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Roma","localita_autorita":"","data_deposito":"07/02/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"02/04/2025","numero_gazzetta":"14","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"7 ottobre 2025","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"ANTONINI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per l’anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Individuazione dei soggetti passivi – Quantificazione della base imponibile – Criterio di determinazione costituito dall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 – Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero – Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo – Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell\u0027IVA – Denunciata introduzione di un contributo del tutto privo di razionalità – Prelievo inidoneo a intercettare e a quantificare correttamente una reale forza economica differenziata, atteso che il contributo va a incidere in modo più gravoso su alcuni operatori, per ragioni del tutto casuali, in assenza di effettivi incrementi di ricchezza\u0026nbsp;- Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e della capacità contributiva – Previsione di un prelievo che ha effetti ablativi integrali delle sostanze del soggetto inciso, risolvendosi in una illegittima prestazione, priva della natura di onere fiscale e di una causa indennitaria o risarcitoria\u0026nbsp;– Conflitto con la garanzia costituzionale posta a presidio della proprietà privata – Contributo sproporzionato che viola il principio del giusto equilibrio – Irretroattività del prelievo che grava su una ricchezza che, ove si sia formata, lo ha fatto prima della sua entrata in vigore – Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 1 del Primo Protocollo CEDU.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Eni Global Energy Markets spa","prima_controparte":"Agenzia Entrate - Direzione Regionale Lazio","altre_parti":"Eni Global Energy Markets spa","testo_atto":"N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 febbraio 2025\n\r\nOrdinanza del 7 febbraio 2025 della Corte di giustizia tributaria di\nprimo grado di Roma sul ricorso proposto da Eni Global Energy Markets\nspa contro Agenzia delle entrate - Direzione regionale Lazio. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per l\u0027anno 2022, di un\n contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle\n imprese operanti nel settore energetico - Individuazione dei\n soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio\n di determinazione costituito dall\u0027incremento del saldo tra le\n operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal\n 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo\n dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di\n saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021,\n ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo e\u0027\n assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del\n contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il\n suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se e\u0027\n inferiore al 10 per cento non e\u0027 dovuto alcun contributo -\n Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale\n delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive,\n entrambe al netto dell\u0027IVA. \n- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare\n gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito,\n con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37, come\n modificato dall\u0027art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50\n (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,\n produttivita\u0027 delle imprese e attrazione degli investimenti,\n nonche\u0027 in materia di politiche sociali e di crisi ucraina),\n convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91. \n\n\r\n(GU n. 14 del 02-04-2025)\n\r\n \n LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA \n di primo grado di Roma Sezione 19 \n \n riunita in udienza il 11 settembre 2024 alle ore 11,00 con la\nseguente composizione collegiale: \n Clemente Alessandro, Presidente \n Volino Pasquale, Relatore \n Grasso Salvatore, Giudice \n in data 11 settembre 2024 ha pronunciato la seguente \n \n Ordinanza \n \n - sul ricorso n. 11041/2023 depositato il 28 settembre 2023\nproposto da Eni Global Energy Markets S.p.a. - 11076280962 \n difeso da \n Davide De Girolamo - DGRDVD77A24H501P \n Livia Salvini - SLVLVI57H67H501M \n rappresentato da \n Giorgio Bigoni - BGNGRG59B22D548K ed elettivamente domiciliato\npresso davidedegirolamo@ordineavvocatiroma.org \n contro \n Agenzia entrate Direzione Regionale Lazio elettivamente\ndomiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it \n Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n - Silenzio Rifiut n. Ist. del 6 marzo 2023 caro bollette 2022 \n a seguito di discussione in pubblica udienza \n \n Elementi in fatto e diritto \n \n Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di rimborso di\nquanto versato dalla Societa\u0027 a titolo di contributo straordinario\ncontro il caro bollette di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge 21 marzo\n2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51. \n La ricorrente Eni Global Energy Markets S.p.a. e\u0027 una societa\u0027\nche svolge attivita\u0027 afferenti ai mercati dell\u0027energia. \n Con il ricorso in esame, tale societa\u0027 impugna il silenzio\ndiniego serbato dall\u0027Agenzia delle entrate -Direzione Regionale del\nLazio in relazione all\u0027istanza presentata via p.e.c. in data 6 marzo\n2023 per il rimborso di euro 304.669.696,86, oltre interessi maturati\ne maturandi su tale somma, corrisposti in data 30 novembre 2022 ai\nsensi dell\u0027art. 37 del decreto-legge 21 maggio 2022, n. 21,\nconvertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall\u0027art.\n55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15\nluglio 2022, n. 91, a titolo di saldo del contributo straordinario\ncontro il caro bollette. \n Si e\u0027 costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l\u0027Agenzia\ndelle entrate. \n La causa e\u0027 stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica\nudienza dell\u002711 settembre 2024. \n Ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere deciso senza\nlo scrutinio di costituzionalita\u0027 del citato art. 37 del\ndecreto-legge n. 21 del 2022 in relazione ai profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale evidenziati dalla ricorrente. \n 2. Ricostruzione normativa \n L\u0027art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in\nlegge 20 maggio 2022, n. 51 (noto anche come decreto «Ucraina Bis» o\n«Taglia Prezzi») ha introdotto un contributo straordinario contro il\ncaro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico. \n Tale norma e\u0027 stata attuata, quanto agli adempimenti, dal\nprovvedimento prot. n. 221978/2022 del 17 giugno 2022 del Direttore\ndell\u0027Agenzia delle entrate e commentata dall\u0027Agenzia delle entrate\nnelle circolari n. 22/E del 23 giugno 2022 e 25/E dell\u002711 luglio\n2022. \n Gli elementi essenziali del Contributo che il legislatore si e\u0027\npremurato di individuare, sono i soggetti passivi e i criteri di\ndeterminazione (base imponibile e aliquota). \n Con riferimento ai soggetti passivi, il primo comma della norma\ndispone che sono tali: \n a) ai sensi del primo periodo, i soggetti che esercitano nel\nterritorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni,\nl\u0027attivita\u0027 di produzione di energia elettrica, i soggetti che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas metano o di estrazione di\ngas naturale, i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas\nmetano e di gas naturale e i soggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di\nproduzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; \n b) ai sensi del secondo periodo, i soggetti che, per la\nsuccessiva rivendita, importano a titolo definitivo energia\nelettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che\nintroducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da\naltri Stati dell\u0027Unione europea. \n Come indica questa disposizione, i soggetti incisi dal Contributo\nsono individuati da un criterio puramente qualitativo, che e\u0027\nrappresentato dalla loro appartenenza ai mercati energetici nel\nsignificato piu\u0027 ampiamente inteso, senza alcuna declinazione\nspecifica del Contributo a seconda dello svolgimento in concreto\ndelle diverse attivita\u0027, ne\u0027 alcuna specificazione riguardante i\nsoggetti che svolgono piu\u0027 attivita\u0027, sia comprese che non comprese\nnell\u0027elencazione sopra riportata. \n Il secondo comma del citato art. 37 precisa che la base\nimponibile e\u0027 costituita «dall\u0027incremento del saldo tra le operazioni\nattive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre\n2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre\n2020 al 30 aprile 2021». \n A tal fine, richiama, quindi, la disciplina in materia di IVA, e\nnello specifico quella delle relative liquidazioni periodiche\n(«LIPE»). Il concetto viene ribadito, ed anzi rafforzato, nella\ncircolare n. 22/E del 23 giugno 2022, ove l\u0027Agenzia precisa che «dal\nmomento che il combinato normativo previsto ai commi 2 e 3 dell\u0027art.\n37 del decreto Ucraina fa espresso riferimento, ai fini del calcolo\ndella base imponibile del contributo straordinario, al totale delle\noperazioni attive e passive indicate nelle LIPE per i periodi 1°\nottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022,\nsenza prevedere esclusioni, si ritiene che la norma non consenta\ncorrezioni degli importi evidenziati nelle LIPE prese in\nconsiderazione». \n Quanto alla territorialita\u0027, tale requisito e\u0027 stato interpretato\ndall\u0027Agenzia delle entrate nella circolare n. 22/E del 23 giugno\n2022, la quale ha mutuato i suoi parametri applicativi direttamente\ndall\u0027IVA. Piu\u0027 in dettaglio, nella circolare n. 22/E, l\u0027Agenzia ha\nchiarito che le operazioni non soggette a IVA per carenza del\npresupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, proprio\nperche\u0027 non «rilevanti» ai fin dell\u0027IVA, non rilevano nemmeno ai fini\ndella base imponibile del Contributo. \n L\u002711 luglio 2022, l\u0027Agenzia delle entrate ha espresso un vero e\nproprio ripensamento su quanto precedentemente affermato e, nella\nsuccessiva n. 25/E, ha richiesto ai contribuenti lo sforzo di\nindividuare gli «acquisti afferenti» alle vendite estere e di\nescludere queste ultime dalla base imponibile del Contributo solo se\ni correlati «acquisti afferenti» siano, a loro volta, esclusi dalla\nbase imponibile. \n Il Contributo straordinario, secondo quanto si legge al comma 1\ndell\u0027art. 37 cit., e\u0027 stato istituito per «contenere per le imprese e\ni consumatori gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del\nsettore». \n Ai sensi del comma 5-bis dell\u0027art. 37 cit., le maggiori entrate\nderivanti dall\u0027applicazione del Contributo sono attribuite alle\nRegioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e\nBolzano, per quanto di loro pertinenza, sulla base dei rispettivi\nStatuti, e non consta che esse lo destinino a specifiche finalita\u0027. \n Il legislatore, a tutela degli interessi dei consumatori finali,\nha, altresi\u0027, introdotto una previsione che sembra volta ad impedire\nche il contributo straordinario sia riversato sui prezzi al consumo\ndei prodotti energetici e dell\u0027energia elettrica, prevedendo, a tal\nfine, che «per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, i\nsoggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1\ncomunicano entro la fine di ciascun mese solare all\u0027Autorita\u0027 garante\ndella concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di\nproduzione e di vendita dell\u0027energia elettrica, del gas naturale e\ndel gas metano nonche\u0027 dei prodotti petroliferi, relativo al mese\nprecedente». \n Vale aggiungere che, prima ancora che il decreto-legge 21/2022\nvenisse convertito in legge, il legislatore e\u0027 tornato sulla\ndisciplina dettata dal predetto art. 37. In particolare, per mezzo\ndell\u0027art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto\n«Aiuti»), sono state dettate alcune modifiche alla disciplina del\ncontributo straordinario de quo: \n - e\u0027 stato esteso fino al 30 aprile (anziche\u0027 al 31 marzo) il\nperiodo da prendere in considerazione per il calcolo del saldo delle\noperazioni attive e delle operazioni passive; - e\u0027 stata piu\u0027 che\nraddoppiata la misura del contributo, la quale e\u0027 cosi\u0027 passata dal\n10 al 25 per cento della base imponibile; \n - e\u0027 stato previsto che il pagamento debba essere effettuato\nper un importo pari al 40 per cento di quanto dovuto, a titolo di\nacconto, gia\u0027 entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a\nsaldo, entro il 30 novembre 2022. \n In definitiva, all\u0027esito delle modifiche introdotte dal decreto\n«Aiuti», convertito in legge n. 91/2022, gli operatori interessati\nsono chiamati a corrispondere un contributo pari non piu\u0027 al 10 per\ncento, bensi\u0027 al 25 per cento dell\u0027incremento del saldo delle\noperazioni attive e passive riferito al periodo dal 1° ottobre 2021\nal 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020\nal 30 aprile 2021, il cui acconto del 40 per cento e\u0027 stato\ncorrisposto entro il 30 giugno 2022. \n 3. Sulla rilevanza della questione \n Questo giudice adito e\u0027 ben consapevole che la Corte\ncostituzionale, con la sentenza n. 111/2024, si e\u0027 gia\u0027 recentemente\npronunciata sulla costituzionalita\u0027 del citato art. 37, occupandosi\nanche dell\u0027effetto espropriativo del prelievo de quo. La soluzione\nadottata nella detta sentenza sul punto e\u0027, ovviamente, modellata sui\ngiudizi oggetto degli incidenti di costituzionalita\u0027 dichiarati\nammissibili e, cioe\u0027, di quelli avanzati dalla CGT di primo grado di\nMilano e si puo\u0027 riassumere cosi\u0027: \n - una legge tributaria, anche retroattiva, non da\u0027 luogo a\nun\u0027espropriazione di proprieta\u0027 privata, ma solo ad una obbligazione\npecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico; \n - quando si discute di tributi, non opera il limite «esterno»\ndi cui al principio della tutela proprietaria di cui all\u0027art. 42\nCost., perche\u0027 lo stesso principio di capacita\u0027 contributiva di cui\nall\u0027art. 53 Cost. (unitamente all\u0027art. 3 Cost., trattandosi\ncertamente di questione che attiene alla ragionevolezza del prelievo)\nreca un limite «interno» ostativo all\u0027introduzione di tributi la cui\nmisura si riveli irrazionale e arbitraria; \n - le sentenze della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo sugli\neffetti espropriativi dei tributi non sono applicabili al Contributo,\nperche\u0027 si trattava di situazioni estreme nelle quali le imposte\ncensurate avevano dato luogo ad un incremento di aliquota che elevava\nal 98% l\u0027imposizione marginale sulle buonuscite dei dipendenti\npubblici con un «effetto sorpresa», posto che la norma si applicava\nretroattivamente; \n - i remittenti della CGT di Milano, per argomentare nel senso\nche il Contributo sortiva effetti espropriativi, avevano assunto come\nparametro di riferimento «l\u0027utile dell\u0027anno precedente», non coerente\ncon le suddette argomentazioni e, quindi, non sufficiente a\ngiustificare la sua rilevanza nei medesimi contenziosi. \n Il Collegio conviene con la ricorrente che la conclusione resa\ndalla Corte costituzionale, tuttavia, non risolve le censure di\ncostituzionalita\u0027 da essa sollevate in relazione agli effetti\nespropriativi prodotti dal Contributo, soprattutto perche\u0027\nquest\u0027ultimo, da solo, ha integralmente eroso le ricchezze reddituali\ne patrimoniali della Societa\u0027. \n Cio\u0027 premesso, l\u0027effetto espropriativo di un prelievo puo\u0027\nmisurarsi su due diversi valori: da un lato, quello patrimoniale, che\ne\u0027 statico, poiche\u0027 guarda alle ricchezze patrimoniali che devono\nessere erose, cioe\u0027, smobilizzate, per adempiere all\u0027obbligazione;\ndall\u0027altro, quello reddituale, che e\u0027 invece dinamico, poiche\u0027 guarda\nall\u0027incidenza del costo di quella obbligazione rispetto ai guadagni,\nche nel caso degli enti economici sono gli utili che vengono erosi da\nquel costo. \n Per valutare l\u0027impatto che un onere ha sulle ricchezze\npatrimoniali, che sono quelle che devono essere smobilizzate per\nadempiere all\u0027obbligazione, devono ovviamente ricercarsi le ricchezze\npatrimoniali esistenti al momento in cui l\u0027obbligazione insorge: e\ntali ricchezze non possono che essere quelle «fotografate»\ndall\u0027ultimo bilancio approvato. \n Nel caso del Contributo qui in causa, che e\u0027 un onere riferito\n(sia per competenza che per cassa) all\u0027anno 2022, le ricchezze\npatrimoniali erose dall\u0027onere in parola non possono che essere quelle\ncristallizzate nell\u0027ultimo bilancio, e cioe\u0027 quelle in essere al 31\ndicembre 2021. \n Diversamente, per valutare l\u0027impatto che un onere ha sulle\nricchezze reddituali di un ente, devono ricercarsi le ricchezze in\ncorso di formazione quando l\u0027obbligazione insorge. Proprio alla luce\ndella natura dinamica di questo secondo parametro, al fine di\nverificare se un onere ha eroso gli utili di periodo, non puo\u0027 che\naversi riguardo, come la stessa Corte costituzionale afferma, ai\nrisultati reddituali di quel periodo i quali, naturalmente, emergono\nsolo alla fine dell\u0027esercizio, quando l\u0027ente puo\u0027 verificare se il\ntotale delle componenti reddituali positive sia stato sufficiente per\ncoprire quell\u0027onere o se esso le abbia erose tutte. \n Nel caso del Contributo qui in causa, che, come visto, e\u0027 un\nonere riferito (sia per competenza che per cassa) all\u0027anno 2022, le\nricchezze reddituali erose dall\u0027onere in parola non possono che\nessere quelle risultanti dal bilancio di competenza del prelievo, e\ncioe\u0027 quelle in essere al 31 dicembre 2022. \n Ora, secondo la ricostruzione della ricorrente, entrambe le\nverifiche dimostrano che il Contributo qui in esame ha completamente\neroso sia le ricchezze patrimoniali, sia quelle reddituali della\nSocieta\u0027. \n Sotto il profilo patrimoniale, nel caso di specie, l\u0027effetto\nespropriativo del Contributo, che ammonta a complessivi euro\n507.782.828,10 ha finito per erodere tutto il patrimonio netto\nsociale dell\u0027ultimo esercizio concluso, tanto e\u0027 vero che il socio\nEni S.p.a. si e\u0027 visto costretto a ricapitalizzare Egem, per evitare\ndi incorrere nelle conseguenze di cui all\u0027art. 2447 del codice\ncivile. \n Il verbale di assemblea straordinaria del 3 agosto 2022, che\nattesta tale ricapitalizzazione, chiarisce che: «Per la societa\u0027\nl\u0027importo del contributo ascende ad euro 507.782.828,11 e, tenuto\nconto del positivo risultato semestrale ante contributo di\n103.331.723,36, comporta l\u0027iscrizione di una perdita netta di euro\n-404.451.104,75 al 30 giugno 2022, superiore al valore del patrimonio\nnetto alla stessa data, quale risultante dalla situazione\npatrimoniale e dalla relazione degli amministratori che si allegano\nal presente atto sotto la lettera \"A\" e che si sottopongono\nall\u0027approvazione dell\u0027assemblea. Sussistendo le condizioni previste\ndall\u0027art. 2447 del codice civile si e\u0027 dunque reso necessario\nconvocare la presente assemblea per l\u0027adozione dei relativi\nprovvedimenti». \n La definitiva conferma dell\u0027effetto palesemente espropriativo del\nContributo, ad avviso della ricorrente, proviene del resto dallo\nstesso legislatore e dal «nuovo» contributo sulle imprese\nenergetiche, anch\u0027esso gravante sui risultati realizzati dell\u0027anno\n2022 (cfr. legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 115 e ss.),\nche dimostra il manifesto carattere espropriativo del Contributo\nprecedente. \n La legge di bilancio si e\u0027, infatti, premurata di introdurre una\nsoglia massima di importo dovuto a titolo di «nuovo» contributo,\nparametrata proprio al patrimonio netto (25%). Cio\u0027, a conferma che\nil precedente Contributo ha carattere chiaramente confiscatorio,\nproprio perche\u0027 puo\u0027 addirittura risultare - come in questo caso -\nsuperiore al patrimonio netto della societa\u0027 contribuente. \n Sotto il profilo reddituale, il Contributo ha eroso anche tutti i\nguadagni del 2022. La contribuzione straordinaria di Egem nel 2022\nammonta a complessivi euro 527.387.519,00 (riferibili al Contributo\nper 507 milioni ed al contributo di solidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 1,\ncomma 115, della legge n. 197/2022 per il residuo) ed ha comportato\nl\u0027erosione di tutto il risultato ante imposte, circostanza di cui da\u0027\natto il bilancio 2022 della Societa\u0027. \n Ed infatti, se le imposte correnti per il 2021 erano risultate\npari a circa 37 milioni di euro, il medesimo valore per il 2022 e\u0027\ndiciassette volte piu\u0027 alto, pari a complessivi 639,9 milioni, dei\nquali 507 milioni solo a titolo di Contributo. \n 4. Sulla non manifesta infondatezza della questione \n 4.1 Possibile violazione degli articoli 3, 53 e 42 Cost. \n Secondo la Corte costituzionale, quando si discute di tributi,\nnon opera il limite «esterno» di cui al principio della tutela\nproprietaria di cui all\u0027art. 42 Cost., perche\u0027 lo stesso principio di\ncapacita\u0027 contributiva di cui all\u0027art. 53 Cost. (unitamente all\u0027art.\n3 Cost., trattandosi certamente di questione che attiene alla\nragionevolezza del prelievo) reca un limite «interno» ostativo\nall\u0027introduzione di tributi la cui misura si riveli irrazionale e\narbitraria. \n Nelle parole della Consulta, l\u0027effetto espropriativo del tributo\ne\u0027 quindi un profilo che attiene alla razionalita\u0027 del medesimo,\npreservata dagli articoli 3 e 53 Cost., e concerne in particolare il\nrisvolto economico del prelievo sul Contribuente. \n L\u0027argomento non e\u0027 nuovo, tant\u0027e\u0027 che, anche in altre pronunce,\nla Consulta, pur tracciando un confine che tende ad esaurire il\nsindacato di costituzionalita\u0027 dei tributi all\u0027interno dell\u0027art. 53,\nrispetto al quale non troverebbero ingresso i profili di\ncostituzionalita\u0027 relativi al diritto di proprieta\u0027, ha sempre\nmantenuto fermo il suo controllo «sotto il profilo della assoluta\narbitrarieta\u0027 od irrazionalita\u0027 della misura dell\u0027imposizione». E\u0027\ntuttavia chiaro che, per sindacare l\u0027irragionevolezza di un prelievo\nin relazione al riflesso economico che esso sortisce su un\ncontribuente, l\u0027analisi di costituzionalita\u0027 non puo\u0027 sottrarsi ad un\nesame caso per caso, in relazione alla posizione dei singoli\ncontribuenti incisi. \n il Contributo, nei suoi riflessi economici su Egem, e\u0027 del tutto\nprivo di razionalita\u0027 e, quindi, la violazione degli articoli 3 e 53\nCost. e\u0027 manifesta. \n In primo luogo, si e\u0027 gia\u0027 detto che il Contributo, cosi\u0027 come\napplicato ad Egem, ha, da solo, eroso tutto il patrimonio netto\nsociale, tutto il risultato operativo e tutto l\u0027utile ante imposte\n2021 nonche\u0027 tutto l\u0027utile 2022, elevando il tax rate di quest\u0027ultimo\nesercizio al 142%. \n Come rappresentato nel ricorso e documentato dai prospetti\nallegati in atti, le evidenze contabili di Egem mostrano un margine\ndi contribuzione della societa\u0027 ai fini delle imposte dirette pari a\n139 milioni circa nel periodo ottobre 2020-aprile 2021 e 197 milioni\ncirca nel periodo ottobre 2021-aprile 2022. L\u0027incremento tra i due\nvalori, e cioe\u0027 il preteso «sovraprofitto», e\u0027 dunque pari al 40%. \n Di contro, il calcolo della base imponibile ai fini del\nContributo restituisce un risultato ben venti volte superiore a\nquest\u0027ultimo: il «profitto» (cioe\u0027, il differenziale tra saldi IVA)\nrealizzato nel primo periodo risulta pari a circa 771 milioni, mentre\nil medesimo valore in relazione al secondo periodo e\u0027 pari a circa\n7.142 milioni. L\u0027incremento tra i due valori, e cioe\u0027 il preteso\n«sovraprofitto», e\u0027 dunque pari all\u0027irrealistica percentuale\ndell\u0027800%. \n L\u0027importo pagato da Egem a titolo di Contributo non ha nulla di\nrazionale se contestualizzato nei suoi dati contabili e fiscali di\nperiodo. In ogni caso, non puo\u0027 non rilevarsi che l\u0027effetto\nconfiscatorio di cui si e\u0027 appena detto si produce sula ricorrente,\nma non su altri contribuenti soggetti al medesimo Contributo. Cio\u0027 ad\nulteriore riprova, in relazione alla mancanza di ragionevolezza del\nprelievo ma anche e soprattutto alla violazione del principio di\nuguaglianza, che l\u0027art. 37 e\u0027 completamente inidoneo ad intercettare\ned a quantificare correttamente una reale forza economica\ndifferenziata, di talche\u0027 il Contributo va ad incidere in maniera\npiu\u0027 gravosa su alcuni operatori - quale e\u0027 evidentemente Egem - per\nragioni del tutto «casuali» completamente disancorate da incrementi\neffettivi di ricchezza. \n Vale aggiungere anche che, per una parte della dottrina, il\ndivieto di imposte confiscatorie promana anche da un\u0027altra lettura\ndell\u0027art. 53, legata al concetto di «minimo vitale»: si tratta di una\nulteriore questione che la Consulta non ha affrontato specificamente\nnella sentenza n. 111/2024 e che merita, quindi, di essere\nspecificamente sottoposta al suo vaglio. \n Emerge dai lavori della Assemblea Costituente che si era proposto\ndi inserire nell\u0027art. 53 Cost. la precisazione secondo cui l\u0027obbligo\ndi contribuzione alle spese pubbliche faceva «salve le esenzioni\ndeterminate dalla necessita\u0027 di assicurare a ciascuno la\nsoddisfazione dei bisogni indispensabili alla esistenza», ma tale\nformula non fu inserita in quanto ritenuta implicita nel concetto\nstesso di capacita\u0027 contributiva espresso nell\u0027art. 53. \n Si legge, infatti, sempre nei lavori preparatori, che «Tale\nformula (della capacita\u0027 contributiva) contiene gia\u0027 in germe l\u0027idea\ndelle limitazioni e delle esenzioni per il fatto che colui il quale\ndovrebbe contribuire non ha capacita\u0027 contributiva». \n I costituenti, pur esaminando tale questione nell\u0027ambito del tema\ndel c.d. «minimo vitale» (che ha intuitive analogie con quello\ndell\u0027imposizione espropriativa), avevano, quindi, ben in mente\nl\u0027intenzione di costruire un sistema fiscale che non si risolvesse in\nuna privazione iniqua e sproporzionata dei beni dei contribuenti. \n In questa accezione, un tributo che cagiona la «morte economica»\ndi un ente e\u0027 due volte incostituzionale: la prima, perche\u0027 e\u0027\nincapace di costruire un prelievo che misura in maniera razionale la\nricchezza assoggettata ad imposizione; la seconda, perche\u0027 priva il\ncontribuente-ente collettivo di tutti i suoi mezzi, mettendo a\nrepentaglio la sua stessa «sopravvivenza». \n Ma l\u0027incostituzionalita\u0027 degli effetti confiscatori del\nContributo emerge anche se si ricostruisce l\u0027argomentazione da altra\nprospettiva, che non guarda agli articoli 3 e 53 Cost., bensi\u0027\nall\u0027art. 42 Cost., in quanto se un prelievo ha effetti ablativi\nintegrali delle sostanze del soggetto inciso non e\u0027 piu\u0027 un tributo. \n Esso travalica, quindi, i limiti dell\u0027art. 53 Cost., perde la\nnatura di onere fiscale e diviene una prestazione patrimoniale\ndiversa e priva di causa (non e\u0027 sinallagmatica, ne\u0027 risarcitoria,\nne\u0027 indennitaria) e si risolve per cio\u0027 solo in una prestazione\nillegittima. \n In quanto tale, essa si scontra frontalmente con l\u0027art. 42 Cost.\nche, a questo punto, riacquista pieno vigore: se anche si accetta -\ncome fa parte della dottrina - che quest\u0027ultima norma non limita il\npotere impositivo, e\u0027, di contro, pacifico che essa limita il potere\ndello Stato di imporre prestazioni aventi causa diversa da quella\ntributaria, quale e\u0027 - lo si e\u0027 appena detto - un prelievo\nconfiscatorio. \n Viene cosi\u0027 in rilievo anche tutta quella giurisprudenza\ncostituzionale in materia di prestazioni patrimoniali non tributarie\nche, con fermezza, ritiene che tali prestazioni sono soggette a\nprecisi limiti, nella consapevolezza che «il legittimo sacrificio che\npuo\u0027 essere imposto in nome dell\u0027interesse pubblico non puo\u0027 giungere\nsino alla pratica vanificazione dell\u0027oggetto del diritto di\nproprieta\u0027» (sent. n. 348/2007, nella quale la Corte ha riconosciuto\nche un sacrificio che incide sull\u0027oggetto del diritto in una misura\noscillante tra il 60 e il 76 per cento non supera il controllo di\ncostituzionalita\u0027 ed e\u0027 superiore alla soglia accettabile di\nespropriazione legittima). \n 4.2 Possibile violazione dell\u0027art. 117 Cost. e, per esso,\ndell\u0027art. 1 del Primo Protocollo CEDU \n Gli effetti manifestamente espropriativi prodotti dal Contributo\nsi riverberano sulla violazione anche dell\u0027art. 1 del Primo\nProtocollo CEDU cosi\u0027 come interpretato dalla Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo. \n Infatti, proprio nella materia tributaria, la Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo ha dichiarato illegittimi tributi che sortivano\neffetti espropriativi: il riferimento e\u0027, in particolare, alla causa\nN.K.M. vs. Hungary, sentenza del 14 maggio 2013. \n Nella sentenza n. 111/2024, la Consulta ha esaminato tale\npronuncia e ha ritenuto che essa non fosse invocabile nei casi\nsottoposti al suo vaglio e dichiarati ammissibili. \n Cio\u0027 in quanto quella sentenza e le altre analoghe citate dai\nricorrenti avevano ad oggetto situazioni estreme, nelle quali le\nimposte censurate avevano dato luogo ad un incremento di aliquota che\nelevava al 52% l\u0027imposizione marginale complessiva e al 98%\nl\u0027imposizione marginale sullo specifico componente reddituale, che\nera la buonuscita dei dipendenti pubblici, peraltro con un «effetto\nsorpresa», posto che la norma si applicava retroattivamente. \n Ancora una volta, la Consulta ha posto l\u0027accento sull\u0027effetto\nconfiscatorio in concreto, cioe\u0027 su quello prodotto e documentato\nnelle specifiche controversie sottoposte al suo vaglio dalla CGT di\nMilano (e dichiarate ammissibili). E, nel procedere a questo esame,\nla stessa Consulta ha concluso che tali situazioni non erano\nassimilabili a quelle oggetto delle sentenze della Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo perche\u0027, nei casi originati dai contenziosi\nmilanesi, l\u0027effetto confiscatorio non aveva dato luogo ad una\n«situazione estrema» e, prima ancora, tale effetto non era stato\ncomprovato, oltre che parametrato a valori contabili ritenuti\ninconferenti allo scopo (l\u0027utile 2021). \n Alla luce di quanto sopra rappresentato, invece, non puo\u0027 che\nconcludersi nel senso che quella di Egem e\u0027 chiaramente una\n«situazione estrema», nella quale nemmeno occorre indagare oltre\nsulle discussioni dottrinali che cercano di individuare\nquantitativamente il «giusto limite» all\u0027imposizione tributaria (che\nper la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo e\u0027 pari al 52% delle\nsostanze incise dal tributo): in questo caso, infatti, tale\npercentuale e\u0027 superiore al 100% del patrimonio e del reddito della\nricorrente. \n Se gia\u0027 una contribuzione specifica del 98% e complessiva del 52%\ne\u0027 sufficiente per la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo al fine di\nquantificare un prelievo come «espropriativo», vieppiu\u0027 deve esserlo\nuna contribuzione che, come in questo caso, determina la «morte\neconomica» dell\u0027ente. \n Il trascritto principio si rinviene, oltre che nelle sentenze\ndella Corte europea dei diritti dell\u0027uomo gia\u0027 citate nell\u0027atto di\ncostituzione della Societa\u0027, anche nella giurisprudenza piu\u0027 recente\ndella medesima Corte. \n Il riferimento e\u0027 alla pronuncia del 7 dicembre 2023 nel caso\nWaldner c. Francia, ove la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha\nnuovamente ricordato, al punto 42, che «qualsiasi ingerenza, compresa\nquella derivante da una misura diretta ad assicurare il pagamento di\nun\u0027imposta, deve garantire un \"giusto equilibrio\" tra gli imperativi\ndell\u0027interesse generale e quelli della tutela dei diritti\nfondamentali dell\u0027individuo (SA Dangeville c. Francia, n. 36677/97, §\n52, CEDU 2002 - III, e \"Bulves\" AD c. Bulgaria , n . 3991/03, § 62,\n22 gennaio 2009). \n La ricerca di tale equilibrio si riflette nella struttura\ndell\u0027art. 1 nel suo complesso, quindi anche nel secondo comma, deve\nesistere un ragionevole rapporto di proporzionalita\u0027 tra i mezzi\nimpiegati e lo scopo perseguito». \n La Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, pur riconoscendo la piena\ndiscrezionalita\u0027 degli Stati nell\u0027imporre misure fiscali, ha chiarito\nche resta fermo il suo sindacato sulla proporzionalita\u0027 delle misure\ntributarie, al fine di verificare se esse siano fondate su una «»base\nragionevole», tale da garantire un giusto equilibrio tra gli\nimperativi dell\u0027interesse generale e quelli della tutela dei diritti\nfondamentali dell\u0027individuo». \n Ma nel caso del Contributo, e\u0027 acclarato - ed anzi riconosciuto\ndalla stessa Corte costituzionale, al punto \n 8.3. della sentenza n. 111/2024 - che esso non supera il test\ndella connessione razionale e della proporzionalita\u0027: la violazione\ndel principio del «giusto equilibrio» sancito dalla Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo e\u0027 manifesta, come pure e\u0027 manifesta,\nconseguentemente, la violazione del Primo Protocollo, alla luce degli\ninnegabili effetti confiscatori che detto Contributo, proprio a causa\ndella sua irrazionalita\u0027, ha provocato in capo ad Egem. \n Analoghe considerazioni possono essere svolte sulla\nretroattivita\u0027 della misura. \n Vale ricordare che il Contributo assume come ricchezza tassabile\nun differenziale calcolato sul fatturato IVA relativo al periodo\nottobre 2021-aprile 2022 (confrontato con il precedente periodo\nottobre 2020-aprile 2021). Tuttavia, esso e\u0027 entrato in vigore il 22\nmarzo 2022 con il decreto-legge n. 21/2022, peraltro subendo\nmodifiche molto rilevanti - tra le quali l\u0027incremento di aliquota che\ne\u0027 piu\u0027 che raddoppiata, passando dal 10% al 25% - il 18 maggio 2022\ncon il decreto-legge n. 50/2022. \n La retroattivita\u0027 del prelievo e\u0027 di tutta evidenza: esso,\ninfatti, grava su una ricchezza che, semmai si e\u0027 formata, lo ha\nfatto ben prima della sua entrata in vigore. \n In proposito, e\u0027 opportuno sottolineare che la Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo, valorizzando il tema della prevedibilita\u0027 dei\nprecetti normativi, ha censurato ad ampio spettro l\u0027illegittimo\n«effetto sorpresa» delle misure fiscali introdotte ex post,\nritenendolo contrario all\u0027art. 1 del Primo Protocollo CEDU a tutela\ndel diritto di proprieta\u0027, non solo nella gia\u0027 citata pronuncia\nungherese, ma anche in molte altre. \n La Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha peraltro esteso la\nnecessaria prevedibilita\u0027 a tutti gli elementi del tributo rilevanti\nai fini della sua determinazione: basti il riferimento alla gia\u0027\ncitata pronuncia ungherese, nella quale la Corte ha finanche ritenuto\nche l\u0027imposizione sul TFR introdotta dopo la sua erogazione non fosse\nlegittima in quanto emanata dopo la conclusione del rapporto di\nlavoro, rapporto che aveva inciso esso stesso sulla quantificazione\ndella base imponibile dell\u0027imposta introdotta ex post. \n 4.3 Possibile ulteriore violazione degli articoli 3 e 53 Cost. \n Atteso che la ricorrente ha sostanzialmente avviato l\u0027attivita\u0027\nil 1° gennaio 2021, il calcolo del contributo dovuto non puo\u0027 basarsi\nsul raffronto delle attivita\u0027 svolte nel periodo ottobre 2021 -\naprile 2022 con quelle svolte nel periodo ottobre 2020 - aprile 2021,\nin quanto in tale ultimo periodo la societa\u0027 non era pienamente\noperativa. \n La base imponibile del Contributo e\u0027 costituita dall\u0027incremento\ndel saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito\nal periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo\ndel periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. \n Tale definizione non tiene pero\u0027 conto della situazione\nparticolare in cui versano quelle societa\u0027 che nel primo periodo 1°\nottobre 2020 - 30 aprile 2021 non erano costituite o, pur essendo\nformalmente costituite, non erano ancora pienamente operative. \n Per queste societa\u0027 l\u0027intero saldo tra operazioni attive e\noperazioni passive nel periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022\nrischia di essere assoggettato a prelievo poiche\u0027 nel precedente\nperiodo di riferimento il corrispondente saldo e\u0027 pari a zero o\ncomunque di scarsissimo valore: e cio\u0027 benche\u0027 ad esso non\ncorrisponda una operativita\u0027 effettiva. \n Tale situazione provoca un effetto distorsivo sul Contributo\ndovuto, che non trova alcuna giustificazione ne\u0027 sotto un profilo\nlogico, ne\u0027 sotto un profilo giuridico. Alle societa\u0027 neocostituite o\nnon operative non puo\u0027, infatti, essere ascrivibile alcun profitto\nstraordinario rispetto al precedente periodo di riferimento, dal\nmomento che, nel secondo periodo (i.e. l\u0027unico in cui le societa\u0027\noperano), esse realizzano un profitto che non potra\u0027 essere\nqualificato ne\u0027 come sovra- ne\u0027 come sotto- profitto, non potendo\nessere parametrato a nessuna altra situazione pregressa. \n Questa impostazione trova ulteriore conferma anche nel dato\ntestuale dell\u0027art. 37 che, riferendo il contributo a quei soggetti\nche «esercitano l\u0027attivita\u0027 di...», e\u0027 volto ad attrarre nel proprio\nambito applicativo solo le Societa\u0027 effettivamente esercenti\nl\u0027attivita\u0027 di impresa (laddove si presume che risiedano gli\nextraprofitti) e non anche le Societa\u0027 neocostituite o non operative,\nche pongano eventualmente in essere solo attivita\u0027 preparatorie. \n Nel caso di specie, ai fini del Contributo dovrebbe rilevare,\ndunque, solo il saldo tra le attivita\u0027 esercitate nei mesi di\ngennaio-aprile 2022 e quelle esercitate nei mesi di gennaio - aprile\n2021: cio\u0027 perche\u0027 il raffronto tra gli incrementi, al fine di\nintercettare l\u0027eventuale extraprofitto, deve riferirsi a due periodi\nomogenei e pertanto sarebbe possibile solo per questo ristretto lasso\ndi tempo (in questo senso peraltro, seppur con il distinguo delle\noperazioni propedeutiche, si e\u0027 pronunciata la stessa circolare n.\n22/E, gia\u0027 citata). \n Si tratta della declinazione «sostanziale» di quella stessa\ninterpretazione che l\u0027Agenzia ha sostenuto nella circolare n. 22/E\ndel 23 giugno 2022: la sola differenza sta nel fatto che l\u0027Agenzia ha\ncristallizzato l\u0027inizio dell\u0027attivita\u0027 nel momento in cui essa\nformalmente viene avviata, mentre l\u0027interpretazione qui proposta\ncristallizza la medesima operativita\u0027 al momento in cui la societa\u0027\neffettivamente e sostanzialmente comincia ad operare. \n Viceversa, la violazione degli articoli 3 e 53 Cost. sarebbe,\nanche sotto tale profilo, manifesta. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; \n Visti gli articoli 3, 42, 53 e 117 Cost. nonche\u0027 l\u0027art. 1 del\nPrimo Protocollo CEDU; \n Ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionalita\u0027 relativa all\u0027art. art. 37 del decreto-legge n. 21\ndel 2022 per i profili di illegittimita\u0027 costituzionale sopra\nevidenziati; \n Ritenuto la questione rilevante, per le argomentazioni indicate\nin parte motiva; \n Sospende il presente giudizio, con rinvio al definitivo per ogni\nulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite; \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza venga\nnotificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei\nministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del\nSenato della Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso, in Roma, 11 settembre 2024 \n \n Il Presidente: Clemente \n \n \n Il Giudice estensore: Volino","elencoNorme":[{"id":"62374","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/2022","data_nir":"2022-03-21","numero_legge":"21","descrizionenesso":"convertito con modificazioni 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