GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/33

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legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e); legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11, comma 4, come sostituito dall’art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n, 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTrasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche all’art. 39 della legge regionale n. 7 del 2005 – Disciplina delle modalità di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri – Ricorso del Governo – Contrasto con la disciplina statale relativa al settore del trasporto pubblico non di linea – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza” – Eccedenza dalla competenza statutaria – Irragionevolezza – Incidenza sull’uniformità della regolamentazione del settore con conseguente difformità regolatorie tra il livello regionale e quello nazionale – Violazione del principio di eguaglianza.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, art. 2, nella parte in cui aggiunge il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e); legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11, comma 4, come sostituito dall’art. 10-\u003cem\u003ebis,\u003c/em\u003e comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n, 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4566","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"11/02/2026","relatore":"PITRUZZELLA","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4566","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"11/02/2026","relatore":"PITRUZZELLA"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 14 agosto 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 14 agosto  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nTrasporto pubblico - Servizio di  noleggio  con  conducente  (NCC)  -\n  Norme della Regione autonoma Sardegna -  Integrazioni  all\u0027art.  39\n  della legge regionale n. 7 del 2005  -  Contenuto  e  modalita\u0027  di\n  compilazione, da parte degli esercenti del servizio NCC, del foglio\n  di servizio elettronico - Previsioni concernenti i contenuti  e  le\n  specifiche tecniche del registro elettronico  -  Attribuzione  alla\n  Giunta regionale dell\u0027adozione di accorgimenti procedurali relativi\n  alla trasmissione elettronica dei dati - Possibilita\u0027,  nelle  more\n  dell\u0027adozione dei predetti accorgimenti procedurali, di annotare  i\n  dati in un foglio di  servizio  cartaceo  o  elettronico  avente  i\n  contenuti minimi stabiliti dalla legislazione statale -  Disciplina\n  delle modalita\u0027 di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso\n  la rimessa o la sede,  anche  attraverso  l\u0027utilizzo  di  strumenti\n  tecnologici che agevolino l\u0027incontro tra la domanda e l\u0027offerta del\n  servizio di trasporto non di linea di passeggeri. \n- Legge della Regione Sardegna 16  giugno  2025,  n.  16  (Attuazione\n  dell\u0027articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro\n  per il trasporto di persone mediante autoservizi  pubblici  non  di\n  linea) e integrazioni alla  legge  regionale  n.  21  del  2005  in\n  materia di  disciplina  e  organizzazione  del  trasporto  pubblico\n  locale in Sardegna), art. 2. \n\n\r\n(GU n. 39 del 24-09-2025)\n\r\n    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del\nConsiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso  ex\nlege dall\u0027Avvocatura generale  dello  Stato  (C.F.  80224030587  fax:\n06-96514000,  PEC:  ags@mailcert.avvocaturastato.it)  presso  i   cui\nuffici e\u0027 domiciliato in  Roma,  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12 -\nricorrente; \n    Contro  Regione  Sardegna  (C.F.  80002870923),  in  persona  del\nPresidente della giunta regionale pro  tempore,  con  sede  in  viale\nTrento, 69 - 09123 Cagliari, presso i seguenti indirizzi  PEC  tratti\ndall\u0027elenco    IPA:    presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it    -\nsegretariogenerale@pec.regione.sardegna.it\navvocatura@pec.regione.sardegna.it - resistente. \n    Per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  2\ndella legge regionale della Sardegna 16 giugno 2025,  n.  16  recante\n«Attuazione dell\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992  (legge\nquadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non\ndi linea) e integrazioni alla legge  regionale  n.  21  del  2005  in\nmateria di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico  locale\nin Sardegna»,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione\nautonoma della Sardegna - BURAS n. 35 in data 19 giugno 2025. \n    La  legge  in  epigrafe  viene  impugnata,  in  riferimento  alla\nsopraindicata disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio  dei\nministri in data 4 agosto 2025, sulla base dei seguenti \n \n                               Motivi \n \n  I - Violazione dell\u0027art. 3,  comma  1,  lettera  g)  dello  statuto\nspeciale per la Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.\n3. \n  II - Violazione della competenza statale esclusiva  in  materia  di\ntutela della concorrenza con riferimento all\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera e) della Costituzione. \n    La legge regionale  qui  impugnata  detta  disposizioni  relative\nall\u0027attuazione dell\u0027art. 11, comma 4, della  legge  n.  21  del  1992\n(«Legge quadro per  il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi\npubblici non di linea») nonche\u0027 integrazioni della legge regionale n.\n21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione  del  trasporto\npubblico locale in Sardegna. \n    In particolare, la normativa regionale in  esame  e\u0027  censurabile\nrelativamente alla disposizione contenuta nell\u0027art. 2. Tale  articolo\ninserisce, dopo il comma 2  dell\u0027art.  39  della  legge  regionale  7\ndicembre 2005, n.  21  (Disciplina  e  organizzazione  del  trasporto\npubblico locale in Sardegna) i seguenti commi: \n        «2-bis. I soggetti iscritti  al  ruolo  di  cui  al  comma  2\nricevono le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con\nconducente presso la rimessa o la sede, anche  attraverso  l\u0027utilizzo\ndi strumenti tecnologici che agevolino l\u0027incontro tra  la  domanda  e\nl\u0027offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri. \n        2-ter. I soggetti  iscritti  al  ruolo  di  cui  al  comma  2\nannotano in un foglio di servizio  in  formato  elettronico,  che  ne\nassicuri la conservazione per le finalita\u0027 di  verifica  e  controllo\npreviste dalla legislazione vigente e, in particolare, dagli articoli\n85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice\ndella strada), i seguenti dati: \n          a) targa del veicolo; \n          b) nome del conducente; \n          c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; \n          d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine\nservizio; \n          e) dati del committente del servizio. \n        2-quater. La Giunta  regionale,  su  proposta  dell\u0027assessore\nregionale competente in materia di trasporti, adotta gli accorgimenti\nprocedurali relativi  alla  trasmissione  elettronica  dei  dati  nel\nrispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale di principio. \n        2-quinquies.  In  attesa  dell\u0027adozione  degli   accorgimenti\nprocedurali previsti nel comma 2-quater, i soggetti iscritti al ruolo\ndi cui al comma 2 possono annotare i dati elencati nel comma 2-ter in\nun foglio di servizio  cartaceo  o  elettronico  avente  i  contenuti\nminimi gia\u0027 previsti dall\u0027art. 11, comma 4, della  legge  n.  21  del\n1992.». \n    I  commi  cosi\u0027  aggiunti,  nel  disciplinare  le  modalita\u0027   di\ncompilazione, da parte degli esercenti del servizio di  noleggio  con\nconducente, del foglio di servizio  elettronico,  previsto  dall\u0027art.\n11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 recante la «Legge quadro  per\nil trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di  linea»,\ninterferiscono su aspetti propri della disciplina  della  concorrenza\nnello  specifico  settore,  regolati  direttamente  dal   legislatore\nstatale e, di conseguenza, ponendosi in contrasto con  la  disciplina\nstatale dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21,  con  riferimento\nin particolare, con l\u0027art. 11, comma 4 ma, piu\u0027 in generale,  con  il\nsistema ordinamentale del  settore  fondato  sulla  differenziazione,\nall\u0027interno  del  servizio  pubblico  non  di  linea,  dele   diverse\ncategorie  del  servizio  taxi  e  del  servizio  di   noleggio   con\nconducente. \n    Tali disposizioni, inoltre, esulano e/o comunque  travalicano  le\ncompetenze  riconosciute  alla  Regione   autonoma   della   Sardegna\ndall\u0027art. 3, comma 1, lettera g) dello statuto speciale di  autonomia\n(legge costituzionale n. 3 del 1948) che riconosce  alla  regione  la\ncompetenza  legislativa   in   materia   di   «trasporti   su   linee\nautomobilistiche e tramviarie». Competenza questa che, tuttavia, deve\nsvolgersi, come di  seguito  precisato  dallo  statuto  di  autonomia\n«...in armonia con la  Costituzione  e  i  principi  dell\u0027ordinamento\ngiuridico  della   Repubblica   e   col   rispetto   degli   obblighi\ninternazionali e  degli  interessi  nazionali,  nonche\u0027  delle  norme\nfondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della   Repubblica».\nLimiti  sempre  contenuti  nelle  disposizioni  che  attengono   alla\nregolamentazione del servizio di noleggio con conducente di cui  alla\nlegge n. 21 del 1992. \n  I- Si illustrano, innanzitutto, i profili di contrasto  o  comunque\ndi non conformita\u0027 alla legge statale di riferimento - la legge n. 21\ndel 1992 cit. - che, come  indicato  dal  titolo,  costituisce  legge\nquadro della materia relativa al settore del trasporto  pubblico  non\ndi linea e contenente i principi  fondamentali  della  materia.  Tale\ndisciplina come si dira\u0027 meglio oltre, costituisce espressione  della\nspecifica regolamentazione del settore secondo principi e  regole  di\ncorretta concorrenza da  parte  del  legislatore  statale  munito  di\ncompetenza esclusiva in materia. \n    Nell\u0027ambito della disciplina generale di cui alla legge n. 21 del\n1992, che regola gli aspetti essenziali sia del  servizio  taxi  sia,\nper quel che  qui  piu\u0027  interessa,  del  servizio  di  noleggio  con\nconducente, il legislatore statale ha fortemente differenziato le due\ntipologie di servizio. In particolare, si  e\u0027  voluto  conformare  in\nmodo diverso le due tipologie di  trasporti  non  di  linea  segnando\nalcune  ontologiche  differenze  costitutive  tra  i   due   servizi,\nricavabili, in particolare, dal complesso  della  disciplina  dettata\ndalla legge n. 21/1992 (in particolare, si richiamano gli articoli 2,\n3, 8, comma 3, 11, commi 3, 4 e 4-ter, 12, commi 1 e 2 e 13, comma  3\ndella medesima legge) tra le quali si evidenzia: \n        a)  il  diverso  regime  di  determinazione  del  costo   del\nservizio, che per il servizio taxi e\u0027 soggetto a tariffa amministrata\ne calmierata ex lege, mentre per  il  servizio  NCC  e\u0027  aperto  alla\nlibera determinazione del mercato; \n        b) la diversa natura del servizio, obbligatoria per i vettori\ntaxi (che non possono rifiutare una richiesta di servizio proveniente\ndall\u0027utenza), mentre  per  i  vettori  NCC  e\u0027  rimesso  alla  scelta\ndiscrezionale dell\u0027operatore; \n        c) il diverso regime di accesso al servizio, che  avviene  su\n«piazza» per  i  vettori  taxi  (e  sulla  base  di  richieste  anche\npresentate «all\u0027istante»), mentre per i vettori NCC e\u0027 richiesta  una\nprenotazione veicolata alla rimessa o sede operativa del vettore NCC; \n        d)  la  diversa  natura  dell\u0027utenza,  che  per  i  taxi   e\u0027\nindifferenziata (il taxista non conosce l\u0027identita\u0027 del cliente,  ne\u0027\npuo\u0027 selezionare il cliente), mentre per  gli  NCC  differenziata  (e\nquindi selezionata); \n        e) il diverso ambito territoriale di riferimento, che  per  i\ntaxisti e\u0027 prevalentemente in ambito comunale, mentre per gli NCC  e\u0027\ndi regola la provincia con la previsione da parte della legge  n.  21\ndel 1992 di specifici vincoli di collegamento con il territorio. \n    Il servizio NCC,  si  connota  ulteriormente  in  relazione  alle\nseguenti caratteristiche: \n        per quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza\ndel 19 dicembre 2024, n. 206, «L\u0027art.  1,  comma  2,  di  tale  legge\n[legge 15 gennaio 1992, n. 21] precisa che sono autoservizi  pubblici\nnon di linea sia quelli di taxi che quelli  di  NCC,  questi  ultimi,\ntuttavia, assumono caratteri sui generis, in quanto, essendo privi di\nquegli specifici obblighi di servizio che invece sono previsti per  i\nprimi, tendono, in realta\u0027, a  qualificarsi  piuttosto  come  servizi\nprivati offerti al pubblico, seppure con rilevanza pubblicistica. Non\nsono, infatti, previsti obblighi tariffari, essendo il  corrispettivo\nliberamente concordato, ne\u0027 di prestazione, potendo la  richiesta  di\ntrasporto essere rifiutata (art. 13, comma 3, della legge n.  21  del\n1992)»; \n        tale  attivita\u0027  e\u0027,  infatti,   «soggetta   ad   un   regime\nautorizzatorio limitato, caratterizzato  da  una  programmazione  dei\nveicoli circolanti,  attraverso  il  contingentamento  delle  licenze\nrilasciabili e la previsione di un  concorso  pubblico  comunale  per\nl\u0027individuazione  dei  soggetti  che  possono  acquisire  le  licenze\ndisponibili»; \n        il servizio  di  NCC,  pertanto,  si  differenzia  anche  dai\n«servizi di interesse economico generale prestati a  livello  locale»\ndi cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Tali  servizi\nimplicano la «doverosita\u0027 della prestazione, in quanto \"non sarebbero\nsvolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti  a  condizioni\ndifferenti\" (art. 2,  comma  1,  lettera  c);  che  gli  enti  locali\n\"ritengono necessari per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni\ndelle comunita\u0027 locali\" (ancora, comma 1, lettera c), che  rispondono\nal principio della \"produzione di servizi quantitativamente adeguati\"\n(art. 3, comma 2), di cui gli enti locali \"assicurano la prestazione\"\n(art. 10, comma 1), per i quali deve essere  periodicamente  rilevato\nil \"rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio\" (art.\n30,  comma  1).  Il  servizio  di  NCC  non  presente,  invece,  tali\ncaratteristiche»; \n        l\u0027attivita\u0027 di NCC di cui alla legge n. 21 del 1992  «non  e\u0027\nliberalizzata» (Consiglio  di  Stato,  sezione  quinta,  sentenza  11\nluglio 2022, n. 5756, nello stesso senso, ex plurimis,  Consiglio  di\nStato, sezione quinta, sentenze 31 agosto 2021, n. 6124, e  1°  marzo\n2021, n. 1703), essendo stata sottratta dal campo di applicazione dei\ndiversi provvedimenti diretti alla liberalizzazione della prestazione\ndei servizi che si sono succeduti nel  tempo,  ed  e\u0027  normativamente\ncontingentata, a differenza di quanto avvenuto in  un  altro  settore\nanalogo, quello del noleggio di  autobus  con  conducente,  dove  sin\ndalla legge 11 agosto 2003,  n.  218  (Disciplina  dell\u0027attivita\u0027  di\ntrasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus  con\nconducente), il contingentamento non e\u0027 previsto. Il numero  limitato\ndelle autorizzazioni a  effettuare  l\u0027attivita\u0027  di  NCC  presuppone,\nquindi, che il loro  rilascio  da  parte  dei  comuni  avvenga,  come\nstabilito  dall\u0027art.  8,  comma  l,  della  legge  n.  21  del  1992,\n«attraverso bando di pubblico concorso, ai  singoli  che  abbiano  la\nproprieta\u0027 o la disponibilita\u0027 in leasing o ad uso noleggio  a  lungo\ntermine del veicolo». \n    Come di esporra\u0027 piu\u0027 diffusamente nel successivo  paragrafo,  la\nnormativa statale e\u0027 diretta  conformare  lo  specifico  settore  del\ntrasporto pubblico non di linea in modo  da  mantenere  le  suesposte\ncaratteristiche del servizio NCC rispetto al servizio taxi. \n    Per quel che qui direttamente rileva, nell\u0027ambito  del  suesposto\nquadro normativo l\u0027art.  11  (rubricato  «Obblighi  dei  titolari  di\nlicenza per l\u0027esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione  per\nl\u0027esercizio del servizio di noleggio con conducente»),  al  comma  4,\nregola lo svolgimento del servizio di  noleggio  con  conducente  (di\nseguito, per brevita\u0027, «NCC»). A tal fine pone a carico  del  vettore\nl\u0027obbligo  di  tenuta  e  compilazione  di  un  foglio  di   servizio\nelettronico e demanda la definizione delle specifiche ad  un  decreto\ndel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottarsi  di\nconcerto con il Ministero dell\u0027interno. \n    In  particolare,  a  norma  dello  stesso  comma  4,  secondo  la\ndisposizione oggi in vigore, «[i]l  foglio  di  servizio  elettronico\ndeve riportare i seguenti contenuti: \n        a) targa del veicolo; \n        b) nome del conducente; \n        c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; \n        d) orario di inizio servizio, destinazione e orario  di  fine\nservizio; \n        e) dati del fruitore del servizio». \n    Tale comma, cosi\u0027 formulato, risulta introdotto dall\u0027art.  10-bis\ndel  decreto-legge  del  14  dicembre  2018,  n  135   («Disposizioni\nstraordinarie in materia di sostegno e semplificazione per le imprese\ne la pubblica amministrazione») convertito in legge n. 12 del  20019,\nn. 92, che e\u0027 intervento a regolare sotto  piu\u0027  profili  la  materia\ndegli autoservizi pubblici. Il foglio di servizio, peraltro, era gia\u0027\nprevisto dalla legge quadro del 1992 risultando  introdotto  fin  dal\n2008 (cfr.  decreto-legge  del  29  dicembre  2018,  n.  143)  e  poi\nriconfermato dall\u0027art. 10-bis cit. \n    In particolare,  l\u0027art.  10-bis,  rubricato  «Misure  urgenti  in\nmateria di autoservizi non di linea», del decreto-legge  14  dicembre\n2018, n. 135 cosi\u0027 come convertito dalla legge 11 febbraio  2019,  n.\n12, al comma 1, lettera e), ha introdotto il  comma  4  dell\u0027art.  11\nsopra riportato, che si riporta integralmente: \n        «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di  noleggio\ncon conducente sono effettuate presso la rimessa  o  la  sede,  anche\nmediante l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici. L\u0027inizio ed il  termine\ndi ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire\npresso le rimesse di cui  all\u0027art.  3,  comma  3,  con  ritorno  alle\nstesse. Il prelevamento e l\u0027arrivo a destinazione dell\u0027utente possono\navvenire anche al di fuori della provincia o dell\u0027area  metropolitana\nin  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato\nl\u0027autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e\u0027 previsto\nl\u0027obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un\nfoglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono\nstabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con\nproprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell\u0027interno.\nIl foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa\ndel veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di\npartenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e\norario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino\nall\u0027adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di\nservizio elettronico e\u0027 sostituito da  una  versione  cartacea  dello\nstesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole\npagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello\nin formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo\nper un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito\nagli organi di controllo, con copia conforme depositata in  rimessa».\n(N.d.r. enfasi aggiunta). (cfr. lettera e) \n    Sempre all\u0027art. 11, dopo il comma  4  sono  inseriti  i  seguenti\ncommi: \n        «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l\u0027inizio  di\nun nuovo servizio puo\u0027 avvenire senza il rientro in  rimessa,  quando\nsul foglio di servizio sono  registrate,  sin  dalla  partenza  dalla\nrimessa o dal pontile d\u0027attracco, piu\u0027 prenotazioni di servizio oltre\nla prima, con partenza o destinazione all\u0027interno della  provincia  o\ndell\u0027area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha\nrilasciato l\u0027autorizzazione. Per quanto riguarda le Regioni Sicilia e\nSardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l\u0027intero\nterritorio regionale. \n        4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e\u0027 in ogni\ncaso consentita la fermata su suolo  pubblico  durante  l\u0027attesa  del\ncliente che ha effettuato la prenotazione del servizio  e  nel  corso\ndell\u0027effettiva prestazione del servizio stesso» (cfr. lettera f). \n    In attuazione del richiamato art. 11, comma 4, e\u0027 stato  adottato\nil decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti e del Ministero dell\u0027interno 26 ottobre 2024, n.  226,  che\ndisciplina nel dettaglio i contenuti e le modalita\u0027  di  compilazione\ndel foglio di servizio elettronico. \n    La normativa regionale si pone  in  distonia  con  le  previsioni\nstatali sopra riportate. L\u0027art. 11, comma 4) della legge  n.  21  del\n1992  ha  previsto,  in  particolare,  che  il  foglio  di   servizio\nelettronico non possa essere  sostituito  da  altri  documenti  senza\nalterare  il   meccanismo   diretto   a   regolamentare   l\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027  di  noleggio  con  conducente,  come   definito   dal\nlegislatore statale. \n    La disposizione di cui al comma 2-ter,  per  contro,  detta  essa\nstessa i contenuti del foglio di  servizio  elettronico  utilizzando,\nperaltro,   una   terminologia    parzialmente    differente    dalla\ncorrispondente disposizione statale. \n    Il successivo  comma  2-quater  sembra  delineare  un  meccanismo\nalternativo a quello previsto dall\u0027art. 11, comma 4, che  rimette  ad\nun successivo decreto la definizione delle  specifiche  tecniche  del\nregistro elettronico, demandando alla regolamentazione di  Giunta  la\n«trasmissione elettronica dei dati» (che sembra dunque sovrapporsi al\ndecreto attuativo statale). \n    Ma cio\u0027 che piu\u0027 confligge con la  normativa  di  riferimento  si\nrinviene   nel   successivo   comma   2-quinquies.   In   alternativa\nall\u0027utilizzo  del  foglio  elettronico,  il   legislatore   regionale\nconsente,  infatti  che,  in  attesa  dell\u0027adozione  dei   richiamati\naccorgimenti procedurali demandati alla Giunta regionale, «i soggetti\niscritti al ruolo» di  cui  al  comma  2  dell\u0027art.  39  della  legge\nregionale n. 21 del 2005 (n. d.r. da intendersi  presumibilmente  con\nriferimento ai soli  conducenti  addetti  al  servizio  di  trasporto\npubblico non di linea che sono soggetti a tale adempimento),  possano\nannotare i dati elencati nel comma 2-ter in  un  foglio  di  servizio\ncartaceo o  elettronico  avente  i  contenuti  minimi  gia\u0027  previsti\ndall\u0027art. 11, comma 4, sopra richiamato. \n    Cio\u0027, tuttavia, in contrasto con lo stesso art. 11, comma 4,  che\ncome  gia\u0027  esposto,  nell\u0027ambito  del  servizio  di   noleggio   con\nconducente da un lato prevede l\u0027obbligo di compilazione e  tenuta  da\nparte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico,\nle cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e\ndei trasporti con  proprio  decreto,  adottato  di  concerto  con  il\nMinistero  dell\u0027interno;  dall\u0027altro  stabilisce  che  solo  in   via\ntransitoria e «fino all\u0027adozione  del  decreto  di  cui  al  presente\ncomma», il foglio di servizio elettronico possa essere sostituito  da\n«una versione cartacea dello stesso,  caratterizzato  da  numerazione\nprogressiva delle singole pagine  da  compilare,  avente  i  medesimi\ncontenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere  in\noriginale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici\ngiorni, per essere  esibito  agli  organi  di  controllo,  con  copia\nconforme depositata in rimessa». \n    L\u0027art. 11, comma 4 prevede, dunque, una disciplina intertemporale\ndestinata a cessare con l\u0027adozione del decreto  ivi  previsto  («fino\nall\u0027adozione del decreto di cui al presente  comma»),  per  cui  solo\nfino alla adozione della normativa secondaria, il foglio  elettronico\npuo\u0027 essere sostituito da  una  versione  cartacea  dello  stesso  e,\ncomunque, con contestuale obbligo di  conservazione  per  un  periodo\npredeterminato per essere tenuto a disposizione  delle  Autorita\u0027  di\npubblica sicurezza. \n    Di qui il palese contrasto con le norme di riferimento atteso che\nil decreto attuativo cui  si  fa  menzione  nella  disposizione  (per\nquanto attualmente sub iudice), risulta ormai adottato con il decreto\ninterministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti\ne del Ministero dell\u0027interno del 26 ottobre 2024, n. 226,  contenente\nla disciplina  di  dettaglio  dei  contenuti  e  delle  modalita\u0027  di\ncompilazione del foglio di servizio elettronico. \n    L\u0027art. 11, comma 4, oltretutto, non solo prevede che la  versione\ncartacea, abbia determinate caratteristiche e prescrive l\u0027obbligo  di\ntenuta dello stesso «in originale a bordo del veicolo per un  periodo\nnon inferiore a quindici giorni, per essere esibito  agli  organi  di\ncontrollo, con copia conforme depositata in rimessa». \n    L\u0027art. 2, comma  2-ter,  si  limita  invece  a  prevedere  che  i\nconducenti possano annotare i dati elencati al comma precedente in un\nfoglio elettronico avente i contenuti minimi gia\u0027 previsti  dall\u0027art.\n11, comma 4, senza ulteriori specificazioni. \n    Non sussiste pertanto alcun obbligo alche  altrimenti  evincibile\ntale  da  comportare  qualsivoglia  obbligo  di  tenere  a  bordo  la\ndocumentazione cartacea a disposizione degli eventuali controlli.  Il\ncomma 2-quinquies fa infatti riferimento ai soli  «contenuti  minimi»\ndi cui all\u0027art. 11, comma  4,  sopra  richiamato;  ne\u0027  tale  obbligo\npotrebbe discendere dagli «accorgimenti procedurali» di cui si  parla\nnel precedente comma 2-quater che la disposizione riferisce alla sola\n«trasmissione elettronica dei dati nel rispetto di  quanto  stabilito\ndalla legislazione statale di principio». \n    Di qui  il  chiaro  contrasto  con  l\u0027art.  3  dello  statuto  di\nautonomia,  i  limiti  alla   potesta\u0027   regionale   dovendo   essere\nidentificati nella peculiare regolamentazione del  settore  da  parte\ndel  legislatore  statale  e  nei  principi  di  fondo   -   altresi\u0027\nespressione dei principi di regolamentazione del settore relativo  al\nservizio NCC nell\u0027ambito del trasporto non di  linea  e  quindi,  del\nprincipio  di  corretto  svolgimento  della  concorrenza -   di   cui\ncostituisce  espressione  la  legge  quadro  statale,  fondati  sulla\ndistinzione tra il servizio taxi e il  servizio  NCC  che,  nel  caso\ndella legge  regionale  impugnata  risulta  intaccata  attraverso  la\ndiversa regolamentazione del figlio di servizio. \n    La conformazione di un  dato  settore  economico  sulla  base  di\ndeterminate caratteristiche degli operatori che operano  sul  mercato\npertiene, infatti, piu\u0027 propriamente alla materia della concorrenza e\nnon gia\u0027 alla materia dei trasporti assegnata alla regione. Altro  e\u0027\nla regolamentazione economica di  un  dato  settore,  infatti,  altro\nl\u0027organizzazione del trasporto in se\u0027. Anche il principio di corretta\nconcorrenza espresso  dalla  normativa  statale  richiamata,  quindi,\nfunge da  limite  ai  sensi  del  menzionato  art.  3  dello  statuto\nrientrando  tra  quei  «principi  dell\u0027ordinamento  giuridico   della\nRepubblica   e   tra   le   \"norme   fondamentali    delle    riforme\neconomico-sociali della Repubblica\" dettate dal  legislatore  statale\nper rispondere ad un interesse  unitario  e  che,  pertanto,  esigono\nuniforme attuazione su tutto il territorio  nazionale  (  cfr.  Corte\ncostituzionale n. 198 del 2018). \n    La normativa sopra descritta eccede, pertanto,  dalla  competenza\ndemandata alla regione autonoma con  riferimento  al  piu\u0027  ristretto\ncampo dei «trasporti su linee automobilistiche e tramviarie»  di  cui\nall\u0027art. 3, comma 1, lettera g), della legge costituzionale n. 3  del\n1948. \n  II- Con piu\u0027 diretto riferimento  alla  violazione  dell\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera e), della  Costituzione  si  osserva  che,  al\ncontempo, le disposizioni regionali  in  esame  entrano  nel  settore\nproprio della concorrenza affidato in via  esclusiva  al  legislatore\nstatale ex art. 117, secondo comma della Costituzione e che funge  da\nlimite alla competenza regionale, sia pure dotata di autonomia,  come\nemerge anche dall\u0027art. 3 del richiamato statuto speciale di autonomia\ndella Regione Sardegna. \n    Per consolidata giurisprudenza, al fine di individuare la materia\nalla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura,\ndeve farsi riferimento all\u0027oggetto ed alla disciplina delle medesime,\ntenendo conto della loro ratio e tralasciando gli aspetti marginali e\ngli  effetti  riflessi,  cosi\u0027  da   identificare   correttamente   e\ncompiutamente anche l\u0027interesse tutelato (ex multis, sentenze n. 430,\nn. 196 e n. 165 del 2007 richiamate dalla sentenza della Corte n. 207\ndel 2010). \n    Alla luce di  tali  criteri,  l\u0027inquadramento  nell\u0027ambito  della\ncompetenza statale in tema di «tutela della concorrenza» nel caso  in\nesame appare corretto. \n    Attiene alla concorrenza intesa in senso ampio, infatti, anche la\nregolamentazione di un determinato settore  economico  affinche\u0027  gli\noperatori che vi operano svolgano il servizio loro  affidato  secondo\ncorrette regole di concorrenza e in condizioni di par condicio. \n    Come sopra evidenziato che la materia del trasporto pubblico  non\ndi linea e\u0027  fondato  sulla  differenziazione  tra  servizio  taxi  e\nservizio  di  noleggio  con  conducente  per   cui   nell\u0027ambito   di\nquest\u0027ultimo servizio chi svolge tale tipologia di servizio  soggiace\na determinati vincoli che hanno lo scopo di  garantire  una  maggiore\nsicurezza per l\u0027utenza a fronte di fenomeni di abusivismo che possono\nintervenire  nello  specifico  settore.   In   tale   direzione,   in\nparticolare, si sono posti gli interventi normativi piu\u0027 recenti che,\nrispetto alla originaria impostazione della legge quadro  n.  21  del\n1992, hanno introdotto vincoli piu\u0027 stringenti tra cui - oltre ad es.\nall\u0027obbligo  di  avere  la  sede  e  la  rimessa  esclusivamente  nel\nterritorio del comune  che  ha  rilasciato  l\u0027autorizzazione -  anche\nl\u0027obbligo di compilare il  foglio  di  servizio  (in  tale  direzione\ninizialmente l\u0027art. 29, comma 1-quater del decreto-legge n.  207  del\n2018 e, piu\u0027 di recente, l\u0027art. 10-bis del decreto-legge n.  135  del\n2018). \n    In  tale  contesto,  la  compilazione  del  foglio  di   servizio\ncostituisce parte fondamentale del  quadro  regolatorio  dei  servizi\nNCC,  e\u0027  funzionale  allo  stesso  e  contribuisce  a   completarlo,\nassicurando  attraverso  l\u0027inserimento  dei  dati   richiesti   dalla\nnormativa primaria, la rispondenza  a  quelle  caratteristiche  sopra\ndelineate.  Il  decreto  attuativo  in  tale  direzione  prevede  tra\nl\u0027altro, meccanismi volti a garantire  che  il  servizio  di  NCC  si\nsvolga regolarmente rispettando le specificita\u0027  che  lo  distinguono\ndal servizio taxi. Lo strumento del foglio  di  servizio  elettronico\ne\u0027, in sintesi, uno strumento essenziale e inderogabile  che  connota\nil servizio di noleggio con conducente differenziandolo dal  servizio\ntaxi assicurando che lo svolgimento dei servizi pubblici non di linea\nrisponda appieno alle regole della libera concorrenza,  nel  rispetto\ndella distinzione ontologica tra il servizio taxi e  il  servizio  di\nNCC. \n    Caratteri,  questi,   confermati   anche   dalla   giurisprudenza\ncostituzionale, in particolare dalla nota sentenza  del  26  febbraio\n2020, n. 56, per cui le previsioni riferibili all\u0027obbligo di ricevere\nle richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o  la\nsede e all\u0027obbligo di tenuta del relativo alla  tenuta  del  registro\nelettronico possono essere considerate «misure  non  irragionevoli  e\nnon sproporzionate. \"Esse appaiono infatti per un verso  adeguate  ad\nassicurare l\u0027effettivita\u0027 del fondamentale divieto per i vettori  NCC\ndi rivolgersi a un\u0027utenza indifferenziata senza sottostare al  regime\ndel servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive  di  un\nonere a carico dei vettori NCC rapportato  alle  caratteristiche  del\nservizio offerto - che presuppone pur sempre un\u0027apposita e nominativa\nrichiesta di prestazione -  e  non  eccessivamente  gravoso,  essendo\npossibile  farvi  fronte  senza   un   aggravio   dell\u0027organizzazione\ndell\u0027azienda, che presuppone comunque la necessita\u0027 di una sede o  di\nuna rimessa come base dell\u0027attivita\u0027 aziendale\" (cfr. par. 5.6.1). \n    Per contro, la potenziale sostituzione  di  questo  strumento,  a\nlivello locale, con documentazione  alternativa  (ad  esempio  foglio\ncartaceo) non solo intacca l\u0027uniformita\u0027 della regolamentazione dello\nspecifico  settore,  fondata  sulle  richiamate  caratteristiche,  ma\nfinisce con il creare  possibili  gravi  criticita\u0027  anche  sotto  il\nprofilo del controllo da parte degli organi  di  polizia,  che -  con\nriferimento al solo ambito  regionale  della  Regione  Sardegna -  si\ntroverebbero di fronte ad una disciplina distonica rispetto a  quella\ndettata dal legislatore nazionale. \n    Risultano  evidenti,  dunque,  le  ricadute  sul   principio   di\nconcorrenza, attesa la difformita\u0027 di regole a  livello  regionale  e\nnazionale che riguarderebbero non solo gli  operatori  ma  anche  gli\nutenti stessi, alcuni dei quali garantiti da regole meno stringenti e\ndunque maggiormente esposti a fenomeni di abusivismo. \n    Di qui la censurabilita\u0027, in particolare, dei commi 2-ter, quater\ne quinquies dell\u0027impugnato art.  2  per  contrasto  con  l\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera e). Il combinato  disposto  di  tali  articoli\ndisegna un sistema parallelo e differenziato  rispetto  alla  statale\ndisciplina interposta  di  livello  primario  e  come  integrata  dal\ndecreto cui l\u0027art. 11, comma 4 espressamente rinvia. \n    In diparte il comma 2-bis di cui si  trattera\u0027  oltre,  il  comma\n2-ter, anziche\u0027 limitarsi a rinviare  all\u0027art.  11,  comma  4,  della\nlegge n. 21 del 1992  detta  una  propria  disciplina  contenutistica\nutilizzando anche definizioni  in  parte  differenziate  dalla  norma\nprimaria, rinviando per gli aspetti relativi  al  controllo  ai  soli\nprofili di cui agli articoli 85 e 86 del Codice della strada. \n    Le disposizioni di cui al combinato disposto dei commi 2-quater e\n2-quinquies,  inoltre,   consentono   una   alternativa   al   foglio\nelettronico come disciplinato  dalla  normativa  statale  primaria  e\nsecondaria di riferimento che, nelle  more  di  un  intervento  della\nGiunta regionale, indeterminato nei  tempi,  nelle  modalita\u0027  e  nei\ncontenuti, puo\u0027 essere sia elettronico sia cartaceo, con  una  scelta\nindifferenziata sostanzialmente lasciata  alla  discrezionalita\u0027  del\nconducente che potra\u0027  scegliere  anche  la  modalita\u0027  cartacea,  in\ncontrasto con il regime transitorio di cui alla norma statale,  senza\nalcun obbligo di conservazione per i successivi controlli di polizia. \n    Il  foglio  di  servizio,  tuttavia,  anche  a  prescindere   dal\ncontenuto del decreto interministeriale da ultimo adottato, non  puo\u0027\nessere sostituito da altri documenti, perche\u0027 cio\u0027 finirebbe  con  il\ncomprometterebbe il sistema normativo voluto dal legislatore  statale\nnell\u0027art. 11 della legge n. 21/1992. Sistema che  regola  l\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 e tutela la concorrenza  nel  settore,  come  previsto\ndall\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. \n    Si precisa ulteriormente, a tale riguardo,  che  nell\u0027ambito  del\nnoleggio con conducente,  il  legislatore  nazionale  negli  anni  e\u0027\nintervenuto in  modifica  della  disciplina  originaria  della  legge\nquadro  statale,  introducendo  una  serie  di  disposizioni  dirette\nall\u0027obiettivo di rafforzare il mercato, contrastando i  comportamenti\nabusivi diffusi nel settore. \n    Per quanto detto, tali disposizioni  attengono  al  principio  di\nconcorrenza  e  alla  relativa  materia  in  quanto   conformano   un\ndeterminato settore economico  e  che  hanno  come  ratio  quella  di\nbilanciare  la  liberta\u0027  di  iniziativa  economica  con  gli   altri\ninteressi pubblici coinvolti. \n    Per garantire questo  equilibrio,  tuttavia,  e\u0027  necessaria  una\nregolamentazione  uniforme  a   livello   nazionale,   che   assicuri\ncondizioni  di  mercato  omogenee  e  impedisca   distorsioni   della\nconcorrenza dovute a regole diverse da regione a regione. \n    L\u0027uniformita\u0027 di disciplina appare essenziale e connaturata  alla\nnozione di concorrenza  in  quanto,  come  sottolineato  dalla  Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 56 del 26 marzo  2020,  seppure  sia\nconsentito  prevedere  regimi  differenziati  per  casi  particolari,\nquesti devono comunque essere valutati nell\u0027ambito  delle  competenze\nstatali. \n    La normativa statale ha demandato ad  un  successivo  decreto  le\nmodalita\u0027 per compilare il foglio di servizio elettronico  che,  come\nprevisto dall\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 sono state\ndefinite nel decreto n. 226/2024,  ove  si  prevedono,  tra  l\u0027altro,\nmeccanismi  volti  a  garantire  che  il  servizio  di  noleggio  con\nconducente si svolga regolarmente, rispettando le specificita\u0027 che lo\ndistinguono dal servizio taxi. \n    Anche la piu\u0027 recente sentenza della Corte che si e\u0027  pronunciata\nsul medesimo art. 10-bis, comma 6 - questa volta con  riferimento  al\nmeccanismo normativo  che  disciplinava  l\u0027istituzione  del  registro\nelettronico  (cfr.  Corte  costituzionale  n.  137/2024) -   non   ha\nintaccato il quadro di riferimento confermando la legittimita\u0027  delle\ndisposizioni in materia  (in  disparte  il  profilo  dell\u0027obbligo  di\nrientro in rimessa, considerato illegittimo). \n    Tali vincoli, in ogni caso, presuppongono sempre  e  comunque  la\ndimostrazione  di   una   preventiva   prenotazione   attraverso   la\nregistrazione dei dati sul foglio elettronico e cio\u0027 a differenza  di\nquanto avviene nel servizio taxi. La stessa  Corte  suffraga  che  le\npredette disposizioni sono volte a soddisfare esigenze legittime, non\nconfliggenti con i principi  comunitari,  osservando  «che  l\u0027estrema\nfacilita\u0027 con cui possono  essere  commessi  abusi  nel  settore  del\ntrasporto pubblico locale non di linea  e,  per  converso,  l\u0027estrema\ndifficolta\u0027 dei controlli e di conseguenza  della  repressione  delle\ncondotte - cio\u0027 che rende  l\u0027apparato  sanzionatorio  (pur  previsto)\npoco dissuasivo - giustificano l\u0027adozione di misure rigorose  dirette\na prevenire la possibilita\u0027 di  abusi»  (cfr.  par.  5.6  della  gia\u0027\nrichiamata sentenza n. 56/2020). \n    Le statuizioni della  Corte  confermano,  quindi,  non  solo  che\nl\u0027obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e  le  prenotazioni\npresso la rimessa o la sede e l\u0027obbligo  di  compilare  e  tenere  un\n«foglio di servizio» ex art. 11, comma 4, quarto, della legge  n.  21\ndel 1992, come sostituito dall\u0027art.  10-bis,  comma  1,  lettera  e),\ncostituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate ma  anche\nche l\u0027obbligo di compilazione e\u0027 connaturato al servizio in  esame  e\nrappresenta un elemento essenziale per verificare la rispondenza alle\nrelative caratteristiche. \n    In tale ottica, con il decreto  gia\u0027  richiamato  il  legislatore\nnazionale  ha  introdotto  un  sistema  digitale  unico   a   livello\nnazionale, funzionale a prevenire eventuali disparita\u0027 di trattamento\ntra i diversi ambiti territoriali. \n    A tale riguardo, pare opportuno  sottolineare  che  la  normativa\nprimaria di riferimento non vieta l\u0027adozione di strumenti digitali di\ncoordinamento e che l\u0027adozione di tali strumenti risulta coerente con\nil principio generale di buon andamento e semplificazione dell\u0027azione\namministrativa di cui all\u0027art. 97 della Costituzione, nonche\u0027  con  i\nprincipi   di    uguaglianza    sostanziale    e    di    unitarieta\u0027\ndell\u0027ordinamento, garantiti dagli articoli 3 e 5 della Costituzione. \n    La   giurisprudenza   costituzionale    conforta    appieno    la\nriconducibilita\u0027 della  regolamentazione  del  settore  alla  materia\ndella concorrenza. \n    Come affermato dalla Corte, anche dopo la riforma  del  Titolo  V\ndella  Costituzione,  la  disciplina  dell\u0027esercizio   concreto   del\nservizio  di  noleggio  con   conducente   afferisce   alla   materia\n«trasversale»  della  tutela  della  concorrenza,   attribuita   alla\ncompetenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo,  lettera\ne), della Costituzione, la\u0027 dove tale nozione  di  «concorrenza»  non\npuo\u0027 non riflettere anche quella operante  in  ambito  europeo.  Come\nricordato dalla sentenza della Corte n. 56 del 2010  essa  comprende,\npertanto, «sia le misure legislative  di  tutela  in  senso  proprio,\nintese a contrastare gli atti e i  comportamenti  delle  imprese  che\nincidono negativamente sull\u0027assetto concorrenziale dei  mercati,  sia\nle misure legislative di  promozione,  volte  a  eliminare  limiti  e\nvincoli alla libera esplicazione della  capacita\u0027  imprenditoriale  e\ndella competizione tra imprese (concorrenza \"nel mercato\"), ovvero  a\nprefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la  piu\u0027\nampia  apertura  del  mercato  a  tutti   gli   operatori   economici\n(concorrenza \"per il  mercato\")»  (cfr.  anche  Corte  costituzionale\nsentenza n. 137 del 2018 e sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e  n.  200\ndel 2012, n. 45 del 2010). \n    Pur a fronte di  una  sussistenza  di  una  competenza  regionale\nprimaria riconosciuta a in materia di trasporti a livello statutario,\ntuttavia,  la   tutela   della   concorrenza -   stante   la   natura\n«trasversale»  e  il   carattere   «finalistico»   della   competenza\nattribuita in materia allo  Stato -  assume  carattere  prevalente  e\nfunge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare  nelle\nmaterie di loro competenza e, come ricordato dalla Corte sia pure con\nriferimento  alla   competenza   concorrente   o   residuale   (Corte\ncostituzionale, sentenze n. 83 del 2018, n. 165 del 2014, n.  38  del\n2013 e n. 299 del 2012), e\u0027 in grado di  influire  su  queste  ultime\nfino a incidere sulla totalita\u0027 degli ambiti materiali entro  cui  si\nestendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per  assicurare\ngli interessi alla cui garanzia la competenza  statale  esclusiva  e\u0027\ndiretta (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 56 del  2020,\nn. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 e n. 18 del 2012, n.  150  del\n2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 452, n. 431, n. 430 e  n.  401  del\n2007 e n. 80 del 2006; v anche sentenze n. 36 del 2024 e  n.  23  del\n2022). \n    Anche nella fattispecie in esame, l\u0027ambito della materia  su  cui\nil  legislatore  regionale  e\u0027  intervenuto  in  contrasto   con   la\nregolamentazione statale sopra richiamata, attiene senza dubbio  alla\nmateria della concorrenza ex art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)\ninvestendo, in particolare, il profilo della  conformazione  e  delle\nmodalita\u0027 di esercizio  concreto  in  condizioni  di  uniformita\u0027  di\ndisciplina, di  par  condicio  e  di  assenza  di  distorsioni  della\nconcorrenza,  di  una  determinata  attivita\u0027  economica  ovvero  dei\nservizi non di linea, in  particolare  quanto  allo  svolgimento  del\nservizio NCC. E cio\u0027,  per  quanto  detto,  anche  in  rapporto  alle\ndifferenti  modalita\u0027  di  svolgimento  del  servizio  taxi  e   alla\ndifferenziazione tra i due servizi parimenti voluta  dal  legislatore\nnell\u0027ambito di tale settore economico. \n    Come  invero  ricordato   dalla   sentenza   n.   56   del   2020\nnell\u0027affermare  la  competenza  statale  sub  specie  dell\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera e)  nella  regolamentazione  del  mercato  del\ntrasporto pubblico non di linea, «nemmeno il  giudizio  negativo  sul\nlivello di apertura alla concorrenza nel  mercato  degli  autoservizi\npubblici non  di  linea,  ....  mette  realmente  in  discussione  la\ncompetenza dello Stato a regolare  tale  mercato  anche  al  fine  di\npreservarne  la   struttura,   tenendo   distinti   i   due   settori\ndell\u0027autoservizio pubblico non di linea». \n    Anche in altra occasione (scrutinando una disposizione  di  legge\nregionale in tema di noleggio di autobus con conducente), la Corte ha\naltresi\u0027 precisato che  lo  Stato,  esercitando  in  tale  ambito  la\npropria competenza esclusiva per la  tutela  della  concorrenza,  «ha\ninteso \"definire il punto  di  equilibrio  fra  il  libero  esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con\ntale liberta\u0027 (art. 1, comma 4, della legge n.  218  del  2003)\".  Il\nbilanciamento cosi\u0027 operato - fra la liberta\u0027 di iniziativa economica\ne gli altri interessi costituzionali - costituendo espressione  della\npotesta\u0027  legislativa  statale  nella  materia  della  \"tutela  della\nconcorrenza\", definisce un assetto degli interessi che il legislatore\nregionale non e\u0027 legittimato ad alterare (sentenza n. 80  del  2006)»\n(sentenza n. 30 del 2016). Tale  bilanciamento,  nel  cui  ambito  la\nvalutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in\nsenso sistemico, complessivo e non frazionato, puo\u0027 dunque condurre a\nun esito in forza del quale la tutela  della  concorrenza  «si  attua\nanche attraverso  la  previsione  e  la  correlata  disciplina  delle\nipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti\nall\u0027esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle  attivita\u0027\neconomiche» (Corte  costituzionale  sentenza  n.  30  del  2016,  che\nrichiama la sentenza n. 49 del 2014)». \n    In tale opera di bilanciamento ricadono le previsioni in tema  di\nfoglio di servizio elettronico strumento caratterizzante il  servizio\ndi noleggio ed essenziale per controllarne  il  corretto  svolgimento\ncome ricordato dalla sentenza n. 56/2020 sopra ricordata. \n    Ne discende che anche la disciplina regionale qui impugnata  puo\u0027\nessere ricondotta, come nei casi esaminati  nelle  citate  decisioni,\nalla materia della concorrenza giacche\u0027  in  essa  si  individua,  ad\nopera  del  legislatore  statale  a  cio\u0027  competente,  il  punto  di\nequilibrio tra il libero esercizio dell\u0027attivita\u0027  di  NCC -  che  si\ncolloca a  sua  volta  nel  mercato  suo  proprio  e  l\u0027attivita\u0027  di\ntrasporto esercitata nel restante ambito del trasporto  pubblico  non\ndi linea (servizio taxi). \n    Non e\u0027 dunque  consentito  alle  singole  regioni,  anche  se  ad\nautonomia speciale, dare ingresso ad una  normativa  frammentata  con\ndifferenti modalita\u0027  di  formazione  conservazione  tenuta  di  tale\nessenziale strumento. \n    Sebbene le modifiche introdotte dalla legge regionale n.  16  del\n2025  sembrino  fondarsi  sull\u0027intento,  dichiarato  dal  legislatore\nregionale all\u0027art. 1, di «garantire una disciplina delle modalita\u0027 di\norganizzazione e svolgimento del servizio di noleggio con  conducente\nattraverso il rafforzamento del servizio di trasporto non di linea di\npasseggeri e  il  contrasto  di  potenziali  abusi  nell\u0027offerta  del\nservizio», tale intento risulta di fatto frustrato in  ragione  delle\npeculiari modalita\u0027 «semplificate» che, da  un  lato,  rinviano  alla\ndeterminazione di «accorgimenti procedurali» non meglio precisati  ad\nopera  della  regione;  dall\u0027altro,  consentono  di   continuare   ad\nutilizzare il modello cartaceo,  in  condizioni  di  minor  sicurezza\nrispetto all\u0027utilizzo del foglio  elettronico,  come  disciplinato  a\nlivello statale, oltretutto in assenza dell\u0027obbligo di  conservazione\na disposizione delle autorita\u0027 di pubblica sicurezza. \n    Attraverso le caratteristiche di semplificazione  introdotte  dai\ncommi in esame, pertanto, non solo scolora la  ontologica  differenza\ntra  servizio  taxi  e  servizio  NCC,  venendosi  ad  intaccare   la\nnecessaria uniformita\u0027 della disciplina generale di  riferimento,  ma\nsi determina il venir  meno  delle  specifiche  garanzie  di  maggior\ntutela dell\u0027interesse dell\u0027utenza finendo  anche  per  attenuare  gli\nstrumenti diretti a prevenire fenomeni di  abusivismo  registrati  di\nsettore. \n  III - Con riferimento all\u0027art. 2,  comma  2-bis:  violazione  della\ncompetenza statale esclusiva in materia di tutela  della  concorrenza\nriservata alla competenza statale esclusiva  dall\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera e) della Costituzione; violazione  dell\u0027art.  3  dello\nstatuto speciale della Regione  Sardegna  e  violazione  dell\u0027art.  3\ndella Costituzione. \n    Merita una trattazione a parte l\u0027esame dell\u0027art. 2,  comma  2-bis\ndella legge regionale  qui  impugnata,  che  attiene  al  particolare\nprofilo della  ricezione  delle  prenotazioni  di  trasporto  per  il\nservizio NCC presso la rimessa o la sede anche attraverso  l\u0027utilizzo\ndi strumenti tecnologici che  agevolino  l\u0027incontro  tra  domanda  ed\nofferta. \n    In  tal   caso,   la   censurabilita\u0027   della   disposizione   e\u0027\nparticolarmente evidente e cio\u0027, sia con riferimento alla  violazione\ndell\u0027art. 3 dello Statuto speciale regionale sia con riferimento alla\ndedotta violazione della competenza esclusiva statale in  materia  di\nconcorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera 2 della Costituzione. \n    Il comma in esame nel fare riferimento all\u0027utilizzo di  strumenti\ntecnologici e\u0027, infatti, espressamente  motivato  dalla  volonta\u0027  di\n«agevolare» l\u0027incontro tra domanda  e  offerta,  il  che  chiaramente\nriguarda un aspetto afferente al mercato concorrenziale  e  non  gia\u0027\nalla regolazione del trasporto o ad aspetti di tipo organizzativo  di\ndettaglio. \n    Si e\u0027 dunque al di fuori  della  materia  affidata  dall\u0027art.  3,\ncomma 1,  lettera  g)  dello  Statuto  della  Regione  Sardegna  alla\ncompetenza legislativa  regionale  sopra  richiamata  in  materia  di\n«trasporti sulle linee automobilistiche», la\u0027 dove la  disciplina  in\nquestione, del tutto estranea  alla  materia  del  trasporto,  ricade\npiuttosto nella materia riservata alla legislazione  statale  in  via\nesclusiva.  Spetta  al  legislatore  statale  individuare  meccanismi\nomogenei che siano tali da agevolare il servizio attraverso modalita\u0027\ndi incontro tra domanda dell\u0027utenza e offerta da parte dei conducenti\nsempre secondo regole eguali per tutti gli operatori NCC operanti sul\nterritorio  nazionale  e  nel  rispetto  delle  caratteristiche   del\nservizio NCC. \n    Va poi considerato, inoltre, che la disposizione appare  altresi\u0027\ncontraria alla previsione di  cui  all\u0027art.  3  della  Costituzione -\ninnanzitutto  sotto  il  profilo  della  razionalita\u0027  e  adeguatezza\ndell\u0027intervento normativo - nella parte in cui fa un generico  e  non\nprecisato richiamo a «strumenti tecnologici che agevolino  l\u0027incontro\ntra domanda e offerta del servizio  di  trasporto  non  di  linea  di\npasseggerei», sostituendosi, in parte qua, all\u0027analitica  e  puntuale\nregolazione del decreto al quale l\u0027art.  11,  comma  4  espressamente\nrinvia.  Si  richiamano,  inoltre,  anche   in   relazione   a   tale\ndisposizione, le considerazioni sopra esposte in punto di  necessaria\nuniformita\u0027 e omogeneita\u0027 della disciplina  che  la  regolamentazione\ndel settore relativo al servizio NCC richiede e della  ratio  che  la\nsostiene. \n    Peraltro, a fronte di una  disposizione  normativa  di  contenuto\ngenerico, potrebbe comunque risultare intaccato anche il principio di\neguaglianza  tra  operatori  che  operano  all\u0027interno  del  medesimo\nsettore  atteso  che,  nel  caso  della  sola  Regione  Sardegna,   i\nconducenti NCC potrebbero ingiustificatamente beneficiare di  sistemi\ndifferenziati e, se del  caso,  piu\u0027  favorevoli  rispetto  a  quanto\nprevisto a livello nazionale. E cio\u0027, tenuto conto che  il  comma  in\nesame non opera alcun rinvio alla disciplina statale di riferimento. \n\n \n                         Tutto cio\u0027 premesso \n \n    Alla luce delle suesposte considerazioni, si  conclude  affinche\u0027\nsia dichiarata la illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  2  della\nlegge  regionale  della  Sardegna  16  giugno  2025,  n.  16  recante\n«Attuazione dell\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992  (Legge\nquadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non\ndi linea) e integrazioni alla legge  regionale  n.  21  del  2005  in\nmateria di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico  locale\nin Sardegna»,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione\nautonoma della Sardegna - BURAS n. 35 in data 19 giugno 2025. \n    Si  deposita  l\u0027attestazione  di  approvazione,  da   parte   del\nConsiglio dei ministri,  della  determinazione  di  proposizione  del\nricorso, in data 4 agosto 2025  nonche\u0027  l\u0027allegata  relazione  della\nP.C.M. \n        Roma, 13 agosto 2025 \n \n                  L\u0027Avvocato dello Stato: Palmieri","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"22/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"2","data_legge":"16/06/2025","data_nir":"2025-06-16","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"aggiuntivo dei","denominazione_attributo":"","id":"24911","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"39","data_legge":"07/12/2005","data_nir":"2005-12-07","numero_legge":"21","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24939","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"39","data_legge":"07/12/2005","data_nir":"2005-12-07","numero_legge":"21","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24942","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"39","data_legge":"07/12/2005","data_nir":"2005-12-07","numero_legge":"21","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24943","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33596","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33597","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33598","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33661","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"15/01/1992","data_nir":"1992-01-15","numero_parametro":"21","articolo_impugnato":"11","comma":"4","descrizione_nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art11"},{"id_parametro":"33662","tipo_legge":"dl","descrizione_costit":"decreto-legge","data":"14/12/2018","data_nir":"2018-12-14","numero_parametro":"135","articolo_impugnato":"10","comma":"1","descrizione_nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-12-14;135~art10"},{"id_parametro":"33663","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"11/02/2019","data_nir":"2019-02-11","numero_parametro":"12","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12"}]}}"
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