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A.. \n \nProcesso penale - Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante\n delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale, nonche\u0027 in\n materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere\n definizione dei procedimenti giudiziari - Disposizioni transitorie\n in materia di semplificazione delle attivita\u0027 di deposito di atti,\n documenti e istanze - Previsione che l\u0027impugnazione e\u0027\n inammissibile quando l\u0027atto e\u0027 trasmesso a un indirizzo di posta\n elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito\n dall\u0027indirizzo assegnato all\u0027ufficio che ha emesso il provvedimento\n impugnato), pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il\n termine perentorio di proposizione . \n- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge\n 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per\n l\u0027efficienza del processo penale, nonche\u0027 in materia di giustizia\n riparativa e disposizioni per la celere definizione dei\n procedimenti giudiziari), art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8. \n\n\r\n(GU n. 43 del 22-10-2025)\n\r\n \n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n Prima Sezione penale \n \n Composta da: \n Giuseppe Santalucia, Presidente; \n Paola Masi, relatore; \n Barbara Calaselice; \n Eva Toscani; \n Marco Maria Monaco, \n ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: \n A. D. nato a ... il ... avverso l\u0027ordinanza del 2 dicembre\n2024 del giudice di sorveglianza di Bologna; \n udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; \n lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del\nSostituto procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto,\ncon requisitoria scritta, l\u0027annullamento senza rinvio del\nprovvedimento impugnato, e la trasmissione degli atti al Tribunale di\nsorveglianza di Bologna. \n \n Ritenuto in fatto \n \n 1. Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2024 il Magistrato di\nsorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo\nproposto dal detenuto D. A. , ai sensi dell\u0027art. 69-bis, legge n. 354\ndel 1975 (ord. pen. ), avverso l\u0027ordinanza emessa dal medesimo\nmagistrato, di rigetto della richiesta di applicazione della\nliberazione anticipata, perche\u0027 proposto mediante PEC inviata\nall\u0027indirizzo depositoattipenali.tribsorv.bologna@giustiziacert.it\nriferito al Tribunale di sorveglianza di Bologna e non all\u0027Ufficio di\nsorveglianza che ha emesso il provvedimento, che costituisce un\nufficio diverso, al quale non e\u0027 possibile il deposito\ndell\u0027impugnazione, e avendo l\u0027art. 87-bis, comma 7, decreto\nlegislativo n. 150/2022 stabilito l\u0027inammissibilita\u0027 di\nun\u0027impugnazione presentata tramite invio ad un indirizzo PEC non\nriferibile all\u0027ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. \n 2. Avverso l\u0027ordinanza ha proposto ricorso D. A., per mezzo del\nsuo difensore avv. Simone Bilotta, articolando due motivi. \n 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e\nprocessuale, con riferimento all\u0027art. 87-bis, comma 7, lettera c),\ndecreto legislativo n. 150/2022. \n L\u0027ordinanza afferma che l\u0027atto e\u0027 stato inviato ad un ufficio\ndiverso solo perche\u0027 inviato all\u0027indirizzo PEC del tribunale di\nsorveglianza, senza considerare che tale indirizzo rientra tra quelli\nriportati nell\u0027elenco del DGSIA come destinato al deposito di atti\ngiudiziari, e che la Corte di cassazione ha affermato che la sanzione\nprocessuale della inammissibilita\u0027 e\u0027 prevista solo nel caso di\nutilizzo di un indirizzo non compreso nell\u0027elenco fornito dal DGSIA,\nmentre nel caso di specie tale indirizzo, oltre ad essere compreso in\ndetto elenco, corrisponde al medesimo ufficio di sorveglianza. \n 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale e\nprocessuale, con riferimento agli articoli 178, 179, 591 e 568, comma\n5, codice di procedura penale \n La declaratoria di inammissibilita\u0027 del reclamo e\u0027 stata emessa\ndal medesimo magistrato che ha emesso il primo provvedimento, il\nquale non aveva il potere di valutarla, spettando tale potere solo\nall\u0027organo collegiale, quindi al Tribunale di sorveglianza, come\nprevisto dall\u0027art. 69-bis ordinanza pen., a cui egli avrebbe dovuto\ninviare l\u0027atto ai sensi dell\u0027art. 568, comma 5, codice di procedura\npenale. \n 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto\nl\u0027annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, e la\ntrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna. \n \n Considerato in diritto \n \n 1. La Corte ritiene di proporre d\u0027ufficio questione di\ncostituzionalita\u0027 delle disposizioni, rilevanti ai fini della\ndecisione sul ricorso, contenute nell\u0027art. 87-bis, comma 7, lettera\nc), e comma 8, decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022,\nintrodotto dall\u0027art. 5-quinquies del decreto-legge n. 162 del 31\nottobre 2022, conv. con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, perche\u0027\nsacrificano irragionevolmente e indebitamente il diritto delle parti\ndi difendersi adeguatamente in giudizio per mezzo della proposizione\ndell\u0027impugnazione, in tal modo violando gli articoli 3 e 24 della\nCostituzione. \n Le disposizioni dell\u0027art. 87-bis, decreto legislativo n. 150 del\n2022 prescrivono che l\u0027atto di impugnazione, inviato tramite PEC, e\u0027\ninammissibile quando «e\u0027 trasmesso a un indirizzo di posta\nelettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal\nprovvedimento del direttore generale per i sistemi infornativi\nautomatizzati di cui al comma 1, all\u0027ufficio che ha emesso, il\nprovvedimento impugnato», facendo quindi obbligo al giudice che ha\nemesso il provvedimento impugnato di dichiarare, anche d\u0027ufficio, con\nordinanza l\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione, e di disporre quindi\nl\u0027esecuzione del provvedimento impugnato». \n L\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione consegue, secondo una piana\ninterpretazione letterale, non tanto - e non solo - alla trasmissione\ndell\u0027atto di impugnazione ad un indirizzo non compreso nell\u0027elenco\ndel DGSIA, come gia\u0027 affermato, peraltro in modo non costante, dalla\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 - secondo cui «in tema di\nimpugnazioni, e\u0027 inammissibile il ricorso per cassazione depositato\ntelematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata\ndiverso da quello indicato nel decreto del direttore generale per i\nsistemi informativi automatizzati di cui all\u0027art. 87-bis, comma 1,\ndecreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la\nCorte ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di\nsemplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e\ndi accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette\ninterpretazioni che attenuino il rigore delle cause di\ninammissibilita\u0027 previste dalla legge, nemmeno valorizzando\nl\u0027idoneita\u0027 della notifica al \"raggiungimento dello scopo\")» (Sez. 2,\nn. 11795 del 21 febbraio 2024, Rv. 286141; cosi\u0027 Sez. 4, n. 48804 del\n14 novembre 2023, Rv. 285399 e Sez. 1, n. 47557 del 29 novembre 2024,\nRv. 287294) -; quanto all\u0027invio ad un indirizzo non corrispondente\nall\u0027ufficio del giudice a quo, a cui, secondo il quarto comma del\nmenzionato articolo, esso deve essere inviato. \n Nel caso in esame, l\u0027impugnazione avrebbe dovuto essere inviata\nal Magistrato di sorveglianza di Bologna, che aveva emesso il\nprovvedimento impugnato, al quale il direttore generale dei sistemi\ninformativi ha assegnato l\u0027indirizzo di posta elettronica\ndepositoattipenali.uffsorv.bologna@giustiziacert.it con evidenza\ndiverso da quello utilizzato dal ricorrente, essendo peraltro\nl\u0027ufficio di sorveglianza, a cui appartiene il magistrato di\nsorveglianza, un organo del tutto diverso dal tribunale di\nsorveglianza, e autonomo rispetto a questo. \n Nonostante l\u0027errore in cui e\u0027 incorso l\u0027impugnante,\nl\u0027impugnazione e\u0027 pervenuta, entro il termine di valida proposizione,\nal giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di doglianza, e\ncioe\u0027 il magistrato di sorveglianza, perche\u0027 gli e\u0027 stata trasmessa,\nper competenza, dal tribunale di sorveglianza a cui era stata,\nappunto erroneamente, inviata. \n Il magistrato di sorveglianza ne ha allora dichiarato, in base al\ndato letterale delle disposizioni di legge, l\u0027inammissibilita\u0027. \n 2. Difformemente da quanto sostenuto dal ricorrente, occorre\nprecisare che non si sarebbe potuto giungere a soluzione diversa\nfacendo applicazione dell\u0027art. 69-bis ordinanza pen., che stabilisce\nla competenza del tribunale di sorveglianza a decidere ogni questione\nsui reclami proposti avverso le ordinanze del magistrato di\nsorveglianza, perche\u0027 la norma in questione deve ritenersi superata\nda quella, sopravvenuta e di natura speciale, dell\u0027art. 87-bis, comma\n8, decreto legislativo n. 150/2022, che ha stabilito la competenza\ndel giudice a quo per la declaratoria di inammissibilita\u0027 pronunciata\na seguito del verificarsi dell\u0027ipotesi prevista dall\u0027art. 87-bis,\ncomma 7, decreto legislativo n. 150/2022. \n Ancora, e\u0027 utile chiarire che non rileva nel caso in esame la\nnorma, di portata generale, di cui all\u0027art. 568, comma 5, codice di\nprocedura penale Essa stabilisce che «l\u0027impugnazione e\u0027 ammissibile\nindipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che\nl\u0027ha proposta. Se l\u0027impugnazione e\u0027 proposta a un giudice\nincompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente».\nQuesta Corte ha sempre ritenuto che essa si applichi nel solo caso\ndella irregolarita\u0027 sostanziale dell\u0027impugnazione, o perche\u0027 questa\ne\u0027 stata proposta ad un giudice non competente, o perche\u0027 e\u0027 stato\nutilizzato un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto dal\ncodice di rito, ad esempio il ricorso per cassazione nei casi in cui\ne\u0027 prevista l\u0027opposizione ai sensi dell\u0027art. 667, comma 4, codice di\nprocedura penale (tra le molte, Sez. 5, n. 42578 del 27 settembre\n2024, Rv. 287234; Sez. 1, ordinanza n. 3063 del 15 settembre 2023,\ndep. 2024, Rv. 285720; Sez. U, n. 1626 del 24 settembre 2020, dep.\n2021, ..., in motivazione). \n Deve quindi ritenersi che essa non possa essere invocata nel caso\ndi specie, in cui si e\u0027 verificato un vizio solo formale, che non\nriguarda la sostanza dell\u0027atto ma solo la sua trasmissione. \n 3. L\u0027interpretazione dell\u0027art. 568, comma 5, codice di procedura\npenale induce ad escludere che l\u0027obbligo di trasmettere l\u0027atto di\nimpugnazione al giudice competente sussista nel caso di\nun\u0027impugnazione proposta al giudice ad quem, competente per il\ngiudizio di merito, ma presentata mediante invio ad un indirizzo\ntelematico non riferibile all\u0027ufficio del giudice a quo, al quale\nessa deve essere inviata. \n Lo stesso testo dell\u0027art. 87-bis, comma 7, lettera c), decreto\nlegislativo n. 150/2022, peraltro, esclude tale possibilita\u0027, in\nquanto l\u0027errore nell\u0027indicazione dell\u0027indirizzo telematico non\nprevede alternative alla conseguenza della inammissibilita\u0027\ndell\u0027atto. Il comma 8 della norma, poi, conferma la non operativita\u0027,\nin tale fattispecie, della norma di cui all\u0027art. 568, comma 5 del\ncodice di procedura penale, in quanto stabilisce che il giudice a\nquo, quando riceve l\u0027atto, inviato ad un indirizzo telematico errato\nma evidentemente trasmessogli in quanto giudice competente a ricevere\nl\u0027impugnazione avverso un provvedimento da lui emesso, deve\ndichiararne l\u0027inammissibilita\u0027, senza poterlo trasmettere, a sua\nvolta, al giudice ad quem, neppure se esso risulti pervenuto\ntempestivamente e non presenti alcuna delle ulteriori cause di\ninammissibilita\u0027, previste dall\u0027art. 591 del codice di procedura\npenale, come verificatosi nella vicenda oggetto del presente\nprocedimento. \n Questa Corte, in alcune pronunce (vedi Sez. 5, n. 23192 del 29\naprile 2025, n.m.; Sez. 6, n. 19415 del 17 aprile 2025, Rv. 288084),\nha ritenuto che il rigido formalismo introdotto gia\u0027 dall\u0027art. 24,\ncomma 6-sexies, decreto-legge n. 137/2020, convertito con legge n.\n176/2020, e ribadito, in termini quasi identici, dall\u0027art. 87-bis,\ncommi 7 e 8, decreto legislativo n. 150/2022, possa essere superato\nconformandosi ai principi dettati dalla sentenza Sez. U, n. 1626 del\n24 settembre 2020, dep. 2021, ..., Rv. 280167, in particolare quanto\nalla valorizzazione del favor impugnationis e del principio del\nraggiungimento dello scopo dell\u0027atto, ritenendo percio\u0027 che\nl\u0027impugnazione non debba essere dichiarata inammissibile se, benche\u0027\ninviata al giudice non competente a riceverla, sia stata da questi\ntrasmessa al giudice competente, ed egli l\u0027abbia tempestivamente\nricevuta. Detta pronuncia, infatti, ha affermato che «solo\nl\u0027inosservanza del termine di presentazione determina, in realta\u0027,\nl\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso» cautelare perche\u0027, se esso, benche\u0027\npresentato in un luogo diverso da quello stabilito, perviene nel\ntermine di legge al giudice competente a riceverlo, «non vi sono\nragioni sostanziali per negare la validita\u0027 del ricorso, in quanto\n... puo\u0027 ritenersi raggiunta la finalita\u0027 del ricorrente di attivare\nil sistema impugnatorio». \n Appare preferibile, pero\u0027, il diverso e prevalente indirizzo\ngiurisprudenziale, che nega l\u0027estensibilita\u0027 delle conclusioni della\ncitata pronuncia alla disciplina introdotta dall\u0027art. 87-bis, commi 7\ne 8, decreto legislativo n. 150/2022. I suoi principi, infatti, sono\nstati dettati per il deposito dell\u0027impugnazione in forma cartolare e\nnon telematica, e soprattutto sono stati espressi in un contesto di\nregole non segnato, come invece l\u0027attuale, dalla previsione di\u0027 una\nspecifica causa di inammissibilita\u0027 per l\u0027invio dell\u0027atto ad un\nindirizzo telematico non corrispondente all\u0027ufficio del giudice che\nha emesso il provvedimento impugnato. \n Non vi sono dunque margini per tentare, per via interpretativa,\nuna correzione degli eccessi di formalismo regolatorio delle\ndisposizioni in esame, attesa la vincolativita\u0027 del testo normativo,\nche non autorizza a soluzioni diverse. Vanno a tal proposito\nrichiamate le affermazioni della stessa sentenza Sez. U, n.\n1626/2021, ... , secondo cui la valorizzazione delle regole del favor\nimpugnationis e del raggiungimento dello scopo «non puo\u0027 tradursi\nnell\u0027attribuzione al diritto vivente di una potesta\u0027 integrativa\ndella voluntas legis, ne\u0027 quindi consentire l\u0027individuazione di\ndiverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute\ndal legislatore», con l\u0027ulteriore precisazione per la quale e «in\npresenza di un univoco tenore letterale della norma deve ritenersi\nprecluso il ricorso ad un\u0027interpretazione \"adeguatrice\" e, nel caso\ndi dubbio circa la sua conformita\u0027 ai principi costituzionali o\nconvenzionali internazionali, si dovrebbe necessariamente lasciare\nspazio unicamente al sindacato di legittimita\u0027 costituzionale». \n 4. Si pone, allora, attesa l\u0027impossibilita\u0027 di interpretazioni\ncorrettive e conformi ai principi costituzionali, la questione di\nlegittimita\u0027 dell\u0027art. 87-bis, comma 7, lettera c), e comma 8,\ndecreto legislativo n. 150/2022 sotto il profilo della\nirragionevolezza e dell\u0027indebito sacrificio del diritto di difesa, in\nragione della consegna alla inammissibilita\u0027 dell\u0027atto di\nimpugnazione pur quando, nonostante l\u0027errore della parte nella\ntrasmissione per via telematica, esso sia pervenuto al giudice a quo,\ne quindi all\u0027organo individuato dalla legge, ben prima che siano\ndecorsi i termini per la sua presentazione. \n 5. La questione e\u0027 anzitutto rilevante. \n Nel presente caso, come riferito dal ricorrente e comunicato\ndalla cancelleria del Tribunale del riesame di Bologna, l\u0027atto di\nimpugnazione presentato da D. A. , un reclamo ai sensi dell\u0027art.\n69-bis, ordinanza pen., e\u0027 pervenuto a detto ufficio, mediante PEC,\nin data 11 novembre 2024, e nello stesso giorno e\u0027 stato stampato in\nforma cartacea e consegnato alla cancelleria del Magistrato di\nsorveglianza di Bologna mediante trasmissione brevi manu, avendo tale\nufficio la medesima sede della cancelleria del Tribunale di\nsorveglianza, ed essendo medesimo anche il personale addetto ai due\nuffici. \n Secondo tale comunicazione, percio\u0027, l\u0027atto di impugnazione e\u0027\npervenuto tempestivamente al giudice a quo, risultando rispettato,\nper quanto rilevabile dagli atti, il termine di impugnazione di dieci\ngiorni dall\u0027ultima notifica del provvedimento impugnato, effettuata\nin data 1° novembre 2024; non e\u0027 stata neppure indicata, dal giudice\nprocedente, la sussistenza di una diversa causa di inammissibilita\u0027\ndi detta impugnazione. \n La questione risulta, percio\u0027, rilevante, perche\u0027 la declaratoria\ndi incostituzionalita\u0027 della norma, nella parte in cui stabilisce\nl\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione per il vizio formale\nverificatosi, o nella sola parte in cui non esclude tale sanzione nel\ncaso in cui l\u0027atto, sebbene viziato, pervenga tempestivamente\nnell\u0027ufficio del giudice a quo, consentirebbe la trasmissione del\nreclamo al giudice ad quem ed il suo esame nel merito. \n 6. La questione e\u0027 anche non manifestamente infondata. Le norme,\nispirate ad un rigido formalismo, si pongono in contrasto con i\nprincipi del favor impugnationis, declinazione del diritto di difesa,\ne di ragionevolezza, espresso, per l\u0027aspetto che ora interessa, dalla\nsapiente valorizzazione del criterio del raggiungimento dello scopo\ndell\u0027atto, similmente a quanto il legislatore del codice dispone\nall\u0027art. 568, comma 5, codice di procedura penale, e all\u0027art. 184,\ncomma 1, codice di procedura penale, in tema di sanatoria delle\nnullita\u0027 delle citazioni e degli avvisi, e che sorregge\nl\u0027interpretazione, contenuta nella sentenza Sez. U, n. 1626/2021,\n..., sopra citata, dell\u0027art. 582, comma 2, cod. proc. pen., abrogato\ndallo stesso decreto legislativo n. 150/2022 e sostituito dall\u0027art.\n111-bis codice di procedura penale. \n Con l\u0027art. 87-bis, comma 7, lettera c), e comma 8, del decreto\nlegislativo n. 150/2022 si e\u0027 introdotta nell\u0027ordinamento una\ndisciplina che attribuisce una non giustificata prevalenza della\ncorrettezza formale dell\u0027atto, rectius delle sue modalita\u0027 di invio,\nrispetto alla sua correttezza sostanziale, in una materia attinente\nall\u0027esercizio dei diritti difensivi, facendo dipendere da un mero\nerrore, anche se di fatto sanato e pertanto privo di effettive\nconseguenze, la perdita del diritto di ottenere dal giudice\ndell\u0027impugnazione una pronuncia di merito. \n 6.1. Oggetto di violazione e\u0027 il principio di cui all\u0027art. 24\nCost. \n Non puo\u0027 sfuggire che la diversa disciplina, operante - come si\ne\u0027 detto - nei due diversi casi di un atto di impugnazione viziato,\ntutela adeguatamente il diritto di impugnazione delle parti a fronte\ndi un vizio sostanziale dell\u0027atto, mentre una pari tutela non e\u0027\naccordata per l\u0027ipotesi di un vizio formale, costituito dal mero\nerrore dell\u0027invio ad un indirizzo telematico sbagliato. \n Nel primo caso, l\u0027art. 568, comma 5, del codice di procedura\npenale, in applicazione del principio del favor impugnationis,\nimponendo la trasmissione dell\u0027atto al giudice competente, consente\ndi correggere l\u0027errore e di esaminare nel merito l\u0027impugnazione anche\nse essa e\u0027 stata presentata in modo sbagliato, salva la sussistenza\ndi altre cause di inammissibilita\u0027. Nel secondo caso, invece, l\u0027art.\n87-bis, commi 7, lettera c), e 8, decreto legislativo n. 150/2022\nimpone la declaratoria di inammissibilita\u0027, escludendo radicalmente\nl\u0027applicabilita\u0027 di tale principio anche in assenza delle cause\npreviste dall\u0027art. 591 del codice di procedura penale, e non\nprevedendo neppure l\u0027applicabilita\u0027 del principio di conservazione\ndegli atti, qualora l\u0027impugnazione sia pervenuta tempestivamente al\ngiudice competente a riceverla. \n Cio\u0027 si risolve in un grave vulnus per l\u0027impugnante, non\ngiustificato dalla diversita\u0027 degli errori da lui commessi, non\npotendo ritenersi il vizio formale piu\u0027 grave di un vizio\nsostanziale, tanto da risultare in ogni caso non sanabile. \n 6.2. Le disposizioni in esame violano contestualmente anche il\nprincipio di cui all\u0027art. 3 Cost. che stabilisce, oltre\nall\u0027uguaglianza di tutti i cittadini, il dovere del legislatore di\ndisciplinare in modo analogo situazioni analoghe, ovvero di non\ndisciplinare in modo irragionevolmente diverso situazioni che\nrichiedono una analoga tutela. \n Appaiono irragionevoli, infatti, l\u0027introduzione di una causa di\ninammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione penale per un vizio solo formale,\na fronte dell\u0027esistenza, nel codice di rito, di una norma che esclude\nuna simile inammissibilita\u0027 per un vizio sostanziale, oltre che\nl\u0027omessa previsione della insussistenza di tale inammissibilita\u0027\nquando l\u0027atto abbia, comunque, raggiunto il suo scopo. \n L\u0027invio dell\u0027atto di impugnazione a un indirizzo di posta\nelettronica certificata indicato dal DGSIA ma non riferibile\nall\u0027ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato costituisce un\nvizio solo formale, potendo essere dovuto ad un errore\nnell\u0027individuazione del giudice competente a ricevere l\u0027atto o del\nsuo indirizzo telematico, o addirittura solo ad una svista nella\nlettura o nella trascrizione dell\u0027indirizzo stesso, ma non pone dubbi\ncirca la volonta\u0027 del soggetto di proporre impugnazione al giudice\ncompetente. \n La diversa qualificazione dell\u0027impugnazione, perche\u0027 proposta ad\nun giudice non competente o con un mezzo diverso da quello stabilito,\ncostituisce invece un, vizio sostanziale dell\u0027atto, ma esso non\ncomporta la declaratoria di inammissibilita\u0027, perche\u0027 l\u0027art. 568,\ncomma 5, codice di procedura penale fa obbligo al giudice che lo ha\nerroneamente ricevuto di trasmetterlo, previa eventualmente la sua\ndiversa qualificazione, al giudice competente, il quale potra\u0027\nvalutare la sussistenza solo delle cause di inammissibilita\u0027 previste\ndall\u0027art. 591 del codice di procedura penale. \n Nel primo caso, pertanto, un atto di impugnazione corretto nella\nforma e nella sostanza, correttamente qualificato e indirizzato al\ngiudice competente, viene dichiarato inammissibile solo perche\u0027\ntrasmesso ad un indirizzo telematico diverso da quello indicato dal\nDGSIA. \n Nel secondo caso, un atto di impugnazione indirizzato al giudice\nnon competente, o qualificato erroneamente, e quindi viziato nella\nsua sostanza, produce i\u0027 suoi effetti, in applicazione del principio\ndel favor impugnationis, e deve essere fatto pervenire al giudice\ncompetente, il quale deve esaminarlo nel merito. \n L\u0027irragionevolezza di tale diversa disciplina emerge con evidenza\nnell\u0027ipotesi, verificatasi nel presente caso, in cui l\u0027atto di\nimpugnazione inviato ad un indirizzo telematico non corrispondente al\ngiudice a quo venga a questi trasmesso, e gli pervenga\ntempestivamente: mentre nel caso di un\u0027impugnazione indirizzata al\ngiudice non competente questa, se trasmessa tempestivamente a quello\ncompetente, ai sensi dell\u0027art. 568, comma 5, del codice di procedura\npenale, verra\u0027 esaminata e giudicata nel merito, l\u0027errore\nnell\u0027indirizzo telematico impone al giudice a quo di dichiararne\nl\u0027inammissibilita\u0027, benche\u0027 l\u0027atto abbia raggiunto il suo scopo,\npervenendo nel termine di legge al giudice a cui deve essere inviato. \n Questi non puo\u0027 neppure ritenere sussistente alcuna sanatoria, in\napplicazione del principio del raggiungimento dello scopo costituente\nla ratio di una norma quale l\u0027art. 184, comma 1, del codice di\nprocedura penale, perche\u0027 non prevista dal legislatore. \n Sotto altro profilo, appare irragionevole che la medesima\ntipologia di errore, quale l\u0027invio dell\u0027atto al giudice non indicato\ndalla legge, produca una conseguenza molto diversa se tale giudice\nnon e\u0027 competente ad esaminare nel merito l\u0027impugnazione, ovvero se\ntale giudice, piu\u0027 semplicemente, non e\u0027 competente a riceverla. \n E\u0027 irragionevole, pertanto, e percio\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3\nCost., la mancata previsione di una operativita\u0027 dei predetti\nprincipi del favor impugnationis e della conservazione dell\u0027atto che\nraggiunge il suo scopo, nell\u0027ipotesi di un atto di impugnazione\nviziato solo per un errore formale nella sua trasmissione ma\npervenuto tempestivamente al giudice a quo, mentre tali principi sono\napplicati dall\u0027ordinamento processuale nell\u0027ipotesi di un atto di\nimpugnazione che presenta un vizio sostanziale. \n La questione di costituzionalita\u0027 qui proposta per la violazione\ndell\u0027art. 3 Cost. appare, percio\u0027, non manifestamente infondata. \n 7. La questione deve ritenersi non manifestamente infondata anche\nse la norma contestata e\u0027 stata emessa, dal legislatore, in\napplicazione di un diverso principio costituzionale, quello del\ndiritto ad una ragionevole durata del processo, stabilito dall\u0027art.\n111, comma 2, Cost. \n I lavori preparatori del decreto legislativo n. 150/2022\nchiariscono che l\u0027intera normativa e\u0027 stata dettata in attuazione di\ntale principio, essendo finalizzata ad assicurare la celere\ndefinizione dei procedimenti giudiziari, anche mediante la\nsemplificazione di atti e procedure. \n L\u0027art. 87-bis, introdotto nel decreto legislativo n. 150/2022\ndall\u0027art. 5-quinquies del decreto-legge n. 162/2022, e\u0027 sicuramente\nfunzionale al rispetto del predetto principio, in quanto fornisce una\ndisciplina organica e dettagliata delle disposizioni transitorie in\nmateria di semplificazione delle attivita\u0027 di deposito di atti,\ndocumenti e istanze, applicabili sino alla piena operativita\u0027 del\nprocesso penale telematico, ed escludendo il dovere di trasmettere ad\naltri uffici gli atti di impugnazione pervenuti erroneamente esonera\nle cancellerie da un\u0027attivita\u0027 che comporta sicuramente un\nappesantimento e un rallentamento del loro lavoro. Il rispetto del\nprincipio costituzionale della ragionevole durata del processo non\npuo\u0027, pero\u0027, giustificare l\u0027introduzione di norme processuali che\nviolano altri principi di pari rango, quali quelli stabiliti dagli\narticoli 3 e 24 Cost. \n La costituzionalita\u0027 della norma indicata, inoltre, deve essere\nvalutata anche alla luce dei principi convenzionali internazionali.\nLa Corte europea dei diritti dell\u0027uomo riconosce agli Stati un ampio\nmargine di apprezzamento, che consente l\u0027imposizione di requisiti\nformali anche rigorosi per l\u0027ammissibilita\u0027 delle impugnazioni, ma a\ncondizione che tali requisiti non limitino l\u0027accesso del cittadino al\ngiudice in modo tale da pregiudicare in modo sostanziale il suo\ndiritto, pena la violazione dell\u0027art. 6, par. 1 della Convenzione EDU\n(vedi la decisione n. 55064/11 del 28 ottobre 2021, Succi c/Italia,\ned altre precedenti). \n Occorre percio\u0027 valutare se il rigido formalismo della disciplina\nintrodotta dall\u0027art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, decreto\nlegislativo n. 150/2022, con l\u0027impossibilita\u0027 anche solo di emendare\no sanare un vizio puramente formale, risulti porre un limite\neccessivo, oltre che ingiustificato, all\u0027esercizio del diritto a un\nequo processo, anche nei gradi di giudizio successivi al primo, se\nprevisti dall\u0027ordinamento dello Stato. \n\n \n P.Q.M. \n \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 87-bis, commi 7, lettera c) e\n8, decreto legislativo n. 150 del 2022, in riferimento agli articoli\n3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancisce\nl\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta\nelettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito\ndall\u0027indirizzo assegnato all\u0027ufficio che ha emesso il provvedimento\nimpugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine\nperentorio di proposizione. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio in corso. \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di\ncassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata\nai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso il 1° luglio 2025 \n \n Il Presidente: Santalucia \n \n \n Il Consigliere estensore: Masi","elencoNorme":[{"id":"63704","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero_legge":"150","descrizionenesso":"","legge_articolo":"87","specificaz_art":"bis","comma":"7","specificaz_comma":"lett c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art87"},{"id":"63705","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero_legge":"150","descrizionenesso":"","legge_articolo":"87","specificaz_art":"bis","comma":"8","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art87"}],"elencoParametri":[{"id":"80051","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80052","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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