sopra illustrato, le esigenze programmatorie\ne organizzative dell\u0027impresa. \n La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo il rilievo\ndell\u0027affidamento nella «sicurezza giuridica» quale elemento\nessenziale dello Stato di diritto, non riconosce la vigenza di un\nprincipio di immodificabilita\u0027 assoluta della disciplina dei rapporti\ndi durata derivanti da pattuizioni negoziali, ancorche\u0027,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di interventi incidenti sulle posizioni che ne\nderivano, sia subordinata all\u0027esistenza di un interesse meritevole di\ntutela, ovvero, finalizzata a scopi di utilita\u0027 sociale (art. 412\nCost.), e sempreche\u0027 l\u0027intervento non si traduca in scelte illogiche\nirrazionali e non proporzionate all\u0027utilita\u0027 perseguita (Corte cost.\n3 giugno 2022 n. 136 e 24 gennaio 2017 n. 16). \n Il limite dell\u0027intervento restrittivo deve essere individuato\n«nell\u0027arbitrarieta\u0027 e nell\u0027incongruenza - e quindi\nnell\u0027irragionevolezza - delle misure restrittive adottate per\nassicurare l\u0027utilita\u0027 sociale» (Corte cost., 25 luglio 2022 n. 186). \n Senonche\u0027 nel caso di specie, per i motivi gia\u0027 sopra illustrati,\nnon puo\u0027 ritenersi che il differimento di detti termini risponda a\nfinalita\u0027 pubbliche che ne bilancino gli effetti, ne\u0027 a criteri di\nragionevolezza e proporzionalita\u0027 (come illustrato sopra e infra).\nInfatti «Onde valutare il requisito della «giustificazione sul piano\ndella ragionevolezza» occorre prendere le mosse dalle ragioni che\nhanno condotto il legislatore regionale all\u0027adozione delle\ndisposizioni censurate», nel caso di specie individuate nella\n«continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa», con le conseguenze sopra\nindividuate in ordine all\u0027inidoneita\u0027 a tal fine dell\u0027intervento\nnormativo in esame. \n D\u0027altro canto il ripetuto differimento dei relativi termini\ncostituisce violazione dei programmi e controlli previsti dalla legge\nai sensi dell\u0027art. 41 comma 3 Cost. («La legge determina i programmi\ne i controlli opportuni perche\u0027 l\u0027attivita\u0027 economica pubblica e\nprivata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»), ai\nquali e\u0027 sottoposto il rapporto concessorio anche ai fini\ndell\u0027aggiornamento del PEF e dell\u0027adeguamento annuale delle tariffe. \n 42. Il regime introdotto dalle disposizioni sopra richiamate\npregiudica altresi\u0027 (e per gli stessi motivi) i profili\nconcorrenziali della liberta\u0027 di impresa, in violazione degli\narticoli 11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina interposta\ndettata dagli articoli 49, 56 e 63 TFUE, nonche\u0027 dagli articoli 16 e\n17 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea e dal\nProtocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali e\ndal principio pacta sunt servanda, oltre che dell\u0027art. 41 Cost. che,\nnel tutelare la liberta\u0027 economica, ha ricevuto una connotazione\nproconcorrenziale (di derivazione eurounitaria) a partire dal 1982\n(Corte cost. 16 dicembre 1982 n. 223). \n Se pur vero infatti che la rete autostradale italiana e\u0027 affidata\na concessionarie che beneficiano di contratti di durata spesso\npluridecennale, in molti casi ottenuti senza alcuna procedura di\nevidenza pubblica, che danno vita a una situazione assimilabile a un\nmonopolio, piu\u0027 che a un mercato naturale, il tema si pone\nsoprattutto rispetto ai possibili investitori nella societa\u0027\nconcessionaria (come evidenziato dalla Commissione nella procedura di\ninfrazione n. 2419/2006, su cui infra). \n 42.1. Con specifico riferimento ai profili concorrenziali (di cui\nagli articoli 49, 56 e 63 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione\neuropea e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione\neuropea), sui quali si pronuncia la Corte di giustizia, quest\u0027ultima\nsi pone su posizioni convergenti rispetto al sopra riferito\norientamento della Corte costituzionale: \n un operatore economico non puo\u0027 riporre affidamento nel fatto\nche non interverra\u0027 assolutamente alcuna modifica legislativa, bensi\u0027\npuo\u0027 unicamente mettere in discussione le modalita\u0027 di applicazione\ndi una modifica siffatta e la previsione di un sistema di\ncompensazioni adeguate (Cgue, sez. I, 20 dicembre 2017, C-322/16); \n il principio della certezza del diritto, il quale ha come\ncorollario quello della tutela del legittimo affidamento, «impone,\nsegnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e\nprevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano\navere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese» (Cgue,\nsez. I, 20 dicembre 2017, C-322/16); \n il legislatore deve tenere «conto delle situazioni particolari\ndegli operatori economici» e prevedere, «eventualmente, adattamenti\nall\u0027applicazione delle nuove norme giuridiche» (Cgue, sez. III, 10\nsettembre 2009, C-201/08); \n un operatore economico prudente ed accorto non puo\u0027 invocare il\nprincipio della certezza del diritto se e\u0027 in grado di prevedere\nl\u0027adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi,\nconsiderando le «diverse circostanze che hanno preceduto tale entrata\nin vigore» (Cgue, sez. III, 10 settembre 2009, C-201/08). \n In tale prospettiva devono, ad avviso del Collegio, essere\ninterpretate anche le note inviate dalla Commissione europea\nnell\u0027ambito della procedura d\u0027infrazione C 2006/2419, avviata nei\nconfronti dello Stato italiano, in relazione al nuovo regime delle\nconcessioni autostradali previsto dal decreto-legge n. 262/2006, del\n3 ottobre 2006, poi convertito con modificazioni in legge n.\n286/2006, del 27 dicembre 2006, riguardante, fra l\u0027altro, talune\nmodifiche ex lege, introdotte unilateralmente dalle autorita\u0027\nitaliane, suscettibili di modificare in pejus il regime delle\nconvenzioni autostradali esistenti: con lettera di messa in mora 14\nnovembre 2006 la Commissione ha rilevato che le modifiche unilaterali\ndisposte all\u0027epoca dall\u0027Italia non recavano indicazione degli scopi e\ndelle giustificazioni alla base delle stesse, sicche\u0027 «non e\u0027\npossibile valutare se tale giustificazione sia compatibile con le\neccezioni previste dal Trattato o da motivi imperiosi di interesse\npubblico», oltre al fatto che «cio\u0027 impedisce di determinare\nl\u0027idoneita\u0027 del decreto-legge a garantire il conseguimento\ndell\u0027eventuale legittimo obiettivo e di esaminare la proporzionalita\u0027\ndella misura, tenuto conto anche del contratto esistente», non\nritenendo quindi incompatibile il principio della certezza del\ndiritto con modifiche legislative. \n Comunque, una piu\u0027 severa interpretazione delle successive note,\nconduce, con maggiore facilita\u0027, alla non manifesta infondatezza\ndella questione di costituzionalita\u0027. Il riferimento e\u0027 all\u0027accento\nposto sulla necessita\u0027 di superare l\u0027ambiguita\u0027 circa l\u0027applicazione\ndella modifica unilaterale alle concessioni gia\u0027 esistenti, di cui\nalle note inviate nell\u0027ambito della medesima procedura d\u0027infrazione,\n12 giugno 2007 e 5 ottobre 2007, e l\u0027espressione «non\nmodificabilita\u0027, in via unilaterale, da parte dello Stato concedente,\ndel regime tariffario del concessionario per tutta la durata del\nrapporto concessorio in essere», di cui alla nota 28 novembre 2007. \n A fronte del sopra richiamato orientamento della giurisprudenza\ncostituzionale e della Corte di giustizia, che pone l\u0027accento\nsull\u0027obiettivo, di interesse pubblico, perseguito, sulla\nprevedibilita\u0027 della misura sulla base delle circostanze esistenti e\nsulla chiarezza del dato normativo: \n le misure introdotte dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.\n162 del 2019 non risultano funzionali all\u0027obiettivo della continuita\u0027\ndell\u0027attivita\u0027 amministrativa; \n il differimento e\u0027 avvenuto, con decreto-legge, l\u0027ultimo giorno\nutile prima dell\u0027inizio dell\u0027anno, proprio allorquando l\u0027adeguamento\navrebbe dovuto essere applicato (con l\u0027avvio del nuovo anno); \n la situazione sulla quale ha prodotto effetti l\u0027art. 13 comma 3\ndel decreto-legge n. 162 del 2019 e\u0027 caratterizzata nei termini gia\u0027\nsopra visti, con un PEF scaduto nel 2013 e non piu\u0027 aggiornato e\nadeguamenti tariffari parziali ormai da molti anni; \n il differimento e\u0027 stato reiterato, come visto, con analoghe\nmodalita\u0027 anche in seguito, cosi\u0027 prolungando il periodo transitorio\ne rendendo incerta la situazione per un lungo lasso di tempo; \n non sono state previste misure di compensazione, neppure\ntransitorie (se non, come visto, a partire dal 2024). \n Il Collegio dubita pertanto che, nel caso di specie, siano state\nrispettate le condizioni di ammissibilita\u0027 delle modifiche\nunilaterali dei rapporti di durata. \n 42.2. Le modifiche dei rapporti di durata si riflettono anche sul\ndiritto di proprieta\u0027 che, nella giurisprudenza eurounitaria,\npresenta un\u0027estensione lata, volta a contemplare posizioni giuridiche\ndi vantaggio che, ancorche\u0027 non qualificabili dominicali in senso\nstretto, tuttavia accedono a prerogative consolidate del titolare. La\nportata del diritto di proprieta\u0027 di cui all\u0027art. 17 della Carta dei\ndiritti fondamentali dell\u0027Unione europea: \n puo\u0027 essere limitata «a condizione che sia prevista dalla\nlegge, che rispetti il contenuto essenziale del diritto di proprieta\u0027\ne che, nel rispetto del principio di proporzionalita\u0027, sia necessaria\ne risponda effettivamente a obiettivi di interesse generale\nriconosciuti dall\u0027Unione o all\u0027esigenza di proteggere i diritti e le\nliberta\u0027 altrui» (Cgue, sez. IV, 19 settembre 2024, C-198/21); \n deve, conformemente all\u0027art. 52 della stessa Carta, essere\ndeterminata prendendo in considerazione l\u0027art. 1 del Protocollo\naddizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali, firmata a Roma il 4\nnovembre 1950, il quale sancisce tale diritto (Cgue, sez. IV, 19\nsettembre 2024, C-198/21). \n Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo\nanche l\u0027aspettativa legittima di ottenere un valore patrimoniale puo\u0027\nbeneficiare della tutela dell\u0027art. 1 del Protocollo n. 1: «la nozione\ndi beni puo\u0027 ricomprendere sia beni attuali che valori patrimoniali,\ncompresi i crediti, in virtu\u0027 dei quali il ricorrente puo\u0027 pretendere\ndi avere almeno un\u0027«aspettativa legittima» di ottenere il godimento\neffettivo di un diritto di proprieta\u0027» (Corte europea diritti\ndell\u0027uomo, sez. II, 23 settembre 2014, n. 46154/11 e Cgue, sez. III,\n10 settembre 2009, C-201/08). \n Pertanto la limitazione, derivante dalla dilazione temporale\n(ripetuta) dell\u0027aspettativa legittima all\u0027adeguamento tariffario e\nall\u0027aggiornamento del PEF, deve essere necessaria e rispondere\neffettivamente a obiettivi di interesse generale e rispettare il\nprincipio di proporzionalita\u0027, circostanze tutte che, per i motivi\ngia\u0027 sopra illustrati, risultano frustrate in relazione\nall\u0027intervento normativo in esame. \n 42.3. Il Collegio ritiene pertanto non manifestamente infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intervento normativo\nin esame in riferimento agli articoli 11, 41 e 117, primo comma,\nCost., anche per il tramite della disciplina interposta di cui agli\narticoli 49, 56 e 63 TFUE, nonche\u0027 agli articoli 16 e 17 della Carta\ndei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea e al Protocollo\naddizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali e al principio pacta\nsunt servanda. \n 43. Il Collegio pertanto: \n dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intervento\nnormativo in esame in riferimento agli articoli 3, 77 e 97 Cost.,\noltre che in riferimento agli articoli 11, 41 e 117 Cost., anche per\nil tramite della disciplina interposta di cui agli articoli 49, 56 e\n63 TFUE, nonche\u0027 agli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea e al Protocollo addizionale n. 1\nalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e\ndelle liberta\u0027 fondamentali e al principio pacta sunt servanda,\nritenendo rilevane e non manifestamente infondata la relativa\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, nei termini di cui in\nmotivazione; \n individua l\u0027oggetto della rimessione nell\u0027art. 13 comma 3 del\ndecreto-legge n. 162 del 2019 (poi convertito nella legge n. 8 del\n2020), nella prima formulazione, rilevante con riferimento alla nota\n1 (di cui al ricorso 1), e come modificato dall\u0027art. 13 comma 5 del\ndecreto-legge n. 183 del 2020, rilevante con riferimento alla nota 2\n(di cui al ricorso 2), rispetto ai quali le successive modifiche\nrisultano aggravare il quadro normativo nei termini esposti in\nmotivazione, rimettendo comunque alla Corte le stesse laddove\nritenesse necessario pronunciarsi su di esse ai fini della decisione. \n XII. Conclusioni \n 44. In conclusione: \n vanno riuniti i ricorsi in appello nn. 852 del 2021 e 2458 del\n2022; \n va estromessa Aiscat; \n i motivi di cui al par. V vanno dichiarati infondati; \n i motivi scrutinati al par. VI vanno dichiarati in parte\ninammissibili, nei limiti ivi indicati; \n per la restante parte (cioe\u0027 con riferimento ai motivi di cui\nal precedente alinea nella parte in cui non sono dichiarati\ninammissibili) il processo va sospeso ai sensi e per gli effetti\ndegli articoli 79 e 80 c.p.a. e 295 c.p.c., rimettendo alla Corte\ncostituzionale la questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027intervento\nnormativo cosi\u0027 come individuato nel punto precedente, in riferimento\nagli articoli 3, 77 e 97 Cost., oltre che in riferimento agli\narticoli 11, 41 e 117, primo comma, Cost., anche per il tramite della\ndisciplina interposta di cui agli articoli 49, 56 e 63 TFUE, nonche\u0027\nagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione europea e al Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali e al principio pacta sunt servanda. \n 45. Ogni ulteriore statuizione e\u0027 riservata alla decisione\ndefinitiva. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),\nnon definitivamente pronunciando sull\u0027appello, come in epigrafe\nproposto, parzialmente e non definitivamente pronunciando: \n riunisce gli appelli, come in epigrafe proposti; \n estromette l\u0027Associazione italiana delle societa\u0027\nconcessionarie per la costruzione e l\u0027esercizio di autostrade e\ntrafori stradali; \n in parte respinge e dichiara inammissibili gli appelli riuniti,\nnei termini di cui in motivazione; \n per la restante parte, visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo\n1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai\nsensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intervento normativo cosi\u0027 come\nindividuato al punto 26 per violazione degli agli articoli 3, 77 e 97\nCost., oltre che degli articoli 11, 41 e 117, primo comma, Cost.,\nanche per il tramite della disciplina interposta di cui agli articoli\n49, 56 e 63 TFUE, nonche\u0027 agli articoli 16 e 17 della Carta dei\ndiritti fondamentali dell\u0027Unione europea e al Protocollo addizionale\nn. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali e al principio pacta sunt\nservanda, nei sensi di cui in motivazione; \n sospende il presente giudizio ai sensi dell\u0027art. 79 comma 1\nc.p.a.; \n dispone, a cura della Segreteria, l\u0027immediata trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale; \n rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite, all\u0027esito del giudizio incidentale di\ncostituzionalita\u0027. \n Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della\nSegreteria, a tutte le parti in causa, e che sia comunicata al\nPresidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera\ndei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri. \n Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\u0027autorita\u0027\namministrativa. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 14\nnovembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Francesco Caringella, Presidente \n Valerio Perotti, Consigliere \n Stefano Fantini, Consigliere \n Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore \n Marina Perrelli, Consigliere \n \n Il Presidente: Caringella \n \n L\u0027Estensore: Molinaro","elencoNorme":[{"id":"62286","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/12/2019","data_nir":"2019-12-30","numero_legge":"162","descrizionenesso":"convertito con modificazioni 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