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K.. \n \nOrdinamento penitenziario - Sanzioni disciplinari - Previsione  della\n  sanzione disciplinare della esclusione dalle attivita\u0027 in comune  e\n  applicazione dell\u0027isolamento continuo. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento  penitenziario\n  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della\n  liberta\u0027), artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, comma 1, numero 5. \nIn subordine: Ordinamento penitenziario  -  Sanzioni  disciplinari  -\n  Autorita\u0027  competente  a  deliberare   le   sanzioni   -   Sanzione\n  disciplinare    della     esclusione     dalle     attivita\u0027     in\n  comune - Previsione che a deliberare tale sanzione disciplinare sia\n  il Consiglio di disciplina  anziche\u0027,  su  proposta  del  direttore\n  dell\u0027istituto, il magistrato  di  sorveglianza  nei  confronti  dei\n  condannati e degli internati e il giudice  indicato  nell\u0027art.  279\n  cod. proc. pen. nei confronti degli imputati. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento  penitenziario\n  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della\n  liberta\u0027), art. 40. \n\n\r\n(GU n. 34 del 20-08-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n                        Prima Sezione penale \n \n    Il Giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di D. K., nato in ... il  ...; elettiv.  domiciliato  presso\nl\u0027avv. Costanza Malaerba, del  Foro  di  Prato;  detenuto  per  altra\ncausa, rinunciante a comparire; difeso dall\u0027avv. di fiducia  Costanza\nMalerba del Foro di Prato; imputato in ordine al seguente reato: \n        delitto previsto e punito dall\u0027art.  99,  424,  comma  1  del\ncodice penale  perche\u0027,  al  fine  di  danneggiare  la  cosa  altrui,\nall\u0027interno della Casa  circondariale  di  ...,  facendo  sorgere  un\nconcreto pericolo di incendio, appiccava il fuoco ad un  materasso  e\nad un cuscino. \n    Con l\u0027aggravante della recidiva infraquinquennale. \n    Fatti commessi in ..., in data ... \n    sentite le parti; \n    premesso che: \n        con decreto del pubblico ministero emesso il 15 novembre 2023\nD. K. era citato a giudizio per il delitto di danneggiamento  seguito\nda pericolo d\u0027incendio di cui all\u0027art. 424, comma 1, c.p.; \n        all\u0027udienza predibattimentale odierna le  parti  illustravano\nle rispettive conclusioni.  In  particolare,  il  pubblico  ministero\nchiedeva la prosecuzione del giudizio; il difensore chiedeva sentenza\ndi non luogo a procedere; \n    rilevato che: \n        A) in base agli atti d\u0027indagine, in data  ...  verso  le  ore\n...,  mentre  era  detenuto  a  titolo  definitivo  presso  la   Casa\ncircondariale di ... - e precisamente mentre si trovava nella  camera\n... del ..., in regime di isolamento  in  esecuzione  della  sanzione\ndell\u0027esclusione dalle attivita\u0027  comuni  -  l\u0027imputato  appiccava  il\nfuoco al materasso e al cuscino in  dotazione  della  sua  camera  di\ndetenzione. \n    Gli agenti ... e ... della Polizia  penitenziaria  spegnevano  le\nfiamme con l\u0027uso di un idrante. \n    Successivamente, alle ore ...  circa,  il  prevenuto  tentava  il\nsuicidio, cercando di impiccarsi: creava una corda con un lenzuolo  e\nlegava un\u0027estremita\u0027 intorno al proprio collo  e  l\u0027altra  estremita\u0027\nalla  base  del  supporto  del  televisore.   L\u0027evento   letale   era\nscongiurato grazie al  pronto  intervento  dei  citati  agenti  della\nPolizia penitenziaria, che sorreggevano e liberavano il detenuto  dal\ncappio; lo poggiavano poi per terra  in  attesa  dell\u0027intervento  dei\nsanitari. Il predetto era accompagnato in infermeria. \n    Terminata la visita, gli operatori riaccompagnavano D. in  cella;\nin tale frangente,  alla  presenza  anche  dell\u0027ispettore  ...,  egli\ninsultava  gli  operatori   e   affermava   di   voler   andare   via\ndall\u0027isolamento («Voglio andare via dall\u0027isolamento voglio  ritornare\nal penale»). \n    Il medico dott.ssa ..., alle ore ..., cosi sintetizzava  anamnesi\ne diagnosi: «Si visita il pz in quanto mi riferiscono che ha messo in\natto un gesto autolesivo. Infatti mi riferiscono che  avrebbe  creato\nuna corda con le lenzuola,  l\u0027avrebbe  avvolta  intorno  al  collo  e\navrebbe tentato di impiccarsi. Mi riferiscono che  prontamente  hanno\ntagliato la corda e sarebbero intervenuti per arreggerlo.  Si  visita\nil pz che presenta una parziale  barriera  linguistica,  si  presenta\nvigile, orientato e collaborante, PV in  ordine.  Riferisce  di  aver\nmesso in atto tale gesto a scopo dimostrativo in  quanto  soffre  del\nfatto che il blindo  della  cella  rimanga  chiuso  giorno  e  notte.\nInfatti il pz si trova attualmente allocato presso questo reparto per\nisolamento disciplinare ed e\u0027 previsto dal regolamento  penitenziario\nche il blindo resti chiuso. Il pz chiede che venga  tenuto  socchiuso\nquantomeno per un po\u0027 di tempo durante il giorno. Alla visita  il  pz\npresenta lieve rossore al livello della base del collo anteriormente,\nno altre lesioni a livello del  collo  posteriormente.  Non  presenta\naltre lesioni acute obiettivabili e riferisce attualmente benessere». \n    Lo stesso giorno il medico di cure primarie  dott.ssa  ...  -  in\nsede  di  valutazione  del  rischio  suicidiario   -   disponeva   la\nconvocazione dello staff multidisciplinare  e  l\u0027attenzionamento  con\nurgenza  del  detenuto.  Certificava  infine  la  non  idoneita\u0027   al\nmantenimento dell\u0027isolamento. \n    Lo staff multidisciplinare, infine, confermava la  non  idoneita\u0027\nall\u0027isolamento e decideva di interrompere lo stesso e di  riassociare\nil D. al reparto di provenienza. \n    Per i fatti del ... all\u0027imputato in data  ...  era  applicata  la\nsanzione disciplinare dell\u0027ammonizione. \n        B) in base ai citati atti d\u0027indagine, i  fatti  ora  ascritti\nall\u0027imputato  dovrebbero  riqualificarsi  piu\u0027   correttamente   come\ndanneggiamento di beni destinati a pubblico  servizio  ex  art.  635,\ncomma 2 c.p. \n    Si deve infatti escludere la qualificazione  come  danneggiamento\nseguito da  (pericolo  di)  incendio,  che  «richiede  come  elemento\ncostitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio,  sicche\u0027  non  e\u0027\nravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che\nda esso non possa sorgere detto pericolo» (cosi\u0027 Cassazione  Sez.  2,\nsentenza n. 47415 del 17 ottobre 2014 Rv.  260832  -  01,  richiamata\nanche da Cassazione Sez. 2, sentenza n. 4183 del 2022). \n    Nel caso di specie, per l\u0027appunto, in ragione delle  modalita\u0027  e\ndell\u0027oggetto della condotta e del relativo contesto spaziale, non  vi\nera pericolo che potesse sorgere un  incendio:  gli  oggetti  cui  il\nfuoco  era  appiccato  erano  di  dimensioni  modeste;  nell\u0027ambiente\ncircostante non vi erano verosimilmente oggetti o  materiali  cui  il\nfuoco  potesse  propagarsi  facilmente  (i   materiali   maggiormente\npresenti nelle camere detentive sono il cemento e il metallo; in ogni\ncaso, in atti non vi e\u0027 una descrizione degli elementi cui  il  fuoco\navrebbe potuto propagarsi); il fuoco e\u0027 stato  spento  agevolmente  e\nvelocemente dagli agenti della Polizia penitenziaria; quand\u0027anche non\nvi fosse stato l\u0027intervento tempestivo  della  Polizia  penitenziaria\n(comunque  prevedibile  e  non  integrante  un  fattore   eccezionale\nsopravvenuto), si deve ritenere probabile che le fiamme  -  all\u0027esito\ndella combustione degli oggetti cui il fuoco era stato appiccato - si\nsarebbero estinte da sole, senza  alcun  rischio  che  le  stesse  si\ndiffondessero. \n    Rispetto  ai  citati  beni  di  proprieta\u0027  dell\u0027amministrazione,\nesistenti in uno stabilimento  pubblico  (la  Casa  circondariale)  e\ndestinati a pubblico servizio (il corredo della cella necessario  per\nrenderla concretamente fruibile), il fatto  dovrebbe  percio\u0027  essere\nriqualificato come danneggiamento ai sensi  dell\u0027art.  635,  comma  2\ncodice penale (piu\u0027 precisamente art.  635,  comma  2,  n.  1  codice\npenale in relazione all\u0027art. 625, n. 7 c.p.). \n        C) ai fini della decisione circa la prosecuzione del giudizio\no, viceversa, l\u0027adozione di una sentenza di non luogo a procedere per\nla sussistenza di una causa di giustificazione o di una causa di  non\npunibilita\u0027,  pare   necessario   il   pronunciamento   della   Corte\ncostituzionale  in  ordine  alla  legittimita\u0027  costituzionale  degli\narticoli 33, comma 1, lettera b) e  39,  comma  1,  n.  5,  legge  n.\n354/1975 (e in subordine dell\u0027art. 40, legge n. 354/1975); \n    Cio\u0027 premesso, osserva \n1. Rilevanza della questione. \n    1.1 La questione che s\u0027intende portare all\u0027attenzione della Corte\ncostituzionale concerne la legittimita\u0027 costituzionale della sanzione\ndisciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune  di  cui  agli\narticoli 33, comma 1, lettera b)  e  39  comma  1,  n.  5,  legge  n.\n354/1975. \n    1.2 Nel momento in cui ha posto in essere la condotta  delittuosa\nin contestazione. Al momento dei fatti oggetto del presente  giudizio\nl\u0027imputato - detenuto in  carcere  a  titolo  definitivo  -  era  per\nl\u0027appunto sottoposto alla sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle\nattivita\u0027 in comune. \n    1.3 Dagli atti d\u0027indagine non emerge ne\u0027 da quanto tempo  ne\u0027  in\nragione di quale illecito disciplinare il predetto  fosse  sottoposto\nalla citata sanzione disciplinare. \n    Le peculiarita\u0027  della  presente  fase  processuale  -  l\u0027udienza\npredibattimentale, nel corso della quale ai sensi  dell\u0027art.  554-ter\ncodice  di  procedura  penale  il  giudice  non  dispone  di   poteri\nistruttori e, in assenza  di  richiesta  di  riti  alternativi,  puo\u0027\npronunciare sentenza di non luogo a procedere oppure fissare  per  la\nprosecuzione del giudizio la data dell\u0027udienza dibattimentale davanti\nad un giudice diverso - non consentono a questo giudice di  acquisire\nulteriori elementi al riguardo. \n    D\u0027altro canto, ad  avviso  dello  scrivente,  non  si  tratta  di\nelementi decisivi ai fini della presente  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    1.4 Da un lato, infatti, dagli atti del  fascicolo  non  emergono\nelementi che inducano anche solo a sospettare che la citata  sanzione\ndisciplinare fosse stata  applicata  all\u0027imputato  in  violazione  di\nlegge  ordinaria  o  di  regolamento,  ne\u0027  le  parti  hanno  dedotto\nalcunche\u0027 in proposito. \n    Dall\u0027altro, e\u0027 la stessa disciplina  della  legge  ordinaria  che\ns\u0027intende  qui  censurare,  per  violazione  di   plurimi   parametri\ncostituzionali. \n    1.5 Dagli atti emerge che l\u0027imputato ha posto in essere  i  fatti\ndi danneggiamento (mediante il fuoco)  in  contestazione  in  stretta\ncorrelazione con la  condizione  d\u0027isolamento  -  per  effetto  della\ncitata sanzione disciplinare - cui era sottoposto. \n    Piu\u0027  precisamente,  dalla  condotta  autolesionistica  posta  in\nessere nell\u0027immediatezza, dalle frasi pronunciate subito dopo  e  dal\ncontenuto  del  colloquio  con  il  medico  (come   da   quest\u0027ultimo\nsintetizzato), emerge chiaramente che il predetto ha posto in  essere\nsia i fatti di danneggiamento sia il successivo tentato suicidio  per\nsottrarsi alla condizione d\u0027isolamento che riteneva insopportabile. \n    1.6 Tale ricostruzione conduce a ritenere essenziale ai fini  del\ndecidere la questione circa la  legittimita\u0027  (costituzionale)  della\ncitata  sanzione  disciplinare  dell\u0027esclusione  dalle  attivita\u0027  in\ncomune. \n    Ove infatti la  disciplina  dell\u0027esclusione  dalle  attivita\u0027  in\ncomune  fosse  dichiarata  incostituzionale,  si  dovrebbe   ritenere\nillegittima la restrizione in regime d\u0027isolamento  del  prevenuto  e,\nconseguentemente,  che  i  diritti  soggettivi   del   medesimo   (in\nparticolare alla liberta\u0027 di comunicazione con gli altri  detenuti  e\nalla   fruizione   dell\u0027ordinario   regime   trattamentale)   fossero\nillecitamente compressi. \n    In tale situazione, si dovrebbe ritenere che il  medesimo  -  nel\ndanneggiare i beni dell\u0027amministrazione penitenziaria per  reagire  e\nporre fine all\u0027offesa ingiusta  in  essere,  il  regime  d\u0027isolamento\napplicatogli - abbia agito in condizione di legittima difesa,  quanto\nmeno putativa. \n    1.7 Detta causa di giustificazione normalmente viene  in  rilievo\nin relazione ad offese ingiuste poste in essere da singoli  individui\no da gruppi di individui. Il dato normativo non pare pero\u0027 di per se\u0027\nostare alla  relativa  applicazione  anche  in  relazione  ad  offese\ningiuste realizzate dalle istituzioni, ivi  comprese  le  istituzioni\nstatali nell\u0027esercizio di poteri autoritativi. \n    Quanto alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti  della\ncitata causa di giustificazione, si deve rilevare che concretamente -\ne per quanto poteva apprezzare l\u0027imputato, cittadino straniero  privo\n(a quanto risulta) di  competenze  giuridiche  -  egli  non  aveva  a\ndisposizione  altri  strumenti  per  porre   fine   alla   condizione\nd\u0027isolamento. Anche il ricorso alla Magistratura di sorveglianza (che\npur  avrebbe  potuto  sollevare   una   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale) non avrebbe portato ad un risultato a breve  termine,\nladdove l\u0027esasperazione del predetto era  tale  da  indurlo  prima  a\ncompiere i fatti in contestazione e poi a compiere un grave  atto  di\nautolesionismo. \n    Se e\u0027 vero poi che il semplice danneggiamento di per se\u0027 non  era\nstrettamente idoneo a porre termine alla  condizione  d\u0027isolamento  e\nquindi all\u0027offesa (in ipotesi) ingiusta, si deve  ritenere  che  agli\nocchi  del  medesimo  -  nella  peculiare  prospettiva  legata   alla\nsituazione in cui si trovava - apparisse idonea. \n    Sussiste inoltre il requisito  della  proporzione  tra  offesa  e\ndifesa, confrontando con giudizio ex ante i mezzi usati  e  quelli  a\ndisposizione dell\u0027aggredito nonche\u0027 i  beni  giuridici  in  conflitto\n(cfr. Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 32414 del 24 settembre 2020  Rv.\n279777 - 01): da un lato egli  non  aveva  altri  strumenti  utili  a\ndisposizione nell\u0027immediatezza; dall\u0027altro ad essere compressi  erano\nbeni giuridici strettamente personali, laddove la condotta  posta  in\nessere ledeva in minima parte  il  patrimonio  e  turbava  in  misura\nmodesta le funzioni dell\u0027amministrazione penitenziaria. \n    1.8 Si profila anche un ulteriore motivo di rilevanza. \n    Quand\u0027anche si dovesse ritenere non  sussistente  la  scriminante\ndella   legittima   difesa,   neppure   in   termini   putativi,   la\nillegittimita\u0027  della  sanzione  disciplinare  dell\u0027esclusione  dalle\nattivita\u0027 in comune  e  quindi  del  connesso  regime  di  isolamento\npotrebbe rilevare ai fini della particolare  tenuita\u0027  del  fatto  ex\nart. 131-bis c.p. \n    In proposito, il danneggiamento in  contestazione  -  avulso  dal\nparticolare contesto in  cui  si  e\u0027  consumato  -  non  integrerebbe\nun\u0027offesa al bene giuridico protetto  di  particolare  tenuita\u0027:  non\ntanto per l\u0027esiguo valore dei beni materiali danneggiati (materasso e\ncuscino), quanto per il disordine creato  all\u0027interno  della  sezione\ndella Casa circondariale e il necessario utilizzo  dell\u0027idrante,  con\nil  successivo  dispiego  di  risorse  anche  per   ripristinare   le\ncondizioni della camera di detenzione. \n    Considerando tuttavia il peculiare contesto della  sottoposizione\nad un regime di isolamento continuo  disciplinare  e  le  motivazioni\nsottostanti alla condotta delittuosa (la volonta\u0027  di  porre  fine  a\nquel regime  oppressivo),  tali  aspetti  -  ove  quel  regime  fosse\ndichiarato costituzionalmente illegittimo  -  assumerebbero  un  peso\npreponderante  nell\u0027ambito  della   valutazione   complessiva   della\nfattispecie concreta al fine di  valutare  la  gravita\u0027  dell\u0027offesa,\nrendendo l\u0027offesa di particolare tenuita\u0027. Nell\u0027ambito  della  citata\nvalutazione complessiva il disservizio cagionato assumerebbe  infatti\nun importanza minimale se comparato alla sottoposizione del  detenuto\nad un regime di isolamento continuo illegittimo e alla necessita\u0027 che\nlo stesso avesse termine. \n    Sussisterebbero anche gli ulteriori requisiti della causa di  non\npunibilita\u0027 ex art. 131-bis codice penale. \n    Il reato di danneggiamento (ma anche quello  contestato  ex  art.\n424, comma 1 c.p.) rientra infatti in ragione della cornice  edittale\nnell\u0027ambito di applicazione del citato istituto. \n    Il  comportamento  non  e\u0027  abituale:   il   certificato   penale\ndell\u0027imputato  evidenzia  soltanto  un  precedente   per   rapina   e\nresistenza a pubblico ufficiale, reati commessi entrambi  l\u00278  maggio\n2022, data anche dell\u0027arresto del prevenuto, a  partire  dalla  quale\negli e\u0027 stato ininterrottamente detenuto (in base al certificato  del\nD.A.P. in atti). Poiche\u0027 trattasi di un unico precedente e poiche\u0027 il\nfatto ora in esame sarebbe per il contesto molto  particolare  -  del\ntutto occasionale, il comportamento non potrebbe ritenersi abituale. \n    Non sussistono  altre  ragioni  ostative  all\u0027applicazione  della\ncausa di non punibilita\u0027. \n2. La sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune \n    2.1 Le norme di cui agli articoli 33, comma 1, lettera b)  e  39,\ncomma  1,  n.  5,  legge  n.  354/1975,  nel  prevedere  la  sanzione\ndisciplinare  dell\u0027esclusione  dalle  attivita\u0027  in  comune,   paiono\ncontrastare con i principi di cui agli articoli 3, 27 comma 3,  32  e\n15 della Costituzione. \n    Pare  opportuno  premettere  una  sintetica  ricostruzione  della\ndisciplina dell\u0027istituto. \n    2.2 Il trattamento  penitenziario  -  la  legge  n.  354/1975  lo\nafferma fin dall\u0027art.  1,  comma  2  -  «tende,  anche  attraverso  i\ncontatti con l\u0027ambiente  esterno,  al  reinserimento  sociale  ed  e\u0027\nattuato secondo un criterio di individualizzazione in  rapporto  alle\nspecifiche condizioni degli interessati». \n    Numerose sono  poi  le  disposizioni  della  medesima  legge  che\nriguardano lo svolgimento di attivita\u0027  in  comune  tra  i  detenuti,\naspetto centrale del trattamento penitenziario  proprio  in  funzione\ndella risocializzazione cui deve mirare la pena. \n    Cosi\u0027 l\u0027art. 6, comma 2, legge n.  354/1975  stabilisce  che  «le\naree residenziali devono essere dotate di spazi  comuni  al  fine  di\nconsentire ai detenuti e  agli  internati  una  gestione  cooperativa\ndella vita quotidiana nella sfera  domestica».  Il  successivo  terzo\ncomma prevede che «I locali destinati al pernottamento consistono  in\ncamere dotate di uno o piu\u0027 posti». \n    L\u0027art. 10, comma 4, prevede che «La permanenza all\u0027aria aperta e\u0027\neffettuata in gruppi  a  meno  che  non  ricorrano  i  casi  indicati\nnell\u0027art. 33, e nei numeri 4) e 5) dell\u0027art. 39 [...]». \n    Ai sensi dell\u0027art. 12,  comma  1  «Negli  istituti  penitenziari,\nsecondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per\nlo svolgimento di attivita\u0027 lavorative, di  istruzione  scolastica  e\nprofessionale, ricreative, culturali e di  ogni  altra  attivita\u0027  in\ncomune.». \n    L\u0027art. 14, comma 3, stabilisce che «L\u0027assegnazione dei condannati\ne degli internati ai  singoli  istituti  e  il  raggruppamento  nelle\nsezioni di ciascun istituto sono disposti  con  particolare  riguardo\nalla possibilita\u0027  di  procedere  a  trattamento  rieducativo  comune\n[...]». \n    L\u0027art. 15, comma 1, prevede che «Il trattamento del condannato  e\ndell\u0027internato e\u0027 svolto avvalendosi principalmente  dell\u0027istruzione,\ndella formazione professionale, del lavoro,  della  partecipazione  a\nprogetti di  pubblica  utilita\u0027,  della  religione,  delle  attivita\u0027\nculturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti  con\nil mondo esterno e i rapporti con la famiglia». \n    Ai sensi dell\u0027art. 17, comma 1 «La  finalita\u0027  del  reinserimento\nsociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche\nsollecitando ed  organizzando  la  partecipazione  di  privati  e  di\nistituzioni   o   associazioni   pubbliche   o   private   all\u0027azione\nrieducativa.». \n    L\u0027art. 18, comma 1 stabilisce che «I  detenuti  e  gli  internati\nsono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con\naltre persone, anche al fine di compiere atti giuridici». \n    2.3 Nel suddetto quadro l\u0027art. 33  (Isolamento)  della  legge  n.\n354/1975 prevede: \n        «1. Negli  istituti  penitenziari  l\u0027isolamento  continuo  e\u0027\nammesso: a) quando e\u0027 prescritto per ragioni  sanitarie;  b)  durante\nl\u0027esecuzione della  sanzione  della  esclusione  dalle  attivita\u0027  in\ncomune; c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di  cautela\nprocessuale; il provvedimento dell\u0027autorita\u0027  giudiziaria  competente\nindica la durata e le ragioni dell\u0027isolamento. \n        2.  Il  regolamento  specifica  le  modalita\u0027  di  esecuzione\ndell\u0027isolamento. \n        3. Durante la sottoposizione all\u0027isolamento non sono  ammesse\nlimitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione  di  quelle\nfunzionali alle ragioni che lo hanno determinato. \n        4. L\u0027isolamento  non  preclude  l\u0027esercizio  del  diritto  di\neffettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.» \n    Il successivo art. 38 (Infrazioni disciplinari) stabilisce che «I\ndetenuti e gli internati non possono essere puniti per un  fatto  che\nnon sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento». \n    L\u0027art. 39  (Sanzioni  disciplinari)  al  primo  comma  elenca  le\nsanzioni disciplinari, tra cui al n.  5  quella,  piu\u0027  grave,  della\nesclusione dalle attivita\u0027 in comune per non piu\u0027 di quindici giorni;\nil successivo secondo comma prevede: «La  sanzione  della  esclusione\ndalle  attivita\u0027  in  comune  non  puo\u0027  essere  eseguita  senza   la\ncertificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante  che  il\nsoggetto puo\u0027 sopportarla. Il soggetto  escluso  dalle  attivita\u0027  in\ncomune e\u0027 sottoposto a costante controllo sanitario». \n    L\u0027art. 40 infine stabilisce che - ad eccezione delle sanzioni del\nrichiamo e dell\u0027ammonizione (di competenza del direttore) - «Le altre\nsanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina [...]». \n    2.4 A livello di normazione secondaria,  l\u0027art.  73  (Isolamento)\ndel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.\n230/2000 al secondo comma  prevede:  «L\u0027isolamento  continuo  durante\nl\u0027esecuzione della  sanzione  della  esclusione  dalle  attivita\u0027  in\ncomune  e\u0027  eseguito  in  una  camera  ordinaria,  a  meno   che   il\ncomportamento del detenuto o  dell\u0027internato  sia  tale  da  arrecare\ndisturbo o da costituire pregiudizio per l\u0027ordine  e  la  disciplina.\nAnche  in  tal  caso,  l\u0027isolamento  si  esegue  in  locali  con   le\ncaratteristiche di cui all\u0027art. 6 della legge». Il  successivo  terzo\ncomma prevede che «Ai  detenuti  e  gli  internati,  nel  periodo  di\nesclusione dalle attivita\u0027 in comune, di cui al comma 2, e\u0027  precluso\ndi comunicare con i compagni». \n    L\u0027art. 77 (Infrazioni disciplinari e  sanzioni)  al  primo  comma\nindividua 21 diverse infrazioni disciplinari. Il terzo comma  prevede\nche «La sanzione dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune  non  puo\u0027\nessere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8)  del\ncomma 1, salvo che l\u0027infrazione sia stata commessa nel termine di tre\nmesi dalla commissione di  una  precedente  infrazione  della  stessa\nnatura.». \n    I  successivi  articoli  disciplinano   l\u0027applicazione   in   via\ncautelare   dei   provvedimenti   disciplinari,    il    procedimento\ndisciplinare, i rapporti con l\u0027eventuale procedimento penale. \n    2.4  Dunque,  in  termini  generali  le  norme  sul   trattamento\npenitenziario prevedono come regola l\u0027ammissione  dei  detenuti  alla\nvita  in  comune.  Come  ha  rilevato   la   Corte   di   cassazione,\n«l\u0027isolamento del detenuto dal  resto  della  popolazione  carceraria\ndeve  intendersi   potenzialmente   non   ricompresa   nell\u0027ordinario\ntrattamento penitenziario, dovendo intendersi che la regola  generale\nsia quella dell\u0027ammissione del condannato alla vita  in  comune  onde\nconsentire e favorire il suo processo di risocializzazione e  il  suo\nrecupero al contesto sociale ai sensi dell\u0027art. 27  Cost.,  comma  3»\n(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9300 del 2014). \n    Rispetto a tale regime  generale  la  legge  ha  previsto  alcune\neccezioni, tra cui - per quanto qui rileva  -  l\u0027isolamento  continuo\n(diurno   e   notturno)   connesso   alla    sanzione    disciplinare\ndell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune ai sensi degli articoli 33,\ncomma 1, lettera b) e 39, comma 1, n. 5, legge n. 354/1975. \n    Tale sanzione, prevista in  relazione  ad  illeciti  disciplinari\nindividuati  dal  regolamento.  e\u0027  deliberata   dal   Consiglio   di\ndisciplina. \n    In ragione delle possibili conseguenze negative  sulla  salute  e\nsul  benessere  dell\u0027individuo,  la  legge  prevede  poi  particolari\ncautele da adottare e in particolare  verifiche  sanitarie  circa  la\nsopportabilita\u0027 della misura, sia preventivamente  sia  in  corso  di\napplicazione. \n3. Non manifesta infondatezza. La violazione degli articoli 3  e  27,\ncomma 3, Cost. \n    3.1 La sanzione disciplinare della esclusione dalle attivita\u0027  in\ncomune - nella misura in cui isola il detenuto dalla comunita\u0027  degli\naltri detenuti - pare contrastare con la funzione  rieducativa  della\npena di cui all\u0027art. 27, comma 3 della Costituzione. \n    3.2 La Corte costituzionale ha in piu\u0027 pronunce sottolineato  che\nquella rieducativa non e\u0027 l\u0027unica  funzione  cui  deve  assolvere  la\npena, dovendo la stessa  coesistere  con  altre  funzioni.  Ha  pero\u0027\naffermato che «tale principio di armonica coesistenza  deve  ispirare\nl\u0027esercizio  della  discrezionalita\u0027  che  in  materia   compete   al\nlegislatore,  le  cui  scelte  risulteranno   non   irragionevoli   e\nrispettose  del   precetto   dell\u0027art.   27,   terzo   comma,   della\nCostituzione, allorquando, pur privilegiando l\u0027una  o  l\u0027altra  delle\nsuddette finalita\u0027, il sacrificio  che  si  arreca  ad  una  di  esse\nrisulti assolutamente necessario per il soddisfacimento dell\u0027altra e,\ncomunque, purche\u0027 nessuna ne risulti obliterata (sentenze n. 257  del\n2006 e n. 306 del 1993)» (sentenza n. 78 del 2007). \n    3.3 Con riguardo all\u0027istituto in esame, benche\u0027 l\u0027art. 36,  legge\nn. 354/1975 proclami che «Il regime disciplinare e\u0027 attuato  in  modo\nda  stimolare  il  senso  di  responsabilita\u0027  e  la   capacita\u0027   di\nautocontrollo» e che «Nell\u0027applicazione della sanzione si tiene conto\ndel programma di trattamento in corso», in realta\u0027 il contenuto della\nsanzione in questione pare andare in direzione diametralmente opposta\nrispetto alla finalita\u0027 rieducativa. \n    Posto che la rieducazione di cui al principio costituzionale  non\ne\u0027  la  mera  emenda   interiore,   ma   anche   e   soprattutto   la\nrisocializzazione, intesa come acquisizione (o  riappropriazione)  da\nparte del condannato  della  capacita\u0027  di  vivere  in  societa\u0027  nel\nrispetto  delle   sue   norme   fondamentali,   il   legislatore   ha\ncoerentemente previsto che il trattamento  penitenziario  abbia  come\nconnotato di base l\u0027ammissione del  detenuto  alla  vita  in  comune,\nvolta a «consentire e favorire il suo processo di risocializzazione e\nil suo recupero al contesto sociale  ai  sensi  dell\u0027art.  27  Cost.,\ncomma 3» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9300 del 2014). \n    3.4  In  tale  quadro  l\u0027isolamento  a  scopo  disciplinare   del\ndetenuto, sia pur temporaneo, realizzando  una  separazione  coattiva\ndel medesimo dalla comunita\u0027 di cui fa parte, risulta contrastare con\nla citata finalita\u0027 della pena  e  inserirsi  in  modo  incoerente  e\nirragionevole nella disciplina del trattamento penitenziario. \n    Oltre a comportare seri rischi  per  la  salute  psicofisica  del\ndetenuto - motivo per cui i vari organismi  internazionali  (tra  cui\nl\u0027Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio  d\u0027Europa)  hanno\nformulato raccomandazioni in cui invitano gli Stati membri a fare uso\ndell\u0027isolamento penitenziario solo in  casi  eccezionali,  per  brevi\nperiodi e comunque  monitorando  lo  stato  di  salute  del  detenuto\n(analoghe indicazioni si rinvengono nella giurisprudenza della  Corte\neuropea  dei   diritti   dell\u0027uomo)   -   l\u0027isolamento   nuoce   alla\nrisocializzazione, pregiudicandola, dal momento che non consente  ne\u0027\ni contatti con gli altri detenuti ne\u0027 la possibilita\u0027  di  fruire  di\nquegli strumenti  del  trattamento  penitenziario  che  implicano  il\ncontatto con gli altri detenuti. \n    3.5 L\u0027art. 33, legge n. 354/1975 fa  salvo  per  il  soggetto  in\nisolamento il diritto ad effettuare i colloqui visivi con i  soggetti\nautorizzati. \n    L\u0027art. 73, comma 7, del decreto del Presidente  della  Repubblica\nn. 230/2000 prevede inoltre espressamente contatti tra il detenuto in\nisolamento e  il  personale  penitenziario  (medico,  componente  del\ngruppo di osservazione e trattamento e personale del Corpo di polizia\npenitenziaria). \n    Le norme di legge e regolamentari nulla  prevedono  espressamente\ncirca   altri   istituti   del   diritto   penitenziario,   come   la\ncorrispondenza epistolare e i colloqui telefonici. \n    Trattandosi di istituti  afferenti  a  diritti  fondamentali,  in\nassenza di uno specifico divieto le norme  possono  interpretarsi  in\nmodo costituzionalmente orientato, e cioe\u0027 nel senso che il diritto a\ntali forme di comunicazione non sia inciso  dall\u0027isolamento  continuo\ndisciplinare. \n    3.6  Tratto  essenziale  della  sanzione  dell\u0027esclusione   dalle\nattivita\u0027 in comune, non suscettibile d\u0027interpretazione conforme,  e\u0027\nviceversa l\u0027isolamento - materiale e coattivo -  del  sottoposto  dal\nresto dei detenuti (e cioe\u0027 dai suoi «pari», il rapporto coi quali e\u0027\nfondamentale per la risocializzazione). \n    In tal senso e\u0027 chiaro il termine «isolamento»,  che  costituisce\nil titolo dell\u0027art. 33 della legge e dell\u0027art. 73 del  regolamento  e\nche ricorre piu\u0027 volte nel corpo degli stessi articoli,  accompagnato\nanche dal termine «continuo», cioe\u0027 sia diurno  sia  notturno  (cosi\u0027\ndifferenziandosi da quello solo diurno previsto dall\u0027art.  72  codice\npenale). \n    Il  regolamento,  cui  l\u0027art.   33   della   legge   demanda   la\nspecificazione  delle  modalita\u0027   di   esecuzione   dell\u0027isolamento,\nall\u0027art. 73, comma 3 prevede che «Ai detenuti e  gli  internati,  nel\nperiodo di esclusione dalle attivita\u0027 in comune, di cui al  comma  2,\ne\u0027 precluso di comunicare con i compagni». \n    3.7 Tale isolamento continuo dal resto dei detenuti non e\u0027  volto\nad assolvere ad una  delle  funzioni  della  pena  costituzionalmente\nammesse. \n    Risponde  viceversa  ad  una  finalita\u0027  disciplinare,   si\u0027   da\ngarantire - quale sanzione piu\u0027 grave tra quelle  previste  dall\u0027art.\n39, legge n. 354/1975 - il rispetto delle disposizioni  che  regolano\nla vita penitenziaria. \n    Occorre tuttavia rilevare che il citato  art.  39  prevede  anche\naltre sanzioni disciplinari sufficientemente afflittive e quindi tali\nda poter assolvere adeguatamente alla funzione deterrente che e\u0027 loro\npropria,  senza  incidere  cosi\u0027  pesantemente  su  quel  residuo  di\nliberta\u0027 che permane in capo a chi e\u0027 detenuto e che «e\u0027  tanto  piu\u0027\nprezioso  in  quanto  costituisce  l\u0027ultimo  ambito  nel  quale  puo\u0027\nespandersi la sua personalita\u0027  individuale»  (sentenza  della  Corte\ncostituzionale  n.  349  del  1993).  Inoltre  le   stesse   sanzioni\ndisciplinari possono esplicare un\u0027efficacia dissuasiva, oltre che per\nil contenuto loro proprio, anche  per  i  relativi  effetti  riflessi\nnell\u0027ambito dei procedimenti per la concessione di licenze e permessi\ne per l\u0027ammissione a misure  alternative  (senza  considerare  che  i\nmedesimi  fatti  che  costituiscono  infrazioni  disciplinari  spesso\nintegrano anche dei reati, perseguiti e puniti penalmente, e  che  la\ngiurisprudenza costante di legittimita\u0027 - sia che riconosca la natura\nsostanzialmente penale della sanzione disciplinare, sia che la  neghi\n- esclude comunque che cio\u0027 comporti una violazione del principio del\nne bis in idem). \n    Ma oltre ad essere non necessaria (ben potendo le altre  sanzioni\ndisciplinari     assolvere      adeguatamente      alla      funzione\ndissuasiva/regolatoria), la sanzione dell\u0027esclusione dalle  attivita\u0027\nin comune pare scontare un vizio di base.  Pare  cioe\u0027  concepire  la\npartecipazione del detenuto alla  vita  in  comune  come  un  surplus\nnell\u0027interesse solo del  detenuto  stesso,  che  quindi  puo\u0027  essere\n(provvisoriamente)    soppresso    per    sanzionare     l\u0027infrazione\ndisciplinare; detta partecipazione viceversa - in  quanto  componente\nessenziale del trattamento rieducativo - risponde  si\u0027  all\u0027interesse\ndel detenuto, ma anche alla funzione istituzionale della  pena  e  in\ngenerale  all\u0027interesse  dell\u0027ordinamento  a  che  il  soggetto   sia\neffettivamente reinserito socialmente (affinche\u0027 non  commetta  nuovi\nreati). \n4. Non manifesta infondatezza. La violazione degli articoli  32  e  3\nCost. \n    4.1  Gli  studi  scientifici  ormai  da  parecchio  tempo   hanno\nevidenziato i rischi che  l\u0027isolamento  carcerario  comporta  per  la\nsalute psicofisica del detenuto che vi sia sottoposto. \n    Cio\u0027 ha portato varie  istituzioni  internazionali  ad  elaborare\nstandards,  raccomandazioni,  linee   guida   in   cui   il   ricorso\nall\u0027isolamento  e\u0027  sconsigliato   e   comunque   limitato   a   casi\neccezionali: in tal senso le c.d. Mandela rules elaborate nell\u0027ambito\ndelle Nazioni Unite, ma anche le c.d. regole  penitenziarie  europee,\nche prevedono una pluralita\u0027 di cautele a tutela della  salute  umana\n(la  previsione  una  durata  massima  di  quindici  giorni,  la  non\napplicazione del regime d\u0027isolamento a donne in stato di gravidanza e\nminori, il monitoraggio  costante  delle  condizioni  di  salute  del\ndetenuto sottoposto all\u0027isolamento, la sospensione dell\u0027isolamento in\ncaso di deterioramento delle condizioni di salute mentali  o  fisiche\ndel detenuto. ecc.). \n    4.2 Lo stesso legislatore italiano ha implicitamente riconosciuto\nl\u0027esistenza di un rischio significativo per la  salute  del  detenuto\nallorche\u0027 all\u0027art. 39, legge n. 354/1975 ha previsto che «La sanzione\ndella esclusione dalle attivita\u0027 in comune non puo\u0027  essere  eseguita\nsenza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante\nche il soggetto puo\u0027 sopportarla» e che «Il  soggetto  escluso  dalle\nattivita\u0027 in comune e\u0027 sottoposto a costante controllo sanitario» (ha\ninoltre disposto che «L\u0027esecuzione della  sanzione  della  esclusione\ndalle attivita\u0027 in  comune  e\u0027  sospesa  nei  confronti  delle  donne\ngestanti e delle  puerpere  fino  a  sei  mesi,  e  delle  madri  che\nallattino la propria prole fino ad un anno». \n    Vi e\u0027 allora da chiedersi  se  sia  costituzionalmente  legittimo\nesporre un detenuto per fini disciplinari ad un rischio  apprezzabile\nper la relativa salute. \n    Ad avviso di questo scrivente, la disciplina censurata  contrasta\ncon la norma di cui all\u0027art. 32 della Costituzione. \n    4.3 Premesso che  la  censura  concerne  unicamente  l\u0027isolamento\nquale  sanzione  disciplinare,  la  consapevole  esposizione  di   un\nsoggetto  (della  cui  custodia   e   del   cui   stato   di   salute\nl\u0027amministrazione penitenziaria ha la responsabilita\u0027) ad un  rischio\nper  la  relativa  salute  non  pare  potersi  giustificare  con  una\nfinalita\u0027 disciplinare, essendo la misura eccessiva rispetto  a  tale\nfinalita\u0027. \n    4.4  Ne\u0027  la  circostanza   che   l\u0027esecuzione   della   sanzione\ndisciplinare sia accompagnata da talune cautele vale a scongiurare il\nrischio in questione:  il  monitoraggio  sulla  salute  psichica  del\ndetenuto proprio per la natura del disagio non consente  infatti  una\nrilevazione  immediata  dell\u0027insorgere   della   criticita\u0027   o   del\ndeterioramento delle condizioni, spesso emergendo questi dati solo  a\nseguito delle manifestazioni esteriori, che  talora  hanno  modalita\u0027\ndrammatiche quando non tragiche. \n    4.5 A maggior ragione la finalita\u0027 disciplinare  non  pare  poter\ngiustificare l\u0027esposizione  ad  un  rischio  per  la  salute  ove  si\nconsideri, da un lato, che la sanzione disciplinare in questione  non\ne\u0027 priva di  alternative,  gia\u0027  prevedendo  l\u0027ordinamento  ulteriori\nsanzioni disciplinari che non  mettono  in  pericolo  la  salute  del\ndetenuto, e, dall\u0027altro, che per i fatti piu\u0027 gravi  vi  e\u0027  comunque\nl\u0027ulteriore presidio del diritto penale. \n5. Non manifesta infondatezza. La violazione dell\u0027art. 15 Cost. \n    5.1 L\u0027art. 15 della Costituzione al primo comma prevede  che  «La\nliberta\u0027 e la segretezza della corrispondenza e di ogni  altra  forma\ndi comunicazione sono inviolabili». \n    Oggetto dell\u0027attenzione della  Corte  costituzionale  sono  state\nspesso la corrispondenza epistolare, le comunicazioni telefoniche e -\npiu\u0027 recentemente - anche le forme di comunicazione  cui  hanno  dato\naccesso le piu\u0027 moderne innovazioni tecnologiche (posta  elettronica,\nmessaggistica istantanea, ecc.). \n    Il principio affermato dall\u0027art. 15 Cost. ha  pero\u0027  riguardo  ad\nogni forma di comunicazione: come anche recentemente affermato  dalla\nCorte costituzionale «la tutela accordata dall\u0027art. 15  Cost.  -  che\nassicura a tutti i consociati la  liberta\u0027  e  la  segretezza  \"della\ncorrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione\", consentendone\nla limitazione \"soltanto per atto motivato dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria\ncon  le  garanzie  stabilite   dalla   legge\"   -   prescinde   dalle\ncaratteristiche  del  mezzo  tecnico   utilizzato   ai   fini   della\ntrasmissione del pensiero [...]. La garanzia si estende,  quindi,  ad\nogni strumento che l\u0027evoluzione tecnologica mette  a  disposizione  a\nfini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici,  ignoti\nal momento del varo della Carta costituzionale» (sentenza n. 170  del\n2023). \n    In particolare,  qui  rileva  la  liberta\u0027  di  comunicazione  in\npresenza, cioe\u0027 la forma piu\u0027 basilare di  comunicazione  tra  esseri\numani: sia quella verbale, sia  quella  attraverso  comportamenti  di\ntipo comunicativo (cui ha fatto riferimento la Corte  costituzionale,\nad esempio, nella sentenza n. 135 del 2002). \n    5.2  L\u0027art.  15,  comma  2  della  Costituzione  prevede  che  la\nlimitazione della liberta\u0027 e della segretezza della corrispondenza  e\ndi ogni altra forma di comunicazione «puo\u0027 avvenire soltanto per atto\nmotivato dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria con le garanzie  stabilite  dalla\nlegge». \n    Rileva qui la limitazione  della  liberta\u0027  di  comunicazione  in\npresenza del detenuto che si determina con la  sanzione  disciplinare\ndella esclusione dalle attivita\u0027 in comune. \n    In particolare, le norme qui censurate non paiono rispettare  ne\u0027\nla riserva di giurisdizione, ne\u0027 la riserva di legge. \n    5.3 La citata  sanzione  disciplinare  realizza  una  limitazione\ndella liberta\u0027 di comunicazione. \n    E\u0027  bene  rilevare  in  proposito  che  non  si  tratta  di   una\nlimitazione normalmente conseguente alla restrizione  della  liberta\u0027\npersonale implicita nell\u0027esecuzione della pena  detentiva  (come,  ad\nesempio, l\u0027impossibilita\u0027 di una comunicazione gestuale coi  detenuti\nristretti in una  diversa  camera  di  detenzione  dopo  l\u0027orario  di\nchiusura delle camere),  ne\u0027  di  una  limitazione  conseguente  alle\nnormali regole di una vita in comunita\u0027 (come, ad esempio, il divieto\ndi fare rumore in orario notturno). \n    Al  contrario,  la  limitazione  (o  meglio  soppressione)  della\nliberta\u0027 di comunicazione con gli altri detenuti costituisce lo scopo\nprecipuo e il contenuto principale  della  sanzione  disciplinare  in\nquestione. \n    Lo  stesso  concetto  di   isolamento   (continuo)   postula   la\nsegregazione di chi vi sia  sottoposto  rispetto  agli  altri  membri\ndella comunita\u0027. \n    Il  divieto  di  comunicazione  e\u0027  poi  espressamente   previsto\ndall\u0027art. 73, comma 3, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.\n230/2000 («Ai detenuti e gli internati,  nel  periodo  di  esclusione\ndalle attivita\u0027 in  comune,  di  cui  al  comma  2,  e\u0027  precluso  di\ncomunicare con i compagni») e, tra l\u0027altro,  la  violazione  di  tale\ndivieto ai sensi dell\u0027art. 77, comma 1, n. 9 dello stesso decreto del\nPresidente della Repubblica  n.  230/2000  costituisce  un\u0027infrazione\ndisciplinare  anch\u0027essa  suscettibile  di   essere   sanzionata   con\nl\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune (ai sensi dell\u0027art. 77,  comma\n3). \n    E\u0027 bene peraltro sottolineare che non viene qui in esame un  caso\ndi illiceita\u0027 del regolamento per  contrasto  con  le  previsioni  di\nlegge. Al contrario la norma regolamentare e\u0027 coerentemente attuativa\ndella  norma  di  legge  (di   cui   si   censura   la   legittimita\u0027\ncostituzionale) che prevede l\u0027isolamento continuo  del  detenuto  cui\nsia  applicata  la  sanzione   disciplinare   dell\u0027esclusione   dalle\nattivita\u0027  in  comune,  demandando  al  regolamento  (senza  peraltro\nprevedere criteri  precisi)  la  specificazione  delle  modalita\u0027  di\nesecuzione dell\u0027isolamento. \n    Del resto, la Corte - nel valutare la legittimita\u0027 costituzionale\ndi una norma di legge - ha in talune occasioni  avuto  riguardo  alle\n«specificazioni  espresse  dalla  normativa  regolamentare,   i   cui\ncontenuti integrano il precetto della norma primaria», in quanto  «il\nrapporto che cosi\u0027 si determina tra la legge e la  fonte  secondaria,\nche ne concretizza un preciso significato, consente lo  scrutinio  di\ncostituzionalita\u0027» della norma di legge (sentenza n.  456  del  1994,\npoi richiamata dalle sentenze n. 34 del 2011, n. 242 del  2014  e  n.\n224 del 2018). \n    Infine, occorre rilevare che la  limitazione  della  liberta\u0027  di\ncomunicazione del  detenuto  sottoposto  all\u0027isolamento  continuo  e\u0027\nperseguita dall\u0027amministrazione penitenziaria - in  attuazione  della\nnorma di  legge  e  della  norma  regolamentare  -  anche  attraverso\nappositi accorgimenti materiali, quali in particolare la chiusura del\n«blindo» (che  invano  l\u0027attuale  imputato  chiedeva  fosse  lasciato\n«socchiuso quantomeno per un po\u0027 di tempo  durante  il  giorno»).  La\nCorte di cassazione nella sentenza n. 9300 del 2014  -  sia  pur  con\nriferimento all\u0027isolamento diurno previsto dall\u0027art. 72 codice penale\ncome sanzione penale aggiuntiva rispetto all\u0027ergastolo - ha affermato\nche l\u0027apertura del «blindo» svuoterebbe di  contenuto  la  norma  che\nprevede l\u0027isolamento. \n    5.4 Non risulta rispettata la riserva di  giurisdizione  prevista\ndall\u0027art.  15  Cost.,  in  ragione  della  quale   la   liberta\u0027   di\ncomunicazione  puo\u0027  essere  limitata  solo   in   presenza   di   un\nprovvedimento motivato dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n    Il  provvedimento  applicativo  della  sanzione  non  e\u0027  infatti\nadottato dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria, ma dal Consiglio  di  disciplina\n(composto, ai sensi dell\u0027art. 40, legge n. 354/1975,  dal  direttore,\ndall\u0027educatore  e  da  un  professionista  esperto   in   psicologia,\npedagogia, ecc.). \n    Ne\u0027, perche\u0027 sia  rispettata  la  riserva  di  giurisdizione,  e\u0027\nsufficiente  la  possibilita\u0027  di  impugnare  il  provvedimento   del\nConsiglio di disciplina dinanzi alla Magistratura di sorveglianza: la\nCorte costituzionale nella sentenza n. 2  del  2023,  richiamando  il\nproprio precedente di cui alla sentenza n. 419 del 1994,  ha  infatti\naffermato che gia\u0027 quella sentenza di accoglimento «ha avuto cura  di\nprecisare l\u0027ininfluenza,  ai  fini  del  rispetto  della  riserva  di\ngiurisdizione, dell\u0027eventuale previsione di un riesame  del  giudice,\nsu iniziativa dell\u0027interessato. Gia\u0027 in quell\u0027occasione, fu osservata\nla natura meramente eventuale di questo vaglio, attivabile su impulso\ndel  destinatario  della  misura.  Cio\u0027  va   ribadito   nell\u0027odierna\nquestione: quel che conta, ai fini  del  rispetto  della  riserva  di\ngiurisdizione  costituzionalmente  imposta,  e\u0027  la  titolarita\u0027  del\npotere di decidere, direttamente e definitivamente, la misura stessa.\nSe tale potere e\u0027 conferito ad un\u0027autorita\u0027 non  giudiziaria,  nessun\nriferimento ad una \"fattispecie a formazione progressiva\", sulla base\ndella previsione di un eventuale, successivo intervento del  giudice,\npuo\u0027 emendare il vizio di legittimita\u0027 costituzionale». \n    5.5 Ad avviso di chi  scrive,  la  violazione  della  riserva  di\ngiurisdizione (cosi\u0027 come le altre violazioni  parimenti  denunciate)\nrende    costituzionalmente     illegittimo     l\u0027intero     istituto\ndell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune. \n    In subordine, si chiede alla Corte costituzionale  di  dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 40, legge n. 354/1975 nella\nparte in cui, in relazione alla sanzione disciplinare dell\u0027esclusione\ndalle attivita\u0027 in comune prevede che a deliberarla sia il  Consiglio\ndi disciplina anziche\u0027 prevedere che a deliberarla sia,  su  proposta\ndel direttore dell\u0027istituto: (a) nei confronti dei condannati e degli\ninternati, il magistrato di  sorveglianza;  b)  nei  confronti  degli\nimputati,  il  giudice  indicato  nell\u0027articolo  279  del  codice  di\nprocedura  penale;  cio\u0027  secondo   la   disciplina   adeguata   gia\u0027\nrinvenibile  nell\u0027ordinamento  a  proposito  della  limitazione  alla\nliberta\u0027  di  comunicazione  prevista  dall\u0027art.  18-ter,  legge   n.\n354/1975. \n    5.6 La disciplina di cui agli articoli 33,  38  e  39,  legge  n.\n354/1975 pare violare altresi\u0027 la riserva di legge prevista dall\u0027art.\n15 della Costituzione. \n    In  piu\u0027  pronunce  la  Corte  costituzionale  ha  affermato   il\ncarattere assoluto della riserva di legge di cui  all\u0027art.  15  della\nCostituzione: recentemente nelle sentenze n. 20 del 2017 e n.  2  del\n2023. \n    In violazione di tale riserva, nel caso di  specie  la  legge  si\nlimita   all\u0027art.   39   a   prevedere   la   sanzione   disciplinare\ndell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune, demandando viceversa (art.\n38,  comma  1)  interamente  al  regolamento  l\u0027individuazione  delle\ninfrazioni disciplinari e cioe\u0027  dei  casi  in  cui  la  sanzione  in\nquestione puo\u0027 essere deliberata, cio\u0027  che  dovrebbe  costituire  la\nprima garanzia ad essere individuata dalla legge.  Si  deve  peraltro\nincidentalmente  rilevare  che  le  previsioni  del  regolamento   in\nproposito sono anche in  taluni  casi  molto  generiche  (ad  esempio\nl\u0027art. 77, comma 1 del regolamento al n. 16 prevede  come  infrazione\nl\u0027«inosservanza di ordini o  prescrizioni  o  ingiustificato  ritardo\nnell\u0027esecuzione di essi»). \n    Anche  il  procedimento  per  l\u0027applicazione  della  sanzione  e\u0027\ndisciplinato nei dettagli non dalla legge - che all\u0027art. 38, comma  2\nsi limita a fissare i principi  dell\u0027obbligo  di  motivazione,  della\nprevia contestazione dell\u0027addebito e del diritto di difesa - ma dagli\narticoli 78 e ss. del regolamento. \n6. Ulteriori rilievi \n    6.1 Considerato il  dato  testuale  delle  norme  censurate,  non\npaiono  percorribili  interpretazioni  conformi   delle   norme   ora\ncensurate agli articoli 3, 27 comma 3 e 15 della Costituzione, chiaro\ne univoco essendo il dato normativo. \n    6.2 Qualora fosse accolta  la  questione  qui  sollevata  in  via\nprincipale,  ad  avviso  di  questo  giudice  occorrerebbe   in   via\nconsequenziale dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  altresi\u0027\ndegli articoli 39, commi 2 e 3, dell\u0027art. 10, comma 4 e dell\u0027art. 69,\ncomma 6, legge n. 354/1975, nella parte in cui fanno riferimento alla\nsanzione della esclusione dalle attivita\u0027 in comune. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, \n    ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, \n    Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale  delle\nnorme di cui agli articoli 33, comma 1, lettera b) e 39, comma 1,  n.\n5, legge n. 354/1975, \n    per violazione degli articoli 3,  27  comma  3,  32  e  15  della\nCostituzione; \n    e in subordine \n    Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale  della\nnorma di cui all\u0027art. 40, legge n. 354/1975 nella parte  in  cui,  in\nrelazione alla sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle  attivita\u0027\nin comune, prevede che a deliberarla sia il Consiglio  di  disciplina\nanziche\u0027 prevedere che a deliberarla sia, su proposta  del  direttore\ndell\u0027istituto: (a) nei confronti dei condannati e degli internati, il\nmagistrato di sorveglianza;  b)  nei  confronti  degli  imputati,  il\ngiudice indicato nell\u0027art. 279 del codice di procedura penale, \n    per violazione dell\u0027art. 15 della Costituzione. \n    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di\nprescrizione giudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23,  comma  4,  legge  n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza  e  che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  porcedura\npenale. \n \n        Firenze, 26 maggio 2025 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63147","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"33","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art33"},{"id":"63148","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"39","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"numero 5","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art39"},{"id":"63149","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"40","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art40"}],"elencoParametri":[{"id":"79543","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79546","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"15","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79544","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79545","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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