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artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall\u0027ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”- Denunciata novella, priva di ogni argomento testuale che rinvia a precedenti disposizioni, non in grado, di determinare la riviviscenza di norme abrogate, attributive, secondo l’interpretazione del diritto vivente, della tutela costitutiva al giudice amministrativo – Contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile tale riviviscenza, a patto che gli effetti giuridici siano espressamente previsti dalla nuova legge – Previsione che, sottraendo alla Corte dei conti la possibilità di conoscere delle controversie riguardanti l’ambito soggettivo e i principali effetti dell’inserimento nell’elenco ISTAT, opera una recisione dell’unitaria e inscindibile materia contabile – Lesione della relativa giurisdizione – Violazione della riserva di legge sull’ordinamento giudiziario – Disciplina incidente sul collegamento tra la funzione di controllo e quella giurisdizionale della Corte dei conti – Allontanamento della sfera di giurisdizione assegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilità pubblica, che esclude gli effetti strettamente attinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, consentendo, invece, la verifica giudiziaria ai limitati fini dell’applicazione della normativa, peraltro solo nazionale, sul contenimento della spesa pubblica – Disciplina che postulerebbe la contraddittoria presenza di una giurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente, implicando un vero e proprio cortocircuito logico-semantico e un conflitto interpretativo, con stallo della giurisdizione a danno dei ricorrenti – Assoluta irragionevolezza della previsione foriera di incertezza nella sua concreta applicazione – Legge provvedimento che determina una palese deroga al principio di uguaglianza formale, attribuendo soltanto a otto persone giuridiche la qualificazione soggettiva di unità rientrante nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche – Disposizione che contrasta con lo svolgimento della funzione giurisdizionale, ledendo il principio di effettività della tutela – Lesione del diritto di difesa – Vulnerazione del principio della divisione dei poteri giurisdizionali e normativi – Disciplina che impedisce agli interessati di intervenire nel procedimento istruttorio che precede la pubblicazione dell’ elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, precludendo loro la possibilità di tutela contro le mancanze che non potrebbero esser addebitate all’atto legislativo, in difformità al principio di ragionevolezza – Contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento – Violazione del principio di ragionevole durata del processo, come tutelato anche a livello europeo – Lesione della tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti della pubblica amministrazione e segnatamente dei diritti e degli interessi legittimi – Disposizione che esclude il sindacato dinanzi a un giudice degli effetti eurounitari dell’iscrizione nell’elenco ISTAT - Normativa che esclude la possibilità di assicurare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale esclusiva, impedendo il legittimo dispiegarsi dell’effetto utile della normativa UE, dato che la tutela giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il principio dell’autosufficienza del ricorso – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Finest spa","prima_controparte":"Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT","altre_parti":"Procura generale, Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i paesi dell’est Europeo – Finest S.p.A.","testo_atto":"N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2025\n\r\nOrdinanza del 25 novembre 2025 della Corte dei conti sul ricorso\nproposto da Finest S.p.a. contro Istituto nazionale di statistica -\nISTAT. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica - Previsti enti\n indicati nell\u0027elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020,\n come convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione\n dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle\n amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema\n europeo dei conti nazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC\n 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali enti si\n applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n bilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni\n pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n n. 243 del 2012, nonche\u0027 quelle in materia di obblighi di\n comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027Allegato 1 al\n decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: \"operata\n dall\u0027ISTAT\" sono aggiunte le seguenti: \", ai soli fini\n dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\n spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in\n materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle\n imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0027emergenza\n epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella\n legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 53 del 31-12-2025)\n\r\n \n LA CORTE DEI CONTI \n Sezioni riunite in sede giurisdizionale \n \n in speciale composizione, composta dai signori magistrati: \n Piergiorgio Della Ventura, Presidente; \n Eugenio Musumeci, consigliere; \n Giancarlo Astegiano, consigliere; \n Marco Smiroldo, consigliere; \n Daniele Bertuzzi, consigliere; \n Maria Cristina Razzano, consigliere; \n Domenico Cerqua, primo referendario relatore, \n ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.\n745/SR/RIS del registro di segreteria proposto, ai sensi dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b), e 123 e ss. del decreto legislativo n. 174\ndel 2016, dalla societa\u0027 «Societa\u0027 finanziaria di promozione della\ncooperazione economica con i paesi dell\u0027Est Europeo - Finest S.p.a.»,\nin persona del Procuratore speciale pro tempore, dott. Eros Goi,\nrappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura in\ncalce al ricorso, dagli avv.ti Damiano Lipani e Francesca Sbrana,\nelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via\nVittoria Colonna, n. 40, indirizzi PEC: damianolipani@pec.lipani.it\n- francescasbrana@pec.lipani.it \n contro: \n l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027 domiciliato; \n il Ministero dell\u0027economia e delle finanze, in persona del\nMinistro pro tempore, con domicilio ex lege presso l\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12; \n e con notifica alla Procura generale presso la Corte dei conti,\nnella persona del Procuratore generale in carica, con sede in Roma\nalla via A. Baiamonti n. 25; \n per l\u0027accertamento dell\u0027insussistenza dei presupposti per\nl\u0027inclusione della societa\u0027 nell\u0027elenco delle amministrazioni\npubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale - Serie generale n. 242 del 30 settembre 2020, e\nsuccessivamente rettificato con comunicato pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale - Serie generale n. 275, del 4 novembre 2020, \n e per il conseguente annullamento in parte qua dell\u0027elenco da\nultimo aggiornato, nonche\u0027 dell\u0027eventuale aggiornamento annuale del\nmedesimo Elenco eventualmente adottato e pubblicato da ISTAT medio\ntempore. \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Viste le memorie depositate dalle parti; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Uditi nell\u0027udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il\nrelatore, primo ref. Domenico Cerqua, l\u0027avv. Jacopo Polinari, su\ndelega dell\u0027avv. Francesca Sbrana, l\u0027avv. dello Stato Pietro Garofoli\nper ISTAT e il pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore\ngenerale Luigi D\u0027Angelo, come specificato nel verbale; \n Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n Fatto \n \n 1. L\u0027art. 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19,\nautorizzo\u0027 la Regione Friuli-Venezia Giulia «a promuovere la\ncostituzione di una societa\u0027 finanziaria per azioni, con sede a\nPordenone», contestualmente autorizzando la Regione Veneto a\npartecipare, direttamente o indirettamente, alla societa\u0027 stessa,\nallo scopo di assicurare «il finanziamento e la partecipazione a\nimprese e societa\u0027 estere ed altre forme di collaborazione\ncommerciale e industriale» in Austria e nei Paesi dell\u0027Europa\ncentrale e balcanica (nonche\u0027, all\u0027epoca, «con l\u0027Unione Sovietica»)\n\"promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente\norganizzazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia» o in alcune aree\ngeografiche della Regione Veneto. \n Successivamente, la disposizione e\u0027 stata modificata dall\u0027art. 21\ndel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che da un lato ne ha\nampliato l\u0027ambito applicativo alle imprese aventi stabile e\nprevalente organizzazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia, nella\nRegione Veneto e nella Regione Trentino-Alto Adige ovvero a imprese o\nsocieta\u0027 aventi stabile organizzazione in uno Stato dell\u0027Unione\neuropea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate,\ndall\u0027altro ha stabilito senz\u0027altro che, ai predetti fini, «e\u0027\ncostituita la societa\u0027 finanziaria Finest». \n La «Societa\u0027 finanziaria di promozione della cooperazione\neconomica con i paesi dell\u0027Est Europeo - Finest S.p.a.», costituita\nil 23 dicembre 1992, in base all\u0027attuale statuto si propone di creare\nle condizioni per la nascita e lo sviluppo di iniziative di\ncollaborazione commerciale e industriale, nel quadro di una politica\ndi cooperazione economica e finanziaria e coerentemente con gli\nindirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal\nCIPES, in Austria, nei paesi dell\u0027Europa centrale, orientale\n(compresi i Paesi gia\u0027 appartenenti all\u0027Unione Sovietica) e nei\nBalcani, «nonche\u0027 nei Paesi del Mediterraneo», in qualita\u0027 di\n«interlocutore privilegiato» delle imprese richiamate - anche in\ntermini di collegamento territoriale - dall\u0027art. 2 della legge n.\n19/1991. \n Al momento dell\u0027instaurazione del giudizio, il capitale sociale\nera posseduto per il 73,23% dalla Finanziaria regionale\nFriuli-Venezia Giulia (Friulia) S.p.a. L\u0027assetto proprietario era\ncompletato dalle quote nella titolarita\u0027 della Regione Veneto, di\nVeneto Sviluppo S.p.a., della Societa\u0027 italiana per le imprese\nall\u0027estero (Simest) S.p.a., della Provincia autonoma di Trento e di\nquattro istituti bancari. \n 2. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 242, del 30\nsettembre 2020, e\u0027 stato pubblicato l\u0027elenco - per il 2021 - delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni, elaborato e annualmente\naggiornato da ISTAT, nel quale risulta inserita - come per le\nprecedenti annualita\u0027 - anche la Finest S.p.a. \n Il nominativo e\u0027 risultato presente anche nell\u0027elenco oggetto del\ncomunicato di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie\ngenerale n. 275, del 4 novembre 2020. \n In particolare, nell\u0027elenco pubblicato il 30 settembre 2020 la\nFinest era indicata tra parentesi, a evidenziare - come precisato\nsulla pagina web di ISTAT - che per tale unita\u0027 la Corte dei conti\naveva accolto il ricorso avverso la classificazione operata ai sensi\ndel SEC 2010 con riferimento al 2019. Con nota a pie\u0027 di pagina si\nriportavano gli estremi della decisione (sent. n. 17/2020/RIS).\nPeraltro, con precisazione estesa a tutte le societa\u0027 per le quali il\ngiudizio instaurato rispetto all\u0027inserimento nell\u0027Elenco 2019 aveva\nsortito esito favorevole, si aggiungeva che «[D]al punto di vista\nstatistico esse sono incluse nel perimetro delle unita\u0027 che\nconcorrono alla compilazione del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche secondo i criteri stabiliti dal SEC, cosi\u0027\ncome discusso e concordato con Eurostat [...]». \n Nell\u0027elenco di cui alla rettifica del 4 novembre 2020 la\nricorrente non e\u0027 piu\u0027 comparsa tra parentesi. Inoltre, nella pagina\nweb di ISTAT e\u0027 stato eliminato il riferimento all\u0027inclusione «ai\nsoli fini statistici». \n Cio\u0027 posto, in data 20 settembre 2021 la Societa\u0027 ha depositato\nricorso formulando le seguenti conclusioni: \n « [...] accertare l\u0027insussistenza dei presupposti per la sua\ninclusione nell\u0027Elenco ISTAT, nonche\u0027 disporre l\u0027annullamento dello\nstesso elenco nella parte in cui la include, anche per gli effetti\nsulla finanza pubblica; \n condannare ISTAT al risarcimento dei danni patiti e patiendi\nin conseguenza del suo comportamento, previa equa valutazione ai\nsensi dell\u0027art. 1227 codice civile; \n in ogni caso, per la condanna di ISTAT alle spese di\ngiudizio, nonche\u0027 ai sensi dell\u0027art. 96 codice di procedura civile.». \n In via cautelare, e\u0027 stato chiesto di sospendere a tutti gli\neffetti, ivi compresi quelli sui saldi di finanza pubblica,\nl\u0027iscrizione della ricorrente «per l\u0027anno 2021, nonche\u0027 dai\nsuccessivi aggiornamenti dell\u0027Elenco». \n Premesso il richiamo agli esiti di un procedimento di accesso\ninstaurato nei confronti di ISTAT e della Ragioneria dello Stato,\nnell\u0027atto introduttivo sono stati prospettati i motivi che qui di\nseguito vengono riassunti. \n I) In primo luogo, e\u0027 stata richiamata la decisione di queste\nSezioni riunite n. 17/2020/RIS, depositata il 19 giugno 2020 e\npassata in giudicato, avente per oggetto l\u0027accertamento dei fatti\ncostituenti i presupposti per la riconducibilita\u0027 nel settore S. 13,\nesclusi nei confronti della medesima societa\u0027 con riferimento\nall\u0027Elenco 2019. \n Secondo la difesa di parte attorea, sebbene l\u0027Istituto di\nstatistica possa anche determinarsi a reintrodurre nell\u0027Elenco unita\u0027\nin precedenza escluse dalla Corte dei conti, cio\u0027 dovrebbe accadere\nesclusivamente in caso di emersione di elementi nuovi sopravvenuti al\ngiudizio. Al contrario, l\u0027Istituto ha inserito nuovamente la Finest\nin assenza di alcun nuovo presupposto. La circostanza renderebbe\nnulla l\u0027inclusione nell\u0027Elenco «per palese violazione del giudicato»\nformatosi sulla citata sentenza di queste Sezioni riunite. \n Inoltre, sarebbero stati cagionati ingenti danni, valutabili in\nvia equitativa ex art. 1227 del codice civile, conoscibili dal\nCollegio nell\u0027esercizio della giurisdizione esclusiva. Si\naggiungerebbe la responsabilita\u0027 aggravata ai sensi dell\u0027art. 96 del\ncodice di procedura civile, per la quale si chiede condanna alle\nspese. \n II) Nel merito e comunque, e\u0027 stata argomentata l\u0027insussistenza\ndei presupposti per la qualificazione di soggetto rientrante\nnell\u0027aggregato S. 13, allegando i seguenti elementi: \n la ricorrente e\u0027 una societa\u0027 soggetta a controllo pubblico\ndi «diritto singolare», perche\u0027 costituita ex lege; \n e\u0027 stata costituita in funzione dello svolgimento di\nprestazioni di finanziamento dell\u0027attivita\u0027 svolta dalle imprese\ninteressate (diretto e sotto forma di investimento in equity).\nPertanto, l\u0027ente avrebbe natura di societa\u0027 finanziaria, da\ninquadrare nel settore S. 12 del SEC 2010; \n nello svolgimento dell\u0027attivita\u0027 assume, per espressa\nprevisione della legge istitutiva, direttamente e totalmente il\nrischio di mercato che ne deriva, non potendo scaricare quel rischio,\nin tutto o in parte, sui soci pubblici. \n Piu\u0027 in generale, la societa\u0027 opera in un mercato fortemente\nconcorrenziale, alla pari con altre imprese «private» che offrono\nservizi fungibili, con le quali e\u0027 in costante competizione sia per\nintercettare potenziali clienti che per compiere una loro adeguata\ndue diligence. \n In altri termini, essa sarebbe dedita alla produzione di beni e\nservizi destinati alla vendita e oltre il 50% dei costi di produzione\nsarebbe coperto con il ricavato della propria attivita\u0027. Quindi,\nopererebbe per la massimizzazione del proprio profitto nel lungo\nperiodo, come dimostrato dalla circostanza che nell\u0027intervallo\n2010-2020 avrebbe superato - a eccezione di tre esercizi - il test\nmarket/non market, operando sul mercato «a prezzi significativi». \n Ancora, sono state richiamate le ordinanze n. 5/2021/RIS e n.\n6/2021/RIS, con cui al momento del ricorso era stato disposto il\nrinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE delle questioni di\ncompatibilita\u0027 con il diritto europeo poste dall\u0027art. 23-quater,\ncomma 2, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, come\nconvertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i profili di\npossibile esclusione del controllo giurisdizionale sull\u0027applicazione\ndella normativa contabile. Sul punto, e\u0027 stato sollecitato un nuovo\nrinvio pregiudiziale, esteso al primo comma del citato art.\n23-quater, nella misura in cui le otto societa\u0027 incluse nell\u0027elenco\nallegato al decreto-legge sono considerate ex lege come unita\u0027\nconcorrenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. \n Infine, sono stati evidenziati i profili di contrarieta\u0027 a\nCostituzione dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020 come\nconvertito, sia nel secondo che nel primo comma, di applicazione per\nlegge, «quasi a rimedio degli esiti dei giudizi affidati a codeste\necc.me Sezioni riunite nel 2019, delle disposizioni della legge n.\n243/2012, sul presupposto (escluso dalla Corte dei conti) del\nconcorso al bilancio consolidato dello Stato». \n La circostanza implicherebbe «l\u0027istituzionalizzazione delle\ndisposizioni del SEC 2010, laddove vengono mantenuti nell\u0027ambito\ndella determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto\neconomico consolidato delle amministrazioni pubbliche anche unita\u0027\nistituzionali per le quali le Sezioni riunite della Corte dei conti\n[...] hanno accertato l\u0027insussistenza dei presupposti di iscrizione». \n In particolare, il secondo comma della disposizione avrebbe leso\ngli articoli 24, 111 e 113, in collegamento con l\u0027art. 103 Cost., da\nun lato per la compressione delle utilita\u0027 ottenibili attraverso la\ntutela giurisdizionale in relazione all\u0027inclusione nell\u0027Elenco ISTAT,\ndall\u0027altro per l\u0027esclusione della tutela costitutiva garantita\ndall\u0027art. 113 Cost. \n Sotto altro profilo, il primo comma dell\u0027art. 23-quater sarebbe\nin contrasto con gli articoli 24, 101, 104 e 111 Cost. Infatti, la\nvalutazione del legislatore, sostituendosi a quella del giudice\ncontabile, si risolverebbe in un\u0027inammissibile interferenza\nnell\u0027autonomia del potere giurisdizionale. Infine, intervenendo su\nsituazioni soggettive ormai coperte dal giudicato e sovvertendo\nl\u0027esito degli accertamenti giurisdizionali gia\u0027 intervenuti, il\nlegislatore avrebbe determinato la privazione ex post, anche se solo\nin parte, delle utilita\u0027 della giustizia ottenuta, minando le basi di\neffettivita\u0027 della tutela. \n 3. L\u0027ISTAT si e\u0027 costituito in giudizio, con il patrocinio\ndell\u0027Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria depositata in\ndata 15 ottobre 2021, concludendo per la dichiarazione di\ninammissibilita\u0027 del ricorso o, comunque, per il suo rigetto siccome\ninfondato, con vittoria di spese, competenze e onorari. \n Nell\u0027atto si richiama innanzitutto la definizione di «societa\u0027\nfinanziarie» rientranti nel settore S. 12, anziche\u0027 in quello\ncomprendente le pubbliche amministrazioni (S. 13). La nozione, come\nnoto, e\u0027 ancorata allo svolgimento di attivita\u0027 consistenti nel\nprestare servizi di intermediazione finanziaria (intermediari\nfinanziari) o in attivita\u0027 finanziarie ausiliarie (ausiliari\nfinanziari). Solo se le prestazioni sono svolte nelle condizioni\nindicate dal SEC si configura l\u0027intermediazione finanziaria. In\nassenza di tali premesse, l\u0027attivita\u0027 non e\u0027 riconducibile alla\nintermediazione finanziaria e l\u0027unita\u0027 che la svolge non e\u0027 un\nintermediario finanziario. Se, poi, l\u0027unita\u0027 in questione e\u0027\nsottoposta a controllo pubblico, essa deve essere classificata in S.\n13. Nel merito, si eccepisce innanzitutto l\u0027inammissibilita\u0027 del\nricorso per difetto di interesse a impugnare l\u0027Elenco, evidenziando\nche la legge n. 196/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, a\nbeneficio di tutti gli enti ivi inseriti, una serie di ampie\nesenzioni dall\u0027applicazione di diverse norme di contenimento della\nspesa pubblica. \n Nel merito, si prospetta l\u0027infondatezza del ricorso sul\npresupposto che Finest S.p.a. e\u0027 una societa\u0027 a controllo pubblico\nistituita per legge con il fine di erogare servizi finanziari sulla\nbase di risorse pubbliche appositamente individuate, assegnate e\nvincolate, attraverso strumenti finanziari e in modalita\u0027 definiti.\nNe\u0027 opererebbe in condizioni di mercato, non essendo libera di\nmodificare la propria operativita\u0027 per rispondere ai segnali\nprovenienti dal mercato. \n In definitiva la societa\u0027, non sopportando «i rischi insiti\nnell\u0027assunzione di passivita\u0027 e nell\u0027acquisizione di attivita\u0027», non\npotrebbe classificarsi quale intermediario finanziario ai sensi del\nSEC 2010 (par. 2.58) e doveva essere inserita, come accaduto,\nnell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche S. 13, in applicazione\ndel par. 20.33 del Regolamento, con irrilevanza del test quantitativo\n(del 50%). \n 3.1. Con memoria conclusionale del 15 ottobre 2021, la Procura\ngenerale della Corte dei conti ha chiesto: \n a) in via pregiudiziale, «sollevare questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020 e\ndell\u0027art. 1, comma 1, della legge n. 176 del 2020 e del relativo\nallegato che ha disposto l\u0027introduzione dell\u0027art. 23-quater nel testo\ndel decreto-legge in sede di conversione; \n b) nel merito, respingere il ricorso perche\u0027 infondato, con\nla conferma dell\u0027inserimento della ricorrente nell\u0027elenco delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato\nemanato dall\u0027ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie\ngenerale - n. 242 del 30 settembre 2020». \n Per quanto rileva, la Procura generale ha condiviso l\u0027eccezione\ndi legittimita\u0027 costituzionale prospettata dalla societa\u0027 ricorrente,\nsotto diversi profili. \n Innanzitutto, l\u0027art. 23-quater, introdotto dalla legge n.\n176/2020, nel testo del decreto-legge n. 137/2020 avrebbe introdotto\nuna norma eterogenea rispetto al contenuto originario del\ndecreto-legge n. 137/2020 (recante «Ulteriori misure urgenti in\nmateria di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle\nimprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0027emergenza epidemiologica\nda Covid-19»), violando l\u0027art. 77, comma 2, Cost. \n Sotto diverso profilo, «appare perpetrata la violazione degli\narticoli 24, 103, comma 2, e 113 Cost., da parte del piu\u0027 volte\nrichiamato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020»,\nargomentando dall\u0027interpretazione secondo cui in conseguenza della\nnovella l\u0027elenco ISTAT, per quanto concerne il suo effetto\npropriamente «contabile», non sarebbe piu\u0027 suscettibile di essere\nimpugnato dinanzi ad alcun giudice. \n Ancora, sarebbe riscontrabile una violazione del diritto di\ndifesa, in contrasto con l\u0027art. 24 Cost. e con i citati articoli 103,\ncomma 2, e 113 Cost. Inoltre, «palese appare la violazione degli\narticoli 3, 24 (sotto altro profilo) e 111, comma 2, Cost. da parte\ndell\u0027art. 23-quater citato», ritenuto del tutto lesivo del principio\ndi ragionevolezza, imponendo che la Corte dei conti possa\npronunciarsi sull\u0027inclusione di un soggetto nell\u0027elenco ISTAT\nunicamente a certi effetti, non quelli per i quali originariamente il\nlegislatore ha preso in considerazione l\u0027elenco e che rivestono\nrilievo centrale nella prospettiva dei rapporti finanziari tra la\nRepubblica italiana e l\u0027Unione europea. Ne conseguirebbe «una\ningiustificata deminutio della cognizione della Corte dei conti». \n Infine, la questione sulla legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020, come convertito, sarebbe\nprospettabile anche per violazione degli articoli 11 e 117, comma 1,\nCost. e 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione\neuropea (CDFUE). \n Non risulta costituito, sebbene destinatario di regolare notifica\ndel ricorso introduttivo, come da aa.rr. in atti e comunicazione del\ndecreto di fissazione d\u0027udienza ex art. 126 c.g.c., il Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze. \n La difesa di Finest in data 26 ottobre 2021 ha depositato note di\nudienza, nelle quali ha evidenziato la mancata inclusione della\nmedesima nel nuovo Elenco ISTAT per l\u0027anno 2022, nonostante\nl\u0027invarianza della situazione fattuale, ed eccepito nuovamente la\nviolazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 17/2020. \n 4. All\u0027esito dell\u0027udienza di discussione del 27 ottobre 2021, il\n21 gennaio 2022 e\u0027 stata depositata l\u0027ordinanza n. 2/2022/RIS. \n Nel provvedimento il Collegio ha motivato in ordine al mancato\naccoglimento delle istanze della ricorrente di ricorso alla CGUE e/o\nalla Corte costituzionale anche in relazione al primo comma dell\u0027art.\n23-quater sopra richiamato, precisando di rinviare il relativo\nscrutinio alla definizione dell\u0027ambito della giurisdizione della\nCorte dei conti, sottoposto alla Corte di giustizia UE per i profili\nconcernenti la compatibilita\u0027 con il diritto comunitario del secondo\ncomma della previsione. \n Inoltre, sono state richiamate le ordinanze di queste Sezioni\nriunite giurisdizionali in speciale composizione n. 5/2021/RIS\n(depositata il 3 giugno 2021) e n. 6/2021/RIS (depositata il 10\ngiugno 2021), che precedentemente all\u0027instaurazione del presente\ngiudizio avevano disposto la rimessione alla Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea, ai sensi dell\u0027art. 267 del TFUE, delle questioni\ninterpretative pregiudiziali relative alla compatibilita\u0027 del\nmenzionato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020,\nconvertito in legge n. 176/2020, con la disciplina comunitaria dei\nsaldi di bilancio, come integrata e interpretata in base ai principi\ndi equivalenza ed effettivita\u0027, nella parte in cui, modificando\nl\u0027art. 11, comma 6, lettera b), escluderebbe o renderebbe\nsostanzialmente inefficace il sindacato giurisdizionale sull\u0027esatta\nperimetrazione del settore pubblica amministrazione disciplinato dal\nSEC 2010. \n Ritenuta la questione rilevante, il Collegio ha rigettato\nl\u0027istanza cautelare e sospeso il giudizio, in attesa della\ndefinizione della questione pregiudiziale con la pubblicazione della\ndecisione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale\ndell\u0027Unione europea. \n 4.1. E\u0027 quindi sopravvenuta la sentenza della Corte di giustizia\ndel 13 luglio 2023, Ferrovienord S.p.a. e Federazione italiana\ntriathlon, nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21. \n Conseguentemente, la ricorrente il 12 ottobre 2023 ha depositato\n«atto di riassunzione ex art. 107 c.g.c.», chiedendo di fissare\nudienza per la prosecuzione del giudizio. \n Con note d\u0027udienza del 24 gennaio 2024 la Procura generale ha\nchiesto, preliminarmente, di sollevare questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c., come\nmodificato dall\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n.\n137/2020, aggiunto dalla legge di conversione n. 176/2020, ritenuta\nnon preclusa dalla pronuncia della CGUE, che anzi ne avrebbe\nconfermato l\u0027attualita\u0027 e non manifesta infondatezza. \n Sono stati invocati i parametri di legittimita\u0027 rappresentati\ndagli articoli 76 e 77, commi 2 e 3, secondo periodo, 24, 103, comma\n2, e 113 della Costituzione. \n Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso come da conclusioni\ngia\u0027 depositate in atti, con conseguente condanna alle spese di\ngiudizio. \n Il 26 gennaio 2024 la ricorrente ha presentato note in cui ha\ninsistito nelle sue conclusioni, evidenziando tra l\u0027altro che Finest\nnon e\u0027 stata inserita negli elenchi pubblicati da ISTAT per gli anni\n2022, 2023 e 2024. Ha altresi\u0027 sollecitato la proposizione delle\nquestioni di costituzionalita\u0027 gia\u0027 illustrate nei precedenti atti\ndifensivi, onde ottenere l\u0027espunzione in via definitiva della\nsopravvenienza normativa dall\u0027ordinamento con un provvedimento avente\nefficacia erga omnes, a fronte dell\u0027opzione della disapplicazione\nseguita nelle pronunce di queste Sezioni n. 17, n. 18, n. 19 e n. 23\ndel 2023. \n Anche l\u0027Avvocatura dello Stato, nell\u0027interesse dell\u0027ISTAT, il 26\ngennaio 2024 ha depositato memoria, argomentando in ordine alla\nlegittimita\u0027 comunitaria dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020 e alla ritenuta manifesta infondatezza della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale; nel merito, e\u0027 stata confermata la\nrichiesta di rigetto del ricorso siccome infondato, con vittoria di\nspese, competenze e onorari. \n 4.2. In esito all\u0027udienza di discussione del 28 febbraio 2024,\ncon ordinanza n. 5/2024/RIS (del 14 marzo 2024) e\u0027 stata disposta la\nsospensione del giudizio nelle more della decisione della Corte di\ncassazione sul ricorso per motivi di giurisdizione presentato,\nnell\u0027interesse del Ministero dell\u0027economia e delle finanze e\ndell\u0027ISTAT, avverso la sentenza non definitiva n. 17/2023/RIS con cui\nqueste Sezioni riunite, nell\u0027ambito di una controversia instaurata da\ndiverso ricorrente avverso l\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT, aveva\ndisapplicato, ai sensi del diritto dell\u0027Unione europea e per le\nragioni di cui in motivazione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020 e, per l\u0027effetto, dichiarato la propria giurisdizione su\ntutte le domande proposte. \n Il Collegio ha, infatti, ritenuto opportuno attendere la\ndecisione della Corte di legittimita\u0027 «per ragioni di economia\nprocessuale anche in considerazione del ruolo che le Sezioni riunite\nin sede giurisdizionale della Corte dei conti rivestono, pure quando\ndecidono in unico grado, per l\u0027uniforme interpretazione e la corretta\napplicazione delle norme di contabilita\u0027 pubblica». \n 5. In data 25 novembre 2024 e\u0027 stata depositata la sentenza delle\nSezioni unite della Corte di cassazione n. 30220, con cui il ricorso\ncitato nell\u0027ordinanza n. 5/2024 e\u0027 stato dichiarato inammissibile,\ncon compensazione delle spese, in considerazione della non immediata\nimpugnabilita\u0027 della sentenza n. 17/2023 (che aveva, in effetti,\ndeciso solo sulle questioni di giurisdizione insorte, senza definire\nneppure parzialmente la controversia). \n Tuttavia, e\u0027 stato contestualmente enunciato, ai sensi dell\u0027art.\n363 c.p.c., il seguente principio di diritto: «[i]n tema di\nimpugnazione dell\u0027elenco annuale ISTAT delle pubbliche\namministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l\u0027art. 23-quater\ndecreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione delle\nSezioni riunite della Corte dei conti alla sola applicazione della\ndisciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha\ndeterminato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell\u0027effetto\nutile della disciplina unionale, restando attribuita la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». \n La Segreteria ha comunicato la sentenza alla ricorrente il 29\nnovembre 2024. \n 5.1. In data 10 gennaio 2025 la Finest S.p.a. ha depositato\nsecondo atto di riassunzione del giudizio. \n Con memoria conclusionale depositata il 1° luglio 2025 la Procura\ngenerale, nel riportarsi integralmente alle richieste gia\u0027 formulate,\nha richiamato le ordinanze n. 5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS, pubblicate\nnella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025, nelle quali queste\nSezioni riunite hanno sollevato questioni di costituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.\n137 (inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176). \n Cio\u0027 posto, ha ricordato che nel presente giudizio la stessa\nricorrente gia\u0027 nell\u0027originario atto di instaurazione del giudizio ha\nargomentato sull\u0027incostituzionalita\u0027 della disposizione per\ncontrarieta\u0027 con gli articoli 11, 24, 101 e 104, 111 e 113 Cost.\nPeraltro, come ricordato, anche la Procura generale, sia nella prima\nmemoria di costituzione depositata il 15 ottobre 2021 che nelle note\npresentate nel corso del giudizio, ha chiesto in via pregiudiziale di\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Ha, inoltre, evidenziato che con le conclusioni contenute nel\nricorso la societa\u0027 ricorrente ha espressamente chiesto, tra l\u0027altro,\ndi «[...] disporre l\u0027annullamento dello stesso Elenco nella parte in\ncui la include, anche per gli effetti sulla finanza pubblica». \n Alla luce di tali allegazioni, richiamata la piu\u0027 recente\nordinanza di queste Sezioni riunite n. 2/2025/RIS, di sospensione di\nun giudizio avente oggetto analogo in attesa della decisione sulle\nquestioni di costituzionalita\u0027 gia\u0027 proposte, ha concluso come segue: \n a) in via principale, sollevare questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c., come\nmodificato dall\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n.\n137/2020, aggiunto dalla legge di conversione n. 176/2020, «al fine\ndi consentire alle parti del presente giudizio di potersi costituire\n- ovvero intervenire - nel processo incidentale avanti alla Consulta\nper l\u0027esercizio del diritto al contraddittorio»; \n b) in subordine, di sospendere il presente giudizio all\u0027esito\ndella questione di costituzionalita\u0027 promossa con le citate ordinanze\nn. 5 e n. 6 del 2025. \n 5.2. Infine, nelle «Note di udienza» depositate il 9 luglio 2025\nla Procura generale ha svolto considerazioni integrative con\nriferimento alla richiesta di sollevare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28\nottobre 2020, n. 137 (come convertito), con particolare riferimento\nall\u0027invocato - tra gli altri - parametro della ragionevolezza ex art.\n3 della Costituzione. La Procura si e\u0027 anche soffermata sul rischio\ndi contrasto tra giudicati amministrativi e contabili e, sotto altro\nprofilo, ha evidenziato le illogiche e asistematiche conseguenze\nderivanti dall\u0027eventuale ammissione del concorso tra giudizi. \n Ha aggiunto che, del resto, la normativa europea SEC 2010 e la\nnormativa interna sulla spending review costituiscono una «stessa\nmateria», sicche\u0027 appare intrinsecamente irragionevole, ex art. 3\ndella Costituzione, la separazione dei giudizi sotto il profilo della\ngiurisdizione. \n Infine, la soluzione della doppia giurisdizione e\u0027 stata\nsospettata di violare il principio di ragionevole durata del\nprocesso, tutelato dall\u0027art. 111 della Costituzione. \n \n Diritto \n \nA) Questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 23-quater,\ncomma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 \n 6. Secondo l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n.\n228, «[a]vverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata annualmente dall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1, comma\n3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle\nSezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai\nsensi dell\u0027art. 103, secondo comma, della Costituzione». \n La previsione trovava fondamento nella riconosciuta esigenza di\nassicurare il «rispetto dell\u0027equilibrio complessivo del bilancio\nnazionale in ragione dei vincoli derivanti dall\u0027appartenenza\ndell\u0027Italia all\u0027U.E.» (Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza 18\nmaggio 2017, n. 12.517). Successivamente, l\u0027art. 11, comma 6, lettera\nb), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recependo i\ncontenuti della precedente normativa, ha delineato - anche ai fini\nprocedimentali - in modo piu\u0027 puntuale la portata della giurisdizione\ndelle Sezioni riunite, che, «nell\u0027esercizio della propria\ngiurisdizione esclusiva in tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in\nunico grado sui giudizi: [...] b) in materia di ricognizione delle\namministrazioni pubbliche operata dall\u0027ISTAT». \n La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e\u0027\nstata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr., ex plur.,\nCorte di Cassazione SS.UU., ordinanza 12517/2017, cit.; Id., sentenza\n8 novembre 2016, n. 22645), quindi potenzialmente estesa a tutti gli\neventuali vizi dell\u0027atto e del procedimento. \n L\u0027ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione\nsui ricorsi in materia di elenchi ISTAT e\u0027 stato, piu\u0027 di recente,\ninteressato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176, di conversione del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure\nurgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e\nalle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19». \n La legge ha inserito nel decreto-legge un nuovo art. 23-quater\n(«Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di\nfinanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche»), il cui secondo comma ha modificato\nl\u0027art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c., limitandone l\u0027ambito di\napplicazione. Infatti, alla previsione secondo cui le stesse Sezioni\nriunite in sede giurisdizionale in speciale composizione,\n«nell\u0027esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di\ncontabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: [...] \n b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT» e\u0027 stata aggiunta la seguente specificazione «,\nai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul\ncontenimento della spesa pubblica». \n La disposizione deve ritenersi, alla stregua delle osservazioni\nche saranno di seguito formulate, in contrasto insanabile con le\nnorme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti\ne dei conti pubblici. \n7. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n La competenza a decidere interamente il ricorso proposto dalla\nsocieta\u0027 Finest S.p.a. presuppone il riconoscimento della\ngiurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni riunite su tutte\nle domande proposte. \n Al contrario, la possibilita\u0027 di pronunciarsi sulla richiesta di\naccertamento e declaratoria dell\u0027insussistenza dei presupposti per\nl\u0027inserimento di Finest S.p.a. nell\u0027elenco ISTAT delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni, di cui all\u0027avviso del 30\nsettembre 2020, nonche\u0027 alla rettifica e all\u0027elenco analitico del 4\nnovembre 2020, nella parte in cui la include, anche per gli effetti\nsulla finanza pubblica, nonche\u0027 di conseguente condanna di ISTAT al\nrisarcimento dei danni ovvero ai sensi dell\u0027art. 96 del codice\nprocedura civile, e\u0027 impedita dalla richiamata disposizione del\ndecreto-legge n. 137/2020, entrata in vigore prima della proposizione\ndel ricorso, che ha fortemente limitato la cognizione del giudice\ncontabile. \n La novella legislativa ha, in particolare, escluso la\npossibilita\u0027 di attribuire al ricorrente, con la sentenza, il bene\ndella vita della stabile mancata inclusione nel citato elenco, con la\ncollegata possibilita\u0027 di sottrarsi all\u0027applicazione dei conseguenti\neffetti giuridici. \n In relazione alla suddetta preclusione appare, quindi, senz\u0027altro\nperfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che condiziona\nla proponibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndella disposizione interessata, dal momento che dal suo esito\ndipende, sul piano processuale, la possibilita\u0027 di coltivare dinanzi\nalle Sezioni riunite le domande oggetto dell\u0027odierno giudizio.\nInfatti, l\u0027eventuale necessita\u0027 di perdurante applicazione della\nnormativa primaria qui in contestazione comporterebbe il non\naccoglimento di ampia parte delle richieste formulate dalla societa\u0027\nricorrente, come conseguenza della rilevata carenza di giurisdizione. \n8. Non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n Riguardo al requisito della non manifesta infondatezza della\nvalutazione di incostituzionalita\u0027 della disposizione, imposto\ndall\u0027art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87\n(«Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte\ncostituzionale»), risultano particolarmente evidenti, ad avviso di\nqueste Sezioni riunite, le ragioni del contrasto con numerosi\nprincipi costituzionali. \n In particolare, a carico dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176, si ravvisa\nl\u0027incostituzionalita\u0027 per contrasto con gli articoli 3, 24, 81, 97,\n103, 111, 113 e 117 della Carta fondamentale. \n9. Violazione dell\u0027articolo 103 Cost., in relazione agli articoli 81,\n97 e 117 Cost., nonche\u0027 all\u0027art. 100 della Costituzione. \n Gli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana riconoscono\nalla Corte dei conti un ruolo sia di organo chiamato ad assicurare,\nin posizione di indipendenza e imparzialita\u0027, il rispetto del\nprincipio di legalita\u0027 nell\u0027amministrazione, sia di autorita\u0027\ngiurisdizionale preposta alla tutela delle situazioni giuridiche\nsoggettive. \n Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l\u0027art.\n103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha\ngiurisdizione nelle materie di contabilita\u0027 pubblica e nelle altre\nspecificate dalla legge», delineando una competenza per materia di\nnatura peculiare. \n Nella soluzione delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale ha\nassunto ben presto un rilievo centrale la riflessione circa il\nsignificato dell\u0027espressione «nelle materie di contabilita\u0027 pubblica»\n(in cui il termine «materie» e\u0027 indicato nella forma plurale). \n Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu\u0027 volte a esaminare\nla portata dell\u0027art. 103 Cost. anche con riferimento ai confini tra\nle giurisdizioni, e\u0027 stata interessata esclusivamente da questioni\naventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte dei conti\nrelativa ai giudizi di responsabilita\u0027 amministrativa e di conto (se\nsi escludono i ricorsi decisi dalla sentenza n. 39/2014, che non si\ne\u0027 comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). \n La consolidata giurisprudenza costituzionale ritiene, infatti,\nche «il secondo comma dell\u0027art. 103 della Costituzione, nel riservare\nalla giurisdizione della Corte dei conti \"le materie di contabilita\u0027\npubblica\", da un lato e sotto l\u0027aspetto oggettivo, ne abbia assunto\nla nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e\nnella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di\nresponsabilita\u0027; mentre, d\u0027altro lato e sotto l\u0027aspetto soggettivo,\nne abbia allargato l\u0027ambito oltre quello, cui aveva originario\nriferimento, dell\u0027amministrazione diretta dello Stato: tale essendo\nil significato proprio dell\u0027aggettivo «pubblico», com\u0027e\u0027 confermato\ndallo stesso uso fattone in altre disposizioni della Costituzione\n(come ad esempio nell\u0027art. 54, secondo comma, e negli articoli 97 e\n98 [...])» (C. cost., sentenza 5 aprile 1971, n. 68). \n La stessa Corte costituzionale, in esito a un\u0027articolata\nevoluzione giurisprudenziale, e\u0027 giunta a enunciare il principio, di\nrilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione contabile nelle\nmaterie di contabilita\u0027 pubblica presenta una portata non assoluta,\nlimitandosi a stabilire una regola generale determinativa di una\ngiurisdizione per «materia» (anzi, per «materie»), e tuttavia\ndisponibile per il legislatore ordinario, che puo\u0027 ampliare il novero\ndelle stesse o restringerle. Si tratta quindi di un criterio di\nriparto, inserito direttamente in Costituzione, per materie (quindi\nanche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell\u0027ambito delle\nstesse. \n Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte con riferimento\nal perimetro applicativo formato dalle sopra indicate tipologie di\ngiudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la Corte\ncostituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977, ha ritenuto il\ncarattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale,\ndell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell\u0027art. 103 Cost.,\ndella giurisdizione in materia di contabilita\u0027 pubblica, intesa come\ncomprensiva sia dei giudizi di conto che di quelli sulla\nresponsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei pubblici dipendenti\ned amministratori» (C. cost., sentenza 29 gennaio 1993, n. 24). \n Il legame tra determinate categorie di giudizi (di\nresponsabilita\u0027 amministrativa o di conto) e il vincolo legislativo\ncui e\u0027 ancorata la provvista di giurisdizione e\u0027 stato ribadito, con\nparticolare efficacia, in una piu\u0027 recente decisione: «La\ngiurisdizione \"nelle materie di contabilita\u0027 pubblica\", come prevista\ndalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e\u0027\ndotata infatti non di una \"assoluta\", ma solo di una tendenziale\ngeneralita\u0027 (sent. n. 102 del 1977, nonche\u0027 sentenza n. 33 del 1968),\nin quanto essa e\u0027 suscettibile di espansione in via interpretativa,\nquando sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi della\nresponsabilita\u0027 per danno erariale, ma cio\u0027 solo \"in carenza di\nregolamentazione specifica da parte del legislatore che potrebbe\nanche prevedere la giurisdizione ed attribuirla ad un giudice\ndiverso\" (sent. n. 641 del 1987). In un\u0027occasione recente - ribadito\n\"il carattere non «cogente» ed assoluto, ma solo tendenzialmente\ngenerale, dell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell\u0027art.\n103 Cost., della giurisdizione in materia di contabilita\u0027 pubblica,\nintesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di quelli sulla\nresponsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei pubblici dipendenti\ned amministratori\" - si e\u0027 precisato che \"la concreta attribuzione\ndella giurisdizione, in relazione alle diverse fattispecie di\nresponsabilita\u0027 amministrativa, e\u0027 infatti rimessa alla\ndiscrezionalita\u0027 del legislatore ordinario e non opera\nautomaticamente in base all\u0027art. 103 Cost., richiedendo\nl\u0027interpositio legislatoris, al quale sono rimesse valutazioni che\nnon toccano solo gli aspetti procedimentali del giudizio, investendo\nla stessa disciplina sostanziale della responsabilita\u0027\" (sent. n. 24\ndel 1993) [...]» (C. cost. sentenza 5 novembre 1996, n. 385). \n 9.1. L\u0027art. 103 della Costituzione, nel menzionare le «materie»\ndi contabilita\u0027 pubblica, non procedeva a indicarne piu\u0027 puntualmente\ni contenuti, ne\u0027 nell\u0027ordito costituzionale del 1948 si rinvenivano\nnorme che concorressero a specificarne l\u0027oggetto. \n Di conseguenza, la giurisprudenza precedentemente citata\ncollegava l\u0027interpretazione dell\u0027inciso testuale «contabilita\u0027\npubblica» ad ambiti materiali di disciplina che spettava al\nlegislatore ordinario definire con la sua interpositio,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027. \n Le richiamate coordinate ermeneutiche non possono, tuttavia,\ntrovare applicazione rispetto alle questioni di giurisdizione\ninteressate dalla presente ordinanza, che non riguardano il versante\ndella responsabilita\u0027 amministrativo-contabile, ma sono relative a\nuna materia che rientra nelle competenze naturalmente e\ninderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. \n Giova sottolineare che l\u0027art. 103, comma 2, Cost.,\nnell\u0027attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie\ncontabili (nonche\u0027 «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un\ncriterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal\nprimo comma - e\u0027 descritto non in funzione delle situazioni\nsoggettive tutelate, bensi\u0027 con riferimento a un complesso di materie\ncon caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del comun\ndenominatore di riguardare la «contabilita\u0027 pubblica». \n Cio\u0027 comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali con\nle altre magistrature non si svolge sul crinale della natura della\nsituazione giuridica sottostante, in base alla dicotomia diritti\nsoggettivi - interessi legittimi, collegata a una manifestazione\nillegittima del potere amministrativo, ne\u0027 in base all\u0027autorita\u0027 o\npotere che ha emesso l\u0027atto impugnato (autorita\u0027 amministrativa o\nSezione regionale di controllo), ma opera sulla decisiva\nindividuazione dell\u0027ambito normativo perimetrato, identificabile come\n«materia» di contabilita\u0027 pubblica (Corte dei conti, Sezioni riunite\nin spec. comp., sentenza 12 novembre 2020, n. 32). Secondo\nl\u0027interpretazione risalente, la riportata formulazione normativa\nattesta che i Costituenti non hanno inteso riservare alla Corte la\ncompetenza a conoscere di tutti i giudizi «comunque vertenti nella\nmateria della \"contabilita\u0027 pubblica\", [...] il cui ambito non si\nriesce a definire - tanto per cio\u0027 che riguarda l\u0027oggetto, quanto per\ncio\u0027 che riguarda i soggetti - se non in base a puntuali\nspecificazioni legislative» (C. cost., sentenza 31 marzo 1965, n.\n17). \n Orbene, il quadro ordinamentale nel quale si inscriveva la\nrichiamata giurisprudenza, che prendeva atto del carattere\nstoricamente non determinato della nozione di «contabilita\u0027\npubblica», ha subito radicali modifiche con i mutamenti legislativi\nintervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con la\nlegge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che ha codificato il\nprincipio dell\u0027equilibrio del bilancio attuando l\u0027impegno, assunto in\nsede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di Stato e\ndi Governo della zona euro l\u002711 marzo 2011 e condiviso dal Consiglio\neuropeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a perseguire\ngli obiettivi della sostenibilita\u0027 delle finanze pubbliche, della\ncompetitivita\u0027, dell\u0027occupazione e della stabilita\u0027 finanziaria, e in\nparticolare a recepire nella legislazione nazionale le regole di\nbilancio dell\u0027Unione europea fissate nel patto di stabilita\u0027 e\ncrescita, ferma restando «la facolta\u0027 di scegliere lo specifico\nstrumento giuridico nazionale cui ricorrere», purche\u0027 avente «una\nnatura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio\ncostituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la disciplina\ndi bilancio a livello sia nazionale che subnazionale» (C. cost.\nsentenza 10 aprile 2014, n. 88). \n La legge costituzionale n. 1/2012 contiene alcune importanti\ndisposizioni che arricchiscono sia il testo che il contesto (norme\nUE) delle disposizioni costituzionali rilevanti per l\u0027interpretazione\ndell\u0027art. 103 Cost, e che stabiliscono, a livello di fonte che\npotremmo definire «superprimaria», una materia (tra le possibili) di\ncontabilita\u0027 pubblica. \n In particolare, per effetto delle modifiche della Carta\nfondamentale contenute nei suoi articoli: \n l\u0027art. 117 Cost., comma 1, nell\u0027imporre al legislatore\nordinario il rispetto dei «vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\ncomunitario», ha codificato le stesse diposizioni UE che definiscono\n(«in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea»: art. 97, comma\n1, Cost.) la nozione di «amministrazione pubblica»; \n l\u0027art. 117, comma 2, lettera e), Cost. determina la\ncompetenza esclusiva della legge statale in materia di\n«armonizzazione dei bilanci pubblici»; \n l\u0027art. 81, comma 6, Cost. individua una fonte speciale che\ndeve disciplinare anche precisi criteri che consentono di perseguire,\nsul piano sostanziale, l\u0027«equilibrio tra entrate e spese» e la\n«sostenibilita\u0027 del debito» per tutti i bilanci delle amministrazioni\npubbliche. \n Ancora, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale n. 1/2012,\nche - come noto - reca disposizioni non incorporate nella\nCostituzione, nel definire i principi vincolanti che deve rispettare\nla legge «rinforzata» prevista dal comma 6 dell\u0027art. 81 Cost., ha\nimposto (al comma 1) lo svolgimento, in modo dinamico, di controlli\nlungo l\u0027intero ciclo finanziario dei bilanci del «complesso delle\npubbliche amministrazioni», da attuare mediante «verifiche,\npreventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». \n Nell\u0027ambito dell\u0027articolato processo di riforma dei principi di\nfinanza pubblica si colloca altresi\u0027 la direttiva n. 2011/85/UE,\ndell\u00278 novembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio\ndegli Stati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014 n.\n54, nonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha\nassegnato alla Corte dei conti compiti di monitoraggio\nsull\u0027osservanza delle regole di bilancio delle pubbliche\namministrazioni. \n Peraltro, la direttiva n. 2011/85/UE - sebbene la sua attuazione\nsia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e\u0027 dotata di effetto\ndiretto, perche\u0027 si mostra sufficientemente chiara, precisa ed\nincondizionata, enunciando regole dettagliate relative alle\ncaratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali\nregole sono necessarie per garantire il rispetto, da parte degli\nStati membri, degli obblighi che incombono loro in virtu\u0027 del\nTrattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea per quanto riguarda\nl\u0027esigenza di evitare disavanzi pubblici eccessivi (conf. Corte di\ngiustizia, 13 luglio 2023, Ferrovienord S.p.a. e Federazione italiana\nTriathlon, cit.). \n Coerentemente con tali presupposti, l\u0027art. 20 della legge\n«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di svolgere funzioni di controllo sui bilanci delle\namministrazioni pubbliche, espressamente ancorate «ai fini del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n La tratteggiata evoluzione del quadro normativo - pur limitata,\nin questa sede, al richiamo delle principali direttrici normative,\nnell\u0027ambito della gerarchia delle fonti - e\u0027 stata completata con\nl\u0027entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013 n. 549/2013\n«relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali\nnell\u0027Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei conti\n2010 («SEC 2010» o «SEC»)\" (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 1). Tale Sistema\nconsente di costruire l\u0027anagrafica delle amministrazioni pubbliche\nsoggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati membri,\nfino ai sottosettori (direttiva n. 2011/85/UE), e di perimetrare\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 97, comma 1, Cost. in punto di\nobbligo di rispettare i principi di equilibrio e sostenibilita\u0027 nella\nformazione dei bilanci. \n Piu\u0027 nel dettaglio, il SEC 2010 «prevede: a) una metodologia\n(allegato A) relativa alle norme, alle definizioni, alle\nclassificazioni e alle regole contabili comuni, che devono essere\nutilizzate per l\u0027elaborazione di conti e tavole su basi comparabili\nper le esigenze dell\u0027Unione [...]» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 2). \n Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce\nche «1.01 Il Sistema europeo dei conti (\"SEC 2010\" o \"SEC\") e\u0027 un\nsistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive\nin maniera sistematica e dettagliata il complesso di una economia\n(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti\ne le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando i\nconcetti di base, i principali aggregati contabili, le «unita\u0027\nistituzionali utilizzate per misurare l\u0027economia» e le loro modalita\u0027\ndi classificazione, le operazioni del sistema dei conti, nonche\u0027\nanalizzando tutti i numerosi, ulteriori profili di rilevanza del\nsistema dei conti. \n 9.2. Il progressivo consolidamento di una componente legislativa\ndi rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e completata\ndalle fonti del diritto eurounitario con le quali era destinata a\nsaldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui\ndoveva trovare applicazione. \n Per il profilo in esame, la difficolta\u0027 consisteva\nnell\u0027elaborazione di regole comuni, idonee a individuare i\ndestinatari ai fini della normativa sia interna che europea. \n Ebbene, l\u0027ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il\nperimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante, con\nspecifico riferimento alla materia finanziaria e contabile, mediante\nmeccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. \n In particolare, il legislatore della riforma costituzionale del\n2012 ha perseguito tale scopo in via indiretta, recependo le\ndisposizioni interne che, da alcuni anni, individuano un soggetto\n(l\u0027ISTAT) cui spetta il compito della ricognizione annuale di un\nelenco di amministrazioni e specificano le procedure da seguire a\ntali fini, in conformita\u0027 alle norme europee. \n Invero, l\u0027art. 1, commi 2-3, della legge 31 dicembre 2009, n.\n196, assegna all\u0027ISTAT il compito di procedere alla ricognizione\ndelle amministrazioni pubbliche cui si applicano le disposizioni di\nfinanza pubblica con proprio elenco pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale. Si tratta di un adempimento funzionale alla\npredisposizione annuale del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche, «formato dagli aggregati contabili delle\nentrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in\nconformita\u0027 alle modalita\u0027 stabilite dall\u0027ordinamento dell\u0027Unione\neuropea» (art. 2, comma 1, legge n. 243/2012). \n Per la compilazione dell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche\nl\u0027ISTAT applica i criteri previsti nel citato regolamento dell\u0027Unione\neuropea n. 549/2013. \n L\u0027indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),\ncome accennato, e\u0027 stata «recepita» dal legislatore con la legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e con la legge «rinforzata» 24\ndicembre 2012, n. 243 (recante «[d]isposizioni per l\u0027attuazione del\nprincipio del pareggio di bilancio ai sensi dell\u0027art. 81, sesto\ncomma, della Costituzione»). \n Tali conclusioni sono confortate gia\u0027 dall\u0027osservazione che la\nlegge n. 1/2012 ha - tra l\u0027altro - modificato gli articoli 81 e 97,\ncomma 1, Cost., estendendo sul piano soggettivo l\u0027ambito applicativo\ndei fondamentali principi contabili da essa costituzionalizzati.\nCome, infatti, sottolineato in dottrina, l\u0027espressione in forma\nplurale «amministrazioni pubbliche» (ovvero, secondo una diversa\nopzione interpretativa, il «complesso delle pubbliche\namministrazioni» evocato dall\u0027art. 81, comma 6, nonche\u0027 dall\u0027art. 5\ndella legge costituzionale n. 1/2012) introduce una nozione ampia di\namministrazione pubblica, in cui l\u0027elemento dell\u0027interesse\nfinanziario pubblico assume un ruolo centrale per la relativa\nqualificazione a livello nazionale, in coerenza con l\u0027ordinamento\ndell\u0027UE. \n Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del\nnuovo comma 6 dell\u0027art. 81 Cost., ha espressamente previsto che «1.\nAi fini della presente legge, si intendono: a) per \"amministrazioni\npubbliche\" gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti,\nin coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea, dalla normativa in\nmateria di contabilita\u0027 e finanza pubblica, articolati nei\nsottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni\nlocali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale»\n(art. 2, comma 1, lettera a). \n Quella che viene a delinearsi, anche attraverso l\u0027art. 1, commi\n2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 una nozione di pubblica\namministrazione non statica e formale, bensi\u0027 dinamica e funzionale\n(a «geometrie variabili»), di natura strettamente contabile e da\nperimetrare secondo i criteri dinamici e sostanziali del diritto\ndell\u0027Unione europea. \n Tale fenomeno di ibridazione delle forme e\u0027 stato recentemente\nrimarcato dalla giurisprudenza di questo giudice contabile in sede di\ngiudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per\nl\u0027esercizio finanziario 2024, osservando che la pubblica\namministrazione non appare oggi piu\u0027 riconducibile a un unico modello\nqual e\u0027 quello delle articolazioni ministeriali, ma evidenzia una\npluralita\u0027 di figure soggettive dai contorni non sempre univoci, che\ndiversamente attingono a criteri pubblicistici, e che comunque sono\nchiamate a svolgere attivita\u0027 operative per l\u0027amministrazione nella\nconcreta attuazione di importanti interventi, in particolare per lo\nsviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di coordinamento\ndelle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). \n La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha anche avuto modo di ribadire\nche il surriferito art. 1, commi 2-3, della legge 31 dicembre 2009,\nn. 196, costituisce chiara espressione di tale fenomeno, in quanto i\ncriteri utilizzati per la classificazione sono di natura\nstatistico-economica e sono dettati dalla necessita\u0027 di armonizzare,\nindipendentemente dalla forma giuridica assunta, i sistemi della\nfinanza pubblica a livello europeo ai fini della verifica da parte\ndella Commissione degli eventuali deficit eccessivi. L\u0027inserimento di\nun ente nell\u0027elenco ISTAT non e\u0027 altro che il riflesso della natura\npubblica dei fondi di cui dispone l\u0027ente e della correlata necessita\u0027\nche esso sia assoggettato alle regole di redazione del bilancio\ntipici delle pubbliche amministrazioni (Corte di cassazione, Sezioni\nunite, sentenza 19 aprile 2021, n. 10244), regole sulla cui corretta\napplicazione, nell\u0027attuale quadro costituzionale, e\u0027 chiamata a\nvigilare la Corte dei conti. \n Ed e\u0027 proprio attraverso il recepimento del principio\ndell\u0027equilibrio di bilancio (di cui all\u0027art. 81 Cost.) e attraverso\nl\u0027assoggettamento ai vincoli europei che la struttura della pubblica\namministrazione viene ricondotta ad unita\u0027, nella misura in cui tutti\ni centri decisionali in cui si articola la Repubblica sono chiamati,\nattraverso l\u0027inclusione nel settore istituzionale delle\namministrazioni pubbliche, sulla cui base viene redatto il conto\neconomico consolidato dello Stato, a partecipare al rispetto dei\nparametri economici di matrice comunitaria. \n 9.3. Le previsioni costituzionali devono essere lette in armonia\ncon il contesto. \n Occorre, allora, prendere atto che, in conseguenza\ndell\u0027evoluzione legislativa intervenuta, e\u0027 nitidamente emerso un\nnucleo contenutistico essenziale alla nozione di «contabilita\u0027\npubblica», integrato dalle regole indispensabili alla formazione di\nun sistema contabile, comparabile a livello internazionale,\ncomprensivo quantomeno delle amministrazioni coinvolte (individuate\nin base a particolari caratteri economico-finanziari), della\ndisciplina dei bilanci, dei principi di base anche in materia di\nconsolidamento dei conti, dei principali aggregati contabili e dei\nprocedimenti in materia di entrate e spese. \n Ne consegue che le fonti costituzionali gia\u0027 riconoscono la\ngiurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti in\nquel ristretto perimetro anche senza la necessita\u0027 di specifica\ninterpositio legislatoris. \n Questa conclusione, tra l\u0027altro, conferma la necessita\u0027 di\nsubordinare invece a puntuali specificazioni legislative\nl\u0027attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur\nin presenza di effetti rientranti nel novero della «finanza\npubblica», si riscontri un piu\u0027 o meno sensibile allontanamento dai\ncontenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina degli\nequilibri di bilancio, dei soggetti e delle procedure finalizzate\nalla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. \n Coerentemente con la prospettazione finora illustrata, la\ngiurisdizione in materia di elenchi ISTAT deve ritenersi\ninderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso\nlegislatore con l\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non a\ncaso, approvato immediatamente dopo la ricordata riforma\ncostituzionale e poi confluito nell\u0027art. 11, comma 6, lettera b) del\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - ha tempestivamente (non\nattribuito, ma) riconosciuto tale competenza esclusiva al giudice\ncontabile. \n Del resto, come gia\u0027 evidenziato fin dalla prima sentenza delle\nSezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni che hanno\nenumerato, nel tempo, le relative competenze giurisdizionali in\nmateria di bilanci pubblici evocano, come titolo legale\ndell\u0027attribuzione, direttamente, l\u0027art. 103, comma 2, Cost. (cfr. in\ntal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013). E cio\u0027 vale, in particolare,\nproprio per l\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 (ora, si\nripete, art. 11, comma 6, lettera b), del c.g.c.). \n 9.3.1. Pertanto, non potrebbe essere condivisibile\nl\u0027affermazione, anche giurisprudenziale, secondo cui il giudice\namministrativo sarebbe ancora oggi astrattamente competente a\ndecidere sul contenzioso in oggetto, assegnando all\u0027art. 1, comma\n169, della legge n. 228/2012 una natura sostanzialmente innovativa e,\ncomunque, ritenendo che la sopravvenuta compressione dell\u0027ambito\ndella giurisdizione contabile, operata dall\u0027art. 23-quater, comma 2,\ndel decreto-legge n. 137 del 2020 (come introdotto dalla legge di\nconversione n. 176/2020) possa avere comportato una riespansione\ndella giurisdizione amministrativa. \n Queste conclusioni sono state, tuttavia, accolte dalle Sezioni\nunite della Corte di cassazione con la sentenza n. 30220/2024. La\npronuncia, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha affermato il\nprincipio di diritto secondo cui il citato art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o il\nmancato rispetto dell\u0027effetto utile della disciplina unionale,\nrestando attribuita la giurisdizione al giudice amministrativo per\nogni ambito ulteriore rispetto alla competenza delle Sezioni riunite\nin sede giurisdizionale in speciale composizione. \n Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite muove\ndall\u0027esplicito intento di superare l\u0027ambiguita\u0027 di fondo che ha\ncaratterizzato l\u0027intervento legislativo del 2020. In effetti, dai\nlavori preparatori sembra emergere l\u0027obiettivo di precludere, al\ngiudice contabile, il potere di annullamento dell\u0027elenco ISTAT in\nrelazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto\ndei problemi collegati agli effetti delle decisioni sui saldi di\nfinanza pubblica. \n Considerato che, ove cosi\u0027 interpretata, la disposizione avrebbe\nimplicato l\u0027esclusione di ogni vaglio giudiziale, con la non\nconsentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in\ntema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque ritenuto di\noffrirne una diversa lettura onde porla al riparo da possibili\ncriticita\u0027 costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione\noggettiva dell\u0027ambito di giurisdizione esclusiva del giudice\ncontabile, cui corrisponderebbe il concorrente dispiegarsi di un\nambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. \n All\u0027accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,\nle osservazioni gia\u0027 riportate nelle ordinanze n. 5/2025/RIS e n.\n6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con tali decisioni e\u0027 stata\nsollevata questione di costituzionalita\u0027 del medesimo art. 23-quater\ndel decreto-legge n. 137/2020, esaminando gli argomenti (cfr.,\nsoprattutto, parr. 6.3-6-5) che inducono a ritenere che la novella\nnon abbia inteso in alcun modo attribuire la tutela costitutiva ad\naltro organo giurisdizionale, sia per il contrasto con i principi\ncostituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate che per\nil mancato rispetto della necessita\u0027 di riserva di legge espressa in\nmateria di giurisdizione. \n In particolare, la Corte ha richiamato il puntuale orientamento\ndella Corte costituzionale che, anche nella recente sentenza 26\nnovembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati ambiti all\u0027interno\ndei quali puo\u0027 operare la reviviscenza di norme abrogate: «la\nespressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di legge abrogate e\u0027\nuna tecnica normativa non consueta, ma in se\u0027 non illegittima nel\nsenso che il legislatore [...] recepisce per relationem il contenuto\ndelle disposizioni abrogate riproducendolo in tal modo in nuove\ndisposizioni. La reviviscenza sottolinea la testuale identita\u0027 di\nvecchie e nuove disposizioni, ma che rimangono comunque ben\ndistinte». \n In altri termini, la giurisprudenza costituzionale ritiene\neccezionalmente ammissibile la reviviscenza di norme di legge\nabrogate, ma a condizione che gli effetti giuridici siano\nespressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame, l\u0027assenza di\nogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta conferma la\nlesione delle attribuzioni del giudice contabile, presidiate\ndall\u0027art. 103 Cost. (violando altresi\u0027 il principio della riserva di\nlegge sull\u0027ordinamento giudiziario, posto a garanzia\ndell\u0027indipendenza della magistratura). \n 9.3.2. In definitiva, il sopravvenuto tentativo di limitare\nl\u0027ambito della giurisdizione contabile operato con il comma 2\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020, come convertito\ndalla legge n. 176/2020 «, ai soli fini dell\u0027applicazione della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso\ninammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -\ncui pure continua a riconoscersi espressamente la competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica - la possibilita\u0027 di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti, in violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81 e\n97, della Costituzione. \n Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della Corte\ndei conti in relazione alla rilevanza eurounitaria degli atti di\nricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente\ndall\u0027ISTAT, il legislatore interviene su quel nucleo di attribuzioni\nattinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da cui\nderivano precisi obblighi di natura contabile, in primo luogo di\nconcorrere alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia al\ncomputo dei saldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni\nfinanziarie tra gli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n In altri termini, il legislatore ha sottratto alla giurisdizione\ncontabile la possibilita\u0027 di conoscere delle controversie riguardanti\nl\u0027ambito soggettivo e i principali effetti dell\u0027inserimento nel\ncitato elenco, operando una recisione dell\u0027unitaria materia contabile\nin esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna e\nquelli di rilevanza sovranazionale, dai quali i primi sono\ncondizionati, risultano con ogni evidenza del tutto inscindibili.\nL\u0027adozione - sul piano interno - di regole di bilancio comuni, con\nconseguente assoggettamento degli enti inclusi nell\u0027elenco ai vincoli\ndi finanza pubblica, e\u0027 infatti funzionale alla successiva\naggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini della\nformazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e\u0027 proprio\nattraverso l\u0027esame dei saldi emergenti da tale conto che puo\u0027\nverificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici di matrice\neurounitaria, assicurando in tal modo la stabilizzazione delle\neconomie dei Paesi appartenenti all\u0027area Euro, con l\u0027obiettivo di\nevitare la verificazione di effetti di «spillover» e assicurare la\nmassima efficienza sul territorio comunitario degli stabilizzatori\nfiscali. Appare quindi evidente che la verifica del rispetto dei\nvincoli nazionali di finanza pubblica non puo\u0027 essere\nartificiosamente disarticolata dalla verifica avente ad oggetto la\ncorretta formazione del conto economico consolidato dello Stato -\nrilevante sul piano euro-unitario - trattandosi sostanzialmente di\n«due facce di una stessa medaglia». \n 9.4. Ove pure l\u0027interprete ritenesse di continuare a orientarsi,\nanche nella materia in argomento, ricorrendo alla su ricordata\nvisione teorica dell\u0027interpositio legislatoris, i vizi di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n.\n137 del 2020 (come introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020)\nresterebbero comunque pienamente confermati. \n Invero, l\u0027intervenuta violazione dell\u0027art. 103, comma 2, Cost.\nderiva anche dalla lesione dei principi costituzionali cui e\u0027\nancorata la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite in sede\ngiurisdizionale in speciale composizione, poiche\u0027 nelle materie cui\nsi riferiscono le fattispecie espressamente codificate si manifesta\nl\u0027intento del legislatore di collegare strettamente le funzioni di\ncontrollo con quelle giurisdizionali attribuite alla Corte dei conti\ndal citato art. 103 Cost. In particolare, l\u0027art. 100 Cost. assegna\nalla Corte di conti il controllo «successivo sulla gestione del\nbilancio dello Stato» esterno ed imparziale, da intendersi oggi\nesteso ai bilanci e alla gestione economico-finanziaria di tutti gli\nenti pubblici che, nel loro insieme, concorrono alla nozione di\n«finanza pubblica allargata» (C. cost., sentenza 7 giugno 2007, n.\n179; Id., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). \n Ora, all\u0027esercizio di tale funzione di controllo,\ncostituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente\ntrama legislativa, corrisponde la complementare previsione di una\nfattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente estesa agli\natti che definiscono l\u0027ambito stesso dei soggetti sottoposti ai\ncontrolli del giudice contabile, e che a tale fine ricorrono a\nprincipi e criteri (previsti dal regolamento SEC 2010) strettamente\neconomici e contabili. \n In altri termini, la giurisdizione esclusiva anche in questa\nmateria e\u0027 espressione dell\u0027evidente osmosi fra la funzione di\ncontrollo e quella giurisdizionale della Corte dei conti. Sotto\nquesto profilo puo\u0027, dunque, concludersi che il legislatore,\nnell\u0027esercitare la sua facolta\u0027 di interposizione, ha riconosciuto e\nvalorizzato (da ultimo, nel citato art. 11, comma 6, c.g.c.)\nl\u0027indicato collegamento tra le funzioni, sul quale pero\u0027 l\u0027art.\n23-quater piu\u0027 volte citato ha illegittimamente inciso. \n10. Violazione dell\u0027articolo 3 della Costituzione \n La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei\nconti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta dall\u0027art.\n23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 come convertito,\nrisulta altresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte\ndi cassazione, nella sentenza n. 30220/2024, hanno rilevato (par.\n15.1) che il testo della disposizione «ha delle indubbie ambiguita\u0027.\nL\u0027art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c., dedicato all\u0027individuazione\ndelle ipotesi in cui le Sezioni riunite decidono \"nell\u0027esercizio\ndella propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita\u0027\npubblica\", prevede, in esito alla novella, che tale giurisdizione\nesclusiva in tema di elenchi ISTAT, e\u0027 confinata \"ai soli fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\nspesa pubblica\", dunque limitata ai soli effetti disapplicativi». \n Si e\u0027 tentato di superare gli ostacoli ermeneutici concludendo\nper una predicata riespansione della competenza del giudice\namministrativo sulle domande non riservate dal testo normativo alla\ncognizione della Corte dei conti; a tali fini sono valorizzati il\ncriterio di riparto per blocchi di materie (che pero\u0027 non attiene\nall\u0027individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su\nuna diversa ratio legis: cfr. supra, par. 9.1), nonche\u0027 la\ngiurisprudenza formatasi sulle diverse materie della responsabilita\u0027\namministrativa e delle pensioni (quest\u0027ultima, addirittura,\nrientrante nella giurisdizione sulle «altre [materie] specificate\ndalla legge», per le quali non si dubita della necessita\u0027 della\nperimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). \n La comprensibile scelta di farsi carico di una lettura ritenuta\ncompatibile con i principi costituzionali non puo\u0027 tuttavia riportare\nnei confini della legittimita\u0027 costituzionale - ampiamente violati,\nad avviso di queste SS.RR. - una disposizione che, innanzitutto,\nmantiene ferma la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite in\nsede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti\nin materia di elenchi ISTAT. \n Deve essere, pertanto, riconosciuta al giudice contabile una\npeculiare giurisdizione, nell\u0027esercizio della quale non trova\napplicazione la tradizionale distinzione tra interesse legittimo e\ndiritto soggettivo, rilevando - come osservato dalla consolidata\ngiurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis, le sentenze n.\n6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020) -\nla diversa esigenza di accertamento di un particolare status, per\ndefinizione mutevole nel tempo e ancorato a requisiti di natura\neconomico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al mero vaglio\ndi legittimita\u0027 del procedimento valutativo, estendendo la cognizione\nalla verifica della sussistenza o insussistenza dei presupposti per\nl\u0027attribuzione dello status di pubblica amministrazione (e delle\nconseguenti situazioni giuridiche attive e passive) con valenza di\naccertamento costitutivo. \n Proprio i particolari connotati del giudizio in esame\ncostituiscono motivo legittimante l\u0027attribuzione delle relative\ncontroversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della\nCorte dei conti, ossia a un Collegio singolarmente qualificato,\nchiamato a una verifica non sulla legittimita\u0027 generale, bensi\u0027 piena\ne di merito, di accertamento della qualita\u0027 di amministrazione\npubblica in capo a una determinata unita\u0027 istituzionale, sulla base\ndella valorizzazione di specifici criteri di natura\nstatistico-economica (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite,\nsentenza 19 aprile 2021, n. 10244). \n Nelle controversie in esame la Corte e\u0027, cioe\u0027, chiamata a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di regole tecniche ed\neconomiche di particolare complessita\u0027 - contenute nel SEC 2010 -\nonde accertare la qualita\u0027 di produttore di beni e servizi\ndestinabili o non destinabili alla vendita. \n A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si dedichi o meno alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno incentivato ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027 redditizia, operando\nalle condizioni di mercato e rispettando le proprie obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)\nper stabilire se un\u0027unita\u0027 istituzionale produca beni e servizi\ndestinabili alla vendita (c.d. criterio market/non market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione, esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n Ora, a fronte del riconoscimento di un\u0027ipotesi di giurisdizione\nesclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con la norma\ndel 2020 e\u0027 sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di\noperativita\u0027 che addirittura allontana la sfera di giurisdizione\nassegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita\u0027\npubblica: si escludono gli effetti della pronunzia strettamente\nattinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto\neconomico consolidato delle amministrazioni pubbliche e si consente\nla sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell\u0027applicazione della\nnormativa (peraltro, solo nazionale) sul contenimento della spesa\npubblica, ossia per finalita\u0027 piu\u0027 latamente riguardanti la materia\ndella finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la previsione\ndi una giurisdizione esclusiva del giudice contabile, la questione\ndell\u0027eventuale competenza del giudice amministrativo avrebbe potuto\nforse piu\u0027 fondatamente proporsi. \n 10.1. L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, conseguente alla palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione in esame, emerge\naltresi\u0027 quando si consideri che, confinando la rilevanza della\ngiurisdizione esclusiva della Corte dei conti alla normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica, ne deriva il suo\nsvuotamento quasi integrale. \n Sul punto deve innanzitutto ricordarsi che le disposizioni in\nmateria di contenimento della spesa che presuppongono l\u0027inserimento\nnell\u0027elenco ISTAT negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate\no dichiarate non piu\u0027 applicabili. \n Basti ricordare, al riguardo, che secondo l\u0027art. 1, comma 590,\ndella legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche ai fini «di un\nmiglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall\u0027anno\n2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma\nsocietaria, di cui all\u0027art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,\nn. 196, [...] cessano di applicarsi le norme in materia di\ncontenimento e di riduzione della spesa di cui all\u0027allegato A annesso\nalla presente legge». L\u0027allegato A), a sua volta, contiene un lungo\nelenco di previsioni normative di cui e\u0027 cessata l\u0027applicazione, con\nconseguente, remota possibilita\u0027 di prospettare lesioni da cui possa\nderivare un concreto interesse alla tutela delle proprie posizioni\ngiuridiche. \n Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni in materia di\nlimitazioni di spesa contenute nell\u0027art. 5 del decreto-legge 6 luglio\n2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), di cui\nsopravvive l\u0027applicabilita\u0027 di limitate e residuali fattispecie. \n E\u0027 ben vero che il citato art. 1, comma 590, della legge n.\n160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l\u0027applicazione delle\nnorme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,\nla norma intende riferirsi alle disposizioni che, in sede di\nperimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT, senza considerare che le previsioni\nin materia di contenimento della spesa di personale sono, di regola,\ndichiarate espressamente applicabili alle amministrazioni pubbliche\ncome definite dall\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo\n2001, n. 165. \n Del resto, come ricordato, la stessa ISTAT in sede di\ncostituzione e\u0027 giunta ad eccepire l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per\ndifetto di interesse a impugnare l\u0027Elenco, evidenziando le ampie\nesenzioni dall\u0027applicazione di diverse norme di contenimento della\nspesa pubblica introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge\ndi bilancio 2020) a beneficio di tutti gli enti ivi inseriti. \n Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che\nritiene ammissibile l\u0027introduzione legislativa di limiti alla\ncapacita\u0027 espansiva della giurisdizione esclusiva, e\u0027 tuttavia certo\nche la discrezionalita\u0027 legislativa non potrebbe mai determinarne il\nsostanziale disconoscimento, come accaduto nella fattispecie, per\neffetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili da cui\nderivi la concreta disapplicazione della provvista giurisdizionale\nriservata. \n 10.2. Il delineato riparto della giurisdizione tra giudice\namministrativo e giudice contabile lascia emergere ulteriori,\nevidenti profili di intrinseca irragionevolezza dell\u0027assetto\nordinamentale prospettato, con palese contrasto dell\u0027art. 3 della\nCostituzione. Infatti, la legittimita\u0027 costituzionale di tale\ncoesistenza potrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti del\nsindacato giudiziale del giudice amministrativo e del giudice\ncontabile risultassero tra loro «non comunicanti», essendo ben\ndistinte e autonome le disposizioni normative operanti nei due\ndiversi comparti giurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla\nspending review). \n Al contrario, come anche evidenziato dalla Procura generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve ritenersi di fatto\nprecluso rispetto al contenzioso in esame, le due normative\napplicabili compenetrandosi al punto che risulta di fatto non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027, in quanto l\u0027eventuale sindacato del giudice\ncontabile, nella prospettiva dell\u0027operativita\u0027 (o meno) delle\ndisposizioni nazionali sul contenimento della spesa nel quadro del\nrispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e\u0027 necessariamente\ncondizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato\ndi diritto interno della qualificazione eurounitaria di «pubblica\namministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell\u0027elenco ISTAT. \n In altri termini, nel caso in esame, l\u0027operativita\u0027 della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione (anche) della normativa nazionale sulla spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di un soggetto di diritto interno\nquale pubblica amministrazione europea nella prospettiva della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi presso la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato riparto\n- che, non a caso, non e\u0027 stato espressamente delineato dal\nlegislatore del 2020 - determinerebbe il sorgere di insormontabili\nostacoli giuridici, a meno di configurare il giudizio davanti al\ngiudice amministrativo, circa la corretta attribuzione di una\nsoggettivita\u0027 pubblicistica europea all\u0027ente di diritto interno\nricorrente iscritto nell\u0027elenco ISTAT, come vera e propria causa\npregiudiziale ex art. 295 c.p.c. e art. 106. c.g.c. \n L\u0027inscindibile compenetrazione tra le questioni normative e\u0027\nillustrata anche dalle conseguenze del tutto irragionevoli cui\ncondurrebbe l\u0027ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa\npronuncia del giudice amministrativo: \n a) un eventuale giudicato amministrativo di annullamento\ndell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dovrebbe comportare, rispetto al\nparallelo processo pendente avanti al giudice contabile, la\n(sopravvenuta) cessazione della materia del contendere, considerato\nche le disposizioni di diritto interno sulla spending review sono\nfinalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di finanza pubblica\nnel quadro della governance economica europea, dunque presuppongono\nil previo e definitivo riconoscimento della soggettivita\u0027\npubblicistica secondo i parametri della normativa unionale del SEC\n2010. \n Si aggiunge che, in questa prospettiva, la giurisdizione del\ngiudice amministrativo comporterebbe il superamento, sul piano\npratico, della necessita\u0027 di esperire un doppio ricorso per il\nsoggetto che voglia contestare l\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT anche\nai fini della disapplicazione delle correlate disposizioni di\ncontenimento della spesa pubblica: l\u0027espunzione di un soggetto\ndall\u0027elenco ISTAT per effetto del vittorioso esperimento del ricorso\ninnanzi al G.A. comporterebbe ipso iure l\u0027inapplicabilita\u0027 delle\nnorme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,\nanche per questa via, la previsione dell\u0027art. 11, comma 6, c.g.c. di\nuna giurisdizione «esclusiva» delle Sezioni riunite in sede\ngiurisdizionale in speciale composizione nella materia; \n b) al contrario, un eventuale giudicato amministrativo di\nrigetto del ricorso avverso l\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT renderebbe\neccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del ricorso in\nsede di giudizio contabile (con la conseguente inoperativita\u0027 delle\ndisposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica): a meno\ndi voler ritenere ammissibile, nonostante il primato del diritto\neuropeo, la qualificazione di un ente di diritto interno quale\npubblica amministrazione europea nel quadro del SEC 2010 - a valle\ndel giudicato amministrativo di rigetto del ricorso - ma,\nciononostante, «immune» dall\u0027assoggettamento alle norme interne\nfinalizzate al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica\neuropea. \n In definitiva, postulare la contraddittoria presenza di una\ngiurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero\ne proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il\nconflitto interpretativo e lo stallo della funzione giurisdizionale\nin danno della ricorrente. \n 10.3. In conclusione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020, come convertito, presenta insuperabili criticita\u0027\ninterpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da\nindurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i\nlimiti consentiti dall\u0027enunciato testuale, nel tentativo di offrirne\nuna coerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali,\ncon il rischio che l\u0027attivita\u0027 ermeneutica trasmodi in una\nsostanziale integrazione normativa. \n Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha da tempo\nchiarito che «ciascun consociato ha un\u0027ovvia aspettativa a che la\nlegge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente affidabile, i\nlimiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno\ntrovare tutela, si\u0027 da poter compiere su quelle basi le proprie\nlibere scelte d\u0027azione» (C. cost., sentenza 5 giugno 2023, n. 110). \n Pertanto, le disposizioni foriere di intollerabile incertezza\nnella loro applicazione concreta si pongono in contrasto con il\ncanone di ragionevolezza della legge di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, nella misura in cui il loro significato risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente ambiguo, soprattutto\nin tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a\nun presupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -\nper sua natura - pregiudiziale. \n11. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione \n Come ripetutamente sottolineato, l\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\ndel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui e\u0027 confluita\nla disposizione dell\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012,\nstabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale\ncomposizione, «nell\u0027esercizio della propria giurisdizione esclusiva\nin tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui\ngiudizi: [...] b) in materia di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT», senza ulteriori specificazioni, aveva\nespressamente riconosciuto al giudice contabile la competenza a\ndecidere delle controversie in esame con il potere di assicurare\ntutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire\nsu tutte le domande astrattamente proponibili, con esclusione di\naltre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela\ngiurisdizionale in attuazione degli articoli 24 e 113 della\nCostituzione. \n Su tali premesse, sul piano processuale emerge il contrasto del\ncitato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020, come\nconvertito, con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che\nattribuiscono alla funzione giurisdizionale lo scopo di assicurare\npiena tutela, attraverso il giudizio, delle situazioni soggettive\nqualificate, imponendo che la disciplina dei rapporti tra giudici\nappartenenti a ordini diversi si ispiri al principio secondo cui\nl\u0027individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve\nsacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in ordine\nal bene della vita oggetto di interesse. \n Risulta, inoltre, violato l\u0027art. 113, primo e secondo comma,\ndella Costituzione, che dell\u0027art. 24 costituisce sostanzialmente\nspecifica applicazione e secondo cui contro gli atti della pubblica\namministrazione e\u0027 sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o\nper determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. \n La disposizione merita ulteriore censura di illegittimita\u0027\ncostituzionale per violazione dell\u0027art. 111 della Carta fondamentale,\ncon riferimento al diverso e complementare profilo della lesione del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato nell\u0027ottica\ndel principio di concentrazione delle tutele, ove si accolga\nl\u0027opzione ermeneutica che ammette la possibilita\u0027 di un doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile, in materia\ndi elenchi ISTAT. \n Infatti, i rischi e le criticita\u0027 gia\u0027 esaminati derivanti\ndall\u0027eventuale pendenza di due giudizi sul medesimo oggetto, con\npossibili implicazioni in termini anche di necessita\u0027 di sospensione\ndel processo contabile e conseguente dilatazione dei tempi\nprocessuali del relativo contenzioso («dipendente»), nonche\u0027 di\nformazione di giudicati contrastanti, vulnerano il bene\ncostituzionale dell\u0027efficienza del processo di cui la ragionevole\ndurata e\u0027 espressione e il canone fondamentale della razionalita\u0027\ndelle norme processuali, in assenza di prevalenti esigenze di tutela\ndi principi soggetti a concorrente ponderazione. \n12. Violazione dell\u0027articolo 117 della Costituzione, anche in\nrelazione all\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47 Carta dei diritti UE e agli\narticoli 6 E 13 CEDU \n La disposizione limitativa contenuta nell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020, come convertito, merita di essere\ncensurata anche per il contrasto con l\u0027art. 117 della Costituzione,\nin ragione della violazione dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari\ndalla funzione nomofilattica della Corte di giustizia UE. \n La Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, cui le Sezioni riunite\nin speciale composizione avevano chiesto di valutare la\ncompatibilita\u0027 eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio\nche avesse di fatto precluso un controllo indipendente sulle\nautorita\u0027 di bilancio nazionali e sull\u0027elenco delle amministrazioni\npubbliche predisposto dall\u0027ISTAT, con la sentenza 13 luglio 2023,\nFerrovienord Spa e Federazione italiana triathlon (nelle cause\nriunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di assicurare\nche l\u0027autorita\u0027 nazionale competente rispetti, ai fini della\nqualificazione di un ente come \"amministrazione pubblica\", ai sensi\ndel regolamento n. 549/2013, la definizione del diritto dell\u0027Unione\nche vi si collega e che si impone nei suoi confronti, la sua\ndecisione deve poter essere contestata ed essere oggetto di un\ncontrollo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita\u0027 di\ncontestare tale qualificazione, l\u0027effetto utile del diritto\ndell\u0027Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l\u0027effetto utile di\ndetto regolamento osta ad una normativa nazionale che escluda, di\nfatto, qualsiasi possibilita\u0027 di controllo giurisdizionale della\nfondatezza della qualificazione di un ente come amministrazione\npubblica» (punti 69 e 70). \n La pronuncia e\u0027 giunta alle medesime conclusioni con riferimento\nalla questione della compatibilita\u0027 dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020, con le prescrizioni risultanti dalla\ndirettiva 2011/85/ UE, dell\u00278 novembre 2011, relativa ai «requisiti\nper i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). \n Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni UE non disciplinano\nle modalita\u0027 procedurali dei ricorsi giurisdizionali, in quanto «non\nprecisano, segnatamente, quale giudice nazionale deve assicurare la\ntutela giurisdizionale effettiva», spetta agli Stati membri disegnare\nprocedimenti che «non siano, nelle situazioni rientranti nel diritto\ndell\u0027Unione, meno favorevoli che in situazioni simili disciplinate\ndal diritto interno (principio di equivalenza)» e tali da rendere\n«praticamente impossibile o eccessivamente difficile l\u0027esercizio dei\ndiritti conferiti dal diritto dell\u0027Unione (principio di\neffettivita\u0027)» (punto 89). \n Con particolare riferimento al principio di effettivita\u0027, la\nCorte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell\u0027Unione\nnon impone agli Stati membri di «istituire mezzi di ricorso diversi\nda quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che dalla struttura\ncomplessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale in discussione non\nrisulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale tale da\npermettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il rispetto\ndei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell\u0027Unione, oppure\nche l\u0027unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo\nsia quello di commettere violazioni del diritto». \n Ogni caso in cui si ponga la questione se una disposizione\nprocedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile\nl\u0027applicazione del diritto dell\u0027Unione deve essere esaminato tenendo\nconto del posto occupato da tale disposizione nel complesso della\nprocedura, nonche\u0027 dello svolgimento e delle particolarita\u0027 di\nquest\u0027ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. \n Inoltre, ha proseguito la Corte di giustizia UE, va fatta\nprudentemente «salva la verifica che incombe al giudice del rinvio»\nsull\u0027indicazione (del Governo italiano all\u0027udienza) secondo cui «gli\nenti iscritti nell\u0027elenco ISTAT che intendono contestare la loro\ndesignazione quali amministrazioni pubbliche non sono tenuti a\npresentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti al giudice\namministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un\nlato, essi potrebbero chiedere al giudice amministrativo\nl\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti in\nquest\u0027elenco. Dall\u0027altro, dinanzi alla Corte dei conti, essi\npotrebbero contestare le conseguenze della loro iscrizione\nnell\u0027elenco suddetto e ottenere, eventualmente, in maniera\nincidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). \n Infine, la mera possibilita\u0027 che si verifichino giudicati\ncontrastanti sulla fondatezza dell\u0027iscrizione di un ente nell\u0027elenco\nISTAT non impone di concludere in ogni caso per l\u0027esistenza di una\nviolazione dell\u0027art. 19 TUE, letto alla luce dell\u0027art. 47 della Carta\ne del principio di effettivita\u0027, ma solo a condizione che «un ente\nche contesti la decisione di qualificazione adottata nei suoi\nconfronti possa limitarsi a proporre un unico ricorso per veder\nesaminata la propria domanda» (punto 98). \n Cio\u0027 premesso, la concreta verifica del rispetto dei presupposti\ne limiti posti dalla Corte di giustizia nei citati punti 97 e 98\ndella decisione conduce ad accertare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per contrasto con la normativa europea. \n 12.1. Come chiarito dalla Corte costituzionale, la normativa\n(oggi) eurounitaria «entra e permane in vigore, nel nostro\nterritorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge\nordinaria dello Stato; e cio\u0027 tutte le volte che essa soddisfa il\nrequisito dell\u0027immediata applicabilita\u0027. Questo principio [...] vale\nnon soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE\nmediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come\nnella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»\n(sent. 23 aprile 1985, n. 113. Conf., ex plur., Corte costituzionale,\nsentenza 11 luglio 1989, n. 389; Id., sentenza 18 aprile 1991, n.\n168; Id., sentenza 16 giugno 1993, n. 285). \n Conseguentemente, tutti i soggetti competenti nel nostro\nordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o\nvalore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del\ndiritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali\npoteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a\ndisapplicare le norme interne incompatibili con le norme\ndell\u0027ordinamento UE nell\u0027interpretazione datane dalla Corte di\ngiustizia europea (C. cost., sentenza n. 389/1989, cit.). \n All\u0027interpretazione del quadro normativo in materia di elenchi\nISTAT fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella\nsentenza n. 30220/2024, che nella specie costituisce diritto vivente,\nconsegue l\u0027impossibilita\u0027 del giudice contabile di disapplicare gli\natti ISTAT incompatibili con il diritto europeo, sulla base delle\nconclusioni secondo cui il giudice contabile non potrebbe, nella\npropria giurisdizione, applicare il diritto UE. \n Di fatto, l\u0027affermazione delle SS.UU. ha l\u0027effetto di\ndisarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la Corte\ndei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo\u0027 soddisfare la\npretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto UE. \n Cio\u0027 conduce a denunciare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per violazione dell\u0027art. 117, comma 1, Cost.,\nalla luce del contrasto con i principi del «giusto processo» tutelato\ndall\u0027ordinamento europeo con le seguenti disposizioni: \n a) art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, secondo cui gli Stati\nmembri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare\nuna tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal\ndiritto dell\u0027Unione; \n b) art. 47 della Carta dei diritti UE, secondo cui ogni\npersona i cui diritti e le cui liberta\u0027 garantiti dal diritto\ndell\u0027Unione siano stati violati ha diritto a un «ricorso effettivo»\ndinanzi ad un giudice; \n c) articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti\ndell\u0027uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad un processo equo\n(«a che la sua causa sia esaminata equamente») e ad un ricorso\neffettivo dinanzi a una magistratura nazionale. \n Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo e nella\nCostituzione italiana discende la necessita\u0027 che il processo\ncontabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela piena\ned effettiva del ricorrente. \n Invero, in una prospettiva funzionale il processo e\u0027 «giusto» ove\nconsenta adeguate forme di tutela delle situazioni giuridiche\nsoggettive a fondamento dell\u0027azione giudiziaria. La rilevanza del\nrequisito e\u0027 tale che secondo la giurisprudenza europea l\u0027esistenza\nstessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad\nassicurare il rispetto del diritto dell\u0027Unione e\u0027 intrinseca ad uno\nStato di diritto (Corte di giustizia UE, sentenza del 21 dicembre\n2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19\ne C-840/19). \n Secondo la giurisprudenza eurounitaria, il principio della tutela\ngiurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza\ndel diritto dell\u0027Unione, cui fa riferimento l\u0027art. 19, par. 1,\nsecondo comma, Trattato sull\u0027Unione europea - in buona parte\nsovrapponibile al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell\u0027art.\n47 della Carta - costituisce un principio generale del diritto\ndell\u0027Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli\nStati membri, che e\u0027 stato sancito agli articoli 6 e 13 della\nConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ai quali\ncorrisponde l\u0027art. 47 della Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia\nUE, sentenza 8 maggio 2024, C-53/23, Asocia\u0026#x0163;ia \"Forumul Judec\u0026#x0103;torilor\ndin România\"). \n Nel merito, in ossequio al principio di cooperazione leale,\nsancito dall\u0027art. 4, par. 3, TUE, e come sopra ricordato richiamando\nla sentenza della Corte di giustizia 13 luglio 2023, Ferrovienord\nS.p.a. e Federazione italiana triathlon, le modalita\u0027 procedurali dei\nricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli\nin forza del diritto dell\u0027Unione risultano rispettose del principio\ndi effettivita\u0027 (e conformi ai canoni del «giusto processo») ove non\nrendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile\nl\u0027esercizio dei diritti conferiti dall\u0027ordinamento giuridico\ndell\u0027Unione (cfr., in questo senso, sentenza 24 ottobre 2018, XC e\na., C-234/17, e sentenza 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). \n In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il\nrispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dei\ndiritti che i singoli traggono dal diritto dell\u0027Unione, quale\ngarantito dall\u0027art. 47 della Carta. \n 12.2. Declinando le esposte coordinate ermeneutiche in relazione\nall\u0027assetto normativo conseguente all\u0027entrata in vigore dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020, inserito dalla legge di\nconversione n. 176/2020, l\u0027incostituzionalita\u0027 della disposizione\nemerge in primo luogo perche\u0027 - come gia\u0027 osservato - essa esclude il\nsindacato degli effetti eurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT\ndinanzi ad un giudice. \n La lettera della disposizione - anche in rapporto all\u0027art. 103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non autorizzano\na prospettare una concorrenza di giurisdizioni sulla materia, in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo della giurisdizione: il legislatore avrebbe, cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia al petitum che\nalla causa petendi), attraverso la limitazione dei «fini» - ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. \n L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale discende, allora, dalla\nlimitazione dell\u0027oggetto della tutela del giudice contabile,\ncombinata con l\u0027immodificata (e immodificabile) giurisdizione\nesclusiva sulla materia della ricognizione operata dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e 103 della Costituzione. Infatti, in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento) del giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto di ricognizione dinanzi a\nqualsiasi altro giudice. \n 12.3. In ogni caso, l\u0027art. 117, comma 1, anche in relazione\nall\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47, par. 2 della Carta di Nizza e agli\narticoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche\u0027 la novella del\n2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco ISTAT che intendano\ncontestare gli effetti eurounitari della loro designazione quali\namministrazioni pubbliche e che abbiano gia\u0027 proposto ricorso al\ngiudice contabile, di presentare necessariamente due distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice amministrativo per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. \n Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero mai\n«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco suddetto\ne ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione\ndi tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza della Corte\ndi giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva, in\nbase alla novella del 2020, ai soli fini della disciplina nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica. \n Tuttavia, la qualificazione ai sensi del SEC 2010, operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel caso italiano dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della legge\nn. 196/2009), non puo\u0027 non comportare effetti sia oggettivi (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche», qualificate ai\nsensi del SEC 2010) che soggettivi (il radicarsi di situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui quella alla corretta\nqualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di assicurare il rispetto\ndel principio di effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art. 23-quater impedisce il legittimo dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa UE, considerato che la tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui il soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un unico ricorso, la domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti degli effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \nB) Questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 23-quater,\ncomma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n 13. Il primo comma dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020, come convertito, ha enumerato, in un elenco annesso, otto\nenti espressamente indicati come «enti per i quali la Corte dei conti\nha accolto il ricorso dell\u0027unita\u0027 avverso la classificazione operata\nai sensi del SEC 2010 per l\u0027anno 2019». Nella lista compare (al\nnumero 2) anche la «Finest S.p.a.». \n La disposizione qualifica testualmente tutti i soggetti giuridici\ninteressati come «unita\u0027 che, secondo criteri stabiliti dal Sistema\neuropeo dei conti nazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC\n2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo\ne del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione\ndei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche». Pertanto, in ragione di tale status, agli\nstessi «si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di\nequilibrio dei bilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle\namministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli\n3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche\u0027 quelle in materia\ndi obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti\nin materia di finanza pubblica». \n Queste Sezioni riunite, tuttavia, ravvisano dubbi in ordine alla\nlegittimita\u0027 costituzionale anche di tale previsione normativa.\nQuindi, riservata ogni ulteriore statuizione sul merito e sul\nregolamento delle spese processuali del giudizio, ritengono di\ndoverlo sospendere e disporre la trasmissione degli atti del processo\nalla Corte costituzionale. \n14. Sulla rilevanza della questione \n Secondo il Collegio la questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nmeglio dettagliata di seguito, e\u0027 rilevante ai fini del decidere. \n Ed infatti, come e\u0027 stato riferito nella parte in fatto, che la\nsocieta\u0027 Finest S.p.a. ha proposto ricorso per l\u0027accertamento e la\ndeclaratoria della insussistenza dei presupposti per il suo\ninserimento nell\u0027Elenco sintetico delle amministrazioni pubbliche\ninserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi\ndell\u0027art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\nsuccessive modificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30\nsettembre 2020 e rettificato il 4 novembre 2020, nonche\u0027 nell\u0027Elenco\nanalitico pubblicato sul sito istituzionale dell\u0027ISTAT in data 4\nnovembre 2020. \n Cio\u0027 posto, e in disparte gli esiti della questione sollevata con\nriferimento al secondo comma dell\u0027art. 23-quater (che presentano\nautonoma rilevanza, atteso che la domanda principale e\u0027 articolata\ncon richiesta estesa anche agli effetti derivanti dalla limitazione\ndella giurisdizione contabile disposta dal medesimo articolato\nnormativo), la ricorrente non risulterebbe soddisfatta dall\u0027eventuale\npronuncia favorevole di questo Collegio: ove restasse in vigore la\ndisposizione di cui al primo comma dell\u0027art. 23-quater in relazione\nall\u0027elenco annesso al decreto-legge n. 137/2020 come convertito, la\nqualificazione giuridica della Finest S.p.a. si presenterebbe ancora\ndel tutto incerta, considerata la portata letterale della\ndisposizione di cui al primo comma, che appare aver «legificato» per\nil passato e per il futuro la sua qualita\u0027 di «amministrazione\npubblica». \n Come opportunamente osservato dalla difesa, nel 2021 e nel 2022\nl\u0027ISTAT non ha piu\u0027 compreso la societa\u0027 nell\u0027elenco delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato,\nlimitandosi a menzionare, in nota, la sentenza n. 17/2020/RIS (con\ncui e\u0027 stato accolto il ricorso avverso l\u0027elenco ISTAT pubblicato nel\n2019 e riferito al 2020) e la pendenza del presente giudizio.\nInoltre, nell\u0027elenco ISTAT pubblicato il 26 settembre 2023 la Finest\nS.p.a. non e\u0027 piu\u0027 citata, neanche in nota. \n Tuttavia, l\u0027ISTAT non ha mai esplicitato i presupposti e gli\neffetti di tali attivita\u0027 amministrative sopravvenute, confermando le\nincertezze intorno alle quali e\u0027 attualmente avviluppata la posizione\ngiuridica della ricorrente, che fondano la permanenza di un interesse\nattuale e concreto a una pronuncia nel merito. E non puo\u0027 dubitarsi\nche detto interesse sia meritevole di tutela in sede giurisdizionale. \n15. Sulla non manifesta infondatezza \n Sul piano generale, la nozione di «legge-provvedimento»\nidentifica i casi in cui la legge presenta la stessa sostanza di un\nprovvedimento amministrativo, in quanto il suo contenuto difetta dei\nrequisiti di generalita\u0027 e astrattezza, disciplinando vicende\nparticolari, individuali e concrete. \n La fattispecie e\u0027 integrata non solo quando la legge recepisca,\n«legificandolo», un precedente provvedimento amministrativo, ma anche\nnei casi in cui sia emanata in sostituzione di un provvedimento mai\nadottato, costituendo di fatto esercizio della funzione\namministrativa in forma legislativa. \n Poiche\u0027 le norme e i principi costituzionali non assegnano\nl\u0027esercizio della funzione provvedimentale esclusivamente agli organi\ndella pubblica amministrazione, alla legge ordinaria non e\u0027 preclusa\nla possibilita\u0027 di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti\no materie normalmente affidati all\u0027autorita\u0027 amministrativa, non\nsussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e\nconcreto (C. cost., sentenza 21 luglio 1995, n. 347). Del resto, la\nCostituzione pone al legislatore vincoli formali e procedurali, ma\nnon limiti contenutistici in termini di necessaria generalita\u0027 e\nastrattezza. \n In altri termini, nell\u0027ordinamento non si rinviene una «riserva\ndi amministrazione» di rilevanza costituzionale. \n Tuttavia, la Corte costituzionale ha precisato che, in taluni\ncasi, la rilevanza e la complessita\u0027 degli interessi coinvolti,\novvero la necessita\u0027 di adeguato bilanciamento tra interessi\ncontrapposti, puo\u0027 fondare la necessita\u0027 che l\u0027azione amministrativa\nsi svolga nelle forme del procedimento amministrativo, luogo elettivo\nin cui i diversi interessi coinvolti sono rilevati e comparati ai\nfini dell\u0027adozione dell\u0027atto. In tali casi, ove l\u0027azione\namministrativa non si dipani secondo le forme ordinarie del\nprocedimento amministrativo, manca appunto la necessaria, adeguata\nponderazione degli interessi, con conseguente violazione dell\u0027art. 97\ndella Costituzione. \n Ferma l\u0027ammissibilita\u0027 in astratto delle leggi-provvedimento, in\nassenza di una riserva di amministrazione (e fatto salvo il ricordato\nlimite dei casi, specifici, in cui occorre presidiare il rispetto di\nregole che trovano la loro «naturale» applicazione nel procedimento\namministrativo), secondo la consolidata giurisprudenza della Corte\ncostituzionale le leggi-provvedimento sono ammissibili solo nel\nrispetto di rigorosi limiti, sia generali che specifici. \n Innanzitutto, occorre verificare il mancato superamento dei\nlimiti generali costituiti dai principi di ragionevolezza e non\narbitrarieta\u0027 (C. cost., sentenza 4 dicembre 1995, n. 492; Id.,\nsentenza 15 luglio 1991, n. 346; Id., sentenza 21 marzo 1989, n.\n143). \n Infatti, «[i]n considerazione del pericolo di disparita\u0027 di\ntrattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio\n(sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del 1997), la legge-provvedimento\ne\u0027, conseguentemente, soggetta ad uno scrutinio stretto di\ncostituzionalita\u0027 (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, nn. 153\ne 2 del 1997), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta\u0027\ne della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Ed un tale\nsindacato deve essere tanto piu\u0027 rigoroso quanto piu\u0027 marcata sia,\ncome nella specie, la natura provvedimentale dell\u0027atto legislativo\nsottoposto a controllo (sent. n. 153 del 1997)» (C. cost., sentenza\n13 luglio 2007, n. 267; Id., sentenza 2 luglio 2008, n. 241). \n Dunque, la legge-provvedimento deve essere sottoposta a uno\nscrutinio di ragionevolezza particolarmente intenso, onde verificare\nche non costituisca, con il suo contenuto puntuale e concreto,\nstrumento per violare il principio di uguaglianza. \n Inoltre, la legittimita\u0027 delle leggi a contenuto provvedimentale\ne\u0027 subordinata a limiti specifici, qual e\u0027 quello del rispetto della\nfunzione giurisdizionale. \n Infine, la legge-provvedimento che ostacoli, in concreto,\nl\u0027accesso alla giustizia si pone in diretta violazione del diritto\neurounitario. \n In definitiva, la legittimita\u0027 costituzionale delle\nleggi-provvedimento deve essere valutata in relazione al loro\nspecifico contenuto. Orbene, l\u0027art. 23-quater, comma 1, del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione all\u0027elenco\nannesso, come si precisera\u0027, appare in contrasto con ciascuno dei\nlimiti, sia generali che specifici, cui i principi fondamentali\ndell\u0027ordinamento subordinano la legittimita\u0027 costituzionale delle\nleggi-provvedimento. \n16. Violazione dell\u0027articolo 3 della Costituzione \n La scelta operata dal legislatore nel primo comma dell\u0027art.\n23-quater in esame, in relazione al decreto-legge n. 137/2020, come\nconvertito, appare irragionevole ed arbitraria, violando l\u0027art. 3\ndella Costituzione. \n Essa integra un caso paradigmatico di norma primaria a contenuto\npuntuale e concreto nella misura in cui, da un lato, sul piano\nsoggettivo, i destinatari sono ben determinati (e\u0027 enunciata la\nragione sociale o la denominazione) e indicati in numero\nparticolarmente ristretto; d\u0027altro lato, sul piano oggettivo,\nl\u0027impugnato comma, in relazione all\u0027elenco annesso, presenta un\ncontenuto dettagliato, conferendo stabilita\u0027 normativa alla qualita\u0027\ndi unita\u0027 concorrenti alla determinazione dei saldi di finanza\npubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni\npubbliche ai sensi del SEC 2010, con gli effetti conseguenti in punto\ndi disposizioni applicabili. \n La marcata natura amministrativa dei contenuti della previsione\nne impone, nel rispetto degli insegnamenti della giurisprudenza\ncostituzionale, uno stringente scrutinio di costituzionalita\u0027 sotto i\nprofili della non arbitrarieta\u0027 e della non irragionevolezza della\nscelta legislativa. \n Orbene, la novella ha determinato una palese deroga al principio\ndi uguaglianza formale, attribuendo soltanto a otto persone\ngiuridiche la qualificazione soggettiva, di fonte legale, di unita\u0027\nrientrante nel conto economico consolidato delle amministrazioni\npubbliche ai sensi del SEC 2010. \n Gli effetti giuridici di tale status legale implicano,\nall\u0027evidenza, un trattamento di fatto «discriminatorio» delle unita\u0027\nincluse nell\u0027elenco, assoggettate - come espressamente enunciato\nnella seconda parte del comma - alle disposizioni in materia di\nequilibrio dei bilanci, sostenibilita\u0027 del debito delle\namministrazioni pubbliche e obblighi di comunicazione di dati e\ninformazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Ci si\nriferisce, invero, ad un complessivo sistema che, come innanzi\naccennato, sottopone i suoi destinatari a stringenti obblighi\nprocedimentali e di trasparenza, nonche\u0027 a vincoli di natura\ncontabile e finanziaria, cui non sono tenuti i soggetti non inclusi\nex lege nell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche: questi ultimi,\ninfatti, possono beneficiare del rinnovo delle valutazioni effettuate\ndall\u0027ISTAT in sede di aggiornamento annuale, in esito\nall\u0027applicazione del criterio «qualitativo» e del test market/non\nmarket, nonche\u0027, in caso di ricorso, della verifica della tenuta dei\nrisultati dell\u0027analisi economico-finanziaria effettuata dalle Sezioni\nriunite, cui spetta la giurisdizione. \n Cio\u0027 posto, il trattamento differenziato non e\u0027 sostenuto da\nalcuna ragione giustificativa collegata a particolari dati economici\no di bilancio degli enti interessati, neanche adombrati dalla\ndisposizione, che pertanto detta una disciplina che prescinde dalla\nconcreta ricorrenza fattuale di situazioni soggettive meritevoli di\nun distinto trattamento legislativo. \n Si aggiunge che la necessita\u0027 di rinvenire una ragionevole\ngiustificazione a fondamento del trattamento differenziato della\nFinest S.p.a. risulta particolarmente rigorosa, ove si consideri che\nla disposizione, in origine, non era contenuta nel decreto-legge 28\nottobre 2020, n. 137 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre\n2020, n. 269 - Edizione straordinaria), essendo stata introdotta in\nsede di conversione con la legge n. 176/2020 (pubblicata il 24\ndicembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 319). \n Eppure, alla data di pubblicazione del decreto-legge risultavano\ndepositate, fin dal 19 giugno 2020, le motivazioni della sentenza n.\n17/2020/RIS con cui queste Sezioni riunite (con dispositivo letto in\nudienza il 20 maggio 2020) avevano accolto il ricorso della societa\u0027\navverso la classificazione operata dall\u0027ISTAT con riferimento\nall\u0027elenco pubblicato nel 2019, relativo all\u0027annualita\u0027 2020. \n Tuttavia, la ricorrente era stata comunque inclusa nell\u0027Elenco\nISTAT per il 2021 di cui al comunicato del 30 settembre 2020.\nL\u0027inserimento era stato confermato nell\u0027Elenco di cui alla versione\ndel 4 novembre 2020, nonostante i contenuti della pronuncia\n(richiamata in apposita nota). \n Peraltro, la dinamica temporale dell\u0027intervento legislativo in\nsede di conversione del decreto-legge n. 137/2020, saldandosi con i\ncontenuti dell\u0027art. 5 del precedente decreto-legge 23 novembre 2020,\nn. 154, dimostra chiaramente la volonta\u0027 del legislatore di\nattribuire alla ricorrente - e agli altri enti inseriti nell\u0027elenco\nannesso al decreto-legge come convertito - la qualita\u0027 di\namministrazione pubblica ai fini dell\u0027inserimento nel conto economico\nconsolidato, con l\u0027applicazione dei conseguenti effetti. \n Del resto, come ricordato nel ricorso introduttivo del giudizio,\nla RGS, nel riscontrare negativamente la richiesta di accesso agli\natti del procedimento di formazione dell\u0027Elenco, ha richiamato la\nrelazione illustrativa dell\u0027art. 23-quater piu\u0027 volte citato,\nconsistente proprio nel ricondurre ex lege nell\u0027ambito del conto\nconsolidato dello Stato molte delle unita\u0027 per le quali, nel corso\ndel 2020, le Sezioni riunite avevano accertato l\u0027insussistenza dei\npresupposti per l\u0027inserimento. \n A conferma della sostanziale «elusione» degli esiti degli\naccertamenti compiuti dal giudice contabile, si annota che il citato\nart. 5 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, gia\u0027 conteneva la\ndisposizione poi trasfusa nel decreto-legge n. 137/2020 all\u0027atto\ndella sua conversione (con contestuale abrogazione del decreto-legge\nn. 154, fatti salvi gli effetti gia\u0027 prodotti), completata con\nl\u0027annesso elenco dei soli otto enti, nonostante alla citata data del\n23 novembre pendessero ancora i termini per il deposito delle\nmotivazioni delle sentenze di accoglimento dei ricorsi di societa\u0027 -\nFinaosta S.p.a. e Finlombarda S.p.a. - inserite nel ristretto elenco\nlegale, depositate il successivo 22 dicembre 2020 (rispettivamente,\nsentenze n. 41/2020/RIS e n. 42/2020/RIS). \n Orbene, l\u0027esigenza di individuare un ragionevole e non arbitrario\nfondamento della legge-provvedimento appare piu\u0027 evidente e doverosa\nproprio nei casi, come quello in disamina, in cui i contenuti di una\ndisposizione legislativa a contenuto individuale e concreto si\ndiscostino radicalmente dagli esiti di un vaglio giurisdizionale gia\u0027\nintervenuto e riguardante il medesimo oggetto, peraltro in assenza di\nlimiti temporali all\u0027applicazione della previsione (secondo la\nlettera della novella, lo status attribuito dalla norma rileva tanto\nper il passato - nonostante l\u0027intervenuto giudizio - che per il\nfuturo). \n17. Violazione degli articoli 24, 103 e 111 della Costituzione, in\nrelazione all\u0027art. 3 della Costituzione \n La circostanza che la legge-provvedimento sia intervenuta per\nqualificare come «amministrazione pubblica» enti il cui inserimento\nnell\u0027Elenco ISTAT aveva determinato l\u0027instaurazione di contenziosi\ncon ricorsi accolti dalle Sezioni riunite rileva anche sotto altri\nprofili. Il sindacato di ragionevolezza, infatti, risulta rafforzato\nnei casi in cui la «legificazione» dell\u0027atto amministrativo abbia\nl\u0027effetto diretto di sottrarre un determinato soggetto al sindacato\ngiurisdizionale, secondo una prospettiva complementare a quella\nesaminata autonomamente nel paragrafo che precede (che attiene alla\nnon adeguata ponderazione dei contenuti inseriti nella legge a\ncontenuto concreto). \n Riguardata da questo angolo di visuale, infatti, la disposizione\ndella cui legittimita\u0027 costituzionale si dubita contrasta con lo\nsvolgimento della funzione giurisdizionale e, comunque, lede il\nprincipio di effettivita\u0027 della relativa tutela, anche ove non si\ncondividesse la prospettazione della Finest secondo cui gli\naccertamenti gia\u0027 compiuti nella sentenza n. 17/2020 presenterebbero,\nin assenza di modifica delle situazioni di fatto, un\u0027efficacia\npreclusiva derivante direttamente dall\u0027art. 2909 del codice civile. \n Con l\u0027intervento normativo in questione si e\u0027, quindi, vanificato\nil diritto di difesa della ricorrente, esercitato con la proposizione\ndell\u0027azione e in precedenza soddisfatto con la pronuncia di\naccoglimento delle domande riguardanti l\u0027Elenco per il 2020,\nalterando la regolamentazione degli interessi stabilita dalla\nsentenza. Infatti, come in precedenza osservato, la formulazione\nletterale della previsione non consente di limitarne la portata alle\nsole annualita\u0027 decorrenti dal 2021, occorrendo estenderla anche al\n2020 (anno di entrata in vigore del precetto). Ma tale latitudine\napplicativa, ponendo nel nulla gli effetti della pronuncia\ngiurisdizionale n. 17/2020/RIS, divenuta intangibile, ha invaso\nl\u0027area riservata alla funzione giurisdizionale, vulnerando il\nprincipio della divisione dei poteri giurisdizionali e normativi. \n Di qui il denunciato conflitto con l\u0027art. 103, comma 2, della\nCostituzione, che attribuisce alla Corte dei conti l\u0027esercizio della\nfunzione giurisdizionale nelle materie di contabilita\u0027 pubblica. \n Infine, e per quanto esposto, le rilevate violazioni offrono\nchiaro fondamento al sospetto di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n23-quater, comma primo, del decreto-legge n. 137/2020 per conflitto\ncon l\u0027art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione. \n Nel caso sottoposto ad analisi la novella si e\u0027 sovrapposta alla\ngiurisdizione e ha radicalmente obliterato la condizione di parita\u0027\ndavanti al giudice naturale imparziale e terzo. \n18. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione \n Le leggi-provvedimento, come gia\u0027 innanzi accennato, non sono\nincompatibili, in se\u0027 e per se\u0027, con l\u0027assetto dei poteri stabilito\nin Costituzione. Tuttavia, nel vagliare la legittimita\u0027 delle leggi\nregionali e nazionali, la Corte costituzionale ha valorizzato il\nruolo svolto dalla partecipazione al procedimento amministrativo nel\ndisegno della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di\nprocedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti\namministrativi). \n In particolare, e\u0027 stato con chiarezza puntualizzato che il\nprocedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di\ncomposizione degli interessi, in quanto «[e\u0027] nella sede\nprocedimentale [...] che puo\u0027 e deve avvenire la valutazione\nsincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela,\na confronto sia con l\u0027interesse del soggetto privato operatore\neconomico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di\ncui sono titolari singoli cittadini e comunita\u0027, e che trovano nei\nprincipi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del\nprocedimento amministrativo, infatti, rende possibile l\u0027emersione di\ntali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonche\u0027 la\npubblicita\u0027 e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione\ndei principi di cui all\u0027art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241\n[...]: efficacia, imparzialita\u0027, pubblicita\u0027 e trasparenza. Viene in\ntal modo garantita, in primo luogo, l\u0027imparzialita\u0027 della scelta,\nalla stregua dell\u0027art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel\nmodo piu\u0027 adeguato ed efficace, dell\u0027interesse primario, in\nattuazione del principio del buon andamento dell\u0027amministrazione, di\ncui allo stesso art. 97 Cost.» (C. cost., sentenza n. 69 del 2018). \n Ancor piu\u0027 di recente, e\u0027 stato nettamente osservato che\n«[l]\u0027insistente valorizzazione delle modalita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa e dei suoi pregi non puo\u0027 evidentemente rimanere\nconfinata nella sfera dei dati di fatto, ma deve poter emergere a\nlivello giuridico-formale, quale limite intrinseco alla scelta\nlegislativa, pur senza mettere in discussione il tema della \"riserva\ndi amministrazione\" nel nostro ordinamento», evidenziando che se la\nmateria su cui insiste la disposizione di legge statale oggetto di\nsospetta illegittimita\u0027 presenta una conformazione legale che la\nconnota «con caratteristiche tali da enfatizzare il rispetto di\nregole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento\namministrativo, cio\u0027 deve essere tenuto in conto nel vagliare sotto\nil profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur\ntipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto» (C.\ncost., sentenza 23 giugno 2020, n 116). L\u0027applicazione di questo\ncriterio al caso in esame induce a concludere nel senso che la\ndisposizione in questione contrasta con i canoni della ragionevolezza\ne i principi di imparzialita\u0027 e buon andamento, tutelati dagli\narticoli 3 e 97 Cost. \n Secondo il disegno legislativo gia\u0027 esaminato, la qualita\u0027 di\namministrazione pubblica consegue all\u0027accertamento di un particolare\nstatus, suscettibile di variazioni nel corso del tempo e, comunque,\nancorato a specifici criteri di natura statistico-economica di\nderivazione eurounitaria. Al giudice contabile e\u0027 poi riconosciuta\n(dall\u0027art. 11, comma 6, lettera b, c.g.c.), in una materia\ntipicamente «amministrativa», conformata da regole di fonte unionale,\nla possibilita\u0027 di accertare il fatto controverso senza essere\nvincolato alle pregresse valutazioni compendiate nell\u0027inserimento\ndell\u0027Elenco formato dall\u0027Istituto nazionale di statistica. \n Ora, in casi come quello in esame, attribuire ex lege a otto enti\nuna qualita\u0027 soggettiva stabile, impedendo agli interessati di\nintervenire nel procedimento istruttorio che precede la pubblicazione\ndell\u0027Elenco, preclude loro la possibilita\u0027 di tutela contro mancanze\nche non potrebbero essere addebitate all\u0027atto legislativo, in quanto\nfisiologicamente estranee al relativo procedimento di formazione, in\ndifformita\u0027 dai principi di ragionevolezza. \n Inoltre, il controllo giurisdizionale in questione e\u0027 volto non\nsolo a «sanzionare» con l\u0027annullamento l\u0027attivita\u0027 amministrativa\nillegittima, ma anche a conformare l\u0027attivita\u0027 stessa cosi\u0027 da\nrenderla pienamente rispettosa dei principi di efficienza,\nimparzialita\u0027 e trasparenza costituzionalizzati dall\u0027art. 97 Cost.\n(C. cost., sentenza n. 116/2020, cit.). \n19. Violazione dell\u0027art. 117 della Costituzione, in relazione agli\narticoli 3 e 111 della Costituzione, con riferimento all\u0027art. 19 TUE,\nall\u0027art. 47 Carta dei diritti UE e agli articoli 6 e 13 CEDU \n In sede di trattazione dei dubbi di costituzionalita\u0027 che\ninteressano il secondo comma dell\u0027art. 23-quater e\u0027 stata richiamata\nla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui gli Stati\nmembri sono tenuti a delineare procedimenti che non siano, nelle\nsituazioni rientranti nel diritto dell\u0027Unione, meno favorevoli che in\nsituazioni simili disciplinate dal diritto interno (principio di\nequivalenza) e tali da rendere praticamente impossibile o\neccessivamente difficile l\u0027esercizio dei diritti conferiti dal\ndiritto dell\u0027Unione (principio di effettivita\u0027). \n Anche con riferimento al primo comma dell\u0027articolo in esame si\nconstata la lesione del principio di effettivita\u0027, considerato che\n«dalla struttura complessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale in\ndiscussione [risulta] che non esiste alcun rimedio giurisdizionale\ntale da permettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il\nrispetto dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell\u0027Unione,\noppure che l\u0027unico modo per poter adire un giudice da parte di un\nsingolo sia quello di commettere violazioni del diritto» (Corte di\ngiustizia UE, sentenza 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C-497/20,\npunto 62). \n La valutazione della disposizione sospettata di illegittimita\u0027\ncostituzionale alla stregua dei parametri di diritto interno e\nconvenzionale, secondo cui il principio della tutela giurisdizionale\neffettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto\ndell\u0027Unione, costituisce un principio generale del diritto UE,\nsancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali,\nfirmata a Roma il 4 novembre 1950. Cio\u0027 conduce a sollevare questione\ndi costituzionalita\u0027 anche con riferimento all\u0027art. 117, comma 1,\nCost., letto in combinato disposto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost.\ne con riferimento all\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47 Carta dei diritti UE e\nagli articoli 6 e 13 CEDU. Infatti, la mera disapplicazione della\nnorma anticomunitaria non appare rimedio sufficiente, tenuto conto\ndella lesione di diritti fondamentali presidiati sia dalla\nCostituzione che in sede di diritto sovranazionale e della necessita\u0027\ndi offrire una stabile tutela del diritto della ricorrente alla\ncorretta rivalutazione della sua qualita\u0027 di «amministrazione\npubblica» alla stregua delle regole dettate dal regolamento SEC 2010. \n20. Conclusioni \n Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto\nrimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell\u0027art. 134 Cost.,\ndell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e\ndell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intero art. 23-quater del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (inserito dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176), anche in relazione all\u0027elenco\nannesso. \n\n \n P.Q.M. \n \n la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando sul ricorso\nin epigrafe, \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione\nagli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione,\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera\ndei deputati. \n Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio\n2025. \n \n Il Presidente: Della Ventura","elencoNorme":[{"id":"63932","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"inserito 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