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(Atti sessuali con minorenne) anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma 6 del medesimo articolo (ipotesi di minore gravità) – Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.\u0026nbsp;e rispetto a fattispecie che, in ragione del relativo trattamento sanzionatorio, sono indice di maggiore pericolosità – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena. \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eOrdinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Concessione ai detenuti condannati per determinati delitti solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno – Omessa esclusione dal novero di tali reati del reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater cod. pen., allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità di cui al comma 6\u0026nbsp;del medesimo articolo \u0026nbsp;– Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.\u0026nbsp;e rispetto a fattispecie che, in ragione del relativo trattamento sanzionatorio, sono indice di maggiore pericolosità – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1-quater.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.\u003c/p\u003e","prima_parte":"S.M.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 30 giugno 2025 del Tribunale di Catanzaro nel\nprocedimento penale a carico di S. M.. \n \nEsecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive\n brevi - Esclusione della possibilita\u0027 per il pubblico ministero di\n sospendere l\u0027esecuzione della pena per il reato di cui all\u0027art.\n 609-quater cod. pen. anche nel caso di riconoscimento della\n circostanza attenuante speciale di cui al comma 6 del medesimo\n articolo. \n- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a). \nOrdinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Concessione ai\n detenuti condannati per determinati delitti solo sulla base dei\n risultati dell\u0027osservazione scientifica della personalita\u0027 condotta\n collegialmente per almeno un anno - Omessa esclusione dal novero di\n tali reati del reato di atti sessuali con minorenne di cui all\u0027art.\n 609-quater cod. pen., allorche\u0027 sia stata riconosciuta l\u0027ipotesi di\n minore gravita\u0027 di cui al comma 6 del medesimo articolo. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento penitenziario\n e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della\n liberta\u0027), art. 4-bis, comma 1-quater. \n\n\r\n(GU n. 36 del 03-09-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE DI CATANZARO \n \n \n Sezione I Penale \n \n In composizione collegiale, composto da: \n dott.ssa Beatrice Fogari - Presidente; \n dott.ssa Marilena Sculco - Giudice Est.; \n dott.ssa Elisa Fabio - Giudice; \n Vista la richiesta di sospensione dell\u0027ordine di esecuzione n.\nSIEP 118/2025 formulata dal Pubblico Ministero nell\u0027interesse di M. \n S. nato a il ; \n fissata l\u0027udienza all\u002711 giugno 2025 e datone rituale avviso alle\nparti; \n sentite le richieste formulate dal Pubblico Ministero e dall\u0027Avv.\nGiuseppe Antonio Saladino che. presente in sostituzione dell\u0027Avv.\nSergio Lucisano, ha depositato memoria; \n letti gli atti del fascicolo dell\u0027esecuzione e ritenuta la\npropria competenza, ha pronunciato la seguente ordinanza. \n Il Pubblico Ministero ha chiesto la sospensione dell\u0027ordine di\nesecuzione di data 14 maggio 2025, relativo alla pena di anni uno,\nmesi uno e giorni dieci di reclusione inflitta a M. S. \n condannato per il reato di cui all\u0027art. 609-quater codice penale dal\nTribunale di Catanzaro con sentenza n. 1251 del 13 ottobre 2021,\nparzialmente riformata con sentenza della Corte di appello di\nCatanzaro del 27 maggio 2024, irrevocabile il 14 aprile 2025. \n L\u0027organo dell\u0027accusa ha formulato la richiesta di sospensione in\nparola, previo giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 656, comma\n9, lett. a), codice procedura penale in relazione all\u0027art. 4-bis,\ncomma 1-quater, legge n. 354/2975, come interpretato dalla costante\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, nella parte in cui esclude la\npossibilita\u0027 per il Pubblico Ministero di sospendere l\u0027esecuzione\ndella pena per il reato di cui all\u0027art. 609-quater codice penale\nanche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante\nspeciale di cui al comma 6 del medesimo articolo, per contrasto con\ngli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. a sostegno della propria tesi, il\nPubblico Ministero ha rappresentato quanto segue: \n l\u0027art. 4-bis, comma 1-quater, legge n. 354/2975 prevede che i\ncondannati per i reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater\ne 609-octies codice penale possano accedere ai benefici penitenziari\nsolo sulla base dei risultati dell\u0027osservazione scientifica della\npersonalita\u0027, condotta collegialmente per almeno un anno; la\ndisposizione in parola si applica al delitto di cui all\u0027art. 609-bis\ndel codice penale, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza\nattenuante prevista dallo stesso articolo; \n in applicazione delle richiamate norme, il Pubblico Ministero\nnon puo\u0027 sospendere l\u0027esecuzione a carico di M. S. , che di\nconseguenza dovrebbe espiare quasi l\u0027intera pena detentiva applicata,\nsenza che il Tribunale di sorveglianza possa valutare in concreto\nl\u0027idoneita\u0027 e l\u0027opportunita\u0027 di una misura alternativa; \n l\u0027assetto normativo cosi\u0027 delineato sarebbe incostituzionale\nper contrasto, innanzitutto, con l\u0027art. 3 Cost., atteso che il\ndivieto di sospensione dell\u0027esecuzione che ci occupa non e\u0027\napplicabile ai condannati per il reato di violenza sessuale (art.\n609-bis del codice penale) per il quale sia stata riconosciuta\nanaloga attenuante. Contrasterebbe con il principio di\nragionevolezza, dunque, l\u0027operativita\u0027 del divieto rispetto al reato\ndi atti sessuali con minorenne, nelle ipotesi di minore gravita\u0027,\nquale quella ritenuta a carico del M a venire in rilievo e\u0027 infatti,\nnel reato di cui all\u0027art. 609-quaterdel codice penale, una condotta\nrealizzata in costanza di consenso da parte della persona offesa,\nsebbene il consenso sia presunto non valido in ragione della minore\neta\u0027 del soggetto passivo. In questo contesto, il Pubblico Ministero\nha evidenziato come la presunzione di maggiore pericolosita\u0027 dei\ncondannati per i reati di cui all\u0027art. 656, comma 9, lett. a), codice\nprocedura penale , alla quale ha piu\u0027 volte fatto riferimento la\nCorte costituzionale, non trova riscontro nei caratteri strutturali\ndei reati di cui agli arti 609-bis e 609-quater del codice penale;\ncio\u0027 si verifica a maggior ragione nelle ipotesi, quale quella che ci\noccupa, in cui la condotta si sia esaurita in baci e abbracci tra\npersone legate da uno spontaneo sentimento e la differenza di eta\u0027\ntra soggetto passivo e autore del reato non sia particolarmente\nrilevante; \n vi sarebbe contrasto, altresi\u0027, con l\u0027art. 27, comma 3, codice\nprocedura penale , che consacra la funzione rieducativa della pena,\nattesa l\u0027introduzione di un\u0027aprioristica presunzione di pericolosita\u0027\nin relazione al titolo di reato, in assenza di qualsivoglia\nvalutazione del Tribunale di sorveglianza quanto alla possibilita\u0027 di\napplicazione di una misura alternativa alla detenzione. \n La Difesa ha depositato memoria nella quale ha espresso\nargomentazioni adesive rispetto a quelle del Pubblico Ministero,\nevidenziando come la disposizione censurata violi il principio di\noffensivita\u0027 e si traduca in una disparita\u0027 di trattamento\nirragionevole, in contrasto con l\u0027art. 3 Cost. E\u0027 stato altresi\u0027\nevidenziato il contrasto con l\u0027art. 27, comma 3, della Costituzione. \n Ancora, e\u0027 stato osservato come la disposizione della cui\nlegittimita\u0027 si dubita non sia intangibile, tanto che codesta Corte\ne\u0027 intervenuta dichiarandone l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale nella\nparte in cui precludeva la sospensione dell\u0027esecuzione per il reato\ndi incendio boschivo colposo. \n Infine, il difensore ha fatto richiamo al par. 40 del Commento\nGenerale n. 20/2016 del Comitato ONU per i Diritti dell\u0027Infanzia, in\nseno al quale e\u0027 stato raccomandato di evitare la criminalizzazione\ndi «adolescenti di eta\u0027 simile per attivita\u0027 sessuali di fatto\nconsensuali e non sfruttative», si\u0027 da scongiurare automatismi\nrepressivi, in un\u0027ottica - all\u0027opposto - individualizzante. \n Quanto al fatto in ordine al quale M. e\u0027 stato ritenuto\ncolpevole, trattasi di condotta realizzata all\u0027epoca in cui il\npredetto era ventenne e, segnatamente, di atti sessuali con la minore\nP. G. , allora tredicenne. \nLa rilevanza della questione. \n Ritiene il Tribunale che la prospettata questione di legittimita\u0027\ncostituzionale sia rilevante poiche\u0027, applicando la disposizione\ncensurata, non vi sarebbe possibilita\u0027 di sospendere l\u0027ordine di\nesecuzione che grava in capo a M. e cio\u0027 alla luce sia del chiaro\ntenore letterale dell\u0027art. 656, comma 9, lett. a), codice procedura\npenale , sia dell\u0027elaborazione giurisprudenziale relativa alla\ndisposizione in parola. \n Come gia\u0027 evidenziato, il menzionato comma 9, lett. a),\nnell\u0027operare formale richiamo ai reati di cui all\u0027art. 4-bis legge n.\n354/1975, stabilisce che la sospensione dell\u0027esecuzione della\ncondanna non puo\u0027 essere disposta, tra gli altri, per i condannati in\nordine al delitto di cui all\u0027art. 609-quater del codice penale, se\nnon previa osservazione scientifica della personalita\u0027\ndell\u0027interessato, condotta collegialmente per almeno un anno in\nregime inframurario (art. 4-bis, comma 1-quater, legge n. 354/1975);\ndetta regola non subisce eccezioni nell\u0027ipotesi attenuata di cui al\npenultimo comma dell\u0027art. 609-quater del codice penale, a differenza\ndi quanto previsto in relazione ad analoga ipotesi di minore\ngravita\u0027, se accessoria al delitto di cui all\u0027art. 609-bis codice\npenale (art. 4-bis, comma 1-quater, cit., secondo periodo). \n Chiara la portata della disposizione in commento, su cui pure la\nSuprema Corte si e\u0027 soffermata nell\u0027escludere la possibilita\u0027 di\nun\u0027interpretazione estensiva o analogica dell\u0027art. 4-bis, comma\n1-quater, secondo periodo, legge n. 354/1975 all\u0027ipotesi che ci\noccupa (Cass., Sez. I, 13 settembre 2022 - dep. 2023, n. 2533, Rv.\n284049 - 01, in motivazione). \n Nel ribadire il divieto, la Cassazione ha ritenuto manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, legge n. 354/1975, in relazione\nagli artt. 3 e 27 della Costituzione, laddove dette disposizioni\nprevedono che i benefici di cui al comma 1 del medesimo art. 4-bis\npossono essere concessi ai detenuti o internati per il delitto\nprevisto dall\u0027art. 609-quater codice penale solo sulla base dei\nrisultati dell\u0027osservazione scientifica della personalita\u0027 condotta\ncollegialmente per almeno un anno e che, ove il reato sia stato\ncommesso in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza\no il Tribunale di sorveglianza valutano la positiva partecipazione al\nprogramma di riabilitazione specifica di cui al successivo art.\n13-bis, «in quanto la fissazione di un tempo minimo di osservazione,\nmaggiore rispetto a quello previsto per gli altri condannati, e\u0027\nvolta ad assicurare una verifica completa della personalita\u0027 del reo\ne la valutazione del percorso riabilitativo trova giustificazione\nnella finalita\u0027 rieducativa del vincolo» (cosi Cass., Sez. I, 22\ngiugno 2020, n. 23822, Rv. 279444 - 01; in senso analogo Cass., Sez.\nI, 22 ottobre 2009, n. 41958, Rv. 245079 - 01; Cass., Sez. I, 29\nnovembre 2024, n. 5214, n. m.). In tale ottica, e\u0027 stato osservato\ncome si tratti di una «scelta legislativa discrezionale, esercitata\nin modo non arbitrario [...], che ha inteso colpire piu\u0027 severamente\ni reati sessuali commessi in danno di minori (con violenza e non),\nritenuti di maggiore gravita\u0027 perche\u0027 commessi in una delle forme\nche l\u0027ordinamento reputa portatrici di accentuato disvalore e che,\npercio\u0027, richiedono quelle particolari modalita\u0027 di osservazione e\ntrattamento» (Cass., Sez. Sez. I, 13 settembre 2022 - dep. 2023, n.\n2533, cit.). \n Sotto un concorrente profilo, e\u0027 stato rilevato che non spetta\nne\u0027 al Pubblico Ministero che emette l\u0027ordine di carcerazione, ne\u0027 al\ngiudice dell\u0027esecuzione in ipotesi adito con incidente di esecuzione,\nla valutazione, ai fini della sospensione dell\u0027esecuzione, della\nsussistenza o meno dei requisiti normativamente previsti per\nl\u0027ammissione ai benefici penitenziari, trattandosi di compito\nriservato esclusivamente al Tribunale di sorveglianza, dovendo il\ngiudice dell\u0027esecuzione limitarsi alla mera constatazione della\npresenza dei titoli ostativi alla sospensione (tra le altre Cass.,\nSez. II, 15 aprile 2000, n. 1443, Rv. 215904 - 01). \n Alla luce di quanto precede, l\u0027ordine di esecuzione emesso nei\nconfronti di M. S. non puo\u0027 essere sospeso da questo Collegio,\nnon potendosi, dunque, accogliere la richiesta formulata in tal senso\ndal Pubblico Ministero. A tale esito non osta la ritenuta fondatezza\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale che si va a sollevare\natteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, «Al giudice\ndell\u0027esecuzione che sollevi questione di legittimita\u0027 costituzionale\nrelativamente ad una norma astrattamente idonea ad incidere sul\ntitolo esecutivo, non e\u0027 consentito di sospendere l\u0027esecutivita\u0027 del\ntitolo medesimo, non potendo, in questa situazione. applicarsi in via\nanalogica ne\u0027 l\u0027art. 666, comma 7, codice procedura penale, in quanto\nnorma eccezionale e come tale insuscettibile di estensione, ne\u0027\nl\u0027art. 670, comma 3, codice procedura penale, in quanto il principio\ndel sindacato accentrato di costituzionalita\u0027 impedisce al giudice di\nriappropriarsi del procedimento, anche se soltanto a fini cautelari,\ne gli preclude la disapplicazione di norme, comunque, vigenti ed\nefficaci» (Cass., Sez. F., 27 agosto 2019, n. 45319, Rv. 277636 -\n01). \n In questo contesto, deve osservarsi che l\u0027art. 23 legge n.\n87/1953 prevede che, allorquando venga sollevata questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, il giudice rimettente disponga la sola\nsospensione del giudizio, senza alcuna possibilita\u0027 di anticipare gli\neffetti della (eventuale) declaratoria di illegittimita\u0027\ncostituzionale, il cui vaglio e\u0027 demandato in via esclusiva alla\nCorte costituzionale. Su tali basi, la questione di legittimita\u0027 che\nsi intende sollevare si ritiene rilevante nonostante non possa in\nquesta sede intervenirsi sull\u0027ordine di esecuzione, atteso che la\nproposizione della questione comporta, a norma dell\u0027art. 23 legge n.\n87/1953, la sospensione del giudizio (nella specie, dell\u0027incidente di\nesecuzione) fino alla pronuncia di codesta Corte, si\u0027 da\nparalizzarsi, nelle more, la concreta attuazione dell\u0027ordine di\nesecuzione emesso a carico dell\u0027odierno condannato. \n Con specifico riferimento alla possibilita\u0027 di intervento della\nCorte costituzionale nella materia di interesse, il Tribunale non\npuo\u0027 fare a meno di confrontarsi con le argomentazioni espresse dalla\nSuprema Corte, secondo cui neppure la Corte costituzionale potrebbe\nincidere sulla discrezionalita\u0027 legislativa che connota scelte di\npolitica penitenziaria quale quella che ci occupa (in questo senso\nCass., Sez. I, 13 settembre 2022 - dep. 2023, n. 2533, cit.). Tale\nassunto, tuttavia, non pare insuperabile e cio\u0027 anche alla luce della\npiu\u0027 recente giurisprudenza costituzionale in tema di sindacato\ngiurisdizionale sulle scelte di opportunita\u0027 del legislatore in\nmateria penitenziaria. \n In questo senso, non si ritiene inconferente il richiamo alla\npronuncia con cui e\u0027 stata dichiarata l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 656, comma 9, lett. a), codice procedura penale , nella\nparte in cui stabilisce che non puo\u0027 essere disposta la sospensione\ndell\u0027esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto\ndi furto con strappo di cui all\u0027art. 624-bis codice penale (Corte\ncostituzionale, 1° giugno 2016, n. 125). \n Parimenti, codesta Corte e\u0027 intervenuta sulla discrezionalita\u0027\ndel legislatore in materia d penitenziaria allorquando ha dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 656, comma 9, lett. a),\ncodice procedura penale , nella parte in cui preclude la sospensione\ndell\u0027esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di\nincendio boschivo colposo di cui all\u0027art. 423-bis, comma 2, codice\npenale (Corte costituzionale, 20 gennaio 2023, n. 3). \n Con tali richiami non si intende certo trascurare la differenza\ntra le ipotesi oggetto delle citate declaratorie di illegittimita\u0027 e\nquella che ci occupa, in relazione alla quale il legislatore ha\ninteso subordinare l\u0027accesso ai benefici penitenziari alla stringente\ncondizione della previa osservazione scientifica della personalita\u0027\ndel condannato per almeno un anno; preme, in via generale, rimarcare\ncome il vaglio di legittimita\u0027 costituzionale ben possa avere ad\noggetto la legislazione in tema di politica penitenziaria, cosi\u0027\ncome, del resto, quella in punto di politica criminale e dosimetria\ndella pena, come e\u0027 agevole constatare alla luce dei sempre piu\u0027\nfrequenti interventi della Consulta su scelte sanzionatorie ritenute\nmanifestamente arbitrarie o irragionevoli (tra le piu\u0027 recenti, Corte\ncostituzionale, 15 giugno 2023, n. 120; Corte costituzionale, 13\nmaggio 2024, n. 86). \nLa non manifesta infondatezza della questione. \n Tanto premesso in punto di rilevanza della questione, ritiene il\nCollegio che l\u0027art. 656, comma 9, lett. a), codice procedura penale\nin relazione all\u0027art. 4-bis, comma 1-quater, legge n. 354/2975\nnonche\u0027, a monte, lo stesso art. 4-bis cit., si pongano in contrasto\ncon gli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione per la violazione\ndei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonche\u0027 della funzione\nrieducativa della pena, nella parte in cui escludono che il Pubblico\nMinistero possa sospendere l\u0027esecuzione della pena per il reato di\ncui all\u0027art. 609-quater codice penale anche nel caso di\nriconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma\n6 del medesimo articolo. \n Quanto alla violazione del principio di uguaglianza, si ritiene\nche essa discenda dalla disparita\u0027 di trattamento, da un lato,\nrispetto alla fattispecie di cui all\u0027art. 609-bis, comma 3, del\ncodice penale, posta a protezione di un bene giuridico analogo a\nquello tutelato dall\u0027art. 609-quater codice penale e, dall\u0027altro,\nrispetto a fattispecie che, in ragione del relativo trattamento\nsanziodel natorio, sono indice di maggiore pericolosita\u0027 rispetto al\nreo di atti sessuali con minorenne e per le quali, nondimeno. non e\u0027\nprevisto analogo divieto di sospensione dell\u0027ordine di esecuzione. \n La fattispecie di cui all\u0027art. 609-quater del codice penale, in\nordine alla quale e\u0027 intervenuta la condanna del M. , e\u0027 posta a\ntutela della liberta\u0027 personale, come suggerisce la collocazione\nsistematica della norma all\u0027interno del codice penale; a venire in\nrilievo e\u0027, concretamente, la liberta\u0027 sessuale. Il bene giuridico in\nparola costituisce altresi\u0027 oggetto di tutela della fattispecie di\ncui all\u0027art. 609-bis del codice penale, che contempla - analogamente\na quanto avviene per gli atti sessuali con minorenne - la fattispecie\ndi minore gravita\u0027. Come sopra evidenziato, il divieto di sospensione\ndell\u0027ordine di esecuzione non opera soltanto in relazione a tale\nultima ipotesi, rispetto alla quale l\u0027art. 4-bis, secondo\nperiodo, legge n. 354/1975 neutralizza la regola della necessaria,\nprevia osservazione scientifica inframuraria per almeno un anno\naffinche\u0027 il condannato possa accedere ai benefici di cui al comma 1\ndella stessa norma. \n In questo contesto, sul piano generale, preme evidenziare che la\ndisparita\u0027 di trattamento rilevante ai sensi dell\u0027art. 3 della\nCostituzione ricorre a fronte del diverso trattamento di situazioni -\nper cio\u0027 che rileva in questa sede - di gravita\u0027 non solo analoga, ma\nanche differente, laddove ad una fattispecie meno grave venga\nriservato un trattamento in concreto piu\u0027 rigoroso di quello previsto\nper ipotesi piu\u0027 gravi (cfr., ad es.. Corte costituzionale, 17 marzo\n1988, n. 304, in tema di condizioni per la non menzione della\ncondanna a pena pecuniaria nel certificato del casellario giudiziale\nrispetto alle ipotesi di condanna a pena detentiva, solo o congiunta\na pena pecuniaria; Corte costituzionale, 14 aprile 2022, n. 95, in\ntema di sanzioni amministrative). \n Venendo alla denunciata disparita\u0027 di trattamento deve osservarsi\nche, se il reato di atti sessuali con minorenne di cui all\u0027art.\n609-quater codice penale riveste particolare gravita\u0027 in ragione\ndell\u0027eta\u0027 della persona offesa e della sua correlata condizione in\npunto di consapevole autodeterminazione - cio\u0027 che induce a\npresumerne viziato il consenso - non meno grave (come suggerisce, del\nresto, il relativo trattamento sanzionatorio) e\u0027 la violenza sessuale\npunita dall\u0027art. 609-bis del codice penale, che presuppone il\ndissenso (o anche la mera mancanza di consenso) della vittima. Stanti\nle caratteristiche delle fattispecie poste a raffronto, entrambe a\ntutela della liberta\u0027 sessuale, non si ritiene implausibile affermare\nche, talvolta, la condotta riconducibile al paradigma dell\u0027art.\n609-quater codice penale puo\u0027 rivelarsi meno grave della violenza\nsessuale (nelle rispettive forme attenuate, che rilevano in questa\nsede): il riferimento va alle ipotesi di atti sessuali con minorenne\nrealizzate a fronte del consenso di una persona offesa che mostri un\ngrado di maturazione non troppo distante da quello proprio del\nmaggiorenne (quanto alla, sia pur limitata, rilevanza del consenso in\nrelazione alla fattispecie che ci occupa, cfr. Cass., Sez. III, 20\naprile 2016, n. 48320, Rv. 268571 - 01), come nel caso di specie,\ndescritto dalla persona offesa in termini che vale la pena\nrichiamare. Nel dettaglio, la predetta affermava: «ci siamo scambiati\nqualche coccola diciamo, niente di che... due succhiotti e qualche\nbacio» e ancora «magari la mano e\u0027 stata un pochino piu\u0027 allungata,\npero\u0027 non e\u0027 andato nulla oltre, non e\u0027 andato nulla oltre le\naspettative normali». E\u0027 evidente, ad avviso del Collegio rimettente,\ncome una ipotesi del genere denoti, in capo all\u0027agente, una\npericolosita\u0027 minore rispetto al reo di violenza sessuale, nelle\nrispettive forme attenuate; da qui la denunciata disparita\u0027 di\ntrattamento, nei termini di cui in premessa. \n Venendo a fattispecie poste a tutela di beni giuridici diversi,\nda considerare piu\u0027 gravi del reato di cui all\u0027art. 609-quater del\ncodice penale, o analogamente gravi rispetto ad esso (in ragione del\ntrattamento sanzionatorio), ed in relazione alle quali non opera il\ndivieto di sospensione dell\u0027ordine di esecuzione (escluso il richiamo\nai reati aggravati dall\u0027evento), vengono in rilievo diverse\nfattispecie. L\u0027argomento e\u0027 speso sulla scorta della considerazione\nper cui il divieto di sospensione dell\u0027ordine di esecuzione e\u0027\ntalvolta legato alla pericolosita\u0027 di cui e\u0027 indice il reato che di\nvolta in volta viene in rilievo (per tali argomentazioni v. Corte\ncostituzionale, 2 marzo 2018, n. 41). Limitandosi, per brevita\u0027, a\nrichiamare le fattispecie ugualmente o maggiormente gravi sulla base\ndel raffronto con la pena prevista per la condotta base (e non per\nquella attenuata) di cui all\u0027art. 609-quater del codice penale,\nvengono in rilievo, tra gli altri, i reati di cui alle seguenti norme\nincriminatrici: art. 287 codice penale (Usurpazione di potere\npolitico o di comando militare, punito con la reclusione da sei a\nquindici anni); art. 375, comma 3, codice penale (Frode in processo\npenale e depistaggio. punito con la reclusione da sei a dodici anni);\nart. 579 codice penale (Omicidio del consenziente, punito con la\nreclusione da sei a quindici anni); art. 629, comma 3, codice penale\n(Estorsione, punita, per tale ipotesi, con la reclusione da sei a\ndodici anni). Tali fattispecie sono richiamate soltanto a titolo di\nesempio, essendo al tempo stesso agevole comprendere come, nei casi\ndi riconoscimento della diminuente di cui all\u0027art. 609-quater, comma\n6, del codice penale,la pena in concreto applicata possa giungere a\ndue anni di reclusione e, dunque, denotare una pericolosita\u0027 ancora\npiu\u0027 contenuta e senz\u0027altro minore rispetto a quella propria del\ncolpevole dei menzionati reati o di reati puniti piu\u0027 gravemente\ndegli atti sessuali con minorenne, nell\u0027ipotesi di minore gravita\u0027. \n Anche rispetto a tali fattispecie si ravvisa, dunque, una\nirragionevole disparita\u0027 di trattamento, stante la possibilita\u0027, ove\nla pena in concreto irrogata lo consenta, di sospendere l\u0027ordine di\nesecuzione ai fini di cui all\u0027art. 656, comma 5, codice procedura\npenale in relazione a condotte che, attesa la pari o maggiore\ngravita\u0027 rispetto a quella tipica dell\u0027art. 609-quater del codice\npenale, sono ben suscettibili di denotare una maggiore pericolosita\u0027\nin capo al soggetto agente. \n Ulteriore profilo di attrito delle disposizioni denunciate con\nl\u0027art. 3 Cost. si ravvisa nell\u0027avere il legislatore previsto una\npresunzione di pericolosita\u0027 in relazione al mero titolo di reato,\nincludendo nel catalogo delle condotte senz\u0027altro meritevoli di\ncarcerazione anche quella di atti sessuali con minorenne nei casi di\nminore gravita\u0027. Tale scelta si ritiene priva di ragionevole\nfondamento poiche\u0027, in tal modo, il Pubblico Ministero e\u0027 costretto a\ndar corso all\u0027esecuzione della pena, non potendo sospendere l\u0027ordine\ndi esecuzione e dare modo, cosi\u0027, al condannato di accedere ad una\nmisura alternativa alla detenzione senza un previo passaggio in\ncarcere e cio\u0027 anche nelle ipotesi in cui la pericolosita\u0027 del\ncondannato si riveli assai contenuta, evenienza - questa - verosimile\nin relazione a condotte quale quella che ci occupa. Ne discende, ad\navviso del Tribunale rimettente, la violazione del principio di\nragionevolezza. essendo l\u0027esecuzione della pena irrogata per il reato\ndi cui all\u0027art. 609-quater codice penale non ragionevolmente\ndifferenziata in relazione alla gamma delle concrete condotte\nriconducibili al modello legale. \n Ulteriore norma che in questa sede si ritiene violata e\u0027 l\u0027art.\n27, comma 3, Cost., che consacra la funzione rieducativa della pena. \n E\u0027 utile richiamare l\u0027argomento speso dalla Corte costituzionale\nin tema di ragioni che hanno indotto il legislatore ad imporre un\nperiodo di carcerazione in attesa che l\u0027organo competente decida\nsull\u0027istanza di accesso alla misura alternativa alla detenzione. Nel\ndettaglio, e\u0027 stato osservato come cio\u0027 possa dipendere «dalla\nparticolare pericolosita\u0027 di cui, secondo il legislatore, sono indice\ni reati in questione, alla quale si intende rispondere inizialmente\ncon il carcere». Ancora, e\u0027 stato evidenziato che «il legislatore\npotrebbe anche prendere atto che l\u0027accesso alla misura alternativa e\u0027\nsoggetto a condizioni cosi stringenti da rendere questa eventualita\u0027\nmeramente residuale, sicche\u0027 appare tollerabile che venga incarcerato\nchi all\u0027esito del giudizio relativo alla misura alternativa potra\u0027\ncon estrema difficolta\u0027 sottrarsi alla detenzione: e\u0027 quanto (oltre\nche per la gravita\u0027 dei reati) accade per i delitti elencati\ndall\u0027art. 4-bis della legge n. 354 del 1975» (Corte costituzionale, 2\nmarzo 2018, n. 41). \n Non si intende, con tali richiami, affermare che l\u0027attenuante\ndella minore gravita\u0027 comporti necessariamente, per cio\u0027 solo, una\nminore pericolosita\u0027 in capo al condannato per il reato di atti\nsessuali con minorenne; si vuole, pero\u0027, evidenziare che presumere,\nin maniera rigida ed automatica, in capo al condannato un grado di\npericolosita\u0027 contenibile solo con il carcere., per un periodo di\nalmeno un anno. e\u0027 opzione legislativa suscettibile di contrasto con\nil richiamato finalismo rieducativo della pena, posta la funzione\neminentemente rieducativa della sanzione penale. \n Offre la dimensione di quanto argomentato proprio la vicenda che\nriguarda l\u0027odierno condannato: M. deve scontare una pena pari ad anni\nuno, mesi uno e giorni dieci di reclusione e, sulla base della\nnormativa vigente, potrebbe fruire di una misura alternativa alla\ndetenzione soltanto per un mese e dieci giorni, dopo un anno di\nrestrizione inframuraria. Cio\u0027 potrebbe rappresentare un sacrificio\ninutile e vanificatore del processo rieducativo, al quale il reo\ntenderebbe a non prestare adesione, percependo di subire un\ntrattamento penitenziario svincolato dalla gravita\u0027 della propria\ncondotta e dalla pericolosita\u0027 sottesa alla stessa. Si rammenta,\nancora una volta, che la condotta dell\u0027odierno condannato consisteva\nprevalentemente in baci con la persona offesa, di eta\u0027 non\neccessivamente inferiore alla sua. \n Su tali basi, si ritiene che le modalita\u0027 esecutive della pena\nche il M. si troverebbe ad affrontare assumerebbero, nell\u0027ottica del\ncondannato, i profili di una mera punizione. Tale riflessione la si\ncoglie appieno rammentando la giurisprudenza di legittimita\u0027\nrichiamata in esordio, secondo cui la scelta legislativa censurata\n«ha inteso colpire piu\u0027 severamente i reati sessuali commessi in\ndanno di minori ritenuti di maggiore gravita\u0027 perche\u0027 commessi in una\ndelle forme che l\u0027ordinamento reputa portatrici di accentuato\ndisvalore» (Cass., Sez. Sez. I, 13 settembre 2022 - dep. 2023, n.\n2533, cit.): non puo\u0027 farsi a meno di osservare come, in sede\nesecutiva, debba aversi riguardo allo scopo della pena (quello\nrieducativo). piu\u0027 che ad una funzione punitiva. Il disvalore del\nfatto merita l\u0027incriminazione ed una conseguente, adeguata sanzione,\ncome nel caso del M. , che ha posto in essere una condotta\nevidentemente meritevole di sanzione, poiche\u0027 il consenso agli atti\nsessuali prestato dal minorenne si presume viziato, a nulla rilevando\nla concreta gravita\u0027 del contegno, ne\u0027, evidentemente, la sempre\nmaggiore disinvoltura che, in relazione ad ipotesi quale quella che\nci occupa. consegue al mutare del costume sociale. Altro, pero\u0027, e\u0027\nla modalita\u0027 esecutiva della pena, che deve tendere alla finalita\u0027 di\ncui all\u0027art. 27, comma 3, Cost. e - ferma l\u0027innegabile rilevanza\ndella gravita\u0027 del fatto, che pure incide sul giudizio di\npericolosita\u0027 del reo - deve necessariamente sganciarsi, a parere di\nquesto Collegio, da un automatismo che attribuisca perentoriamente,\nobliterando le peculiarita\u0027 dei singoli casi concreti, una\npericolosita\u0027 meritevole di carcerazione all\u0027autore di una condotta\ndi gravita\u0027 contenuta, quale quella che rileva nel caso di specie. \n La questione di costituzionalita\u0027 che qui si sottopone alla Corte\nappare, dunque, rilevante e non manifestamente infondata avuto\nriguardo ai parametri indicati di cui agli artt. 3 e 27, comma 3,\ndella Costituzione. \n\n \n P.Q.M. \n \n Letto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e\nnon manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 656, comma 9, lett. a), codice procedura\npenale in relazione all\u0027art. 4-bis, comma 1-quater, legge\nn. 354/1975, nella parte in cui esclude la possibilita\u0027, per il\npubblico ministero, di sospendere l\u0027esecuzione della pena per il\nreato di cui all\u0027art. 609-quater del codice penale anche nel caso di\nriconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma\n6 del medesimo articolo, nonche\u0027 dell\u0027art. 4-bis, comma 1-quater,\nlegge n. 354/1975, nella parte in cui non esclude dal novero dei\nreati ivi compresi quello di atti sessuali con minorenne, allorche\u0027\nsia stata riconosciuta l\u0027ipotesi di minore gravita\u0027 di cui all\u0027art.\n609- quater, comma 6, del codice penale; \n ordina la sospensione del procedimento in corso e l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n dispone che la presente ordinanza, depositata in cancelleria\nall\u0027esito della riserva assunta all\u0027udienza di data 11 giugno 2025,\nsia notificata a M. S. , al suo difensore, al Pubblico\nMinistero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al\nPresidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati. \n Catanzaro, 11 - 30 giugno 2025 \n \n Il Presidente: Fogari \n \n \n Il Giudice Est.: Sculco","elencoNorme":[{"id":"63294","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"656","specificaz_art":"","comma":"9","specificaz_comma":"lett. a","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63295","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"4","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"quater","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4"}],"elencoParametri":[{"id":"79635","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79856","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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