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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 18; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell\u0027economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4527","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"05/11/2025","relatore":"SCIARRONE ALIBRANDI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4527","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"05/11/2025","relatore":"PETITTI"},{"numero_parte":"2","id_seduta":"4527","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"05/11/2025","relatore":"SCIARRONE ALIBRANDI"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 29 gennaio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 29 gennaio 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri) . \n \nAppalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Modifica all\u0027art. 2,\n comma 2, della legge regionale n. 30 del 2024 (Tutela della\n retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia),\n gia\u0027 oggetto di impugnazione [reg. ric. n. 5 del 2025] - Procedure\n di gara - Denunciata previsione che la Regione Puglia, le aziende\n sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le\n agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano\n che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una\n retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l\u0027ora. \nSanita\u0027 pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della\n Regione Puglia - Previsione della istituzione delle residenze\n sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e Troia, di\n proprieta\u0027 e gestione interamente pubblica, incardinate\n nell\u0027organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL)\n di Foggia - Previsione che il personale in servizio alla data di\n entrata in vigore della suddetta disposizione regionale transita\n nell\u0027organico della ASL competente ai sensi dell\u0027art. 1, comma 268,\n lettera c), della legge n. 234 del 2021. \n- Legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di\n carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di\n Previsione per l\u0027esercizio finanziario 2024 e pluriennale\n 2024-2026), artt. 21 e 26. \n\n\r\n(GU n. 9 del 26-02-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della costituzione per il Presidente del\nconsiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e\u0027\ndomiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 contro la Regione\nPuglia, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Bari,\nLungomare Nazario Sauro n. 33 - indirizzi PEC : \navvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it\nprotocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it per la declaratoria\ndi illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 21 e 26 della legge\ndella regione Puglia n. 39 del 29 novembre 2024 pubblicata nel BUR n.\n11 del 30 novembre 2024 come da delibera del Consiglio dei ministri\nin data 23 gennaio 2025. \n Sul B.U.R. n. 11 del 30 novembre 2024, e\u0027 stata pubblicata la\nlegge Regionale Puglia 29 novembre 2024, n. 39 La legge in esame\ntitolata «Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione\nal Bilancio di Previsione per l\u0027esercizio finanziario 2024 e\npluriennale 2024 - 2026» presenta profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale relativamente alle disposizioni di cui all\u0027art. 21\n(Procedure di gara) e 26 (Istituzione delle RSA San Nicandro\nGarganico e Troia). \n Per quanto in questa sede d\u0027interesse, le disposizioni che si\nimpugnano cosi\u0027 dispongono: \n l\u0027art. 21 modifica l\u0027art. 2, comma 2, della legge regionale 21\nnovembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei\ncontratti della Regione Puglia) ove e\u0027 stabilito che i soggetti di\ncui al comma 1 (Regione Puglia, aziende sanitarie locali, aziende\nospedaliere, Sanitaservice, agenzie regionali e tutti gli enti\nstrumentali regionali) verificano che i contratti indicati nelle le\nprocedure di gara prevedano un «trattamento economico minimo» in\nluogo della «retribuzione minima tabellare» di cui al previgente\ntesto; \n l\u0027art. 26 prevede l\u0027istituzione delle residenze sanitarie\nassistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e di Troia, di\nproprieta\u0027 e gestione interamente pubblica, incardinate\nnell\u0027organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL)\ndi Foggia. Il passaggio alla gestione interamente pubblica delle RSA\navverrebbe alla scadenza dei contratti di gestione attualmente in\ncorso o in regime di proroga ed il personale in servizio alla data di\nentrata in vigore della legge, transita nell\u0027organico della ASL\ncompetente, ai sensi dell\u0027art. 1 , comma 268, lettera c) della legge\n234 del 2021, nel rispetto della normativa vigente, ove compatibile\ncon il profilo professionale, valorizzando l\u0027esperienza lavorativa\nsvolta per la stessa tipologia di servizio. \n Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle\ndisposizioni supra indicate. Propone pertanto questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale ai sensi dell\u0027art. 127 comma 1 Cost. per\ni seguenti \n \n Motivi \n \n1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 21, secondo comma della\nlegge della regione Puglia n. 39/2024 (nella parte in cui modifica\nl\u0027art. 2, secondo comma, della legge regione Puglia n. 30/2024).\nViolazione dell\u0027art. 36, comma 1 della Costituzione, dell\u0027art. 39,\nquarto comma della Costituzione nonche\u0027 dell\u0027art. 117, secondo comma,\nlettere l) e m) della Costituzione. \n Giova, innanzi tutto evidenziare che con autonomo ricorso,\nnotificato alla regione Puglia il 24 gennaio 2025 ed iscritto al\nnumero 5 del registro dei ricorsi, la Presidenza del Consiglio ha\nimpugnato l\u0027art. 2, secondo comma della legge regione Puglia n. 30\ndel 21 novembre 2024, pubblicata nel B.U.R n. 95 del 25 novembre 2024\nrecante «Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti\ndella Regione Puglia». \n In questa sede, pare opportuno impugnare anche l\u0027art. 21 della\nlegge regione Puglia del 29 novembre 2024, n. 39 laddove modifica\nl\u0027art. 2, secondo comma, della legge regione Puglia n. 30 del 2024.\nDal momento che il contenuto precettivo di entrambe le disposizioni\ne\u0027 il medesimo possono mutuarsi i motivi per i quali, in quel\nricorso, la norma e\u0027 stata ritenuta costituzionalmente illegittima.\nDi seguito i motivi che, come detto, in questa sede si fanno propri: \n «1) Violazione dell\u0027art. 36, comma 1 della Costituzione e\ndell\u0027art. 39, ultimo comma della Costituzione, in relazione all\u0027art.\n2, comma 2, l.r. 21 novembre 2024 n. 30. \n L\u0027art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30 del\n2024, nello stabilire che i contratti indicati nelle procedure di\ngara relative a lavori, servizi e forniture oggetto di appalti\npubblici e concessioni debbano prevedere una retribuzione minima\ntabellare inderogabile (nove euro l\u0027ora), si pone in contrasto con\nl\u0027art. 36, comma 1 della Costituzione. Cio\u0027, in quanto l\u0027ordinamento\nnon prevede un salario minimo stabilito dalla legge o da altre\ndisposizioni giuridiche vincolanti, nonche\u0027 con l\u0027art. 39, ultimo\ncomma della Costituzione. La legge regionale de qua, infatti,\nstabilisce una soglia salariale di riferimento che, tuttavia, oltre\nad essere sottratta alla potesta\u0027 del legislatore regionale, risulta\nin contrasto con i parametri di cui alla stessa norma costituzionale,\nposti a presidio dell\u0027autonomia della contrattazione collettiva. Al\nriguardo, si rappresenta che, allo stato attuale, l\u0027ordinamento non\nindividua una retribuzione minima tabellare inderogabile stabilita\ndalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti e che,\ninoltre, la materia delle retribuzioni e\u0027 al momento regolata\nunicamente dalla contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dei\nprincipi stabiliti dall\u0027art. 36 e dall\u0027art. 39 della Costituzione. La\ntematica del salario minimo, inoltre, e\u0027 stata oggetto di specifica\nnormativa a livello europeo, con l\u0027adozione della direttiva (UE)\n2022/2041, relativa ai salari minimi adeguati nell\u0027Unione Europea.\nTale direttiva, seppur finalizzata a garantire ai lavoratori\ndell\u0027Unione europea condizioni dignitose, non fissa una soglia\nretributiva minima, riconoscendo la possibilita\u0027 che la\ncontrattazione collettiva individui i livelli salariali minimi nei\nsingoli settori. L\u0027introduzione, a livello regionale, di una\nretribuzione minima inderogabile e\u0027, pertanto, in contrasto con i\nprincipi costituzionali in materia di retribuzione, oltre ad essere\nelemento limitativo della libera concorrenza tra gli operatori\neconomici. \n 2) Violazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettera l) e m) della\nCostituzione, in relazione all\u0027art. 2, comma 2, legge r. 21 novembre\n2024. \n Fermo restando quanto sopra, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndella norma impugnata e\u0027 ancor piu\u0027 evidente alla luce del riparto di\ncompetenze tra lo Stato e le Regioni. La determinazione del salario\nminimo, infatti, quale aspetto peculiare della regolamentazione del\nrapporto di lavoro, sia privato che pubblico e\u0027 materia riconducibile\nda un lato all\u0027ordinamento civile e dall\u0027altro alla «determinazione\ndei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili\ne sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio\nnazionale», materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.\nPertanto, la norma in esame si pone in contrasto con l\u0027art. 117,\ncomma 2, lettera l) e m). Codesta Corte, a tal riguardo, si e\u0027\npronunciata sulle questioni di costituzionalita\u0027 che diverse Regioni\nhanno sollevato in relazione alla legge del 14 febbraio 2003, n. 30\n(cd. «legge Biagi») sulla riforma del mercato del lavoro, muovendo\ndal riparto di competenze delineato dall\u0027art. 117, per come scaturito\ndalla riforma del titolo V della Costituzione (sentenza n. 50/2005).\nSecondo codesto Giudice delle leggi, ogni norma che disciplina il\ncontratto - inteso anche come fonte regolatrice del rapporto di\nlavoro subordinato - rientra nella materia dell\u0027ordinamento civile e\npermane, pertanto, nell\u0027esclusiva potesta\u0027 del legislatore statale.\nAderendo a tale orientamento, da ritenersi oramai pacifico, e\u0027\npossibile affermare che le Regioni debbano considerarsi estranee alla\ndisciplina del lavoro privato subordinato: non v\u0027e\u0027 dubbio, infatti,\nche la disciplina del contratto di lavoro sia fortemente permeata da\nesigenze di uniformita\u0027 ed eguaglianza che ne giustifichino la\npotesta\u0027 legislativa statale in via esclusiva ai sensi dell\u0027art. 117,\ncomma 2, lettere l) e m) della Costituzione. \n Nel caso di specie la legge regionale, stabilendo che i\ncontratti indicati nelle procedure di gara debbano prevedere un\ntrattamento economico minimo inderogabile (nove euro l\u0027ora), pone una\nsoglia salariale di riferimento intervenendo nella disciplina del\nlavoro privato subordinato; disciplina nella specie che, come detto,\noltre ad essere sottratta alla potesta\u0027 del legislatore regionale,\nrisulta anche in contrasto con i parametri di cui all\u0027art. 39 e\nall\u0027art. 36 della Carta costituzionale, posti a presidio\ndell\u0027autonomia della contrattazione collettiva. \n Per tutto quanto sopra esposto l\u0027art. 2, comma 2, della legge\nregionale in esame laddove stabilisce che «i soggetti di cui al comma\n1 verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara\nprevedano una retribuzioni minima tabellare inderogabile pari a nove\neuro l\u0027ora» si pone in contrasto con i seguenti articoli della Carta\nCostituzionale: \n Art. 6, primo comma, Cost.; \n Art. 39, ultimo coma, Cost; \n Art. 117, secondo comma, lettera l) e m) Cost. \n2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 26 della legge regione\nPuglia n. 39/2024. Violazione dell\u0027art. 97 e, sotto differenti\nprofili, dell\u0027articolo 117, comma 3 della Costituzione. \n L\u0027art. 26 della legge regione Puglia n. 39 del 2024 prevede che \n «Art. 26 (Istituzione delle RSA San Nicandro Garganico e\nTroia). - 1. Sono istituite le residenze sanitarie assistenziali\n(RSA) di San Nicandro Garganico e Troia, di proprieta\u0027 e gestione\ninteramente pubblica, incardinate nell\u0027organizzazione funzionale\ndella Azienda sanitaria locale (ASL) di Foggia. \n 2. La gestione interamente pubblica di cui al comma 1 e\u0027\nriferita, inderogabilmente, ai servizi e alle attivita\u0027 sanitarie. \n 3. Il passaggio alla gestione interamente pubblica delle RSA\navviene alla scadenza dei contratti di gestione attualmente in corso\no in regime di proroga. Se il periodo di proroga scade prima della\ndata di entrata in vigore della presente disposizione, il subentro\nnella gestione pubblica diretta della ASL competente, avviene entro e\nnon oltre quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della\npresente disposizione, oppure entro cinquanta giorni in caso di\nragioni opportunamente motivate sotto il profilo oggettivo. \n 4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore\ndella presente disposizione, transita nell\u0027organico della ASL\ncompetente ai sensi dell\u0027art. 1, comma 268, lettera c) della legge 30\ndicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno\nfinanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024),\nnel rispetto della normativa vigente, ove compatibile con il profilo\nprofessionale, valorizzando l\u0027esperienza lavorativa svolta nella\nstessa tipologia di servizio. \n 5. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in\nvigore della presente disposizione, la Regione provvede alla\nrimodulazione e relativa assegnazione dei posti letto prevista dal\ncomma 1, con le priorita\u0027 ivi previste». \n L\u0027intervento normativo che qui si censura disciplina «il subentro\nnella gestione pubblica diretta della ASL competente»; dunque, da una\ngestione privata convenzionata ad una gestione interamente pubblica;\nla disposizione e\u0027 stata modificata dall\u0027art. 240, primo comma,\nlettere a), b) e c) della legge regionale n. 42/2024 (legge di\nstabilita\u0027 2025 della regione Puglia), aggiungendo la RSA di Campi\nSalentina e modificando i termini di subentro e rimodulazione dei\nposti letto. Le RSA coinvolte erano, precedentemente all\u0027entrata in\nvigore della disposizione che qui si impugna, gestite dalla societa\u0027\nprivata «Sviluppo e Gestione di Attivita\u0027 sanitarie S.r.l.» (Sgas) a\ncui facevano capo i rapporti di lavoro del personale che opera nelle\nstrutture sanitaria. \n Prevedendo il passaggio di detto personale dal datore di lavoro\nprivato a quello pubblico («Il personale in servizio alla data di\nentrata in vigore della presente disposizione, transita\nnell\u0027organico della ASL competente ai sensi dell\u0027art. 1, comma 268,\nlettera c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234»), la disposizione\ndella legge regionale che qui si impugna impone una non consentita\nderoga alle ordinarie procedure concorsuali, violando, in tal modo\nl\u0027art. 97 della Costituzione dal momento che oblitera il principio\ncostituzionale del pubblico concorso. \n Tra l\u0027altro, l\u0027invocata applicazione dell\u0027art. 1, comma 268,\nlettera c) della legge 234 del 2021 appare inconferente. Infatti, la\ndisposizione statale a cui, asseritamente, la legge regionale\nvorrebbe modellare la procedura di passaggio del personale dalla\nstruttura privata a quella pubblica, riguarda solo le procedure\nselettive per il reclutamento di personale da parte degli enti del\nSSN, non l\u0027internalizzazione diretta senza concorso pubblico. \n Le procedure di reclutamento del personale sanitario trovano la\nloro regolamentazione nel d.P.R.10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento\nrecante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del\nServizio sanitaria nazionale) e del decreto del Presidente della\nRepubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina non\nconcorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario\nnazionale). \n Detti provvedimenti normativi sono stati emanati in attuazione\ndegli articoli 15 e 18 del decreto-legislativo n. 502 del 1992. Essi\nprevedono una specifica disciplina di accesso mediante concorso per\ntitoli ed esami. La Corte dei conti ha stabilito che il passaggio di\ndipendenti puo\u0027 trovare applicazione soltanto ai processi di\nesternalizzazione, dunque nel passaggio dal privato al pubblico, non\na quelli inversi (1) \n Tra l\u0027altro, il rinvio all\u0027art. 1, comma 268, lettera e), e\u0027\nimproprio in quanto la norma impugnata, parrebbe riferirsi, in modo\ngenerico al «personale in servizio» senza attuare alcuna distinzione\ntra i diversi profili professionali. Al contrario, la normativa\nstatale prevede procedure di reclutamento differenziate (i gia\u0027\nmenzionati decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997\nper il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, il\nd.P.R n. 220 del 2001 per il personale del comparto ed il d.P.R n.\n484 del 1997 concernente l\u0027accesso al secondo livello dirigenziale\ndel personale SSN). La disposizione, inoltre, non viola soltanto\nl\u0027art. 94, quarto comma, della costituzione ma anche ma l\u0027art. 117,\nterzo comma dal momento che la Carta costituzionale riserva allo\nStato la determinazione dei principi fondamentali in materia di\n«tutela della salute». \n La deroga al principio dell\u0027assunzione mediante concorso pubblico\npuo\u0027 essere, infatti, giustificata in alcuni casi specifici, ma deve\nessere rigorosamente delimitata e giustificata da esigenze\nstraordinarie di interesse pubblico. Codesta Corte ha affrontato\nquesto tema in diverse sentenze, sottolineando che tali deroghe\ndevono essere funzionali al buon andamento dell\u0027amministrazione e\ndevono garantire che il personale assunto abbia la professionalita\u0027\nnecessaria per svolgere l\u0027incarico, nonche\u0027 giustificate da peculiari\ne straordinarie esigenze di interesse pubblico. Inoltre, la Corte ha\nribadito che devono essere previsti adeguati accorgimenti per\nassicurare che il personale assunto abbia la professionalita\u0027\nnecessaria per svolgere l\u0027incarico. In questo contesto, la tutela del\ndiritto alla salute potrebbe essere una delle ragioni che\ngiustificano una deroga al principio del concorso pubblico,\nsoprattutto in situazioni di emergenza o in presenza di esigenze\nstraordinarie che richiedono un rapido reclutamento di personale\nsanitario qualificato. Tuttavia, nel caso di specie la legge\nregionale impugnata non evidenzia alcuna situazione straordinaria o\nemergenziale tale da giustificare tali deroghe che, proprio in quanto\neccezione ad un principio di valore costituzionale, devono essere\nattentamente valutate e giustificate soltanto se attuate per\ngarantire altri principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione. \n Sotto altro profilo, la norma viola il medesimo art. 117, terzo\ncomma della Costituzione per cio\u0027 che concerne la determinazione dei\nprincipi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza\npubblica». La Regione Puglia, come noto, ha stipulato, in data 29\nnovembre 2010, un accordo di piano di rientro del 29 novembre 2010\ncon i Ministeri della salute e dell\u0027Economia. Il piano evidentemente\nrappresenta un momento fondamentale nella gestione del disavanzo\nsanitario regionale. L\u0027accordo, stipulato ai sensi dell\u0027art. 1, comma\n180 della legge 311/2004, aveva lo scopo di definire le azioni\nnecessarie per riequilibrare il bilancio sanitario regionale e\ngarantire l\u0027erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). \n Gli elementi chiave dell\u0027accordo erano: \n Obiettivo primario: Riportare la Regione Puglia in una\nsituazione di equilibrio finanziario, garantendo al contempo\nl\u0027erogazione dei servizi sanitari essenziali alla popolazione. \n Misure di contenimento della spesa: L\u0027accordo prevedeva una\nserie di misure volte a contenere la spesa sanitaria, come la\nrazionalizzazione dei costi del personale, la riorganizzazione dei\nservizi e l\u0027ottimizzazione dell\u0027utilizzo delle risorse. \n Investimenti in servizi essenziali: Al contempo, l\u0027accordo\nprevedeva investimenti in servizi essenziali, come l\u0027assistenza\nprimaria, la prevenzione e la telemedicina, al fine di migliorare la\nqualita\u0027 dell\u0027assistenza sanitaria erogata. \n Monitoraggio e verifica: L\u0027attuazione del piano di rientro era\nsottoposta a un rigoroso monitoraggio da parte dei Ministeri\nvigilanti, con l\u0027obiettivo di verificare il rispetto degli impegni\nassunti dalla Regione. \n Appare evidente, che la Regione Puglia, nell\u0027assumere l\u0027impegno\ndi attuare misure di riduzione della complessiva spesa di personale,\nanche mediante la «razionalizzazione organizzativa» e la «riduzione\ndegli incarichi di direzione di struttura complessa, semplice,\ndipartimentale, e di posizioni organizzative e di coordinamento (2)\nemanando una norma come quella di cui all\u0027art. 26 delle legge\nregionale impugnata pregiudica il raggiungimento dell\u0027obiettivo del\ncontenimento della spesa per il personale sanitario, ponendosi, cosi\u0027\nin contrasto con quanto previsto con l\u0027art. 2, commi 80 e 95, della\nlegge 23 dicembre 2019, n. 191 - che funge da norma interposta ,\nsecondo cui «gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per\nla Regione, che e\u0027 obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche\nlegislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla\npiena attuazione del piano di rientro». La disciplina dettata dallo\nStato in materia e\u0027 «espressione di un principio fondamentale diretto\nal contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione\ndi un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica»\n(3) \n Pertanto, la norma impugnata - prevedendo il passaggio del\npersonale dalla societa\u0027 Sviluppo e Gestione di Attivita\u0027 sanitarie\nS.r.l nell\u0027organico della ASL competente - con i relativi oneri\nfinanziari - si pone contrasto con l\u0027obiettivo di rientro\nnell\u0027equilibrio economico-finanziario perseguito con l\u0027Accordo del\n29.11.2010, in palese violazione, anche sotto tale profilo, degli\narticoli 97, comma 1, e 117, comma 3, della Costituzione. \n Sotto un ulteriore profilo la disposizione viola ancora l\u0027art.\n117, terso comma della Costituzione in relazione all\u0027aspetto del\ncoordinamento della spesa pubblica. Come gia\u0027 visto, la Regione\nPuglia e\u0027 soggetta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario dal\n2010. Pertanto, ogni intervento in ambito sanitario deve essere\nvalutato dai Ministeri competenti, come stabilito nell\u0027Accordo\nfirmato tra la Regione e i Ministeri della salute e dell\u0027economia e\ndelle finanze il 29 novembre 2010. Tuttavia, la norma in questione\nnon e\u0027 stata comunicata preventivamente nell\u0027ambito del monitoraggio\ndel piano di rientro. Il passaggio alla gestione interamente pubblica\ndelle RSA rappresenta una modifica della programmazione sanitaria che\nnon e\u0027 stata valutata preventivamente dai Ministeri competenti, come\nrichiesto per le regioni in piano di rientro come la Puglia. Di\nconseguenza, si ritiene sussistano profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale riguardo al coordinamento della finanza pubblica,\nsecondo l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiche\u0027 non e\u0027\nstato considerato l\u0027impatto economico del transito del personale e la\ncoerenza con i vincoli di spesa. Inoltre, nel programma operativo di\nprosecuzione del piano di rientro 2024-2026, volto a garantire\nl\u0027equilibrio economico e il rispetto dei livelli essenziali di\nassistenza, la Regione Puglia non ha previsto l\u0027istituzione delle RSA\ndi San Nicandro Garganico e Troia. Pertanto, queste previsioni\nregionali, non coordinate con il programma operativo, ne\ncompromettono la realizzazione. L\u0027inserimento delle RSA di San\nNicandro Garganico e Troia nell\u0027organizzazione dell\u0027ASL di Foggia,\ncon il transito del personale, comporta squilibri nel bilancio\nfinanziario della Regione Puglia, come detto, soggetta a piano di\nrientro dal disavanzo sanitario. Il passaggio del personale dal\nsettore privato a quello pubblico ha un evidente quanto significativo\nimpatto sulle risorse finanziarie della Regione, violando i vincoli\ndi spesa concordati. Come noto, infatti, per le Regioni che devono\nrientrare dal deficit sanitario, la legge del 23 dicembre 2009, n.\n191, articoli 2, commi 80 e 95, stabilisce che le azioni previste nel\nPiano di rientro debbano considerarsi vincolanti. Le Regioni, dunque,\ndevono eliminare qualsiasi provvedimento, anche legislativo, che\nostacoli l\u0027attuazione del Piano e non possono adottarne di nuovi che\npossano creare impedimenti. \n Inoltre, il comma 81 specifica che l\u0027attuazione del Piano di\nrientro viene verificata trimestralmente e annualmente, con la\npossibilita\u0027 di ulteriori verifiche se necessario. Tutti i\nprovvedimenti regionali relativi alla spesa e alla programmazione\nsanitaria, e quelli che influenzano il servizio sanitario regionale,\ndevono essere inviati alla piattaforma informatica del Ministero\ndella salute. La piattaforma e\u0027 accessibile ai membri degli organismi\nprevisti dall\u0027art. 3 dell\u0027accordo Stato-Regioni per il triennio\n2010-2012. Il Ministero della salute, insieme al Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze, fornisce un parere preventivo solo sui\nprovvedimenti indicati nel Piano di rientro. Il passaggio alla\ngestione pubblica delle RSA modifica la programmazione sanitaria.\nDunque, in base delle disposizioni normative supra sommariamente\nenunciate - anche l\u0027intervento normativo della regione Puglia, oggi\noggetto di censura, doveva essere sottoposto alla verifica preventiva\ndelle competenti amministrazioni statali, al fine di verificarne la\ncompatibilita\u0027 con la progressiva attuazione del Piano di rientro,\ncome previsto dall\u0027Accordo del 29 novembre 2010, per valutarne la\ncompatibilita\u0027 economica. Inoltre, questa operazione non e\u0027 inclusa\nnel programma operativo di prosecuzione del piano di rientro\n2024-2026. L\u0027operazione, realizzata senza valutare la coerenza con il\nquadro economico-finanziario della Regione e al di fuori della\nprogrammazione concordata con i Ministeri competenti, incide\nnegativamente sulla realizzazione degli interventi programmati. La\ndisposizione, infatti, non e\u0027 inclusa nella proposta di Programma\noperativo di prosecuzione del Piano di rientro inviata dalla Regione,\ne quindi e\u0027 necessario garantirne la coerenza programmatoria ed\neconomico-finanziaria per ogni successiva valutazione. E\u0027 un\nprincipio di diritto che le regioni soggette ai vincoli dei piani di\nrientro dal disavanzo sanitario non possono incrementare la spesa\nsanitaria per motivi non inerenti alla garanzia dei livelli\nessenziali di assistenza (LEA) e per spese non obbligatorie. Questo\nprincipio si applica anche ai piani di prosecuzione del rientro dal\ndisavanzo sanitario o alle misure di monitoraggio equiparabili. (4) \n La giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, a partire\ndalla sentenza n. 100 del 2010, riconosce la violazione del principio\ndi coordinamento della finanza pubblica per tutte le norme regionali\nche contrastano con il Piano di rientro. Riassuntivamente, quindi, le\ndisposizioni impugnate - non essendo state previamente comunicate ai\nMinisteri, determinando un tangibile incremento della spesa sanitaria\nin contrasto con gli impegni assunti nel Piano di rientro approvato\nl\u0027Accordo del 2010 - viola sia l\u0027art. 97, primo comma della\nCostituzione, sia l\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione, che\nriserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in\nmateria di «coordinamento della finanza pubblica» e «tutela della\nsalute», ponendosi in contrasto con la normativa interposta a cui si\ne\u0027 fatto cenno. \n\n(1) Corte dei conti, Sezioni Riunite, parere 3.2.2012, n. 4, laddove\n si e\u0027 chiarito che il passaggio di dipendenti da una societa\u0027 in\n house a un ente pubblico non e\u0027 legittimo se avviene\n automaticamente, senza il rispetto delle procedure concorsuali\n pubbliche. La Corte ha sottolineato che il pubblico concorso e\u0027\n la modalita\u0027 ordinaria di assunzione e che le deroghe a questo\n principio sono ammissibili solo in presenza di peculiari e\n straordinarie esigenze di interesse pubblico. Corte dei conti,\n Sezione regionale di controllo per la Sicilia, parere 9.8.2022,\n n. 142 ha ribadito che, in caso di reinternalizzazione di\n funzioni o servizi esternalizzati, il riassorbimento del\n personale deve rispettare le procedure concorsuali pubbliche. La\n Corte ha specificato che il passaggio puo\u0027 avvenire solo per i\n dipendenti che sono stati assunti tramite procedure selettive\n pubbliche, garantendo cosi\u0027 la valutazione delle competenze dei\n candidati. \n\n(2) Cfr. punto B3 del Piano di rientro., \n\n(3) Cfr. sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e\n n. 100 del 2010. \n\n(4) Cfr. Corte costituzionale sentenza n. 104 del 2013; Corte\n costituzionale sentenza nn. 36/2021 e 177/2020. \n\n \n P.Q.M. \n \n Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia\ndichiarare costituzionalmente illegittimo e, conseguentemente,\nannullare, per i motivi illustrati nel presente ricorso, gli articoli\n21 e 26 della legge della regione Puglia n. 39 del 2024. Con\nl\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: estratto della\ndelibera del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2025; relazione\ntecnica. \n Roma, 29 gennaio 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Rocchitta","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Puglia","contenzioso":"","deposito_cost":"05/03/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"21","data_legge":"29/11/2024","data_nir":"2024-11-29","numero_legge":"39","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"modificativo dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24610","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"2","data_legge":"21/11/2024","data_nir":"2024-11-21","numero_legge":"30","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione 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