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V.. \n \nEsecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive - Provvedimento\n di cumulo - Sospensione dell\u0027ordine di esecuzione e accesso al\n procedimento semplificato per l\u0027eventuale applicazione della\n liberazione anticipata - Esclusione della scindibilita\u0027 del cumulo\n nel caso in cui questo includa pene irrogate per delitti di cui\n all\u0027art. 4-bis della legge n. 354 del 1975. \n- Codice di procedura penale, art. 656, comma 4-bis, ultimo periodo. \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n \n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n Prima Sezione penale \n \n Composta da: \n Giuseppe Santalucia - Presidente; \n Giorgio Poscia; \n Raffaello Magi - relatore; \n Vincenzo Galati; \n Carmine Russo; \n ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: V.\nS. nato a ... il ... \n avverso l\u0027ordinanza del 10 aprile 2025 del GIP Tribunale di\nPalermo; \n vista la relazione svolta dal consigliere Raffaello Magi; \n vista la requisitone del sost. Procuratore generale Assunta\nCocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso; \n vista altresi\u0027 la memoria difensiva depositata nell\u0027interesse del\nricorrente del 6 giugno 2025; \n in procedura a trattazione scritta. \n \n Ritenuto in fatto \n \n 1. Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2025 il giudice per le\nindagini preliminari del Tribunale di Palermo - quale giudice della\nesecuzione - ha respinto la domanda introdotta da V. S. , tesa ad\nottenere la sospensione temporanea dell\u0027ordine di esecuzione emesso\ndal pubblico ministero, in riferimento alla mancata applicazione\ndella previsione di legge di cui all\u0027art. 656, comma 4-bis del codice\ndi procedura penale. \n 2. Giova precisare che: a) secondo la prospettazione difensiva V.\npotrebbe ottenere l\u0027applicazione della liberazione anticipata, avendo\nsofferte tre semestri di custodia cautelare in arresti domiciliari\nper i fatti oggetto del giudizio; b) ove si procedesse in tal senso\nla pena inflitta per il reato ostativo risulterebbe integralmente\nscontata e cio\u0027 dovrebbe determinare, in rapporto alla pena residua,\nla sospensione dell\u0027ordine di carcerazione ai sensi dell\u0027art. 656,\ncomma 5 del codice di procedura penale. \n In motivazione il giudice della esecuzione evidenzia che il V. ha\nriportato condanna al capo B) per una condotta di detenzione a fini\ndi spaccio di ingente quantita\u0027 di sostanza stupefacente, reato che\nrisulta ricompreso nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis della legge di\nordinamento penitenziario n. 354 del 1975 (da ora in avanti ord.\npen.). Da cio\u0027 deriva la doverosa emissione - da parte del pubblico\nministero - dell\u0027ordine di esecuzione senza previa trasmissione degli\natti al magistrato di sorveglianza per la decisione applicativa della\nliberazione anticipata, atteso che la disposizione invocata dalla\ndifesa (art. 656, comma 4-bis) per espresso dettato normativo non si\napplica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all\u0027art.\n4-bis ord. pen. \n 3. Avverso detta ordinanza ha proposto - nelle forme di legge -\nricorso per cassazione V. S., con successivo deposito di motivi\naggiunti. \n Nell\u0027atto di ricorso, con un unico motivo, si deduce erronea\napplicazione di legge e vizio di motivazione. \n La difesa del ricorrente evidenzia che la decisione emessa in\nsede di cognizione (alla pena di anni sei di reclusione) di certo\ninclude al capo B) il reato di cui agli articoli 73 e 80, comma 2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - ricompreso\nnell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis ord. pen. al comma 1-ter - ma la\nattribuzione della liberazione anticipata in via preventiva (come\nprevisto dall\u0027art. 656, comma 4-bis, del codice di procedura penale),\nin uno con il periodo di custodia sofferto, ne comporterebbe\nl\u0027espiazione (con raggiungimento della soglia di anni due e mesi\ncinque di reclusione, superiore alla pena inflitta), sicche\u0027 il\ntitolo in esecuzione, per il tempo residuo, sarebbe stato\n«sospendibile» ai sensi dell\u0027art. 656, comma 5, del codice di\nprocedura penale, perche\u0027 correlato a reato non ostativo e per un\nresiduo pena inferiore a quattro anni. \n Pertanto l\u0027interpretazione offerta dal giudice della esecuzione\nsarebbe contraria al generale principio della cd. scissione del\ncumulo, secondo il quale le ipotesi di ostativita\u0027 «scompaiono» li\u0027\ndove la pena relativa al reato ostativo - in un decreto di cumulo\neterogeneo - sia stata effettivamente scontata. Non vi sarebbe stata,\npertanto, una corretta applicazione della disposizione di legge, dato\nche con l\u0027applicazione della liberazione anticipata il titolo\nesecutivo sarebbe stato interamente riferibile a reato non ostativo. \n 4. In sede di motivi aggiunti viene introdotta dalla difesa la\nrichiesta di sollevare - in subordine - questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 656, comma 4-bis del codice di procedura\npenale, ove interpretato nel senso esposto nella decisione impugnata. \n Secondo la difesa li dove si dovesse ritenere che la voluntas\nlegis sia quella di escludere l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 656, comma\n4-bis ad ogni ipotesi di ricorrenza - all\u0027interno del provvedimento\ndi cumulo - di una fattispecie ricompresa nell\u0027elenco di cui all\u0027art.\n4-bis ord. pen., cio\u0027 esporrebbe la norma a rilievi di\nincostituzionalita\u0027 in riferimento a quanto previsto dagli articoli\n3, 13 e 27 comma 3 della Costituzione. \n In particolare si evidenzia che una volta ritenuto applicabile\nanche in rapporto alla disciplina di cui all\u0027art. 656 del codice di\nprocedura penale, il principio del necessario scioglimento del\ncumulo, con attribuzione della quota di pena espiata al reato\nostativo, sarebbe irragionevole precludere al condannato per un\ndelitto di cui all\u0027art. 4-bis ord. pen. l\u0027accesso al procedimento\nanticipatorio - della decisione sulla liberazione anticipata - di cui\nall\u0027art. 656, comma 4-bis e cio\u0027 in tutte le occasioni in cui la\nconcessione della liberazione anticipata determini la «espiazione»\ndella quota di pena riferibile al reato ostativo. \n \n Considerato in diritto \n \n 1. La decisione impugnata. nei suoi contenuti, e\u0027 aderente al\ncontenuto della disposizione di cui all\u0027art. 656, comma 4-bis del\ncodice di procedura penale. \n 2. Il particolare meccanismo procedurale de quo e\u0027 stato\nintrodotto dall\u0027art. 1 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2013,\nconvertito nella legge n. 94 del 9 agosto 2013 (nell\u0027ambito delle\nmisure volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento\ncarcerario anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo nella sentenza Torregiani contro Italia\ndell\u00278 gennaio 2013) e tende a rendere possibile la sospensione\ndell\u0027ordine di esecuzione (di cui al comma 5 del medesimo art. 656\ndel codice di procedura penale) attraverso il riconoscimento in via\nimmediata della liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.) nelle\noccasioni in cui l\u0027entita\u0027 della «pena scontata» (sia in ragione\ndella fungibilita\u0027 tra custodia cautelare e pena che, appunto, in\nragione della attribuzione dei periodi di liberazione anticipata\nmaturati) renda possibile la sospensione della efficacia esecutiva\ndel titolo. Cio\u0027 perche\u0027, come e\u0027 noto, il titolo esecutivo - tranne\nle ipotesi di deroga di cui all\u0027art. 659, comma 9 - va sospeso in\nrapporto ad una determinata «quota» di pena residua da espiare (pari\nad anni quattro nella ipotesi ordinaria, in ragione dei contenuti\ndella pronunzia n. 41 del 2018 Corte costituzionale). Il meccanismo\nsi pone in rapporto alla finalita\u0027 essenziale dell\u0027istituto della\nsospensione dell\u0027ordine di esecuzione che, come e\u0027 noto, e\u0027 quella di\nconsentire al condannato di proporre - da libero - la domanda di\nmisura alternativa alla detenzione, evitando in tal modo l\u0027ingresso\ndi costui nel circuito carcerario (come rimarcato proprio da Corte\ncostituzionale n. 41 del 2018, ove si e\u0027 affermato con nettezza che\nla natura servente dell\u0027istituto oggetto del dubbio di legittimita\u0027\ncostituzionale lo espone a profili di incoerenza normativa ogni qual\nvolta venga spezzato il filo che lega la sospensione dell\u0027ordine di\nesecuzione alla possibilita\u0027 riconosciuta al condannato di sottoporsi\nad un percorso risocializzante che non includa il trattamento\ncarcerario). \n Come ritenuto da Sez. IV n. 48993/2017, rv 271157, la\ntrasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza ex art. 656,\ncomma 4-bis, affinche\u0027 provveda alla eventuale applicazione della\nliberazione anticipata - li\u0027 dove cio\u0027 possa incidere sulla\nsospendibilita\u0027 del titolo esecutivo quoad poenam - e\u0027 atto\nvincolato, tanto da poter dar luogo, in caso di omissione\ndell\u0027adempimento, alla ipotesi di ingiusta detenzione per la\nemissione del titolo non sospeso. \n La disposizione di legge in parola, tuttavia, contiene un divieto\ndi applicazione espresso «nei confronti dei condannati per i delitti\ndi cui all\u0027art. 4-bis delle legge n. 354 del 26 luglio 1975». Si\ntratta di un divieto chiaro e inequivoco, che non tollera\ninterpretazioni riduttive o, meno che mai, abrogative. \n Il legislatore, in buona sostanza, ha voluto escludere dal cono\napplicativo della disposizione i soggetti che, in rapporto ai\ncontenuti del titolo esecutivo, risultino condannati per uno dei\nreati ricompresi nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis ord. pen., senza\noperare distinzione alcuna tra l\u0027ipotesi in cui l\u0027attribuzione della\nliberazione anticipata (sul titolo ostativo) possa aprire la strada\nalla sospensione del titolo (che e\u0027, per l\u0027appunto l\u0027in se\u0027 della\nnorma) e le altre. Sotto tale profilo il provvedimento impugnato non\ncontiene alcun vizio rilevabile nella presente sede di legittimita\u0027. \n 3. La questione incidentale di legittimita\u0027 costituzionale della\ndisposizione in parola e\u0027, tuttavia, rilevante e non manifestamente\ninfondata, in riferimento ai principi espressi dagli articoli 3 e 27\ndella Costituzione, per le ragioni che seguono. \n Quanto al profilo della rilevanza si osserva che aderendo alla\nprevalente interpretazione espressa da questa Corte in ordine alla\n«scindibilita\u0027 del cumulo» anche li\u0027 dove si tratti di dare\napplicazione, da parte del pubblico ministero, ai contenuti dell\u0027art.\n656 del codice di rito, la pena riferibile a reato ostativo dovrebbe\nritenersi, come affermato dal ricorrente, interamente espiata in\nragione del periodo di presofferto e del preventivo scomputo del\nperiodo di liberazione anticipata. \n Come e\u0027 noto per «scissione del cumulo» si intende la\nattribuzione dei periodi di pena gia\u0027 espiata al reato che condiziona\nl\u0027applicazione in concreto di una disposizione di legge peggiorativa\ndel trattamento penitenziario, come e\u0027 quella dell\u0027art. 4-bis ord.\npen.. Cio\u0027 allo scopo di rendere possibile e dovuta l\u0027applicazione -\nin rapporto al segmento temporale di pena ancora da scontare - delle\ndisposizioni di legge che disegnano il trattamento penitenziario cd.\nordinario. \n L\u0027istituto, quanto alle dinamiche applicative della disposizione\ndi legge di cui all\u0027art. 4-bis ord. pen. trova radici storiche e di\nsistema in Corte costituzionale n. 361 del 1994, intervenuta proprio\nper dissipare il dubbio circa la applicabilita\u0027 del generale\nprincipio di scindibilita\u0027 del cumulo alle situazioni esecutive sorte\ndopo la introduzione (gia\u0027 con il decreto-legge n. 152 del 13 maggio\n1991) della disposizione peggiorativa. Il giudice delle leggi, nella\ncitata decisione ha affermato che [...] non si rinvengono dati\nnormativi per sostenere che la nuova disciplina recata dall\u0027art.\n4-bis abbia creato una sorta di status di «detenuto pericoloso» che\npermei di se\u0027 l\u0027intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo\nspecifico di condanna. Al contrario, proprio perche\u0027 la disciplina\nsulle misure alternative si articola, ancor piu\u0027 che nel passato, in\ntermini diversi in relazione alla tipologia dei reati per i quali e\u0027\nstata pronunciata condanna la cui pena e\u0027 in esecuzione, deve\nritenersi ulteriormente valorizzato il tradizionale insegnamento\ngiurisprudenziale della necessita\u0027 dello scioglimento del cumulo in\npresenza di istituti che, ai fini della loro applicabilita\u0027,\nrichiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle\nrelative pene. La contraria opinione collega invece il permanere\ndella pericolosita\u0027 soggettiva al dato contingente di un rapporto\nesecutivo in atto; con la conseguenza che, per circostanze meramente\ncasuali (dipendenti ad esempio dal sopravvenire di nuovi titoli\ndetentivi nel corso della esecuzione della pena per precedenti\ncondanne) verrebbe ad atteggiarsi in modo differente il regime dei\npresupposti per l\u0027applicazione delle misure alternative. Una tale\nconseguenza configurerebbe, sotto il profilo della irragionevole\ndiscriminazione di situazioni tra loro assimilabili, la lesione\ndell\u0027art. 3 della Costituzione; sicche\u0027, in presenza del riferito\ncontrasto di orientamenti giurisprudenziali deve comunque essere\npreferita la soluzione interpretativa conforme a Costituzione, che e\u0027\nquella di cui e\u0027 espressione l\u0027orientamento tradizionale [...] \n In sede nomofilattica il principio e\u0027 stato riaffermato gia\u0027 da\nSezioni Unite ... del 1999 secondo cui [...] questa visione, per\ncosi\u0027 dire «pluralistica», del reato continuato e\u0027 stata confermata\nda Sez. Un. 1997, ... , la quale ha riaffermato la legittimita\u0027 dello\nscioglimento del cumulo giuridico, oltre che ai fini appena\nmenzionati, anche quanto a individuazione del termine di prescrizione\n[...] ... a conforto della soluzione qui accolta puo\u0027 essere\nrichiamata anche la recente decisione resa dalla Corte in sez. I, 26\nmarzo 1999, n. 2529, la quale, in armonia con la regola affermata da\nCorte costituzionale n. 361 del 1994, evidenzia, tra l\u0027altro, come la\ntesi della inscindibilita\u0027 del cumulo genererebbe inaccettabile\ndiversita\u0027 di trattamento a seconda della eventualita\u0027, del tutto\ncasuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo,\novvero di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono\ndalle singole condanne. Infatti, solo in tale seconda ipotesi,\nsottolinea la decisione in commento, l\u0027avvenuta espiazione della pena\ninflitta per il titolo ostativo, determinando l\u0027esaurimento del\ncorrispondente rapporto esecutivo, permetterebbe la successiva\nfruizione dei benefici penitenziari in relazione ad altre condanne;\nmentre, nel primo caso, l\u0027unificazione delle pene, ancorche\u0027\ndestinata a temperare l\u0027asprezza del cumulo materiale, produrrebbe il\nparadossale effetto negativo di assegnare alla quantita\u0027 di pena\nriferita al titolo di reato ostativo una sorta di efficacia\nimpeditiva permanente agli effetti dei benefici penitenziari,\ngiacche\u0027, nell\u0027ipotesi in cui il corrispondente periodo sia stato\ngia\u0027 espiato, la preclusione di che trattasi permarrebbe per l\u0027intera\ndurata delle pene cumulate, anche dopo il concreto «esaurimento»\ndella condanna ostativa. Ma tali conseguenze, conclude la decisione,\nsi porrebbero in contrasto con i principi costituzionali di\nragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della\npena; conseguenze che - come ha rilevato la Corte costituzionale con\nsentenza n. 386 del 1989 - non possono ritenersi assecondate dal\nprincipio della pena unica sancito dall\u0027art. 76, comma 1, codice\npenale [...]. Concludendo, sul punto, va affermato il principio di\ndiritto secondo il quale nel corso dell\u0027esecuzione della pena il\nvincolo della continuazione tra reati e\u0027 scindibile, in riferimento\nalla pena applicata per piu\u0027 reati astretti dal vincolo della\ncontinuazione, al fine di consentire la valutazione della\nsussistenza, o meno, di ostacolo, veniente dalla tipologia di un dato\nreato, giudicato in continuazione, alla concessione dei benefici\npenitenziari ex art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, come\nsostituito dall\u0027art. 15 comma 1, lettera a), decreto-legge 8 giugno\n1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Per\neffetto dello scioglimento del cumulo, poi, ciascuna fattispecie di\nreato riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale, sia\nquanto a pena applicata o applicabile in concreto la quale, per\nscongiurare l\u0027effetto ostativo, deve risultare interamente\nscontata[...]. \n Piu\u0027 di recente, Sez. U, n. 30753 del 15 dicembre 2022, dep.\n2023, ..., Rv. 284820 ha ribadito il generale principio per cui in\ncaso di cumulo di pene concorrenti deve ritenersi scontata per prima\nquella piu\u0027 gravosa per il reo ed ha rimarcato, offrendo continuita\u0027\nalla prevalente interpretazione nomofilattica, come in ragione del\nprincipio della scindibilita\u0027 del cumulo «una volta avvenuta\nl\u0027espiazione della pena inflitta in ordine ai delitti ricompresi\nnell\u0027art. 4-bis ord. pen. il divieto di concessione dei benefici\npenitenziari ai condannati per uno dei delitti ostativi non ha piu\u0027\nragione di operare». \n 4. Ora, e\u0027 importante precisare, al fine di affermare la\nrilevanza del dubbio di costituzionalita\u0027, che la prevalente linea\ninterpretativa di legittimita\u0027 ritiene applicabile detto principio\nanche alla fase della sospensione dell\u0027ordine di esecuzione. \n Si tratta di un momento procedimentale che e\u0027 connotato da una\ngiurisdizionalita\u0027 eventuale (essendo possibile la instaurazione di\nun incidente di esecuzione ai sensi degli articoli 666 e ss. del\ncodice di procedura penale li\u0027 dove il pubblico ministero non abbia\ndato luogo alla sospensione e il condannato invochi la applicazione\ndell\u0027art. 656, comma 5 del codice di procedura penale v. per tutte\nSez. I n. 36007 del 2011, rv 250786), essendo affidato alle\ndeterminazioni del pubblico ministero quale organo di attuazione del\ntitolo esecutivo. Ma da cio\u0027 non puo\u0027 derivare alcuna variazione di\nassetto in punto di necessaria applicazione dei principi di diritto\nche governano la fase di emissione dell\u0027ordine di esecuzione e\nl\u0027accessibilita\u0027 alle misure alternative alla detenzione. \n Come e\u0027 stato di recente ribadito - in termini generali - da Sez.\nI n. 29469 del 30 maggio 2025, ... n.m. (ove si richiama, tra le\naltre, Sez. I n. 23902 del 2013, rv 256139, nonche\u0027 le decisioni non\nmassimate Sez. I n. 35390 del 18 febbraio 2019, Sez. I n. 10024 del\n21 dicembre 2022, dep. 2023, Sez. I n. 51412 del 2023) non sarebbe\ntollerabile, sul piano della tutela della liberta\u0027 personale, la\ndiversita\u0027 di approccio tra pubblico ministero e giudice della\nesecuzione, sicche\u0027 la sola conclusione sostenibile e\u0027 quella che\nvede l\u0027applicazione del principio anche alla fase di cui all\u0027art. 656\ndel codice di procedura penale. \n Da cio\u0027 deriva: che la previsione di cui all\u0027art. 656, comma 9,\nlettera a), nella parte in cui esclude la possibilita\u0027 di sospensione\ndel titolo nei confronti dei condannati per i delitti di cui all\u0027art.\n4-bis della legge n. 354 del 1975, puo\u0027 trovare applicazione solo se\ned in quanto (in caso di cumulo eterogeneo) la quota di pena\nriferibile al reato ricompreso nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis non\nsia stata gia\u0027 interamente scontata; che la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale e\u0027 rilevante, posto che e\u0027 proprio il divieto di\napplicazione della speciale procedura di cui all\u0027art. 656, comma\n4-bis - nel caso del ricorrente - a rendere «non integralmente\nscontata» la pena riferibile al reato ostativo. \n 5. Va dunque esaminato il profilo della non manifesta\ninfondatezza della questione. \n Ad avviso del Collegio la questione non puo\u0027 dirsi manifestamente\ninfondata, per le ragioni che seguono. \n A venire in rilievo, al di la\u0027 del principio del finalismo\nrieducativo di cui all\u0027art. 27 Cost., inciso dall\u0027obbligatorio\npassaggio in carcere di un soggetto che potrebbe essere destinatario\ndi una misura alternativa, e\u0027 essenzialmente il principio di\nragionevolezza di cui all\u0027art. 3 Cost., principio che impone di\nrinvenire il fondamento razionale di una scelta legislativa di\ndiversificazione (in peius) del trattamento. \n Cio\u0027 perche\u0027 il possibile vulnus al principio di ragionevolezza\nsta proprio nel fatto che la disposizione di legge in esame realizza\nesclusivamente un «modello di tipo procedurale» ispirato, come si e\u0027\ndetto, alla semplificazione del procedimento di eventuale\nattribuzione della liberazione anticipata di cui all\u0027art. 54 ord.\npen., istituto che, sul piano della conformazione legislativa, non\ntollera diversificazioni in rapporto al titolo di reato (essendo per\nespresso dettato di legge applicabile anche ai soggetti condannati\nper reati che rientrano nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis ord. pen.),\nne\u0027 in rapporto alla specie di pena (essendo applicabile anche ai\ncondannati all\u0027ergastolo in virtu\u0027 di quanto deciso da Corte\ncostituzionale n. 274 del 1983). \n Se dunque l\u0027attribuzione della liberazione anticipata - in via\nordinaria - e\u0027 prevista dal legislatore anche in riferimento al\nperiodo trascorso in stato di custodia cautelare, ove abbia raggiunto\nalmeno un semestre (con i criteri valutativi espressi da Sez. I n.\n6204 del 12 novembre 1999, rv 214832 e da Sez. I n. 894 del 9\nsettembre 2019, dep. 2020, rv 278465) e se il soggetto destinatario\ndell\u0027ordine di esecuzione non si trova in stato di custodia cautelare\nin carcere (perche\u0027 in tal caso opera la deroga alla sospendibilita\u0027\ndel titolo di cui all\u0027art. 656, comma 9, lettera b) la condizione del\nsoggetto condannato per un reato ricompreso nel nutrito elenco di cui\nall\u0027art. 4-bis ord. pen, (v. Corte costituzionale n. 139 del 2025 al\npar. 8.2 del Considerato in diritto) non differisce - sul piano della\naspirazione ad ottenere la valutazione immediata della liberazione\nanticipata - rispetto a quella dei condannati per altri titoli di\nreato. \n La inapplicabilita\u0027 del meccanismo procedurale di cui all\u0027art.\n656, comma 4-bis a tali soggetti ne determina, pertanto, l\u0027ingresso\ntemporaneo in carcere anche nelle ipotesi in cui la domanda di misura\nalternativa (in virtu\u0027 delle ricadute del ricordato principio di\nscissione del cumulo) sarebbe resa possibile dalla immediata\nattribuzione della liberazione anticipata, con obbligo - a quel punto\n- di sospensione del titolo. \n Cio\u0027 rende ad avviso del Collegio evidente il dubbio di\nlegittimita\u0027 costituzionale, posto che dalla negazione di accesso\n(per il solo titolo di reato) ad un meccanismo esclusivamente\nprocedurale che mira a semplificare la concessione (in presenza dei\npresupposti) della liberazione anticipata deriva un surplus di\nafflittivita\u0027 che non trova razionale giustificazione, posto che -\nper definizione - il soggetto condannato che aspira alla sospensione\ndel titolo non si trova sottoposto ad una misura cautelare\ncustodiale, il che depone per l\u0027assenza di pericula libertatis da\ncontenere. \n In altre parole, va rilevato che nel caso dell\u0027art. 656, comma\n4-bis del codice di procedura penale il diniego di applicazione del\nmeccanismo, sin qui descritto, si risolve in un pregiudizio «in rito»\nil cui fondamento non e\u0027 di immediata percezione (posto che, come si\ne\u0027 detto, la liberazione anticipata e\u0027 istituto di portata generale)\ne da cui puo\u0027, in concreto, derivare un pregiudizio sostanziale di\nrilievo, con transito temporaneo in carcere di un soggetto che ben\npotrebbe aspirare alla sospensione, essendo potenziale destinatario\ndi una liberazione anticipata gia\u0027 maturata (durante il periodo di\ncustodia cautelare) ma non oggetto di valutazione da parte del\nmagistrato di sorveglianza. \n\n \n P.Q.M. \n \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 656, comma 4-bis, ultimo\nperiodo, codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e\n27 della Costituzione. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio in corso. \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di\ncassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata\nai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Cosi\u0027 e\u0027 deciso, 11 luglio 2025 \n \n Il Presidente: Santalucia \n \n \n Il consigliere estensore: Magi","elencoNorme":[{"id":"63828","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"656","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80142","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80143","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55021","num_progressivo":"","nominativo_parte":"S. 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