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E.F.. \n \nProcesso penale - Incompatibilita\u0027 del giudice  determinata  da  atti\n  compiuti nel procedimento - Giudizio di rinvio dopo  l\u0027annullamento\n  da  parte  della  Corte  di   cassazione   -   Mancata   previsione\n  dell\u0027incompatibilita\u0027 a partecipare al giudizio di rinvio  in  capo\n  al giudice  dell\u0027esecuzione  che  abbia  pronunciato  ordinanza  di\n  rigetto (o  di  accoglimento)  della  richiesta  di  revoca  (anche\n  parziale) ex art. 669 cod.  proc.  pen.  di  sentenze  di  condanna\n  irrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto. \n- Codice di procedura penale, artt. 34 e 623, comma 1, lettera a). \n\n\r\n(GU n. 11 del 12-03-2025)\n\r\n \n                       IL TRIBUNALE DI MILANO \n                        Sezione ottava penale \n \n    In   composizione   collegiale   e   in   funzione   di   giudice\ndell\u0027esecuzione, in persona dei giudici: \n      dott.ssa Alfonsa Maria FERRARO - Presidente; \n      dott.ssa Orsola DE CRISTOFARO - Giudice; \n      dott.ssa Nicoletta MARCHEGIANI - Giudice est. \n    deliberando, all\u0027esito dell\u0027udienza camerale svoltasi in  data  8\ngennaio 2025, ha pronunziato la seguente \n \n                              Ordinanza \n \n    letti gli atti del proc. n. 54/24 SIGE instaurato su istanza di E\nF E H (nato a il ); \n    ritenuta la propria competenza, quale giudice dell\u0027esecuzione, ex\nart. 676 c.p.p., osserva con sentenza del 19 giugno 2024  la  Suprema\nCorte annullava con rinvio l\u0027ordinanza emessa in data 27  marzo  2024\ncon la quale questo Tribunale rigettava la richiesta del condannato E\nF E H avente ad oggetto la revoca della sentenza n.  1267/07,  emessa\ndal Tribunale di Milano - in composizione collegiale  -  in  data  29\nnovembre 2007, confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 27\nmarzo 2009 e divenuta irrevocabile il 24 marzo 2010  con  riferimento\nalla parte di condanna per il reato di cui  al  capo  1)  -  art.  74\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/90,   sostenendo\ntrattarsi di «bis in idem» rispetto alla  condanna  pronunciata,  con\nriguardo al reato associativo (da considerarsi, secondo la difesa, il\nmedesimo) ritenuto sussistente con la sentenza n. 1156/06 pronunciata\ndal Tribunale di Genova in data 30  gennaio  2006,  confermata  dalla\nCorte  di  Appello  di  Genova  in  data  9  giugno  2008,   divenuta\nirrevocabile il 20 marzo 2009. \n    A sostegno dell\u0027istanza la difesa si riportava anche al contenuto\ndella ordinanza emessa dal Tribunale di Milano - Sez. XI - in data  7\nmaggio 2014 nei confronti della condannata D V - moglie di E ,F E H e\ncoimputata, con il coniuge, nei due reati associativi e in alcuni dei\nreati cd. fine, oggetto delle due sentenze citate. \n    Con l\u0027ordinanza  del  7  maggio  2014  il  Tribunale  di  Milano,\naccogliendo l\u0027istanza ex art. 669 c.p.p. avanzata  dalla  D     aveva\nritenuto che il delitto associativo giudicato  con  le  due  sentenze\nsopra  indicate  fosse  il  «medesimo»  per  identita\u0027  di   soggetti\npartecipanti, identita\u0027 del ruolo  rivestito  dalla  D     nelle  due\nassociazioni e medesimo contesto temporale delle  condotte  (da     a\ndel    ). \n    La  Suprema  Corte,   nell\u0027annullare   con   rinvio   l\u0027ordinanza\nimpugnata, ha osservato  che  pur  in  presenza  di  una  motivazione\n«articolata»,  essa  e\u0027,  per  alcuni  aspetti,   «contradditoria   e\ncarente». \n    In particolare, pur prendendo atto della «non  vincolanza»  della\nprecedente ordinanza del 7 maggio 2014, ha rilevato che il Tribunale,\nnel provvedimento impugnato, aveva attribuito rilevanza al dato che i\ndue procedimenti penali erano nati  da  due  attivita\u0027  investigative\ncompiute da organi differenti  di  polizia  giudiziaria  che  avevano\ncondotto   a   filoni   di   indagini   autonome,   afferenti   l\u0027uno\nall\u0027importazione di cocaina dall\u0027Olanda e l\u0027altro all\u0027importazione di\nhashish  dal  Marocco,  cosi\u0027   dando   rilevanza   alla   diversita\u0027\ndell\u0027oggetto del traffico di sostanze accertato nei due processi;  si\nsarebbe invece dovuto  approfondire  il  tema  della  «duplicita\u0027  di\nentita\u0027 associative» anche tenuto conto  del  fatto  che  la  diversa\ntipologia di sostanze stupefacenti trattate  dalle  due  associazioni\n(dato questo svalutato nell\u0027ordinanza del  7  maggio  2014)  non  era\nstato preso in considerazione, pur per discostarsene, in base  a  una\ndiversa lettura delle due decisioni di merito considerate. \n    Inoltre, questo Tribunale - in funzione di GE - non aveva  svolto\nconsiderazioni adeguate con riferimento alla verifica del  gruppo  di\nassociati risultati partecipi di entrambe le associazioni (E F ,D e F\n) sondando il ruolo svolto da ciascuno di  questi  e  verificando  se\npienamente corrispondente in entrambe le consorterie criminali, anche\ncon riguardo alla individuazione del livello apicale. \n    Ancora, non era stato approfondito il ruolo  attribuito  (1)  dal\nTribunale  di  Genova  all\u0027attivita\u0027  nel  traffico  di  stupefacenti\ndell\u0027associazione posta in essere da R K , soggetto annoverato fra  i\npartecipi dell\u0027associazione «milanese». \n    Il giudice dell\u0027esecuzione, si legge, «avrebbe dovuto dare  conto\ndell\u0027avvenuta analisi della fattispecie  associativa  compiuta  nella\ncorrispondente sentenza della fase cognitoria resa dal  Tribunale  di\nMilano e verificare se l\u0027ambito di quella associazione, per  come  in\nconcreto  accertata  nella  sua   dimensione   storico-naturalistica.\nintercettava e ricomprendeva -  o  meno-  l\u0027attivita\u0027  associata  dal\ncanto suo accertata, sempre in concreto,  dal  Tribunale  di  Genova,\nprendendo atto che il Tribunale di Milano  aveva  elencato  tutte  le\nevidenze, anche captative, ritenute influenti fra le quali  compariva\nanche una, intercorsa tra E     F     e  D     ,  avente  ad  oggetto\nl\u0027arresto di H H , ossia  una  delle  persone  che  la  sentenza  del\nTribunale di Genova  aveva  annoverato  tra  gli  associati,  seppure\nassoggettata  a  separato  procedimento,  sicche\u0027   sarebbe   occorso\nl\u0027approfondimento dell\u0027emersione - o meno del coinvolgimento degli  H\nanche nella complessiva attivita\u0027 accertata dal Tribunale di Milano». \n    A fronte dei rilievi critici sopra riassunti e\u0027  necessario,  per\nla  Suprema  Corte,  un  nuovo  esame   del   merito   dei   relativi\nprovvedimenti per spiegare, con adeguata motivazione, la  sussistenza\n- o meno - di due organismi associativi distinti e autonomi di cui  E\nF nello svolgimento del ruolo apicale riconnesso alla  sua  condotta,\nabbia contemporaneamente fatto parte  o,  invece,  due  articolazioni\ndella  medesima  compagine  criminale  che  erano  state  indagate  e\nprocessualmente inquadrate dai diversi angoli visuali segnalati dalla\npregressa ordinanza esecutiva. \n    E\u0027 stato pertanto disposto l\u0027annullamento con rinvio degli  atti,\nper un nuovo giudizio al Tribunale di Milano. \n    La Presidente della Sezione Ottava ha trasmesso  il  procedimento\nal  Presidente  delegato  del  Tribunale  per  incompatibilita\u0027   del\nCollegio  giudicante  e  per  impossibilita\u0027  di  formarne  un  altro\ndifferente con  provvedimento  del  23  ottobre  2024  il  Presidente\ndelegato ha rigettato \n    l\u0027istanza    di    riassegnazione    non    ravvisando     alcuna\nincompatibilita\u0027 ai sensi  dell\u0027art.  34  c.p.p.,  rilevando  che  la\ndecisione non verte in tema di rideterminazione pena, ne\u0027  di  quella\nche la Corte  Costituzionale  n.  7/2022  individua  come  «parentesi\ncognitiva» delle sede esecutiva. \n    All\u0027udienza camerale dell\u00278 gennaio 2025 - fissata per  la  nuova\ndiscussione  -  la  difesa  del  condannato  ha,  in   principalita\u0027,\ninsistito sul profilo di «incompatibilita\u0027» a partecipare al giudizio\ndi rinvio del (medesimo) giudice  dell\u0027esecuzione  che  si  era  gia\u0027\npronunciato, con ordinanza  di  rigetto,  sull\u0027istanza  ex  art.  669\nc.p.p. \n    Il Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata  la\nquestione e, pertanto,  con  la  presente  ordinanza,  solleva  anche\nd\u0027ufficio, ai sensi dell\u0027art. 1 della legge Costituzionale n. 1 del 9\nfebbraio 1948 e 23, comma 3 Lg. 11 marzo  1953  n.  87  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 34 e 623, comma 1, lettera\na) del codice di procedura penale per contrasto con gli articoli 3  e\n111, comma 2, della Costituzione nella parte  in  cui  non  prevedono\nl\u0027incompatibilita\u0027 a partecipare al giudizio di  rinvio  in  capo  al\ngiudice dell\u0027esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o\ndi accoglimento) della richiesta di revoca, ex art.  669  c.p.p.,  di\nsentenza per «bis in idem» annullata dalla Corte di Cassazione. \n    La «rilevanza» della  questione  risulta  evidente  nel  caso  di\nspecie dal momento che, in caso di accoglimento, sarebbe  precluso  a\nquesto Collegio valutare nuovamente soggetto  dell\u0027istanza  difensiva\nex art. 669 c.p.p. per ragioni di incompatibilita\u0027. \n    Difatti, l\u0027approfondimento dei  temi  evidenziati  dalla  Suprema\nCorte, richiede un giudizio sostanzialmente di «merito» dato  che  la\nverifica dei presupposti  per  ritenere  l\u0027unicita\u0027  o  meno  di  due\nassociazioni postula un non  secondario  esame  sugli  autori,  sulle\nmodalita\u0027 e circostanze delle  condotte  anche  attraverso  le  prove\nassunte e le intercettazioni acquisite, valutazioni che  non  possono\nnon integrare gli estremi del «giudizio» che la previsione  dell\u0027art.\n34 c.p.p. pone come limite al Giudice chiamato nuovamente a  decidere\ne cio\u0027 anche se trattasi di annullamento di una ordinanza (e  non  di\nuna sentenza). \n    La questione e\u0027 anche  determinante  in  «concreto»:  la  Suprema\nCorte infatti ha indicato al Tribunale i «temi» da riesaminare  ed  i\nprincipi di diritto a cui attenersi  evidenziando,  come  gia\u0027  sopra\nscritto, la necessita\u0027 di riesaminare il  dato  della  diversita\u0027  di\nsostanze trattate dalle due associazioni, la verifica dei  componenti\ndei due gruppi ed i loro ruoli, il ruolo svolto da R   K   e  da  H  \nH   anche attraverso l\u0027esame delle conversazioni  telefoniche  citate\nnella sentenza milanese. \n    Ebbene tale  analisi  presuppone,  da  parte  del  Tribunale,  un\ngiudizio di merito che e\u0027 gia\u0027 stato fatto, seppur nelle forme  della\nordinanza e che, laddove fosse  chiamato  nuovamente  a  pronunciarsi\nsulla questione, non potrebbe che  ribadire  le  proprie  valutazioni\ngia\u0027 esposte nella ordinanza annullata  avendo  gia\u0027  illustrato  gli\nelementi di fatto in forza  dei  quali  le  due  associazioni  devono\nritenersi distinte. \n    Tali considerazioni coinvolgono certamente la previsione  di  cui\nall\u0027art.  111.,  2  comma  Cost.  che   richiede   la   terzieta\u0027   e\nl\u0027imparzialita\u0027 del  Giudice,  requisiti  questi  essenziali  per  un\ngiusto processo che non verrebbero rispettati se  a  (ri)pronunciarsi\nsulla istanza ex art. 669 c.p.p. fosse il medesimo Tribunale  che  si\ne\u0027 gia\u0027 espresso sulla stessa. \n    Pertanto,  deve  ritenersi  non   manifestamente   infondata   la\nquestione di illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 623,  comma\n1, lettera a) c.p.p. e 34 c.p.p. nella parte  in  cui  non  prevedono\nl\u0027incompatibilita\u0027 di cui si tratta per contrasto  con  il  principio\ndell\u0027imparzialita\u0027 e terzieta\u0027 del giudice  stabilita  dall\u0027art.  111\ndella Costituzione. \n    Si ritiene, inoltre,  che  l\u0027attuale  formulazione  dell\u0027art.  34\nc.p.p. si ponga in contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione sotto il\nprofilo della ingiustificata disparita\u0027 di trattamento  tra  la  fase\ndella cognizione e  quella  dell\u0027esecuzione  (laddove  si  tratti  di\ndecisioni attinenti alla valutazione della pronuncia di piu\u0027 sentenze\ndi condanna, emesse contro la stessa persona, per il medesimo fatto). \n    Nel caso in cui, infatti, il Giudice abbia pronunciato  sentenza,\nin sede di cognizione l\u0027annullamento con rinvio della  sua  decisione\ncomporta, ex art. 623 comma 1, lettera d) c.p.p. l\u0027impossibilita\u0027 per\nquel  giudice  (persona  fisica)  di  pronunciarsi  nuovamente  sulla\nvicenda e disposizione analoga e\u0027 prevista dall\u0027art. 34  c.p.p.;  se,\ninvece, analoga valutazione e\u0027 richiesta in fase esecutiva, a seguito\ndi annullamento con rinvio, in questa sede non e\u0027 prevista un\u0027analoga\nsituazione di incompatibilita\u0027. \n    Per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarata  rilevante\ne  non  manifestamente  infondata  la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 34 e 623 comma 1, lettera a) del codice\ndi procedura penale per contrasto con gli artt. 3 e 111  Cost.  nella\nparte in  cui  non  prevedono  l\u0027incompatibilita\u0027  a  partecipare  al\ngiudizio di rinvio in  capo  al  giudice  dell\u0027esecuzione  che  abbia\npronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della  richiesta\ndi revoca (anche parziale) ex art. 669 c.p.p. di sentenze di condanna\nirrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto.  \n\n(1) Ruolo di intersezione occasionale o, al contrario,  di  comunanza\n    organizzativa. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 34 e 623 comma 1,  lettera\na) del codice di procedura penale nella parte in  cui  non  prevedono\nl\u0027incompatibilita\u0027 a partecipare al giudizio di  rinvio  in  capo  al\ngiudice dell\u0027esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o\ndi accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale)  ex  art.\n669 c.p.p. di sentenze di  condanna  irrevocabili  emesse  contro  la\nstessa persona per il medesimo fatto. \n    Dispone la sospensione del presente giudizio; \n    Ordina   l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\nCostituzionale; \n    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia\nnotificata al condannato E F E H , al difensore,  al  Presidente  del\nConsiglio dei Ministri, nonche\u0027 comunicata ai Presidenti della Camera\ndei Deputati e del Senato della Repubblica. \n      Milano, 8 gennaio 2025 \n \n                       Il Presidente: Ferraro \n \n \n                               I giudici: De Cristofaro - Marchigiani","elencoNorme":[{"id":"62341","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62342","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura 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