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(Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e dall’art. 337 cod. pen. (Resistenza a un pubblico ufficiale), se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle proprie funzioni – Irragionevolezza a fronte dell’applicabilità della causa di non punibilità in questione con riguardo ai reati di cui all’art. 338, primo comma, cod. pen. (Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) e all’art. 143 cod. pen. militare di pace (Resistenza alla forza armata) e agli stessi delitti ex artt. 336 e 337 cod. pen. nell’ipotesi in cui il reato sia commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale della scuola nonché nell’ipotesi in cui il reato sia commesso in danno di esercenti professioni sanitarie e sociosanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, art. 3.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Reati e pene – Circostanze aggravanti ex art. 339 cod. pen. - Previsione che le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche ove si tratti di manifestazioni di natura politica – Lesione\u0026nbsp;della libertà di riunione e della libertà di manifestazione del pensiero – Disparità di trattamento in considerazione del fatto che circostanze analoghe non sono state previste con riguardo ad altri reati, quali i reati contro la persona e taluni reati dei pubblici ufficiali.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 339.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 17 e 21.\u003c/p\u003e","prima_parte":"A. 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M.. \n \nReati e pene - Esclusione della punibilita\u0027 per particolare tenuita\u0027\n del fatto - Previsione che l\u0027offesa non puo\u0027 essere ritenuta di\n particolare tenuita\u0027 quando si procede per i delitti previsti dagli\n artt. 336 e 337 cod. pen., se il fatto e\u0027 commesso nei confronti di\n un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o\n agente di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle proprie\n funzioni. \n- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma. \nIn subordine: Reati e pene - Circostanze aggravanti ex art. 339 cod.\n pen. - Previsione che le pene stabilite nei tre articoli precedenti\n sono aumentate se la violenza o la minaccia e\u0027 commessa nel corso\n di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche ove\n si tratti di manifestazioni di natura politica. \n- Codice penale, art. 339. \n\n\r\n(GU n. 28 del 10-07-2024)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n \n \n Prima sezione penale \n \n Il Giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di M A nata a il res. in via ; \n libera assente; \n difesa dall\u0027avv. di fiducia Giampaolo D\u0027Eugenio del foro di\nNapoli (nomina depositata il 20 luglio 2020); \n imputata: per il reato previsto e punito dall\u0027art. 337, 339\ndel codice penale in quanto, durante la manifestazione politica « »,\nper opporsi a un atto del suo ufficio e\\o servizio, segnatamente\nl\u0027azione di presidio per impedire l\u0027accesso a causa del\nraggiungimento della capienza massima, tentava a piu\u0027 riprese di\nentrare e usava violenza nei confronti dell\u0027Ag. in servizio presso la\nQuestura di , colpendolo piu\u0027 volte al torace, poi raggiungendolo con\nuno schiaffo al volto. Commesso in , (imputazione cosi\u0027 corretta\nall\u0027udienza del 12 dicembre 2022); \n Sentite le parti; \n Premesso che: \n con decreto del Gup del 14 settembre 2021 A M era rinviata a\ngiudizio davanti al Tribunale di Firenze per rispondere del reato di\nresistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 del codice penale,\naggravato ex art. 339 del codice penale (perche\u0027 commesso durante una\nmanifestazione), in ipotesi commesso il (data poi corretta in « »); \n il processo si e\u0027 svolto nell\u0027arco di piu\u0027 udienze, nel corso\ndelle quali sono stati sentiti la persona offesa (agente della\nPolizia di Stato) e i testi (ispettore della Polizia di Stato), e ; \n all\u0027udienza del 22 gennaio 2024 il Pm e la parte civile\nrassegnavano le rispettive conclusioni. Il Pm chiedeva la condanna\ndell\u0027imputato alla pena finale di mesi sei di reclusione; la parte\ncivile ha chiesto la condanna dell\u0027imputata al risarcimento del danno\nnella misura di 1.500 euro; \n dopo un mero rinvio all\u0027udienza del 22 aprile 2024 in\nrelazione alle condizioni di salute dell\u0027imputata, all\u0027udienza\nodierna la difesa dell\u0027imputata chiedeva l\u0027assoluzione dell\u0027imputata\nex art. 530, comma 1 del codice di procedura penale, l\u0027applicazione\ndelle scriminanti ex art. 393-bis del codice penale e 59, comma 4 del\ncodice penale, in subordine il riconoscimento delle circostanze\nattenuanti generiche in misura prevalente sull\u0027aggravante e la\nconcessione dei doppi benefici di legge; \n Rilevato che: \n l\u0027istruttoria svolta ha consentito di accertare i fatti\nascritti all\u0027imputata e il richiesto elemento soggettivo; \n quanto alla pronuncia nei confronti dell\u0027imputata per il\nreato contestatogli, pare pero\u0027 necessario il pronunciamento della\nCorte costituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione dell\u0027articolo 3 della Costituzione - dell\u0027art. 131-bis,\ncomma 3 del codice penale nella parte in cui prevede che l\u0027offesa non\npuo\u0027 essere ritenuta di particolare tenuita\u0027 quando si procede per i\ndelitti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale, se il\nfatto e\u0027 commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica\nsicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria\nnell\u0027esercizio delle proprie funzioni; nonche\u0027, in subordine, in\nordine alla legittimita\u0027 costituzionale - per violazione degli\narticoli 3, 17 e 21 della Costituzione - dell\u0027art. 339 del codice\npenale nella parte in cui prevede che le pene stabilite nei tre\narticoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia e\u0027\ncommessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al\npubblico, anche ove si tratti di manifestazioni di natura politica; \n Cio\u0027 premesso, \n \n Osserva \n \n1. Il procedimento a quo. La rilevanza delle questioni \n 1.1 L\u0027imputata e\u0027 accusata di avere - in data , durante la\nmanifestazione politica c.d. «della » - opposto resistenza ad un\npubblico ufficiale. l\u0027Ag. della Polizia di Stato (Questura di\nFirenze). \n 1.2 Dalle testimonianze della persona offesa e dell\u0027ispettore e\u0027\nemerso che il citato giorno era in corso la manifestazione politica\nc.d. «della »; gli agenti della Polizia di Stato - tra cui i due\ntestimoni - erano schierati all\u0027esterno della sede in cui si svolgeva\nl\u0027evento per controllare gli accessi; ad un certo punto i dirigenti\ndavano istruzioni perche\u0027 non fossero piu\u0027 consentiti accessi alla\nstruttura, posto che era stata gia\u0027 raggiunta la capienza massima di\npersone. \n Gli operanti quindi - che erano in abiti civili, ma portavano\ncomunque legata al collo la propria placca distintiva, oltre ad un\npass con scritto «forze dell\u0027ordine» - precludevano nuovi accessi,\nsia avvalendosi di transenne, sia schierandosi fisicamente a braccia\naperte in modo da creare un cordone. Rimanevano cosi\u0027 fuori dalla\nstruttura circa 200-300 persone. \n Tra queste vi era l\u0027attuale imputata, che si rivolgeva\ninsistentemente all\u0027agente chiedendo di poter entrare. Al diniego\ndella Polizia, che spiegava come non fosse possibile, la donna\ntoccava con un dito il torace del pubblico ufficiale; quest\u0027ultimo le\nintimava di smettere, ma lei continuava a toccarlo nello stesso modo,\nchiedendo di poter entrare; l\u0027agente allora le bloccava il polso; la\ndonna lo colpiva con uno schiaffo al volto, sempre pretendendo di\nentrare. \n Interveniva quindi l\u0027ispettore che procedeva all\u0027identificazione\ndell\u0027imputata. \n Dopo l\u0027identificazione, la donna tornava in coda nella speranza\ndi poter accedere alla struttura. \n In base alla deposizione del teste , la M riusciva infine ad\naccedere all\u0027evento (entrambi si incontravano in seguito\nall\u0027interno). \n 1.3 La citata ricostruzione dei fatti non puo\u0027 essere messa in\ndubbio in ragione delle deposizioni dei testi a difesa e . \n Il primo si e\u0027 limitato a riportare il racconto fattogli\ndall\u0027imputata, circa il fatto che la stessa sarebbe stata spinta\naddosso ad un poliziotto. \n ha dichiarato di avere visto - nell\u0027ambito della ressa presente\nall\u0027esterno della struttura - che la M , per effetto delle spinte\ndella folla, sul punto di cadere si era aggrappata ad una persona;\npoi il teste la perdeva di vista. \n Tali deposizioni - a fronte di dichiarazioni precise e puntuali\ndei due testi di Polizia Giudiziaria - non valgono a confutare la\ncitata ricostruzione. In particolare, non e\u0027 possibile che la scena\nriferita dai testi (nel caso del , de relato) sia la stessa scena\ndescritta dai pubblici ufficiali; il reiterato toccamento del torace\ncon un dito e lo schiaffo al volto, accompagnati dalla insistente\nrichiesta a voce di poter entrare, non sono infatti suscettibili di\nessere confusi con il gesto di una persona che si aggrappi per non\ncadere. \n 1.4 Sussiste quindi il fatto contestato. Risulta pero\u0027 piu\u0027\ncorretto qualificarlo ai sensi dell\u0027art. 336, comma 1 del codice\npenale, avendo l\u0027imputata commesso atti di violenza (lo schiaffo, non\npotendo considerarsi violenza il semplice toccamento - pur molesto e\nreiterato - del torace con un singolo dito) per costringere il\npubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri (lasciar\nentrare l\u0027imputata nella struttura ove si svolgeva l\u0027evento) o ad\nomettere un atto dell\u0027ufficio (impedire il passaggio di ulteriori\npersone). \n Non pare viceversa potersi ravvisare l\u0027opposizione ad un atto\ndell\u0027ufficio. \n La Corte di cassazione in tema di differenze tra le due figure\ncriminose di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale ha piu\u0027\nvolte affermato che «quando la violenza o la minaccia dell\u0027agente nei\nconfronti del pubblico ufficiale e\u0027 posta in essere durante il\ncompimento dell\u0027atto d\u0027ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai\nsensi dell\u0027art. 337 del codice penale, mentre si versa nell\u0027ipotesi\ndi cui all\u0027art. 336 del codice penale se la violenza o la minaccia e\u0027\nportata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un\natto del suo ufficio anteriormente all\u0027inizio dell\u0027esecuzione»\n(cosi\u0027, tra le altre Cass. Sez. 6 - , n. 51961 del 02/10/2018 Rv.\n274509 - 01). La distinzione risulta peraltro piu\u0027 sottile e delicata\nallorche\u0027 l\u0027atto dell\u0027ufficio sia - come nel caso in esame -\nun\u0027attivita\u0027 di presidio, volta a mantenere inalterata la situazione.\nIn casi simili, pare si debba privilegiare il profilo del tentativo\ndell\u0027agente di modificare la situazione esistente in contrasto con la\ncitata attivita\u0027 di presidio. \n 1.5 Non possono trovare applicazione le invocate esimenti della\nreazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale e della legittima\ndifesa, neppure in termini putativi. \n E\u0027 infatti evidente come la condotta dell\u0027agente - che, per\nimpedire che l\u0027imputata continuasse a premere col dito sul suo\ntorace, mentre egli era impegnato nell\u0027attivita\u0027 di presidio, le\nbloccava il polso - fosse del tutto legittima e nient\u0027affatto\narbitraria. La circostanza inoltre che la donna, nel colpire il\npubblico ufficiale, continuasse a pretendere di entrare, comprova\nulteriormente che lo schiaffo non costituisse la reazione ad un atto\narbitrario o un modo di difendersi dell\u0027imputata, bensi\u0027 un atto di\nviolenza volto a costringere l\u0027agente a consentirle l\u0027accesso. \n 1.6 Sussiste la contestata circostanza aggravante di cui all\u0027art.\n339 del codice penale: la condotta violenta era infatti posta in\nessere nel corso di una manifestazione in luogo aperto al pubblico. \n Piu\u0027 precisamente, la manifestazione di natura politica era in\ncorso all\u0027interno dell\u0027ex stazione , polo congressuale cui chiunque a\ndeterminate condizioni poteva accedere; trattavasi quindi di luogo\naperto al pubblico. La Corte di cassazione a Sezioni unite con la\nsentenza 46595/2019 ha ribadito e chiarito che ai fini\ndell\u0027ordinamento penale «e\u0027 in luogo pubblico la riunione che si\ntenga in un luogo in cui ogni persona puo\u0027 liberamente transitare e\ntrattenersi senza che occorra in via normale il permesso della\nautorita\u0027 (ad es., piazza, strada); e\u0027 in luogo aperto al pubblico la\nriunione che si tenga in luogo chiuso (ad es., cinema, teatro), ove\nl\u0027accesso, anche se subordinato ad apposito biglietto di ingresso, e\u0027\nconsentito ad un numero indeterminato di persone; e\u0027, invece,\nprivata, la riunione che si tenga in luogo chiuso con la limitazione\ndell\u0027accesso a persone gia\u0027 nominativamente determinate» (punto 20\ndella motivazione). \n La condotta violenta dell\u0027imputata si e\u0027 invece svolta\nall\u0027esterno della struttura, nel piazzale circostante, e quindi in\nluogo pubblico, ove peraltro vi era una moltitudine di persone (circa\n200-300 secondo i testi di P.G.) che volevano partecipare all\u0027evento\nin senso stretto. \n Si deve peraltro rilevare che la citata condotta violenta era\nstrettamente connessa sul piano finalistico alla manifestazione\npolitica in corso, posto che l\u0027imputata la poneva in essere proprio\nper partecipare alla manifestazione. \n Con riguardo all\u0027analoga locuzione «in occasione di\nmanifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al\npubblico», in relazione al reato di danneggiamento la Corte di\ncassazione ha ritenuto che «il nesso di derivazione tra la condotta\ndi danneggiamento e la manifestazione [...] puo\u0027 esprimersi sia\nattraverso la rilevazione di una contiguita\u0027 logistica del luogo dove\nsi consuma il danneggiamento rispetto a quello dove si svolge la\nmanifestazione, sia attraverso la rilevazione di altre connessioni,\nsicche\u0027 si ritengono comprese nell\u0027area del penalmente rilevante\nanche le condotte di danneggiamento che non si sarebbero verificate\nse la manifestazione non ci fosse stata» (Cass. Sez. 2 - , Sentenza\nn. 29588 del 04/04/2019 Rv. 277494 - 02). \n Si deve dunque ritenere sussistente la contestata circostanza\naggravante. \n 1.7 Potrebbe trovare applicazione la causa di non punibilita\u0027 di\ncui all\u0027art. 131-bis del codice penale. \n L\u0027offesa sarebbe infatti di speciale tenuita\u0027. \n In proposito, si consideri che l\u0027imputata, nata nel e quindi\nall\u0027epoca dei fatti, per come descritta sia dagli operanti sia dai\ntesti a difesa, e\u0027 donna di corporatura minuta (alta circa metri,\npeso di circa kg). In base alla documentazione sanitaria prodotta,\ninoltre, la stessa - in ragione di una patologia oncologica - era\nstata sottoposta nel e nel giugno a piu\u0027 interventi chirurgici, cui\nseguivano nella seconda meta\u0027 del terapia citostatica e radioterapia;\nla terapia farmacologica proseguiva fino al . Era inoltre interessata\nda ulteriori problematiche sanitarie (osteopenia vertebrale,\nosteoporosi femorale dx, ipercolesterolemia, celiachia). \n Alla luce del citato quadro generale, si deve ritenere che la\nprestanza fisica della prevenuta all\u0027epoca dei fatti fosse piuttosto\nlimitata e che quindi parimenti limitata fosse l\u0027energia dispiegata\nnel colpire l\u0027operante. In effetti, quest\u0027ultimo a seguito dello\nschiaffo ricevuto non riportava alcun tipo di lesioni. \n Inoltre la persona offesa agiva da sola, e non in concorso con\naltre persone. \n Sotto il profilo soggettivo, infine, ella agiva non per turbare\nil regolare svolgimento della manifestazione in corso, bensi\u0027 al fine\ndi partecipare alla stessa. \n Il comportamento dell\u0027imputata non e\u0027 abituale. La stessa risulta\ninfatti del tutto incensurata. \n I limiti edittali del reato ex art. 336, comma 1 del codice\npenale (ma anche del reato ex art. 337 del codice penale, qualora si\noptasse per tale diversa qualificazione) sono compatibili con\nl\u0027applicazione della causa di non punibilita\u0027 in questione, sia che\nsi abbia riguardo alla disciplina in vigore al momento del fatto\n(massimo edittale non superiore a cinque anni, non dovendosi\nconsiderare la circostanza aggravante ad effetto comune ex art. 339\ndel codice penale), sia che si abbia riguardo alla disciplina\nattuale, come modificata dal decreto legislativo n. 150/2022 (minimo\nedittale non superiore a due anni). \n L\u0027applicazione della causa di non punibilita\u0027 trova pero\u0027\nostacolo nell\u0027esclusione espressa prevista dall\u0027art. 131-bis del\ncodice penale per le fattispecie di cui agli articoli 336, 337 e\n341-bis del codice penale, quando il fatto e\u0027 commesso nei confronti\ndi un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o\nagente di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle proprie funzioni,\nnonche\u0027 per il delitto previsto dall\u0027articolo 343 del codice penale. \n Piu\u0027 precisamente, all\u0027epoca dei fatti la preclusione era\nprevista per i delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del\ncodice penale, quando il reato era commesso nei confronti di un\npubblico ufficiale nell\u0027esercizio delle proprie funzioni; a seguito\ndelle modifiche apportate dal decreto-legge n. 130/2020 la\npreclusione opera allorche\u0027 i citati delitti siano commessi nei\nconfronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un\nufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle\nproprie funzioni. Pur a seguito di tale ultimo intervento normativa,\nche ha limitato maggiormente l\u0027ipotesi ostativa, nella fattispecie in\nesame la causa di non punibilita\u0027 non puo\u0027 trovare applicazione: la\npersona offesa era infatti un agente di pubblica sicurezza, nonche\u0027\nagente di polizia giudiziaria, nell\u0027esercizio delle proprie funzioni. \n 1.8 Se viceversa fosse accolta la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale qui sollevata in via principale, sarebbe applicabile\nl\u0027indicata causa di non punibilita\u0027. \n 1.9 Qualora fosse accolta la questione sollevata in via\nsubordinata, si dovrebbe escludere la citata circostanza aggravante\nex art. 339 del codice penale. \n2. Non manifesta infondatezza della questione sollevata in via\nprincipale \n 2.1 Questo giudice sospetta dell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 131-bis 1, comma 3 del codice penale (nell\u0027attuale versione\ndel citato articolo, a seguito della riorganizzazione operata dal\ndecreto legislativo n. 150/2022), per violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione, nella parte in cui prevede che l\u0027offesa non puo\u0027 essere\nritenuta di particolare tenuita\u0027 quando si procede per i delitti\nprevisti dagli articoli 336 e 337 del codice penale, se il fatto e\u0027\ncommesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza\no di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio\ndelle proprie funzioni. \n 2.2 Si ritiene opportuno premettere che la questione viene qui\nsollevata in relazione alla ipotesi ostativa prevista dalla citata\nnorma sia con riguardo al delitto di cui all\u0027art. 336 del codice\npenale, sia con riguardo all\u0027art. 337 del codice penale. \n Si tratta infatti di due fattispecie di reato contigue, aventi\nuna struttura e un\u0027oggettivita\u0027 giuridica molto simili, tra le quali\ne\u0027 spesso difficile tracciare la linea discretiva. Si ritiene\npertanto che la qui auspicata pronuncia di illegittimita\u0027 debba\nriguardare la citata previsione ostativa in relazione ad entrambe le\nfigure di reato, non essendovi motivo di distinguere tra le stesse. \n 2.3 La norma qui censurata pare violare l\u0027art. 3 della\nCostituzione sotto plurimi profili. \n La Corte costituzionale e\u0027 gia\u0027 intervenuta piu\u0027 volte con\nriguardo alla citata norma dell\u0027art. 131-bis del codice penale. \n In particolare, nella sentenza n. 30 del 2021 la Corte ha\naffermato che «Per giurisprudenza costante, le cause di non\npunibilita\u0027 costituiscono altrettante deroghe a norme penali\ngenerali, sicche\u0027 la loro estensione comporta strutturalmente un\ngiudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e\nconfliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la\nnorma generale e dall\u0027altro la norma derogatoria, giudizio che\nappartiene primariamente al legislatore (sentenze n. 156 del 2020, n.\n140 del 2009 e n. 8 del 1996). \n Da tale premessa discende che le scelte del legislatore relative\nall\u0027ampiezza applicativa della causa di non punibilita\u0027 di cui\nall\u0027art. 131-bis del codice penale sono sindacabili soltanto per\nirragionevolezza manifesta (sentenze n. 156 del 2020 e n. 207 del\n2017)». \n La Corte ha poi ritenuto che «L\u0027esclusione del titolo di reato di\ncui all\u0027art. 337 del codice penale dalla sfera applicativa\ndell\u0027esimente di tenuita\u0027 corrisponde(sse) quindi - secondo un\napprezzamento discrezionale non manifestamente irragionevole - alla\npeculiare complessita\u0027 del bene giuridico protetto dalla norma\nincriminatrice, peraltro rimarcata anche dalle Sezioni unite della\nCorte di cassazione, laddove hanno osservato che il normale\nfunzionamento della pubblica amministrazione tutelato dall\u0027art. 337\ndel codice penale va inteso \"in senso ampio\", poiche\u0027 include anche\n\"la sicurezza e la liberta\u0027 di determinazione\" delle persone fisiche\nche esercitano le pubbliche funzioni (sentenza 22 febbraio-24\nsettembre 2018, n. 40981)». \n Sulla base di tali premesse la Corte ha concluso che «in presenza\ndi un fatto-reato intrinsecamente offensivo di un bene giuridico di\ntale complessita\u0027, l\u0027opzione legislativa di escludere la valutazione\ngiudiziale di particolare tenuita\u0027 dell\u0027offesa» non fosse\nmanifestamente irragionevole. \n La Corte ha infine ritenuto che i tertia comparationis all\u0027epoca\nindicati dai giudici remittenti non fossero idonei, in quanto\nsprovvisti dell\u0027omogeneita\u0027 necessaria a impostare il giudizio\ncomparativo. \n 2.4 Si intende qui sottoporre nuovamente alla Corte la questione\nindicando diversi tertia - si spera sufficientemente omogenei - che\npossano evidenziare la manifesta irragionevolezza della norma in\nquestione. \n 2.5 In primo luogo, l\u0027esclusione dell\u0027applicabilita\u0027 della causa\ndi non punibilita\u0027 con riguardo ai delitti ex art. 336 e 337 del\ncodice penale pare irragionevole nella misura in cui detta causa di\nnon punibilita\u0027 puo\u0027 viceversa trovare applicazione con riguardo al\nreato di cui all\u0027art. 338, comma 1 del codice penale. \n 2.5.1 Il delitto di violenza o minaccia ad un corpo politico,\namministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti pare\ncostituire un termine di paragone omogeneo posto che e\u0027 disciplinato\nnello stesso capo II del titolo secondo dedicato ai delitti dei\nprivati contro la pubblica amministrazione, subito dopo il reato di\nviolenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza\na un pubblico ufficiale. \n E\u0027 inoltre un reato con base violenta esattamente come i reati di\ncui agli articoli 336 e 337 del codice penale. \n La struttura del reato e\u0027 inoltre analoga, contemplando una\ncondotta di violenza o minaccia nei confronti di un corpo politico,\namministrativo o giudiziario o di singoli componenti o di una\nrappresentanza dello stesso (o di una qualsiasi pubblica autorita\u0027\ncostituita in collegio o dei suoi singoli componenti) al fine di\nimpedirne o turbarne comunque l\u0027attivita\u0027, con una formulazione che\nanche dal punto di vista lessicale risulta molto simile a quella\ndegli articoli 336 e 337 del codice penale. \n Altresi\u0027 l\u0027oggettivita\u0027 giuridica dei citati reati risulta la\nmedesima, essendo tutti i delitti in questione volti a tutelare un\nbene giuridico complesso costituito dal regolare funzionamento della\npubblica amministrazione, «inteso in senso ampio, in quanto in esso\nsi ricomprende anche la sicurezza e la liberta\u0027 di determinazione e\ndi azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone\nfisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o\nne adempiono i servizi, cosi\u0027 come previsto dagli articoli 336, 337 e\n338 del codice penale» (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 40981 del 2018). \n E\u0027 poi sintomatico il fatto che l\u0027art. 339 del codice penale\npreveda le medesime circostanze aggravanti speciali (talune ad\neffetto comune, altre ad effetto speciale) con riguardo ai tre reati\ndi cui agli articoli 336, 337 e 338 del codice penale. \n 2.5.2 A seguito delle modifiche normative apportate dal decreto\nlegislativo n. 150/2022, la causa di non punibilita\u0027 di cui all\u0027art.\n131-bis del codice penale puo\u0027 ora trovare applicazione per il reato\ndi cui all\u0027art. 338 del codice penale: ai fini dell\u0027applicabilita\u0027\ndel citato istituto e\u0027 infatti ora richiesto che il minimo edittale\nnon sia superiore a due anni di pena detentiva, laddove in precedenza\nrilevava il massimo edittale (che non doveva eccedere i cinque anni);\nil delitto ex art. 338 del codice penale (sempreche\u0027 non ricorra la\ncircostanza aggravante ad effetto speciale di cui all\u0027art. 339, comma\n2 del codice penale) soddisfa quindi il requisito ora previsto. \n Il delitto di cui all\u0027art. 338 del codice penale non figura\ninoltre tra le ipotesi per le quali e\u0027 esclusa l\u0027applicabilita\u0027 della\ncausa di non punibilita\u0027 di cui all\u0027art. 131-bis del codice penale.\nNe\u0027 pare possibile ritenere che la preclusione prevista con riguardo\nai reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale operi anche\ncon riguardo al delitto di cui all\u0027art. 338 del codice penale sulla\nbase delle strette analogie sussistenti tra detti reati: si\ntratterebbe infatti di un\u0027applicazione analogica in malam partem, non\nconsentita in sede penale. \n 2.5.3 Si deve concludere quindi che allo stato la causa di non\npunibilita\u0027 della particolare tenuita\u0027 del fatto possa applicarsi con\nriguardo al reato ex art. 338 del codice penale, mentre e\u0027 preclusa\nin relazione ai reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice\npenale, allorche\u0027 gli stessi siano commessi nei confronti di un\nufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente\ndi polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle proprie funzioni. \n Alla luce delle analogie sopra evidenziate con riguardo ai reati\nin questione, tale situazione normativa pare del tutto irragionevole,\ntanto piu\u0027 ove si consideri che il delitto ex art. 338 del codice\npenale si connota rispetto agli altri due delitti per una maggiore\ngravita\u0027, come testimoniato dalla pena decisamente piu\u0027 severa per lo\nstesso prevista (reclusione da uno a sette anni anziche\u0027 reclusione\nda sei mesi a cinque anni, o addirittura reclusione fino a tre anni\nnel caso dell\u0027art. 336, comma 3 del codice penale) e dal fatto che\nper il medesimo non e\u0027 praticabile neppure la messa alla prova (a\ndifferenza che per i reati ex art. 336 e 337 del codice penale, per\nil reato ex art. 338 del codice penale l\u0027esercizio dell\u0027azione penale\nnon puo\u0027 avvenire mediante decreto di citazione diretta a giudizio e\nquindi non opera la previsione dell\u0027art. 168-bis, comma 1 del codice\npenale in relazione all\u0027art. 550, comma 2 del codice di procedura\npenale). \n 2.5.4 Ne\u0027 pare possibile sostenere che tale previsione sia\nragionevole in considerazione del fatto che l\u0027applicazione della\ncausa di non punibilita\u0027 in esame e\u0027 preclusa con riguardo ai reati\nex articoli 336 e 337 del codice penale solo allorche\u0027 gli stessi\nsiano commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica\nsicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria\nnell\u0027esercizio delle proprie funzioni. \n Quanto all\u0027esercizio attuale delle funzioni, si tratta di un dato\nche puo\u0027 ricorrere anche nell\u0027ambito della fattispecie di cui\nall\u0027art. 338 del codice penale. \n Quanto alle qualifiche soggettive di ufficiale o agente di\npubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, si\ntratta di elementi che nell\u0027economia delle fattispecie di cui agli\narticoli 336 e 337 del codice penale hanno una valenza marginale, non\nassumendo nell\u0027ambito dei citati articoli una rilevanza autonoma\nespressa, neppure in termini di elemento circostanziale della\nfattispecie. \n Inoltre, in talune ipotesi il corpo o la pubblica autorita\u0027\ncollegiale destinataria della violenza o minaccia ai sensi dell\u0027art.\n338 del codice penale potrebbe avere tra i propri componenti un\nufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente\ndi polizia giudiziaria, come ad es. il prefetto, il questore o il\nsindaco. \n Del resto, ulteriore conferma del fatto che la disparita\u0027 di\ntrattamento tra i reati ex articoli 336, 337 e 338 non trovi la\npropria giustificazione nelle citate qualifiche soggettive (di\nufficiale o agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di\npolizia giudiziaria) si ricava indirettamente dal fatto che la causa\ndi non punibilita\u0027 ex art. 131-bis del codice penale non puo\u0027 trovare\napplicazione neppure rispetto alla figura criminosa dell\u0027oltraggio a\nmagistrato in udienza di cui all\u0027art. 343 del codice penale. In tale\nreato le qualifiche soggettive di ufficiale o agente di pubblica\nsicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria non\nrilevano, posto che soggetto passivo del reato e\u0027 il magistrato (in\nudienza). Ebbene, la causa di non punibilita\u0027 puo\u0027 trovare\napplicazione rispetto alla violenza o minaccia ad un corpo\ngiudiziario (ad es. il Tribunale collegiale, anche dopo la lettura\ndella sentenza: cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 04/02/2020\nRv. 278890 - 01), ma del tutto irragionevolmente non puo\u0027 applicarsi\nall\u0027oltraggio al magistrato in udienza, fattispecie posta a tutela di\nbene giuridico analogo ma chiaramente di minor gravita\u0027. \n 2.6 Un secondo tertium comparationis che si intende offrire alla\nvalutazione della Corte e\u0027 costituito dal delitto di resistenza alla\nforza armata di cui all\u0027art. 143 del codice penale militare di pace,\nai sensi del cui primo comma «Il militare, che usa violenza o\nminaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa\nadempie i suoi doveri, e\u0027 punito con la reclusione militare da sei\nmesi a cinque anni.» \n 2.6.1 La struttura del reato in questione e\u0027 del tutto analoga a\nquella del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 del\ncodice penale («Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un\npubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre\ncompie un atto di ufficio o di servizio»). \n Il discrimine e\u0027 costituito dalla qualita\u0027 soggettiva\ndell\u0027agente: «chiunque» nel delitto ex art. 337 del codice penale,\n«il militare» nel reato ex art. 143 del codice penale militare di\npace. Inoltre, soggetto passivo della condotta di cui a quest\u0027ultimo\nreato e\u0027 necessariamente un appartenente alla «forza armata\nmilitare»; a tale riguardo, occorre pero\u0027 rilevare che nel concetto\ndi «forza armata militare», rientrano anche i militari impegnati su\nrichiesta dell\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza in servizi di ordine\npubblico o i normali carabinieri impegnati nei servizi propri\ndell\u0027Arma; potrebbe dunque trattarsi di soggetti che rivestono la\nqualifica non solo di pubblico ufficiale, ma altresi\u0027 di ufficiale o\nagente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia\ngiudiziaria. \n Analogo e\u0027 anche il bene giuridico tutelato, ovvero l\u0027interesse a\ngarantire il regolare svolgimento dei compiti affidati alla forza\narmata a fronte di ingerenze violente o minacciose poste in essere da\nsoggetti appartenenti anch\u0027essi alle forze armate. \n 2.6.2 Per il reato di resistenza alla forza armata di cui\nall\u0027art. 143 del codice penale militare di pace risulta applicabile\nla causa di non punibilita\u0027 ex art. 131-bis del codice penale. \n La Corte di cassazione ha affermato espressamente che «l\u0027istituto\ndella non punibilita\u0027 per particolare tenuita\u0027, introdotto all\u0027art.\n131-bis del codice penale dall\u0027art. 1 del decreto legislativo 16\nmarzo 2015, n. 28, e\u0027 applicabile ai reati militari» (Cass. Sez. 1,\nSentenza n. 30694 del 05/06/2017 Rv. 270845 - 01, richiamata anche da\nCass. Sez. 1, Sentenza n. 17503 del 2023). Nello stesso senso,\nimplicitamente, si sono espresse anche altre sentenze della Corte di\ncassazione, che presuppongono necessariamente l\u0027applicabilita\u0027 di\ndetto istituto ai reati militari (si vedano ad es. Cass. Sez. 1, n.\n459 del 02/12/2020 Rv. 280226 - 01 e Cass. Sez. 1, n. 38664 del 2023. \n Ne\u0027 pare potersi sostenere che la preclusione prevista per il\nreato di cui all\u0027art. 337 del codice penale si estenda anche al\ndelitto di cui all\u0027art. 143 del codice penale militare di pace\n(allorche\u0027 soggetto passivo sia un ufficiale o agente di pubblica\nsicurezza o un ufficiale o agente di polizia giudiziaria), in ragione\ndelle analogie sussistenti tra i due reati: a fronte di un\u0027esclusione\nespressa per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, si\ntratterebbe infatti di un\u0027indebita applicazione analogica di una\nnorma eccezionale e in malam partem. \n 2.6.3 La causa di non punibilita\u0027 della particolare tenuita\u0027 del\nfatto puo\u0027 dunque applicarsi al reato ex art. 143 del codice penale\nmilitare di pace (pur quando lo stesso sia commesso nei confronti di\nun ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o\nagente di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle proprie funzioni),\nmentre non puo\u0027 operare in relazione ai reati di cui agli articoli\n336 e 337 del codice penale (allorche\u0027 gli stessi siano commessi nei\nconfronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un\nufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle\nproprie funzioni). \n Considerate le analogie tra reato comune e reato militare, tale\ndiverso trattamento pare irragionevole, tanto piu\u0027 ove si consideri\nche il reato militare e\u0027 semmai connotato da maggior gravita\u0027 in\nquanto commesso da un militare (e quindi da soggetto da cui ci si\nattende maggior disciplina, che ha normalmente la disponibilita\u0027 -\nanche se non immediata - di un\u0027arma, che appartiene ad un corpo di\ncui puo\u0027 compromettere il prestigio, ecc.). \n 2.6.4 La Corte costituzionale in numerose pronunce ha dichiarato\ncostituzionalmente illegittime norme dalle quali discendeva per il\nmilitare un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello\nriservato al comune cittadino (la sentenza 244 del 2022 ha ripercorso\ntale copiosa giurisprudenza); in altre occasioni la Corte ha invece\nritenuto non irragionevole la differenza di trattamento sanzionatorio\ntra reati comuni e militari giustificata da particolari esigenze. \n Se «in linea di principio, una differenza di trattamento\nsanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola\nl\u0027art. 3 della Costituzione allorche\u0027 essa non appaia sorretta da\nalcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identita\u0027\ndella condotta punita, dell\u0027elemento soggettivo e del bene giuridico\ntutelato» (sentenza 244 del 2022), si deve allora ritenere che tale\nprincipio comporti - in difetto di una valida giustificazione - anche\nl\u0027illegittimita\u0027 di previsioni dalle quali discenda per il comune\ncittadino un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello\nriservato al militare, non potendo lo status di militare essere fonte\ndi privilegi al riguardo. \n Del resto, nella sentenza n. 215 del 2017 la Corte costituzionale\nha escluso l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale del differente trattamento\nsanzionatorio delle condotte di ingiuria poste in essere\nrispettivamente dal militare (penalmente rilevanti ai sensi dell\u0027art.\n226 del codice penale militare di pace) e dal cittadino comune (che\normai, a seguito dell\u0027abrogazione dell\u0027art. 594 del codice penale,\nincorre nella sola sanzione pecuniaria civile), ponendo l\u0027accento\nsulla «peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per\npropria scelta) nell\u0027ordinamento militare, caratterizzato da\nspecifiche regole ed esigenze» e ritenendo non irragionevole imporre\nal militare «una piu\u0027 rigorosa osservanza di regole di comportamento,\nanche relative al comune senso civico». \n Come si e\u0027 gia\u0027 evidenziato, il diverso e peggiore trattamento\nriservato al comune cittadino (e quindi ad un soggetto che\nnormalmente non e\u0027 armato, che non appartiene ad un corpo di cui puo\u0027\ncompromettere il prestigio e da cui e\u0027 ragionevole attendersi un\nminor grado di disciplina rispetto al militare) con riguardo alla non\napplicabilita\u0027 dell\u0027art. 131-bis del codice penale in relazione ai\nreati ex art. 336 e 337 del codice penale (commessi nei confronti di\nun ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o\nagente di polizia giudiziaria) non pare supportato da una\ngiustificazione ragionevole. \n 2.7 Un ulteriore tertium comparationis e\u0027 costituito dagli stessi\ndelitti ex art. 336 e 337 del codice penale nell\u0027ipotesi in cui il\nreato sia commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un\nmembro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o\nausiliario della scuola, nonche\u0027 nell\u0027ipotesi in cui il reato sia\ncommesso in danno di esercenti professioni sanitarie e\nsocio-sanitarie nonche\u0027 di chiunque svolga attivita\u0027 ausiliarie di\ncura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di\ndette professioni. \n 2.7.1 La prima ipotesi, a seguito delle modifiche apportate\ndall\u0027art. 5 della legge n. 25/2024, costituisce l\u0027oggetto di una\nnuova circostanza aggravante speciale disciplinata dall\u0027art. 336,\ncomma 2 del codice penale (con riguardo al solo reato ex art. 336 del\ncodice penale), sempreche\u0027 il fatto sia commesso dal genitore\nesercente la responsabilita\u0027 genitoriale o dal tutore dell\u0027alunno. \n Si tratta di una circostanza a effetto speciale («La pena e\u0027\naumentata fino alla meta\u0027»), come tale espressiva di un disvalore\npenale notevolmente superiore, tale da giustificare il particolare\nincremento della risposta punitiva e tutta una serie di effetti\nconsequenziali (rilevando le circostanze ad effetto speciale sulla\nindividuazione della pena ai fini di plurimi istituti di diritto\nsostanziale e processuale: competenza, misure cautelari,\nprescrizione, ecc.). \n 2.7.2 Qualora il soggetto attivo della condotta non rientri nella\nprevisione della nuova norma di cui all\u0027art. 336, comma 2 del codice\npenale (non sia cioe\u0027 genitore esercente la responsabilita\u0027\ngenitoriale ne\u0027 tutore dell\u0027alunno) oppure venga in esame il delitto\ndi resistenza a pubblico ufficiale, puo\u0027 comunque trovare\napplicazione l\u0027ulteriore nuova circostanza aggravante di cui all\u0027art.\n61 n. 11-novies del codice penale, prevista con riguardo ai «delitti\ncommessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico\no di un membro del personale docente, educativo, amministrativo\ntecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell\u0027esercizio delle\nloro funzioni». \n Tra i delitti commessi con violenza o minaccia rientra infatti\nanche il delitto ex art. 336 del codice penale (come il delitto ex\nart. 337 del codice penale). Ne\u0027 la citata qualifica soggettiva\nspecifica del soggetto passivo del reato e\u0027 elemento costitutivo del\ndelitto ex art. 336 del codice penale o del delitto ex art. 337 del\ncodice penale, per cui non si applica la clausola di riserva di cui\nall\u0027art. 61 del codice penale («quando non ne sono elementi\ncostitutivi o circostanze aggravanti speciali»). \n 2.7.3 Ebbene, rispetto al reato di violenza o minaccia a pubblico\nufficiale aggravato ai sensi del novellato art. 336, comma 2 del\ncodice penale e rispetto ai delitti di cui agli articoli 336 e 337\ndel codice penale aggravati ai sensi dell\u0027art. 61 n. 11-novies del\ncodice penale e\u0027 applicabile la causa di non punibilita\u0027 ex art.\n131-bis del codice penale, per quanto gli stessi siano espressione di\nun disvalore ritenuto dallo stesso legislatore superiore rispetto a\nquello della fattispecie base, tanto da rendere necessaria la\nprevisione di apposite circostanze aggravanti (e addirittura di una\ncircostanza speciale e ad effetto speciale, quale quella prevista\ndall\u0027art. 336, comma 2 del codice penale): la pena detentiva prevista\nnon e\u0027 infatti superiore nel minimo edittale a due anni; tali\nfattispecie aggravate non rientrano del resto in alcuna delle ipotesi\nescluse dall\u0027ambito di applicabilita\u0027 della causa di non punibilita\u0027. \n 2.7.4 Quest\u0027ultima non puo\u0027 viceversa operare con riguardo alla\nipotesi in cui lo stesso reato sia commesso nei confronti di un\nufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente\ndi polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle proprie funzioni, per\nquanto si tratti di ipotesi molto simile, ma meno grave (il\nlegislatore non l\u0027ha ritenuta meritevole di una circostanza\naggravante, neppure ad effetto comune). \n 2.7.5 Parimenti, nell\u0027ipotesi in cui il reato ex art. 336 del\ncodice penale o 337 del codice penale sia commesso in danno di\nesercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie (nonche\u0027 di\nchiunque svolga attivita\u0027 ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o\nsoccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni), ricorre\nla circostanza aggravante di cui all\u0027art. 61 n. 11-octies del codice\npenale (introdotta dalla legge n. 113/2020). \n Detta aggravante e\u0027 infatti applicabile con riguardo ai delitti\ncommessi con violenza o minaccia, tra i quali rientra anche il\ndelitto ex art. 336 del codice penale, come il delitto ex art. 337\ndel codice penale. Ne\u0027 la citata qualifica soggettiva specifica del\nsoggetto passivo del reato e\u0027 elemento costitutivo dei delitti ex\nart. 336 e 337 del codice penale, per cui non si applica la clausola\ndi riserva di cui all\u0027art. 61 del codice penale («quando non ne sono\nelementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali»). \n Viceversa, con riguardo ai delitti ex art. 336 e 337 del codice\npenale commessi in danno di un ufficiale o agente di pubblica\nsicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria non\nricorre alcuna circostanza aggravante, ne\u0027 comune ne\u0027 speciale, ne\u0027\nad effetto comune ne\u0027 ad effetto speciale. In particolare, non puo\u0027\ntrovare applicazione la circostanza di cui all\u0027art. 61 n. 10 del\ncodice penale posto che il fatto che il reato sia commesso contro un\npubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,\nnell\u0027atto o a causa dell\u0027adempimento delle funzioni o del servizio,\ne\u0027 gia\u0027 elemento costitutivo dei citati reati. \n 2.7.6 Rispetto al reato di violenza o minaccia a pubblico\nufficiale (o di resistenza a pubblico ufficiale) aggravato ai sensi\ndel art. 61 n. 11-octies del codice penale e\u0027 applicabile la causa di\nnon punibilita\u0027 ex art. 131-bis del codice penale: la pena detentiva\nprevista non e\u0027 superiore nel minimo edittale a due anni; tale\nfattispecie aggravata non rientra in alcuna delle ipotesi escluse\ndall\u0027ambito di applicabilita\u0027 della causa di non punibilita\u0027. \n La causa di non punibilita\u0027 in esame non puo\u0027 viceversa operare\ncon riguardo alla ipotesi in cui lo stesso reato sia commesso nei\nconfronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un\nufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle\nproprie funzioni, per quanto si tratti di ipotesi molto simile, ma\nmeno grave (il legislatore non l\u0027ha ritenuta meritevole di una\ncircostanza aggravante, neppure ad effetto comune). \n 2.7.7 Il quadro complessivo che risulta dall\u0027insieme delle citate\ndisposizioni normative, frutto di interventi legislativi non\ncoordinati, risulta del tutto irragionevole. \n3. Non manifesta infondatezza della questione sollevata in via\nsubordinata \n 3.1 In subordine, laddove si dovesse ritenere non fondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata in via principale,\nsi ritiene di sottoporre la questione circa la legittimita\u0027 dell\u0027art.\n339, comma 1 del codice penale nella parte in cui prevede che le pene\nstabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o\nla minaccia e\u0027 commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico\no aperto al pubblico, anche ove si tratti di manifestazioni di natura\npolitica. \n 3.2 La circostanza aggravante qui censurata e\u0027 stata introdotta\nnell\u0027ordinamento con le modifiche apportate all\u0027art. 339 del codice\npenale dall\u0027art. 7 del decreto-legge n. 53/2019 («Disposizioni\nurgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»). \n Il citato decreto-legge muoveva dalla dichiarata «straordinaria\nnecessita\u0027 ed urgenza di rafforzare le norme a garanzia del regolare\ne pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto\nal pubblico». \n Con lo stesso art. 7 del decreto-legge n. 53/20l9 tra l\u0027altro era\nprevista un\u0027analoga circostanza aggravante per il reato di\ninterruzione di pubblico servizio ex art. 340 del codice penale e per\nil reato di devastazione e saccheggio ex art. 419 del codice penale;\nera inoltre rimodulato l\u0027art. 635 del codice penale si\u0027 da prevedere\nuna fattispecie piu\u0027 severamente punita per l\u0027ipotesi in cui il\ndanneggiamento fosse posto in essere «in occasione di manifestazioni\nche si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico». \n Ulteriori inasprimenti sanzionatori in relazione a reati posti in\nessere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al\npubblico erano disposti dall\u0027art. 6 del decreto-legge n. 53/2019. In\nparticolare, con la modifica dell\u0027art. 5 della legge n. 152/1975, era\nprevista una nuova aggravante (con la comminatoria di una pena\ndetentiva anziche\u0027 della sola pena pecuniaria) per chi faccia uso di\ncaschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere\ndifficoltoso il riconoscimento della persona, in occasione di\nmanifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al\npubblico; era inoltre previsto un nuovo reato in relazione all\u0027uso\nillegittimo - nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto\nal pubblico - di razzi, petardi e simili (art. 5-bis della legge n.\n152/1975). \n 3.3 In altre disposizioni dell\u0027ordinamento, incriminatrici o\ncircostanziali, il termine «manifestazioni» e\u0027 accompagnato da\nun\u0027aggettivazione - spesso «sportive» - che ne delimita la portata:\ne\u0027 il caso ad esempio dell\u0027art. 61 n. 11-septies del codice penale,\ndell\u0027art. 583-quater del codice penale, dell\u0027art. 635, comma 2, n. 4\ndel codice penale. \n Nel caso in esame, viceversa, il termine «manifestazioni» non e\u0027\nulteriormente specificato, per cui e\u0027 idoneo a ricomprendere\nmanifestazioni di vario genere: musicali, artistiche e, per quel che\npiu\u0027 rileva, politiche. \n 3.5 Con la sentenza n. 119 del 1970 la Corte costituzionale ha\ndichiarato illegittima - per violazione dell\u0027art. 3 e dell\u0027art. 40\ndella Costituzione - la norma dell\u0027art. 635, comma 2, n. 2 del codice\npenale, nella parte in cui prevedeva come circostanza aggravante, e\ncome causa di procedibilita\u0027 d\u0027ufficio, del reato di danneggiamento\nil fatto che tale reato fosse commesso da lavoratori in occasione di\nuno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata. \n Nella motivazione della sentenza la Corte censurava in\nparticolare il fatto che la citata norma fosse in sostanza stata\ndettata dal legislatore del 1930 per «colpire, sia pure in occasione\ndel danneggiamento, proprio lo sciopero in quanto tale»; inoltre la\ncitata norma era ritenuta discriminatoria a discapito dei lavoratori,\nposto che in base alla stessa i lavoratori erano puniti piu\u0027\nseveramente rispetto ad un eventuale terzo che nella stessa\nsituazione si rendesse autore di un danneggiamento. \n 3.6 Ad avviso di chi scrive, con la norma qui censurata - e con\nle altre analoghe introdotte dal decreto-legge n. 53/2019 - si e\u0027\ndeterminata una situazione simile. \n In sostanza, un reato - la violenza a pubblico ufficiale, la\nresistenza a pubblico ufficiale, l\u0027interruzione di pubblico servizio,\nil danneggiamento - e\u0027 punito piu\u0027 severamente per il fatto di essere\nstato posto in essere nel corso di una manifestazione in luogo\npubblico o aperto al pubblico. Tale aumento di pena, correlato al\ncompimento del reato nel corso della manifestazione, si traduce in\nuna punizione della stessa manifestazione - in violazione degli\narticoli 17 e 21 della Costituzione, ai sensi dei quali la liberta\u0027\ndi riunione e la liberta\u0027 di manifestazione del pensiero\ncostituiscono diritti fondamentali - nella misura in cui la\nrealizzazione del reato nel corso della manifestazione non comporta\ndi per se\u0027 una maggior offesa al bene giuridico tutelato. \n L\u0027interruzione del pubblico servizio e il danneggiamento - per\ntali reati la violazione appare piu\u0027 evidente - non determinano una\nmaggior offesa al bene tutelato per il solo fatto di essere\nrealizzati in occasione di una manifestazione in luogo pubblico o\naperto al pubblico (addirittura per il danneggiamento la circostanza\nche la condotta sia tenuta in occasione di dette manifestazioni\npotrebbe rendere rilevante penalmente fatti che diversamente\npotrebbero non esserlo, ove non avvenissero con le modalita\u0027 di cui\nall\u0027art. 635, comma 1 del codice penale e non avessero ad oggetto i\nbeni di cui all\u0027art. 635, comma 2 del codice penale). Ma lo stesso\nvale altresi\u0027 per i reati ex art. 336 e 337 del codice penale: il\nnormale funzionamento della pubblica amministrazione non pare leso\nmaggiormente per il fatto che le condotte incriminate ai citati\narticoli siano tenute nel corso di manifestazioni pubbliche. \n ln sostanza, il legislatore e\u0027 intervenuto sulla base di un\npreconcetto, per il quale la riunione e la manifestazione del\npensiero in pubblico - anziche\u0027 essere diritti fondamentali e momenti\nin cui si realizza la personalita\u0027 dell\u0027individuo e si partecipa alla\nvita collettiva del Paese - sono guardati con sospetto, quali fonti\ndi rischio per alcuni beni giuridici. \n 3.7 Anche il profilo discriminatorio, gia\u0027 censurato dalla Corte\nnella sentenza n. 119 del 1970, pare riproporsi - sia pur in diversa\nforma - nella disposizione qui censurata e nelle altre analoghe\nintrodotte col decreto-legge n. 53/2019. \n Formalmente i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice\npenale - cosi\u0027 come i reati di danneggiamento e di interruzione di\npubblico servizio - possono essere commessi da «chiunque» (laddove,\nnella norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la\nsentenza n. 119 del 1970, soggetto attivo poteva essere solo il\nlavoratore). Tuttavia, la discriminazione pare essere stata attuata\nnell\u0027individuazione dei reati in relazione ai quali sono state\nformulate le nuove disposizioni che hanno inasprito il trattamento\nsanzionatorio. \n Le circostanze aggravanti non sono state previste in via\ngenerale, con riguardo a tutti i reati, ma nella forma di circostanze\nspeciali relative a specifici reati, per i quali il legislatore,\navuto riguardo all\u0027esperienza storica, e\u0027 intervenuto prendendo in\nconsiderazione - quale soggetto attivo dei reati sopra indicati - il\npartecipante alla manifestazione. \n Emblematico in tal senso pare anche il fatto che circostanze\nanaloghe non siano state previste con riguardo ad altri reati, di cui\n- avuto sempre riguardo all\u0027esperienza storica - i manifestanti sono\nstati talora vittime in occasione delle manifestazioni pubbliche e\nnon autori: si pensi ai reati contro la persona o a taluni reati dei\npubblici ufficiali. \n La norma censurata pare violare quindi anche l\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n4. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Tanto con riguardo alla richiesta in via principale, quanto con\nriguardo alla questione subordinata, non risultano percorribili\ninterpretazioni conformi delle norme ora censurate, chiaro e univoco\nessendo il dato letterale. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. della legge n.\n87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente\ninfondata, \n Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione dell\u0027articolo 3 della Costituzione - dell\u0027art. 131-bis,\ncomma 3 del codice penale nella parte in cui prevede che l\u0027offesa non\npuo\u0027 essere ritenuta di particolare tenuita\u0027 quando si procede per i\ndelitti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale, se il\nfatto e\u0027 commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica\nsicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria\nnell\u0027esercizio delle proprie funzioni; \n nonche\u0027, in subordine, \n Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli articoli 3, 17 e 21 della Costituzione - dell\u0027art.\n339 del codice penale nella parte in cui prevede che le pene\nstabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o\nla minaccia e\u0027 commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico\no aperto al pubblico, anche ove si tratti di manifestazioni di natura\npolitica. \n Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4 della legge\nn. 87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e\nche, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o\ndevono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di\nprocedura penale. \n Firenze, 24 maggio 2024 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62007","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"131","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62008","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"339","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78191","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78192","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"17","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78193","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"21","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |