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A.","altre_parti":"Unione Camere Penali italiane, Amato Vincenzo","testo_atto":"N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 29 gennaio 2025 della  Corte  d\u0027appello  di  Lecce  nel\nprocedimento penale a carico di V. A. . \n \nReati e pene -  Associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di\n  sostanze stupefacenti o psicotrope -  Trattamento  sanzionatorio  -\n  Denunciata previsione per il  \"capo-promotore\"  di  un\u0027associazione\n  finalizzata al narcotraffico, avente disponibilita\u0027 di armi  e  con\n  un numero di associati superiore a dieci,  di  una  pena  fissa  di\n  ventiquattro anni di reclusione. \n- Decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309\n  (Testo  unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli\n  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e\n  riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),  art.  74,\n  commi 1 e 4. \n\n\r\n(GU n. 15 del 09-04-2025)\n\r\n \n                     LA CORTE DI APPELLO DI LECCE \n                        Sezione unica penale \n \n    La Corte di appello di Lecce, Sezione unica penale, composta  dai\nmagistrati: \n        dott.ssa Teresa Liuni - Presidente; \n        dott. Francesco Cacucci - consigliere rel.; \n        dott.ssa Adriana Almiento - consigliere; \n    letti  gli  atti  del  procedimento  in  epigrafe  indicato   nei\nconfronti di A. V. , nato a ... il .... difeso di  fiducia  dall\u0027avv.\nL. Massari; \n    letta la memoria depositata dall\u0027avv. Ladislao Massari; \n    sentite le parti all\u0027udienza del 2 ottobre 2024; \n \n                               Osserva \n \nPremesso in fatto. \n    Con sentenza del  9  luglio  2019,  resa  all\u0027esito  di  giudizio\nabbreviato, il Giudice  dell\u0027udienza  preliminare  del  Tribunale  di\nLecce ha condannato A. V. alla pena di anni venti  di  reclusione  in\nrelazione ai delitti di cui agli articoli 74, commi 1°, 2°, 3°  e  4°\ndel decreto del Presidente della Repubblica  n.  309/1990  (Capo  G),\nnonche\u0027 81 e 110 del codice penale, 73  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 (Capo  G27);  in  particolare,  l\u0027A.  e\u0027\nstato  ritenuto  responsabile,   in   qualita\u0027   di   «promotore»   e\n«dirigente», di un\u0027associazione a delinquere finalizzata a commettere\npiu\u0027 delitti tra  quelli  previsti  dall\u0027art.  73,  del  decreto  del\nPresidente   della   Repubblica   n.   309/1990,   «anche    mediante\ndisponibilita\u0027 di armi, associazione  costituita  da  piu\u0027  di  dieci\npersone», operante nella Provincia di ... dal ..., «con  permanenza»;\nin relazione al suddetto procedimento  l\u0027A.  si  trova  in  stato  di\nliberta\u0027. \n    Avverso la sentenza ha  proposto  rituale  appello  il  difensore\ndell\u0027A. con richiesta, in  via  principale,  di  assoluzione,  ed  in\nsubordine: di esclusione  della  qualifica  di  «capo-promotore»;  di\nqualificazione della condotta nella fattispecie di cui  al  comma  6°\ndell\u0027art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;\ndi riduzione della pena anche previo riconoscimento delle circostanze\nattenuanti generiche. \n    Il processo di appello e\u0027 attualmente in corso di svolgimento. \n    A scioglimento della riserva di cui  all\u0027udienza  del  2  ottobre\n2024, letta la  memoria  depositata  dall\u0027avv.  L.  Massari,  ritiene\nquesta Corte di appello doversi sollevare questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione,\ndell\u0027art. 74,  commi  1°  e  4°  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n.  309/1990  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di\ndisciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,\ncura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella\nparte  in  cui,  con  specifico  riferimento   alla   pena   per   il\n«capo-promotore»  di  un\u0027associazione  a  delinquere  finalizzata  al\nnarcotraffico avente disponibilita\u0027  di  armi  e  con  un  numero  di\nassociati superiore a dieci, prevede la pena  fissa  di  24  anni  di\nreclusione; infatti, se e\u0027 vero che la norma richiamata  prevede  una\npena «non inferiore  ad  anni  24  di  reclusione»,  l\u0027art.  23  c.p.\nprescrive che la pena della reclusione non possa essere  superiore  a\n24 anni di reclusione. \n    In punto di rilevanza della questione, sussistono  i  presupposti\nper l\u0027applicazione dell\u0027art. 74,  commi  1°  e  4°  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990; infatti: \n        A. V.  e\u0027  stato  condannato  alla  pena  di  anni  venti  di\nreclusione, oltre alle pene accessorie, in relazione  al  delitto  di\ncui all\u0027art. 74, commi 1°, 2°, 3° e 4°  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990,  in  qualita\u0027  di  «capo-promotore»  di\nun\u0027associazione  a  delinquere  dedita   al   narcotraffico,   avente\ndisponibilita\u0027 di armi e con numero di associati superiore  a  dieci;\nil Giudice dell\u0027udienza preliminare  ha  determinato  il  trattamento\nsanzionatorio nei termini che seguono (pag. 163  della  motivazione):\n«partendo da una p.b. di cui all\u0027art. 74, del decreto del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990, aggravato come in  contestazione,  pari\nad anni 24, ritenuta la  contestata  recidiva  (16  anni),  calcolato\nl\u0027aumento per l\u0027aggravante di cui al comma 3°, pari a sei mesi e  per\nl\u0027aggravante di cui al comma 4°, pari a sei mesi, si  giungerebbe  ad\nuna pena di anni 36 che, contenuta nei  limiti  di  cui  all\u0027art.  78\nc.p., diviene di anni 30, ridotta per la scelta del rito a 20 anni di\nreclusione; \n        il GUP ha, quindi, ritenuto integrata a carico  dell\u0027imputato\nla  partecipazione  al  delitto  associativo  con  la  qualifica   di\n«capo-promotore»,  unitamente  alle  circostanze   aggravanti   della\n«disponibilita\u0027 di armi» e della presenza di un numero  di  associati\nsuperiore a dieci; conseguentemente  ha  determinato  la  p.b.  nella\nmisura di anni 24 di reclusione, ai sensi dell\u0027art. 74, comma 4°  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; \n        nell\u0027eventualita\u0027 del rigetto di tutti i  motivi  di  gravame\nproposti dalla difesa, questa Corte di appello  si  troverebbe  nella\ncondizione di confermare anche il trattamento sanzionatorio comminato\nall\u0027imputato dal GUP, dovendo fare  applicazione  della  disposizione\ncensurata senza  possibilita\u0027  di  operare  un\u0027eventuale  graduazione\ndella pena rispetto al  disvalore  del  fatto  ed  alla  personalita\u0027\ndell\u0027imputato. \n    Osservato,  in  punto  di  non   manifesta   infondatezza   della\nquestione. \n    1.  L\u0027art.  74,  comma  4°,  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica  n.  309/1990  prevede,  per  il  «capo  e  promotore»  di\nun\u0027associazione  a  delinquere   dedita   al   narcotraffico   avente\ndisponibilita\u0027 di armi e con numero di associati di dieci e piu\u0027, una\npena che puo\u0027 qualificarsi come «fissa», in quanto «non  inferiore  a\nventiquattro anni di reclusione», a fronte del limite massimo di tale\npena detentiva stabilito, nell\u0027art. 23 c.p., sempre  in  ventiquattro\nanni. \n    Il trattamento sanzionatorio previsto nella norma  censurata,  in\nquanto rigido e non modulabile secondo i criteri stabiliti  dall\u0027art.\n133 c.p., non appare compatibile con  i  principi  costituzionali  di\nproporzionalita\u0027 e necessaria individualizzazione della pena. \n    1.1. L\u0027art. 25, comma 2° Cost. assegna alla discrezionalita\u0027  del\nlegislatore la determinazione del  trattamento  sanzionatorio  per  i\nfatti previsti come reato;  tuttavia,  come  piu\u0027  volte  evidenziato\ndalla Corte costituzionale, tale discrezionalita\u0027 incontra il proprio\nlimite nella manifesta  irragionevolezza  delle  scelte  legislative,\nlimite  che  e\u0027  superato  allorche\u0027  le  pene   comminate   appaiano\nmanifestamente  sproporzionate  rispetto  alla  gravita\u0027  del   fatto\nprevisto quale reato. \n    In tal caso si realizza una violazione congiunta degli articoli 3\ne 27 Cost., poiche\u0027 una pena  non  proporzionata  alla  gravita\u0027  del\nfatto e non percepita come tale dal  condannato,  si  risolve  in  un\nostacolo alla sua funzione rieducativa (si richiamano le sentenze  n.\n313 del 1990, n. 341 del 1994, n. 68 del 2012 e n. 236 del  2016,  n.\n222 del 2018, n. 197 del 2023). \n    La giurisprudenza costituzionale  ha  ripetutamente  sottolineato\nche il  principio  di  proporzionalita\u0027  della  pena,  desunto  dagli\narticoli  3  e  27,  terzo  comma,  Cost.  esige  «che  la  pena  sia\nadeguatamente  calibrata  non   solo   al   concreto   contenuto   di\noffensivita\u0027 del fatto di reato per gli interessi protetti, ma  anche\nal disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo», il quale a  sua\nvolta «dipende in maniera determinante non solo dal  contenuto  della\nvolonta\u0027 criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del  dolo  o  della\ncolpa, ma  anche  dalla  eventuale  presenza  di  fattori  che  hanno\ninfluito sul processo motivazionale dell\u0027autore,  rendendolo  piu\u0027  o\nmeno rimproverabile» (sentenza n. 197 del 2023). \n    1.2.  Come  evidenziato  da   autorevole   dottrina,   la   Corte\ncostituzionale ha in  alcune  occasioni  esteso  il  sindacato  sulla\nproporzionalita\u0027  della  pena  anche  al  profilo  della   necessaria\nindividualizzazione del trattamento  sanzionatorio,  in  ossequio  al\nprincipio della «personalita\u0027 della responsabilita\u0027  penale»  sancito\ndall\u0027art. 27, comma 1° Cost. \n    Si richiama, in primo luogo, la sentenza n. 50 del  1980,  avente\nad oggetto  la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  relativa\nall\u0027art. 5 della legge 5 maggio 1976, n.  313  nella  parte  in  cui,\nsostituendo il  terzo  comma  dell\u0027art.  121  del  t.u.  delle  norme\nconcernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato  con\ndel decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.  393,\nprevedeva la pena, in misura fissa, di lire 800.000 di ammenda  e  15\ngiorni d\u0027arresto per chiunque circolasse con un veicolo che  superava\nil peso complessivo a pieno carico consentito di oltre  30  quintali,\nin tal modo ponendosi in contrasto con  l\u0027art.  3  Cost.,  in  quanto\nequiparava  rigidamente  quoad  poenam   situazioni   diverse,   come\ncomportamenti dolosi e colposi, ed in genere  violazioni  di  diversa\ngravita\u0027, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo,  della  medesima\nnorma.  Nell\u0027occasione,  pur  avendo  come  principale  parametro  di\nriferimento il principio di uguaglianza sancito dall\u0027art. 3 Cost., il\ngiudice delle leggi ha affermato che  «l\u0027adeguamento  delle  risposte\npunitive  ai  casi  concreti  -  in  termini   di   uguaglianza   e/o\ndifferenziazione di trattamento - contribuisce da un lato, a  rendere\nquanto piu\u0027 possibile \"personale\" la  responsabilita\u0027  penale,  nella\nprospettiva segnata dall\u0027art. 27, primo comma; e nello  stesso  tempo\ne\u0027 strumento per una determinazione della pena quanto piu\u0027  possibile\n\"finalizzata\", nella prospettiva dell\u0027art. 27, terzo comma, Cost.  Il\nprincipio d\u0027uguaglianza trova in  tal  modo  dei  concreti  punti  di\nriferimento, in materia penale, nei presupposti e  nei  fini  (e  nel\ncollegamento fra gli uni e gli altri)  espressamente  assegnati  alla\npena nello stesso sistema  costituzionale.  L\u0027uguaglianza  di  fronte\nalla pena viene a significare,  in  definitiva,  \"proporzione\"  della\npena rispetto alle \"personali\" responsabilita\u0027 ed  alle  esigenze  di\nrisposta  che  ne  conseguano,  svolgendo   una   funzione   che   e\u0027\nessenzialmente  di  giustizia  e  anche  di  tutela  delle  posizioni\nindividuali e di limite della potesta\u0027 punitiva statuale». \n    1.3. Con la sentenza n. 222 del 2018 (con cui e\u0027 stata dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  216,  ultimo  comma,  del\nregio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento,  del\nconcordato preventivo e della liquidazione  coatta  amministrativa  -\nnella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei  fatti  previsti\ndal  presente  articolo  importa  per  la  durata   di   dieci   anni\nl\u0027inabilitazione  all\u0027esercizio  di   una   impresa   commerciale   e\nl\u0027incapacita\u0027 per la stessa durata  ad  esercitare  uffici  direttivi\npresso qualsiasi impresa», anziche\u0027: «la condanna per uno  dei  fatti\nprevisti dal presente articolo importa l\u0027inabilitazione all\u0027esercizio\ndi una impresa  commerciale  e  l\u0027incapacita\u0027  ad  esercitare  uffici\ndirettivi presso qualsiasi impresa  fino  a  dieci  anni»)  e\u0027  stato\nrichiamato il parametro di riferimento  rappresentato  dal  principio\ndella «personalita\u0027» della responsabilita\u0027 penale previsto  dall\u0027art.\n27 comma 1° Cost. Tale principio richiede che  la  pena  applicata  a\nciascun autore di reato costituisca «una risposta  -  oltre  che  non\nsproporzionata -  il  piu\u0027  possibile  «individualizzata»,  e  dunque\ncalibrata  sulla  situazione  del  singolo  condannato\",   cosi\u0027   da\nassolvere pienamente alla sua funzione rieducativa. \n    1.4. Nella sentenza n. 112 del 2019 (relativa alla  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale   dell\u0027art.   187-sexies   del   decreto\nlegislativo n. 58 del  1998,  nel  testo  originariamente  introdotto\ndall\u0027art. 9, comma 2, lettera a, della legge 18 aprile 2005, n. 62  -\nDisposizioni    per    l\u0027adempimento    di     obblighi     derivanti\ndall\u0027appartenenza   dell\u0027Italia   alle   Comunita\u0027   europee.   Legge\ncomunitaria 2004 - nella parte in cui esso assoggetta a confisca  per\nequivalente non soltanto il profitto dell\u0027illecito ma anche  i  mezzi\nimpiegati per commetterlo, ossia l\u0027intero prodotto dell\u0027illecito), la\nCorte ha ribadito che «La considerazione, accanto all\u0027art.  3  Cost.,\ndel principio di personalita\u0027 della  responsabilita\u0027  penale  sancito\ndal primo comma dell\u0027art. 27 Cost. - da leggersi anch\u0027esso alla  luce\ndella necessaria funzione rieducativa della  pena  di  cui  al  terzo\ncomma  dello  stesso  art.  27  Cost.  -   e\u0027   inoltre   alla   base\ndell\u0027ulteriore  canone  della  necessaria  individualizzazione  della\npena, pure enucleato da una risalente giurisprudenza di questa Corte,\nche si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nel\nloro ammontare (sentenza n. 222  del  2018,  che  richiama  in  senso\nconforme le sentenze n. 50 del 1980, n. 104 del  1968  e  n.  67  del\n1963). Tale canone esige  che  -  nel  passaggio  dalla  comminatoria\nastratta operata dal legislatore  alla  sua  concreta  inflazione  da\nparte del giudice - la pena si atteggi  come  risposta  proporzionata\nanche alla concreta gravita\u0027, oggettiva  e  soggettiva,  del  singolo\nfatto di reato; il che comporta,  almeno  di  regola,  la  necessita\u0027\ndell\u0027attribuzione  al  giudice  di  un  potere  discrezionale   nella\ndeterminazione della pena nel caso concreto, entro  un  minimo  e  un\nmassimo predeterminati dal legislatore». \n    1.5. In conclusione, l\u0027esigenza di «mobilita\u0027»  (sentenza  n.  67\ndel 1963), o «individualizzazione» (sentenza n. 104 del 1968),  della\npena  -  e  la  conseguente  attribuzione  al  giudice,   nella   sua\ndeterminazione in  concreto,  di  una  certa  discrezionalita\u0027  nella\ncommisurazione tra il minimo e il  massimo  previsti  dalla  legge  -\ncostituisce secondo il giudice delle  leggi  «naturale  attuazione  e\nsviluppo  di  principi  costituzionali,  tanto  di  ordine   generale\n(principio d\u0027uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla  materia\npenale» (sentenza n. 50 del 1980), rispetto ai quali «l\u0027attuazione di\nuna riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione piu\u0027\nche l\u0027uniformita\u0027» (cosi\u0027, ancora, la sentenza n. 104 del 1968).  Con\nla conseguenza, espressamente tratta dalla citata sentenza n. 50  del\n1980 e ribadita nella sentenza n. 222 del  2018,  che  «in  linea  di\nprincipio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea  con\nil  \"volto  costituzionale\"  del  sistema  penale;   ed   il   dubbio\nd\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  potra\u0027  essere,  caso   per   caso,\nsuperato a condizione che, per la natura dell\u0027illecito  sanzionato  e\nper  la  misura  della   sanzione   prevista,   quest\u0027ultima   appaia\nragionevolmente  \"proporzionata\"   rispetto   all\u0027intera   gamma   di\ncomportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato». \n    Pertanto, come si legge sempre nella sentenza n.  222  del  2018,\n«se la  \"regola\"  e\u0027  rappresentata  dalla  \"discrezionalita\u0027\",  ogni\nfattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) e\u0027\nper cio\u0027 solo \"indiziata\" di illegittimita\u0027; e  tale  indizio  potra\u0027\nessere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale  della\nfattispecie di reato  che  viene  in  considerazione,  attraverso  la\npuntuale dimostrazione che la peculiare struttura  della  fattispecie\nla  renda  \"proporzionata\"   all\u0027intera   gamma   dei   comportamenti\ntipizzati». \n    2. La norma censurata si pone, altresi\u0027, in contrasto con  l\u0027art.\n49, paragrafo 3, CDFUE, secondo cui  «le  pene  inflitte  non  devono\nessere sproporzionate rispetto al reato». \n    Infatti la decisione-quadro 2004/757/GAI  -  che  prevede  «norme\nminime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle  sanzioni\napplicabili in  materia  di  traffico  illecito  di  stupefacenti»  -\nall\u0027art.  4  ribadisce  il  doveroso  rispetto   del   principio   di\nproporzione nella determinazione del trattamento sanzionatorio  (art.\n4: «Ciascuno stato membro  provvede  affinche\u0027  i  reati...  ...siano\nsoggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive»), da\nritenersi non compatibile con la previsione di pene  fisse  nel  loro\nammontare. \n    3.  La  Corte  costituzionale  ha  esteso  il  divieto  di   pene\nsproporzionate  anche  a   sanzioni   amministrative   di   carattere\n«punitivo», seppure avendo come  parametro  di  riferimento  il  solo\nprincipio di uguaglianza sancito dall\u0027art. 3. \n    Con sentenza n. 185 del 2021 e\u0027 stata  dichiara  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 7, comma 6, secondo  periodo,  decreto-legge\nn. 158 del 2012, conv., con modificazioni, nella  legge  n.  189  del\n2012. E\u0027 stato, infatti, affermato che l\u0027attribuzione al  giudice  di\nun margine di discrezionalita\u0027 nella commisurazione della sanzione  -\nnon solo penale, ma  anche  amministrativa  -  tra  un  minimo  e  un\nmassimo, cosi\u0027 da  adeguarla  alla  specificita\u0027  del  singolo  caso,\nrappresenta la naturale  attuazione  di  principi  costituzionali,  a\ncominciare da quello di eguaglianza. Nella specie, la fissita\u0027  della\nsanzione amministrativa a carico dei concessionari del  gioco  e  dei\ntitolari di sale giochi e scommesse per la violazione degli  obblighi\ndi  avvertimento  sui  rischi  di  dipendenza  dal  gioco  d\u0027azzardo,\nimpedisce di tener conto della diversa gravita\u0027 dei singoli illeciti,\nche dipende  dall\u0027ampiezza  dell\u0027offerta  di  gioco  e  dal  tipo  di\nviolazione  commessa.  Cio\u0027  comporta  che  la  sanzione  fissa  puo\u0027\nrisultare   manifestamente   sproporzionata   rispetto   all\u0027illecito\ncommesso e, quindi, costituzionalmente illegittima. \n    Nello stesso senso si richiama la sentenza n. 40  del  2023,  con\ncui e\u0027 stata dichiarata l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  4,\ncomma 1, primo periodo, decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297,\nrecante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione  del  regolamento\n(CEE)  n.  2081/92,  relativo  alla  protezione   delle   indicazioni\ngeografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli  e\nalimentari», nella parte in cui prevede  la  sanzione  amministrativa\npecuniaria  «di  euro  cinquantamila»,  anziche\u0027  «da  un  minimo  di\ndiecimila a un massimo di cinquantamila euro». \n    Per quanto in questa sede rileva si richiama,  infine,  anche  la\nrecente sentenza n. 51 del 5 marzo 2024 (dep. 28 marzo 2024, Gazzetta\nUfficiale  3  aprile  2024),  con  cui  la  Corte  costituzionale  ha\ndichiarato,  in  riferimento  all\u0027art.  3  Cost.,  costituzionalmente\nillegittimo l\u0027art. 12, comma 5, decreto legislativo 23 febbraio 2006,\nn 109 in tema di procedimento disciplinare dei magistrati, eliminando\ndalla disposizione la parte in cui stabilisce l\u0027automatica  rimozione\ndalla magistratura del magistrato che abbia riportato condanna a pena\ndetentiva non sospesa per delitto non colposo  non  inferiore  ad  un\nanno. \n    Anche in questo caso il giudice di  legittimita\u0027  ha  evidenziato\nche, quanto alla proporzionalita\u0027  della  sanzione  disciplinare,  il\nrequisito  puo\u0027  essere  soddisfatto  soltanto  da  una  «valutazione\nindividualizzata della gravita\u0027 dell\u0027illecito, alla quale la risposta\nsanzionatorio deve essere  calibrata»;  tanto  sul  rilievo  che  «le\nsanzioni  fisse  sono  tendenzialmente  in   contrasto   con   questo\nprincipio». \n    4. Tutto cio\u0027 premesso, la pena rigida di  ventiquattro  anni  di\nreclusione per il «capo-promotore» di  un\u0027associazione  a  delinquere\narmata dedita al narcotraffico non  puo\u0027  ritenersi  «ragionevolmente\nproporzionata»   rispetto   all\u0027intera   gamma   dei    comportamenti\nriconducibili al  tipo  di  reato,  che  si  presta  a  ricomprendere\nfenomeni associativi dalle caratteristiche estremamente eterogenee  e\ncon ben diverso grado di-pericolosita\u0027 peri beni giuridici tutelati. \n    In primo luogo occorre  rilevare  che,  con  riguardo  alla  pena\nprevista dall\u0027art. 74, comma 4°  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990,  per  il  capo-promotore  di  un\u0027associazione\narmata  dedita  al  narcotraffico  non  e\u0027   possibile   operare   la\ndiversificazione della risposta punitiva per le  associazioni  dedite\nal traffico di droghe «leggere», rispetto ai sodalizi finalizzati  al\ntraffico di stupefacenti previsti nella prima  e  terza  tabella.  La\nfattispecie, dunque, ingloba condotte che hanno un diverso  disvalore\ne che non potrebbero essere punite tutte allo stesso modo,  come  del\nresto  si  desume  dalla  diversita\u0027  del  trattamento  sanzionatorio\nprevisto per le ipotesi di cui all\u0027art. 73,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 31909/90 a seconda che si riferiscano  a  «droghe\npesanti» o a «droghe leggere». \n    Ed ancora, l\u0027allarme sociale determinato da condotte  organizzate\ndi  narcotraffico,   nonche\u0027   la   gravita\u0027   dei   fatti   concreti\nriconducibili  all\u0027associazione  armata  organizzata  e  diretta  dal\n«promotore» possono declinarsi in maniera differente, a seconda della\nstruttura  organizzativa  del   sodalizio   (la   giurisprudenza   di\nlegittimita\u0027  afferma,  con  orientamento  consolidato,  che  per  la\nconfigurabilita\u0027 dell\u0027associazione dedita  al  narcotraffico  non  e\u0027\nrichiesta la presenza di una complessa  e  articolata  organizzazione\ndotata di  notevoli  disponibilita\u0027  economiche,  ma  e\u0027  sufficiente\nl\u0027esistenza di strutture,  sia  pure  rudimentali,  deducibili  dalla\npredisposizione di mezzi,  per  il  perseguimento  del  fine  comune,\ncreate in modo da concretare un  supporto  stabile  e  duraturo  alle\nsingole  deliberazioni  criminose,  con  il  contributo  dei  singoli\nassociati),  del  numero  complessivo  degli  associati,  dell\u0027ambito\nterritoriale  di  estensione  e  della  durata  di  operativita\u0027  del\nsodalizio. \n    L\u0027espunzione dal testo dell\u0027art. 74, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 della circostanza aggravante di cui  al  comma\n4° con riferimento alla posizione del «capo-promotore»  consentirebbe\nal giudice di commisurare la pena nella  forbice  tra  un  minimo  di\nventi anni (previsto  dall\u0027art.  74,  comma  1°)  ed  un  massimo  di\nventiquattro  di  reclusione  (art.   23   c.p.)   in   presenza   di\nun\u0027associazione armata e con  un  numero  di  associati  superiore  a\ndieci, tenendo conto in particolare della vasta gamma di  circostanze\nindicate nell\u0027art. 133 c.p., cosi\u0027 da commisurare  la  pena  al  caso\nconcreto ed alla personalita\u0027 dell\u0027autore, avendo la possibilita\u0027  di\ngraduare la sanzione secondo  i  criteri  di  proporzionalita\u0027  e  di\nadeguatezza; in tal guisa la pena apparirebbe una  risposta  -  oltre\nche non sproporzionata -  il  piu\u0027  possibile  «individualizzata»,  e\ndunque   calibrata   sulla   situazione   del   singolo   condannato,\n«capo-promotore»  del   sodalizio,   «in   attuazione   del   mandato\ncostituzionale di \"personalita\u0027\" della responsabilita\u0027 penale di  cui\nall\u0027art. 27, primo comma, Cost.» (cosi\u0027 sentenza n. 222 del 2018). \n    Come insegna la  Corte  costituzionale,  questa  conclusione  non\npotrebbe essere revocata in dubbio sulla base dell\u0027argomento per  cui\nla cornice edittale prevista dal comma  4  dell\u0027art.  74  T.U.  sugli\nstupefacenti potrebbe essere  comunque  «neutralizzata»  in  caso  di\nequivalenza o prevalenza di eventuali attenuanti,  e  in  particolare\ndelle circostanze attenuanti generiche di  cui  all\u0027art.  62-bis  del\ncodice penale. \n    Al riguardo e\u0027 stato affermato che «l\u0027applicazione di circostanze\nattenuanti e\u0027 soltanto eventuale, e  non  e\u0027  in  grado  pertanto  di\nsanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria di una pena\nmanifestamente eccessiva nel minimo» (sentenza n. 22 del 2023). \n    Cio\u0027 vale anche rispetto alle circostanze  attenuanti  generiche,\n«la cui funzione \"naturale\" e\u0027 quella di  adeguare  la  misura  della\npena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi)\ndi un minor  disvalore  del  fatto  concreto  all\u0027esame  del  giudice\nrispetto  alla  gravita\u0027  ordinaria  dei  fatti  riconducibili   alla\nfattispecie  base  di  reato;  e  non  gia\u0027  quella   di   correggere\nl\u0027eventuale  sproporzione   dei   minimi   edittali   stabiliti   dal\nlegislatore rispetto a un fatto  il  cui  disvalore  sia  conforme  a\nquello che  ordinariamente  caratterizza  la  fattispecie  criminosa»\n(sentenza n. 63 del 2022). \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 27  della\nCostituzione, dell\u0027art. 74, commi 1° e  4°,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in  materia  di\ndisciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,\ncura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella\nparte in cui, con specifico riferimento alla pena prevista  dall\u0027art.\n74, comma 4°, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  309/1990,\nper   il   «capo-promotore»   di   un\u0027associazione   finalizzata   al\nnarcotraffico avente disponibilita\u0027  di  armi  e  con  un  numero  di\nassociati superiore a dieci, prevede la pena  fissa  di  24  anni  di\nreclusione. \n    Dispone la sospensione del processo  e  l\u0027immediata  trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale. \n    Dispone, altresi\u0027, che la presente ordinanza  sia  notificata  al\nsig. Presidente del Consiglio dei  ministri,  nonche\u0027  comunicata  al\nsig. Presidente del Senato ed al sig.  Presidente  della  Camera  dei\ndeputati. \n    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n        Lecce, 29 gennaio 2025 \n \n                        La Presidente: Liuni \n \n \n                                    Il consigliere estensore: Cacucci","elencoNorme":[{"id":"62396","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/10/1990","data_nir":"1990-10-09","numero_legge":"309","descrizionenesso":"","legge_articolo":"74","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1990-10-09;309~art74"},{"id":"62397","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/10/1990","data_nir":"1990-10-09","numero_legge":"309","descrizionenesso":"","legge_articolo":"74","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1990-10-09;309~art74"}],"elencoParametri":[{"id":"79061","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79062","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54578","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Unione Camere Penali italiane","data_costit_part":"29/04/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54577","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Amato Vincenzo","data_costit_part":"28/04/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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