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T.","prima_controparte":"Azienda Provinciale per i servizi sanitari per la Provincia autonoma di Trento","altre_parti":"T. S.","testo_atto":"N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 9 gennaio 2025 del Tribunale di Trento nel procedimento\ncivile promosso da S.T. contro  Azienda  provinciale  per  i  servizi\nsanitari per la Provincia autonoma di Trento. \n \nImpiego pubblico - Licenziamento - Tutela del lavoratore in  caso  di\n  licenziamento illegittimo - Indennita\u0027  risarcitoria  spettante  al\n  lavoratore   dipendente    di    una    pubblica    amministrazione\n  illegittimamente licenziato, il quale era assoggettato, nel periodo\n  immediatamente precedente all\u0027intimazione del  recesso,  al  regime\n  dell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex artt. 2, 4, comma  1,  e  11,\n  comma  5,  della  legge  n.   152   del   1968   -   Commisurazione\n  dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria all\u0027ultima retribuzione di riferimento\n  per  il  calcolo  dell\u0027indennita\u0027  premio  di  servizio,   anziche\u0027\n  all\u0027ultima  retribuzione  comprendente  tutti  i  compensi   aventi\n  carattere  continuativo  che  si  ricolleghino   alle   particolari\n  modalita\u0027 della prestazione in atto al momento  del  licenziamento,\n  ad esclusione degli emolumenti eventuali e di cui non sia certa  la\n  percezione,  nonche\u0027  di  quelli   aventi   normalmente   carattere\n  occasionale o eccezionale. \n- Decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   (Norme   generali\n  sull\u0027ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni\n  pubbliche), art. 63, comma 2, secondo (recte: terzo) periodo,  come\n  modificato  dall\u0027art.  21,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto\n  legislativo 25 maggio 2017, n.  75  (Modifiche  e  integrazioni  al\n  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli  articoli\n  16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,  comma\n  1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e  z),\n  della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia  di  riorganizzazione\n  delle amministrazioni pubbliche). \n\n\r\n(GU n. 7 del 12-02-2025)\n\r\n \n                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO \n                Sezione per le controversie di lavoro \n \n    Il giudice  istruttore,  in  funzione  di  giudice  unico,  dott.\nGiorgio Flaim, ha pronunciato in data  9  gennaio  2025  la  seguente\nordinanza \n \n                          Rilevato in fatto \n \n    §1 Il giudizio a quo con ricorso depositato in data  14  dicembre\n2021 T.S. - premesso: \n        di aver lavorato, con decorrenza  dal  ...,  alle  dipendenze\ndell\u0027Azienda provinciale per i  servizi  sanitari  per  la  Provincia\nautonoma  di  Trento,  in  esecuzione  di  un   contratto   a   tempo\nindeterminato e pieno, con inquadramento nella categoria di dirigente\nmedico e con incarico di direttore della struttura complessa ex  art.\n15, comma 6, 15-ter, comma 2 e 15-quinquies del  decreto  legislativo\n30  dicembre  1992,  n.  502,   costituita   dall\u0027«Unita\u0027   operativa\nostetricia e ginecologia» dell\u0027Ospedale di ... (...) nei periodi  ...\nprorogato al ..., ... e ...; \n        di essergli stato  intimato  dall\u0027azienda  datrice,  mediante\ncomunicazione via pec del ..., sanzione disciplinare  costituita  dal\n«licenziamento  senza  preavviso»,   in   relazione   agli   addebiti\ncontestati con comunicazione via pec  del  ...  -  proponeva  domanda\nvolta ad «accertare e dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 e/o la nullita\u0027 e/o\ncomunque annullare il licenziamento del  dott.  S.T.,  anche  perche\u0027\nintimato  per  motivi  discriminatori  o  per  un   motivo   illecito\ndeterminante; conseguentemente, condannare la convenuta,  in  persona\ndel proprio legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell\u0027art.  18\ndella legge n. 300/1970 e/o degli articoli 51, comma 2 e 63, comma  2\ndel  decreto  legislativo  n.   165/2001,   e   comunque   in   forza\ndell\u0027accertata  nullita\u0027  e/o  illegittimita\u0027  e/o  invalidita\u0027   del\nlicenziamento: \n        alla  reintegrazione  del  ricorrente  nel  posto  di  lavoro\nprecedentemente  occupato,  con  mansioni  di  direttore  dell\u0027UO  di\nostetricia e ginecologia dell\u0027Ospedale ... di ...; \n        al risarcimento del danno economico dal ricorrente patito per\nl\u0027illegittimita\u0027   del   licenziamento,   stabilendo    un\u0027indennita\u0027\ncommisurata alla retribuzione globale di fatto  percepita  nel  corso\ndel rapporto e sino al licenziamento, e cio\u0027 a far data dal ...  sino\na quello della effettiva reintegrazione e, comunque non  inferiore  a\ncinque mensilita\u0027  oltre  gli  eventuali  aumenti  contrattuali,  gli\ninteressi legali e la rivalutazione monetaria dal  dovuto  al  saldo,\nsulla base di un tallone mensile pari a lordi euro 14.859,63; \n        al  versamento  presso  la  competente  gestione   INPS   dei\ncontributi previdenziali dalla data di recesso sino  a  quella  della\neffettiva reintegrazione». \n    ii)  Con  sentenza  non  definitiva  del  14  settembre  2023  il\nTribunale di Trento, tra l\u0027altro: \n        accertava l\u0027illegittimita\u0027, per difetto  della  giusta  causa\naddotta, del «licenziamento senza preavviso» intimato  al  ricorrente\ndall\u0027azienda datrice in data ...; \n        disponeva  l\u0027applicazione  della  tutela  rimediale  prevista\ndall\u0027art. 63, comma 2, secondo periodo  del  decreto  legislativo  30\nmarzo 2001, n. 165, come modificato dall\u0027art. 21, comma 1, lettera a)\ndel decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75  (annullamento  del\nlicenziamento, reintegrazione del lavoratore  nel  posto  di  lavoro,\npagamento  di  un\u0027indennita\u0027  risarcitoria   commisurata   all\u0027ultima\nretribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine\nrapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento  fino\na quello dell\u0027effettiva reintegrazione,  e  comunque  in  misura  non\nsuperiore alle ventiquattro mensilita\u0027, dedotto quanto il  lavoratore\nabbia percepito per lo svolgimento di altre attivita\u0027 lavorative). \n    §2 La questione, ancora controversa, afferente alla  liquidazione\ndell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni  cagionati  dal  licenziamento\nillegittimo. \n    A seguito delle deduzioni svolte dalle parti successivamente alla\nsentenza  non  definitiva  (in  particolare  nelle  note  autorizzate\ndepositate dal lavoratore ricorrente in data 30 ottobre 2023,  pagine\n1 e 2, in data 21 febbraio 2024, pag. da 3 a 8, e in data 6  dicembre\n2024 da pag. 4 a 10, e dall\u0027azienda datrice in data 20 novembre 2023,\npagine 3 e 4, in data 8 aprile 2024 pag. da  5  a  14  e  in  data  9\ndicembre 2024  pag.  da  1  a  3)  rimane  controversa  la  questione\nafferente alla liquidazione dell\u0027indennita\u0027  risarcitoria  dei  danni\ncagionati dal licenziamento illegittimo, in relazione al periodo  dal\ngiorno del licenziamento fino a quello dell\u0027effettiva reintegrazione; \nA) la posizione del lavoratore ricorrente. \n    Ad  avviso  del  lavoratore  ricorrente  T.S.  il  parametro,  da\nutilizzare ai fini della  liquidazione  dell\u0027indennita\u0027  risarcitoria\ndei danni cagionati dal licenziamento, e\u0027 rappresentato dalla «ultima\nretribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine\nrapporto» come prescrive testualmente l\u0027art.  63,  comma  2,  secondo\nperiodo del decreto legislativo n. 165/2001 (1) . \n    In particolare, a suo dire, la retribuzione  utile  ai  fini  del\ncalcolo del  trattamento  di  fine  rapporto  -  da  applicare  quale\nparametro per la liquidazione dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria del  danno\ncagionato al  ricorrente  dal  licenziamento  illegittimo  -  sarebbe\ncostituita -  in  ragione  del  disposto  ex  art.  1,  comma  2  (2)\ndell\u0027allegato 4) («Regolamentazione del trattamento di fine rapporto,\ndelle  anticipazioni  sul  trattamento  di  fine  rapporto  e   della\nprevidenza complementare») al CCPL  per  il  personale  del  comparto\nsanita\u0027 -  area  dei  dirigenti  medici,  veterinari,  odontoiatri  e\nsanitari dell\u0027Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi  i\ndirigenti delle  professioni  sanitarie  25  settembre  2006  per  il\nquadriennio  giuridico  2002/2005  -  bienni  economici  2002-2003  e\n2004-2005 - dalla «retribuzione corrisposta ai dirigenti medesimi, ad\nesclusione delle seguenti voci: \n        indennita\u0027 di missione e di trasferimento; \n        rimborsi spese di missione e di trasferimento; \n        compensi  in  natura  per  la  quota   non   assoggettata   a\ncontribuzione; \n        retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti; \n        assegno per il nucleo familiare»; \nlo conferma, a detta del ricorrente, il disposto ex art.  9,  L.P.  3\nfebbraio 1997, n. 2, il quale prescrive: «Per il personale assunto  a\npartire dal 1° gennaio  1996  il  trattamento  di  fine  rapporto  e\u0027\ndisciplinato dall\u0027art. 2120 del codice civile e dalla  contrattazione\ncollettiva provinciale con riferimento a quanto previsto dall\u0027art. 2,\ncomma 6, della legge 8 agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema\npensionistico obbligatorio e complementare)». \n    Di conseguenza, secondo il ricorrente, l\u0027indennita\u0027  risarcitoria\na lui spettante ammonta (come da conteggi depositati all\u0027udienza  del\n18 luglio 2024): \n        dal ... fino al ... ad  euro  276.485,31  (somma  determinata\nsulla  base  della  media  mensile,  pari  a  euro  14.454,22,  delle\nretribuzioni percepite dal ricorrente nei  mesi  lavorati  nel  2021,\nimmediatamente prima del licenziamento, escluse, ai sensi dell\u0027art. 1\ndell\u0027allegato 4) al CCPL cit., soltanto  le  voci  di  indennita\u0027  di\nmissione  e  di  trasferimento,  rimborsi  spese  di  missione  e  di\ntrasferimento, compensi in natura per la  quota  non  assoggettata  a\ncontribuzione, retribuzione  sostitutiva  di  ferie  e  recuperi  non\ngoduti, assegno per il nucleo familiare; \n        di cui: \n          in riferimento al periodo dal ... al ..., euro (14.454,22×7\nmesi \u003d) 113.706,60 quale retribuzione persa; \n          in  riferimento  al  periodo   dal   ...   al   ...,   euro\n(14.454,22×6,5  mesi  \u003d)  93.952,43,  dedotto  quanto  percepito  dal\nricorrente per lo svolgimento di altre attivita\u0027 lavorative,  pari  a\neuro 32.484,46; differenza retributiva persa pari a euro 61.467,97; \n          in  riferimento  al   periodo   dall\u0027...   al   ...,   euro\n(14.454,22×9 mesi e diciannove giorni \u003d) 127.799,59;  dedotto  quanto\npercepito dal  ricorrente  per  lo  svolgimento  di  altre  attivita\u0027\nlavorative, pari a 56.046,04; differenza  retributiva  persa  pari  a\neuro 71.753,55; \n          totale retribuzione perse euro (113.706,60  +  93.952,43  +\n61.467,97 \u003d) 246.928,12;  totale  retribuzioni  perse  maggiorate  di\nrivalutazione e interessi euro (133.555,00 + 67.879,57 + 75.050,74 \u003d)\n276.485,31). \nB) la posizione della datrice di lavoro convenuta. \n    La datrice Azienda provinciale per i servizi sanitari, dal  canto\nsuo, nega che nella vicenda in esame possa  trovare  applicazione  la\nnorma ex art. 1, comma 2 dell\u0027allegato 4) al CCPL cit., invocata  dal\nricorrente, non avendo egli aderito a  Laborfonds,  circostanza  che,\nalla luce del disposto di cui al comma precedente (3)  ,  rappresenta\nun presupposto a tal fine necessario. \n    Quindi  il  ricorrente,  quale  dipendente   di   amministrazione\npubblica gia\u0027 alla data del 31 dicembre 1995 (essendo  stato  assunto\nin data ...), non aderente a Laborfonds, sarebbe assoggettato: \n        1) alla disciplina ex art. 2, commi  6  e  7  della  legge  8\nagosto 1995, n. 335 (4)  ed  ex  art.  4,  comma  1  «Accordo  quadro\nnazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di  previdenza\ncomplementare per i dipendenti pubblici» del 29 luglio 1999, il quale\ndispone: \n          «1)  il  TFR  si  calcola  applicando  i  criteri  previsti\ndall\u0027art.  2120  del  codice  civile  sulle   seguenti   voci   della\nretribuzione: \na) l\u0027intero stipendio tabellare; \nb) l\u0027intera indennita\u0027 integrativa speciale; \nc) la retribuzione individuale di anzianita\u0027; \nd) la tredicesima mensilita\u0027; \ne) gli  altri  emolumenti  considerati  utili  ai  fini  del  calcolo\ndell\u0027indennita\u0027 di fine servizio comunque denominata ai  sensi  della\npreesistente normativa; \n          2) ulteriori voci retributive potranno  essere  considerate\nnella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica,\ncon riferimento  ai  settori  interessati,  i  complessivi  andamenti\nprogrammati  sia  della  spesa  corrente,  sia  delle  condizioni  di\nbilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali»; \n        2) in relazione  al  punto  1),  lettera  e)  della  predetta\nclausola - alla disciplina ex art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n.\n1077 (5) ed ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge 8\nmarzo 1968, n. 152 (6) , secondo cui sono utili gli emolumenti  fissi\ne continuativi o ricorrenti ogni anno,  che  costituiscono  la  parte\nfondamentale della retribuzione tassativamente individuati  nell\u0027art.\n11 della legge n. 152/1968; \n        3) all\u0027art. 93, CCPL cit., il quale prevede che la  parte  di\ntrattamento fondamentale della retribuzione (costituente la  base  di\ncomputo dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio) e\u0027 composta dalle  seguenti\nvoci: \n          stipendio tabellare; \n          indennita\u0027 sanitaria provinciale; \n          indennita\u0027 integrativa speciale,  confermata  nella  misura\nattualmente percepita, salvo quanto disposto dall\u0027art. 95; \n          retribuzione individuale di anzianita\u0027, ove acquisita; \n          indennita\u0027 di specificita\u0027 medico-veterinaria; \n          retribuzione di posizione minima contrattuale  -  di  parte\nfissa e variabile - prevista dagli articoli  da  99  a  102  e  dagli\narticoli 108 e 109 in relazione al rapporto di lavoro in  atto,  sino\nal 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di  posizione\nminima contrattuale unificata ai sensi degli articoli 104 e 105; \ninvece il trattamento  accessorio  (estraneo  alla  base  di  computo\ndell\u0027indennita\u0027 di fine servizio) e\u0027 composto dalle seguenti voci: \n        retribuzione di  posizione  -  parte  variabile  aziendale  -\neccedente il minimo contrattuale  di  cui  alla  tabella  costituente\nl\u0027allegato 1) al CCPL 20 maggio 2002  sulla  base  della  graduazione\ndelle funzioni, ove spettante; \n        indennita\u0027 di incarico di direzione di  struttura  complessa,\nai sensi dell\u0027art. 83  del  C.C.P.L.  20  maggio  2002  e  indennita\u0027\naggiuntiva di cui all\u0027art. 98; \n        retribuzione di risultato, ai sensi dell\u0027art. 122, comma 6; \n        retribuzione legata alle particolari  condizioni  di  lavoro,\nove spettante; \n        specifico  trattamento  economico  ove  in  godimento   quale\nassegno personale (ai sensi dell\u0027art. 81, commi 3 o  5,  C.C.P.L.  20\nmaggio 2002). \n    Ad avviso dell\u0027azienda convenuta non  puo\u0027  trovare  applicazione\nnella vicenda nemmeno l\u0027art. 9, comma 1, L.P. 2/1997,  pure  invocato\ndal ricorrente, in quanto, come ha precisato l\u0027art. 44, comma 2, L.P.\n23 luglio 2010, n. 16 (7) , la dirigenza  medica  e\u0027  sottratta  alla\ndisciplina normativa provinciale in materia  di  personale,  restando\nassoggettata alle disposizioni di legge nazionale. \n    Di  conseguenza,  secondo   l\u0027azienda   convenuta,   l\u0027indennita\u0027\nrisarcitoria  spettante  al  ricorrente  ammonta  (come  da  conteggi\nallegati alle note depositate in data 8 aprile 2024): \n        dal ... fino al ... ad  euro  118.366,00  (somma  determinata\nsulla base dell\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto, pari a euro 9.477,88, comprensiva delle\nvoci ex art. 93, n. 1, CCPL  cit.,  che  compongono  la  parte  della\nretribuzione riguardante il trattamento fondamentale e,  quindi,  con\nesclusione di quelle ex art. 93, n. 2, CCPL cit., che  compongono  la\nparte della retribuzione riguardante il  trattamento  accessorio;  in\nrelazione  al  periodo  dal  ...  al  ...  retribuzioni   perse   per\ncomplessivi euro 227.469,12; \n        dedotto quanto percepito dal ricorrente per lo svolgimento di\naltre attivita\u0027 lavorative, pari a euro  88.722,69;  risarcimento  al\nnetto  del  percepito  euro  129.268,55;  con  la  maggiorazione  per\nrivalutazione pari a euro 17.451,25; interessi pari a euro  7.002,27;\nritenuta IRPEF tassazione separata di euro 35.356,08); \noppure \n        per il periodo di ventiquattro mesi ad euro 120.629,62 (somma\ndeterminata  sulla   base   dell\u0027ultima   retribuzione   mensile   di\nriferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,  pari  a\neuro 9.477,88, comprensiva delle voci ex art. 93, n.  1,  CCPL  cit.,\nche compongono la parte della retribuzione riguardante il trattamento\nfondamentale e, quindi, con esclusione di quelle ex art.  93,  n.  2,\nCCPL cit. che compongono la parte della retribuzione  riguardante  il\ntrattamento accessorio; in relazione a  un  periodo  di  ventiquattro\nmesi, retribuzioni perse per  complessivi  euro  227.469,12;  dedotto\nquanto percepito dal ricorrente per lo svolgimento di altre attivita\u0027\nlavorative,  pari  a  euro  95.728,45;  risarcimento  al  netto   del\npercepito  euro  131.740,67;  maggiorazione  per  rivalutazione  euro\n17.784,99; interessi legali euro 7.136,18; ritenuta IRPEF  tassazione\nseparata  di  euro  36.032,22);  quest\u0027ultimo  conteggio   e\u0027   stato\naggiornato in ordine  a  rivalutazione  (euro  18.707,18),  interessi\n(euro  12.229,47)  e  ritenuta  IRPEF   tassazione   separata   (euro\n37.415,78) alla data del  30  settembre  2024,  con  incremento  fino\nall\u0027importo di euro 125.261,54, il quale, come da atto depositato dal\nricorrente in data 30  ottobre  2024,  e\u0027  stato  offerto,  ai  sensi\ndell\u0027art.  1220  del  codice  civile,   dall\u0027azienda   convenuta   al\nricorrente. \nC) l\u0027esame delle deduzioni svolte dalle parti. \n    a) Emerge per tabulas (curriculum vitae predisposto dallo  stesso\nricorrente) che il ricorrente e\u0027 persona gia\u0027 occupata alla data  del\n31 dicembre 1995. \n    b) L\u0027art. 2, comma 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede: \n        «La  contrattazione  collettiva  nazionale,  nell\u0027ambito  dei\nsingoli comparti, definisce, altresi\u0027,  ai  sensi  del  comma  6,  le\nmodalita\u0027 per  l\u0027applicazione,  nei  confronti  dei  lavoratori  gia\u0027\noccupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in  materia\ndi trattamento di fine rapporto. Trova applicazione  quanto  previsto\ndal secondo periodo  del  comma  6  in  materia  di  disposizioni  di\nesecuzione»; \nil precedente comma 6 dispone: \n        «La contrattazione collettiva nazionale in  conformita\u0027  alle\ndisposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio  1993,\nn.  29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   definisce,\nnell\u0027ambito dei singoli comparti,  entro  il  30  novembre  1995,  le\nmodalita\u0027 di attuazione di quanto previsto dal  comma  5  (8)  ,  con\nriferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva  e\ncontributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di\ncui all\u0027art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.\n124, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  disciplinante  le\nforme pensionistiche complementari. Con decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  funzione\npubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e  con  il  Ministro\ndel lavoro  e  della  previdenza  sociale,  entro  trenta  giorni  si\nprovvede a dettare norme di esecuzione di quanto  definito  ai  sensi\ndel primo periodo del presente comma». \n    La contrattazione collettiva nazionale di cui al primo periodo si\nidentifica nello «Accordo quadro nazionale in materia di  trattamento\ndi fine rapporto e  di  previdenza  complementare  per  i  dipendenti\npubblici», stipulato in data 29 luglio 1999, il quale: \n        all\u0027art. 2, comma 3, dispone: \n          «I dipendenti gia\u0027 in servizio alla data  del  31  dicembre\n1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l\u0027opzione prevista\ndall\u0027art. 59,  comma  56  della  legge  n.  449/1997  richiedendo  la\ntrasformazione dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio  comunque  denominata\nin TFR, con gli effetti di cui all\u0027art. 3. Il termine  per  l\u0027opzione\ne\u0027  fissato  in  coincidenza  con   la   scadenza   del   quadriennio\ncontrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del  termine  stesso,\nche  le  parti  potranno  concordare.  Per  i  dipendenti   che   non\neserciteranno l\u0027opzione restera\u0027 fermo, con  le  regole  attuali,  il\nvigente trattamento di fine servizio»; \n        all\u0027art. 4, comma 1, prevede: \n          «1)  il  TFR  si  calcola  applicando  i  criteri  previsti\ndall\u0027art.  2120  del  codice  civile  sulle   seguenti   voci   della\nretribuzione: \na) l\u0027intero stipendio tabellare; \nb) l\u0027intera indennita\u0027 integrativa speciale; \nc) la retribuzione individuale di anzianita\u0027; \nd) la tredicesima mensilita\u0027; \ne) gli  altri  emolumenti  considerati  utili  ai  fini  del  calcolo\ndell\u0027indennita\u0027 di fine servizio comunque denominata ai  sensi  della\npreesistente normativa; \n          2) ulteriori voci retributive potranno  essere  considerate\nnella contrattazione di comparto»; \n    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al\nsecondo  periodo  si  identifica  nel  decreto  del  Presidente   del\nConsiglio dei ministri 20 dicembre 1999  (che  contiene  disposizioni\nriguardanti i dipendenti gia\u0027 in servizio alla data del  31  dicembre\n1995 e quelli di cui all\u0027art. 2, comma 2, accordo 29 luglio 1999  che\nhanno richiesto la trasformazione dell\u0027indennita\u0027  di  fine  servizio\ncomunque denominata in TFR). \n    Occorre  anche  considerare  -  costituendo   l\u0027azienda   datrice\nconvenuta un ente strumentale  della  Provincia  autonoma  di  Trento\n(art. 27, L.P. 23 luglio 2010, n. 16)  e,  quindi,  alla  luce  della\ncompetenza legislativa esclusiva attribuita alla  Provincia  autonoma\ndi Trento dall\u0027art. 8, statuto autonomia in  materia  di  ordinamento\ndel personale degli uffici provinciali - la contrattazione collettiva\nprovinciale (articoli 1-bis e 54, L.P. 3 aprile 1997, n. 7). \n    In proposito l\u0027art. 1  dell\u0027allegato  4)  («Regolamentazione  del\ntrattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento  di\nfine rapporto e della  previdenza  complementare»)  al  CCPL  per  il\npersonale  del  comparto  sanita\u0027  -  area  dei   dirigenti   medici,\nveterinari, odontoiatri e sanitari  dell\u0027azienda  provinciale  per  i\nservizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie 25\nsettembre 2006  per  il  quadriennio  giuridico  2002/2005  -  bienni\neconomici 2002-2003 e 2004-2005 prevede: \n        «1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001  nei  confronti  del\npersonale con contratto a tempo indeterminato  gia\u0027  in  servizio  al\n31.12.2000 che aderisce a Laborfonds cessa di essere applicato  l\u0027IPS\ne si applica il TFR secondo la disciplina prevista  dal  decreto  del\nPresidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999. \n        2. A decorrere dalle retribuzioni pagate dal 1° gennaio 2007,\nai  fini  del  calcolo  dell\u0027accantonamento  annuo  per  il  TFR  dei\ndirigenti  iscritti  a  Laborfonds  e\u0027  considerata  la  retribuzione\ncorrisposta ai dirigenti medesimi, ad esclusione delle seguenti voci: \n          indennita\u0027 di missione e di trasferimento; \n          rimborsi spese di missione e di trasferimento; \n          compensi  in  natura  per  la  quota  non  assoggettata   a\ncontribuzione; \n          retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti; \n          assegno per il nucleo familiare». \n    c) Il ricorrente non ha allegato (e tanto  meno  documentato)  di\naver  aderito  a  Laborfonds,  e  cosi\u0027  di   aver   determinato   la\ntrasformazione   dell\u0027indennita\u0027   di   fine   servizio,   denominata\nindennita\u0027 premio di servizio (IPS), in trattamento di fine rapporto,\ncome prevede il comma 1 dell\u0027art. 1 dell\u0027allegato 4) al CCPL cit. \n    Inoltre  l\u0027azienda  convenuta  ha  evidenziato  come  la  mancata\nadesione del ricorrente a Laborfonds emerga: \n        dalla richiesta di  liquidazione  delle  competenze  di  fine\nservizio indirizzata dal ricorrente all\u0027amministrazione  e  all\u0027INPS,\nmentre, se avesse aderito a Laborfonds, la sua istanza sarebbe  stata\nindirizzata  al  medesimo  in   quanto   soggetto   competente   alla\nliquidazione del TFR (allegato 4 CCPL cit.); \n        dal fatto che  l\u0027azienda  convenuta  non  versa  alcunche\u0027  a\nLaborfonds per il ricorrente. \n    Da ultimo nelle note finali autorizzate,  che  ha  depositato  in\ndata  6  dicembre  2024,   parte   ricorrente   non   ha   contestato\nspecificamente la circostanza, allegata  dall\u0027azienda  datrice  nelle\nnote depositate in data 8 aprile 2024, secondo cui il lavoratore  non\ne\u0027 iscritto a Laborfonds. \n    Quindi non puo\u0027 essere condiviso l\u0027assunto  di  parte  ricorrente\nsecondo cui - ai fini della liquidazione dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria\nex art. 63 comma  2,  secondo  periodo  del  decreto  legislativo  n.\n165/2001, a lui spettante e in particolare  per  quanto  concerne  la\ndeterminazione del parametro dell\u0027«ultima retribuzione di riferimento\nper il  calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto»  -  troverebbe\napplicazione il disposto ex art. 1, comma 2 dell\u0027allegato 4) al  CCPL\ncit. (il quale prescrive: «A decorrere dalle retribuzioni pagate  dal\n1° gennaio 2007, ai fini del calcolo dell\u0027accantonamento annuo per il\nTFR  dei  dirigenti  iscritti  a   Laborfonds   e\u0027   considerata   la\nretribuzione corrisposta ai dirigenti medesimi, ad  esclusione  delle\nseguenti voci: indennita\u0027 di missione e  di  trasferimento;  rimborsi\nspese di missione e di trasferimento; compensi in natura per la quota\nnon assoggettata a contribuzione; retribuzione sostitutiva di ferie e\nrecuperi non goduti; assegno per il nucleo familiare»). \n    Infatti questa stessa norma collettiva  precisa  nitidamente,  al\ncomma 1 («A decorrere dal 1° gennaio 2001 nei confronti del personale\ncon contratto a tempo indeterminato gia\u0027 in servizio al  31  dicembre\n2000 che aderisce a Laborfonds cessa di essere applicato l\u0027IPS  e  si\napplica il  TFR  secondo  la  disciplina  prevista  dal  decreto  del\nPresidente  del  Consiglio  dei  ministri  20  dicembre  1999»),  che\nsoltanto per coloro che hanno aderito a Laborfonds  viene  a  cessare\nl\u0027indennita\u0027 premio  di  servizio  (IPS)  nonche\u0027  inizia  a  trovare\napplicazione il trattamento di fine  servizio  e,  quindi,  anche  la\nnozione di retribuzione di cui al  comma  2  rilevante  ai  fini  del\ncalcolo dell\u0027accantonamento annuo per il trattamento di fine rapporto\ndei dirigenti iscritti a Laborfonds. \n    d) Dal canto suo l\u0027azienda convenuta  sostiene  che,  in  ragione\ndella  mancata  adesione   del   ricorrente   a   Laborfonds,   trova\napplicazione - sempre  ai  fini  della  liquidazione  dell\u0027indennita\u0027\nrisarcitoria ex  art.  63,  comma  2,  secondo  periodo  del  decreto\nlegislativo n. 165/2001, a lui spettante e in particolare per  quanto\nconcerne la determinazione del parametro della  «ultima  retribuzione\ndi riferimento per il calcolo del trattamento  di  fine  rapporto»  -\nl\u0027art. 4,  comma  1  ex  «Accordo  quadro  nazionale  in  materia  di\ntrattamento di fine rapporto e  di  previdenza  complementare  per  i\ndipendenti pubblici» del 29 luglio 1999, secondo cui: \n        «1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall\u0027art.\n2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione: \n          a) l\u0027intero stipendio tabellare; \n          b) l\u0027intera indennita\u0027 integrativa speciale; \n          c) la retribuzione individuale di anzianita\u0027; \n          d) la tredicesima mensilita\u0027; \n          e) gli altri  emolumenti  considerati  utili  ai  fini  del\ncalcolo dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio comunque denominata ai sensi\ndella preesistente normativa». \n        Inoltre, in riferimento alla previsione di cui a quest\u0027ultima\nlettera, l\u0027azienda convenuta «precisa che ai sensi dell\u0027art. 15 della\nlegge n. 1077/1959 e degli articoli 4 e 11 della legge n. 152/1968 (e\ncome chiarito dalla Suprema  corte  di  cassazione)  sono  utili  gli\nemolumenti  fissi  e  continuativi  o  ricorrenti   ogni   anno   che\ncostituiscono la parte fondamentale della retribuzione tassativamente\nindividuati nel citato art. 11». \n    A quest\u0027ultimo  proposito  richiama  l\u0027art.  93,  CCPL  cit.  che\ndistingue tra parte fondamentale (a detta della  convenuta  utile  ai\nfini della determinazione dell\u0027indennita\u0027 premio di servizio) e parte\naccessoria (a detta della convenuta non utile a quegli stessi  fini),\ndi talche\u0027: \n        ricomprende  nel  parametro  dell\u0027«ultima   retribuzione   di\nriferimento  per  il  calcolo  del  trattamento  di  fine   rapporto»\nstipendio tabellare,  indennita\u0027  sanitaria  provinciale,  indennita\u0027\nintegrativa speciale, confermata nella misura attualmente  percepita,\nsalvo quanto  disposto  dall\u0027art.  95,  retribuzione  individuale  di\nanzianita\u0027,    ove    acquisita,    indennita\u0027    di     specificita\u0027\nmedico-veterinaria, retribuzione di posizione minima  contrattuale  -\ndi parte fissa e variabile - prevista dagli articoli da 99  a  102  e\ndagli articoli 108 e 109 in relazione al rapporto di lavoro in  atto,\nsino al 30 dicembre 2003.  Dal  31  dicembre  2003,  retribuzione  di\nposizione minima contrattuale unificata ai sensi degli articoli 104 e\n105; \n        mentre esclude dal  parametro  medesimo  la  retribuzione  di\nposizione variabile  aziendale,  la  retribuzione  di  posizione  per\ndifferenza sui minimi, la retribuzione di risultato e l\u0027indennita\u0027 di\ndirezione di dipartimento. \n    Neppure questi assunti possono essere condivisi quanto meno nella\nparte in cui anche la societa\u0027 convenuta invoca l\u0027applicazione di una\nnorma collettiva (l\u0027art. 4, comma 1, ex «Accordo quadro nazionale  in\nmateria di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare\nper i dipendenti pubblici» del 29 luglio 1999), la quale concerne  il\ntrattamento di fine  rapporto  che  i  dipendenti  pubblici  gia\u0027  in\nservizio alla  data  del  31  dicembre  1995  (quale  il  ricorrente)\nmaturano soltanto qualora abbiano richiesto, ai sensi del  precedente\nart. 2, comma 3, la «trasformazione dell\u0027indennita\u0027 di fine  servizio\ncomunque denominata in TFR», scelta  questa  che,  come  allegato  in\nprimo luogo proprio dalla stessa convenuta, invece il ricorrente  non\nha compiuto, omettendo di aderire a Laborfonds. \n    e) In tutta evidenza si pone nella vicenda in esame una  delicata\nquestione di diritto, che, almeno per quanto consta  allo  scrivente,\nnon  risulta  essere  stata  esaminata   funditus   da   dottrina   e\ngiurisprudenza: \n        se l\u0027indennita\u0027 risarcitoria ex art.  63,  comma  2,  secondo\nperiodo del decreto legislativo n. 165/2001, spettante al  dipendente\npubblico, illegittimamente licenziato, che non aveva  optato  per  la\ntrasformazione dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio (comunque denominata)\nnel  trattamento  di  fine   rapporto,   debba   essere   commisurata\nall\u0027«ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del\ntrattamento di fine rapporto», come prescrive letteralmente la norma,\no, piuttosto, occorra considerarsi che il lavoratore licenziato stava\nmaturando l\u0027indennita\u0027 di fine servizio comunque denominata. \n    Le tesi sostenute  dalle  parti,  pur  pervenendo  a  conclusioni\ncontrastanti, propendono entrambe per la prima delle  due  soluzioni,\ncui giungono, pero\u0027, mediante - oltre, come si e\u0027  gia\u0027  evidenziato,\nall\u0027applicazione di norme, seppur diverse,  ma  ambedue  inconferenti\nrispetto alla  situazione  del  ricorrente  in  quanto  riservate  ai\ndipendenti pubblici che (diversamente dal ricorrente)  hanno  chiesto\nla trasformazione dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio nel trattamento di\nfine servizio - l\u0027attribuzione di rilievo a  emolumenti  che  mai  il\nricorrente percepira\u0027 alla cessazione del rapporto di lavoro: \n        ne\u0027 il trattamento di fine  rapporto  ex  art.  1,  comma  2,\nallegato 4) al CCPL cit. indicato dal ricorrente, ne\u0027 il  trattamento\ndi fine rapporto ex art. 4, comma 1,  accordo  29  luglio  1999  cit.\nindicato dall\u0027azienda convenuta; \n        cio\u0027 per la semplice  ragione  che  al  ricorrente  spettera\u0027\nl\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi\n5 e 6  della  legge  n.  152/1968,  non  avendone  mai  richiesto  la\ntrasformazione nel trattamento di fine rapporto. \n    Di contro il legislatore, al  fine  del  computo  dell\u0027indennita\u0027\nrisarcitoria dei danni cagionati dal  licenziamento  illegittimo,  ha\nsempre considerato lo stato di fatto e diritto in cui si  trovava  il\nrapporto di lavoro tra le parti nel periodo immediatamente precedente\nl\u0027intimazione del licenziamento. \n    Cio\u0027 e\u0027 avvenuto sia quando, a tal fine, ha previsto il parametro\ndella «retribuzione globale di fatto» (art. 18  St.  Lav.  nel  testo\nvigente commi 2, 3, 4, 5 e 6),  sia  quando,  allo  stesso  fine,  ha\nintrodotto il parametro della «retribuzione  di  riferimento  per  il\ncalcolo del trattamento di fine rapporto» (articoli 2, 3, 4 e  6  del\ndecreto legislativo 5 marzo 2015, n. 23), come determinata  dall\u0027art.\n2120,  comma  2  del  codice  civile,  secondo  cui  «salvo   diversa\nprevisione dei contratti collettivi la retribuzione  annua,  ai  fini\ndel comma precedente [ossia ai fini del calcolo  del  TFR]  comprende\ntutte le somme, compreso l\u0027equivalente delle prestazioni  in  natura,\ncorrisposte in dipendenza  del  rapporto  di  lavoro,  a  titolo  non\noccasionale e con esclusione di quanto e\u0027  corrisposto  a  titolo  di\nrimborso spese»). \n    Sebbene sia stato anche sostenuto che in realta\u0027 non  vi  e\u0027  una\nrilevante differenza fra retribuzione come base di calcolo per il TFR\ne retribuzione globale di fatto perche\u0027 la seconda viene spesso presa\ndalla giurisprudenza come  base  di  calcolo  della  prima  -  appare\ncondivisibile l\u0027opinione dottrinale secondo cui la portata innovativa\ndel parametro consiste nel collegare la tutela risarcitoria in favore\ndel lavoratore (e il corrispettivo costo per il datore)  alle  scelte\ncompiute dalla contrattazione collettiva in ordine all\u0027individuazione\ndegli elementi retributivi da inserire nel calcolo del trattamento di\nfine rapporto. \n    Alla luce di queste considerazioni appare necessario interpretare\nl\u0027art. 63, comma  2,  secondo  periodo  del  decreto  legislativo  n.\n165/2001  -  per  ragioni  di   ordine   sistematico,   non   essendo\nl\u0027interpretazione  letterale  sufficiente  ad  individuare,  in  modo\nchiaro ed univoco, il significato e la  connessa  portata  precettiva\ndella norma (Cassazione 4 ottobre 2018, n. 24165; Cassazione 6 aprile\n2001, n. 5128) - nel senso che l\u0027indennita\u0027 risarcitoria - spettante,\nin virtu\u0027 del disposto ex art.  63,  comma  2,  secondo  periodo  del\ndecreto legislativo n. 165/2001, al lavoratore alle dipendenze di una\npubblica amministrazione illegittimamente licenziato  -  deve  essere\ncommisurata: \n        all\u0027ultima retribuzione di riferimento  per  il  calcolo  del\ntrattamento di fine rapporto concretamente a lui  spettante,  qualora\negli  fosse  assoggettato,  nel  periodo  immediatamente   precedente\nl\u0027intimazione  del  recesso,  al   regime   giuridico   proprio   del\ntrattamento di fine rapporto ex art. 2120 del codice civile; \n        all\u0027ultima  retribuzione  di  riferimento  per   il   calcolo\ndell\u0027indennita\u0027 di  fine  servizio  concretamente  a  lui  spettante,\nqualora  egli  fosse   assoggettato,   nel   periodo   immediatamente\nprecedente l\u0027intimazione del recesso,  al  regime  giuridico  proprio\ndell\u0027indennita\u0027 di fine servizio afferente al suo rapporto di lavoro. \n    Infatti appare ben piu\u0027 probabile l\u0027ipotesi  che  il  legislatore\ndel 2017 (che, mediante l\u0027art. 21, comma 1, lettera  a)  del  decreto\nlegislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha modificato l\u0027art. 63,  comma  2\ndel decreto legislativo n. 165/2001)  sia  stato  condizionato  dalla\nscelta  gia\u0027  compiuta,  ripetutamente  (articoli  2,  3,  4  e   6),\nnell\u0027ambito   del   decreto   legislativo   n.   23/2015,    rispetto\nall\u0027eventualita\u0027 che abbia considerato  la  compresenza,  nell\u0027ambito\ndei pubblici dipendenti, di aventi diritto in  futuro  all\u0027indennita\u0027\ndi  fine  servizio  e  di  aventi  diritto,  sempre  in  futuro,   al\ntrattamento di fine  rapporto,  e  abbia  consapevolmente  scelto  di\nattribuire agli aventi  diritto  in  futuro  all\u0027indennita\u0027  di  fine\nservizio una tutela risarcitoria  commisurata  a  un  emolumento  che\ncostoro non avrebbero mai ricevuto,  quale  il  trattamento  di  fine\nrapporto,  contraddicendo  cosi\u0027  le   scelte   pregresse   volte   a\nconsiderare da sempre lo stato di  fatto  e  di  diritto  in  cui  il\nrapporto di lavoro si trovava  concretamente  in  epoca  prossima  al\nlicenziamento. \n    Da ultimo, occorre evidenziare l\u0027irrilevanza del disposto ex art.\n9, L.P. 3 febbraio 1997, n. 2, richiamato dal  ricorrente,  il  quale\nprescrive: «Per il personale assunto a partire dal 1° gennaio 1996 il\ntrattamento di fine  rapporto  e\u0027  disciplinato  dall\u0027art.  2120  del\ncodice civile  e  dalla  contrattazione  collettiva  provinciale  con\nriferimento a quanto previsto dall\u0027art. 2, comma  6,  della  legge  8\nagosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e\ncomplementare)». \n    Infatti si tratta di norma inapplicabile alla vicenda  in  esame,\nalla luce dell\u0027art. 44, comma 2, L.P. n.  16/2010,  secondo  cui,  se\n«L\u0027ordinamento del personale dipendente dall\u0027azienda appartenente  ai\nruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario,  esclusi  i\ndirigenti  del  ruolo  sanitario,  e\u0027  disciplinato  dalla  normativa\nconcernente l\u0027ordinamento del personale della  provincia»,  tuttavia:\n«Al  personale  dirigente  del  ruolo   sanitario   si   applica   la\ncorrispondente  normativa  statale,  fatte  salve   le   disposizioni\nprovinciali applicabili in materia». \n    f) La legge 8  marzo  1968,  n.  152  («Nuove  norme  in  materia\nprevidenziale per il personale degli enti locali») dispone: \n        all\u0027art. 2: \n          «A partire dalla data da cui ha effetto la presente  legge,\nl\u0027iscritto all\u0027istituto ai fini del trattamento  di  previdenza,  che\ncessi dal servizio  con  almeno  due  anni  completi  di  iscrizione,\nconsegue il diritto alla indennita\u0027 premio di servizio ...»; \n        all\u0027art. 4, comma 1: \n          «Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a\npartire dall\u0027entrata in vigore  della  presente  legge,  l\u0027indennita\u0027\npremio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sara\u0027  pari  a  un\nquindicesimo della  retribuzione  contributiva  degli  ultimi  dodici\nmesi,  considerata  in  ragione  dell\u002780  per  cento  ai  sensi   del\nsuccessivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all\u0027istituto ...»; \n        all\u0027art. 11, commi 5 e 6: \n          «La retribuzione contributiva e\u0027 costituita dallo stipendio\no salario comprensivo  degli  aumenti  periodici,  della  tredicesima\nmensilita\u0027 e del valore degli assegni in natura, spettanti per  legge\no  regolamento  e  formanti  parte  integrante  ed  essenziale  dello\nstipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per\ndodici mensilita\u0027, quando non risulti stabilito da  esplicite  norme,\ne\u0027 determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati. \n          Sono esclusi  dalla  contribuzione  ai  fini  previdenziali\ncompensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali  pertanto  non\nsono computabili agli effetti  dell\u0027indennitÃ\u{A0}-premio  di  servizio  e\ndell\u0027assegno vitalizio». \n    In proposito le sezioni unite (Cassazione S.U. 29 aprile 1997, n.\n3673), componendo i numerosi  contrasti  insorti  in  materia,  hanno\nstatuito: \n        «La retribuzione contributiva, a cui per i  dipendenti  degli\nenti locali si commisura, a norma dell\u0027art. 4  della  legge  8  marzo\n1968, n. 152, l\u0027indennita\u0027 premio di  servizio,  e\u0027  costituita  solo\ndagli emolumenti testualmente menzionati dall\u0027art. 11, quinto  comma,\nlegge cit., la cui  elencazione  ha  carattere  tassativo  e  la  cui\ndizione   \"stipendio   o   salario\"    richiede    un\u0027interpretazione\nrestrittiva, alla luce della specifica menzione, come  componenti  di\ntale voce, degli aumenti periodici, della  tredicesima  mensilita\u0027  e\ndel valore degli assegni in natura»; \ninfatti, «se con la menzione di stipendio e salario si  fosse  inteso\ndesignare il  complessivo  trattamento  retributivo  del  lavoratore,\ningiustificata ed incoerente risulterebbe la specifica menzione degli\naumenti periodici, della tredicesima mensilita\u0027 e  del  valore  degli\nassegni in natura come elementi dello  stipendio  o  del  salario  da\nricondurre    nell\u0027ambito    della     retribuzione     contributiva,\nlimitatamente, peraltro, all\u0027ipotesi di una previsione di \"legge\"  in\nordine all\u0027obbligatorieta\u0027 della loro erogazione. La circostanza  che\nil legislatore del 1968 abbia avvertito l\u0027esigenza di includere nello\nstipendio o nel salario, da valere quale \"retribuzione  contributiva\"\nutile al computo dell\u0027indennita\u0027 premio  di  servizio,  soltanto  gli\naumenti periodici, la tredicesima mensilita\u0027 e gli assegni in natura,\ne non anche altri emolumenti seppure aventi  carattere  indubbiamente\nretributivo, significa esclusione dallo stipendio o salario, ai  fini\nanzidetti (idest dalla retribuzione contributiva), di ogni altra voce\ndel trattamento retributivo globale del lavoratore non  espressamente\nmenzionata». \n    L\u0027orientamento  e\u0027  stato  seguito  dalle  sezioni  semplici   in\npronunce successive (ex multis Cassazione 7 agosto  2024,  n.  22368,\nche ha escluso dalla retribuzione contributiva ex art.  11,  comma  5\ndella legge n. 152/1968 ossia, in forza del precedente art. 4,  comma\n1, dalla retribuzione  utile  ai  fini  del  computo  dell\u0027indennita\u0027\npremio di servizio, gli importi ricevuti da un avvocato dipendente di\nun comune a titolo di riparto degli onorari relativi  alle  cause  in\ncui l\u0027ente, patrocinato da quel  legale,  era  risultato  vittorioso;\nCassazione  31  luglio  2024,  n.  21480,  in  ordine  all\u0027indennita\u0027\ndirigenziale di un dipendente comunale; Cassazione 4 aprile 2024,  n.\n8894, in  ordine  alla  retribuzione  di  posizione  spettante  a  un\ndipendente comunale; Cassazione 20 dicembre 2022, n. 37304, in ordine\nalle compartecipazioni agli introiti della Casa da gioco spettanti  a\nun dipendente comunale; Cassazione 20 dicembre  2022,  n.  37304,  in\nordine  alla  indennita\u0027  di  rischio  radiologico  spettante  a   un\ndirigente medico; Cassazione 14 agosto  2004,  n.  15906,  in  ordine\nall\u0027indennita\u0027  di  posizione  variabile  spettante  a  un  dirigente\nmedico; Cassazione 20 giugno 2003, n. 9901, in ordine  all\u0027indennita\u0027\nper l\u0027incentivazione della produttivita\u0027  spettante  a  un  dirigente\nmedico; Cassazione 17 gennaio 2003, n. 681, in ordine  all\u0027indennita\u0027\nper lo svolgimento delle funzioni dirigenziali). \n    Di contro sono inconferenti le pronunce menzionate dal ricorrente\nnelle note finali depositate in data 6 dicembre 2024, pag. 9-10: \n        Cassazione 4 aprile  2024,  n.  9009,  concerne  una  diversa\nindennita\u0027 di fine servizio,  ossia  l\u0027indennita\u0027  di  buonuscita  ex\ndecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  1032,\nspettante ai dipendenti civili e militari dello Stato; Cassazione  13\nmaggio  2019,  n.  12653,  riguarda  un   trattamento   pensionistico\naziendale integrativo equiparato  al  trattamento  pensionistico  dei\ndipendenti degli enti locali. \n    In ordine alla  vicenda  in  esame,  l\u0027azienda  convenuta  -  nel\ndelineare la portata precettiva nel caso  concreto  dell\u0027orientamento\ndelle sezioni unite in tema di determinazione della base  di  calcolo\ndell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4, comma  1  e  11,\ncommi 5 e 6 della legge  n.  152/1968  -  sostiene  (pag.  8-9  della\nmemoria depositata in data 8 aprile 2024) che «ai sensi dell\u0027art.  15\ndella legge n. 1077/1959 (9) e degli articoli 4 e 11 della  legge  n.\n152/1968 (e come chiarito dalla Suprema  corte  di  cassazione)  sono\nutili gli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno  che\ncostituiscono la parte fondamentale della retribuzione tassativamente\nindividuati nel citato art. 11»; \ninoltre, ai fini dell\u0027individuazione della «parte fondamentale  della\nretribuzione» - che rappresenta la base  di  calcolo  dell\u0027indennita\u0027\npremio di servizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6  della\nlegge n. 152/1968 - e, correlativamente, della parte non fondamentale\ndella retribuzione - che e\u0027 estranea alla medesima base di calcolo  -\nrichiama l\u0027art. 93 CCPL per il personale del comparto sanita\u0027 -  area\ndei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell\u0027azienda\nprovinciale per  i  servizi  sanitari,  compresi  i  dirigenti  delle\nprofessioni sanitarie 25 settembre 2006 per il quadriennio  giuridico\n2002/2005 - bienni economici 2002-2003 e  2004-2005  CCPL,  il  quale\ndisciplina la «struttura della retribuzione dei dirigenti» in  questi\ntermini: \n    «1. La struttura della retribuzione  dei  dirigenti  dei  quattro\nruoli si compone delle seguenti voci: \n        A) Trattamento fondamentale: \n          1) stipendio tabellare; \n          2) indennita\u0027 sanitaria provinciale; \n          3) indennita\u0027 integrativa speciale, confermata nella misura\nattualmente percepita, salvo quanto disposto dall\u0027art. 99; \n          4) retribuzione individuale di anzianita\u0027, ove acquisita; \n          5) retribuzione di posizione minima contrattuale - di parte\nfissa e variabile - prevista dagli articoli da 104 a 107 in relazione\nal rapporto di lavoro in atto, sino  al  30  dicembre  2003.  Dal  31\ndicembre  2003,  retribuzione  di   posizione   minima   contrattuale\nunificata ai sensi degli articoli 111 e 112; \n          6) assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti\nnorme contrattuali. \n        B) Trattamento accessorio: \n          1) retribuzione di posizione - parte variabile aziendale  -\nsulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; \n          2)  indennita\u0027  di  incarico  di  direzione  di   struttura\ncomplessa, ai sensi dell\u0027art. 83 del C.C.P.L. 2 luglio 2002; \n          3) retribuzione di risultato, ai sensi  dell\u0027art.  126  del\npresente contratto; \n          4)  retribuzione  legata  alle  particolari  condizioni  di\nlavoro, ove spettante; \n          5) specifico trattamento economico ove in  godimento  quale\nassegno personale (art. 82 del C.C.P.L. 2 luglio 2002)». \n    In definitiva, alla luce del  diritto  vivente,  rientrano  nella\nbase di calcolo dell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4 e\n11, commi 5 e 6 della legge  n.  152/1968,  spettante  al  ricorrente\nT.S., le voci del «trattamento fondamentale»  della  retribuzione  ex\nart. 93, comma 1, CCPL cit., mentre vi  sono  estranee  le  voci  del\n«trattamento accessorio» della retribuzione  ex  art.  93,  comma  2,\nCCPL. \n    Ne e\u0027 una conferma quanto comunicato dalla sede  INPS  di  Trento\nall\u0027azienda convenuta nella nota del ... depositata  dalla  convenuta\nin data 31 ottobre 2024. \n    g) Alla luce delle considerazioni che precedono il parametro  per\nla liquidazione dell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni provocati  dal\nlicenziamento illegittimo, per cui e\u0027 prevista la tutela rimediale ex\nart.  63,  comma  2,  secondo  periodo  del  decreto  legislativo  n.\n165/2001, varia a seconda di quale sia l\u0027emolumento di fine  servizio\nspettante al lavoratore, in  particolare,  nel  caso  dei  dipendenti\ndell\u0027azienda convenuta, se il trattamento di fine  rapporto  ex  art.\n2120 del codice civile o l\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex  articoli\n2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge n. 152/1968. \n    Ne consegue una  rilevante  differenza  in  ordine  all\u0027ammontare\ndell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni  provocati  dal  licenziamento\nillegittimo. \n    Infatti  la  retribuzione  di  riferimento  per  il  calcolo  del\ntrattamento  di  fine  rapporto  ex  art.  2120  del  codice  civile,\nricomprende una pluralita\u0027 di emolumenti che,  sebbene  percepiti  in\nmodo fisso e continuativo dal lavoratore (nel  caso  del  ricorrente:\nretribuzione di posizione - parte variabile aziendale  -  sulla  base\ndella graduazione delle funzioni; indennita\u0027 di incarico di direzione\ndi struttura complessa, ai sensi dell\u0027art. 83 del C.C.P.L.  2  luglio\n2002; retribuzione di risultato, ai sensi dell\u0027art.  126  CCPL  cit.;\nretribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro;  specifico\ntrattamento economico ove in godimento  quale  assegno  personale  ex\nart.  82  del  CCPL  2  luglio  2002),  invece  non  possono   essere\nconsiderati ai fini della liquidazione  dell\u0027indennita\u0027  risarcitoria\ndei  danni  provocati  dal  licenziamento  illegittimo   sulla   base\ndell\u0027ultima   retribuzione   di   riferimento    per    il    calcolo\ndell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4, comma  1  e  11,\ncommi 5 e 6 della legge n. 152/1968. \n    Ne e\u0027 una significativa conferma la differenza tra  il  risultato\ndei conteggi  predisposti  dal  ricorrente,  che  indica  un  importo\ndell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni  provocati  dal  licenziamento\nillegittimo pari a euro 276.485,31 lordo IRPEF, e  il  risultato  dei\nconteggi predisposti allo stesso fine dall\u0027azienda  datrice,  pari  a\neuro 162.677,32 lordo IRPEF. \n    Tale differenza  suscita  gravi  dubbi  in  ordine  all\u0027idoneita\u0027\ndell\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni provocati  al  ricorrente  dal\nlicenziamento illegittimo e assoggettato  alla  tutela  rimediale  ex\nart.  63,  comma  2,  secondo  periodo  del  decreto  legislativo  n.\n165/2001, ad assolvere la funzione che le e\u0027 propria, qualora venisse\nliquidata sulla base dell\u0027ultima retribuzione di riferimento  per  il\ncalcolo dell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4, comma  1\ne 11, commi 5 e 6 della legge n. 152/1968. \n    Infatti il ricorrente, quale lavoratore alle  dipendenze  di  una\npubblica amministrazione, illegittimamente licenziato, essendo il suo\nemolumento di fine  servizio  costituito  dall\u0027indennita\u0027  premio  di\nservizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della  legge  n.\n152/1968, e\u0027 destinato  a  ricevere  un\u0027indennita\u0027  risarcitoria  dei\ndanni cagionati dal licenziamento illegittimo di misura assai  minore\nrispetto a quella spettante, a parita\u0027 di presupposti, al  lavoratore\npubblico illegittimamente  licenziato,  il  cui  emolumento  di  fine\nservizio sia rappresentato dal trattamento di fine rapporto  ex  art.\n2120 del codice civile. \n \n                         Ritenuto in diritto \n \n    Viene  sollevata  la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 63, comma 2, secondo periodo  del  decreto  legislativo  30\nmarzo 2001, n. 165, come modificato dall\u0027art. 21, comma 1, lettera a)\ndel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (10)  nella  parte  in\ncui, in contrasto con il principio di eguaglianza formale ex art.  3,\ncomma 1,  Costituzione,  dispone,  alla  luce  di  un\u0027interpretazione\nnecessariamente sistematica, che l\u0027indennita\u0027 risarcitoria, spettante\nal  lavoratore  alle  dipendenze  di  una  pubblica   amministrazione\nillegittimamente licenziato, il quale era assoggettato,  nel  periodo\nimmediatamente  precedente  l\u0027intimazione  del  recesso,  al   regime\ndell\u0027indennita\u0027 premio di servizio ex articoli 2, 4, comma  1  e  11,\ncommi 5 e 6 della legge 8 marzo 1968,  venga  commisurata  all\u0027ultima\nretribuzione di riferimento per il calcolo della predetta  indennita\u0027\npremio di servizio,  anziche\u0027  all\u0027ultima  retribuzione  comprendente\ntutti compensi aventi carattere continuativo che si ricolleghino alle\nparticolari modalita\u0027  della  prestazione  in  atto  al  momento  del\nlicenziamento, ad esclusione di quelli eventuali e  di  cui  non  sia\ncerta la percezione, nonche\u0027 di quelli aventi  normalmente  carattere\noccasionale o eccezionale. \nSulla rilevanza nel giudizio a quo. \n    Il giudizio in corso non puo\u0027 essere  definito  indipendentemente\ndalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Occorre premettere che la norma impugnata ex art.  63,  comma  2,\nsecondo  periodo  del  decreto  legislativo   n.   165/2001   -   pur\nprescrivendo che il giudice, qualora  annulli  o  dichiari  nullo  il\nlicenziamento  del  lavoratore  alle  dipendenze  di   una   pubblica\namministrazione, condanna quest\u0027ultima, oltre che alla reintegrazione\nnel posto di lavoro,  «al  pagamento  di  un\u0027indennita\u0027  risarcitoria\ncommisurata all\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del\nlicenziamento fino a quello dell\u0027effettiva reintegrazione» - non puo\u0027\nessere  letteralmente  interpretata,  come,  invece,  sostenuto   dal\nricorrente,  nel   senso   di   prevedere   che   la   commisurazione\ndell\u0027indennita\u0027 risarcitoria avvenga in base «all\u0027ultima retribuzione\ndi riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto» anche\nqualora il  lavoratore  licenziato  sia  assoggettato,  in  un  punto\nemolumento di fine servizio, non gia\u0027 alla disciplina  ex  art.  2120\ndel codice civile, riguardante il trattamento di fine rapporto, ma  a\nquella ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5  e  6  della  legge  8\nmarzo 1968, n.  152,  afferente  all\u0027indennita\u0027  premio  di  servizio\nspettante ai dipendenti degli enti locali. \n    Infatti il  legislatore,  al  fine  del  computo  dell\u0027indennita\u0027\nrisarcitoria dei danni cagionati dal  licenziamento  illegittimo,  ha\nsempre considerato lo stato di fatto e diritto in cui si  trovava  il\nrapporto di lavoro tra le parti nel periodo immediatamente precedente\nl\u0027intimazione del licenziamento. \n    Cio\u0027 e\u0027 avvenuto sia quando, a tal fine, ha previsto il parametro\ndella «retribuzione globale di fatto» (art. 18  St.  Lav.  nel  testo\nvigente commi 2, 3, 4, 5 e 6),  sia  quando,  allo  stesso  fine,  ha\nintrodotto il parametro della «retribuzione  di  riferimento  per  il\ncalcolo del trattamento di fine rapporto» (articoli 2, 3, 4 e  6  del\ndecreto legislativo 5 marzo 2015, n. 23), come determinata  dall\u0027art.\n2120,  comma  2  del  codice  civile,  secondo  cui  «salvo   diversa\nprevisione dei contratti collettivi la retribuzione  annua,  ai  fini\ndel comma precedente [ossia ai fini del calcolo  del  TFR]  comprende\ntutte le somme, compreso l\u0027equivalente delle prestazioni  in  natura,\ncorrisposte in dipendenza  del  rapporto  di  lavoro,  a  titolo  non\noccasionale e con esclusione di quanto e\u0027  corrisposto  a  titolo  di\nrimborso spese»). \n    Alla luce di queste considerazioni appare necessario interpretare\nl\u0027art. 63, comma  2,  secondo  periodo  del  decreto  legislativo  n.\n165/2001  -  per  ragioni  di   ordine   sistematico,   non   essendo\nl\u0027interpretazione  letterale  sufficiente  ad  individuare,  in  modo\nchiaro ed univoco, il significato e la  connessa  portata  precettiva\ndella norma (Cassazione 4 ottobre 2018, n. 24165; Cassazione 6 aprile\n2001, n. 5128) - nel senso che l\u0027indennita\u0027 risarcitoria - spettante,\nin virtu\u0027 del disposto ex art.  63,  comma  2,  secondo  periodo  del\ndecreto legislativo n. 165/2001, al lavoratore alle dipendenze di una\npubblica amministrazione illegittimamente licenziato  -  deve  essere\ncommisurata: \n        all\u0027ultima retribuzione di riferimento  per  il  calcolo  del\ntrattamento di fine rapporto concretamente a lui  spettante,  qualora\negli  fosse  assoggettato,  nel  periodo  immediatamente   precedente\nl\u0027intimazione  del  recesso,  al   regime   giuridico   proprio   del\ntrattamento  di  fine  rapporto  ex  art.  2120  del  codice  civile,\nall\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo dell\u0027indennita\u0027\ndi fine servizio concretamente a lui spettante,  qualora  egli  fosse\nassoggettato, nel periodo immediatamente precedente l\u0027intimazione del\nrecesso, al regime giuridico proprio dell\u0027indennita\u0027 di fine servizio\nafferente al suo rapporto di lavoro. \n    Infatti appare ben piu\u0027 probabile l\u0027ipotesi  che  il  legislatore\ndel 2017 (che, mediante l\u0027art. 21, comma 1, lettera  a)  del  decreto\nlegislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha modificato l\u0027art. 63,  comma  2\ndel decreto legislativo n. 165/2001)  sia  stato  condizionato  dalla\nscelta  gia\u0027  compiuta,  ripetutamente  (articoli  2,  3,  4  e   6),\nnell\u0027ambito   del   decreto   legislativo   n.   23/2015,    rispetto\nall\u0027eventualita\u0027 che abbia considerato  la  compresenza,  nell\u0027ambito\ndei pubblici dipendenti, di aventi diritto in  futuro  all\u0027indennita\u0027\ndi  fine  servizio  e  di  aventi  diritto,  sempre  in  futuro,   al\ntrattamento di fine  rapporto,  e  abbia  consapevolmente  scelto  di\nattribuire agli aventi  diritto  in  futuro  all\u0027indennita\u0027  di  fine\nservizio una tutela risarcitoria  commisurata  a  un  emolumento  che\ncostoro non avrebbero mai ricevuto,  quale  il  trattamento  di  fine\nrapporto,  contraddicendo  cosi\u0027  le   scelte   pregresse   volte   a\nconsiderare da sempre lo stato di  fatto  e  di  diritto  in  cui  il\nrapporto di lavoro si trovava  concretamente  in  epoca  prossima  al\nlicenziamento. \n    Applicando nei  termini  appena  precisati  la  norma  impugnata,\nl\u0027indennita\u0027 spettante al ricorrente T.S., a titolo  di  risarcimento\ndei danni  provocati  da  licenziamento  dichiarato  illegittimo  con\nsentenza pronunciata dal Tribunale di Trento  in  data  14  settembre\n2024, dovrebbe essere liquidata in base  all\u0027ultima  retribuzione  di\nriferimento per il calcolo  dell\u0027indennita\u0027  premio  di  servizio  ex\narticoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge n. 152/1968,  la\nquale   va   commisurata   considerando   soltanto   gli   emolumenti\ntestualmente  menzionati  dall\u0027art.  11,  comma  5  della  legge   n.\n152/1968,  che,  rispetto  al  rapporto  di  lavoro  tra  le   parti,\ncoincidono, a  detta  della  stessa  azienda  convenuta,  con  quelli\ncostituenti la parte fondamentale  della  retribuzione  ex  art.  93,\ncomma 1, CCPL per il  personale  del  comparto  sanita\u0027  -  area  dei\ndirigenti medici, veterinari,  odontoiatri  e  sanitari  dell\u0027azienda\nprovinciale per  i  servizi  sanitari,  compresi  i  dirigenti  delle\nprofessioni sanitarie 25 settembre 2006 per il quadriennio  giuridico\n2002/2005  -  bienni  economici  2002-2003  e  2004-2005   (stipendio\ntabellare, indennita\u0027 sanitaria provinciale,  indennita\u0027  integrativa\nspeciale, confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto\ndisposto dall\u0027art. 95, retribuzione individuale  di  anzianita\u0027,  ove\nacquisita,    indennita\u0027    di    specificita\u0027    medico-veterinaria,\nretribuzione di posizione minima contrattuale  -  di  parte  fissa  e\nvariabile - prevista dagli articoli da 99 a 102 e dagli articoli  108\ne 109 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre\n2003;  dal  31  dicembre  2003,  retribuzione  di  posizione   minima\ncontrattuale unificata ai sensi degli articoli 104 e 105). \n    Secondo  i  conteggi  depositati  dall\u0027azienda  datrice   e   non\ncontestati   dal   ricorrente   (a   prescindere   dall\u0027an,    quindi\nlimitatamente al quantum) l\u0027indennita\u0027 spettante al ricorrente  T.S.,\na titolo  di  risarcimento  dei  danni  provocati  dal  licenziamento\ndichiarato illegittimo, ammonterebbe, se liquidata in base all\u0027ultima\nretribuzione di riferimento per il calcolo dell\u0027indennita\u0027 premio  di\nservizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della  legge  n.\n152/1968, a euro 162.677,32. \n    Diversamente, la medesima indennita\u0027 risarcitoria - se  liquidata\nin base all\u0027ultima retribuzione ricomprendente tutti  gli  emolumenti\naventi carattere continuativo e collegati alle particolari  modalita\u0027\ndella prestazione in atto al momento  del  licenziamento  (quindi  ad\nesclusione di quelli eventuali e di cui non sia certa la  percezione,\nnonche\u0027  di  quelli  aventi  normalmente  carattere   occasionale   o\neccezionale), che, rispetto al  rapporto  di  lavoro  tra  le  parti,\ncoincidono  con  quelli  costituenti  la   parte   accessoria   della\nretribuzione ex art. 93, comma 2, CCPL (retribuzione di  posizione  -\nparte variabile  aziendale  -  sulla  base  della  graduazione  delle\nfunzioni; indennita\u0027 di incarico di direzione di struttura complessa,\nai sensi dell\u0027art. 83 del C.C.P.L. 2  luglio  2002;  retribuzione  di\nrisultato, ai sensi dell\u0027art. 126 CCPL cit.; retribuzione legata alle\nparticolari condizioni di lavoro; specifico trattamento economico ove\nin godimento quale assegno personale ex art. 82  del  CCPL  2  luglio\n2002) - ammonta, secondo i conteggi  depositati  dal  ricorrente  non\ncontestati dall\u0027azienda datrice (sempre a prescindere dall\u0027an, quindi\nlimitatamente al quantum), a euro 276.485,31. \nSulla non manifesta infondatezza. \n    Secondo le giurisdizioni superiori (Corte  costituzionale  n.  86\ndel 2018;  Cassazione  20  novembre  2024,  n.  29876;  Cassazione  5\nsettembre 2024, n. 23895;  Cassazione  23  ottobre  2023,  n.  29335;\nCassazione 11 novembre 2022, n. 33344; Cassazione 1° marzo  2022,  n.\n6744; Cassazione 31 dicembre 2020, n. 27750) l\u0027indennita\u0027  diretta  a\nrisarcire i danni subiti dal lavoratore per effetto del licenziamento\nillegittimo, dal momento  dell\u0027intimazione  a  quello  dell\u0027effettiva\nreintegrazione, svolge la funzione di attribuire al prestatore quanto\navrebbe  percepito  se,  in  mancanza   del   licenziamento,   avesse\ncontinuato a lavorare e in seguito se, dopo l\u0027annullamento di questo,\nfosse stato riassunto in  esecuzione  dell\u0027ordine  di  reintegrazione\nimposto dal giudice. \n    Il raggiungimento di tale scopo e\u0027 assicurato, quanto meno in via\ntendenziale,  qualora  l\u0027indennita\u0027  risarcitoria   venga   liquidata\nsecondo il parametro rappresentato dalla «ultima retribuzione globale\ndi  fatto»,  il  quale  si  identifica  nella  retribuzione  che   il\nlavoratore  avrebbe   percepito   se   avesse   lavorato,   dovendosi\nricomprendere  nel  suo  complesso  ogni  compenso  avente  carattere\ncontinuativo che  si  ricolleghi  alle  particolari  modalita\u0027  della\nprestazione in atto al momento del licenziamento,  ad  eccezione  dei\ncompensi eventuali e di cui non sia certa la percezione,  nonche\u0027  di\nquelli aventi normalmente carattere  occasionale  o  eccezionale  (ex\nmultis  Cassazione  29876/2024  cit.;  Cassazione  23895/2024   cit.;\nCassazione 29335/2023 cit.;). \n    La Corte costituzionale, nella  pronuncia  n.  86  del  2018,  ha\nstatuito, seppur in riferimento ad altra fattispecie (quella ex  art.\n18, comma 4 St. Lav. come sostituito dall\u0027art. 1, comma  42,  lettera\nb)  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92),  che   «il   ragguaglio\ndell\u0027indennita\u0027 sostitutiva  all\u0027ultima  retribuzione  percepita  dal\nlavoratore e\u0027, a sua volta, coerente alla qualificazione risarcitoria\ndella fattispecie in esame. Viene, in tale contesto,  in  rilievo  il\n\"lucro cessante\" - il mancato guadagno, cioe\u0027, subito dal  lavoratore\nper effetto, prima, del licenziamento  illegittimamente  intimato  e,\npoi,  della  mancata  riassunzione  -  e  tale  voce  di   danno   e\u0027\ncoerentemente rapportata a quanto il dipendente avrebbe percepito se,\nsenza il licenziamento, avesse continuato a lavorare e poi  se,  dopo\nl\u0027annullamento  di  questo,  fosse  stato  riassunto  in   esecuzione\ndell\u0027ordine di reintegrazione imposto dal giudice». \n    Quindi, nella vigenza  del  parametro  dell\u0027«ultima  retribuzione\nglobale di fatto», il  lavoratore  licenziato  ha  diritto,  salvi  i\nlimiti  ex  lege  del   numero   delle   mensilita\u0027,   di   percepire\nun\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei  danni  da  licenziamento  illegittimo\ncorrispondente alle retribuzioni che egli avrebbe  percepito  se  non\nfosse stato licenziato e, quindi, avrebbe potuto lavorare. \n    L\u0027idoneita\u0027 dell\u0027indennita\u0027  risarcitoria  a  ristorare  i  danni\nderivanti  dal  licenziamento  illegittimo  non  e\u0027  stata  messa  in\ndiscussione dall\u0027introduzione, ad opera  del  decreto  legislativo  5\nmarzo 2015, n. 23 (articoli  2,  3,  4  e  6),  del  nuovo  parametro\nrappresentato dall\u0027«ultima retribuzione di riferimento per il calcolo\ndel trattamento di fine rapporto», parametro che  il  legislatore  ha\nutilizzato anche nel  delineare  la  tutela  rimediale  spettante  ai\nlavoratori   alle   dipendenze   delle   pubbliche    amministrazioni\nillegittimamente licenziati (art. 63, comma 2,  secondo  periodo  del\ndecreto legislativo n. 165/2001). \n    Infatti  la  retribuzione  di  riferimento  per  il  calcolo  del\ntrattamento di fine rapporto viene determinata alla luce dei  criteri\ndettati dagli articoli 2120  e  2121  del  codice  civile,  che,  per\nconsolidato  orientamento  (Cassazione  22  maggio  2024,  n.  14242;\nCassazione 30 dicembre 2022, n. 38172; Cassazione 5 agosto  2022,  n.\n24394; Cassazione 4  ottobre  2019,  n.  24888;)  hanno  recepito  la\nnozione  di  omnicomprensivita\u0027  della  retribuzione,   nella   quale\nrientrano tutte le somme, compreso l\u0027equivalente delle prestazioni in\nnatura, corrisposte in dipendenza del rapporto di  lavoro,  a  titolo\nnon occasionale e con  esclusione  di  quanto  versato  a  titolo  di\nrimborso. \n    Invece,  il  calcolo  dell\u0027indennita\u0027  risarcitoria   dei   danni\nprovocati  dal  licenziamento  illegittimo  effettuato   sulla   base\ndell\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del premio  di\nservizio ex articoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della  legge  n.\n152/1968, comporta - stante  l\u0027esclusione  da  questo  parametro,  di\nnumerosi  emolumenti  che  nel  corso  del  rapporto  il   lavoratore\npercepiva in modo fisso  e  continuativo  (nel  caso  del  ricorrente\nquelli costituenti la parte accessoria della retribuzione ex art. 93,\ncomma 2 CCPL: retribuzione di posizione - parte variabile aziendale -\nsulla base della graduazione delle funzioni; indennita\u0027  di  incarico\ndi direzione di  struttura  complessa,  ai  sensi  dell\u0027art.  83  del\nC.C.P.L. 2 luglio 2002; retribuzione di risultato, ai sensi dell\u0027art.\n126 CCPL cit.; retribuzione legata  alle  particolari  condizioni  di\nlavoro;  specifico  trattamento  economico  ove  in  godimento  quale\nassegno  personale  ex  art.  82  del  CCPL  2  luglio  2002)  -  una\nliquidazione di quell\u0027indennita\u0027 risarcitoria di gran lunga inferiore\nall\u0027ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe  percepito\nse non fosse stato licenziato. \n    Si  e\u0027  gia\u0027  evidenziato  come,   nel   caso   del   ricorrente,\nl\u0027indennita\u0027 risarcitoria dei danni a lui provocati dal licenziamento\nillegittimo  ammonti  a  euro  276.485,31  se  liquidata  secondo  il\nparametro della  retribuzione  di  riferimento  per  il  calcolo  del\ntrattamento di  fine  rapporto,  mentre  sia  pari  a  162.677,32  se\nliquidata secondo il parametro della retribuzione di riferimento  per\nil calcolo del premio di servizio ex articoli 2, 4,  comma  1  e  11,\ncommi 5 e 6 della legge n. 152/1968. \n    Non appare manifestamente infondato sostenere che attribuire a un\nlavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione una tutela\nrisarcitoria dei danni cagionati  dal  licenziamento  illegittimo  di\ngran lunga inferiore - per il solo fatto che  il  suo  emolumento  di\nfine servizio sia costituito dall\u0027indennita\u0027 premio  di  servizio  ex\narticoli 2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge  n.  152/1968  -\nrispetto a quella spettante a un lavoratore alle  dipendenze  di  una\npubblica amministrazione, parimenti licenziato  illegittimamente,  il\ncui emolumento di fine servizio sia  costituito  dal  trattamento  di\nfine rapporto ex art.  2120  del  codice  civile,  contrasta  con  il\nprincipio  di  eguaglianza  formale  ex  art.  3,   comma   1   della\nCostituzione, atteso che la diversita\u0027 di tutela  non  dipende  dalla\ndifferente entita\u0027 dei  danni  risarcibili  subiti  per  effetto  del\nlicenziamento illegittimo. \n\n(1) «Il giudice, con la sentenza con  la  quale  annulla  o  dichiara\n    nullo   il   licenziamento,   condanna   l\u0027amministrazione   alla\n    reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al  pagamento\n    di un\u0027indennita\u0027 risarcitoria commisurata all\u0027ultima retribuzione\n    di riferimento per il calcolo del trattamento  di  fine  rapporto\n    corrispondente al periodo dal giorno  del  licenziamento  fino  a\n    quello dell\u0027effettiva reintegrazione, e comunque  in  misura  non\n    superiore  alle  ventiquattro  mensilita\u0027,  dedotto   quanto   il\n    lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre  attivita\u0027\n    lavorative. Il datore di lavoro e\u0027 condannato, altresi\u0027,  per  il\n    medesimo periodo, al versamento dei  contributi  previdenziali  e\n    assistenziali.». \n\n(2) 2. A decorrere dalle retribuzioni pagate dal 1° gennaio 2007,  ai\n    fini  del  calcolo  dell\u0027accantonamento  annuo  per  il  TFR  dei\n    dirigenti iscritti a Laborfonds e\u0027  considerata  la  retribuzione\n    corrisposta ai dirigenti medesimi, ad esclusione  delle  seguenti\n    voci: indennita\u0027 di missione e di trasferimento;  rimborsi  spese\n    di missione e di trasferimento; compensi in natura per  la  quota\n    non assoggettata a  contribuzione;  retribuzione  sostitutiva  di\n    ferie e recuperi non goduti; assegno per il nucleo familiare». \n\n(3) art. 1, comma 1, CCPL cit.: «1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001\n    nei confronti del personale con contratto a  tempo  indeterminato\n    gia\u0027 in servizio al 31 dicembre 2000 che  aderisce  a  Laborfonds\n    cessa di essere applicato l\u0027IPS e si applica il  TFR  secondo  la\n    disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio  dei\n    ministri 20 dicembre 1999». \n\n(4) L\u0027art. 2, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995  dispone:  6.  La\n    contrattazione   collettiva   nazionale   in   conformita\u0027   alle\n    disposizioni del titolo III del decreto  legislativo  3  febbraio\n    1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,\n    definisce, nell\u0027ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre\n    1995, le modalita\u0027 di attuazione di quanto previsto dal  comma  5\n    [«Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio  1996  alle  dipendenze\n    delle amministrazioni pubbliche di cui  all\u0027art.  1  del  decreto\n    legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  i  trattamenti  di  fine\n    servizio, comunque denominati, sono regolati  in  base  a  quanto\n    previsto  dall\u0027art.  2120  del  codice  civile  in   materia   di\n    trattamento di fine rapporto»], con  riferimento  ai  conseguenti\n    adeguamenti  della  struttura  retributiva  e  contributiva   del\n    personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all\u0027art.\n    8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e\n    successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le  forme\n    pensionistiche complementari.  Con  decreto  del  Presidente  del\n    Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la  funzione\n    pubblica, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il\n    Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  entro  trenta\n    giorni si provvede  a  dettare  norme  di  esecuzione  di  quanto\n    definito ai sensi del primo periodo del  presente  comma.  7.  La\n    contrattazione  collettiva  nazionale,  nell\u0027ambito  dei  singoli\n    comparti, definisce, altresi\u0027, ai sensi del comma 6, le modalita\u0027\n    per l\u0027applicazione, nei confronti dei  lavoratori  gia\u0027  occupati\n    alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina  in  materia  di\n    trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto  previsto\n    dal secondo periodo del comma 6 in  materia  di  disposizioni  di\n    esecuzione». \n\n(5) L\u0027art. 15 della legge 5 dicembre  1959,  n.  1077,  dispone:  «La\n    retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13  e\n    14 della legge 11 aprile 1955, n. 379,  e\u0027  la  risultante  degli\n    emolumenti fissi  e  continuativi  o  ricorrenti  ogni  anno  che\n    costituiscono   la   parte   fondamentale   della    retribuzione\n    corrisposta, ai sensi delle vigenti  disposizioni  legislative  o\n    regolamentari ovvero dei  contratti  collettivi  di  lavoro  come\n    remunerazione per la normale attivita\u0027 lavorativa  richiesta  per\n    imposto  ricoperto.  Gli  assegni  in   natura,   le   indennita\u0027\n    sostitutive di detti assegni, nonche\u0027 gli aggi, costitutivi della\n    parte  fondamentale   della   retribuzione   e   previsti   dalle\n    disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono  da\n    considerarsi ai  fini  della  determinazione  della  retribuzione\n    annua contributiva». \n\n(6) L\u0027art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, dispone: «Per  i  casi\n    di  cessazione  dal  servizio  che  si  verifichino   a   partire\n    dall\u0027entrata in vigore della presente legge, l\u0027indennita\u0027  premio\n    di servizio, prevista dagli articoli 2  e  3,  sara\u0027  pari  a  un\n    quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi  dodici\n    mesi, considerata in ragione  dell\u002780  per  cento  ai  sensi  del\n    successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all\u0027Istituto.  Le\n    frazioni superiori a sei  mesi  si  computano  per  anno  intero;\n    quelle pari o inferiori sono trascurate ...»; il successivo  art.\n    11 prevede: «Il contributo dovuto per ogni iscritto ai  fini  del\n    trattamento di previdenza e\u0027 stabilito, a decorrere dal 1°  marzo\n    1966,  nella  misura  del  5,00  per  cento  della   retribuzione\n    contributiva annua considerata in ragione dell\u002780  per  cento;  a\n    decorrere dal 1° gennaio 1968 nella misura del 5.50 per cento;  a\n    decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento.  A\n    decorrere  dal  1°  gennaio  1972  l\u0027aliquota   contributiva   e\u0027\n    stabilita  nella  misura  definitiva  del  6,10  per  cento.   Il\n    contributo e\u0027 cosi\u0027 ripartito tra enti e iscritti: dal  1°  marzo\n    1966 a carico dell\u0027ente 2,60 per cento;  a  carico  dell\u0027iscritto\n    2,40 per cento; in totale 5 per cento;  dal  1°  gennaio  1968  a\n    carico dell\u0027ente 3,00 per cento; a carico dell\u0027iscritto 2,50  per\n    cento; in totale 5,50 per cento; dal 1° gennaio  1970  in  poi  a\n    carico dell\u0027ente 3,35 per cento; a carico dell\u0027iscritto 2,50  per\n    cento; in totale 5,85 per cento; dal 1° gennaio  1972  in  poi  a\n    carico dell\u0027ente 3,60 per cento; a carico dell\u0027iscritto 2,50  per\n    cento; in totale 6,10 per cento. Per il personale  non  di  ruolo\n    iscrivibile all\u0027istituto ai sensi del precedente art. 1 l\u0027obbligo\n    del pagamento del contributo decorre dal primo  giorno  del  mese\n    successivo al verificarsi delle condizioni previste nell\u0027articolo\n    stesso.  La  retribuzione  contributiva   e\u0027   costituita   dallo\n    stipendio o salario comprensivo degli  aumenti  periodici,  della\n    tredicesima mensilita\u0027 e del  valore  degli  assegni  in  natura,\n    spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante  ed\n    essenziale dello stipendio stesso. Il  valore  degli  assegni  in\n    natura da computarsi per dodici mensilita\u0027,  quando  non  risulti\n    stabilito  da  esplicite  norme,  e\u0027  determinato  dal  prefetto,\n    sentiti gli enti interessati. Sono esclusi dalla contribuzione ai\n    fini previdenziali compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri,\n    i   quali   pertanto   non   sono   computabili   agli    effetti\n    dell\u0027indennitÃ\u{A0}-premio di servizio e dell\u0027assegno vitalizio». \n\n(7) «L\u0027ordinamento del personale dipendente dall\u0027azienda appartenente\n    ai ruoli  amministrativo,  tecnico,  professionale  e  sanitario,\n    esclusi i dirigenti del ruolo sanitario,  e\u0027  disciplinato  dalla\n    normativa   concernente   l\u0027ordinamento   del   personale   della\n    provincia. Al personale dirigente del ruolo sanitario si  applica\n    la corrispondente normativa statale, fatte salve le  disposizioni\n    provinciali applicabili in materia». \n\n(8) «5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle  dipendenze\n    delle amministrazioni pubbliche di cui  all\u0027art.  1  del  decreto\n    legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  i  trattamenti  di  fine\n    servizio, comunque denominati, sono regolati  in  base  a  quanto\n    previsto  dall\u0027art.  2120  del  codice  civile  in   materia   di\n    trattamento di fine rapporto». \n\n(9) L\u0027art. 15 della legge 5 dicembre  1959,  n.  1077,  dispone:  «La\n    retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13  e\n    14 della legge 11 aprile 1955, n. 379,  e\u0027  la  risultante  degli\n    emolumenti fissi  e  continuativi  o  ricorrenti  ogni  anno  che\n    costituiscono   la   parte   fondamentale   della    retribuzione\n    corrisposta, ai sensi delle vigenti  disposizioni  legislative  o\n    regolamentari ovvero dei  contratti  collettivi  di  lavoro  come\n    remunerazione per la normale attivita\u0027 lavorativa  richiesta  per\n    imposto  ricoperto.  Gli  assegni  in   natura,   le   indennita\u0027\n    sostitutive di detti assegni, nonche\u0027 gli aggi, costitutivi della\n    parte  fondamentale   della   retribuzione   e   previsti   dalle\n    disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono  da\n    considerarsi ai  fini  della  determinazione  della  retribuzione\n    annua contributiva». \n\n(10) «Il giudice, con la sentenza con la  quale  annulla  o  dichiara\n     nullo  il   licenziamento,   condanna   l\u0027amministrazione   alla\n     reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento\n     di    un\u0027indennita\u0027    risarcitoria    commisurata    all\u0027ultima\n     retribuzione di riferimento per il calcolo  del  trattamento  di\n     fine  rapporto  corrispondente  al  periodo   dal   giorno   del\n     licenziamento fino a  quello  dell\u0027effettiva  reintegrazione,  e\n     comunque in misura non superiore alle  ventiquattro  mensilita\u0027,\n     dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo  svolgimento\n     di  altre  attivita\u0027  lavorative.  Il  datore   di   lavoro   e\u0027\n     condannato, altresi\u0027, per il medesimo periodo, al versamento dei\n     contributi previdenziali e assistenziali». \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 63, comma  2,  secondo  periodo\ndel decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (come  modificato\ndall\u0027art. 21, comma 1, lettera a) del decreto legislativo  25  maggio\n2017, n. 75) nella parte in cui, in contrasto  con  il  principio  di\neguaglianza formaleex art. 3, comma 1  della  Costituzione,  dispone,\nalla luce  di  un\u0027interpretazione  necessariamente  sistematica,  che\nl\u0027indennita\u0027 risarcitoria, spettante al lavoratore alle dipendenze di\nuna pubblica amministrazione illegittimamente  licenziato,  il  quale\nera assoggettato, nel periodo immediatamente precedente l\u0027intimazione\ndel recesso, al regime dell\u0027indennita\u0027 premio di servizioex  articoli\n2, 4, comma 1 e 11, commi 5 e 6 della legge 8  marzo  1968,  n.  152,\nvenga commisurata  all\u0027ultima  retribuzione  di  riferimento  per  il\ncalcolo  della  predetta  indennita\u0027  premio  di  servizio,  anziche\u0027\nall\u0027ultima  retribuzione  comprendente  tutti   i   compensi   aventi\ncarattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalita\u0027\ndella prestazione in atto al momento del licenziamento, ad esclusione\ndi quelli eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonche\u0027  di\nquelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale; \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale; \n    Sospende il giudizio in corso; \n    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia\nnotificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   nonche\u0027\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n      Cosi\u0027 deciso in Trento, all\u0027udienza del 9 gennaio 2025. \n \n                          Il giudice: Flaim","elencoNorme":[{"id":"62270","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/03/2001","data_nir":"2001-03-30","numero_legge":"165","descrizionenesso":"come modificato dal","legge_articolo":"63","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"terzo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art63"},{"id":"62315","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/05/2017","data_nir":"2017-05-25","numero_legge":"75","descrizionenesso":"","legge_articolo":"21","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75~art21"}],"elencoParametri":[{"id":"78877","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54449","num_progressivo":"","nominativo_parte":"T. 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