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(Atti sessuali con minorenne) anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma 6 del medesimo articolo (ipotesi di minore gravità) – Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.\u0026nbsp;e rispetto a fattispecie che, in ragione del relativo trattamento sanzionatorio, sono indice di maggiore pericolosità – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena. \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eOrdinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Concessione ai detenuti condannati per determinati delitti solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno – Omessa esclusione dal novero di tali reati del reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater cod. pen., allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità di cui al comma 6\u0026nbsp;del medesimo articolo \u0026nbsp;– Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.\u0026nbsp;e rispetto a fattispecie che, in ragione del relativo trattamento sanzionatorio, sono indice di maggiore pericolosità – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1-quater.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.\u003c/p\u003e","prima_parte":"S.M.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2025\n\r\nOrdinanza  del  30  giugno  2025  del  Tribunale  di  Catanzaro   nel\nprocedimento penale a carico di S. M.. \n \nEsecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive\n  brevi - Esclusione della possibilita\u0027 per il pubblico ministero  di\n  sospendere l\u0027esecuzione della pena per il  reato  di  cui  all\u0027art.\n  609-quater  cod.  pen.  anche  nel  caso  di  riconoscimento  della\n  circostanza attenuante speciale di cui  al  comma  6  del  medesimo\n  articolo. \n- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a). \nOrdinamento penitenziario - Benefici penitenziari  -  Concessione  ai\n  detenuti condannati per determinati delitti  solo  sulla  base  dei\n  risultati dell\u0027osservazione scientifica della personalita\u0027 condotta\n  collegialmente per almeno un anno - Omessa esclusione dal novero di\n  tali reati del reato di atti sessuali con minorenne di cui all\u0027art.\n  609-quater cod. pen., allorche\u0027 sia stata riconosciuta l\u0027ipotesi di\n  minore gravita\u0027 di cui al comma 6 del medesimo articolo. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento  penitenziario\n  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della\n  liberta\u0027), art. 4-bis, comma 1-quater. \n\n\r\n(GU n. 36 del 03-09-2025)\n\r\n \n                      IL TRIBUNALE DI CATANZARO \n \n \n                          Sezione I Penale \n \n    In composizione collegiale, composto da: \n      dott.ssa Beatrice Fogari - Presidente; \n      dott.ssa Marilena Sculco - Giudice Est.; \n      dott.ssa Elisa Fabio - Giudice; \n    Vista la richiesta di sospensione dell\u0027ordine  di  esecuzione  n.\nSIEP 118/2025 formulata dal Pubblico Ministero nell\u0027interesse di  M. \n S.     nato a    il     ; \n    fissata l\u0027udienza all\u002711 giugno 2025 e datone rituale avviso alle\nparti; \n    sentite le richieste formulate dal Pubblico Ministero e dall\u0027Avv.\nGiuseppe Antonio Saladino che.  presente  in  sostituzione  dell\u0027Avv.\nSergio Lucisano, ha depositato memoria; \n    letti gli  atti  del  fascicolo  dell\u0027esecuzione  e  ritenuta  la\npropria competenza, ha pronunciato la seguente ordinanza. \n    Il Pubblico Ministero ha chiesto la  sospensione  dell\u0027ordine  di\nesecuzione di data 14 maggio 2025, relativo alla pena  di  anni  uno,\nmesi uno  e  giorni  dieci  di  reclusione  inflitta  a  M.     S.   \n condannato per il reato di cui all\u0027art. 609-quater codice penale dal\nTribunale di Catanzaro con sentenza n.  1251  del  13  ottobre  2021,\nparzialmente  riformata  con  sentenza  della  Corte  di  appello  di\nCatanzaro del 27 maggio 2024, irrevocabile il 14 aprile 2025. \n    L\u0027organo dell\u0027accusa ha formulato la richiesta di sospensione  in\nparola, previo giudizio di rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  656,  comma\n9, lett. a), codice procedura penale  in  relazione  all\u0027art.  4-bis,\ncomma 1-quater, legge n. 354/2975, come interpretato  dalla  costante\ngiurisprudenza  di  legittimita\u0027,  nella  parte  in  cui  esclude  la\npossibilita\u0027 per il Pubblico  Ministero  di  sospendere  l\u0027esecuzione\ndella pena per il reato di  cui  all\u0027art.  609-quater  codice  penale\nanche  nel  caso  di  riconoscimento  della  circostanza   attenuante\nspeciale di cui al comma 6 del medesimo articolo, per  contrasto  con\ngli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. a sostegno della  propria  tesi,  il\nPubblico Ministero ha rappresentato quanto segue: \n      l\u0027art. 4-bis, comma 1-quater, legge n. 354/2975 prevede  che  i\ncondannati per i reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater\ne 609-octies codice penale possano accedere ai benefici  penitenziari\nsolo sulla base dei  risultati  dell\u0027osservazione  scientifica  della\npersonalita\u0027,  condotta  collegialmente  per  almeno  un   anno;   la\ndisposizione in parola si applica al delitto di cui all\u0027art.  609-bis\ndel codice penale, salvo che sia stata  riconosciuta  la  circostanza\nattenuante prevista dallo stesso articolo; \n      in applicazione delle richiamate norme, il  Pubblico  Ministero\nnon puo\u0027 sospendere l\u0027esecuzione a carico di M.     S.     ,  che  di\nconseguenza dovrebbe espiare quasi l\u0027intera pena detentiva applicata,\nsenza che il Tribunale di sorveglianza  possa  valutare  in  concreto\nl\u0027idoneita\u0027 e l\u0027opportunita\u0027 di una misura alternativa; \n      l\u0027assetto normativo cosi\u0027  delineato  sarebbe  incostituzionale\nper contrasto, innanzitutto,  con  l\u0027art.  3  Cost.,  atteso  che  il\ndivieto  di  sospensione  dell\u0027esecuzione  che  ci  occupa   non   e\u0027\napplicabile ai condannati per il reato  di  violenza  sessuale  (art.\n609-bis del codice  penale)  per  il  quale  sia  stata  riconosciuta\nanaloga   attenuante.   Contrasterebbe   con    il    principio    di\nragionevolezza, dunque, l\u0027operativita\u0027 del divieto rispetto al  reato\ndi atti sessuali con minorenne, nelle  ipotesi  di  minore  gravita\u0027,\nquale quella ritenuta a carico del M a venire in rilievo e\u0027  infatti,\nnel reato di cui all\u0027art. 609-quaterdel codice penale,  una  condotta\nrealizzata in costanza di consenso da  parte  della  persona  offesa,\nsebbene il consenso sia presunto non valido in ragione  della  minore\neta\u0027 del soggetto passivo. In questo contesto, il Pubblico  Ministero\nha evidenziato come la  presunzione  di  maggiore  pericolosita\u0027  dei\ncondannati per i reati di cui all\u0027art. 656, comma 9, lett. a), codice\nprocedura penale , alla quale ha  piu\u0027  volte  fatto  riferimento  la\nCorte costituzionale, non trova riscontro nei  caratteri  strutturali\ndei reati di cui agli arti 609-bis e 609-quater  del  codice  penale;\ncio\u0027 si verifica a maggior ragione nelle ipotesi, quale quella che ci\noccupa, in cui la condotta si sia esaurita in  baci  e  abbracci  tra\npersone legate da uno spontaneo sentimento e la  differenza  di  eta\u0027\ntra soggetto passivo e  autore  del  reato  non  sia  particolarmente\nrilevante; \n      vi sarebbe contrasto, altresi\u0027, con l\u0027art. 27, comma 3,  codice\nprocedura penale , che consacra la funzione rieducativa  della  pena,\nattesa l\u0027introduzione di un\u0027aprioristica presunzione di pericolosita\u0027\nin  relazione  al  titolo  di  reato,  in  assenza  di   qualsivoglia\nvalutazione del Tribunale di sorveglianza quanto alla possibilita\u0027 di\napplicazione di una misura alternativa alla detenzione. \n    La  Difesa  ha  depositato  memoria  nella  quale   ha   espresso\nargomentazioni adesive rispetto  a  quelle  del  Pubblico  Ministero,\nevidenziando come la disposizione censurata  violi  il  principio  di\noffensivita\u0027  e  si  traduca  in  una   disparita\u0027   di   trattamento\nirragionevole, in contrasto con l\u0027art.  3  Cost.  E\u0027  stato  altresi\u0027\nevidenziato il contrasto con l\u0027art. 27, comma 3, della Costituzione. \n    Ancora,  e\u0027  stato  osservato  come  la  disposizione  della  cui\nlegittimita\u0027 si dubita non sia intangibile, tanto che  codesta  Corte\ne\u0027 intervenuta dichiarandone  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  nella\nparte in cui precludeva la sospensione dell\u0027esecuzione per  il  reato\ndi incendio boschivo colposo. \n    Infine, il difensore ha fatto richiamo al par.  40  del  Commento\nGenerale n. 20/2016 del Comitato ONU per i Diritti dell\u0027Infanzia,  in\nseno al quale e\u0027 stato raccomandato di evitare  la  criminalizzazione\ndi «adolescenti di  eta\u0027  simile  per  attivita\u0027  sessuali  di  fatto\nconsensuali  e  non  sfruttative»,  si\u0027  da  scongiurare  automatismi\nrepressivi, in un\u0027ottica - all\u0027opposto - individualizzante. \n    Quanto al fatto in ordine al  quale  M.       e\u0027  stato  ritenuto\ncolpevole, trattasi  di  condotta  realizzata  all\u0027epoca  in  cui  il\npredetto era ventenne e, segnatamente, di atti sessuali con la minore\nP.    G.     , allora tredicenne. \nLa rilevanza della questione. \n    Ritiene il Tribunale che la prospettata questione di legittimita\u0027\ncostituzionale sia  rilevante  poiche\u0027,  applicando  la  disposizione\ncensurata, non vi sarebbe  possibilita\u0027  di  sospendere  l\u0027ordine  di\nesecuzione che grava in capo a M.    e cio\u0027 alla luce sia del  chiaro\ntenore letterale dell\u0027art. 656, comma 9, lett. a),  codice  procedura\npenale  ,  sia  dell\u0027elaborazione  giurisprudenziale  relativa   alla\ndisposizione in parola. \n    Come  gia\u0027  evidenziato,  il  menzionato  comma  9,   lett.   a),\nnell\u0027operare formale richiamo ai reati di cui all\u0027art. 4-bis legge n.\n354/1975,  stabilisce  che  la  sospensione   dell\u0027esecuzione   della\ncondanna non puo\u0027 essere disposta, tra gli altri, per i condannati in\nordine al delitto di cui all\u0027art. 609-quater del  codice  penale,  se\nnon    previa    osservazione    scientifica    della    personalita\u0027\ndell\u0027interessato, condotta  collegialmente  per  almeno  un  anno  in\nregime inframurario (art. 4-bis, comma 1-quater, legge n.  354/1975);\ndetta regola non subisce eccezioni nell\u0027ipotesi attenuata di  cui  al\npenultimo comma dell\u0027art. 609-quater del codice penale, a  differenza\ndi  quanto  previsto  in  relazione  ad  analoga  ipotesi  di  minore\ngravita\u0027, se accessoria al delitto di  cui  all\u0027art.  609-bis  codice\npenale (art. 4-bis, comma 1-quater, cit., secondo periodo). \n    Chiara la portata della disposizione in commento, su cui pure  la\nSuprema Corte si e\u0027  soffermata  nell\u0027escludere  la  possibilita\u0027  di\nun\u0027interpretazione  estensiva  o  analogica  dell\u0027art.  4-bis,  comma\n1-quater, secondo periodo,  legge  n.  354/1975  all\u0027ipotesi  che  ci\noccupa (Cass., Sez. I, 13 settembre 2022 - dep. 2023,  n.  2533,  Rv.\n284049 - 01, in motivazione). \n    Nel ribadire il divieto, la Cassazione ha ritenuto manifestamente\ninfondata  la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, legge n. 354/1975, in  relazione\nagli artt. 3 e 27  della  Costituzione,  laddove  dette  disposizioni\nprevedono che i benefici di cui al comma 1 del  medesimo  art.  4-bis\npossono essere concessi  ai  detenuti  o  internati  per  il  delitto\nprevisto dall\u0027art. 609-quater  codice  penale  solo  sulla  base  dei\nrisultati dell\u0027osservazione scientifica della  personalita\u0027  condotta\ncollegialmente per almeno un anno e  che,  ove  il  reato  sia  stato\ncommesso in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza\no il Tribunale di sorveglianza valutano la positiva partecipazione al\nprogramma di riabilitazione  specifica  di  cui  al  successivo  art.\n13-bis, «in quanto la fissazione di un tempo minimo di  osservazione,\nmaggiore rispetto a quello previsto  per  gli  altri  condannati,  e\u0027\nvolta ad assicurare una verifica completa della personalita\u0027 del  reo\ne la valutazione del  percorso  riabilitativo  trova  giustificazione\nnella finalita\u0027 rieducativa del vincolo»  (cosi  Cass.,  Sez.  I,  22\ngiugno 2020, n. 23822, Rv. 279444 - 01; in senso analogo Cass.,  Sez.\nI, 22 ottobre 2009, n. 41958, Rv. 245079 -  01;  Cass.,  Sez.  I,  29\nnovembre 2024, n. 5214, n. m.). In tale ottica,  e\u0027  stato  osservato\ncome si tratti di una «scelta legislativa  discrezionale,  esercitata\nin modo non arbitrario [...], che ha inteso colpire piu\u0027  severamente\ni reati sessuali commessi in danno di minori (con  violenza  e  non),\nritenuti di maggiore gravita\u0027 perche\u0027 commessi  in  una  delle  forme\nche l\u0027ordinamento reputa portatrici di accentuato  disvalore  e  che,\npercio\u0027, richiedono quelle particolari modalita\u0027  di  osservazione  e\ntrattamento» (Cass., Sez. Sez. I, 13 settembre 2022 - dep.  2023,  n.\n2533, cit.). \n    Sotto un concorrente profilo, e\u0027 stato rilevato  che  non  spetta\nne\u0027 al Pubblico Ministero che emette l\u0027ordine di carcerazione, ne\u0027 al\ngiudice dell\u0027esecuzione in ipotesi adito con incidente di esecuzione,\nla valutazione, ai  fini  della  sospensione  dell\u0027esecuzione,  della\nsussistenza  o  meno  dei  requisiti  normativamente   previsti   per\nl\u0027ammissione  ai  benefici  penitenziari,  trattandosi   di   compito\nriservato esclusivamente al Tribunale  di  sorveglianza,  dovendo  il\ngiudice  dell\u0027esecuzione  limitarsi  alla  mera  constatazione  della\npresenza dei titoli ostativi alla sospensione (tra  le  altre  Cass.,\nSez. II, 15 aprile 2000, n. 1443, Rv. 215904 - 01). \n    Alla luce di quanto precede, l\u0027ordine di  esecuzione  emesso  nei\nconfronti di M.   S.   non puo\u0027 essere sospeso  da  questo  Collegio,\nnon potendosi, dunque, accogliere la richiesta formulata in tal senso\ndal Pubblico Ministero. A tale esito non osta la ritenuta  fondatezza\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale che si va a  sollevare\natteso  che,  come  chiarito  dalla  Suprema   Corte,   «Al   giudice\ndell\u0027esecuzione che sollevi questione di legittimita\u0027  costituzionale\nrelativamente ad una  norma  astrattamente  idonea  ad  incidere  sul\ntitolo esecutivo, non e\u0027 consentito di sospendere l\u0027esecutivita\u0027  del\ntitolo medesimo, non potendo, in questa situazione. applicarsi in via\nanalogica ne\u0027 l\u0027art. 666, comma 7, codice procedura penale, in quanto\nnorma eccezionale e  come  tale  insuscettibile  di  estensione,  ne\u0027\nl\u0027art. 670, comma 3, codice procedura penale, in quanto il  principio\ndel sindacato accentrato di costituzionalita\u0027 impedisce al giudice di\nriappropriarsi del procedimento, anche se soltanto a fini  cautelari,\ne gli preclude la disapplicazione  di  norme,  comunque,  vigenti  ed\nefficaci» (Cass., Sez. F., 27 agosto 2019, n.  45319,  Rv.  277636  -\n01). \n    In questo contesto,  deve  osservarsi  che  l\u0027art.  23  legge  n.\n87/1953  prevede  che,  allorquando  venga  sollevata  questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale, il giudice rimettente disponga  la  sola\nsospensione del giudizio, senza alcuna possibilita\u0027 di anticipare gli\neffetti   della   (eventuale)    declaratoria    di    illegittimita\u0027\ncostituzionale, il cui vaglio e\u0027  demandato  in  via  esclusiva  alla\nCorte costituzionale. Su tali basi, la questione di legittimita\u0027  che\nsi intende sollevare si ritiene rilevante  nonostante  non  possa  in\nquesta sede intervenirsi sull\u0027ordine di  esecuzione,  atteso  che  la\nproposizione della questione comporta, a norma dell\u0027art. 23 legge  n.\n87/1953, la sospensione del giudizio (nella specie, dell\u0027incidente di\nesecuzione)  fino  alla  pronuncia   di   codesta   Corte,   si\u0027   da\nparalizzarsi, nelle  more,  la  concreta  attuazione  dell\u0027ordine  di\nesecuzione emesso a carico dell\u0027odierno condannato. \n    Con specifico riferimento alla possibilita\u0027 di  intervento  della\nCorte costituzionale nella materia di  interesse,  il  Tribunale  non\npuo\u0027 fare a meno di confrontarsi con le argomentazioni espresse dalla\nSuprema Corte, secondo cui neppure la Corte  costituzionale  potrebbe\nincidere sulla discrezionalita\u0027 legislativa  che  connota  scelte  di\npolitica penitenziaria quale quella che ci occupa  (in  questo  senso\nCass., Sez. I, 13 settembre 2022 - dep. 2023, n.  2533,  cit.).  Tale\nassunto, tuttavia, non pare insuperabile e cio\u0027 anche alla luce della\npiu\u0027 recente  giurisprudenza  costituzionale  in  tema  di  sindacato\ngiurisdizionale sulle  scelte  di  opportunita\u0027  del  legislatore  in\nmateria penitenziaria. \n    In questo senso, non si ritiene  inconferente  il  richiamo  alla\npronuncia con cui e\u0027 stata dichiarata l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 656, comma 9, lett. a), codice  procedura  penale  ,  nella\nparte in cui stabilisce che non puo\u0027 essere disposta  la  sospensione\ndell\u0027esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto\ndi furto con strappo di cui all\u0027art.  624-bis  codice  penale  (Corte\ncostituzionale, 1° giugno 2016, n. 125). \n    Parimenti, codesta Corte e\u0027  intervenuta  sulla  discrezionalita\u0027\ndel legislatore in materia d penitenziaria allorquando ha  dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 656,  comma  9,  lett.  a),\ncodice procedura penale , nella parte in cui preclude la  sospensione\ndell\u0027esecuzione nei  confronti  dei  condannati  per  il  delitto  di\nincendio boschivo colposo di cui all\u0027art. 423-bis,  comma  2,  codice\npenale (Corte costituzionale, 20 gennaio 2023, n. 3). \n    Con tali richiami non si intende certo trascurare  la  differenza\ntra le ipotesi oggetto delle citate declaratorie di illegittimita\u0027  e\nquella che ci occupa, in  relazione  alla  quale  il  legislatore  ha\ninteso subordinare l\u0027accesso ai benefici penitenziari alla stringente\ncondizione della previa osservazione scientifica  della  personalita\u0027\ndel condannato per almeno un anno; preme, in via generale,  rimarcare\ncome il vaglio di legittimita\u0027  costituzionale  ben  possa  avere  ad\noggetto la legislazione in  tema  di  politica  penitenziaria,  cosi\u0027\ncome, del resto, quella in punto di politica criminale  e  dosimetria\ndella pena, come e\u0027 agevole constatare  alla  luce  dei  sempre  piu\u0027\nfrequenti interventi della Consulta su scelte sanzionatorie  ritenute\nmanifestamente arbitrarie o irragionevoli (tra le piu\u0027 recenti, Corte\ncostituzionale, 15 giugno 2023,  n.  120;  Corte  costituzionale,  13\nmaggio 2024, n. 86). \nLa non manifesta infondatezza della questione. \n    Tanto premesso in punto di rilevanza della questione, ritiene  il\nCollegio che l\u0027art. 656, comma 9, lett. a), codice  procedura  penale\nin relazione  all\u0027art.  4-bis,  comma  1-quater,  legge  n.  354/2975\nnonche\u0027, a monte, lo stesso art. 4-bis cit., si pongano in  contrasto\ncon gli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione per  la  violazione\ndei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonche\u0027  della  funzione\nrieducativa della pena, nella parte in cui escludono che il  Pubblico\nMinistero possa sospendere l\u0027esecuzione della pena per  il  reato  di\ncui  all\u0027art.  609-quater   codice   penale   anche   nel   caso   di\nriconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al  comma\n6 del medesimo articolo. \n    Quanto alla violazione del principio di uguaglianza,  si  ritiene\nche essa discenda  dalla  disparita\u0027  di  trattamento,  da  un  lato,\nrispetto alla fattispecie di  cui  all\u0027art.  609-bis,  comma  3,  del\ncodice penale, posta a protezione di  un  bene  giuridico  analogo  a\nquello tutelato dall\u0027art. 609-quater  codice  penale  e,  dall\u0027altro,\nrispetto a fattispecie  che,  in  ragione  del  relativo  trattamento\nsanziodel natorio, sono indice di maggiore pericolosita\u0027 rispetto  al\nreo di atti sessuali con minorenne e per le quali, nondimeno. non  e\u0027\nprevisto analogo divieto di sospensione dell\u0027ordine di esecuzione. \n    La fattispecie di cui all\u0027art. 609-quater del codice  penale,  in\nordine alla quale e\u0027 intervenuta la condanna del M.    , e\u0027  posta  a\ntutela della liberta\u0027  personale,  come  suggerisce  la  collocazione\nsistematica della norma all\u0027interno del codice penale;  a  venire  in\nrilievo e\u0027, concretamente, la liberta\u0027 sessuale. Il bene giuridico in\nparola costituisce altresi\u0027 oggetto di tutela  della  fattispecie  di\ncui all\u0027art. 609-bis del codice penale, che contempla -  analogamente\na quanto avviene per gli atti sessuali con minorenne - la fattispecie\ndi minore gravita\u0027. Come sopra evidenziato, il divieto di sospensione\ndell\u0027ordine di esecuzione non opera  soltanto  in  relazione  a  tale\nultima  ipotesi,  rispetto   alla   quale   l\u0027art.   4-bis,   secondo\nperiodo, legge n. 354/1975 neutralizza la  regola  della  necessaria,\nprevia osservazione  scientifica  inframuraria  per  almeno  un  anno\naffinche\u0027 il condannato possa accedere ai benefici di cui al comma  1\ndella stessa norma. \n    In questo contesto, sul piano generale, preme evidenziare che  la\ndisparita\u0027 di  trattamento  rilevante  ai  sensi  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione ricorre a fronte del diverso trattamento di situazioni -\nper cio\u0027 che rileva in questa sede - di gravita\u0027 non solo analoga, ma\nanche  differente,  laddove  ad  una  fattispecie  meno  grave  venga\nriservato un trattamento in concreto piu\u0027 rigoroso di quello previsto\nper ipotesi piu\u0027 gravi (cfr., ad es.. Corte costituzionale, 17  marzo\n1988, n. 304, in  tema  di  condizioni  per  la  non  menzione  della\ncondanna a pena pecuniaria nel certificato del casellario  giudiziale\nrispetto alle ipotesi di condanna a pena detentiva, solo o  congiunta\na pena pecuniaria; Corte costituzionale, 14 aprile 2022,  n.  95,  in\ntema di sanzioni amministrative). \n    Venendo alla denunciata disparita\u0027 di trattamento deve osservarsi\nche, se il reato di atti  sessuali  con  minorenne  di  cui  all\u0027art.\n609-quater codice penale  riveste  particolare  gravita\u0027  in  ragione\ndell\u0027eta\u0027 della persona offesa e della sua  correlata  condizione  in\npunto  di  consapevole  autodeterminazione  -  cio\u0027  che   induce   a\npresumerne viziato il consenso - non meno grave (come suggerisce, del\nresto, il relativo trattamento sanzionatorio) e\u0027 la violenza sessuale\npunita  dall\u0027art.  609-bis  del  codice  penale,  che  presuppone  il\ndissenso (o anche la mera mancanza di consenso) della vittima. Stanti\nle caratteristiche delle fattispecie poste a  raffronto,  entrambe  a\ntutela della liberta\u0027 sessuale, non si ritiene implausibile affermare\nche, talvolta,  la  condotta  riconducibile  al  paradigma  dell\u0027art.\n609-quater codice penale puo\u0027 rivelarsi  meno  grave  della  violenza\nsessuale (nelle rispettive forme attenuate, che  rilevano  in  questa\nsede): il riferimento va alle ipotesi di atti sessuali con  minorenne\nrealizzate a fronte del consenso di una persona offesa che mostri  un\ngrado di maturazione  non  troppo  distante  da  quello  proprio  del\nmaggiorenne (quanto alla, sia pur limitata, rilevanza del consenso in\nrelazione alla fattispecie che ci occupa, cfr. Cass.,  Sez.  III,  20\naprile 2016, n. 48320, Rv. 268571 - 01), come  nel  caso  di  specie,\ndescritto  dalla  persona  offesa  in  termini  che  vale   la   pena\nrichiamare. Nel dettaglio, la predetta affermava: «ci siamo scambiati\nqualche coccola diciamo, niente di che... due  succhiotti  e  qualche\nbacio» e ancora «magari la mano e\u0027 stata un pochino  piu\u0027  allungata,\npero\u0027 non e\u0027 andato  nulla  oltre,  non  e\u0027  andato  nulla  oltre  le\naspettative normali». E\u0027 evidente, ad avviso del Collegio rimettente,\ncome  una  ipotesi  del  genere  denoti,  in  capo  all\u0027agente,   una\npericolosita\u0027 minore rispetto al  reo  di  violenza  sessuale,  nelle\nrispettive forme  attenuate;  da  qui  la  denunciata  disparita\u0027  di\ntrattamento, nei termini di cui in premessa. \n    Venendo a fattispecie poste a tutela di beni  giuridici  diversi,\nda considerare piu\u0027 gravi del reato di cui  all\u0027art.  609-quater  del\ncodice penale, o analogamente gravi rispetto ad esso (in ragione  del\ntrattamento sanzionatorio), ed in relazione alle quali non  opera  il\ndivieto di sospensione dell\u0027ordine di esecuzione (escluso il richiamo\nai  reati  aggravati  dall\u0027evento),  vengono   in   rilievo   diverse\nfattispecie. L\u0027argomento e\u0027 speso sulla scorta  della  considerazione\nper cui il  divieto  di  sospensione  dell\u0027ordine  di  esecuzione  e\u0027\ntalvolta legato alla pericolosita\u0027 di cui e\u0027 indice il reato  che  di\nvolta in volta viene in rilievo (per  tali  argomentazioni  v.  Corte\ncostituzionale, 2 marzo 2018, n. 41). Limitandosi,  per  brevita\u0027,  a\nrichiamare le fattispecie ugualmente o maggiormente gravi sulla  base\ndel raffronto con la pena prevista per la condotta base  (e  non  per\nquella attenuata) di  cui  all\u0027art.  609-quater  del  codice  penale,\nvengono in rilievo, tra gli altri, i reati di cui alle seguenti norme\nincriminatrici:  art.  287  codice  penale  (Usurpazione  di   potere\npolitico o di comando militare, punito con la  reclusione  da  sei  a\nquindici anni); art. 375, comma 3, codice penale (Frode  in  processo\npenale e depistaggio. punito con la reclusione da sei a dodici anni);\nart. 579 codice penale (Omicidio  del  consenziente,  punito  con  la\nreclusione da sei a quindici anni); art. 629, comma 3, codice  penale\n(Estorsione, punita, per tale ipotesi, con la  reclusione  da  sei  a\ndodici anni). Tali fattispecie sono richiamate soltanto a  titolo  di\nesempio, essendo al tempo stesso agevole comprendere come,  nei  casi\ndi riconoscimento della diminuente di cui all\u0027art. 609-quater,  comma\n6, del codice penale,la pena in concreto applicata possa  giungere  a\ndue anni di reclusione e, dunque, denotare una  pericolosita\u0027  ancora\npiu\u0027 contenuta e senz\u0027altro minore  rispetto  a  quella  propria  del\ncolpevole dei menzionati reati o  di  reati  puniti  piu\u0027  gravemente\ndegli atti sessuali con minorenne, nell\u0027ipotesi di minore gravita\u0027. \n    Anche  rispetto  a  tali  fattispecie  si  ravvisa,  dunque,  una\nirragionevole disparita\u0027 di trattamento, stante la possibilita\u0027,  ove\nla pena in concreto irrogata lo consenta, di sospendere  l\u0027ordine  di\nesecuzione ai fini di cui all\u0027art. 656,  comma  5,  codice  procedura\npenale in relazione  a  condotte  che,  attesa  la  pari  o  maggiore\ngravita\u0027 rispetto a quella tipica  dell\u0027art.  609-quater  del  codice\npenale, sono ben suscettibili di denotare una maggiore  pericolosita\u0027\nin capo al soggetto agente. \n    Ulteriore profilo di attrito delle  disposizioni  denunciate  con\nl\u0027art. 3 Cost. si ravvisa  nell\u0027avere  il  legislatore  previsto  una\npresunzione di pericolosita\u0027 in relazione al mero  titolo  di  reato,\nincludendo nel  catalogo  delle  condotte  senz\u0027altro  meritevoli  di\ncarcerazione anche quella di atti sessuali con minorenne nei casi  di\nminore  gravita\u0027.  Tale  scelta  si  ritiene  priva  di   ragionevole\nfondamento poiche\u0027, in tal modo, il Pubblico Ministero e\u0027 costretto a\ndar corso all\u0027esecuzione della pena, non potendo sospendere  l\u0027ordine\ndi esecuzione e dare modo, cosi\u0027, al condannato di  accedere  ad  una\nmisura alternativa alla  detenzione  senza  un  previo  passaggio  in\ncarcere e cio\u0027 anche  nelle  ipotesi  in  cui  la  pericolosita\u0027  del\ncondannato si riveli assai contenuta, evenienza - questa - verosimile\nin relazione a condotte quale quella che ci occupa. Ne  discende,  ad\navviso del Tribunale  rimettente,  la  violazione  del  principio  di\nragionevolezza. essendo l\u0027esecuzione della pena irrogata per il reato\ndi  cui  all\u0027art.  609-quater  codice  penale   non   ragionevolmente\ndifferenziata  in  relazione  alla  gamma  delle  concrete   condotte\nriconducibili al modello legale. \n    Ulteriore norma che in questa sede si ritiene violata  e\u0027  l\u0027art.\n27, comma 3, Cost., che consacra la funzione rieducativa della pena. \n    E\u0027 utile richiamare l\u0027argomento speso dalla Corte  costituzionale\nin tema di ragioni che hanno indotto il  legislatore  ad  imporre  un\nperiodo di carcerazione in  attesa  che  l\u0027organo  competente  decida\nsull\u0027istanza di accesso alla misura alternativa alla detenzione.  Nel\ndettaglio, e\u0027  stato  osservato  come  cio\u0027  possa  dipendere  «dalla\nparticolare pericolosita\u0027 di cui, secondo il legislatore, sono indice\ni reati in questione, alla quale si intende  rispondere  inizialmente\ncon il carcere». Ancora, e\u0027 stato  evidenziato  che  «il  legislatore\npotrebbe anche prendere atto che l\u0027accesso alla misura alternativa e\u0027\nsoggetto a condizioni cosi stringenti da rendere questa  eventualita\u0027\nmeramente residuale, sicche\u0027 appare tollerabile che venga incarcerato\nchi all\u0027esito del giudizio relativo alla  misura  alternativa  potra\u0027\ncon estrema difficolta\u0027 sottrarsi alla detenzione: e\u0027  quanto  (oltre\nche per  la  gravita\u0027  dei  reati)  accade  per  i  delitti  elencati\ndall\u0027art. 4-bis della legge n. 354 del 1975» (Corte costituzionale, 2\nmarzo 2018, n. 41). \n    Non si intende, con tali  richiami,  affermare  che  l\u0027attenuante\ndella minore gravita\u0027 comporti necessariamente, per  cio\u0027  solo,  una\nminore pericolosita\u0027 in capo al  condannato  per  il  reato  di  atti\nsessuali con minorenne; si vuole, pero\u0027, evidenziare  che  presumere,\nin maniera rigida ed automatica, in capo al condannato  un  grado  di\npericolosita\u0027 contenibile solo con il carcere.,  per  un  periodo  di\nalmeno un anno. e\u0027 opzione legislativa suscettibile di contrasto  con\nil richiamato finalismo rieducativo della  pena,  posta  la  funzione\neminentemente rieducativa della sanzione penale. \n    Offre la dimensione di quanto argomentato proprio la vicenda  che\nriguarda l\u0027odierno condannato: M. deve scontare una pena pari ad anni\nuno, mesi uno e giorni  dieci  di  reclusione  e,  sulla  base  della\nnormativa vigente, potrebbe fruire di  una  misura  alternativa  alla\ndetenzione soltanto per un mese e  dieci  giorni,  dopo  un  anno  di\nrestrizione inframuraria. Cio\u0027 potrebbe rappresentare  un  sacrificio\ninutile e vanificatore del processo  rieducativo,  al  quale  il  reo\ntenderebbe  a  non  prestare  adesione,  percependo  di   subire   un\ntrattamento penitenziario svincolato  dalla  gravita\u0027  della  propria\ncondotta e dalla pericolosita\u0027  sottesa  alla  stessa.  Si  rammenta,\nancora una volta, che la condotta dell\u0027odierno condannato  consisteva\nprevalentemente  in  baci  con  la  persona  offesa,  di   eta\u0027   non\neccessivamente inferiore alla sua. \n    Su tali basi, si ritiene che le modalita\u0027  esecutive  della  pena\nche il M. si troverebbe ad affrontare assumerebbero, nell\u0027ottica  del\ncondannato, i profili di una mera punizione. Tale riflessione  la  si\ncoglie  appieno  rammentando  la   giurisprudenza   di   legittimita\u0027\nrichiamata in esordio, secondo cui la  scelta  legislativa  censurata\n«ha inteso colpire piu\u0027 severamente  i  reati  sessuali  commessi  in\ndanno di minori ritenuti di maggiore gravita\u0027 perche\u0027 commessi in una\ndelle  forme  che  l\u0027ordinamento  reputa  portatrici  di   accentuato\ndisvalore» (Cass., Sez. Sez. I, 13 settembre 2022  -  dep.  2023,  n.\n2533, cit.): non puo\u0027  farsi  a  meno  di  osservare  come,  in  sede\nesecutiva, debba  aversi  riguardo  allo  scopo  della  pena  (quello\nrieducativo). piu\u0027 che ad una funzione  punitiva.  Il  disvalore  del\nfatto merita l\u0027incriminazione ed una conseguente, adeguata  sanzione,\ncome nel caso del M.     ,  che  ha  posto  in  essere  una  condotta\nevidentemente meritevole di sanzione, poiche\u0027 il consenso  agli  atti\nsessuali prestato dal minorenne si presume viziato, a nulla rilevando\nla concreta gravita\u0027 del  contegno,  ne\u0027,  evidentemente,  la  sempre\nmaggiore disinvoltura che, in relazione ad ipotesi quale  quella  che\nci occupa. consegue al mutare del costume sociale. Altro,  pero\u0027,  e\u0027\nla modalita\u0027 esecutiva della pena, che deve tendere alla finalita\u0027 di\ncui all\u0027art. 27, comma 3, Cost.  e  -  ferma  l\u0027innegabile  rilevanza\ndella  gravita\u0027  del  fatto,  che  pure  incide   sul   giudizio   di\npericolosita\u0027 del reo - deve necessariamente sganciarsi, a parere  di\nquesto Collegio, da un automatismo che  attribuisca  perentoriamente,\nobliterando  le  peculiarita\u0027  dei   singoli   casi   concreti,   una\npericolosita\u0027 meritevole di carcerazione all\u0027autore di  una  condotta\ndi gravita\u0027 contenuta, quale quella che rileva nel caso di specie. \n    La questione di costituzionalita\u0027 che qui si sottopone alla Corte\nappare,  dunque,  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  avuto\nriguardo ai parametri indicati di cui agli artt. 3  e  27,  comma  3,\ndella Costituzione. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Letto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante  e\nnon   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 656, comma 9,  lett.  a),  codice  procedura\npenale  in  relazione   all\u0027art.   4-bis,   comma   1-quater,   legge\nn. 354/1975, nella parte in  cui  esclude  la  possibilita\u0027,  per  il\npubblico ministero, di sospendere  l\u0027esecuzione  della  pena  per  il\nreato di cui all\u0027art. 609-quater del codice penale anche nel caso  di\nriconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al  comma\n6 del medesimo articolo, nonche\u0027  dell\u0027art.  4-bis,  comma  1-quater,\nlegge n. 354/1975, nella parte in cui  non  esclude  dal  novero  dei\nreati ivi compresi quello di atti sessuali con  minorenne,  allorche\u0027\nsia stata riconosciuta l\u0027ipotesi di minore gravita\u0027 di  cui  all\u0027art.\n609- quater, comma 6, del codice penale; \n    ordina la sospensione del procedimento  in  corso  e  l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n    dispone che la  presente  ordinanza,  depositata  in  cancelleria\nall\u0027esito della riserva assunta all\u0027udienza di data 11  giugno  2025,\nsia notificata a M.     S.       ,  al  suo  difensore,  al  Pubblico\nMinistero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  al\nPresidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati. \n      Catanzaro, 11 - 30 giugno 2025 \n \n                        Il Presidente: Fogari \n \n \n                                              Il Giudice Est.: Sculco","elencoNorme":[{"id":"63294","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"656","specificaz_art":"","comma":"9","specificaz_comma":"lett. a","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63295","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"4","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"quater","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4"}],"elencoParametri":[{"id":"79635","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79856","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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