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codice penale art. 635.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, art. 76.\u003c/p\u003e","prima_parte":"M. M. e altri","altre_parti":"","testo_atto":"N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 16 giugno 2025 del Tribunale di Firenze nel\nprocedimento penale a carico di M. M. e altri. \n \nReati e pene - Riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico -\n Obbligo di preavviso al questore - Denunciata previsione della\n sanzione penale in caso di inosservanza. \n- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico\n delle leggi di pubblica sicurezza), art. 18, terzo comma. \nReati e pene - Danneggiamento - Denunciata previsione della rilevanza\n penale del fatto di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in\n tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in\n occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o\n aperto al pubblico. \n- Codice penale, art. 635, primo comma [, nel testo modificato\n dall\u0027art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 7 del\n 2016 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e\n introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma\n dell\u0027articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67)]. \nIn via subordinata: Reati e pene - Danneggiamento - Modifiche\n normative ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 - Denunciata previsione\n che sia punita anche la condotta di chi distrugge, disperde,\n deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o\n immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in\n luogo pubblico o aperto al pubblico. \n- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia\n di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni\n pecuniarie civili, a norma dell\u0027articolo 2, comma 3, della legge 28\n aprile 2014, n. 67), art. 2, comma 1, lettera l); codice penale\n art. 635. \n\n\r\n(GU n. 35 del 27-08-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima sezione penale \n \n Il giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di: \n M. M., nata a ... il ...; libera assente; difesa dall\u0027avv. di\nfiducia Sauro Poli del Foro di Firenze; \n P. G. Y. R., nato in ... il ...; libero assente; difesa dall\u0027avv.\ndi fiducia Claudio Novaro del Foro di Torino; \n A. N., nato a ... il ...; libero assente; difesa dall\u0027avv. di\nfiducia Ettore Grenci del Foro di Bologna; \n S. E., nata a ... (...) il ...; libera assente; difesa dall\u0027avv.\ndi fiducia Agnese Sbraccia del Foro di Venezia; \n E. N., nato a ... il ...; libero assente; difeso di fiducia\ndall\u0027avv. Gionata Marini del Foro di Firenze e dall\u0027avv. Sauro Poli\ndel Foro di Firenze; \n L. C., nata a ... (...) il ...; libera assente; difesa dall\u0027avv.\ndi fiducia Agnese Sbraccia del Foro di Venezia; \n T. A., nato a ... (...) il ...; libero assente; difeso dall\u0027avv.\ndi fiducia Sauro Poli del Foro di Firenze; \n imputati dei seguenti reati: \n Tutti \n 1) Reato previsto e punito dagli articoli 110 del codice penale,\nart. 18 regio decreto n. 73/1931 perche\u0027, in concorso morale e\nmateriale tra loro, chiamando a raccolta i partecipanti, organizzando\nun presidio, esibendo uno striscione sul quale era scritto «Giova,\nGhespe e Paska liberi» ed un ulteriore striscione sul quale era\nscritto «Giova-Ghespe-Paska liberi complici con gli anarchici\narrestati fuoco alle galere» seguito dal simbolo anarchico della A\ncerchiata, intonando ed urlando alcuni slogan contro lo Stato\nitaliano e le Forze dell\u0027ordine, senza alcuna comunicazione\npreventiva al questore, promuovevano ed organizzavano in luogo\npubblico una manifestazione di protesta in solidarieta\u0027 a tutti i\ncompagni anarchici detenuti in carcere tenutasi per le vie del centro\ndella citta\u0027 di ... \n Reato commesso in ..., in data ... \n E. N. \n 2) Delitto previsto e punito dall\u0027art. 99, 635, comma 2, n. 1,\ncomma 3, perche\u0027, nel corso della manifestazione di cui al capo\nprecedente, in ..., in via ... nr. ..., aggrappandosi all\u0027asta della\nbandiera italiana esposta all\u0027esterno della scuola ..., la\ndistruggeva rendendola del tutto o in parte inservibile. \n Con l\u0027aggravante di aver commesso il fatto su cose esistenti in\nuffici pubblici. \n Con l\u0027ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in occasioni\ndi manifestazioni svolte in luogo pubblico. \n Con l\u0027ulteriore aggravante della recidiva specifica. \n Fatti commessi in ..., in data ...; \n sentite le parti; \n premesso che: \n - con decreto del pubblico ministero emesso il 10 gennaio\n2024 M. M., P. G. Y. R, A. N., S. E., E. N., L. C. e T. A. erano\ncitati a giudizio per la contravvenzione di cui all\u0027art. 18, regio\ndecreto n. 73/1931 (TULPS); al solo E. era ascritto anche il delitto\ndi danneggiamento ex art. 635 del codice penale; \n - all\u0027udienza predibattimentale odierna le parti illustravano\nle rispettive conclusioni. In particolare, il pubblico ministero\nchiedeva sentenza di non luogo a procedere per il capo 1) per\nintervenuta prescrizione e disporsi la prosecuzione del giudizio per\nil capo 2); la difesa chiedeva sentenza di non luogo a procedere per\nil capo 1) per intervenuta prescrizione e per il capo 2) perche\u0027 il\nfatto non sussiste o per particolare tenuita\u0027 del fatto; \n rilevato che: \n A) dagli atti d\u0027indagine emerge che in data ... si svolgeva a\n... una manifestazione. \n Pur non essendo stata l\u0027iniziativa oggetto di preavviso al\nquestore, la Divisione investigazioni generali operazioni speciali\n(DIGOS) della Questura di Firenze monitorando alcuni siti internet\ndell\u0027area anarchica, aveva appreso che il ... alle ore ... si sarebbe\ntenuto in ... (nel centro storico) un presidio di solidarieta\u0027 ad\nalcuni soggetti detenuti in carcere. Veniva percio\u0027 organizzato un\napposito servizio di polizia a tutela dell\u0027ordine pubblico e della\nsicurezza pubblica. \n Gli operanti nel corso del servizio osservavano cosi\u0027 una\ntrentina di soggetti che, verso le ore ... del ..., raggiungevano e\nvi svolgevano un presidio, nel corso del quale, anche utilizzando un\nmicrofono collegato ad un amplificatore, leggevano vari testi,\nintonavano cori e slogan, appendevano alcuni striscioni (del seguente\ntenore: «Giova, Ghespe e Paska liberi» e «Complici con gli anarchici\narrestati fuoco alle galere»). Intorno alle ore ... il gruppo dava\nvita ad un corteo per le strade del centro fino a raggiungere la\nlocale piazza ..., ove venivano nuovamente appesi gli striscioni. \n I poliziotti riconoscevano molti tra i soggetti presenti. In\nparticolare osservavano che gli attuali imputati tenevano le seguenti\ncondotte: M. e T. portavano sul posto i volantini che poi nel corso\ndella manifestazione sarebbero stati letti e distribuiti; A. e P.\nportavano sul posto uno striscione; E. e un altro soggetto\nappendevano uno striscione; A. e P. durante il presidio distribuivano\ni volantini; M. e T. alla fine del presidio recuperavano la cassa\namplificatrice e lo striscione; L., S. e M. si posizionavano alla\ntesta del corteo (successivo), sorreggendo uno striscione e guidando\nil corteo stesso; A. e P. durante il corteo attaccavano ad una\nvetrata due manifesti. \n Inoltre, mentre il corteo transitava in via ... nei pressi della\n«Scuola ...» E. era visto (e fotografato) nell\u0027azione di staccarsi\ndal gruppo, arrampicarsi e aggrapparsi all\u0027asta della bandiera\nitaliana appesa sulla facciata dell\u0027edificio, rompendo la citata\nasta, per poi tornare nel gruppo. \n In relazione a tale danneggiamento non risulta presentata nessuna\nquerela. \n In atti non risulta specificata la natura - pubblica o meno -\ndell\u0027istituto scolastico. \n B) ai sensi dell\u0027art. 554-ter, comma 1 del codice penale\nquesto giudice deve valutare «se sulla base degli atti trasmessi ai\nsensi dell\u0027art. 553, sussiste una causa che estingue il reato o per\nla quale l\u0027azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere\nproseguita, se risulta che il fatto non e\u0027 previsto dalla legge come\nreato ovvero che il fatto non sussiste o che l\u0027imputato non lo ha\ncommesso o che il fatto non costituisce reato o che l\u0027imputato non e\u0027\npunibile per qualsiasi causa»; il giudice pronuncia sentenza di non\nluogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono\nuna ragionevole previsione di condanna. \n Ai sensi del successivo terzo comma dello stesso art. 554-ter del\ncodice di procedura penale «Se non sussistono le condizioni per\npronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di\ndefinizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la\nprosecuzione del giudizio la data dell\u0027udienza dibattimentale davanti\nad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del\npubblico ministero». \n C) Quanto al reato di cui all\u0027art. 18, regio decreto n.\n73/1931 contestato al capo 1), risulta chiaramente decorso il termine\ndi prescrizione. Piu\u0027 precisamente, il termine massimo di cinque anni\ndalla data del fatto risulta decorso in data 20 aprile 2024 (non\nrisultano periodi di sospensione); risulta altresi\u0027 decorso in data\n20 aprile 2023 il termine ordinario di quattro anni dalla data del\nfatto prima che intervenisse il primo atto interruttivo (il decreto\ndi citazione a giudizio emesso il 10 gennaio 2024). \n Si dovrebbe dunque dichiarare l\u0027estinzione del reato per\nintervenuta prescrizione. \n Tuttavia, ove vi fosse l\u0027evidenza di una causa di proscioglimento\nnel merito, questo giudice dovrebbe ai sensi dell\u0027art. 129, comma 2\ndel codice di procedura penale dare la precedenza a tale formula di\nproscioglimento. \n D) Nel caso di specie, alla luce degli elementi di fatto\nsopra descritti, alla stregua della disciplina in vigore, non\nemergono cause di proscioglimento immediato nel merito: \n - ne\u0027 rispetto alla possibilita\u0027 di qualificare\nl\u0027assembramento come riunione: le Sezioni Unite della Corte di\ncassazione nella sentenza n. 46595 del 2019 (punto 13 del Considerato\nin diritto) hanno individuato una nozione di «pubblica riunione»\ncomune a varie norme dell\u0027ordinamento, tra cui l\u0027art. 18 TULPS:\n«Questa nozione ristretta e comune a tutte le norme menzionate\nesiste: e\u0027 la riunione non occasionale di piu\u0027 persone in luogo\npubblico»; in base al comportamento tenuto e alla predisposizione ed\norganizzazione dei mezzi necessari, e\u0027 evidente come quella descritta\nin atti fosse una riunione volontaria e non occasionale; \n - ne\u0027 rispetto alla pubblicita\u0027 del luogo della riunione,\ncostituito da piazze e vie pubbliche. \n - ne\u0027 rispetto al ruolo di promotore ed organizzatore della\nriunione (non oggetto del dovuto preavviso) attribuito agli imputati;\nsecondo la giurisprudenza di legittimita\u0027, infatti, «ai fini della\nconfigurabilita\u0027 del reato di omesso previo avviso al questore, di\ncui all\u0027art. 18 TULPS, risponde come promotore di una riunione in\nluogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non soltanto chi\nprogetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche\nchi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della\nstessa, partecipando alla fase preparatoria» (cosi\u0027 Cassazione Sez. 1\n- sentenza n. 35493 del 17 novembre 2020 Rv. 280200 - 01, nello\nstesso senso Cassazione Sez. 1, sentenza n. 42448 del 21 ottobre 2009\nRv. 245561 - 01). In atti sono descritte varie condotte con cui gli\nattuali imputati avrebbero contribuito alla realizzazione pratica\ndella riunione. \n E) Ai fini del giudizio circa la sussistenza di una causa di\nproscioglimento immediato nel merito ex art. 129, comma 2 del codice\ndi procedura penale e in particolare ai fini del giudizio circa la\nrilevanza penale del fatto in questione, pare pero\u0027 necessario il\npronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 18, comma 3, regio decreto 18 giugno 1931,\nn. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); \n F) Quanto al reato di danneggiamento contestato al capo 2) al\nsolo E., si deve in primo luogo rilevare che l\u0027art. 635 del codice\npenale - sia nella formulazione vigente all\u0027epoca dei fatti, sia in\nquella attuale - non delinea un\u0027unica figura di reato per la quale i\nvari commi configurino distinte circostanze aggravanti. \n A seguito della riforma operata dal decreto legislativo n.\n7/2016, la precedente figura di danneggiamento semplice e\u0027 ora\npenalmente irrilevante; le precedenti fattispecie aggravate - tra cui\nquella avente ad oggetto le cose esistenti in stabilimenti pubblici\n(o destinate a pubblico servizio o esposte alla pubblica fede) ai\nsensi dell\u0027art. 625, comma 1, n. 7 del codice penale (richiamato\ndall\u0027art. 635, comma 2 del codice penale) - sono state trasformate in\nfattispecie autonome di reato; parimenti autonome sono le ulteriori\nfattispecie di danneggiamento che sono state successivamente\ndelineate dal legislatore. \n Per il vero, non mancano pronunce di legittimita\u0027 che, nel\ntrattare il merito delle singole ipotesi di cui ai vari commi\ndell\u0027art. 635 del codice penale (e quindi non affrontando\nspecificamente la natura di fattispecie base o di fattispecie\ncircostanziata di tali ipotesi), fanno ancora riferimento alle\n«aggravanti» della destinazione del bene a pubblico servizio o della\npresenza in uno stabilimento pubblico (cosi\u0027, ad es. Cassazione Sez.\n2, sentenza n. 29538 del 15 giugno 2023 Rv. 284940 - 01 e Sez. 2,\nsentenza n. 27050 del 12 aprile 2023 Rv. 284769 - 01). Si tratta\ntuttavia - si deve ritenere - di espressioni retaggio del passato o,\nforse, dovute al fatto che con riguardo al furto le ipotesi aventi ad\noggetto le citate tipologie di beni costituiscono fattispecie\naggravate (ai sensi per l\u0027appunto dell\u0027art. 625, comma 1, n. 7 del\ncodice penale). Allorche\u0027, viceversa, ha affrontato espressamente la\nquestione, la Corte di cassazione ha rilevato che gli elementi che in\npassato avevano natura circostanziale sono ora (a seguito della\nriforma del 2016) elementi costitutivi del reato (cosi\u0027, ad esempio\nCassazione Sez. 2 sentenza n. 10208 del 16 febbraio 2024 Rv. 286093 -\n01 e Cassazione Sez. 2, sentenza n. 37417 del 12 novembre 2020 Rv.\n280464 - 01). Nella sentenza Cassazione Sez. 2, sentenza n. 1881 del\n3 novembre 2022 (dep. 2023) la Corte ha inoltre sottolineato\nl\u0027autonomia delle varie figure delittuose disciplinate nei vari commi\ndell\u0027art. 635 del codice penale. \n A differenza di quanto indicato nel capo d\u0027imputazione, quindi,\nl\u0027avere commesso il fatto su cose esistenti in uffici pubblici e\nl\u0027aver commesso il fatto in occasioni di manifestazioni svolte in\nluogo pubblico non integrano due circostanze aggravanti di un non\npiu\u0027 previsto reato di danneggiamento semplice; al contrario\nintegrano due distinte e autonome fattispecie di danneggiamento. \n Cio\u0027 pare confermato dal rapporto strutturale tra le due\nfattispecie, che e\u0027 di specialita\u0027 reciproca: a fronte di un nucleo\ncomune costituito dalla tipologia di condotta, un fatto presenta\nquale elemento qualificante lo specifico oggetto (la cosa esistente\nin uno stabilimento pubblico), l\u0027altro presenta quale elemento\nqualificante lo specifico contesto in cui e\u0027 compiuto (in occasione\ndi una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico). \n La citata conclusione trova inoltre supporto nel dato letterale:\nl\u0027art. 635, comma 5 del codice penale (che detta regole in materia di\nsubordinazione della sospensione condizionale della pena) fa infatti\nriferimento ai «reati di cui ai capi precedenti», ove il termine\n«reati» figura al plurale. \n I due reati ora in esame paiono porsi in rapporto di concorso\nformale, posto che sono realizzati con un\u0027unica condotta; ne\u0027 appare\npossibile ravvisare un assorbimento dell\u0027uno nell\u0027altro, sia perche\u0027\nla specialita\u0027 e\u0027 solo reciproca, sia perche\u0027 i beni giuridici\ntutelati non sono perfettamente sovrapponibili: alla comune\ncomponente patrimoniale nell\u0027un caso si aggiunge un profilo\npubblicistico connesso all\u0027efficienza della pubblica amministrazione;\nnell\u0027altro caso un profilo (almeno in teoria) attinente ad un bene\nulteriore, sia pur di difficile decifrazione. \n D) tanto premesso, ritiene pero\u0027 questo giudice di dover valutare\nla legittimita\u0027 della previsione della rilevanza penale del fatto in\nesame. \n Pare in particolare necessario il pronunciamento della Corte\ncostituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n635 del codice penale nella parte in cui prevede la rilevanza penale\ndel fatto di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o\nin parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di\nmanifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico\n(incriminazione all\u0027epoca dei fatti contenuta nell\u0027art. 635, comma 1\ndel codice penale e ora contenuta nell\u0027art. 635, comma 3 del codice\npenale, con la previsione di una pena anche piu\u0027 severa); in\nsubordine dell\u0027art. 2, comma 1, lettera l), decreto legislativo n.\n7/2016 nella parte in cui - nel sostituire il testo dell\u0027art. 635 del\ncodice penale - ha disposto che al primo comma dell\u0027art. 635 del\ncodice penale fosse punita anche la condotta di chi distrugge,\ndisperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose\nmobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si\nsvolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico; \n cio\u0027 premesso, \n Osserva \n1. La questione concernente l\u0027art. 18, comma 3 TULPS. Rilevanza \n Come si e\u0027 gia\u0027 evidenziato, qualora fosse accolta la questione\nrelativa alla legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 18, comma 3 TULPS\nquesto giudice ai sensi dell\u0027art. 129, comma 2 del codice di\nprocedura penale dovrebbe - con riguardo a detta imputazione -\nemettere una sentenza di non luogo a procedere perche\u0027 il fatto non\ne\u0027 previsto dalla legge come reato. \n Diversamente, dovrebbe essere emessa sentenza di non luogo a\nprocedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. \n2. La questione concernente l\u0027art. 18, comma 3 TULPS. Non manifesta\ninfondatezza. \n 2.1 Appare opportuna una breve ricostruzione del quadro\nnormativo. \n L\u0027art. 18 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevedeva: \n «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al\npubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. \n E\u0027 considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene\nindetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara\u0027 tenuta,\no per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo\nscopo o l\u0027oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. \n I contravventori sono puniti con l\u0027arresto fino a sei mesi e\ncon l\u0027ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono\npuniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. \n Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di\nordine pubblico, di moralita\u0027 o di sanita\u0027 pubblica, puo\u0027 impedire\nche la riunione abbia luogo e puo\u0027, per le stesse ragioni,\nprescrivere modalita\u0027 di tempo e di luogo alla riunione. \n I contravventori al divieto o alle prescrizioni\ndell\u0027autorita\u0027 sono puniti con l\u0027arresto fino a un anno e con\nl\u0027ammenda da lire duemila a quattromila. Con le stesse pene sono\npuniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. \n Non e\u0027 punibile chi, prima dell\u0027ingiunzione dell\u0027autorita\u0027 o\nper obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. \n Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle\nriunioni elettorali.» \n Successivamente all\u0027adozione della Costituzione repubblicana e\nall\u0027inizio dell\u0027operativita\u0027 della Corte costituzionale, il citato\narticolo del TULPS - a parte i vari adeguamenti della pena pecuniaria\n(la cui cornice edittale e\u0027 oggi compresa tra 103 euro e 413 euro) -\ne\u0027 stato oggetto di numerose questioni di costituzionalita\u0027, alcune\ndelle quali accolte. \n In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del\n1958 ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 delle norme del citato articolo\nnella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico; con\nla sentenza n. 90 del 1970 ha dichiarato l\u0027incostituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 18, comma 3 nella parte in cui non limita la previsione\npunitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza\ndell\u0027omissione del preavviso previsto dal primo comma dello stesso\narticolo; con la sentenza n. 11 del 1979 ha dichiarato\nl\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 18, comma 3 nella parte in cui\nprevede la punizione di coloro che prendono la parola essendo a\nconoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma\n(accogliendo cosi\u0027 una questione precedentemente ritenuta infondata,\nsia con la sentenza 90 del 1970, sia con la sentenza n. 51 del 1975). \n Attualmente, quindi, l\u0027incriminazione e\u0027 circoscritta ai soli\npromotori della riunione in luogo pubblico che omettano di darne\navviso al questore almeno tre giorni prima (oltre che a coloro che\ncontravvengono al divieto di riunione imposto dal questore o alle\nprescrizioni da questi imposte, ai sensi dell\u0027art. 18, comma 4). \n 2.2 La questione che ora s\u0027intende proporre in via principale non\nattiene alla previsione dell\u0027obbligo del preavviso per le riunioni in\nluogo pubblico, bensi\u0027 alla previsione di una sanzione penale per\nl\u0027ipotesi in cui tale obbligo non sia rispettato. \n Trattasi - per certi versi - di questione analoga a quella\nritenuta infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9\ndel 1956. In tale occasione - a fronte del dedotto contrasto della\nnorma censurata con l\u0027art. 17 della Costituzione, che non contempla\nuna sanzione per il mancato preavviso - cosi\u0027 la Corte motivava la\npropria decisione: «E\u0027 normale che il precetto costituzionale non\ncopra, per tutta la sua estensione, la materia regolata dalle norme\nad essa sottordinate nella scala dei valori normativi. L\u0027art. 17\ndella Costituzione, per le riunioni in luogo pubblico - come\nchiaramente risulta da tutti i lavori preparatori -, e\u0027 confermativo\ndella disciplina preesistente. Pertanto la sanzione penale contenuta\nnell\u0027art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte che si\nriferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e completa, sotto\nil relativo profilo, la disposizione costituzionale, non essendo\nnemmeno pensabile che il precetto costituzionale possa, se veramente\nse ne vuole il rispetto, essere sprovvisto di sanzione». L\u0027assunto e\u0027\nstato poi confermato in numerose ordinanze successive (ordinanze 27\ndel 1956, 31 del 1956, 32 del 1956, 86 del 1957, 87 del 1957, 88 del\n1957, 89 del 1957, 90 del 1957, 10 del 1960). \n 2.3 La citata conclusione non appare condivisibile. \n 2.3.1 Da un lato, la circostanza che il principio costituzionale\nnon sia meramente confermativo della disciplina precedente (dettata\nin periodo particolarmente infausto per le liberta\u0027 fondamentali)\nemerge gia\u0027 solo dal fatto che con le tre sentenze sopra citate (27\ndel 1958, 90 del 1970 e 11 del 1979) la stessa Corte costituzionale\nha rilevato il contrasto in piu\u0027 punti della disciplina dettata\ndall\u0027art. 18 TULPS con il combinato disposto degli articoli 17 e 21\ndella Costituzione. \n 2.3.2 Dall\u0027altro - premesso che l\u0027art. 17, comma 3 della\nCostituzione prevede che delle riunioni in luogo pubblico debba\nessere dato preavviso alle autorita\u0027, senza fare alcun riferimento a\npene - se non e\u0027 logicamente corretto desumere da tale mancanza tout\ncourt un divieto di sanzione penale, risulta pero\u0027 eccessivo dedurre\nche il precetto debba essere necessariamente accompagnato da una\nsanzione e, in particolare, che la sanzione debba essere di natura\npenale (per di piu\u0027 di tipo detentivo); a maggior ragione ove si\nconsideri che l\u0027obbligo di preavviso costituisce una limitazione\nall\u0027esercizio di un diritto fondamentale e quindi la relativa\nprevisione pare doversi interpretare restrittivamente. \n Si consideri anche che nel frattempo il quadro normativo\ncomplessivo e\u0027 mutato notevolmente, per cui da una logica\npanpenalistica si e\u0027 passati ad una concezione del diritto penale\ncome extrema ratio. Inoltre, si e\u0027 diffusa ampiamente la figura\ndell\u0027illecito amministrativo con finalita\u0027 punitiva, sicche\u0027 molte\nipotesi di illecito che in passato avevano natura penale hanno ora\nuna rilevanza soltanto amministrativa. \n Del resto, il mancato preavviso gia\u0027 trova una possibile sanzione\n(di tipo non punitivo) nella dispersione della riunione ad opera\ndelle forze di polizia (dispersione che costituisce una mera\neventualita\u0027 e non l\u0027oggetto di un obbligo, come gia\u0027 sottolineato\ndalla Corte costituzionale nella sentenza n. 90 del 1970). \n L\u0027art. 17 della Costituzione non impone dunque affatto\nl\u0027incriminazione dell\u0027omesso preavviso da parte dei promotori della\nriunione in luogo pubblico. \n 2.4 Dall\u0027epoca delle citate pronunce della Corte costituzionale\ne\u0027 inoltre maturata una maggiore sensibilita\u0027 rispetto alla tutela\ndei diritti fondamentali, anche con riguardo all\u0027esigenza che le\nlimitazioni ai diritti fondamentali rispettino sempre il canone della\nproporzionalita\u0027, «in quanto la proporzionalita\u0027 e\u0027 \"requisito di\nsistema nell\u0027ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni\natto dell\u0027autorita\u0027 suscettibile di incidere sui diritti fondamentali\ndell\u0027individuo\"» (cosi\u0027 la sentenza n. 203 del 2024, che richiama a\nsua volta precedenti pronunce). \n A questo riguardo, l\u0027art. 18, comma 3 TULPS pare violare gli\narticoli 17 e 21 della Costituzione (la liberta\u0027 di riunione e la\nliberta\u0027 di manifestazione del pensiero paiono strettamente\ncollegate, come riconosciuto sia dalla Corte costituzionale sia dalla\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo in plurime pronunce), posto che\npare sproporzionata la previsione dell\u0027incriminazione per tutte le\nipotesi di omesso preavviso da parte degli organizzatori, a\nprescindere dalla tipologia di riunione, dall\u0027entita\u0027 della stessa,\ndal numero dei partecipanti (effettivi o attesi), dal luogo e dai\nmezzi di svolgimento, nonche\u0027 dalle conseguenze che ne derivino. \n Il raduno di centinaia di manifestanti a bordo di trattori sulla\ntangenziale di una grande citta\u0027 e\u0027 situazione radicalmente diversa\nrispetto al ritrovo di una decina di giovani a piedi; una\nmanifestazione nei pressi della sede del Parlamento e\u0027 situazione\nradicalmente diversa da una riunione in un parco cittadino (come si\nvedra\u0027 oltre, nel caso RAI and Evans v. the United Kingdom la Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo ha ritenuto giustificata l\u0027interferenza\nnelle liberta\u0027 fondamentali posto che la norma nazionale prevedeva\nsanzioni penali - detentiva e/o pecuniaria - soltanto per le\nmanifestazioni non autorizzate che si svolgessero in zone limitate e\nparticolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza e che\nera inoltre stata concretamente inflitta solo una pena pecuniaria). \n In ogni caso, la previsione della possibilita\u0027 per le autorita\u0027\ndi impedire lo svolgimento della riunione pare sufficiente alla\nsalvaguardia dell\u0027ordine pubblico, per cui la configurazione come\nreato dell\u0027omesso preavviso appare inutilmente limitativa delle\nliberta\u0027 di riunione e di manifestazione del pensiero. \n 2.5 La norma censurata pare violare altresi\u0027 l\u0027art. 117 della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 21 del Patto internazionale\nrelativo ai diritti civili e politici di New York. \n Detto articolo del Patto adottato a New York il 16 dicembre 1966\n(reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881),\ncosi\u0027 recita: «E\u0027 riconosciuto il diritto di riunione pacifica.\nL\u0027esercizio di tale diritto non puo\u0027 formare oggetto di restrizioni\ntranne quelle imposte in conformita\u0027 alla legge e che siano\nnecessarie in una societa\u0027 democratica, nell\u0027interesse della\nsicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell\u0027ordine pubblico o\nper tutelare la sanita\u0027 o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e\nliberta\u0027.» \n Quanto al concetto di «restrizioni [...] necessarie in una\nsocieta\u0027 democratica» - che evoca il principio di proporzionalita\u0027 -\nrisulta fondamentale l\u0027interpretazione fornita dal Comitato per i\ndiritti umani dell\u0027ONU nel commento generale n. 37 sul diritto di\nriunione pacifica. \n 2.5.1 Preliminarmente nel citato commento generale, il comitato\nprecisa: che «riunione pacifica» e\u0027 sinonimo di «riunione non\nviolenta», ove per violenza si deve intendere l\u0027uso ad opera dei\npartecipanti di una forza fisica suscettibile di cagionare delle\nlesioni o la morte o dei danni gravi ai beni (paragrafo 15); che il\nconfine tra riunione pacifica e riunione non pacifica puo\u0027 talora non\nessere chiaro, ma esiste una presunzione in favore del carattere\npacifico della riunione e gli eventuali atti sporadici di violenza\nposti in essere da alcuni partecipanti non possono essere attribuiti\nagli altri o agli organizzatori o far qualificare come violenta la\nriunione (par. 17). \n Ai paragrafi 70 e seguenti e\u0027 trattato il tema del preavviso. In\nparticolare, e\u0027 previsto che l\u0027adozione di un sistema di preavviso\nnon deve diventare un fine in se\u0027. Al par. 71 il comitato afferma che\nla mancanza di preavviso, ove richiesto, non puo\u0027 rendere illegale la\npartecipazione ad una riunione, non puo\u0027 di per se\u0027 legittimare la\ndispersione della riunione o l\u0027arresto dei partecipanti o degli\norganizzatori o l\u0027inflizione di sanzioni ingiustificate, come ad\nesempio accusare gli organizzatori o i partecipanti di illeciti\npenali; anche le eventuali sanzioni amministrative devono essere\ngiustificate dalle autorita\u0027; la mancanza di preavviso non esonera le\nautorita\u0027 dal dovere, nella misura in cui sia loro possibile, di\nagevolare la riunione e di proteggere i partecipanti. (1) \n Dunque, per quel che qui piu\u0027 strettamente interessa, secondo\nl\u0027interpretazione fornita dall\u0027apposito Comitato ONU, la mancanza di\npreavviso di una riunione, pur quando lo stesso sia richiesto, non\npuo\u0027 costituire l\u0027oggetto di un\u0027infrazione penalmente rilevante nei\nconfronti degli organizzatori. \n 2.5.2 Le interpretazioni del Patto fornite dal Comitato per i\nDiritti dell\u0027Uomo dell\u0027ONU non sono di per se\u0027 vincolanti. \n Il citato commento generale tuttavia - per l\u0027autorevolezza e la\nspecializzazione dell\u0027organo da cui promana e per il livello di\napprofondimento - costituisce una interpretazione molto autorevole da\ncui non vi e\u0027 motivo di discostarsi. \n In proposito, si rilevi che la Corte europea dei Diritti\ndell\u0027uomo molto spesso cita le osservazioni e i commenti generali del\nComitato ONU per i Diritti dell\u0027uomo come fonte autorevole\nd\u0027interpretazione del Patto di New York: cosi\u0027, ad esempio, nella\nsentenza del 25 giugno 2013 nel caso Youth Initiative for Human\nRights v. Serbia al par. 13 a proposito del commento generale\nsull\u0027art. 19 del patto; nella sentenza del 28 marzo 2006 nel caso\nSukhovetskyy c. Ukraine al par. 41 in materia di diritti elettorali;\nnella sentenza del 21 settembre 2006 nel caso Maszni c. Roumanie ai\npar. 28-30 a proposito dell\u0027art. 14 del patto; nella sentenza del 20\nfebbraio 2018 nel caso Krombach c. France ai par. 19-20 a proposito\ndel principio del bis in idem; nella sentenza del 27 novembre 2014\nnel caso Hrvatski Lijecsicki Sindikat v. Croatia nella concurring\nopinion del giudice Pinto De Albuquerque a proposito del diritto di\nsciopero. \n Anche il Presidente del Consiglio dei ministri nei propri ricorsi\nin via principale dinanzi alla Corte costituzionale ha talora\ninvocato gli articoli del Patto di New York per come interpretati dal\nComitato per i diritti umani dell\u0027organizzazione delle Nazioni Unite\nnei propri commenti generali: si veda ad esempio il ricorso n. 47 del\n2015 Reg. Ric. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 19\ndel 13 maggio 2015) in relazione alla legittimita\u0027 costituzionale\ndegli articoli 70 e 72 della legge della Regione Lombardia 11 marzo\n2005, n. 12, nell\u0027ambito del quale al par. 4 della motivazione il\nGoverno ha invocato il general comment all\u0027art. 18 del Patto di New\nYork e in particolare l\u0027indicazione del Comitato circa\nl\u0027interpretazione necessariamente restrittiva delle limitazioni alla\nliberta\u0027 di religione di cui all\u0027art. 18, comma 3 e il principio di\nproporzionalita\u0027. (2) \n Infine, i commenti generali del Comitato dei diritti umani\ndell\u0027ONU costituiscono un importante parametro per l\u0027interpretazione\ndelle disposizioni del Patto di New York anche nella giurisprudenza\ndelle Corti nazionali di vari Paesi europei: vi hanno fatto\nriferimento, ad esempio, il Tribunale costituzionale spagnolo nella\nsentenza n. 26/2024 del 14 febbraio 2024 a proposito della liberta\u0027\ndi religione e la Corte costituzionale federale tedesca nella\nsentenza del 29 gennaio 2019 (2 BvC 62/14) in materia elettorale. \n 2.6 Analoga questione si prospetta rispetto alla possibile\nviolazione dell\u0027art. 117 della Costituzione in relazione all\u0027art. 11\ndella Convenzione europea dei Diritti dell\u0027Uomo (letto anche in\ncorrelazione all\u0027art. 10 della stessa Convenzione). \n L\u0027art. 11 CEDU al primo comma riconosce il diritto di ogni\npersona alla liberta\u0027 di riunione pacifica. Il secondo comma prevede\npoi che l\u0027esercizio di tale diritto (e degli altri diritti\nriconosciuti al primo comma) «non puo\u0027 essere oggetto di restrizioni\ndiverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono\nmisure necessarie, in una societa\u0027 democratica, alla sicurezza\nnazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell\u0027ordine e alla\nprevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e\nalla protezione dei diritti e delle liberta\u0027 altrui». \n 2.6.1 La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo\nha ritenuto che la richiesta di preavviso per le riunioni in luogo\npubblico - da parte della legge nazionale di uno Stato membro -\ncostituisca una interferenza con il diritto di riunione, che puo\u0027\ntuttavia essere compatibile con il citato articolo laddove ricorrano\ni requisiti sopra indicati. \n La Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha in particolare\nsottolineato reiteratamente che la semplice assenza di notifica\npreliminare, pur prevista dalla legge per un fine legittimo, non dia\ncarta bianca alle autorita\u0027, ne\u0027 rispetto alla dispersione di una\nriunione pacifica - che potrebbe comunque costituire una reazione\nsproporzionata e quindi un\u0027interferenza illegittima con il diritto\nfondamentale in questione (sentenza del 17 luglio 2007 nel caso Bukta\net Autres c. Hongrie, par. 34-38; sentenza del 12 giugno 2014 nel\ncaso Primov and others v. Russia, par. 118-119; sentenza del 15\nottobre 2015 nel caso Kudrevicius and others v. Lithuania, par.\n149-153) - ne\u0027 rispetto alle possibili sanzioni per il mancato\npreavviso. \n Sotto quest\u0027ultimo profilo, piu\u0027 strettamente rilevante ai fini\nin esame, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha richiamato la\npropria costante giurisprudenza secondo cui la natura e l\u0027entita\u0027\ndelle sanzioni inflitte sono elementi da tenere in considerazione nel\nvalutare il carattere proporzionato o meno di un\u0027interferenza\nrispetto al fine dalla stessa perseguito (tra le altre, sentenza del\n28 settembre 1999 nel caso Öztürk c. Turquie; sentenza dell\u002711\nottobre 2022 nel caso Osmani and others v. the Former Yugoslav\nRepublic of Macedonia). \n Piu\u0027 precisamente, con riguardo alla liberta\u0027 di riunione, la\nCorte ha affermato che la previsione di una sanzione penale (e ancor\npiu\u0027 di una pena detentiva) per l\u0027omesso preavviso richiede una\ngiustificazione particolare, posto che «una manifestazione pacifica\nnon dovrebbe, in linea di principio, essere soggetta alla minaccia di\nuna sanzione penale» (sentenza del 17 maggio 2011 nel caso Akgol and\nGal v. Turkey, par. 43), «in particolare una privazione della\nliberta\u0027» (sentenza del 18 giugno 2013 nel caso Gon et Autres c.\nTurquie, par. 83). \n Ad esempio, nel caso RAI and Evans v. The United Kingdom\n(sentenza del 17 novembre 2009) la Corte riteneva giustificata\nl\u0027interferenza posto che la norma nazionale prevedeva sanzioni penali\n(detentiva e/o pecuniaria) soltanto per le manifestazioni non\nautorizzate che si svolgessero in zone limitate e particolarmente\nsensibili dal punto di vista della sicurezza (era inoltre stata\nconcretamente inflitta solo una pena pecuniaria). \n Viceversa, nel caso Obote v. Russia (sentenza del 19 novembre\n2019, par. 43-45) - relativo a sette soggetti che avevano posto in\nessere un «flash mob» di fronte ad un ufficio governativo senza la\nprescritta previa comunicazione - la Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo ha ritenuto che la condotta delle autorita\u0027 nazionali, che\navevano inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria\nsostanzialmente punitiva, costituisse una interferenza sproporzionata\ne quindi illegittima ai sensi dell\u0027art. 11 della Convenzione. Piu\u0027\nprecisamente, la Corte ha ritenuto che il semplice fatto di avere\nomesso il previsto preavviso non giustificasse una sanzione di natura\npenale. \n 2.6.2 Alla luce di quanto precede, ad avviso dello scrivente la\nnorma di cui all\u0027art. 18, comma 3, regio decreto n. 773/1931 si pone\nin contrasto con l\u0027art. 11 CEDU, come interpretato dalla\ngiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo. La citata\nnorma nazionale, infatti, punisce (peraltro con una pena sia\ndetentiva, sia pecuniaria) l\u0027organizzatore di una riunione in luogo\npubblico per il solo fatto dell\u0027omesso preavviso, sulla base del solo\ndato formale e a prescindere da ogni giustificazione ulteriore. \n 2.7 D\u0027altro canto, a parere dello scrivente la dichiarazione di\nillegittimita\u0027 della norma censurata non darebbe luogo ad un\nintollerabile vuoto di tutela del bene giuridico protetto: a fronte\ndi un mancato preavviso della riunione, sarebbe comunque possibile la\ndispersione della stessa ad opera delle forze di polizia (sempreche\u0027\ntale dispersione sia concretamente giustificata e proporzionata). \n3. La questione concernente l\u0027art. 18, comma 3 TULPS. Possibilita\u0027 di\nun\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma\nora censurata ai parametri costituzionali indicati, chiaro e univoco\nessendo il dato normativo. \n4. Le questioni concernenti l\u0027art. 635 del codice penale. Rilevanza \n 4.1 In via principale, si dubita della legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 635 del codice penale nella parte in cui\nprevede la rilevanza penale del fatto di chi distrugge, disperde,\ndeteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o\nimmobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in\nluogo pubblico o aperto al pubblico. \n Qualora fosse accolta detta questione, questo giudice dovrebbe\nemettere - con riguardo a tale profilo dell\u0027imputazione - una\nsentenza di non luogo a procedere perche\u0027 il fatto non e\u0027 previsto\ndalla legge come reato (fatta salva ogni diversa valutazione quanto\nall\u0027ulteriore reato di danneggiamento di cosa presente in un pubblico\nstabilimento contestato nel medesimo capo d\u0027imputazione). \n Diversamente, posto che - sia dal punto di vista oggettivo, sia\ndal punto di vista soggettivo - il reato in esame risulta integrato,\nquesto giudice dovrebbe valutare la sussistenza di ulteriori e meno\nfavorevoli cause di non punibilita\u0027 e in particolare della\nparticolare tenuita\u0027 del fatto ex art. 131-bis del codice penale\n(emettendo, in caso di riconoscimento della stessa, sentenza di non\nluogo a procedere e disponendo in caso contrario la prosecuzione del\ngiudizio davanti ad un giudice diverso ai sensi dell\u0027art. 554-ter,\ncomma 3 del codice di procedura penale); incidentalmente si deve\nrilevare che non sussiste la contestata recidiva perche\u0027 l\u0027imputato\nnon risulta avere mai subito condanne. \n Ad ogni modo, dal punto di vista logico e\u0027 pregiudiziale la\nquestione circa la previsione o meno del fatto come reato: «una\npronuncia di non punibilita\u0027 ex art. 131-bis del codice penale, in\nqualunque fase procedimentale o processuale sia collocata, presuppone\nlogicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi\nelementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona\nsottoposta a indagini o dall\u0027imputato» (sentenza n. 116 del 2023,\nrichiamata poi dalla sentenza n. 146 del 2023). \n Del resto, una pronuncia di non luogo a procedere perche\u0027 il\nfatto non e\u0027 previsto dalla legge come reato e\u0027 piu\u0027 favorevole per\nl\u0027imputato rispetto ad una pronuncia di non luogo a procedere per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto, sia perche\u0027 quest\u0027ultima presuppone\nche un reato vi sia stato, sia per i diversi effetti pratici delle\ndue pronunce (la prima non produce alcun effetto, la seconda e\u0027\ncomunque destinata ad essere iscritta nel certificato del casellario\ne potrebbe essere presa in considerazione ai fini di una successiva\nvalutazione della particolare tenuita\u0027 di un diverso fatto di reato). \n 4.2 In via subordinata, si dubita della legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 2, lettera l), decreto legislativo n. 7/2016\nnella parte in cui - nel sostituire il testo dell\u0027art. 635 del codice\npenale - ha disposto che al primo comma dell\u0027art. 635 del codice\npenale sia punita anche la condotta di chi distrugge, disperde,\ndeteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o\nimmobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in\nluogo pubblico o aperto al pubblico. \n La questione risulta rilevante: il testo dell\u0027art. 635 del codice\npenale introdotto dall\u0027art. 2, lettera l), decreto legislativo n.\n7/2016 era quello in vigore al momento del fatto in esame (sarebbe\npoi stato modificato dal decreto-legge n. 53/2019), per cui in caso\ndi dichiarazione di illegittimita\u0027 dell\u0027art. 2, lettera l), decreto\nlegislativo n. 7/2016, nella parte censurata, il fatto ascritto\nall\u0027imputato - di danneggiamento commesso in occasione di una\nmanifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico - si dovrebbe\nconsiderare penalmente irrilevante: lo stesso art. 2, lettera l)\ninfatti privava di rilevanza penale il danneggiamento semplice. Si\ndovrebbe quindi emettere sentenza di non luogo a procedere perche\u0027 il\nfatto non e\u0027 previsto dalla legge come reato (fatta salva ogni\ndiversa valutazione quanto all\u0027ulteriore reato di danneggiamento di\ncosa presente in un pubblico stabilimento contestato nel medesimo\ncapo d\u0027imputazione). \n Non pare inoltre superfluo sottolineare che nel caso di specie\nnon e\u0027 stata presentata alcuna querela. Qualora il decreto\nlegislativo n. 7/2016 avesse mantenuto in essere - limitatamente ai\nfatti di danneggiamento commessi in occasione di manifestazioni in\nluogo pubblico o aperto al pubblico - la previgente disciplina, alla\nstregua di quest\u0027ultima il danneggiamento semplice non sarebbe\nprocedibile. \n5. Le questioni concernenti l\u0027art. 635 del codice penale. Non\nmanifesta infondatezza della questione principale. \n 5.1 In via principale, si dubita della legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 635 del codice penale nella parte in cui\nprevede la rilevanza penale del fatto commesso in occasione di\nmanifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al\npubblico. \n Occorre premettere che il testo dell\u0027art. 635 del codice penale\nnegli ultimi anni e\u0027 stato oggetto di numerose e ripetute modifiche. \n La disposizione ora censurata era inserita nel testo dell\u0027art.\n635, comma 1 del codice penale dall\u0027art. 2, lettera l) decreto\nlegislativo n. 7/2016 (in precedenza era prevista la rilevanza penale\ndel danneggiamento semplice, a prescindere dalla sussistenza di\nulteriori elementi, ma si trattava di reato procedibile a querela e\ndi competenza del Giudice di pace; gli ulteriori elementi indicati\nnei commi successivi dell\u0027art. 635 del codice penale integravano\ndelle circostanze aggravanti). \n All\u0027epoca dei fatti in contestazione il testo dell\u0027art. 635 del\ncodice penale era ancora quello introdotto dall\u0027art. 2, lettera l),\ndecreto legislativo n. 7/2016; la disposizione censurata era quindi\ncontenuta nel primo comma dell\u0027art. 635 del codice penale e\ncontemplava un trattamento sanzionatorio identico a quello previsto\nper le altre forme di danneggiamento penalmente rilevanti (reclusione\nda sei mesi a tre anni). \n Attualmente la disposizione - a seguito delle modifiche apportate\ndal decreto-legge n. 53/2019 (convertito dalla legge n. 77/2019) -\nfigura invece nel terzo comma dello stesso articolo e prevede un\ntrattamento sanzionatorio (reclusione da uno a cinque anni) piu\u0027\nsevero rispetto alle ipotesi di cui ai precedenti commi (il recente\ndecreto-legge n. 48/2025 ha previsto un ulteriore inasprimento per\nl\u0027ipotesi in cui i fatti siano commessi in occasione di\nmanifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico\ne con violenza alla persona o con minaccia). Tale ultimo profilo in\nquesta sede peraltro non rileva strettamente posto che - in virtu\u0027\ndelle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo di cui\nall\u0027art. 2 del codice penale e del principio di cui all\u0027art. 25,\ncomma 2 della Costituzione - le nuove norme non sono applicabili ai\nfatti ora in esame. \n 5.2 In altre disposizioni dell\u0027ordinamento, incriminatrici o\ncircostanziali, il termine «manifestazioni» e\u0027 accompagnato da\nun\u0027aggettivazione - spesso «sportive» - che ne delimita la portata:\ne\u0027 il caso ad esempio dell\u0027art. 61, n. 11-septies del codice penale,\ndell\u0027art. 583-quater del codice penale, dell\u0027art. 635, comma 2, n. 4\ndel codice penale. \n Nel caso in esame (ma anche nell\u0027art. 339 del codice penale e in\naltre disposizioni), viceversa, il termine «manifestazioni» non e\u0027\nulteriormente specificato, per cui e\u0027 idoneo a ricomprendere\nmanifestazioni di vario genere: musicali, artistiche e, per quel che\npiu\u0027 rileva, politiche. \n 5.3 La norma censurata pare illegittima per violazione degli\narticoli 17 e 21 della Costituzione: far dipendere la rilevanza\npenale di una medesima condotta dal fatto che la stessa sia tenuta in\noccasione di una manifestazione significa in sostanza punire\nl\u0027esercizio del diritto (liberta\u0027 di riunione ed eventualmente\nliberta\u0027 di manifestazione del pensiero) che si esprime in quella\nmanifestazione. \n 5.4 Con la sentenza n. 119 del 1970 la Corte costituzionale ha\ndichiarato illegittima - per violazione dell\u0027art. 3 e dell\u0027art. 40\ndella Costituzione - la norma dell\u0027art. 635, comma 2, n. 2 del codice\npenale (nel testo allora vigente), nella parte in cui prevedeva come\ncircostanza aggravante, e come causa di procedibilita\u0027 d\u0027ufficio, del\nreato di danneggiamento il fatto che tale reato fosse commesso da\nlavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in\noccasione di serrate. Nella motivazione della sentenza la Corte\ncensurava in particolare il fatto che la citata norma fosse in\nsostanza stata dettata dal legislatore del 1930 per «colpire, sia\npure in occasione del danneggiamento, proprio lo sciopero in quanto\ntale»; inoltre la citata norma era ritenuta discriminatoria a\ndiscapito dei lavoratori, posto che in base alla stessa i lavoratori\nerano puniti piu\u0027 severamente rispetto ad un eventuale terzo che\nnella stessa situazione si rendesse autore di un danneggiamento. \n 5.5 Se pur la formulazione della norma ora censurata e\u0027 in\nastratto neutra quanto al soggetto attivo del reato - «chiunque» e\nquindi in teoria anche soggetti diversi dai manifestanti - la\nsituazione pare in realta\u0027 analoga a quella esaminata dalla Corte\nnella citata sentenza n. 119 del 1970. \n In sostanza, un fatto - il danneggiamento - e\u0027 punito per il\nfatto di essere stato posto in essere nel corso di una manifestazione\nin luogo pubblico o aperto al pubblico. Tale previsione, strettamente\nlegata al compimento del fatto in occasione della manifestazione, si\ntraduce in una punizione della stessa manifestazione - in violazione\ndegli articoli 17 e 21 della Costituzione, ai sensi dei quali la\nliberta\u0027 di riunione e la liberta\u0027 di manifestazione del pensiero\ncostituiscono diritti fondamentali - nella misura in cui la\nrealizzazione del fatto nel corso della manifestazione non comporta\ndi per se\u0027 una maggior offesa al bene giuridico tutelato (il\npatrimonio). \n Il danneggiamento non determina una maggior offesa al bene\ngiuridico tutelato per il solo fatto di essere realizzato in\noccasione di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al\npubblico. \n Cio\u0027 determina ad avviso dello scrivente anche una violazione del\nprincipio di offensivita\u0027 enucleabile dall\u0027art. 25, comma 2 della\nCostituzione e dall\u0027art. 27, comma 3 della Costituzione (quest\u0027ultimo\nin quanto la punizione del soggetto pur in mancanza di un quid pluris\nrisulterebbe incomprensibile allo stesso e quindi precluderebbe la\nconcreta possibilita\u0027 dell\u0027adesione del medesimo ad un percorso\nrieducativo). \n Analogamente l\u0027interruzione di pubblico servizio - reato per il\nquale con l\u0027art. 7, decreto-legge n. 53/2019 e\u0027 stata prevista una\ncircostanza aggravante per l\u0027ipotesi in cui la condotta sia stata\nposta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o\naperto al pubblico - non determina una maggior offesa al bene\ntutelato per il solo fatto di essere realizzato in occasione di una\nmanifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico. \n 5.6 Si potrebbe obiettare che la previsione - quale elemento\ncostitutivo del reato - della commissione del fatto in occasione\ndella manifestazione varrebbe a delineare per il reato in questione\nun\u0027oggettivita\u0027 giuridica composita, in cui alla tutela del\npatrimonio si affiancherebbe la tutela di altro bene giuridico. \n In proposito, potrebbe considerarsi quale bene protetto anche\nl\u0027ordine pubblico; oppure si potrebbe sostenere che la citata\nprevisione miri a proteggere lo stesso regolare svolgimento della\nmanifestazione pubblica (e quindi le liberta\u0027 di riunione e di\nmanifestazione del pensiero) da possibili condotte illecite di\nsingoli manifestanti o anche di terzi. Oppure si potrebbe sostenere -\ncome si e\u0027 fatto in sede di relazione illustrativa del decreto\nlegislativo n. 7/2016, allorche\u0027 si e\u0027 riformulato il testo dell\u0027art.\n635 del codice penale - che «l\u0027esecuzione del danneggiamento\ndurante lo svolgimento di una manifestazione pubblica sia una\ncondotta intrinsecamente minacciosa, di particolare effetto\nintimidatorio e pericolosita\u0027 sociale», ravvisando quindi in tali\ncondotte una minaccia alla persona e quindi - quale ulteriore bene\ngiuridico - la liberta\u0027 morale di singoli individui. \n 5.7 Tali considerazioni non paiono pero\u0027 persuasive. \n In primo luogo, la norma incriminatrice richiede unicamente che\nil danneggiamento del bene altrui sia posto in essere in occasione di\nmanifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al\npubblico, senza prevedere ulteriori elementi costitutivi. \n In particolare, non si e\u0027 richiesto che la condotta avvenga con\ndeterminate modalita\u0027, particolarmente pericolose, ne\u0027 che sussista\nun certo grado di diffusivita\u0027 della condotta, ne\u0027 che la stessa\ndetermini il pericolo di atti emulativi, ne\u0027 che dal fatto derivi o\nanche solo possa derivare un turbamento per l\u0027ordine pubblico o per\nil regolare svolgimento della manifestazione; ne\u0027 che dalla stessa\nderivi o possa derivare (per le relative modalita\u0027) un effetto\nintimidatorio nei confronti di qualche soggetto, ne\u0027 - ancor prima -\nche vi sia un soggetto potenzialmente intimidito. \n 5.8 Non pare possibile restringere in via interpretativa il\nportato della norma, in un tentativo di interpretazione\ncostituzionalmente orientata, si\u0027 da far rientrare nell\u0027ambito della\nstessa solo le condotte che ledano o mettano in pericolo in concreto\ni citati beni giuridici aggiuntivi (ulteriore problema sarebbe quello\ndi individuare quale di preciso tra i beni giuridici sopra\nipotizzati: ordine pubblico e/o liberta\u0027 di riunione e di\nmanifestazione del pensiero e/o liberta\u0027 morale). Si tratterebbe\ninfatti di un\u0027operazione ermeneutica arbitraria, priva di concreti\nappigli nel dato letterale della disposizione normativa. \n Inoltre, la Corte di cassazione nelle sentenze in cui si e\u0027\noccupata della citata figura di reato non pare essersi mai neppure\nposta il problema della verifica di un pericolo concreto per alcuno\ndei suddetti beni giuridici ulteriori. Si vedano in proposito\nCassazione Sez. 2 - sentenza n. 29588 del 4 aprile 2019 Rv. 277494 -\n02, Cassazione Sez. 6, sentenza n. 39919 del 6 giugno 2018 Rv. 273795\n- 01. \n Al contrario nella citata sentenza n. 29588 del 4 aprile 2019 la\nSuprema Corte ha altresi\u0027 riconosciuto la configurabilita\u0027 del citato\nreato anche in un\u0027ipotesi in cui il danneggiamento si era verificato\nin un luogo diverso - per quanto limitrofo - rispetto a quello in cui\nsi svolgeva la manifestazione; in particolare la Corte di cassazione\nriteneva sufficiente per l\u0027integrazione del reato la sussistenza di\nun qualunque nesso, «sicche\u0027 si ritengono comprese nell\u0027area del\npenalmente rilevante anche le condotte di danneggiamento che non si\nsarebbero verificate se la manifestazione non ci fosse stata». Si e\u0027\nritenuto, cioe\u0027, sufficiente un\u0027incidenza della manifestazione anche\nsolo sulla motivazione all\u0027origine del danneggiamento, a prescindere\nda qualunque considerazione circa pericoli per l\u0027ordine pubblico,\neffetti intimidatori particolari, ecc. \n 5.9 Ne\u0027 pare legittima la presunzione da parte del legislatore\nche i fatti di danneggiamento commessi in occasione di manifestazioni\nin luogo pubblico o aperto al pubblico comportino sempre un\u0027offesa\nall\u0027ordine pubblico, o ad altro dei citati beni giuridici ulteriori,\na prescindere dalle modalita\u0027 del danneggiamento, dal luogo in cui la\nmanifestazione si svolga (diversa pare la situazione tra una\nmanifestazione che si svolga di fronte al Parlamento e una\nmanifestazione che si svolta in un parco), dal numero dei\npartecipanti alla manifestazione e degli autori del danneggiamento. \n E\u0027 poi relativamente facile ipotizzare fatti che, pur ricadendo\nnell\u0027ambito applicativo della norma censurata, non offendano -\nneanche in termini di messa in pericolo - i beni giuridici aggiuntivi\nsopra indicati. \n Ad esempio, il fatto oggetto del presente processo - come emerge\nanche dai fotogrammi acquisiti - non ha comportato alcun pericolo ne\u0027\nper l\u0027ordine pubblico, ne\u0027 per il pacifico svolgimento del corteo,\nne\u0027 per la liberta\u0027 morale di chicchessia (sarebbe anche difficile\nindividuare il soggetto che potrebbe essersi sentito intimidito). \n 5.10 Inoltre, paiono significative anche alcune considerazioni di\nordine sistematico. \n In particolare, si deve rilevare che l\u0027art. 339 del codice penale\nconsidera quale circostanza aggravante (inserita dal decreto-legge n.\n53/2019) la commissione dei reati previsti nei tre articoli\nprecedenti nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al\npubblico, ma anche - in alternativa - con armi, o da persona\ntravisata, o da piu\u0027 persone riunite; inoltre all\u0027art. 339, comma 2\ndel codice penale e\u0027 prevista un\u0027aggravante ad effetto speciale per\nil caso in cui i citati reati siano commessi da piu\u0027 di dieci persone\n(pur senza uso di anni). \n Nel caso del danneggiamento, viceversa, l\u0027art. 635 del codice\npenale incrimina i fatti di danneggiamento commessi - anche\neventualmente da una singola persona, come nella fattispecie ora in\nesame - in occasione di una manifestazione in luogo pubblico o aperto\nal pubblico, ma non incrimina di per se\u0027 le condotte di\ndanneggiamento poste in essere da piu\u0027 persone riunite (a condizione\nche non ricorra nessuna delle ipotesi contemplate dalla\ndisposizione), benche\u0027 queste - specie ove il numero dei soggetti sia\nelevato - possano essere decisamente piu\u0027 rilevanti sul piano\ndell\u0027ordine pubblico. \n E\u0027 parimenti significativo che rispetto al reato di lesioni\npersonali non sia prevista alcuna circostanza aggravante in relazione\nall\u0027eventuale compimento in occasione di una manifestazione in luogo\npubblico o aperto al pubblico (mentre e\u0027 prevista l\u0027aggravante -\nrilevante anche ai fini della procedibilita\u0027 e della competenza - del\nfatto commesso da piu\u0027 persone riunite). Una simile aggravante e\u0027\nprevista viceversa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. \n Cio\u0027 da un lato comporta che le lesioni commesse in occasione di\nuna manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, ove non\nricorrano altre aggravanti, sono procedibili a querela, di competenza\ndel Giudice di pace e quindi punite con pene lievi; i danneggiamenti\ncommessi in occasione di una manifestazione in luogo pubblico o\naperto al pubblico sono invece procedibili d\u0027ufficio, di competenza\ndel tribunale e puniti con pene detentive non irrisorie. \n Dall\u0027altro lato, di fatto le condotte violente contro la persona\nposte in essere in occasione di una manifestazione in luogo pubblico\no aperto al pubblico sono punite severamente solo se integrano i\nreati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale. \n Le circostanze aggravanti non sono state previste in via\ngenerale, con riguardo a tutti i reati, ma nella forma di circostanze\nspeciali relative a specifici reati, per i quali il legislatore,\navuto riguardo all\u0027esperienza storica, e\u0027 intervenuto prendendo in\nconsiderazione - quale soggetto attivo dei reati sopra indicati - il\npartecipante alla manifestazione. \n Tali elementi inducono a ritenere che con le disposizioni in\nquestione non si sia voluto tutelare l\u0027ordine pubblico o il regolare\nsvolgimento delle manifestazioni pubbliche o la serenita\u0027 e\ntranquillita\u0027 delle persone che vi partecipino o assistano. Si e\u0027\nviceversa sanzionato indirettamente l\u0027esercizio, attraverso le\nmanifestazioni, delle liberta\u0027 di riunione e di manifestazione del\npensiero, con conseguente violazione degli articoli 17 e 21 della\nCostituzione. \n 5.11 Diversamente opinando, qualora cioe\u0027 si ritenesse che il\nlegislatore con la norma censurata e con le altre analoghe ha inteso\nproteggere l\u0027ordine pubblico, bisognerebbe ritenere che l\u0027ha fatto in\nmodo irragionevole, in violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione: ha\ninfatti perseguito penalmente la condotta del singolo che in\noccasione di una manifestazione tenga in modo isolato una condotta di\ndanneggiamento, ma non ha perseguito altrettanto la condotta di una\npluralita\u0027 di persone riunite che tengano condotte di danneggiamento\nnon in occasione di manifestazioni pubbliche. Allo stesso modo ha\nprevisto la procedibilita\u0027 d\u0027ufficio e pene detentive per le condotte\ndi danneggiamento tenute in occasione di manifestazioni in luogo\npubblico, ma non le ha previste per i reati di lesioni personali\ncommessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico (a meno che\nnon ricorrano circostanze aggravanti). \n6. Le questioni concernenti l\u0027art. 635 del codice penale. Non\nmanifesta infondatezza della questione subordinata \n 6.1 In via subordinata, si censura l\u0027art. 2, comma 1, lettera l),\ndecreto legislativo n. 7/2016 nella parte in cui - nel sostituire il\ntesto dell\u0027art. 635 del codice penale - ha disposto che al primo\ncomma dell\u0027art. 635 del codice penale fosse punita anche la condotta\ndi chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,\ninservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di\nmanifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al\npubblico. \n In particolare, a parere dello scrivente il legislatore delegato\ne\u0027 incorso sotto il profilo in questione in una violazione dell\u0027art.\n76 della Costituzione. \n 6.2 La legge 28 aprile 2014, n. 67 - nell\u0027ambito di una piu\u0027\nampia riforma ispirata ad una logica di ricorso minimo al diritto\npenale e di razionalizzazione del sistema giustizia - all\u0027art. 2,\ncomma 1 delegava il Governo «ad adottare, entro i termini e con le\nprocedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu\u0027 decreti legislativi per\nla riforma della disciplina sanrionatoria dei reati e per la\ncontestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in\nordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi\nspecificati nei commi 2 e 3». \n I successivi commi 2 e 3 delineavano poi differenti principi e\ncriteri direttivi. \n 6.3 In particolare, l\u0027art. 2, comma 3, lettera a), legge n.\n67/2014 prevedeva espressamente - tra i principi e criteri direttivi\n- l\u0027abrogazione dei reati previsti da alcune disposizioni del codice\npenale, tra cui l\u0027art. 635, comma 1 del codice penale (cioe\u0027 il\nvecchio danneggiamento semplice, procedibile a querela e di\ncompetenza del Giudice di pace). \n Alle lettere c) e seguenti dello stesso art. 2, comma 3, la legge\ndelega prevedeva poi che - contestualmente all\u0027abrogazione dei reati\nin questione - i corrispondenti fatti fossero sottoposti a sanzioni\npecuniarie civili a carattere punitivo, fermo restando l\u0027obbligo\ndelle restituzioni e del risarcimento del danno secondo le leggi\ncivili. \n 6.4 Il decreto legislativo n. 7/2016 ha dato attuazione alla\ncitata delega. \n In particolare, l\u0027art. 2, lettera l) ha previsto la sostituzione\ndell\u0027intero testo dell\u0027art. 635 del codice penale. Piu\u0027 precisamente,\nha previsto il seguente tenore dell\u0027art. 635, comma 1 del codice\npenale: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o\nin parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla\npersona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si\nsvolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto\nprevisto dall\u0027art. 331, e\u0027 punito con la reclusione da sei mesi a tre\nanni»; ha cioe\u0027 fatto confluire in tale nuovo primo comma, come nuove\nfattispecie autonome, l\u0027ipotesi del danneggiamento con violenza o\nminaccia alla persona, gia\u0027 contemplata come fattispecie aggravata\ndal vecchio art. 635, comma 2, n. 1), e l\u0027ipotesi del danneggiamento\ncommesso in occasione del delitto di cui all\u0027art. 331 del codice\npenale, gia\u0027 contemplata come fattispecie aggravata dal vecchio art.\n635, comma 2, n. 2); nello stesso comma ha inoltre previsto anche\nl\u0027ipotesi del danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni\nche si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nel nuovo\nsecondo comma dell\u0027art. 635 del codice penale sono state invece\nincriminate come fattispecie autonome le ipotesi precedentemente\ndisciplinate come fattispecie aggravate dall\u0027art. 635, comma 2, n.\n3), 4), 5) e 5-bis) del codice penale. \n 6.5 Il legislatore delegato ha cosi\u0027 soppresso la rilevanza\npenale del vecchio danneggiamento semplice (per il quale l\u0027art. 4\ndello stesso decreto legislativo n. 7/2016 ha previsto una sanzione\npecuniaria civile) e trasformato in fattispecie autonome le vecchie\nfattispecie aggravate. \n 6.6 Al tempo stesso pero\u0027 ha inserito nel primo comma del nuovo\nart. 635 del codice penale anche l\u0027incriminazione delle condotte di\ndanneggiamento tenute «in occasione di manifestazioni che si svolgono\nin luogo pubblico o aperto al pubblico»; si tratta di un\u0027ipotesi\nnuova che attraverso questa previsione e\u0027 stata sottratta alla\ndepenalizzazione del vecchio danneggiamento semplice, nella cui\nfigura rientravano i fatti ora rilevanti ai sensi della nuova\ndisposizione. Inoltre, tali fatti - prima rientranti nel\ndanneggiamento semplice e quindi procedibili a querela e di\ncompetenza del Giudice di pace - a seguito della riforma diventano\nprocedibili d\u0027ufficio e di competenza del tribunale. \n 6.7 Ad avviso di chi scrive si tratta di una violazione dei\nprincipi e criteri direttivi di cui all\u0027art. 2, comma 3, lettera a)\ndella legge delega, che si limitavano a prevedere l\u0027abrogazione del\nreato previsto dall\u0027art. 635, comma 1 del codice penale (e la\ncontestuale creazione del nuovo illecito civile), senza prevedere\neccezioni rispetto a tale abrogazione e, tanto meno, senza\ncontemplare l\u0027inasprimento del trattamento - in termini di\nprocedibilita\u0027 e di sanzioni - per alcune condotte gia\u0027 contemplate\ndall\u0027art. 635, comma 1 del codice penale. \n 6.8 Nella relazione illustrativa del decreto legislativo si\nafferma in proposito quanto segue: «[...] giacche\u0027 l\u0027art. 2, comma 3,\nlettera a), n. 5, della delega prevede l\u0027abrogazione del (solo) primo\ncomma dell\u0027art. 635 del codice penale (Danneggiamento), si e\u0027 dovuto\nprocedere alla riformulazione di tale disposizione, con la\ncontestuale \"trasformazione\" delle ipotesi circostanziali di cui al\ncomma secondo di tale articolo in corrispondenti fattispecie autonome\n(art. 2, comma 1, lettera l). Non si tratta di una riscrittura\narbitraria delle disposizioni incriminatrici ad opera del legislatore\ndelegato, chiamato dalla legge delega soltanto ad un\u0027opera di\ndepenalizzazione e non certo a quella di una diversa costruzione\ndelle fattispecie penali non toccate dall\u0027intervento depenalizzante.\nSi e\u0027 piuttosto apprezzata la necessita\u0027 di tener conto, con piena\nfedelta\u0027 al testo della norma penale che tale rimane, delle\nespunzioni che sono conseguenza della previsione di depenalizzazione,\ne cio\u0027 per assicurare la piena intellegibilita\u0027 della disposizione\nincriminatrice, precondizione di un diritto penale di garanzia. Si e\u0027\nritenuto di esplicitare quale ipotesi di condotta di danneggiamento\nche conserva rilievo penale quella commessa su beni, sia pubblici che\nprivati, in occasione dello svolgimento di manifestazioni in luogo\npubblico o aperto al pubblico. Si reputa, infatti, che l\u0027esecuzione\ndel danneggiamento durante lo svolgimento di una manifestazione\npubblica sia una condotta intrinsecamente minacciosa, di particolare\neffetto intimidatorio e pericolosita\u0027 sociale, tale da meritare una\nespressa menzione.» \n Il legislatore delegato - pur dichiarando di voler dare mera\nattuazione ad una delega che aveva ad oggetto soltanto un\u0027opera di\ndepenalizzazione e non di diversa costruzione delle fattispecie\npenali non toccate dall\u0027intervento depenalizzante - sostiene cioe\u0027 di\nessersi limitato ad esplicitare la persistente rilevanza penale della\ncondotta di danneggiamento tenuta in occasione dello svolgimento di\nmanifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in quanto\nquesta sarebbe intrinsecamente minacciosa. Detto in altri termini,\nsecondo il legislatore delegato la condotta di danneggiamento tenuta\nin occasione dello svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o\naperto al pubblico, in quanto intrinsecamente minacciosa, gia\u0027 in\nprecedenza non rientrava nel danneggiamento semplice, bensi\u0027 nel\ndanneggiamento aggravato ai sensi dell\u0027art. 635, comma 2, n. 1 del\ncodice penale perche\u0027 commesso con violenza o minaccia alla persona;\nil legislatore delegato quindi non avrebbe modificato alcunche\u0027, si\nsarebbe limitato ad esplicitare cio\u0027 che era previsto gia\u0027 prima\n(salvo trasformare inevitabilmente le fattispecie aggravate in\nfattispecie autonome contestualmente alla depenalizzazione del\ndanneggiamento semplice). \n 6.9 La tesi in questione non pare plausibile. \n E\u0027 evidente che una condotta di danneggiamento - per quanto\ncommessa in occasione di una manifestazione pubblica - puo\u0027 benissimo\nessere scevra da qualsivoglia connotato di violenza alla persona o di\nminaccia. Sia perche\u0027 potrebbe essere perpetrata con modalita\u0027 prive\ndi idoneita\u0027 intimidatoria, sia perche\u0027 potrebbe anche mancare\nqualunque persona che possa anche solo astrattamente intimorirsi. \n Nel caso oggetto del presente processo - semplice rottura\ndell\u0027asta di una bandiera appesa sulla facciata di una scuola - la\npolizia giudiziaria non ha descritto reazioni di timore in qualche\nsoggetto presente nei paraggi, ne\u0027 nei fotogrammi si apprezza\nalcunche\u0027 del genere. D\u0027altronde, per quanto nel vecchio art. 635,\ncomma 2, n. 1 del codice penale la violenza o minaccia alla persona\nfosse solo una circostanza aggravante e non un elemento costitutivo\ndel delitto, si deve ritenere che la minaccia, per essere tale,\ndovesse essere consapevole: il soggetto agente cioe\u0027 doveva\nconsapevolmente minacciare una persona; nell\u0027ipotesi del\ndanneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o\naperto al pubblico, viceversa, l\u0027effetto intimidatorio potrebbe anche\nnon essere oggetto di rappresentazione da parte del soggetto agente\n(pur consapevole della manifestazione in corso e quindi assistito dal\ndolo rispetto a tutti gli elementi costitutivi del reato). \n 6.10 Del resto, se le condotte di danneggiamento poste in essere\nin occasione di manifestazioni fossero gia\u0027 rientrate, in quanto\nintrinsecamente minacciose, nelle ipotesi di danneggiamento con\nviolenza alla persona o con minaccia, non vi sarebbe stato alcun\nmotivo di menzionarle espressamente nel nuovo art. 635, comma 1 del\ncodice penale accanto e in alternativa all\u0027ipotesi di danneggiamento\ncon violenza alla persona o con minaccia. \n 6.11 Si deve inoltre rilevare che le sentenze della Corte di\ncassazione che, dopo l\u0027intervento riformatore in questione, si sono\noccupate del danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo\npubblico o aperto al pubblico hanno tutte ritenuto che tali condotte\nprima della riforma fossero punibili a titolo di danneggiamento\nsemplice e non di danneggiamento aggravato per l\u0027essere commesso con\nviolenza o minaccia alla persona. \n In particolare, la sentenza Cassazione Sez. 2 n. 29588 del 4\naprile 2019 Rv. 277494 - 02 e la sentenza Cassazione Sez. 6 n. 39919\ndel 6 giugno 2018 Rv. 273795 - 01 - pur giungendo a conclusioni\ndifformi circa la continuita\u0027 normativa o meno tra la nuova ipotesi e\nquella precedente - operano il raffronto con la vecchia ipotesi di\ndanneggiamento semplice e non con quella aggravata dalla violenza o\nminaccia alla persona. \n 6.12 Infine, lo stesso legislatore negli interventi di riforma\nsuccessivi ha mostrato di non considerare il danneggiamento in\noccasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico\ncome una sottospecie del danneggiamento con violenza o minaccia alla\npersona. Dapprima con il decreto-legge n. 53/2019 ha disciplinato\nseparatamente il danneggiamento in occasione di manifestazioni in\nluogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo per lo stesso una\npena piu\u0027 severa che per le altre ipotesi di danneggiamento. Poi con\nil decreto legislativo n. 150/2022 ha introdotto per il solo\ndanneggiamento con violenza alla persona o minaccia un regime di\nprocedibilita\u0027 a querela, mentre le altre ipotesi di danneggiamento\n(tra cui il danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo\npubblico o aperto al pubblico) sono rimaste procedibili d\u0027ufficio.\nInfine, con il decreto-legge n. 48/2025 e\u0027 stata introdotta all\u0027art.\n635, comma 3, secondo periodo, del codice penale l\u0027ipotesi speciale\ndel danneggiamento in occasione di manifestazioni (in luogo pubblico\no aperto al pubblico) commesso con violenza alla persona o con\nminaccia, cio\u0027 che logicamente presuppone che l\u0027ipotesi generale di\ncui all\u0027art. 635, comma 3, primo periodo, del codice penale sia\nscevra da profili di violenza alla persona o minaccia. \n 6.13 Ad avviso di chi scrive, l\u0027auspicata dichiarazione\nd\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma 1, lettera l)\ndecreto legislativo n. 7/2016 dovrebbe investire conseguentemente\nanche l\u0027art. 635 del codice penale limitatamente alla parte in cui\nincrimina la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende,\nin tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in\noccasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o\naperto al pubblico. \n7. Le questioni concernenti l\u0027art. 635 del codice penale.\nPossibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi delle norme\nora censurate ai parametri costituzionali indicati. \n In particolare, i tentativi - pur effettuati - di interpretare le\nnorme in questione in modo compatibile con i principi costituzionali\nnon paiono praticabili, in quanto si scontrano con il dato letterale\ndelle disposizioni normative e con il significato (conforme al dato\nletterale) comunemente attribuito alle stesse dalla giurisprudenza di\nlegittimita\u0027. \n Quanto alla questione principale, come si e\u0027 gia\u0027 rilevato, in\nassenza di appigli nel dato letterale, la difficolta\u0027 di individuare\nin modo chiaro l\u0027ulteriore bene giuridico che sarebbe tutelato dalla\nnorma incriminatrice qui censurata osta ad un\u0027interpretazione\nteleologica della fattispecie e quindi ad un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata al rispetto dei principi costituzionali\nche si assumono violati. \n8. Rapporti tra le varie questioni sollevate \n Le questioni concernenti l\u0027art. 18, comma 3 TULPS e le questioni\nconcernenti l\u0027art. 635 del codice penale (e l\u0027art. 2, comma 1,\nlettera l) decreto legislativo n. 7/2016) sono del tutto indipendenti\ntra loro, investendo tra l\u0027altro diversi capi d\u0027imputazione. \n Le due questioni concernenti l\u0027art. 635 del codice penale sono\nviceversa in rapporto di subordinazione tra loro: in via principale\nsi censura - per violazione degli articoli 3, 17, 21, 25, comma 2 e\n27, comma 3 della Costituzione - l\u0027art. 635 del codice penale nella\nparte in cui prevede la rilevanza penale del fatto commesso in\noccasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o\naperto al pubblico; in subordine, si censurano - per violazione\ndell\u0027art. 76 della Costituzione - l\u0027art. 2, comma 1, lettera l),\ndecreto legislativo n. 7/2016 e quindi l\u0027art. 635 del codice penale\nlimitatamente alla parte in cui incriminano la condotta di chi\ndistrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,\ninservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di\nmanifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al\npubblico. \n\n(1) 71. A failure to notify the authorities of an upcoming assembly,\n where required, does not render the act of participation in the\n assembly unlawful, and must not in itself be used as a basis for\n dispersing the assembly or arresting the participants or\n organizers, or for imposing undue sanctions, such as charging the\n participants or organizers with criminal offences. Where\n administrative sanctions are imposed on organizers for failure to\n notify, this must be justified by the authorities. Lack of\n notification does not absolve the authorities from the\n obligation, within their abilities, to facilitate the assembly\n and to protect the participants. \n\n(2) «Anche il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite,\n nell\u0027esercizio della sua funzione di interprete del Patto\n internazionale sui diritti civili e politici, ha chiarito che la\n liberta\u0027 di religione e il diritto di manifestare il proprio\n credo comprendono una vasta gamma di atti. [...] Il diritto di\n professare liberamente la propria religione si traduce, quindi,\n anche nell\u0027utilita\u0027 concreta relativa alla costruzione e/o\n utilizzo di luoghi appositamente dedicati alla preghiera e alla\n discussione delle questioni riguardanti gli interessi sociali e\n culturali della comunita\u0027 cui l\u0027individuo appartiene. (par. 4 del\n General Comment all\u0027art. 18 del Patto internazionale sui diritti\n civili e politici (30.V11.1993). [...] Il Comitato dei diritti\n umani delle Nazioni Unite ha osservato (Par. 8) che il terzo\n comma dell\u0027art. 18 deve essere interpretato restrittivamente: non\n sono ammesse restrizioni se non per i motivi sopra specificati e\n tali limitazioni possono essere applicate solo per gli scopi cui\n sono stati prescritti e devono essere proporzionate e\n direttamente correlate a tali specifici scopi. Le restrizioni,\n inoltre, non possono essere imposte o applicate per fini\n discriminatori». \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n.\n87/1953, \n ritenute le questioni rilevanti e non manifestamente infondate, \n solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli arti. 17, 21 e 117 della Costituzione (quest\u0027ultimo\nin relazione all\u0027art. 21 del Patto internazionale relativo ai diritti\ncivili e politici di New York e all\u0027art. 11 della CEDU) - della norma\ndi cui all\u0027art. 18, comma 3 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773\n(Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), \n nonche\u0027, \n solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli articoli 3, 17, 21, 25 comma 2 e 27 comma 3 della\nCostituzione - dell\u0027art. 635, comma 1 del codice penale (attualmente\nart. 635, comma 3 del codice penale) nella parte in cui prevede la\nrilevanza penale del fatto di chi distrugge, disperde, deteriora o\nrende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui\nin occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o\naperto al pubblico \n e, in subordine, \n - per violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione - dell\u0027art.\n2, comma 1, lettera l), decreto legislativo n. 7/2016 nella parte in\ncui - nel sostituire il testo dell\u0027art. 635 del codice penale - ha\ndisposto che al primo comma dell\u0027art. 635 del codice penale fosse\npunita anche la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o\nrende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui\nin occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o\naperto al pubblico, \n e conseguentemente dello stesso art. 635 del codice penale\nlimitatamente alla parte in cui incrimina la condotta di chi\ndistrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,\ninservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di\nmanifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al\npubblico. \n Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura\npenale. \n Firenze, 16 giugno 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63206","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"rd","denominaz_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","data_nir":"1931-06-18","numero_legge":"773","descrizionenesso":"","legge_articolo":"18","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art18"},{"id":"63207","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"come modificato 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