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Silvia Vitro - Presidente; \n      dott. Alberto La Manna - Giudice relatore; \n      dott. Marisa Gallo - Giudice; \n    Ha pronunciato la seguente ordinanza all\u0027esito  del  procedimento\ndi reclamo avverso l\u0027ordinanza  cautelare  emessa  dal  Tribunale  di\nTorino il 26 marzo 2024 e definito con ordinanza del 18 luglio  2024,\nla parte reclamante, Di  Liberto  Luigi  ha  depositato  in  data  18\ndicembre 2024 istanza di  liquidazione  del  compenso  formulata  dal\nconsulente tecnico di parte ing. Andrea Ribero. \n    Agli atti risulta che la parte reclamante  e\u0027  stata  ammessa  al\npatrocinio a carico dello Stato con provvedimento del 8 arile 2024. \n    Attesa l\u0027attivita\u0027 espletata dal consulente a favore della  parte\nammessa al patrocinio  a  carico  dello  Stato  si  rende  necessario\nprocedere alla liquidazione del compenso secondo il  parametro  delle\nvacazioni di cui all\u0027art. 1 del  DM  30  maggio  2002.  La  specifica\nattivita\u0027  di  estrazione  dati  nel  settore   informatico   oggetto\ndell\u0027attivita\u0027  peritale  non  rientra,  infatti,   negli   specifici\nparametri di liquidazione previsti dai  successivi  articoli  del  DM\ncitato. Tale criterio prevede la liquidazione di euro  14,68  per  la\nprima  vacazione  e  di  euro  8,15  per  ciascuna  delle   vacazioni\nsuccessive. \n    Ai  sensi  dell\u0027art.  130  del  decreto  del   Presidente   della\nRepubblica  n.  115/2002  gli   importi   spettanti   al   difensore,\nall\u0027ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di  parte  sono\nridotti della meta\u0027. \n    Il dimezzamento di tali valori in ossequio  alla  norma  indicata\nrisulterebbe, ad avviso del Collegio, incongruo  tenuto  conto  della\nqualita\u0027 e della tipologia di attivita\u0027 svolta dall\u0027Ing.  Ribero,  in\nrelazione alla misura dell\u0027onorario prevista dall\u0027art. 1  del  citato\nDM 30 maggio 2002 ormai risalente nel tempo e mai aggiornata. \n    Per tali ragioni si ritiene necessario sollevare la questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 130 del decreto del  Presidente\ndella Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui non  esclude  che  la\nriduzione della meta\u0027 degli importi  spettanti  al  consulente  della\nparte sia operata in caso di applicazione  di  previsioni  tariffarie\nnon adeguate a norma dell\u0027art. 54 dello stesso decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 115 del 2002. \n    Sotto il profilo della rilevanza si osserva, in primo luogo,  che\nl\u0027art. 130 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/2002\ndeve trovare necessariamente applicazione nel caso di specie, dovendo\nessere  liquidata  l\u0027attivita\u0027  svolta  dal  consulente  della  parte\nregolarmente ammessa al patrocinio a carico dello Stato ed essendo il\nconsulente stato ritualmente nominato dalla medesima  parte  ammessa.\nDevono, inoltre, trovare applicazione, per le ragioni sopra indicate,\nle disposizioni di cui al  DM  30  maggio  2002  e,  in  particolare,\ndell\u0027art. I che disciplina la misura dell\u0027onorario  a  vacazioni  che\nnon sono mai state oggetto di adeguamento in base alla previsione  di\ncui all\u0027art.  54  del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n115/2002 secondo cui «la misura degli onorari fissi,  variabili  e  a\ntempo e\u0027  adeguata  ogni  tre  anni  in  relazione  alla  variazione,\naccertata dall\u0027ISTAT,  dell\u0027indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le\nfamiglie  di  operai  ed   impiegati,   verificatasi   nel   triennio\nprecedente, con decreto dirigenziale del Ministero  della  giustizia,\ndi concerto con il Ministero dell\u0027economia e delle finanze». \n    Sotto il profilo della non manifesta  infondatezza  va  in  primo\nluogo  evidenziato  che  la  Corte  Costituzionale  con  la  sentenza\n166/2022 ha gia\u0027 dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n130 del decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.\n115, nella parte in cui non esclude  che  la  riduzione  della  meta\u0027\ndegli importi spettanti all\u0027ausiliario del magistrato sia operata  in\ncaso di applicazione di previsioni tariffarie non  adeguate  a  norma\ndell\u0027art. 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica  n.\n115 del 2002. \n    Tale pronuncia, richiamata dalla  stessa  parte  ammessa  che  ha\nformulato l\u0027istanza di liquidazione del compenso  del  consulente  di\nparte non e\u0027, a ben  vedere,  direttamente  applicabile  al  caso  di\nspecie, essendo la  stessa  riferita  unicamente  all\u0027ausiliario  del\nmagistrato e non al consulente della parte. \n    Le ragioni sottese alla pronuncia  di  incostituzionalita\u0027  della\ndisposizione  in  oggetto  riferita  all\u0027ausiliario  del   magistrato\npossono, in realta\u0027, ad avviso del Collegio, essere riferibili  anche\nal consulente della  parte  tenuto  conto  dell\u0027incarico  di  ausilio\ntecnico dallo stesso  svolto  in  favore  della  parte  e,  comunque,\nnell\u0027interesse della giustizia. \n    La stessa Corte Costituzionale, con le sentenze 192  del  2015  e\n178  del  2017,  ha  avuto  modo  di  pronunciarsi  in  merito   alla\nillegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  106-bis  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002, relativo ai procedimenti\npenali,  sia  con  riferimento  alla   figura   dell\u0027ausiliario   del\nmagistrato che con riferimento proprio al consulente della parte. \n    In particolare e\u0027  stato  evidenziato  che  il  legislatore,  nel\nprevedere l\u0027obbligo della riduzione, sia pure nella diversa misura di\nun terzo per i procedimenti penali, degli onorari spettanti, tra  gli\naltri, all\u0027ausiliario del magistrato «non  poteva  ignorare  come  si\ntrattasse di compensi che, a  norma  dell\u0027art.  54  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002, avrebbero dovuto  essere\nperiodicamente  rivalutati»  e   sottolineato   come,   in   realta\u0027,\n«l\u0027adeguamento previsto dall\u0027art. 54 del citato testo unico (...) non\ne\u0027 mai intervenuto dall\u0027emanazione del decreto  ministeriale  del  30\nmaggio  2002,  cosi\u0027  che,  dopo  oltre  un   decennio   di   inerzia\namministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare  i  compensi\nrisultava gia\u0027 allora  seriamente  sproporzionata  per  difetto,  pur\nconsiderando il contemperamento imposto  dalla  natura  pubblicistica\ndella prestazione». \n    Sulla base di tali premesse e\u0027 stato, quindi,  ritenuto  «affetto\nda irragionevolezza l\u0027intervento di riduzione della spesa erariale in\nmateria di giustizia adottato dal legislatore senza verificare che la\ndecurtazione operasse su importi  effettivamente  congruenti  con  le\nstesse linee di fondo del decreto del Presidente della Repubblica  n.\n115 del 2002, «dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure\nper difetto, tenendo conto  del  connotato  pubblicistico)  a  quelle\nlibero-professionali (che per parte loro, nell\u0027ambito di una  riforma\ncomplessiva dei criteri di liquidazione, sono  state  aggiornate)  e,\ndall\u0027altro, preservate nella loro elementare consistenza in  rapporto\nalle variazioni del costo della vita». \n    L\u0027irragionevolezza della  norma  censurata  e\u0027  stata,  pertanto,\nritenuta  risiedere   nella   possibilita\u0027,   derivante   dalla   sua\ncombinazione con il sistema di determinazione dei compensi  delineato\ndagli artt. 50 e 54 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.\n115  del  2002,  che  il  dimezzamento  imposto  dall\u0027ammissione   al\npatrocinio a spese dello Stato operi su una base tariffaria  gia\u0027  di\nper se\u0027 sproporzionata per difetto. \n    Per quanto attiene, poi,  piu\u0027  specificamente,  l\u0027illegittimita\u0027\ndella norma penale, con riferimento alla figura del consulente  della\nparte, la stessa Corte, con la sentenza 178 del  2017,  ha  affermato\nche sotto il profilo della misura dei compensi liquidabili, a  fronte\ndelle prestazioni rese nel  processo,  ausiliario  del  magistrato  e\nconsulente di parte si trovano nella medesima condizione  riferendosi\nla disciplina di cui agli artt. 50 e 54 decreto del Presidente  della\nRepubblica n. 115/2002 ad entrambi i soggetti. \n    La    stessa    sentenza    ha,    quindi,    sottolineato    che\nl\u0027irragionevolezza derivante dall\u0027imposizione del dimezzamento su una\nbase tariffaria gia\u0027 sproporzionata per difetto non puo\u0027  che  essere\nestesa anche agli onorari del consulente tecnico di  parte,  medesima\nessendo la ratio decidendi e non  rilevando  in  senso  contrario  le\ndifferenze  che  caratterizzano   le   figure   dell\u0027ausiliario   del\nmagistrato e del consulente tecnico di parte. Sotto ulteriore profilo\ndi rilevanza costituzionale e\u0027 stato, infine,  valorizzato  il  fatto\nche, per il soggetto ammesso al patrocinio a spese  dello  Stato  nel\nprocesso penale, la possibilita\u0027 di nominare un consulente tecnico di\nparte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa. \n    Da tali  pronunce,  ad  avviso  del  Collegio,  discende  che  il\npermanere  dell\u0027obbligo  di  dimezzamento   dei   compensi   previsto\ndall\u0027art. 130 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per\nil consulente della  parte  sarebbe  irragionevole  e,  pertanto,  in\ncontrasto con l\u0027art. 3 Cost., tenuto conto  del  diverso  trattamento\nprevisto oggi previsto per il consulente dell\u0027ufficio a seguito della\npronuncia 166/2022 della Corte e dello stesso consulente della  parte\nnel procedimento penale a seguito della pronuncia 178/2017. \n    Ulteriore profilo di illegittimita\u0027 e\u0027, inoltre, quello  relativo\nalla violazione dell\u0027art. 24 Cost. traducendosi l\u0027obbligo previsto in\nun pregiudizio al  diritto  di  difesa,  atteso  il  rischio  di  una\nmaggiore  difficolta\u0027  nel  reperimento  di  un  consulente   esperto\ndisponibile a svolgere la propria attivita\u0027  in  favore  della  parte\nammessa proprio in ragione del minor compenso che  sarebbe,  in  ogni\ncaso, destinato a percepire. \n    Da tali considerazioni discende la necessita\u0027 di sospensione  del\nprocedimento di liquidazione e di rimessione degli  atti  alla  Corte\nCostituzionale. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 legge n. 87/1953, Solleva, in quanto rilevante  e\nnon  manifestamente   infondata,   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 130 decreto del Presidente della  Repubblica\nn. 115/2002 nella parte in cui prevede la riduzione della meta\u0027 degli\nimporti spettanti al consulente della parte, per  contrasto  con  gli\nartt. 3 e 24 Cast.; \n    sospende  il  procedimento  di  liquidazione  del  compenso   del\nconsulente della  parte  in  corso;  dispone  la  trasmissione  della\npresente  ordinanza  e   degli   atti   del   processo   alla   Corte\nCostituzionale; \n    dispone che la cancelleria notifichi la presente  ordinanza  alle\nparti,  al  Pubblico  Ministero,  al  Presidente  del  Consiglio  dei\nMinistri nonche\u0027 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n      Cosi\u0027 deciso nella Camera  di  Consiglio  del  Tribunale  delle\nimprese di Tribunale di Torino in data 17 gennaio 2025. \n \n                        Il Presidente: Vitro\u0027 \n \n \n                                       Il Giudice estensore: La Manna","elencoNorme":[{"id":"62356","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero_legge":"115","descrizionenesso":"","legge_articolo":"130","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art130"}],"elencoParametri":[{"id":"78987","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78988","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54530","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Di Liberto Luigi, Ribero Andrea","data_costit_part":"08/04/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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