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della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall\u0027ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica” – Denunciata previsione che inibisce al giudice contabile di verificare se, in base alla disciplina di contabilità nazionale, un soggetto sia qualificabile o meno come amministrazione pubblica – Legislatore che ha sottratto al giudice naturale della controversia la possibilità di erogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti – Disposizione che impedendo al giudice contabile di conoscere delle controversie riguardanti i principali effetti dell’inserimento nell’elenco ISTAT, opererebbe all’interno dell’unitaria materia contabile una scissione tra i profili di rilevanza interna e quelli di rilevanza europea, dai quali i primi sono condizionati e inscindibili – Incidenza sui saldi della finanza pubblica della contabilità nazionale – Violazione del principio dell’equilibrio di bilancio – Lesione della giurisdizione della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica ––Disciplina che rende difficoltoso l’accesso giurisdizione e il diritto di agire in giudizio, rendendo necessario, nell’interpretazione elaborata dalla Corte di cassazione, rivolgersi a due giudici diversi per ottenere l’accertamento della non sussistenza delle condizioni per l’inserimento nell’elenco ISTAT e per contestare le relative limitazioni amministrative – Violazione del principio di ragionevole durata del processo – Lesione della tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti della pubblica amministrazione e, segnatamente, dei diritti e degli interessi legittimi – Limitazione dell’ambito di operatività della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che capovolge l’ordine di rilevanza dei possibili effetti dell’esercizio della cognizione, escludendo quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e consentendo la verifica giudiziaria ai limitati fini dell’applicazione della normativa, peraltro solo nazionale, sul contenimento della spesa pubblica – Assoluta irragionevolezza della previsione foriera di incertezza nella sua concreta applicazione – Disposizione che esclude il sindacato dinanzi a un giudice degli effetti eurounitari dell’iscrizione nell’elenco ISTAT–\u0026nbsp;Normativa che esclude la possibilità di assicurare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale esclusiva, impedendo il legittimo dispiegarsi dell’effetto utile della normativa UE, dato che la tutela giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il principio dell’autosufficienza del ricorso – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Consortium GARR","prima_controparte":"Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT","altre_parti":"Procura generale presso la Corte dei conti","testo_atto":"N. 251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2025\n\r\nOrdinanza del 28 novembre 2025 della Corte dei conti sul ricorso\nproposto da Consortium GARR contro Istituto nazionale di statistica -\nISTAT . \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica - Enti indicati\n nell\u0027elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come\n convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione dei\n saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle\n amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema\n europeo dei conti nazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC\n 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali enti si\n applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n bilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni\n pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n n. 243 del 2012, nonche\u0027 quelle in materia di obblighi di\n comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027Allegato 1 al\n decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: \"operata\n dall\u0027ISTAT\" sono aggiunte le seguenti: \", ai soli fini\n dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\n spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in\n materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle\n imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0027emergenza\n epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella\n legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 53 del 31-12-2025)\n\r\n \n LA CORTE DEI CONTI \n sezioni riunite in sede giurisdizionale \n \n In speciale composizione, composta dai signori magistrati: \n Piergiorgio Della Ventura, Presidente; \n Eugenio Musumeci, consigliere; \n Giancarlo Astegiano, consigliere relatore; \n Marco Smiroldo, consigliere; \n Daniele Bertuzzi, consigliere; \n Maria Cristina Razzano, consigliere; \n Domenico Cerqua, primo referendario; \n Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.\n860/SR/RIS del registro di segreteria, proposto, ai sensi dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b, e 123 ss. del decreto legislativo 174 del\n2016, da Associazione riconosciuta «Consortium GARR», rappresentato e\ndifeso, come da mandato unito al ricorso, dall\u0027avvocato Giancarlo\nGuarino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via\nCesare Ferrero di Cambiano, n. 82, indirizzo PEC:\ngiancarloguarino@ordineavvocatiroma.org \n Contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e\u0027 domiciliato,\nnonche\u0027 nei confronti della Procura generale della Corte dei conti; \n Per l\u0027accertamento dell\u0027insussistenza dei presupposti per\nl\u0027inclusione del Consorzio nell\u0027Elenco delle amministrazioni\npubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\nss.mm., elaborato ed annualmente aggiornato da ISTAT, e per il\nconseguente annullamento in parte qua dell\u0027elenco aggiornato per il\n2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229\ndel 30 settembre 2024 (di seguito anche solo «Elenco ISTAT» o\n«Elenco») nonche\u0027 di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e\nconsequenziale; \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Viste le memorie depositate dalle parti; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Uditi nell\u0027udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025, il\nrelatore, cons. Giancarlo Astegiano, il difensore di parte\nricorrente, avv. Giancarlo Guarino, l\u0027avv. dello Stato Pietro\nGarofoli per l\u0027ISTAT e il pubblico ministero, nella persona del vice\nProcuratore generale Luigi D\u0027Angelo, come specificato nel verbale; \n \n Premesso in fatto \n \n 1. Con ricorso sottoscritto in data 3 dicembre 2025, notificato\nall\u0027ISTAT e alla Procura generale in pari data, e depositato presso\nla segreteria delle Sezioni riunite, iscritto al n. 860/SR/RIS, il\nConsortium GARR (Gestione ampliamento rete ricerca) ha contestato la\nlegittimita\u0027 dell\u0027inserimento dell\u0027ente nell\u0027Elenco delle\namministrazioni pubbliche per l\u0027anno 2025, predisposto dall\u0027ISTAT,\npubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229, del 30\nsettembre 2024, formulando articolati motivi d\u0027impugnazione. \n Nell\u0027atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha evidenziato\nche il Consorzio e\u0027 costituito come associazione riconosciuta\n(Certificazione iscrizione Registro persone giuridiche - Doc. 2),\nsenza fini di lucro, ed e\u0027 stato fondato nel 2002 dai principali enti\nnazionali per l\u0027istruzione e la ricerca scientifica con la finalita\u0027\ndi progettare, realizzare, gestire ed evolvere la Rete nazionale\ndell\u0027istruzione e della ricerca (National Research and Education\nNetwork - NREN) ed i suoi servizi in Italia. Ha osservato, inoltre,\nche la rete GARR e\u0027 inserita nell\u0027elenco delle infrastrutture di\nricerca prioritarie (Infrastrutture nazionali) nel Piano nazionale\nper le infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, ed e\u0027 riconosciuta\ncome «unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete\ndella ricerca europea GEANT». \n La ricorrente ha precisato che l\u0027attivita\u0027 svolta dal GARR verso\nenti ed istituzioni non soci e\u0027 assimilabile ad attivita\u0027\nistituzionale svolta a favore degli enti soci e l\u0027ente ha adottato\nuna contabilita\u0027 economico-patrimoniale separata tra sfera\nistituzionale e sfera dell\u0027attivita\u0027 negoziale verso i non soci. Ha\nmesso in rilievo che i soci e gli aderenti versano annualmente delle\nsomme, contabilmente rilevate come proventi del conto economico,\nascrivibili alle quote associative che gli organi dei singoli enti\ndeliberano, in totale autonomia. \n Ha contestato, quindi, l\u0027inserimento nell\u0027Elenco delle pubbliche\namministrazioni predisposto dall\u0027ISTAT poiche\u0027 l\u0027attivita\u0027 svolta e\nle modalita\u0027 con le quali sono intrattenuti i rapporti con le\npubbliche amministrazioni evidenzierebbero l\u0027assenza dei criteri\nprevisti dalla normativa eurounitaria per l\u0027individuazione della\nqualifica di amministrazione pubblica. \n In via cautelare ha domandato la disapplicazione all\u0027Associazione\nricorrente delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica di\ncui alla legge n. 160/2019, art. 1, comma 591 e ss., nonche\u0027 di ogni\naltra anche non espressamente richiamata, poiche\u0027 la loro\napplicazione determinerebbe un danno a carico degli associati in\ntermini di qualita\u0027 e fruibilita\u0027 delle prestazioni erogate, oltre a\ncompromettere l\u0027aggiornamento e l\u0027adeguamento dell\u0027infrastruttura di\nrete per mantenerla ai livelli di avanguardia tecnologica richiesti\ndalla comunita\u0027 della ricerca italiana. \n Ha concluso, chiedendo di dichiarare, preliminarmente ed\nincidenter tantum, l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027Elenco per l\u0027anno 2025 nella\nparte in cui e\u0027 stato inserito il Consortium GARR (Gestione\nampliamento rete ricerca), e, per l\u0027effetto, ai sensi dell\u0027art.\n23-quater, decreto-legge n. 137 del 2020, disporre la non\napplicabilita\u0027 all\u0027Associazione ricorrente delle disposizioni di\ncontenimento della spesa pubblica di cui alla legge n. 160 del 2019,\nart. 1, comma 591 e ss., nonche\u0027 di ogni altra anche non\nespressamente richiamata, comunque entro i limiti della giurisdizione\nesclusiva della Corte dei conti. \n 2. Nel giudizio si sono costituite le parti alle quali era stato\nnotificato l\u0027atto introduttivo. \n 2.1. Con memoria del 1° luglio 2025, la Procura generale presso\nla Corte dei conti ha argomentato in ordine all\u0027infondatezza della\npretesa di Consortium GARR, ed ha concluso, in via pregiudiziale, con\nla richiesta che venisse sollevata questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020\ne dell\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 176/2020 e, nel merito, che\nvenisse respinto il ricorso, con la conferma dell\u0027inclusione\ndell\u0027Associazione riconosciuta Consortium GARR nell\u0027elenco delle\n«Amministrazioni pubbliche» pubblicato dall\u0027Istat in data 30\nsettembre 2024. Inoltre, la Procura generale si e\u0027 opposta\nall\u0027accoglimento della richiesta cautelare. \n 2.2. L\u0027Avvocatura generale dello Stato si e\u0027 costituita per conto\ndell\u0027ISTAT, con memoria del 4 luglio 2025, rilevando che\nl\u0027Associazione Consortium GARR era da considerare soggetto produttore\ndi beni e servizi non destinabili alla vendita e sottoposto al\ncontrollo pubblico, concludendo, quindi, per l\u0027inammissibilita\u0027 o\ncomunque infondatezza del ricorso. \n 3. A seguito della fissazione dell\u0027udienza di discussione, in\ndata 5 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato memoria con la\nquale ha replicato alle deduzioni formulate dalla Procura generale e\ndall\u0027ISTAT ed ha ribadito la richiesta di sospensione dell\u0027efficacia\ndell\u0027iscrizione. \n In data 9 luglio 2025 la Procura generale ha depositato note di\nudienza con le quali ha confermato le precedenti difese ed ha\nchiesto, in via principale, di sollevare, per i motivi illustrati\nnegli atti gia\u0027 depositati, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 154/2020 e\ndell\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 176/2020, ovvero, ove ritenuti\napplicabili al presente giudizio, dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 e dell\u0027art. 1, comma 1, della legge n.\n176/2020 e del relativo allegato; in subordine ha domandato alla\nCorte di sospendere il presente giudizio all\u0027esito della questione di\ncostituzionalita\u0027 gia\u0027 promossa con le ordinanze numeri 5 e 6 del\n2025 di queste Sezioni riunite. \n 4. All\u0027udienza del 16 luglio 2025, dopo la relazione\nintroduttiva, la difesa dell\u0027Associazione riconosciuta Consortium\nGARR ha riproposto l\u0027istanza cautelare, si e\u0027 opposta alla richiesta\ndi incidente di costituzionalita\u0027 proposta dalla Procura generale\nasserendo che la domanda giudiziale era diretta ad ottenere\nunicamente la disapplicazione delle sole sanzioni, con esame solo\nincidentale della legittimita\u0027 dell\u0027inserimento nell\u0027elenco per\nl\u0027anno 2025. \n L\u0027Avvocatura generale dello Stato si e\u0027 opposta alla proposizione\ndi questione di costituzionalita\u0027 della normativa ed ha chiesto il\nrigetto del ricorso. \n La Procura generale ha insistito nella richiesta che sia proposta\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale, con riferimento alle\nragioni piu\u0027 volte esplicitate negli atti depositati. \n All\u0027esito della discussione, il giudizio e\u0027 stato trattenuto a\ndecisione. \n \n Diritto \n \n 1. L\u0027oggetto del giudizio e\u0027 costituito dalla richiesta\ndell\u0027Associazione riconosciuta Consortium GARR (Gestione ampliamento\nrete ricerca) dell\u0027accertamento incidentale dell\u0027insussistenza dei\npresupposti per l\u0027inclusione della ricorrente nell\u0027Elenco del 2025\ndelle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico\nconsolidato, individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge\n31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni,\nelaborato e aggiornato annualmente dall\u0027ISTAT, e per il conseguente\naccertamento della non applicabilita\u0027 delle limitazioni\namministrative che conseguono all\u0027iscrizione. \n 2. In via preliminare, queste Sezioni riunite ritengono che siano\nsussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora,\nlamentati dal Consortium GARR, stante la validita\u0027 annuale\ndell\u0027iscrizione, che giustificano la concessione della richiesta\nmisura cautelare. \n Infatti, l\u0027attribuzione dello status di pubblica amministrazione\nnon solo comporta l\u0027adozione di una diversa struttura organizzativa,\nper conformarsi alle specifiche norme dettate per le pubbliche\namministrazioni, ma ha anche riflessi ulteriori sul mercato e sui\nrapporti con gli altri operatori economici. \n Conseguentemente, queste Sezioni riunite ritengono, sulla base di\nuna sommaria cognizione delle argomentazioni e dei documenti prodotti\nda parte ricorrente, che vi siano elementi sufficienti per ritenere\nche vi possano essere dubbi sulla effettiva natura del Consortium\nGARR e che gli stessi possano essere fugati solo al termine del\ngiudizio di merito, con la conseguenza che puo\u0027 ravvisarsi il fumus\nsufficiente per giustificare la richiesta cautelare. \n Relativamente al periculum in mora, la mancata concessione della\nrichiesta misura cautelare, anche a causa della validita\u0027 annuale\ndell\u0027iscrizione, renderebbe il ricorso inammissibile per sopravvenuta\ncarenza d\u0027interesse, avendo l\u0027iscrizione prodotto tutti i suoi\neffetti; infatti, l\u0027art 124, comma 2, c.g.c. espressamente dispone\nche i giudizi diversi da quelli proposti avverso le deliberazioni\ndelle Sezioni regionali di controllo, «sono proponibili finche\u0027\nl\u0027atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussiste\ninteresse all\u0027impugnativa». \n In conclusione, sussistono i presupposti per la richiesta tutela\ncautelare in relazione all\u0027iscrizione nell\u0027elenco per l\u0027anno 2025. \n 3. Nel merito, parte ricorrente ha censurato l\u0027inserimento\nnell\u0027elenco ISTAT e, all\u0027esito delle vicende che hanno caratterizzato\nil giudizio, queste Sezioni riunite in speciale composizione\nritengono che, pregiudiziale alla decisione del merito, sia\nnecessario verificare la conformita\u0027 alla Costituzione dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n Con la citata norma il legislatore, intervenendo sulla disciplina\ndegli effetti dell\u0027inserimento nel citato elenco ISTAT, previsto\ndall\u0027art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ha previsto che la\ngiurisdizione della Corte dei conti si esplichi unicamente in\nrelazione alla verifica della legittimita\u0027 delle limitazioni\namministrative previste per i soggetti inseriti nel citato elenco. \n 4. La rilevanza della questione. \n La questione della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 e\u0027 rilevante ai fini del\npresente giudizio poiche\u0027 il ricorso introduttivo e\u0027 stato proposto\ndall\u0027Associazione riconosciuta Consortium GARR per ottenere\nl\u0027accertamento incidentale dell\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027iscrizione negli\nelenchi ISTAT delle unita\u0027 istituzionali appartenenti al settore\ndelle amministrazioni pubbliche, in relazione all\u0027anno 2025 e la non\napplicabilita\u0027 delle limitazioni amministrative conseguenti\nall\u0027inserimento nell\u0027elenco. Conseguentemente, al fine di decidere\nsulla domanda proposta dalla ricorrente, deve essere conosciuta non\nsolo la norma che ha previsto le limitazioni, ma anche quella\nriferita ai presupposti delle stesse, vale a dire quella che prevede\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco, poiche\u0027 il riconoscimento della\nlegittimita\u0027 o meno dell\u0027iscrizione e\u0027 presupposto per la verifica\ndell\u0027incidenza sulle attivita\u0027 dell\u0027Ente e, quindi,\nsull\u0027applicabilita\u0027 o meno delle limitazioni amministrative. \n La cognizione piena, infatti, e\u0027 impedita dal citato art.\n23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020, che ha limitato e\ncircoscritto la cognizione del giudice contabile, escludendola in\nrelazione all\u0027accertamento dei presupposti per l\u0027inserimento nel\ncitato elenco. \n Infatti, occorre evidenziare che le limitazioni all\u0027attivita\u0027\nalle quali sono tenuti gli Enti inseriti nell\u0027elenco non sono fini a\nse\u0027 stesse, ma rispondono all\u0027esigenza di contenere la spesa dei\nsoggetti che concorrono a formare il perimetro delle amministrazioni\npubbliche che individuano l\u0027aggregato nazionale sul quale viene\nvalutata l\u0027osservanza delle regole di finanza pubblica, anche ai fini\nunionali. \n In conclusione, il requisito della rilevanza della questione,\npresupposto per la proposizione di costituzionalita\u0027, e\u0027 sicuramente\nsussistente poiche\u0027 dalla decisione sulla legittimita\u0027 della norma\ndipende la possibilita\u0027 di decidere sulla domanda proposta dalla\nricorrente. \n 5. La non manifesta infondatezza. \n 5.1. Al fine di meglio individuare e definire le questioni\nsottese alla ritenuta illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020, occorre non solo\nesaminare il testo della disposizione, ma anche delinearne l\u0027ambito\ndi operativita\u0027 e le finalita\u0027 perseguite dal legislatore. \n In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,\nrecante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,\nsostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», e\u0027 stato inserito\nl\u0027art. 23-quater disciplinante «Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla\ndeterminazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche». \n La disposizione prevede che «agli enti indicati nell\u0027elenco\nannesso al presente decreto, in quanto unita\u0027 che, secondo criteri\nstabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali\nnell\u0027Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n.\n549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,\nconcorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si\napplicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\nbilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni pubbliche,\nai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24\ndicembre 2012, n. 243, nonche\u0027 quelle in materia di obblighi di\ncomunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\nfinanza pubblica» (comma 1). \n Il secondo comma stabilisce che «all\u0027art. 11, comma 6, lettera\nb), del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027allegato 1 al\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: \"operata\ndall\u0027ISTAT\" sono aggiunte le seguenti: \", ai soli fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\nspesa pubblica\"». \n 5.2. Al riguardo, occorre precisare che la legge 31 dicembre\n2009, n. 196, recante «Legge di contabilita\u0027 e finanza pubblica», ha\nprevisto all\u0027art. 1 che «Le amministrazioni pubbliche concorrono al\nperseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito\nnazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti\ndall\u0027Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilita\u0027.\nIl concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i\nprincipi fondamentali dell\u0027armonizzazione dei bilanci pubblici e del\ncoordinamento della finanza pubblica» (comma 1). \n La norma medesima, al secondo comma ha delineato il criterio per\nl\u0027individuazione del perimetro dei soggetti definibili come\namministrazioni pubbliche ai fini dell\u0027osservanza delle regole di\nfinanza pubblica e, in particolare, dei parametri e vincoli di\nderivazione dall\u0027Unione europea ed ha richiamato le attivita\u0027 svolte\ndall\u0027ISTAT, stabilendo, in fine, che annualmente l\u0027istituto di\nstatistica predisponesse un elenco valido per l\u0027esercizio successivo\n(comma 3: «La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al\ncomma 2 e\u0027 operata annualmente dall\u0027ISTAT con proprio provvedimento e\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre»). \n L\u0027affidamento all\u0027ISTAT della ricognizione annuale delle\namministrazioni pubbliche e\u0027 stato motivato dalla circostanza che\nesso e\u0027 parte integrante del sistema statistico europeo ed e\u0027 il\nsoggetto chiamato ad applicarne le regole a livello nazionale per\neffettuare i calcoli della contabilita\u0027 nazionale, in base alle\nregole EUROSTAT, che concorrono a rendere omogenei i dati di\ncontabilita\u0027 pubblica degli Stati che compongono l\u0027Unione europea. In\nsostanza, nella predisposizione annuale dei conti nazionali,\napplicando le regole unionali, l\u0027ISTAT deve, preliminarmente,\ndefinire l\u0027ambito delle amministrazioni pubbliche da considerare in\nbase alle regole del Sistema nazionale dei conti (SEC 2010, di cui al\nregolamento UE n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti\nnazionali e regionali dell\u0027Unione europea). \n Pertanto, l\u0027attribuzione all\u0027ISTAT della predisposizione annuale\ndell\u0027elenco dei soggetti che rientrano nell\u0027ambito delle\namministrazioni pubbliche non ha mere finalita\u0027 statistiche, ma e\u0027\nelemento costitutivo dei conti della contabilita\u0027 nazionale e,\nquindi, serve a definire tutte le grandezze di finanza pubblica\nnazionali, anche per la verifica dell\u0027osservanza dei parametri e\nvincoli europei. Le grandezze finanziarie che caratterizzano\nl\u0027attivita\u0027 di ciascuno dei soggetti inseriti nell\u0027elenco predisposto\ndall\u0027ISTAT concorrono a formare i saldi della contabilita\u0027 nazionale. \n E\u0027 indubbio, quindi, che la disciplina normativa che prevede\nl\u0027inserimento, in un elenco annuale, di tutti i soggetti che in base\nalle regole del SEC 2010 rientrano nell\u0027ambito delle amministrazioni\npubbliche, ha la finalita\u0027 di definire i conti nazionali e, in ultima\nanalisi di assicurare l\u0027equilibrio dei bilanci pubblici,\nnell\u0027osservanza dei vincoli e parametri di appartenenza all\u0027Unione\neuropea. \n 5.3. Il legislatore del 2020 ha modificato un quadro normativo\nche, a partire dal 2012, aveva previsto la giurisdizione esclusiva\ndella Corte dei conti sull\u0027inclusione degli Enti nell\u0027elenco delle\namministrazioni pubbliche, stilato annualmente dall\u0027ISTAT. \n Infatti, l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n.\n228, successivamente ripreso dall\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\nc.g.c. di cui al decreto legislativo n. 174/2016, aveva attribuito\nalla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla sussistenza o\nmeno della natura di amministrazione pubblica in capo alle societa\u0027\ninserite annualmente nell\u0027elenco predisposto annualmente dall\u0027ISTAT\ned alle conseguenti limitazioni amministrative previste dal\nlegislatore. \n Piu\u0027 nello specifico, la disposizione da ultimo richiamata\nprevedeva, nel testo originario, che «avverso gli atti di\nricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente\ndall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, in speciale composizione, ai sensi dell\u0027art. 103, secondo\ncomma, della Costituzione». \n Era quindi affidata alla giurisdizione contabile la decisione in\nordine alle controversie che potessero insorgere in relazione al\nriconoscimento della natura di amministrazione pubblica in capo ad\nenti o societa\u0027 effettuato annualmente dall\u0027ISTAT ai fini della\npredisposizione dei conti annuali. \n 5.4. La scelta operata dal citato art. 1, comma 169, della legge\nn. 228 del 2012, ripresa poi dall\u0027art. 11 c.g.c., era coerente con il\ndisegno insito nella riforma costituzionale del 2012 (legge\ncostituzionale n. 1 del 20 aprile 2012), con la quale, tra l\u0027altro,\nsono stati modificati gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione. \n Nell\u0027ambito della complessa riforma della finanza pubblica si\ncolloca altresi\u0027 la direttiva 2011/85/UE, dell\u00278 novembre 2011\n(relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio degli Stati\nmembri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54,\nnonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha\nassegnato alla Corte dei conti compiti di monitoraggio\nsull\u0027osservanza delle regole di bilancio delle pubbliche\namministrazioni. \n Inoltre, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale n. 1/2012,\nnel definire i principi vincolanti che deve rispettare la legge\n«rinforzata» prevista dal comma 6 dell\u0027art. 81 Cost., ha previsto lo\nsvolgimento, in modo dinamico, di controlli lungo l\u0027intero ciclo\nfinanziario dei bilanci del «complesso delle pubbliche\namministrazioni», da attuare mediante «verifiche, preventive e\nconsuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». \n Coerentemente con tali presupposti, l\u0027art. 20 della legge\nrinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di svolgere funzioni di controllo sui bilanci delle\namministrazioni pubbliche, espressamente ancorate «ai fini del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n E\u0027 indubbio, quindi, che l\u0027intervento legislativo operato nel\n2020 dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020, che ha\ncircoscritto e limitato la giurisdizione della Corte dei conti alla\nsola verifica delle limitazioni amministrative conseguenti\nall\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT dei soggetti ritenuti pubblici,\nescludendola, di fatto, in relazione all\u0027inserimento nell\u0027elenco, non\nsolo ha menomato le attribuzioni della Corte dei conti, ma ha violato\nl\u0027art. 81, comma 6, e l\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione, poiche\u0027\nha inciso negativamente sulla possibilita\u0027 di verificare il\ncomplessivo equilibrio dei bilanci pubblici, anche alla luce della\ndisciplina eurounitaria. Il legislatore e\u0027 intervenuto nella materia\ndella contabilita\u0027 pubblica, propria della magistratura contabile,\nescludendo la giurisdizione della Corte dei conti in relazione non\ngia\u0027 alla mera verifica sulla legittimita\u0027 di un atto amministrativo\n(inserimento nell\u0027elenco ISTAT) ma all\u0027accertamento sostanziale della\nnatura di amministrazione pubblica in capo ai soggetti risultanti\ndall\u0027elenco. In altri termini, e\u0027 stato inibito al giudice contabile\ndi verificare se in base alla disciplina di contabilita\u0027 nazionale,\nche ha recepito a questo fine quella europea (SEC 2010), un soggetto\nsia qualificabile o meno come amministrazione pubblica, con incidenza\nsui saldi di finanza pubblica della contabilita\u0027 nazionale. \n La limitazione dell\u0027ambito della giurisdizione contabile operata\ncon il comma 2 dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020,\ncome convertito dalla legge n. 176/2020, «ai soli fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\nspesa pubblica», ha sottratto al giudice naturale della controversia\n- cui pure continua a riconoscersi espressamente la competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica - la possibilita\u0027 di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti, in violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81 e\n97, della Costituzione. \n La norma, allorche\u0027 esclude la giurisdizione della Corte dei\nconti in relazione alla rilevanza eurounitaria degli atti di\nricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente\ndall\u0027ISTAT, interviene su quel nucleo di attribuzioni attinenti alla\nperimetrazione delle amministrazioni pubbliche da cui derivano\nprecisi obblighi di natura finanziaria, in primo luogo di concorrere\nalla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia del computo dei\nsaldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni finanziarie tra\ngli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n In questo modo, il legislatore ha impedito al giudice contabile\ndi conoscere delle controversie riguardanti i principali effetti\ndell\u0027inserimento nel citato elenco, operando una recisione\ndell\u0027unitaria materia contabile in esame, in cui i collegamenti tra i\nprofili di rilevanza interna e quelli di rilevanza sovranazionale,\ndai quali i primi sono condizionati, risultano con ogni evidenza del\ntutto inscindibili. Oltretutto, e\u0027 stata limitata la giurisdizione\nalla valutazione di effetti che possono sussistere solo se l\u0027ente\ninteressato rientra fra le amministrazioni pubbliche ed appare\nsingolare che il giudice della contabilita\u0027 pubblica non possa\nconoscere del presupposto - la natura di amministrazione pubblica che\nsi basa sulle regole della contabilita\u0027 - ma solo delle conseguenze. \n L\u0027irrazionalita\u0027 della scelta del legislatore del 2020 appare poi\nevidente, tanto piu\u0027 se si considera che nello stesso art. 23-quater\nha previsto la permanenza della giurisdizione contabile in relazione\nalle limitazioni amministrative che conseguono all\u0027inserimento\nnell\u0027elenco («ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica»). Cio\u0027, senza\nevidentemente considerare che le limitazioni amministrative, che\nconseguono alla presenza nell\u0027elenco annuale stilato dall\u0027ISTAT, sono\nuna conseguenza diretta dell\u0027inserimento e, pertanto, la decisione in\nordine alla loro applicazione e\u0027 conseguente alla decisione in ordine\nalla qualifica di amministrazione pubblica. \n 5.5. Un ulteriore elemento deve essere evidenziato. \n La disciplina risultante dalla novella del 2020 non ha indicato\nespressamente quale tutela sia riconosciuta al soggetto inserito\nnell\u0027elenco ISTAT che voglia contestare la qualificazione di\namministrazione pubblica per finalita\u0027 diverse da quella di\napplicazione delle limitazioni amministrative. \n Al riguardo, la Corte di cassazione, investita in sede di\ngiurisdizione, ha asserito che «occorre rilevare, in via generale,\nche l\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT ha natura provvedimentale, cui si\ncontrappone, in capo agli enti coinvolti, una situazione giuridica\nsoggettiva di interesse legittimo, ambito che, in quanto tale, ai\nsensi dell\u0027art. 7 c.p.a., e\u0027 riferibile alla giurisdizione\namministrativa» facendo riferimento alla circostanza che:\n«anteriormente all\u0027intervento operato con l\u0027art. 1, comma 169, legge\nn. 228 del 2012 (che ha previsto il ricorso alle Sezioni riunite\ndella Corte dei conti), il relativo contenzioso era pacificamente\ninstaurabile innanzi al giudice amministrativo» (par. 15), con la\nconseguenza che a fronte della «contrazione» dell\u0027ambito della\ngiurisdizione contabile non vi sarebbe vuoto di tutela in quanto «si\ndeve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la giurisdizione\ndel giudice amministrativo» (par. 15.3). \n L\u0027argomentazione svolta dalla Cassazione non appare aver colto\nnel segno in ordine a quale sia la effettiva natura dell\u0027elenco ISTAT\nin base alle specifiche finalita\u0027 cui e\u0027 preordinato, che si pongono\nsu un piano diverso rispetto alla semplice tutela di posizioni\nindividuali. Infatti, la finalita\u0027 dell\u0027elenco e\u0027 strettamente\ndipendente dalle esigenze di finanza pubblica collegate alla\nassorbente necessita\u0027 di verificare la sussistenza delle condizioni\npreviste dal SEC 2010 per individuare il perimetro delle\namministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione dei saldi di\nfinanza pubblica. La posizione soggettiva degli enti interessati deve\nessere vista, valutata e considerata in relazione alla predetta\nfinalita\u0027. \n In proposito, infatti, non si puo\u0027 ignorare che l\u0027art. 24 della\nCostituzione garantisce a tutti di agire in giudizio a tutela dei\npropri diritti ed interessi legittimi e, analogamente, l\u0027art. 113\nprecisa e delimita gli ambiti di intervento giurisdizionale,\nprevedendo che la legge determini quali organi di giurisdizione\npossono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e\ncon gli effetti previsti dalla legge stessa, ovviamente nel rispetto\ndei principi del giusto processo, come richiamati dall\u0027art. 111 della\nCostituzione. \n La previsione contenuta nell\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\nc.g.c., stabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione, «nell\u0027esercizio della propria giurisdizione\nesclusiva in tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado\nsui giudizi: [...] b) in materia di ricognizione delle\namministrazioni pubbliche operata dall\u0027ISTAT», senza ulteriori\nspecificazioni, aveva espressamente riconosciuto al giudice contabile\nla competenza a decidere delle controversie in esame con il potere di\nassicurare tutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia\ndi statuire su tutte le domande astrattamente proponibili, con\nesclusione di altre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal\nmodo piena tutela giurisdizionale, in attuazione degli articoli 24 e\n113 Cost. \n La disciplina risultante dalla novella del 2020 viola gli\narticoli 24 e 111 della Costituzione, che attribuiscono alla funzione\ngiurisdizionale lo scopo di assicurare, attraverso il giudizio, piena\ntutela delle situazioni soggettive qualificate, imponendo che la\ndisciplina dei rapporti tra giudici appartenenti a ordini diversi si\nispiri al principio secondo cui l\u0027individuazione del giudice munito\ndi giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti a\nottenere una risposta in ordine al bene della vita oggetto di\ninteresse, nonche\u0027 dell\u0027art. 113, primo e secondo comma, della\nCostituzione, che dell\u0027art. 24 costituisce sostanzialmente specifica\napplicazione, secondo cui contro gli atti della pubblica\namministrazione e\u0027 sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o\nper determinate categorie di atti. \n L\u0027art. 111 della Costituzione risulta violato anche con\nriferimento al diverso e complementare profilo della lesione del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato nell\u0027ottica\ndel principio di concentrazione delle tutele, ove si accolga\nl\u0027opzione ermeneutica che ammette la possibilita\u0027 di un doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile, in materia\ndi elenchi ISTAT, con i rischi e le criticita\u0027 - che saranno a breve\nesaminati - derivanti dall\u0027eventuale pendenza di due giudizi sul\nmedesimo oggetto, con possibili implicazioni in termini anche di\nnecessita\u0027 di sospensione del processo contabile e conseguente\ndilatazione dei tempi processuali del relativo contenzioso\n(«dipendente»). \n Orbene, il sistema risultante dall\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137 del 2020, cosi\u0027 come interpretato dalle Sezioni\nunite della Cassazione in sede di conflitto di giurisdizione, si pone\nin contrasto con le norme costituzionali richiamate sopra poiche\u0027\nrende difficoltoso l\u0027accesso alla giurisdizione e il diritto di agire\nin giudizio, rendendo necessario rivolgersi a due giudici diversi per\nottenere l\u0027accertamento della non sussistenza delle condizioni per\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT e per contestare le relative\nlimitazioni amministrative. Se pero\u0027 si tiene conto che queste ultime\ndipendono dall\u0027inserimento o meno nell\u0027elenco, appare evidente come\nil sistema delineato dalla norma sospettata di illegittimita\u0027\ncostituzionale sia irrazionale e, di fatto, non in linea con i\nprecetti costituzionali richiamati sopra. \n 5.6. La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei\nconti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta dall\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020, come convertito, risulta\naltresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n I particolari connotati del giudizio in esame legittimano\nl\u0027attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione,\nesclusiva ed in unico grado, delle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, non limitata a una verifica sulla legittimita\u0027 generale,\nbensi\u0027 piena e di merito, di accertamento della qualita\u0027 di\namministrazione pubblica in capo ad una determinata unita\u0027\nistituzionale. \n Nelle controversie in esame la Corte e\u0027, cioe\u0027, chiamata a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di regole tecniche di\nparticolare complessita\u0027 - contenute nel SEC 2010 - onde accertare la\nqualita\u0027 di produttore di beni e servizi destinabili alla vendita o\nnon destinabili alla vendita. \n A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si dedichi o meno alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno incentivato ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027 redditizia, operando\nalle condizioni di mercato e rispettando le proprie obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e segg. del\nSEC) per stabilire se un\u0027unita\u0027 istituzionale produca beni e servizi\ndestinabili alla vendita (c.d. criterio market/non market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione, esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n Ora, a fronte del riconoscimento della giurisdizione esclusiva\nconformata nei termini finora rappresentati, e\u0027 stata\nlegislativamente prevista, con la norma del 2020, una limitazione al\nsuo ambito di operativita\u0027 che addirittura capovolge l\u0027ordine di\nrilevanza dei possibili effetti dell\u0027esercizio della cognizione: si\nescludono quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi\ndi finanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche e si consente la verifica giudiziaria ai\nlimitati fini dell\u0027applicazione della normativa (peraltro, solo\nnazionale) sul contenimento della spesa pubblica, ossia per finalita\u0027\npiu\u0027 latamente riguardanti la materia della finanza pubblica per le\nquali, ove fosse mancata la previsione di una giurisdizione esclusiva\ndel giudice contabile, la questione dell\u0027eventuale competenza del\ngiudice amministrativo avrebbe potuto piu\u0027 fondatamente proporsi. \n L\u0027incostituzionalita\u0027, conseguente alla palese illogicita\u0027 e\nirragionevolezza della disposizione in esame, emerge altresi\u0027 quando\nsi consideri che, confinando la rilevanza della giurisdizione\nesclusiva della Corte dei conti alla normativa nazionale sul\ncontenimento della spesa pubblica, ne deriva un significativo\nsvuotamento. \n Infatti, la legittimita\u0027 costituzionale di tale riparto potrebbe\nsostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato giudiziale\ndel giudice amministrativo e del giudice contabile risultassero tra\nloro «non comunicanti», essendo ben distinte e autonome le\ndisposizioni normative operanti nei due diversi comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n Al contrario, come anche evidenziato dalla Procura generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve ritenersi di fatto\nprecluso rispetto al contenzioso in esame, laddove le due normative\napplicabili si compenetrano al punto che risulta di fatto non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027, in quanto l\u0027eventuale sindacato del giudice\ncontabile, nella prospettiva dell\u0027operativita\u0027 (o meno) delle\ndisposizioni nazionali sul contenimento della spesa pubblica nel\nquadro del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e\u0027\nnecessariamente condizionato dalla previa e corretta attribuzione al\nsoggetto privato di diritto interno della qualificazione eurounitaria\ndi «pubblica amministrazione», scaturente dalla sua iscrizione\nnell\u0027elenco ISTAT. \n In altri termini, nel caso in esame, l\u0027operativita\u0027 della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione (anche) della normativa nazionale sulla spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di un soggetto di diritto interno\nquale pubblica amministrazione europea nella prospettiva della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi presso la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato riparto\n- che, non a caso, non e\u0027 stato delineato dal legislatore del 2020 -\ndeterminerebbe il sorgere di insormontabili ostacoli giuridici, a\nmeno di configurare il giudizio davanti al giudice amministrativo,\ncirca la corretta attribuzione di una soggettivita\u0027 pubblicistica\neuropea all\u0027ente di diritto interno ricorrente iscritto nell\u0027elenco\nISTAT, come vera e propria causa pregiudiziale ex art. 295 codice di\nprocedura civile e art. 106 c.g.c., situazione non compatibile con\nl\u0027ingiustificato aggravio dei poteri di azione degli interessati e\ncon la finalita\u0027 della verifica sul corretto inserimento nell\u0027elenco\nISTAT, da determinare in base alle regole di contabilita\u0027 e finanza\npubblica, l\u0027interpretazione delle quali rientra nella giurisdizione\nesclusiva della magistratura contabile. \n In conclusione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020,\ncome convertito, presenta insuperabili criticita\u0027 interpretative in\nragione del suo significato non chiaro, al punto da indurre a\nprospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i limiti\nconsentiti dall\u0027enunciato testuale nel tentativo di offrirne una\ncoerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali, con\nil rischio che l\u0027attivita\u0027 ermeneutica trasmodi in una sostanziale\nintegrazione normativa, tenuto anche conto che «ciascun consociato ha\nun\u0027ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante e in maniera\nragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e\ninteressi legittimi potranno trovare tutela, si\u0027 da poter compiere su\nquelle basi le proprie libere scelte d\u0027azione» (C. cost., sentenza 5\ngiugno 2023, n. 110). \n Deve, pertanto, ritenersi che le disposizioni foriere di\nincertezza nella loro applicazione concreta si pongano in contrasto\ncon il canone di ragionevolezza della legge di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, nella misura in cui il loro significato risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente ambiguo, soprattutto\nin materie come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a un\npresupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -\nper sua natura - pregiudiziale. \n 5.7. La disposizione limitativa contenuta nell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137 del 2020, viola, altresi\u0027, l\u0027art. 117 della\nCostituzione, che prevede l\u0027osservanza da parte del legislatore dei\nvincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario e dagli obblighi\ninternazionali, nella parte in cui esclude il sindacato degli effetti\neurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dinanzi ad un giudice. \n La lettera della disposizione - anche in rapporto all\u0027art. 103,\ncomma 2, della Costituzione - e gli stessi lavori preparatori non\nautorizzano a prospettare una concorrenza di giurisdizioni sulla\nmateria, in quanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non\nl\u0027an, ma il quomodo della giurisdizione: il legislatore avrebbe,\ncioe\u0027, ridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia al petitum\nche alla causa petendi), attraverso la limitazione dei «fini» - ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. \n L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale discende, allora, dalla\nlimitazione dell\u0027oggetto della tutela del giudice contabile,\ncombinata con l\u0027immodificata (e immodificabile) giurisdizione\nesclusiva sulla materia della ricognizione operata dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e 103 della Costituzione. Infatti, in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento) del giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto di ricognizione dianzi a\nqualsiasi altro giudice. \n In ogni caso, l\u0027art. 117 risulta comunque violato perche\u0027 la\nnovella del 2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco ISTAT che\nintendano contestare gli effetti eurounitari della loro designazione\nquali amministrazioni pubbliche e che abbiano gia\u0027 proposto ricorso\nal giudice contabile, di presentare necessariamente due distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice amministrativo per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero\nmai «contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco\nsuddetto e ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la\ndisapplicazione di tale iscrizione» (punto 97 della richiamata\nsentenza della Corte di giustizia), posto che tale incidentale\ndisapplicazione rileva, in base alla novella del 2020, ai soli fini\ndella disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica. \n Tuttavia, la qualificazione ai sensi del SEC 2010, operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel caso italiano dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della legge\nn. 196/2009), non puo\u0027 non comportare effetti sia oggettivi (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche», qualificate ai\nsensi del SEC 2010) che soggettivi (il radicarsi di situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui quello alla corretta\nqualificazione e il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di assicurare il rispetto\ndel principio di effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art. 23-quater impedisce il legittimo dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa UE, considerato che la tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui il soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un unico ricorso, la domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti degli effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \n 6. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va\npertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell\u0027art. 134\nCost., dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,\ne dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28\nottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre\n2020, n. 176 per la sospetta violazione degli articoli 3, 24, 81, 97,\n103, 111, 113 e 117 della Costituzione. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando sul ricorso\nin epigrafe: \n accoglie l\u0027istanza di sospensiva, nei termini di cui alla\nrichiesta di parte ricorrente; \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nrelazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera\ndei deputati. \n Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio\n2025. \n La presente decisione e\u0027 stata depositata in Segreteria in data 28\nnovembre 2025. \n \n Il Presidente: Della Ventura \n \n \n Il dirigente: Franco","elencoNorme":[{"id":"63941","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"inserito 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