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Sardegna e delle relative norme di attuazione nonché secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale – Disciplina che, nell’individuare le aree idonee e non, ha obliterato la valutazione in concreto, nella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi in relazione agli impianti localizzati in tali aree non idonee, avendo posto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER – Violazione della riserva di procedimento amministrativo – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta – Lesione dei principi di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili e di contrasto al cambiamento climatico, evincibili dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione del principio di proporzionalità che, in una delle declinazioni specificata dal diritto europeo derivato, richiede agli stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative siano proporzionate, necessarie, trasparenti e non discriminatorie – Irragionevole sacrificio della libertà di iniziativa economica – Incondizionato sacrificio del principio dello sviluppo sostenibile, lesivo della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Contrasto con il principio europeo di integrazione ambientale funzionale a ridurre le pressioni sull’ambiente derivanti dalle politiche e dalle attività di altri settori e a raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento, atteso l’impatto della suddetta normativa su procedimenti già definiti che osta a qualsiasi possibilità di realizzare in sede amministrativa l’opportuno bilanciamento degli interessi in gioco.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"EF Agri Società Agricola a r.l.","prima_controparte":"Regione Autonoma della Sardegna, Ministero dell\u0027Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura ed altri 2","altre_parti":"EF Agri Società Agricola a r.l., Regione autonoma della Sardegna","testo_atto":"N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale\nper la Sardegna sul ricorso proposto da EF Agri Societa\u0027  Agricola  a\nr.l. contro la Regione autonoma della Sardegna e altri. \n \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione Autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\n  aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di  impianti\n  a fonti di energia rinnovabile (FER)  -  Previsione  che  individua\n  tali aree al fine di favorire la transizione ecologica,  energetica\n  e climatica nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  all\u0027art.  9,\n  primo  e  secondo  periodo,  della   Costituzione   nonche\u0027   delle\n  disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera  f),  m)  ed  n),  art.  4,\n  lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna e delle relative\n  norme di attuazione nonche\u0027 secondo un criterio  pianificatorio  di\n  sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica  e\n  quella di governo del territorio - Previsione  che  e\u0027  vietata  la\n  realizzazione degli impianti ricadenti nelle  rispettive  aree  non\n  idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9\n  e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 -  Previsione\n  che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli  FER\n  la cui procedura autorizzativa  e  di  valutazione  ambientale,  di\n  competenza regionale o statale, e\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata\n  in vigore della medesima legge regionale - Previsione che non  puo\u0027\n  essere  dato  corso  alle  istanze  di  autorizzazione   che,   pur\n  presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20\n  del 2024, risultino  in  contrasto  con  essa  e  ne  pregiudichino\n  l\u0027attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti\n  i titoli abilitativi comunque denominati gia\u0027  emanati,  aventi  ad\n  oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di\n  efficacia - Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti  aventi\n  ad oggetto impianti che hanno  gia\u0027  comportato  una  modificazione\n  irreversibile dello stato dei luoghi - Previsione che,  qualora  un\n  progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree\n  definite idonee, sia nelle aree definite  non  idonee,  prevale  il\n  criterio di non idoneita\u0027. \n- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti\n  per l\u0027individuazione di  aree  e  superfici  idonee  e  non  idonee\n  all\u0027installazione e promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia\n  rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei   procedimenti\n  autorizzativi) artt. 1, commi, 1, lettera a), 5, 7, e  Allegati  A,\n  B, C, D ed E. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n \n        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA \n                            Sezione prima \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro  generale  901  del  2024,  integrato  da  motivi  aggiunti,\nproposto da EF Agri Societa\u0027 Agricola a r.l., in persona  del  legale\nrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  dall\u0027avv.  Andrea\nSticchi Damiani con domicilio digitale come da  PEC  da  registri  di\ngiustizia; \n    contro \n        Regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del  legale\nrappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati\nFloriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da  PEC\nda registri di giustizia; \n        Regione autonoma della Sardegna -  Assessorato  della  difesa\ndell\u0027ambiente, in persona dell\u0027Assessore pro tempore, non  costituito\nin giudizio; \n    nonche\u0027 contro \n        Ministero dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  in\npersona del Ministro pro tempore, Ministero della cultura, in persona\ndel  Ministro  pro   tempore,   Ministero   dell\u0027agricoltura,   della\nsovranita\u0027 alimentare e delle foreste, in persona  del  Ministro  pro\ntempore; Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona  del\nPresidente pro  tempore,  tutti  rappresentati  e  difesi  per  legge\ndall\u0027Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari,  con  domicilio\ndigitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio  fisico  ex\nlege presso i suoi uffici in via Nuoro, 50; \n    Per l\u0027annullamento previa adozione delle idonee misure cautelari \n        quanto al ricorso introduttivo: della nota prot. n. 27176 del\n10  settembre  2024,  con  la  quale   l\u0027Assessorato   della   difesa\ndell\u0027ambiente della Regione Sardegna - Servizio valutazione impatti e\nincidenze ambientali, ha comunicato la «sospensione del procedimento»\ndi  Verifica  di  assoggettabilita\u0027  alla  valutazione   di   impatto\nambientale  del  progetto   agrivoltaico   della   societa\u0027   odierna\nricorrente; \n        della nota dell\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente  della\nRegione Sardegna - Direzione generale dell\u0027ambiente  prot.  n.  26528\ndel 3 settembre 2024, recante in oggetto «Applicazione  delle  misure\ndi salvaguardia della legge regionale n. 5/2024  ai  procedimenti  di\nVIA non ancora conclusi»; \n        il tutto previa, se del  caso,  disapplicazione  dell\u0027art.  3\ndella l.r. n. 5 del 3 luglio 2024  per  contrasto  con  la  normativa\neuropea, ovvero previa rimessione  alla  Corte  costituzionale  della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale del medesimo  art.  3  della\nl.r. n. 5 del 3 luglio 2024; \n    nonche\u0027 per l\u0027accertamento \n        dell\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inerzia serbata dall\u0027Amministrazione\ncompetente   alla    conclusione    dell\u0027iter    di    verifica    di\nassoggettabilita\u0027  a  V.I.A.,   avviato   con   l\u0027istanza   trasmessa\ndall\u0027odierna ricorrente in data 15 novembre 2023; \n    e per la condanna \n      dell\u0027Amministrazione    alla    sollecita    definizione    del\nprocedimento, chiedendo sin d\u0027ora la nomina di un commissario ad acta\nin caso di perdurante  o  rinnovata  inerzia  dell\u0027Amministrazione  a\nconcludere il procedimento; \n    esteso, con ricorso per motivi aggiunti \n    notificati in data 14 febbraio  2025  e  depositati  in  data  18\nfebbraio 2025, \n    all\u0027annullamento \n        della nota prot. n. 37875 del 16 dicembre 2024, con la  quale\nl\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente  della  Regione  Sardegna  -\nServizio valutazione impatti e incidenze ambientali, ha comunicato il\nriavvio del procedimento di screening VIA al fine  di  «valutare  gli\neffetti della l.r. n. 20/2024 sull\u0027intervento di che trattasi»; \n        il tutto previa, se del caso,  disapplicazione  dell\u0027art.  1,\ncomma 1, lettera a), comma 5 e 7, della l.r. n.  20  del  5  dicembre\n2024 e relativi allegati, per contrasto  con  la  normativa  europea,\novvero previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di\nlegittimita\u0027 del medesimo art. 1, comma 1, lettera a), comma 5  e  7,\ndella l.r. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi allegati; \n        in  via  subordinata,  e  solo  ove   occorrer   possa,   per\nl\u0027annullamento degli articoli 1, comma 2, lettera b), 3, comma  1,  e\n7, comma 2, lettera c), e comma 3, del decreto ministeriale 21 giugno\n2024, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2  luglio  2024  -  Serie\ngenerale - n. 153,  adottato  dal  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della\nsicurezza energetica di concerto con il Ministero della cultura e  il\nMinistero  dell\u0027agricoltura,  della  sovranita\u0027  alimentare  e  delle\nforeste e avente ad oggetto la «Disciplina  per  l\u0027individuazione  di\nsuperfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di  impianti  a  fonti\nrinnovabili», nella parte in  cui  prevede  la  possibilita\u0027  per  le\nregioni  di  individuare  le  superfici  e  le   aree   «non   idonee\nall\u0027installazione  di  impianti  a  fonti  rinnovabili»,  nonche\u0027  la\n«possibilita\u0027 di fare salve le aree idonee di cui all\u0027art. 20,  comma\ndel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»; \n    nonche\u0027 per l\u0027accertamento \n        dell\u0027illegittimita\u0027   della   perdurante   inerzia    serbata\ndall\u0027Amministrazione  competente  alla   conclusione   dell\u0027iter   di\nverifica  di  assoggettabilita\u0027  a  V.I.A.,  avviato  con   l\u0027istanza\ntrasmessa dall\u0027odierna ricorrente in data 15 novembre 2023; \n    e per la condanna \n        dell\u0027Amministrazione   alla   sollecita    definizione    del\nprocedimento, chiedendo sin d\u0027ora la nomina di un commissario ad acta\nin caso di perdurante  o  rinnovata  inerzia  dell\u0027Amministrazione  a\nconcludere il procedimento; \n    esteso,   con   ulteriore   ricorso    per    motivi    aggiunti,\nall\u0027annullamento \n        della nota prot. n. 4931 del 14 febbraio 2025, con  la  quale\nl\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente  della  Regione  Sardegna  -\nServizio valutazione impatti e incidenze  ambientali,  ha  comunicato\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza di screening VIA; \n        di ogni  altro  atto  presupposto,  connesso  e  conseguente,\nancorche\u0027 non conosciuto dall\u0027odierna ricorrente, ivi inclusa la nota\ndell\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente della Regione Sardegna  -\nServizio valutazione impatti e incidenze ambientali  prot.  n.  37875\ndel 16 dicembre  2024  gia\u0027  impugnata  con  il  ricorso  per  motivi\naggiunti del 14 febbraio 2025; \n        il tutto previa, se del caso,  disapplicazione  dell\u0027art.  1,\ncomma 1, lettera a), comma 5 e 7, della l.r. n.  20  del  5  dicembre\n2024 e relativi allegati, per contrasto  con  la  normativa  europea,\novvero previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di\nlegittimita\u0027 del medesimo art. 1, comma 1, lettera a), comma 5  e  7,\ndella l.r. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi allegati; \n        in  via  subordinata,  e  solo  ove   occorrer   possa,   per\nl\u0027annullamento degli articoli 1, comma 2, lettera b), 3, comma  1,  e\n7, comma 2, lettera c), e comma 3, del decreto ministeriale 21 giugno\n2024, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2  luglio  2024  -  Serie\ngenerale - n. 153,  adottato  dal  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della\nsicurezza energetica di concerto con il Ministero della cultura e  il\nMinistero  dell\u0027agricoltura,  della  sovranita\u0027  alimentare  e  delle\nforeste e avente ad oggetto la «Disciplina  per  l\u0027individuazione  di\nsuperfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di  impianti  a  fonti\nrinnovabili», nella parte in  cui  prevede  la  possibilita\u0027  per  le\nregioni  di  individuare  le  superfici  e  le   aree   «non   idonee\nall\u0027installazione  di  impianti  a  fonti  rinnovabili»,  nonche\u0027  la\n«possibilita\u0027 di fare salve le aree idonee di cui all\u0027art. 20,  comma\ndel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»; \n    nonche\u0027 per l\u0027accertamento \n        dell\u0027illegittimita\u0027   della   perdurante   inerzia    serbata\ndall\u0027Amministrazione  competente  alla   conclusione   dell\u0027iter   di\nverifica  di  assoggettabilita\u0027  a  V.I.A.,  avviato  con   l\u0027istanza\ntrasmessa dall\u0027odierna ricorrente in data 21 febbraio 2024; \n    e per la condanna \n        dell\u0027Amministrazione   alla   sollecita    definizione    del\nprocedimento, chiedendo sin d\u0027ora la nomina di un commissario ad acta\nin caso di perdurante  o  rinnovata  inerzia  dell\u0027Amministrazione  a\nconcludere il procedimento. \n    Visti il ricorso, gli  atti  di  motivi  aggiunti  e  i  relativi\nallegati; \n    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione autonoma\ndella Sardegna, dei Ministeri e della Presidenza  del  Consiglio  dei\nministri, con i relativi allegati; \n    Visti gli articoli 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n.  87,  79,\ncomma 1, c.p.a., e 295 del codice di procedura civile; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott.\nRoberto Montixi e uditi per le parti: l\u0027avvocato Mattia Malinverni  -\nin dichiarata sostituzione dell\u0027avvocato Andrea Sticchi Damiani - per\nla societa\u0027 ricorrente, l\u0027avvocato  Floriana  Isola  per  la  Regione\nSardegna  e  l\u0027avvocato   dello   Stato   Annabella   Risi   per   le\namministrazioni statali resistenti; \n \n       Premesso e considerato in fatto e diritto quanto segue \n \n    1. In data 15 novembre 2023 la societa\u0027 EF Agri Societa\u0027 Agricola\na r.l.  ha  presentato  presso  il  Servizio  valutazione  impatti  e\nincidenze ambientali della Regione Sardegna istanza per  l\u0027avvio  del\nprocedimento di verifica di  assoggettabilita\u0027  alla  valutazione  di\nimpatto ambientale (c.d. screening VIA) ai sensi degli articoli 19  e\nss. del decreto legislativo n. 152/2006, relativamente a un  progetto\ndi impianto agri-voltaico sito nei Comuni  di  Solarussa  e  Zarfaliu\n(OR). \n    Ha rappresentato la ricorrente che il progetto, avente a  oggetto\nun intervento «di pubblica utilita\u0027» ed «indifferibile e urgente»  ai\nsensi dell\u0027art. 12, comma 1, del decreto legislativo  n.  387/2003  e\ndell\u0027art. 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152/2006,  e\u0027\nincluso nell\u0027allegato I-bis del  testo  unico  dell\u0027ambiente  -  TUA,\napprovato  con  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  in  quanto\ncostituente opera strategica ai fini dell\u0027implementazione del PNIEC e\ndel PNRR. Il progetto, inoltre, insiste su  «area  idonea»  ai  sensi\ndell\u0027art. 20, comma 8, lettera c-quater del  decreto  legislativo  n.\n199/2021. \n    2. Con nota prot. n. 25176 del 10 settembre 2024 il Servizio VIA,\ndecorso il termine perentorio di cui all\u0027art. 19,  comma  6,  decreto\nlegislativo n. 152/2006, ha tuttavia comunicato alla  ricorrente  «la\nsospensione  del  procedimento  sino  al   termine   previsto   nella\nsopraccitata l.r.  n.  5/2024  ...  vista  la  nota  della  Direzione\ngenerale dell\u0027ambiente, prot. D.G.A. n. 26528 del 3  settembre  2024,\ncon la quale sono state date indicazioni al Servizio scrivente  circa\nl\u0027applicazione della suddetta l.r.  ai  procedimenti  in  materia  di\nvalutazione ambientale, da avviare o in corso di istruttoria». \n    La societa\u0027 era, inoltre, venuta a conoscenza del  fatto  che  la\nRegione  autonoma  della  Sardegna   (RAS)   -   Direzione   generale\ndell\u0027ambiente, in seguito alla «moratoria» introdotta dalla  l.r.  n.\n5/2024 aveva comunicato agli Uffici di sospendere i  procedimenti  di\nvalutazione di impatto ambientale di competenza regionale e  relativi\nagli ambiti territoriali individuati dalla medesima legge  presentati\nsuccessivamente o in corso di istruttoria alla data di  pubblicazione\ndella l.r. nel BURAS (4 luglio 2024). \n    3.  Con  il  ricorso  introduttivo   la   societa\u0027   ha   chiesto\nl\u0027annullamento delle note impugnate, meglio specificate in  epigrafe,\nprevia  disapplicazione  dell\u0027art.  3  della  l.r.  n.  5/2024,   per\ncontrasto con la normativa  europea  ovvero  previa  rimessione  alla\nCorte costituzionale della questione  di  legittimita\u0027  del  medesimo\nart. 3, e ha  inoltre  chiesto  l\u0027accertamento  dell\u0027inerzia  serbata\ndall\u0027Amministrazione nel concludere il procedimento. \n    Il ricorrente, in  particolare,  ha  dedotto  -  sotto  un  primo\nprofilo - il vizio di violazione e falsa applicazione della  l.r.  n.\n5/2024 e del quadro normativo di riferimento in materia di impianti a\nenergia  rinnovabile  (FER),  deducendo  come  la   norma   regionale\nrichiamata dal Servizio VIA fosse inapplicabile al  caso  di  specie,\nanche  in  virtu\u0027  di  una  sua  interpretazione   costituzionalmente\norientata, venendo in rilievo non un impianto gia\u0027 autorizzato, ma un\nprocedimento  in  corso   di   svolgimento   per   la   Verifica   di\nassoggettabilita\u0027 a VIA. \n    4. Con il secondo  motivo  di  ricorso  la  societa\u0027  ha  dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027    dei     provvedimenti     impugnati     derivante\ndall\u0027illegittimita\u0027 euro-unitaria dell\u0027art. 3 della  l.r.  n.  5/2024\nche, pertanto, avrebbe dovuto essere disapplicata. \n    4.1. Il divieto di autorizzare  e  realizzare  gli  impianti  FER\nprevisto dall\u0027art. 3, comma 1, della l.r. n. 5/2024 avrebbe, infatti,\nsottratto  in  modo  indiscriminato  il  territorio   regionale   dal\nperseguimento  dei  target  vincolanti  per  lo  Stato  italiano.  In\nparticolare, la direttiva UE 2018/2001, recepita dallo Stato italiano\ncon il decreto legislativo n.  199/2021  ha  fissato  l\u0027obiettivo  di\nriduzione delle emissioni al 2030 pari  al  32%  (poi  aggiornato  al\n42,5% con la direttiva UE 2023/2413) e, all\u0027art. 15, ha  previsto  il\nvincolo per gli Stati  membri  di  adottare  misure  appropriate  per\nassicurare che «a) le procedure amministrative siano razionalizzate e\naccelerate al livello amministrativo adeguato e siano fissati termini\nprevedibili per le procedure di cui al primo comma; b)  le  norme  in\nmateria di autorizzazione, certificazione e  concessione  di  licenze\nsiano  oggettive,  trasparenti  e   proporzionate,   non   contengano\ndiscriminazioni tra partecipanti e  tengano  pienamente  conto  delle\nspecificita\u0027 di ogni singola tecnologia per le energie  rinnovabili»,\nnonche\u0027 l\u0027adozione di zone di accelerazione per uno o  piu\u0027  tipi  di\nenergie da fonti rinnovabili. Ugualmente il regolamento UE  2577/2022\nha stabilito il principio, in sede di  ponderazione  degli  interessi\ngiuridici nei singoli  casi,  della  priorita\u0027  della  costruzione  e\ndell\u0027esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti\nrinnovabili. \n    4.2. I provvedimenti impugnati, pertanto,  nella  misura  in  cui\nrecepiscono e danno attuazione all\u0027art. 3 della  l.r.  n.  5/2024  si\npongono in contrasto con la normativa europea, frustrandone l\u0027effetto\nutile. La normativa regionale, infatti,  nella  parte  in  cui  vieta\nl\u0027autorizzazione e la  realizzazione  di  impianti  FER  si  pone  in\ncontrasto  con  il  principio  di  massima  diffusione  delle   fonti\nrinnovabili e coi target stabiliti a  livello  euro-unitario,  con  i\nprincipi  di  semplificazione  dei  procedimenti   autorizzativi   di\nimpianti FER, con la natura di  interesse  pubblico  prevalente  alla\nrealizzazione  di  impianti  FER,  con  l\u0027obiettivo  di  semplificare\nulteriormente  le  procedure  autorizzative  nelle   c.d.   aree   di\naccelerazione, tra cui l\u0027area in esame che si configura  come  idonea\nai  sensi  dell\u0027art.  20,  comma  8,  lettera  c-quater  del  decreto\nlegislativo n. 199/2021, con l\u0027obiettivo di ridurre al minimo le c.d.\nzone di esclusione, che invece vengono estese di fatto alla totalita\u0027\ndel territorio regionale. \n    5. Con  il  terzo  motivo  di  ricorso  la  societa\u0027  ha  dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027  dei  provvedimenti  impugnati   in   via   derivata\ndall\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3 della l.r. n.  5/2024,\nove   interpretabile   nel   senso    prospettato    dall\u0027Assessorato\nall\u0027ambiente (ovvero nel senso che il  divieto  di  realizzare  nuovi\nimpianti comporti anche la sospensione delle procedure  autorizzative\nin corso). \n    5.1. In primo luogo, infatti, l\u0027art. 3 della l.r.  n.  5/2024  si\nporrebbe in contrasto con  gli  articoli  3  e  117,  comma  3  della\nCostituzione   poiche\u0027,   nel   prevedere   la    c.d.    «moratoria»\ncontrasterebbe con la normativa statale di  riferimento  che  pone  i\nprincipi fondamentali, vincolanti  per  le  regioni,  in  materia  di\n«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia», e  in\nparticolare con l\u0027art.  20,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.\n199/2021 secondo  cui  «Nelle  more  dell\u0027individuazione  delle  aree\nidonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni  dei\ntermini dei procedimenti di autorizzazione». Inoltre,  la  previsione\nimpedirebbe  in  modo   illogico   e   irragionevole   una   adeguata\nponderazione  degli  interessi  coinvolti,  trascurando   l\u0027interesse\npubblico  alla  realizzazione  di  impianti  FER   e   imponendo   la\nsospensione dei procedimenti autorizzativi in  base  alla  loro  mera\npendenza e non per effetto dell\u0027effettiva sussistenza  di  pregiudizi\nderivanti dall\u0027installazione degli impianti. \n    La stessa giurisprudenza costituzionale, secondo  quanto  dedotto\ndalla ricorrente, ha piu\u0027 volte affermato che i principi fondamentali\nin materia di impianti FER sul territorio nazionale  sono,  in  primo\nluogo, la compatibilita\u0027 ex lege degli impianti con le aree  agricole\n(ex art. 12, comma 7, decreto legislativo n. 387/2003) e, in  secondo\nluogo, che il  solo  potere  conferito  alle  regioni  e\u0027  quello  di\nindividuare aree non idonee all\u0027installazione di impianti FER con  la\nprecisazione che si deve trattare di una indicazione  di  massima  da\noperare con un atto di pianificazione da bilanciare e ponderare nella\nsede   del   procedimento   amministrativo,   stigmatizzando   invece\ninterventi normativi volti a precludere la realizzazione di  impianti\nFER su ampie porzioni del territorio regionale. \n    Le disposizioni regionali censurate, vietando l\u0027autorizzazione  e\nla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in aree nelle  quali\nil legislatore statale lo permette e prevedendo che siano le  proprie\n«misure  di  salvaguardia»  a   trovare   applicazione   nelle   more\ndell\u0027approvazione della legge regionale di individuazione delle  aree\nidonee  ex  art.  20,  comma  4,  decreto  legislativo  n.  199/2021,\ncontrastano dunque con la normativa statale stessa  che  non  ammette\ndivieti o moratorie e che, in relazione  alle  aree  non  idonee,  si\nlimita ad attribuire alle regioni il potere di individuare tali  aree\nmediante  strumenti  di  programmazione  senza  che   cio\u0027   comporti\nimpedimenti assoluti alla localizzazione degli impianti FER. \n    In sintesi, dunque, la norma regionale  eccederebbe,  secondo  la\nricorrente, le competenze in materia,  i  cui  principi  fondamentali\nsono stabiliti dallo  Stato  e  rispetto  ai  quali  si  porrebbe  in\ncontrasto frontale. \n    5.2.  Inoltre,  secondo  la  ricorrente,  poiche\u0027  la  disciplina\nstatale  e\u0027  di  derivazione  eurounitaria   sussisterebbe   altresi\u0027\nl\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  della  disposizione  regionale  «di\nmoratoria» suindicata per contrasto  con  l\u0027art.  117,  primo  comma,\ndella  Costituzione,  dato   che   la   legge   regionale,   vietando\nindiscriminatamente l\u0027autorizzazione  e  la  realizzazione  di  nuovi\nimpianti,  e\u0027  idonea  a  pregiudicare  gli  obiettivi  fissati   dal\nlegislatore nazionale in attuazione della disciplina europea. \n    5.3. In terzo luogo, l\u0027art. 3 della l.r. n. 5/2024 si porrebbe in\ncontrasto con l\u0027art. 9 della Costituzione e, dunque, con il principio\ndi tutela dell\u0027ambiente, cui contribuiscono in  misura  rilevante  le\nenergie rinnovabili, e  con  il  principio  di  integrazione  di  cui\nall\u0027art. 11 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione  europea  (secondo\ncui le esigenze di tutela dell\u0027ambiente devono essere integrate nella\ndefinizione e attuazione delle altre pertinenti politiche  pubbliche,\nal fine di promuovere lo sviluppo sostenibile). Le esigenze di tutela\ndell\u0027ambiente, inoltre, impongono di  operare  un  bilanciamento  dei\nvari   interessi   in   concreto   nell\u0027ambito    del    procedimento\namministrativo, come chiarito dalla giurisprudenza  amministrativa  e\ncostituzionale. La  legge  regionale  e  i  provvedimenti  impugnati,\ninvece,   sottrarrebbero   alla   sede   propria   del   procedimento\namministrativo  tale  attivita\u0027  di  bilanciamento,  introducendo  un\ndivieto  aprioristico  contrastante  con  l\u0027esigenza  prioritaria  di\nincrementare la produzione di  energia  green  al  fine  di  tutelare\nl\u0027ambiente. \n    5.4. Inoltre, secondo la ricorrente,  la  disposizione  in  esame\nviolerebbe altresi\u0027: gli articoli 3 e 41  della  Costituzione  avendo\nintrodotto in modo inaspettato un divieto generale di  autorizzazione\ne realizzazione  di  impianti,  cosi\u0027  sacrificando  la  liberta\u0027  di\niniziativa privata e l\u0027affidamento della societa\u0027 ricorrente;  l\u0027art.\n97 della Costituzione nella misura in cui, trascurando  le  attivita\u0027\namministrative gia\u0027 svolte dalle autorita\u0027 competenti, pregiudica  il\nprincipio di buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  e  di\ndoverosita\u0027 dell\u0027azione amministrativa; l\u0027art. 3  della  Costituzione\nanche   sotto   il   profilo   della   manifesta   sproporzionalita\u0027,\nirrazionalita\u0027, irragionevolezza e arbitrarieta\u0027  della  disposizione\nimpugnata. Infatti, l\u0027opzione perseguita dal legislatore regionale di\nporre  un  generale  ed  indiscriminato  divieto  di  autorizzare   e\nrealizzare iniziative FER risulta viziata,  sotto  il  profilo  della\nproporzionalita\u0027  della  misura  adottata,  in  quanto  destinata  ad\nincidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati  e  sugli\nobiettivi  di  tutela  ambientale   e   paesaggistica   astrattamente\nperseguiti. \n    Cio\u0027 avverrebbe in virtu\u0027  di  un  obiettivo  di  scongiurare  un\nrischio (l\u0027irreversibilita\u0027 degli impatti  sul  territorio  regionale\nderivanti dalla realizzazione degli impianti FER ex art. 1, comma  2,\nl.r.  n.  5/2024),  oltre   che   indimostrato,   anche   inesistente\nsoprattutto nel caso degli  impianti  agri-voltaici  come  quello  in\nesame. \n    6. Con un  quarto  motivo  di  ricorso  la  societa\u0027  ha  dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027    dell\u0027inerzia     serbata     dall\u0027Amministrazione\nsull\u0027istanza di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA. \n    L\u0027art. 19 ai commi 6 e 11 del TUA prevede un  termine  perentorio\ndi quarantacinque giorni decorrente dalla  scadenza  del  termine  di\ntrenta  giorni  cui  al  precedente  comma  4  per   l\u0027adozione   del\nprovvedimento di verifica di assoggettabilita\u0027 a  VIA,  termini  che,\nnel  caso  di  specie,  sarebbero  ampiamente   decorsi   in   quanto\nl\u0027Amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento entro il 5\nfebbraio 2024. \n    7. Con ricorso per  motivi  aggiunti  del  14  febbraio  2025  la\nsocieta\u0027 ricorrente ha chiesto l\u0027annullamento  della  nota  prot.  n.\n37875 del 16 dicembre 2024 con la quale il Servizio VIA ha comunicato\nil riavvio del procedimento di screening VIA al fine di «valutare gli\neffetti della l.r. n. 20/2024 sull\u0027intervento di che trattasi». \n    Nelle more  del  giudizio,  infatti,  la  regione,  con  la  nota\nimpugnata, pur comunicando il formale  riavvio  del  procedimento  di\nscreening VIA, ha nella sostanza reiterato la  sospensione  dell\u0027iter\nattivando il suindicato sub-procedimento. In data  6  dicembre  2024,\ninfatti, era entrata  in  vigore  la  l.r.  n.  20/2024  con  cui  il\nlegislatore ha abrogato la precedente l.r. n. 5/2024 e ha  introdotto\nuna disciplina relativa alle aree non  idonee  (che,  invece  sarebbe\nriservata a un atto di programmazione  amministrativa),  introducendo\nun divieto aprioristico all\u0027autorizzazione e  alla  realizzazione  di\nimpianti FER localizzati in tali aree,  senza  peraltro  recepire  le\nindicazioni sulle aree idonee individuate dal legislatore  statale  e\nprevedendo persino che la declaratoria di non idoneita\u0027  prevalga  su\nquella di idoneita\u0027. \n    La regione,  con  la  nota  impugnata,  avrebbe  illegittimamente\naggravato il procedimento con un\u0027attivita\u0027 istruttoria  non  prevista\ndalla normativa statale e finalizzata  a  valutare  gli  effetti  sul\nprogetto della  ricorrente  di  una  legge  regionale  manifestamente\nincostituzionale e anti-comunitaria. \n    8. Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti del 3 maggio 2025\nla societa\u0027 ricorrente ha, inoltre, chiesto l\u0027annullamento della nota\nprot. n. 4931 del 14 febbraio 2025 con la quale il  Servizio  VIA  ha\ncomunicato   gli   esiti   di    tale    asseritamente    illegittimo\nsub-procedimento,  disponendo  l\u0027improcedibilita\u0027   dell\u0027istanza   di\nscreening VIA alla luce del  fatto  che  il  progetto  ricadrebbe  in\nalcune fattispecie di aree non idonee ai sensi dell\u0027allegato B  della\nl.r. n. 20/2024 per l\u0027installazione di  impianti  agri-voltaici,  con\nconseguente applicazione del divieto di  cui  all\u0027art.  1,  comma  5,\ndella medesima legge regionale. \n    9. Con  un  primo  motivo,  la  societa\u0027  ricorrente  ha  dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027  degli  atti  impugnati  in   via   derivata   dalla\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera a), comma\n5 e 7 l.r. n. 20/2024 (e dei relativi allegati), nella parte in cui -\ndisciplinando in carenza di potere con atto  normativo  le  aree  non\nidonee,  prevedendo  un  divieto  aprioristico  all\u0027autorizzazione  e\nall\u0027installazione  di  impianti  FER  nelle  aree  qualificate  dalla\nmedesima legge come «non idonee» e sancendone la  prevalenza  perfino\nrispetto alla  disciplina  delle  aree  c.d.  «idonee»  -  violerebbe\napertamente la normativa primaria di riferimento. \n    9.1. La regione, innanzitutto, con legge regionale (art. 1, comma\n1, lettera a) avrebbe  proceduto  in  via  principale  e  prioritaria\nall\u0027individuazione delle aree  non  idonee  (peraltro  configurandole\ncome divieti preventivi), per poi individuare  anche  quelle  idonee,\nresiduali  sia  nella  loro  entita\u0027  che  negli  effetti  del   loro\nriconoscimento. Cosi\u0027 facendo, l\u0027art.  1  della  legge  regionale  si\nsarebbe posto in contrasto con i principi fondamentali della materia,\ndesumibili  dal  combinato  disposto   dell\u0027art.   12   del   decreto\nlegislativo n. 387/2003 e delle Linee guida nazionali  approvate  con\ndecreto ministeriale 10 settembre 2010 (che configurano le  aree  non\nidonee come strumento di accelerazione, dal contenuto non  vincolante\ne pongono una riserva  di  procedimento  amministrativo  sul  punto),\nnonche\u0027 con il decreto legislativo n. 199/2021, il quale: 1) all\u0027art.\n20, comma 4, accorda priorita\u0027 e prevalenza all\u0027individuazione  delle\naree idonee, assegnando alla regione il  compito  di  provvedere  con\nfonte legislativa esclusivamente in merito a tale tipologia di  aree;\n2) all\u0027art. 18, rinvia a  un  momento  successivo  all\u0027individuazione\ndelle aree idonee,  a  valle  dell\u0027aggiornamento  delle  Linee  guida\nnazionali, l\u0027aggiornamento della disciplina delle  aree  non  idonee,\nconfermando la riserva di procedimento. \n    9.1.1. In particolare,  l\u0027art.  12  del  decreto  legislativo  n.\n387/2003 ha fissato il principio di generale utilizzabilita\u0027 di tutti\ni terreni per la realizzazione di impianti FER, salvo il potere delle\nregioni di individuare, nei limiti di  quanto  previsto  dalle  Linee\nguida nazionali emanate a completamento della disciplina primaria, le\naree non idonee.  Queste  ultime  non  si  configurano  come  divieti\npreventivi, ma costituiscono  uno  strumento  di  accelerazione,  non\nvincolante (paragrafo 17 e allegato 3  del  decreto  ministeriale  10\nsettembre 2010) e la cui individuazione deve avvenire previa apposita\nistruttoria e confluire in un atto  di  pianificazione  (a  carattere\namministrativo, dunque,  e  non  normativo),  dovendosi  motivare  la\nincompatibilita\u0027 in relazione a specifiche tipologie  e/o  dimensioni\ndi impianti con riferimento agli obiettivi di protezione  perseguiti.\nL\u0027individuazione delle aree non idonee dovrebbe avvenire, dunque, con\nuno  strumento  amministrativo  flessibile,  in  modo  da   garantire\nl\u0027opportuno bilanciamento degli interessi  in  gioco  nella  concreta\nsede procedimentale. \n    9.1.2. Tale generale impianto normativo ha trovato piena conferma\nanche nel decreto legislativo n. 199/2021. Ed infatti, l\u0027art. 20  del\ndecreto  legislativo  n.  199/2021  stabilisce  espressamente  che  i\ndecreti ministeriali recanti principi e criteri in  materia  di  aree\nidonee e non idonee devono prioritariamente individuare i criteri per\nl\u0027individuazione  delle  aree  idonee,  assegnando  alle  regioni  il\ncompito di procedere alla piena attuazione della norma  con  atto  di\nfonte legislativa limitatamente alle aree idonee  (comma  4).  L\u0027art.\n20, invece, non attribuirebbe alle regioni il potere  legislativo  in\nmerito alle aree non idonee, cosi\u0027 come  confermato  anche  dall\u0027art.\n18, comma 3, il quale prevede che solo a seguito  dell\u0027individuazione\ndelle aree idonee si potra\u0027 porre in essere  la  valutazione  di  cui\nall\u0027art. 17 delle Linee guida che impone alle regioni di  operare  un\ncongruo bilanciamento degli interessi. \n    9.1.3. Di qui,  prosegue  la  societa\u0027  ricorrente,  la  evidente\nincostituzionalita\u0027 della l.r. n. 20/2024, che si pone  in  contrasto\ncoi principi fondamentali della materia stabiliti  dall\u0027art.  12  del\ndecreto  legislativo  n.  387/2003,  dal  decreto   ministeriale   10\nsettembre 2010 e dal decreto legislativo n. 199/2021, per  violazione\ndell\u0027art. 117 della Costituzione. \n    9.2.  Deduce  la  ricorrente  che  la  violazione  dei   principi\nfondamentali della materia e la conseguente incostituzionalita\u0027 della\nl.r.  n.  20  deriverebbero  anche  dal   divieto   aprioristico   di\nautorizzare e realizzare  impianti  FER  in  aree  non  idonee  posto\ndall\u0027art. 1, comma 5 e 7 della l.r. n. 20/2024. \n    I principi fondamentali della materia fissati dalla  legislazione\ndello  Stato,  infatti,  costituiscono  attuazione  delle   direttive\ncomunitarie  che  manifestano  un  favor  per  le  fonti  energetiche\nrinnovabili. Tali principi fondamentali,  secondo  la  giurisprudenza\namministrativa e costituzionale, sono costituiti in particolare dalla\ncompatibilita\u0027 ex lege degli impianti con le aree agricole  (ex  art.\n12, comma 7, decreto legislativo n. 387/2003), e si concretizzano nel\npotere delle regioni di individuare aree non idonee all\u0027installazione\ndi impianti FER, mediante pero\u0027 una indicazione di massima da operare\ncon un atto di pianificazione da bilanciare e  ponderare  nella  sede\ndel procedimento  amministrativo,  dovendosi  stigmatizzare,  invece,\ninterventi normativi volti a precludere la realizzazione di  impianti\nFER su porzioni amplissime del territorio regionale. \n    L\u0027art. 1 della  l.r.  n.  20/2024,  nell\u0027introdurre  il  suddetto\ndivieto  aprioristico  si  pone  in  contrasto  con   tali   principi\nfondamentali, eccedendo le proprie competenze in  materia.  Peraltro,\ngli allegati, A, B, C, D ed E alla legge regionale n. 20  individuano\nuna serie di aree non idonee che corrispondono alla  quasi  totalita\u0027\ndel territorio sardo, introducendo di fatto un divieto generalizzato. \n    La ricorrente, pertanto, ha  chiesto  la  rimessione  alla  Corte\ncostituzionale della questione di legittimita\u0027  costituzionale  della\nl.r. n. 20/2024 e, in particolare, degli articoli 1, commi 5 e 7,  in\nrelazione  agli  articoli  117,  comma  3,  della  Costituzione  (per\nviolazione  dei  suindicati  principi  fondamentali   della   materia\nstabiliti dallo Stato) e all\u0027art. 3 della Costituzione in  quanto  le\nprevisioni  in  questione   impedirebbero,   in   modo   illogico   e\nirragionevole, una  adeguata  ponderazione  di  tutti  gli  interessi\ncoinvolti, trascurando l\u0027interesse  pubblico  alla  realizzazione  di\nimpianti   FER   e   imponendo   l\u0027inefficacia   dei    provvedimenti\nautorizzativi gia\u0027 conseguiti. \n    Inoltre, poiche\u0027 la disciplina di riferimento e\u0027  di  derivazione\neuro-unitaria,  la  ricorrente  ha  dedotto  altresi\u0027  la  violazione\ndell\u0027art. 117, comma 1, della  Costituzione,  essendo  la  disciplina\nregionale idonea a pregiudicare gli obiettivi fissati dal legislatore\nnazionale in attuazione della disciplina unionale sul c.d. Green Deal\neuropeo. \n    9.2.1. Sotto altro profilo,  l\u0027art.  1,  comma  5,  sopra  citato\nsarebbe  incostituzionale  in  quanto  l\u0027inidoneita\u0027   dell\u0027area,   a\ndifferenza di quanto previsto dalla  legge  regionale,  non  comporta\ntout court il divieto di  installazione  di  impianti  FER,  gravando\nsull\u0027Amministrazione l\u0027onere di effettuare una  puntuale  istruttoria\nal fine di bilanciare gli interessi coinvolti. \n    Cio\u0027  e\u0027  stabilito  dalle  linee  guida  di   cui   al   decreto\nministeriale 10 settembre 2010 (allegato 3, lettera d)  ed  e\u0027  stato\nchiarito dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale secondo\ncui  anche  nel  caso  di  aree  non  idonee  opera  una  riserva  di\nprocedimento     amministrativo,      sussistendo      il      dovere\ndell\u0027amministrazione procedente di verificare in concreto,  caso  per\ncaso,  se  il  singolo  progetto   sia   o   meno   realizzabile   in\nconsiderazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche  del\nsito interessato. \n    Lo stesso decreto del Ministro dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza\nenergetica   del   21   giugno   2024   (recante   «Disciplina    per\nl\u0027individuazione di superfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di\nimpianti a fonti rinnovabili»), sulla cui base e\u0027  stata  emanata  la\nl.r. n. 20/2024, non abilita in alcun modo le  regioni  a  introdurre\ndivieti aprioristici di autorizzare e realizzare impianti  FER  nelle\naree individuate come «non idonee». \n    9.3. La ricorrente deduce, poi,  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndegli articoli 1, comma 5 e 7 della l.r. n. 20/2024  e  dei  relativi\nallegati per violazione dei principi fondamentali della materia anche\nsotto il profilo della violazione della disciplina delle aree  idonee\nex art. 20, comma 8, decreto legislativo n. 199/2021. \n    9.3.1.  Con  specifico  riferimento  alle  fattispecie   di   non\nidoneita\u0027 di cui  alla  nota  regionale  impugnata  che  ha  disposto\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza della ricorrente, le lettera t) e w),\npunto  12,  allegato  B  prevedono  che  sono  aree  non  idonee  per\nl\u0027installazione di impianti agri-voltaici di grande  taglia  «i  beni\nculturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della  Parte\nII del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice  dei  beni\nculturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027art. 10 della legge 6 luglio\n2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di  7  chilometri\nda  essi,  in  linea  d\u0027aria  da  essi»  nonche\u0027  «aree  e   immobili\ncaratterizzati da edifici e manufatti di  valenza  storico-culturale,\narchitettonica, archeologica, di cui all\u0027art. 48 delle NTA  del  PPR,\ned aree circostanti che  distano  meno  di  3  chilometri,  in  linea\nd\u0027aria, calcolati a partire dal  perimetro  della  fascia  di  tutela\ncondizionata». \n    Tali norme contrasterebbero, secondo la  ricorrente,  con  l\u0027art.\n20, comma 8, lettera c-quater del  decreto  legislativo  n.  199/2021\nsecondo cui sono considerate aree idonee ex lege quelle che non  sono\n«ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai  sensi  del\ndecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ne\u0027 ricadono nella  fascia\ndi rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda\noppure dell\u0027art. 136 del medesimo decreto legislativo. La  fascia  di\nrispetto e\u0027 determinata considerando una distanza dal  perimetro  dei\nbeni  sottoposti  a  tutela  di  [...]  500  m   per   gli   impianti\nfotovoltaici». \n    9.3.2. Sarebbero illegittime anche le ipotesi  di  non  idoneita\u0027\npreviste dalle lettere y) e bb) dell\u0027allegato B alla l.r. n. 20/2024,\nriferite agli «ulteriori elementi con valenza  storico-culturale,  di\nnatura  archeologica,  architettonica  e  identitaria,   quali   beni\npotenziali  non  ricompresi  nel  Piano  paesaggistico...   ed   aree\ncircostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d\u0027aria» e alle\n«zone urbanistiche omogenee e \"Agricole\",  in  quanto,  con  riguardo\nalla prima fattispecie, non esiste alcuna norma di rango primario che\npreveda la possibilita\u0027 di qualificare come non idonee tali  aree  e,\ncon riguardo alla seconda, sussiste una compatibilita\u0027 ex lege  delle\naree agricole, riconosciuta  dalla  giurisprudenza  amministrativa  e\ncostituzionale. \n    9.3.3.  Rappresenta  la  ricorrente,  inoltre,  come  lo   stesso\nConsiglio di Stato, con ordinanze cautelari  nn.  4297,  4298,  4299,\n4300, 4301, 4302 del 2024  (peraltro  prima  dell\u0027entrata  in  vigore\ndella l.r. n. 20/2024) abbia sospeso l\u0027efficacia dell\u0027art.  7,  comma\n2, lettera c) del  decreto  ministeriale  21  giugno  2024  che,  nel\nprevedere la «possibilita\u0027 di  fare  salve  le  aree  idonee  di  cui\nall\u0027art. 20, comma 8» del decreto legislativo n. 199/2021, consentiva\nin astratto alle regioni di derogare alla disciplina  primaria  sulle\naree idonee. \n    9.4. La societa\u0027 ricorrente ha, inoltre, dedotto l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale del divieto introdotto dall\u0027art. 1, comma 5 e 7, della\nl.r. n. 20/2024 per  violazione  degli  articoli  3,  9  e  41  della\nCostituzione. \n    9.4.1. Sotto un primo profilo, infatti,  la  legge  regionale  si\nporrebbe in contrasto con il principio di tutela  dell\u0027ambiente,  cui\ncontribuiscono in maniera rilevante le energie rinnovabili. Anche  il\nregolamento UE n. 2577/2022 ha previsto che  la  realizzazione  degli\nimpianti  FER  debba  essere  considerata  di   «interesse   pubblico\nprevalente ... in sede di ponderazione degli interessi giuridici  nei\nsingoli casi» (art. 3). Pertanto, il  divieto  previsto  dalla  norma\nregionale si porrebbe in contrasto con il principio  di  integrazione\ndelle tutele, riconosciuto  anche  a  livello  europeo  dall\u0027art.  11\nTrattato  sul  funzionamento  dell\u0027Unione  europea  (secondo  cui  le\nesigenze  di  tutela  dell\u0027ambiente  devono  essere  integrate  nella\ndefinizione e attuazione delle altre pertinenti politiche  pubbliche,\nal fine di promuovere lo  sviluppo  sostenibile).  Tali  esigenze  di\ntutela, inoltre, impongono  di  operare  un  bilanciamento  dei  vari\ninteressi in concreto nell\u0027ambito  del  procedimento  amministrativo,\ncome chiarito dalla giurisprudenza amministrativa  e  costituzionale.\nLa   legge   regionale   e   i   provvedimenti   impugnati,   invece,\nsottrarrebbero alla sede propria del procedimento amministrativo tale\nattivita\u0027 di  bilanciamento,  introducendo  un  divieto  aprioristico\ncontrastante con l\u0027esigenza prioritaria di incrementare la produzione\ndi energia green al fine di tutelare l\u0027ambiente. \n    9.4.2. Inoltre, secondo la ricorrente, la disposizione  in  esame\nviolerebbe altresi\u0027 l\u0027art. 41 della Costituzione,  avendo  introdotto\nin  modo  inaspettato  un  divieto  generale  di   autorizzazione   e\nrealizzazione  di  impianti,  cosi\u0027  sacrificando  la   liberta\u0027   di\niniziativa privata e l\u0027affidamento della societa\u0027 ricorrente;  l\u0027art.\n97 della Costituzione nella misura in cui, trascurando  le  attivita\u0027\namministrative gia\u0027 svolte dalle autorita\u0027 competenti, pregiudica  il\nprincipio di buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  e  di\ndoverosita\u0027 dell\u0027azione amministrativa; l\u0027art. 3  della  Costituzione\nsotto  il  profilo  della   proporzionalita\u0027,   non   sussistendo   i\npresupposti di necessita\u0027 e idoneita\u0027 della misura adottata  rispetto\nall\u0027obiettivo  asseritamente  perseguito  di  tutela  del  territorio\nagrario. \n    Infatti, l\u0027opzione perseguita dal legislatore regionale di porre,\nsostanzialmente, un generale e indiscriminato divieto di  autorizzare\ne realizzare iniziative FER risulta viziata, sotto il  profilo  della\nproporzionalita\u0027  della  misura  adottata,  in  quanto  destinata  ad\nincidere  in   maniera   significativamente   pregiudizievole   sugli\ninteressi  privati  e  sugli  obiettivi  di   tutela   ambientale   e\npaesaggistica astrattamente perseguiti. Cio\u0027 avverrebbe in virtu\u0027  di\nun obiettivo (quello di scongiurare l\u0027irreversibilita\u0027 degli  impatti\nsul territorio regionale derivanti dalla realizzazione degli impianti\nFER ex art. 1, comma 1, lettera c) e d) della l.r. n. 20/2024)  oltre\nche indimostrato, anche in concreto inesistente, soprattutto nel caso\ndegli impianti agri-voltaici come quello in esame. \n    10. Con il secondo dei motivi aggiunti la societa\u0027 ricorrente  ha\ncensurato gli atti impugnati anche in via autonoma e  derivata  dalla\ncontrarieta\u0027 al diritto euro-unitario della l.r. n. 20/2024. \n    10.1. La disciplina regionale,  infatti,  avrebbe  dovuto  essere\ndisapplicata dall\u0027Amministrazione in quanto contraria al principio di\nmassima diffusione delle forme di produzione di  energia  rinnovabile\nsancito dalle norme eurounitarie e, in particolare,  dalle  direttive\n2001/77/CE e 2009/28/CE  nonche\u0027  dalle  piu\u0027  recenti  direttive  UE\n2018/2001 e 2023/2413, come completate dal regolamento UE 2577/2022 e\ndalla recente raccomandazione UE 2024/1343. \n    La nota impugnata, pertanto, sarebbe illegittima in via  autonoma\navendo violato l\u0027obbligo giuridico di disapplicare le  norme  interne\nincompatibili con quelle euro-unitarie. \n    10.2.  In  secondo  luogo,   la   nota   impugnata   risulterebbe\nillegittima anche in via derivata dalla legge regionale, contrastante\ncon la normativa europea. \n    Il divieto posto dalla l.r., infatti, finisce con il sottrarre in\nmodo indiscriminato  il  territorio  regionale  dalla  localizzazione\ndegli impianti FER, cosi\u0027 impedendo il raggiungimento degli obiettivi\nvincolanti per lo Stato italiano  fissati  dalla  normativa  europea,\noltre a porsi in contrasto coi principi  di  derivazione  europea  di\nmassima diffusione delle fonti rinnovabili e di  semplificazione  dei\nprocedimenti autorizzativi;  con  la  natura  di  interesse  pubblico\nprevalente dell\u0027installazione  di  impianti  FER  rispetto  ad  altri\ninteressi in potenziale conflitto, con  l\u0027obiettivo  di  semplificare\nulteriormente  le  procedure  autorizzative  nelle   c.d.   zone   di\naccelerazione, quali le aree idonee ex  art.  20,  comma  8,  decreto\nlegislativo n. 199/2021 e con l\u0027obiettivo di  ridurre  al  minimo  le\nc.d. zone di esclusione. \n    11.  Con  la  terza  censura  la  societa\u0027  ha  inoltre   dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027 in parte qua del decreto ministeriale 21 giugno 2024\nche, nel combinato disposto degli articoli 1, comma 2, lettera  b)  e\n3, comma 1, prevede che le regioni con propria legge individuino  sul\nrispettivo territorio superfici e aree non idonee. \n    In realta\u0027, evidenzia  la  ricorrente  che,  in  via  principale,\nil decreto  ministeriale costituisce   esso   stesso   parametro   di\nincostituzionalita\u0027 della normativa regionale in quanto, a differenza\ndella l.r. n. 20/2024, non prevede in alcun modo  l\u0027espresso  divieto\ngenerale  e  aprioristico  di  autorizzare  e   realizzare   impianti\nfotovoltaici ed eolici in  aree  c.d.  «non  idonee»,  ne\u0027  tantomeno\nprevede la prevalenza della  disciplina  delle  aree  non  idonee  su\nquella delle aree c.d. idonee  ai  sensi  dell\u0027art.  20  del  decreto\nlegislativo n. 199/2021. \n    Inoltre, posto  anche  che  il  Consiglio  di  Stato  ha  sospeso\nl\u0027efficacia  di  disposizioni   del   decreto   ministeriale,   «solo\nformalmente il decreto costituisce il parametro  sulla  cui  base  e\u0027\nstata adottata la legge regionale, dal momento che l\u0027efficacia  delle\ndisposizioni che in astratto  potevano  consentire  alla  regione  di\nderogare in peius alla normativa statale era stata  (ed  e\u0027  tuttora)\nsospesa  in  data  anteriore   all\u0027emanazione   della   nuova   legge\nregionale». \n    Solo in via ulteriormente subordinata dunque, id est  laddove  si\nritenesse  di  interpretare  il decreto  ministeriale nel  senso   di\nabilitare la regione ad intervenire  con  disposizioni  quali  quelle\ndella cui legittimita\u0027 costituzionale si  dubita,  la  ricorrente  lo\nimpugna per i seguenti motivi. \n    11.1. Il decreto ministeriale contrasterebbe, in primo luogo, con\nl\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e, in particolare,  con\nil comma 4, il quale limiterebbe la potesta\u0027 normativa della  regione\nall\u0027individuazione delle sole aree idonee. \n    11.2.  In  secondo  luogo,  il  decreto  sarebbe  illegittimo  in\nrelazione a quanto previsto dall\u0027art. 7, comma  2,  lettera  c),  che\nconferisce alle regioni la possibilita\u0027 di far salve le  aree  idonee\ndi cui all\u0027art. 20, comma 8, decreto legislativo n. 199/2021. \n    L\u0027efficacia di tale disposizione, peraltro, e\u0027 stata sospesa  dal\nConsiglio di Stato, che ha negato spazio  per  una  piu\u0027  restrittiva\ndisciplina regionale rispetto a quella di cui all\u0027art. 20, comma 8. \n    La disposizione regolamentare, dunque, nel consentire in astratto\nalle regioni di  derogare  in  peius  alla  legislazione  statale  in\nmateria di aree  idonee,  si  pone  in  contrasto  con  la  normativa\nprimaria di riferimento. \n    11.3. La ricorrente deduce, infine, l\u0027illegittimita\u0027 del  decreto\nanche la\u0027 dove  lo  stesso,  anziche\u0027  limitarsi  a  dettare  criteri\nuniformi per i  legislatori  regionali  ai  fini  dell\u0027individuazione\ndelle aree idonee (come prescritto all\u0027 art.  20,  comma  1,  decreto\nlegislativo n. 199/2021), ha direttamente dichiarato la non idoneita\u0027\ndi alcune aree del territorio nazionale, disponendo all\u0027art. 7, comma\n3 che «sono considerate non idonee le superfici e le  aree  che  sono\nricomprese nel perimetro  dei  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi\ndell\u0027art. 10 e dell\u0027art. 136, comma 1, lettere a) e  b)  del  decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42». \n    11.4. Tale disposizione, inoltre,  laddove  letta  nel  senso  di\nvietare l\u0027installazione  di  impianti  FER  nelle  aree  non  idonee,\nrisulterebbe  illegittima  anche  per  contrasto   con   i   principi\nfondamentali in materia come sopra richiamati. \n    12. Col quarto motivo, infine, la societa\u0027 ricorrente ha ribadito\nl\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inerzia serbata dall\u0027Amministrazione procedente\nsull\u0027istanza di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA. \n    13. Si  e\u0027  costituita  in  giudizio  per  resistere  la  Regione\nautonoma  della  Sardegna  rilevando,  innanzitutto,  come   con   le\nordinanze del Tribunale amministrativo regionale  Lazio  nn.  9164  e\n9168 del 2025 siano state  rimesse  in  via  incidentale  alla  Corte\ncostituzionale le questioni di legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.\n1, commi 2, 5, 7, 8 e dell\u0027art. 3, nonche\u0027 degli allegati della  l.r.\nn. 20/2024. \n    13.1. La difesa regionale ha, inoltre, dedotto che la RAS sarebbe\ndotata  ai  sensi  dell\u0027art.  117,  comma  6,  della  Costituzione  e\ndell\u0027art. 6 dello Statuto  speciale,  di  competenza  legislativa  (e\namministrativa) esclusive nella materia della tutela e pianificazione\npaesaggistica e nelle materie dell\u0027urbanistica e  dell\u0027agricoltura  e\nforeste (v. art. 3  dello  Statuto  speciale),  nonche\u0027  di  potesta\u0027\nlegislativa   concorrente   nella   materia   della   «produzione   e\ndistribuzione dell\u0027energia elettrica»  ai  sensi  dell\u0027art.  4  dello\nStatuto speciale. \n    13.1.1. In detto contesto, la legge regionale n. 20/2024 e\u0027 stata\nadottata dalla regione nell\u0027esercizio  della  competenza  legislativa\nesclusiva spettantele. \n    Tale prospettiva troverebbe conferma anche nella recente sentenza\ndella Corte costituzionale n. 28/2025 laddove si e\u0027 affermato che  le\nregioni, fermi restando i limiti imposti dallo Stato  in  termini  di\nclassificazione e obiettivi annui (cosi\u0027 come  stabilito  dal decreto\nministeriale 21 giugno 2024) fino al 2030, possono esercitare la piu\u0027\nampia discrezionalita\u0027  nel  selezionare  in  quali  aree  consentire\nl\u0027installazione agevolata di impianti FER. \n    13.1.2. La legge regionale, inoltre, avrebbe operato  nei  limiti\ndella  potesta\u0027   legislativa   concorrente   nella   materia   della\n«produzione  e  distribuzione  dell\u0027energia  elettrica».  Il  decreto\nlegislativo n. 199/2021, all\u0027art. 20, comma 1, rimanda a  un  decreto\nministeriale la determinazione dei criteri per  l\u0027individuazione  sia\ndelle  aree  idonee  che  di  quelle   non   idonee.   Tale   decreto\nministeriale, adottato il 21 giugno  2024  avrebbe  disposto  che  le\nregioni definiscano con legge non solo quali sono le aree idonee,  ma\nanche quali quelle non idonee e ordinarie (v. art. 3, mai impugnato). \n    13.1.3. La regione, poi, in  applicazione  dello  stesso  decreto\nlegislativo n.  199/2021,  che  peraltro  salvaguarda  esplicitamente\nall\u0027art. 49 le competenze delle regioni a  statuto  speciale,  tenuto\nconto dell\u0027obiettivo concordato con lo Stato  (su  cui  v.  l\u0027art.  2\ndecreto ministeriale 2024), avrebbe  svolto  una  istruttoria  basata\nsulle condizioni  specifiche  del  territorio  individuando  le  aree\nidonee in modo tale da garantire non solo il raggiungimento, ma anche\nil superamento degli obiettivi di potenza da raggiungere al 2030. \n    13.1.4.  Con  l\u0027individuazione  delle  aree  idonee  la   regione\navrebbe, dunque, garantito il rispetto  degli  obiettivi  di  potenza\ncomplessiva introducendo una disciplina atta a preservare al  massimo\nil   patrimonio   paesaggistico,   archeologico,   storico-culturale,\nambientale, senza tuttavia escludere del  tutto  la  possibilita\u0027  di\ninstallare nelle aree e superfici non idonee impianti FER, e cio\u0027  in\nossequio al principio della massima diffusione delle fonti di energia\nrinnovabile e fermo restando che ogni altra area (in cui non viga  il\ndivieto di realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra)  deve\nritenersi residualmente soggetta al regime autorizzatorio ordinario e\npotrebbe, quindi, ospitare l\u0027installazione di impianti. \n    Cio\u0027 emergerebbe dall\u0027analisi  degli  allegati  in  cui,  tenendo\nconto della rilevanza paesaggistica, culturale, etc., si e\u0027 proceduto\na classificare le aree come non idonee, dopo aver individuato  quelle\nidonee, prevedendo una distinzione tra tipologie e tagli di  impianti\nFER e  consentendone  la  realizzazione  in  seguito  a  un  puntuale\nbilanciamento. \n    13.2.  Anche  gli  assunti  della  ricorrente  in   merito   alla\nprevisione  per  legge  di  divieti  assoluti  di  installazione   di\nimpianti, secondo l\u0027Amministrazione regionale,  sarebbero  infondati,\nin quanto sarebbero stati previsti in realta\u0027 elementi  normativi  di\nflessibilita\u0027, da valutare caso per caso anche nelle aree non idonee,\ntra cui in particolare quelli ricavabili dagli articoli 1, commi 4, 5\ne 7, ultimo capoverso, 3, comma 4, allegato G, comma 2 (che  peraltro\nalla lettera c prevederebbe misure di incentivo per la  realizzazione\ndegli impianti agri-voltaici). Inoltre, negli allegati (lett. b, c, e\nallegati A, B, C) sarebbero consentiti impianti in aree definite  non\nidonee. \n    13.3. La legge regionale  sarebbe  conforme  anche  all\u0027art.  20,\ncomma 8, del decreto  legislativo  199/2021  che  si  limiterebbe  ad\nelencare una serie di aree da ritenere idonee nelle more  della  loro\nconcreta individuazione da parte  delle  Regioni,  sulla  scorta  dei\ncriteri  elencati  nel  decreto  ministeriale  21  giugno  2024.   Si\ntratterebbe,  dunque,  di  una  disposizione  transitoria,  che   non\nindividuerebbe un minimum immodificabile di aree idonee. \n    13.4. Privi di rilievo sarebbero poi i richiami effettuati  dalla\nricorrente all\u0027art. 12 del  decreto  legislativo  n.  387/2003  e  al\ndecreto ministeriale del 10 settembre 2010, in quanto superati  dalla\npiu\u0027 recente normativa statale che, prevedendo come  inderogabile  il\nraggiungimento  di  predefiniti   livelli   di   energia   da   fonti\nrinnovabili, salvaguarderebbe, al contempo, le prerogative  regionali\nin materia paesaggistica, mediante la definizione delle  aree  idonee\ncon legge regionale. \n    13.5. In  relazione  all\u0027affidamento  della  ricorrente  (e  alla\npresunta violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione), la\nregione ha dedotto che i commi 2  e  5  dell\u0027art.  1  della  l.r.  n.\n20/2024 darebbero applicazione al principio generale del tempus regit\nactum  e  non   prevederebbero   un   regolamento   irrazionale   che\nfrustrerebbe situazioni consolidate e certe, e cio\u0027 anche  alla  luce\ndella natura precaria dello stesso  regime  autorizzatorio  (e  ancor\npiu\u0027 nella fase di screening). \n    Neanche il decreto ministeriale del 21 giugno 2024  prevederebbe,\nperaltro, una norma di salvaguardia per i procedimenti  autorizzatori\nin corso al momento della sua  entrata  in  vigore:  pertanto,  alcun\naffidamento poteva essersi consolidato sul tenore delle  disposizioni\nprevigenti, in ragione  del  carattere  transitorio  della  normativa\nsottoposta a scrutinio e della evoluzione  del  quadro  normativo  di\nriferimento. \n    13.6. Quanto alla dedotta violazione delle  norme  euro-unitarie,\ncon conseguente asserita illegittimita\u0027 costituzionale della l.r.  n.\n20/2024 per violazione dell\u0027art. 117, comma  1,  della  Costituzione,\nsecondo  la  regione  non  sarebbero  stati  evidenziati  i   profili\nspecifici  di  contrasto  con  il  diritto  dell\u0027Unione  europea  ne\u0027\nindicato in che modo la normativa regionale impedirebbe di rispettare\nl\u0027obiettivo di potenza alla stessa attribuito. \n    14.  Si  sono  costituiti  in  giudizio  altresi\u0027  il   Ministero\ndell\u0027ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  il  Ministero  della\ncultura, il Ministero dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e\ndelle foreste e la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  eccependo\nl\u0027incompetenza territoriale del  Tribunale  amministrativo  regionale\nSardegna in favore del Tribunale amministrativo  regionale  Lazio  in\nrelazione alle censure sollevate avverso il decreto  ministeriale  21\ngiugno 2024, nonche\u0027  il  difetto  di  legittimazione  passiva  della\nPresidenza del Consiglio dei ministri. \n    15. All\u0027udienza dell\u002711 giugno 2025 la causa e\u0027 stata discussa  e\nquindi trattenuta in decisione. \n    16. Ritiene il Collegio rilevanti e non manifestamente  infondate\nle questioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 5 e 7,\ndella l.r. n. 20/2024 per contrasto con gli articoli 3, 9, 41,  97  e\n117, commi 1 e 3 della Costituzione dedotte dalla  ricorrente  con  i\ndue ricorsi per  motivi  aggiunti.  Pertanto,  si  reputa  necessario\nsospendere il giudizio per consentire  il  controllo  incidentale  di\ncostituzionalita\u0027 sulle questioni di seguito indicate. \n    17. Ricorre, innanzitutto, il presupposto della  rilevanza  della\nquestione, ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953,\nn. 87, secondo il quale e\u0027 necessario  che  «il  giudizio  non  possa\nessere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale» della disposizione contestata. \n    17.1. In via preliminare, il Collegio deve evidenziare  come  sia\ninfondata e da respingere l\u0027eccezione di incompetenza territoriale di\nquesto Tribunale, in favore del  Tribunale  amministrativo  regionale\nper il Lazio, sollevata dalle amministrazioni statali. \n    In senso  contrario  infatti,  si  rileva  come  i  provvedimenti\nimpugnati, in particolare quelli contestati  con  i  motivi  aggiunti\nproposti   e,   segnatamente,   la   dichiarazione    regionale    di\n«improcedibilita\u0027» della  «istanza  di  screening  VIA»,  si  fondino\nesclusivamente sulla l.r. n. 20 del  2024  e  non  gia\u0027  sul  decreto\nministeriale 21 giugno 2024, sicche\u0027 tale  decreto  non  rientra  nel\nperimetro delle questioni giuridiche rilevanti nel caso che occupa. \n    Invero, la l.r. n. 20 del 2024 e\u0027 un atto  di  fonte  legislativa\nespressione  della  potesta\u0027  legislativa  attribuita  alla   Regione\nSardegna dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 dello  Statuto\nspeciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3,\ne  cio\u0027  lasciando  momentaneamente  in  disparte  la  questione  del\nsuperamento  dei  limiti  da  rispettare  indicati  in  Costituzione,\noggetto della verifica di non manifesta infondatezza della  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale della l.r. stessa, senza  che  percio\u0027\nrilevi in via decisiva l\u0027esistenza del decreto ministeriale 21 giugno\n2024. \n    D\u0027altronde, a conferma dell\u0027autonomia delle due fonti -  l.r.  n.\n20 del 2024 e  decreto  ministeriale  21  giugno  2024 -  ,  come  ha\nrilevato  il  Tribunale  amministrativo  regionale   per   il   Lazio\nnell\u0027ordinanza n. 9164 del 13 maggio 2025, con la  quale  sono  state\nrimesse al giudizio della Corte costituzionale  alcune  questioni  di\nlegittimita\u0027 costituzionale della medesima l.r. n. 20  del  2024  (su\ncui  v.  infra),  «l\u0027eventuale  annullamento  del  decreto   [decreto\nministeriale 21 giugno 2024] sul punto sarebbe peraltro, allo stato e\nin presenza  delle  disposizioni  recate  dalla  legge  regionale  n.\n20/2024, privo di  ogni  utilita\u0027  per  la  parte  ricorrente.  Essa,\ninfatti, non potrebbe comunque  ulteriormente  coltivare  i  progetti\nsopra  citati,  in  quanto  la   disciplina   legislativa   regionale\ncostituirebbe a tal riguardo un ostacolo assoluto». \n    Peraltro, come rilevato dalla difesa della  parte  ricorrente  in\nsede di discussione orale all\u0027udienza pubblica dell\u002711  giugno  2025,\nEF  Agri  non  ha  piu\u0027  neppure  interesse  alle  censure   inerenti\ndirettamente il decreto ministeriale 21 giugno 2024, proposte in  via\nsubordinata, essendo intervenuto l\u0027annullamento, almeno in parte qua,\ndel decreto ministeriale stesso per  via  giurisdizionale,  ad  opera\ndella sentenza Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. III, 13\nmaggio 2025, n. 9155. \n    17.2. Cio\u0027 posto, e passando adesso al merito, le note  impugnate\ncon i due ricorsi per motivi aggiunti  e,  in  particolare,  la  nota\ndell\u0027Assessorato regionale della difesa dell\u0027ambiente prot.  n.  4931\ndel 14 febbraio 2025, con la quale e\u0027 stata comunicata alla  societa\u0027\nricorrente   l\u0027improcedibilita\u0027   dell\u0027istanza   di    Verifica    di\nassoggettabilita\u0027 a VIA, fondano, in via esclusiva,  le  ragioni  del\ndiniego sull\u0027istanza facendo riferimento all\u0027entrata in vigore  della\ndisciplina recata dalla legge regionale n. 20/2024 e,  nella  specie,\nall\u0027introdotto  divieto  di  realizzare  impianti  FER   sulle   aree\nclassificate  dalla  medesima  legge  come  non  idonee;  divieto  di\nrealizzazione degli impianti che si  applica  anche  con  riferimento\nalle istanze  di  autorizzazione  presentate  prima  dell\u0027entrata  in\nvigore della legge «de qua» (v. art. 1, comma 5, l.r. n. 20/2024). \n    Di  conseguenza,  l\u0027eventuale  accertamento   dell\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della l.r. n.  20/2024  determinerebbe  un  automatico\ntravolgimento,  per  illegittimita\u0027  derivata,  degli  atti  adottati\ndall\u0027Amministrazione regionale. \n    In particolare, la nota  impugnata  con  il  ricorso  per  motivi\naggiunti proposti il 7  marzo  2025  ha  disposto  l\u0027improcedibilita\u0027\ndell\u0027istanza di c.d. screening VIA della  ricorrente  alla  luce  del\nfatto che l\u0027impianto agrivoltaico in progetto ricadrebbe in aree  non\nidonee, cosi\u0027 come individuate dall\u0027allegato B, lett. t),  w),  y)  e\nbb) della l.r. n. 20/2024,  arre  su  cui,  pertanto,  ai  sensi  del\npredetto art. 1, comma 5, vige il divieto di realizzare impianti  FER\nanche per progetti -  come  nel  caso  in  esame -  presentati  prima\ndell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale. \n    Di qui l\u0027evidente rilevanza, nel caso di specie, della  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale. \n    18. In secondo luogo, il prospettato conflitto dell\u0027art. 1, commi\n5 e 7 della l.r. n. 20/2024 con i principi radicati negli articoli 3,\n9, 41, 97  e,  soprattutto,  con  l\u0027art.  117,  commi  1  e  3  della\nCostituzione, nonche\u0027 con l\u0027art. 3, comma 1, dello  Statuto  speciale\nper la  Regione  Sardegna,  approvato  con  legge  costituzionale  26\nfebbraio 1948, n. 3,  si  presenta,  ad  avviso  del  Collegio,  «non\nmanifestamente infondato» ai sensi del medesimo art. 23  della  legge\nn. 87/1953. \n    19. Preliminarmente, occorre rilevare come l\u0027intervento normativo\ndi cui alla l.r. n. 20/2024 e\u0027 stato posto in essere, secondo  quanto\nriportato all\u0027art. 1, comma 1, lett. a) della medesima legge, al fine\ndi individuare le «aree idonee e le superfici idonee,  non  idonee  e\nordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica  e\nclimatica nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9, primo  e\nsecondo periodo, della Costituzione nonche\u0027 delle disposizioni di cui\nall\u0027art. 3, lettera f), m) e n), art.  4,  lettera  e),  della  legge\ncostituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la\nSardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della\nRepubblica del 22 maggio 1975, n.  480  (Nuove  norme  di  attuazione\ndello statuto speciale della  Regione  autonoma  della  Sardegna),  e\nsecondo  un  criterio  pianificatorio  di  sistema   che   tenga   in\nconsiderazione la pianificazione energetica e quella di  governo  del\nterritorio». \n    19.1. Quanto all\u0027ambito  di  competenza  legislativa  interessato\ndalla legge regionale, vengono dunque in rilievo, nel caso di specie,\nla  potesta\u0027  legislativa  primaria  in  materia   di   «edilizia   e\nurbanistica»  riconosciuta  dallo  Statuto  speciale  della   Regione\nAutonoma della Sardegna all\u0027art.  3,  comma  1,  lettera  f) -  e  la\ncorrelata «competenza paesaggistica» ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 480 del  1975,  recante  norme  di\nattuazione dello Statuto speciale anzidetto -,  nonche\u0027  la  potesta\u0027\nlegislativa di cui alla lettera m) («esercizio dei diritti  demaniali\ne patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline») e\nn) («usi civici») del medesimo art.  4.  Va  richiamata  altresi\u0027  la\npotesta\u0027 legislativa concorrente nella materia «produzione  trasporto\ne distribuzione nazionale dell\u0027energia elettrica», da esercitarsi nel\nlimite dei principi stabiliti dalle  leggi  dello  Stato  e  prevista\nanche  dall\u0027art.  4,  lettera  e),  dello  Statuto  -  produzione   e\ndistribuzione dell\u0027energia elettrica. \n    19.2.  L\u0027oggetto  della  legge  regionale  in  discorso  (recante\n«Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti\nautorizzativi») e la ratio perseguita (di attuazione  e  comunque  di\nosservanza della disciplina statale sull\u0027individuazione delle aree  e\ndei  siti  sui  quali  possono  essere  installati  gli  impianti  di\nproduzione di energia rinnovabile di cui al  decreto  legislativo  n.\n199/2021) rendono, tuttavia, evidente come il prioritario  ambito  di\npotesta\u0027  legislativa  autonoma  attinto  sia  quello  statutario  in\nmateria di «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica»  (art.\n4, lettera e, dello Statuto speciale). \n    19.3. Come osservato,  infatti,  dalla  Corte  costituzionale  in\nrelazione all\u0027abrogata l.r. n. 5/2024 di c.d. «moratoria» (che  aveva\nprevisto «misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare\nnuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti\nrinnovabili», e sulla cui base era stato adottato il provvedimento di\nsospensione del procedimento di screening impugnato  con  il  ricorso\nprincipale), essa, «pur conseguendo,  come  detto,  la  finalita\u0027  di\ntutelare il paesaggio, incide in modo significativo sulla  disciplina\nrelativa agli «impianti di produzione e accumulo di energia elettrica\nda fonti rinnovabili». Pertanto, la legge regionale afferisce in modo\nprevalente alla competenza statutaria in  materia  di  «produzione  e\ndistribuzione dell\u0027energia  elettrica»  (art.  4,  lettera  e,  dello\nstatuto speciale). \n    In ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente  uno  dei\ndue ambiti statutari, ma si ritenga che ci si trovi di  fronte  a  un\nintreccio  di  competenze,  nessuna  delle  quali  prevalente,   cio\u0027\nnondimeno entrambe tali competenze - quella primaria  di  tutela  del\npaesaggio e quella concorrente in materia di energia  elettrica  piu\u0027\nvolte  richiamata -  devono  esercitarsi   «[i]n   armonia   con   la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi\nnazionali,   nonche\u0027   delle   norme   fondamentali   delle   riforme\neconomico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la  seconda,\nnel piu\u0027 volte ricordato limite «dei principi stabiliti  dalle  leggi\ndello Stato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello  statuto  di\nautonomia». \n    20. Premesso, dunque, che nel caso di specie viene in rilievo una\ncompetenza legislativa  regionale  «di  autonomia»  che  deve  essere\nesercitata, in ogni caso, nel rispetto dei  principi  fondamentali  e\ndelle  «norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della\nRepubblica» di cui e\u0027 espressione la disciplina  statale  di  cui  al\ndecreto  legislativo  n.  199/2021,  ritiene  il  Collegio   che   le\ndisposizioni della l.r. n. 20/2024 e, segnatamente,  le  disposizioni\ndi cui all\u0027art. 1, comma 1, lettera a) e commi 5 e 7, e di  cui  agli\nallegati da A a E della  legge  della  Regione  Sardegna  n.  20/2024\ncontrastino coi principi stabiliti dalla normativa statale e  con  le\nnorme fondamentali di  riforma  economico-sociale  che  si  impongono\nanche alla Regione autonoma della Sardegna  per  espressa  previsione\nstatutaria. \n    21. Piu\u0027 in particolare, e in primo luogo,  ritiene  il  Collegio\nnon   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale della l.r. n. 20/2024, con riferimento specifico  alle\ndisposizioni suindicate, per violazione dell\u0027art. 117,  primo  comma,\ndella  Costituzione,  in  relazione  alla   previsione,   con   legge\nregionale, delle aree non idonee  (che,  come  si  dira\u0027  anche  piu\u0027\navanti, riguardano aree vastissime del territorio isolano). \n    Da questo punto di vista, infatti, la disciplina regionale sembra\nporsi  in  conflitto  con  i  principi  fondamentali  della   materia\nindividuati  nell\u0027art.  20,  comma  4  del  decreto  legislativo   n.\n199/2021. \n    21.1. Osserva, infatti, il Collegio che l\u0027art. 20, comma  4,  del\ndecreto legislativo n. 199/2021 limita la potesta\u0027 legislativa  delle\nregioni soltanto alla  individuazione  puntuale  delle  aree  idonee:\n«conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui  al\ncomma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei\nmedesimi decreti, le regioni individuano con legge  le  aree  idonee,\nanche con il supporto della piattaforma di cui all\u0027art. 21». \n    Su tale base normativa questo Tribunale, nel rimettere alla Corte\ncostituzionale una questione di legittimita\u0027  costituzionale  analoga\nalla presente,  dopo  avere  riepilogato  il  quadro  di  riferimento\nnormativo europeo e statale in materia,  ha  gia\u0027  ritenuto  che  «la\nlegge della Regione Sardegna  n.  20/2024  ha  (...)  introdotto  una\ndisciplina, sulla quale si fondano gli atti  impugnati  nel  presente\ngiudizio, che - ad avviso del Collegio - non pare proprio conformarsi\nal sopra descritto quadro normativo europeo e  nazionale,  avendo  la\nsuddetta legge regionale: \n        individuato molteplici aree inidonee all\u0027installazione  degli\nimpianti, mentre, come  si  e\u0027  detto,  il  compito  del  legislatore\nregionale e\u0027 (soltanto) quello di individuare puntualmente  le  «aree\nidonee» quali beneficiarie di apposita  accelerazione  autorizzativa,\nsenza intaccare l\u0027elenco categoriale di cui all\u0027art. 20, comma 8, del\ndecreto legislativo n. 199/2021 (...)»  (T.a.r.  Sardegna,  sez.  II,\nordinanza 9 giugno 2025, n. 146). \n    21.2. Ritiene poi il Collegio che non conduca a un diverso  esito\nneppure quanto previsto dal  decreto  ministeriale  21  giugno  2024,\nemanato in attuazione dell\u0027art. 20, comma  1,  del  medesimo  decreto\nlegislativo n. 199/2021: ed  e\u0027  per  questo,  infatti,  che  non  si\npongono   nel   presente    giudizio    questioni    inerenti    alla\n(il)legittimita\u0027 del decreto in parola. \n    Tale decreto ha espressamente  previsto  al  comma  1,  comma  2,\nlettera b) che «In esito al processo definitorio di cui  al  presente\ndecreto, le regioni, garantendo l\u0027opportuno coinvolgimento degli enti\nlocali, individuano sul rispettivo territorio ... b) superfici e aree\nnon idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con\nl\u0027installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti  secondo  le\nmodalita\u0027 stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0027allegato  3  delle  linee\nguida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo  economico  10\nsettembre 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  settembre\n2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni» e, all\u0027art. 3, ha\nprevisto che «Per il conseguimento delle finalita\u0027 di cui all\u0027art. 1,\ncomma 1  del  presente  decreto,  le  regioni  individuano  ai  sensi\ndell\u0027art. 20, comma 4 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.\n199, con propria  legge,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di\nentrata in vigore del presente decreto, le aree di  cui  all\u0027art.  1,\ncomma 2, secondo i principi e criteri  previsti  dal  titolo  II  del\npresente decreto». \n    La disposizione da ultimo trascritta  non  e\u0027  in  effetti  stata\noggetto dell\u0027annullamento giurisdizionale parziale che ha interessato\nil  decreto  ministeriale  ad  opera  della  sentenza  del  Tribunale\namministrativo regionale Lazio,  Roma,  n.  9155  del  2025,  che  ha\nritenuto  l\u0027art.   3   del   decreto   ministeriale   legittimo   pur\ninterpretandolo nel senso di consentire alle regioni  di  individuare\ncon legge le aree non idonee. \n    Ritiene invece il Collegio  che  l\u0027art.  3  in  esame  possa -  e\ndebba - ben essere interpretato nel senso  di  limitare  l\u0027intervento\nlegislativo  delle  regioni  all\u0027individuazione  delle  aree  idonee,\nnonostante la sua non perspicua formulazione letterale. \n    Ed infatti, se e\u0027 pur vero  che  l\u0027art.  3  cit.  fa  riferimento\nall\u0027individuazione,  da  parte  delle  regioni,  delle  aree  di  cui\nall\u0027art. 1, comma  2  del  medesimo  decreto,  nel  cui  ambito  sono\ndefinite non solo le aree idonee, ma anche quelle non  idonee  (e  in\nrealta\u0027 anche  quelle  ordinarie  e  quelle  in  cui  e\u0027  vietata  la\nrealizzazione di impianti FER), e\u0027 vero anche che il medesimo art. 3,\nal comma  1,  espressamente  limita  tale  individuazione  «ai  sensi\ndell\u0027art. 20, comma 4 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.\n199», il quale, come visto, prevede che le  regioni  individuino  con\npropria legge le sole aree idonee. \n    D\u0027altronde,  la  stessa  definizione  di  aree  inidonee  di  cui\nall\u0027art. 1, comma 2 del decreto ministeriale in parola, rimanda  alle\n«modalita\u0027 stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0027allegato 3  delle  linee\nguida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo  economico  10\nsettembre 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  settembre\n2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni». \n    Ed infatti, come peraltro efficacemente evidenziato  dalla  parte\nricorrente, l\u0027art. 18, comma 3, del decreto legislativo n.  199/2021,\nnel testo vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della  l.r.  n.\n20/2024,  dispone  che  «a  seguito  dell\u0027entrata  in  vigore   della\ndisciplina statale e regionale per l\u0027individuazione  di  superfici  e\naree idonee ai sensi dell\u0027art. 20, con decreto  del  Ministero  della\ntransizione ecologica, di concerto con il  Ministero  della  cultura,\nprevia intesa in sede di Conferenza unificata di cui all\u0027art.  8  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono aggiornate  le  linee\nguida per l\u0027autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di  cui\nall\u0027art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.\n387». \n    Non pare dunque al Collegio che le  regioni  possano  individuare\ncon lo strumento legislativo le aree non idonee all\u0027installazione  di\nimpianti FER - inverandosi percio\u0027 i, quantomeno, non  manifestamente\ninfondati profili di illegittimita\u0027 costituzionale della l.r.  n.  20\ndel 2024 - poiche\u0027, dal quadro normativo  descritto,  pare  che  tali\naree non idonee debbano  essere  successivamente  individuate,  sulla\nbase  delle  aggiornate  linee  guida,  approvate  con   il   decreto\nministeriale 10 settembre  2010,  che  prevede,  come  dedotto  dalla\nricorrente, che «l\u0027individuazione delle aree \"non idonee\" deve essere\npreceduta  da  \"un\u0027apposita  istruttoria,  avente   ad   oggetto   la\nricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell\u0027ambiente,  del\npaesaggio, del  patrimonio  storico  e  artistico,  delle  tradizioni\nagroalimentari locali, della biodiversita\u0027 e  del  paesaggio  rurale\"\n(paragrafo 17.1 del decreto ministeriale 10 settembre  2010)  e  deve\nconfluire nell\u0027\"atto di  programmazione  con  cui  sono  definite  le\nmisure e gli interventi necessari al raggiungimento  degli  obiettivi\ndi burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme\". \n    Sotto questo angolo prospettico, possono dunque valere, anche, le\nconsiderazioni che di seguito si vanno  ad  esporre  in  ordine  alla\nviolazione della riserva di procedimento amministrativo (in  part.  ,\ninfra par. 22.4.). \n    22. La disciplina introdotta dal legislatore regionale  presenta,\ninfatti,  in  ogni   caso   ulteriori   profili   di   illegittimita\u0027\ncostituzionale nella parte in cui - non solo non si  e\u0027  limitata  ad\nindividuare le aree idonee e ha individuato anche (o  solo)  le  aree\nnon idonee -, ma ha vieppiu\u0027 impedito  la  valutazione  in  concreto,\nnella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi  in\nrelazione agli impianti localizzati in tali aree non  idonee,  avendo\nposto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER. \n    La  prospettata  incostituzionalita\u0027  della  legge  regionale  n.\n20/2024 risulta a giudizio del Collegio fondata, in particolare,  con\nriferimento alla previsione di cui all\u0027art. 1, comma 5 ove si dispone\nche «E\u0027 vietata  la  realizzazione  degli  impianti  ricadenti  nelle\nrispettive aree non idonee cosi\u0027 come individuate dagli  allegati  A,\nB, C, D, E e dai commi 9 e 11». \n    In tal modo il legislatore  regionale  ha  stabilito  un  divieto\nassoluto di autorizzare e realizzare impianti FER localizzati in aree\ndefinite «non idonee», e cio\u0027 in  contrasto  con  gli  articoli  117,\nprimo e terzo comma della Costituzione, in relazione all\u0027art. 20  del\ndecreto  legislativo  n.  199/2021,  alle  disposizioni  del  decreto\nministeriale 21 giugno  2024  (di  cui  la  disciplina  regionale  e\u0027\nattuazione),  nonche\u0027  con  riferimento  al  principio   di   massima\ndiffusione degli  impianti  da  fonti  di  energia  rinnovabile  come\nemergente dalla disciplina unionale. \n    22.1. Infatti,  e\u0027  proprio  per  raggiungere  gli  obiettivi  di\ncontrasto al cambiamento climatico e di  uso  dell\u0027energia  da  fonte\nrinnovabile fissati a livello europeo sino  al  2030,  che  lo  Stato\nitaliano ha adottato il decreto legislativo n. 199 del 2021. \n    Tale intervento normativo costituisce attuazione della  direttiva\nUE 2018/2001 sulla promozione dell\u0027uso da fonti rinnovabili e si pone\n(art.  1)  «l\u0027obiettivo  di  accelerare  il  percorso   di   crescita\nsostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia  da\nfonti  rinnovabili,  in  coerenza  con  gli  obiettivi   europei   di\ndecarbonizzazione del  sistema  energetico  al  2030  e  di  completa\ndecarbonizzazione al 2050», definendo «gli strumenti,  i  meccanismi,\ngli incentivi e il quadro  istituzionale,  finanziario  e  giuridico,\nnecessari per il raggiungimento degli obiettivi di  incremento  della\nquota di energia da fonti rinnovabili al 2030,  in  attuazione  della\ndirettiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto  dei  criteri  fissati  dalla\nlegge 22 aprile 2021, n.  53»,  prevedendo  «disposizioni  necessarie\nall\u0027 attuazione  delle  misure  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e\nresilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di  energia  da  fonti\nrinnovabili, conformemente al Piano nazionale integrato per l\u0027energia\ne il clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita\u0027 di individuare\nun  insieme  di  misure  e  strumenti  coordinati,   gia\u0027   orientati\nall\u0027aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del\nregolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per  l\u0027Unione\neuropea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di  gas\na effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990\nentro il 2030». \n    22.2. In particolare,  all\u0027art.  20  il  decreto  legislativo  n.\n199/2021 ha previsto un\u0027apposita disciplina per  l\u0027individuazione  di\nsuperfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di  impianti  a  fonti\nrinnovabili stabilendo per quanto piu\u0027 interessa in questa sede che: \n        con  uno  o  piu\u0027  decreti  del  Ministro  della  transizione\necologica di concerto con il Ministro della cultura,  e  il  Ministro\ndelle politiche agricole, alimentari e forestali,  previa  intesa  in\nsede di Conferenza  unificata,  sono  stabiliti  principi  e  criteri\nomogenei per l\u0027individuazione delle superfici e delle aree idonee  (e\nnon idonee) all\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili  aventi\nuna  potenza  complessiva  almeno  pari  a  quella  individuata  come\nnecessaria  dal  PNIEC  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di\nsviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree  idonee  ai\nsensi del comma 8; \n        tali  decreti  definiscono  altresi\u0027  la  ripartizione  della\npotenza installata fra regioni e province autonome; \n        nel dettare la disciplina delle aree idonee  si  tiene  conto\ndelle esigenze di tutela del patrimonio culturale  e  del  paesaggio,\ndelle aree agricole e forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi\nidrici, privilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture edificate,\nquali  capannoni  industriali  e  parcheggi,  nonche\u0027   di   aree   a\ndestinazione industriale, artigianale, per  servizi  e  logistica,  e\nverificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi\nincluse le superfici agricole non utilizzabili,  compatibilmente  con\nle caratteristiche e le  disponibilita\u0027  delle  risorse  rinnovabili,\ndelle infrastrutture di  rete  e  della  domanda  elettrica,  nonche\u0027\ntenendo  in  considerazione  la  dislocazione  della   domanda,   gli\neventuali vincoli di rete e il  potenziale  di  sviluppo  della  rete\nstessa; \n        conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti  di\ncui al comma 1, entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in\nvigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree\nidonee; \n        in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee\nper l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i\nprincipi  della  minimizzazione  degli  impatti  sull\u0027ambiente,   sul\nterritorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo  restando\nil vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al\n2030 e tenendo conto della  sostenibilita\u0027  dei  costi  correlati  al\nraggiungimento di tale obiettivo; \n        le aree non incluse tra le aree  idonee  non  possono  essere\ndichiarate non idonee all\u0027installazione di impianti di produzione  di\nenergia rinnovabile, in sede di  pianificazione  territoriale  ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee. \n    In particolare, l\u0027individuazione delle aree idonee da parte delle\nregioni con un intervento legislativo persegue il  duplice  obiettivo\ndi consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro\ne trasparente le aree in cui e\u0027  possibile  installare  impianti  FER\nseguendo una procedura  semplificata;  dall\u0027altro,  di  garantire  il\nrispetto delle prerogative regionali che, nel  selezionare  in  quali\naree consentire l\u0027installazione agevolata di FER, possono  esercitare\nla piu\u0027 ampia discrezionalita\u0027, fermi restando i limiti imposti dallo\nStato in termini di  classificazione  e  obiettivi  annui  di  MW  da\nraggiungere, cosi\u0027 come stabilito dal decreto ministeriale 21  giugno\n2024, fino al  2030  (in  questi  termini,  Corte  costituzionale  n.\n28/2025). \n    22.3.  Come  gia\u0027  antcipato  sopra,  le  aree  non  idonee  sono\ndefinite, poi, dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 quali «aree  e\nsiti le cui caratteristiche sono incompatibili con l\u0027installazione di\nspecifiche tipologie di impianti secondo le modalita\u0027  stabilite  dal\nparagrafo 17 e dall\u0027allegato 3 delle linee guida emanate con  decreto\ndel Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010,  pubblicato\nnella Gazzetta Ufficiale 18  settembre  2010,  n.  219  e  successive\nmodifiche e integrazioni». \n    22.4. Come rilevato,  da  ultimo,  dal  Tribunale  amministrativo\nregionale  Lazio  con  l\u0027ordinanza  n.  9164  del  2025  «il  decreto\nministeriale 21 giugno 2024 non ha innovato il concetto di  area  non\nidonea contenuto nelle linee guida di cui al decreto ministeriale  10\nsettembre 2010. Queste, infatti, continuano a configurarsi come  aree\ncon «obiettivi di protezione non compatibili con l\u0027insediamento [...]\ndi  specifiche  tipologie   e/o   dimensioni   di   impianti.   Detta\nincompatibilita\u0027,  tuttavia,  non  si  traduce  in  una   preclusione\nassoluta, bensi\u0027 in \"una elevata probabilita\u0027 di esito negativo delle\nvalutazioni, in sede di autorizzazione\"  (paragrafo  17  delle  linee\nguida  del  10  settembre  2010),  \"che  dovra\u0027  comunque   risultare\nall\u0027esito di specifica  istruttoria.  Ne  consegue  che,  sotto  tale\nprofilo, la definizione contenuta nel decreto ... non innova in alcun\nmodo il concetto di area non idonea quale gia\u0027 enucleato dalle  linee\nguida». \n    22.4.1.  Anche  sotto  il  vigente  regime   normativo,   dunque,\nl\u0027effetto della qualificazione di una superficie in termini  di  area\nnon idonea e\u0027 unicamente quello di precludere l\u0027accesso al  beneficio\ndell\u0027accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all\u0027art.  22\ndel decreto legislativo n. 199/2021, segnalando la necessita\u0027  di  un\npiu\u0027 approfondito  apprezzamento  delle  amministrazioni  competenti,\nstrumentale a garantire una tutela  piu\u0027  rafforzata  del  paesaggio,\ndell\u0027ambiente e del territorio nell\u0027ambito dei  singoli  procedimenti\namministrativi di autorizzazione degli impianti FER. \n    Le aree non idonee,  pertanto,  non  possono  costituire  divieti\naprioristici e assoluti alla installazione  degli  impianti  FER,  ma\ncome  chiarito  dalla  giurisprudenza  costituzionale,  rappresentano\n«meri  indici  rivelatori  di  possibili  esigenze  di   tutela   del\npaesaggio» (cfr. Corte costituzionale,  sentenza  n.  121/2022,  par.\n5.1.). \n    22.4.2. Le aree non  idonee  svolgono  tale  funzione  anche  nel\nrinnovato  assetto   normativo   e   regolamentare   della   materia,\nindipendentemente dal fatto che l\u0027art. 1, comma 2,  lettera  b),  del\ndecreto ministeriale del 21 giugno 2024 definisca tali superfici come\n«incompatibili  con  l\u0027installazione  di  specifiche   tipologie   di\nimpianti», poiche\u0027 a cio\u0027,  come  detto,  non  risulta  correlato  un\nespresso divieto generalizzato di installazione  degli  impianti  FER\n(cfr.  Tribunale  amministrativo  regionale   Lazio,   ordinanza   n.\n9155/2025). \n    22.4.3. Infatti, il mero utilizzo del termine «incompatibile» non\naccompagnato da un correlato divieto aprioristico e generalizzato non\nvale a contemplare l\u0027ipotesi di un divieto assoluto e  generalizzato,\ncome quello previsto dalla Regione Sardegna. \n    22.4.4. L\u0027inidoneita\u0027 di una determinata area non  puo\u0027,  dunque,\nderivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma\npuo\u0027 soltanto conseguire all\u0027esito di un procedimento  amministrativo\nche consenta una valutazione in concreto, in ragione  delle  relative\nspecificita\u0027, della inattitudine del luogo prescelto. \n    La stessa giurisprudenza costituzionale ha  gia\u0027  affermato  come\nanche nel caso di aree non idonee operi una riserva  di  procedimento\namministrativo, sussistendo il dovere dell\u0027amministrazione procedente\ndi verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto  sia\no meno realizzabile in considerazione  delle  sue  caratteristiche  e\ndelle caratteristiche del sito interessato (cosi\u0027, da  ultimo,  Corte\ncostituzionale, sentenza n. 177 del 30 luglio 2021  in  relazione  al\nprecedente quadro normativo che, tuttavia, come detto, non ha  mutato\nil concetto di «area non idonea»). \n    Ancora, come rammentato dalla ricorrente, la Corte costituzionale\nha statuito che «il margine di intervento riconosciuto al legislatore\nregionale non permette che le regioni  prescrivano  limiti  generali,\nperche\u0027 cio\u0027 contrasta  con  il  principio  fondamentale  di  massima\ndiffusione  delle  fonti  di  energia  rinnovabili,   stabilito   dal\nlegislatore  statale  in  conformita\u0027  alla   normativa   dell\u0027Unione\neuropea» (Corte costituzionale, 2 dicembre 2020,  n.  258,  ma  anche\nsentenze nn. 177 del 2018, 86, 148, 286 del 2019, 106 del 2020). \n    22.5. In contrasto rispetto a tali indicazioni l\u0027art. 1, comma 5,\ndella l.r. n. 20/2024, stabilisce, invece, un divieto tout  court  di\nrealizzazione di impianti FER in aree qualificate come non idonee  ai\nsensi della medesima  legge  regionale.  In  tal  modo,  vengono  sia\nviolati i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo  n.\n199/2021 all\u0027art. 20 (come  integrato  dal  decreto  ministeriale  21\ngiugno 2024), e sia pregiudicati  gli  obiettivi  vincolanti  fissati\ndalla normativa europea, con conseguente violazione dei commi 1  e  3\ndell\u0027art. 117 della Costituzione. \n    22.6. Peraltro, le previsioni  dell\u0027art.  1,  comma  5,  l.r.  n.\n20/2024, lette in combinato disposto  con  gli  allegati  alla  legge\nregionale stessa, come dedotto dalla parte ricorrente,  non  smentita\nsul punto dall\u0027Amministrazione regionale, determinano che le aree non\nidonee previste dalla legge regionale comprendono la quasi  totalita\u0027\ndel territorio regionale. \n    22.7. Come gia\u0027 rilevato dalla citata ordinanza n. 146  del  2025\ndi questo Tribunale, «lo Statuto Sardo, all\u0027art. 3, comma 2,  lettera\nf), assegna alla Regione Sardegna competenza legislativa esclusiva in\nmateria di «edilizia e urbanistica» (che comprende, come noto,  anche\nla  «componente  paesaggistica»),  nonche\u0027   competenza   legislativa\nconcorrente in materia di «e) produzione e distribuzione dell\u0027energia\nelettrica». \n    L\u0027art. 117, comma 2, lettera s), della  Costituzione,  dal  canto\nsuo, attribuisce  allo  Stato  competenza  legislativa  esclusiva  in\nmateria  di  «tutela  dell\u0027ambiente,  dell\u0027ecosistema  e   dei   beni\nculturali», cosi\u0027 come il comma 3 dello stesso art. 117  include  tra\nle materie di competenza concorrente quella relativa  «a  produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia». \n    Non vi e\u0027 dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di  riparto\ndelle competenze su materie oggettivamente «interferenti»,  lo  Stato\ndisponga di significativi spazi  di  intervento,  potendo  dettare  i\nprincipi quadro in materia produzione energetica, trattandosi di  una\nmateria  oggetto  di  competenza  concorrente,  nonche\u0027  i   principi\nfondamentali e le norme di riforma  economico-sociale  ordinariamente\ncapaci  di  limitare  la  stessa  competenza  legislativa   regionale\nesclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo: vedi supra). Inoltre\nlo stesso legislatore nazionale puo\u0027 interferire in subiecta  materia\nattraverso la propria  potesta\u0027  esclusiva  e  trasversale  a  tutela\ndell\u0027ambiente,  sulla  quale  gli  impianti   energetici   da   fonti\nrinnovabili hanno evidenti ricadute. \n    Orbene tali criteri per la composizione di competenze legislative\ncosi\u0027 «incrociate» tra Stato e  regione  non  sembrano  essere  stati\nrispettati dalla legge regionale ora in esame. \n    Difatti la l.r. n. 20/2024, al dichiarato scopo  di  tutelare  il\npaesaggio regionale, ha dettato una disciplina che, come si e\u0027 visto,\nappare sotto diversi aspetti in contrasto  con  quella  nazionale  di\nriferimento anche per profili sui  quali  il  legislatore  nazionale,\nintervenendo a  garanzia  della  massima  diffusione  degli  impianti\nenergetici da fonti rinnovabili: \n        ha introdotto «principi  quadro»  in  materia  di  produzione\nenergetica, cui il  legislatore  regionale  e\u0027  tenuto  ad  attenersi\nnell\u0027esercitare la relativa competenza concorrente; \n        ha dettato  regole  finalizzate  alla  tutela  dell\u0027ambiente,\nsulla quale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»; \n        ha  prescritto  principi  fondamentali  e  norme  di  riforma\neconomico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche  nelle\nmaterie di  sua  competenza  esclusiva  (T.a.r.  Sardegna,  sez.  II,\nordinanza 9 giugno 2025, n. 146). \n    22.8. La disposizione regionale di cui al citato art. 1, comma 5,\nin definitiva, pur finalizzata tra l\u0027altro alla tutela del paesaggio,\nnello stabilire il divieto di realizzare impianti alimentati da fonti\nrinnovabili nelle aree non  idonee,  si  pone  in  contrasto  con  la\nrichiamata normativa statale che, all\u0027art. 20 del decreto legislativo\nn. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto  tali,  si\nimpongono anche alle competenze statutarie in materia  di  produzione\ndell\u0027energia, e si  pone  in  contrasto  inoltre  con  la  disciplina\neuro-unitaria che pone in risalto il principio di massima  diffusione\ndelle fonti rinnovabili (perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, e\ngia\u0027 prima da quella 2001/77/CE, sia dalla direttiva 2018/2001/UE)  e\nstabilisce dei target vincolanti per lo Stato italiano. \n    22.8.1. Peraltro, come detto, anche prima dell\u0027entrata in  vigore\ndel   decreto   legislativo   n.   199/2021,   l\u0027orientamento   della\ngiurisprudenza costituzionale era nel senso di  ritenere  illegittime\nnorme regionali volte a sancire, in via generale e astratta,  la  non\nidoneita\u0027 di intere aree  di  territorio  o  a  imporre,  in  maniera\ngeneralizzata ed aprioristica,  limitazioni  nella  realizzazione  di\nimpianti FER (Corte costituzionale, sentenza n.  69  del  2018).  Per\ncostante  giurisprudenza  della  Corte,  infatti,  le  regioni  e  le\nprovince autonome sono tenute a rispettare  i  principi  fondamentali\ncontemplati dal legislatore statale (v., ex multis,  sentenze  n.  11\ndel 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020), principi, nel  caso  di\nspecie, racchiusi nel citato decreto legislativo n. 199  del  2021  e\nnella disciplina di attuazione (quale il decreto  ministeriale  sulle\naree idonee). \n    22.9. Il divieto di realizzare impianti  ricadenti  in  aree  non\nidonee posto dall\u0027art. 1, comma 5, della  l.r.  n.  20/2024  risulta,\npoi,  contrastare  anche  con  l\u0027art.  3  della  Costituzione  e,  in\nparticolare, con il principio di proporzionalita\u0027 che in  esso  trova\nfondamento, nonche\u0027 con il principio desumibile  dall\u0027art.  15  della\ndirettiva UE 2018/2001 che richiede agli Stati membri  di  assicurare\nche le norme nazionali in materia di procedure  autorizzative  «siano\nproporzionate e necessarie». La medesima disposizione vincola inoltre\ngli Stati membri ad adottare «misure appropriate per assicurare  che:\na) ...; b) le norme in materia di  autorizzazione,  certificazione  e\nconcessione di licenze siano oggettive, trasparenti e  proporzionate,\nnon contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano  pienamente\nconto delle specificita\u0027 di ogni singola tecnologia  per  le  energie\nrinnovabili». \n    22.9.1. Il sindacato di proporzionalita\u0027 costituisce, infatti, un\n«aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi  condotto  dalla\ngiurisprudenza costituzionale, onde verificare che  il  bilanciamento\ndegli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato\ncon modalita\u0027 tali da determinare il sacrificio o la compressione  di\nuno di essi in misura  eccessiva  e  pertanto  incompatibile  con  il\ndettato costituzionale» (TAR Lazio, ordinanza n. 9164/2025, cit.). In\nparticolare, secondo la giurisprudenza  costituzionale  «il  test  di\nproporzionalita\u0027  richiede  di  valutare  se  la  norma  oggetto   di\nscrutinio, con la misura e le modalita\u0027  di  applicazione  stabilite,\nsia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi  legittimamente\nperseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure appropriate, prescriva  quella\nmeno restrittiva dei diritti  a  confronto  e  stabilisca  oneri  non\nsproporzionati rispetto  al  perseguimento  di  detti  obiettivi  (ex\nplurimis, sentenze n. 137  del  2018  e  n.  272  del  2015)»  (Corte\ncostituzionale n. 56/2020). \n    22.9.2. La previsione  di  un  divieto  di  natura  generalizzata\nviola,  dunque,  il   principio   di   necessaria   proporzionalita\u0027,\nsacrificando  in  modo  irragionevole  la  liberta\u0027   di   iniziativa\neconomica e la tutela dell\u0027ambiente (cui la produzione di energia  da\nfonti rinnovabili contribuisce). \n    Tra l\u0027altro, come rilevato da questo Tribunale nella  piu\u0027  volte\ncitata ordinanza n.  146  del  2025,  la  l.r.  n.  20  del  2024  ha\n«individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia,  pari  a\nquasi  al  95%  dell\u0027intero  territorio  regionale   (si   veda,   in\nparticolare, il  comma  5  dell\u0027art.  1  della  l.r.  n.  20/2024  in\nrelazione agli allegati da A a G alla stessa  legge),  anche  qui  in\ndiretto contrasto con l\u0027elenco categoriale  di  aree  idonee  dettato\ndall\u0027art. 20, comma 8, lettera c ter), n. 1 del  decreto  legislativo\nn. 199/2021; per comprendere la portata ostativa di  tale  disciplina\nregionale basti  pensare  che  essa  impedisce  la  realizzazione  di\nimpianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi totalita\u0027  delle\naree agricole sarde». \n    22.10. Le  suindicate  disposizioni  della  l.r.  n.  20/2024  si\npongono  in  contrasto,  inoltre,  con   il   principio   di   tutela\ndell\u0027ambiente di cui all\u0027art. 9 della Costituzione,  secondo  cui  la\nRepubblica tutela  l\u0027ambiente,  la  biodiversita\u0027  e  gli  ecosistemi\n«anche nell\u0027interesse delle future generazioni». \n    22.10.1.  Il  sacrificio  incondizionato  di  tale  principio  in\nrelazione  alle  aree  classificate  come  non  idonee  dalla   legge\nregionale,  infatti,  dal  che  consegue  il  divieto   radicale   di\nrealizzare impianti FER appare  al  Collegio  del  tutto  evidente  e\ncontrasta oltre che con l\u0027art. 3 della Costituzione anche con  l\u0027art.\n9,  ponendosi   in   conflitto   con   l\u0027orientamento   della   Corte\ncostituzionale consolidatosi a partire dalla nota sentenza n. 85/2013\nsecondo cui «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione\nsi trovano in rapporto di integrazione reciproca e non  e\u0027  possibile\npertanto individuare uno di essi che  abbia  la  prevalenza  assoluta\nsugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata\nin una serie di norme non coordinate ed in potenziale  conflitto  tra\nloro»  (sentenza  n.  264  del  2012).  Se  cosi\u0027   non   fosse,   si\nverificherebbe  l\u0027illimitata  espansione  di  uno  dei  diritti,  che\ndiverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni  giuridiche\ncostituzionalmente riconosciute e  protette  [...].  La  Costituzione\nitaliana,  come  le  altre  Costituzioni  democratiche  e  pluraliste\ncontemporanee, richiede un continuo e vicendevole  bilanciamento  tra\nprincipi e diritti fondamentali, senza  pretese  di  assolutezza  per\nnessuno di essi.  [...]  Il  punto  di  equilibrio,  proprio  perche\u0027\ndinamico e non prefissato in anticipo, deve  essere  valutato  -  dal\nlegislatore nella statuizione delle norme e dal giudice  delle  leggi\nin sede di controllo -  secondo  criteri  di  proporzionalita\u0027  e  di\nragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro  nucleo\nessenziale». \n    22.10.2. In  tale  contesto,  il  divieto  previsto  dalla  norma\nregionale si pone in contrasto anche con il principio di integrazione\ndelle tutele riconosciuto anche a livello europeo  dall\u0027art.  11  del\nTrattato  sul  funzionamento  dell\u0027Unione  europea  secondo  cui  «le\nesigenze  di  tutela  dell\u0027ambiente  devono  essere  integrate  nella\ndefinizione  e  nell\u0027attuazione  delle  altre  pertinenti   politiche\npubbliche,  in  particolare  al  fine  di  promuovere   lo   sviluppo\nsostenibile» (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 8167/2022). \n    La previsione  in  generale  delle  aree  non  idonee  come  zone\nvietate, infatti, solleva sul punto notevoli perplessita\u0027, in  quanto\nnon istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra  i  valori\nin gioco, sancendo un\u0027indefettibile  prevalenza  dell\u0027interesse  alla\nconservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l\u0027obiettivo di\npromuovere l\u0027uso  dell\u0027energia  da  fonti  rinnovabili  (in  termini,\nTribunale amministrativo regionale Lazio, ordinanza di rimessione  n.\n9164/2025). \n    22.10.3. Pertanto, il divieto posto dalla Regione Sardegna e,  in\nparticolare, l\u0027art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024  e  i  relativi\nallegati che individuano le aree non idonee, si pongono in  contrasto\nanche con gli articoli 3 e 9 della Costituzione. \n    22.11. Da cio\u0027 discende  anche  la  violazione  dei  principi  di\nimparzialita\u0027  e  buon  andamento  dell\u0027amministrazione,   e   quindi\ndell\u0027art. 97 della Costituzione, in quanto la disciplina  legislativa\nregionale  in  questione  osta   a   qualsivoglia   possibilita\u0027   di\nrealizzare, in sede amministrativa, il piu\u0027  opportuno  bilanciamento\ndegli interessi in gioco. \n    A  tale  riguardo,  appare  opportuno  ribadire  che,  ai   sensi\ndell\u0027art. 20, comma 7, decreto legislativo n. 199/2021, «Le aree  non\nincluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate  non  idonee\nall\u0027installazione di impianti di produzione di  energia  rinnovabile,\nin sede di pianificazione territoriale ovvero nell\u0027ambito di  singoli\nprocedimenti, in ragione della sola  mancata  inclusione  nel  novero\ndelle aree idonee». \n    Il riferimento specifico alla valutazione  operata  «in  sede  di\npianificazione   territoriale   ovvero   nell\u0027ambito    di    singoli\nprocedimenti», come  osservato  anche  dal  Tribunale  amministrativo\nregionale Lazio nelle piu\u0027 volte ricordate  ordinanze  di  rimessione\ndella questione di  legittimita\u0027  della  medesima  l.r.  n.  20/2024,\n«attesta  che  la  riserva  di  procedimento  amministrativo  per  la\ndichiarazione di non idoneita\u0027, oltre che prevista dalle linee guida,\ne\u0027 sancita a livello di normazione primaria anche nel regime  di  cui\nai decreti ministeriali adottati ai sensi dell\u0027art. 20, comma 1,  del\ndecreto, con conseguente impossibilita\u0027 per le  regioni  di  impedire\nche tale valutazione si compia mediante il divieto, stabilito in  via\ngenerale e astratta per legge, di realizzare gli impianti nelle  aree\nnon idonee». \n    22.12. I medesimi profili di incostituzionalita\u0027 suesposti  vanno\nravvisati, per identici  motivi,  anche  nella  disposizione  di  cui\nall\u0027art. 1, comma 7, della  l.r.  n.  20/2024,  ove  si  dispone  che\n«Qualora un progetto di impianto ricada su un areale  ricompreso  sia\nnelle aree definite idonee, di cui all\u0027allegato  F,  sia  nelle  aree\ndefinite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il\ncriterio di non idoneita\u0027», e cio\u0027 sia  in  relazione  agli  articoli\n117, primo e terzo comma (non essendo  tale  criterio  di  prevalenza\nprevisto dalla legislazione statale, e determinando  esso  un  vulnus\nulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria), sia  in\nrelazione agli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione. \n    22.13. Profili di incostituzionalita\u0027 sussistono,  infine,  anche\nin relazione alla violazione della  disciplina  in  materia  di  aree\nidonee di cui all\u0027art.  20,  comma  8,  del  decreto  legislativo  n.\n199/2021. \n    22.13.1.  In  particolare,  secondo  la  ricorrente,   la   legge\nregionale non avrebbe potuto in alcun modo  prevedere,  pena  la  sua\nincostituzionalita\u0027, un divieto assoluto di realizzare  impianti  FER\nin un\u0027area idonea  ai  sensi  dell\u0027art.  20,  comma  8,  del  decreto\nlegislativo n. 199/2021, ne\u0027 tantomeno ipotesi di  non  idoneita\u0027  in\naree che sono invece idonee ai sensi della normativa nazionale (come,\ninvece, avvenuto rispetto alle aree previste negli allegati A, B,  C,\nD, E ed F e, in particolare, per quanto rileva nel presente  giudizio\nper le lettere t, w, u e bb dell\u0027allegato B). \n    Anche in relazione a tale profilo, infatti, risultano  violati  i\nprincipi fondamentali della materia posti dal decreto legislativo  n.\n199/2021. \n    22.13.2. L\u0027art. 20, comma 8,  individua  dalla  lettera  a)  alla\nlettera  c-quater)  una  serie  di  fattispecie   che   «nelle   more\ndell\u0027individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e  delle\nmodalita\u0027 stabiliti dai decreti di cui al comma 1,  sono  considerate\naree idonee». \n    Sebbene tali aree siano definite «idonee ex lege»  apparentemente\nsoltanto in relazione alla fase transitoria fino  all\u0027emanazione  del\ndecreto ministeriale di cui all\u0027art. 20, comma  1,  al  tempo  stesso\nquest\u0027ultima   disposizione   prevede   che   il   suddetto   decreto\nministeriale nello stabilire i principi  e  i  criteri  omogenei  per\nl\u0027individuazione  delle  superfici  e  aree  idonee  e   non   idonee\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili debba tenere  conto\ndelle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo art. 20. \n    22.13.3. Il decreto ministeriale 21 giugno 2024 aveva,  peraltro,\nprevisto all\u0027art. 7, comma, 2  lettera  c)  la  possibilita\u0027  per  le\nregioni, nell\u0027individuazione delle aree idonee,  di  «fare  salve  le\naree idonee di cui all\u0027art. 20, comma 8  del  decreto  legislativo  8\nnovembre 2021, n. 199 vigente alla data  di  entrata  in  vigore  del\npresente decreto». Tuttavia, la IV sezione del  Consiglio  di  Stato,\ncon le ordinanze cautelari n. 4297, 4298, 4299, 4300,  4301,  4302  e\n4304 del 2024 aveva sospeso l\u0027efficacia di  tale  disposizione,  gia\u0027\nprima dell\u0027entrata in vigore della l.r. n. 20/2024, rilevando che «la\nnorma appare [...] non pienamente conforme all\u0027art. 20, comma 8,  del\ndecreto legislativo  n.  199/2021,  il  quale  gia\u0027  elenca  le  aree\ncontemplate come idonee: in tale disciplina di livello  primario  non\nsembra possa rinvenirsi spazio per una  piu\u0027  restrittiva  disciplina\nregionale». \n    Da  ultimo,  con  la  sentenza   n.   9155/2025,   il   Tribunale\namministrativo regionale  Lazio  ha  annullato  l\u0027art.  7,  comma  2,\nlettera c) del decreto ministeriale  21  giugno  2024  proprio  nella\nparte in cui non aveva  introdotto  una  disciplina  di  salvaguardia\ndelle aree idonee per i progetti in corso di autorizzazione. \n    22.13.4. Su tali basi, ha evidenziato questo  Tribunale,  con  la\ngia\u0027 citata ordinanza n. 146 del 2025,  che  «il  compito  attribuito\ndalla disciplina statale sopra descritta al legislatore regionale  e\u0027\nlimitato all\u0027individuazione puntuale delle singole  aree  idonee,  ma\nquesto pur  sempre,  nel  rispetto  dell\u0027elenco  categoriale  di  cui\nall\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo  n.  199/2021,  con  la\nconseguenza concreta che lo stesso  legislatore  regionale  non  puo\u0027\nlegittimamente vietare  l\u0027installazione  di  impianti  produttivi  da\nfonti rinnovabili su aree rientranti nell\u0027elenco categoriale previsto\ndallo stesso art. 20, comma 8. Limite,  questo,  che  costituisce  un\nindispensabile strumento di attuazione dei sopra  descritti  obblighi\nassunti dall\u0027Italia a  livello  unionale,  certamente  vanificati  se\nciascuna  regione  potesse  liberamente  ridurre   le   aree   idonee\nall\u0027installazione degli impianti, mettendo cosi\u0027 in dubbio la  tenuta\ncomplessiva  del  «sistema»  preordinato  alla  realizzazione   degli\nobiettivi unionali. \n    Tale impostazione ha, poi, trovato  conferma  normativa  espressa\nall\u0027art. 47 del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito\ndalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con  cui  e\u0027  stato  espressamente\nprecisato, modificando il tenore testuale dell\u0027art. 20, comma 1,  del\ndecreto legislativo n. 199/2021, che l\u0027individuazione puntuale  delle\naree idonee mediante i  decreti  ministeriali  previsti  al  medesimo\ncomma 1 deve avvenire «tenuto conto delle aree idonee  ai  sensi  del\ncomma 8»: poiche\u0027 il legislatore regionale, a sua volta, e\u0027 tenuto  a\nindividuare le aree  idonee  «Conformemente  ai  principi  e  criteri\nstabiliti dai decreti di cui al comma 1» (cosi\u0027  l\u0027incipit  dell\u0027art.\n20, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 199/2021), anche  la\nsfera decisionale del legislatore regionale non puo\u0027 che  trovare  un\nlimite invalicabile nello stesso elenco categoriale di  cui  all\u0027art.\n20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021»  (T.a.r.  Sardegna,\nsez. II, ordinanza 9 giugno 2025, n. 146). \n    Nel richiamare la sentenza Corte costituzionale 12 marzo 2025, n.\n28, la citata ordinanza ha altresi\u0027 messo in luce  come  «anche  tale\npronuncia della Consulta  conferma  che  il  legislatore  regionale -\nnell\u0027individuare le aree idonee alla realizzazione degli impianti per\ncui e\u0027 causa - e\u0027 vincolato  al  minimum  legale  fissato  da  quello\nstatale all\u0027art. 20, comma 8, del decreto  legislativo  n.  199/2021,\ncon cui  gia\u0027  e\u0027  stato  operato  un  bilanciamento  «a  monte»  tra\nl\u0027interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli impianti  e  le\nesigenze di tutela dell\u0027ambiente e del paesaggio direttamente  incisi\ndalla realizzazione dei nuovi impianti; cio\u0027 comporta, altresi\u0027,  che\nla competenza legislativa esclusiva in materia di paesaggio di cui la\nRegione Sardegna trovi un limite nelle  norme  nazionali  espressive,\noltre che dei  sopra  descritti  impegni  internazionali,  anche  dei\n«principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono  anche  alle\ncompetenze  statutarie»  della  Regione  Sardegna  (cosi\u0027  la  citata\nsentenza  n.  28/2025  della  Consulta)»  (ancora   T.ar.   Sardegna,\nordinanza n. 146 del 2025, cit.) \n    23. In definitiva, per tutto quanto sopra, va sollevata questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma  1,  lettera  a)  e\ncommi 5 e 7, nonche\u0027 dei relativi allegati A, B, C,  D  ed  E,  della\nRegione autonoma della Sardegna  n.  20/2024,  per  violazione  degli\narticoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, comma 1  e  3,  della  Costituzione,\nanche  in  relazione  ai  principi  espressi  dalla  direttiva   (UE)\n2018/2001 come modificata  dalla  direttiva  (UE)  2023/2413,  e  per\nviolazione altresi\u0027 degli articoli 3 e 4 della  legge  costituzionale\nn. 3/1948. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Tribunale amministrativo regionale per  la  Sardegna  (Sezione\nprima) cosi\u0027 dispone: \n        a) dichiara rilevanti e  non  manifestamente  infondate,  nei\ntermini  espressi  in  motivazione,  le  questioni  di   legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera a) e commi 5  e  7,\nnonche\u0027 dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della Regione autonoma\ndella Sardegna n. 20/2024, per violazione degli articoli  3,  9,  11,\n41, 97 e 117, comma 1 e 3, della Costituzione, anche in relazione  ai\nprincipi espressi dalla  direttiva  (UE)  2018/2001  come  modificata\ndalla direttiva (UE) 2023/2413, e altresi\u0027 degli articoli 3 e 4 della\nlegge costituzionale n. 3/1948; \n        b) sospende il giudizio  per  le  determinazioni  conseguenti\nalla definizione dell\u0027incidente  di  costituzionalita\u0027  e,  ai  sensi\ndell\u0027art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,   dispone   la\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n        c) dispone la comunicazione  della  presente  ordinanza  alle\nparti in causa, nonche\u0027 la  sua  notificazione  al  Presidente  della\nRegione  autonoma  della  Sardegna  e  al  Presidente  del  Consiglio\nregionale sardo; \n        d) rinvia ogni ulteriore statuizione all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale promosso con la presente ordinanza. \n    Cosi\u0027 deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni  11\ngiugno 2025 e 25 giugno 2025, con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Marco Buricelli, Presidente; \n        Gabriele Serra, primo referendario; \n        Roberto Montixi, referendario, estensore. \n \n                      Il Presidente: Buricelli \n \n \n                                                 L\u0027estensore: Montixi","elencoNorme":[{"id":"63391","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma 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