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sicurezza energetica 21 giugno 2024, nonché per garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell\u0027aria e dei corpi idrici – Previsione che si applica a tutto il territorio della regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli Allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell’art. 1 della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 – Applicazione di tale divieto anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Idoneità all\u0027installazione di impianti FER delle aree e delle superfici di cui all\u0027Allegato F della legge regionale n. 20 del 2024, nonché delle aree idonee di cui al comma 7 secondo periodo – Previsione che sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati delle succitata legge – Realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all\u0027Allegato G della medesima legge regionale, nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell\u0027area e dell\u0027impianto oggetto di istanza di autorizzazione – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Denunciata introduzione di una disciplina che ha individuato molteplici aree inidonee all’installazione degli impianti, pari quasi al 95% dell’intero territorio regionale, anziché limitarsi ad individuare puntualmente le aree idonee beneficiarie di apposita accelerazione autorizzativa – Contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica dettati dalla normativa europea, nonché con la normativa nazionale attuativa di tali obiettivi – Violazione dello Statuto – Lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali – Disciplina regionale che, per tutelare il paesaggio regionale, detta una normativa in contrasto con la legislazione nazionale volta a garantire la massima diffusione degli impianti energetici da fonti rinnovabili – Previsioni in conflitto con i principi quadro, in materia di produzione energetica, con le regole finalizzate alla tutela dell’ambiente,\u0026nbsp;in merito alla quale lo Stato dispone di una competenza trasversale e con i principi fondamentali e norme di riforma economico sociale – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – Violazione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Legislazione regionale retroattiva che, dichiarandosi applicabile anche laddove sia già stato rilasciato il titolo autorizzativo, sancendone addirittura l’inefficacia ex lege, incide su un quadro normativo che da tempo sanciva la sicura realizzabilità degli impianti sulle aree individuate dalla legge statale, al fine di realizzare la transizione energetica – Lesione del principio di affidamento – Normativa incidente su quasi tutto il territorio regionale, con portata preclusiva di qualunque nuovo intervento, che favorisce le finalità paesaggistiche, ma trascura le ricadute negative inerenti alla politica energetica eurounitaria e nazionale – Previsione regionale che, sottraendo agli effetti della nuova disciplina inibitoria i soli impianti la cui già intervenuta esecuzione, abbia già comportato, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, un’irreversibile trasformazione del fondo interessato, è irragionevole, poiché la realizzazione di nuovi impianti richiede notevoli investimenti preventivi rispetto alla concreta esecuzione dei lavori – Disparità di trattamento di situazioni imprenditoriali incise dalla medesima sopravvenienza normativa – Lesione del principio di uguaglianza – Violazione della libertà di iniziativa economica privata.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Maple Tree Solar srl","prima_controparte":"Regione autonoma della Sardegna","altre_parti":"Comune di Usini, Unione dei Comuni del Coros, Maple Tree Solar srl, Regione autonoma della Sardegna","testo_atto":"N. 131 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 9 giugno 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper la Sardegna sul ricorso proposto da Maple Tree Solar S.r.l.\ncontro Regione autonoma della Sardegna, Comune di Usini e Unione dei\ncomuni del Coros. \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di\n aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti\n a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che individua le\n aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie al fine\n di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel\n rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9, primo e secondo\n periodo, della Costituzione nonche\u0027 delle disposizioni di cui agli\n artt. 3, lettere f), m) e n), e 4, lettera e), dello statuto\n speciale per la Sardegna e delle disposizioni attuative e secondo\n un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione\n la pianificazione energetica e quella di governo del territorio -\n Previsione che detta disposizioni urgenti, nel rispetto della\n lettera a), ai sensi dell\u0027art. 20, comma 4, del decreto legislativo\n n. 199 del 2021 e in conformita\u0027 a quanto previsto dal decreto del\n Ministro dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024\n - Previsione che garantisce la minimizzazione dell\u0027impatto\n ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti\n rinnovabili, nonche\u0027 la loro programmazione territoriale al fine di\n garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di\n decarbonizzazione e transizione energetica, nonche\u0027 nel rispetto\n degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all\u0027anno 2030\n per la Regione autonoma Sardegna - Previsione che garantisce la\n massimizzazione delle aree da individuare per agevolare il\n raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell\u0027art. 2\n del decreto del Ministro dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica\n 21 giugno 2024, nonche\u0027 per garantire le esigenze di tutela del\n patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e\n forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi idrici - Previsione\n che si applica a tutto il territorio della regione, ivi comprese le\n aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti\n rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di\n competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano\n determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi -\n Divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive\n aree non idonee come individuate dagli Allegati A, B, C, D, E e dai\n commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge della Regione Sardegna 5\n dicembre 2024, n. 20 - Applicazione di tale divieto anche agli\n impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di\n valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e\u0027 in\n corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge\n regionale - Previsione che non puo\u0027 essere dato corso alle istanze\n di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore\n della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con\n essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione - Previsione che i\n provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque\n denominati gia\u0027 emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti\n nelle aree non idonee, sono privi di efficacia - Previsione che\n sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che\n hanno gia\u0027 comportato una modificazione irreversibile dello stato\n dei luoghi - Idoneita\u0027 all\u0027installazione di impianti FER delle aree\n e delle superfici di cui all\u0027Allegato F della legge regionale n. 20\n del 2024, nonche\u0027 delle aree idonee di cui al comma 7, secondo\n periodo - Previsione che sono aree ordinarie tutte le porzioni di\n territorio non ricomprese negli allegati delle succitata legge -\n Realizzazione degli impianti e degli accumuli FER,\n indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree\n ordinarie, vincolata al rispetto dei requisiti e delle 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sezione seconda \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 156 del 2025, proposto da Maple Tree Solar S.r.l.,\nin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e\ndifesa dagli avvocati Carlo Comande\u0027, Serena Caradonna e Margherita\nGeraci, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; \n Contro: \n Comune di Usini, in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentato e difeso dall\u0027avvocato Enrico Pintus, con\ndomicilio digitale come da pec da registri di giustizia; \n Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Giovanni\nParisi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; \n Nei confronti Unione dei Comuni del Coros - Sportello unico\nattivita\u0027 produttive e edilizia, non costituita in giudizio, per\nl\u0027annullamento, previa sospensione dell\u0027efficacia: \n dell\u0027ordinanza prot. n. 3 del 13 gennaio 2025 con cui il\nComune di Usini ha ordinato alla Societa\u0027 Maple Tree Solar S.r.l.\nl\u0027immediata sospensione dei lavori inerenti all\u0027esecuzione della\n«Realizzazione impianto fotovoltaico, in agro di Usini, Loc.\nS\u0027Iscalone, Provvedimento unico n. 21 del 21 aprile 2023, societa\u0027\nproponente Maple Tree solar S.r.l.», trasmessa alla societa\u0027 con nota\ndel 14 gennaio 2025; \n della comunicazione del 14 gennaio 2025 con cui l\u0027ufficio\ntecnico del Comune di Usini ha rilevato che «a seguito di controlli\neffettuati dal Corpo forestale e vigilanza ambientale - Stazione di\nIttiri, e dal personale dell\u0027ufficio tecnico, i quali hanno dato\nluogo all\u0027emissione dell\u0027ordinanza RST n. 03/2025 di sospensione dei\nlavori dell\u0027intervento in argomento, il Provvedimento unico n. 21 del\n21 aprile 2024 risulta privo di efficacia in quanto ricadente in aree\nnon idonee ai sensi della legge regionale n. 20/2024 non comportando\nmodificazioni irreversibili dello stato dei luoghi alla data\ndell\u0027entrata in vigore (6 dicembre 2024) della stessa legge\nregionale»; \n ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. 1262\npos. X.7.4 del 24 dicembre 2024 della Stazione forestale di V.A. di\nIttiri, recante «Verbale di accertamento dello stato dei luoghi -\nagro di Usini, lo. S\u0027Iscalone - realizzazione di un impianto\nfotovoltaico - provvedimento unico n. 21 del 21 aprile 2023 -\nsocieta\u0027 proponente \"Inzaina Nicolo\u0027\" con voltura alla societa\u0027\n\"Maple Tree Solar S.r.l.\" - Calangianus», nel quale viene evidenziato\nche alla data del 24 dicembre 2024 i lavori eseguiti non hanno\ncomportato «neanche minimamente una modificazione irreversibile dello\nstato dei luoghi», conosciuta in parte qua, in quanto richiamata\nnell\u0027ordinanza su citata in qualita\u0027 di atto presupposto; \n ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n.\n92531 del 27 dicembre 2024 della Direzione generale del Corpo\nforestale e di vigilanza ambientale, Servizio territoriale\nIspettorato ripartimentale e del CFVA di Sassari, avente ad oggetto\nla «Realizzazione impianto fotovoltaico, in agro di Usini, loc.\nS\u0027Iscalone, Provvedimento unico n. 21 del 21 aprile 2023, societa\u0027\nproponente Inzaina Nicolo\u0027 con voltura alla societa\u0027 «Maple Tree\nSolar S.r.l.», pervenuta al protocollo del Comune di Usini al n.\n14441 del 30 dicembre 2024, conosciuta in parte qua, in quanto\nrichiamata nell\u0027ordinanza su citata in qualita\u0027 di atto presupposto; \n ove occorra e per quanto di ragione, del verbale di\nsopralluogo prot. 274 del 9 gennaio 2025, redatto dal responsabile\ndel procedimento in materia di Urbanistica e edilizia privata\n(SUAPEE), conosciuto in parte qua, in quanto richiamato\nnell\u0027ordinanza su citata in qualita\u0027 di atto presupposto; \n nonche\u0027 di ogni altro atto connesso, presupposto e/o\nconsequenziale, ancorche\u0027 non conosciuto. \n Visti il ricorso e i relativi allegati. \n Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Usini e\ndella Regione Sardegna. \n Vista la domanda di sospensione dell\u0027esecuzione del provvedimento\nimpugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente. \n Visto l\u0027art. 55 cod. proc. amm. \n Visti tutti gli atti della causa. \n Ritenuta la propria giurisdizione e competenza. \n Relatore nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il\ndott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale. \n Con Provvedimento unico del 21 aprile 2023, rilasciato dal SUAPE\ndell\u0027Unione dei Comuni del Coros all\u0027esito della procedura\nsemplificata di cui agli articoli 4 e 6, comma 9-bis del decreto\nlegislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni ed\nintegrazioni, e\u0027 stata autorizzata la realizzazione e gestione di un\nimpianto fotovoltaico con potenza nominale di 4.000 KW. da ubicarsi\nin localita\u0027 S\u0027Iscalone del Comune di Usini, su un\u0027area sita in zona\nE ricadente nel buffer di 500 m. da zone industriali e a destinazione\nG, come tale idonea a ospitare l\u0027impianto secondo quanto previsto\ndall\u0027art. 20, comma 8, lettera c-ter, del decreto legislativo 8\nnovembre 2021, n. 199. \n In data 3 maggio 2024 l\u0027odierna ricorrente Maple Tree Solar\nS.r.l., subentrata per voltura dalla ditta Inzaina Nicolo\u0027 nella\nsopra descritta autorizzazione, ha comunicato al Comune di Usini\nl\u0027avvio dei lavori finalizzati alla realizzazione del nuovo impianto. \n Circa sette mesi dopo e\u0027 stata promulgata la legge regionale 5\ndicembre 2024, n. 20, entrata in vigore il 6 dicembre 2024, recante\n«Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi». \n A seguito di sopralluogo svolto dalla Direzione generale del\nCorpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, il\nComune di Usini ha avviato una verifica della compatibilita\u0027 del\npredetto impianto fotovoltaico con l\u0027art. 1, comma 5, della\nsopravvenuta legge regionale n. 20/2024, secondo cui «E\u0027 vietata la\nrealizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non\nidonee cosi\u0027 come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai\ncommi 9 e 11 ...» e per il quale «I provvedimenti autorizzatori e\ntutti i titoli abilitativi comunque denominati gia\u0027 emanati, aventi\nad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi\ndi efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto\nimpianti che hanno gia\u0027 comportato una modificazione irreversibile\ndello stato dei luoghi...», laddove l\u0027allegato A della medesima legge\nregionale, nell\u0027individuare le «Aree non idonee all\u0027installazione di\nimpianti fotovoltaici e termodinamici», prevede che non possono\nospitare impianti fotovoltaici «di media taglia» ai sensi dell\u0027art.\n1, comma 3 (per quanto ora di specifico interesse), tra le altre, le\nzone urbanistiche E, senza ulteriori distinzioni. \n All\u0027esito di tale verifica il Comune di Usini ha adottato\nl\u0027ordinanza 13 gennaio 2025, n. 3, comunicata in data 14 gennaio\n2024, con cui ha disposto l\u0027immediata sospensione dei lavori. \n A fondamento di tale decisione il Comune ha osservato, qui in\nsintesi, che: \n l\u0027impianto in discussione e\u0027 «di media taglia» ai sensi e per\ngli effetti di cui all\u0027art. 1, comma 3, della legge regionale n.\n20/2024, norma che qualifica in tal modo gli impianti con potenza\nsuperiore o uguale a 1 MW. e inferiore o uguale a 10 MW.; \n l\u0027impianto stesso e\u0027 localizzato in Zona agricola, che l\u0027art.\n1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024, considera tout court\nnon idonea a ospitare questo genere di impianti; \n pertanto l\u0027autorizzazione gia\u0027 rilasciata e\u0027 da ritenersi\ninefficace per legge, ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 1,\ncomma 5, della legge regionale n. 10/2024, non potendo trovare\napplicazione la previsione transitoria che fa salve le autorizzazioni\nrelative a impianti «che hanno gia\u0027 comportato una modificazione\nirreversibile dello stato dei luoghi», in quanto, come risulta dalla\nnota 27 dicembre 2024 della Direzione generale del corpo forestale e\ndi vigilanza ambientale, Servizio territoriale ispettorato\nripartimentale e del CFVA di Sassari e dal relativo verbale di\nsopralluogo, «i lavori eseguiti non hanno comportato neanche\nminimamente una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi». \n Con il ricorso ora in esame, notificato in data 13 marzo 2025, e\u0027\nstato chiesto l\u0027annullamento, previa sospensione in via cautelare,\ndella sopra citata ordinanza, nonche\u0027 della nota di comunicazione e\ndella nota trasmessa al Comune dal Corpo forestale e di vigilanza\nambientale. \n A fondamento di tali richieste la ricorrente ha dedotto\narticolate censure di illegittimita\u0027 comunitaria e costituzionale\ndella nuova disciplina introdotta dalla legge regionale n. 20/2024,\nevidenziando, altresi\u0027, con specifico riferimento al periculum in\nmora, i notevoli investimenti gia\u0027 sostenuti per la realizzazione\ndell\u0027impianto (euro 422.136,00 per l\u0027acquisto del terreno, euro\n820.178,13 per l\u0027acquisto dei materiali), nonche\u0027 l\u0027urgenza di\nproseguire nella realizzazione dei lavori per scongiurare ulteriori\ndanni da lucro cessante, che i provvedimenti impugnati le stanno\nquotidianamente cagionando. \n Si sono costituiti in giudizio la Regione Sardegna e il Comune di\nUsini, entrambi opponendosi all\u0027accoglimento del ricorso. \n All\u0027esito della Camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa e\u0027\nstata assunta in decisione sull\u0027istanza cautelare proposta in\nricorso. \n In via preliminare il Collegio osserva che nel caso ora in esame\nl\u0027interesse (c.d. oppositivo) azionato dalla societa\u0027 ricorrente si\nconcretizza nella contestazione del provvedimento amministrativo\nadottato dall\u0027amministrazione comunale e diretto a paralizzare\nl\u0027efficacia dell\u0027atto autorizzativo alla realizzazione dell\u0027impianto\nfotovoltaico da essa gia\u0027 ottenuto all\u0027esito dell\u0027iter procedimentale\nsvoltosi nel vigore della normativa al tempo vigente. \n A cio\u0027 segue che la fondatezza della pretesa avanzata, anche in\nvia cautelare, comporterebbe, quale conseguenza immediata, la\nriespansione dell\u0027efficacia del titolo gia\u0027 conseguito e, con essa,\nla concreta possibilita\u0027 di portarlo a esecuzione. E cio\u0027 connota in\ntermini peculiari la vicenda in esame, che ai fini della piena tutela\ndell\u0027interesse della societa\u0027 Maple Tree Solar S.r.l. impone di\nvalutare, gia\u0027 in questa sede cautelare, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale della normativa regionale a fondamento dell\u0027impugnata\ndecisione comunale. \n Cio\u0027 premesso il Collegio ritiene sussistenti entrambi i\npresupposti richiesti ai fini dell\u0027accoglimento dell\u0027istanza\ncautelare. \n Cominciando dal fumus boni iuris, si reputano non manifestamente\ninfondate e rilevanti ai fini dell\u0027accoglimento dell\u0027istanza\ncautelare, come tali meritevoli di essere sottoposte al vaglio della\nConsulta gia\u0027 in questa fase del giudizio, tre questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale di seguito partitamente esposte. \nI. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e\ndegli allegati A e G della legge della Regione Sardegna n. 20/2024 in\nquanto tali norme regionali introducono una disciplina contrastante\ncon gli obblighi internazionali assunti dall\u0027Italia per il\nraggiungimento degli obiettivi di politica energetica dettati dai\nregolamenti dell\u0027Unione europea n. 2018/2001 e n. 2021/1119/UE, dalle\ndirettive n. 98/70/CE, n. 2009/28/CE, n. 2001/77/CE e n. 2023/2413\ndel Parlamento europeo e del Consiglio, nonche\u0027 con la disciplina\nnazionale di attuazione di tali obiettivi dettata dal decreto\nlegislativo n. 199/2021 (in particolare dall\u0027art. 20 dello stesso),\nponendosi in contrasto con gli articoli 3, comma 1, dello Statuto\nspeciale per la Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale\n26 febbraio 1948, n. 3, nonche\u0027 gli articoli 11 e 117, comma 1, della\nCostituzione. \n Emerge, in primo luogo, la violazione dell\u0027art. 3, comma 1, dello\nStatuto speciale per la Regione Sardegna, approvato con legge\ncostituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, laddove statuisce che la\nRegione sarda esercita la propria competenza legislativa (quand\u0027anche\nprimaria-esclusiva) «col rispetto degli obblighi internazionali e\ndegli interessi nazionali», concetto che, poi, si ritrova all\u0027art.\n117, comma 1, della Costituzione, secondo cui il legislatore\nregionale e\u0027 sempre tenuto al rispetto «dei vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». \n Nel caso di specie tale limite non sembra essere stato\nrispettato, per le ragioni di seguito esposte. \n Il regolamento 2018/1999/UE, come recentemente modificato dal\nregolamento 2021/1119/UE (c.d. «Legge europea sul clima»), ha\nindividuato come obiettivo prioritario dell\u0027Unione europea il\nraggiungimento della «neutralita\u0027 climatica» entro l\u0027anno 2050 e come\ntappa fondamentale del relativo percorso la riduzione interna netta,\nentro l\u0027anno 2030, delle emissioni di gas a effetto serra nella\nmisura minima del 55% rispetto ai livelli dell\u0027anno 1990. \n A tal fine l\u0027Unione europea - in dichiarato esercizio delle\ncompetenze che le derivano dall\u0027art. 192, comma 2, lettera e), del\nT.F.U.E., ove si prevede la possibilita\u0027 di adottare «misure aventi\nuna sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse\nfonti di energia e sulla struttura generale dell\u0027approvvigionamento\nenergetico del medesimo» - ha messo in campo un\u0027articolata\n«disciplina energetica» per indirizzare le iniziative attuative degli\nStati membri nella direzione sopra descritta, nello specifico: \n l\u0027art. 15 della direttiva 2018/2001/UE, ove si prevede che\n«1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di\nprocedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze\napplicabili agli impianti e alle relative reti di trasmissione e\ndistribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di\nfreddo da fonti rinnovabili ... siano proporzionate e necessarie e\ncontribuiscano all\u0027attuazione del principio che da\u0027 priorita\u0027\nall\u0027efficienza energetica» e che «gli Stati membri provvedono\naffinche\u0027 le autorita\u0027 competenti a livello nazionale, regionale e\nlocale inseriscano disposizioni volte all\u0027integrazione e alla\ndiffusione delle energie rinnovabili ...»; \n l\u0027art. 15-ter della medesima direttiva, a mente del quale\nentro il 21 maggio 2025 gli Stati membri devono procedere a una\nmappatura coordinata in vista della diffusione delle energie\nrinnovabili sul loro territorio per individuare il potenziale\nnazionale e la superficie necessaria all\u0027installazione degli impianti\nnecessari a soddisfare il contributo nazionale minimo necessario al\nraggiungimento del sopra descritto obiettivo di riduzione dei gas\nserra entro il 2030, garantendo il necessario coordinamento tra le\nautorita\u0027 pubbliche, statali, regionali e locali; \n la previsione della direttiva 2023/2413/UE, secondo cui\n«L\u0027obiettivo della neutralita\u0027 climatica dell\u0027Unione richiede una\ntransizione energetica giusta che non lasci indietro nessun\nterritorio o nessun cittadino, una maggiore efficienza energetica e\nquote nettamente piu\u0027 elevate di energia da fonti rinnovabili in un\nsistema energetico integrato. Le energie rinnovabili svolgono un\nruolo fondamentale nel conseguimento di tali obiettivi, dato che il\nsettore energetico contribuisce attualmente per oltre il 75% alle\nemissioni totali di gas a effetto serra nell\u0027Unione. Riducendo tali\nemissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili possono\nanche contribuire ad affrontare sfide ambientali come la perdita di\nbiodiversita\u0027, e a ridurre l\u0027inquinamento in linea con gli obiettivi\ndella comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2021, dal titolo\n«Un percorso verso un pianeta piu\u0027 sano per tutti - Piano d\u0027azione\ndell\u0027UE: Verso l\u0027inquinamento zero per l\u0027aria, l\u0027acqua e il suolo».\nLa transizione verde verso un\u0027economia basata sulle energie da fonti\nrinnovabili contribuira\u0027 a conseguire gli obiettivi della decisione\n(UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, che mira\naltresi\u0027 a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato\ndell\u0027ambiente, mediante, tra l\u0027altro, l\u0027interruzione e l\u0027inversione\ndel processo di perdita di biodiversita\u0027. Il fatto che l\u0027energia\nrinnovabile riduca l\u0027esposizione agli shock dei prezzi, rispetto ai\ncombustibili fossili, puo\u0027 portare la stessa ad avere un ruolo\nfondamentale nel fronteggiare la poverta\u0027 energetica. L\u0027energia\nrinnovabile puo\u0027 inoltre apportare notevoli vantaggi socioeconomici,\ncreando nuovi posti di lavoro e promuovendo le industrie locali,\nrispondendo, nel contempo, alla crescente domanda interna e mondiale\ndi tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili», con la\nprecisazione che «Sono altresi\u0027 necessari un\u0027ulteriore\nsemplificazione e abbreviazione delle procedure amministrative di\nrilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di\nenergia rinnovabile»; \n l\u0027art. 16-septies della direttiva 2018/2001/UE, come\nmodificato dalla direttiva 2023/2413/UE, secondo cui «nella procedura\ndi rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e\nl\u0027esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la\nconnessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti\ndi stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e\nnell\u0027interesse della salute e della sicurezza pubblica nella\nponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini\ndell\u0027art. 6, paragrafo 4, e dell\u0027art. 16, paragrafo 1, lettera c),\ndella direttiva 92/43/CEE, dell\u0027art. 4, paragrafo 7, della direttiva\n2000/60/CE e dell\u0027art. 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva\n2009/147/CE». Al fine di dare attuazione a tale disciplina unionale,\nil legislatore nazionale ha dettato disposizioni particolarmente\nincisive. \n Con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, espressamente\nattuativo della direttiva 2018/2001/UE, si e\u0027 stabilito che ciascuna\nregione e provincia autonoma deve assicurare il consumo sul proprio\nterritorio di una quota minima di energia da fonti rinnovabili,\nsecondo le modalita\u0027 descritte dallo stesso decreto legislativo n.\n199/2021, che ha, poi, incaricato il legislatore regionale di\nindividuare, nel rispetto dei principi fissati da appositi decreti\nministeriali, le aree considerate a priori idonee all\u0027installazione\ndegli impianti (art. 20, comma 4), stabilendo, pero\u0027, nel contempo,\nall\u0027art. 20, comma 8, che «Nelle more dell\u0027individuazione delle aree\nidonee sulla base dei criteri e delle modalita\u0027 stabiliti dai decreti\ndi cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al\ncomma 1 del presente articolo: \n a) i siti ove sono gia\u0027 installati impianti della stessa\nfonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche\nsostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale\nricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non\ncomportino una variazione dell\u0027area occupata superiore al 20 per\ncento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica\nper gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione\ndell\u0027area occupata e\u0027 soggetta al limite di cui alla lettera c-ter),\nnumero 1); \n b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi\ndel Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.\n152; \n c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o\nin condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere\nnon suscettibili di ulteriore sfruttamento; \n c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita\u0027 delle\nsocieta\u0027 del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di\ninfrastrutture ferroviarie nonche\u0027 delle societa\u0027 concessionarie\nautostradali; \n c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita\u0027 delle\nsocieta\u0027 di gestione aeroportuale all\u0027interno dei sedimi\naeroportuali, ivi inclusi quelli all\u0027interno del perimetro di\npertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all\u0027allegato 1\nal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017,\npubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme\nrestando le necessarie verifiche tecniche da parte dell\u0027Ente\nnazionale per l\u0027aviazione civile (ENAC); \n c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche\ncon moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in\nassenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni\nculturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio\n2004, n. 42; \n 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro\ni cui punti distino non piu\u0027 di 500 metri da zone a destinazione\nindustriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse\nnazionale, nonche\u0027 le cave e le miniere; \n 2) le aree interne agli impianti industriali e agli\nstabilimenti, questi ultimi come definiti dall\u0027art. 268, comma 1,\nlettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche\u0027 le\naree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti\ndistino non piu\u0027 di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; \n 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una\ndistanza non superiore a 300 metri; \n c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b),\nc), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro\ndei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22\ngennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui\nall\u0027art. 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne\u0027 ricadono\nnella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della\nparte seconda oppure dell\u0027art. 136 del medesimo decreto legislativo.\nAi soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e\u0027\ndeterminata considerando una distanza dal perimetro di beni\nsottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di\ncinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei\nprocedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura\na esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree\nsottoposte a tutela secondo quanto previsto all\u0027art. 12, comma 3-bis,\ndel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387». \n Pertanto, sulla base di quanto sin qui esposto, il compito\nattribuito dalla disciplina statale sopra descritta al legislatore\nregionale e\u0027 limitato all\u0027individuazione puntuale delle singole aree\nidonee, ma questo pur sempre, nel rispetto dell\u0027elenco categoriale di\ncui all\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021, con la\nconseguenza concreta che lo stesso legislatore regionale non puo\u0027\nlegittimamente vietare l\u0027installazione di impianti produttivi da\nfonti rinnovabili su aree rientranti nell\u0027elenco categoriale previsto\ndallo stesso art. 20, comma 8. Limite, questo, che costituisce un\nindispensabile strumento di attuazione dei sopra descritti obblighi\nassunti dall\u0027Italia a livello unionale, certamente vanificati se\nciascuna regione potesse liberamente ridurre le aree idonee\nall\u0027installazione degli impianti, mettendo cosi\u0027 in dubbio la tenuta\ncomplessiva del «sistema» preordinato alla realizzazione degli\nobiettivi unionali. \n Tale impostazione ha, poi, trovato conferma normativa espressa\nall\u0027art. 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito\ndalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con cui e\u0027 stato espressamente\nprecisato, modificando il tenore testuale dell\u0027art. 20, comma 1, del\ndecreto legislativo n. 199/2021, che l\u0027individuazione puntuale delle\naree idonee mediante i decreti ministeriali previsti al medesimo\ncomma 1 deve avvenire «tenuto conto delle aree idonee ai sensi del\ncomma 8»: poiche\u0027 il legislatore regionale, a sua volta, e\u0027 tenuto a\nindividuare le aree idonee «Conformemente ai principi e criteri\nstabiliti dai decreti di cui al comma 1» (cosi\u0027 l\u0027incipit dell\u0027art.\n20, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 199/2021), anche la\nsfera decisionale del legislatore regionale non puo\u0027 che trovare un\nlimite invalicabile nello stesso elenco categoriale di cui all\u0027art.\n20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021. \n Tanto e\u0027 vero che, con ordinanza cautelare 14 novembre 2024, n.\n4298, il Consiglio di Stato ha sospeso l\u0027efficacia dell\u0027art. 7, comma\n2, lettera c), del decreto ministeriale 21 giugno 2024, recante\n«Disciplina per l\u0027individuazione di superfici e aree idonee per\nl\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili», proprio nella parte\nin cui consente alle regioni di vietare l\u0027installazione degli\nimpianti energetici da fonti rinnovabili su aree indicate come a cio\u0027\nidonee dal sopra citato art. 20, comma 8, del decreto legislativo n.\n199/2021. \n Orbene la legge della Regione Sardegna n. 20/2024 ha, invece,\nintrodotto una disciplina, sulla quale si fondano gli atti impugnati\nnel presente giudizio, che - ad avviso del Collegio - non pare\nproprio conformarsi al sopra descritto quadro normativo europeo e\nnazionale, avendo la suddetta legge regionale: \n individuato molteplici aree inidonee all\u0027installazione degli\nimpianti, mentre, come si e\u0027 detto, il compito del legislatore\nregionale e\u0027 (soltanto) quello di individuare puntualmente le «aree\nidonee» quali beneficiarie di apposita accelerazione autorizzativa,\nsenza intaccare l\u0027elenco categoriale di cui all\u0027art. 20, comma 8, del\ndecreto legislativo n. 199/2021; \n individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia,\npari a quasi al 95% dell\u0027intero territorio regionale (si veda, in\nparticolare, il comma 5 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20/2024\nin relazione agli allegati da A a G alla stessa legge), anche qui in\ndiretto contrasto con l\u0027elenco categoriale di aree idonee dettato\ndall\u0027art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 1 del decreto legislativo\nn. 199/2021; per comprendere la portata ostativa di tale disciplina\nregionale basti pensare che essa impedisce la realizzazione di\nimpianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi totalita\u0027 delle\naree agricole sarde, senza tenere neppure conto del fatto che l\u0027art.\n20, comma 8, lettera c-ter), n. 1 del decreto legislativo n. 199/2021\ninclude certamente tra quelle idonee a ospitare gli impianti le aree\nagricole «racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu\u0027 di\n500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e\ncommerciale», proprio come nel caso dell\u0027area destinata a ospitare\nl\u0027impianto ora di interesse dell\u0027odierna ricorrente; \n vietato tout court la realizzazione di impianti energetici da\nfonti rinnovabili nelle aree che ha individuato come inidonee (art.\n1, comma 5, primo periodo), introducendo un divieto assoluto in\ndiretto contrasto con quanto espressamente previsto dall\u0027art. 20,\ncomma 7, del decreto legislativo n. 199/2021, a mente del quale «Le\naree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non\nidonee all\u0027installazione di impianti di produzione di energia\nrinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee»; in tal modo, peraltro, la\ndisciplina regionale impedisce quella valutazione da effettuarsi caso\nper caso, in sede amministrativa - e in particolare nei procedimenti\nconcernenti aree a vario titolo vincolate - alla luce della specifica\nsituazione di ciascun sito oggetto di proposta progettuale, che\nrappresenta la via maestra per contemperare le esigenze di tutela\ndell\u0027ambiente e del paesaggio con i sopra descritti obiettivi di\nriduzione delle emissioni di gas serra mediante produzione energetica\nda fonti rinnovabili (si veda, sul punto specifico, Corte\ncostituzionale, 21 ottobre 2022, n. 216, secondo cui «la\ndichiarazione di idoneita\u0027 deve ... risultare quale provvedimento\nfinale di un\u0027istruttoria adeguata volta a prendere in considerazione\ntutta una serie di interessi coinvolti», cosicche\u0027 «una normativa\nregionale che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo\ne, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli\ninteressi strettamente aderente alla specificita\u0027 dei luoghi,\nimpedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici\nimplicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa\ndell\u0027Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti\ndi energia rinnovabile (sentenza n. 286 del 2019; in senso analogo ex\nmultis sentenze n. 106 del 2020; n. 69 del 2018; n. 13 del 2014 e 44\ndel 2011)». \n E tale dirompente contenuto precettivo della legge regionale in\nesame si pone, come detto, in diretto contrasto con gli obblighi\neurounitari dell\u0027Italia e, pertanto, con gli articoli 3, comma 1,\ndello Statuto Sardo e 117, comma 1, della Costituzione, mediante la\nviolazione della disciplina nazionale interposta di cui al decreto\nlegislativo n. 199/2021. \nII. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e\ndegli allegati A e G della legge della Regione Sardegna n. 20/2024 in\nquanto tali norme regionali introducono una disciplina che travalica\ni limiti della competenza legislativa regionale tracciati dagli\narticoli 3 e 4 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna,\napprovato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche\u0027\ndall\u0027art. 117, commi 2, lettera s), e 3, della Costituzione. \n Lo Statuto Sardo, all\u0027art. 3, comma 2, lettera f), assegna alla\nRegione Sardegna competenza legislativa esclusiva in materia di\n«edilizia e urbanistica» (che comprende, come noto, anche la\n«componente paesaggistica»), nonche\u0027 competenza legislativa\nconcorrente in materia di «e) produzione e distribuzione dell\u0027energia\nelettrica». \n L\u0027art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, dal canto\nsuo, attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in\nmateria di «tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni\nculturali», cosi\u0027 come il comma 3 dello stesso art. 117 include tra\nle materie di competenza concorrente quella relativa «a produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia». \n Non vi e\u0027 dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di riparto\ndelle competenze su materie oggettivamente «interferenti», lo Stato\ndisponga di significativi spazi di intervento, potendo dettare i\nprincipi quadro in materia produzione energetica, trattandosi di una\nmateria oggetto di competenza concorrente, nonche\u0027 i principi\nfondamentali e le norme di riforma economico-sociale ordinariamente\ncapaci di limitare la stessa competenza legislativa regionale\nesclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo: vedi supra). Inoltre\nlo stesso legislatore nazionale puo\u0027 interferire in subiecta materia\nattraverso la propria potesta\u0027 esclusiva e trasversale a tutela\ndell\u0027ambiente, sulla quale gli impianti energetici da fonti\nrinnovabili hanno evidenti ricadute. \n Orbene tali criteri per la composizione di competenze legislative\ncosi\u0027 «incrociate» tra Stato e Regione non sembrano essere stati\nrispettati dalla legge regionale ora in esame. \n Difatti la legge regionale n. 20/2024, al dichiarato scopo di\ntutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che, come\nsi e\u0027 visto, appare sotto diversi aspetti in contrasto con quella\nnazionale di riferimento anche per profili sui quali il legislatore\nnazionale, intervenendo a garanzia della massima diffusione degli\nimpianti energetici da fonti rinnovabili: \n ha introdotto «principi quadro» in materia di produzione\nenergetica, cui il legislatore regionale e\u0027 tenuto ad attenersi\nnell\u0027esercitare la relativa competenza concorrente; \n ha dettato regole finalizzate alla tutela dell\u0027ambiente,\nsulla quale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»; \n ha prescritto principi fondamentali e norme di riforma\neconomico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche nelle\nmaterie di sua competenza esclusiva. Tale impostazione trova conferma\nnella recente pronuncia 12 marzo 2025, n. 28, con cui la Consulta ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3 della legge\ndella Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5, la quale -\nsostanzialmente allo scopo di anticipare gli effetti a regime della\nlegge regionale n. 20/2024 ora in esame - aveva vietato, per un\nperiodo massimo di diciotto mesi, l\u0027installazione di nuovi impianti\nenergetici da fonti rinnovabili su gran parte del territorio sardo. \n Con tale pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto\nche, alla luce dei principi eurounitari sopra descritti, il\nlegislatore regionale sia legittimato soltanto a individuare\npuntualmente le aree idonee a fini di semplificazione delle procedure\nautorizzative dei nuovi impianti e che non possa, invece, limitare,\nneppure temporaneamente, la realizzazione degli stessi rispetto a\nquanto previsto dalla disciplina nazionale di riferimento. \n Pertanto anche tale pronuncia della Consulta conferma che il\nlegislatore regionale - nell\u0027individuare le aree idonee alla\nrealizzazione degli impianti per cui e\u0027 causa - e\u0027 vincolato al\nminimum legale fissato da quello statale all\u0027art. 20, comma 8, del\ndecreto legislativo n. 199/2021, con cui gia\u0027 e\u0027 stato operato un\nbilanciamento «a monte» tra l\u0027interesse pubblico sotteso alla\nrealizzazione degli impianti e le esigenze di tutela dell\u0027ambiente e\ndel paesaggio direttamente incisi dalla realizzazione dei nuovi\nimpianti; cio\u0027 comporta, altresi\u0027, che la competenza legislativa\nesclusiva in materia di paesaggio di cui la Regione Sardegna trovi un\nlimite nelle norme nazionali espressive, oltre che dei sopra\ndescritti impegni internazionali, anche dei «principi fondamentali\nche, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie»\ndella Regione Sardegna (cosi\u0027 la citata sentenza n. 28/2025 della\nConsulta). \n Considerazioni, queste, che sono leggibili anche nel ricorso\ninnanzi alla Corte costituzionale proposto dal Governo nei confronti\ndella stessa legge regionale n. 20/2024 ora in esame, per la\ndiscussione del quale e\u0027 stata gia\u0027 fissata l\u0027udienza del 7 ottobre\n2025. \n In quel ricorso e\u0027 stato, in particolare, evidenziato che,\npersino prima dell\u0027entrata in vigore del decreto legislativo n.\n199/2021, l\u0027univoco orientamento della giurisprudenza costituzionale\n- sulla scorta della disciplina unionale di riferimento - era gia\u0027\nnel senso di ritenere illegittime eventuali norme regionali tendenti\na sancire in via generalizzata e astratta la non idoneita\u0027 di intere\nporzioni di territorio e/o a imporre aprioristiche e significative\nlimitazioni alla realizzazione dei nuovi impianti (si veda, in tal\nsenso, Corte costituzionale, 5 aprile 2018, n. 69), cio\u0027 al fine di\ngarantire la concreta attuazione del principio di massima diffusione\ndelle fonti di energia rinnovabili (cfr. Corte costituzionale 30\ngennaio 2014, n. 13, Corte costituzionale 27 ottobre 2022, n. 221 e\nCorte costituzionale 23 febbraio 2023, n. 27). \nIII. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 5, della legge\nregionale n. 20/2024 per contrasto con gli articoli 3 e 41 della\nCostituzione. \n Come gia\u0027 si e\u0027 evidenziato nella precedente esposizione, i\nlavori finalizzati alla realizzazione dell\u0027impianto proposto\ndall\u0027odierna ricorrente non hanno comportato alcuna significativa\nmodificazione dello stato dei luoghi, il che attribuisce rilievo a\nuna seconda questione di legittimita\u0027 costituzionale della disciplina\nintrodotta dalla legge regionale n. 20/2024, che specificamente\nriguarda la parte in cui questa statuisce, all\u0027art. 1, comma 5, che\n«I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque\ndenominati gia\u0027 emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti\nnelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i\nprovvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno gia\u0027 comportato\nuna modificazione irreversibile dello stato dei luoghi». \n In tal modo la legge regionale si e\u0027 attribuita una portata\nretroattiva, dichiarandosi espressamente applicabile anche laddove\ngia\u0027 sia stato rilasciato il richiesto titolo autorizzativo - del\nquale sancisce addirittura l\u0027inefficacia ex lege - con la sola\neccezione dei casi in cui i lavori gia\u0027 intrapresi abbiano\ndeterminato, all\u0027entrata in vigore della nuova disciplina, «una\nmodifica irreversibile dello stato dei luoghi». \n Tuttavia il potere del legislatore di introdurre norme\nretroattive non e\u0027 illimitato, trovando un preciso limite nei canoni\ndi ragionevolezza e di legittimo affidamento, che impongono di\noperare un «puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno\nmotivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al\ncontempo potenzialmente lesi dall\u0027efficacia a ritroso della norma\nadottata» (cfr. Corte costituzionale 12 aprile 2017, n. 73),\nbilanciamento che nel caso in esame porta il Collegio a dubitare\ndella legittimita\u0027 costituzionale della disciplina regionale in\ndiscussione. \n Cominciando dal canone di legittimo affidamento, riconducibile\nall\u0027art. 3 Cost., lo stesso e\u0027 qualificato come «principio\nconnaturato allo Stato di diritto» (sentenze numeri 73/2017, 170 e\n160 2013, 78/2012, 209/2010), quale «riflesso soggettivo»\ndell\u0027indispensabile carattere di coerenza dell\u0027ordinamento giuridico,\na sua volta corollario del fondamentale valore della certezza del\ndiritto (cfr. Corte costituzionale, 17 dicembre 1985, n. 349). \n Ovviamente l\u0027intensita\u0027 dello scrutinio costituzionale basato sul\nlegittimo affidamento varia a seconda dell\u0027oggettiva rilevanza\nacquisita dallo stesso nella specifica fattispecie esaminata, la\nquale, a sua volta, dipende da quanto accaduto a livello\nordinamentale prima dell\u0027entrata in vigore della legge retroattiva. \n Orbene nel caso ora in esame il livello dell\u0027affidamento che\nl\u0027ordinamento aveva legittimamente ingenerato negli operatori del\nsettore - circa la possibilita\u0027 di realizzare gli impianti, quanto\nmeno, nelle aree individuate dall\u0027art. 20, comma 8, del decreto\nlegislativo n. 199/2021 - e\u0027 senza dubbio molto elevato. \n Difatti la nuova disciplina regionale limitativa ha inciso su un\nquadro normativo che - dai sopra descritti principi fondamentali di\nrango eurounitario, alla disciplina nazionale di attuazione degli\nstessi, sino al conforme «diritto vivente» - sanciva da tempo la\nsicura realizzabilita\u0027 degli impianti su aree come quella ora in\ndiscussione, ricollegandola a un obiettivo di rango indubbiamente\nelevato quale la transizione energetica a fini di tutela\ndell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema (vedi supra). \n Pertanto gli operatori del settore non potevano ragionevolmente\naspettarsi una sopravvenienza normativa come quella ora in esame,\ntanto da avere immediatamente sostenuto - anche nel caso specifico\nora in esame - rilevanti investimenti economici. \n Quanto, poi, al principio di ragionevolezza, la giurisprudenza\ndella Consulta ha da tempo chiarito che le disposizioni legislative\nretroattive non possono «trasmodare in un regolamento irrazionale e\narbitrariamente incidente sulle situazioni sostanziali poste in\nessere da leggi precedenti» (si vedano, ex multis, le sentenze numeri\n16/2017, 203/2016 e 149/2017). \n Tale canone, dunque, concorre con quello del legittimo\naffidamento a perseguire il valore della certezza delle situazioni\ngiuridiche, ponendosi quale limite alla scelta del legislatore di\nintrodurre discipline incidenti su rapporti giuridici in corso di\nsvolgimento, a tutela dell\u0027aspettativa della parte privata a\nconservare - per tutto il periodo di spettanza e nell\u0027originaria\nentita\u0027 - l\u0027utilita\u0027 legittimamente acquisita in forza di un atto\ndella pubblica amministrazione (si veda, sul punto, Consiglio di\nStato, adunanza plenaria 5 agosto 2022, n. 9). \n Orbene nel caso ora in esame sussistono significativi elementi in\ngrado, quanto meno, di mettere in dubbio la ragionevolezza della\nportata retroattiva attribuita alla normativa regionale ora in\ndiscussione. \n Prima di tutto, in via generale, depone in questo senso la gia\u0027\ndescritta incidenza della stessa su (quasi) tutto il territorio\nregionale, peraltro con portata preclusiva di qualunque nuovo\nintervento, il che «sposta completamente il pendolo» a favore delle\ndichiarate finalita\u0027 di tutela paesaggistica e trascura completamente\nle pesanti ricadute negative su tutti i controvalori sottesi alla\npolitica energetica eurounitaria e nazionale. \n In secondo luogo, ora con specifico riferimento al profilo di\nmaggiore interesse ai fini della presente decisione, appare\nfrancamente irragionevole la scelta di sottrarre agli effetti della\nnuova disciplina inibitoria i soli impianti la cui gia\u0027 intervenuta\nesecuzione abbia gia\u0027 comportato - alla data di entrata in vigore\ndella stessa legge regionale n. 20/2024 - un\u0027irreversibile\ntrasformazione del fondo interessato. \n Tale limitazione, infatti, se rapportata all\u0027affidamento del\nprivato che aveva conseguito il titolo autorizzatorio, appare\nirragionevole in quanto la realizzazione dei nuovi impianti richiede\nnotevoli investimenti preventivi rispetto alla concreta esecuzione\ndei lavori, innanzitutto per l\u0027acquisto del terreno e dei materiali\ncostruttivi, come puntualmente accaduto (anche) nel caso ora in esame\n(vedi supra), e di questo la disciplina transitoria regionale sopra\ndescritta non ha tenuto minimamente conto, finendo cosi\u0027 per trattare\nin modo differente «situazioni imprenditoriali» analogamente incise\ndalla sopravvenienza normativa, con la conseguente violazione,\naltresi\u0027, del principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Carta,\nnonche\u0027 del diritto di libera iniziativa economica sancito dall\u0027art.\n41 della Costituzione. Del resto, a quest\u0027ultimo proposito, la\ngiurisprudenza della Corte costituzionale ha da tempo precisato che\nle novita\u0027 normative restrittive dell\u0027iniziativa economica privata\nnon possono fondarsi su una qualunque «utilita\u0027 sociale»,\npresupponendo, altresi\u0027, una ragionevole proporzione tra il fine\nperseguito e il mezzo prescelto (cfr. Corte costituzionale, 23\nnovembre 2021, n. 218). \n Quanto, infine, all\u0027ulteriore presupposto del periculum in mora,\nla sussistenza dello stesso emerge chiaramente dalla rilevanza degli\ninvestimenti gia\u0027 sostenuti dalla ricorrente, finanche suscettibili\ndi arrecare il dissesto finanziario dell\u0027impresa (vedi supra),\nnonche\u0027 dalla perdita delle utilita\u0027 che l\u0027operatore ricaverebbe\ndall\u0027esercizio dell\u0027impianto. \n E proprio questa notevole pregnanza del periculum in mora,\nunitamente al fatto che nel caso in esame il giudizio cautelare non\npuo\u0027 essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle sopra\ndescritte questioni di legittimita\u0027 costituzionale (vedi supra),\nrende necessario sospendere il giudizio, rimettere alla Corte\ncostituzionale l\u0027esame delle questioni stesse e, nel contempo,\naccogliere in via interinale l\u0027istanza cautelare proposta in ricorso,\ncosi\u0027 da evitare che il tempo inevitabilmente necessario alla\ndecisione della Consulta possa arrecare pregiudizio alla ricorrente,\nin conformita\u0027 a quanto previsto dall\u0027art. 55, comma 1, cod. proc.\namm., secondo cui il giudice, laddove venga attendibilmente allegato\nil rischio di un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo\nnecessario alla decisione finale, puo\u0027 immediatamente emanare le\nmisure cautelari piu\u0027 idonee a preservare medio tempore l\u0027efficacia\nconcreta della decisione stessa (si vedano, altresi\u0027, sul punto, le\nsentenze della Corte costituzionale 16 luglio 1996, n. 249, 23 giugno\n1994, n. 253 e 28 giugno 1985, n. 190, ove conformemente si afferma\nche «la disponibilita\u0027 delle misure cautelari e\u0027 strumentale\nall\u0027effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale e costituisce\nespressione del principio per cui la durata del processo non deve\nandare a danno dell\u0027attore che ha ragione, in attuazione dell\u0027art. 24\ndella Costituzione»). \n L\u0027ulteriore esame della domanda cautelare alla luce della\npronuncia della Consulta e\u0027 rinviato alla prima Camera di consiglio\nutile successiva alla comunicazione della pronuncia stessa. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione\nseconda), interlocutoriamente pronunciando sull\u0027istanza cautelare\nproposta in ricorso: \n dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 1, 2, 5,\n6, 7 e degli allegati A e G, della legge della Regione Sardegna n.\n20/2024 per contrasto con gli articoli 3, comma 1, dello Statuto\nspeciale per la Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale\n26 febbraio 1948, n. 3, 11 e 117, comma 1, della Costituzione,\nnonche\u0027 dell\u0027art. 1, comma 5, della stessa legge regionale n. 20/2024\nper contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione; \n sospende il giudizio e ordina alla Segreteria l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n sospende interinalmente l\u0027efficacia del provvedimento\nimpugnato; \n dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti\nin causa, nonche\u0027 la sua notificazione al Presidente della Regione\nautonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio regionale\nsardo. \n Fissa per l\u0027ulteriore esame della domanda cautelare la prima\nCamera di consiglio utile successiva alla comunicazione della\ndecisione della Corte costituzionale. \n La regolazione tra le parti delle spese della presente fase di\ngiudizio e\u0027 rinviata alla definizione della domanda cautelare. \n La presente ordinanza sara\u0027 eseguita dall\u0027Amministrazione ed e\u0027\ndepositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera\u0027 a darne\ncomunicazione alle parti. \n Cosi\u0027 deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del giorno 4\ngiugno 2025, con l\u0027intervento dei magistrati: \n Tito Aru, Presidente; \n Antonio Plaisant, consigliere, estensore; \n Silvio Esposito, referendario. \n \n Il Presidente: Aru \n \n L\u0027estensore: 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