HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/204 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 301 "total_time" => 0.204321 "namelookup_time" => 0.000759 "connect_time" => 0.031509 "pretransfer_time" => 0.073386 "size_download" => 38880.0 "speed_download" => 190588.0 "starttransfer_time" => 0.073418 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 38344 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 73266 "connect_time_us" => 31509 "namelookup_time_us" => 759 "pretransfer_time_us" => 73386 "starttransfer_time_us" => 73418 "total_time_us" => 204321 "start_time" => 1765352615.3498 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/204" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x1619dd0)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/204 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Dec 2025 07:43:34 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Dec 2025 07:43:34 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"204","numero_parte":"1","autorita":"Consiglio di Stato","localita_autorita":"","data_deposito":"24/09/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"29/10/2025","numero_gazzetta":"44","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"24 febbraio 2026","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"PITRUZZELLA","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eOrdinamento giudiziario – Magistratura onoraria – Contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Previsione che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso – Denunciata subordinazione dell’accesso alla procedura di conferma alla rinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti e pretese maturati nel corso del rapporto pregresso – Denunciata alterazione della parità delle parti processuali anche con riguardo a giudizi pendenti di cui lo Stato è parte – Violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo – Contrasto con i principi europei, contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto del lavoratore a un ricorso effettivo.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Gabriele Graziani","prima_controparte":"Ministero della Giustizia","altre_parti":"GIUSTIZIA ED EQUITÀ, Antonella Passalacqua, Graziani Gabriele, Passalacqua Antonella","testo_atto":"N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 2025\n\r\nOrdinanza del 24 settembre 2025 del Consiglio di Stato sul ricorso\nproposto da Gabriele Graziani e Antonella Passalacqua contro\nMinistero della giustizia. \n \nOrdinamento giudiziario - Magistratura onoraria - Contingente a\n esaurimento dei magistrati onorari in servizio - Procedura di\n conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge\n n. 234 del 2021 - Previsione che la domanda di partecipazione alle\n procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di\n qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso. \n- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della\n magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,\n nonche\u0027 disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in\n servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), art. 29,\n comma 5, come sostituito dall\u0027art. 1, comma 629, lettera a), della\n legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2022-2024). \n\n\r\n(GU n. 44 del 29-10-2025)\n\r\n \n IL CONSIGLIO DI STATO \n in sede giurisdizionale (Sezione settima) \n \n Ha pronunciato la presente \n \n Ordinanza \n \n sul ricorso numero di registro generale 9999 del 2021, proposto\ndai signori Calogero Ingrilli\u0027, Gabriele Graziani, Silvia Trevia e\nAntonella Passalacqua, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele\nGraziani e Calogero Ingrilli\u0027, con domicilio digitale come da PEC da\nregistri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio\ndell\u0027avvocato Calogero Ingrilli\u0027 in Capo d\u0027Orlando, via Alessandro\nVolta, 34; \n contro: il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro\ntempore, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato,\ndomiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il\nLazio, sede di Roma, Sezione prima, n. 9484/2021. \n Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; \n Visto l\u0027atto di costituzione in giudizio del Ministero della\ngiustizia; Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il Cons.\nDaniela Di Carlo e udito per la parte appellante l\u0027avvocato Gabriele\nGraziani; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \nI.- L\u0027oggetto della questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Con la presente ordinanza si solleva questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 29 (Contingente ad esaurimento dei\nmagistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo 13\nluglio 2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e\naltre disposizioni sui giudici di pace, nonche\u0027 disciplina\ntransitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della\nlegge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall\u0027art. 1, comma 629,\nlettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli\narticoli 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0027ultimo\nin relazione all\u0027art. 47, della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione Europea (CDFUE), e all\u0027art. 6, paragrafo 1, della\nConvenzione europea dei diritti dell\u0027uomo (CEDU). \n In particolare, e\u0027 censurata la previsione secondo cui La domanda\ndi partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3\ncomporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura\nconseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto\nall\u0027indennita\u0027 di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. \nII.- Il fatto e la rilevanza ai fini della decisione del giudizio. \n 1.- I ricorrenti di cui in epigrafe, nelle loro rispettive\nqualita\u0027 di vice procuratori onorari della Repubblica e di giudici\nonorari di Tribunale, sul presupposto di aver svolto, a seguito di\nnomina avvenuta con decreto ministeriale, la funzione di giudici\nonorari per molti anni, hanno proposto il ricorso n. 3471/2016,\ndinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di\nRoma, per il riconoscimento: \n del diritto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione,\nMinistero della giustizia, alle stesse condizioni economiche e\ngiuridiche del magistrato di carriera, mediante stabilizzazione nei\nruoli della magistratura professionale secondo la rispettiva\nanzianita\u0027 di servizio; \n del diritto al pagamento della retribuzione pro-die\nproporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al\nmagistrato di ruolo dalla data di costituzione iniziale dei rapporti\ndi magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei\nmedesimi a tempo pieno ed indeterminato; \n del diritto allo stesso trattamento assistenziale e\nprevidenziale dei magistrati di ruolo, con la ricostruzione della\ncarriera con tutti i benefici economici e normativi in base\nall\u0027anzianita\u0027 di servizio per il periodo pre ruolo in maniera\nintegrale con interessi e rivalutazione economica; \n in subordine, il risarcimento del danno per abuso di proroghe\nper legge del rapporto di lavoro subordinato nella misura che sara\u0027\nritenuta di giustizia oltre a interessi e rivalutazione economica. \n 2.- A soddisfacimento delle proprie pretese, hanno invocato\nl\u0027applicazione della disciplina contenuta agli articoli 4, da 42-bis\na 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72, del regio decreto n. 12 del\n1941, mentre hanno escluso l\u0027applicazione di quella nuova, in gran\nparte abrogativa della prima, recata dal decreto legislativo 13\nluglio 2017, n. 116, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n.\n57, in quanto il ricorso di primo grado era stato depositato prima\ndella entrata in vigore della suddetta novella (precisamente, il\nricorso era stato depositato in data 23 marzo 2016). \n 3.- A loro dire, in particolare, il rapporto onorario pregresso,\nregolato sulla base delle richiamate previsioni di cui al cit. regio\ndecreto n. 12/1941, si era svolto in contrasto con il diritto\ndell\u0027Unione, e precisamente con: \n «a) la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato\ndel 18 marzo 1999 in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio\ndel 28 giugno 1999; \n b) la clausola 2, punto 1 dell\u0027accordo quadro sul lavoro a\ntempo determinato del 18 marzo 1999 in allegato alla direttiva\n1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999; \n c) la clausola 5, punto 1 dell\u0027accordo quadro sul lavoro a\ntempo determinato del 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva\n1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999; \n d) la clausola 4 dell\u0027accordo quadro sul lavoro a tempo\ndeterminato del 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE\ndel Consiglio del 28 giugno 1999; \n e) la direttiva 2003/88/CE; \n f) il punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali\nfondamentali dei lavoratori (Strasburgo 9/12/1989); \n g) la raccomandazione CM/Racc. (2010) 12 del Comitato dei\nMinistri agli Stati membri». \n 4.- Con la sentenza n. 9484 del 9 giugno 2021, qui impugnata,\nl\u0027adito Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto\ntutte le domande proposte e previa riqualificazione, ex officio, di\nquella tesa al riconoscimento della equiparazione allo status dei\nmagistrati professionali, come domanda volta, invece, ad ottenere la\ncostituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego alle\ndipendenze della pubblica amministrazione, ne ha dichiarato il\ndifetto di giurisdizione, tuttavia compensando le spese del giudizio. \n 5.- L\u0027appello ha censurato il travisamento dell\u0027oggetto delle\ndomande proposte e l\u0027ingiusta loro reiezione da parte del primo\ngiudice, oltre al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea. \n In sintesi, si e\u0027 sostenuto che i ricorrenti non avrebbero\ngiammai reclamato il riconoscimento della qualifica di magistrato\nordinario, in quanto gia\u0027 lo sarebbero, magistrati ordinari, per il\nfatto di appartenere all\u0027ordine giudiziario ai sensi dell\u0027art. 4,\ncomma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e degli articoli\n102 e 106, della Costituzione; inoltre, che tutte le domande proposte\nmiravano ad ottenere la equiparazione del proprio trattamento\neconomico e giuridico a quello riconosciuto al magistrato ordinario\nprofessionale, e non gia\u0027 la costituzione ex novo di un rapporto di\nimpiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, essendosi\nreclamata la stabilizzazione, in mancanza di altra specifica\nsanzione, al solo scopo di porre fine agli effetti pregiudizievoli\nderivanti dalla abusiva e reiterata proroga dei decreti di nomina,\nattraverso leggi dello Stato. \n 6.- Il Ministero della giustizia ha domandato la reiezione\ndell\u0027appello, contestando la equiparabilita\u0027 della figura del\nmagistrato onorario a quella del magistrato professionale, sulla base\ndi diversi elementi, tra cui l\u0027assenza del concorso pubblico ai fini\ndell\u0027accesso al servizio, la diversa e minore qualita\u0027 e quantita\u0027\ndel lavoro svolto dal magistrato onorario, la compatibilita\u0027 della\nfunzione di magistrato onorario con altre attivita\u0027 professionali, a\ndifferenza del funzionario pubblico. Ha inoltre contestato\nl\u0027accertamento dell\u0027abuso dei contratti a termine, evidenziando che\nogni incarico del magistrato onorario e\u0027 da considerarsi come nuovo\nincarico. \n 7.- Con l\u0027ordinanza collegiale 26 gennaio 2023, n. 906, la\nSezione ha rimesso alla Corte di Giustizia dell\u0027Unione Europea, ai\nsensi dell\u0027art. 267 TFUE, con riferimento alle domande aventi ad\noggetto l\u0027accertamento del diritto alle ferie retribuite e alla\ntutela assistenziale e previdenziale e al risarcimento del danno in\nconseguenza della abusiva reiterazione dei contratti a termine, i\nseguenti quesiti interpretativi: \n se l\u0027art. 7, della direttiva 2003/88 e la clausola 4\ndell\u0027accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere\ninterpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che\nnon prevede, per i giudici onorari di Tribunale e per i vice\nprocuratori onorari della Repubblica, alcun diritto alla\ncorresponsione dell\u0027indennita\u0027 durante il periodo feriale di\nsospensione delle attivita\u0027 ed alla tutela previdenziale e\nassicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie\nprofessionali; \n se la clausola 5 dell\u0027accordo quadro sul lavoro a tempo\ndeterminato debba essere interpretata nel senso che osta a una\nnormativa nazionale in forza della quale il rapporto di lavoro a\ntempo determinato dei giudici onorari, qualificabile come rapporto di\nservizio e non quale rapporto di impiego alle dipendenze di una\namministrazione pubblica, per il quale sia previsto un regime\narticolato su un iniziale atto di nomina ed una sola successiva\nriconferma, possa divenire oggetto di svariate proroghe contenute in\nleggi di rango statale, in assenza di sanzioni effettive e dissuasive\ne in mancanza della possibilita\u0027 di trasformare detti rapporti in\ncontratti di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica\na tempo indeterminato, in una situazione di fatto che potrebbe avere\nprodotto effetti favorevoli compensativi nella sfera giuridica dei\ndestinatari, essendo stati, gli stessi, investiti della proroga nelle\nfunzioni in modo sostanzialmente automatico per un ulteriore periodo\ndi tempo. \n Con riferimento, invece, alle domande aventi ad oggetto il\ndiritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a\ntempo indeterminato alle stesse condizioni economiche e giuridiche\ndel magistrato di carriera, e il diritto al pagamento della\nretribuzione pro-die proporzionata al parametro di riferimento di\nquella spettante al magistrato di ruolo, ha invece ritenuto\ninsussistenti i presupposti del rinvio pregiudiziale, rilevando come\nin materia la Corte di Giustizia si fosse gia\u0027 sufficientemente\npronunciata (ECLI:EU:C:2020:572, C-658/18 UX contro Governo della\nRepubblica italiana, sentenza del 16 luglio 2020; ECLI:EU:C:2022:23,\ncausa C-236/20 PG contro Ministero della giustizia, sentenza del 7\naprile 2022). \n8.- Con la sentenza 27 giugno 2024, n. 41 (in C-41/23), la Sezione VI\ndella CGUE ha dichiarato: \n 1) L\u0027art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e\ndel Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti\ndell\u0027organizzazione dell\u0027orario di lavoro, e la clausola 4\ndell\u0027accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18\nmarzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del\nConsiglio, del 28 giugno 1999, relativa all\u0027accordo quadro CES, UNICE\ne CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel\nsenso che: \n essi ostano a una normativa nazionale che, a differenza di\nquanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per i magistrati\nonorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi\ndiritto alla corresponsione di un\u0027indennita\u0027 durante il periodo\nferiale di sospensione delle attivita\u0027 giudiziarie ed alla tutela\nprevidenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul\nlavoro e le malattie professionali. \n 2) La clausola 5, punto 1, dell\u0027accordo quadro sul lavoro a tempo\ndeterminato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla\ndirettiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che: \n essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il\nrapporto di lavoro dei magistrati onorari puo\u0027 essere oggetto di\nrinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare\nl\u0027utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o\nla trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato. \n 9.- Nel frattempo, i ricorrenti Gabriele Graziani e Antonella\nPassalacqua hanno espletato, superandola, la procedura di conferma\nintrodotta dalla legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n.\n234, art. 1, commi 629 e seguenti), che ha previsto, per i magistrati\nonorari in servizio alla data del 1° gennaio 2022, la possibilita\u0027 di\nessere confermati sino al compimento del settantesimo anno di eta\u0027,\nall\u0027esito del superamento di una procedura valutativa, senza piu\u0027\nnecessita\u0027 di rinnovi o conferme intermedie, cosi\u0027 definitivamente\nstabilizzandosi con il decreto ministeriale 20 gennaio 2023. \n La partecipazione alla suddetta procedura ha tuttavia comportato,\nper espressa previsione di legge, la rinuncia ad ogni ulteriore\npretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario\npregresso [art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017\nn. 116, come sostituito dall\u0027art. 1, comma 629, lettera a), della\nlegge 30 dicembre 2021, n. 234]. \n In relazione ai suddetti ricorrenti si e\u0027 quindi senz\u0027altro\nperfezionato il requisito della rilevanza ai fini della proposizione\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale della prefata\nnormativa, dal momento che e\u0027 da questa normativa che dipende, sul\npiano sostanziale, la rinuncia ai diritti nascenti dal rapporto\npregresso, e, su quello processuale, la sopravvenuta impossibilita\u0027\ndi coltivare le azioni concernenti i suddetti diritti, oggetto\ndell\u0027odierno giudizio pendente. \n La applicazione della normativa primaria qui in contestazione\ncomporterebbe quindi il non accoglimento della domanda come\nconseguenza della rinuncia derivante automaticamente ex lege dalla\npresentazione della domanda di partecipazione alla procedura. \n 10.- Ad analogo esito non si perviene, invece, in relazione ai\nricorrenti Calogero Ingrilli\u0027 e Silvia Trevia, i quali non hanno\npartecipato alle predette procedure di conferma e non hanno mai\npercepito, per come da essi stessi dichiarato e autocertificato in\ngiudizio, la indennita\u0027 prevista dal comma 2, del cit. art. 29 (I\nmagistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del\npresente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell\u0027ipotesi\ndi mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato\nsuperamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno\ndiritto, salva la facolta\u0027 di rifiuto, ad un\u0027indennita\u0027 pari,\nrispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per\nciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato\nimpegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al\nlordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato\nnel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per\nmeno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite\ndi euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato\nper periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell\u0027indennita\u0027\ndovuta ai sensi del periodo precedente, e\u0027 parificato ad un anno. La\npercezione dell\u0027indennita\u0027 comporta rinuncia ad ogni ulteriore\npretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario\ncessato). \n Nei loro confronti, pertanto, non si e\u0027 verificata alcuna\npreclusione a rivendicare le pretese legate al rapporto onorario\npregresso e a coltivare l\u0027odierno appello, con la conseguenza che la\nquestione di costituzionalita\u0027 non e\u0027 sollevata in relazione alle\nloro posizioni. \n 11.- Cio\u0027 chiarito, va tuttavia respinta l\u0027istanza, dai medesimi\navanzata, di separare le posizioni processuali affinche\u0027 nei loro\nconfronti la causa sia immediatamente decisa nel merito, non essendo\ncio\u0027 necessario, ne\u0027 opportuno, considerata la natura collettiva del\nricorso proposto, la complessita\u0027 del contenzioso (su parte del\nquale, come si e\u0027 poc\u0027anzi detto, si e\u0027 anche gia\u0027 pronunciata la\nCorte di Giustizia dell\u0027Unione Europea) e la ragionevole\ncompatibilita\u0027 del giudizio con i tempi di definizione dell\u0027incidente\ndi costituzionalita\u0027 in riferimento alle posizioni dei ricorrenti\nGraziani e Passalacqua. \n 12.- Mette poi conto di chiarire alla Corte, sempre in punto di\nrilevanza, l\u0027esatta materia del contendere in relazione alla quale la\nquestione di costituzionalita\u0027 e\u0027 sollevata. \n Cio\u0027 in quanto, in corso di giudizio, con memoria depositata in\ndata 2 ottobre 2024, gli appellanti hanno modificato le domande\nproposte, in alcuni casi meglio precisandole (emendatio libelli), in\naltri casi ampliandone il contenuto (mutatio libelli). \n 13.- Con la sentenza parziale e non definitiva n. 770/2025,\npassata in giudicato, il Collegio ha ritenuto ammissibili: \n \n (i) la domanda avente ad oggetto il diritto ad aver\nriconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato\nalle dipendenze della pubblica amministrazione, Ministero della\ngiustizia, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del\nmagistrato di carriera, secondo la rispettiva anzianita\u0027 di servizio,\nmodificata, rispetto a quella originaria proposta in ricorso,\nattraverso l\u0027elisione del riferimento alla stabilizzazione nei ruoli\ndella magistratura professionale (punto 17.2. della motivazione). In\nparticolare, si e\u0027 ritenuto legittimamente esercitato il diritto alla\nemendatio libelli, in quanto, al tempo della proposizione del\nricorso, la stabilizzazione rappresentava per tutti i ricorrenti\nl\u0027unico rimedio, in mancanza di altra specifica sanzione, per porre\nfine ai pregiudizi derivanti dalla sostenuta illegittima reiterazione\ndei contratti a termine. A seguito delle modifiche nelle more\napportate dall\u0027art. 1, comma 629, della legge n. 234/2021, all\u0027art.\n29, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, invece, il\ncontinuare a fare riferimento alla stabilizzazione avrebbe potuto\ningenerare confusione tra le posizioni processuali, posto che i\nricorrenti Ingrilli\u0027 e Trevia decidevano di non aderire alla suddetta\nprocedura e di non percepire l\u0027indennita\u0027 prevista dal cit. art. 29,\ncomma 2, facendo cosi\u0027 salvo il loro diritto a coltivare le pretese\nnascenti dal rapporto onorario pregresso, oggetto dell\u0027odierno\ncontenzioso, mentre i ricorrenti Graziani e Passalacqua, al\ncontrario, vi aderivano, definitivamente stabilizzandosi, cosi\u0027\nincorrendo nella rinuncia prevista dall\u0027art. 29, comma 5, decreto\nlegislativo n. 116/2017, e di qui manifestando il loro personale e\nattuale interesse a instare affinche\u0027 sia sollevata la presente\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale. \n (ii) La domanda concernente l\u0027accertamento del diritto al\npagamento della retribuzione pro-die proporzionata al parametro di\nriferimento di quella spettante al magistrato di ruolo dalla data di\ncostituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni\nricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo pieno ed\nindeterminato, ora estesa anche al diritto al pagamento delle ferie\nnon godute, dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di\nmagistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei\nmedesimi a tempo indeterminato con interessi e rivalutazione\neconomica, ritenendo indissolubilmente legati i due diritti, quello\ncioe\u0027 al godimento delle ferie e quello alla loro retribuzione, ove\nnon godute (punto 17.3 della motivazione). \n (iii) La domanda avente ad oggetto l\u0027accertamento della\nabusiva reiterazione dei contratti a termine, ritenendo irrilevante\nche la domanda in questione fosse stata originariamente formulata in\nvia subordinata e ora, invece, proposta in via cumulativa alle altre\n(punto 17.5 della motivazione). \n 14.- Con la medesima sentenza, invece, il Collegio ha ritenuto\ninammissibili: \n (iv) la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del\ndiritto alla trasformazione del rapporto di lavoro onorario a tempo\ndeterminato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato, ove intesa nel senso di costituire un rapporto ex novo\nalle dipendenze della pubblica amministrazione, domanda in relazione\nalla quale il giudice di primo grado aveva gia\u0027 indicato come fornito\ndi giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale quindi la\ncausa avrebbe dovuto essere riassunta (punti 17 e 17.1 della\nmotivazione); \n (v) la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della\ntutela previdenziale assicurativa obbligatoria contro gli infortuni\nsul lavoro e le malattie professionali, nonche\u0027 del trattamento di\nfine rapporto, per genericita\u0027, non essendo stati allegati e provati\ngli elementi di fatto rilevanti ai fini del riconoscimento delle\nspecifiche tutele, ferma la proponibilita\u0027 con altro giudizio (punto\n17.4 della motivazione). \n 15.- In definitiva, le domande ammissibili, in relazione alle\nquali si puo\u0027 affermare la rilevanza dell\u0027incidente di\ncostituzionalita\u0027, sono quelle indicate al precedente punto 13. \n Piu\u0027 in particolare, solo per esse e solo per i ricorrenti\nGraziani e Passalacqua si puo\u0027 affermare che, ove la questione di\ncostituzionalita\u0027 non venisse accolta, questo giudice si troverebbe\nnella condizione di dovere fare necessaria applicazione del disposto\ndi cui all\u0027art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. [«Il giudice\ndichiara, anche d\u0027ufficio, il ricorso (...) improcedibile quando nel\ncorso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti\nalla decisione»], stante la sopravvenuta impossibilita\u0027, per le parti\nprivate, di conseguire il bene della vita al quale aspirano,\nimpossibilita\u0027 derivata, per l\u0027appunto, dall\u0027avere esse partecipato\n(con esito positivo) alla menzionata procedura con il descritto\nautomatico effetto di rinuncia alle pretese nascenti dal rapporto\nonorario pregresso ai sensi del cit. art. 29, comma 5, decreto\nlegislativo n. 116/20117 come contropartita della avvenuta\nstabilizzazione. \n 16.- Infine, ancora in punto di rilevanza, mette conto di\nevidenziare che il Collegio, sempre con la prefata sentenza parziale,\nha respinto anche l\u0027eccezione del Ministero della giustizia ai sensi\ndell\u0027art. 105, comma 1, c.p.a., di conseguenza affermando la\nlegittima devoluzione al giudice d\u0027appello della cognizione sulla\nintera controversia ed escludendo in via definitiva la regressione\ndella causa al giudice di primo grado (punto 16 della motivazione). \nIV.- La non manifesta infondatezza della questione. \n La disposizione contenuta all\u0027art. 29, comma 5, del decreto\nlegislativo n. 116/2027, come modificato dall\u0027art. 1, comma 629,\npunto 5, della legge n. 234/2021, nella parte in cui prevede che La\ndomanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3\ncomporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura\nconseguente al rapporto onorario pregresso, comporta dubbi di\nlegittimita\u0027 costituzionale per violazione degli articoli 24, 111 e\n117, comma 1, della Costituzione, in riferimento all\u0027art. 47, CDFUE e\n6, paragrafo 1, CEDU. \n Piu\u0027 in particolare, in riferimento agli articoli 24 e 111 della\nCostituzione, la norma sembra violare il diritto di difesa e il\nprincipio del giusto processo, in quanto: \n a) subordina l\u0027accesso alla procedura di conferma alla\nrinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti\ne pretese maturati nel corso del rapporto pregresso; \n b) determina una compressione eccessiva e sproporzionata del\ndiritto di agire in giudizio attraverso una rinuncia preventiva e\ngeneralizzata imposta ex lege; \n c) fa discendere dalla mera partecipazione ad una procedura\nconcorsuale pubblica la compressione del diritto costituzionalmente\ngarantito di accesso alla tutela giurisdizionale; \n d) induce la parte privata a sacrificare ingiustamente la\ntutela giudiziaria delle pretese pregresse per accedere a quelle\nfuture, sostanzialmente imponendogli di scegliere tra la\ncontinuazione dei contenziosi in essere e la presentazione della\ndomanda di conferma, che comporta rinuncia ad ogni pregressa pretesa\ne la stabilizzazione pro futuro del rapporto di lavoro, presentata\nquale contropartita rispetto alla definitiva perdita a tacitazione di\nogni rivendicazione passata, anche se oggetto di giudizio pendente; \n e) altera la parita\u0027 delle parti processuali, attribuendo\nun\u0027ingiustificata posizione di vantaggio alla parte pubblica; \n f) confligge con il diritto dei cittadini, e nella\nfattispecie dei lavoratori, a un ricorso effettivo dinnanzi ad un\ngiudice, in condizioni di parita\u0027, senza che una parte pubblica, il\nMinistero della giustizia, possa avvantaggiarsi degli effetti di una\nnormativa promanante dallo Stato, idonea a frustrare il conseguimento\ndelle situazioni giuridiche azionate dai provati; \n g) influenza indebitamente la decisione di un giudizio\npendente in cui lo Stato e\u0027 parte, per il tramite del Ministero della\ngiustizia, determinando l\u0027esito favorevole per la parte pubblica\nintimata in giudizio, con corrispondente esito sfavorevole per la\nparte privata ricorrente, cosi\u0027 definitivamente precludendo,\nattraverso la declaratoria di improcedibilita\u0027 del giudizio per\nsopravvenuta carenza di interesse, la decisione sulle domande per il\nperiodo precedente la stabilizzazione. \n Inoltre, la norma sembra contrastare anche, in riferimento\nall\u0027art. 117, primo comma, della Costituzione, con l\u0027art. 47, della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE), e con\nl\u0027art. 6, della Carta europea dei diritti dell\u0027uomo (CEDU), che\ngarantiscono anch\u0027essi il diritto a un ricorso effettivo e a un equo\nprocesso, espressione di valori comuni di liberta\u0027, sicurezza e\ngiustizia e di principi di democrazia e dello Stato di diritto. \n Imponendo, infatti, la norma, una rinuncia generalizzata alle\npretese pregresse quale condizione per l\u0027accesso alla procedura di\nconferma, si traduce in un irragionevole privilegio in favore dello\nStato a danno dei diritti dei lavoratori, in violazione anche dei\nprincipi europei di effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale e del\ndiritto del lavoratore a un ricorso effettivo. \nV.- La sospensione del giudizio. \n Alla stregua dei rilievi fin qui svolti, questo Giudice ritiene\nquindi rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 29 (Contingente ad esaurimento\ndei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo\n13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria\ne altre disposizioni sui giudici di pace, nonche\u0027 disciplina\ntransitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della\nlegge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall\u0027art. 1, comma 629,\nlettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli\narticoli 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0027ultimo\nin relazione all\u0027art. 47, della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione Europea (CDFUE), e all\u0027art. 6, paragrafo 1, della\nConvenzione europea dei diritti dell\u0027uomo (CEDU). \n In particolare, e\u0027 censurata la previsione secondo cui La domanda\ndi partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3\ncomporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura\nconseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto\nall\u0027indennita\u0027 di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. \n Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell\u0027art. 23 della\nlegge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale, secondo le\nmodalita\u0027 indicate in dispositivo. \n Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della\npronuncia della Corte costituzionale decorrera\u0027 il termine perentorio\ndi sei mesi per la riassunzione del giudizio. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione settima),\nnon definitivamente pronunciando sull\u0027appello, come in epigrafe\nproposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 29 (Contingente ad\nesaurimento dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto\nlegislativo 13 luglio 2017 n. 116 (Riforma organica della\nmagistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,\nnonche\u0027 disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in\nservizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito\ndall\u0027art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n.\n234, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione. \n Sospende, per l\u0027effetto, il presente giudizio fino alla\ndefinizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei\nministri, nonche\u0027 comunicata ai Presidenti delle due Camere del\nParlamento. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 1°\nluglio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Roberto Chieppa, Presidente; \n Daniela Di Carlo, consigliere, estensore; \n Angela Rotondano, consigliere; \n Pietro De Berardinis, consigliere; \n Marco Morgantini, consigliere. \n \n Il Presidente: Chieppa \n \n L\u0027estensore: Di Carlo","elencoNorme":[{"id":"63792","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"13/07/2017","data_nir":"2017-07-13","numero_legge":"116","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027","legge_articolo":"29","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art29"},{"id":"63807","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"30/12/2021","data_nir":"2021-12-30","numero_legge":"234","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"629","specificaz_comma":"lettera a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"80066","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80067","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80068","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80069","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"47","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80070","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"paragrafo 1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54992","num_progressivo":"","nominativo_parte":"GIUSTIZIA ED EQUITÀ","data_costit_part":"05/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54878","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Antonella Passalacqua","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55003","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Graziani Gabriele, Passalacqua Antonella","data_costit_part":"14/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
|