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class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Previsione, prima dell\u0027adozione dei decreti legislativi delegati, dell\u0027acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all\u0027art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, anziché dell’intesa – Ricorso della Regione Lombardia – Inadeguato coinvolgimento delle regioni anche in considerazione dell’intreccio di ambiti materiali che caratterizza il decreto delegato – Violazione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, in particolare, comma 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Costituzione, artt. 5 e 120, secondo 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dell’energia; e di competenza residuale: agricoltura e trasporto pubblico locale) – Violazione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto, principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Previsione, tra i criteri e principi direttivi specifici, nell\u0027esercizio della delega, di assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell’aria ambiente adottate, in via ordinaria, dalle autorità regionali e locali e, in via complementare, dalle autorità statali, con attribuzione della competenza allo Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell’aria a determinate condizioni – Ricorso della Regione Lombardia – Denunciata assenza di preventivo coinvolgimento regionale nella determinazione delle sinergie fra le misure di risanamento – Incidenza su ambiti materiali di competenza regionale – Violazione delle competenze amministrative regionali sotto il profilo della adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative – Lesione del principio del buon andamento – Violazione del canone di ragionevolezza – Mancanza di un valido modello di collaborazione, legislativa e amministrativa, a tutti i livelli istituzionali, idoneo al raggiungimento degli standard di qualità dell\u0027aria, stabiliti dalla normativa unionale – Violazione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, in particolare, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Costituzione, artt. 3, 97 e 118.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Clausola di invarianza finanziaria – Ricorso della Regione Lombardia – Denunciata carenza di risorse finanziarie e strumentali adeguate – Contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e di copertura finanziaria delle leggi – Lesione del principio del buon andamento – Violazione del principio di equilibrio dei bilanci – Violazione del canone di ragionevolezza per la carenza di misure riorganizzative o riallocative di risorse in relazione alle funzioni conferite – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, in particolare, comma 3.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 119.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":""}],"ricorrente":"Regione Lombardia","testo_atto":"N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 22 agosto 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 22 agosto 2025 (della Regione Lombardia). \n \nAmbiente - Inquinamento - Qualita\u0027 dell\u0027aria - Principi e criteri\n direttivi per l\u0027esercizio della delega per il recepimento della\n direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio,\n del 23 ottobre 2024, relativa alla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e\n per un\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa - Denunciata omessa acquisizione\n del parere della Conferenza Stato-Regioni sulla previsione di\n delega - Previsione, prima dell\u0027adozione dei decreti legislativi\n delegati, dell\u0027acquisizione del parere della Conferenza unificata,\n di cui all\u0027art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, anziche\u0027 dell\u0027intesa\n - Previsione, tra i criteri e principi direttivi specifici\n nell\u0027esercizio della delega, di assicurare la sinergia tra le\n misure di risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente adottate,\n in via ordinaria, dalle autorita\u0027 regionali e locali e, in via\n complementare, dalle autorita\u0027 statali, con attribuzione della\n competenza allo Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani\n regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di\n qualita\u0027 dell\u0027aria a determinate condizioni - Clausola di\n invarianza finanziaria. \n- Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento\n delle direttive europee e l\u0027attuazione di altri atti dell\u0027Unione\n europea - Legge di delegazione europea 2024), art. 12. \n\n\r\n(GU n. 40 del 01-10-2025)\n\r\n Ricorso della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), in persona\ndel Presidente della Giunta regionale pro tempore, avv. Attilio\nFontana, autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 4936 del 4\nagosto 2025 (doc. n. 1), rappresentata e difesa dall\u0027avv. Piera\nPujatti (C.F. PJTPRI62C51C722G - piera.pujatti@milano.pecavvocati.it)\ndell\u0027Avvocatura regionale (fax 02/67655600), giusta procura speciale\nallegata telematicamente al presente atto ed elettivamente\ndomiciliata presso lo studio dell\u0027avv. Andrea Manzi in Roma - via\nAlberico II n. 88 (PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org); \n Contro: \n Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del\nPresidente del Consiglio dei ministri pro tempore (C.F. 80188230587),\ndomiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi - piazza Colonna n.\n370; \n Per la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale: \n dell\u0027art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Delega al\nGoverno per il recepimento delle direttive europee e l\u0027attuazione di\naltri atti dell\u0027Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»,\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025, n. 145 per\nviolazione: \ndel principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120,\ncomma 2, della Costituzione, in quanto la disposizione statale e\u0027\nstata adottata senza la previa acquisizione del parere della\nConferenza Stato Regione; \ndel principio di leale collaborazione di cui all\u0027art. 5 e art. 120,\ncomma 2, della Costituzione, in quanto la disposizione statale\nprevede che i decreti legislativi di cui al comma 1, siano adottati\nprevio parere della Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziche\u0027 intesa; \ndell\u0027art. 117, terzo comma (tutela della salute, produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia) e quarto comma\ndella Costituzione con riferimento alla competenza residuale\nregionale in particolare all\u0027agricoltura e al trasporto pubblico\nlocale; \ndell\u0027art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza,\ndell\u0027art. 97 sotto il profilo del buon andamento della pubblica\namministrazione e dell\u0027art. 118 della Costituzione sotto il profilo\ndell\u0027adeguatezza; \nviolazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione per mancanza di\nadeguata previsione di idonee risorse finanziarie e strumentali con\nparticolare riferimento al terzo comma dell\u0027art. 12 della legge n.\n91/2025. \n \n Fatto \n \n Viene in questa sede impugnato l\u0027art. 12 della legge 13 giugno\n2025, n. 91 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive\neuropee e l\u0027attuazione di altri atti dell\u0027Unione europea - Legge di\ndelegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25\ngiugno 2025 - Serie generale - n. 145, in quanto essa, sotto piu\u0027 di\nun profilo, ha violato il principio di leale collaborazione, nonche\u0027\ngli articoli 120, 5, 117, terzo e quarto comma, 3, 97, 118, 119, 81\ndella Costituzione, attribuendo funzioni in via ordinaria alle\nRegioni in tema di misure di risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria,\nsenza alcuna previsione di idonee risorse o di strumenti normativi e\nsenza idonea consultazione della Conferenza per i rapporti fra Stato,\nRegioni e Province autonome. \n La norma impugnata dispone: \n «Nell\u0027esercizio della delega per il recepimento della\ndirettiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del\n23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri\ndirettivi generali di cui all\u0027art. 32 della legge 24 dicembre 2012,\nn. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: \na) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e le azioni relative ai settori che\ninteressano le piu\u0027 importanti fonti emissive, prevedendo le\nnecessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di\npianificazione e di programmazione in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria e\nquelli in materia di trasporti, mobilita\u0027, energia, industria,\nefficienza energetica e agricoltura, nonche\u0027 prevedendo sedi e\nprocedure istituzionali per l\u0027impulso e il coordinamento di un\u0027azione\ncondivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le\nautorita\u0027 competenti per la qualita\u0027 dell\u0027aria e le autorita\u0027\ncompetenti per tali settori; \nb) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualita\u0027\ndell\u0027aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorita\u0027\nregionali e locali e in via complementare dalle autorita\u0027 statali,\nprevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali\nqualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento\ndei valori di qualita\u0027 dell\u0027aria in aree influenzate, in modo\ndeterminante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno\ncompetenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale\ncondizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in\naccordi sottoscritti dalle autorita\u0027 regionali interessate e da tutte\nle autorita\u0027 statali aventi competenza sui pertinenti settori\nemissivi; \nc) assegnare all\u0027Istituto superiore per la protezione e la ricerca\nambientale (ISPRA), nell\u0027ambito del Sistema nazionale a rete per la\nprotezione dell\u0027ambiente (SNPA), le funzioni relative all\u0027attuazione,\nsotto la supervisione del Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza\nenergetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in materia\ndi preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla\nCommissione europea; \nd) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla\npertinente normativa dell\u0027Unione europea, in relazione alle procedure\namministrative propedeutiche alla predisposizione e all\u0027adozione dei\npiani regionali di risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria; \ne) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della\nqualita\u0027 dell\u0027aria indoor, limitatamente all\u0027introduzione di\ndisposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie\nin cui la tutela della qualita\u0027 dell\u0027aria indoor e\u0027 gia\u0027 oggetto di\nprocedure e di obblighi nella vigente normativa. \n 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati\nprevio parere della Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. \n 3. Dall\u0027attuazione del presente articolo non devono derivare\nnuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni\ncompetenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,\nstrumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». \n Prima di illustrare i motivi, e\u0027 opportuno succintamente dare\nconto dell\u0027iter di approvazione della norma impugnata, rinviando alle\ncensure per piu\u0027 distese considerazioni, ove esse siano necessarie,\nanche sugli effetti delle previsioni impugnate. \n Il disegno di legge di delegazione europea e\u0027 stato presentato al\nSenato in data 3 ottobre 2024 (disegno di legge n. 1258 - doc. n. 2).\nIl Governo ha richiesto il parere alla Conferenza Stato Regioni, reso\nil 17 ottobre, ai sensi dell\u0027art. 5, comma 1, lettera b) del decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281 (documenti n. 3 - 4). \n Successivamente, il 23 ottobre 2024 e\u0027 stata approvata la\ndirettiva 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio,\npubblicata nella Gazzetta ufficiale dell\u0027Unione europea il 24\nnovembre 2024, relativa alla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e per\nun\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa. \n L\u0027approvazione della direttiva e\u0027 dunque posteriore rispetto alla\npresentazione del disegno di legge di cui sopra, nonche\u0027 alla\nrichiesta di parere alla Conferenza. \n Quindi, nel corso dell\u0027esame del disegno di legge in 4ª\nCommissione permanente al Senato, il Governo ha presentato\nl\u0027emendamento n. 6.0.400, poi approvato, relativo alla attuazione\ndella direttiva n. 2881 del 2024 (doc. 5). L\u0027emendamento risulta\ndepositato in 4ª Commissione dal Governo in una data compresa tra il\n28 gennaio ed il 4 febbraio 2025; quindi a distanza di oltre due mesi\ndalla pubblicazione nella GUCE della direttiva europea. \n Il 27 febbraio 2025, il Senato ha trasmesso il testo della norma\nalla Camera, ma la disposizione relativa ai criteri di\nimplementazione della direttiva sulla qualita\u0027 dell\u0027aria\nnell\u0027ordinamento interno e\u0027 rimasta invariata. \n In data 25 giugno 2025 e\u0027 stato dunque pubblicato il decreto\nlegislativo n. 91 che, al suo interno, ha l\u0027art. 12, corrispondente\nall\u0027emendamento sopra citato n. 6.0.400. Dunque, trattasi di norma\nsulla quale non si e\u0027 espresso il parere della Conferenza Stato -\nRegioni. \n Le disposizioni in epigrafe sono costituzionalmente illegittime e\nvengono impugnate da Regione Lombardia per i seguenti motivi di \n \n Diritto \n \n Premessa - Occorre premettere all\u0027esposizione dei motivi di\nricorso due considerazioni generali, nel merito e nel rito, da\nriferirsi a tutti i motivi di ricorso, per inquadrare la norma\nimpugnata nel nostro ordinamento e comprendere la ridondanza della\ndisposizione impugnata sulle attribuzioni regionali. \nA.- Sui presupposti della legge impugnata \n La legge impugnata e\u0027 legge di delegazione europea, come esposto\nnella parte in fatto. \n La legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla\npartecipazione dell\u0027Italia alla formazione e all\u0027attuazione della\nnormativa e delle politiche dell\u0027Unione europea» prevede, all\u0027art.\n29, la tempestiva attuazione delle direttive e agli altri obblighi\nderivanti dal diritto dell\u0027Unione europea. A tal fine (comma 4),\n«all\u0027esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al\ncomma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per\ngli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e\ncon gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno\npresenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i\nrapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e\ndi Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: \"Delega al Governo\nper il recepimento delle direttive europee e l\u0027attuazione di altri\natti dell\u0027Unione europea\", completato dall\u0027indicazione: \"Legge di\ndelegazione europea\" seguita dall\u0027anno di riferimento, e recante i\ncontenuti di cui all\u0027art. 30, comma 2» (sottolineatura di chi\nscrive). Si chiarisce in tal modo che anche la legge di delegazione\neuropea e\u0027 sottoposta al principio di leale collaborazione fra Stato\ne Regioni. \n L\u0027art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto\n1997, n. 281, nel definire le attribuzioni della Conferenza\npermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province\nautonome di Trento e Bolzano prevede che: \n «1. La Conferenza Stato - regioni, anche su richiesta delle\nregioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce\nin apposita sessione almeno due volte all\u0027anno al fine di: \na) raccordare le linee della politica nazionale relativa\nall\u0027elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate\ndalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle\nmaterie di competenza di queste ultime; \nb) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la\nlegge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine\ndi venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono\npresentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere [...]»\n(sottolineatura di chi scrive). \n Anche quest\u0027ultima norma conferma come vi sia uno specifico\nobbligo del Governo di richiedere un parere alla Conferenza Stato -\nRegioni al momento della presentazione del disegno di legge di\ndelegazione europea. Come esposto nella parte in fatto, l\u0027emendamento\nrisulta depositato in 4ª Commissione dal Governo in una data compresa\ntra il 28 gennaio ed il 4 febbraio 2025; quindi a distanza di oltre\ndue mesi dalla pubblicazione nella GUCE della direttiva europea. Non\ne\u0027 dunque mancato il tempo per richiedere il prescritto parere alla\nconferenza Stato - Regioni. \n L\u0027art. 12 indubbiato e\u0027 norma che pone «Principi e criteri\ndirettivi per l\u0027esercizio della delega per il recepimento della\ndirettiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del\n23 ottobre 2024, relativa alla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e per\nun\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa». \n La finalita\u0027 della direttiva e\u0027 espressa con chiarezza nel\nconsiderando 2: «Nella sua comunicazione dal titolo \"Il Green Deal\neuropeo\" dell\u002711 dicembre 2019 la Commissione europea ha definito una\ntabella di marcia ambiziosa per trasformare l\u0027Unione in una societa\u0027\ngiusta e prospera, dotata di un\u0027economia moderna, efficiente sotto il\nprofilo delle risorse e competitiva, che mira a proteggere,\nconservare e migliorare il capitale naturale dell\u0027Unione e a\nproteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di\nnatura ambientale e dalle relative conseguenze. Per quanto riguarda\nla pulizia dell\u0027aria, la Commissione si e\u0027 impegnata in particolare a\nmigliorare ulteriormente la qualita\u0027 dell\u0027aria e ad allineare\nmaggiormente le norme dell\u0027Unione in materia alle raccomandazioni\ndell\u0027Organizzazione mondiale della sanita\u0027 (OMS). Nel Green Deal\neuropeo la Commissione ha inoltre annunciato un rafforzamento delle\ndisposizioni in materia di monitoraggio, modellizzazione e piani per\nla qualita\u0027 dell\u0027aria». La direttiva espone quindi l\u0027impegno a\nridurre, entro il 2030, l\u0027impatto dell\u0027inquinamento atmosferico sulla\nsalute nella misura di oltre il 55 %. Inoltre, definisce, attraverso\nil piano d\u0027azione per l\u0027inquinamento zero, una visione per il 2050,\nin cui l\u0027inquinamento atmosferico e\u0027 ridotto a livelli non piu\u0027\nconsiderati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali.\nL\u0027art. 19 della direttiva, poi, prevede la predisposizione di piani\ndella qualita\u0027 dell\u0027aria che siano «adeguati» all\u0027obiettivo; tale\nadeguatezza e\u0027 e deve essere una guida per tutta l\u0027attuazione della\ndirettiva, che non puo\u0027 limitarsi, come di fatto sta accadendo a\nreiterare il modello del decreto legislativo n. 155/2020 (di\nattuazione della precedente direttiva 2008/50/CE). \nB. Sulla censurabilita\u0027 dei vizi da parte della Regione Lombardia:\nridondanza sulle competenze regionali \n La norma impugnata e\u0027 dettata in tema di qualita\u0027 dell\u0027aria.\nQuesta materia e\u0027 riferibile alla tutela dell\u0027ambiente, di\nderivazione comunitaria che, come noto, l\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera s) riserva alla competenza esclusiva statale; e\u0027, tuttavia,\nriferibile anche a materie di competenza regionale concorrente\n(quali, per tutte, la tutela della salute) e a materia di competenza\nresiduale. \n Rientra, quindi, in un «groviglio inestricabile» di materie che\nchiama in causa alcune precise competenze regionali. Innanzitutto, la\ntutela della salute, di competenza concorrente (art. 117, terzo\ncomma, della Costituzione): «Il collegamento fra la disciplina\nambientale, e in particolare quella dei rifiuti, e la tutela della\nsalute e\u0027 pacifico, risultando dalla giurisprudenza di questa Corte\n(sentenze n. 58 del 2015, n. 244 del 2012, n. 373 del 2010, n. 249,\nn. 225 e n. 61 del 2009, n. 62 del 2008), dalla direttiva 2008/98/CE\n(si vedano il preambolo e, in particolare, gli articoli 1, 12, 13 e\n17) e dal codice dell\u0027ambiente (si vedano, in particolare, gli\narticoli 177, 179, 182-bis, 191 e 208, comma 1).» (Corte\ncostituzionale n. 75/2017). \n L\u0027attinenza della disciplina della qualita\u0027 dell\u0027aria all\u0027ambito\nnormativo di tutela della salute e\u0027 palese dalle premesse della\ndirettiva 2024/2881, che, al considerando 4, riconosce espressamente\nche il piano d\u0027azione per l\u0027inquinamento zero definisce una visione\nper il 2050, in cui l\u0027inquinamento atmosferico e\u0027 ridotto a livelli\nnon piu\u0027 considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi\nnaturali; nonche\u0027 dai successivi, che riferiscono i dati dell\u0027OMS\nsulla nocivita\u0027 dell\u0027inquinamento atmosferico per la salute. Si\nafferma inoltre, al considerando 10, che la Commissione dovrebbe\nriesaminare periodicamente i dati scientifici relativi agli\ninquinanti, ai loro effetti sulla salute umana e sull\u0027ambiente e, tra\nle altre cose, ai costi sanitari diretti e indiretti associati\nall\u0027inquinamento atmosferico, agli effetti socioeconomici, ai costi\nambientali e agli sviluppi comportamentali, fiscali e tecnologici. \n Di conseguenza, il piano regionale della qualita\u0027 dell\u0027aria\n(PRIA) elaborato ai sensi della precedente direttiva 2008/50/CE, del\ndecreto legislativo n. 155/2010 (art. 19) e della legge regionale n.\n24/2006 costituisce un piano integrato, relativo a piu\u0027 inquinanti e\norientato a molteplici settori di intervento, oltre che integrato con\naltre pianificazioni di settore (ad es. in campo di mobilita\u0027 o di\nenergia). L\u0027azione regionale ha individuato tre principali\nmacrosettori (energia, trasporti e agricoltura) su cui continuare ad\nintervenire. L\u0027art. 12 della legge n. 91/2025 prevede, come il\nprecedente decreto legislativo n. 155/2010, l\u0027approvazione del PRIA,\nil che significa continuare ad agire sui tre macrosettori, che\nintersecano la competenza regionale. \n Non solo, ma le misure e gli interventi a cui si riferisce\nespressamente l\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 91/2025 sono\ncollegati all\u0027agricoltura (cfr. Corte costituzionale n. 60/2015),\nall\u0027energia, al sistema del trasporto pubblico locale, entrambe\noggetto di competenza residuale ex art. 117, quarto comma, solo per\ncitare alcune delle materie in cui si inseriscono le matrici prese in\nconsiderazioni dai piani per la qualita\u0027 dell\u0027aria (doc. 6 - 7).\nAncora una volta ne troviamo conferma nella stessa direttiva\n2024/2881 laddove si afferma, al considerando 18, che «Ai fini della\ntutela della salute umana e dell\u0027ambiente nel suo complesso, e\u0027\nparticolarmente importante combattere alla fonte l\u0027emissione di\ninquinanti nonche\u0027 individuare e attuare le piu\u0027 efficaci misure di\nriduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e unionale,\nspecialmente per quanto riguarda le emissioni generate\ndall\u0027agricoltura, dall\u0027industria, dai trasporti, dai sistemi di\nriscaldamento e raffrescamento e la produzione di energia». \n Del resto, l\u0027art. 12 in questa sede impugnato (comma 1, lettera\na), nel prevedere coordinamento tra gli atti di pianificazione e di\nprogrammazione in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria e quelli in materia\ndi trasporti, mobilita\u0027, energia, industria, efficienza energetica e\nagricoltura, nonche\u0027 prevedendo sedi e procedure istituzionali per\nl\u0027impulso e il coordinamento di un\u0027azione condivisa, a livello\nterritoriale e a livello nazionale, tra le autorita\u0027 competenti per\nla qualita\u0027 dell\u0027aria e le autorita\u0027 competenti per tali settori,\ndichiaratamente va ad incidere su competenze regionali. \n La particolarita\u0027 della materia in esame e\u0027 anche questa:\nstabiliti dei valori - soglia ai quali non si puo\u0027 derogare, le\nmodalita\u0027 per arrivare all\u0027obiettivo richiedono l\u0027attivita\u0027 di tutti\ni livelli istituzionali. \n Non solo, ma codesta ecc.ma Corte ha stabilito che «le Regioni\nsono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione\ndi parametri diversi da quelli relativi al riparto delle competenze\nlegislative ove la loro violazione comporti una compromissione delle\nattribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul\nriparto di competenze legislative (ex plurimis, sentenze n. 128 e n.\n33 del 2011, n. 156 e n. 52 del 2010).» (sentenza n. 236/2013). \nI MOTIVO - illegittimita\u0027 costituzionale per violazione del principio\ndi leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della\nCostituzione, secondo comma, in quanto la disposizione statale e\u0027\nstata adottata senza la previa acquisizione del parere della\nConferenza Stato Regione \n Con il primo motivo di ricorso si censura la norma in epigrafe in\nquanto contraria al principio di leale collaborazione, per avere\nomesso, sul testo dell\u0027art. 12, l\u0027acquisizione del parere della\nConferenza Stato Regioni. \n Si premette che codesta ecc.ma Corte ha stabilito che la legge di\ndelegazione non si sottrae, ex art. 134 della Costituzione, al\ncontrollo di legittimita\u0027 in via principale (sentenze n. 251/2016,\n205/2005; 261/2017). \n La giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha piu\u0027 volte affermato\nche e\u0027 ineludibile l\u0027applicazione del principio di leale\ncollaborazione, nelle forme che consentano un\u0027adeguata modalita\u0027 di\ncoinvolgimento delle Regioni (nella fattispecie, del parere della\nConferenza) ove la fattispecie regolata sia caratterizzata da un\nintreccio di competenze di natura esclusiva statale, concorrente e\nresiduale (Corte costituzionale n. 72/2019). \n Ne\u0027 l\u0027intreccio fra ambiti materiali diversi puo\u0027 essere composto\nfacendo riferimento al concetto della prevalenza (ancora Corte\ncostituzionale n. 172/2019): pertanto, la circostanza che la\nfattispecie regolata dall\u0027art. 12 della legge n. 91/2025 si inserisca\nnella materia della tutela dell\u0027ambiente non puo\u0027 portare a\ntrascurare la compresenza di altre materie che ridondano nella\ncompetenza regionale. \n Lo schema del decreto legislativo n. 91/2025, si e\u0027 sopra\nprecisato, e\u0027 stato sottoposto al parere della Conferenza, ma non\nl\u0027art. 12. E non si tratta di una mera modifica dell\u0027articolato,\ndovuta a pareri o a considerazioni diverse o aggiuntive sul medesimo\ntema. Si tratta della attuazione di una successiva e diversa\ndirettiva, la n. 2881 del 2024. Che la delega sull\u0027attuazione della\ndetta direttiva non sia stata sottoposta al parere della Conferenza\ne\u0027 fuor di dubbio, la direttiva e\u0027 successiva rispetto\nall\u0027espressione del parere. Il che, tuttavia, non esime dal dover\nconsiderare l\u0027obbligo del rispetto del principio di leale\ncollaborazione anche per la delega relativa a tale direttiva.\nDiversamente opinando il parere si ridurrebbe ad un passaggio\nmeramente formale; mentre la funzione consultiva, per essere\nesercitata, presuppone almeno la conoscenza dell\u0027oggetto sul quale ci\nsi esprime. Se e\u0027 pur vero che la formula del parere non richiede le\ntrattative per il raggiungimento dell\u0027intesa, cio\u0027 non ne toglie la\nnecessaria formulazione e, se, come in questo caso, nell\u0027articolato\ntrasmesso l\u0027oggetto della fase consultiva e\u0027 del tutto mancante, non\npuo\u0027 certo dirsi rispettata la leale collaborazione. \n Come noto, l\u0027art. 5 della Costituzione impone allo Stato, tra\nl\u0027altro, di adeguare «i principi ed i metodi della sua legislazione\nalle esigenze dell\u0027autonomia e del decentramento». \n La previsione di non realizzare, in fase di delega, la\ncollaborazione con le Regioni contrasta gravemente con il riportato\ndettato costituzionale, autorizzando la Regione Lombardia ad\nimpugnare in via principale la disposizione. \n L\u0027art. 12 impugnato, al comma 1, lettera a), stabilisce di\n«assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e le azioni relative ai settori che\ninteressano le piu\u0027 importanti fonti emissive, prevedendo le\nnecessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di\npianificazione e di programmazione in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria e\nquelli in materia di trasporti, mobilita\u0027, energia, industria,\nefficienza energetica e agricoltura, nonche\u0027 prevedendo sedi e\nprocedure istituzionali per l\u0027impulso e il coordinamento di un\u0027azione\ncondivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le\nautorita\u0027 competenti per la qualita\u0027 dell\u0027aria e le autorita\u0027\ncompetenti per tali settori;». \n Questa parte della norma prevede, dunque, che venga assicurata la\nsinergia di alcune attivita\u0027 amministrative di natura pianificatoria\nche vanno a svolgersi contemporaneamente, lasciando ad imprecisate\n«sedi e procedure istituzionali» la condivisione, a livello\nterritoriale, delle azioni. \n La lettera b) stabilisce l\u0027obiettivo di «assicurare la sinergia\ntra le misure di risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente\nadottate in via ordinaria dalle autorita\u0027 regionali e locali e in via\ncomplementare dalle autorita\u0027 statali, prevedendo la competenza dello\nStato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non\npossano permettere il raggiungimento dei valori di qualita\u0027 dell\u0027aria\nin aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione\nsu cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa\no, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle\nmisure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorita\u0027\nregionali interessate e da tutte le autorita\u0027 statali aventi\ncompetenza sui pertinenti settori emissivi». La previsione di misure\nnazionali e\u0027 dunque legata, si sottolinea, alla impossibilita\u0027 per i\npiani regionali di raggiungere i valori di qualita\u0027 dell\u0027aria. Tale\nnorma, oltre a contrastare i principi di buon andamento, come si\ndira\u0027 in seguito, mostra la gravita\u0027 dell\u0027omissione nell\u0027iter\nlegislativo, poiche\u0027 viene individuato il carattere regionale alla\npianificazione (del resto, gia\u0027 prevista dal decreto legislativo n.\n155/2010, pur se in maniera inefficace), ma senza alcuna\nconsultazione con le Regioni. \n La successiva lettera d), poi, delega a «introdurre misure di\nsemplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa\ndell\u0027Unione europea, in relazione alle procedure amministrative\npropedeutiche alla predisposizione e all\u0027adozione dei piani regionali\ndi risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria». \n Si tratta quindi dell\u0027introduzione di strumenti di\nregolamentazione procedimentale con riferimento ad un procedimento di\ncompetenza regionale. \n Se pure le norme di delegfa devono adeguare il sistema normativo\nitaliano a quello comunitario in materia ambientale e se pure la\nregolamentazione del procedimento amministrativo puo\u0027 rientrare nei\nlivelli essenziali di prestazione, cio\u0027 non puo\u0027 portare ad eludere\nil principio di leale collaborazione ed attuare cosi\u0027 una completa\navocazione a se\u0027 della materia da parte dello Stato. \n Le considerazioni che precedono valgono anche per la lettera e)\nove si prevede l\u0027introduzione di una disciplina per la qualita\u0027\ndell\u0027aria indoor; si tratta di argomento connesso con tutela della\nsalute, energia e con il governo del territorio, materie oggetto di\ncompetenza concorrente regionale. \n Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata\nincostituzionale, per violazione degli articoli 120 e 5 della\nCostituzione e del principio di leale collaborazione. \nII MOTIVO - violazione del principio di leale collaborazione di cui\nall\u0027art. 5 e art. 120 della Costituzione, secondo comma, in quanto la\ndisposizione statale prevede che i decreti legislativi di cui al\ncomma 1 siano adottati previo parere della Conferenza unificata di\ncui all\u0027art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281\nanziche\u0027 intesa \n Si rinvia a quanto sopra esposto per attestare la ridondanza\ndella materia sulle competenze regionali. \n A cio\u0027 deve aggiungersi che il sacrificio della consultazione\ndelle Regioni in sede istituzionale regionale in fase di emanazione\ndel decreto legislativo non ha alcun contrappeso nel procedimento per\nl\u0027emanazione del decreto legislativo. Il secondo motivo risulta cosi\u0027\nstrettamente legato al primo, nel senso di rilevare come il sistema\nglobale della norma di delega - decreto legislativo attesti come il\nlegislatore stia regolamentando istituti che incidono su competenze,\nstatali e regionali, inestricabilmente connesse, senza alcuna\nconsiderazione della necessita\u0027 di garantire degli efficaci strumenti\ndi raccordo con le Regioni. \n L\u0027art. 12 in questa sede impugnato, infatti, prevede, al comma 2,\nche «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo\nparere della Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281». \n Dunque, la norma di delegazione non ha conseguito il parere della\nConferenza Stato Regioni, mentre il decreto legislativo si limitera\u0027\nad acquisire il parere della Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8\ndel decreto legislativo n. 281/1997. \n La disposizione in esame richiama la necessita\u0027 di assicurare la\nsinergia tra le azioni relative al risanamento e le azioni che si\npongono in correlazione, fra cui rientrano, per espresso richiamo,\ntrasporti, mobilita\u0027, energia, industria. In sostanza in materie\noggetto di competenza esclusiva regionale (agricoltura, trasporto\npubblico locale) e concorrente (tutela della salute, produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia, sostegno\nall\u0027innovazione per i settori produttivi, grandi reti di trasporto e\ndi navigazione), si dichiara di voler stabilire sinergie «prevedendo\nsedi e procedure istituzionali per l\u0027impulso e il coordinamento di\nun\u0027azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale»\n(comma 1, lettera a). \n Il coinvolgimento delle Regioni, pertanto, avviene in maniera del\ntutto inadeguata, considerato che lo stretto intreccio di ambiti\nmateriali che caratterizza la disciplina del decreto delegato avrebbe\nrichiesto non uno strumento consultivo in sede di decreto delegato,\nma, una volta determinati gli ambiti di materia, l\u0027intesa, che sola\ngarantisce il reale coinvolgimento delle autonomie regionali nella\ndefinizione dei contenuti (Corte costituzionale, n. 72/2019 -\n251/2016). A maggior ragione se si pensa che lo Stato ritiene\naddirittura di addossare alle Regioni la responsabilita\u0027 piena (in\nvia ordinaria) della pianificazione in tema di qualita\u0027 dell\u0027aria. \n Pertanto, la Regione Lombardia chiede di dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12 della legge n. 91/2025,\nanche nella parte in cui non dispone che i decreti legislativi siano\nadottati previa intesa con la Conferenza unificata, quale sede piu\u0027\nidonea per contemperare gli interessi statali con quelli delle\nautonomie territoriali (sentenza n. 56 del 2019 - n. 130/2024). \n Come noto, l\u0027art. 5 della Costituzione impone allo Stato, tra\nl\u0027altro, di adeguare «i principi ed i metodi della sua legislazione\nalle esigenze dell\u0027autonomia e del decentramento». \n La previsione di non realizzare, ne\u0027 in fase di delega ne\u0027 in\nfase successiva, la collaborazione con le Regioni contrasta\ngravemente con il riportato dettato costituzionale, consentendo alla\nregione di impugnare in via principale l\u0027impugnata disposizione. \n Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata\nincostituzionale, per violazione degli articoli 120 e 5 della\nCostituzione e del principio di leale collaborazione. \nIII MOTIVO - violazione dell\u0027art. 117, terzo e quarto comma della\nCostituzione con riferimento alle competenze regionali in materia \n I profili di ridondanza della violazione evidenziata nella sfera\ndi attribuzioni della Regione sono evidenti sotto molteplici punti di\nvista e, come gia\u0027 messo in evidenza, con riferimento all\u0027art. 117\ndella Costituzione. La lesione dell\u0027art. 117, terzo e quarto comma\ndella Costituzione e\u0027 anche conseguenza di quanto esposto nei\nprecedenti motivi, con riferimento alla violazione del principio di\nleale collaborazione. \n In particolare, il concetto di sinergia, richiamato dall\u0027art. 12\nimpugnato, e\u0027 strettamente collegato alle forme di collaborazione; il\nche implica l\u0027integrazione di competenze. Ma la sinergia concepita a\nsenso unico dall\u0027art. 12 della legge n. 91/2025 avra\u0027 un diretto\nimpatto sulla pianificazione di altri ambiti regionali (tutela della\nsalute, trasporti, energia). In tal senso, si rimarca anche sotto\nquesto profilo l\u0027illegittimita\u0027 costituzione dell\u0027art. 12. \n Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata\nincostituzionale, per violazione dell\u0027art. 117, secondo e terzo comma\ndella Costituzione e del principio di leale collaborazione. \nIV MOTIVO - violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione sotto il\nprofilo della ragionevolezza, dell\u0027art. 97 e dell\u0027art. 118 della\nCostituzione sotto il profilo dell\u0027adeguatezza \n L\u0027art. 12 ridonda, si e\u0027 detto, nelle competenze regionali e\nrisulta emanato prescindendo dal dovuto coordinamento con le\nautonomie regionali, alle quali, tuttavia, sembra, ma solo\napparentemente, voler fare riferimento. E\u0027 noto come una modalita\u0027 di\nattuazione del canone di buon andamento di cui all\u0027art. 97 della\nCostituzione sia la leale collaborazione. \n La previsione della delega ad assicurare «sinergie» fra le misure\nregionali per il risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria assunte «in via\nordinaria» dalle Regioni e «prevedendo la competenza dello Stato ad\nadottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano\npermettere il raggiungimento dei valori di qualita\u0027 dell\u0027aria in aree\ninfluenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le\nregioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in\nassenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano\ndefiniti in accordi sottoscritti dalle autorita\u0027 regionali\ninteressate e da tutte le autorita\u0027 statali aventi competenza sui\npertinenti settori emissivi» fotografa un modello, che, in una\nmateria delicata,7 lascia alla «sinergia» il coordinamento fra le\nmisure di risanamento regionali «ordinarie» e stabilisce una sorta di\nsussidiarieta\u0027 delle misure statali, ma solo ove le misure regionali\nnon possano permettere il raggiungimento di parametri adeguati. Viene\nconfigurato dunque un intervento statale ex post, ma del quale non\nsono previsti precisi tempi e modalita\u0027 di partecipazione delle\namministrazioni regionali interessate, con misure che riguardano le\nfonti emissive sulle quali non ha competenza la Regione, ma senza\nalcun coordinamento e alcuna previsione di meccanismi idonei a\ngarantire un\u0027adeguata ponderazione di tutti gli interessi coinvolti,\nil che, conseguentemente, risulta insufficiente a garantire il\nrilievo degli interessi della comunita\u0027 regionale. La previsione si\ntrova cosi\u0027 a violare anche l\u0027art. 118, sotto il profilo della\nadeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative. Dunque: \n la norma risulta emanata senza alcuna consultazione con le\nautonomie regionali; \n i decreti potranno acquisire il mero parere della Conferenza\nunificata; \n nel contempo, le Regioni, in via ordinaria, (e senza alcuna\nprevisione di mezzi, come si dira\u0027 nel prossimo motivo) vedono\nallocate su di se\u0027 le competenze in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria,\ncon intervento dello Stato solo ex post e non coordinato. \n Il buon andamento presenta ambiti di sovrapposizione e\nconcorrenza con valori costituzionali diversi, ma, in una materia che\npresenta un intreccio di competenze cosi\u0027 marcato, la pretesa di\nstabilire «sinergie» senza alcun coinvolgimento regionale nella\ndeterminazione della disposizione di delega contrasta con l\u0027art. 118\ndella Costituzione, per non avere la disciplina statale attuato\nalcuna consultazione circa l\u0027adeguatezza della previsione. \n La norma, alla lettera b) del comma 1, rimette la determinazione\ndella sinergia fra le misure di risanamento al futuro decreto\nlegislativo, con predeterminazione di un intervento statale ex post,\nsolo ove le misure regionali si dimostrino insufficienti, ossia solo\nove una violazione della direttiva si prospetti, in palese contrasto\ncon l\u0027art. 97 della Costituzione che deve essere declinato nel senso\ndi obbligare alla predisposizione di strutture e moduli di\norganizzazione volti ad assicurare un\u0027ottimale funzionalita\u0027. La\ndelega, invece, contiene gli ambiti di intervento di Stato e Regioni\nsecondo lo schema, sopra ricordato, non di collaborazione, ma di\nintervento a fronte della ritenuta, da parte dello Stato, inidoneita\u0027\ndelle misure regionali, in considerazione della fonte di emissione,\ndi competenza statale. In sostanza, l\u0027azione statale e quella\nregionale vanno cosi\u0027 su piani paralleli, senza spazi di codecisione\ne neppure di coordinamento. Si aggiunga che la fonte emissiva statale\nviene in evidenza solo ove influenzi «in modo determinante» il\nraggiungimento dei parametri di qualita\u0027 dell\u0027aria. E\u0027 dunque lo\nStato che decide se e in che modo regolamentare una fonte emissiva\nche pure influisce su molti ambiti di pianificazione regionale. \n Unica eccezione allo schema sopra delineato e\u0027 costituito dalla\nstipula di un accordo sottoscritto dalle autorita\u0027 regionali\ninteressate e da tutte le autorita\u0027 statali aventi competenza sui\npertinenti settori emissivi: tuttavia, per questa parte, l\u0027attuazione\ndella delega e\u0027 lasciata all\u0027iniziativa delle singole autorita\u0027,\nobbligando il decreto delegato a dislocare di fatto l\u0027esercizio della\nfunzione normativa dal Governo nella sua collegialita\u0027 ai singoli\nMinistri o alle singole autorita\u0027 statali competenti (cfr. sentenza\nn. 104/2017). \n Si ricorda che l\u0027art. 97, primo comma, della Costituzione, fa\ntutt\u0027uno con il giudizio di sussidiarieta\u0027, differenziazione ed\nadeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, di cui\nall\u0027art. 118 della Costituzione e al canone di ragionevolezza di cui\nall\u0027art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la\nscelta concernente la allocazione delle funzioni amministrative si\ngiustifica proprio in relazione alla necessita\u0027 di garantirne una\npiu\u0027 adeguata ed efficiente esplicazione. \n La esigenza, indubbia, in linea con le norme costituzionali e\u0027,\nanche se sembra superfluo scriverlo, che il sistema funzioni. Il\nsistema di pianificazione della qualita\u0027 dell\u0027aria e\u0027 un sistema di\ncompetenze complesso, che coinvolge, come esposto, una serie di\nmaterie, allocate variamente dall\u0027art. 117 della Costituzione. \n Del resto, come sopra si e\u0027 accennato, la norma sembra voler\nreiterare il modello in vigore del decreto legislativo n. 155/2010.\nSi tratta, tuttavia, di un modelo gia\u0027 considerato insufficiente\ndall\u0027Unione europea. \n Nonostante l\u0027attuazione data dalla Regione Lombardia al decreto\nlegislativo, con la predisposizione ed attuazione di piani per la\nqualita\u0027 dell\u0027aria e relativi, puntuali aggiornamenti, l\u0027Unione\neuropea ha avviato le procedure di infrazione n. 2014/2147, n.\n2015/2043 e n. 2020/2299, nei confronti dell\u0027Italia per la non\ncorretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai\nsuperamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del\nmateriale particolato PM10 , del biossido di azoto e del materiale\nparticolato PM2,5. La prima e la seconda procedura hanno visto\nl\u0027emanazione delle sentenze della Corte di giustizia dell\u0027Unione\neuropea 10 novembre 2020 (C-644/18) e 12 maggio 2022 (C-573/19). Con\nle dette sentenze si e\u0027 accertato il venir meno degli obblighi\nsanciti dalla direttiva 2008/50/CE in relazione ai superamenti del\nvalore limite giornaliero e del valore limite annuale fissati dalla\nnormativa per le concentrazioni del materiale particolato PM10\n(C-644/2018) e in relazione ai superamenti del valore limite annuale\ndel biossido di azoto NO2 (C-573/2019), in una serie di zone del\nterritorio italiano, fra cui la Lombardia. Tutto cio\u0027 dimostra, a\nparere della Regione ricorrente, che la mera riproposizione del\nmodello antecedente, con l\u0027aggiunta della «sinergia» e senza alcuna\nconsultazione delle Regioni, sia irrazionale e non coerente con\nl\u0027obiettivo di raggiungimento degli standard di qualita\u0027 dell\u0027aria\nimposti dall\u0027Unione europea, in assenza di un serio modello di\ncollaborazione, legislativa e amministrativa, a tutti i livelli\nistituzionali. Del resto, il 25 giugno 2025 lo Stato ha approvato la\ndelibera del Consiglio dei ministri 20 giugno 2025 (pubblicata nella\nGazzetta Ufficiale del 2 agosto 2025, n. 178), con la quale, vista\nanche la direttiva n. 2024/2881UE, stabilisce l\u0027impegno di tutte le\namministrazioni individuate dall\u0027art. 14, comma 5, del decreto-legge\nn. 131/2014 «Disposizioni urgenti per l\u0027attuazione di obblighi\nderivanti da atti dell\u0027Unione europea e da procedure di infrazione e\npre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (ossia\nPresidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell\u0027ambiente e\ndella sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero\ndell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e delle foreste,\nMinistero della salute, Ministero per gli affari europei, il Sud, le\npolitiche di coesione e il PNRR, Ministero per gli affari regionali e\nle autonomie, Ministero dell\u0027economia e delle finanze e da un\nrappresentante, Regioni interessate dalle procedure di infrazione) «a\ncooperare nell\u0027individuazione delle future strategie nazionali al\nfine di garantire una maggiore tutela della qualita\u0027 dell\u0027aria e\ndell\u0027ambiente». \n La norma qui impugnata sembra andare, invece, in senso\ndiametralmente opposto, lasciando alle Regioni la redazione di piani,\nnon preceduti da disamine coordinate fra i diversi livelli\nistituzionali. Il tutto, in presenza di una ormai acclarata\nparticolarita\u0027 del cosiddetto bacino padano, per la situazione\norografica e climatica; l\u0027art. 10 della legge n. 88/2009, di delega\nper l\u0027attuazione della previgente direttiva, prevedeva, fra i\nprincipi e criteri direttivi: «d) in considerazione della particolare\nsituazione di inquinamento dell\u0027aria presente nella pianura padana,\npromuovere l\u0027adozione di specifiche strategie di intervento nell\u0027area\ninteressata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le\nregioni che insistono sul predetto bacino». Tale principio e\u0027 rimasto\ninattuato nel decreto legislativo n. 155/2010, ma, successivamente,\nvi sono stati alcuni accordi specifici per le Regioni del bacino\npadano. \n E\u0027 configurabile in proposito, un fondato dubbio sulla\nragionevolezza di tale scelta, con conseguente violazione dell\u0027art. 3\ndella Costituzione e, ancora una volta, violazione del principio di\nleale collaborazione fra lo Stato e le Regioni, per mancanza di\nproporzionalita\u0027 e di rispondenza logica rispetto alle finalita\u0027\ndichiarate e per irrazionalita\u0027, nella parte in cui non viene\nprevista la collaborazione ex ante fra Stato e Regioni. \n Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata\nincostituzionale, per violazione degli articoli 3, 97 e 118 della\nCostituzione. \nV MOTIVO - violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione per\nmancanza di adeguata previsione di idonee risorse finanziarie e\nstrumentali con particolare riferimento al terzo comma dell\u0027art. 12 \n Il terzo comma dell\u0027art. 12 impugnato prevede che\n«Dall\u0027attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o\nmaggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti\nprovvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali\ne finanziarie disponibili a legislazione vigente». Il tutto, dopo\naver previsto e stabilito che alle Regioni compete adottare in via\nordinaria misure di risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria\nnell\u0027ambiente. \n Del resto, lo stesso art. 1 della legge n. 91/2025 prevede che\nspese «che non riguardano l\u0027attivita\u0027 ordinaria delle amministrazioni\nstatali o regionali» possono essere previste nei decreti legislativi.\nNon solo, ma la legge n. 196/2009, all\u0027art. 17, comma 2, prevede che\nle leggi di delega (ovvero di decreto delegati, ove non sia possibile\ndeterminare in sede di conferimento della delega l\u0027ammontare delle\nrisorse) recano i mezzi di copertura necessari per fare fronte\nall\u0027attuazione dei decreti legislativi. \n La mancanza di risorse finanziarie e strumentali adeguate\nall\u0027attuazione del terzo comma dell\u0027art. 12 della legge 13 giugno\n2025, n. 91, configura la violazione degli articoli 119 e 81 della\nCostituzione, in particolare dei principi di coordinamento della\nfinanza pubblica e di copertura finanziaria delle leggi. La mancata\nprevisione di risorse finanziarie adeguate rende di fatto inattuabile\nl\u0027intervento previsto dalla legge, poiche\u0027 l\u0027assenza di risorse\ngenera incertezza sulla sua effettiva attuazione, creando problemi di\ngestione e di programmazione da parte degli enti coinvolti, in aperto\ncontrasto anche con l\u0027art. 97 della Costituzione. \n La segnalata violazione ridonda gravemente, pertanto, sulle\nattribuzioni riconosciute in capo alla Regione dall\u0027art. 119 della\nCostituzione e sull\u0027equilibrio del suo bilancio. \n Infatti, l\u0027impugnata disposizione integra innanzitutto una\nlesione delle prerogative riconosciute in capo alla regione dall\u0027art.\n119, quinto comma, della Costituzione «per promuovere lo sviluppo\neconomico, la coesione e la solidarieta\u0027 sociale, per rimuovere gli\nsquilibri economici e sociali, per favorire l\u0027effettivo esercizio dei\ndiritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale\nesercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed\neffettua interventi speciali in favore di determinati comuni,\nprovince, citta\u0027 metropolitane e regioni», andando a violare, come\nsopra esposto, anche l\u0027art. 81, nella parte in cui prevede che «Ogni\nlegge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi\nfronte». L\u0027attuazione della direttiva in questione rientra nella\npromozione economico sociale, considerato l\u0027impatto che\nl\u0027inquinamento, anche atmosferico, comporta; il raggiungimento dei\nparametri dalla stessa determinati apre la porta ad un cambiamento\ndei comportamenti e delle attivita\u0027 economiche che ci sia consentito\ndefinire epocale. La protezione del diritto alla salute, sotto un\nprofilo cosi\u0027 complesso, favorisce l\u0027esercizio dei diritti della\npersona. \n La disposizione e\u0027 inoltre gravemente lesiva del principio di\npareggio di bilancio di cui all\u0027art. 81 della Costituzione, oltre che\ndei gia\u0027 citati principi di ragionevolezza, buon andamento e\nadeguatezza di cui agli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione. La\nridondanza di tale lesione nella sfera di attribuzioni della Regione\ne\u0027 evidente, sia in considerazione dell\u0027art. 117 della Costituzione,\nvertendo su materia di potesta\u0027 concorrente o residuale, sia dal\npunto di vista degli articoli 5 e 119 della Costituzione, i quali\nsanciscono i fondamentali principi dell\u0027autonomia, in generale, e\ndell\u0027autonomia finanziaria. \n Non e\u0027 giustificabile, sul piano costituzionale, che vengano\nattribuiti alle Regioni dei compiti in materia cosi\u0027 complessa senza\nalcuna adeguata provvista di risorse, indispensabili a un\u0027adeguata\ncura degli interessi pubblici, con grave vulnus dell\u0027attivita\u0027\namministrativa, che pure lo Stato riconosce in capo alle Regioni. \n Una dotazione finanziaria inesistente non puo\u0027 accompagnare\nproposte di riorganizzazione come quelle indicate nella legge di\ndelegazione e interrompe la necessaria corrispondenza tra risorse\nassegnate e funzioni esercitate. \n Ancora una volta, in contrasto col principio di ragionevolezza di\ncui all\u0027art. 3 della Costituzione per l\u0027assenza di misure\nriorganizzative o riallocative di risorse. \n La mancanza delle risorse necessarie per le funzioni conferite\ncon la legge di delega si riverbera sull\u0027autonomia delle Regioni,\nentrando in contrasto con i parametri costituzionali, poiche\u0027 non\nconsente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse. Codesta\necc.ma Corte, con riferimento alle Provincie, ha stabilito che la\nlesione dell\u0027autonomia finanziaria si riflette inevitabilmente sul\nbuon andamento dell\u0027azione amministrativa in quanto la diminuzione\ndelle risorse in cosi\u0027 elevata percentuale, in «assenza di correlate\nmisure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il\nrecupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a\nsuo tempo conferite» (sentenza n. 188 del 2015), costituisce un\nvulnus per l\u0027autonomia e un pregiudizio all\u0027assolvimento delle\nfunzioni attribuite con i futuri legislativi sulla base della delega\ndella legge n. 91/2025. Insomma, una palese sproporzione rispetto al\nraggiungimento degli obiettivi (cfr. sentenza n. 272/2015 e 1 del\n2014). \n E\u0027 da sottolineare per completezza ed ulteriore dimostrazione\ndella illegittimita\u0027 della norma, che gia\u0027 in occasione della\nriunione della Conferenza Stato Regioni avente ad oggetto il decreto\nministeriale 20 giugno 2025 (Piano nazionale per la qualita\u0027\ndell\u0027aria - doc. n. 8) le Regioni hanno lamentato la carenza di\nrisorse appostate dallo Stato per l\u0027attuazione delle misure in esso\npreviste. Le nuove disposizioni non fanno che aggravare una\nsituazione gia\u0027 messa in evidenza. \n Non solo, ma per raggiungere i valori definiti dalla direttiva UE\nn. 2881/2024 al 2030, realisticamente, non sara\u0027 sufficiente adottare\ntutte le migliori tecnologie disponibili in tutti gli ambiti incisi.\nIl raggiungimento di tali obiettivi postula di superare le azioni\nsulle migliori tecnologie disponibili e influire direttamente sui\ncomportamenti: si tratta di una prospettiva che, oltre ad andare\noltre al modello utilizzato fino ad ora, comportera\u0027 ingentissimi\ninvestimenti per le misure necessarie che la Regione dovra\u0027 assumere,\nanche nei propri ambiti di competenza esclusiva. \n Si conferma, anche sotto questo profilo e con riferimento agli\narticoli 119 e 81 della Costituzione, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndella norma impugnata. \n\n \n P. Q. M. \n \n Voglia Codesta ecc.ma Corte Costituzionale adita, ogni contraria\nistanza eccezione e deduzione disattesa, accogliere il presente\nricorso e, per l\u0027effetto, dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027 art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Delega al Governo\nper il recepimento delle direttive europee e l\u0027attuazione di altri\natti dell\u0027Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»,\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025, n. 145 per: \n violazione del principio di leale collaborazione di cui agli\narticoli 5 e 120, comma 2, della Costituzione, in quanto la\ndisposizione statale e\u0027 stata adottata senza la previa acquisizione\ndel parere della Conferenza Stato Regione; \n violazione del principio di leale collaborazione di cui\nall\u0027art. 5 e art. 120, comma 2, della Costituzione, in quanto la\ndisposizione statale prevede che i decreti legislativi di cui al\ncomma 1, siano adottati previo parere della Conferenza unificata di\ncui all\u0027art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,\nanziche\u0027 intesa; \n violazione dell\u0027art. 117, terzo comma (tutela della salute,\nproduzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia) e\nquarto comma della Costituzione con riferimento alla competenza\nresiduale regionale in particolare all\u0027 agricoltura e al trasporto\npubblico locale; \n violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione sotto il profilo\ndella ragionevolezza, dell\u0027art. 97 sotto il profilo del buon\nandamento della pubblica amministrazione e dell\u0027art. 118 della\nCostituzione sotto il profilo dell\u0027adeguatezza; \n violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione per\nmancanza di adeguata previsione di idonee risorse finanziarie e\nstrumentali con particolare riferimento al terzo comma dell\u0027art. 12. \n Si producono: \n 1. delibera per incarico, n. 4936 del 4 agosto 2025: \n 2. disegno di legge n. 1258 -430715; \n 3. report della seduta della Conferenza Stato Regione del 17\nottobre 2025; \n 4. verbale della seduta Conferenza 17 ottobre 2025; \n 5. emendamento 4.0.400 - 4ª Commissione permanente -\nresoconto sommario seduta della 4ª Commissione permanente del Senato\nn. 233 del 4 febbraio 2025; \n 6. allegato all\u0027aggiornamento del piano regionale della\nqualita\u0027 dell\u0027aria DGR 449/2028; \n 7. rafforzamento delle misure - DGR n. 1754/2024; \n 8. parere della Conferenza unificata al Piano nazionale per\nla qualita\u0027 dell\u0027aria - 19 giugno 2025; \n 9. accordo di bacino padano. \n Milano, 7 agosto 2025 \n \n L\u0027Avvocato: Pujatti","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"30147-2025","deposito_cost":"30/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"in particolare","denominazione_attributo":"","id":"24921","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"1","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24945","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"2","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24946","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"3","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24947","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33601","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33602","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33603","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33604","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33605","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33606","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33607","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33608","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33609","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}" ] ] |
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