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C. e altri. \n \nReati e pene - Riunione in luogo pubblico  o  aperto  al  pubblico  -\n  Obbligo di preavviso al  questore  -  Denunciata  previsione  della\n  sanzione penale in caso di inosservanza. \nIn subordine: Reati e pene - Riunione in luogo pubblico o  aperto  al\n  pubblico - Obbligo di preavviso al questore  -  Sanzione  penale  -\n  Previsione, cumulativamente anziche\u0027 alternativamente, di una  pena\n  detentiva e di una pena pecuniaria in caso di inosservanza. \n- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo  unico\n  delle leggi di pubblica sicurezza), art. 18, terzo comma. \n\n\r\n(GU n. 36 del 03-09-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n                        Prima sezione penale \n \n    Il giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di: \n      C             G             M             , nata  a            \nil            ; elettiv. domiciliata in Prato, via Verdi 13; \n      - Libera assente; \n      - Difesa dall\u0027avv. di fiducia Luigi  Dell\u0027Aquila  del  Foro  di\nPisa; \n      C             C             G             S             ,  nato\na            il              ;  elett.  domiciliato  in  Empoli,  via\nOberdan 55; \n      - libera assente \n      - difesa dall\u0027avv. di fiducia Francesca Trasatti; \n      M             M             F             , nata  a            \nil             ; elettiv. domiciliata presso l\u0027avv. Luigi Dell\u0027Aquila\ndel Foro di Pisa; \n    - Libera assente; \n    - Difesa dall\u0027avv. di fiducia Luigi Dell\u0027Aquila del Foro di Pisa; \n      V             G             , nato a             il            \n; elett. domiciliato in Camaiore, via Gallino 22; \n      - libero assente; \n      - difeso dall\u0027avv. di fiducia Francesca Trasatti  del  Foro  di\nLucca; \n      S             N             , nata a             il            \n; \n      - libera assente; \n      - difesa dall\u0027avv. di fiducia Francesca Trasatti  del  Foro  di\nLucca; \n      imputati: \n        1) Reato previsto e punito dagli artt. 110 cod. pen., art  18\nR.D. n 73/1931 perche\u0027, in concorso  morale  e  materiale  tra  loro,\norganizzando un presidio di protesta,  esibendo  uno  striscione  sul\nquale era scritto «ULTIMA GENERAZIONE STOP SUSSIDI AI FOSSILI», senza\nalcuna  comunicazione  preventiva  al   Questore,   promuovevano   ed\norganizzavano  in  luogo  pubblico  una  manifestazione  di  protesta\ntenutasi in                         , innanzi al  portone  d\u0027ingresso\ndell\u0027edificio-sede del                         . \n        Fatti commessi in             , in data             . \n        2) Reato previsto e punito dagli artt.  110,  639  cod.  pen.\nPerche\u0027 in concorso morale e materiale tra loro, nelle circostanze di\ncui al capo 1), utilizzando n. 1 (uno) estintore  contenente  vernice\nrossa nr. 1 (uno) estintore contenente vernice gialla, in            \nin via             , imbrattavano la facciata del piano terra  e  del\nprimo piano dell\u0027edificio-sede del             . \n        Fatti commessi in             , in data             . \n    Sentite le parti; \n    premesso che: \n      - Con decreto del Pm emesso il  4  ottobre  2023  C            \nG                M                C                C                ,\nG             S             M             M             F            \n, V             G              e  S              N              erano\ncitati a giudizio per la contravvenzione di cui all\u0027art. 18  R.D.  n.\n73/1931 (TULPS) e per il delitto di cui all\u0027art. 639 c.p.; \n      -  a  seguito  di  alcuni   rinvii   preliminari,   all\u0027udienza\npredibattimentale odierna  le  Difese  degli  imputati V            ,\nS            e  C            avanzavano  istanza  di  oblazione   con\nriguardo  alla  contravvenzione  ex  art.  18  TULPS  (istanza   gia\u0027\nanticipata   mediante   apposita   nota   difensiva   depositata   in\ncancelleria); il Pm esprimeva parere favorevole; \n    rilevato che \n      A) dagli atti d\u0027indagine emerge  che  in  data              una\npattuglia dei Carabinieri rilevava la  presenza  dei  cinque  attuali\nimputati dinanzi all\u0027edificio di             , sede del             .\nI predetti  stavano  attuando  una  forma  di  dimostrazione-protesta\ncontro le politiche pubbliche  di  supporto  al  consumo  di  energia\nricavata da combustibili fossili. In  particolare,  quattro  di  loro\n(C            ,   C            ,   C            ,   V               e\nS            ) erano seduti in terra e dietro di loro era  steso,  in\nmaniera ben visibile, uno striscione (lungo 118 cm, largo 68 cm)  che\nrecitava «ULTIMA GENERAZIONE STOP SUSSIDI AI FOSSILI»;  M            \nera invece a breve distanza. \n      La facciata del citato edificio  pubblico  si  presentava  -  a\nlivello del piano terra e del primo  piano  -  pitturata  di  vernice\nrossa e gialla. \n      Tutti e cinque i prevenuti presentavano segni di vernice (rossa\ne gialla) sui vestiti, sulla testa e sulle mani. \n      Le successive perquisizioni  consentivano  di  rinvenire  nello\nzaino di S             N             un ulteriore  striscione  (lungo\n145 cm, largo 68 cm) che recava la scritta «ULTIMA GENERAZIONE NO GAS\nCARBONE». \n      I militari nell\u0027occasione sequestravano altresi\u0027 due estintori,\ncontenenti rispettivamente vernice rossa e vernice gialla. Dagli atti\nnon emerge dove si trovassero i due strumenti, ma la circostanza  che\nil  sequestro  degli  stessi  sia  stato  verbalizzato  a  carico  di\nC             ,  C           ,  C               ,   V               e\nS             (cosi\u0027 come lo striscione che era  dispiegato  a  terra\ndietro gli imputati e a differenza del diverso  striscione  rinvenuto\nnello  zaino  di  S              sequestrato   a   carico   solo   di\nquest\u0027ultima) porta a ritenere che  gli  estintori  si  trovassero  a\nterra nei pressi e non negli zaini. \n      Della dimostrazione-protesta in questione non  era  stato  dato\npreavviso al Questore ai sensi dell\u0027art. 18 TULPS. \n      Dalla   querela   successivamente   sporta   da   G            \nP              -  direttore  pro  tempore  della  sede  in  questione\ndel             - emerge che  quella  impiegata  per  l\u0027imbrattamento\ndella facciata del palazzo era vernice lavabile. \n      B) Quanto all\u0027istanza di oblazione avanzata dai citati imputati\nin relazione al reato ex art. 18 TULPS, questo  giudice  e\u0027  chiamato\npreliminarmente a verificare ex art. 129 c.p.p. se  sussistano  cause\ndi proscioglimento immediato (cosi\u0027 Cass. Sez. 1,  Sentenza  n.  6919\ndel 2022: «la domanda di ammissione all\u0027oblazione,  pur  non  potendo\nessere ritenuta come ammissione di colpevolezza e\u0027 - in ogni  caso  -\nun atto idoneo a dar luogo alla apertura di un  sub-procedimento  nel\ncui ambito il giudice puo\u0027 emettere - in ipotesi di manifesta assenza\ndi prova del  fatto  di  reato  o  della  sua  commissione  da  parte\ndell\u0027imputato - sentenza di proscioglimento ai  sensi  dell\u0027art.  129\ncomma 2, cod. proc. pen.»). \n      C) Nel caso di specie, alla luce degli elementi di fatto  sopra\ndescritti,  alla  stregua  della  disciplina  in   vigore   e   della\nconsolidata giurisprudenza di legittimita\u0027,  non  emergono  cause  di\nproscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. \n      In particolare, quella  in  corso  al  momento  dell\u0027intervento\ndella Polizia Giudiziaria era una riunione in luogo pubblico. \n      Pacifico e\u0027 il  requisito  della  pubblicita\u0027  del  luogo,  una\npubblica via. \n      Quanto alla possibilita\u0027 di qualificare  la  compresenza  degli\nimputati in detto luogo  pubblico,  con  le  citate  modalita\u0027,  come\nriunione, si deve rilevare  che  le  Sezioni  Unite  della  Corte  di\ncassazione nella sentenza n. 46595 del 2019 (punto 13 del Considerato\nin diritto) hanno individuato  una  nozione  di  «pubblica  riunione»\ncomune a varie norme  dell\u0027ordinamento,  tra  cui  l\u0027art.  18  TULPS:\n«Questa nozione ristretta  e  comune  a  tutte  le  norme  menzionate\nesiste: e\u0027 la riunione non  occasionale  di  piu\u0027  persone  in  luogo\npubblico». \n      Quella attuata dagli imputati era una riunione volontaria e non\n«occasionale»: in base al comportamento tenuto e alla predisposizione\ned organizzazione dei  mezzi  necessari  non  si  puo\u0027  ritenere  che\nl\u0027iniziativa fosse estemporanea. \n      Il numero limitato delle  persone  partecipanti  all\u0027iniziativa\nnon fa venire meno la natura di riunione  e  quindi  non  costituisce\nevidenza ex art.  129  c.p.p.  dell\u0027esclusione  del  fatto  di  reato\ncontestato. Si deve anzi rilevare che il fine ultimo  dell\u0027iniziativa\nera chiaramente quello di sensibilizzare la collettivita\u0027 rispetto al\npericolo per l\u0027ambiente e per la salute pubblica connesso all\u0027impiego\ndei combustibili fossili, unitamente alla protesta  per  il  supporto\neconomico fornito dalle  autorita\u0027  pubbliche  a  detto  impiego.  La\nfinalita\u0027,  dunque,  era  di  richiamare  l\u0027attenzione  e  quindi  la\npresenza  di  ulteriori  persone,  in  numero  rilevante.  Anche   le\nmodalita\u0027 seguite erano coerenti e idonee rispetto a tale  fine:  era\ncolorata la facciata dell\u0027edificio  del                  con  vernice\ngialla e rossa (quindi molto vistosa), si\u0027 da richiamare l\u0027attenzione\ndei  passanti,  ed  era  dispiegato  uno  striscione   in   cui   era\nsintetizzato il senso dell\u0027iniziativa. \n      Si mirava quindi a far convergere e  dunque  riunire  ulteriori\npersone; le modalita\u0027 erano idonee a tale scopo. \n      Anche con riguardo al ruolo di promotore  della  riunione  (non\noggetto del dovuto preavviso) attribuito agli imputati  non  emergono\ncause di proscioglimento  immediato.  Secondo  la  giurisprudenza  di\nlegittimita\u0027, «ai fini della configurabilita\u0027  del  reato  di  omesso\nprevio avviso al Questore, di cui all\u0027art  18  TULPS,  risponde  come\npromotore di una riunione in luogo pubblico o di  un  corteo  per  le\npubbliche vie non soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza\nla manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione  pratica\ne al buon esito della stessa, partecipando  alla  fase  preparatoria»\n(cosi\u0027 Cass. Sez. 1 - Sentenza n.  3549  del  17  novembre  2020  Rv.\n280200 - 01, nello stesso senso Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 42488  del\n21 ottobre 2009 Rv. 245561 - 01). Nel caso di specie gli imputati ora\nrichiedenti l\u0027oblazione di verniciatura della  facciata  del  palazzo\n(tutti avevano segni di vernice  sulla  propria  persona)  l\u0027imputata\nS              ha  anche  portato  sul  posto  uno   striscione   non\nconcretamente utilizzato, ma del tutto analogo a quello dispiegato  a\nterra. \n      C) Ai fini del giudizio circa la sussistenza di  una  causa  di\nproscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. e in particolare ai fini\ndel giudizio circa la rilevanza penale del fatto in  questione,  pare\npero\u0027 necessario il  pronunciamento  della  Corte  costituzionale  in\nordine alla legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 18  comma  3  regio\ndecreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle  leggi  di  Pubblica\nSicurezza); \n      D) In subordine, nell\u0027ipotesi di non accoglimento della  citata\nquestione ai fini dell\u0027ammissibilita\u0027 della domanda di oblazione pare\nnecessario il pronunciamento della  Corte  costituzionale  in  ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale della stessa norma  nella  parte  in\ncui prevede - cumulativamente anziche\u0027 alternativamente  -  una  pena\ndetentiva e una pena pecuniaria; \n    cio\u0027 premesso; \n \n                              Osserva: \n \n    1. Rilevanza delle questioni \n    1.1 Come  si  e\u0027  gia\u0027  evidenziato,  qualora  fosse  accolta  la\nquestione sollevata in  via  principale,  in  relazione  al  capo  1)\ndell\u0027imputazione si dovrebbe emettere una sentenza  di  non  luogo  a\nprocedere ex art. 129 c.p.p. perche\u0027 il fatto non e\u0027  previsto  dalla\nlegge come reato. \n    1.2 Qualora la predetta  questione  non  fosse  accolta,  sarebbe\nrilevante la questione subordinata relativa alla pena prevista per il\nreato in questione: in base alla formulazione  attuale  della  norma,\nche  prevede  cumulativamente   la   pena   dell\u0027arresto   e   quella\ndell\u0027ammenda, l\u0027istanza di oblazione sarebbe inammissibile, posto che\nil citato istituto puo\u0027 trovare applicazione solo per contravvenzioni\nper le quali sia prevista la sola pena pecuniaria (ai sensi dell\u0027art.\n162 c.p.) o per le quali  siano  previste  alternativamente  la  pena\npecuniaria e quella detentiva (ai sensi  dell\u0027art.  162-bis  comma  l\nc.p.). \n    Viceversa, qualora fosse accolta la questione  sollevata  in  via\nsubordinata e dunque la norma  incriminatrice  fosse  oggetto  di  un\nintervento manipolativo che rendesse la  pena  detentiva  e  la  pena\npecuniaria  previste  in  via  alternativa,  l\u0027istanza  di  oblazione\nsarebbe ammissibile e questo giudice potrebbe ammettere  gli  istanti\nall\u0027oblazione e fissare un  termine  per  l\u0027adempimento  dell\u0027obbligo\npecuniario. Non risultano infatti persistere  conseguenze  dannose  o\npericolose del reato ne\u0027 la gravita\u0027 del fatto di reato  e\u0027  tale  da\ngiustificare il rigetto dell\u0027istanza (art. 162-bis comma 3 e 4 c.p.). \n    D\u0027altronde, ai fini della rilevanza della presente questione,  si\ndeve osservare che - stante  l\u0027attuale  previsione  cumulativa  della\npena detentiva e pecuniaria - questo giudice dovrebbe  arrestarsi  al\nprimo  vaglio  circa  l\u0027ammissibilita\u0027  dell\u0027istanza,  senza  neppure\nvalutare  nel  merito  la  persistenza  di  conseguenze   dannose   o\npericolose  del  reato  ne\u0027  la  gravita\u0027  di  quest\u0027ultimo  (in  una\nsituazione analoga, con riguardo all\u0027istituto della messa alla  prova\nla Corte costituzionale nella sentenza n. 174 del  2022  ha  ritenuto\nrilevante la questione proposta dal giudice rimettente e ritenuto non\nfondata l\u0027eccezione proposta dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato,\nsottolineando che la rimozione della preclusione prevista dalla norma\ncensurata avrebbe consentito al giudice a quo di valutare nel  merito\nla sussistenza degli ulteriori presupposti per l\u0027accesso all\u0027istituto\nin questione). \n    2. Non manifesta infondatezza. \n    2.1  Appare  opportuna  una  breve   ricostruzione   del   quadro\nnormativo. \n    L\u0027art. 18 regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 prevedeva: \n      «I promotori di una riunione in  luogo  pubblico  o  aperto  al\npubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. \n      E\u0027  considerata  pubblica  anche  una  riunione,  che,  sebbene\nindetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara\u0027  tenuto,\no per il numero delle persone che dovranno  intervenirvi,  o  per  lo\nscopo o l\u0027oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. \n      I contravventori sono puniti con l\u0027arresto fino a  sei  mesi  e\ncon l\u0027ammenda da lire mille a quattromila. Con le  stesse  pene  sono\npuniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. \n      Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero  per  ragioni  di\nordine pubblico, di moralita\u0027 o di sanita\u0027  pubblica,  puo\u0027  impedire\nche  la  riunione  abbia  luogo  e  puo\u0027,  per  le  stesse   ragioni,\nprescrivere modalita\u0027 di tempo di luogo alla riunione. \n      I contravventori al divieto o alle prescrizioni  dell\u0027Autorita\u0027\nsono puniti con l\u0027arresto fino a un anno  e  con  l\u0027ammenda  da  lire\nduemila a quattromila. Con le stesse  pene  sono  puniti  coloro  che\nnelle predette riunioni prendono la parola. \n      Non e\u0027 punibile chi, prima  dell\u0027ingiunzione  dell\u0027Autorita\u0027  o\nper obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. \n      Le disposizioni  di  questo  articolo  non  si  applicano  alle\nriunioni elettorali.» \n    Successivamente all\u0027adozione della  Costituzione  repubblicana  e\nall\u0027inizio dell\u0027operativita\u0027 della Corte  costituzionale,  il  citato\narticolo del TULPS - a parte i vari adeguamenti della pena pecuniaria\n(la cui cornice edittale e\u0027 oggi compresa tra 103 euro e 413 euro)  -\ne\u0027 stato oggetto di numerose questioni di  costituzionalita\u0027,  alcune\ndelle quali accolte. \n      In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza  n.  27\ndel 1958  ha  dichiarato  l\u0027illegittimita\u0027  delle  norme  del  citato\narticolo nella parte relativa  alle  riunioni  non  tenute  in  luogo\npubblico;  con  la  sentenza   n.   90   del   1970   ha   dichiarato\nl\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 18 comma 3 nella  parte  in  cui  non\nlimita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo\na conoscenza dell\u0027omissione del preavviso previsto  dal  primo  comma\ndello stesso articolo; con la sentenza n. 11 del 1979  ha  dichiarato\nl\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 18 comma 3 nella parte in cui prevede\nla punizione di coloro che prendono la parola  essendo  a  conoscenza\ndella omissione di preavviso previsto nel  primo  comma  (accogliendo\ncosi\u0027 una questione precedentemente ritenuta infondata,  sia  con  la\nsentenza 90 del 1970, sia con la sentenza n. 51 del 1975). \n    Attualmente, quindi, l\u0027incriminazione  e\u0027  circoscritta  ai  soli\npromotori della riunione in luogo  pubblico  che  omettano  di  darne\navviso al Questore almeno tre giorni prima (oltre che  a  coloro  che\ncontravvengono al divieto di riunione imposto  dal  Questore  o  alle\nprescrizioni da questi imposte, ai sensi dell\u0027art. 18 comma 4). \n    2.2 La questione che ora s\u0027intende proporre in via principale non\nattiene alla previsione dell\u0027obbligo del preavviso per le riunioni in\nluogo pubblico bensi\u0027 alla previsione  di  una  sanzione  penale  per\nl\u0027ipotesi in cui tale obbligo non sia rispettato. \n    Trattasi - per certi  versi  -  di  questione  analoga  a  quella\nritenuta infondata dalla Corte costituzionale con la  sentenza  n.  9\ndel 1956. In tale occasione - a fronte del  dedotto  contrasto  della\nnorma censurata con l\u0027art. 17 della Costituzione, che  non  contempla\nuna sanzione per il mancato preavviso - cosi\u0027 la  Corte  motivava  la\npropria decisione: «E\u0027 normale che  il  precetto  costituzionale  non\ncopra, per tutta la sua estensione, la materia regolata  dalle  norme\nad essa sottordinate nella scala  dei  valori  normativi.  L\u0027art.  17\ndella  Costituzione,  per  le  riunioni  in  luogo  pubblico  -  come\nchiaramente risulta da tutti i lavori preparatori -, e\u0027  confermativo\ndella disciplina preesistente. Pertanto la sanzione penale  contenuta\nnell\u0027art. 18 del T.U.  delle  leggi  di  p.s.,  nella  parte  che  si\nriferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e completa,  sotto\nil relativo profilo,  la  disposizione  costituzionale,  non  essendo\nnemmeno pensabile che il precetto costituzionale possa, se  veramente\nse ne vuole il rispetto, essere sprovvisto di sanzione». L\u0027assunto e\u0027\nstato poi confermato in numerose ordinanze successive  (ordinanze  27\ndel 1956, 31 del 1956, 32 del 1956, 86 del 1957, 87 del 1957, 88  del\n1957, 89 del 1957, 90 del 1957, 10 del 1960). \n    2.3 La citata conclusione non appare condivisibile. \n    2.3.1 Da un lato, la circostanza che il principio  costituzionale\nnon sia meramente confermativo della disciplina  precedente  (dettata\nin periodo particolarmente infausto  per  le  liberta\u0027  fondamentali)\nemerge gia\u0027 solo dal fatto che con le tre sentenze sopra  citate  (27\ndel 1958, 90 del 1970 e 11 del 1979) la stessa  Corte  costituzionale\nha rilevato il contrasto  in  piu\u0027  punti  della  disciplina  dettata\ndall\u0027art. 18 TULPS con il combinato disposto degli articoli 17  e  21\ndella Costituzione. \n    2.3.2  Dall\u0027altro  -  premesso  che  l\u0027art.  17  comma  3   della\nCostituzione prevede che  delle  riunioni  in  luogo  pubblico  debba\nessere dato preavviso alle autorita\u0027, senza fare alcun riferimento  a\npene - se non e\u0027 logicamente corretto desumere da  tale  mancanza  un\ndivieto di sanzione penale, risulta pero\u0027 eccessivo  dedurre  che  il\nprecetto debba essere necessariamente accompagnato da una sanzione e,\nin particolare, che la sanzione debba essere di natura penale (per di\npiu\u0027 di tipo detentivo); a  maggior  ragione  ove  si  consideri  che\nl\u0027obbligo di preavviso costituisce una limitazione  all\u0027esercizio  di\nun diritto fondamentale e quindi la relativa previsione pare  doversi\ninterpretare restrittivamente. \n    Si  consideri  anche  che  nel  frattempo  il  quadro   normativo\ncomplessivo  e\u0027  mutato  notevolmente,  per   cui   da   una   logica\npanpenalistica si e\u0027 passati ad una  concezione  del  diritto  penale\ncome extrema ratio. Inoltre,  si  e\u0027  diffusa  ampiamente  la  figura\ndell\u0027illecito amministrativo con finalita\u0027  punitiva,  sicche\u0027  molte\nipotesi di illecito che in passato avevano natura  penale  hanno  ora\nuna rilevanza soltanto amministrativa. \n    Del resto, il mancato preavviso gia\u0027 trova una possibile sanzione\n(di tipo non punitivo) nella  dispersione  della  riunione  ad  opera\ndelle  forze  di  polizia  (dispersione  che  costituisce  una   mera\neventualita\u0027 e non l\u0027oggetto di un obbligo,  come  gia\u0027  sottolineato\ndalla Corte costituzionale nella sentenza n. 90 del 1970). \n    L\u0027art.  17  della  Costituzione   non   impone   dunque   affatto\nl\u0027incriminazione dell\u0027omesso preavviso da parte dei  promotori  della\nriunione in luogo pubblico. \n    2.4 Dall\u0027epoca delle citate pronunce della  Corte  costituzionale\ne\u0027 inoltre maturata una maggiore sensibilita\u0027  rispetto  alla  tutela\ndei diritti fondamentali, anche  con  riguardo  all\u0027esigenza  che  le\nlimitazioni ai diritti fondamentali rispettino sempre il canone della\nproporzionalita\u0027, «in quanto la  proporzionalita\u0027  e\u0027  \"requisito  di\nsistema nell\u0027ordinamento costituzionale italiana, in relazione a ogni\natto dell\u0027autorita\u0027 suscettibile di incidere sui diritti fondamentali\ndell\u0027individuo\"» (cosi\u0027 la sentenza n. 203 del 2024, che  richiama  a\nsua volta precedenti pronunce). \n    A questo riguardo, l\u0027art. 18 comma 3 TULPS pare violare gli artt.\n17 e 21 della Costituzione (la liberta\u0027 di riunione e la liberta\u0027  di\nmanifestazione  del  pensiero  paiono  strettamente  collegate,  come\nriconosciuto sia dalla Corte costituzionale sia dalla  Corte  EDU  in\nplurime  pronunce),  posto  che  pare  sproporzionata  la  previsione\ndell\u0027incriminazione per tutte le ipotesi di omesso preavviso da parte\ndegli organizzatori,  a  prescindere  dalla  tipologia  di  riunione,\ndall\u0027entita\u0027 della stessa, dal luogo  e  dai  mezzi  di  svolgimento,\nnonche\u0027 dalle conseguenze che ne derivino. \n    Il raduno di centinaia di manifestanti a bordo di trattori  sulla\ntangenziale di una grande citta\u0027 e\u0027 situazione  radicalmente  diversa\nrispetto  al  ritrovo  di  una  decina  di  giovani  a   piedi:   una\nmanifestazione nei pressi della sede  del  Parlamento  e\u0027  situazione\nradicalmente diversa da una riunione in un parco cittadino. \n    In ogni caso, la previsione della possibilita\u0027 per  le  autorita\u0027\ndi impedire lo  svolgimento  della  riunione  pare  sufficiente  alla\nsalvaguardia dell\u0027ordine pubblico, per  cui  la  configurazione  come\nreato  dell\u0027omesso  preavviso  appare  inutilmente  limitativa  delle\nliberta\u0027 di riunione e di manifestazione del pensiero. \n    2.5 La norma censurata pare violare  altresi\u0027  l\u0027art.  117  della\nCostituzione  in  relazione  all\u0027art.  21  del  Patto  internazionale\nrelativo ai diritti civili e politici di New York. \n    Detto articolo del Patto adottato a New York il 16 dicembre  1966\n(reso esecutivo in Italia con la legge  25  ottobre  1977,  n.  881),\ncosi\u0027 recita: «E\u0027  riconosciuto  il  diritto  di  riunione  pacifica.\nL\u0027esercizio di tale diritto non puo\u0027 formare oggetto  di  restrizioni\ntranne  quelle  imposte  in  conformita\u0027  alla  legge  e  che   siano\nnecessarie  in  una  societa\u0027   democratica,   nell\u0027interesse   della\nsicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell\u0027ordine pubblico o\nper tutelare la sanita\u0027 o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e\nliberta\u0027.» \n    Quanto al  concetto  di  «restrizioni  [...]  necessarie  in  una\nsocieta\u0027 democratica» - che evoca il principio di proporzionalita\u0027  -\nrisulta fondamentale l\u0027interpretazione fornita  dal  Comitato  per  i\nDiritti Umani dell\u0027ONU nel Commento Generale n.  37  sul  diritto  di\nriunione pacifica. \n    2.5.1 Preliminarmente nel citato Commento Generale,  il  Comitato\nprecisa:  che  «riunione  pacifica»  e\u0027  sinonimo  di  «riunione  non\nviolenta», ove per violenza si deve  intendere  l\u0027uso  ad  opera  dei\npartecipanti di una forza  fisica  suscettibile  di  cagionare  delle\nlesioni o la morte o dei danni gravi ai beni (paragrafo 15);  che  il\nconfine tra riunione pacifica e riunione non pacifica puo\u0027 talora non\nessere chiaro, ma esiste una  presunzione  in  favore  del  carattere\npacifico della riunione e gli eventuali atti  sporadici  di  violenza\nposti in essere da alcuni partecipanti non possono essere  attribuiti\nagli altri o agli organizzatori o far qualificare  come  violenta  la\nriunione (par. 17). \n    Ai paragrafi 70 e seguenti e\u0027 trattato il tema del preavviso.  In\nparticolare e\u0027 previsto che l\u0027adozione di un sistema di preavviso non\ndeve diventare un fine in se\u0027. Al par. 71 il Comitato afferma che  la\nmancanza di preavviso, ove richiesto, non puo\u0027  rendere  illegale  la\npartecipazione ad una riunione, non puo\u0027 di per  se\u0027  legittimare  la\ndispersione della riunione  o  l\u0027arresto  dei  partecipanti  o  degli\norganizzatori o l\u0027intenzione  di  sanzioni  ingiustificate,  come  ad\nesempio accusare gli  organizzatori  o  i  partecipanti  di  illeciti\npenali; anche le  eventuali  sanzioni  amministrative  devono  essere\ngiustificate dalle autorita\u0027; la mancanza di preavviso non esonera le\nautorita\u0027 dal dovere, nella misura in  cui  sia  loro  possibile,  di\nagevolare la riunione e di proteggere i partecipanti (1) . \n    Dunque, per quel che qui  piu\u0027  strettamente  interessa,  secondo\nl\u0027interpretazione fornita dall\u0027apposito Comitato ONU, la mancanza  di\npreavviso di una riunione, pur quando lo  stesso  sia  richiesto  non\npuo\u0027 costituire l\u0027oggetto di un\u0027infrazione penalmente  rilevante  nei\nconfronti degli organizzatori. \n    2.5.2 Le interpretazioni del Patto fornite  dal  Comitato  per  i\nDiritti dell\u0027Uomo dell\u0027ONU non sono di per se\u0027 vincolanti. \n    Il citato Commento Generale tuttavia - per l\u0027autorevolezza  e  la\nspecializzazione dell\u0027organo da cui  promana  e  per  il  livello  di\napprofondimento - costituisce una interpretazione molto autorevole da\ncui non vi e\u0027 motivo di discostarsi. \n    In  proposito,  si  rilevi  che  la  Corte  europea  dei  diritti\ndell\u0027uomo molto spesso cita le osservazioni e i Commenti Generali del\nComitato  ONU  per  i  diritti  dell\u0027uomo   come   fonte   autorevole\nd\u0027interpretazione del Patto di New York:  cosi\u0027,  ad  esempio,  nella\nsentenza del 25 giugno 2013  nel  caso  YOUTH  INITIATIVE  FOR  HUMAN\nRIGHTS v. SERBIA  al  par.  13  a  proposito  del  commento  generale\nsull\u0027art 19 del Patto; nella sentenza del  28  marzo  2006  nel  caso\nSUKHOVETSKYY c. UKRAINE al par. 41 in materia di diritti  elettorali;\nnella sentenza del 21 settembre 2006 nel caso MASZNI c.  ROUMANIE  ai\npar. 28-30 a proposito dell\u0027art. 14 del patto; nella sentenza del  20\nfebbraio 2018 nel caso KROMBACH c. France ai par. 19-20  a  proposito\ndel principio del bis in idem; nella sentenza del  27  novembre  2014\nnel caso HRVATSKI LIJE\u0026#x010c;NI\u0026#x010c;KI SINDIKAT  v.  CROATIA  nella  concurring\nopinion del giudice Pinto De Albuquerque a proposito del  diritto  di\nsciopero. \n    Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri nei propri ricorsi\nin  via  principale  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  ha  talora\ninvocato gli articoli del Patto di New York per come interpretati dal\ncomitato per i diritti umani dell\u0027Organizzazione delle Nazioni  Unite\nnei propri Commenti Generali: si veda ad esempio il ricorso n. 47 del\n2015 Reg. Ric. (G.U. 019  del  13  maggio  2015)  in  relazione  alla\nlegittimita\u0027 costituzionale degli artt. 70 e  72  della  legge  della\nRegione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nell\u0027ambito del quale al par.\n4 della  motivazione  il  Governo  ha  invocato  il  General  Comment\nall\u0027art. 18 del Patto di New York e in particolare l\u0027indicazione  del\nComitato circa l\u0027interpretazione  necessariamente  restrittiva  delle\nlimitazioni alla liberta\u0027 dei religione di cui all\u0027art. 18 comma 3  e\nil principio di proporzionalita\u0027 (2) . \n    Infine, i  Commenti  Generali  del  Comitato  dei  Diritti  Umani\ndell\u0027ONU costituiscono un importante parametro per  l\u0027interpretazione\ndelle disposizioni del Patto di New York anche  nella  giurisprudenza\ndelle  Corti  nazionali  di  vari  Paesi  europei:  vi  hanno   fatto\nriferimento, ad esempio, il Tribunale Costituzionale  spagnolo  nella\nsentenza 26/2024 del 14 febbraio 2024 a proposito della  liberta\u0027  di\nreligione e la Corte costituzionale federale tedesca  nella  sentenza\ndel 29 gennaio 2019 (2 BvC 62/14) in materia elettorale. \n    2.6  Analoga  questione  si  prospetta  rispetto  alla  possibile\nviolazione dell\u0027art. 117 della Costituzione in relazione all\u0027art.  11\ndella Convenzione Europea  dei  Diritti  dell\u0027Uomo  (letto  anche  in\ncorrelazione all\u0027art. 10 della stessa Convenzione). \n    L\u0027art. 11 CEDU al  primo  comma  riconosce  il  diritto  di  ogni\npersona alla liberta\u0027 di riunione pacifica. Il secondo comma  prevede\npoi  che  l\u0027esercizio  di  tale  diritto  (e  degli   altri   diritti\nriconosciuti al primo comma) «non puo\u0027 essere oggetto di  restrizioni\ndiverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che  costituiscono\nmisure  necessarie,  in  una  societa\u0027  democratica,  alla  sicurezza\nnazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa  dell\u0027ordine  e  alla\nprevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale  e\nalla protezione dei diritti e delle liberta\u0027 altrui». \n    2.6.1 La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha ritenuto che\nla richiesta di preavviso per le riunioni  in  luogo  pubblico  -  da\nparte della legge nazionale di uno Stato  membro  -  costituisca  una\ninterferenza con il diritto di riunione,  che  puo\u0027  tuttavia  essere\ncompatibile con il citato  articolo  laddove  ricorrano  i  requisiti\nsopra indicati. \n    La  Corte  di   Strasburgo   ha   in   particolare   sottolineato\nreiteratamente che la semplice assenza di notifica  preliminare,  pur\nprevista dalla legge per un fine legittimo, non dia carta bianca alle\nautorita\u0027, ne\u0027 rispetto alla dispersione di una riunione  pacifica  -\nche potrebbe comunque costituire una reazione sproporzionata e quindi\nun interferenza illegittima con il diritto fondamentale in  questione\n(sentenza del 17 luglio 2007 nel caso BUKTA  ET  AUTRES  c.  HONGRIE,\npar. 34-38; sentenza del 12 giugno 2014 nel caso PRIMOV AND OTHERS v.\nRUSSIA,  par.  118-119;  sentenza  del  15  ottobre  2015  nel   caso\nKUDREVI\u0026#x010c;IUS AND OTHERS v. LITHUANIA, par.  149-153)  -  ne\u0027  rispetto\nalle possibili sanzioni per il mancato preavviso. Sotto  quest\u0027ultimo\nprofilo, piu\u0027 strettamente rilevante ai fini in esame, la  Corte  EDU\nha richiamato la  propria  costante  giurisprudenza  secondo  cui  la\nnatura e l\u0027entita\u0027 delle sanzioni inflitte sono elementi da tenere in\nconsiderazione nel valutare il  carattere  proporzionato  o  meno  di\nun\u0027interferenza rispetto al  fine  dalla  stessa  perseguito  tra  le\naltre, sentenza del 28 settembre 1999 nel  caso  ÖZTÜRK  c.  TURQUIE;\nsentenza dell\u002711 ottobre 2022 nel  caso  OSMANI  AND  OTHERS  v.  THE\nFORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA). \n    Piu\u0027 precisamente, con riguardo alla  liberta\u0027  di  riunione,  la\nCorte ha affermato che la previsione di una sanzione penale (e  ancor\npiu\u0027 di una pena  detentiva)  per  l\u0027omesso  preavviso  richiede  una\ngiustificazione particolare, posto che «una  manifestazione  pacifica\nnon dovrebbe, in linea di principio, essere  soggetta  alla  minaccia\nduna sanzione penale» (sentenza del 17 maggio 2011 nel caso AKGÖL AND\nGÖL v.  TURKEY,  par.  43),  «in  particolare  una  privazione  della\nliberta\u0027» (sentenza del 18 giugno 2013 nel  caso  GÜN  ET  AUTRES  c.\nTURQUIE, par. 83). \n    Ad esempio,  nel  caso  RAI  and  EVANS  v.  THE  UNITED  KINGDOM\n(sentenza del  17  novembre  2009)  la  Corte  riteneva  giustificata\nl\u0027interferenza posto che la norma nazionale prevedeva sanzioni penali\n(detentiva  e/o  pecuniaria)  soltanto  per  le  manifestazioni   non\nautorizzate che si svolgessero in  zone  limitate  e  particolarmente\nsensibili dal punto di  vista  della  sicurezza  (era  inoltre  stata\nconcretamente inflitta solo una pena pecuniaria). \n    Viceversa, nel caso OBOTE v. RUSSIA  (sentenza  del  19  novembre\n2019, par. 43-45) - relativo  a  sette  soggetti  che  avevano  posto\ninteresse in «flash mob» di fronte ad un ufficio governativo senza la\nprescritta previa comunicazione - la Corte EDU  ha  ritenuto  che  la\ncondotta delle autorita\u0027 nazionali, che avevano inflitto una sanzione\namministrativa pecuniaria sostanzialmente punitiva,  costituisse  una\ninterferenza sproporzionata e quindi illegittima ai  sensi  dell\u0027art.\n11 della Convenzione. Piu\u0027 precisamente, la Corte ha ritenuto che  il\nsemplice  fatto  di  avere   omesso   il   previsto   preavviso   non\ngiustificasse una sanzione di natura penale. \n    2.6.2 Alla luce di quanto precede, ad avviso dello  scrivente  la\nnorma di cui all\u0027art.  18  comma  3  r.d.  n.  773/1931  si  pone  in\ncontrasto con l\u0027art. 11 CEDU, come interpretato dalla  giurisprudenza\ndella  Corte  EDU.  La  citata  norma  nazionale,  infatti,   punisce\n(peraltro con una pena sia detentiva, sia pecuniaria) l\u0027organizzatore\ndi una riunione in luogo  pubblico  per  il  solo  fatto  dell\u0027omesso\npreavviso, sulla base del solo dato formale e a prescindere  da  ogni\ngiustificazione ulteriore. \n    2.7 D\u0027altro canto, a parere dello scrivente la  dichiarazione  di\nillegittimita\u0027  della  norma  censurata  non  darebbe  luogo  ad   un\nintollerabile vuoto di tutela del bene giuridico protetto:  a  fronte\ndi un mancato preavviso della riunione sarebbe comunque possibile  la\ndispersione della  stessa  ad  opera  delle  forze  di  polizia  (ove\ngiustificata e proporzionata). \n    2.8 Quanto alla questione subordinata, in  ragione  degli  stessi\nargomenti sopra esposti, si ritiene che contrasti con il principio di\nproporzionalita\u0027 e quindi con gli artt. 17 e 21  della  Costituzione,\n21 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici  di\nNew York e 11  della  CEDU  (e  quindi  117  della  Costituzione)  la\nprevisione di una pena cumulativa detentiva e pecuniaria per il reato\nin questione. \n    Una simile  previsione,  che  porta  in  caso  di  condanna  alla\nnecessaria  applicazione  anche   di   una   pena   detentiva,   pare\nsproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito dal legislatore,\nin quanto non necessaria e inutilmente  limitativa  di  una  liberta\u0027\nfondamentale. \n    Paiono poi pertinenti le  medesime  argomentazioni  svolte  dalla\nCorte costituzionale nella sentenza n. 150 del 2021 in relazione alla\nprevisione  di  una  pena  detentiva  e  pecuniaria  per  il  delitto\naggravato di diffamazione a mezzo stampa. \n    Come la liberta\u0027 di stampa, anche  la  liberta\u0027  di  riunione  e\u0027\ninfatti strettamente collegata alla liberta\u0027  di  manifestazione  del\npensiero. Entrambe le liberta\u0027 inoltre costituiscono «pietra angolare\ndi ogni ordinamento democratico», svolgendo la funzione essenziale di\npresidio o cane da guardia delle liberta\u0027 e della  democrazia  contro\npossibili  abusi  dei  pubblici  poteri,  informando,  stimolando   e\norientando l\u0027opinione pubblica (la Corte EDU ha ad esempio in plurime\npronunce   riconosciuto   il   ruolo   di   «watchdog»   anche   alle\nOrganizzazioni  Non  Governative  (3)  ).  Entrambe  le  liberta\u0027  in\nquestione vi  e\u0027  il  rischio  che  siano  compresse  eccessivamente,\ndeterminando  un  effetto  dissuasivo  rispetto  all\u0027esercizio  delle\nstesse, con conseguente pregiudizio per la stessa democrazia. \n    La previsione  di  una  pena  alternativa  (detentiva/pecuniaria)\nconsentirebbe  viceversa  di  limitare  l\u0027applicazione   della   pena\ndetentiva ai soli casi di  eccezionale  gravita\u0027  (in  ragione  delle\ndimensioni della riunione o del peculiare luogo in cui la  stessa  si\nsvolga o per altri motivi). \n    3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Con riguardo tanto alla richiesta in  via  principale,  quanto  a\nquella in via subordinata, non risultano percorribili interpretazioni\nconformi  della  norma  ora  censurata  ai  parametri  costituzionali\nindicati, chiaro e univoco essendo il dato normativo.  \n\n(1) 71. A failure to notify the authorities of an upcoming  assembly,\n    where required, does not render the act of participation  in  the\n    assembly unlawful, and must not in itself be used as a basic  for\n    dispersing  the  assembly  or  arresting  the   participants   or\n    organizers, or for imposing undue sanctions, such as charging the\n    participants  or  organizers  with   criminal   offences.   Where\n    administrative sanctions are imposed on organizers for failure to\n    notify, this must  be  justified  by  the  authorities.  Lack  of\n    notification  does  not  absolve   the   authorities   from   the\n    obligation, within their abilities, to  facilitate  the  assembly\n    and to protect the participants. \n\n(2) «Anche  il  Comitato   diritti   umani   delle   Nazioni   Unite,\n    nell\u0027esercizio  della  sua  funzione  di  interprete  del   Patto\n    internazionale sui diritti civili e politici, ha chiarito che  la\n    liberta\u0027 di religione e il  diritto  di  manifestare  il  proprio\n    credo comprendono una vasta gamma di atti. [...]  Il  diritto  di\n    professare liberamente la propria religione si  traduce,  quindi,\n    anche  nell\u0027utilita\u0027  concreta  relativa  alla  costruzione   e/o\n    utilizzo di luoghi appositamente dedicati alla preghiera  e  alla\n    discussione delle questioni riguardanti gli interessi  sociali  e\n    culturali della comunita\u0027 cui l\u0027individuo appartiene, (par. 4 del\n    General Comment all\u0027art. 18 del Patto internazionale sui  diritti\n    civili e politici (30.VII.1993). [...] Il  Comitato  dei  diritti\n    umani delle Nazioni Unite ha osservato  (Par.  8)  che  il  terzo\n    comma dell\u0027art. 18 deve essere interpretato restrittivamente: non\n    sono ammesse restrizioni se non per i motivi sopra specificati  e\n    tali limitazioni possono essere applicate solo per gli scopi  cui\n    sono  stati  prescritti   e   devono   essere   proporzionate   e\n    direttamente correlate a tali specifici  scopi.  Le  restrizioni,\n    inoltre,  non  possono  essere  imposte  o  applicate  per   fini\n    discriminatori». \n\n(3) Cosi\u0027 nella sentenza  CASE  OF  ÖSTERREICHISCHE  VEREINIGUNG  ZUR\n    ERHALTUNG, STÄRKUNG UND SCHAFFUNG EINES  WIRTSCHAFTLICH  GESUNDEN\n    LAND- UND FORST-WIRTSCHAFTLICHEN GRUNDBESITZES v.  AUSTRIA  (par.\n    34): «the function of creating forums for public  debate  is  not\n    limited to the press. That function  may  also  be  exercised  by\n    non-governmental organisations, the activities of  which  are  an\n    essential element  of  informed  public  debate.  The  Court  has\n    therefore accepted that non-governmental organisations, like  the\n    press, may  be  characterised  as  social  \"watchdogs\".  In  that\n    connection their activities warrant similar Convention protection\n    to that afforded to the press (see Tarsasag a  Szabadsagjogokert,\n    cited above, § 27, and  Animal  Defenders  International  v.  the\n    United Kingdom [GC], n. 48876/08, § 103, 22 April 2013)». \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss legge n. 87/1953, \n    Ritenuta la questione rilevante e non manifestatamente infondata, \n    Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale -  per\nviolazione degli art. 17, 21 e 117 della  Costituzione  (quest\u0027ultimo\nin relazione all\u0027art. 21 del Patto internazionale relativo ai diritti\ncivili e politici di New York e all\u0027art. 11 della CEDU) - della norma\ndi cui all\u0027art. 18 co. 3 regio decreto 18 giugno 1931 n.  773  (Testo\nUnico delle leggi di pubblica sicurezza), \n    e, in subordine, \n    della citata norma di cui all\u0027art.  18  co.  3  T.U.L.P.S.  nella\nparte in cui prevede - cumulativamente  anziche\u0027  alternativamente  -\nuna pena detentiva e una pena pecuniaria; \n    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23 co. 4 legge n 87/1953,\nche la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,  pertanto,\nessa  deve  intendersi  notificata  a  coloro  che  sono   o   devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p. \n      Firenze, 16 giugno 2025 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63344","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"rd","denominaz_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","data_nir":"1931-06-18","numero_legge":"773","descrizionenesso":"","legge_articolo":"18","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art18"}],"elencoParametri":[{"id":"79639","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"17","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79640","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"21","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79641","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79642","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79643","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"pidcp","descriz_costit":"Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"21","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54855","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Unione Camere Penali Italiane","data_costit_part":"22/09/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""}]}}"
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