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Uscita dal territorio nazionale – Previsione che consente all’ufficio di esportazione della Soprintendenza, all’atto di ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento di opera all’estero, di avviare il procedimento di dichiarazione dell\u0027interesse culturale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2004, solo nell’ipotesi in cui la medesima ricada nella fattispecie ex art. 10, comma 3, lettera d-bis), del medesimo decreto legislativo (vale a dire \"le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione\") e non anche nelle altre ipotesi di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 – Denunciata disciplina manifestamente irragionevole visto il confronto con gli artt. 13, comma 1, e 65, comma 1, del medesimo decreto legislativo i quali operano un richiamo omnicomprensivo al comma 3 dell’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004, senza enucleare un regime differenziato per la fattispecie di cui alla lettera d-bis) del comma 3 dell’art. 10 di tale decreto legislativo – Normativa illogica che dà luogo a una disparità di trattamento – Assenza di una ragione per la quale, a fronte del medesimo concreto valore del bene, il suo regime di tutela dipenda esclusivamente dalla circostanza se sia stato o meno attivato il procedimento semplificato ex comma 4-bis del citato art. 65 – Violazione del principio di ragionevolezza – Introduzione di un novella legislativa che travalica la sua finalità di semplificazione procedimentale, divenendo strumento di parziale liberalizzazione del settore – Detrimento del primario bene costituzionale dell’integrità della cultura – Violazione del patrimonio storico e artistico della Nazione – Lesione del principio del buon andamento.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","prima_parte":"Ministero della Cultura","prima_controparte":"Matteo Lampertico srl","altre_parti":"Matteo Lampertico srl","testo_atto":"N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 17 gennaio 2025 del Consiglio di Stato sul ricorso\nproposto da Ministero della cultura contro Matteo Lampertico srl. \n \nBeni culturali - Uscita dal territorio nazionale - Previsione che\n consente all\u0027ufficio di esportazione della Soprintendenza, all\u0027atto\n di ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento\n di opera all\u0027estero, di avviare il procedimento di dichiarazione\n dell\u0027interesse culturale di cui all\u0027art. 14 del d.lgs. n. 42 del\n 2004, solo nell\u0027ipotesi in cui la medesima ricada nella fattispecie\n ex art. 10, comma 3, lettera d-bis), del medesimo decreto\n legislativo (vale a dire \"le cose, a chiunque appartenenti, che\n presentano un interesse artistico, storico, archeologico o\n etnoantropologico eccezionale per l\u0027integrita\u0027 e la completezza del\n patrimonio culturale della Nazione\") e non anche nelle altre\n ipotesi di cui all\u0027art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. \n- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni\n culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027articolo 10 della legge 6\n luglio 2002, n. 137), art. 65, comma 4-bis, secondo periodo,\n aggiunto dall\u0027art. 1, comma 175, lettera g), numero 3), della legge\n 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la\n concorrenza). \n\n\r\n(GU n. 7 del 12-02-2025)\n\r\n \n IL CONSIGLIO DI STATO \n in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale n. 4934 del 2024, proposto da Ministero della\ncultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma\n- via dei Portoghesi n. 12; \n Contro Matteo Lampertico S.r.l., rappresentata e difesa dagli\navvocati Giuseppe Calabi e Alfonso Celotto, con domicilio digitale\ncome da PEC da Registri di Giustizia; \n Per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo\nregionale per il Lazio (Sezione seconda) n. 19029/2023, resa tra le\nparti. \n Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; \n Visto l\u0027atto di costituzione in giudizio della Matteo Lampertico\nS.r.l.; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il\nCons. Giovanni Gallone e udito per la parte appellata l\u0027avv. Alfonso\nCelotto; \n \n FATTO E DIRITTO \n \n 1. La Matteo Lampertico S.r.l. ha acquistato, in data 18 marzo\n2021, presso «Cambi Casa d\u0027Aste» di Genova, la miniatura denominata\n«Madonna col bambino (Madonna dei fusi) - tempera su pergamena\napplicata su supporto ligneo (mm. 132 x 101)», attribuito ad Agostino\nDecio (Milano, 1532/1533 - 1615) al prezzo di aggiudicazione di euro\n9.000,00. \n 1.1 Successivamente, in data 31 marzo 2021, ha presentato presso\nl\u0027Ufficio esportazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e\npaesaggio per la citta\u0027 metropolitana di Genova e la Provincia di La\nSpezia (di seguito anche solo per brevita\u0027 l\u0027«Ufficio esportazione» o\nla «Soprintendenza»), la dichiarazione sostitutiva di atto di\nnotorieta\u0027 relativa alla circostanza che per il predetto bene da\ntrasferire all\u0027estero non era prevista l\u0027autorizzazione (ex art. 65,\ncomma 4-bis, decreto legislativo n. 42/2004). \n Il 16 giugno 2021, il suddetto Ufficio esportazione ha formulato\nalla Matteo Lampertico S.r.l. una propria proposta di acquisto\ncoattivo, allegandovi una relazione storico-artistica; \n 1.2 In data 18 giugno 2021 la Matteo Lampertico S.r.l. ha\ncomunicato alla Soprintendenza la propria volonta\u0027 di rinunciare\nall\u0027uscita dell\u0027opera, avvalendosi della facolta\u0027 prevista dall\u0027art.\n70, comma 2, decreto legislativo n. 42/2004, come strumento atto a\nparalizzare la proposta di acquisto coattivo. \n Il 26 luglio 2021, l\u0027Ufficio esportazione ha avviato, con nota\nprot. n. 21039, il procedimento di dichiarazione di interesse\nculturale particolarmente importante dell\u0027opera, ai sensi dell\u0027art.\n10, comma 3, lettera a), nonche\u0027 degli articoli 13 e 14 del decreto\nlegislativo n. 42/2004, e dell\u0027art. 7, comma 3, decreto ministeriale\nn. 246/2018. \n 2. Con ricorso notificato il 4 marzo 2022 e depositato l\u002711 marzo\n2022 Lampertico S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale\namministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, chiedendone\nl\u0027annullamento, i seguenti atti: \n l\u0027art. 7, comma 3, decreto ministeriale n. 246/2018, nella\nparte in cui disciplina l\u0027avvio di «procedimento di dichiarazione di\ninteresse particolarmente importante» prevedendo l\u0027ampliamento dei\ncasi in cui l\u0027Ufficio esportazione puo\u0027 avviare procedimento di\ndichiarazione di interesse culturale in violazione del dettato\nnormativo di cui al combinato disposto degli articoli 10, comma 3,\nlettera d-bis) e 65, comma 4 e comma 4-bis del decreto legislativo n.\n42/2004; \n il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale di\ncui al decreto prot. 0000035-P del 4 gennaio 2022 assunto dal\nMinistero della cultura, Segretariato regionale per la Liguria,\nUfficio tutela beni culturali in relazione al bene di cui alla\ndichiarazione ex art. 65, comma 4, lettera b) del decreto legislativo\nn. 42/2004 del 6 maggio 2021, di cui alla nota prot. 16741 del 15\ngiugno 2021 (codice pratica SUE 543574) della Soprintendenza\narcheologia, belle arti e paesaggio per la citta\u0027 metropolitana di\nGenova e la Provincia di La Spezia - Ufficio esportazione; \n la nota prot. n. 21039 del 26 luglio 2021 della\nSoprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta\u0027\nmetropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia - Ufficio\nesportazione nella parte in cui ha disposto l\u0027avvio del procedimento\ndi dichiarazione d\u0027interesse culturale in relazione al bene di cui\nalla dichiarazione ex art. 65, comma 4, lettera b) del decreto\nlegislativo n. 42/2004 del 6 maggio 2021, di cui alla nota prot.\n16741 del 15 giugno 2021 (codice pratica SUE 543574); \n ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso\nai suddetti atti. \n 2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi\ncosi\u0027 rubricati: \n 1) sviamento di potere e falsita\u0027 dei presupposti, nonche\u0027\nerrata identificazione del procedimento da adottare e dei relativi\nprovvedimenti; \n 2) eccesso di potere violazione del principio di\nragionevolezza tecnica; \n 3) Rinvio pregiudiziale alla CGUE, ai sensi dell\u0027art. 267\nTFUE, in ordine all\u0027art. 65 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,\nn. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell\u0027art.\n10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per violazione dell\u0027art. 36\nTFUE, nonche\u0027 dei principi di proporzionalita\u0027, non discriminazione e\nnecessita\u0027. \n 3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in\nepigrafe, il T.A.R., ritenuto fondato il primo motivo di gravame, ha\naccolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati. \n 4. Con ricorso notificato il 15 giugno 2024 e depositato il 18\ngiugno 2024 il Ministero della cultura ha proposto appello avverso la\nsuddetta sentenza chiedendone, previa concessione di tutela cautelare\nex art. 98 c.p.a, la riforma. \n 4.1 Ha affidato il gravame ai motivi cosi\u0027 rubricati: \n 1) Sull\u0027annullamento in parte qua dell\u0027art. 7, comma 3, del\ndecreto ministeriale n. 246/2023. \n 5. In data 12 luglio 2024 si e\u0027 costituita in giudizio la Matteo\nLampertico S.r.l. chiedendo la reiezione del gravame. \n 6. Ad esito dell\u0027udienza in Camera di consiglio del 18 luglio\n2024, questa sezione, con ordinanza cautelare n. 2779 del 19 luglio\n2024, «Ritenuto che, ad una prima sommaria delibazione propria della\npresente fase cautelare, l\u0027appello appare fondato con riguardo ad\nentrambi i profili di doglianza dovendosi rilevare, da un lato, che\nla lettura a sistema del comma 4-bis dell\u0027art. 65 del decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 con il precedente comma 1 e con il comma 6\ndell\u0027art. 14 del medesimo decreto sembra smentire la ricostruzione\naccolta dal Tribunale amministrativo regionale e, dall\u0027altro, che la\ndocumentazione versata in atti (all. 2 e 2a della produzione\ndocumentale in primo grado del Ministero della cultura del 5 marzo\n2022) pare dimostrare che l\u0027opera de qua sia stata effettivamente\nvisionata dall\u0027Ufficio esportazione di Genova in data 11 maggio\n2021», ha accolto la domanda cautelare proposta dall\u0027appellante e,\nper l\u0027effetto, ha sospeso l\u0027esecutivita\u0027 della sentenza impugnata. \n 7. Con memoria depositata il 12 settembre 2024 la Matteo\nLampertico S.r.l. ha riproposto ex art. 101, comma 2 c.p.a. i\nseguenti motivi dichiarati assorbiti e non esaminati dal giudice di\nprime cure: \n 1) In subordine: eccesso di potere. Violazione del principio\ndi ragionevolezza tecnica - \n 1.1) Carenza e/o contraddittorieta\u0027 della motivazione.\nSull\u0027incerta attribuzione dell\u0027opera; \n 1.2) Difetto di motivazione della dichiarazione; \n 1.3) Illogicita\u0027 della motivazione. Sull\u0027assenza del\ncarattere di rarita\u0027; \n 1.4) Irragionevolezza manifesta. Sulla collezione Santo\nVarni; \n 2) Rinvio pregiudiziale alla CGUE, ai sensi dell\u0027art. 267\nTFUE, in ordine all\u0027art. 65 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,\nn. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell\u0027art.\n10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per violazione dell\u0027art. 36\nTFUE, nonche\u0027 dei principi di proporzionalita\u0027, non discriminazione e\nnecessita\u0027. \n 8. In data 15 novembre 2024 parte appellante ha depositato\nmemorie ex art. 73 c.p.a.. \n 9. All\u0027udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa e\u0027 stata\nintroitata per la decisione. \n 10. Con un primo profilo di doglianza parte appellante censura la\nsentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto fondato\nil primo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale e\u0027 stata\ndedotta l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art. 7, comma 3, del decreto\nministeriale n. 246/2018 nella parte in cui consente agli uffici di\nesportazione di avviare il procedimento di dichiarazione di interesse\nculturale particolarmente importante di cui all\u0027art. 10, comma 3,\nlettera a) del codice, anche per i beni oltre i settant\u0027anni ma di\nvalore inferiore a euro 13.500. \n In particolare, il T.A.R avrebbe errato nell\u0027affermare che: \n «La norma secondaria infatti attribuisce all\u0027amministrazione\nil potere di avviare il procedimento che conduce alla dichiarazione\ndi interesse culturale non solo nel caso previsto dalla legge [art.\n10, comma 3, lettera d-bis): cose mobili di \"interesse eccezionale\"],\nma anche nelle altre ipotesi previste dal citato art. 10, comma 3\n[diverse da quelle contemplate dalla lettera d-bis)], e segnatamente\nanche nella fattispecie (ritenuta sussistente dall\u0027amministrazione\nnel caso oggetto del presente giudizio) di cui alla lettera a),\nrelativa alle cose mobili di \"interesse particolarmente importante\"»; \n tale norma secondaria si pone in contrasto con la norma\nprimaria nella parte in cui estendendo il campo di applicazione di\nquest\u0027ultima consentendo all\u0027amministrazione di comprimere le\nfacolta\u0027 dei soggetti privati oltre i casi espressamente previsti\ndalla legge. \n Si osserva che, secondo tale ricostruzione, mentre i beni con\noltre settanta anni d\u0027eta\u0027 ma con valore inferiore a euro13.500 euro\npossono essere dichiarati di interesse culturale particolarmente\nimportante ai sensi dell\u0027art. 10, comma 3, lettera a) del decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 in via ordinaria, agli uffici ministeriali\nresterebbe invece preclusa l\u0027adozione di siffatto vincolo in sede di\nesportazione (posto che in tale sede per i medesimi beni sarebbe\nazionabile, per espressa previsione di legge, solo la dichiarazione\n«eccezionale» di cui alla lettera d-bis). \n Cio\u0027 avrebbe, secondo la difesa erariale, conseguenze paradossali\ne consentirebbe l\u0027uscita del bene dal territorio italiano, pur se\nd\u0027interesse culturale particolarmente importante, con perdita\nirreversibile del medesimo. \n 10.1 Con un secondo profilo di doglianza parte appellante censura\nla sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto\nfondato il primo motivo del ricorso di primo grado anche con riguardo\nall\u0027ulteriore profilo di doglianza con cui si e\u0027 lamentato la\nviolazione, da parte del provvedimento gravato in prime cure, dello\nstesso art. 7, comma 3, decreto ministeriale n. 246/2018. \n In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che\n«Non e\u0027 stata neppure allegata invece dall\u0027amministrazione resistente\nla circostanza che essa abbia chiesto la presentazione fisica del\nbene entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione». \n Osserva sul punto parte appellante che: \n vi sarebbe un\u0027insanabile contraddizione nel ragionamento\nseguito dal giudice di prime cure laddove dopo aver accertamento\nl\u0027illegittimita\u0027 e disposto l\u0027annullamento di comma 3, dell\u0027art. 7\ndel decreto ministeriale n. 246/2018 ha al contempo ritenuto che\nl\u0027Ufficio esportazione fosse comunque tenuto sulla base della\nmedesima previsione a chiedere entro dieci giorni la presentazione\nfisica della res; \n in ogni caso la documentazione prodotta agli atti\ndimostrerebbe che l\u0027opera e\u0027 stata visionata dall\u0027Ufficio\nesportazione di Genova in data 11 maggio 2021. \n 11. Il collegio ritiene ex officio sussistenti i presupposti per\nsollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 65, comma 4-bis, del decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 per contrasto con gli articoli 3, comma 1,\n9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, della Costituzione, nella parte in\ncui, al suo secondo periodo, consente all\u0027ufficio di esportazione,\nall\u0027atto della ricezione della autodichiarazione finalizzata al\ntrasferimento di opera all\u0027estero, di avviare il procedimento di\ndichiarazione dell\u0027interesse culturale di cui all\u0027art. 14 del decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 solo nell\u0027ipotesi in cui la medesima\nricada nella fattispecie ex art. 10, comma 3, lettera d-bis) del\nmedesimo decreto (id est «le cose, a chiunque appartenenti, che\npresentano un interesse artistico, storico, archeologico o\netnoantropologico eccezionale per l\u0027integrita\u0027 e la completezza del\npatrimonio culturale della Nazione») e non anche nelle altre ipotesi\ndi cui all\u0027art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004. \n Si chiede quindi - per il caso in cui il dubbio sia ritenuto\nfondato - la declaratoria di illegittimita\u0027 dell\u0027art. 65, comma\n4-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004 relativamente al\nseguente inciso, contenuto, al suo secondo periodo: «lettera d-bis)». \n 11.1 In punto di rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale in parola e\u0027 sufficiente osservare che questo giudice,\nnello scrutinare il primo profilo di doglianza dell\u0027appello, e\u0027\ncertamente tenuto a fare applicazione dell\u0027art. 65, comma 4-bis,\nsecondo periodo, del decreto legislativo n. 42 del 2004, avendo tale\ndisposizione costituito il principale parametro impiegato dal\nTribunale amministrativo regionale per pervenire alla declaratoria di\nparziale illegittimita\u0027 dell\u0027art. 7, comma 3, del decreto\nministeriale n. 246/2018. \n Va, poi, aggiunto che ove la Corte dovesse ritenere fondata la\nstessa pervenendo alla declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale\nin parte qua dell\u0027art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 cio\u0027 condurrebbe ad accogliere sotto tale\naspetto il primo motivo dell\u0027appello in esame e, per l\u0027effetto, in\nriforma della sentenza impugnata, a respingere sotto il medesimo\nprofilo il ricorso di primo grado (salva la necessita\u0027 dello\nscrutinio, nella prosecuzione del giudizio, dell\u0027ulteriore profilo di\ndoglianza dell\u0027unico motivo di appello e dei motivi riproposti ex\nart. 101, comma 2, c.p.a. da parte appellata). E, infatti,\nl\u0027annullamento in parte qua con effetti ex tunc della norma in parola\nvarrebbe a elidere in radice il lamentato contrasto tra l\u0027art. 7,\ncomma 3, del decreto ministeriale n. 246/2018 gravato in prime cure e\nlo stesso art. 65, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 42 del\n2004. \n In questo senso depone la giurisprudenza costituzionale secondo\ncui il concetto di «rilevanza» implica l\u0027«esigenza minima, ma\ninderogabile, che la questione abbia riferimento a leggi o\ndisposizioni di legge delle quali il giudice debba, in qualsiasi\nmodo, direttamente o indirettamente, fare applicazione nel processo\ndinanzi ad esso svolgentesi» (Corte costituzionale, sentenza n.\n142/1968; nonche\u0027 sentenza n. 216/1993 e piu\u0027 di recente ordinanza n.\n23/2004) e che, di riflesso, l\u0027eventuale sentenza di accoglimento\npossa spiegare una sua influenza sul processo principale (Corte\ncostituzionale, sentenze n. 184/2006, n. 422/1994, n. 62/1993, n.\n10/1982, n. 90/1968 e n. 132/1967). \n 11.2 Quanto, invece, alla non manifesta infondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale appare opportuno in limine\ntratteggiare brevemente il quadro normativo di riferimento anche\nevidenziando la sua piu\u0027 recente evoluzione. \n L\u0027art. 65 del decreto legislativo n. 42 del 2004 si occupa della\n«Uscita definitiva» dal territorio della Repubblica dei beni che\nrivestono (ovvero possono rivestire) interesse culturale. \n Detta disposizione individua tre distinte ipotesi: \n quella dei beni di cui e\u0027 sempre vietata l\u0027uscita definitiva\n(commi 1 e 2 dell\u0027art. 65); \n quella dei beni la cui uscita definitiva e\u0027 soggetta ad\nautorizzazione preventiva (comma 3 dell\u0027art. 65); \n quella dei beni la cui uscita definitiva non e\u0027 soggetta ad\nautorizzazione preventiva ma all\u0027onere di comprovare al competente\nufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo\nunico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre\n2000, n. 445, che le cose da trasferire all\u0027estero rientrino nelle\nipotesi per le quali non e\u0027 prevista l\u0027autorizzazione (commi 4 e\n4-bis dell\u0027art. 65, come novellati da ultimo con la legge n. 124 del\n2017). \n Quest\u0027ultimo e\u0027, dunque, un regime speciale caratterizzato da una\nmarcata semplificazione che pero\u0027 non segna una completa\ndeprocedimentalizzazione (e liberalizzazione). In maniera non\ndissimile a quanto accade a livello di legge generale sul\nprocedimento con la s.c.i.a., l\u0027interessato ha l\u0027«onere» di avere un\ncontatto procedimentale con l\u0027amministrazione presentando una\nautodichiarazione relativa allo status giuridico dell\u0027opera;\nl\u0027amministrazione, da par suo, conserva poteri di controllo sulla\nmedesima che si sostanziano non solo nella verifica della veridicita\u0027\ndi quanto dichiarato ma anche (e soprattutto) nell\u0027apprezzamento\ndell\u0027eventuale interesse culturale della res. \n Per cio\u0027 che qui interessa si segnala, infatti, che il comma 1\ndell\u0027art. 65 menziona tra i beni di cui e\u0027 sempre vietata l\u0027uscita\ndefinitiva i «beni culturali mobili indicati nell\u0027art. 10, commi 1, 2\ne 3» e, quindi, anche, merce\u0027 il riferimento espresso al comma 3\ndell\u0027art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, i beni culturali\nper i quali sia «intervenuta la dichiarazione prevista dall\u0027art. 13». \n Ne discende che i beni ex comma 3 dell\u0027art. 10 per i quali non\nsia intervenuta dichiarazione di interesse culturale non sono, salva\nl\u0027ipotesi eccezionale di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso\nart. 65 (che qui non viene in rilievo), assoggettati a divieto di\nuscita ma, a seconda dei casi, al regime di autorizzazione preventiva\nex comma 3 dell\u0027art. 65 ovvero a quello semplificato su\nautodichiarazione dell\u0027interessato ex commi 4 e 4-bis dell\u0027art. 65. \n Ancor piu\u0027 segnatamente sono assoggettate ad autorizzazione ex\ncomma 3 dell\u0027art. 65 le cose «a chiunque appartenenti, che presentino\ninteresse culturale» ma per le quali non sia intervenuta la\ndichiarazione prevista dall\u0027art. 13, laddove «siano opera di autore\nnon piu\u0027 vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni,\nil cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all\u0027allegato A,\nlettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500». \n Viceversa sono assoggettate a procedimento semplificato su\nautodichiarazione dell\u0027interessato ex commi 4 e 4-bis dell\u0027art. 65 le\ncose «che presentino interesse culturale» ma per le quali non sia\nintervenuta la dichiarazione prevista dall\u0027art. 13, purche\u0027 «siano\nopera di autore non piu\u0027 vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre\nsettanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta\neccezione per le cose di cui all\u0027allegato A, lettera B, numero 1». \n Ebbene, tanto premesso il collegio e\u0027 del meditato avviso che la\ndisciplina posta dall\u0027art. 65, comma 4-bis, del decreto legislativo\nn. 42 del 2004 si ponga in evidente contrasto con gli articoli 3,\ncomma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, della Costituzione nella\nparte in cui, al suo secondo periodo, consente all\u0027ufficio di\nesportazione, in sede di controllo sulla autodichiarazione\nfinalizzata al trasferimento di opera all\u0027estero, di avviare il\nprocedimento di dichiarazione dell\u0027interesse culturale di cui\nall\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004 solo nell\u0027ipotesi\nin cui la medesima ricada nella fattispecie ex art. 10, comma 3,\nlettera d-bis) del medesimo decreto (id est «le cose, a chiunque\nappartenenti, che presentano un interesse artistico, storico,\narcheologico o etnoantropologico eccezionale per l\u0027integrita\u0027 e la\ncompletezza del patrimonio culturale della Nazione») e non anche\nnelle altre ipotesi di cui all\u0027art. 10, comma 3, del decreto\nlegislativo n. 42 del 2004. \n Essa disegna, infatti, un regime illogico, che da\u0027 luogo ad\nun\u0027irragionevole disparita\u0027 di trattamento e che rischia di\ncompromettere il perseguimento dell\u0027obiettivo di tutela ex art. 9,\ncomma 2 della Costituzione che si pone la Repubblica vulnerando, al\ncontempo, il buon andamento dell\u0027amministrazione ex art. 97, comma 2,\ndella Costituzione (inteso dalla giurisprudenza costituzionale come\nparametro di legittimita\u0027 delle scelte discrezionali effettuate dal\nlegislatore nella organizzazione degli apparati e dell\u0027attivita\u0027\namministrativa che impone anche di valutare l\u0027impatto complessivo\ndelle stesse sull\u0027operato della macchina amministrativa - cosi\u0027 Corte\ncostituzionale n. 183 del 2008 e, rispetto alla disciplina dei\nsingoli poteri amministrativi e dei relativi procedimenti, sentenze\nn. 40 e n. 135 del 1998, n. 300 del 2000). \n Cio\u0027 in quanto il secondo periodo del comma 4-bis dell\u0027art. 65\ndel decreto legislativo n. 42 del 2004, nella sua formulazione\nletterale, preclude all\u0027amministrazione la possibilita\u0027 di avviare il\nprocedimento ex art. 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (e,\nquindi, per cio\u0027 che piu\u0027 interessa nell\u0027ottica della tutela\ndell\u0027integrita\u0027 del patrimonio storico-artistico della Nazione, di\nimpedire l\u0027uscita dell\u0027opera dal territorio della Repubblica facendo\nscattare il divieto di cui al comma 1 dell\u0027art. 65) per ragione\ndiversa da quella dell\u0027eccezionale interesse ogni qual volta, venendo\nin rilievo opere di cui al precedente comma 4 (cioe\u0027 «cose di cui\nall\u0027art. 11, comma 1, lettera d)» ovvero, come nel caso che occupa,\n«cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non\npiu\u0027 vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il\ncui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose\ndi cui all\u0027allegato A, lettera B, numero 1»), sia applicabile (ed\navviato) il procedimento semplificato di cui al primo periodo dello\nstesso comma 4-bis dell\u0027art. 65 del decreto legislativo n. 42 del\n2004 (id est la presentazione di una dichiarazione ai sensi del testo\nunico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre\n2000, n. 445 in luogo del previo rilascio di autorizzazione\nall\u0027uscita dal territorio della Repubblica). \n La manifesta irragionevolezza della disciplina normativa in\nparola emerge, in particolare, dal confronto con altri segmenti della\ndisciplina posta dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e,\nsegnatamente, con il disposto tanto dell\u0027art. 13, comma 1 (a mente\ndel quale «La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne\nforma oggetto, dell\u0027interesse richiesto dall\u0027art. 10, comma 3»),\nquanto dell\u0027art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004\n(il quale stabilisce, in generale, che «E\u0027 vietata l\u0027uscita\ndefinitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili\nindicati nell\u0027art. 10, commi 1, 2 e 3»). \n Le disposizioni da ultimo evocate, infatti, operano un richiamo\nonnicomprensivo al comma 3 dell\u0027art. 10 senza enucleare un regime\ndifferenziato per la fattispecie di cui alla sua lettera d-bis). \n Del resto, non v\u0027e\u0027 ragione alcuna per la quale, a fronte del\nmedesimo concreto valore del bene, il suo regime di tutela (e\nsegnatamente la possibilita\u0027 che venga dichiarato di interesse\nculturale con conseguente divieto di uscita definitiva dal territorio\ndello Stato) dipenda esclusivamente dalla circostanza se sia stata o\nmeno attivato il procedimento semplificato ex comma 4-bis dell\u0027art.\n65 del decreto legislativo n. 42 del 2004. \n Siffatto assetto regolatorio da\u0027, cosi\u0027, luogo a storture non\nsanabili: \n la medesima res la quale prima dell\u0027intrapresa del\nprocedimento semplificato di uscita definitiva dal territorio avrebbe\npotuto essere dichiarata di interesse culturale per una qualsiasi\ndelle fattispecie di cui al comma 3 dell\u0027art. 10 (con conseguente\ndivieto di uscita definitiva dal territorio della Repubblica ex art.\n65, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004), non puo\u0027 essere\ndichiarata di interesse culturale in sede di controllo sulla\nautodichiarazione resa dall\u0027interessato, se non per il caso ex comma\n3, lettera d-bis) del medesimo art. 3; \n il regime di tutela della res finisce con il dipendere\n(divenendo meno intenso) dall\u0027iniziativa assunta dall\u0027interessato e\nfinisce, quindi, nella sostanziale disponibilita\u0027 di quest\u0027ultimo; \n la novella apportata dalla legge n. 124 del 2017 travalica la\nsua finalita\u0027 di semplificazione procedimentale (quale pure emerge\ndalla relazione di accompagnamento al d.d.l. S 2085 poi sfociato\nnella legge n. 124 del 2017) per divenire strumento di parziale\nliberalizzazione del settore a detrimento del primario bene\ncostituzionale della integrita\u0027 ex art. 9, comma 1 e comma 2, della\nCostituzione del patrimonio storico e artistico della Nazione. \n 11.3 Non sussistono, infine, margini per esperire un tentativo di\ninterpretazione conforme a Costituzione della disciplina di legge. \n In particolare, non si puo\u0027 mancare di osservare che il chiaro\ntenore letterale dell\u0027art. 65, comma 4-bis, del decreto legislativo\nn. 42 del 2004, operando un rinvio espresso solo alla lettera d-bis)\ndell\u0027art. 10, comma 3, del medesimo decreto non consente una diversa\nlettura che ne estenda l\u0027operativita\u0027 alle altre ipotesi di cui al\ncomma 3 dell\u0027art. 10. \n Ne\u0027 sembra che sia possibile superare le aporie sopra evidenziate\nritenendo che il secondo periodo del comma 4-bis dell\u0027art. 65 sia\nnorma sulla sola competenza inserita dal legislatore per derogare al\ndisposto del comma 6, secondo periodo, dell\u0027art. 14 (ad avviso del\nquale «Per le cose di cui all\u0027art. 10, comma 3, lettera d-bis), la\ndichiarazione e\u0027 adottata dal competente organo centrale del\nMinistero») individuando nel «competente ufficio di esportazione»\nquello cui spetta l\u0027avvio del procedimento di dichiarazione di\ninteresse culturale. E, infatti, siffatta lettura, prospettata dalla\nsezione con ordinanza n. 2779 del 19 luglio 2024 pur nella\nsommarieta\u0027 che caratterizza la cognizione della vicenda in sede\ncautelare, si scontra, da un lato, con la circostanza che\nl\u0027intrapresa del procedimento ex art. 14 risulta strettamente\nagganciata («qualora reputi che le cose possano rientrare ...») alla\nsussistenza dell\u0027ipotesi di eccezionale interesse ex art. 10, comma\n3, lettera d-bis) e, dall\u0027altro, con la circostanza che\nl\u0027individuazione dell\u0027«ufficio esportazione» come competente e\u0027,\naltresi\u0027, accompagnata dalla previsione di uno specifico termine\nprocedimentale («sessanta giorni dalla data di presentazione della\ndichiarazione») con finalita\u0027 acceleratoria rispetto a quello\ngenerale (fissato in centoventi giorni stabilito ex art. 14, comma 5,\ndel decreto legislativo n. 42 del 2004 con l\u0027allegato 1 del decreto\ndel Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2010, n. 231).\nQuest\u0027ultimo rilievo sembra, infatti, impedire la praticabilita\u0027 di\nsoluzioni ortopediche pienamente soddisfacenti perche\u0027 condurrebbe ad\nun approdo parimenti irragionevole in cui la piu\u0027 delicata tra le\nfattispecie ex comma 3 dell\u0027art. 10 del decreto legislativo n. 42 del\n2004 (quella, appunto, di cui alla lettera d-bis) finirebbe con\nl\u0027essere assoggettata ad una disciplina speciale che comprime\nsignificativamente, rispetto a quella generale, i tempi d\u0027azione\ndell\u0027amministrazione. \n 12. In conclusione, riservata ogni ulteriore statuizione di\nmerito all\u0027esito dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027, non\ndefinitivamente pronunciandosi sul primo motivo dell\u0027appello: \n va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, indicata in motivazione,\ndell\u0027art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo\nn. 42 del 2004 per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9, comma 1\ne comma 2, 97, comma 2, della Costituzione; \n va sospeso, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953,\nn. 87 il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di\ncostituzionalita\u0027. \n 12.1 La decisione sulle spese di lite e\u0027 del pari riservata\nall\u0027esito del giudizio di costituzionalita\u0027 in sede di statuizione di\nmerito. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) non\ndefinitivamente pronunciando sull\u0027appello come in epigrafe proposto: \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, indicata in motivazione,\ndell\u0027art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo\nn. 42 del 2004 per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9, comma 1\ne comma 2, 97, comma 2, della Costituzione; \n sospende, per l\u0027effetto, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato\nincidente di costituzionalita\u0027; \n rinvia ogni ulteriore statuizione di merito all\u0027esito del\ngiudizio incidentale promosso con la presente pronuncia; \n ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la\npresente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata ai\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; \n spese riservate al definitivo. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19\ndicembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Hadrian Simonetti, Presidente; \n Giordano Lamberti, consigliere; \n Davide Ponte, consigliere; \n Giovanni Gallone, consigliere, estensore; \n Roberta Ravasio, consigliere. \n \n Il Presidente: Simonetti \n \n \n L\u0027Estensore: Gallone","elencoNorme":[{"id":"62269","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","data_nir":"2004-01-22","numero_legge":"42","descrizionenesso":"aggiunto dalla","legge_articolo":"65","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"bis, secondo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art65"},{"id":"62274","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"04/08/2017","data_nir":"2017-08-04","numero_legge":"124","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"175","specificaz_comma":"lett. g), n. 3)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"78873","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78874","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78875","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78876","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54463","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Matteo Lampertico srl","data_costit_part":"03/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |