GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/182

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/182
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.252969
    "namelookup_time" => 0.000445
    "connect_time" => 0.032905
    "pretransfer_time" => 0.080222
    "size_download" => 51814.0
    "speed_download" => 205611.0
    "starttransfer_time" => 0.080251
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 45614
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 80122
    "connect_time_us" => 32905
    "namelookup_time_us" => 445
    "pretransfer_time_us" => 80222
    "starttransfer_time_us" => 80251
    "total_time_us" => 252969
    "start_time" => 1765356740.9861
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/182"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x16fad30)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/182 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Dec 2025 08:52:20 GMT\r\n
      < \r\n
      * 35 data bytes written\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Dec 2025 08:52:20 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"182","numero_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Lecce","localita_autorita":"","data_deposito":"11/07/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"01/10/2025","numero_gazzetta":"40","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"10 febbraio 2026","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"VIGANÒ","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eReati e pene – Prescrizione – Sospensione del corso della prescrizione – Modifiche normative – Disciplina applicabile – Denunciata interpretazione del diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all\u0027art. 159 cod. pen., commi secondo, terzo e quarto, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata [ad opera della legge n. 134 del 2021] anche per tali reati – Regime transitorio in malam partem – Violazione del principio di legalità in materia penale - Irragionevolezza.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"O. D.A.","altre_parti":"D\u0027amato Oronzo","testo_atto":"N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 2025\n\r\nOrdinanza dell\u002711 luglio 2025 della  Corte  d\u0027appello  di  Lecce  nel\nprocedimento penale a carico di O. D.A.. \n \nReati  e  pene  -  Prescrizione  -  Sospensione   del   corso   della\n  prescrizione -  Modifiche  normative  -  Disciplina  applicabile  -\n  Denunciata  interpretazione   del   diritto   vivente   (Corte   di\n  cassazione, sezioni  unite  penali,  sentenza  12  dicembre  2024-5\n  giugno 2025, n. 20989), secondo cui la disciplina della sospensione\n  del corso della prescrizione di cui all\u0027art. 159 cod.  pen.,  commi\n  secondo, terzo e quarto, nel testo introdotto dalla  legge  n.  103\n  del 2017, si applica ai reati commessi dal  3  agosto  2017  al  31\n  dicembre 2019, mentre dovrebbe ritenersi  definitivamente  abrogata\n  anche per tali reati. \n- Legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l\u0027efficienza\n  del processo penale nonche\u0027 in materia di  giustizia  riparativa  e\n  disposizioni   per   la   celere   definizione   dei   procedimenti\n  giudiziari), art. 2, comma 1, lettera a), in combinato disposto con\n  l\u0027art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per  il\n  contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche\u0027  in\n  materia di prescrizione del reato e in materia di  trasparenza  dei\n  partiti e movimenti politici). \n\n\r\n(GU n. 40 del 01-10-2025)\n\r\n \n                      CORTE DI APPELLO DI LECCE \n                        Sezione Prima Penale \n \n    composta dai sigg.: \n        dott. Francesco Ottaviano, Presidente; \n        dott. Giuseppe Biondi, consigliere rel; \n        dott. Francesco Cacucci, consigliere. \n    Letti gli atti del procedimento penale  in  epigrafe  indicato  a\ncarico di: \n        D\u0027. O. nato a ... il ..., domiciliato in ... alla via ...  n.\n..., elettivamente domiciliato presso il proprio difensore ... difeso\ndi fiducia dall\u0027avv. Riccardo Mele del Foro di Brindisi  e  dall\u0027avv.\nSerena Tucci del Foro  di  Taranto,  imputato  art.  641  del  codice\npenale,  perche\u0027,  dissimulando  il  proprio  stato  di   insolvenza,\ncontraeva obbligazioni nei confronti di ..., con il proposito di  non\nadempierle,  acquistando  44  44  quintali  di  cavi  di   rame   per\ncomplessivi euro 16.280,00, pagando  l\u0027acconto  di  euro  1.800,00  e\nomettendo di pagare il saldo. \n    In ... il ... e ... \n    Parte civile: ..., nato il ... a ... ed ivi  residente  alla  via\n... n. ... - rappresentato e difeso dall\u0027avv. Giovanni Battista Cervo\ndel Foro di Lecce. \n \n                               Osserva \n \n1. Premessa e svolgimento del processo. \n    1.1. Con sentenza del Tribunale di Lecce, in data 24 maggio 2022,\nD\u0027. O. veniva ritenuto responsabile del reato  ascrittogli  e  veniva\ncondannato alla pena di euro. 516,00 di  multa,  oltre  al  pagamento\ndelle spese processuali. Il D\u0027.  veniva  condannato  a  risarcire  il\ndanno in favore della  costituita  parte  civile,  da  liquidarsi  in\nseparata sede, nonche\u0027 alla rifusione delle spese  processuali  dalla\nstessa sostenute. \n    1.2. Avverso la citata sentenza proponeva tempestivo  appello  il\ndifensore di fiducia dell\u0027imputato,  censurando  la  pronuncia  sulla\nbase dei seguenti motivi sintetizzati per quanto di interesse: \n        a) con il primo motivo di  appello  si  chiede  l\u0027assoluzione\ndell\u0027imputato, anche ai sensi  dell\u0027art.  530,  comma  2  del  codice\nprocedura penale, perche\u0027 il fatto non costituisce reato. Il  giudice\ntraeva la prova della  sussistenza  del  reato  esclusivamente  dalle\nrassicurazioni fornite dal D\u0027. in riferimento al futuro  adempimento.\nMa ai fini della sussistenza del  reato  di  cui  all\u0027imputazione  e\u0027\nrichiesta,  in  relazione  all\u0027elemento  soggettivo,   la   specifica\nintenzione di  assumere  un\u0027obbligazione  con  il  proposito  di  non\nadempierla, non essendo sufficiente l\u0027accettazione del rischio di non\nadempiere,  e  tale  circostanza   non   avrebbe   trovato   conferma\nnell\u0027istruttoria. Si sarebbe in presenza  di  un  mero  inadempimento\ncontrattuale; \n        b)  con  il  secondo  motivo  di   impugnazione   si   chiede\nl\u0027assoluzione dell\u0027imputato ai sensi  dell\u0027art.  131-bis  del  codice\npenale, trattandosi di un episodio isolato. \n    1.3. All\u0027esito dell\u0027udienza dell\u002711 luglio 2025, tenuta in Camera\ndi consiglio ex art. 23-bis,  comma  l,  decreto-legge  n.  137/2020,\nconvertito con modifiche dalla legge  n.  176/2020,  come  richiamato\ndall\u0027art. 94, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  150/2022,  come\nmodificato dalla legge n. 199/2022 di conversione  del  decreto-legge\nn. 162/2022, e ulteriormente modificato dal decreto-legge n.  75/2023\nconvertito con modifiche dalla legge n. 112/2023, e poi dall\u0027art. 11,\ncomma 7, del decreto-legge  n.  215/2023,  convertito  con  modifiche\ndalla legge n. 18/2024, sulle conclusioni  scritte  rassegnate  dalle\nparti (il P.G. ha chiesto la conferma della  sentenza  impugnata;  il\ndifensore della parte civile ha chiesto la  conferma  della  sentenza\nimpugnata e  ha  depositato  conclusioni  scritte  e  nota  spese;  i\ndifensori dell\u0027imputato hanno chiesto, in accoglimento dei motivi  di\nappello, la riforma della sentenza  con  l\u0027assoluzione  dell\u0027imputato\ncon formula di giustizia anche ai sensi dell\u0027art. 530,  comma  2  del\ncodice di procedura penale, ovvero dichiarare l\u0027estinzione del  reato\nper prescrizione dal 23 febbraio  2025  in  mancanza  di  periodi  di\nsospensione, in ulteriore subordine  assolvere  l\u0027imputato  ai  sensi\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale), e\u0027  stata  emessa  la  seguente\nordinanza, allegata al verbale di udienza e comunicata alle parti. \n2. In punto di rilevanza della questione. \n    Come e\u0027 noto, la Cassazione, nella sua piu\u0027  alta  ed  autorevole\ncomposizione (Cass. pen. sez. un. 12 dicembre 2024-5 giugno 2025,  n.\n20989, p. g. in proc. a carico di imp. ...), dirimendo  un  contrasto\nsorto non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in quella  di\nlegittimita\u0027, ha affermato il  seguente  principio  di  diritto:  «la\ndisciplina della sospensione del  corso  della  prescrizione  di  cui\nall\u0027art. 159 del codice penale, nel testo introdotto dalla  legge  n.\n103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della\nlegge stessa, ovvero dal 3 agosto  2017  al  31  dicembre  2019,  non\nessendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n.  3  del\n2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per  i  reati\ncommessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema\ndalla legge n. 134 del 2021». \n    Per effetto della pronuncia sopra indicata, che, provenendo dalle\nSezioni Unite  della  Cassazione,  che  hanno,  con  tale  decisione,\nrisolto uno specifico contrasto,  costituisce  a  tutti  gli  effetti\n«diritto vivente»,  occorre  prendere  atto  che  il  reato  ascritto\nall\u0027imputato non e\u0027  ancora  estinto  per  prescrizione,  cosi\u0027  come\nsostenuto dai difensori dell\u0027appellante  nelle  conclusioni  scritte.\nInvero, dalla data del commesso  reato,  individuata  nel  ...,  sono\ndecorsi i sette anni e mesi sei, che costituiscono il termine massimo\ndi prescrizione, trattandosi di delitto,  non  essendovi  periodi  di\nsospensione del termine prescrizionale in primo grado. Ma va aggiunto\nil periodo di sospensione di cui all\u0027art. 159, comma 2,  n.  1),  del\ncodice penale, nel testo modificato dalla legge n. 103/2017 (e  cioe\u0027\nun anno e mesi sei a fare  data  dal  giorno  della  pronuncia  della\nsentenza in esame con motivazione contestuale). Pertanto, per effetto\ndi questo ulteriore periodo di sospensione, il termine,  che  sarebbe\nvenuto a scadenza in data 22-23 febbraio  2025,  come  sostenuto  dai\ndifensori dell\u0027appellante, verra\u0027, invece, a maturare in  data  22-23\nagosto 2026. \n    Cio\u0027 precisato, con l\u0027appello, come visto, da un lato  si  chiede\nl\u0027assoluzione dell\u0027imputato perche\u0027 il fatto non  costituisce  reato,\nanche ai sensi dell\u0027art. 530, comma 2 del codice di procedura penale,\ndall\u0027altro si chiede l\u0027assoluzione dell\u0027imputato invocando  la  causa\ndi non punibilita\u0027 di cui all\u0027art. 131-bis del codice penale. In sede\ndi conclusioni scritte, i difensori dell\u0027appellante hanno chiesto  di\ndichiarare l\u0027estinzione del reato per prescrizione. \n    Dunque, tenuto conto dei  motivi  di  gravame,  questa  Corte  e\u0027\ntenuta a rilevare l\u0027eventuale causa estintiva della prescrizione  del\nreato, ove non dovesse ritenere  di  assolvere  l\u0027imputato  ai  sensi\ndell\u0027art. 530, comma 2, del codice di procedura penale  (ovvero,  ove\ndovesse ritenere di assolvere l\u0027imputato ai sensi  dell\u0027art.  131-bis\ndel codice  penale,  essendo,  come  e\u0027  noto,  prevalente  la  causa\nestintiva del reato: vedi Cassazione pen. sez. I, 28 settembre  2021,\nn. 43700), tenuto conto della presenza della  parte  civile,  facendo\napplicazione dell\u0027art. 578 del codice di procedura  penale,  come  da\nultimo interpretato dalle Sezioni Unite (vedi  Cassazione  pen.  sez.\nun. 28 marzo - 27 settembre 2024, n. 36208, ... - benche\u0027  su  questo\naspetto  penda  altra  questione   di   legittimita\u0027   costituzionale\nsollevata da  questa  Corte  con  ordinanza  del  13  dicembre  2024,\nquestione che verra\u0027 trattata dalla Consulta  alla  pubblica  udienza\ndel 19 novembre 2025,  e  che,  ove  accolta,  potrebbe  limitare  il\ngiudizio di questa Corte alla sola verifica della  insussistenza  dei\npresupposti per l\u0027assoluzione ai sensi dell\u0027art. 129,  comma  2,  del\ncodice di procedura penale, demandando ad altra Autorita\u0027 Giudiziaria\nil giudizio sulle statuizioni civili, ove estinto per prescrizione il\nreato). E\u0027 interesse dell\u0027imputato, pertanto, verificare il possibile\nricorrere della causa estintiva del reato. \n    Cio\u0027 detto, rileva la Corte che, ove  non  fosse  applicabile  la\nsospensione del termine di prescrizione prevista dall\u0027art. 159, comma\n2, n. 1), del codice penale, nel  testo  introdotto  dalla  legge  n.\n103/2017, cosi\u0027 come sostenuto dall\u0027indirizzo  giurisprudenziale  non\naccolto dalle Sezioni Unite, il reato ascritto all\u0027appellante sarebbe\neffettivamente estinto per prescrizione dal 22-23 febbraio 2025. \n    Tuttavia, le Sezioni Unite hanno statuito il su esposto principio\ndi diritto, che, appunto perche\u0027  affermato  dirimendo  il  contrasto\ngiurisprudenziale sorto sul punto, costituisce «diritto  vivente»  ai\nsensi dell\u0027art. 65, regio decreto n. 12/1941 e dell\u0027art.  618,  comma\n1-bis, del codice di procedura penale. \n    Ritiene la Corte  che  l\u0027interpretazione  fornita  dalle  Sezioni\nUnite delle norme delle leggi n. 103/2017 (legge Orlando), n.  3/2019\n(legge  Bonafede)  e  n.  134/2021  (legge   Cartabia),   che   hanno\ndisciplinato il complesso fenomeno successorio che ha avuto  riguardo\nall\u0027istituto  della  sospensione  del  termine  di  prescrizione   in\nconseguenza della pronuncia della sentenza di primo grado,  si  ponga\nin contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione e con  il  principio  di\nlegalita\u0027 penale posto dall\u0027art. 25,  comma  2,  della  Costituzione,\nche,  come  e\u0027  noto,  esprime  un  principio   supremo   dell\u0027ordine\ncostituzionale,  che  si  estende  anche  al  regime   legale   della\nprescrizione (Corte Costituzionale ordinanza n. 24/2017). \n    In particolare, si ritiene che  l\u0027interpretazione  fornita  dalle\nSezioni Unite dell\u0027art.  2,  comma  1,  lettera  a)  della  legge  n.\n134/2021 (che prevede l\u0027abrogazione dei commi 2 e 4 dell\u0027art. 159 del\ncodice penale), letto in combinato disposto con l\u0027art.  l,  comma  2,\ndella legge n. 3/2019 (che statuisce che le disposizioni  di  cui  al\ncomma l, lettera d), e) ed f) della predetta legge entrano in  vigore\nil 1° gennaio 2020), secondo la quale l\u0027effetto  abrogativo  previsto\ndall\u0027art. 2, comma l, lettera a), legge n. 134/2021 non retroagirebbe\nper i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019,  si  pone\nin contrasto con l\u0027art. 25,  comma  2,  della  Costituzione,  poiche\u0027\ncostituirebbe  interpretazione  non  in  linea  con  il   significato\nletterale delle norme,  nonche\u0027  con  l\u0027art.  3  della  Costituzione,\npoiche\u0027 produttiva di un regime transitorio non previsto dalla  legge\ned irragionevole, in quanto generante effetti  in  malam  partem  per\nl\u0027imputato. \n    Al  riguardo,  vale  la  pena  rammentare  che  l\u0027interprete   ha\nl\u0027obbligo di confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in\nmateria di diritto penale, dal divieto di interpretazioni estensive o\nanalogiche a sfavore del reo, canone affermato  a  livello  di  fonti\nprimarie dall\u0027art. 14 delle  preleggi,  nonche\u0027  -  implicitamente  -\ndall\u0027art. 1 del codice penale e  fondato  a  livello  costituzionale,\ncome detto, sul principio di legalita\u0027 di cui all\u0027art. 25,  comma  2,\ndella Costituzione, divieto che non consente  di  riferire  la  norma\npenale (fra le quali, come precisato, sono  ricomprese  anche  quelle\nche  attengono  al  regime  della  prescrizione)  a  situazioni   non\nascrivibili ad alcuno dei suoi  possibili  significati  letterali,  e\ncostituisce  cosi\u0027  un  limite  insuperabile  rispetto  alle  opzioni\ninterpretative  a  disposizione  del  giudice  di  fronte  al   testo\nlegislativo. E cio\u0027 in quanto, nella prospettiva  culturale  nel  cui\nseno e\u0027 germogliato lo  stesso  principio  di  legalita\u0027  in  materia\npenale, e\u0027 il  testo  della  legge  -  non  gia\u0027  la  sua  successiva\ninterpretazione ad opera della giurisprudenza - che deve  fornire  al\nconsociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze  sanzionatorie\ndelle proprie condotte (cfr. Corte  costituzionale  n.  98/2021).  In\nbuona sostanza, a fronte di significati letterali, chiari e  precisi,\ndella norma penale che attiene al regime legale  della  prescrizione,\nnon e\u0027 consentito, per il rispetto del  principio  di  legalita\u0027  che\nvige nella materia penale, formulare interpretazioni in malam  partem\na sfavore dell\u0027imputato, generative di regimi transitori non previsti\ndalla  legge  e   che   irragionevolmente   impediscono   l\u0027efficacia\nretroattiva di una norma di  favore  (vedi  Corte  costituzionale  n.\n215/2008). \n    Ritiene questa Corte che e\u0027 cio\u0027 che  e\u0027  avvenuto  nel  caso  di\nspecie, sicche\u0027 reputa  doveroso  sottoporre  d\u0027ufficio  la  relativa\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, che, per quanto su esposto,\nappare rilevante. \n3. In punto di non manifesta in fondatezza della questione. \n    3.1. Ricostruzione del quadro normativo. \n    E\u0027 necessario procedere ad una  breve  ricostruzione  del  quadro\nnormativo. \n    Occorre considerare che le tre leggi che si  sono  succedute  nel\ntempo (la legge c.d. Orlando, la legge c.d. Bonafede, la  legge  c.d.\nCartabia) sono intervenute, fra l\u0027altro,  tutte  su  un  istituto  di\nnuovo conio per la disciplina della prescrizione del reato,  e  cioe\u0027\nl\u0027istituto della sospensione del termine di prescrizione per  effetto\ndella pronuncia della sentenza (originariamente di condanna) di primo\no di secondo grado. \n    In vero, la legge n. 103/2017 ha introdotto l\u0027istituto, inserendo\ni commi 2, 3 e 4 nell\u0027art. 159  del  codice  penale  e  abrogando  il\nprecedente comma 2 (art. 1, comma 10 della legge  n.  103/2017).  Per\nespressa previsione normativa (art. 1, comma 15, legge n.  103/2017),\nla disciplina della  sospensione  del  termine  di  prescrizione  per\neffetto della pronuncia della sentenza di condanna di primo o secondo\ngrado si sarebbe applicata ai fatti commessi dopo l\u0027entrata in vigore\ndella legge. \n    La legge n. 3/2019 (art. 1, comma 1, lettera e, nn. 1)  e  2),  e\nlettera f), n. 1) ha modificato l\u0027istituto, abrogando i commi 3  e  4\ndell\u0027art.  159  del  codice  penale,  e,  modificando  il  comma   2,\nstabilendo che il corso della prescrizione  sarebbe  rimasto  sospeso\nsostanzialmente sine die dalla  pronuncia  della  sentenza  di  primo\ngrado  (qualunque  sentenza)  o  dal  decreto  penale   di   condanna\n(conseguenzialmente,  per  effetto  dell\u0027abrogazione  del   comma   1\ndell\u0027art. 160 del codice penale, sia  la  sentenza,  che  il  decreto\npenale di condanna, non costituivano  piu\u0027  atti  interruttivi  della\nprescrizione; per  inciso  va  anche  citata  la  modifica  apportata\ndall\u0027art. 1, comma 1, lettera d) della legge n. 3/2019, all\u0027art. 158,\ncomma 1, del codice penale, che ha previsto  nuovamente  che  per  il\nreato permanente o continuato il termine di prescrizione decorre  dal\ngiorno in cui e\u0027 cessata la permanenza o la continuazione). Peraltro,\nqueste disposizioni entravano in vigore dal 1° gennaio 2020 (art.  1,\ncomma 2, della legge n. 3/2019). \n    La legge n. 134/2021 (art. 2, comma 1, lettera a),  b)  e  c)  ha\ndefinitivamente abrogato l\u0027istituto, eliminando il comma 2  dell\u0027art.\n159 del codice penale (nonche\u0027,  il  comma  4,  come  risultante  per\neffetto delle precedenti  abrogazioni  e  modifiche);  ha  modificato\nl\u0027art. 160 del codice penale, prevedendo nuovamente il decreto penale\ndi condanna come atto interruttivo della prescrizione; ha  introdotto\ncon  l\u0027art.  161-bis  del  codice  penale  il  nuovo  istituto  della\ncessazione del corso della prescrizione. La legge n.  134/2021  (art.\n2,  comma  2,  lettera  a)  ha  poi  introdotto  il  nuovo   istituto\ndell\u0027improcedibilita\u0027 per superamento dei termini di  durata  massima\ndel giudizio di impugnazione ai sensi dell\u0027art. 344-bis del codice di\nprocedura penale. Questa nuovo istituto, pero\u0027, si  applica  ai  soli\nprocedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto  reati  commessi  a\nfare data dal 1° gennaio  2020  (art.  2,  comma  3  della  legge  n.\n134/2021). \n    3.2. La sentenza delle Sezioni Unite. \n    Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20989/2025)  hanno\naffermato   che   l\u0027impianto    della    complessiva    modificazione\ndell\u0027istituto della prescrizione introdotta con la  legge  n.  3/2019\norienta nel senso che questa  normativa  sarebbe  stata  direttamente\ndettata per disciplinare i reati commessi dal 1° gennaio 2020 in  poi\n(vedi punto 6 del  Considerato  in  diritto).  In  questa  direzione,\nsostengono le Sezioni Unite  (vedi  punto  6.1.  del  Considerato  in\ndiritto), «pure se la locuzione adottata nel  testo  della  legge  e\u0027\nletteralmente  riferita  alla  semplice   entrata   in   vigore   [la\nsottolineatura e\u0027 di chi scrive], e\u0027 da ritenere che  il  legislatore\ndel 2019 abbia inteso stabilire che tutte le  nuove  disposizioni  in\nmateria di prescrizione (prima tra tutte la sospensione sine die  del\ntermine di prescrizione con la  pronuncia  della  sentenza  di  primo\ngrado inserita nell\u0027art. 159 del codice  penale  da  quella  riforma)\ndebbano trovare applicazione solo in relazione ai reati commessi  dal\n1° gennaio 2020. E\u0027 in tale prospettiva che si individua  la  ragione\ndella forte divaricazione temporale - non  di  molto  inferiore  alla\ndurata di un anno (durata  sensibilmente  piu\u0027  ampia  rispetto  alla\nvacatio ordinaria di cui  agli  artt.  73  della  Costituzione  e  10\npreleggi) - tra l\u0027epoca di  produzione  dei  suoi  effetti:  essa  ha\nsegnato una cesura con la pregressa disciplina, del tutto  svincolata\nda reali esigenze di conoscibilita\u0027 del dettato normativo,  cosi\u0027  da\nsfociare in un vero e  proprio  regime  transitorio,  preclusivo  del\nraffronto fra la disciplina con essa introdotta e quelle  pregresse».\nSostiene sempre il Supremo  Consesso,  «osservando  il  dipanarsi  di\nqueste modificazioni normative, si puo\u0027 ragionevolmente evincere  che\nl\u0027obiettivo perseguito dal  legislatore  non  e\u0027  identificabile  con\nquello (proprio della vacatio legis) di assicurare la  conoscibilita\u0027\ndella legge,  bensi\u0027  con  quello  di  procrastinare  nel  tempo  gli\neffetti,  al  fine,  del  resto  non  sottaciuto,  di   adottare   in\nquell\u0027intervallo le opportune riforme necessarie per  velocizzare  il\nprocesso penale, in  guisa  da  evitare,  dopo  l\u0027introduzione  della\nsospensione sine die della prescrizione  del  reato  all\u0027esito  della\nsentenza di primo grado (e, si sottolinea, qualunque sia  l\u0027esito  di\ntale pronuncia sancito), l\u0027ordinaria  evenienza  di  un  giudizio  di\ncognizione suscettibile di durata indefinita nei  gradi  successivi».\nOsserva    ancora    la    Cassazione    «tornando     al     rilievo\ndell\u0027inapplicabilita\u0027  della  disciplina  della   sospensione   della\nprescrizione prevista dalla legge n. 3 del 2019 per i reati  commessi\nin tempo antecedente al 1° gennaio 2020 [ ... ] essa rinviene il  suo\ncoerente sviluppo nella disciplina dell\u0027art. 2,  comma  3,  legge  n.\n134/2021, chiaramente coordinato con le innovazioni  apportate  dalla\nlegge  del  2019,  con   particolare   riferimento   all\u0027introduzione\ndell\u0027istituto dell\u0027improcedibilita\u0027 riguardante gli stessi reati  per\ni quali la legge del 2019 aveva previsto la sospensione indeterminata\ndella prescrizione con la sentenza di primo grado. Ebbene, come si e\u0027\ngia\u0027 osservato, la suddetta norma ha fatto  espresso  riferimento  ai\nreati commessi a fare data dal 1° gennaio 2020, cosi\u0027 manifestando la\nchiara   volonta\u0027    di    limitare    gli    effetti    a    ritroso\ndell\u0027improcedibilita\u0027 ai soli reati commessi a partire da tale  data.\nRisulta cosi\u0027 esplicitato lo spartiacque, fissato  ratione  temporis,\nfra reati commessi fino al 31 dicembre 2019 e reati commessi  dal  1°\ngennaio  2020,  spartiacque  ragionevolmente   concepibile   soltanto\nmuovendo  dal  presupposto  che  la  data  del  1°  gennaio  2020  ha\nidentificato gia\u0027, in materia di  prescrizione,  la  soluzione  netta\ndella continuita\u0027 rispetto al passato». Aggiunge, quindi, la  Suprema\nCorte, «a questa data si e\u0027, d\u0027altro canto, sincronizzata l\u0027efficacia\ntemporale di  operativita\u0027  degli  istituti  dell\u0027improcedibilita\u0027  e\ndella sospensione sine die del termine di prescrizione del reato  con\nla pronuncia della sentenza di primo grado, istituto - quest\u0027ultimo -\nriposizionato dalla legge n.  134  del  2021  nell\u0027art.  161-bis  del\ncodice penale, con formula normativa non dissimile  dalla  precedente\n[la sottolineatura e\u0027 di chi scrive], sia pure con l\u0027inserzione nella\nrubrica della disposizione del piu\u0027  forte  riferimento  al  fenomeno\ndella cessazione della prescrizione, da un  lato,  e  con  l\u0027elisione\ndella norma del richiamo (oltre che della sentenza  di  primo  grado,\nanche) del decreto di condanna, ricollocato, nell\u0027art. 160 del codice\npenale,  fra  gli  atti  interruttivi   del   decorso   del   termine\nprescrizionale». \n    La conclusione cui giungono  le  Sezioni  Unite  e\u0027  questa:  «la\ndisciplina della  sospensione  della  prescrizione  introdotta  dalla\nlegge n. 3 del 2019 non possiede efficacia retroattiva e  si  applica\nai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020; la legge n. 134 del  2021\ne\u0027 intervenuta a modificare, nella  stessa  materia,  le  sole  norme\ndettate dalla legge n. 3 del 2019, non quelle dettate dalla legge  n.\n103 del 2017, di  conseguenza,  la  legge  n.  134  del  2021,  nella\nmedesima materia, a sua volta, non  dispiega  efficacia  retroattiva,\napplicandosi ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020. Pertanto, le\ndisposizioni dettate  dalla  legge  n.  3  del  2019  in  materia  di\nprescrizione, ivi inclusa la sospensione  del  decorso  del  relativo\ntermine, hanno assunto efficacia dal  1°  gennaio  2020.  Esse  hanno\ncontinuato a dispiegare la medesima efficacia anche dopo l\u0027entrata in\nvigore della legge n. 134 del 2021  (l\u0027art.  158,  primo  comma,  del\ncodice penale perche\u0027 non interessato dalla nuova legge, e gli  artt.\n159 e 160 del codice penale perche\u0027, pur modificati  nel  testo,  non\nhanno  visto  espressamente  mutata  dal  legislatore  la  sfera   di\napplicazione, non estesa ai  reati  commessi  prima  del  1°  gennaio\n2020)». \n    3.3. I punti critici del percorso  argomentativo  della  sentenza\ndelle Sezioni Unite. \n    Il ragionamento delle Sezioni Unite  e\u0027  frutto  di  una  duplice\nforzatura interpretativa di un testo normativo, pervero,  chiaro  nel\nsuo significato letterale, che conduce alla conclusione esegetica  in\nmalam partem, che considera ancora applicabile ai  reati  commessi  a\ncavallo tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre  2019,  per  quanto  in\nquesta sede di interesse, l\u0027art. 159, comma  2,  n.  1),  del  codice\npenale nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017. \n    La prima forzatura interpretativa, che si e\u0027 evidenziata mediante\nla sottolineatura del passo  di  interesse  della  motivazione  della\nsentenza delle Sezioni Unite, e\u0027 quella che concerne l\u0027art. 1,  comma\n2, della legge n. 3/2019. La disposizione testualmente  prevede:  «le\ndisposizioni di cui al comma 1, lettere  d),  e)  e  f),  entrano  in\nvigore il 1° gennaio 2020». Invero, a differenza dell\u0027art.  1,  comma\n15, della legge n. 103/2017, la norma non prevede che le disposizioni\ncitate si applicano «ai reati  commessi  dal  1°  gennaio  2020»,  ma\nprevede che le disposizioni entrano in vigore dal  1°  gennaio  2020.\nNon si ignora che le disposizioni  citate  prevedono  tendenzialmente\nnorme  di  sfavore,  sotto  il   profilo   della   disciplina   della\nprescrizione, per l\u0027imputato, e, di conseguenza, non avrebbero potuto\ntrovare applicazione se non ai reati commessi dopo la loro entrata in\nvigore (qualche dubbio e\u0027  legittimo  porlo  per  la  disposizione  -\nl\u0027art. 1, comma 1, lettera f), legge n.  3/2019  -  che  abrogava  il\ncomma  1  dell\u0027art.  160  codice  penale,  eliminando  fra  gli  atti\ninterruttivi della prescrizione la sentenza di condanna e il  decreto\npenale di condanna, norma  che  avrebbe  potuto  riverberare  i  suoi\neffetti  favorevoli  anche  retroattivamente)  ma  questo  e\u0027  frutto\nsemplicemente dell\u0027applicazione degli articoli 1 e 2, comma 4, codice\npenale (espressione del principio di legalita\u0027 in materia  penale  di\ncui all\u0027art. 25, comma 2 Cost.),  cioe\u0027  dell\u0027ordinario  fenomeno  di\nsuccessione delle leggi penali, che prevede, in caso  di  successione\nnormativa, la retroattivita\u0027 della legge  penale  piu\u0027  favorevole  e\nl\u0027irretroattivita\u0027 della legge piu\u0027 sfavorevole (valutate, ovviamente\nnel loro complesso, senza collage tra vecchie e  nuove  disposizioni:\nvedi Cassazione pen. sez. V, 29 ottobre 2014.  n.  48753;  Cassazione\npen. sez. IV, 27 gennaio 2022,  n.  13207).  Non  e\u0027  frutto  di  una\nprecisa scelta legislativa di applicare  le  nuove  norme  (che,  per\nipotesi, avrebbero potuto  essere  di  favore  come  di  sfavore)  ai\nfatti-reato commessi da una certa data in poi, scelta  insindacabile,\nsotto il profilo costituzionale, anche con riguardo alle  norme  piu\u0027\nfavorevoli, se non nei limiti della ragionevolezza ai sensi dell\u0027art.\n3 Cost. (Corte cost. n. 393/2006). Una previsione del genere  avrebbe\ncomportato l\u0027espressa  disciplina  di  un  regime  transitorio,  che,\ninvece, nel caso di specie, non  vi  e\u0027  stata,  avendo  lasciato  il\nlegislatore del 2019 che la disciplina transitoria trovasse la  «sua»\nregola in quella di carattere generale prevista  per  la  successione\ndelle leggi penali. Del resto, come  anche  ricordato  dalle  Sezioni\nUnite, la posticipazione del  momento  di  entrata  in  vigore  delle\ndisposizioni che concernevano piu\u0027 squisitamente  le  modifiche  alla\ndisciplina della prescrizione dei reati da  parte  della  legge  c.d.\nBonafede era dichiaratamente ispirata dall\u0027intenzione di  intervenire\nnormativamente al fine di predisporre  una  disciplina  acceleratoria\ndel processo penale, una disciplina che  servisse  a  scongiurare  il\nrischio di una durata tendenzialmente indefinita del processo  penale\nin seguito alla sospensione sine die del termine di prescrizione  per\neffetto della pronuncia della sentenza di primo grado. \n    La  seconda  forzatura  interpretativa  riguarda  una  sorta   di\nsostanziale equiparazione dell\u0027istituto della sospensione del termine\ndi  prescrizione,  come  modificato  per  effetto  della  legge  c.d.\nBonafede (art. 159, comma 2, codice  penale,  come  modificato  dalla\nlegge  n.  3/2019),  a  quello  della  cessazione  del  corso   della\nprescrizione di cui all\u0027art. 161-bis codice penale,  come  introdotto\ndalla legge n. 134/2021. Invero,  l\u0027istituto  della  sospensione  del\ntermine  di  prescrizione  in  conseguenza  della   pronuncia   della\nsentenza, previsto dalla legge c.d. Bonafede, prevedeva una sorta  di\nsospensione sine die della prescrizione per effetto  della  pronuncia\ndella sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna. Anche\nin ipotesi di annullamento con  regressione  del  processo  al  primo\ngrado  o  a  fasi  antecedenti,  il  corso  della  prescrizione   non\nriprendeva a decorrere, essendo stato definitivamente sospeso con  la\npronuncia della sentenza di primo grado  (o  del  decreto  penale  di\ncondanna). Per contro, l\u0027istituto  di  cui  all\u0027art.  161-bis  codice\npenale prevede la cessazione del  corso  della  prescrizione  con  la\npronuncia della sentenza di primo grado  (non  piu\u0027  con  il  decreto\npenale di condanna), prescrizione, pero\u0027, che riprende a decorrere in\ncaso di annullamento, che comporti la regressione del procedimento al\nprimo grado o ad una sua fase anteriore, dalla data  della  pronuncia\ndefinitiva  di  annullamento.  Si  tratta,  all\u0027evidenza,   solo   in\napparenza   di   istituti   simili,   presentando,   al    contrario,\nsignificative differenze (a cominciare  da  quella  lessicale),  che,\ncome si vedra\u0027, giustificano pienamente che la  legge  c.d.  Cartabia\nabbia previsto, da un lato, l\u0027abrogazione  dell\u0027art.  159,  comma  2,\ncodice penale, dall\u0027altra,  l\u0027inserimento  dell\u0027art.  161-bis  codice\npenale, un duplice intervento normativo che non avrebbe  avuto  alcun\nsenso nella prospettiva di considerare  l\u0027istituto  di  cui  all\u0027art.\n161-bis codice penale un  mero  «riposizionamento»  di  quello  della\nsospensione del termine prescrizionale, poiche\u0027, avendo pacificamente\nuna portata piu\u0027 favorevole all\u0027imputato l\u0027istituto della  cessazione\ndel corso della prescrizione,  se  si  fosse  trattato  di  una  mera\nmodifica  del  precedente,  avrebbe  avuto   efficacia   retroattiva.\nsostanzialmente rendendo inoperativo il precedente istituto. In  ogni\ncaso se si fosse trattato di  un  mero  intervento  modificativo  del\nprimo istituto,  il  legislatore  sarebbe  intervenuto  a  modificare\nnuovamente il  comma  2  dell\u0027art.  159  codice  penale.  Invece,  il\nlegislatore e\u0027 intervenuto abrogando il comma 2 dell\u0027art. 159  codice\npenale e inserendo l\u0027art. 161-bis nel codice penale, a  dimostrazione\nche la seconda disposizione introduce un  diverso  istituto,  diverso\ndal precedente non solo nel nomen iuris (cessazione del  corso  della\nprescrizione in luogo di sospensione), ma anche, e soprattutto, nella\ndisciplina giuridica. \n    Partendo  da  questa   duplice   forzatura   interpretativa,   la\nCassazione  e\u0027  giunta  alla  conclusione  che  non  fosse  possibile\napplicare l\u0027art. 2, comma 1, lettera  a)  legge  n.  134/2021,  nella\nparte in cui ha previsto l\u0027abrogazione dell\u0027art. 159, commi  2  e  4.\ncodice penale, anche ai fatti  commessi  dal  3  agosto  2017  al  31\ndicembre 2019, poiche\u0027 la legge c.d. Cartabia avrebbe, in parte  qua,\nabrogato l\u0027art. 159, comma 2 codice  penale,  come  modificato  dalla\nlegge n. 3/2019, norma applicabile solo  ai  reati  commessi  dal  1°\ngennaio 2020. Pertanto, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al  31\ndicembre 2019 si dovrebbe applicare, per quanto di interesse nel caso\ndi specie, l\u0027art. 159, comma  2,  n.  1),  codice  penale  nel  testo\nintrodotto dalla legge n. 103/2017, mentre per i reati  commessi  dal\n1° gennaio 2020 troverebbe applicazione, sul  piano  sostanziale,  il\nnuovo istituto della cessazione del corso della prescrizione  di  cui\nall\u0027 art. 161-bis codice penale, e, sul piano processuale, l\u0027istituto\ndell\u0027improcedibilita\u0027 di cui all\u0027art.  344-bis  codice  di  procedura\npenale,  norma  espressamente  applicabile  alle  sole   impugnazioni\nriguardanti processi per reati commessi dal 1° gennaio 2020. \n    3.4.  La   prospettazione   dell\u0027esegesi   compatibile   con   la\nCostituzione, ma non percorribile in via  interpretativa,  stante  il\n«diritto vivente» rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite. \n    In realta\u0027, come visto, la legge c.d. Bonafede non ha  introdotto\nuna specifica disciplina transitoria per le  modifiche  apportate  al\nregime della prescrizione, ma ha soltanto previsto  che  le  relative\ndisposizioni entrassero in vigore dal 1° gennaio 2020.  Solo  perche\u0027\nsi  e\u0027  trattato  di  modifiche,  per  lo  piu\u0027,  in  peius  la  loro\napplicazione ha finito per riguardare i fatti-reato commessi dopo  la\nloro entrata in vigore. Pertanto, in parte qua,  tra  la  legge  c.d.\nOrlando e la legge  c.d.  Bonafede  si  e\u0027  realizzato  un  ordinario\nfenomeno di successione di leggi penali nel tempo, che ha  comportato\nla modifica dell\u0027art. 159, comma 2, codice penale, come a  sua  volta\nmodificato/introdotto dalla legge c.d. Orlando, e  l\u0027abrogazione  dei\ncommi 3 e 4 dell\u0027art. 159 codice penale, come introdotti dalla  legge\nc.d. Orlando. In buona sostanza, la legge c.d. Orlando ha  introdotto\nl\u0027istituto della sospensione del termine di  prescrizione  del  reato\nper effetto della pronuncia della sentenza di condanna di primo e  di\nsecondo grado rendendolo applicabile solo ai reati commessi dopo il 3\nagosto 2017; la legge c.d. Bonafede lo ha modificato  in  peius,  con\nmodifiche   che,   appunto   perche\u0027   peggiorative,   finivano   con\nl\u0027applicarsi solo ai reati commessi dopo l\u0027entrata  in  vigore  delle\nstesse; la legge c.d. Cartabia lo ha abrogato, prevedendo  l\u0027espressa\nabrogazione dell\u0027art. 159, comma 2,  codice  penale  (oltre  che  del\ncomma 4 della citata norma, come risultante per effetto dei  predetti\ninterventi normativi -  disposizione  quest\u0027ultima  non  toccata  ne\u0027\ndalla  legge  c.d.  Orlando,  ne\u0027  dalla  legge  c.d.   Bonafede   -,\nquest\u0027ultima abrogazione legata, evidentemente, alla nuova disciplina\ndel processo  in  absentia,  come  prevista  dalla  delega  contenuta\nnell\u0027art. 1, comma 7, della legge n. 134/2021,  poi  attuata  con  il\ndecreto legislativo n. 150/2022). \n    La  legge  c.d.  Cartabia  non  si  e\u0027  limitata  all\u0027abrogazione\ndell\u0027istituto in esame. Per ovviare  al  potenziale  effetto  nefasto\ndella legge c.d. Bonafede, cioe\u0027 il rischio del processo infinito  in\nconseguenza della sospensione sine die della prescrizione  a  seguito\ndella sentenza di primo grado, e, nello stesso tempo, senza ritornare\nal  decorso  della  prescrizione  del  reato  anche  nei  giudizi  di\nimpugnazione,  ha  poi  introdotto  due  nuovi  istituti,  l\u0027uno   di\ncarattere sostanziale (la cessazione del corso della prescrizione  di\ncui all\u0027art. 161-bis codice  penale),  l\u0027altro  di  tipo  processuale\n(l\u0027improcedibilita\u0027 di cui all\u0027art. 344-bis del codice  di  procedura\npenale). E\u0027 vero che solo per  quest\u0027ultimo  e\u0027  stata  espressamente\nprevista la sua applicabilita\u0027 ai procedimenti di impugnazione aventi\nad  oggetto  reati  commessi  dal  1°  gennaio  2020  (in  tale  modo\nscongiurando l\u0027entrata  in  vigore  della  legge  c.d.  Bonafede  con\nriferimento  a  questi  reati,  ai  quali  la  stessa  sarebbe  stata\nsicuramente  applicabile),  mentre  per  l\u0027altro,  in   mancanza   di\nspecifica  disposizione  normativa,  l\u0027entrata  in  vigore   coincide\nformalmente con l\u0027entrata in vigore della legge n. 134/2021 (e  cioe\u0027\ndal 19 ottobre 2021), ma e\u0027 anche vero che i due istituti, quello  di\ntipo sostanziale (art.  161-bis  codice  penale)  e  quello  di  tipo\nprocessuale (art. 344-bis  c.p.p.)  sono  strettamente  connessi  tra\nloro, poiche\u0027 il primo fa cessare definitivamente la prescrizione con\nla pronuncia della sentenza di primo grado (salvo farne riprendere il\ndecorso in caso di regressione del processo al primo grado o  ad  una\nfase anteriore, e cio\u0027 a definitiva dimostrazione che la prescrizione\nopera solo fino all\u0027esaurimento del primo grado di giudizio),  mentre\nil  secondo   introduce   l\u0027improcedibilita\u0027   per   i   giudizi   di\nimpugnazione. In buona sostanza,  e\u0027  indubbio  che,  sulla  base  di\nun\u0027interpretazione  logica  e   sistematica,   l\u0027operativita\u0027   della\ndisposizione di cui all\u0027art. 161-bis  codice  penale  (che,  in  ogni\ncaso, determinando un trattamento in malam partem per l\u0027imputato, non\npuo\u0027  che  assumere  efficacia  in  relazione   ai   reati   commessi\nsuccessivamente   alla   sua   entrata   in   vigore)   va   ancorata\nall\u0027operativita\u0027 della norma  di  cui  all\u0027art.  344-bis  c.p.p.,  e,\ndunque, esplica i suoi  effetti  con  riferimento  a  tutti  i  reati\ncommessi dal 1° gennaio 2020 in poi, rispetto ai quali, pertanto, non\nsarebbe immaginabile nei giudizi  di  impugnazione  la  contemporanea\ndecorrenza  del   corso   della   prescrizione   (conseguenza   della\ncontemporanea abrogazione dell\u0027art. 159, comma 2,  codice  penale)  e\ndel termine di improcedibilita\u0027. \n    Si sono gia\u0027 esplicitate le ragioni  che  inducono  ad  escludere\nche, ancora una volta sotto  il  profilo  dei  significati  letterali\ndelle norme, fra l\u0027istituto di cui all\u0027art. 161-bis codice  penale  e\nquello di cui  all\u0027art.  159,  comma  2,  codice  penale,  nel  testo\nmodificato dalla  legge  c.d.  Bonafede,  vi  fosse  una  sostanziale\nsimilitudine. Trattandosi di due istituti diversi, e\u0027 evidente che il\nlegislatore del 2021, da  un  lato,  ha  voluto  abrogare  del  tutto\nl\u0027istituto della sospensione del termine di prescrizione per  effetto\ndella pronuncia della sentenza (in origine di condanna di primo e  di\nsecondo grado, e poi solo della sentenza di primo  grado),  come  era\nstato dapprima introdotto dalla legge c.d.  Orlando,  poi  modificato\ndalla legge c.d. Bonafede; dall\u0027altra, ha  voluto  introdurre  per  i\nreati commessi dal 1° gennaio 2020 i nuovi istituti della  cessazione\ndel corso della prescrizione per  effetto  della  sentenza  di  primo\ngrado    ai    sensi    dell\u0027art.    161-bis    codice    penale    e\ndell\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027azione penale per superamento dei  termini\ndi durata massima  del  giudizio  di  impugnazione  di  cui  all\u0027art.\n344-bis c.p.p. \n    Limitare l\u0027effetto abrogativo  dell\u0027art.  159,  comma  2,  codice\npenale, determinato dall\u0027art. 2, comma 1, lettera a) della  legge  n.\n134/2021, ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020, in mancanza  di\nuna espressa disciplina transitoria, per  effetto  di  una  forzatura\nesegetica di un testo normativo, quello di cui all\u0027art. 1,  comma  2,\ndella  legge  n.  3/2019,  che,  sotto  il  profilo  del  significato\nletterale, afferma tutt\u0027altro, senza tenere conto che la norma che si\ne\u0027 abrogata e\u0027 quella che a sua volta era frutto della  modifica  del\nprecedente testo e dell\u0027abrogazione dei commi 3  e  4  dell\u0027art.  159\ncodice penale (come introdotti dalla legge n. 103/2017), strettamente\nconnessi al comma 2 (nel testo modificato dalla legge  n.  103/2017),\ncommi che certamente, una volta abrogati, non  potrebbero  tornare  a\n«rivivere»,  significa  «creare»  in  via  interpretativa  un  regime\ntransitorio in malam partem in violazione  degli  articoli  3  e  25,\ncomma 2, Cost. \n    Invero, cosi\u0027  facendo,  si  e\u0027,  in  maniera  «creativa»,  fatta\n«rivivere» per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019\nl\u0027intera disciplina della sospensione del termine di prescrizione per\neffetto della pronuncia della sentenza di  condanna  di  primo  o  di\nsecondo grado, prevista dall\u0027art. 159, commi 2, 3 e 4 codice  penale,\nnel testo modificato/introdotto dalla legge c.d. Orlando,  benche\u0027  i\ncommi 3 e 4  della  citata  disposizione  siano  stati  espressamente\nabrogati dalla legge c.d. Bonafede e benche\u0027 il comma 2 dell\u0027art. 159\ncodice penale, introdotto dalla legge c.d. Orlando e  poi  modificato\ndalla legge c.d. Bonafede, sia  stato  espressamente  abrogato  dalla\nlegge c.d. Cartabia. \n    In buona sostanza, si e\u0027  generato,  in  via  interpretativa,  un\nregime  transitorio  in  malam  partem  e,  pertanto,  in  violazione\ndell\u0027art. 25, comma 2 della Costituzione, oltre che irragionevole  ai\nsensi dell\u0027art. 3 Cost., poiche\u0027, nonostante  l\u0027espressa  abrogazione\ndell\u0027istituto della  sospensione  del  termine  di  prescrizione  per\neffetto della pronuncia della sentenza  (di  primo  grado,  per  come\nrisultante da ultimo dalle modifiche apportate dalla legge Bonafede),\nha  ritenuto  di  escludere  dalla  portata  abrogativa  e,   quindi,\nfavorevole, dell\u0027art. 2, comma 1, lettera a),  legge  n.  134/2021  i\nreati commessi a cavallo tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre  2019,\nsenza alcuna ragionevole giustificazione. Al riguardo,  infatti,  non\nsi coglie la ragione in base alla quale escludere che il  legislatore\ndel  2021  abbia  inteso  espressamente  eliminare  l\u0027istituto  della\nsospensione  del  termine  di  prescrizione  in   conseguenza   della\npronuncia della sentenza, come introdotto dalla legge Orlando  e  poi\nmodificato dalla legge Bonafede, per tutti i reati commessi prima del\n1°  gennaio  2020,  introducendo  per  i  reati  commessi  in   epoca\nsuccessiva il regime sostanziale della  cessazione  del  corso  della\nprescrizione  previsto  dall\u0027art.  161-bis  codice  penale  e  quello\nprocessuale dell\u0027improcedibilita\u0027 di cui all\u0027art. 344-bis c.p.p. \n    La  legge  c.d.  Cartabia,  si  ribadisce,  in  parte   qua,   ha\ncomportato, da un lato, che per i reati commessi dal 1° gennaio  2020\noperano i due nuovi istituti di cui all\u0027art. 161-bis codice penale  e\n344-bis c.p.p.; per tutti i reati commessi  in  precedenza,  abrogato\ndefinitivamente cio\u0027 che restava dell\u0027istituto della sospensione  del\ntermine di prescrizione in conseguenza della sentenza, istituto, come\ndetto, introdotto dalla legge c.d. Orlando  e  poi  modificato  dalla\nlegge c.d. Bonafede, la disciplina del  termine  di  prescrizione  e\u0027\nrimasta quella della  c.d.  legge  ex  Cirielli,  che  non  prevedeva\nl\u0027istituto  della  sospensione  del  termine   di   prescrizione   in\nconseguenza della pronuncia della sentenza (di condanna, di  primo  e\nsecondo grado, come  introdotto  dalla  legge  c.d.  Orlando,  e  poi\nmodificato dalla legge c.d.  Bonafede  relativamente  alla  pronuncia\ndella sola sentenza di primo grado). Non si tratta di  una  sorta  di\n«resurrezione» della legge ex Cirielli, perche\u0027 la  disciplina  della\nprescrizione, come prevista dalla  legge  n.  251/2005,  non  e\u0027  mai\ngiuridicamente «morta». L\u0027istituto della sospensione del  termine  di\nprescrizione  in  conseguenza  della  pronuncia  della  sentenza   di\ncondanna di primo e di secondo grado,  introdotto  dalla  legge  c.d.\nOrlando (e poi modificato dalla legge c.d. Bonafede), si e\u0027 inserito,\nsi e\u0027 innescato, sulla ordinaria disciplina  della  prescrizione  del\nreato come prevista dalla legge ex Cirielli. Abrogato definitivamente\nil comma 2 dell\u0027art. 159 codice penale, e cioe\u0027 la  disposizione  che\nera stata modificata dalla legge c.d. Orlando (nel  senso  che,  come\nvisto, la predetta legge aveva  eliminato  la  vecchia  disposizione,\ninserendo la nuova disposizione, unitamente ai commi 3 e  4),  e  poi\nmodificata  dalla  legge  c.d.  Bonafede,  e\u0027  stato  definitivamente\nabrogato l\u0027istituto della sospensione del termine di prescrizione  in\nconseguenza della pronuncia della  sentenza,  che,  come  detto,  era\nstato  inserito/innescato  sul  tessuto  normativo  della  legge   ex\nCirielli, aggiungendo, appunto, un\u0027ulteriore  ipotesi  sospensiva  ex\nlege del termine di  prescrizione,  inizialmente  a  termine,  e  poi\ndivenuta, con la legge Bonafede, sine die. \n    Al  contrario,   l\u0027interpretazione   delle   Sezioni   Unite   ha\ncomportato, per i reati commessi dal 3 agosto  2017  al  31  dicembre\n2019, la «resurrezione» giuridica dell\u0027istituto della sospensione del\ntermine  di  prescrizione  in  conseguenza  della   pronuncia   della\nsentenza, cosi\u0027 come introdotto dalla legge Orlando,  benche\u0027  quelle\nnorme (i commi 2, 3 e 4 dell\u0027art. 159  codice  penale),  siano  stati\noggetto di abrogazione e modifiche sia da parte della legge  Bonafede\nche, infine,  da  parte  della  legge  Cartabia.  Cosi\u0027  facendo,  si\nribadisce, si e\u0027 generato un regime giuridico, per questi reati,  che\nnon  trova  alcun  appiglio  nella  lettera  della  legge,  ma   solo\nnell\u0027interpretazione delle Sezioni Unite, un\u0027interpretazione in malam\npartem  e,   tuttavia,   vincolante   come   autorevole   precedente,\ncostituente  «diritto  vivente»,  che  puo\u0027   essere   rimossa   solo\nattraverso l\u0027intervento costituzionale. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte, visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953, \n    solleva, di ufficio, questione di legittimita\u0027 costituzionale, in\nrelazione agli articoli 3 e 25,  comma  2,  della  Costituzione,  con\nriferimento al combinato disposto degli articoli 2, comma 1,  lettera\na), legge n. 134/2021 e 1, comma 2, legge n. 3/2019, nella  parte  in\ncui, secondo il «diritto vivente» (Cass. pen. Sez.  un.  12  dicembre\n2024-5 giugno 2025, n. 20989), consentono l\u0027interpretazione  in  base\nalla  quale  la  disciplina  della  sospensione   del   corso   della\nprescrizione di cui all\u0027art. 159, commi 2, 3 e 4, codice penale,  nel\ntesto introdotto  dalla  legge  n.  103/2017,  si  applica  ai  reati\ncommessi dal 3 agosto 2017  al  31  dicembre  2019,  mentre,  invece,\ndovrebbe ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  comunicata  al  sig.\nPresidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del\nSenato. \n    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n    Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della Camera di consiglio dell\u002711\nluglio 2025. \n \n                      Il Presidente: Ottaviano \n \n \n                                     Il consigliere estensore: Biondi","elencoNorme":[{"id":"63784","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"27/09/2021","data_nir":"2021-09-27","numero_legge":"134","descrizionenesso":"in combinato disposto con l\u0027art.","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134~art2"},{"id":"63785","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/01/2019","data_nir":"2019-01-09","numero_legge":"3","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-01-09;3~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79907","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79908","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54952","num_progressivo":"","nominativo_parte":"D\u0027amato Oronzo","data_costit_part":"17/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]