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Z.. \n \nProcesso  penale  -  Citazione  del  responsabile  civile  -  Mancata\n  previsione,  nel   caso   di   responsabilita\u0027   civile   derivante\n  dall\u0027assicurazione obbligatoria prevista a carico  degli  esercenti\n  la  professione  sanitaria,  che  l\u0027assicuratore  della   struttura\n  sanitaria o sociosanitaria, con il quale quest\u0027ultima ha  stipulato\n  una polizza ai sensi dell\u0027art. 10, comma 1, della legge n.  24  del\n  2017,  possa  essere  citato  nel  processo  penale   a   richiesta\n  dell\u0027imputato. \n- Codice di procedura penale, art. 83. \n\n\r\n(GU n. 20 del 14-05-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI VERONA \n                           Sezione penale \n \n    Il Tribunale di Verona in composizione  monocratica,  in  persona\ndel giudice Enrico Zuccon, letti gli  atti  del  procedimento  penale\nindicato in epigrafe, nei confronti di: \n        F. Z., nato a ... il ..., domicilio  dichiarato  a  ...,  via\n..., difeso di fiducia dall\u0027avv. Claudio Fiorini del Foro di Verona; \n    Imputato del delitto di cui agli articoli 589 e 590-sexies  c.p.,\nperche\u0027, quale medico di reparto in servizio presso  l\u0027Ospedale  ...,\ncagionava la morte di N. F. nato a  ...  il  ...  ricoverato  il  ...\npresso l\u0027U.O. di Chirurgia della stessa  struttura  con  diagnosi  di\n«Subbocclusione  intestinale  da  verosimile  eteroplasia  del  colon\ndiscendente» e sottoposto lo stesso  giorno  del  ...  ad  intervento\nchirurgico di colostomia del colon traverso con accesso  laparotomico\ntrasversale (intervento iniziato alle ore ... e  terminato  alle  ore\n... eseguito dal dott. M. C. con l\u0027ausilio del dott. R. P.) per colpa\nconsistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonche\u0027  per  colpa\nspecifica non avendo osservato le linee guida che indicano le  azioni\nda eseguire nel piu\u0027 breve tempo possibile dopo una diagnosi di shock\nsettico, nello specifico: \n        1. ponendo diagnosi di shock settico solo alle  ore  ...  del\n... laddove la angio TAC effettuata  alle  ore  ...  del  ...  -  che\nperaltro  avrebbe  dovuto  estendere  all\u0027addome,  cio\u0027  che  avrebbe\npermesso di rilevare la  sofferenza  ischemica  del  colon  destro  -\nescludendo l\u0027embolia polmonare, gia\u0027 poneva il quadro  di  uno  shock\nsettico; \n        2. attivando il dott. P. P. medico anestesista solo alle  ore\n... del ... per una consulenza anestesiologica; \n        3. omettendo di applicare le c.d. «bundles»  come  prescritto\ndalle linee guida in  caso  di  shock  settico  ed  il  c.d.  «source\ncontrol»: \n          dosaggio e monitoraggio dei lattati; \n          esecuzione di emocolture; \n          inizio di una terapia antibiotica ad ampio spettro; \n          inizio di un reintegro volemico con cristalloidi fino a  30\nml/kg; \n          inizio di farmaci vaso  pressori  se  dopo  il  riempimento\nvolemico il paziente rimane ipoteso; \n        non rispettando pienamente nessuno di tali punti: \n          una sola EGA (emogasanalisi) e\u0027 stata effettuata  alle  ...\ndel ... che documentava una acidosi lattica importante e non e\u0027 stata\nripetuta; \n          le emoculture non sono state eseguite; \n          una terapia antibiotica ad ampio spettro e\u0027 stata  eseguita\nsolo la mattina del ... quando gia\u0027 la sera  precedente  l\u0027angio  TAC\naveva escluso un\u0027embolia polmonare; \n          non e\u0027 stato prescritto un adeguato reintegro volemico; \n          i farmaci vaso pressori (noradrenalina) vennero  prescritti\nsolamente il ... alle ore ... cioe\u0027 trenta minuti prima del decesso; \n        sicche\u0027 N. F. decedeva il ... alle ore ...  a  causa  di  uno\nshock settico con ischemia del colon destro e  fascite  necrotizzante\nin  soggetto  affetto  da   adenocarcinoma   stenosante   del   colon\ndiscendente. \n    In ... il ... (data del decesso); \n    in cui sono parti civili (costituite all\u0027udienza preliminare  del\n10 ottobre 2024): \n        T. N., nato a ... il ..., \n        M. N., nato a ... il ..., \n        C. F., nata a ... il ..., \n        tutti  difesi  dall\u0027avv.  Eleonora  Danieletto  del  Foro  di\nPadova; \n    all\u0027udienza  del  28  marzo  2025  ha  pronunciato  la   seguente\nordinanza. \n1. Sintetica esposizione dei fatti \n    A seguito di decreto che  dispone  il  giudizio  pronunciato  dal\ngiudice dell\u0027udienza  preliminare  del  Tribunale  di  Verona  il  10\nottobre 2024, l\u0027imputato F. Z. e\u0027 chiamato a rispondere  del  delitto\ndi cui agli articoli 589 e 590-sexies c.p., commesso a  ...  il  ...,\nper avere, in qualita\u0027  di  medico  di  reparto  in  servizio  presso\nl\u0027ospedale «...» di ... di ..., provocato  per  colpa  la  morte  del\npaziente  F.  N.,  ivi  ricoverato  con  diagnosi  di  «subocclusione\nintestinale da verosimile eteroplasia del colon discendente». \n    Nello  specifico,  i  profili  di  colpa  ipotizzati   a   carico\ndell\u0027imputato  concernono  il  non  aver  operato  correttamente  nel\ndiagnosticare (in particolare,  ritardando  la  diagnosi)  uno  shock\nsettico di cui il paziente sarebbe stato affetto e nel non aver posto\nin essere le azioni indicate dalle  pertinenti  linee  guida  per  le\nipotesi di shock settico.  Tali  condotte,  principalmente  omissive,\navrebbero determinato il decesso del paziente F. N.,  intervenuto  il\n..., alle ore ..., a causa di «shock settico con ischemia  del  colon\ndestro e fascite necrotizzante in soggetto affetto da  adenocarcinoma\nstenosante del colon discendente». \n    Nel corso  dell\u0027udienza  preliminare  si  sono  costituiti  parti\ncivili nel processo T. N., M. N. e  C.  F.,  prossimi  congiunti  del\npaziente deceduto F. N. . \n    Alla prima udienza  dibattimentale,  del  19  novembre  2024,  il\nprocesso  e\u0027  stato  rinviato  sul  ruolo  dell\u0027odierno  giudice,  in\nattuazione di provvedimento tabellare di riassegnazione. \n    All\u0027udienza del 29 gennaio 2025  il  difensore  dell\u0027imputato  ha\nchiesto la citazione, quale responsabile  civile,  dell\u0027assicurazione\ndella struttura sanitaria (pubblica) di cui  l\u0027imputato  e\u0027  (ed  era\nanche all\u0027epoca  dei  fatti)  dipendente,  chiedendo  al  giudice  di\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  83  del\ncodice di procedura penale,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che\nl\u0027imputato, nella sua qualita\u0027 di medico c.d. «strutturato», nel caso\ndi responsabilita\u0027 civile derivante  dall\u0027assicurazione  obbligatoria\nprevista dall\u0027art. 10, comma 1, legge n. 24/2017, possa  chiedere  la\ncitazione,  quale  responsabile   civile,   dell\u0027assicuratore   della\nstruttura, affinche\u0027 lo tenga indenne  dalle  richieste  risarcitorie\navanzate dalle parti civili nei suoi confronti. \n    A  tal  fine,  il  difensore  dell\u0027imputato   ha   precisato   (e\ndocumentato) che l\u0027imputato e\u0027 (ed era  anche  all\u0027epoca  dei  fatti)\ndipendente  a  tempo   indeterminato   dell\u0027Azienda   unita\u0027   locale\nsocio-sanitaria (ULSS) n. ... «...», in qualita\u0027 di dirigente  medico\nassegnato all\u0027unita\u0027 operativa di Chirurgia  dell\u0027ospedale  «...»  di\n... . Ha altresi\u0027 documentato la stipulazione, ai sensi  della  legge\nn. 24/2017, di polizze assicurative  da  parte  dall\u0027Azienda  per  il\ngoverno della  sanita\u0027  della  Regione  del  Veneto  -  Azienda  Zero\n(istituita con legge regionale n. 19/2016)  per  conto  di  tutte  le\naziende sanitarie della Regione del Veneto. \n    Il giudice  ha  rinviato  il  processo  per  la  decisione  sulla\nquestione. \n2. Rilevanza \n    La  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale   e\u0027   certamente\nrilevante,  in  quanto  il  giudizio   non   puo\u0027   essere   definito\nindipendentemente dalla risoluzione della medesima. \n    L\u0027imputato, infatti, ha chiesto la citazione, quale  responsabile\ncivile,  dell\u0027assicuratore   dell\u0027azienda   sanitaria, S.   ...   (la\nstipulazione della polizza - da parte di Azienda Zero, per  conto  di\ntutte le aziende sanitarie  della  Regione  del  Veneto  -  e\u0027  stata\ncomprovata dalla difesa dell\u0027imputato mediante i  documenti  prodotti\nall\u0027udienza del 29 gennaio 2025). \n    L\u0027art. 83 del codice di procedura penale, tuttavia, non  consente\nall\u0027imputato di chiedere ed ottenere la citazione di  soggetti  quali\nresponsabili civili, ad eccezione che nelle ipotesi introdotte  dalle\nsentenze della Corte costituzionale n. 112 del  1998  e  n.  159  del\n2022, relative rispettivamente al caso della  responsabilita\u0027  civile\nderivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,  per\ncui la legge n. 990/1969 prevede l\u0027assicurazione obbligatoria,  e  al\ncaso   della   responsabilita\u0027   civile   derivante    dall\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 venatoria, per cui  la  legge  n.  157/1992  parimenti\nprevede l\u0027assicurazione obbligatoria. In tali ipotesi, a seguito  dei\ncitati interventi del Giudice  delle  leggi,  anche  l\u0027imputato  puo\u0027\nchiedere  ed  ottenere  la  citazione,  quale  responsabile   civile,\ndell\u0027assicuratore. \n    L\u0027attuale formulazione  dell\u0027art.  83  del  codice  di  procedura\npenale, pertanto, impedisce di  accogliere  l\u0027istanza  dell\u0027imputato,\nnon  ricorrendo  i  casi  gia\u0027  oggetto  delle  citate  pronunce   di\nincostituzionalita\u0027. Ove fosse invece ritenuta fondata  la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale eccepita dal difensore e sollevata con\nla presente ordinanza, l\u0027imputato sarebbe legittimato a  chiedere  ed\nottenere la citazione, quale responsabile  civile,  dell\u0027assicuratore\ndella struttura sanitaria. \n    Ne consegue la rilevanza della questione. \n3. Non manifesta infondatezza \n  3.1. Principi  affermati  dalla  giurisprudenza  costituzionale  in\nmateria di (il)legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83 del codice di\nprocedura penale. \n    In  punto  di  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale, si deve anzitutto rilevare che, in forza\ndell\u0027art. 185, 2º comma, c.p., «[o]gni reato, che abbia cagionato  un\ndanno patrimoniale o non patrimoniale,  obbliga  al  risarcimento  il\ncolpevole e le persone che,  a  norma  delle  leggi  civili,  debbono\nrispondere per il fatto di lui». E\u0027 su tale previsione che  si  fonda\nla figura del responsabile  civile  nel  processo  penale,  ossia  il\nsoggetto che, pur non avendo commesso il fatto, e\u0027 tenuto a risarcire\nil danno in solido con l\u0027imputato. \n    L\u0027art. 83 del codice di  procedura  penale  consente  alla  parte\ncivile (ed, eccezionalmente, al pubblico ministero nel  caso  di  cui\nall\u0027art.  77,  comma  4,  c.p.p.)  di  richiedere  la  citazione  del\nresponsabile civile nel processo penale, onde ottenerne  la  condanna\nal risarcimento del danno in solido con l\u0027imputato, nel caso  in  cui\nquest\u0027ultimo sia ritenuto responsabile del reato ascrittogli. \n    La facolta\u0027 di richiedere la citazione del responsabile civile e\u0027\nstata da sempre negata all\u0027imputato  (sin  dal  codice  di  procedura\npenale del 1865, con opzione  confermata  nei  successivi  codici  di\nprocedura penale del 1913 e del  1930,  fino  a  giungere  al  codice\nattualmente  vigente),  in   ragione   del   carattere   strettamente\ncivilistico del rapporto sottostante e della  considerazione  che  la\npresenza nel processo penale  del  responsabile  civile  sarebbe  uno\nstrumento  posto  a  tutela  della   parte   civile   e   non   tanto\ndell\u0027imputato. \n    La Corte costituzionale, con sentenza n. 38  del  1982,  infatti,\ncon riferimento alle disposizioni del codice di procedura penale  del\n1930 che non consentivano all\u0027imputato di chiedere la  citazione  del\nresponsabile civile, sostenne che la  parte  civile  si  colloca  nel\nprocesso penale  «in  posizione  accessoria  rispetto  alla  esigenza\ndell\u0027accertamento  dei  reati,  cui   corrisponde   l\u0027esercizio   del\nmagistero  penale»;  a  sua  volta,  il  responsabile  civile  e\u0027  un\n«soggetto secondario del rapporto processuale», la cui  presenza  «e\u0027\ncosi\u0027 collegata ad un oggetto del tutto  diverso  da  quello  cui  e\u0027\npreordinato  il  processo  penale,  di  talche\u0027  la  regolamentazione\nrelativa,  per  quanto  attiene  alla  sua  citazione   razionalmente\nriflette  la  diversita\u0027  delle  situazioni,  aderendo  al  carattere\ndell\u0027azione civile, subordinata alle scelte della parte lesa che puo\u0027\nliberamente rivolgere la propria domanda o verso il solo  imputato  o\nanche nei confronti del responsabile civile». L\u0027imputato, invece, nel\nprocesso penale non ha «richieste di natura civilistica da avanzare»,\nne\u0027 «pretese da far  valere  [...]  nei  confronti  del  responsabile\ncivile» e, se  mai,  potra\u0027  rivalersi  su  quest\u0027ultimo  in  via  di\nregresso. Il Giudice delle leggi escluse, quindi, una violazione  del\nprincipio di uguaglianza, il quale «esige che a situazioni eguali  si\napplichi  una   eguale   regolamentazione,   salvo   differenziazioni\nrazionalmente stabilite», poiche\u0027 nel caso in esame la «diversita\u0027 di\ndisciplina» doveva ritenersi  «giustificata  dalla  diversita\u0027  delle\nsituazioni» (punto 2 del Considerato in diritto). \n    Dopo l\u0027entrata in vigore dell\u0027attuale codice di procedura penale,\ntuttavia,  la  Corte  costituzionale,  in  una   specifica   ipotesi,\nriconobbe la possibilita\u0027 per l\u0027imputato di chiedere la citazione del\nresponsabile civile:  si  trattava  del  caso  della  responsabilita\u0027\ncivile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei\nnatanti (c.d. «responsabilita\u0027 civile automobilistica»), rispetto  al\nquale il Giudice delle leggi, con sentenza n. 112 del 1998, dichiaro\u0027\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83 del codice di  procedura\npenale nella parte in cui non consentiva all\u0027imputato di chiedere  la\ncitazione, quale responsabile civile, dell\u0027assicuratore.  Cio\u0027  sulla\nbase dell\u0027ingiustificata disparita\u0027 di trattamento - con  conseguente\nviolazione del principio di  uguaglianza  di  cui  all\u0027art.  3  della\nCostituzione  -  che  venne  ravvisata  tra  l\u0027imputato  assoggettato\nall\u0027azione civile nel processo penale  e  il  convenuto  assoggettato\nalla medesima azione in sede civile, il quale ben avrebbe potuto,  ai\nsensi dagli articoli 1917, 4º comma, del codice civile e 106  c.p.c.,\nchiamare in garanzia il proprio assicuratore. \n    La Corte costituzionale, in quell\u0027occasione, rilevo\u0027 infatti  che\n«[l]a posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto\nillecito in autonomo giudizio civile e quella  dell\u0027imputato  per  il\nquale, in relazione allo  stesso  tipo  di  illecito,  vi  sia  stata\ncostituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono\nassolutamente identiche»; di conseguenza, ravviso\u0027 una violazione del\nprincipio di uguaglianza ad opera di un «sistema  come  quello  degli\narticoli 83 e seguenti del codice di procedura  penale,  per  effetto\ndel quale l\u0027assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi  di\nlegge puo\u0027 entrare nel processo solo  in  forza  di  citazione  della\nparte civile (o del pubblico ministero nel  caso  previsto  dall\u0027art.\n77, [comma]  4)  o  in  forza  del  proprio  intervento  volontario»,\nprivando  l\u0027imputato  «di  ogni  possibilita\u0027  di  coinvolgere  nella\npretesa  di  danno  avanzata  dalla  parte   civile   il   civilmente\nresponsabile» e cosi\u0027 irragionevolmente deviando  «dallo  schema  del\nrapporto processuale civile» (punto 4 del Considerato in diritto). \n    Con successive pronunce, la Corte costituzionale chiari\u0027 l\u0027esatta\nportata dei principi  enunciati  nella  sentenza  n.  112  del  1998,\nevidenziando anzitutto come  la  tendenza  del  codice  di  procedura\npenale del 1988 fosse  quella  di  «circoscrivere  nei  limiti  della\nessenzialita\u0027  tutte  le  forme  di  cumulo  processuale,  stante  la\nmaturata consapevolezza che l\u0027incremento delle regiudicande -  specie\nse, come quelle civili, estranee alle finalita\u0027 tipiche del  processo\npenale - non possa che aggravarne l\u0027iter; con conseguente perdita  di\nsnellezza e celerita\u0027 nelle  cadenze  e  nei  tempi  di  definizione»\n(sent. n. 75 del 2001, punto 2 del Considerato in diritto),  anche  a\nsalvaguardia  del  valore  della  ragionevole  durata  del  processo,\n«oggetto di espressa garanzia costituzionale ad opera dell\u0027art.  111,\nsecondo comma, Cost.» (ord. n. 300 del 2004). \n    Si evidenzio\u0027, quindi, che la sentenza  n.  112  del  1998  aveva\nposto  in  rilievo  alcuni   peculiari   aspetti   della   disciplina\ndell\u0027assicurazione della  «responsabilita\u0027  civile  automobilistica»,\ntali per cui doveva ravvisarsi «una  correlazione  tra  le  posizioni\ncoinvolte di spessore tale da rendere necessariamente omologabile  il\ncorrispondente regime ad esse riservato, tanto  in  sede  civile  che\nnella ipotesi di esercizio della domanda risarcitoria in sede penale»\n(sent. n. 75 del 2001, punto 3 del Considerato in diritto). \n    Detti aspetti erano costituiti: \n        dalle circostanze che «il danneggiato  per  sinistro  causato\ndalla circolazione di un veicolo o di un natante  ha  azione  diretta\nper il risarcimento del danno nei confronti dell\u0027assicuratore» e  che\n«nel giudizio promosso contro l\u0027assicuratore debba  \"essere  chiamato\nnel processo anche il responsabile del danno\": cosi\u0027  configurandosi,\nin tale ipotesi, un litisconsorzio necessario»; cio\u0027  che  consentiva\ndi ricondurre la «responsabilita\u0027 civile automobilistica» ai casi «ai\nquali si riferisce il secondo comma dell\u0027art. 185 del codice  penale»\n(ibidem); \n        dalla possibilita\u0027, riconosciuta al danneggiante convenuto in\nsede civile, di chiamare in garanzia l\u0027impresa assicuratrice ai sensi\ndell\u0027art. 106 del codice  di  procedura  civile;  tale  possibilita\u0027,\ninfatti, evidenziava il «diritto dell\u0027assicurato di vedersi manlevato\ndalle pretese risarcitorie, con correlativo potere  di  regresso,  al\ncontrario escluso per l\u0027assicuratore», con il conseguente  necessario\n«allineamento - anche in sede penale  -  dei  poteri  processuali  di\n\"chiamata\"   assicurati   in   sede   civile;   restando   altrimenti\nirragionevolmente sterilizzata  la  \"effettivita\u0027\"  del  rapporto  di\ngaranzia (nella specie a funzione \"plurima\", in  quanto  destinato  a\nsalvaguardare direttamente tanto la vittima che il danneggiante),  in\nvirtu\u0027 delle scelte a tal proposito operate dall\u0027attore-parte civile»\n(ibidem). \n    Sostanzialmente, quindi,  la  Corte  costituzionale  ravviso\u0027  la\nnecessita\u0027 di riconoscere all\u0027imputato la  facolta\u0027  di  chiedere  la\ncitazione  del  responsabile  civile  nei   casi   di   assicurazione\nobbligatoria per cui fosse prevista l\u0027azione diretta del  danneggiato\ncontro l\u0027assicuratore (solo in  tali  ipotesi,  infatti,  si  sarebbe\nrientrati nel paradigma di cui all\u0027art.  185,  2º  comma,  c.p.,  con\nriferimento  ai  soggetti  che  secondo  la  legge  civile   «debbono\nrispondere» per il fatto dell\u0027imputato) e soltanto ove sussistesse un\nrapporto   interno   di   garanzia   tra   danneggiante-imputato    e\nassicuratore-terzo,  che  consentisse  di  ravvisare  una   «funzione\n\"plurima\"»  della   garanzia,   a   salvaguardia   quindi   sia   del\ndanneggiato-parte civile sia del danneggiante-imputato. \n    In tali ipotesi - e solo in tali  ipotesi  -  si  sarebbe  dovuta\nritenere irragionevole la mancata previsione della  possibilita\u0027  per\nl\u0027imputato di  chiedere  la  citazione,  quale  responsabile  civile,\ndell\u0027assicuratore, posto che  l\u0027assicurazione  della  responsabilita\u0027\ncivile, in tali casi, era prevista dalla legge  anche  a  tutela  del\ndanneggiante, ossia dell\u0027imputato stesso. \n    Sulla base di tali argomenti, vennero quindi ritenute non fondate\nle questioni di legittimita\u0027 costituzionale  volte  ad  estendere  la\npossibilita\u0027  per  l\u0027imputato  di  chiedere   la   citazione,   quale\nresponsabile civile, dell\u0027esercente l\u0027aeromobile ai  sensi  dell\u0027art.\n878  cod.  nav.  per  i  danni  provocati  dal   sinistro   cagionato\ndall\u0027imputato (sent. n. 75 del 2001) o dell\u0027ente  pubblico-datore  di\nlavoro dell\u0027imputato in caso di lesioni personali  colpose  aggravate\ndalla violazione della normativa  in  materia  di  prevenzione  degli\ninfortuni sul lavoro (ord. n. 300 del 2004). \n    In entrambi  i  casi,  infatti,  pur  essendo  prevista  l\u0027azione\ndiretta  del  danneggiato  nei   confronti   del   terzo   (esercente\nl\u0027aeromobile o ente pubblico-datore di lavoro), mancava  il  rapporto\ninterno «di garanzia» tra imputato-danneggiante e terzo responsabile,\nnei termini di cui all\u0027art. 1917 del codice civile: era  previsto  il\ndiritto di regresso del terzo nei confronti del danneggiante e non il\ncontrario; di conseguenza, la responsabilita\u0027 del terzo svolgeva  una\nfunzione di tutela solo nei confronti  del  danneggiato-parte  civile\n(al quale era assicurata una maggiore  probabilita\u0027  di  ottenere  il\nrisarcimento, stante la pluralita\u0027 dei responsabili) e non anche  del\ndanneggiante-imputato, che non era in alcun modo «garantito». \n    Venne altresi\u0027 ritenuta manifestamente infondata la questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  volta  a  consentire  all\u0027imputato   di\ncitare, quale responsabile civile,  il  «proprio  assicuratore  della\nresponsabilita\u0027 civile facoltativa» (sempre sent. n. 75 del 2001). In\ntale ipotesi, infatti,  sebbene  fosse  ravvisabile  il  rapporto  di\n«garanzia» a vantaggio dell\u0027imputato-danneggiante, non ricorreva  ne\u0027\nl\u0027obbligatorieta\u0027   ex   lege    del    risarcimento    («presupposto\noggettivo-sostanziale») ne\u0027 l\u0027azione  diretta  del  danneggiato-parte\ncivile     nei     confronti     dell\u0027assicuratore      («presupposto\nsoggettivo-processuale»). Si trattava quindi di  una  situazione  non\nriconducibile al disposto dell\u0027art. 185, 2º comma, c.p., il quale  si\nriferisce esclusivamente alle persone  (fisiche  o  giuridiche)  che,\nsecondo la legge  civile,  «debbono  rispondere»  nei  confronti  del\ndanneggiato per il fatto dell\u0027imputato. \n    Per la stessa ragione, piu\u0027 di recente,  e\u0027  stata  ritenuta  non\nfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83  del\ncodice di  procedura  penale  nella  parte  in  cui  non  prevede  la\ncitazione, a richiesta dell\u0027imputato, dell\u0027assicuratore nei  casi  di\nassicurazione obbligatoria  della  responsabilita\u0027  civile  derivante\ndall\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 professionale dei notai, prevista dagli\narticoli 19 e 20, legge n. 89/1913. \n    Con la sentenza n. 34 del 2018, infatti, la Corte costituzionale,\npur riconoscendo la sussistenza  di  quella  «funzione  plurima»  del\nrapporto di garanzia, «destinato a salvaguardare direttamente sia  la\nvittima,  sia  il  danneggiante»,   ha   rilevato   che,   nel   caso\ndell\u0027assicurazione    della    responsabilita\u0027    civile    derivante\ndall\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 professionale notarile, «il legislatore\nnon si e\u0027 spinto  sino  a  prevedere  la  possibilita\u0027  di  un\u0027azione\ndiretta del danneggiato nei confronti  dell\u0027assicuratore,  analoga  a\nquella    che    contraddistingue    la    responsabilita\u0027     civile\nautomobilistica».  Cio\u0027  impedisce  di  ricondurre  tale  ipotesi  di\nassicurazione al «paradigma del responsabile civile  ex  lege,  quale\ndelineato dall\u0027art. 185, secondo comma,  cod.  pen.»;  una  pronuncia\nadditiva nel senso richiesto dal giudice  rimettente  avrebbe  quindi\n«la valenza di innovazione sistematica»,  che  invece  e\u0027  «riservata\nalla discrezionalita\u0027 del legislatore» (punti 4 e 5  del  Considerato\nin diritto). \n    Ancor piu\u0027 recentemente, invece, e\u0027  stata  ritenuta  fondata  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83 del  codice  di\nprocedura penale nella parte in  cui  non  consente  all\u0027imputato  di\nchiedere la citazione, quale responsabile  civile,  dell\u0027assicuratore\nnei  casi  di  responsabilita\u0027  civile  derivante  dall\u0027assicurazione\nobbligatoria prevista per l\u0027attivita\u0027 venatoria dall\u0027art.  12,  comma\n8, legge n. 157/1992. \n    Nella sentenza n. 159 del 2022, infatti, il Giudice  delle  leggi\nha rilevato che in tale ipotesi ricorrono tutti i requisiti enucleati\ndalla giurisprudenza costituzionale appena  richiamata  per  ritenere\nsussistente quell\u0027irragionevole disparita\u0027 di trattamento  tra  «[l]a\nposizione del convenuto  chiamato  a  rispondere  del  proprio  fatto\nillecito in autonomo giudizio civile e quella  dell\u0027imputato  per  il\nquale, in relazione allo  stesso  tipo  di  illecito,  vi  sia  stata\ncostituzione di parte civile del danneggiato  nel  processo  penale»,\ngia\u0027 posta a fondamento della sentenza n. 112  del  1998  (a  cui  la\ncitazione si riferisce). \n    In particolare, si  e\u0027  anzitutto  rilevato  che  l\u0027assicurazione\ndella responsabilita\u0027 civile derivante  dall\u0027attivita\u0027  venatoria  e\u0027\nobbligatoria (art. 12,  comma  8,  legge  n.  157/1992);  e\u0027  inoltre\nprevista   l\u0027azione   diretta   del   danneggiato    nei    confronti\ndell\u0027assicuratore (art. 12, comma 10, legge n. 157/1992). \n    Si rientra, pertanto, nell\u0027ipotesi di responsabilita\u0027  civile  ex\nlege di cui all\u0027art. 185, 2º comma, c.p. \n    Accertata la riconducibilita\u0027 della fattispecie all\u0027art. 185,  2º\ncomma, c.p., la Corte costituzionale ha  ritenuto  «indubitabile  che\nl\u0027assicurazione  obbligatoria   della   responsabilita\u0027   civile   da\nattivita\u0027 venatoria assolva a quella \"funzione plurima\"  di  garanzia\ncui ha fatto riferimento la sentenza n.  112  del  1998»,  in  quanto\n«essa tutela l\u0027assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato  dalle\npretese  risarcitorie  del  danneggiato,  con  correlato  diritto  di\nregresso verso l\u0027assicuratore qualora le abbia soddisfatte; ma tutela\npure le vittime degli incidenti di caccia, garantendo loro,  entro  i\nlimiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni  subiti».  La\nratio  del  regime  di  assicurazione  della  responsabilita\u0027  civile\nderivante dall\u0027attivita\u0027 venatoria - ha  continuato  la  Corte  -  e\u0027\ninfatti «proprio quella  di  proteggere  in  maniera  effettiva,  per\nragioni di sicurezza sociale, i terzi danneggiati,  stante  l\u0027elevata\npericolosita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 venatoria, esercitata mediante  armi  da\nfuoco» (sent. n. 159 del 2022, punto 3.1 del Considerato in diritto). \n    Quanto all\u0027ulteriore requisito che appariva essere stato espresso\ndalla precedente giurisprudenza costituzionale, ossia  la  previsione\ndi un litisconsorzio necessario di assicuratore  e  danneggiante  nel\ngiudizio promosso contro il primo,  la  Corte  ha  rilevato  che,  in\nrealta\u0027, al  fine  di  ricondurre  la  fattispecie  alle  ipotesi  di\nresponsabilita\u0027 civile ex lege di cui all\u0027art. 185, 2º  comma,  c.p.,\n«il solo elemento realmente indispensabile  affinche\u0027  l\u0027assicuratore\ndel danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile e\u0027\nla previsione normativa [...] dell\u0027azione  diretta  del  danneggiato:\nprevisione a fronte della quale, nel caso in cui  il  fatto  illecito\ndell\u0027assicurato integri  un\u0027ipotesi  di  reato,  l\u0027assicuratore  deve\nconsiderarsi  obbligato  verso  la  vittima,   in   virtu\u0027   di   una\ndisposizione della legge civile, a  risarcire  i  danni  causati  dal\nreato in solido con l\u0027imputato, conformemente allo  schema  delineato\ndal codice penale» (sent. n. 159 del 2022, punto 3.3 del  Considerato\nin diritto). \n    Ravvisando, quindi, «la  medesima  ingiustificata  disparita\u0027  di\ntrattamento, tra imputato assoggettato  ad  azione  risarcitoria  nel\nprocesso penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, gia\u0027\nriscontrata dalla sentenza n. 112 del 1998» - a  fronte  della  quale\n«l\u0027effettivita\u0027 della  duplice  funzione  di  garanzia  del  rapporto\nassicurativo [...] rischia di rimanere compromessa, secondo la scelta\ndel danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far  valere  le\nproprie pretese» (ivi, punto 3.6 del Considerato  in  diritto)  -  la\nCorte costituzionale ha  dichiarato  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 83 del codice di procedura penale nella parte  in  cui  non\nprevede  che,  nel   caso   di   responsabilita\u0027   civile   derivante\ndall\u0027assicurazione    obbligatoria    prevista    per     l\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 venatoria,  l\u0027assicuratore  possa  essere  citato  nel\nprocesso penale a richiesta dell\u0027imputato. \n  3.2. Applicazione dei menzionati principi al caso di specie \n    Cosi\u0027  riassunti  i  requisiti  espressi   dalla   giurisprudenza\ncostituzionale rispetto alle questioni di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 83 del codice di  procedura  penale  con  riferimento  alla\nmancata possibilita\u0027 per l\u0027imputato  di  chiedere  la  citazione  del\nresponsabile civile, si  deve  rilevare  che,  nella  fattispecie  in\nesame, tali requisiti appaiono tutti sussistenti. \n    Si  procede,  infatti,  nei   confronti   di   un   medico   c.d.\n«strutturato», chiamato a rispondere del delitto di omicidio  colposo\nin ambito sanitario (articoli 589 e 590-sexies  c.p.),  il  quale  ha\nchiesto la citazione quale responsabile civile (essendosi  costituiti\nparti civili nel processo i prossimi congiunti del paziente deceduto)\ndell\u0027assicuratore  della  struttura   sanitaria,   in   presenza   di\nun\u0027ipotesi di assicurazione obbligatoria, con previsione  dell\u0027azione\ndiretta  del  danneggiato  nei  confronti  dell\u0027assicuratore  e   con\nevidente  funzione  di   garanzia   sia   a   favore   dell\u0027operatore\nsanitario-danneggiante sia a favore del paziente-danneggiato. \n    Onde esplicitare con maggiore chiarezza la sussistenza dei citati\nrequisiti, e\u0027 opportuno ricostruire, pur  in  sintesi,  la  normativa\nvigente in materia di responsabilita\u0027 civile (e  assicurazione  della\nstessa) derivante dall\u0027esercizio delle professioni sanitarie, di  cui\nalla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in  materia  di\nsicurezza delle cure e della persona assistita, nonche\u0027 in materia di\nresponsabilita\u0027  professionale   degli   esercenti   le   professioni\nsanitarie». \n    Orbene,  tale  legge  prevede  che  le  strutture   sanitarie   o\nsociosanitarie (nel prosieguo anche «strutture sanitarie»), pubbliche\no private,  che,  nell\u0027adempimento  delle  proprie  obbligazioni,  si\navvalgano dell\u0027opera di esercenti la professione sanitaria (anche  se\nscelti dal paziente e anche se non dipendenti delle strutture stesse)\nrispondano delle condotte dolose o colpose di costoro «ai sensi degli\narticoli  1218  e  1228  del  codice  civile»,  quindi  a  titolo  di\nresponsabilita\u0027 contrattuale (art. 7, comma 1, legge n. 24/2017).  Si\nprevede poi che gli esercenti la professione sanitaria (nel prosieguo\nanche «i professionisti sanitari») che  operino  all\u0027interno  di  una\nstruttura e che non abbiano agito  nell\u0027adempimento  di  obbligazioni\ncontrattuali assunte con il paziente rispondano  invece  del  proprio\noperato «ai sensi dell\u0027art. 2043 del codice civile», quindi a  titolo\ndi responsabilita\u0027 extracontrattuale  (art.  7,  comma  3,  legge  n.\n24/2017). \n    La finalita\u0027 della  previsione,  come  riconosciuto  anche  dalla\nCorte costituzionale, e\u0027 stata quella di  «alleggerire  la  posizione\ndel medico cosiddetto «strutturato», sottraendolo alle conseguenze  -\nconsiderate  eccessivamente  gravose  -  della   responsabilita\u0027   da\ninadempimento  contrattuale,  precedentemente  ipotizzata  nei   suoi\nconfronti dall\u0027orientamento giurisprudenziale favorevole alla  teoria\ndel cosiddetto \"contatto sociale\"» (sent. n. 182 del 2023). \n    E\u0027 inoltre prevista la possibilita\u0027  delle  strutture  sanitarie,\nche abbiano risarcito il danno provocato da  professionisti  sanitari\nc.d. «strutturati», di rivalersi sui medesimi, ma solo  nei  casi  di\ndolo o di colpa grave e per un importo non superiore -  nei  casi  di\ncolpa  grave  -  al  triplo   del   valore   maggiore   del   reddito\nprofessionale,  ivi  compresa  la  retribuzione   lorda,   conseguito\nnell\u0027anno di inizio della  condotta  causa  dell\u0027evento  o  nell\u0027anno\nimmediatamente precedente o successivo (art. 9, commi 1 e 6, legge n.\n24/2017). Analoghi limiti sono previsti con riferimento all\u0027azione di\nresponsabilita\u0027  amministrativa  esercitata  dal  pubblico  ministero\npresso la Corte dei conti nei confronti dei  professionisti  sanitari\nche operino in  strutture  pubbliche  (art.  9,  comma  5,  legge  n.\n24/2017). \n    Rispetto a tali differenti responsabilita\u0027, la legge n.  24/2017,\nall\u0027art. 10, prevede diversi  obblighi  assicurativi,  a  carico  dei\ndiversi soggetti coinvolti. \n    In primo luogo, le strutture sanitarie «devono  essere  provviste\ndi  copertura  assicurativa  o  di  altre  analoghe  misure  per   la\nresponsabilita\u0027 civile verso terzi e per la  responsabilita\u0027  civile»\nanche per  i  danni  cagionati  dal  personale  «a  qualunque  titolo\noperante presso le strutture», sia in qualita\u0027  di  dipendente  (c.d.\n\"strutturato\") sia in regime di libera professione intramuraria o  in\nregime di convenzione con il servizio sanitario nazionale  (art.  10,\ncomma 1, 1º e 2º periodo, legge n. 24/2017).  Le  strutture,  quindi,\noltre che per la responsabilita\u0027 civile derivante da  fatto  proprio,\ndevono essere necessariamente assicurate anche per la responsabilita\u0027\ncivile derivante da fatto altrui, ossia  dall\u0027attivita\u0027  di  tutti  i\nprofessionisti sanitari che  operino  al  loro  interno.  Si  tratta,\nquindi, in quest\u0027ultimo caso, di un\u0027assicurazione per  conto  altrui,\nai sensi dell\u0027art. 1891 del codice civile. \n    Le  strutture  sanitarie,  inoltre,  devono   stipulare   polizze\nassicurative o adottare altre analoghe misure «per la copertura della\nresponsabilita\u0027 civile verso terzi  degli  esercenti  le  professioni\nsanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di  cui\nal comma 3 dell\u0027art. 7» (art. 10,  comma  1,  3º  periodo,  legge  n.\n24/2017).  Le  strutture,  pertanto,  devono   assicurare   anche   i\nprofessionisti sanitari di cui si  avvalgono,  per  il  caso  in  cui\ncostoro siano chiamati  in  prima  persona  a  rispondere  dei  danni\narrecati ai pazienti, ai sensi dell\u0027art. 2043 del codice civile. Tale\nprevisione, tuttavia, da un lato fa salva la possibilita\u0027 di  rivalsa\ndi cui all\u0027art. 9, legge n. 24/2017  (con  i  limiti  ivi  previsti);\ndall\u0027altro lato, non si applica  con  riferimento  ai  professionisti\nsanitari  che  operino  in  regime   di   libera   professione   («Le\ndisposizioni di  cui  al  periodo  precedente  non  si  applicano  in\nrelazione agli esercenti la professione sanitaria  di  cui  al  comma\n2»). \n    In secondo luogo, la  legge  prevede  che  per  i  professionisti\nsanitari che svolgano la propria attivita\u0027 al di fuori  delle  citate\nstrutture sanitarie o  che  comunque  operino  in  regime  di  libera\nprofessione  (anche  intramuraria)   rimanga   fermo   l\u0027obbligo   di\nassicurazione   della   responsabilita\u0027   civile   a    tutela    del\ncliente-paziente, gia\u0027 previsto da altre disposizioni (art. 10, comma\n2, legge n. 24/2017). \n    Infine, i professionisti sanitari operanti «a  qualunque  titolo»\nnelle  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private  sono   tenuti   a\nstipulare, con  oneri  a  proprio  carico,  «un\u0027adeguata  polizza  di\nassicurazione per colpa grave» «[a]l fine di garantire efficacia alle\nazioni di cui all\u0027art. 9 e all\u0027articolo 12, comma 3» (art. 10,  comma\n3, legge n. 24/2017), ossia  al  fine  di  garantire  efficacia  alle\nazioni di rivalsa della  struttura  sanitaria  o  di  responsabilita\u0027\namministrativa promossa dal pubblico ministero presso  la  Corte  dei\nconti (art. 9, legge n. 24/2017), nonche\u0027 all\u0027azione  di  rivalsa  da\nparte dell\u0027assicuratore (art. 12, comma 3, legge n.  24/2017,  a  sua\nvolta soggetta ai limiti  di  cui  all\u0027art.  9,  comma  6,  legge  n.\n24/2017), nei loro confronti. \n    Oltre a tali diverse  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  la\nlegge n. 24/2017 prevede sia la possibilita\u0027 per  il  danneggiato  di\nagire direttamente nei confronti dell\u0027impresa  di  assicurazione  che\npresti la  copertura  assicurativa  alla  struttura  sanitaria  o  al\nprofessionista sanitario che operi in regime  di  libera  professione\n(art.  12,   comma   1),   sia   il   litisconsorzio   necessario   -\nrispettivamente della struttura o del professionista sanitario -  nel\ngiudizio promosso dal danneggiato contro l\u0027impresa  di  assicurazione\n(art. 12, comma 4). \n    Non e\u0027 prevista un\u0027azione diretta del danneggiato  nei  confronti\ndell\u0027assicuratore  nei  casi  di   assicurazione   obbligatoria   del\nprofessionista sanitario ai sensi dell\u0027art. 10,  comma  3,  legge  n.\n24/2017, in quanto - come  gia\u0027  rilevato  -  tale  assicurazione  e\u0027\nstipulata  non  a  copertura   della   responsabilita\u0027   civile   del\nprofessionista medesimo nei confronti dei pazienti,  ma  al  fine  di\ngarantire  efficacia  alle  azioni  di  rivalsa   o   all\u0027azione   di\nresponsabilita\u0027 amministrativa promosse nei suoi confronti. \n    L\u0027azione  diretta  del   danneggiato,   peraltro,   e\u0027   divenuta\npienamente operativa, ai  sensi  dell\u0027art.  12,  comma  6,  legge  n.\n24/2017, solo dal 16 marzo 2024, con l\u0027entrata in vigore del  decreto\ninterministeriale n. 232/2023 (Regolamento recante la  determinazione\ndei requisiti minimi delle  polizze  assicurative  per  le  strutture\nsanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le\nprofessioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni\ngenerali di  operativita\u0027  delle  altre  analoghe  misure,  anche  di\nassunzione diretta del rischio e le regole per il  trasferimento  del\nrischio  nel  caso  di  subentro  contrattuale   di   un\u0027impresa   di\nassicurazione, nonche\u0027 la previsione nel bilancio delle strutture  di\nun fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa  a  riserva  per\ncompetenza dei risarcimenti  relativi  ai  sinistri  denunciati),  il\nquale ha determinato - tra l\u0027altro - i requisiti minimi delle polizze\nassicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie nonche\u0027  per\ngli esercenti le professioni sanitarie. \n    Cosi\u0027 illustrato il quadro normativo di riferimento, nel caso  in\nesame - come anticipato  -  appaiono  sussistere  tutti  i  requisiti\nespressi dalla giurisprudenza  costituzionale  per  ravvisare  quella\n«ingiustificata disparita\u0027 di trattamento, tra imputato  assoggettato\nad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la  stessa\nazione  in  sede  civile»  che  ha  condotto  alle  dichiarazioni  di\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83 del  codice  di  procedura\npenale di cui alle sentenze della Corte  costituzionale  n.  112  del\n1998 e 159 del 2022. \n    L\u0027imputato - come ricordato  piu\u0027  volte  -  e\u0027  un  medico  c.d.\n«strutturato», dipendente dell\u0027azienda sanitaria  (pubblica)  ...  di\n...,  e  ha  chiesto  la  citazione,   quale   responsabile   civile,\ndell\u0027assicuratore di tale azienda sanitaria, ossia S... . \n    L\u0027assicurazione, come  risulta  dai  documenti  depositati  dalla\ndifesa dell\u0027imputato all\u0027udienza del 29  gennaio  2025,  e\u0027  prestata\n«per il rischio di responsabilita\u0027 civile derivante ai sensi di legge\nall\u0027azienda/assicurato in relazione allo svolgimento delle  attivita\u0027\nistituzionali e competenze previste e/o consentite  e/o  delegate  da\nleggi, regolamenti o altri atti amministrativi - anche  interni  -  e\ndelle attivita\u0027  accessorie,  complementari,  connesse  e  collegate,\npreliminari  e  conseguenti  alle  principali,  nessuna  esclusa  ne\u0027\neccettuata, comprese le attivita\u0027  umanitarie  in  genere,  attivita\u0027\ncomunque e ovunque svolte, anche avvalendosi di strutture  di  terzi,\ncomprese tutte le attivita\u0027 e i servizi che in futuro possano  essere\nespletati, anche in forma di consorzi o societa\u0027 miste, anche  quelli\ndi  carattere   tecnico,   amministrativo,   sociale,   culturale   e\nassistenziale.  A  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  sono\ncompresi in  garanzia  l\u0027esercizio  di  ospedali,  comprese  le  sedi\ndistaccate, ambulatori, di centri per  il  recupero  e  l\u0027inserimento\nlavorativo   di   soggetti   con   handicap,    anche    mentali    e\ntossicodipendenti,  centri  di  educazione  psicomotoria,   distretti\nsocio-sanitari ecc.», con la precisazione che «[i]l soggetto  il  cui\ninteresse e\u0027 tutelato dall\u0027assicurazione e\u0027 pertanto: - L\u0027Azienda;  -\nIl direttore generale, anche in  qualita\u0027  di  legale  rappresentante\ndell\u0027Azienda, il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il\ndirettore dei Servizi  sociali  e  della  funzione  territoriale,  il\ndirettore scientifico; - I componenti del Comitato etico di  ciascuna\nAzienda; - Tutti i dirigenti,  i  funzionari  e  i  dipendenti  della\nAzienda e tutti i soggetti dalla stessa incaricati che, anche se  non\ndipendenti, partecipano  a  qualsiasi  titolo  alle  attivita\u0027  della\nAzienda». \n    Si e\u0027 quindi in  presenza,  in  primo  luogo,  di  un\u0027ipotesi  di\nassicurazione obbligatoria, prevista dall\u0027art. 10, comma 1, legge  n.\n24/2017, il quale impone alle strutture sanitarie di assicurarsi  non\nsolo per i danni derivanti da fatto proprio (p. es.  per  difetti  di\norganizzazione), ma anche per i  danni  derivanti  dal  fatto  altrui\ncostituito dall\u0027esercizio della professione sanitaria  da  parte  dei\nprofessionisti sanitari che operino presso di loro. \n    In secondo luogo, e\u0027 prevista dalla  legge  (art.  12,  comma  1,\nlegge n. 24/2017) ed e\u0027 oggi pienamente  operativa  (dopo  l\u0027adozione\ndel regolamento di cui  al  decreto  interministeriale  n.  232/2023,\nentrato in vigore il 16 marzo 2024) la possibilita\u0027 di azione diretta\ndel danneggiato nei confronti dell\u0027assicuratore. \n    Ricorre, quindi, il caso previsto dall\u0027art. 185, 2º comma,  c.p.,\nin quanto l\u0027assicuratore della struttura sanitaria  e\u0027  tenuto  dalla\nlegge civile a rispondere per il fatto dell\u0027imputato. \n    Va  peraltro  rilevato  che,  sebbene  la  sentenza  della  Corte\ncostituzionale n. 159 del 2022 abbia chiarito che la  previsione  del\nlitisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile  del  danno\nnon sia, in realta\u0027, un requisito necessario al fine di ricondurre la\nfattispecie alle ipotesi di responsabilita\u0027 civile  ex  lege  di  cui\nall\u0027art.  185,  2º  comma,  c.p.   («il   solo   elemento   realmente\nindispensabile affinche\u0027 l\u0027assicuratore del danneggiante possa essere\nqualificato come responsabile civile e\u0027 la previsione normativa [...]\ndell\u0027azione diretta del danneggiato»: punto 3.3  del  Considerato  in\ndiritto), in ogni caso  la  legge  n.  24/2017,  come  illustrato  in\nprecedenza, prevede anche tale litisconsorzio  necessario  (art.  12,\ncomma 4). \n    Oltre a cio\u0027, ricorre senza dubbio anche la «funzione plurima» di\ngaranzia gia\u0027 valorizzata nelle sentenze della  Corte  costituzionale\nn. 112 del 1998 e n. 159 del 2022. E\u0027 infatti evidente come le  forme\ndi assicurazione obbligatoria della responsabilita\u0027 civile  derivante\ndall\u0027esercizio   della   professione   sanitaria    tutelino    tanto\nl\u0027assicurato-professionista  sanitario  (che  viene  manlevato  dalle\npretese risarcitorie del danneggiato,  potendo  cosi\u0027  esercitare  la\nprofessione sanitaria con maggiore serenita\u0027,  secondo  le  finalita\u0027\ndella legge n. 24/2017) quanto il danneggiato-paziente (garantendo  a\nquest\u0027ultimo il ristoro  dei  danni  subiti,  anche  in  ragione  del\ncarattere «fondamentale» del diritto alla salute, tutelato  dall\u0027art.\n32 della Costituzione). \n    Appare  quindi   sussistere   un\u0027ingiustificata   disparita\u0027   di\ntrattamento  -  con   conseguente   violazione   del   principio   di\nuguaglianza, di cui all\u0027art. 3 della Costituzione  -  tra  l\u0027imputato\nassoggettato all\u0027azione risarcitoria nel processo penale  (a  cui  e\u0027\nprecluso, in forza dell\u0027attuale previsione dell\u0027art. 83 del codice di\nprocedura penale, di ottenere la  citazione  dell\u0027assicuratore  della\nstruttura quale responsabile civile) ed il convenuto  con  la  stessa\nazione in sede civile (che invece puo\u0027 chiamare in garanzia, ai sensi\ndegli articoli 1917,  4º  comma,  c.c.  e  106  c.p.c.,  il  medesimo\nassicuratore), gia\u0027 riscontrata nelle sentenze n. 112 del 1998  e  n.\n159 del  2022  della  Corte  costituzionale,  a  fronte  della  quale\n«l\u0027effettivita\u0027 della  duplice  funzione  di  garanzia  del  rapporto\nassicurativo [...] rischia di rimanere compromessa, secondo la scelta\ndel danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far  valere  le\nproprie pretese»  (cosi\u0027  sent.  n.  159  del  2022,  punto  3.6  del\nConsiderato in diritto). \n    Non puo\u0027 ritenersi un ostacolo  alla  sussistenza  della  cennata\ndisparita\u0027 di trattamento il fatto che, nel caso di specie, sia stata\nchiesta la citazione, quale  responsabile  civile,  dell\u0027assicuratore\ndella struttura, ossia di un soggetto che e\u0027 parte  di  un  contratto\nstipulato con una persona (giuridica)  diversa  dall\u0027imputato  (ossia\ncon la struttura sanitaria). \n    Si   e\u0027   infatti   in   presenza,   come   gia\u0027   rilevato,   di\nun\u0027assicurazione per conto altrui, secondo lo schema di cui  all\u0027art.\n1891 del codice civile, in forza del  quale  la  struttura  sanitaria\nassume la veste di contraente e il professionista sanitario quella di\nassicurato. \n    Cio\u0027 che rileva, ai fini della riconducibilita\u0027 della fattispecie\nal paradigma di cui all\u0027art. 185, 2º comma, c.p., e\u0027 che  ricorra  il\ncaso di persone (in questa ipotesi, giuridiche) «che, a  norma  delle\nleggi civili, debbono rispondere» per il  fatto  dell\u0027imputato.  Tale\nsituazione  sicuramente  si  ravvisa  nel  caso  di  specie,  in  cui\nl\u0027assicuratore, pur avendo stipulato il  contratto  di  assicurazione\ncon la struttura sanitaria  (contraente),  deve  rispondere  -  anche\ndirettamente  nei  confronti  del  danneggiato   -   per   il   fatto\ndell\u0027imputato-danneggiante (assicurato). Ricorre quindi senza  dubbio\nun\u0027ipotesi di responsabilita\u0027 civile ex lege, a nulla  rilevando  che\nl\u0027imputato non sia parte del rapporto contrattuale tra l\u0027assicuratore\ne la struttura sanitaria. \n    Per  le  ragioni  esposte,  non  puo\u0027  ritenersi   manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  83\ndel codice di procedura penale, nella parte in cui non  prevede  che,\nnel  caso  di  responsabilita\u0027  civile  derivante  dall\u0027assicurazione\nobbligatoria prevista  dall\u0027art.  10,  comma  1,  legge  n.  24/2017,\nl\u0027assicuratore  della  struttura  sanitaria  o  sociosanitaria  possa\nessere citato nel processo penale a richiesta dell\u0027imputato esercente\nla professione sanitaria. \n    Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte con  riferimento\nalla richiesta,  da  parte  dell\u0027imputato  esercente  la  professione\nsanitaria   in   regime   libero-professionale,   di   citare   quale\nresponsabile civile il proprio assicuratore ai  sensi  dell\u0027art.  10,\ncomma  2,  legge  n.  24/2017  (per  cui  sono  ugualmente   previste\nl\u0027obbligatorieta\u0027 della copertura assicurativa e l\u0027azione diretta del\ndanneggiato; anche in tal caso, inoltre, l\u0027assicurazione  svolge  una\n«funzione   plurima»   di    garanzia,    a    tutela    tanto    del\npaziente-danneggiato    quanto    dell\u0027esercente    la    professione\nsanitaria-danneggiante). Tale questione, tuttavia, non  e\u0027  rilevante\nnel caso  di  specie,  il  quale  si  riferisce  ad  un  medico  c.d.\n«strutturato»,  e  al  piu\u0027  potra\u0027  essere  valutata   dalla   Corte\ncostituzionale ai sensi dell\u0027art. 27, legge n. 87/1953. \n    Non si ignora che analoghe questioni, sollevate dal Tribunale  di\nAvellino e dal Tribunale di  Palermo,  sono  state  dichiarate  dalla\nCorte costituzionale l\u0027una  inammissibile  e  l\u0027altra  manifestamente\ninammissibile, rispettivamente con sentenza n. 182  del  2023  e  con\nordinanza n. 177 del 2024. \n    In entrambi  i  casi,  tuttavia,  i  giudici  rimettenti  avevano\nrappresentato la richiesta dei rispettivi imputati di  citare,  quali\nresponsabili civili, i propri assicuratori, senza tuttavia  precisare\nse  le  polizze   relative   ai   professionisti   sanitari   fossero\nriconducibili all\u0027art. 10,  comma  3,  legge  n.  24/2017  (forma  di\nassicurazione certamente obbligatoria, ma relativa alla copertura con\nriferimento   alle   azioni   di   rivalsa   e   di   responsabilita\u0027\namministrativa, come tale senza possibilita\u0027  di  azione  diretta  da\nparte del danneggiato-paziente),  all\u0027art.  10,  comma  2,  legge  n.\n24/2017 (assicurazione dei professionisti sanitari operanti in regime\nlibero-professionale, con  conseguente  difetto  di  rilevanza  delle\nquestioni, posto che nei giudizi a  quibus  si  verteva  in  casi  di\nmedici c.d. «strutturati») o, ancora, a polizze liberamente stipulate\ndai professionisti sanitari in assenza di un obbligo  di  legge  (con\nconseguente impossibilita\u0027 di ravvisare  l\u0027ipotesi  di  cui  all\u0027art.\n185, 2º comma, c.p.). \n    A fronte dell\u0027«inadeguata ricostruzione del quadro  normativo  di\nriferimento», pertanto,  il  Giudice  delle  leggi  aveva  dichiarato\ninammissibili tali questioni. \n    Nel caso di specie, tuttavia, si e\u0027 precisato che  l\u0027assicuratore\ndi cui l\u0027imputato ha chiesto la citazione quale  responsabile  civile\ne\u0027 quello della struttura sanitaria, con  il  quale  quest\u0027ultima  ha\nstipulato una polizza ai  sensi  dell\u0027art.  10,  comma  1,  legge  n.\n24/2017. \n    In  ragione  di  quanto  illustrato  in  precedenza,  si  ritiene\nadeguatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, nonche\u0027\nindicate le  caratteristiche  del  rapporto  che  lega  assicuratore,\nstruttura sanitaria (contraente) e imputato (assicurato). \n4. Impossibilita\u0027 di  operare  un\u0027interpretazione  costituzionalmente\norientata \n    La previsione legislativa  censurata,  di  cui  all\u0027art.  83  del\ncodice di procedura penale, non consente di  operare  interpretazioni\ncostituzionalmente orientate che, a partire dal medesimo testo  della\ndisposizione,  superino  il  contrasto  con  la  Costituzione   sopra\nevidenziato. D\u0027altronde, in precedenza si e\u0027 sempre  reso  necessario\nun intervento  della  Corte  costituzionale  al  fine  di  consentire\nall\u0027imputato di richiedere, in particolari ipotesi (che si  ritengono\nsovrapponibili a quella oggi in esame), la citazione del responsabile\ncivile. \n    E\u0027 quindi inevitabile la rimessione della  questione  alla  Corte\ncostituzionale, con sospensione del giudizio in corso.  \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale\nn. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953, \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione\nall\u0027art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 83 del codice  di  procedura  penale,  nella\nparte in cui non prevede che,  nel  caso  di  responsabilita\u0027  civile\nderivante  dall\u0027assicurazione  obbligatoria  prevista  dall\u0027art.  10,\ncomma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia  di\nsicurezza delle cure e della persona assistita, nonche\u0027 in materia di\nresponsabilita\u0027  professionale   degli   esercenti   le   professioni\nsanitarie), l\u0027assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria\npossa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0027imputato; \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione della  presente  ordinanza  alla\nCorte costituzionale; \n    Sospende il giudizio in corso; \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   nonche\u0027\ncomunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al  Presidente\ndella Camera dei deputati. \n    Ordinanza letta in udienza. \n        Verona, 28 marzo 2025 \n \n                         Il giudice: Zuccon","elencoNorme":[{"id":"62439","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"83","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79167","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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