HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/177 | |
---|---|---|
Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 301 "total_time" => 0.266839 "namelookup_time" => 0.000412 "connect_time" => 0.033471 "pretransfer_time" => 0.076044 "size_download" => 73199.0 "speed_download" => 275184.0 "starttransfer_time" => 0.076059 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 36890 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 75983 "connect_time_us" => 33471 "namelookup_time_us" => 412 "pretransfer_time_us" => 76044 "starttransfer_time_us" => 76059 "total_time_us" => 266839 "start_time" => 1757470242.7378 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/177" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2736610)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/177 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Sep 2025 02:10:42 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Sep 2025 02:10:42 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2024","numero":"177","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Napoli","localita_autorita":"","data_deposito":"06/06/2024","data_emissione":"","data_gazzetta":"02/10/2024","numero_gazzetta":"40","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"4 novembre 2025","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"LUCIANI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eProcedimento penale - Misure cautelari - Allontanamento dalla casa familiare – Applicazione delle modalità di controllo previste dall\u0027art. 275-bis cod. proc. pen. (cosiddetto braccialetto elettronico) qualora si proceda per determinati delitti (nella specie, delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 cod. pen.)\u0026nbsp;- Previsione che, qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi\u0026nbsp;- Mancata previsione che il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi “salvo che non le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto” – Denunciata obbligatorietà di un regime cautelare più gravoso –\u0026nbsp;Irragionevolezza – Automatismo applicativo di un aggravamento tale da rendere inoperanti i criteri di proporzionalità e di adeguatezza, in contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale e con il principio della finalità rieducativa della pena, a fronte dell’attribuzione alla coercizione cautelare di tratti funzionali tipici della pena – Diversa e ingiustificata incidenza sull’indagato della “non fattibilità tecnica” del cosiddetto braccialetto elettronico, regolato dall’art. 275-bis cod. proc. pen.\u0026nbsp;in riferimento agli arresti domiciliari.\u003c/p\u003e","prima_parte":"G.S.","altre_parti":"Stefanelli Gianni","testo_atto":"N. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 06 giugno 2024\n\r\nOrdinanza del 6 giugno 2024 del Tribunale di Napoli nel procedimento\npenale a carico di G. S.. \n \nProcedimento penale - Misure cautelari - Allontanamento dalla casa\n familiare - Applicazione delle modalita\u0027 di controllo elettronico\n previste dall\u0027art. 275-bis cod. proc. pen. qualora si proceda per\n determinati delitti - Previsione che, qualora l\u0027organo delegato per\n l\u0027esecuzione accerti la non fattibilita\u0027 tecnica delle predette\n modalita\u0027 di controllo, il giudice impone l\u0027applicazione, anche\n congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu\u0027 gravi - Mancata\n previsione che il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta,\n di ulteriori misure cautelari anche piu\u0027 gravi \"salvo che non le\n ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle\n esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto\". \n- Codice di procedura penale, art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo,\n come modificato dall\u0027art. 12, comma 1, lettera c), della legge 24\n novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza\n sulle donne e della violenza domestica). \n\n\r\n(GU n. 40 del 02-10-2024)\n\r\n \n TRIBUNALE DI NAPOLI \n X Sezione - Collegio B \n Riesame dei provvedimenti restrittivi \n della liberta\u0027 personale e dei sequestri \n \n Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: \n dott.ssa Alessandra Cantone - Presidente; \n dott. Alfonso Scermino - giudice est.; \n dott.ssa Raffaella de Majo - giudice, \n riunito in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza\nex art. 23, legge n. 53/1987 nel giudizio di appello introdotto dal\npubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Benevento,\nin data 27 marzo 2024 avverso l\u0027ordinanza emessa dal giudice per le\nindagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, in data 19\nmarzo 2024, con la quale veniva applicata nei confronti di S. G. la\nmisura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o. senza\napplicazione dei dispositivi ex art. 275-bis del codice di procedura\npenale; \n esaminati gli atti trasmessi dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria\nprocedente; \n sentita la difesa, in assenza del P.M., all\u0027udienza camerale del\n3 maggio 2024; \n sciogliendo la riserva di cui al separato verbale; \n \n Osserva \n \nPar. 1) I fatti e l\u0027oggetto del giudizio. \n In data 8 marzo 2024 il pubblico ministero presso il Tribunale di\nBenevento avanzava al GIP, in relazione a delitto ex art. 572, commi\n1 e 2 del codice penale, richiesta di applicazione congiunta delle\nmisure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di\nprocedura penale, con le modalita\u0027 di controllo di cui all\u0027art.\n275-bis del codice di procedura penale, nei confronti dell\u0027indagato\nS. G. \n In particolare, osservava l\u0027accusa pubblica, l\u0027applicazione «del\nsolo allontanamento dalla casa familiare avrebbe consentito come\nprescrizione solo quella del divieto di avvicinamento ai luoghi\nabitualmente frequentati dalla p. o. ma non alla persona offesa\nstessa», ragione per cui era «necessario il cumulo delle due misure». \n Il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 19\nmarzo 2024, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del\ndelitto di maltrattamenti in danno di moglie e figli ascritto al\nprevenuto. \n Applicava, tuttavia, la sola misura ex art. 282-ter del codice di\nprocedura penale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente\nfrequentati dalle pp.oo. - M. N., S. P. ed il minore S. M. P. -,\nosservando come la stessa fosse sufficiente ai fini preventivi ex\nart. 274 lettera c) del codice di procedura penale in quanto «tale\npresidio poteva da solo risultare idoneo ad evitare i contatti tra lo\nStefanelli ed il resto del nucleo familiare», «non apparendo\nnecessario disporre in aggiunta ulteriori misure cautelari come\nrichiesto dal P.M. procedente». \n Inoltre il giudice per le indagini preliminari non disponeva\nl\u0027applicazione di alcun dispositivo ex art. 275-bis del codice di\nprocedura penale, come di contro richiesto dal pubblico ministero. \n In data 20 marzo 2024 il pubblico ministero presentava al\nTribunale del riesame atto di appello ex art. 310 del codice di\nprocedura penale avverso la richiamata ordinanza. \n Il pubblico ministero censurava la decisione del primo giudice\nsotto piu\u0027 profili. \n In prima battuta, il pubblico ministero - pg 2 dell\u0027atto di\nappello - lamentava come non fosse giustificata la mancata\napplicazione della misura dell\u0027allontanamento dalla casa familiare ex\nart. 282-bis del codice di procedura penale in relazione ad una\nvicenda di maltrattamenti posta in essere da un indagato che\nconviveva con le pp.oo., tanto piu\u0027 che il giudice per le indagini\npreliminari, nell\u0027enucleare le esigenze cautelari, asseriva come\n«l\u0027aggressivita\u0027 e la pervicacia manifestata dall\u0027indagato e\u0027 tale da\nfar ritenere pressoche\u0027 certo che egli, in assenza di interventi\ncautelari, continuera\u0027 nella sua attivita\u0027 criminosa». \n Il motivo di impugnazione era da ritenersi fondato. \n Con riguardo alla scelta della misura da applicare il giudice per\nle indagini preliminari non enunciava alcuna motivazione per la quale\nnon riteneva di accedere alla richiesta del pubblico ministero\nrelativamente all\u0027applicazione della misura dell\u0027allontanamento dalla\ncasa familiare. \n Ebbene, fermo il vuoto motivazionale, il Tribunale del riesame\nnon poteva che condividere la prospettazione accusatoria secondo la\nquale, nella specie, la misura andava concessa. \n Ed invero, in vicende di maltrattamenti intrafamiliari, le\nesigenze preventive da salvaguardare vanno soddisfatte mediante un\nintervento che impedisca con ragionevole efficacia ogni contatto tra\nl\u0027indagato e le pp.oo.: il che, quando sussiste - come nel caso, cfr.\ndenuncia p. o. - una condizione di convivenza, non puo\u0027 che passare\nper l\u0027ordine di allontanamento dalla abitazione di famiglia, luogo in\ncui l\u0027indagato sistematicamente realizza gli abusi e i maltrattamenti\noggetto della vicenda cautelare. \n A tal fine, pertanto, appare «tipicamente idoneo» lo strumento\ndell\u0027ordine di allontanamento ex art. 282-bis del codice di procedura\npenale. \n Laddove il presupposto della misura cautelare ex art. 282-bis e\u0027\nnon solo la condizione di «attuale» coabitazione, quanto anche\nl\u0027esistenza di una situazione - nella specie ricorrente - per cui\nall\u0027interno di una relazione di contiguita\u0027 si manifestano condotte\nin grado di minacciare l\u0027incolumita\u0027 delle persone offese\n(Fattispecie in tema di maltrattamenti in famiglia, Cassazione\npenale, Sez. VI, 15 aprile 2010, n. 17788; in senso conforme alla\nmassima, v. Sez. VI, 4 febbraio 2008, n. 25607, [...], in C.E.D.\nCassazione, n. 240773). \n Il divieto di avvicinamento, a ben vedere, puo\u0027 essere applicato\nal posto dell\u0027allontanamento dalla casa familiare - misure queste in\ntendenziale «rapporto di alternativita\u0027» - solo quando ricorra «il\npresupposto negativo dell\u0027assenza di una situazione di convivenza che\nrenda necessario prima di tutto allontanare l\u0027autore del reato dalla\ncasa familiare» (Cassazione Pen. Sez. 5, sentenza n. 12503 del 2020). \n Quando la convivenza esista, di contro, sara\u0027 la misura\ndell\u0027allontanamento (con le prescrizioni di cui si dira\u0027) a\nsoddisfare le esigenze cautelari da presidiare. \n In seconda battuta, il pubblico ministero contestava (pg. 2 e 3\ndell\u0027atto di appello) la circostanza che il (Giudice per le indagini\npreliminari non aveva stabilito il divieto di avvicinamento anche\ndirettamente a favore delle pp.oo., avendo il primo giudice inibito\nogni avvicinamento solo rispetto «ai luoghi abitualmente frequentati\ndalle medesime pp.oo.» e non - si ribadiva - alle persone fisiche\ndelle pp.oo. \n La censura era fondata, seppur con le precisazioni che seguono. \n Il divieto di avvicinamento (direttamente) alla persona offesa\nrientra tra le prescrizioni accessorie suscettibili di essere\ninserite nell\u0027ordine di allontanamento della casa familiare ex art.\n1282-bis, comma 2, del codice di procedura penale affinche\u0027 sia\nconsentito al giudice di conformare lo strumento alle specifiche\nesigenze da salvaguardare attraverso l\u0027indicazione delle relative\nmodalita\u0027 e limitazioni. \n In particolare, e\u0027 stato gia\u0027 osservato che sarebbe irrazionale\nprevedere a tutela della persona offesa, nell\u0027ambito dell\u0027art.\n282-bis del codice di procedura penale, una prescrizione accessoria\ndi divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati ed impedire,\ninvece, al giudice di disporre un divieto di avvicinamento\ndirettamente alla sua persona. \n Infatti, una volta delineata con legge n. 154/2001, introduttivo\ndell\u0027art. 282-bis del codice di procedura penale, la misura\ndell\u0027allontanamento dalla casa familiare, la successiva introduzione\ndell\u0027art. 282-ter del codice di procedura penale (avvenuta con\ndecreto-legge n. 11/2009, convertito con legge n. 38/2009 legge sullo\nstalking), che ha previsto direttamente il divieto di avvicinamento\nalla persona offesa in prima battuta, e\u0027 stata determinata\ndall\u0027esigenza di prevedere un presidio cautelare analogo anche «alle\nrelazioni non fondate sulla convivenza» o comunque «sulla\ncondivisione della casa familiare» (Cassazione Pen. Sez. 6, sentenza\nn. 24351 del 28 aprile 2023). \n Per cui, se nulla impedisce al giudice della cautela di disporre\nil divieto di avvicinamento alla p.o. mediante una apposita\nprescrizione accessoria rispetto alla (unica) misura\ndell\u0027allontanamento alla casa familiare applicata, era inutile\ninvocare (e richiedere) l\u0027ulteriore misura del divieto di\navvicinamento, come di contro fatto dal P.M. \n Ritiene in ogni caso il Tribunale che, seppur nessuna misura\ncumulativa andasse nella specie richiesta (ne\u0027 emessa), dovevasi in\nogni caso accogliere l\u0027appello del pubblico ministero per il fatto\nche il giudice per le indagini preliminari, senza motivazioni, non\naveva comunque adottato - come pur richiesto - la prescrizione\naccessoria del divieto di avvicinamento direttamente alle pp.oo.,\noltre che ai luoghi dalle stesse frequentati. \n Laddove - a fronte di gravi indizi di maltrattamenti\nintrafamiliari - era certamente opportuno impedire, sempre e\ncomunque, rischiosi avvicinamenti dell\u0027indagato alle pp.oo. vittime\ndelle sue vessazioni, a prescindere dai luoghi in cui questi\navvicinamenti potevano avvenire. \n Con ulteriore motivo di impugnazione, il pubblico ministero\nlamentava che il giudice per le indagini preliminari non aveva fatto\napplicazione dei sistemi di controllo ex art. 275-bis del codice di\nprocedura penale, restando completamente silente sulla relativa\nrichiesta pur avanzata. \n Preliminarmente, andava riconosciuta la piena ammissibilita\u0027 del\nmotivo di gravame, relativamente alla applicazione dei sistemi ex\nart. 275-bis del codice penale, in quanto la giurisprudenza riconosce\nla ricorribilita\u0027 in appello anche dei provvedimenti (o relative\nstatuizioni) che riguardino o incidano sulle modalita\u0027 di esecuzione\ndella misura cautelare adottata (C., Sez. III, 17 febbraio 2011, n.\n13119, in Mass. Uff., 249946; C., Sez. VI, 24 settembre 2010, in\nMass. Uff., 248593; C., Sez. II, 5 giugno 2008, n. 34877, in Mass.\nUff., 241815; C., Sez. II, 16 gennaio 2008, n. 5589, in Mass. Uff.,\n238865 con riferimento all\u0027isolamento diurno in carcere; in generale\nC., S.U., 3 dicembre 1996, [...], in CP, 1997, 1325). \n Sul tema, e\u0027 stato affermato a piu\u0027 riprese che sono impugnabili\nmediante appello ex art. 310 del codice di procedura penale le\ndecisioni del giudice per le indagini preliminari che incidono sulla\nmisura per periodi permanenti o prolungati e che, proprio per il loro\ncarattere permanente, si riverberano in misura apprezzabile sul\nregime cautelare, qualificandosi, pertanto, come ordinanze cautelari:\nladdove la decisione di applicare o meno il «braccialetto\nelettronico» incide significativamente sul regime dei divieti ex\narticoli 282-bis del codice di procedura penale, connotandone in\ntermini piu\u0027 pregnanti l\u0027efficacia dissuasiva, per cui il relativo\nrigetto - rispetto alla richiesta del PM - non puo\u0027 non essere\nsindacato dal Tribunale del riesame ex art. 310 del codice di\nprocedura penale (sui principi, Sez. 5, sentenza n. 26601 del 21\nfebbraio 2018). \n Cio\u0027 posto, la doglianza era nuovamente fondata. \n A seguito della legge n. 168/2023, l\u0027art. 282-ter del codice di\nprocedura penale prevede, al comma 1, che «con il provvedimento che\ndispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all\u0027imputato\ndi non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati\ndalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza,\ncomunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla\npersona offesa, disponendo l\u0027applicazione delle particolari modalita\u0027\ndi controllo previste dall\u0027art. 275-bis». \n Il nuovo disposto letterale della norma evoca un automatismo\nnell\u0027applicazione delle modalita\u0027 di controllo ex art. 275-bis cit.,\nquando si faccia ricorso alla misura cautelare ex art. 282-ter del\ncodice di procedura penale. \n Tanto soprattutto ove si confronti il nuovo testo della norma\nprocessuale con quello precedente, introdotto con il decreto-legge n.\n93/2019, convertito in legge n. 69/2019, secondo cui «con il\nprovvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice\nprescrive all\u0027imputato di non avvicinarsi ai luoghi determinati\nabitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una\ndeterminata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche\ndisponendo l\u0027applicazione delle particolari modalita\u0027 di controllo\npreviste dall\u0027art. 275-bis». \n La recente soppressione nel 2023 della parola «anche» -\ninizialmente inserita nella norma dalla disciplina sul cd. codice\nrosso - appare confermare il fatto che non residui piu\u0027 in capo al\ngiudice della cautela alcuna discrezionalita\u0027 con riguardo alla\nsorveglianza elettronica, dovendosi sempre disporre - in caso di\napplicazione della misura ex art. 282-ter del codice di procedura\npenale - il cd. «braccialetto elettronico», onde meglio controllare,\nmediante le segnalazioni a distanza del dispositivo, il rispetto\ndelle prescrizioni di non avvicinamento. \n Il dato, peraltro, sembra corrispondere alla intentio legis della\nnovella, per quanto evincibile dai lavori preparatori del disegno di\nlegge che ha poi condotto alla emanazione della legge n. 168/2023. \n Si legge nel dossier n. 123/2 di accompagnamento del disegno di\nlegge che «i numeri 3 e 4 della lettera c) prevedono inoltre, sempre\nin relazione all\u0027allontanamento dalla casa familiare di cui all\u0027art.\n282-bis, comma 6, che tale misura coercitiva sia sempre accompagnata\ndalla imposizione, attualmente facoltativa, delle modalita\u0027 di\ncontrollo previste dall\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale.\n[...] La lettera d) apporta modifiche analoghe a quelle sopra\nrichiamata alla disciplina del divieto di avvicinamento ai luoghi\nfrequentati dalla persona offesa di cui all\u0027art. 282-ter del codice\ndi procedura penale» (pg 60 e 61). \n Dal fascicolo iter DDL S. 923 (che al Senato ha condotto\nall\u0027approvazione del testo definitivo) si desume ancora: \n che l\u0027eliminazione della parola «anche» - con obbligatorieta\u0027\ndel braccialetto - aveva luogo sin dal disegno di legge trasmesso\ndalla Camera al Senato (art. 12 del disegno di legge); \n che nel corso dei lavori della Commissione permanente\n(Politiche dell\u0027Unione europea), seduta n. 106 (pom.) del 21 novembre\n2023, si sottolineava come «l\u0027art. 12» del progetto di legge\ncontemplasse «il rafforzamento delle misure cautelari e dell\u0027uso del\nbraccialetto elettronico», nel senso di ampliarne chiaramente\nl\u0027applicazione; \n che il disegno di legge era «diretto a rafforzare la protezione\ndelle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione nonche\u0027 il\npotenziamento delle misure cautelari» (seduta dell\u0027assemblea n. 128\ndel 22 novembre 2023); \n che «la misura coercitiva ex art. 282-bis del codice di\nprocedura penale va sempre accompagnata (laddove nell\u0027assetto vigente\ne\u0027 facoltativa) dall\u0027imposizione del braccialetto elettronico»\n(dossier n. 98 del progetto di legge), tanto che «le norme in esame\nappaiono suscettibili di determinare, come confermato dalla stessa\nrelazione tecnica, un maggior ricorso all\u0027impiego dei braccialetti\nelettronici rispetto a quanto previsto nell\u0027ambito della vigente\ndisciplina». \n Insomma, la ratio sottesa alla proposta di legge in esame e\u0027\nchiaramente quella di rendere piu\u0027 stringente ed efficiente l\u0027attuale\ndisciplina in materia di contrasto della violenza di genere, a fronte\ndegli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per\ndare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di\nIstanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza\ndomestica. \n Per l\u0027effetto, il legislatore ha inteso certamente rafforzare\nl\u0027efficacia dissuasiva del divieto ex art. 282-ter del codice di\nprocedura penale (ovvero ex art. 282-bis del codice di procedura\npenale, anche nelle sue prescrizioni accessorie), integrando il\ncontenuto dell\u0027intervento cautelare mediante un presidio elettronico\nobbligatorio, la cui stabile operativita\u0027 mira a disincentivare ogni\nviolazione e, in tal modo, meglio tutelare le ragioni delle pp.oo. \n Corrispondentemente, e\u0027 stato modificato anche l\u0027art. 282-bis,\ncomma 6 del codice di procedura penale. \n Prima della legge n. 168/2023, tale norma prevedeva che «qualora\nsi proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572,\n582, limitatamente alle ipotesi procedibili d\u0027ufficio o comunque\naggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1,\n600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,\n609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso\nin danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura puo\u0027\nessere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti\ndall\u0027art. 280, anche con le modalita\u0027 di controllo previste all\u0027art.\n275-bis2». \n Dopo l\u0027ultima novella, si prevede che «qualora si proceda per uno\ndei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell\u0027ipotesi\ndi delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili\nd\u0027ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter,\n600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter,\n609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis,\ndel codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del\nconvivente, la misura puo\u0027 essere disposta anche al di fuori dei\nlimiti di pena previsti dall\u0027art. 280, con le modalita\u0027 di controllo\npreviste dall\u0027art. 275-bis e con la prescrizione di mantenere una\ndeterminata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri,\ndalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente\nfrequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia\nnecessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive\nle relative modalita\u0027 e puo\u0027 imporre limitazioni». \n Nuovamente, sparisce l\u0027epiteto «anche», prima inserito a seguito\ndelle modifiche apportate dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 con\nriguardo alle «modalita\u0027 di controllo previste dall\u0027art. 275-bis del\ncodice di procedura penale», a conferma - secondo un disegno\narmonicamente coerente - di una volonta\u0027 di generale automatismo\nnell\u0027applicazione dello strumento elettronico nei casi di divieto di\navvicinamento disposto anche quale prescrizione accessoria\nnell\u0027ambito della misura ex art. 282-bis del codice di procedura\npenale), in relazione ai reati specificamente indicati. \n Il nuovo «obbligo del braccialetto» non appare foriero di dubbi\ndi legittimita\u0027 costituzionale, come di contro ventilato dalla difesa\ndello S[...]. \n Il legislatore, infatti, ha semplicemente inteso modificare il\ncontenuto delle misure cautelari ex articoli 282-bis e 282-ter del\ncodice di procedura penale, integrando il relativo regime con un\ncostante sistema di sorveglianza elettronica che ne rafforza\nl\u0027efficacia preventiva. \n Nel fare questo, non si e\u0027 inciso in alcun modo su di un qualche\nprecetto costituzionale, in quanto si e\u0027 lasciato sempre al prudente\napprezzamento del giudice della cautela se, sulla scorta delle\nesigenze cautelari ritenute secondo i parametri degli articoli 274 e\n275 del codice di procedura penale, si debba fare ricorso o meno\nall\u0027intervento cautelare (dal che, il richiamo della difesa alle\n«presunzioni cautelari» ex art. 275 del codice di procedura penale e\u0027\napertamente inconferente). \n E se il giudice da\u0027 corso alla misura, l\u0027applicazione\ngeneralizzata del «braccialetto» non viola alcun principio di\nuguaglianza, posto che, secondo una valutazione ragionevole del\nlegislatore, il «nuovo» divieto di avvicinamento (prescrizione\naccessoria ex articoli 282-bis del codice di procedura penale ovvero\nmisura cautelare ex art. 282-ter del codice di procedura penale) per\ntutti gli indagati contemplera\u0027 il predetto monitoraggio\nprecauzionale, in attuazione di una - non sindacabile ne\u0027 illogica -\nscelta di politica criminale, volta a rafforzare la tutela delle\nvittime di taluni reati socialmente sensibili. \n Ad esiti diversi non puo\u0027 pervenirsi, poi, per il solo fatto che,\nai sensi dell\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale (parimenti\nnovellato dalla legge n. 168 cit.), quando il giudice dispone «la\nmisura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia\ncautelare in carcere», «prescrive procedure di controllo mediante\nmezzi elettronici o altri strumenti tecnici, salvo che le ritenga non\nnecessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze\ncautelari da soddisfare nel caso concreto»: secondo questa norma,\ninfatti, il legislatore non impone un «obbligo di braccialetto»,\nprevedendone l\u0027applicazione sempre che non intervenga una diversa\nvalutazione del giudice, che potrebbe ritenere non indispensabile la\nsorveglianza elettronica sulla scorta della specificita\u0027) del caso\nconcreto. \n La differente disciplina non puo\u0027 considerarsi intrinsecamente\nirragionevole. \n Tanto sulla scorta del rilievo che diverse sono (pure) le misure\ncautelari rispetto alle quali essa opera. \n Gli arresti domiciliari sono una misura custodiale: per cui in\ntali casi il «braccialetto elettronico» mira ad evitare\nallontanamenti non autorizzati (evasioni) e, indirettamente,\nreiterazioni del reato. \n L\u0027ordine di allontanamento e/o il divieto di avvicinamento sono,\ndi contro, misure non custodiali e, stavolta, il braccialetto e\u0027\nfinalizzato a prevenire, piu\u0027 che generici spostamenti non\nautorizzati, direttamente i contatti con la p.o. prodromici alle\ncondotte criminose censurate. \n Ne deriva che, se l\u0027ambito operativo della sorveglianza e\u0027, solo\nin quest\u0027ultimo caso, tutto orientato a scongiurare in via immediata\n(e non riflessa) nuove condotte criminose (corrispondenti ad\nulteriori lesioni dei diritti della p.o.), una diversa modulazione\ndel regime dei dispositivi ex art. 275-bis del codice di procedura\npenale - con piu\u0027 accentuato utilizzo del medesimo in caso di misure\nnon custodiali - non appare affatto irrazionale. \n D\u0027altronde, appare utile rimarcare ancora, le misure non\ncustodiali presuppongono un affidamento alla capacita\u0027 di\nautocontrollo dell\u0027indagato nettamente superiore rispetto a quello\nche si ripone negli indagati sottoposti alle misure custodiali, posto\nche, nel primo caso, il reo resta comunque in liberta\u0027. \n Ed anche tale aspetto appare giustificare la scelta legislativa\ndi dare seguito, per garantire l\u0027efficacia dell\u0027intervento, ad un\ncontrollo elettronico piu\u0027 stringente nelle misure ex art. 282-bis e\nter del codice di procedura penale, laddove un tale maggiore\nmonitoraggio, evitando misure piu\u0027 gravose, risponde, in prospettiva\ncostituzionale, ad un virtuoso bilanciamento tra le esigenze di\ndifesa sociale («braccialetto») ed i diritti di liberta\u0027\ndell\u0027indagato (misura non custodiate), senza ulteriore ed inutile\ncompressione («minor sacrificio necessario») della sfera giuridica\ndell\u0027indagato. \n In definitiva, il Tribunale e\u0027 chiamato ad emettere, in questo\ngiudizio di appello, la misura ex art. 282-bis del codice di\nprocedura penale, con le prescrizioni accessorie del divieto di\navvicinamento alle pp.oo. nonche\u0027 \n dell\u0027applicazione dei sistemi di controllo ex art. 275-bis del\ncodice di procedura penale. \nPar. 2) La norma oggetto dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027 e primi\nprofili di rilevanza in questo giudizio. \n Il Tribunale deve a questo punto confrontarsi con gli ultimi due\nperiodi dell\u0027art. 282-bis, comma 6, pen. (come novellato dall\u0027art.\n12, comma 1, lettera c), della legge 24 novembre 2023, n. 168),\nsecondo cui: \n «Con lo stesso provvedimento che dispone l\u0027allontanamento, il\ngiudice prevede l\u0027applicazione, anche congiunta, di una misura piu\u0027\ngrave qualora l\u0027imputato neghi il consenso all\u0027adozione delle\nmodalita\u0027 di controllo anzidette». \n «Qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non\nfattibilita\u0027 tecnica delle predette modalita\u0027 di controllo, il\ngiudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure\ncautelari anche piu\u0027 gravi». \n Il primo periodo riguarda l\u0027ipotesi in cui l\u0027indagato,\ndestinatario di un provvedimento ex art. 282-bis del codice di\nprocedura penale assistito dal «braccialetto elettronico» ex art.\n275-bis del codice di procedura penale, rifiuti di farselo applicare. \n Per la relativa evenienza, la legge prevede che il giudice\ndisponga, sin dal provvedimento genetico, un aggravamento del regime\ncautelare («misura piu\u0027 grave», «anche congiunta»). \n «Negare il consenso» al controllo elettronico da parte\ndell\u0027indagato giustifica, nella prospettazione legislativa, una\nvalutazione di maggiore pericolosita\u0027, capace di fondare di per se\u0027\nun (obbligatorio) intervento piu\u0027 cogente. \n Il meccanismo non era sconosciuto al sistema. \n Gia\u0027 l\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale, prima della\nnovella ex legge n. 168 cit., prevedeva all\u0027ultimo periodo del comma\n1, relativamente agli arresti domiciliari assistiti dal\n«braccialetto», che «con lo stesso provvedimento il giudice prevede\nl\u0027applicazione della misura della custodia cautelare in carcere\nqualora l\u0027imputato neghi il consenso all\u0027adozione dei mezzi e\nstrumenti anzidetti». \n In sostanza, il rifiuto di collaborare al presidio elettronico e\u0027\nposto dalla legge alla base di una presunzione assoluta di\n(sopravvenuta) inadeguatezza della misura originariamente disposta,\nimponendo l\u0027applicazione: \n o del carcere ex art. 275-bis del codice di procedura penale,\nquando si parte dai domiciliari; \n o di una misura piu\u0027 grave, anche congiuntamente operante\nrispetto a quella originaria, ex art. 282-bis del codice di procedura\npenale, comma 6 di nuovo conio, quando si parte da un ordine di\nallontanamento e/o da un divieto di avvicinamento. \n Il secondo periodo riguarda un\u0027altra ipotesi. \n Ed e\u0027 proprio questa a destare un ragionevole dubbio di\ncostituzionalita\u0027 nel Collegio. \n La norma prevede che, nel caso in cui «l\u0027organo delegato per\nl\u0027esecuzione» accerti «la non fattibilita\u0027 tecnica» delle modalita\u0027\ndi controllo a distanza, il giudice interviene (come nel caso\nprecedente) nel senso di «imporre l\u0027applicazione, anche congiunta, di\nulteriori misure cautelari anche piu\u0027 gravi». \n La questione di costituzionalita\u0027 di tale ultima disposizione e\u0027\nrilevante in questo giudizio perche\u0027 il Tribunale, accogliendo\nl\u0027appello del pubblico ministero ed integrando la misura emessa dal\ngiudice per le indagini preliminari con i dispositivi elettronici ex\nart. 275-bis del codice di procedura penale invocati dall\u0027appellante,\ndeve fare necessariamente applicazione anche del disposto di cui\nall\u0027art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo del codice di procedura\npenale. \n Il legislatore, infatti, prevede che «con lo stesso\nprovvedimento» - con cui si applicano i sistemi di controllo ex art.\n275-bis del codice di procedura penale - si imponga l\u0027(automatico)\naggravamento del regime per le due ipotesi: «diniego del consenso» al\nbraccialetto e «non fattibilita\u0027 tecnica» del braccialetto. \n Vero e\u0027 che la locuzione «con lo stesso provvedimento» e\u0027\ninserita dal legislatore solo in apertura del penultimo periodo del\ncomma 6 cit., quello relativo al diniego del consenso («Con lo stesso\nprovvedimento che dispone l\u0027allontanamento, il giudice prevede\nl\u0027applicazione, anche congiunta, di una misura piu\u0027 grave qualora\nl\u0027imputato neghi il consenso all\u0027adozione delle modalita\u0027 di\ncontrollo anzidette»). \n Mentre il periodo successivo, senza ripetere la locuzione «con lo\nstesso provvedimento», recita direttamente «Qualora l\u0027organo delegato\nper l\u0027esecuzione accerti la non fattibilita\u0027 tecnica delle predette\nmodalita\u0027 di controllo, il giudice impone l\u0027applicazione, anche\ncongiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu\u0027 gravi». \n Nondimeno, ritiene questo Collegio che la volonta\u0027 del\nlegislatore, per quanto implicitamente espressa, e\u0027 chiara nel senso\ndi richiedere al giudice della cautela - sin dal momento genetico\ndella misura - la previsione dell\u0027aggravamento in entrambe le\nipotesi. \n La locuzione «con lo stesso provvedimento», sebbene non ripetuta\nin apertura dell\u0027ultimo periodo, e\u0027 desumibile, oltre che dalla\nstretta ed immediata consecutio delle proposizioni, dalla identita\u0027\ndi ratio della disciplina, essendosi voluto prevedere come, tutte le\nvolte che la sorveglianza elettronica non abbia seguito, sia previsto\ndal giudice, sin dall\u0027origine, un regime cautelare «rafforzato» a\ntutela della p.o. \n D\u0027altronde, ad opinare in senso diverso, dovrebbe affermarsi che\nsolo nel caso di «non fattibilita\u0027 tecnica» (e non nel caso di\n«diniego del consenso») il pubblico ministero dovrebbe avanzare una\nnuova istanza al giudice della cautela per «la misura, anche\ncongiunta e piu\u0027 grave» ed il giudice emettere a sua volta un\ndistinto e successivo provvedimento. \n In questo caso, pero\u0027, la procedura apparirebbe non solo piu\u0027\nfarraginosa, ma soprattutto non in linea con la ratio generale\ndell\u0027intervento legislativo, ratio improntata alla sollecitudine ed\nalla efficacia della iniziativa cautelare, secondo uno schema di\nprevisione immediata e preventiva di aggravamento che gia\u0027 opera da\ntempo nell\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale (rifiuto del\nbraccialetto da parte del detenuto ai domiciliari e carcere) e che,\ninfatti, e\u0027 stato pedissequamente riproposto con la novella del 2023. \n Insomma, la differenziazione del regime dell\u0027«aggravamento»,\nrelativamente alla ipotesi di «non fattibilita\u0027 tecnica», con\nnecessita\u0027 solo in quest\u0027ultimo caso di un «ulteriore provvedimento»,\nsembra distonica in una prospettiva di interpretazione logica e\nsistematica della norma. \n Per cui, appare corretto assumere che «con lo stesso\nprovvedimento» che applica i braccialetti il giudice debba prevedere\nnon solo «una misura piu\u0027 grave, anche congiunta, qualora l\u0027imputato\nneghi il consenso» ai sistemi ex art. 275-bis del codice di procedura\npenale, ma anche «l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori\nmisure cautelari anche piu\u0027 gravi», «qualora l\u0027organo delegato per\nl\u0027esecuzione accerti la non fattibilita\u0027 tecnica» della sorveglianza\nelettronica. \n Peraltro, l\u0027utilizzo dell\u0027indicativo, riferito al giudice che\n«impone» le «ulteriori misure», evoca un automatismo (come si dira\u0027)\ndell\u0027aggiuntivo intervento cautelare che sembra nuovamente militare\nper una sua previsione (immediata e preventiva) sin dal momento\ngenetico, essendo sostanzialmente inutile una «seconda» richiesta del\npubblico ministero per l\u0027emissione di un (nuovo) provvedimento da\nparte del giudice, quando - di fronte alla «non fattibilita\u0027» -\nnessuna particolare valutazione in ordine all\u0027«an» dell\u0027aggravamento\ne\u0027 rimessa all\u0027autorita\u0027 giudiziaria (a parte il «quomodo» del\nmedesimo, in ogni caso obbligato, cfr. infra). \n Tale interpretazione rende pertanto immediatamente rilevante la\nquestione di costituzionalita\u0027 che si andra\u0027 ad esporre con riguardo\nall\u0027art. 282-bis del codice di procedura penale, comma 6, ultimo\nperiodo. \n Cio\u0027 in quanto - si ribadisce - di tale norma il Collegio deve\nfare immediata applicazione «con lo stesso provvedimento» di\napplicazione della misura e delle contestuali prescrizioni accessorie\nrelative ai sistemi ex art. 275-bis del codice di procedura penale. \nPar. 3) Non manifesta infondatezza. \n Par 3.1) Aggravamento del regime. \n La norma oggetto di scrutinio recita: \n «Qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non\nfattibilita\u0027 tecnica delle predette modalita\u0027 di controllo, il\ngiudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure\ncautelari anche piu\u0027 gravi». \n Secondo la disposizione, per il caso di accertata «non\nfattibilita\u0027 tecnica», il regime cautelare deve ricevere una\nimmediata modifica dal giudice. \n Il legislatore, a riguardo, utilizza due volte la particella\n«anche». \n Si impone al giudice l\u0027applicazione «anche congiunta» di\n«ulteriori misure». \n Si impone al Giudice l\u0027applicazione di «ulteriori misure» «anche\npiu\u0027 gravi». \n In tutte le ipotesi, a dispetto del tenore letterale della norma,\nl\u0027effetto che deriva a carico dell\u0027indagato e\u0027 sempre quello di un\naggravamento del regime cui e\u0027 sottoposto. \n Qualora infatti il giudice opti per l\u0027applicazione «congiunta» di\n«ulteriori misure» (l\u0027espressione «anche congiunta» postula\nchiaramente una scelta), il secondo «anche» («anche piu\u0027 gravi»)\nconsentira\u0027 all\u0027organo decidente di applicare, in aggiunta, sia una\nmisura piu\u0027 grave (divieto di dimora o arresti domiciliari) sia una\nmisura meno grave (obbligo di presentazione alla PG). \n In entrambi i casi, il trattamento che ne derivera\u0027 sara\u0027\npeggiorativo per l\u0027indagato, in quanto lo stesso si trovera\u0027 soggetto\nalla vigenza non solo della misura originaria (ordine di\nallontanamento, con le prescrizioni accessorie di legge), ma anche\ndella misura «aggiuntiva» (per quanto meno grave) disposta in\nrelazione alla «non fattibilita\u0027 tecnica», derivandone una maggiore\ncompressione complessiva della sua sfera giuridica. \n Il cumulo delle misure, in sostanza, e\u0027 di per se\u0027 «in malam\npartem». \n Qualora il giudice opti, invece, per l\u0027applicazione «non\ncongiunta» della «ulteriore misura», la misura (stavolta)\n«sostitutiva» non potra\u0027 che essere piu\u0027 grave di quella originaria,\nladdove la (seconda) locuzione «anche» (riferita alle «ulteriori\nmisure anche piu\u0027 gravi») solo apparentemente conferisce al giudice\nun reale potere di scelta. \n Ed infatti, una volta che il giudice decida di sostituire (e non\ncumulare) l\u0027ordine di allontanamento con altra («ulteriore») misura,\nquest\u0027ultima dovra\u0027 essere necessariamente piu\u0027 grave della prima. \n Cio\u0027 sulla scorta dell\u0027incontestabile rilievo per cui sarebbe un\ncontrosenso logico-giuridico attenuare un regime ex art. 282-bis del\ncodice di procedura penale una volta che lo stesso non possa essere\nelettronicamente sorvegliato. \n In sostanza, se si decide di applicare un ordine di\nallontanamento, e\u0027 impossibile «tornare indietro» se, in sede di\nesecuzione, si scopre che lo stesso non puo\u0027 essere presidiato con i\nsistemi ex art. 275-bis del codice di procedura penale. \n Tanto piu\u0027 che, se fosse stata adeguata una misura meno gravosa\ndell\u0027ordine di allontanamento ex art. 282-bis del codice di procedura\npenale, quest\u0027ultimo non avrebbe dovuto essere emesso ab origine. \n In definitiva, a dispetto della equivoca lettera della norma,\nl\u0027unica sostituzione possibile della misura ex art. 282-bis, comma 6,\nultimo periodo del codice di procedura penale e\u0027 nel senso di una\nmisura piu\u0027 grave. \n E quando il legislatore evoca un potere di scelta sulla gravita\u0027\ndelle ulteriori misure da applicare («anche piu\u0027 gravi») in realta\u0027\nnon puo\u0027 che riferirsi alla sola ipotesi di applicazione cumulativa. \n Su tali basi, anche la applicazione «non cumulativa» (quindi\nsostitutiva) delle «ulteriori misure» ha un effetto negativo sulla\nsfera giuridica dell\u0027indagato, comportandone un aggravamento del\ntrattamento cautelare. \n Par. 3.2) Obbligo per il giudice. \n La norma prevede che, in caso di non fattibilita\u0027 tecnica, il\ngiudice «impone» l\u0027applicazione del regime cautelare piu\u0027 gravoso. \n L\u0027utilizzo dell\u0027indicativo non sembra lasciare diversi margini\ninterpretativi. \n Il giudice e\u0027 obbligato dalla legge a disporre il suddetto\naggravamento. \n Piu\u0027 volte, nel codice di rito, il legislatore, con specifico\nriguardo alla materia cautelare, ha posto un vincolo di tal fatta\nimpiegando identica modalita\u0027 espressiva. \n L\u0027indicativo e\u0027 utilizzato nell\u0027art. 275-bis del codice di\nprocedura penale, quando si statuisce che il giudice prevede\n«l\u0027applicazione della misura della custodia cautelare in carcere\nqualora l\u0027imputato neghi il consenso all\u0027adozione dei mezzi e\nstrumenti anzidetti»: ed e\u0027 pacifico che, in questo caso, il diniego\ndel consenso sia «causa automatica di applicazione della custodia\ncautelare in carcere» (Sez. U., sentenza n. 20769 del 2016). \n L\u0027indicativo e\u0027 utilizzato nell\u0027art. 276, comma 1-ter del codice\ndi procedura penale quando si prevede che «il giudice dispone la\nrevoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in\ncarcere, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti\ndomiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria\nabitazione o da altro luogo di privata dimora», salvo che il fatto\nsia di lieve entita\u0027: ed e\u0027 stato affermato da tempo che la\ntrasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di\nallontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove\nritenuta non di lieve entita\u0027, determina la revoca obbligatoria di\ntale misura ex art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale,\nseguita dalla sostituzione con la custodia in carcere, non dovendo il\ngiudice previamente valutare le esigenze cautelari ovvero l\u0027idoneita\u0027\ndegli arresti domiciliari con modalita\u0027 elettroniche di controllo (da\nultimo, Cassazione Pen. Sez. 6, Sentenza n. 8630 del 24 gennaio\n2024). \n L\u0027indicativo e\u0027 utilizzato, ancora, nell\u0027art. 321 comma 2-bis del\ncodice di procedura penale dedicato ai delitti previsti dal Capo I\ndel Titolo II del libro secondo del codice penale, quando si prevede\nche «il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e\u0027 consentita la\nconfisca»: e nuovamente la Suprema Corte ha ritenuto che l\u0027utilizzo\ndi tale formula verbale abbia un significato di «presunzione di\nesistenza di esigenze cautelari», in quanto la norma consente al\ngiudice il sequestro sulla scorta della mera confiscabilita\u0027 della\nres, senza alcuna valutazione del periculum in mora, valutazione di\ncontro richiesta ai sensi dell\u0027art. 321, comma 2, del codice di\nprocedura penale (Sez. UU [...], n. 36959/2021). \n L\u0027indicativo e\u0027 da ultimo impiegato nella norma cardine delle\npresunzioni in materia cautelare, contenuta nell\u0027art. 275, comma 3,\ndel codice di procedura penale. \n In definitiva, secondo la disposizione in esame, al giudice non\ne\u0027 dato apprezzare diversamente in punto di esigenze cautelari e/o\nadeguatezza. \n Se vi e\u0027 la «non fattibilita\u0027 tecnica» del braccialetto, la\nmisura cumulativa (piu\u0027 o meno grave) o sostitutiva (piu\u0027 grave) va\ndisposta sempre. \n Par. 3.3) La presunzione assoluta. \n Il disposto normativo esprime, in tal modo, una presunzione\n«assoluta». \n Per l\u0027ipotesi di non «fattibilita\u0027 tecnica», il legislatore\n«presume» che l\u0027ordine di allontanamento ex art. 282-bis del codice\npenale, pur assistito da un divieto di avvicinamento, non sia (mai)\nidoneo a salvaguardare le esigenze cautelari ex art. 274, lettera c),\ndel codice di procedura penale ritenute dal giudice. \n E sulla scorta di questo generalizzato «giudizio di\ninadeguatezza», correlato al mero dato della non fattibilita\u0027 della\nsorveglianza elettronica, obbliga il Giudice a disporre un\naggravamento del regime nei termini sopra enunciati, senza lasciare\nallo stesso alcun margine di diverso apprezzamento. \n E\u0027 di intuitiva evidenza la correlazione tracciabile tra tale\nnuova «presunzione» e la disposizione cardine delle presunzioni in\ntema di cautela personale contenuta nell\u0027art. 275, comma 3, del\ncodice di procedura penale. \n Gia\u0027 le SS.UU. n. 20769 del 2016 hanno ricordato «il ruolo\ndecisivo» assunto dal giudice delle leggi nel confinare in ambiti\nragionevoli le «presunzioni assolute di adeguatezza» (in quel caso,\ndella sola custodia in carcere) in materia cautelare, a partire dalla\nsentenza n. 265 del 2010. \n Le plurime sentenze della Consulta hanno rimarcato a piu\u0027 riprese\n(sentenza n. 48 del 2015) come «i principi costituzionali di\nriferimento implicano che la disciplina della materia debba essere\nispirata al principio del \"minore sacrificio necessario\": la\ncompressione della liberta\u0027 personale va contenuta, cioe\u0027, entro i\nlimiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del\ncaso concreto». \n Cio\u0027 impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il\nsistema cautelare secondo il modello della «pluralita\u0027 graduata»,\npredisponendo una gamma di misure alternative, connotate da\ndifferenti gradi di incidenza sulla liberta\u0027 personale; dall\u0027altra, a\nprefigurare, in corrispondenza, criteri per scelte\n«individualizzanti» del trattamento cautelare, coerenti e adeguate\nalle esigenze configurabili nei singoli casi concreti. \n Le valutazioni espresse dal giudice delle leggi in questo\npercorso «demolitorio» hanno evidenziato come «i limiti di\nlegittimita\u0027 delle misure cautelari risultino espressi, a fronte del\nprincipio di inviolabilita\u0027 della liberta\u0027 personale (art. 13, primo\ncomma, della Costituzione) - oltre che dalle riserve di legge e di\ngiurisdizione (art. 13, secondo e quarto comma, della Costituzione) -\nanche e soprattutto dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27,\nsecondo comma, della Costituzione), a fronte della quale le\nrestrizioni della liberta\u0027 personale dell\u0027indagato o dell\u0027imputato\nnel corso del procedimento debbono assumere connotazioni nitidamente\ndifferenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo\nl\u0027accertamento definitivo della responsabilita\u0027. \n Per cui, a partire dal 2010, la Corte costituzionale ha colpito\ncon varie dichiarazioni di illegittimita\u0027 costituzionale le\npresunzioni assolute di adeguatezza (del carcere) in materia\ncautelare. \n Ribadendo un principio formulato sin dalla sentenza n. 139 del\n2010, si e\u0027 affermato in tali occasioni che «le presunzioni assolute,\nspecie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano\nil principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, e cioe\u0027\nse non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella\nformula dell\u0027id quod plerumque accidit; evenienza che si riscontra\nsegnatamente allorche\u0027 sia agevole formulare ipotesi di accadimenti\nreali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione\nstessa. Nei casi in esame, a determinare il vulnus al principio di\neguaglianza - e conseguentemente alle ragioni di tutela del diritto\nalla liberta\u0027 personale e della presunzione di innocenza - era il\ncarattere assoluto della presunzione di adeguatezza, che implicava\nuna indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del\n\"minimo sacrificio necessario\" della liberta\u0027 personale\ndell\u0027interessato». \n Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la presunzione\nassoluta di adeguatezza di un regime cautelare piu\u0027 severo, rispetto\nalla sola misura ex art. 282-bis del codice di procedura penale, per\nl\u0027ipotesi di «non fattibilita\u0027 tecnica» della sorveglianza\nelettronica, sia «arbitraria ed irrazionale» perche\u0027: \n non risponde ad un dato di esperienza generalizzante la\nnecessita\u0027, sempre e comunque, di un ulteriore presidio cautelare a\ncarico di un indiziato di reato ex art. 572 del codice penale, per il\nsolo fatto che non puo\u0027 essere attivato il «braccialetto elettronico»\nnell\u0027ambito della misura ex art. 282-bis del codice di procedura\npenale, tanto piu\u0027 quando - come nel caso - non vi sono elementi di\npericolosita\u0027 di particolare allarme sociale; \n e\u0027 agevole formulare «ipotesi di accadimenti reali contrari\nalla generalizzazione posta a base della presunzione stessa», sol che\nsi consideri come sia frequente che indagati per reati di violenza\ndomestica, una volta allontanati dall\u0027abitazione, con aggiuntivo\ndivieto di avvicinamento, si astengono dal reiterare le condotte\ncensurate a prescindere dalla sorveglianza elettronica, senza che sia\naffatto indefettibile intervenire ulteriormente in malam partem per\nassicurare gli effetti preventivi perseguiti ex art. 274, lettera c),\ndel codice di procedura penale. \n In definitiva, difetta nella specie una regola di esperienza\nsufficientemente condivisa circa la generale insufficienza della\nmisura ex art. 282-bis, del codice di procedura penale a soddisfare\nle esigenze cautelari ex art. 274, lettera c), del codice di\nprocedura penale in assenza di monitoraggio elettronico. \n Tanto piu\u0027 che nel caso sottoposto a questo Collegio S. G. ha\nposto in essere una sola aggressione fisica in danno della coniuge\n(in data [...], cfr. denuncia), sta pienamente rispettando la misura\nsenza violare il divieto di avvicinamento gia\u0027 disposto, ha\naddirittura presentato in data [...] ricorso per separazione\ngiudiziale nei confronti di M. N. e sta dimostrando di accettare -\nanche civilisticamente - il nuovo assetto familiare conseguente alla\nrottura del rapporto di coppia. \n Il che, se denota come nel caso di specie la mancanza di una\nsorveglianza elettronica potenzialmente non fattibile non giustifica\naffatto un regime cautelare (ancora) piu\u0027 severo ai danni di un\nindagato non particolarmente pericoloso, a maggior ragione conclama\ncome, in generale, possano verificarsi facilmente situazioni\ninterpersonali - di non particolare fibrillazione - nell\u0027ambito delle\nquali la «presunzione assoluta di adeguatezza dell\u0027aggravamento»\n(misura aggiuntiva o sostitutiva piu\u0027 grave), per il solo fatto che\nnon possa applicarsi un braccialetto, non riposa affatto su dati di\nesperienza solidi e congruenti. \n La norma censurata sembra allora costituire un irragionevole\nesercizio della discrezionalita\u0027 del legislatore, violando gli\narticoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. \n Se viene sottratto al giudice il potere di adeguare la misura al\ncaso concreto, rileva una violazione del principio di uguaglianza,\nrealizzandosi un «appiattimento» tra situazioni oggettivamente e\nsoggettivamente diverse, con una uguale risposta cautelare. \n Inoltre, dalla lettura combinata degli articoli 13 e 27 della\nCostituzione emerge l\u0027esigenza di circoscrivere allo strettamente\nnecessario le misure limitative della liberta\u0027 personale, laddove la\nnorma censurata stabilisce un automatismo applicativo di aggravamento\ntale da rendere inoperanti i criteri di proporzionalita\u0027 e di\nadeguatezza, in contrasto: \n con l\u0027art. 13, primo comma, della Costituzione, quale\nreferente fondamentale del regime ordinario delle misure privative\ndella liberta\u0027 personale; \n con l\u0027art. 27, secondo comma, della Costituzione, per\nl\u0027attribuzione alla coercizione cautelare di tratti funzionali tipici\ndella pena. \n Come e\u0027 stato gia\u0027 precisato in tema di presunzioni cautelari,\ncio\u0027 che vulnera i parametri costituzionali richiamati non e\u0027 la\npresunzione in se\u0027, ma il suo carattere assoluto, che implica una\nindiscriminata e totale negazione di rilevanza al principio del\n«minore sacrificio necessario». \n La presunzione deve essere relativa. \n La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza\ndell\u0027aggravamento - atta a realizzare una semplificazione del\nprocedimento probatorio, pur suggerita da eventuali aspetti\nricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile\nda elementi di segno contrario - non eccede i limiti di\ncompatibilita\u0027 costituzionale, rimanendo per tale verso non\ncensurabile l\u0027apprezzamento legislativo circa la ordinaria\nconfigurabilita\u0027 di esigenze cautelari nel grado piu\u0027 intenso e/o di\nadeguatezza di un regime piu\u0027 severo (sentenze n. 110 del 2012, n.\n331, n. 231 e n. 164 del 2011, e n. 265 del 2010). \n Il Collegio pertanto ritiene non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 282-bis, comma 6,\nultimo periodo del codice di procedura penale (come novellato\ndall\u0027art. 12, comma 1, lettera c), della legge 24 novembre 2023, n.\n168), secondo cui «Qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti\nla non fattibilita\u0027 tecnica delle predette modalita\u0027 di controllo, il\ngiudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure\ncautelari anche piu\u0027 gravi», nella parte in cui non recita\nulteriormente «salvo che non le ritenga non necessarie in relazione\nalla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel\ncaso concreto». \n Con un inserimento di tale valvola di sicurezza, si consente al\ngiudice di dar seguito ad un regime cautelare sufficientemente\nindividualizzante e si resta all\u0027interno di un ambito compatibile con\ni precetti costituzionali evocati. \n Su tale linea si sono gia\u0027 espresse le SS.UU. della Suprema Corte\ndi cassazione (Sez. U., sentenza n. 20769 del 2016) quando ci si e\u0027\ndovuti pronunciare su quali fossero i corretti parametri di\nvalutazione cui ispirarsi nel momento in cui, dopo che si era\ndisposta la misura degli arresti domiciliari con i sistemi di\ncontrollo ex art. 275-bis, del codice di procedura penale, si\nverificava l\u0027ipotesi di «indisponibilita\u0027» del braccialetto\nelettronico. \n Le SS.UU. ripercorrevano tutta la giurisprudenza costituzionale\nin tema di «presunzioni» di adeguatezza. \n E sulla scorta di quei dicta rifiutavano ogni automatismo a\nfavore del carcere, concludendo: \n «Nella ipotesi di constatazione della carenza del\ndispositivo, il giudice ha l\u0027onere di giustificare l\u0027individuazione\ndella specifica misura applicabile, alla luce della circostanza di\nfatto della indisponibilita\u0027 del dispositivo. Tale interpretazione e\u0027\nl\u0027unica compatibile con i principi costituzionali di cui agli\narticoli 3 e 13 della Costituzione». \n Le SS.UU, pertanto, ribadivano che i principi costituzionali in\ntema di liberta\u0027 personale impediscono di far discendere un effetto\ndi aggravamento del regime cautelare da un elemento tendenzialmente\nestraneo rispetto al giudizio di adeguatezza (indisponibilita\u0027 del\nbraccialetto). \n Si consideri peraltro che «i problemi tecnici e logistici che\nrendono impossibile l\u0027installazione del \"braccialetto elettronico\"\n(la fattibilita\u0027 tecnica) e\u0027 \"situazione assimilabile a quella di\nindisponibilita\u0027 del suddetto strumento di controllo», per cui il\ntema oggi in esame e\u0027 di fatto sovrapponibile a quello valutato dalle\nSS.UU. (cfr. in motivazione Cassazione Pen. Sez. 2, sentenza n. 13735\ndel 2023). \n Se allora «i principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 13\ndella Costituzione» impongono che il giudice, una volta che manchino\ni braccialetti per i detenuti ai domiciliari, non deve\n«automaticamente» propendere per il carcere, ma «individuare la\nspecifica misura applicabile» sulla scorta di una valutazione del\ncaso concreto (ben potendo lasciare il soggetto agli arresti\ndomiciliari semplici), analogamente oggi quegli stessi «principi\ncostituzionali» impongono al legislatore di non sottrarre\ncompletamente al giudice, con la censurata presunzione assoluta a\nfavore dell\u0027aggravamento senza possibilita\u0027 di prova contraria, la\npossibilita\u0027 di individuare il regime cautelare piu\u0027 adeguato al caso\nconcreto, nel caso di «non fattibilita\u0027 tecnica» della sorveglianza\nelettronica nelle misure ex art. 282-bis e ter del codice di\nprocedura penale. \n Ad alimentare da ultimo i dubbi di legittimita\u0027 costituzionali\nrimessi alla Consulta e\u0027 lo stesso confronto tra il regime della «non\nfattibilita\u0027 tecnica» normato nella disposizione di cui all\u0027art.\n282-bis, comma 6, cit. ed il regime del braccialetto elettronico\nregolato, in riferimento agli arresti domiciliari, all\u0027art. 275-bis\ndel codice di procedura penale. \n Infatti, in questa ultima disposizione, pur innovata dalla legge\nn. 168/2023, il legislatore si guarda bene dal prevedere effetti di\naggravamento automatico per il caso di «non fattibilita\u0027 tecnica». \n Nel caso in cui il giudice, nell\u0027applicare i domiciliari, ritenga\ndi dar seguito alla sorveglianza elettronica ma riscontri («previo\naccertamento») la «non fattibilita\u0027 tecnica» della stessa, la norma\ntace. \n Ne deriva che, in ipotesi di tal fatta, il giudice non potra\u0027 che\n(continuare ad) effettuare libere valutazioni di adeguatezza e optare\nper i domiciliari semplici o il carcere sulla scorta delle specifiche\npeculiarita\u0027 della fattispecie rimessa al suo giudizio, secondo i\nprincipi - costituzionalmente orientati - tracciati dalle SS.UU. cit. \n Sara\u0027 il caso concreto ad orientare l\u0027apprezzamento giudiziale. \n Non una presunzione (di aggravamento) priva di riscontro\nempirico. \n In definitiva, la diversa ed ingiustificata modulazione dei\nriflessi sull\u0027indagato della «non fattibilita\u0027 tecnica» ex art.\n275-bis del codice di procedura penale, operata dalle norme messe a\nconfronto, rafforza i profili di fragilita\u0027 del disposto normativo ex\nart. 282-bis, comma 6, cit., spingendo nel senso prospettato dal\nCollegio remittente onde armonizzare il sistema. \nPar. 4) Impossibilita\u0027 di interpretazione conforme. \n La giurisprudenza della Corte costituzionale e\u0027 notoriamente\ncostante nell\u0027affermare che, nel caso di contrasti giurisprudenziali,\novvero in mancanza di pronunce della Cassazione, finanche ove\nsussista un orientamento prevalente ma si registrino anche decisioni\ndifformi (ordinanza n. 252 del 2005), prima di sollevare l\u0027incidente\ndi costituzionalita\u0027 sia necessario verificare la praticabilita\u0027 di\ninterpretazioni alternative della disposizione che siano rispettose\ndel dettato costituzionale. \n Le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche\u0027\nsia possibile darne, e qualche giudice ritenga di farlo,\ninterpretazioni incostituzionali, ma perche\u0027 e\u0027 impossibile darne\ninterpretazioni costituzionalmente compatibili (sentenze n. 356 del\n1996, n. 308 del 2008, n. 113 del 2015; ordinanze n. 85 e n. 464 del\n2007, n. 15 del 2011). \n Di fronte a una pluralita\u0027 di interpretazioni possibili di una\ndisposizione, i giudici sono tenuti a ricercare e preferire quella\ncostituzionalmente adeguata, rifiutando quelle costituzionalmente\nincompatibili, sicche\u0027 la rimessione alla Corte diventa necessaria\nsolo quando essi abbiano vanamente sperimentato la possibilita\u0027\ndell\u0027interpretazione adeguatrice (sentenze n. 322 e n. 432 del 2007;\nordinanze n. 226 del 2008 e n. 146, n. 310 e n. 338 del 2009, n. 110,\nn. 192 e n. 322 del 2010, n. 15 e n. 101 del 2011). \n Tanto acclarato, si e\u0027 tuttavia parimenti ritenuto che il punto\nfino al quale il giudice e\u0027 tenuto ad esplorare la possibilita\u0027 di\nuna lettura costituzionalmente orientata e\u0027 da individuarsi nel\nl\u0027univoco tenore della norma, elemento capace di segnare il confine\nin presenza del quale il tentativo di interpretazione deve cedere il\npasso al sindacato di legittimita\u0027 costituzionale (sentenze n. 26 del\n2010; ma anche sentenze n. 270 e n. 315 del 2010). \n Orbene, ritiene il Collegio che la norma, per il suo tenore\nletterale, non si presti ad interpretazione diverse da quella per cui\nsi dubita della legittimita\u0027 costituzionale. \n La norma, come ampiamente sopra argomentato, con l\u0027utilizzo\ndell\u0027indicativo («impone» ulteriori misure) e con le opzioni previste\n(cumulo delle ulteriori misure o sostituzione con misura piu\u0027 grave)\nobbliga il giudice, per il caso di «non fattibilita\u0027 tecnica» del\nbraccialetto, a dare seguito ad un aggravamento del regime cautelare\nin danno dell\u0027indagato, sulla scorta di una presunzione assoluta di\nadeguatezza che viola i precetti costituzionali evocati. \n Ogni interpretazione che lasci spazio ad una diversa valutazione\ndiscrezionale del giudice appare in contrasto con la lettera della\nnorma, dal che appare inevitabile chiedere l\u0027intervento della\nConsulta. \nPar. 5) Profili ulteriori di rilevanza. \n Il Collegio ritiene rilevante l\u0027intervento della Corte\ncostituzionale (cfr. effettiva incidenza sulla decisione del giudizio\na quo dell\u0027intervento richiesto, ordinanze n. 403 del 2002, n. 70 e\nn. 111 del 2009, n. 264 del 2015), anche perche\u0027 non intende\napplicare nei confronti dell\u0027indagato «ulteriori misure cautelari»\n(ne\u0027 cumulativamente ne\u0027 in sostituzione) per l\u0027ipotesi in cui non vi\nsia la fattibilita\u0027 tecnica del braccialetto (mentre la norma obbliga\nin questo senso, mediante la «presunzione assoluta» censurata). \n S. G., infatti, pur avendo compiuto minacce ed atti di violenza\nnei confronti dei familiari, e\u0027 soggetto certamente contenibile\nmediante un ordine di allontanamento ex art. 282-bis del codice di\nprocedura penale, integrato con le prescrizioni accessorie richieste\ndal pubblico ministero, senza che sia necessario un regime piu\u0027\nsevero per il solo fatto che la sorveglianza elettronica da disporre\nsia, nel caso, «tecnicamente non fattibile». \n Infatti, come gia\u0027 ricordato, S. G. ha posto in essere una sola\naggressione fisica in danno della coniuge (in data [...], cfr.\ndenuncia), sta pienamente rispettando la misura senza violare il\ndivieto di avvicinamento gia\u0027 disposto, nonostante ad oggi nessuna\nsorveglianza elettronica sia stata attivata, ed ha addirittura\npresentato in data [...] ricorso per separazione giudiziale nei\nconfronti di M. N. \n Solo la Corte costituzionale, con la pronuncia che si sollecita,\npuo\u0027 evitare che l\u0027aggravamento sia disposto in ogni caso. \n La questione e\u0027 «attualmente» rilevante, sebbene il Collegio\nnulla sappia in ordine alla «non fattibilita\u0027 tecnica» della\nsorveglianza elettronica. \n Secondo la disposizione in esame, infatti, il giudice procedente\nnon puo\u0027 verificare preventivamente la fattibilita\u0027 tecnica del\nsistema di controllo, ma e\u0027 tenuto semplicemente ad applicarlo\nnonche\u0027 a disporre contestualmente l\u0027aggravamento per il caso in cui,\nin sede di esecuzione, sorgano problemi di attivazione. \n Se tant\u0027e\u0027, sin dal momento genetico della misura l\u0027ordine di\ndubbia legittimita\u0027 costituzionale viene emesso. \n Ed e\u0027 solo la sua materiale attuazione ad essere condizionata. \n Nondimeno, ritiene questo ufficio remittente che l\u0027aspetto\n«eventuale e successivo» della «non fattibilita\u0027 tecnica» del\nbraccialetto non incida sulla attualita\u0027 della rilevanza della\nquestione sollevata, in quanto il contenuto del provvedimento\ngiurisdizionale da emettersi deve in ogni caso fare applicazione del\nprecetto di cui si chiede il vaglio della Consulta («Ai fini della\nrilevanza, e\u0027 sufficiente che il remittente debba fare applicazione\nin ogni caso nel giudizio a quo della norma denunciata», Corte\ncostituzionale n. 216/1993). \n D\u0027altronde, nella fase esecutiva il giudice della cautela non\navrebbe piu\u0027 alcun modo di sollevare la questione, avendo perso la\ndisponibilita\u0027 degli atti ed avendo in ogni caso gia\u0027 emesso l\u0027ordine\n(di aggravamento) potenzialmente illegittimo (sulla tardivita\u0027 in\nquesto caso della questione, per avvenuta pregressa applicazione\ndella norma, ordinanza n. 176/2011 della Corte costituzionale). \n In ogni caso, non sarebbe di ostacolo alla ammissibilita\u0027 della\nquestione l\u0027essere stata la stessa sollevata nel corso di un\nprocedimento cautelare allorquando il giudice a quo non abbia\nprovveduto in via definitiva sulla istanza cautelare, e non abbia,\npercio\u0027, consumato la sua potestas iudicandi (sentenze n. 172 del\n2012, n. 162 e n. 200 del 2014, n. 96 del 2015, n. 84 del 2016). \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta\ninfondatezza, solleva di ufficio la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, in relazione agli articoli 3, 13 e 27 della\nCostituzione nei termini esplicati in parte motiva, dell\u0027art.\n282-bis, comma 6, ultimo periodo del codice di procedura penale (come\nnovellato dall\u0027art. 12, comma 1, lettera c), della legge 24 novembre\n2023, n. 168), secondo cui «Qualora l\u0027organo delegato per\nl\u0027esecuzione accerti la non fattibilita\u0027 tecnica delle predette\nmodalita\u0027 di controllo, il giudice impone l\u0027applicazione, anche\ncongiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu\u0027 gravi», nella\nparte in cui non recita ulteriormente «salvo che non le ritenga non\nnecessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze\ncautelari da soddisfare nel caso concreto». \n Sospende il procedimento in corso sino all\u0027esito del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale ed ordina l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Dispone che, a cura della cancelleria, sia notificata la presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa\nsia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento\nnonche\u0027 alle parti. \n Napoli, 6 giugno 2024 \n \n Il Presidente: Cantone \n \n Il Giudice estensore: Scermino","elencoNorme":[{"id":"62095","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"come novellato dall\u0027","legge_articolo":"282","specificaz_art":"bis","comma":"6","specificaz_comma":"ultimo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62096","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"24/11/2023","data_nir":"2023-11-24","numero_legge":"168","descrizionenesso":"","legge_articolo":"12","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168~art12"}],"elencoParametri":[{"id":"78413","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78414","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78415","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54135","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Stefanelli Gianni","data_costit_part":"21/10/2024","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |