GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/204

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\n    contro: il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro\ntempore, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato,\ndomiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n    della sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il\nLazio, sede di Roma, Sezione prima, n. 9484/2021. \n    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; \n    Visto l\u0027atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della\ngiustizia; Visti tutti gli atti della causa; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il Cons.\nDaniela Di Carlo e udito per la parte appellante l\u0027avvocato  Gabriele\nGraziani; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \nI.- L\u0027oggetto della questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Con la presente ordinanza si solleva  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale  dell\u0027art.  29   (Contingente   ad   esaurimento   dei\nmagistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo  13\nluglio 2017 n. 116 (Riforma organica della  magistratura  onoraria  e\naltre  disposizioni  sui  giudici   di   pace,   nonche\u0027   disciplina\ntransitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della\nlegge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall\u0027art. 1, comma 629,\nlettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli\narticoli 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0027ultimo\nin relazione  all\u0027art.  47,  della  Carta  dei  diritti  fondamentali\ndell\u0027Unione  Europea  (CDFUE),  e  all\u0027art.  6,  paragrafo  1,  della\nConvenzione europea dei diritti dell\u0027uomo (CEDU). \n    In particolare, e\u0027 censurata la previsione secondo cui La domanda\ndi partecipazione  alle  procedure  valutative  di  cui  al  comma  3\ncomporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  di  qualsivoglia  natura\nconseguente  al  rapporto  onorario  pregresso,  salvo   il   diritto\nall\u0027indennita\u0027 di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. \nII.- Il fatto e la rilevanza ai fini della decisione del giudizio. \n    1.- I ricorrenti  di  cui  in  epigrafe,  nelle  loro  rispettive\nqualita\u0027 di vice procuratori onorari della Repubblica  e  di  giudici\nonorari di Tribunale, sul presupposto di aver svolto,  a  seguito  di\nnomina avvenuta con decreto  ministeriale,  la  funzione  di  giudici\nonorari per molti anni,  hanno  proposto  il  ricorso  n.  3471/2016,\ndinanzi al Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di\nRoma, per il riconoscimento: \n        del diritto ad un rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo\nindeterminato  alle  dipendenze   della   pubblica   amministrazione,\nMinistero  della  giustizia,  alle  stesse  condizioni  economiche  e\ngiuridiche del magistrato di carriera, mediante  stabilizzazione  nei\nruoli  della  magistratura  professionale   secondo   la   rispettiva\nanzianita\u0027 di servizio; \n        del  diritto  al   pagamento   della   retribuzione   pro-die\nproporzionata al parametro di  riferimento  di  quella  spettante  al\nmagistrato di ruolo dalla data di costituzione iniziale dei  rapporti\ndi magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla  conversione  dei\nmedesimi a tempo pieno ed indeterminato; \n        del  diritto  allo   stesso   trattamento   assistenziale   e\nprevidenziale dei magistrati di ruolo,  con  la  ricostruzione  della\ncarriera  con  tutti  i  benefici  economici  e  normativi  in   base\nall\u0027anzianita\u0027 di servizio  per  il  periodo  pre  ruolo  in  maniera\nintegrale con interessi e rivalutazione economica; \n        in subordine, il risarcimento del danno per abuso di proroghe\nper legge del rapporto di lavoro subordinato nella misura  che  sara\u0027\nritenuta di giustizia oltre a interessi e rivalutazione economica. \n    2.- A  soddisfacimento  delle  proprie  pretese,  hanno  invocato\nl\u0027applicazione della disciplina contenuta agli articoli 4, da  42-bis\na 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72, del regio decreto  n.  12  del\n1941, mentre hanno escluso l\u0027applicazione di quella  nuova,  in  gran\nparte abrogativa della  prima,  recata  dal  decreto  legislativo  13\nluglio 2017, n. 116, attuativo della legge delega 28 aprile 2016,  n.\n57, in quanto il ricorso di primo grado era  stato  depositato  prima\ndella entrata in vigore  della  suddetta  novella  (precisamente,  il\nricorso era stato depositato in data 23 marzo 2016). \n    3.- A loro dire, in particolare, il rapporto onorario  pregresso,\nregolato sulla base delle richiamate previsioni di cui al cit.  regio\ndecreto n. 12/1941,  si  era  svolto  in  contrasto  con  il  diritto\ndell\u0027Unione, e precisamente con: \n        «a) la direttiva 1999/70/CE sul lavoro  a  tempo  determinato\ndel 18 marzo 1999 in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio\ndel 28 giugno 1999; \n        b) la clausola 2, punto 1 dell\u0027accordo quadro  sul  lavoro  a\ntempo determinato del  18  marzo  1999  in  allegato  alla  direttiva\n1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999; \n        c) la clausola 5, punto 1 dell\u0027accordo quadro  sul  lavoro  a\ntempo determinato del 18  marzo  1999,  in  allegato  alla  direttiva\n1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999; \n        d) la clausola 4  dell\u0027accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo\ndeterminato del 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva  1999/70/CE\ndel Consiglio del 28 giugno 1999; \n        e) la direttiva 2003/88/CE; \n        f) il punto 5 della Carta  comunitaria  dei  diritti  sociali\nfondamentali dei lavoratori (Strasburgo 9/12/1989); \n        g) la raccomandazione CM/Racc. (2010)  12  del  Comitato  dei\nMinistri agli Stati membri». \n    4.- Con la sentenza n. 9484 del 9  giugno  2021,  qui  impugnata,\nl\u0027adito Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio  ha  respinto\ntutte le domande proposte e previa riqualificazione, ex  officio,  di\nquella tesa al riconoscimento della  equiparazione  allo  status  dei\nmagistrati professionali, come domanda volta, invece, ad ottenere  la\ncostituzione  ex  novo  di  un  rapporto  di  pubblico  impiego  alle\ndipendenze  della  pubblica  amministrazione,  ne  ha  dichiarato  il\ndifetto di giurisdizione, tuttavia compensando le spese del giudizio. \n    5.- L\u0027appello ha censurato  il  travisamento  dell\u0027oggetto  delle\ndomande proposte e l\u0027ingiusta  loro  reiezione  da  parte  del  primo\ngiudice,  oltre  al  mancato  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte   di\ngiustizia dell\u0027Unione europea. \n    In sintesi, si  e\u0027  sostenuto  che  i  ricorrenti  non  avrebbero\ngiammai reclamato il riconoscimento  della  qualifica  di  magistrato\nordinario, in quanto gia\u0027 lo sarebbero, magistrati ordinari,  per  il\nfatto di appartenere all\u0027ordine giudiziario  ai  sensi  dell\u0027art.  4,\ncomma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e  degli  articoli\n102 e 106, della Costituzione; inoltre, che tutte le domande proposte\nmiravano  ad  ottenere  la  equiparazione  del  proprio   trattamento\neconomico e giuridico a quello riconosciuto al  magistrato  ordinario\nprofessionale, e non gia\u0027 la costituzione ex novo di un  rapporto  di\nimpiego alle dipendenze  della  pubblica  amministrazione,  essendosi\nreclamata  la  stabilizzazione,  in  mancanza  di   altra   specifica\nsanzione, al solo scopo di porre fine  agli  effetti  pregiudizievoli\nderivanti dalla abusiva e reiterata proroga dei  decreti  di  nomina,\nattraverso leggi dello Stato. \n    6.- Il  Ministero  della  giustizia  ha  domandato  la  reiezione\ndell\u0027appello,  contestando  la  equiparabilita\u0027  della   figura   del\nmagistrato onorario a quella del magistrato professionale, sulla base\ndi diversi elementi, tra cui l\u0027assenza del concorso pubblico ai  fini\ndell\u0027accesso al servizio, la diversa e minore  qualita\u0027  e  quantita\u0027\ndel lavoro svolto dal magistrato onorario,  la  compatibilita\u0027  della\nfunzione di magistrato onorario con altre attivita\u0027 professionali,  a\ndifferenza  del   funzionario   pubblico.   Ha   inoltre   contestato\nl\u0027accertamento dell\u0027abuso dei contratti a termine,  evidenziando  che\nogni incarico del magistrato onorario e\u0027 da considerarsi  come  nuovo\nincarico. \n    7.- Con l\u0027ordinanza  collegiale  26  gennaio  2023,  n.  906,  la\nSezione ha rimesso alla Corte di Giustizia  dell\u0027Unione  Europea,  ai\nsensi dell\u0027art. 267 TFUE, con  riferimento  alle  domande  aventi  ad\noggetto l\u0027accertamento del  diritto  alle  ferie  retribuite  e  alla\ntutela assistenziale e previdenziale e al risarcimento del  danno  in\nconseguenza della abusiva reiterazione dei  contratti  a  termine,  i\nseguenti quesiti interpretativi: \n        se  l\u0027art.  7,  della  direttiva  2003/88  e  la  clausola  4\ndell\u0027accordo quadro sul lavoro  a  tempo  determinato  devono  essere\ninterpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale  che\nnon prevede, per  i  giudici  onorari  di  Tribunale  e  per  i  vice\nprocuratori   onorari   della   Repubblica,   alcun   diritto    alla\ncorresponsione  dell\u0027indennita\u0027  durante  il   periodo   feriale   di\nsospensione  delle  attivita\u0027  ed   alla   tutela   previdenziale   e\nassicurativa  obbligatoria  contro  gli  infortuni  e   le   malattie\nprofessionali; \n        se la clausola 5  dell\u0027accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo\ndeterminato debba essere  interpretata  nel  senso  che  osta  a  una\nnormativa nazionale in forza della quale  il  rapporto  di  lavoro  a\ntempo determinato dei giudici onorari, qualificabile come rapporto di\nservizio e non quale rapporto  di  impiego  alle  dipendenze  di  una\namministrazione  pubblica,  per  il  quale  sia  previsto  un  regime\narticolato su un iniziale atto  di  nomina  ed  una  sola  successiva\nriconferma, possa divenire oggetto di svariate proroghe contenute  in\nleggi di rango statale, in assenza di sanzioni effettive e dissuasive\ne in mancanza della possibilita\u0027 di  trasformare  detti  rapporti  in\ncontratti di impiego alle dipendenze di una Amministrazione  Pubblica\na tempo indeterminato, in una situazione di fatto che potrebbe  avere\nprodotto effetti favorevoli compensativi nella  sfera  giuridica  dei\ndestinatari, essendo stati, gli stessi, investiti della proroga nelle\nfunzioni in modo sostanzialmente automatico per un ulteriore  periodo\ndi tempo. \n    Con riferimento,  invece,  alle  domande  aventi  ad  oggetto  il\ndiritto alla costituzione di un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a\ntempo indeterminato alle stesse condizioni  economiche  e  giuridiche\ndel  magistrato  di  carriera,  e  il  diritto  al  pagamento   della\nretribuzione pro-die proporzionata al  parametro  di  riferimento  di\nquella  spettante  al  magistrato  di  ruolo,  ha   invece   ritenuto\ninsussistenti i presupposti del rinvio pregiudiziale, rilevando  come\nin materia la Corte  di  Giustizia  si  fosse  gia\u0027  sufficientemente\npronunciata (ECLI:EU:C:2020:572, C-658/18  UX  contro  Governo  della\nRepubblica italiana, sentenza del 16 luglio 2020;  ECLI:EU:C:2022:23,\ncausa C-236/20 PG contro Ministero della giustizia,  sentenza  del  7\naprile 2022). \n8.- Con la sentenza 27 giugno 2024, n. 41 (in C-41/23), la Sezione VI\ndella CGUE ha dichiarato: \n    1) L\u0027art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento  europeo  e\ndel Consiglio,  del  4  novembre  2003,  concernente  taluni  aspetti\ndell\u0027organizzazione  dell\u0027orario  di  lavoro,   e   la   clausola   4\ndell\u0027accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,  concluso  il  18\nmarzo 1999, che figura in  allegato  alla  direttiva  1999/70/CE  del\nConsiglio, del 28 giugno 1999, relativa all\u0027accordo quadro CES, UNICE\ne CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel\nsenso che: \n        essi ostano a una normativa nazionale che,  a  differenza  di\nquanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per  i  magistrati\nonorari che si  trovano  in  una  situazione  comparabile,  qualsiasi\ndiritto alla  corresponsione  di  un\u0027indennita\u0027  durante  il  periodo\nferiale di sospensione delle attivita\u0027  giudiziarie  ed  alla  tutela\nprevidenziale e assicurativa obbligatoria contro  gli  infortuni  sul\nlavoro e le malattie professionali. \n    2) La clausola 5, punto 1, dell\u0027accordo quadro sul lavoro a tempo\ndeterminato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in  allegato  alla\ndirettiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che: \n        essa osta a una normativa nazionale ai sensi della  quale  il\nrapporto di lavoro dei magistrati  onorari  puo\u0027  essere  oggetto  di\nrinnovi successivi senza che siano  previste,  al  fine  di  limitare\nl\u0027utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o\nla trasformazione del rapporto di lavoro di  tali  magistrati  in  un\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato. \n    9.- Nel frattempo, i ricorrenti  Gabriele  Graziani  e  Antonella\nPassalacqua hanno espletato, superandola, la  procedura  di  conferma\nintrodotta dalla legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre  2021,  n.\n234, art. 1, commi 629 e seguenti), che ha previsto, per i magistrati\nonorari in servizio alla data del 1° gennaio 2022, la possibilita\u0027 di\nessere confermati sino al compimento del settantesimo anno  di  eta\u0027,\nall\u0027esito del superamento di una  procedura  valutativa,  senza  piu\u0027\nnecessita\u0027 di rinnovi o conferme  intermedie,  cosi\u0027  definitivamente\nstabilizzandosi con il decreto ministeriale 20 gennaio 2023. \n    La partecipazione alla suddetta procedura ha tuttavia comportato,\nper espressa previsione di  legge,  la  rinuncia  ad  ogni  ulteriore\npretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al  rapporto  onorario\npregresso [art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13  luglio  2017\nn. 116, come sostituito dall\u0027art. 1, comma  629,  lettera  a),  della\nlegge 30 dicembre 2021, n. 234]. \n    In relazione ai  suddetti  ricorrenti  si  e\u0027  quindi  senz\u0027altro\nperfezionato il requisito della rilevanza ai fini della  proposizione\ndella  questione  di  legittimita\u0027   costituzionale   della   prefata\nnormativa, dal momento che e\u0027 da questa normativa  che  dipende,  sul\npiano sostanziale, la  rinuncia  ai  diritti  nascenti  dal  rapporto\npregresso, e, su quello processuale, la  sopravvenuta  impossibilita\u0027\ndi coltivare  le  azioni  concernenti  i  suddetti  diritti,  oggetto\ndell\u0027odierno giudizio pendente. \n    La applicazione della normativa  primaria  qui  in  contestazione\ncomporterebbe  quindi  il  non  accoglimento   della   domanda   come\nconseguenza della rinuncia derivante automaticamente  ex  lege  dalla\npresentazione della domanda di partecipazione alla procedura. \n    10.- Ad analogo esito non si perviene, invece,  in  relazione  ai\nricorrenti Calogero Ingrilli\u0027 e Silvia  Trevia,  i  quali  non  hanno\npartecipato alle predette procedure  di  conferma  e  non  hanno  mai\npercepito, per come da essi stessi dichiarato  e  autocertificato  in\ngiudizio, la indennita\u0027 prevista dal comma 2, del  cit.  art.  29  (I\nmagistrati onorari in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del\npresente decreto che non accedano alla conferma,  tanto  nell\u0027ipotesi\ndi mancata presentazione della domanda, quanto in quella  di  mancato\nsuperamento della procedura valutativa  di  cui  al  comma  3,  hanno\ndiritto,  salva  la  facolta\u0027  di  rifiuto,  ad  un\u0027indennita\u0027  pari,\nrispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute  fiscali,  per\nciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia  stato\nimpegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500  al\nlordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di  servizio  prestato\nnel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza  per\nmeno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite\ndi euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio  prestato\nper periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell\u0027indennita\u0027\ndovuta ai sensi del periodo precedente, e\u0027 parificato ad un anno.  La\npercezione  dell\u0027indennita\u0027  comporta  rinuncia  ad  ogni   ulteriore\npretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al  rapporto  onorario\ncessato). \n    Nei  loro  confronti,  pertanto,  non  si  e\u0027  verificata  alcuna\npreclusione a rivendicare le  pretese  legate  al  rapporto  onorario\npregresso e a coltivare l\u0027odierno appello, con la conseguenza che  la\nquestione di costituzionalita\u0027 non e\u0027  sollevata  in  relazione  alle\nloro posizioni. \n    11.- Cio\u0027 chiarito, va tuttavia respinta l\u0027istanza, dai  medesimi\navanzata, di separare le posizioni  processuali  affinche\u0027  nei  loro\nconfronti la causa sia immediatamente decisa nel merito, non  essendo\ncio\u0027 necessario, ne\u0027 opportuno, considerata la natura collettiva  del\nricorso proposto, la  complessita\u0027  del  contenzioso  (su  parte  del\nquale, come si e\u0027 poc\u0027anzi detto, si e\u0027  anche  gia\u0027  pronunciata  la\nCorte  di   Giustizia   dell\u0027Unione   Europea)   e   la   ragionevole\ncompatibilita\u0027 del giudizio con i tempi di definizione dell\u0027incidente\ndi costituzionalita\u0027 in riferimento  alle  posizioni  dei  ricorrenti\nGraziani e Passalacqua. \n    12.- Mette poi conto di chiarire alla Corte, sempre in  punto  di\nrilevanza, l\u0027esatta materia del contendere in relazione alla quale la\nquestione di costituzionalita\u0027 e\u0027 sollevata. \n    Cio\u0027 in quanto, in corso di giudizio, con memoria  depositata  in\ndata 2 ottobre 2024,  gli  appellanti  hanno  modificato  le  domande\nproposte, in alcuni casi meglio precisandole (emendatio libelli),  in\naltri casi ampliandone il contenuto (mutatio libelli). \n    13.- Con la sentenza  parziale  e  non  definitiva  n.  770/2025,\npassata in giudicato, il Collegio ha ritenuto ammissibili: \n      \n        (i)  la  domanda  avente  ad  oggetto  il  diritto  ad   aver\nriconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato\nalle  dipendenze  della  pubblica  amministrazione,  Ministero  della\ngiustizia,  alle  stesse  condizioni  economiche  e  giuridiche   del\nmagistrato di carriera, secondo la rispettiva anzianita\u0027 di servizio,\nmodificata,  rispetto  a  quella  originaria  proposta  in   ricorso,\nattraverso l\u0027elisione del riferimento alla stabilizzazione nei  ruoli\ndella magistratura professionale (punto 17.2. della motivazione).  In\nparticolare, si e\u0027 ritenuto legittimamente esercitato il diritto alla\nemendatio  libelli,  in  quanto,  al  tempo  della  proposizione  del\nricorso, la stabilizzazione  rappresentava  per  tutti  i  ricorrenti\nl\u0027unico rimedio, in mancanza di altra specifica sanzione,  per  porre\nfine ai pregiudizi derivanti dalla sostenuta illegittima reiterazione\ndei contratti  a  termine.  A  seguito  delle  modifiche  nelle  more\napportate dall\u0027art. 1, comma 629, della legge n.  234/2021,  all\u0027art.\n29,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  116/2017,  invece,  il\ncontinuare a fare riferimento  alla  stabilizzazione  avrebbe  potuto\ningenerare confusione tra  le  posizioni  processuali,  posto  che  i\nricorrenti Ingrilli\u0027 e Trevia decidevano di non aderire alla suddetta\nprocedura e di non percepire l\u0027indennita\u0027 prevista dal cit. art.  29,\ncomma 2, facendo cosi\u0027 salvo il loro diritto a coltivare  le  pretese\nnascenti  dal  rapporto  onorario  pregresso,  oggetto   dell\u0027odierno\ncontenzioso,  mentre  i  ricorrenti  Graziani   e   Passalacqua,   al\ncontrario,  vi  aderivano,  definitivamente  stabilizzandosi,   cosi\u0027\nincorrendo nella rinuncia prevista dall\u0027art.  29,  comma  5,  decreto\nlegislativo n. 116/2017, e di qui manifestando il  loro  personale  e\nattuale interesse a  instare  affinche\u0027  sia  sollevata  la  presente\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale. \n        (ii) La domanda concernente  l\u0027accertamento  del  diritto  al\npagamento della retribuzione pro-die proporzionata  al  parametro  di\nriferimento di quella spettante al magistrato di ruolo dalla data  di\ncostituzione iniziale dei rapporti di  magistrato  onorario  di  ogni\nricorrente sino alla  conversione  dei  medesimi  a  tempo  pieno  ed\nindeterminato, ora estesa anche al diritto al pagamento  delle  ferie\nnon godute, dalla data  di  costituzione  iniziale  dei  rapporti  di\nmagistrato onorario di ogni  ricorrente  sino  alla  conversione  dei\nmedesimi  a  tempo  indeterminato  con  interessi   e   rivalutazione\neconomica, ritenendo indissolubilmente legati i due  diritti,  quello\ncioe\u0027 al godimento delle ferie e quello alla loro  retribuzione,  ove\nnon godute (punto 17.3 della motivazione). \n        (iii) La  domanda  avente  ad  oggetto  l\u0027accertamento  della\nabusiva reiterazione dei contratti a termine,  ritenendo  irrilevante\nche la domanda in questione fosse stata originariamente formulata  in\nvia subordinata e ora, invece, proposta in via cumulativa alle  altre\n(punto 17.5 della motivazione). \n    14.- Con la medesima sentenza, invece, il  Collegio  ha  ritenuto\ninammissibili: \n        (iv) la domanda  volta  ad  ottenere  il  riconoscimento  del\ndiritto alla trasformazione del rapporto di lavoro onorario  a  tempo\ndeterminato  in  un  rapporto   di   lavoro   subordinato   a   tempo\nindeterminato, ove intesa nel senso di costituire un rapporto ex novo\nalle dipendenze della pubblica amministrazione, domanda in  relazione\nalla quale il giudice di primo grado aveva gia\u0027 indicato come fornito\ndi giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi  al  quale  quindi  la\ncausa  avrebbe  dovuto  essere  riassunta  (punti  17  e  17.1  della\nmotivazione); \n        (v) la domanda avente  ad  oggetto  il  riconoscimento  della\ntutela previdenziale assicurativa obbligatoria contro  gli  infortuni\nsul lavoro e le malattie professionali, nonche\u0027  del  trattamento  di\nfine rapporto, per genericita\u0027, non essendo stati allegati e  provati\ngli elementi di fatto rilevanti  ai  fini  del  riconoscimento  delle\nspecifiche tutele, ferma la proponibilita\u0027 con altro giudizio  (punto\n17.4 della motivazione). \n    15.- In definitiva, le domande  ammissibili,  in  relazione  alle\nquali   si   puo\u0027   affermare   la   rilevanza   dell\u0027incidente    di\ncostituzionalita\u0027, sono quelle indicate al precedente punto 13. \n    Piu\u0027 in particolare, solo  per  esse  e  solo  per  i  ricorrenti\nGraziani e Passalacqua si puo\u0027 affermare che,  ove  la  questione  di\ncostituzionalita\u0027 non venisse accolta, questo giudice  si  troverebbe\nnella condizione di dovere fare necessaria applicazione del  disposto\ndi cui  all\u0027art.  35,  comma  1,  lettera  c),  c.p.a.  [«Il  giudice\ndichiara, anche d\u0027ufficio, il ricorso (...) improcedibile quando  nel\ncorso del giudizio sopravviene il difetto di  interesse  delle  parti\nalla decisione»], stante la sopravvenuta impossibilita\u0027, per le parti\nprivate,  di  conseguire  il  bene  della  vita  al  quale  aspirano,\nimpossibilita\u0027 derivata, per l\u0027appunto, dall\u0027avere  esse  partecipato\n(con esito positivo)  alla  menzionata  procedura  con  il  descritto\nautomatico effetto di rinuncia alle  pretese  nascenti  dal  rapporto\nonorario pregresso ai sensi  del  cit.  art.  29,  comma  5,  decreto\nlegislativo  n.   116/20117   come   contropartita   della   avvenuta\nstabilizzazione. \n    16.- Infine,  ancora  in  punto  di  rilevanza,  mette  conto  di\nevidenziare che il Collegio, sempre con la prefata sentenza parziale,\nha respinto anche l\u0027eccezione del Ministero della giustizia ai  sensi\ndell\u0027art.  105,  comma  1,  c.p.a.,  di  conseguenza  affermando   la\nlegittima devoluzione al giudice  d\u0027appello  della  cognizione  sulla\nintera controversia ed escludendo in via  definitiva  la  regressione\ndella causa al giudice di primo grado (punto 16 della motivazione). \nIV.- La non manifesta infondatezza della questione. \n    La disposizione contenuta  all\u0027art.  29,  comma  5,  del  decreto\nlegislativo n. 116/2027, come  modificato  dall\u0027art.  1,  comma  629,\npunto 5, della legge n. 234/2021, nella parte in cui prevede  che  La\ndomanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3\ncomporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  di  qualsivoglia  natura\nconseguente  al  rapporto  onorario  pregresso,  comporta  dubbi   di\nlegittimita\u0027 costituzionale per violazione degli articoli 24,  111  e\n117, comma 1, della Costituzione, in riferimento all\u0027art. 47, CDFUE e\n6, paragrafo 1, CEDU. \n    Piu\u0027 in particolare, in riferimento agli articoli 24 e 111  della\nCostituzione, la norma sembra violare  il  diritto  di  difesa  e  il\nprincipio del giusto processo, in quanto: \n        a)  subordina  l\u0027accesso  alla  procedura  di  conferma  alla\nrinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio  diritti\ne pretese maturati nel corso del rapporto pregresso; \n        b) determina una compressione eccessiva e sproporzionata  del\ndiritto di agire in giudizio attraverso  una  rinuncia  preventiva  e\ngeneralizzata imposta ex lege; \n        c) fa discendere dalla mera partecipazione ad  una  procedura\nconcorsuale pubblica la compressione del  diritto  costituzionalmente\ngarantito di accesso alla tutela giurisdizionale; \n        d) induce la parte privata  a  sacrificare  ingiustamente  la\ntutela giudiziaria delle pretese  pregresse  per  accedere  a  quelle\nfuture,   sostanzialmente   imponendogli   di   scegliere   tra    la\ncontinuazione dei contenziosi in  essere  e  la  presentazione  della\ndomanda di conferma, che comporta rinuncia ad ogni pregressa  pretesa\ne la stabilizzazione pro futuro del rapporto  di  lavoro,  presentata\nquale contropartita rispetto alla definitiva perdita a tacitazione di\nogni rivendicazione passata, anche se oggetto di giudizio pendente; \n        e) altera la parita\u0027  delle  parti  processuali,  attribuendo\nun\u0027ingiustificata posizione di vantaggio alla parte pubblica; \n        f)  confligge  con  il  diritto  dei   cittadini,   e   nella\nfattispecie dei lavoratori, a un ricorso  effettivo  dinnanzi  ad  un\ngiudice, in condizioni di parita\u0027, senza che una parte  pubblica,  il\nMinistero della giustizia, possa avvantaggiarsi degli effetti di  una\nnormativa promanante dallo Stato, idonea a frustrare il conseguimento\ndelle situazioni giuridiche azionate dai provati; \n        g)  influenza  indebitamente  la  decisione  di  un  giudizio\npendente in cui lo Stato e\u0027 parte, per il tramite del Ministero della\ngiustizia, determinando l\u0027esito  favorevole  per  la  parte  pubblica\nintimata in giudizio, con corrispondente  esito  sfavorevole  per  la\nparte  privata   ricorrente,   cosi\u0027   definitivamente   precludendo,\nattraverso la  declaratoria  di  improcedibilita\u0027  del  giudizio  per\nsopravvenuta carenza di interesse, la decisione sulle domande per  il\nperiodo precedente la stabilizzazione. \n    Inoltre,  la  norma  sembra  contrastare  anche,  in  riferimento\nall\u0027art. 117, primo comma, della Costituzione, con l\u0027art.  47,  della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione  europea  (CDFUE),  e  con\nl\u0027art. 6, della Carta  europea  dei  diritti  dell\u0027uomo  (CEDU),  che\ngarantiscono anch\u0027essi il diritto a un ricorso effettivo e a un  equo\nprocesso, espressione di  valori  comuni  di  liberta\u0027,  sicurezza  e\ngiustizia e di principi di democrazia e dello Stato di diritto. \n    Imponendo, infatti, la norma,  una  rinuncia  generalizzata  alle\npretese pregresse quale condizione per l\u0027accesso  alla  procedura  di\nconferma, si traduce in un irragionevole privilegio in  favore  dello\nStato a danno dei diritti dei lavoratori,  in  violazione  anche  dei\nprincipi europei di effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale  e  del\ndiritto del lavoratore a un ricorso effettivo. \nV.- La sospensione del giudizio. \n    Alla stregua dei rilievi fin qui svolti, questo  Giudice  ritiene\nquindi rilevante e  non  manifestamente  infondata  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 29 (Contingente ad  esaurimento\ndei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo\n13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura  onoraria\ne  altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace,  nonche\u0027   disciplina\ntransitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della\nlegge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall\u0027art. 1, comma 629,\nlettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli\narticoli 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0027ultimo\nin relazione  all\u0027art.  47,  della  Carta  dei  diritti  fondamentali\ndell\u0027Unione  Europea  (CDFUE),  e  all\u0027art.  6,  paragrafo  1,  della\nConvenzione europea dei diritti dell\u0027uomo (CEDU). \n    In particolare, e\u0027 censurata la previsione secondo cui La domanda\ndi partecipazione  alle  procedure  valutative  di  cui  al  comma  3\ncomporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  di  qualsivoglia  natura\nconseguente  al  rapporto  onorario  pregresso,  salvo   il   diritto\nall\u0027indennita\u0027 di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. \n    Vanno conseguentemente disposte,  ai  sensi  dell\u0027art.  23  della\nlegge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la\ntrasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  secondo   le\nmodalita\u0027 indicate in dispositivo. \n    Dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della\npronuncia della Corte costituzionale decorrera\u0027 il termine perentorio\ndi sei mesi per la riassunzione del giudizio. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione  settima),\nnon  definitivamente  pronunciando  sull\u0027appello,  come  in  epigrafe\nproposto,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 29 (Contingente ad\nesaurimento dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto\nlegislativo  13  luglio  2017  n.   116   (Riforma   organica   della\nmagistratura onoraria e  altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace,\nnonche\u0027 disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in\nservizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito\ndall\u0027art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021,  n.\n234, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione. \n    Sospende,  per  l\u0027effetto,  il  presente   giudizio   fino   alla\ndefinizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n    Ordina   l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri, nonche\u0027 comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del\nParlamento. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  1°\nluglio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Roberto Chieppa, Presidente; \n        Daniela Di Carlo, consigliere, estensore; \n        Angela Rotondano, consigliere; \n        Pietro De Berardinis, consigliere; \n        Marco Morgantini, consigliere. \n \n                       Il Presidente: Chieppa \n \n                                                L\u0027estensore: Di 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