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C. e altri. \n \nReati e pene - Riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico -\n Obbligo di preavviso al questore - Denunciata previsione della\n sanzione penale in caso di inosservanza. \nIn subordine: Reati e pene - Riunione in luogo pubblico o aperto al\n pubblico - Obbligo di preavviso al questore - Sanzione penale -\n Previsione, cumulativamente anziche\u0027 alternativamente, di una pena\n detentiva e di una pena pecuniaria in caso di inosservanza. \n- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico\n delle leggi di pubblica sicurezza), art. 18, terzo comma. \n\n\r\n(GU n. 36 del 03-09-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima sezione penale \n \n Il giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di: \n C G M , nata a \nil ; elettiv. domiciliata in Prato, via Verdi 13; \n - Libera assente; \n - Difesa dall\u0027avv. di fiducia Luigi Dell\u0027Aquila del Foro di\nPisa; \n C C G S , nato\na il ; elett. domiciliato in Empoli, via\nOberdan 55; \n - libera assente \n - difesa dall\u0027avv. di fiducia Francesca Trasatti; \n M M F , nata a \nil ; elettiv. domiciliata presso l\u0027avv. Luigi Dell\u0027Aquila\ndel Foro di Pisa; \n - Libera assente; \n - Difesa dall\u0027avv. di fiducia Luigi Dell\u0027Aquila del Foro di Pisa; \n V G , nato a il \n; elett. domiciliato in Camaiore, via Gallino 22; \n - libero assente; \n - difeso dall\u0027avv. di fiducia Francesca Trasatti del Foro di\nLucca; \n S N , nata a il \n; \n - libera assente; \n - difesa dall\u0027avv. di fiducia Francesca Trasatti del Foro di\nLucca; \n imputati: \n 1) Reato previsto e punito dagli artt. 110 cod. pen., art 18\nR.D. n 73/1931 perche\u0027, in concorso morale e materiale tra loro,\norganizzando un presidio di protesta, esibendo uno striscione sul\nquale era scritto «ULTIMA GENERAZIONE STOP SUSSIDI AI FOSSILI», senza\nalcuna comunicazione preventiva al Questore, promuovevano ed\norganizzavano in luogo pubblico una manifestazione di protesta\ntenutasi in , innanzi al portone d\u0027ingresso\ndell\u0027edificio-sede del . \n Fatti commessi in , in data . \n 2) Reato previsto e punito dagli artt. 110, 639 cod. pen.\nPerche\u0027 in concorso morale e materiale tra loro, nelle circostanze di\ncui al capo 1), utilizzando n. 1 (uno) estintore contenente vernice\nrossa nr. 1 (uno) estintore contenente vernice gialla, in \nin via , imbrattavano la facciata del piano terra e del\nprimo piano dell\u0027edificio-sede del . \n Fatti commessi in , in data . \n Sentite le parti; \n premesso che: \n - Con decreto del Pm emesso il 4 ottobre 2023 C \nG M C C ,\nG S M M F \n, V G e S N erano\ncitati a giudizio per la contravvenzione di cui all\u0027art. 18 R.D. n.\n73/1931 (TULPS) e per il delitto di cui all\u0027art. 639 c.p.; \n - a seguito di alcuni rinvii preliminari, all\u0027udienza\npredibattimentale odierna le Difese degli imputati V ,\nS e C avanzavano istanza di oblazione con\nriguardo alla contravvenzione ex art. 18 TULPS (istanza gia\u0027\nanticipata mediante apposita nota difensiva depositata in\ncancelleria); il Pm esprimeva parere favorevole; \n rilevato che \n A) dagli atti d\u0027indagine emerge che in data una\npattuglia dei Carabinieri rilevava la presenza dei cinque attuali\nimputati dinanzi all\u0027edificio di , sede del .\nI predetti stavano attuando una forma di dimostrazione-protesta\ncontro le politiche pubbliche di supporto al consumo di energia\nricavata da combustibili fossili. In particolare, quattro di loro\n(C , C , C , V e\nS ) erano seduti in terra e dietro di loro era steso, in\nmaniera ben visibile, uno striscione (lungo 118 cm, largo 68 cm) che\nrecitava «ULTIMA GENERAZIONE STOP SUSSIDI AI FOSSILI»; M \nera invece a breve distanza. \n La facciata del citato edificio pubblico si presentava - a\nlivello del piano terra e del primo piano - pitturata di vernice\nrossa e gialla. \n Tutti e cinque i prevenuti presentavano segni di vernice (rossa\ne gialla) sui vestiti, sulla testa e sulle mani. \n Le successive perquisizioni consentivano di rinvenire nello\nzaino di S N un ulteriore striscione (lungo\n145 cm, largo 68 cm) che recava la scritta «ULTIMA GENERAZIONE NO GAS\nCARBONE». \n I militari nell\u0027occasione sequestravano altresi\u0027 due estintori,\ncontenenti rispettivamente vernice rossa e vernice gialla. Dagli atti\nnon emerge dove si trovassero i due strumenti, ma la circostanza che\nil sequestro degli stessi sia stato verbalizzato a carico di\nC , C , C , V e\nS (cosi\u0027 come lo striscione che era dispiegato a terra\ndietro gli imputati e a differenza del diverso striscione rinvenuto\nnello zaino di S sequestrato a carico solo di\nquest\u0027ultima) porta a ritenere che gli estintori si trovassero a\nterra nei pressi e non negli zaini. \n Della dimostrazione-protesta in questione non era stato dato\npreavviso al Questore ai sensi dell\u0027art. 18 TULPS. \n Dalla querela successivamente sporta da G \nP - direttore pro tempore della sede in questione\ndel - emerge che quella impiegata per l\u0027imbrattamento\ndella facciata del palazzo era vernice lavabile. \n B) Quanto all\u0027istanza di oblazione avanzata dai citati imputati\nin relazione al reato ex art. 18 TULPS, questo giudice e\u0027 chiamato\npreliminarmente a verificare ex art. 129 c.p.p. se sussistano cause\ndi proscioglimento immediato (cosi\u0027 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6919\ndel 2022: «la domanda di ammissione all\u0027oblazione, pur non potendo\nessere ritenuta come ammissione di colpevolezza e\u0027 - in ogni caso -\nun atto idoneo a dar luogo alla apertura di un sub-procedimento nel\ncui ambito il giudice puo\u0027 emettere - in ipotesi di manifesta assenza\ndi prova del fatto di reato o della sua commissione da parte\ndell\u0027imputato - sentenza di proscioglimento ai sensi dell\u0027art. 129\ncomma 2, cod. proc. pen.»). \n C) Nel caso di specie, alla luce degli elementi di fatto sopra\ndescritti, alla stregua della disciplina in vigore e della\nconsolidata giurisprudenza di legittimita\u0027, non emergono cause di\nproscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. \n In particolare, quella in corso al momento dell\u0027intervento\ndella Polizia Giudiziaria era una riunione in luogo pubblico. \n Pacifico e\u0027 il requisito della pubblicita\u0027 del luogo, una\npubblica via. \n Quanto alla possibilita\u0027 di qualificare la compresenza degli\nimputati in detto luogo pubblico, con le citate modalita\u0027, come\nriunione, si deve rilevare che le Sezioni Unite della Corte di\ncassazione nella sentenza n. 46595 del 2019 (punto 13 del Considerato\nin diritto) hanno individuato una nozione di «pubblica riunione»\ncomune a varie norme dell\u0027ordinamento, tra cui l\u0027art. 18 TULPS:\n«Questa nozione ristretta e comune a tutte le norme menzionate\nesiste: e\u0027 la riunione non occasionale di piu\u0027 persone in luogo\npubblico». \n Quella attuata dagli imputati era una riunione volontaria e non\n«occasionale»: in base al comportamento tenuto e alla predisposizione\ned organizzazione dei mezzi necessari non si puo\u0027 ritenere che\nl\u0027iniziativa fosse estemporanea. \n Il numero limitato delle persone partecipanti all\u0027iniziativa\nnon fa venire meno la natura di riunione e quindi non costituisce\nevidenza ex art. 129 c.p.p. dell\u0027esclusione del fatto di reato\ncontestato. Si deve anzi rilevare che il fine ultimo dell\u0027iniziativa\nera chiaramente quello di sensibilizzare la collettivita\u0027 rispetto al\npericolo per l\u0027ambiente e per la salute pubblica connesso all\u0027impiego\ndei combustibili fossili, unitamente alla protesta per il supporto\neconomico fornito dalle autorita\u0027 pubbliche a detto impiego. La\nfinalita\u0027, dunque, era di richiamare l\u0027attenzione e quindi la\npresenza di ulteriori persone, in numero rilevante. Anche le\nmodalita\u0027 seguite erano coerenti e idonee rispetto a tale fine: era\ncolorata la facciata dell\u0027edificio del con vernice\ngialla e rossa (quindi molto vistosa), si\u0027 da richiamare l\u0027attenzione\ndei passanti, ed era dispiegato uno striscione in cui era\nsintetizzato il senso dell\u0027iniziativa. \n Si mirava quindi a far convergere e dunque riunire ulteriori\npersone; le modalita\u0027 erano idonee a tale scopo. \n Anche con riguardo al ruolo di promotore della riunione (non\noggetto del dovuto preavviso) attribuito agli imputati non emergono\ncause di proscioglimento immediato. Secondo la giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, «ai fini della configurabilita\u0027 del reato di omesso\nprevio avviso al Questore, di cui all\u0027art 18 TULPS, risponde come\npromotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le\npubbliche vie non soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza\nla manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica\ne al buon esito della stessa, partecipando alla fase preparatoria»\n(cosi\u0027 Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 3549 del 17 novembre 2020 Rv.\n280200 - 01, nello stesso senso Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 42488 del\n21 ottobre 2009 Rv. 245561 - 01). Nel caso di specie gli imputati ora\nrichiedenti l\u0027oblazione di verniciatura della facciata del palazzo\n(tutti avevano segni di vernice sulla propria persona) l\u0027imputata\nS ha anche portato sul posto uno striscione non\nconcretamente utilizzato, ma del tutto analogo a quello dispiegato a\nterra. \n C) Ai fini del giudizio circa la sussistenza di una causa di\nproscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. e in particolare ai fini\ndel giudizio circa la rilevanza penale del fatto in questione, pare\npero\u0027 necessario il pronunciamento della Corte costituzionale in\nordine alla legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 18 comma 3 regio\ndecreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica\nSicurezza); \n D) In subordine, nell\u0027ipotesi di non accoglimento della citata\nquestione ai fini dell\u0027ammissibilita\u0027 della domanda di oblazione pare\nnecessario il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale della stessa norma nella parte in\ncui prevede - cumulativamente anziche\u0027 alternativamente - una pena\ndetentiva e una pena pecuniaria; \n cio\u0027 premesso; \n \n Osserva: \n \n 1. Rilevanza delle questioni \n 1.1 Come si e\u0027 gia\u0027 evidenziato, qualora fosse accolta la\nquestione sollevata in via principale, in relazione al capo 1)\ndell\u0027imputazione si dovrebbe emettere una sentenza di non luogo a\nprocedere ex art. 129 c.p.p. perche\u0027 il fatto non e\u0027 previsto dalla\nlegge come reato. \n 1.2 Qualora la predetta questione non fosse accolta, sarebbe\nrilevante la questione subordinata relativa alla pena prevista per il\nreato in questione: in base alla formulazione attuale della norma,\nche prevede cumulativamente la pena dell\u0027arresto e quella\ndell\u0027ammenda, l\u0027istanza di oblazione sarebbe inammissibile, posto che\nil citato istituto puo\u0027 trovare applicazione solo per contravvenzioni\nper le quali sia prevista la sola pena pecuniaria (ai sensi dell\u0027art.\n162 c.p.) o per le quali siano previste alternativamente la pena\npecuniaria e quella detentiva (ai sensi dell\u0027art. 162-bis comma l\nc.p.). \n Viceversa, qualora fosse accolta la questione sollevata in via\nsubordinata e dunque la norma incriminatrice fosse oggetto di un\nintervento manipolativo che rendesse la pena detentiva e la pena\npecuniaria previste in via alternativa, l\u0027istanza di oblazione\nsarebbe ammissibile e questo giudice potrebbe ammettere gli istanti\nall\u0027oblazione e fissare un termine per l\u0027adempimento dell\u0027obbligo\npecuniario. Non risultano infatti persistere conseguenze dannose o\npericolose del reato ne\u0027 la gravita\u0027 del fatto di reato e\u0027 tale da\ngiustificare il rigetto dell\u0027istanza (art. 162-bis comma 3 e 4 c.p.). \n D\u0027altronde, ai fini della rilevanza della presente questione, si\ndeve osservare che - stante l\u0027attuale previsione cumulativa della\npena detentiva e pecuniaria - questo giudice dovrebbe arrestarsi al\nprimo vaglio circa l\u0027ammissibilita\u0027 dell\u0027istanza, senza neppure\nvalutare nel merito la persistenza di conseguenze dannose o\npericolose del reato ne\u0027 la gravita\u0027 di quest\u0027ultimo (in una\nsituazione analoga, con riguardo all\u0027istituto della messa alla prova\nla Corte costituzionale nella sentenza n. 174 del 2022 ha ritenuto\nrilevante la questione proposta dal giudice rimettente e ritenuto non\nfondata l\u0027eccezione proposta dall\u0027Avvocatura generale dello Stato,\nsottolineando che la rimozione della preclusione prevista dalla norma\ncensurata avrebbe consentito al giudice a quo di valutare nel merito\nla sussistenza degli ulteriori presupposti per l\u0027accesso all\u0027istituto\nin questione). \n 2. Non manifesta infondatezza. \n 2.1 Appare opportuna una breve ricostruzione del quadro\nnormativo. \n L\u0027art. 18 regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 prevedeva: \n «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al\npubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. \n E\u0027 considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene\nindetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara\u0027 tenuto,\no per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo\nscopo o l\u0027oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. \n I contravventori sono puniti con l\u0027arresto fino a sei mesi e\ncon l\u0027ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono\npuniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. \n Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di\nordine pubblico, di moralita\u0027 o di sanita\u0027 pubblica, puo\u0027 impedire\nche la riunione abbia luogo e puo\u0027, per le stesse ragioni,\nprescrivere modalita\u0027 di tempo di luogo alla riunione. \n I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell\u0027Autorita\u0027\nsono puniti con l\u0027arresto fino a un anno e con l\u0027ammenda da lire\nduemila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che\nnelle predette riunioni prendono la parola. \n Non e\u0027 punibile chi, prima dell\u0027ingiunzione dell\u0027Autorita\u0027 o\nper obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. \n Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle\nriunioni elettorali.» \n Successivamente all\u0027adozione della Costituzione repubblicana e\nall\u0027inizio dell\u0027operativita\u0027 della Corte costituzionale, il citato\narticolo del TULPS - a parte i vari adeguamenti della pena pecuniaria\n(la cui cornice edittale e\u0027 oggi compresa tra 103 euro e 413 euro) -\ne\u0027 stato oggetto di numerose questioni di costituzionalita\u0027, alcune\ndelle quali accolte. \n In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza n. 27\ndel 1958 ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 delle norme del citato\narticolo nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo\npubblico; con la sentenza n. 90 del 1970 ha dichiarato\nl\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 18 comma 3 nella parte in cui non\nlimita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo\na conoscenza dell\u0027omissione del preavviso previsto dal primo comma\ndello stesso articolo; con la sentenza n. 11 del 1979 ha dichiarato\nl\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 18 comma 3 nella parte in cui prevede\nla punizione di coloro che prendono la parola essendo a conoscenza\ndella omissione di preavviso previsto nel primo comma (accogliendo\ncosi\u0027 una questione precedentemente ritenuta infondata, sia con la\nsentenza 90 del 1970, sia con la sentenza n. 51 del 1975). \n Attualmente, quindi, l\u0027incriminazione e\u0027 circoscritta ai soli\npromotori della riunione in luogo pubblico che omettano di darne\navviso al Questore almeno tre giorni prima (oltre che a coloro che\ncontravvengono al divieto di riunione imposto dal Questore o alle\nprescrizioni da questi imposte, ai sensi dell\u0027art. 18 comma 4). \n 2.2 La questione che ora s\u0027intende proporre in via principale non\nattiene alla previsione dell\u0027obbligo del preavviso per le riunioni in\nluogo pubblico bensi\u0027 alla previsione di una sanzione penale per\nl\u0027ipotesi in cui tale obbligo non sia rispettato. \n Trattasi - per certi versi - di questione analoga a quella\nritenuta infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9\ndel 1956. In tale occasione - a fronte del dedotto contrasto della\nnorma censurata con l\u0027art. 17 della Costituzione, che non contempla\nuna sanzione per il mancato preavviso - cosi\u0027 la Corte motivava la\npropria decisione: «E\u0027 normale che il precetto costituzionale non\ncopra, per tutta la sua estensione, la materia regolata dalle norme\nad essa sottordinate nella scala dei valori normativi. L\u0027art. 17\ndella Costituzione, per le riunioni in luogo pubblico - come\nchiaramente risulta da tutti i lavori preparatori -, e\u0027 confermativo\ndella disciplina preesistente. Pertanto la sanzione penale contenuta\nnell\u0027art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte che si\nriferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e completa, sotto\nil relativo profilo, la disposizione costituzionale, non essendo\nnemmeno pensabile che il precetto costituzionale possa, se veramente\nse ne vuole il rispetto, essere sprovvisto di sanzione». L\u0027assunto e\u0027\nstato poi confermato in numerose ordinanze successive (ordinanze 27\ndel 1956, 31 del 1956, 32 del 1956, 86 del 1957, 87 del 1957, 88 del\n1957, 89 del 1957, 90 del 1957, 10 del 1960). \n 2.3 La citata conclusione non appare condivisibile. \n 2.3.1 Da un lato, la circostanza che il principio costituzionale\nnon sia meramente confermativo della disciplina precedente (dettata\nin periodo particolarmente infausto per le liberta\u0027 fondamentali)\nemerge gia\u0027 solo dal fatto che con le tre sentenze sopra citate (27\ndel 1958, 90 del 1970 e 11 del 1979) la stessa Corte costituzionale\nha rilevato il contrasto in piu\u0027 punti della disciplina dettata\ndall\u0027art. 18 TULPS con il combinato disposto degli articoli 17 e 21\ndella Costituzione. \n 2.3.2 Dall\u0027altro - premesso che l\u0027art. 17 comma 3 della\nCostituzione prevede che delle riunioni in luogo pubblico debba\nessere dato preavviso alle autorita\u0027, senza fare alcun riferimento a\npene - se non e\u0027 logicamente corretto desumere da tale mancanza un\ndivieto di sanzione penale, risulta pero\u0027 eccessivo dedurre che il\nprecetto debba essere necessariamente accompagnato da una sanzione e,\nin particolare, che la sanzione debba essere di natura penale (per di\npiu\u0027 di tipo detentivo); a maggior ragione ove si consideri che\nl\u0027obbligo di preavviso costituisce una limitazione all\u0027esercizio di\nun diritto fondamentale e quindi la relativa previsione pare doversi\ninterpretare restrittivamente. \n Si consideri anche che nel frattempo il quadro normativo\ncomplessivo e\u0027 mutato notevolmente, per cui da una logica\npanpenalistica si e\u0027 passati ad una concezione del diritto penale\ncome extrema ratio. Inoltre, si e\u0027 diffusa ampiamente la figura\ndell\u0027illecito amministrativo con finalita\u0027 punitiva, sicche\u0027 molte\nipotesi di illecito che in passato avevano natura penale hanno ora\nuna rilevanza soltanto amministrativa. \n Del resto, il mancato preavviso gia\u0027 trova una possibile sanzione\n(di tipo non punitivo) nella dispersione della riunione ad opera\ndelle forze di polizia (dispersione che costituisce una mera\neventualita\u0027 e non l\u0027oggetto di un obbligo, come gia\u0027 sottolineato\ndalla Corte costituzionale nella sentenza n. 90 del 1970). \n L\u0027art. 17 della Costituzione non impone dunque affatto\nl\u0027incriminazione dell\u0027omesso preavviso da parte dei promotori della\nriunione in luogo pubblico. \n 2.4 Dall\u0027epoca delle citate pronunce della Corte costituzionale\ne\u0027 inoltre maturata una maggiore sensibilita\u0027 rispetto alla tutela\ndei diritti fondamentali, anche con riguardo all\u0027esigenza che le\nlimitazioni ai diritti fondamentali rispettino sempre il canone della\nproporzionalita\u0027, «in quanto la proporzionalita\u0027 e\u0027 \"requisito di\nsistema nell\u0027ordinamento costituzionale italiana, in relazione a ogni\natto dell\u0027autorita\u0027 suscettibile di incidere sui diritti fondamentali\ndell\u0027individuo\"» (cosi\u0027 la sentenza n. 203 del 2024, che richiama a\nsua volta precedenti pronunce). \n A questo riguardo, l\u0027art. 18 comma 3 TULPS pare violare gli artt.\n17 e 21 della Costituzione (la liberta\u0027 di riunione e la liberta\u0027 di\nmanifestazione del pensiero paiono strettamente collegate, come\nriconosciuto sia dalla Corte costituzionale sia dalla Corte EDU in\nplurime pronunce), posto che pare sproporzionata la previsione\ndell\u0027incriminazione per tutte le ipotesi di omesso preavviso da parte\ndegli organizzatori, a prescindere dalla tipologia di riunione,\ndall\u0027entita\u0027 della stessa, dal luogo e dai mezzi di svolgimento,\nnonche\u0027 dalle conseguenze che ne derivino. \n Il raduno di centinaia di manifestanti a bordo di trattori sulla\ntangenziale di una grande citta\u0027 e\u0027 situazione radicalmente diversa\nrispetto al ritrovo di una decina di giovani a piedi: una\nmanifestazione nei pressi della sede del Parlamento e\u0027 situazione\nradicalmente diversa da una riunione in un parco cittadino. \n In ogni caso, la previsione della possibilita\u0027 per le autorita\u0027\ndi impedire lo svolgimento della riunione pare sufficiente alla\nsalvaguardia dell\u0027ordine pubblico, per cui la configurazione come\nreato dell\u0027omesso preavviso appare inutilmente limitativa delle\nliberta\u0027 di riunione e di manifestazione del pensiero. \n 2.5 La norma censurata pare violare altresi\u0027 l\u0027art. 117 della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 21 del Patto internazionale\nrelativo ai diritti civili e politici di New York. \n Detto articolo del Patto adottato a New York il 16 dicembre 1966\n(reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881),\ncosi\u0027 recita: «E\u0027 riconosciuto il diritto di riunione pacifica.\nL\u0027esercizio di tale diritto non puo\u0027 formare oggetto di restrizioni\ntranne quelle imposte in conformita\u0027 alla legge e che siano\nnecessarie in una societa\u0027 democratica, nell\u0027interesse della\nsicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell\u0027ordine pubblico o\nper tutelare la sanita\u0027 o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e\nliberta\u0027.» \n Quanto al concetto di «restrizioni [...] necessarie in una\nsocieta\u0027 democratica» - che evoca il principio di proporzionalita\u0027 -\nrisulta fondamentale l\u0027interpretazione fornita dal Comitato per i\nDiritti Umani dell\u0027ONU nel Commento Generale n. 37 sul diritto di\nriunione pacifica. \n 2.5.1 Preliminarmente nel citato Commento Generale, il Comitato\nprecisa: che «riunione pacifica» e\u0027 sinonimo di «riunione non\nviolenta», ove per violenza si deve intendere l\u0027uso ad opera dei\npartecipanti di una forza fisica suscettibile di cagionare delle\nlesioni o la morte o dei danni gravi ai beni (paragrafo 15); che il\nconfine tra riunione pacifica e riunione non pacifica puo\u0027 talora non\nessere chiaro, ma esiste una presunzione in favore del carattere\npacifico della riunione e gli eventuali atti sporadici di violenza\nposti in essere da alcuni partecipanti non possono essere attribuiti\nagli altri o agli organizzatori o far qualificare come violenta la\nriunione (par. 17). \n Ai paragrafi 70 e seguenti e\u0027 trattato il tema del preavviso. In\nparticolare e\u0027 previsto che l\u0027adozione di un sistema di preavviso non\ndeve diventare un fine in se\u0027. Al par. 71 il Comitato afferma che la\nmancanza di preavviso, ove richiesto, non puo\u0027 rendere illegale la\npartecipazione ad una riunione, non puo\u0027 di per se\u0027 legittimare la\ndispersione della riunione o l\u0027arresto dei partecipanti o degli\norganizzatori o l\u0027intenzione di sanzioni ingiustificate, come ad\nesempio accusare gli organizzatori o i partecipanti di illeciti\npenali; anche le eventuali sanzioni amministrative devono essere\ngiustificate dalle autorita\u0027; la mancanza di preavviso non esonera le\nautorita\u0027 dal dovere, nella misura in cui sia loro possibile, di\nagevolare la riunione e di proteggere i partecipanti (1) . \n Dunque, per quel che qui piu\u0027 strettamente interessa, secondo\nl\u0027interpretazione fornita dall\u0027apposito Comitato ONU, la mancanza di\npreavviso di una riunione, pur quando lo stesso sia richiesto non\npuo\u0027 costituire l\u0027oggetto di un\u0027infrazione penalmente rilevante nei\nconfronti degli organizzatori. \n 2.5.2 Le interpretazioni del Patto fornite dal Comitato per i\nDiritti dell\u0027Uomo dell\u0027ONU non sono di per se\u0027 vincolanti. \n Il citato Commento Generale tuttavia - per l\u0027autorevolezza e la\nspecializzazione dell\u0027organo da cui promana e per il livello di\napprofondimento - costituisce una interpretazione molto autorevole da\ncui non vi e\u0027 motivo di discostarsi. \n In proposito, si rilevi che la Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo molto spesso cita le osservazioni e i Commenti Generali del\nComitato ONU per i diritti dell\u0027uomo come fonte autorevole\nd\u0027interpretazione del Patto di New York: cosi\u0027, ad esempio, nella\nsentenza del 25 giugno 2013 nel caso YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN\nRIGHTS v. SERBIA al par. 13 a proposito del commento generale\nsull\u0027art 19 del Patto; nella sentenza del 28 marzo 2006 nel caso\nSUKHOVETSKYY c. UKRAINE al par. 41 in materia di diritti elettorali;\nnella sentenza del 21 settembre 2006 nel caso MASZNI c. ROUMANIE ai\npar. 28-30 a proposito dell\u0027art. 14 del patto; nella sentenza del 20\nfebbraio 2018 nel caso KROMBACH c. France ai par. 19-20 a proposito\ndel principio del bis in idem; nella sentenza del 27 novembre 2014\nnel caso HRVATSKI LIJE\u0026#x010c;NI\u0026#x010c;KI SINDIKAT v. CROATIA nella concurring\nopinion del giudice Pinto De Albuquerque a proposito del diritto di\nsciopero. \n Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri nei propri ricorsi\nin via principale dinanzi alla Corte costituzionale ha talora\ninvocato gli articoli del Patto di New York per come interpretati dal\ncomitato per i diritti umani dell\u0027Organizzazione delle Nazioni Unite\nnei propri Commenti Generali: si veda ad esempio il ricorso n. 47 del\n2015 Reg. Ric. (G.U. 019 del 13 maggio 2015) in relazione alla\nlegittimita\u0027 costituzionale degli artt. 70 e 72 della legge della\nRegione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nell\u0027ambito del quale al par.\n4 della motivazione il Governo ha invocato il General Comment\nall\u0027art. 18 del Patto di New York e in particolare l\u0027indicazione del\nComitato circa l\u0027interpretazione necessariamente restrittiva delle\nlimitazioni alla liberta\u0027 dei religione di cui all\u0027art. 18 comma 3 e\nil principio di proporzionalita\u0027 (2) . \n Infine, i Commenti Generali del Comitato dei Diritti Umani\ndell\u0027ONU costituiscono un importante parametro per l\u0027interpretazione\ndelle disposizioni del Patto di New York anche nella giurisprudenza\ndelle Corti nazionali di vari Paesi europei: vi hanno fatto\nriferimento, ad esempio, il Tribunale Costituzionale spagnolo nella\nsentenza 26/2024 del 14 febbraio 2024 a proposito della liberta\u0027 di\nreligione e la Corte costituzionale federale tedesca nella sentenza\ndel 29 gennaio 2019 (2 BvC 62/14) in materia elettorale. \n 2.6 Analoga questione si prospetta rispetto alla possibile\nviolazione dell\u0027art. 117 della Costituzione in relazione all\u0027art. 11\ndella Convenzione Europea dei Diritti dell\u0027Uomo (letto anche in\ncorrelazione all\u0027art. 10 della stessa Convenzione). \n L\u0027art. 11 CEDU al primo comma riconosce il diritto di ogni\npersona alla liberta\u0027 di riunione pacifica. Il secondo comma prevede\npoi che l\u0027esercizio di tale diritto (e degli altri diritti\nriconosciuti al primo comma) «non puo\u0027 essere oggetto di restrizioni\ndiverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono\nmisure necessarie, in una societa\u0027 democratica, alla sicurezza\nnazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell\u0027ordine e alla\nprevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e\nalla protezione dei diritti e delle liberta\u0027 altrui». \n 2.6.1 La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha ritenuto che\nla richiesta di preavviso per le riunioni in luogo pubblico - da\nparte della legge nazionale di uno Stato membro - costituisca una\ninterferenza con il diritto di riunione, che puo\u0027 tuttavia essere\ncompatibile con il citato articolo laddove ricorrano i requisiti\nsopra indicati. \n La Corte di Strasburgo ha in particolare sottolineato\nreiteratamente che la semplice assenza di notifica preliminare, pur\nprevista dalla legge per un fine legittimo, non dia carta bianca alle\nautorita\u0027, ne\u0027 rispetto alla dispersione di una riunione pacifica -\nche potrebbe comunque costituire una reazione sproporzionata e quindi\nun interferenza illegittima con il diritto fondamentale in questione\n(sentenza del 17 luglio 2007 nel caso BUKTA ET AUTRES c. HONGRIE,\npar. 34-38; sentenza del 12 giugno 2014 nel caso PRIMOV AND OTHERS v.\nRUSSIA, par. 118-119; sentenza del 15 ottobre 2015 nel caso\nKUDREVI\u0026#x010c;IUS AND OTHERS v. LITHUANIA, par. 149-153) - ne\u0027 rispetto\nalle possibili sanzioni per il mancato preavviso. Sotto quest\u0027ultimo\nprofilo, piu\u0027 strettamente rilevante ai fini in esame, la Corte EDU\nha richiamato la propria costante giurisprudenza secondo cui la\nnatura e l\u0027entita\u0027 delle sanzioni inflitte sono elementi da tenere in\nconsiderazione nel valutare il carattere proporzionato o meno di\nun\u0027interferenza rispetto al fine dalla stessa perseguito tra le\naltre, sentenza del 28 settembre 1999 nel caso ÖZTÜRK c. TURQUIE;\nsentenza dell\u002711 ottobre 2022 nel caso OSMANI AND OTHERS v. THE\nFORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA). \n Piu\u0027 precisamente, con riguardo alla liberta\u0027 di riunione, la\nCorte ha affermato che la previsione di una sanzione penale (e ancor\npiu\u0027 di una pena detentiva) per l\u0027omesso preavviso richiede una\ngiustificazione particolare, posto che «una manifestazione pacifica\nnon dovrebbe, in linea di principio, essere soggetta alla minaccia\nduna sanzione penale» (sentenza del 17 maggio 2011 nel caso AKGÖL AND\nGÖL v. TURKEY, par. 43), «in particolare una privazione della\nliberta\u0027» (sentenza del 18 giugno 2013 nel caso GÜN ET AUTRES c.\nTURQUIE, par. 83). \n Ad esempio, nel caso RAI and EVANS v. THE UNITED KINGDOM\n(sentenza del 17 novembre 2009) la Corte riteneva giustificata\nl\u0027interferenza posto che la norma nazionale prevedeva sanzioni penali\n(detentiva e/o pecuniaria) soltanto per le manifestazioni non\nautorizzate che si svolgessero in zone limitate e particolarmente\nsensibili dal punto di vista della sicurezza (era inoltre stata\nconcretamente inflitta solo una pena pecuniaria). \n Viceversa, nel caso OBOTE v. RUSSIA (sentenza del 19 novembre\n2019, par. 43-45) - relativo a sette soggetti che avevano posto\ninteresse in «flash mob» di fronte ad un ufficio governativo senza la\nprescritta previa comunicazione - la Corte EDU ha ritenuto che la\ncondotta delle autorita\u0027 nazionali, che avevano inflitto una sanzione\namministrativa pecuniaria sostanzialmente punitiva, costituisse una\ninterferenza sproporzionata e quindi illegittima ai sensi dell\u0027art.\n11 della Convenzione. Piu\u0027 precisamente, la Corte ha ritenuto che il\nsemplice fatto di avere omesso il previsto preavviso non\ngiustificasse una sanzione di natura penale. \n 2.6.2 Alla luce di quanto precede, ad avviso dello scrivente la\nnorma di cui all\u0027art. 18 comma 3 r.d. n. 773/1931 si pone in\ncontrasto con l\u0027art. 11 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza\ndella Corte EDU. La citata norma nazionale, infatti, punisce\n(peraltro con una pena sia detentiva, sia pecuniaria) l\u0027organizzatore\ndi una riunione in luogo pubblico per il solo fatto dell\u0027omesso\npreavviso, sulla base del solo dato formale e a prescindere da ogni\ngiustificazione ulteriore. \n 2.7 D\u0027altro canto, a parere dello scrivente la dichiarazione di\nillegittimita\u0027 della norma censurata non darebbe luogo ad un\nintollerabile vuoto di tutela del bene giuridico protetto: a fronte\ndi un mancato preavviso della riunione sarebbe comunque possibile la\ndispersione della stessa ad opera delle forze di polizia (ove\ngiustificata e proporzionata). \n 2.8 Quanto alla questione subordinata, in ragione degli stessi\nargomenti sopra esposti, si ritiene che contrasti con il principio di\nproporzionalita\u0027 e quindi con gli artt. 17 e 21 della Costituzione,\n21 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di\nNew York e 11 della CEDU (e quindi 117 della Costituzione) la\nprevisione di una pena cumulativa detentiva e pecuniaria per il reato\nin questione. \n Una simile previsione, che porta in caso di condanna alla\nnecessaria applicazione anche di una pena detentiva, pare\nsproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito dal legislatore,\nin quanto non necessaria e inutilmente limitativa di una liberta\u0027\nfondamentale. \n Paiono poi pertinenti le medesime argomentazioni svolte dalla\nCorte costituzionale nella sentenza n. 150 del 2021 in relazione alla\nprevisione di una pena detentiva e pecuniaria per il delitto\naggravato di diffamazione a mezzo stampa. \n Come la liberta\u0027 di stampa, anche la liberta\u0027 di riunione e\u0027\ninfatti strettamente collegata alla liberta\u0027 di manifestazione del\npensiero. Entrambe le liberta\u0027 inoltre costituiscono «pietra angolare\ndi ogni ordinamento democratico», svolgendo la funzione essenziale di\npresidio o cane da guardia delle liberta\u0027 e della democrazia contro\npossibili abusi dei pubblici poteri, informando, stimolando e\norientando l\u0027opinione pubblica (la Corte EDU ha ad esempio in plurime\npronunce riconosciuto il ruolo di «watchdog» anche alle\nOrganizzazioni Non Governative (3) ). Entrambe le liberta\u0027 in\nquestione vi e\u0027 il rischio che siano compresse eccessivamente,\ndeterminando un effetto dissuasivo rispetto all\u0027esercizio delle\nstesse, con conseguente pregiudizio per la stessa democrazia. \n La previsione di una pena alternativa (detentiva/pecuniaria)\nconsentirebbe viceversa di limitare l\u0027applicazione della pena\ndetentiva ai soli casi di eccezionale gravita\u0027 (in ragione delle\ndimensioni della riunione o del peculiare luogo in cui la stessa si\nsvolga o per altri motivi). \n 3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Con riguardo tanto alla richiesta in via principale, quanto a\nquella in via subordinata, non risultano percorribili interpretazioni\nconformi della norma ora censurata ai parametri costituzionali\nindicati, chiaro e univoco essendo il dato normativo. \n\n(1) 71. A failure to notify the authorities of an upcoming assembly,\n where required, does not render the act of participation in the\n assembly unlawful, and must not in itself be used as a basic for\n dispersing the assembly or arresting the participants or\n organizers, or for imposing undue sanctions, such as charging the\n participants or organizers with criminal offences. Where\n administrative sanctions are imposed on organizers for failure to\n notify, this must be justified by the authorities. Lack of\n notification does not absolve the authorities from the\n obligation, within their abilities, to facilitate the assembly\n and to protect the participants. \n\n(2) «Anche il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite,\n nell\u0027esercizio della sua funzione di interprete del Patto\n internazionale sui diritti civili e politici, ha chiarito che la\n liberta\u0027 di religione e il diritto di manifestare il proprio\n credo comprendono una vasta gamma di atti. [...] Il diritto di\n professare liberamente la propria religione si traduce, quindi,\n anche nell\u0027utilita\u0027 concreta relativa alla costruzione e/o\n utilizzo di luoghi appositamente dedicati alla preghiera e alla\n discussione delle questioni riguardanti gli interessi sociali e\n culturali della comunita\u0027 cui l\u0027individuo appartiene, (par. 4 del\n General Comment all\u0027art. 18 del Patto internazionale sui diritti\n civili e politici (30.VII.1993). [...] Il Comitato dei diritti\n umani delle Nazioni Unite ha osservato (Par. 8) che il terzo\n comma dell\u0027art. 18 deve essere interpretato restrittivamente: non\n sono ammesse restrizioni se non per i motivi sopra specificati e\n tali limitazioni possono essere applicate solo per gli scopi cui\n sono stati prescritti e devono essere proporzionate e\n direttamente correlate a tali specifici scopi. Le restrizioni,\n inoltre, non possono essere imposte o applicate per fini\n discriminatori». \n\n(3) Cosi\u0027 nella sentenza CASE OF ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG ZUR\n ERHALTUNG, STÄRKUNG UND SCHAFFUNG EINES WIRTSCHAFTLICH GESUNDEN\n LAND- UND FORST-WIRTSCHAFTLICHEN GRUNDBESITZES v. AUSTRIA (par.\n 34): «the function of creating forums for public debate is not\n limited to the press. That function may also be exercised by\n non-governmental organisations, the activities of which are an\n essential element of informed public debate. The Court has\n therefore accepted that non-governmental organisations, like the\n press, may be characterised as social \"watchdogs\". In that\n connection their activities warrant similar Convention protection\n to that afforded to the press (see Tarsasag a Szabadsagjogokert,\n cited above, § 27, and Animal Defenders International v. the\n United Kingdom [GC], n. 48876/08, § 103, 22 April 2013)». \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss legge n. 87/1953, \n Ritenuta la questione rilevante e non manifestatamente infondata, \n Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli art. 17, 21 e 117 della Costituzione (quest\u0027ultimo\nin relazione all\u0027art. 21 del Patto internazionale relativo ai diritti\ncivili e politici di New York e all\u0027art. 11 della CEDU) - della norma\ndi cui all\u0027art. 18 co. 3 regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo\nUnico delle leggi di pubblica sicurezza), \n e, in subordine, \n della citata norma di cui all\u0027art. 18 co. 3 T.U.L.P.S. nella\nparte in cui prevede - cumulativamente anziche\u0027 alternativamente -\nuna pena detentiva e una pena pecuniaria; \n Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23 co. 4 legge n 87/1953,\nche la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che, pertanto,\nessa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p. \n Firenze, 16 giugno 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63344","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"rd","denominaz_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","data_nir":"1931-06-18","numero_legge":"773","descrizionenesso":"","legge_articolo":"18","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art18"}],"elencoParametri":[{"id":"79639","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"17","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79640","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"21","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79641","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79642","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79643","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"pidcp","descriz_costit":"Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"21","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54855","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Unione Camere Penali Italiane","data_costit_part":"22/09/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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