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P.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2025\n\r\nOrdinanza del 19 settembre 2025 della Corte di giustizia tributaria\ndi secondo grado del Lazio sull\u0027appello proposto dall\u0027Agenzia delle\nentrate - Riscossione Roma contro M. P.. \n \nPrescrizione e decadenza - Tributi - Riscossione - Prescrizione\n ordinaria - Applicazione, in assenza di un\u0027espressa previsione e\n secondo l\u0027interpretazione del diritto vivente, del termine di\n prescrizione decennale alla riscossione dei tributi erariali. \n- Codice civile, art. 2946. \nPrescrizione e decadenza - Tributi - Riscossione - Procedura di\n discarico per inesigibilita\u0027 e reiscrizione nei ruoli - Condizioni\n - Riaffidamento in riscossione delle somme non riscosse, a\n condizione che non sia decorso il termine di prescrizione\n decennale. \n- Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio\n nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista\n dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), art. 20, comma 6. \n\n\r\n(GU n. 47 del 19-11-2025)\n\r\n \n LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO \n Sezione 11 \n \n riunita in udienza l\u002711 dicembre 2024 alle ore 9,30 con la\nseguente composizione collegiale: \n Perla Pietro, Presidente; \n Pannone Andrea, relatore; \n Chiappiniello Agostino, giudice; \n in data 11 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza\nsull\u0027appello n. 1924/2024 depositato il 18 aprile 2024; \n proposto da Ag.entrate - Riscossione - Roma, difeso da Loredana\nAlcamo - LCMLDN76B65F061F ed elettivamente domiciliato presso\nloredanaalcamo@ordineavvocatiroma.org \n contro M. P. - elettivamente domiciliato presso\navvgiancarlopica@puntopec.it \n avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n pronuncia sentenza n. 4258/2024 emessa dalla Corte di\ngiustizia tributaria primo grado Roma sez. 13 e pubblicata il 2\naprile 2024; \n atti impositivi: \n avviso di intimazione n. ... IRPEF-ALTRO; \n a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il\ndispositivo n. 681/2024 depositato il 13 dicembre 2024. \n \n Elementi in fatto e diritto \n \n A) La sentenza, qui impugnata (della Corte di giustizia\ntributaria di primo grado di Roma, Sezione 13, 2 aprile 2024, n.\n4258), ha osservato quanto segue. \n «P. M. proponeva ricorso nei confronti dell\u0027Agenzia delle entrate\n- Riscossione contestando l\u0027intimazione di pagamento n. ...,\nnotificata il ..., con la quale veniva richiesto il pagamento della\nsomma di euro 27.941,87 in relazione alla cartella di pagamento n.\n..., asseritamente notificata il ... e relativa a IVA, IRAP e IRPEF\nper l\u0027anno .... \n Proponeva i seguenti motivi di ricorso: \n mancata notifica degli atti presupposti e conseguente\nnullita\u0027 dell\u0027atto impugnato; \n intervenuta prescrizione. \n Concludeva chiedendo l\u0027annullamento degli atti impugnati. \n Si costituiva in giudizio l\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione\nche, con proprie controdeduzioni, sosteneva la piena legittimita\u0027\ndell\u0027atto in contestazione, producendo documentazione volta a\ndimostrare la regolare notifica della cartella di pagamento e, prima\ndella incontestata notifica dell\u0027intimazione impugnata, la notifica\ndi altro avviso n. ... in data ... non opposto dal contribuente. \n Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte\nricorrente. \n Il ricorso e\u0027 fondato e, pertanto, deve essere accolto. \n Deve, infatti, ritenersi fondato il motivo di ricorso con il\nquale il ricorrente eccepisce l\u0027intervenuta prescrizione. \n Occorre innanzitutto premettere che, trattandosi di crediti\nriferiti a tributi erariali, il termine di prescrizione di\nriferimento e\u0027 quello ordinario di dieci anni. \n Dall\u0027esame della documentazione versata in atti dall\u0027Agenzia\ndelle entrate - Riscossione emerge l\u0027avvenuta notifica cartella n.\n..., presupposto dell\u0027impugnata intimazione, avvenuta il .... \n Successivamente, e prima della intimazione in questione, e\u0027 stato\nnotificato il ... un ulteriore avviso avente ad oggetto la cartella\nche, quindi, secondo quanto sostenuto da parte resistente, ha\ninterrotto il decorso del termine di prescrizione, rendendo cosi\u0027\nlegittimo l\u0027atto oggi impugnato. \n La Corte deve, invece, osservare come dalla notifica dell\u0027ultimo\natto (...) e la notifica dell\u0027intimazione (...) sia stato superato il\ntermine di prescrizione decennale con conseguente illegittimita\u0027\ndell\u0027intimazione stessa che deve quindi essere annullata. \n Per quanto detto, il ricorso appare fondato e meritevole di\naccoglimento». \n B) Ha proposto ricorso in appello l\u0027Agenzia delle entrate -\nRiscossione deducendo, per quel che qui rileva, quanto segue. \n «Nell\u0027odierno giudizio l\u0027odierna parte appellante oltre alla\nrituale notifiche della cartella e prima della notifica\n(incontestata) dell\u0027avi impugnato, deduceva e dimostrava l\u0027avvenuta\nnotifica, in data ..., dell\u0027avi ... che, in quanto non opposto, ha\nfatto decorrere nuovo termine di prescrizione dalla data dello\nstesso. \n L\u0027odierna appellante richiamava in atti il comma 4-bis dell\u0027art.\n68 del decreto-legge n. 18/2020 che prevede: \n \"Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie\ne non tributarie, affidati all\u0027agente della riscossione durante il\nperiodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente,\nfino alla data del 31 dicembre 2021, .... sono prorogati: \na) di dodici mesi, il termine di cui all\u0027art. 19, comma 2, lettera a)\ndel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; \nb) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell\u0027art.\n3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra\ndisposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione\nrelativi alle stesse entrate\". \n Tale previsione e\u0027 stata ripresa anche dall\u0027art. 4 del\ndecreto-legge n. 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) che ha\nprevisto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che\nper i termini di prescrizione degli atti impositivi di Agenzia delle\nentrate - Riscossione. \n Nel caso di specie, trattandosi di tributo per mancato pagamento\ndi IVA, IRAP e IRPEF, la relativa prescrizione decennale sulla base\ndella richiamata sospensione della prescrizione sopra richiamata non\ne\u0027 decorsa e la sentenza della Corte di giustizia di primo grado va\nriformata. \n L\u0027attivita\u0027 di sospensione della notifica delle cartelle e degli\natti di riscossione durante il periodo emergenziale COVID (8 marzo\n2020 - 31 agosto 2021) ex art. 68 del decreto-legge n. 18/2020\nconvertito in legge n. 27/2020 comporta che il termine di\nprescrizione che scade in detto periodo e\u0027 prorogato al 31 dicembre\ndel secondo anno successivo alla scadenza originale della notifica\ndell\u0027atto. \n Da quanto sopra se ne ricava che alla data dell\u0027avi opposto 4\nagosto 2022 non era decorsa prescrizione decennale dalla notifica\ndell\u0027avi del .... La sentenza va, pertanto, riformata». \n C) Parte appellata (sig. M. P. ) non si e\u0027 costituita in\ngiudizio, cosicche\u0027 il giudice adito deve dar conto della corretta\ninstaurazione del contraddittorio nei suoi confronti. \n Parte appellante, rappresentata e difesa dall\u0027avv. Loredana\nAlcamo, ha notificato il ricorso in appello ad entrambi i difensori\n(in primo grado) di parte appellata: avvocati Giancarlo Pica e Maria\nCherubini. \n Si trascrive la ricevuta di accettazione della p.e.c. (posta\nelettronica certificata). \n «Ricevuta di accettazione. \n Il giorno 16/04/2024 alle ore 15:47:05 (+0200) il messaggio\n\"attenzione trattasi di notificazione ai sensi della legge 53 del\n1994\" proveniente da \"loredanaalcamo@ordineavvocatiroma.org\" ed\nindirizzato a: \n avvmariacherubini@puntopec.it \n (\"posta certificata\") \n avvgiancarlopica@puntopec.it \n (\"posta certificata\") \n e\u0027 stato accettato dal sistema ed inoltrato. \n Identificativo messaggio: \n 31EC8294.0271675C.E729455B.D8733378.posta-certificata@legalma\nil.it. \n Questa ricevuta, per sua garanzia, e\u0027 firmata digitalmente. \n La preghiamo di conservarla come attestato dell\u0027invio del\nmessaggio». \n Si trascrivono le ricevute di consegna della p.e.c. sia\nall\u0027avvocato Maria Cherubini, che all\u0027avvocato Giancarlo Pica. \n «Ricevuta di avvenuta consegna. \n Il giorno 16/04/2024 alle ore 15:47:07 (+0200) il messaggio \n \"attenzione trattasi di notificazione ai sensi della legge 53 del\n1994\" \n proveniente da \"loredanaalcamo@ordineavvocatiroma.org\" \n ed indirizzato a \"avvmariacherubini@puntopec.it\" \n e\u0027 stato consegnato nella casella di destinazione. \n Identificativo messaggio: \n 31EC8294.0271675C.E729455B.D8733378.posta-certificata@legalma\nil.it». \n «Ricevuta di avvenuta consegna. \n Il giorno 16/04/2024 alle ore 15:47:07 (+0200) il messaggio \n \"attenzione trattasi di notificazione ai sensi della legge 53 del\n1994\" \n proveniente da \"loredanaalcamo@ordineavvocatiroma.org\" \n ed indirizzato a \"avvgiancarlopica@puntopec.it\" \n e\u0027 stato consegnato nella casella di destinazione. \n Identificativo messaggio: \n 31EC8294.0271675C.E729455B.D8733378.posta-certificata@legalma\nil.it». \n D) Le ricevute trascritte dimostrano la corretta instaurazione\ndel contraddittorio nei confronti di parte appellata. \n \n ***** \n \n E\u0027 pacifico in atti che parte appellata ha ricevuto (in data ...)\nla cartella ... per un importo complessivo di euro 27.941,87. \n La sentenza qui impugnata ha riconosciuto che successivamente, e\nprima della intimazione su cui si controverte, e\u0027 stato notificato in\ndata ... un ulteriore avviso [l\u0027intimazione di pagamento n. ...]\navente ad oggetto la cartella or ora richiamata. \n I suddetti atti (cartella e intimazione) non sono stati impugnati\nnei termini di decadenza e, quindi, il loro contenuto si e\u0027\nconsolidato: contro essi non possono essere piu\u0027 proposte censure di\nmerito. \n Questo Collegio ritiene di dover (sin d\u0027ora) evidenziare (e per\nle ragioni che saranno esplicitate piu\u0027 innanzi) che tra la\nnotificazione della cartella (...) e la notificazione\ndell\u0027intimazione (...) erano trascorsi meno di 5 anni. \n La sentenza ha accolto il ricorso perche\u0027 tra la notificazione\ndell\u0027avviso di intimazione del 7 aprile 2011 e l\u0027intimazione di\npagamento n. ... (impugnata da parte appellata) del 4 agosto 2022 era\nstato superato il termine di prescrizione decennale, ritenuto\napplicabile alle imposte erariali richieste con gli atti richiamati. \n Parte appellante ha dedotto un solo motivo di ricorso in appello\n(e da qui la rilevanza della questione di costituzionalita\u0027, che qui\nsi solleva). \n Parte appellante ha invocato il comma 4-bis dell\u0027art. 68\n(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati\nall\u0027agente della riscossione) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,\nconvertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27\n(Misure di potenziamento dei Servizio sanitario nazionale e di\nsostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse\nall\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19). \n La norma disponeva: \n «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie\ne non tributarie, affidati all\u0027agente della riscossione durante il\nperiodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente,\nfino alla data del 31 dicembre 2021, [...] sono prorogati: \na) [...]; \nb) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell\u0027art.\n3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra\ndisposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione\nrelativi alle stesse entrate». \n Dal ... (data di notificazione dell\u0027intimazione di pagamento n.\n...) decorreva un ulteriore termine di prescrizione decennale, che\nsarebbe scaduto il .... \n In pendenza del nuovo termine di prescrizione (e, per quel che\npiu\u0027 conta, prima della sua scadenza) e\u0027 intervenuta (nell\u0027anno 2020)\nla proroga legislativa or ora richiamata che ha prolungato il termine\ndi 24 mesi. \n L\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione poteva quindi notificare\nuna nuova intimazione di pagamento entro il .... L\u0027intimazione di\npagamento n. ..., notificata il ..., dovrebbe essere considerata\ntempestiva e il ricorso in appello dovrebbe essere accolto, con\nconseguente rigetto del ricorso di primo grado. \n \n ***** \n \n Rilevanza della questione di costituzionalita\u0027 delle norme di\nseguito indicate. \n Questo Collegio ritiene, pero\u0027, di dover sollevare questione di\ncostituzionalita\u0027 delle norme che, in via di interpretazione,\napplicano il termine di prescrizione decennale alla riscossione dei\ntributi erariali. \n Il ricorso in appello (come gia\u0027 detto) dovrebbe essere accolto\nalla luce della proroga legislativa invocata da parte appellante e\nnon tenuta in conto dal giudice di primo grado. \n Ove, al contrario, dovesse essere accolta la questione di\ncostituzionalita\u0027 dedotta, nel senso di applicare il termine di\nprescrizione quinquennale anche alla riscossione dei tributi\nerariali, il ricorso in appello dovrebbe essere respinto. \n Infatti dopo la notificazione della prima intimazione [...]\navvenuta il ... l\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione avrebbe dovuto\nnotificare un nuovo avviso di intimazione entro il .... Cio\u0027 non ha\nfatto e, di conseguenza, il ricorso in appello non puo\u0027 trovare\naccoglimento. \n La proroga legislativa piu\u0027 su richiamata non puo\u0027 giovare\nall\u0027appellante perche\u0027 essa e\u0027 intervenuta (con il decreto-legge 17\nmarzo 2020, n. 18) quando oramai il termine di prescrizione si era\nconsumato. \n La diversita\u0027 dell\u0027esito del ricorso in appello (rigetto in luogo\ndell\u0027accoglimento) dimostra la rilevanza della questione. \n \n ***** \n \n Questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio\nritiene rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2946 del codice civile («Salvi\ni casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono\nper prescrizione con il decorso di dieci anni»), per quanto applicato\ndalla giurisprudenza di legittimita\u0027 alla riscossione dei tributi\nerariali (IRPEF - IVA e IRAP). \n La questione viene sollevata (se e per quanto possa occorrere)\nanche nei confronti del comma 6 dell\u0027art. 20 (Procedura di discarico\nper inesigibilita\u0027 e reiscrizione nei ruoli) del decreto legislativo\n13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della\nriscossione), nella parte in cui l\u0027ente creditore puo\u0027, a condizione\nche non sia decorso il termine di prescrizione decennale, riaffidare\nin riscossione le somme non riscosse. \n \n ***** \n \nLa legislazione a supporto della dedotta questione di\ncostituzionalita\u0027 \n A) La legislazione in tema di accertamento. \n A1) Il termine per l\u0027accertamento delle imposte dirette (tra le\nquali l\u0027IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche) e\u0027\ndisciplinato dall\u0027art. 43 (Termine per l\u0027accertamento) del decreto\ndel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600\n(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui\nredditi). \n La norma dispone: «Gli avvisi di accertamento devono essere\nnotificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno\nsuccessivo a quello in cui e\u0027 stata presentata la dichiarazione». \n A2) Il termine per l\u0027accertamento dell\u0027IVA (imposta sul valore\naggiunto, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26\nottobre 1972, n. 633) e\u0027 disciplinato dell\u0027art. 57 (Termine per gli\naccertamenti). \n La norma dispone: «In caso di omessa presentazione della\ndichiarazione, l\u0027avviso di accertamento dell\u0027imposta a norma del\nprimo comma dell\u0027art. 55 puo\u0027 essere notificato fino al 31 dicembre\ndel quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe\ndovuto essere presentata. [...]». \n A3) Il termine per l\u0027accertamento dell\u0027IRAP (Imposta regionale\nsulle attivita\u0027 produttive, istituita con decreto legislativo 15\ndicembre 1997, n. 446) e\u0027 disciplinato dall\u0027art. 25 (Disciplina\ntemporanea). \n La norma dispone: «Fino a quando non hanno effetto le leggi\nregionali di cui all\u0027art. 24, per le attivita\u0027 di controllo e\nrettifica della dichiarazione, per l\u0027accertamento e per la\nriscossione dell\u0027imposta regionale, nonche\u0027 per il relativo\ncontenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui\nredditi ad eccezione [...]». \n A4) Il termine per l\u0027accertamento dei tributi locali (tra i quali\nassume particolare rilevanza l\u0027IMU, imposta municipale propria,\nistituita con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito\ndalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13) e\u0027 disciplinato dal\ncomma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la\nformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). \n La norma dispone: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di\npropria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni\nincomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche\u0027\nall\u0027accertamento d\u0027ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi\nversamenti, notificando al contribuente, ..., un apposito avviso\nmotivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d\u0027ufficio devono\nessere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del\nquinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il\nversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli\nstessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni\namministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto\nlegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni». \n A5) Il termine per l\u0027accertamento delle sanzioni e\u0027 disciplinato\ndall\u0027art. 20 (Decadenza e prescrizione) del decreto legislativo 18\ndicembre 1997, n. 472 («Disposizioni generali in materia di sanzioni\namministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma\ndell\u0027art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»). \n La norma dispone: «-1. L\u0027atto di contestazione di cui all\u0027art.\n16, ovvero l\u0027atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di\ndecadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello\nin cui e\u0027 avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per\nl\u0027accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono\nessere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni\nirrogate ai sensi dell\u0027art. 17, comma 3. \n -2. Se la notificazione e\u0027 stata eseguita nei termini previsti\ndal comma 1 ad almeno uno degli autori dell\u0027infrazione o dei soggetti\nobbligati in solido, il termine e\u0027 prorogato di un anno. \n -3. II diritto alla riscossione della sanzione irrogata si\nprescrive nel termine di cinque anni. L\u0027impugnazione del\nprovvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non\ncorre fino alla definizione del procedimento». \n B) Dall\u0027esame delle norme richiamate si evince che (a parte\npeculiarita\u0027 alle quali non si e\u0027 fatto riferimento) il termine per\nl\u0027accertamento delle imposte dirette, dell\u0027iva, dell\u0027irap, dell\u0027imu e\ndelle sanzioni e\u0027 sempre di 5 anni. \n C) La legislazione in tema di riscossione. \n La legislazione non prevede nessun termine di prescrizione per la\nriscossione dei crediti erariali derivanti dagli atti di accertamento\ndelle imposte innanzi esaminate. La prescrizione e\u0027 stata individuata\ndalla giurisprudenza richiamando discipline di altri rami\ndell\u0027ordinamento. \n Solo per le sanzioni il legislatore ha previsto uno specifico\ntermine di prescrizione indicato al comma 3 dell\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in precedenza richiamato sub\nlettera A5). \n D) La legislazione in tema di dimezzamento dei termini. \n D1) La modificazione del codice di procedura civile. \n L\u0027originaria formulazione del primo comma dell\u0027art. 327 del\ncodice di procedura civile (approvato con regio decreto 28 ottobre\n1940, n. 1443) prevedeva: «Indipendentemente dalla notificazione,\n..., il ricorso per cassazione e la revocazione ... non possono\nproporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza». \n La norma in vigore (come modificata dall\u0027art. 46, comma 17, della\nlegge 18 giugno 2009, n. 69) dispone: «indipendentemente dalla\nnotificazione ..., l\u0027appello, il ricorso per cassazione e la\nrevocazione ..., non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla\npubblicazione della sentenza». \n D2) La domanda di fissazione d\u0027udienza nel processo\namministrativo. \n L\u0027art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 («Istituzione dei\ntribunali amministrativi regionali») prevedeva: «La discussione del\nricorso deve essere richiesta dal ricorrente [...] con apposita\nistanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal\ndeposito del ricorso». \n L\u0027art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205 ha\ndisposto: «A cura della segreteria e\u0027 notificato alle parti\ncostituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei\nricorsi, apposito avviso in virtu\u0027 del quale e\u0027 fatto onere alle\nparti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione\ndell\u0027udienza [...]». \n Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo\namministrativo) attualmente in vigore prevede al comma 1 dell\u0027art. 71\n(Fissazione dell\u0027udienza): «La fissazione dell\u0027udienza di discussione\ndeve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non\nrevocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal\ndeposito del ricorso [...]». \n Il successivo art. 82 (Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali),\nal comma 1, dispone: «Dopo il decorso di cinque anni dalla data di\ndeposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite\napposito avviso in virtu\u0027 del quale e\u0027 fatto onere al ricorrente di\npresentare nuova istanza di fissazione di udienza [...]. In difetto\ndi tale nuova istanza, il ricorso e\u0027 dichiarato perento». \n L\u0027efficacia della domanda di fissazione d\u0027udienza (atto\nindispensabile del processo amministrativo per ottenere la pronuncia\ndel giudice) e\u0027 passata del tempo indeterminato dell\u0027anno del 1971 al\ntermine quinquennale del codice attualmente in vigore. \n E) ll decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 (Disposizioni in\nmateria di riordino del sistema nazionale della riscossione) art. 3\n(Discarico automatico o anticipato). \n La norma, per quel che qui rileva, dispone: «1. Le quote affidate\nall\u0027Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025\ne non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a\nquello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto\nstabilito con decreto del Ministero dell\u0027economia e delle finanze». \n F) La legislazione sui termini per la proposizione dei ricorsi. \n F1) Nella giustizia civile. \n Il comma secondo dell\u0027art. 325 del codice di procedura civile\ndispone: «Il termine per proporre il ricorso per cassazione e\u0027 di\ngiorni sessanta». \n Il primo comma dell\u0027art. 369 del codice di procedura civile\ndispone: «Il ricorso e\u0027 depositato, a pena di improcedibilita\u0027, nel\ntermine di giorni venti dall\u0027ultima notificazione alle parti contro\nle quali e\u0027 proposto». \n F2) Nella giustizia amministrativa. \n Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo\namministrativo) prevede, all\u0027art. 29 (Azione di annullamento), che:\n«L\u0027azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed\neccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta\ngiorni». \n Il successivo art. 45 (Deposito del ricorso e degli altri atti\nprocessuali) dispone: «Il ricorso e gli altri atti processuali\nsoggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria\ndel giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente\n[...]». \n Il medesimo decreto legislativo prevede, all\u0027art. 92 (Termini per\nle impugnazioni): «..., le impugnazioni si propongono con ricorso e\ndevono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta\ngiorni decorrenti dalla notificazione della sentenza». \n Il successivo art. 94 (Deposito delle impugnazioni) prevede: «...\nil ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito,\na pena di decadenza, entro trenta giorni dall\u0027ultima notificazione\n...». \n F3) Nella giustizia tributaria. \n Si fa riferimento al decreto legislativo 14 novembre 2024, n, 175\n(Testo unico della giustizia tributaria, in vigore dal 1° gennaio\n2026), che, attesa la sua natura compilativa, richiama disposizioni\ndell\u0027ordinamento vigente. \n Art. 67 (Termine per la proposizione del ricorso) (art. 21 del\ndecreto legislativo n. 546 del 1992): «Il ricorso deve essere\nproposto a pena di inammissibilita\u0027 entro sessanta giorni dalla data\ndi notificazione dell\u0027atto impugnato». \n Art. 68 (Costituzione in giudizio del ricorrente) (art. 22 del\ndecreto legislativo n. 546 del 1992): «Il ricorrente, entro trenta\ngiorni dalla proposizione del ricorso, a pena d\u0027inammissibilita\u0027 lo\ndeposita telematicamente, nella segreteria della corte di giustizia\ntributaria di primo e secondo grado adita, ovvero, [...]». \n Art. 104 (I mezzi d\u0027impugnazione) (art. 50 del decreto\nlegislativo n. 546 del 1992): «I mezzi per impugnare le sentenze\ndelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono\nl\u0027appello, il ricorso per cassazione e la revocazione». \n Art. 105 (Termini d\u0027impugnazione) (art. 51 del decreto\nlegislativo n. 546 del 1992): «Se la legge non dispone diversamente\nil termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia\ntributaria di primo e secondo grado e\u0027 di sessanta giorni, decorrente\ndalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto\ndall\u0027art. 87, comma 3». \n Art. 107 (Forma dell\u0027appello) (art. 53 del decreto legislativo n.\n546 del 1992): «-1. Il ricorso in appello contiene [...]. -2. Il\nricorso in appello e\u0027 proposto nelle forme di cui all\u0027art. 66, commi\n1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al\ngiudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell\u0027art.\n68, commi 1, 2 e 3». \n G) Tutte le norme richiamate sono accomunate da un\u0027identica\nprevisione: il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta\ngiorni e depositato nel successivo termine di trenta giorni, fatta\neccezione per il ricorso in Cassazione che deve essere depositato nel\npiu\u0027 breve termine di 20 giorni. \n H) La legislazione sulla ragionevole durata del processo. \n La legge 24 marzo 2001, n. 89 («Previsione di equa riparazione in\ncaso di violazione del termine ragionevole del processo e [...]»)\nall\u0027art. 2 (Diritto all\u0027equa riparazione), commi 2-bis e 2-ter,\nprevede: «2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di\ncui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in\nprimo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di\nlegittimita\u0027 [...]. 2-ter. Si considera comunque rispettato il\ntermine ragionevole se il giudizio viene definito in modo\nirrevocabile in un tempo non superiore a sei anni». \n \n ***** \n \nLa giurisprudenza della Corte di cassazione \n A) La giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di tributi\nerariali. \n La Corte di cassazione, in tema di riscossione dei tributi\nerariali, ha costantemente affermato il seguente principio: «Questa\nCorte, sulla scia della pronuncia nomofilattica S.U. n. 23397/2016 ha\nprecisato che: \"In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il\ncredito erariale per la loro riscossione si prescrive nell\u0027ordinario\ntermine decennale assumendo rilievo, quanto all\u0027imposta di registro,\nl\u0027espresso disposto di cui all\u0027art. 78 del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte\ndirette, l\u0027assenza di un\u0027espressa previsione, con conseguente\napplicabilita\u0027 dell\u0027art. 2946 del codice civile, non potendosi\napplicare l\u0027estinzione per decorso quinquennale prevista dall\u0027art.\n2948, comma 1, n. 4, del codice civile \u0027per tutto cio\u0027 che deve\npagarsi periodicamente ad anno o in termini piu\u0027 brevi\u0027, in quanto\nl\u0027obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a\ncadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento\nnon e\u0027 mai legato ai precedenti bensi\u0027 risente di nuove ed autonome\nvalutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi\"\n(Cassazione civ., Sez. V, ord., 12 febbraio 2024, n. 3827). \n Identiche affermazioni si rinvengono nelle seguenti pronunce\ndella Corte: 28 agosto 2024, n. 23215; 29 novembre 2023, n. 33213; 15\ngiugno 2023, n. 17234; 13 novembre 2020, n. 25716; 26 giugno 2020, n.\n12740; 17 dicembre 2019, n. 33266; 11 dicembre 2019, n. 32308;\nSezioni unite 17 novembre 2016, n. 23397; 13 maggio 2011, n. 10540; 9\nfebbraio 2007, n. 2941; 8 settembre 2004, n. 18110. \n Questo Collegio ritiene di dover evidenziare che la pronuncia\ndella Corte di cassazione, a Sezioni unite, 17 novembre 2016, n.\n23397, era stata adottata in un ricorso (n. 20394/2014) proposto\ndall\u0027INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) contro la\nSerit Sicilia s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 456/2014\ndella Corte d\u0027appello di Catania, depositata il 16 maggio 2014. \n La sentenza trattava di contributi previdenziali e non di tributi\nerariali. \n La prescrizione per la riscossione dei contributi previdenziali\nsi matura in 5 anni. \n La prescrizione per la riscossione dei tributi erariali si matura\nin 10 anni. \n I richiami a detta sentenza contenuti non solo in atti di parte,\nma anche in pronunce giurisdizionali dei giudici di merito per\napplicare anche ai tributi erariali una prescrizione di 5 anni non\npossono (ovviamente) essere condivisi. \n B) La giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di tributi\nlocali. \n La Corte di cassazione, in tema di imposta municipale propria, ha\naffermato: «L\u0027imposta comunale sugli immobili (ICI) [e, oggi, IMU,\nimposta municipale propria] soggiace alla prescrizione quinquennale\ndi cui all\u0027art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di\nun\u0027obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero\ndelle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralita\u0027 di\ntermini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane\neseguibile anche \"uno actu\", con correlata applicabilita\u0027\ndell\u0027ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 del codice civile\"\n(Cassazione 3 luglio 2020, n. 13683; Cassazione 29 novembre 2017, n.\n28576)» (Cassazione n. 31260 del 9 novembre 2023). \n C) La giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di\nsanzioni. \n La Corte di cassazione, in tema di sanzioni, ha affermato: «In\ncaso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza\npassata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve\nessere fatta valere l\u0027obbligazione tributaria relativa alle sanzioni\ne\u0027 quello quinquennale, cosi\u0027 come previsto dall\u0027art. 20, comma 3,\ndel decreto legislativo n. 472 del 1997 (Cassazione 8 marzo 2022, n.\n7486; Cassazione 6 dicembre 2022, n. 35769; Cassazione, 22 luglio\n2011, n. 16099), con decorrenza dall\u0027iscrizione a ruolo del credito,\nossia dall\u0027emissione dell\u0027atto di irrogazione della (allora)\nsoprattassa (Cassazione, 7 novembre 2011, n. 20600). \n Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per\nsanzioni per la violazione di norme tributarie \"derivanti da sentenza\npassata in giudicato\" applicandosi allora l\u0027art. 2953 del\ncodice civile, che disciplina specificamente ed in via generale la\ncosiddetta \"actio iudicati\" (cfr. Cassazione, Sez. U., 10 dicembre\n2009, n. 25790; conf., tra altre, Cassazione 11 marzo 2011, n. 5337). \n La disciplina prescrizionale di diritto speciale, prevista\ndall\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 472/1997, e\u0027 esaustiva stante\nil carattere speciale dell\u0027illecito tributario (Cassazione, 24\ngennaio 2023, n. 2095; Cassazione 2 ottobre 2000, n. 12989). La\nsuddetta disciplina speciale della prescrizione in materia di\nsanzioni tributarie e\u0027 conforme al sistema e alle norme di\ncontabilita\u0027 pubblica e il carattere di specialita\u0027 rispetto alle\nnorme di diritto comune trova \"fondamento nei vincoli di competenza\ndel bilancio della Stato, in forza dei quali l\u0027amministrazione\nfinanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e\nprevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della\nriscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e\nmezzi (bilancio di previsione)\" (Cassazione, Sez. U., 10 dicembre\n2009, n. 25790; conf. Cassazione, Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). \n La generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze\ndi certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di\nirrogazione della sanzione stessa. Il regime prescrizionale, in\nquanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non\npuo\u0027 essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all\u0027atto\nimpositivo e costituisce principio generale dell\u0027ordinamento\ntributario (Cassazione 24 gennaio 2023, n. 2095 cit.)» (Corte di\ncassazione, 9 novembre 2023, n. 31260; idem, 26 agosto 2024, n.\n23099)». \n \n ***** \n \n L\u0027applicazione della prescrizione decennale alla riscossione\ndelle imposte erariali e\u0027 un postulato della giustizia tributaria. \n La giurisprudenza della Corte di cassazione ha introdotto\nnell\u0027ordinamento tributario l\u0027art. 2946 del codice civile. I\nprecedenti giurisprudenziali che ricoprono senza oscillazioni\nl\u0027ultimo ventennio impediscono al giudice del merito di prospettare\nuna diversa soluzione interpretativa, in assenza di una norma di\nrango legislativo che (fatta eccezione per la riscossione delle\nsanzioni) disciplini il termine per la riscossione delle imposte\nerariali. \n Il giudice del merito, per ricondurre ad unitarieta\u0027 temporale il\nsistema della riscossione, puo\u0027 solo sottoporre al vaglio di codesta\nCorte la questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027articolo in rassegna. \n \n ***** \n \n Questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio\nritiene non manifestamente infondata la questione di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 2946 del codice civile (per quanto\napplicato alla riscossione dei tributi erariali) per violazione degli\narticoli 3, comma 1, 97 e 111 della Costituzione, nonche\u0027 per\nviolazione dei principi di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza\ndell\u0027azione amministrativa. \n \n ***** \n \n A) Violazione dell\u0027art. 3, comma 1, della Costituzione. \n La norma (per come applicata) viola innanzitutto il principio di\nparita\u0027 e uguaglianza enunciato dall\u0027art. 3 della Costituzione. Non\nv\u0027e\u0027 ragione per differenziare i termini di prescrizione per la\nriscossione delle imposte statali (dieci anni) e comunali (cinque\nanni). Riconoscere alle imposte erariali un tempo di prescrizione\ndoppio rispetto alle imposte comunali si risolve in un ingiustificato\nprivilegio per l\u0027amministrazione statale. \n B) Violazione dell\u0027art. 97 della Costituzione. \n Questo Collegio ritiene di poter partire da un dato di comune\nesperienza, che non abbisogna di specifiche indicazioni normative:\nl\u0027utilizzazione dei mezzi informatici nei rapporti con la pubblica\namministrazione. La partecipazione a un procedimento (nella nozione\npiu\u0027 ampia), disciplinato da norme di qualsiasi rango, richiede\nl\u0027utilizzazione di uno strumento elettronico (computer, tablet,\nsmartphone) che sia in grado di produrre un documento informatico e\ndi inviarlo, via etere, al suo destinatario. \n L\u0027introduzione dei mezzi informatici ha (in alcuni settori)\nannullato i tempi di attesa per l\u0027operazione richiesta. \n Quando la redazione degli atti avveniva su supporto cartaceo, il\ncompimento dell\u0027atto di notificazione richiedeva giorni. Codesta\nCorte intervenne con la sentenza 26 novembre 2002, n. 477, con la\nquale si dichiarava l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale del combinato\ndisposto dell\u0027art. 149 del codice di procedura civile e dell\u0027art. 4,\ncomma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di\natti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la\nnotificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede(va) che\nla notificazione si perfeziona(sse), per il notificante, alla data di\nricezione dell\u0027atto da parte del destinatario anziche\u0027 a quella,\nantecedente, di consegna dell\u0027atto all\u0027ufficiale giudiziario. \n La sentenza aveva il fine di consentire al ricorrente di\nutilizzare appieno il tempo riconosciuto dalla legge per il\ncompimento dell\u0027atto. \n Oggi quella pronuncia risulta superata dall\u0027introduzione delle\ntecnologie informatiche. \n Nel caso di specie (come risulta dalle ricevute di accettazione e\ndi consegna della p.e.c. con la quale e\u0027 stato inviato il ricorso in\nappello) tra la spedizione (accettazione) e la ricezione della p.e.c.\n(consegna) sono trascorsi solo 2 secondi. \n E\u0027 pacifico che l\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione utilizzi\nstrumenti informatici di varia complessita\u0027 per lo svolgimento dei\nsuoi compiti istituzionali. \n Ma l\u0027utilizzazione dei mezzi informatici non puo\u0027 andare a\nbeneficio della sola amministrazione finanziaria per il compimento\ndei propri atti; deve avere delle ricadute anche per il contribuente. \n Se l\u0027utilizzazione dei mezzi informatici ha ridotto i tempi per\nil compimento dell\u0027attivita\u0027 dell\u0027amministrazione, non puo\u0027\nmantenersi in vita una norma (l\u0027art. 2946 del codice civile approvato\ncon regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) entrata in vigore quando il\nprimo computer di tipo commerciale non era stato nemmeno immaginato. \n Se la norma (applicata alla riscossione delle imposte erariali)\npoteva avere una giustificazione nell\u0027anno 2004 (Cassazione, 8\nsettembre 2004, n. 18110), non puo\u0027 piu\u0027 averla oggi. \n Codesta Corte ha riconosciuto che una norma «puo\u0027 diventare»\nincostituzionale. \n Valga l\u0027esempio della pronuncia (alle cui ragioni si rinvia) di\ncodesta Corte n. 50 del 16 febbraio 1989 con la quale si dichiarava\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 39, primo comma, del\ndecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636\n(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte\nin cui escludeva l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 128 del codice di\nprocedura civile (pubblicita\u0027 delle udienze) ai giudizi che si\nsvolgono dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo\ngrado, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa\nsentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ferma restando la\nvalidita\u0027 di tutti gli atti anteriormente compiuti. \n C) Violazione dell\u0027art. 97 della Costituzione per l\u0027anomala\nprevisione di un termine decennale in tema di riscossione dei tributi\nerariali. \n Si e\u0027 visto che l\u0027ordinamento prevede: a) un termine quinquennale\nper l\u0027accertamento delle imposte dirette, dell\u0027iva, dell\u0027irap,\ndell\u0027imu e delle sanzioni; b) un termine quinquennale per la\nriscossione dell\u0027imu e delle sanzioni; c) un termine quinquennale di\nefficacia della domanda di fissazione d\u0027udienza nel processo\namministrativo e (last but non least) d) un termine quinquennale per\nil discarico automatico (art. 3 del decreto legislativo 29 luglio\n2024, n. 110, in precedenza richiamato). \n L\u0027ultima norma non puo\u0027 trovare applicazione diretta nella\nfattispecie in esame perche\u0027 il discarico automatico opera solo per\nle quote affidate all\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione a decorrere\ndal 1° gennaio 2025. In caso contrario (ossia di immediata\napplicazione anche ai rapporti pendenti) il ricorso in trattazione\ndoveva essere dichiarato inammissibile perche\u0027 (non essendo state\neffettivamente riscosse le somme richieste) avrebbe dovuto operare il\ndiscarico automatico. \n La norma, pero\u0027, esprime una tendenza generale dell\u0027ordinamento:\nil termine quinquennale e\u0027 oramai percepito come il termine ultimo\nentro il quale debbono essere compiute determinate attivita\u0027 ovvero\ncome il termine che (se superato) determina l\u0027inefficacia dell\u0027atto. \n Prevedere ancora (in tale contesto) un termine decennale e\u0027\nun\u0027anomalia che si pone in contrasto con il parametro costituzionale\ninvocato. \n D) Violazione dell\u0027art. 97 della Costituzione per l\u0027anomala\nprevisione (sotto altro profilo) di un termine decennale in tema di\nriscossione dei tributi erariali. Violazione dei principi di\nragionevolezza e di proporzionalita\u0027. \n Questo Collegio ha richiamato la normativa sulla disciplina dei\nricorsi giurisdizionali (innanzi alla Corte di cassazione, innanzi\nalla giurisdizione amministrativa e innanzi alla giurisdizione\ntributaria) per evidenziare come il tempo riconosciuto per la\nredazione del ricorso (sessanta giorni) sia sempre doppio rispetto al\ntempo assegnato per il suo deposito; e cio\u0027 perche\u0027 l\u0027attivita\u0027 di\nredazione del ricorso richiede uno sforzo di creativita\u0027\nintellettuale che il deposito (mera attivita\u0027 materiale) non esige. \n Questo Collegio ritiene di poter stabilire un parallelismo tra\nricorso e deposito (da un lato) e tra accertamento e riscossione\n(dall\u0027altro). \n L\u0027accertamento e\u0027 l\u0027atto (a volte molto complesso) che deve\nessere motivato e, quindi, richiede uno sforzo intellettuale non\ninsignificante. L\u0027esecuzione, al contrario, presuppone il solo\nconsolidamento dell\u0027accertamento. \n Il paradosso (e, quindi, la sussistenza dei vizi denunciati) e\u0027\nche (allo stato della legislazione e dell\u0027interpretazione) il tempo\nriservato all\u0027accertamento (cinque anni) e\u0027 la meta\u0027 del tempo\nriconosciuto per l\u0027attivita\u0027 di riscossione (10 anni). \n E) Violazione del principio di coerenza dell\u0027ordinamento\ngiuridico. \n Nell\u0027ultimo quindicennio (dal 2009 ad oggi) il legislatore ha\ndimezzato i termini per il compimento di determinate attivita\u0027\nprocessuali. \n Al di la\u0027 delle singole fattispecie, l\u0027accelerazione e\u0027 indice\ndella tendenza (giustificata dall\u0027introduzione dei mezzi informatici)\nad accorciare i tempi per il compimento di determinate attivita\u0027. \n Il Legislatore ha dimezzato (da un anno a sei mesi) il termine\nper il passaggio in giudicato della sentenza non notificata. Ha\nridotto da 10 a 5 anni il termine di efficacia della domanda di\nfissazione d\u0027udienza nel processo amministrativo. \n Anche in questa prospettiva la conservazione di un termine\ndecennale contrasta con la tendenza dell\u0027ordinamento. \n F) Violazione dell\u0027art. 111 della Costituzione sulla ragionevole\ndurata del processo e, in subordine, dell\u0027art. 97 della Costituzione. \n La norma costituzionale invocata dispone che la legge assicura la\nragionevole durata del processo. \n La legge 24 marzo 2001, n. 89 (in precedenza richiamata) fissa in\nsei anni complessivi il termine ragionevole per la conclusione del\ngiudizio. \n Questo Collegio e\u0027 ovviamente e pienamente consapevole che\nprocesso e procedimento sono entita\u0027 ontologicamente distinte; ma\ncio\u0027 non vale ad escludere che anche il procedimento tributario debba\navere una ragionevole durata. \n Non puo\u0027 non rimarcarsi che la controversia in esame riguarda\nimposte dell\u0027anno .... \n Dall\u0027anno per il quale il contribuente era tenuto a determinati\nversamenti e la data di passaggio in decisione del ricorso in\ntrattazione sono trascorsi 25 anni, periodo di tempo assolutamente\nirragionevole. \n \n ***** \n \nConseguenze dell\u0027accoglimento della sottoposta questione di\ncostituzionalita\u0027 \n L\u0027accoglimento della dedotta questione di costituzionalita\u0027\ncomporta il rigetto del ricorso in appello. \n L\u0027accoglimento della questione non comporta alcuna conseguenza\nnegativa per l\u0027Erario per tutti i procedimenti pendenti alla data di\npubblicazione della sentenza di (eventuale) accoglimento della\nquestione. \n L\u0027art. 136 della Costituzione dispone: «Quando la Corte dichiara\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di una norma di legge o di atto\navente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno\nsuccessivo alla pubblicazione della decisione». \n L\u0027unico onere che la sentenza di accoglimento porra\u0027 a carico\ndell\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione e\u0027 la notificazione (nel\nquinquennio decorrente dalla data in cui il diritto di credito puo\u0027\nesser fatto valere) dell\u0027avviso previsto dal comma 2 dell\u0027art. 50 del\ndecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602\n(«Se l\u0027espropriazione non e\u0027 iniziata entro un anno dalla notifica\ndella cartella di pagamento, l\u0027espropriazione stessa deve essere\npreceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita\u0027 previste\ndall\u0027art. 26, di un avviso che contiene l\u0027intimazione ad adempiere\nl\u0027obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni»). \n La vicenda sottoposta al giudizio di questa Corte attiene a una\nquestione di prescrizione. \n E la prescrizione, ai sensi dell\u0027art. 2943 del codice civile,\npuo\u0027 sempre essere interrotta infinite volte dal titolare del\ndiritto. \n L\u0027accoglimento della questione di costituzionalita\u0027 non incide in\nalcun modo sui diritti di credito che, alla data della pubblicazione\ndella decisione, siano stati richiesti da un periodo superiore ai 5\nanni; per questi diritti continuera\u0027 a trascorrere l\u0027ulteriore\nperiodo (inferiore ai 5 anni) fino al compimento del decennio. \n Per i diritti, per i quali, alla data di pubblicazione della\ndecisione, non si sia compiuto un quinquennio, decorrera\u0027 l\u0027ulteriore\ntermine quinquennale, per un periodo complessivo inferiore al\ndecennio. \n Ove l\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione vorra\u0027 prolungare il\ntermine di prescrizione dovra\u0027 necessariamente notificare l\u0027atto\ninterruttivo di cui si e\u0027 detto. \n Questo Collegio ritiene che onerare l\u0027Agenzia delle entrate -\nRiscossione di un ulteriore avviso (che si aggiunge ai numerosi\navvisi gia\u0027 previsti dalla legislazione tributaria, ivi compresi\nquelli postali) non sia adempimento oltremodo gravoso, in\nconsiderazione del personale e dei mezzi di cui essa dispone. \n Questo Collegio ritiene poi di dover evidenziare che nel\nprocedimento esaminato in questo giudizio, l\u0027Agenzia delle entrate -\nRiscossione aveva notificato al contribuente (in data ...) la\ncartella di pagamento n. .... \n In data ... l\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione notificava\nl\u0027avviso di intimazione n. .... \n Tra i due atti era trascorso un periodo inferiore al quinquennio. \n Cio\u0027 dimostra che gia\u0027 nell\u0027anno ... (e con i mezzi all\u0027epoca\ndisponibili) l\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione aveva effettuato\nl\u0027adempimento che l\u0027accoglimento della questione di costituzionalita\u0027\nimporra\u0027 in via generalizzata. \n \n ***** \n \n In conclusione questa Corte di giustizia tributaria di secondo\ngrado del Lazio chiede a codesta Corte costituzionale di adottare una\npronuncia (nelle forme ritenute piu\u0027 opportune) che riduca il periodo\ndi prescrizione per la riscossione tributi statali a 5 anni. \n La presente ordinanza e\u0027 stata redatta sulla base degli atti\npubblicati e delle norme in vigore alla data del passaggio in\ndecisione del ricorso indicato in epigrafe (11 dicembre 2024). \n\n \n P.Q.M. \n \n la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio cosi\u0027\nprovvede: \n visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e\nla non manifesta infondatezza nei termini di cui in motivazione, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2946 del codice\ncivile, per quanto applicato dalla giurisprudenza di legittimita\u0027\nalla riscossione dei tributi erariali (IRPEF - IVA e IRAP) e del\ncomma 6 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; \n sospende il giudizio a quo e dispone l\u0027immediata trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale; \n dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura\ndella segreteria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei\nministri, e sia comunicata ai presidenti dei due rami del Parlamento. \n \n Il Presidente: Perla \n \n \n Il relatore: Pannone","elencoNorme":[{"id":"63843","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2946","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63844","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"13/04/1999","data_nir":"1999-04-13","numero_legge":"112","descrizionenesso":"","legge_articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"6","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art20"}],"elencoParametri":[{"id":"80172","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80173","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80174","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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