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Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia","altre_parti":"SOM spa","testo_atto":"N. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2024\n\r\nOrdinanza del 13 novembre 2024 della Corte di giustizia tributaria di\nprimo grado di Trieste sul ricorso proposto da Som spa contro Agenzia\ndelle entrate - Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere  gli  effetti\n  dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico  per\n  le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di  un  contributo  di\n  solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n  energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n  per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in\n  corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel  comma\n  115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n  base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per  cento\n  sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo  determinato  ai\n  fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n  imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2023,  che\n  eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi\n  determinati  ai  sensi  dell\u0027imposta  sul  reddito  delle  societa\u0027\n  conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a  quello  in\n  corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che nel caso in cui la  media\n  dei redditi complessivi sia negativa si assume  un  valore  pari  a\n  zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027  del  contributo\n  ai fini delle imposte sui redditi e  dell\u0027imposta  regionale  sulle\n  attivita\u0027 produttive -  Applicazione,  ai  fini  dell\u0027accertamento,\n  delle sanzioni e della riscossione del contributo di  solidarieta\u0027,\n  delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato\n  per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio\n  2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. \n\n\r\n(GU n. 50 del 11-12-2024)\n\r\n \n     LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRIESTE \n                              Sezione 1 \n \n    Riunita in udienza il 5 novembre  2024  alle  ore  15,30  con  la\nseguente composizione collegiale: \n      Grohmann Dario, Presidente e Relatore \n      Miseri Carlo, Giudice \n      Psaila Vincenzo, Giudice \n    in data 5 novembre 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza  sul\nricorso n. 176/2024 depositato il 16 maggio 2024 proposto da \n      Som S.p.a. - 00991520305 \n    Difeso da \n      avv. Davide De Girolamo - DGRDVD77A24H501P \n      prof. Avv.livia Salvini - SLVLVI57H67H501M \n    Rappresentato  da  Piergiorgio  Gross   -   GRSPGR49B02L483T   ed\nelettivamente domiciliato presso  liviasalvini@ordineavvocatiroma.org\ncontro Agenzia  Entrate  Direzione  Regionale  Friuli-Venezia  Giulia\nelettivamente                   domiciliato                    presso\ndr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it \n    Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n      Silenzio Rifiut Caro Bollette 2023 a seguito di discussione  in\npubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2024 depositato  il  11\nnovembre 2024 \n \n                     Elementi in fatto e diritto \n \n    Con ricorso del 19 aprile 2024 la  SOM  S.p.a.,  in  persona  del\nlegale rappresentante  pro-tempore,  impugnava  il  silenzio  rifiuto\nformatosi da parte dell\u0027Agenzia delle entrate di Trieste sull\u0027istanza\ndi  rimborso  di euro  159.735,36  oltre  interessi   versati   dalla\nricorrente in ossequio a quanto previsto dall\u0027art. 1 co. 115 e  segg.\ndella legge 29 dicembre 2022,  n.  197  a  titolo  di  Contributo  di\nsolidarieta\u0027  temporaneo  a  carico   delle   imprese   del   settore\nenergetico. \n    Precisa la societa\u0027 la istante di essere una societa\u0027  che  opera\nnel  settore  dei  prodotti  petroliferi  e  che  il  contributo   in\nquestione, che trae origine dall\u0027omologo contributo  di  solidarieta\u0027\ntemporaneo previsto dal Regolamento UE 2022/1854 del 6  ottobre  2022\n«relativo a un intervento di  emergenza  per  far  fronte  ai  prezzi\nelevati dell\u0027energia» introdotto in Italia dall\u0027art. 1  commi  115  -\n119 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che individua  i\nsoggetti passivi, la base imponibile e l\u0027aliquota d\u0027imposta: \n      a) quanto ai soggetti passivi, sono  tenuti  al  pagamento  del\nContributo di Solidarieta\u0027 coloro che esercitano nel territorio dello\nStato, per la successiva vendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di  produzione\ndi energia elettrica, che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas\nmetano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti  rivenditori  di\nenergia elettrica, di gas metano e di gas  naturale;  che  esercitano\nl\u0027attivita\u0027 di produzione,  distribuzione  e  commercio  di  prodotti\npetroliferi;  importano  a  titolo  definitivo,  per  la   successiva\nrivendita, energia elettrica, gas naturale o gas  metano  o  prodotti\npetroliferi o introducono  nel  territorio  dello  Stato  detti  beni\nprovenienti da altri Stati dell\u0027unione europea. \n    E\u0027 stato espressamente previsto che il Contributo di Solidarieta\u0027\ne\u0027 dovuto solo se almeno il 75%  dei  ricavi  del  periodo  d\u0027imposta\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una  delle\nattivita\u0027 sopra indicate. Rilevava, a questo proposito,  che  l\u0027alveo\ndei soggetti passivi del  Contributo  di  Solidarieta\u0027  domestico  e\u0027\nsignificativamente piu\u0027 ampio rispetto a quello del  Regolamento  UE.\nQuest\u0027ultimo, infatti, include nel proprio perimetro soggettivo  solo\nle  imprese  che   svolgono   «attivita\u0027   economiche   nel   settore\ndell\u0027estrazione,   della   raffinazione   del   petrolio   o    della\nfabbricazione di prodotti di cokeria di cui al  regolamento  (CE)  n.\n1893/2006  dei  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio»;  di  contro,\nl\u0027ambito soggettivo di applicazione del  Contributo  di  Solidarieta\u0027\ndomestico ricomprende le  imprese  «energetiche»  largamente  intese,\noperanti in  tutte  le  fasi  della  filiera  (dall\u0027estrazione,  alla\nproduzione e vendita) e in relazione a tutti  i  prodotti  energetici\n(gas,  energia  elettrica  e  prodotti  petroliferi).  Parimenti,  il\ncontributo europeo,  a  differenza  di  quello  italiano,  non  grava\naffatto sul settore elettrico, per il quale il Regolamento prevede un\ndiverso istituto, del c.d. «tetto sui ricavi di mercato» (artt.  6  e\nss. del Regolamento), destinato a colpire  i  produttori  (ma  non  i\nrivenditori)  di  energia  elettrica.  Con  riferimento   alla   base\nimponibile e all\u0027aliquota del Contributo di Solidarieta\u0027,  l\u0027art.  1,\ncomma 116, della legge di bilancio 2013 prevede che esso e\u0027 calcolato\napplicando un\u0027aliquota del 50% alla  quota  del  reddito  complessivo\nIRES per il periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in  corso  al  1°\ngennaio 2023 che eccede per  almeno  il  10%  la  media  dei  redditi\ncomplessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti\na quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui  la  media  dei\nredditi complessivi dei quattro periodi  d\u0027imposta  sia  negativa  si\nassume un valore pari a zero. \n    Anche  sotto  questo  profilo,  il  Contributo  di   Solidarieta\u0027\nintrodotto dal legislatore italiano differisce  da  quello  unionale.\nInfatti, il  parametro  del  10%  previsto  a  livello  nazionale  e\u0027\ndimezzato rispetto all\u0027incremento  minimo  previsto  dal  legislatore\neuropeo (pari a 20%). Cio\u0027,  evidentemente,  da  un  lato  amplia  il\nnumero dei soggetti tenuti al  versamento  del  nuovo  Contributo  di\nSolidarieta\u0027 e, dall\u0027altro ne dilata le loro basi imponibili. \n    Anche l\u0027aliquota del nostro Contributo di Solidarieta\u0027,  pari  al\n50% risulta essere significativamente maggiore dell\u0027aliquota del  33%\nprevista dal Regolamento UE. \n    Sempre  al  comma  116,  al  secondo  periodo  e\u0027  previsto   che\nl\u0027ammontare del Contributo di Solidarieta\u0027 non puo\u0027 eccedere  il  25%\ndel patrimonio netto esistente alla data di  chiusura  dell\u0027esercizio\nantecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2022.  La  legge  di\nbilancio 2023 prevede espressamente che il Contributo di Solidarieta\u0027\ne\u0027 indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027IRAP. \n    Rilevava, ancora, la societa\u0027 ricorrente che il TAR del Lazio con\ndue ordinanze (nn. 763/2024 e 766/2024) depositate il 16 gennaio 2024\nha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata  la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 115 e  segg.  legge\nn.  197/2022  per  violazione  degli  artt.  3,  53   e   117   della\nCostituzione. \n    In particolare, con tali ordinanze, il TAR Lazio ha: \n      a. prospettato la contrarieta\u0027 del Contributo  di  Solidarieta\u0027\nall\u0027art. 117 della Costituzione con  riguardo  ai  vincoli  derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e, nello specifico, del  Regolamento  UE\n1854/2022.  I  giudici  hanno,  in   dettaglio,   rilevato   come   -\ncontrariamente  al  Contributo  di  solidarieta\u0027  temporaneo  europeo\nprevisto  dal  citato  Regolamento  UE,  specificamente  destinato  a\ncolpire il settore estrattivo e della raffinazione - il Contributo di\nSolidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 1, commi 115 e  seguenti,  della  citata\nlegge  n.  197/2022  indicato  come   «equivalente»   assoggetta   ad\nimposizione  operatori  appartenenti  a  settori  diversi  da  quelli\nindicati dallo stesso Regolamento; \n      b. evidenziato molteplici profili  d\u0027incostituzionalita\u0027  dello\nstesso con riferimento agli artt.  3  e  53  della  Costituzione.  In\nestrema  sintesi,  ad  avviso  del  TAR,  la  norma  istitutiva   del\nContributo si pone  in  contrasto  con  i  principi  di  uguaglianza,\nproporzionalita\u0027,  ragionevolezza  e  capacita\u0027  contributiva,  nella\nmisura in cui, da un lato, assoggetta a  contribuzione  straordinaria\ncomponenti reddituali di per se\u0027 non riconducibili ad «extraprofitti»\nderivanti dall\u0027aumento dei prezzi  dei  prodotti  energetici  e,  dal\nl\u0027altro non considera ai fini dell\u0027individuazione della propria  base\nimponibile la «ri-espansione» dei consumi a seguito della pandemia da\nCovid-19. \n    Infine, il TAR ha anche ben messo in luce (come ulteriore profilo\ndi contrasto con gli artt. 3 e 53  Cost.)  la  parziale  duplicazione\nd\u0027imposta che l\u0027applicazione del Contributo determina  nei  confronti\ndei  contribuenti   altresi\u0027   incisi   dal   precedente   contributo\n«straordinario» di cui all\u0027art. 37 del citato  d.l.  n.  21/2021.  In\nquest\u0027ottica, i giudici amministrativi hanno rilevato - in  subordine\nai  profili  di  illegittimita\u0027   tout   court   del   contributo   -\nl\u0027illegittimita\u0027  dell\u0027art.  1,  comma  118  della  citata  legge  n.\n197/2022 nella parte in cui esclude la deducibilita\u0027  del  contributo\n«straordinario» dal Contributo di solidarieta\u0027 ai fini delle  imposte\nsui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027 produttive. \n    Sulla base di queste  premesse,  la  ricorrente  ha  chiesto  che\nquesta Corte, ritenuta la rilevanza ai fini del  decidere  e  la  non\nmanifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndel tributo in oggetto sotto il profilo della sua  contrarieta\u0027  agli\nartt. 3, 53, 117 Cost., rimetta gli atti  alla  Corte  costituzionale\nper la decisione della questione, previa sospensione del giudizio  in\noggetto,   ovvero,   in   subordine,   rimetta   la   questione    di\npregiudizialita\u0027 alla Corte di Giustizia dell\u0027UE ai  sensi  dell\u0027art.\n267 del Trattato. \n    L\u0027Agenzia delle  entrate  depositava  in  data  27  maggio  2024,\nmemoria  con  la  quale  si  opponeva  all\u0027accoglimento  del  ricorso\nevidenziando  la  discrezionalita\u0027  e  la  legittimita\u0027  del  proprio\noperato che era stato rispettoso di una norma legislativa vigente nel\nPaese. \n    All\u0027odierna udienza, la Corte riteneva la causa in decisione. \n    Cio\u0027 premesso, questa  Corte,  condividendo  quasi  integralmente\nquanto sostenuto dal rimettente TAR Lazio nelle ordinanze indicate in\npremessa, ritiene di dovere accogliere la richiesta avanzata  in  via\nprincipale  dalla  ricorrente  e  di  rimettere   la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale della legge istitutiva del contributo  in\noggetto alla Corte costituzionale. \n    In  particolare,  questa   Corte,   ritiene   rilevante   e   non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale\ncome sollevata dalla parte ricorrente e dal TAR Lazio, e in  adesione\ndi quanto sostenuto dalla  CGT  di  Messina  che  ha  gia\u0027  sollevato\nanaloga questione di legittimita\u0027 costituzionale,  e  quindi  intende\nsollevare la questione di legittimita\u0027 costituzionale con riferimento\nall\u0027art. 1 commi 115, 116 e 118, della legge n.  197  del  2022,  con\nriferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per  i  seguenti\nmotivi: \n      a) innanzi tutto e\u0027 pacifica la giurisdizione di  questa  Corte\npoiche\u0027  il  Contributo  di   Solidarieta\u0027   ha   certamente   natura\ntributaria; \n      b) la questione e\u0027 rilevante ai fini del decidere  non  potendo\nla decisione prescindere dall\u0027accertamento della  legittimita\u0027  della\nnorma istitutiva del contributo di cui si discute; \n      c)  le  disposizioni  citate  appaiono,  in  primo  luogo,   in\ncontrasto con i principi di uguaglianza,  di  proporzionalita\u0027  e  di\nragionevolezza, di solidarieta\u0027 contributiva  che  del  principio  di\nuguaglianza  costituisce  una   specificazione,   rappresentando   il\npresupposto e, al contempo, il limite  del  potere  impositivo  dello\nStato  e  del  dovere  del  contribuente  di  concorrere  alle  spese\npubbliche e importando, di conseguenza,  l\u0027illegittimita\u0027  di  quelle\nnorme che istituiscono un trattamento  differenziato  tra  situazioni\nuguali ovvero un trattamento  uguale  per  situazioni  differenziate,\nladdove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta  da  argomenti\npersuasivi. \n    Le disposizioni di cui ai commi 115 e ss. dell\u0027art. 1 della legge\nn.   197/2022   presentano   diverse   criticita\u0027   con   riferimento\nall\u0027individuazione della base imponibile, la definizione della  quale\nrisulta, per piu\u0027 versi, non congruente con la  dichiarata  finalita\u0027\ndi tassare gli incrementi di utili dipendenti dall\u0027aumento dei prezzi\ndell\u0027energia. Come  visto,  il  contributo  e\u0027  calcolato  applicando\nun\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo  IRES  per  il\nperiodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al  10  gennaio  2023\nche eccede per almeno il 10% la media dei  redditi  complessivi  IRES\nconseguiti nei quattro periodi  d\u0027imposta  antecedenti  a  quello  in\ncorso al 10 gennaio 2022.  La  base  di  calcolo  del  contributo  di\nsolidarieta\u0027 per il 2023, alla quale applicare l\u0027aliquota del 50%, e\u0027\ndunque il risultato di un confronto fra il  reddito  IRES  conseguito\ndal soggetto passivo nel periodo d\u0027imposta antecedente al 1°  gennaio\n2023 (quindi nel 2022), per i soggetti con esercizio coincidente  con\nl\u0027anno solare e la media dei redditi  complessivi  IRES  dei  quattro\nperiodi d\u0027imposta precedenti. Il  reddito  rilevante  ai  fini  IRES,\ntuttavia, include, nella base di calcolo, anche voci che nulla  hanno\na che vedere  con  gli  «extraprofitti»  derivanti  dall\u0027aumento  dei\nprezzi dei prodotti energetici. \n    Sul punto e\u0027 significativo  il  fatto  che  il  legislatore,  con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del d.l. 21/2022,  abbia\nintrodotto, a mezzo dell\u0027articolo 1, comma  120,  lettera  c),  della\nlegge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato articolo 37,\na norma del quale «Non  concorrono  alla  determinazione  dei  totali\ndelle operazioni attive e passive, di cui al comma 3,  le  operazioni\ndi cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli  non\nrappresentativi di merci e  quote  sociali  che  intercorrono  tra  i\nsoggetti di cui al comma 1». \n    Sempre con riferimento all\u0027individuazione della base  imponibile,\nla disciplina del contributo straordinario appare  poi  in  contrasto\ncon il principio di capacita\u0027 contributiva laddove non considera  che\nuna parte dell\u0027incremento dei profitti realizzati nel  2022  rispetto\nalla media dei precedenti quattro anni non e\u0027  dovuta  alla  maggiore\ncapacita\u0027 di produrre reddito dell\u0027operatore  economico,  ma  dipende\ndalla ri-espansione dei consumi energetici coincidenti con il termine\ndel periodo pandemico, cosi\u0027 che una  parte  di  quelli  che  vengono\nconsiderati «extraprofitti», sia pure solo con riferimento ai criteri\ndi calcolo della media rilevante, e\u0027 semplicemente rappresentata  dal\nritorno al volume di affari pre-Covid. \n    Si e\u0027 dato, in tal modo, rilievo a un  elemento  che,  in  quanto\ndipendente da circostanze imprevedibili ed  eccezionali,  non  appare\nidoneo  a  fungere  da  riferimento  per  individuare   e   calcolare\nl\u0027ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle  imprese  dopo  la  fine\ndell\u0027emergenza (per analoga valutazione in  ordine  alla  inidoneita\u0027\ndell\u0027imponibile 2020 a costituire il riferimento  per  individuare  e\ncalcolare  una  supposta  «plus-ricchezza»,   e   cioe\u0027   l\u0027ipotetico\n«sovraprofitto» realizzato dalle imprese, in ragione  del  fatto  che\ngli   extraprofitti   realizzati   nel   2021-2022,    rispetto    al\ncorrispondente periodo 2020-2021, sono,  in  gran  parte,  dovuti  al\nfatto che durante la pandemia le societa\u0027 erano in perdita, cosi\u0027 che\nil differenziale che confluisce nella base imponibile del  contributo\nnon rappresenta un sovraprofitto», ma  un  mero  incremento  rispetto\nalle perdite realizzate in costanza di pandemia. \n    Altro  profilo  di  contrasto  con  gli  artt.  3  e   53   della\nCostituzione  della  normativa  in  esame  deve  poi  ravvisarsi  con\nriferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla\nlegge  n.  197/2022  colpisce   una   manifestazione   di   capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n    La legge n. 197  del  2022,  infatti,  impone  il  pagamento  del\ncontributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l\u0027anno di\nimposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel  corso\ndel  quale  risultano,  sia  pure  solo  in  parte,  gia\u0027  presi   in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del decreto legislativo 21 del 2022. \n    Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che «la base  imponibile\ndel   contributo   solidaristico    straordinario    e\u0027    costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive  e  le  operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30  aprile  2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. \n    In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio,  febbraio,\nmarzo  ed  aprile  del  2022,  gia\u0027  considerati  quale   presupposto\nd\u0027imposta a fini della  determinazione  dell\u0027importo  del  contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n    Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n10 gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo  soggetto,\nsia  pure  determinati  sulla  base  di  un   criterio   di   calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti con\nillegittima duplicazione d\u0027imposta, che risulta  evidente  alla  luce\ndella sostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi  perseguiti  dai  due\nprelievi (individuate, rispettivamente, dall\u0027art. 37 dei d.l. 21/2022\nnel  «contenere  per  le  imprese  e  i   consumatori   gli   effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe  del  settore  energetico»  e\ndall\u0027art. 1, comma 115,  della  legge  197/2002,  nel  contenere  gli\neffetti  dell\u0027aumento  dei  prezzi  e  delle  tariffe   del   settore\nenergetico per le imprese e i consumatori»). \n    La evidenziata duplicazione, del resto, non trova  correttivi  in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo  introdotto  dall\u0027art.  37\ndel d.l. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115 dell\u0027art. 1 della\nlegge 197/2022, cosi\u0027 comportando la sottoposizione  degli  operatori\neconomici incisi dalle due misure, anche in  ragione  delle  aliquote\npreviste  per   entrambi   i   tributi,   a   un   prelievo   fiscale\nsignificativamente alto, del tutto irragionevole e non rispettoso del\nprincipio di proporzionalita\u0027. \n    Infine, ulteriore motivo  di  criticita\u0027  sotto  il  profilo  del\nprincipio di uguaglianza e di pari trattamento dei soggetti incisi va\nravvisato nel fatto che il prelievo di cui si  discute,  diversamente\nda quanto operato  dal  legislatore  europeo,  grava  indistintamente\nsull\u0027intero settore energetico, comprendendo,  oltre  ai  produttori,\nanche i distributori, dei quali fa parte anche  la  societa\u0027  odierna\nricorrente, soggetti che certamente non hanno realizzato quegli extra\nprofitti che si volevano sottoporre a  tassazione,  in  quanto  anche\nloro sono stati soggetti all\u0027aumento delle materie prime. E, infatti,\nl\u0027importo esiguo richiesto a rimborso dimostra con tutta evidenza che\ncertamente la base imponibile non  poteva  qualificarsi  quale  extra\nprofitto. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La Corte di giustizia tributaria di I grado di  Trieste,  Sezione\nI, rimette alla Corte costituzionale  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, illustrata in motivazione, relativa all\u0027art. 1, commi\nda 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio,  con  rinvio  al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n    Ordina l\u0027immediata trasmissione degli alla Corte costituzionale. \n    Manda alla Segreteria tutti gli adempimenti di competenza  e,  in\nparticolare, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa\ne  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche\u0027   la   sua\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica. \n      Cosi\u0027 deciso in Trieste, il 5 novembre 2024 \n \n                  Il Presidente relatore: Grohmann","elencoNorme":[{"id":"62223","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"115","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62227","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"116","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62228","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"117","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62229","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"118","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62230","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"119","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"78746","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78747","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54336","num_progressivo":"","nominativo_parte":"SOM spa","data_costit_part":"30/12/2024","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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