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S. contro la Prefettura di Ancona. \n \nCircolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Reato  di\n  inosservanza dell\u0027obbligo di fermarsi  in  caso  di  incidente  con\n  danno alla  persona  -  Sanzione  amministrativa  accessoria  della\n  sospensione della patente di guida da uno a tre anni -  Ipotesi  di\n  estinzione del reato per esito  positivo  dei  lavori  di  pubblica\n  utilita\u0027 o della messa alla prova - Omessa previsione che la durata\n  della sospensione della patente di guida sia ridotta della meta\u0027. \n- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della\n  strada), artt. 189, comma 6, e 224, comma 3. \n\n\n(GU n. 3 del 21-01-2026)\n\n \n                UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA \n \n \n                           Sezione Ancona \n \n    Nella causa promossa da: \n        S. A. (CF ...) nato ad ... il ... ed ivi residente  alla  via\n... n. ... CF: ..., rappresentato e difeso,  sia  congiuntamente  che\ndisgiuntamente, dall\u0027Avv. Sabrina Stefanelli (C.F.: STFSRN67C44A271F)\ne dall\u0027Avv. Davide Mengarelli (C.F.: MNGDVD68E14A271M), entrambi  del\nForo di Ancona, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito\nin Ancona, alla via San Martino n. 23, anche digitalmente ai seguenti\nrecapiti:              sabrina.stefanelli@pec-ordineavvocatiancona.it\ndavide.mengarelli@pec-ordineavvocatiancona.it \n    Contro: Prefettura - UTG di Ancona (CF  80007270426)  in  persona\ndel Funzionario incaricato, con sede ad Ancona, piazza del Plebiscito\nn. 13; \n    Avente ad oggetto: opposizione ex art. 205 e 224, comma 3, Codice\ndella Strada avverso provvedimento di sospensione della patente, \n    Il Giudice di Pace dott. Claudia Cipolletti, a scioglimento della\nriserva assunta all\u0027udienza del 1° dicembre 2025, emette la seguente \n \n                              Ordinanza \n \n    Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l\u0027ordinanza  emessa\ndalla Prefettura di Ancona -  ufficio  territoriale  del  Governo  di\nAncona, area III il ... ex art. 224, c. I. C.d.S., notificato il ...,\ncon la quale veniva disposta la sospensione della  patente  di  guida\nintestata al medesimo - categoria B - n. ... - rilasciata il ..., per\nla durata di mesi undici, decorrenti dalla data di avvenuta  notifica\ndel provvedimento prefettizio. \n    Il  provvedimento  impugnato  fa  seguito   ad   una   precedente\nordinanza, emessa  il  ...  dalla  Prefettura  di  Ancona  -  Ufficio\nterritoriale  del  Governo  di  Ancona,  area  III,   notificata   al\nricorrente il ... con la quale la medesima patente era stata  sospesa\nprovvisoriamente per la durata di mesi uno. \n    Al sig. A. S., ricorrente, veniva notificato il decreto penale di\ncondanna n. 625/2023 (proc. pen. n. 1357/23 R.G.N.R. -  2674/23  R.G.\nG.I.P.) emesso dal Giudice per le indagini preliminari del  Tribunale\ndi Ancona con il quale gli veniva attribuita la violazione  dell\u0027art.\n189, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992 e irrogata la  pena\npecuniaria di euro 4.500,00 di multa (ridotta  ad  euro  3.600,00  in\ncaso  di  pagamento  entro  quindici  giorni  dalla   notifica,   con\ncontestuale rinuncia all\u0027opposizione). \n    Il ricorrente, nei termini di legge, proponeva istanza  ai  sensi\ndell\u0027art. 459, comma 1-ter, codice di procedura penale,  chiedendo  -\nai sensi dell\u0027art. 56-bis della legge n. 689/1981 -  la  sostituzione\ndella pena detentiva  con  la  sanzione  sostitutiva  del  lavoro  di\npubblica  utilita\u0027.  Il  G.I.P.,  ritenuta   l\u0027ammissibilita\u0027   della\nrichiesta, concedeva termine per il deposito del relativo  programma,\npredisposto dall\u0027U.D.E.P.E. e ritualmente versato in atti. \n    Con provvedimento del 3  aprile  2024,  il  G.I.P.  disponeva  la\nconversione della pena detentiva in sessanta giorni (centoventi  ore)\ndi lavoro di pubblica utilita\u0027, da eseguirsi presso l\u0027ente  «...»  di\nAncona. \n    Il Sig. S. dava regolare esecuzione  alla  sanzione  sostitutiva,\ncome attestato dalla relazione dell\u0027ente in data ...;  pertanto,  con\nprovvedimento del 30 luglio 2024, il G.I.P.  dichiarava  eseguita  la\npena sostitutiva ed estinto ogni effetto penale del reato  contestato\nnel decreto penale di condanna. \n    Nonostante l\u0027intervenuta  estinzione  del  reato  a  seguito  del\npositivo svolgimento dei lavori di pubblica utilita\u0027,  la  Prefettura\nadottava il provvedimento di  sospensione  della  patente  di  guida,\napplicando il  minimo  edittale  previsto  dall\u0027art.  189,  comma  6,\nC.d.S.,  senza  prevedere  alcuna  riduzione  connessa  all\u0027accertato\npercorso riparativo del ricorrente. \n    Pertanto, il ricorrente ha eccepito la incostituzionalita\u0027  della\ndisciplina nella parte in cui - diversamente da quanto  previsto  per\nla guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 9-bis  C.d.S.)  -  non\nconsente  alcuna  riduzione  della  durata  della  sospensione  della\npatente all\u0027esito di lavori di pubblica utilita\u0027 o messa alla prova. \n    La questione attiene agli articoli 189, comma 6, e 224, comma  3,\nCodice della Strada, «nella parte in cui non prevedono che,  in  caso\ndi estinzione del  reato  correlato  alla  violazione  dell\u0027art.  189\nC.d.S. per esito positivo dei lavori di  pubblica  utilita\u0027  o  della\nmessa  alla  prova,  il  Prefetto  riduca  della  meta\u0027  la  sanzione\namministrativa accessoria della sospensione della patente di guida». \n    La questione e\u0027 rilevante per i seguenti motivi: \n        l\u0027esito     dell\u0027opposizione      dipende      esclusivamente\ndall\u0027applicabilita\u0027  della  misura  sospensiva  nella  sua  integrale\ndurata edittale, senza possibilita\u0027 per questo giudice di operare una\nriduzione in assenza di previsione legislativa. \n    L\u0027eventuale   declaratoria   di   illegittimita\u0027   costituzionale\nconsentirebbe l\u0027applicazione  del  criterio  riduttivo  della  meta\u0027,\nincidendo   direttamente   sulla   legittimita\u0027   del   provvedimento\nprefettizio impugnato. Tuttavia in assenza di intervento della Corte,\nil giudice deve applicare la disciplina vigente, priva  di  qualunque\nfacolta\u0027 di personalizzazione, con effetti che il  ricorrente  assume\nirragionevoli e discriminatori. \n    Pertanto,  la  soluzione   della   controversia   dipende   dalla\nrisoluzione della questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Il  dubbio  di  costituzionalita\u0027   appare   non   manifestamente\ninfondato alla luce dei seguenti profili. \n1  -  Violazione  dell\u0027art.  3  della  Costituzione -  disparita\u0027  di\ntrattamento \n    La Corte  costituzionale,  con  sentenza  n.  163  del  2022,  ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art.  224,  comma  3,  C.d.S.  nella\nparte in cui non  prevedeva  la  riduzione  della  sospensione  della\npatente in caso di estinzione del reato ex art. 186 C.d.S. per  esito\npositivo  della  messa  alla   prova,   sul   rilievo   che   sarebbe\n«manifestamente irragionevole» che tale  beneficio,  previsto  per  i\nlavori di pubblica utilita\u0027, non fosse riconosciuto anche per la MAP. \n    Il principio enunciato dalla Corte - necessita\u0027 di  coerenza  tra\nsanzione penale e sanzione amministrativa integrativa - e\u0027 pienamente\napplicabile al caso odierno. \n    Infatti nell\u0027art. 186 C.d.S. il legislatore collega la  riduzione\ndella sanzione amministrativa all\u0027esito positivo dei LPU e della MAP;\nnell\u0027art. 189 C.d.S., pur essendo  presente  identico  meccanismo  di\nestinzione del reato per Lavori di  Pubblica  utilita\u0027  o  per  esito\npositivo della Messa alla Prova, manca del tutto la previsione di una\nriduzione   della   sospensione   amministrativa,   con   conseguente\ndisparita\u0027 di trattamento tra soggetti  che  hanno  posto  in  essere\nattivita\u0027 riparatorie identiche. \n    Situazioni omogenee - estrema vicinanza tra reato ex art.  186  e\nreato ex art.  189  nella  logica  del  legislatore  della  sicurezza\nstradale,  identita\u0027  del  beneficio  penale  estintivo  -   ricevono\ntrattamenti  del  tutto  diversi   senza   adeguata   giustificazione\nnormativa. \n2. Violazione degli articoli 27, comma 3, e  2  della  Costituzione -\nfunzione rieducativa e valorizzazione della condotta riparatoria \n    L\u0027estinzione del reato per svolgimento  dei  lavori  di  pubblica\nutilita\u0027 o per Messa alla Prova  attesta  l\u0027avvenuto  pieno  recupero\nsociale del soggetto. \n    L\u0027automatica  applicazione  della  sanzione  amministrativa   nel\nminimo edittale vanifica  gli  effetti  rieducativi  gia\u0027  pienamente\nrealizzati  dal  percorso  riparativo,   introduce   una   forma   di\n«ultrattivita\u0027»  punitiva  non   piu\u0027   giustificata   dall\u0027interesse\npubblico, essendo  gia\u0027  stato  conseguito  il  fine  di  prevenzione\ngenerale e speciale. \n    Inoltre si pone in contrasto con il principio  di  proporzione  e\ngradualita\u0027 del sistema sanzionatorio. \n3. Violazione dei principi sovranazionali (art. 49  della  Carta  dei\ndiritti fondamentali UE) \n    Il principio di proporzionalita\u0027 della sanzione  -  tanto  penale\nquanto amministrativa - e\u0027 affermato dalla Corte di Giustizia. \n    La disciplina censurata  invece  impone  una  sospensione  fissa,\ninsensibile all\u0027estinzione del reato ed al comportamento riparatorio,\nrisultando potenzialmente sproporzionata. \n    Considerata dunque la rilevanza della questione, il rischio di un\npregiudizio grave e irreversibile  per  il  ricorrente,  legato  alla\nperdita del posto di lavoro e la natura  integrativa  della  sanzione\namministrativa rispetto al reato ormai estinto; \n    Ritenuto equo ed opportuno disporre la sospensione dell\u0027efficacia\ndel provvedimento impugnato, nelle more della decisione  della  Corte\ncostituzionale;  \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Giudice  di  Pace  di  Ancona,  dott.ssa  Claudia  Cipolletti,\nritenuta rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 189, comma 6, e 224, comma\n3, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevedono che,  in\ncaso di estinzione del reato correlato alla violazione dell\u0027art.  189\nC.d.S. per esito positivo dei lavori di  pubblica  utilita\u0027  o  della\nmessa alla prova, la durata della sospensione della patente di  guida\nsia ridotta della meta\u0027 rispetto al minimo edittale; \n      dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale  per\nla relativa decisione; \n      sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte; \n      sospende altresi\u0027, nelle more,  l\u0027efficacia  del  provvedimento\nprefettizio  di  sospensione  della  patente  impugnato,  stante   il\npericolo di danno grave  e  irreparabile  e  la  stretta  connessione\ndell\u0027atto con la norma oggetto di censura; \n      ordina alla Cancelleria  di  provvedere  alle  notificazioni  e\ncomunicazioni di rito ai sensi della legge n. 87/1953. \n    Ancona, 1° dicembre 2025 \n \n                   Il Giudice di Pace: Cipolletti","elencoNorme":[{"id":"64043","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"","legge_articolo":"189","specificaz_art":"","comma":"6","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art189"},{"id":"64044","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"","legge_articolo":"224","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art224"}],"elencoParametri":[{"id":"80447","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80448","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80449","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80450","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"49","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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