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5; 6; 7; 8; 9; 10 e 13, in particolare, comma 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); legge 24 gennaio 2025, n. 11, artt. 1, [2,] 3, 4 [, 6] e 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, nelle more dell’attuazione della legge n. 11 del 2025, istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e della piena operatività del consorzio previsto da tale legge per la gestione del Parco – Abrogazione dell’art. 12 della legge regionale n. 79 del 2019 – Ricorso del Governo – Denunciata abrogazione delle norme recanti la copertura finanziaria del concorso regionale alle spese per il finanziamento della gestione della laguna – Omessa previsione di strumenti alternativi di finanziamento – Violazione del principio di copertura finanziaria.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 20 maggio 2025, n. 27, art. 13, comma 1, abrogativo dell’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 81, terzo comma; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 19, comma 1.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, nelle more dell’attuazione della legge n. 11 del 2025, istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e della piena operatività del consorzio previsto da tale legge per la gestione del Parco – Competenze regionali – Attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di aggiornare gli indirizzi per l\u0027esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, in funzione della conservazione e valorizzazione dell\u0027integrità fisica del sistema lagunare, anche sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico e delle proposte della Cabina di regia – Competenze del Comune di Orbetello – Omessa espressa inclusione di tutti i Comuni su cui ad oggi insiste il bene ambientale – Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna – Omessa previsione dell’assicurazione, a livello locale, di forme di confronto politico-istituzionale tra la Regione e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna – Previsione che la copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del programma delle attività grava sulle risorse proprie del Comune – Disposizioni transitorie riguardanti la cessazione, a decorrere dal pieno esordio funzionale del consorzio, degli effetti dell’accordo per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024 -2026 – Norma finanziaria – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione, successivamente alla cessazione della gestione emergenziale, di un nuovo regime provvisorio di tutela su un bene la cui protezione spetta in via esclusiva allo Stato – Sovrapposizione e contrasto con le previsioni della legge statale n. 11 del 2025 che affida la gestione della laguna a un Consorzio pubblico nazionale con partecipazione diretta dei livelli territoriali interessati – Omessa previsione della partecipazione statale agli organismi regionali e attribuzione di competenze e funzioni senza previsione della partecipazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Denunciata compromissione dell’unitarietà ed efficacia dell’azione di tutela ambientale – Denunciata carenza di transitorietà della disciplina sostanzialmente idonea a ostacolare la tempestiva operatività delle previsioni statali – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 20 maggio 2025, n. 27, artt. 2, comma 2; 3, comma 1; 4, commi 1 e 2; 11, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e); 12, commi 1 e 3.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); legge 24 gennaio 2025, n. 11, artt. 1, 3, 4 e 7.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4566","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"11/02/2026","relatore":"MARINI F. 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3, comma 1; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 5; 6; 7;  8;\n  9; 10; 11, comma 2, lettera a); 12, commi 1 e 3; e 13. \n\n\r\n(GU n. 36 del 03-09-2025)\n\r\n    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del\nConsiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege\ndall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e\u0027\ndomiciliato in Roma  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12  (telefax  n.\n06.96.51.40.00 - indirizzo  PEC  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),\ngiusta delibera del Consiglio dei ministri  adottata  nella  riunione\ndel 24 luglio 2025 ricorrente; \n    Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta\nregionale in carica; \n    Per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4,\ncommi 3, 4, 5, 6 e 7; degli articoli 5, 6, 7, 8, 9,  10,  13  nonche\u0027\ndell\u0027art. 2, comma 2; dell\u0027art. 3, comma 1;  dell\u0027art.  4,  comma  1,\nnella parte in cui non finalizza  esplicitamente  l\u0027ivi  disciplinato\nprogramma delle attivita\u0027 all\u0027assicurazione, a  livello  locale,  del\nnecessario confronto politico-istituzionale tra la regione e gli enti\ntitolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello e del comma 2\nnella parte in cui esclude maggiori oneri per la  regione;  dell\u0027art.\n11, comma 2, lettera a); dell\u0027art. 12,  commi  1  e  3,  della  legge\nRegione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR n. 32 del\n30 maggio 2025, recante «Norme per il  coordinamento  delle  funzioni\namministrative regionali e  locali  per  la  salvaguardia  e  per  la\ngestione della laguna di Orbetello»  per  violazione  degli  articoli\n117, 2 comma,  lettera  s)  e  81,  3  comma  della  Costituzione  in\nrelazione agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e  7  della  legge  24  gennaio\n2025, n. 11. \n    Con la legge 24  gennaio  2025,  n.  11,  e\u0027  stata  disposta  la\ncessazione della gestione commissariale della  Laguna,  l\u0027istituzione\ndel Parco ambientale della Laguna di Orbetello e la disciplina  della\ngestione dell\u0027area attraverso un consorzio pubblico,  partecipato  da\nenti espressamente indicati, quali il Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, la Regione Toscana, la Provincia  di  Grosseto,\nil Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario, cosi\u0027 facendo\ncessare la gestione commissariale della Laguna (art. 1). \n    L\u0027art.  3  della  citata  legge  n.  11/2025,  al  primo   comma,\nstabilisce che il consorzio «svolge attivita\u0027 a supporto dei  compiti\nistituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti,\ncon particolare riferimento alla tutela dei siti  della  rete  Natura\n2000 e delle aree protette ubicate all\u0027interno del  Parco  ambientale\ndella Laguna di Orbetello». \n    L\u0027art. 4, comma 1, prevede che «1.  Entro  centocinquanta  giorni\ndalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il  Ministro\ndell\u0027ambiente e della  sicurezza  energetica,  con  proprio  decreto,\nprevia intesa con gli altri enti consorziati, approva lo statuto  del\nconsorzio»; l\u0027art. 7 dispone che l\u0027amministratore unico del consorzio\ne\u0027 nominato con decreto del Ministro dell\u0027ambiente e della  sicurezza\nenergetica, sempre d\u0027intesa con la  Regione  Toscana  e  sentiti  gli\naltri enti consorziati. \n    La disciplina nazionale e\u0027 entrata in vigore dal 26 febbraio 2025\ned e\u0027 destinata ad essere attuata  secondo  tempistiche  parzialmente\ndettate da apposite disposizioni, tra cui, in particolare, il  citato\nart. 4 che fissa il termine ordinatorio di centocinquanta giorni  per\nl\u0027adozione dello statuto del consorzio. \n    La legge n. 11/2025,  adottata  nell\u0027esercizio  della  competenza\nlegislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0027art. 117, secondo  comma,\nlettera s), della Costituzione, in materia di tutela dell\u0027ambiente  e\ndell\u0027ecosistema, ha individuato un punto di  equilibrio  tra  diversi\ninteressi  garantiti  dalla  Costituzione,   tanto   statali   quanto\nregionali (nonche\u0027 locali). \n    Facendo  perno  sul  principio  di  leale  collaborazione  e  sul\nprincipio di prevalenza di materia, essa opera un bilanciamento delle\ndiverse  competenze   che   trova   la   propria   collocazione   nel\ncoordinamento dei diversi livelli di Governo. \n    Il sistema delineato dal legislatore statale prevede una gestione\ncoordinata dell\u0027area protetta, seppur esplicitamente al di fuori  del\n«sistema» tracciato dalla legge n. 394 del 1991, senza costruzione di\nuna rigida suddivisione di funzioni  e  compiti,  essendo  la  tutela\ndell\u0027ambiente un fine condiviso fra Stato e regione. \n    Con la legge n. 27 del 20 maggio 2025  rubricata  «Norme  per  il\ncoordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la\nsalvaguardia  e  per  la  gestione  della  laguna  di  Orbetello»  il\nlegislatore toscano, nelle more di attuazione  della  suddetta  legge\nstatale n. 11/2025, ha introdotto una disciplina provvisoria  per  la\ngestione  e  la  tutela  della  Laguna   di   Orbetello,   prevedendo\nl\u0027istituzione  di  organismi  regionali  e  di   apposita   attivita\u0027\nprogrammatoria. \n    La sopraggiunta legge regionale n. 27/2025 eccede  le  competenze\nlegislative  attribuite  alla   regione   e   presenta   profili   di\nillegittimita\u0027 costituzionale. \n    Tale legge e\u0027, pertanto, impugnata per i seguenti motivi di \n \n                               Diritto \n \n1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4, commi 3, 4, 5, 6  e  7;\ndegli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10  e  13  secondo  comma  della  legge\nRegione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR n. 32 del\n30 maggio 2025, recante «Norme per il  coordinamento  delle  funzioni\namministrative regionali e  locali  per  la  salvaguardia  e  per  la\ngestione della laguna di Orbetello»  per  violazione  degli  articoli\n117, secondo comma, lettera s) della Costituzione in  relazione  agli\narticoli 1, 3, 4 e 7 della  legge  24  gennaio  2025,  n.  11  (norme\ninterposte). \n    L\u0027art. 4 dell\u0027impugnata legge regionale stabilisce che: \n        1. Il programma delle attivita\u0027 per la gestione  ordinaria  e\nstraordinaria  della  laguna  di  Orbetello,  di  seguito  denominato\n«programma  delle  attivita\u0027»,  prevede   attivita\u0027   ed   interventi\nnecessari ad  assicurare  le  condizioni  di  sicurezza  del  sistema\nlagunare  e  a  prevenire  fenomeni  anossici,  in  conformita\u0027  agli\nindirizzi e alle misure di cui, rispettivamente, all\u0027art. 2, comma 1,\nlettere a) e d); \n        2. La regione concorre al finanziamento del  programma  delle\nattivita\u0027 di cui al  comma  1  nella  misura  massima  delle  risorse\npreviste dall\u0027art. 12, comma 2, lettere a)  e  c).  La  copertura  di\neventuali maggiori oneri e\u0027  assicurata  dalle  risorse  proprie  del\ncomune  nonche\u0027  da  ulteriori  risorse  pubbliche,  ivi  compresi  i\nfinanziamenti derivanti dalla  partecipazione  a  specifici  bandi  e\nprogetti regionali, statali ed europei; \n        3. Il comma 3 prevede la durata annuale del  programma  e  ne\nindica le attivita\u0027 con le relative finalita\u0027. (1) \n    I successivi commi 4, 5, 6 e 7 disciplinano termini  e  modalita\u0027\nper  la  predisposizione,  l\u0027approvazione   e   l\u0027aggiornamento   del\nprogramma. (2) \n    L\u0027art. 5 dell\u0027impugnata legge regionale prevede l\u0027istituzione  di\nun Comitato  tecnico-scientifico  (CTS)  per  la  salvaguardia  della\nlaguna di Orbetello con funzioni consultive in materia di gestione  e\ntutela  dell\u0027ambiente  lagunare;  tale   organo   si   esprime,   con\nvalutazioni di natura esclusivamente tecnico-scientifica, a  supporto\ndel Comune di Orbetello, della Giunta regionale  e  della  cabina  di\nregia e su richiesta dei medesimi. \n    L\u0027art. 6  disciplina  la  costituzione  e  il  funzionamento  del\npredetto Comitato. \n    L\u0027art. 7 istituisce la «Cabina  di  regia  istituzionale  per  la\ngestione integrata della laguna di Orbetello»,  e  ne  disciplina  la\ncomposizione, i compiti e le modalita\u0027 di funzionamento. (3) \n    L\u0027art. 8 dispone che entro il 31 marzo di ogni  anno,  la  Giunta\nregionale  trasmette  alla  commissione  consiliare  competente   una\nrelazione  sugli  esiti  del  monitoraggio  ambientale  del   sistema\nlagunare di cui all\u0027art. 2, comma 1, lettera c), effettuato nell\u0027anno\nprecedente». \n    L\u0027art. 9 disciplina i poteri sostitutivi  della  regione  di  cui\nall\u0027art. 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998,  n.  88,\nnelle more della piena operativita\u0027 del consorzio di cui  alla  legge\nn. 11/2025. \n    L\u0027art. 10 contiene la  disciplina  di  prima  applicazione  della\nlegge, stabilendo i termini della convocazione della Cabina di regia;\nper l\u0027approvazione degli indirizzi di cui all\u0027art. 2, comma1, lettera\na); per la predisposizione della proposta di programma e la  verifica\ndella sua coerenza con gli indirizzi e le misure  regionali  di  cui,\nrispettivamente, ai sensi dell\u0027art. 2, comma 1, lettere a) e d);  per\nl\u0027approvazione dello schema di accordo relativo alla  definizione  di\nmodi e tempi relativi a: 1) presa in carico,  da  parte  del  comune,\ndelle attivita\u0027 gestionali svolte dalla regione in forza dell\u0027accordo\ndi programma per la gestione  integrata  della  laguna  di  Orbetello\nannualita\u0027 2024 - 2026, e per il subentro  del  comune  medesimo  nei\nconnessi rapporti giuridici  pendenti,  attivi  e  passivi,  attivati\ndalla regione in applicazione  del  medesimo  accordo;  2)  presa  in\ncarico nel patrimonio mobiliare del comune  dei  beni  strumentali  e\ndelle attrezzature acquistate dalla regione, funzionali alla gestione\ndella laguna; 3 per il trasferimento  delle  risorse  regionali  gia\u0027\nimpegnate, e non ancora liquidate, a copertura dei rapporti giuridici\ndi cui al punto 1. (4) \n    L\u0027art. 13 secondo comma della legge regionale abroga, a decorrere\ndalla piena operativita\u0027 del consorzio di cui alla legge n.  11/2025,\ngli articoli 5, 6 e  7  della  stessa  legge  regionale,  nonche\u0027,  a\nseguito della  costituzione  degli  organi  del  consorzio  medesimo,\nprevede la decadenza dei componenti del CTS e della Cabina  di  regia\nistituzionale. \n    Come emerge dalla  normativa  sopra  richiamata,  il  legislatore\nregionale - pur dichiarando l\u0027intento di  garantire  la  prosecuzione\ndelle iniziative assunte dalla  regione  per  il  sistema  ambientale\nlagunare, a seguito della cessazione della gestione emergenziale e in\nattuazione della legge  regionale  n.  77/2021,  con  l\u0027obiettivo  di\nevitare un potenziale  «vuoto  di  tutela  amministrativa»  -  ha  in\nrealta\u0027 introdotto un nuovo regime provvisorio  su  un  bene  la  cui\ntutela  spetta  in  via  esclusiva  allo  Stato.   Tale   regime   si\ncaratterizza per l\u0027istituzione di nuovi  organismi  regionali  e  per\nl\u0027attribuzione di competenze e funzioni, senza la partecipazione  del\nMinistero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica,  e  perseguendo\ndi  fatto  non  tanto  una  continuita\u0027  amministrativa  quanto   una\nriorganizzazione autonoma della gestione. \n    L\u0027istituzione degli organismi regionali e  la  definizione  delle\nloro funzioni, cosi\u0027 come  la  previsione  della  loro  cessazione  e\ndecadenza, si sovrappongono alle previsioni della  legge  statale  n.\n11/2025, che affida la gestione della Laguna a un consorzio  pubblico\nnazionale,  con  partecipazione  diretta  dei  livelli   territoriali\ninteressati. Tale assetto riproduce, in larga misura, i modelli  gia\u0027\nconsolidati  dalla  legge  quadro  sulle  aree  protette  (legge   n.\n394/1991), ispirati alla cooperazione interistituzionale. \n    Il sistema delineato dalla legge regionale impugnata, fondato  su\norganismi  e   funzioni   sprovvisti   di   partecipazione   statale,\ncompromette  l\u0027unitarieta\u0027  e  l\u0027efficacia  dell\u0027azione   di   tutela\nambientale, materia attribuita in via esclusiva allo Stato  ai  sensi\ndell\u0027art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. \n    Il regime transitorio previsto dalla legge regionale non  ha  una\ndurata predeterminata, ne\u0027 risulta comunque limitato  nel  tempo.  La\nsua efficacia e\u0027 prevista genericamente «nelle  more  dell\u0027attuazione\ndella legge n. 11/2025», cioe\u0027  fino  a  quando  il  nuovo  Consorzio\nnazionale non sara\u0027 pienamente operativo. Tuttavia, tale operativita\u0027\ne\u0027  a  sua  volta  subordinata  all\u0027approvazione  dello  statuto  del\nconsorzio, che rappresenta  il  primo  passaggio  necessario.  Appare\nevidente che i tempi per l\u0027avvio della fase  transitoria  non  paiono\nessere stato congeniati per essere particolarmente spediti.  Come  si\ndesume  dall\u0027art.  10,  i  termini  previsti  riflettono  una  scelta\nnormativa,  da  parte  del   legislatore   regionale,   orientata   a\nprivilegiare un\u0027attuazione  progressiva  e  dall\u0027orizzonte  temporale\nampio, con una proiezione dell\u0027efficacia della  disciplina  regionale\nche, secondo quanto emerge dall\u0027art. 12, puo\u0027 spingersi fino al  2027\ne oltre. \n    In  conclusione,  tale  disciplina  si  rivela  transitoria  solo\nformalmente, ma e\u0027 nella sostanza idonea a ostacolare  la  tempestiva\noperativita\u0027 del nuovo assetto amministrativo  previsto  dalla  legge\nstatale n. 11/2025,  che  comunque  prevede,  con  adeguate  garanzie\nprocedurali,  il  coinvolgimento  e  degli  enti  consorziati,   come\nstabilito dagli articoli 4, comma 1, e 7,  comma  1,  della  medesima\nlegge, in tema di adozione dello statuto e nomina dell\u0027amministratore\nunico del consorzio. \n    Al riguardo, appare opportuno  richiamare  la  giurisprudenza  di\ncodesta  Corte  costituzionale  ha   affermato   che   «La   potesta\u0027\nlegislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s),\ndella Costituzione risponde, del resto,  a  ineludibili  esigenze  di\nprotezione di  un  bene  unitario  e  di  valore  primario  quale  e\u0027\nl\u0027ambiente (sentenze n.  246  del  2017  e  n.  641  del  1987),  che\nrisulterebbero  vanificate  ove  si  riconoscesse  alla  regione   la\nfacolta\u0027  di  rimetterne  indiscriminatamente  la  cura  a  un   ente\nterritoriale di dimensioni minori,  in  deroga  alla  valutazione  di\nadeguatezza compiuta dal legislatore statale con l\u0027individuazione del\nlivello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021)». (5) \n    Tali principi sono stati successivamente  confermati  da  codesta\nCorte costituzionale (6) che ha richiamato la propria  giurisprudenza\nsulla materia, affermando che «questa  Corte,  da  un  lato,  non  ha\nescluso  «la  titolarita\u0027  in  capo  alle   Regioni   di   competenze\nlegislative su materie (governo del territorio, tutela della  salute,\necc.) per le quali [...] assume rilievo (sentenza n. 407  del  2002)»\n(sentenza n. 536 del 2002) la protezione dell\u0027ambiente. Da  un  altro\nlato, ha chiarito in che termini la  competenza  legislativa  statale\nesclusiva in materia di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema  opera\nquale limite all\u0027esercizio delle competenze legislative  regionali  e\nin che misura queste ultime possono  invece  dispiegarsi,  andando  a\nlambire  la  tutela  ambientale.  In  particolare,  questa  Corte  ha\naffermato che le disposizioni legislative statali «\"fungono da limite\nalla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei\nsettori di loro competenza, [nel senso che] ad esse  [e\u0027]  consentito\nsoltanto  eventualmente  di  incrementare  i  livelli  della   tutela\nambientale, senza pero\u0027 compromettere  il  punto  di  equilibrio  tra\nesigenze contrapposte espressamente  individuato  dalla  norma  dello\nStato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n.  225  del\n2009)\" \"(sentenza n. 300 del 2013)\" (sentenza n. 197 del 2014)». \n    La legge regionale si pone in netto contrasto con tali  principi:\ninfatti istituisce organismi ed assegna loro importanti funzioni gia\u0027\nin precedenza attribuite all\u0027ente statale ad hoc istituito  dall\u0027art.\n1 della legge n. 11/2025, di poco precedente, peraltro con previsione\ndi un\u0027ampia partecipazione,  procedimentale  e  organizzativa,  della\nstessa Regione Toscana, oltre che degli enti locali interessati. (7) \n    Per i motivi esposti, l\u0027art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7; gli articoli\n5, 6; 7, 8, 9, 10 e 13 della legge della Regione Toscana  n.  27  del\n2025 sono costituzionalmente illegittimi  per  contrasto  con  l\u0027art.\n117,  2  comma,  lettera  s)  della  Costituzione,   prevedendo   una\ndisciplina che si  sovrappone  con  quella  della  legge  statale  n.\n11/2025 ed in particolare con gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7. \n2. Illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  13,  primo  comma  della\nlegge Regione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR  n.\n32 del 30 maggio 2025, recante  «Norme  per  il  coordinamento  delle\nfunzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e  per\nla gestione della laguna di Orbetello» per violazione  dell\u0027art.  81,\nterzo comma della Costituzione (copertura finanziaria) e della  norma\ninterposta di cui all\u0027art. 19, comma 1, legge 31  dicembre  2009,  n.\n196. \n    L\u0027art.  13,  primo  comma  della  legge  regionale   oggetto   di\nimpugnazione abroga l\u0027art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2019,\nn. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di\nstabilita\u0027 per l\u0027anno 2020), che prevedeva la  copertura  finanziaria\ndelle spese di funzionamento del consorzio fino al 2027. \n    Con tale abrogazione, viene meno il presidio finanziario  per  le\nattivita\u0027 gestionali della  Laguna  di  Orbetello,  determinando  una\nviolazione del principio di copertura delle leggi  di  spesa  sancito\ndall\u0027art. 81, comma 3, della Costituzione. \n    La norma abrogata, infatti, conteneva disposizioni precise per il\nfinanziamento della gestione della Laguna. La nuova legge  regionale,\neliminando  integralmente  quella  previsione,  non   provvede,   nel\ncontempo, a sostituirla con strumenti  alternativi  di  finanziamento\nche assicurino la prosecuzione delle  attivita\u0027  previste,  ponendosi\ncosi\u0027 in contrasto evidente con  il  parametro  costituzionale  sopra\nrichiamato. \n    E\u0027  chiaro  che  l\u0027amministrazione  della  Laguna  di   Orbetello\ncomporta costi a carico del bilancio regionale. \n    Cio\u0027 rappresenta una violazione delle  regole  contabili  fissate\ndalla legislazione statale - in particolare, dell\u0027art. 19,  comma  1,\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita\u0027 e finanza\npubblica) - che funge da parametro interposto ai  fini  del  rispetto\ndell\u0027art. 81 Cost. \n    Pertanto, si rileva una diretta violazione dell\u0027art. 81, comma 3,\ndella Carta costituzionale. \n    Codesta Corte costituzionale  ha  piu\u0027  volte  affermato  che  «i\nprincipi fondamentali fissati dalla legislazione statale  in  materia\ndi \"coordinamento della  finanza  pubblica\"  -  funzionali  anche  ad\nassicurare il rispetto  del  parametro  dell\u0027unita\u0027  economica  della\nRepubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78  del\n2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) -\nsono applicabili anche  alle  regioni  a  statuto  speciale  ed  alle\nProvince autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120  del\n2008, n. 169 del  2007).  Cio\u0027  in  riferimento  alla  necessita\u0027  di\npreservare l\u0027equilibrio  economico-finanziario  del  complesso  delle\namministrazioni pubbliche in riferimento a  parametri  costituzionali\n(articoli 81, 119 e 120 della Costituzione) e  ai  vincoli  derivanti\ndall\u0027appartenenza dell\u0027Italia all\u0027Unione europea (articoli 11 e  117,\nprimo comma, della Costituzione): equilibrio  e  vincoli  oggi  ancor\npiu\u0027 pregnanti - da cui consegue  la  conferma  dell\u0027estensione  alle\nautonomie  speciali  dei  principi  di  coordinamento  della  finanza\npubblica - nel quadro delineato dall\u0027art. 2,  comma  1,  della  legge\ncostituzionale n. 1 del 2012, che  nel  comma  premesso  all\u0027art.  97\ndella Costituzione, richiama, come gia\u0027 osservato, il complesso delle\npubbliche   amministrazioni   ad   assicurare,   in   coerenza    con\nl\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea,  l\u0027equilibrio  dei  bilanci  e  la\nsostenibilita\u0027 del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)» (8) . \n    L\u0027obbligo di garantire la copertura degli oneri  derivanti  dalle\nleggi regionali costituisce un presidio imprescindibile per la tutela\ndegli equilibri di finanza  pubblica.  Come  affermato  dalla  Corte,\n«opera  direttamente,   a   prescindere   dall\u0027esistenza   di   norme\ninterposte, sostanziandosi in una vera e propria clausola generale in\ngrado di colpire tutti  gli  enunciati  normativi  causa  di  effetti\nperturbanti la sana gestione finanziaria e  contabile.  Pertanto,  il\nsindacato  di  costituzionalita\u0027   sulle   modalita\u0027   di   copertura\nfinanziaria  delle   spese   coinvolge   direttamente   il   precetto\ncostituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello  stesso,\nnel volgere del tempo». (9) \n    Secondo un orientamento consolidato di codesta Corte, inoltre, la\ndeterminazione della spesa da parte del legislatore  deve  rispettare\nrequisiti di chiarezza, coerenza e solidita\u0027,  che  costituiscono  il\nnucleo precettivo dell\u0027art. 81 della Costituzione. Requisiti che  non\npossono essere elusi neppure  a  livello  regionale,  come  affermato\nnella seguente massima: \n        «ragion per cui la  copertura  di  nuove  spese  deve  essere\ncredibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale e in\nequilibrato rapporto con  la  spesa  che  si  intende  effettuare  in\nesercizi futuri» (10) , poiche\u0027 «il principio della previa  copertura\ndella spesa in sede legislativa e\u0027 inderogabile, ai  sensi  dell\u0027art.\n81, quarto comma, della Costituzione. Da esso  deriva  la  necessita\u0027\ndella  corretta  redazione  del  bilancio  di  previsione,   la   cui\narticolazione ed approvazione e\u0027 riservata al Consiglio  regionale  e\nnon puo\u0027 essere demandata -  per  specifiche  azioni  attinenti  alla\nsalvaguardia degli equilibri del bilancio - agli organi  di  gestione\nin  sede   diversa   e   in   un   momento   successivo   da   quello\nindefettibilmente  previsto  dall\u0027art.  81,   quarto   comma,   della\nCostituzione.». (11) \n    Alla luce di quanto esposto, si  deve  concludere  che  la  legge\nregionale impugnata non  ha  rispettato  gli  adempimenti  essenziali\nprevisti  per  assicurare  una  corretta   copertura   della   spesa,\ncollocandosi dunque in  contrasto  con  l\u0027art.  81,  comma  3,  della\nCostituzione, e con la norma interposta di cui all\u0027art. 19, comma  1,\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196. \n    S\u0027impone,   pertanto   la    declaratoria    di    illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 12 citato per violazione delle  disposizioni\nconcernenti la copertura finanziaria di leggi che comportano spesa  a\ncarico dell\u0027ente. \n3. Illegittimita\u0027 costituzionale della legge  Regione  Toscana  della\nlegge Regione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR  n.\n32 del 30 maggio 2025, recante  «Norme  per  il  coordinamento  delle\nfunzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e  per\nla gestione della laguna di Orbetello» ed in particolare dell\u0027art. 2,\ncomma 2; dell\u0027art. 3, comma 1; dell\u0027art. 4, comma 1, nella  parte  in\ncui non finalizza esplicitamente l\u0027ivi disciplinato  programma  delle\nattivita\u0027  all\u0027assicurazione,  a  livello  locale,   del   necessario\nconfronto politico-istituzionale tra la regione e gli  enti  titolari\ndi funzioni afferenti alla laguna di Orbetello e del  comma  2  nella\nparte in cui esclude maggiori oneri per  la  regione;  dell\u0027art.  11,\ncomma 2, lettera a) ; dell\u0027art. 12, commi 1 e 3, per violazione degli\narticoli  117,  secondo  comma,  lettera  s)  della  Costituzione  in\nrelazione agli articoli 1, 3, 4 e 7 della legge 24 gennaio  2025,  n.\n11 (norme interposte). \n    Le medesime ragioni esposte nel  primo  motivo  possono  mutuarsi\nanche per le ulteriori disposizioni, meglio  infra  identificate  che\nrisultano parzialmente illegittime, per la violazione dell\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera s), della  Costituzione  nonche\u0027  delle  norme\ninterposte di cui agli articoli, 1, 3, 4 e 7 della legge  24  gennaio\n2025, n. 11. \n    Nel dettaglio: \n        l\u0027art. 2, comma 2, per illegittimita\u0027 derivata degli articoli\n5 e 7, nella parte in cui prevede che la  Giunta  regionale  aggiorna\ngli indirizzi di cui al comma 1, lettera a), anche sulla  base  delle\nindicazioni del Comitato tecnico scientifico  di  cui  all\u0027art.  5  e\ndelle proposte della Cabina di regia di cui all\u0027art. 7; \n        l\u0027art. 3, nella parte in cui, pur  attenendo  alle  «funzioni\nche  afferiscono  alla   laguna   di   Orbetello,   conferite   dalla\nlegislazione nazionale e attribuite dalla normativa  regionale»,  non\ninclude esplicitamente tutti i Comuni su cui gia\u0027 ad oggi insiste  il\npredetto bene ambientale  (fermo  restando  comunque  il  compito  di\nindividuare con esattezza il perimetro del Parco, assegnato dall\u0027art.\n4 della legge n. 11 del 2025 allo statuto del consorzio); \n        l\u0027art.  4,  comma  1,  nella  parte  in  cui  non   finalizza\nesplicitamente   l\u0027ivi   disciplinato   programma   delle   attivita\u0027\nall\u0027assicurazione,  a  livello  locale,  del   necessario   confronto\npolitico-istituzionale tra la regione e gli enti titolari di funzioni\nafferenti alla laguna di Orbetello; \n        l\u0027art. 4, comma 2, e l\u0027art. 12, comma 3, nella parte  in  cui\nescludono che la copertura di eventuali maggiori  oneri  gravi  sulle\nrisorse proprie della regione e in generale  degli  enti  consorziati\n(in proporzioni che  compete  comunque  allo  statuto  del  consorzio\nstabilire, secondo l\u0027art. 4 della legge n. 11 del 2025), ma  soltanto\nsul livello comunale; \n        l\u0027art. 11, nella parte in cui dispone, a decorrere dal  pieno\nesordio  funzionale  del  consorzio,  la  cessazione  degli   effetti\ndell\u0027accordo per la gestione  integrata  della  laguna  di  Orbetello\nannualita\u0027 2024 - 2026 di cui all\u0027art. 10, comma 4, lettera b)  della\nstessa regionale; \n        l\u0027art. 12,  comma  1,  costituente  una  mera  appendice  del\nprecedente art. 6 che disciplina la costituzione e  il  funzionamento\ndel Comitato tecnico scientifico. \n    Invero, come si e\u0027 illustrato nel primo  motivo  di  ricorso,  il\nsistema delineato dal legislatore regionale, si  sovrappone,  per  un\ntempo non puntualmente definito, a quello realizzato dal  legislatore\nstatale con la citata legge n. 11/2025, improntato sul  principio  di\nleale collaborazione e su quello di prevalenza della materia, nonche\u0027\nsul bilanciamento delle  diverse  competenze  che  trova  la  propria\ncollocazione nel coordinamento dei diversi livelli di Governo. \n    Anche la normativa regionale con il presente motivo impugnata  e\u0027\ncostituzionalmente  illegittima  in  quanto  introduce   un   sistema\nprovvisorio su un bene la cui tutela spetta  in  via  esclusiva  allo\nStato. Tale regime si caratterizza - come detto  - per  l\u0027istituzione\ndi nuovi organismi regionali e per  l\u0027attribuzione  di  competenze  e\nfunzioni, senza la partecipazione del Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza  energetica,  e  perseguendo  di  fatto   non   tanto   una\ncontinuita\u0027 amministrativa quanto una riorganizzazione autonoma della\ngestione senza, per  altro,  includere  tutti  i  comuni  interessati\nall\u0027area lagunare. \n    Anche in questo caso, l\u0027istituzione degli organismi regionali, la\ndefinizione delle loro funzioni, cosi\u0027 come la previsione della  loro\ncessazione e decadenza, si sovrappongono alle previsioni della  legge\nstatale n. 11/2025, che affida, come detto, la gestione della  Laguna\na un Consorzio pubblico nazionale,  con  partecipazione  diretta  dei\nlivelli territoriali interessati. \n    In  definitiva,  anche  tale  disciplina   rivela   le   medesime\ncriticita\u0027 illustrate nel primo motivo: la  previsione  di  una  fase\ntransitoria  solo  formale,  quando,  invece,  nella  sostanza  viene\ndefinito un sistema idoneo  a  sovrapporsi  e  quindi  ostacolare  la\ntempestiva operativita\u0027 del  nuovo  assetto  amministrativo  previsto\ndalla legge statale n. 11/2025. \n    Lo si ribadisce: la legislazione statale, prevede,  con  adeguate\ngaranzie procedurali, il coinvolgimento e degli enti consorziati  nel\ncomplesso sistema di gestione dell\u0027area. \n    Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano  i\npresupposti per l\u0027impugnativa, davanti alla Corte costituzionale,  ex\nart. 127 della Costituzione, della legge in  esame,  con  particolare\nriferimento. \n\n(1) La disposizione prevede: «il programma delle attivita\u0027  a  durata\n    annuale comprende attivita\u0027 finalizzate: a)  al  mantenimento  in\n    efficienza degli impianti  di  ossigenazione  e  del  sistema  di\n    pompaggio per lo scambio tra laguna e mare e per la  circolazione\n    delle  acque  interne  alla  laguna;  b)  alla  riduzione   della\n    produzione di biomasse algali; c) alla limitazione degli  apporti\n    nell\u0027ambiente  lagunare  di  sostanze   inquinanti   o   comunque\n    nutrienti». \n\n(2) Le disposizioni prevedono: «4. Entro il 31 ottobre di ogni  anno,\n    il Comune predispone, anche sulla base delle indicazioni espresse\n    dalla Cabina di regia, la proposta di programma delle attivita\u0027 e\n    la trasmette alla Giunta regionale. Entro i  successivi  sessanta\n    giorni la Giunta regionale si esprime, con parere vincolante,  in\n    merito  alla  verifica  della  coerenza  del  programma  con  gli\n    indirizzi e le misure regionali di cui all\u0027articolo 2,  comma  1,\n    lettere a) e d). 5. Contestualmente all\u0027espressione del parere di\n    cui al comma 4, la Giunta regionale, sulla  base  della  proposta\n    del programma di attivita\u0027, determina l\u0027ammontare del  contributo\n    regionale annuale di cui all\u0027articolo 2,  comma  1,  lettera  b),\n    definendone le modalita\u0027 di erogazione e di  rendicontazione.  6.\n    Il programma  e\u0027  approvato  dal  Comune  entro  il  15  febbraio\n    successivo, in conformita\u0027 al parere di cui al comma  4.  7.  Ove\n    necessario,  il  programma  puo\u0027  essere  aggiornato,  anche  per\n    stralci, sulla base delle eventuali indicazioni della  Cabina  di\n    regia. In tal caso la proposta di aggiornamento e\u0027 trasmessa alla\n    Giunta regionale per le verifiche di cui al comma 4». \n\n(3) La  norma  prevede:  «1.  Per  assicurare  a  livello  locale  il\n    necessario confronto politico istituzionale tra la regione e  gli\n    enti titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello,  e\u0027\n    istituita  presso  la  Giunta  regionale  una  Cabina  di   regia\n    istituzionale  per  la  gestione  integrata   della   laguna   di\n    Orbetello, di seguito denominata \"Cabina di regia\"  composta:  a)\n    dal Presidente della Giunta regionale, o  dall\u0027assessore  da  lui\n    delegato, che la presiede; b) dall\u0027assessore regionale competente\n    in materia di ambiente e di protezione  civile;  c)  dagli  altri\n    assessori regionali competenti in materia;  d)  dal  Sindaco  del\n    Comune di Orbetello, o da suo delegato; e) dal Sindaco del Comune\n    di Monte Argentario, o da suo delegato. 2. La Cabina di regia, in\n    particolare: a) opera quale sede di coordinamento ed integrazione\n    interistituzionale per la definizione di strategie di  intervento\n    condivise finalizzate a prevenire e  fronteggiare  situazioni  di\n    criticita\u0027 ambientale riguardanti il  sistema  lagunare,  nonche\u0027\n    per la valutazione, in raccordo con il sistema  della  protezione\n    civile, dell\u0027evoluzione della situazione di  criticita\u0027  ai  fini\n    dell\u0027individuazione delle  azioni  emergenziali  piu\u0027  idonee  al\n    livello di gravita\u0027, definendone anche le  relative  tempistiche;\n    b) svolge attivita\u0027 consultive e di impulso per  l\u0027individuazione\n    di misure efficaci volte  al  perseguimento  degli  obiettivi  di\n    salvaguardia e valorizzazione della laguna;  c)  si  esprime,  su\n    richiesta del Comune, in ordine agli interventi e alle  attivita\u0027\n    di  carattere  straordinario  da  inserire  nella   proposta   di\n    programma annuale di cui all\u0027articolo 4, e nei relativi eventuali\n    aggiornamenti formulando osservazioni e proposte di integrazione.\n    3. La Cabina di regia e\u0027 convocata dal  Presidente  della  Giunta\n    regionale, o dall\u0027assessore da lui  delegato,  almeno  una  volta\n    l\u0027anno, anche su richiesta degli  altri  componenti,  nonche\u0027  al\n    verificarsi di eventi straordinari suscettibili di determinare un\n    rischio ambientale per il sistema lagunare. 4. Alle sedute  della\n    Cabina di regia, possono essere  invitati  a  partecipare,  senza\n    diritto di voto, i responsabili o loro delegati  delle  strutture\n    tecniche competenti della regione, dei comuni rappresentati,  del\n    consorzio  di  bonifica  competente  per  territorio,  nonche\u0027  i\n    componenti  del  CTS  competenti   per   materia.   5.   Per   la\n    partecipazione  alla  Cabina  di  regia  non   e\u0027   prevista   la\n    corresponsione di alcuna indennita\u0027, ne\u0027 rimborso spese». \n\n(4) 1. La Cabina di regia di cui all\u0027articolo 7 e\u0027 convocata in prima\n    seduta dal Presidente della Giunta regionale, o dall\u0027assessore da\n    lui delegato, entro venti giorni  dall\u0027entrata  in  vigore  della\n    presente legge. 2. In sede di prima applicazione gli indirizzi di\n    cui all\u0027articolo 2, comma 1, lettera  a),  sono  approvati  dalla\n    Giunta regionale entro sessanta  giorni  dall\u0027entrata  in  vigore\n    della  presente  legge.  3.  Il  Comune,  entro  sessanta  giorni\n    dall\u0027adozione degli indirizzi di cui al comma 2,  sottopone  alla\n    Giunta regionale una proposta di programma delle attivita\u0027.  Tale\n    programma, predisposto  sulla  base  delle  indicazioni  espresse\n    dalla Cabina di regia, convocata ai  sensi  del  comma  1,  tiene\n    conto della programmazione degli interventi gia\u0027  adottata  prima\n    dell\u0027entrata  in  vigore  della  presente  legge.  4.   Entro   i\n    successivi sessanta giorni la Giunta regionale:  a)  si  esprime,\n    con parere vincolante, in merito alla verifica della coerenza del\n    programma delle attivita\u0027 con gli indirizzi e le misure regionali\n    di cui, rispettivamente,  ai  sensi  dell\u0027articolo  2,  comma  1,\n    lettere a) e d);  b)  approva,  lo  schema  di  accordo,  per  la\n    definizione di modi e tempi: 1) per la presa in carico, da  parte\n    del Comune, delle attivita\u0027 gestionali svolte  dalla  regione  in\n    forza dell\u0027accordo di programma per la gestione  integrata  della\n    laguna di Orbetello annualita\u0027 2024 - 2026,  stipulato  ai  sensi\n    dell\u0027articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme\n    in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso\n    ai documenti amministrativi), nonche\u0027 per il subentro del  Comune\n    medesimo nei  connessi  rapporti  giuridici  pendenti,  attivi  e\n    passivi, attivati dalla  regione  in  applicazione  del  medesimo\n    accordo; 2) per la presa in carico nel patrimonio  mobiliare  del\n    Comune dei beni strumentali e delle attrezzature acquistate dalla\n    regione,  funzionali  alla  gestione  della  laguna;  3)  per  il\n    trasferimento delle  risorse  regionali  gia\u0027  impegnate,  e  non\n    ancora liquidate, a copertura dei rapporti giuridici  di  cui  5.\n    Entro quindici giorni dall\u0027adozione della deliberazione di cui al\n    comma 4,  il  Comune  approva  il  programma  delle  attivita\u0027  e\n    sottoscrive l\u0027accordo di cui alla lettera b) del medesimo  comma.\n    6.   In   caso   di   inadempimento   o   ritardo   del    Comune\n    nell\u0027approvazione  del  programma   delle   attivita\u0027   e   nella\n    sottoscrizione dell\u0027accordo di cui al comma  4,  lettera  b),  la\n    regione esercita i poteri  sostitutivi  di  cui  all\u0027articolo  6,\n    comma 2, della l.r. 88/1998. 7. In caso di inerzia o ritardo  del\n    Comune  nella  messa  in  atto  degli  interventi  previsti   nel\n    programma della attivita\u0027, il Presidente della  Giunta  regionale\n    esercita i poteri sostitutivi di cui all\u0027articolo 9, comma 2. \n\n(5) Cfr. Corte cost. sentenza n. 2 del 2024. \n\n(6) Cfr. Corte cost. sentenza n. 16 del 2024. \n\n(7) Si tratta, come visto, degli articoli 2 (Organi del consorzio), 3\n    (Attivita\u0027 del consorzio), 6 (Comitato tecnico scientifico)  e  7\n    (Amministratore unico). \n\n(8) Cfr. Corte costituzionale  n.  39  del  2014;  Vedi  anche  Corte\n    costituzionale n. 235 del 2020; Corte costituzionale n.  147  del\n    2018, Corte costituzionale n. 181 del 2013 \n\n(9) Cfr. Corte costituzionale, n. 244 del 2020. \n\n(10) Cfr. Corte costituzionale 17 marzo 2010, n. 100. \n\n(11) Cosi\u0027 Corte cost. 19 luglio 2012, n. 192. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia\ndichiarare costituzionalmente illegittima le  censurate  norma  della\nlegge regionale Toscana n.  27/2025,  per  i  motivi  illustrati  nel\npresente ricorso. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  24\nluglio 2025; \n        2. legge regionale Toscana n. 27/2025. \n        Roma, 29 luglio 2025 \n \n                  Il Vice Avvocato Generale: Guida \n \n \n                  L\u0027Avvocato dello Stato: Rocchitta","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione 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