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S.. \n \nProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova\n dell\u0027imputato - Preclusione in relazione al delitto di incendio\n boschivo colposo di cui all\u0027art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. \n- Codice penale, art. 168-bis. \n\n\r\n(GU n. 4 del 22-01-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI CAGLIARI \n \n \n Sezione dei giudici per le indagini preliminari \n e dell\u0027udienza preliminare \n \n Il giudice dott. Giorgio Altieri, ... letti gli atti del\nprocedimento penale n. 8721/23 RNR nei confronti di S.S., nato a ...\nil ..., elettivamente domiciliato presso l\u0027avv. Gianfranco Macciotta; \n Vista la questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata dalla\ndifesa nell\u0027udienza preliminare del 28 novembre 2024 in relazione\nalla disposizione di cui all\u0027art. 168-bis del codice penale con\nriferimento ai parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 27,\ncomma 3 della Costituzione; \n Sentito il pubblico ministero, il quale ha espresso parere\ncontrario; \n \n Osserva: \n \n1) La norma viziata e le disposizioni violate. \n La difesa ha sollevato questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 168-bis del codice penale, nella part in cui non consente\nla sospensione del processo con messa alla prova in ordine al delitto\ndi incendio boschivo colposo di cui all\u0027art. 423-bis, secondo comma,\ndel codice penale, in quanto punito con pena edittale superiore nel\nmassimo a quattro anni di reclusione e non incluso tra i delitti di\ncui all\u0027art. 550 comma 2 del codice di procedura penale. \n La difesa, infatti ha osservato che il decreto legislativo n.\n150/2022 ha notevolmente espanso il catalogo dei delitti a citazione\ndiretta di cui all\u0027art. 550 comma 2 del codice di procedura penale,\nincludendo delitti dolosi e puniti con pena superiore rispetto a\nquello in analisi; l\u0027esclusione del delitto di incendio boschivo\ncolposo, dunque, sarebbe in contrasto con il principio di\nragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e precluderebbe\nl\u0027applicazione di una pena piu\u0027 idonea alla rieducazione del\ncondannato, determinando un contrasto con l\u0027art. 27, comma 3 della\nCostituzione. \n2) Rilevanza della questione. \n Con istanza depositata in cancelleria il 22 novembre 2024 il\ndifensore, in forza di idonea procura speciale, ha chiesto la\nsospensione del processo nei confronti di S. S. con messa alla prova\ne depositato il relativo modello di richiesta di elaborazione del\nprogramma (MAP1) presentato all\u0027UIEPE. \n A legislazione vigente la richiesta e\u0027 inammissibile: \n il reato in contestazione (art. 423-bis, comma 2 del codice\npenale) e\u0027 punito con la reclusione da unoa cinque anni, e dunque\nsupera la soglia massima di quattro anni di reclusione prevista\ndall\u0027art. 168-bis del codice penale. \n il reato inoltre non e\u0027 incluso nel catalogo dei reati di cui\nall\u0027art. 550 comma 2 del codice di procedura penale, per i quali e\u0027\nammessa la sospensione con messa alla prova in deroga ai limiti di\npena. \n Non ricorrono altri motivi ostativi, e in base agli elementi\npresenti negli atti l\u0027istanza sarebbe certamente accoglibile. S. non\nha mai usufruito della messa alla prova, si tratta di un reato\ncolposo (incendio boschivo causato da una stufa lasciata incautamente\naccesa e non sorvegliata per pochi minuti), l\u0027imputato non ha\nprecedenti penali rilevanti (un procedimento per rissa definito con\ndecreto penale di condanna nel 1982), si puo\u0027 senz\u0027altro formulare\nuna prognosi favorevole. \n L\u0027accoglimento della questione consentirebbe dunque all\u0027imputato\ndi beneficiare di un istituto per il quale ha presentato domanda e al\nquale a legislazione vigente non potrebbe accedere, per cui l\u0027istanza\ndovrebbe essere dichiarata inammissibile senza neppure effettuare\nl\u0027istruttoria prevista dall\u0027art. 464-bis, comma 5, del codice di\nprocedura penale. \n3) La non manifesta infondatezza in riferimento al parametro di cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione. \n La norma si presta a dubbi di legittimita\u0027 costituzionale con\nriferimento al parametro dell\u0027art. 3 della Costituzione, per\nviolazione del principio di ragionevolezza. \n In linea generale la scelta legislativa e\u0027 di ancorare l\u0027accesso\nali\u0027istituto alla pena detentiva massima, non superiore a quattro\nanni, e dunque alla gravita\u0027 del fatto in astratto. \n La seconda parte dell\u0027art. 168-bis, comma 1 del codice penale\nestende pero\u0027 la possibilita\u0027 di sospensione con messa alla prova ai\ndelitti indicati dall\u0027art. 550 comma 2 del codice di procedura\npenale, e proprio su questo punto si deve dubitare della\nragionevolezza della scelta normativa. \n Innanzitutto la genesi storica della disposizione dell\u0027art. 550\ncomma 2 del codice di procedura penale deriva dalla distinzione,\npresente nell\u0027impianto originario del codice di procedura penale, tra\ncompetenza del Tribunale e competenza del pretore. \n La competenza del pretore, in base alla direttiva 12 della legge\ndelega, si fondava sulla coniugazione tra criterio quantitativo e\nqualita\u0027 del reato: dovevano essere attribuiti al pretore i reati al\ndi sotto di una determinata soglia punitiva e quelli, puniti con pena\nsuperiore, in relazione alle quali le indagini non fossero\nincompatibili con la maggiore snellezza e celerita\u0027 del procedimento\npretorile rispetto a quello davanti al Tribunale. \n Tale criterio si e\u0027 tradotto, nel testo originario del codice, in\nuna competenza generale del pretore per i reati puniti con pena\ndetentiva non superiore nel massimo a quattro anni (art. 7, comma 1\ndel codice di procedura penale) e in una competenza per materia per\nalcuni reati, la maggior parte dei quali e\u0027 tuttora inclusa nel\ncatalogo dei delitti a citazione diretta (con alcune significative\neccezioni, tra cui i maltrattamenti in famiglia e l\u0027omicidio\ncolposo). \n Con l\u0027istituzione del giudice unico di primo grado (decreto\nlegislativo n. 51/1998) e alcuni successivi interventi legislativi\nl\u0027art. 550 codice di procedura penale si e\u0027 strutturato in modo da\ncomprendere tra i reati a citazione diretta, in linea di massima,\nquelli precedentemente attribuiti alla competenza pretorile, sia per\nlimiti di pena, sia nominativamente (con le esclusioni gia\u0027\nindicate): violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza,\noltraggio a magistrato in udienza, violazione di sigilli aggravata,\nrissa aggravata, lesioni personali stradali, furto aggravato,\nricettazione. \n Questo criterio e\u0027 stato fortemente innovato dal decreto\nlegislativo n. 150/2022. \n La legge n. 134/2021 («Delega al Governo per l\u0027efficienza del\nprocesso penale nonche\u0027 in materia di giustizia riparativa e\ndisposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»)\nha previsto, all\u0027art. 1, comma 9, lettera l), l\u0027estensione del\ncatalogo dei reati di competenza del Tribunale in composizione\nmonocratica per i quali l\u0027azione penale e\u0027 esercitata con decreto di\ncitazione diretta a giudizio «a delitti da individuare tra quelli\npuniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei\nanni. anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino\nrilevanti difficolta\u0027 di accertamento». \n Il legislatore del 2021, dunque, ha confermato il criterio che\ngia\u0027 guidava, nella legge delega del codice, l\u0027individuazione della\ncompetenza per materia del pretore. cioe\u0027 la sintesi tra gravita\u0027 del\nreato e semplicita\u0027 dell\u0027accertamento processuale, che giustifica un\nrito meno garantito. \n La delega e\u0027 stata attuata dal decreto legislativo n. 150/2022\nattraverso un notevole ampliamento dell\u0027art. 550 comma 2, con\nl\u0027inserimento di una serie di delitti dolosi, disciplinati dal codice\npenale o da leggi speciali, rispondenti ai requisiti indicati. \n Ritornando all\u0027istituto della messa alla prova, si puo\u0027 dunque\ndireche il razionale di fondo dell\u0027accesso all\u0027istituto e\u0027 sempre\nquello della gravita\u0027 del reato. \n Infatti anche per i delitti di cui all\u0027art. 550, comma 2, codice\ndi procedura penale il criterio fondamentale e\u0027 che siano puniti con\npena massima inferiore a sei anni (anche se in realta\u0027 alcuni dei\nreati precedentemente inseriti nella norma prevedono sanzioni\nsuperiori: ad esempio la ricettazione). \n Poiche\u0027 non tutti i delitti rientranti in tali limiti edittali\nsono stati inclusi nella disposizione dell\u0027art. 550 comma 2, il\nrinvio recettizio dell\u0027art. 168-bis codice penale ha fatto si\u0027 che\nl\u0027accesso ali\u0027istituto sia consentito per delitti dolosi piu\u0027 gravi,\nper limiti di pena minima e massima, di reati colposi (tra cui quello\ncontestato a S.) che non permettono la sospensione del processo con\nmessa alla prova. \n Tale effetto non deriva da valutazioni discrezionali del\nlegislatore sul reato specifico, ma dall\u0027altro criterio dettato dalla\nlegge delega, la semplicita\u0027 dell\u0027accertamento processuale, cioeun\nmotivo eccentrico rispetto alla ratio dell\u0027ammissibilitao no della\nmessa alla prova, che come si e\u0027 detto si fonda sulla gravita\u0027 del\nreato. \n La contraddizione e\u0027 stata colta dallo stesso legislatore\ndelegante. \n La legge n. 134/2021 prevedeva (comma 22 lettera a)) l\u0027estensione\ndell\u0027ambito di applicabilita\u0027 della sospensione con messa alla prova,\n«oltre ai casi previsti dall\u0027art. 550, comma 2, del codice di\nprocedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena\nedittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si\nprestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte\ndell\u0027autore, compatibili con l\u0027istituto». \n Il legislatore del 2021, dunque, ha ribadito che il criterio\nfondamentale e\u0027 che il reato sia punibile con pena non superiore a\nsei anni, e che dunque la ratio e\u0027 di escludere la messa alla prova\nper reati di particolare gravita\u0027, e ha avvertito la necessita\u0027 di\nestendere l\u0027istituto a reati che, pur non compresi nel catalogo di\nquelli a citazione diretta per le rilevanti difficolta\u0027 di\naccertamento, si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori. \n Sotto tale aspetto, tuttavia, la delega non e\u0027 stata attuata, e\nda cio\u0027 conseguono dubbi che nonappaiono manifestamente infondati\nsulla razionalita\u0027 dell\u0027esclusionedall\u0027istituto di un reato come\nquello in analisi, che rientra nel limite di pena di sei anni e che\nsi presta certamente a percorsi risocializzanti o riparatori,\ninnanzitutto per la sua natura colposa. \n4) Il parametro dell\u0027art. 27, comma 3 della Costituzione. \n Si ritiene invece che non vi siano i presupposti per la\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale in relazione\nall\u0027altro parametro individuato dalla difesa, cioe\u0027 quello della\nfinalita\u0027 rieducativa della pena \n Una questione simile, infatti, e\u0027 stata posta alla Corte\ncostituzionale in merito alla fattispecie dell\u0027omicidio stradale. La\nCorte, con la sentenza n. 146/2023, l\u0027ha ritenuta infondata,\nrilevando che qualora la pena determinata in concreto fosse inferiore\na determinati limiti - certamente compatibili, nel caso concreto con\nla pena edittale - «soccorrerebbero altri istituti (quali le misure\nalternative alla detenzione, nonche\u0027 la sospensione condizionale\ndella pena), parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena\nche possa essere percepita come non proporzionata e quindi tale da\nnon favorire la risocializzazione del condannato». \n\n \n P.Q.M. \n \n il Giudice: \n 1) dichiara non manifestamente infondata la questione di\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 168-bis del codice penale, in\nriferimento al principio di ragionevolezza di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, nella parte in cui non consente la sospensione del\nprocesso con messa alla prova in relazione al delitto di incendio\nboschivo colposo di cui all\u0027art. 423-bis, secondo comma, del codice\npenale; \n 2) per l\u0027effetto, dispone la trasmissione degli atti alla\nCorte costituzionale e la sospensione del procedimento. \n Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all\u0027art. 23,\nultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. \n Cagliari, 28 novembre 2024. \n \n Il Giudice","elencoNorme":[{"id":"62255","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"168","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78829","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |