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Previsione irragionevole attesa la contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata che travolge le modalità e le tempistiche disciplinanti l’erogazione dei fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari -\u0026nbsp;Imposizione dell’utilizzo di risorse regionali, per un importo e per scopi unilateralmente determinati dallo Stato – Sottrazione di milioni di risorse regionali alle finalità programmate e valutate come prioritarie dalla regione – Illegittima sovrapposizione di politiche e indirizzi centrali all’autonomia di spesa della Regione autonoma Sardegna – Contrasto con la normativa interposta che impone alla medesima regione, dall’anno 2007, di provvedere al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato – Lesione dell’autonomia finanziaria - Violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute – Violazione delle norme dello Statuto che accordano alla regione una potestà legislativa in materia di igiene e sanità o, se più favorevole, della competenza legislativa concorrente regionale in materia di governo del territorio\u0026nbsp;– Previsione che, imponendo alla Regione autonoma Sardegna l’utilizzo di 47 milioni per finalità e con tempistiche stabilite dallo Stato e non prioritarie per i sardi, non attua i necessari e doverosi meccanismi di interlocuzione e di attuazione del principio consensualistico – Lesione del principio di leale collaborazione – Contrasto con l’autonomia economica e finanziaria regionale – Violazione delle competenze statutarie.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"NAVARRETTA","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"NAVARRETTA"}],"ricorrente":"Regione autonoma della Sardegna","testo_atto":"N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 01 luglio 2024\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 1° luglio 2024 (della Regione autonoma della\nSardegna). \n \nEdilizia e urbanistica - Edilizia sanitaria - Disposizioni urgenti\n per l\u0027attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)\n - Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all\u0027art. 20\n della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla\n realizzazione del programma denominato \"Verso un ospedale sicuro e\n sostenibile\", gia\u0027 finanziati a carico del Fondo complementare al\n PNRR. \n- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (\"Ulteriori disposizioni urgenti\n per l\u0027attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza\n (PNRR)\"), convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile\n 2024, n. 56, art. 1, comma 13, primo periodo. \n\n\r\n(GU n. 31 del 31-07-2024)\n\r\n Ricorso per la Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale n.\n80002870923), con sede legale in Cagliari, viale Trento n. 69, in\npersona della Presidente Alessandra Todde, rappresentata e difesa, in\nvirtu\u0027 di procura in calce al presente atto e giusta delibera di\nGiunta n. 20/1 del 26 giugno 2024, dall\u0027avv. Sonia Sau (c.f.\nSAUSNO71P5013354Z); fax: 070/6062418; posta elettronica certificata:\nssau@pec.regione.sardegna.it e dall\u0027avv. Mattia Pani (c.f.\nPNAMTT74P02B354J); fax: 070/6062418; posta elettronica certificata:\nmapani@pec.regione.sardegna.it, dell\u0027Avvocatura dell\u0027Ente, ed\nelettivamente domiciliata presso l\u0027Ufficio di Rappresentanza della\nRegione Sardegna in Roma, via Lucullo n. 24, \n contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,\nrappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato, \n - per la dichiarazione dell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024,\nn. 19 «Ulteriori disposizioni urgenti per l\u0027attuazione del Piano\nnazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come convertito dalla\nlegge 29 aprile 2024, n. 56, quest\u0027ultima pubblicata nella Gazzetta\nUfficiale 30 aprile 2024, n. 100, S.O. \n \n Fatto \n \n 1. Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante «Misure urgenti\nrelative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e\nresilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito\ndalla legge 1° luglio 2021, n. 101, prevede: \n - all\u0027art. 1, comma 1: «E\u0027 approvato il Piano nazionale per gli\ninvestimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse\nnazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza\nper complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al\n2026»; \n - all\u0027art. 1, comma 2, la specificazione della tipologia degli\ninterventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli\ninvestimenti complementari (PNC) e, tra questi, alla lettera e) punto\n2, l\u0027intervento denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile»,\nper un importo complessivo pari a 1.450 milioni di euro ripartiti per\ngli anni dal 2021 al 2026; \n - all\u0027art. 1, comma 6: «Agli interventi ricompresi nel Piano\nnazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto\ncompatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le\nmisure di trasparenza e conoscibilita\u0027 dello stato di avanzamento\nstabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.». \n 2. Le predette risorse sono state ripartite con il decreto del\nMinistero della salute del 20 gennaio 2022 (doc. 1, All. 1), con\nassegnazione alla Regione Sardegna di euro 47.466.811,13 per gli\ninterventi inseriti nella M6C21.2 «verso un ospedale sicuro e\nsostenibile». Il predetto decreto - ai sensi dell\u0027art. 15, comma 4,\ndel decreto-legge n. 77/2021 - ha anche consentito l\u0027immediato\naccertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse\nPNC da parte delle amministrazioni attuatrici senza dover attendere\nl\u0027impegno dell\u0027amministrazione erogante (doc. 1, art. 3). \n 3. Nelle more, con decreto ministeriale del 15 luglio 2021, si e\u0027\nproceduto all\u0027individuazione, per ciascun intervento o programma\nfinanziato con il PNC, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali\nper il mantenimento del finanziamento. Il meccanismo previsto dal PNC\nimpone infatti alle amministrazioni di individuare milestone e target\nper ogni singolo investimento, ovvero obiettivi iniziali, intermedi e\nfinali dei progetti di cui sono titolari, nonche\u0027 le tempistiche\nentro cui tali obiettivi devono essere raggiunti, con la previsione\ndella revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto delle\nstesse e di meccanismi premiali (assegnazione di risorse revocate)\nper le amministrazioni che riportino i migliori dati di impiego delle\nrisorse (doc. 2). \n 4. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/16 del 7\naprile 2022 «Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6\nSalute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.\nInterventi di cui al decreto di riparto del Ministro della salute del\n20 gennaio 2022», la Regione Sardegna ha approvato l\u0027elenco degli\ninterventi da finanziare con le risorse di cui sopra e ha disposto\nche venissero attuati dalla Direzione generale della sanita\u0027 previa\nstipula di apposita convenzione con le aziende\nospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari (doc. 4). Con la DGR\nn. 17/68 del 19 maggio 2022 e\u0027 stato quindi approvato il programma\noperativo per gli interventi di riqualificazione sismica (doc. 5). \n 5. In data 22 maggio 2022 la Regione Sardegna e il Ministero\ndella salute hanno sottoscritto il «Contratto istituzionale di\nsviluppo per l\u0027esecuzione e la realizzazione degli investimenti a\nregia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)» (CIS),\nnel quale sono stati inseriti gli interventi di cui sopra e con il\nquale sono stati definiti gli impegni e gli obblighi delle parti in\nrelazione alla loro realizzazione (doc. 6). \n In forza di quanto previsto dall\u0027art. 3 del decreto ministeriale\n20 gennaio 2022, le risorse PNC assegnate alla Regione Sardegna sono\nstate iscritte nel bilancio regionale, accertate (doc. 7) e impegnate\n(doc. 8) e, ai sensi dell\u0027art. 5, comma 2 del CIS (doc. 6), e\u0027 stata\nquindi stipulata la convenzione tra l\u0027amministrazione regionale e i\nrappresentanti legali delle aziende ospedaliero universitarie. \n 6. A seguito dell\u0027espletamento delle gare bandite da Invitalia\nper la conclusione di Accordi Quadro con piu\u0027 operatori economici\n(doc. 9), l\u0027AOU di Sassari ha sottoscritto contratti per un importo\ndi euro 2.786.550,96 (servizi tecnici) ed emesso ordini per lavori\nper un importo pari a euro 11.471.571,27 (doc. 9). \n L\u0027AOU di Cagliari ha sottoscritto contratti per lavori pari a\neuro 1.408.864, 54 e per servizi per euro 971.849,62 (doc. 9). \n 6. Con l\u0027art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge n.\n19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, le risorse PNC assegnate\nalle regioni, pari a complessivi euro 1.450 milioni, dalle stesse\ngia\u0027 iscritte in bilancio e accertate per la quota assegnata, nonche\u0027\nimpegnate in favore dei soggetti convenzionati (doc. 8), sono state\nposte a carico del finanziamento di cui all\u0027art. 20 della legge n.\n67/1988. E\u0027 stato infatti testualmente disposto \"Gli investimenti\ndestinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un\nospedale sicuro e sostenibile», gia\u0027 finanziati a carico del Fondo\ncomplementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui\nall\u0027art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio\n2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio\n2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di\nTrento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del\nfinanziamento di cui all\u0027art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.\nPer il fine di cui al primo periodo, l\u0027autorizzazione di spesa di cui\nall\u0027art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e\u0027 incrementata, per\nl\u0027anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante\nutilizzo delle risorse, di cui all\u0027art. 1, comma 2, lettera e),\nnumero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in\nconto residui.\". \n 7. La nuova fonte di finanziamento, tuttavia, non include risorse\nche allo stato possono essere trasferite alla Regione Sardegna, in\nquanto quelle formalmente a lei destinate a valere sull\u0027art. 20 della\nlegge 11 marzo 1988, n. 67 non sono state iscritte nei saldi di\nfinanza pubblica del bilancio statale, poiche\u0027 detta iscrizione era\n(ed e\u0027) subordinata alla stipula di apposito accordo di programma ai\nsensi dell\u0027art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992.\nConseguentemente, non sono piu\u0027 applicabili le modalita\u0027 con cui il\nMEF aveva stabilito l\u0027erogazione - con meccanismi di anticipazione e,\ncomunque, di erogazione su stati di avanzamento (doc. 10, articoli 2\ne 3) - sulla cui base la Regione aveva sottoscritto l\u0027Accordo con il\nMinistero della salute (doc. 6), in quanto le risorse di cui al\npredetto art. 20 non sono iscritte nei saldi del bilancio dello\nStato, che e\u0027 il presupposto per poterne disporre mediante\nl\u0027accertamento. \n La Regione, tuttavia, dovra\u0027 comunque finanziare gli interventi\nin virtu\u0027 dell\u0027art. 13, comma 1, del Contratto istituzionale di\nsviluppo del 22 maggio 2022, che stabilisce che gli impegni assunti\ndalle parti permangono fino alla completa realizzazione del programma\ndegli interventi previsti ma senza piu\u0027 alcuna garanzia\nsull\u0027effettivita\u0027 del finanziamento statale e, in ogni caso, sulla\npossibilita\u0027 di anticipazioni e rimborsi tempestivi, con evidente\nincidenza sul proprio bilancio sul quale tale unilaterale modifica\nnon trova evidentemente corrispondenza. \n In attesa di procedere alla riprogrammazione delle risorse\nregionali per far fronte autonomamente e secondo la tempistica\nstabilita con i soggetti attuatori, la Regione si e\u0027 vista costretta\na chiedere la sospensione della sottoscrizione di ulteriori impegni\ncontrattuali, in attesa di trovare le necessarie coperture (doc. 11). \n Le disposizioni indicate in epigrafe sono illegittime e\ngravemente lesive delle attribuzioni costituzionali della Regione\nSardegna, che ne chiede la declaratoria d\u0027incostituzionalita\u0027 per i\nseguenti motivi di \n \n Diritto \n \n I. Violazione del principio di ragionevolezza e di tutela del\nlegittimo affidamento, ex art. 3 della Costituzione, che ridonda\nnella violazione della competenza legislativa concorrente della\nRegione in materia di igiene e sanita\u0027 pubblica, riconosciuta\ndall\u0027art. 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,\nn. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) o, se piu\u0027 favorevole,\ndall\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, di quella in materia\ndi governo del territorio, di cui al medesimo art. 117, terzo comma e\nnella lesione dell\u0027autonomia finanziaria regionale, garantita dagli\narticoli 7 e 8 dello Statuto e 119, della Costituzione, anche in\nconsiderazione del fatto che i predetti artt. 117 e 119 vanno letti e\napplicati in relazione a quanto disposto dall\u0027art. 1, comma 836,\ndella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione\ndel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria\n2017), che, dall\u0027anno 2007, pone il finanziamento complessivo del\nServizio sanitario sul proprio territorio in capo alla regione\nSardegna, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. \n Al fine di accedere alle risorse del PNRR l\u0027Italia ha presentato\nun piano di riforme individuate come fondamentali per porre rimedio\nai danni economici e sociali causati dalla pandemia Covid, che\nstabilisce come e dove le risorse dovranno essere investite (doc.\n12). \n Al fine di integrare e completare il PNRR lo Stato italiano ha\napprovato, con il decreto-legge n. 59/2021, convertito dalla legge n.\n101/2021, il Piano Nazionale Complementare (PNC), destinato a\nintegrare le risorse per gli interventi gia\u0027 previsti nel PNRR e a\nfinanziare ulteriori investimenti che contribuiscono al\nraggiungimento delle finalita\u0027 del PNRR. Il predetto Piano individua\ntrenta interventi, ventiquattro finanziati esclusivamente dal PNC e\nsei cofinanziati con il PNRR e quindi in esso gia\u0027 previsti. \n Tra i primi e\u0027 stato incluso, con un finanziamento di 1.450\nmilioni di euro, il progetto «verso un ospedale sicuro e sostenibile»\n(art. 1, comma 2, lettera e) punto 2 e doc. 3, pag. 70), finalizzato\na interventi per la sicurezza delle strutture ospedaliere. \n Le risorse sono state ripartite con il decreto del Ministero\ndella salute del 20 gennaio 2022 (doc. 1, All. 1), con assegnazione\nalla Regione Sardegna di euro 47.466.811,13 per gli interventi\ninseriti nella M6C21.2 «verso un ospedale sicuro e sostenibile». Il\npredetto decreto - ai sensi dell\u0027art. 15, comma 4, del decreto-legge\nn. 77/2021 - ha anche consentito l\u0027immediato accertamento delle\nentrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNC da parte delle\namministrazioni attuatrici senza dover attendere l\u0027impegno\ndell\u0027amministrazione erogante (doc. 1, art. 3). \n La Regione Sardegna - per la quale l\u0027adeguamento sismico degli\nospedali non era prioritario rispetto ad altre piu\u0027 necessarie e\nurgenti misure per migliorare la qualita\u0027, l\u0027efficienza e la\nsicurezza dell\u0027erogazione delle prestazioni sanitarie e l\u0027assistenza\nai pazienti nel proprio territorio - non potendo utilizzare le\ningenti risorse messe a disposizione dallo Stato per altri fini, in\nquanto vincolate a specifici interventi, si e\u0027 comunque attivita\u0027 per\npoterle ottenere. \n Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 7 aprile\n2022 «Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e\nPiano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui\nal decreto di riparto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022»\n(doc. 4), la Regione Sardegna ha quindi approvato l\u0027elenco degli\ninterventi da finanziare con le risorse di cui sopra e ha disposto\nche venissero attuati dalla Direzione generale della sanita\u0027, previa\nstipula di apposita convenzione con le aziende\nospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari. Con la DGR n. 17/68\ndel 19 maggio 2022 ha poi approvato il programma operativo per gli\ninterventi di riqualificazione sismica (doc. 5). \n In data 22 maggio 2022 la Regione Sardegna e il Ministero della\nsalute hanno sottoscritto il «Contratto istituzionale di sviluppo per\nl\u0027esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati\ndalle Regioni e Province autonome (PP.IAA.)» (CIS), nel quale sono\nstati inseriti gli interventi di cui sopra e con il quale sono stati\ndefiniti gli impegni e gli obblighi delle parti in relazione alla\nloro realizzazione (doc. 6). In base all\u0027art. 4, comma 2, lettera h,\nil Ministero si e\u0027 impegnato a rendere disponibili i fondi stanziati\nnecessari per l\u0027attuazione degli interventi. \n In forza di quanto previsto dall\u0027art. 3 del decreto ministeriale\n20 gennaio 2022, le risorse PNC assegnate alla Regione Sardegna sono\nstate iscritte nel bilancio regionale, accertate (doc. 7) e impegnate\n(doc. 8) e, ai sensi dell\u0027art. 5, comma 2 del CIS (doc. 6), e\u0027 stata\nquindi stipulata la convenzione tra l\u0027amministrazione regionale e i\nrappresentanti legali delle aziende ospedaliero universitarie. \n A seguito dell\u0027espletamento delle gare bandite da Invitalia, per\nconto delle aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari,\nper la conclusione di Accordi Quadro con piu\u0027 operatori economici,\nl\u0027AOU di Sassari ha sottoscritto contratti per un importo di euro\n2.786.550,96 (servizi tecnici) ed emesso ordini per lavori per un\nimporto pari a euro 11.471.571,27 (doc. 9). \n L\u0027AOU di Cagliari ha sottoscritto contratti per lavori pari a\neuro 1.408.864, 54 e per servizi per euro 971.849,62 (doc. 9). \n Nel corso dell\u0027esecuzione dell\u0027Accordo del 22 maggio 2022 il\nlegislatore statale e\u0027 pero\u0027 intervenuto sulle modalita\u0027 di\nfinanziamento dei progetti con l\u0027art. 1, comma 13, primo periodo, del\ndecreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024,\nprevedendo che le risorse PNC assegnate alle regioni, pari a\ncomplessivi \u0026#x20ac; 1.450 milioni, dalle stesse gia\u0027 iscritte in bilancio e\naccertate, nonche\u0027 impegnate in favore dei soggetti convenzionati,\ntrovassero copertura all\u0027interno delle risorse stanziate dall\u0027art. 20\ndella legge n. 67/1988 per la ristrutturazione edilizia del\npatrimonio sanitario pubblico, incrementate a tal fine di soli euro\n39 milioni. \n La nuova fonte di finanziamento, tuttavia, non include risorse\ndisponibili per la Regione Sardegna, in quanto quelle formalmente a\nlei destinate a valere sull\u0027art. 20 della legge n. 67/1988, come\nsopra anticipato, non sono state iscritte nei saldi di finanza\npubblica del bilancio statale, poiche\u0027 detta iscrizione era (ed e\u0027)\nsubordinata alla stipula di apposito accordo di programma ai sensi\ndell\u0027art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992. \n Conseguentemente, non sono piu\u0027 applicabili le modalita\u0027 con cui\nil MEF doveva farsi carico del finanziamento degli interventi, di cui\nal decreto ministeriale 11 ottobre 2021 (doc. 10), applicabile in\nvirtu\u0027 dell\u0027art. 1, comma 6 decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - con\nmeccanismi di anticipazione e, comunque, di erogazione su stati di\navanzamento (doc. 10, articoli 2 e 3 e doc. 13 e 14) - che erano alla\nbase dell\u0027Accordo sottoscritto dalla ricorrente con il Ministero\ndella Salute (doc. 6) e della programmazione delle risorse del\nbilancio regionale, in quanto e\u0027 venuto meno il presupposto\ndell\u0027iscrizione della copertura finanziaria statale nei saldi del\nbilancio dello Stato, attraverso l\u0027individuazione degli esercizi di\nesigibilita\u0027 di cui all\u0027art. 3 del decreto ministeriale 11 ottobre\n2021 (doc. 10). \n Allo stato, pertanto, nel bilancio dello Stato non sussistono\nrisorse che possono essere trasferite alla Regione Sardegna per la\ncopertura delle spese necessarie al completamento degli interventi di\ncui trattasi e nel bilancio regionale non vi e\u0027 autonoma copertura. \n E poiche\u0027 l\u0027art. 13, comma 1, del Contratto istituzionale di\nsviluppo del 22 maggio 2022, stabilisce che gli impegni assunti dalle\nparti permangono fino alla completa realizzazione del programma degli\ninterventi previsti (doc. 6) e la Regione ha impegnato e in parte\nanche gia\u0027 corrisposto le somme che lo Stato le aveva garantito e\nconsentito di accertare ed e\u0027 tenuta a rispettare gli accordi\nsottoscritti con le AOU che, a loro volta, si sono impegnate con le\nimprese che hanno vinto le procedure di gara promosse da Invitalia,\nla ricorrente potra\u0027 ora rispettare le tempistiche concordate solo\ncon l\u0027integrale ricorso a proprie risorse, previo stravolgimento\ndella programmazione della spesa regionale e con gravi ripercussioni\nsul bilancio regionale. \n La ricorrente e\u0027 inoltre costretta a portare comunque avanti gli\ninterventi rispettando gli obiettivi iniziali, intermedi e finali\nnonche\u0027 le tempistiche entro le quali devono essere raggiunti, come\nstabiliti dal decreto ministeriale del 15 luglio .2021, perche\u0027 in\ncaso contrario perdera\u0027 definitivamente il diritto a ottenere risorse\nstatali, parte delle quali gia\u0027 anticipate o comunque impegnate. \n La disposizione impugnata, quindi, viola il principio di tutela\ndel legittimo affidamento e incide direttamente sul bilancio\nregionale e, pertanto, viola l\u0027autonomia finanziaria della Regione\ndal momento che, allo stato, non vi sono strumenti che possano\npermettere alla ricorrente di ottenere il rimborso delle risorse che\nha gia\u0027 corrisposto e che dovra\u0027 corrispondere per il finanziamento\ndegli interventi. A seguito dell\u0027approvazione della disposizione,\ninoltre, non vige piu\u0027 alcun provvedimento o accordo che disciplini\nmodalita\u0027 e tempistica di erogazione delle risorse statali, posto che\nquelli in base ai quali la ricorrente aveva programmato le proprie\nspese fino al 2026 non sono piu\u0027 applicabili, difettando il\npresupposto dell\u0027iscrizione delle risorse nei saldi del bilancio\nstatale. \n Per quanto sopra la disposizione in esame si rivela, con\nriferimento alla Regione Sardegna, irragionevole, illogica e lesiva\ndel legittimo affidamento della ricorrente, in ragione della\ncontraddittorieta\u0027 intrinseca tra la complessiva finalita\u0027 perseguita\ndal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata che,\npur prevedendo una mera sostituzione della fonte di finanziamento, in\nrealta\u0027 travolge le modalita\u0027 e le tempistiche che disciplinavano\nl\u0027erogazione dei fondi PNC. \n Con evidente ridondanza nella violazione della competenza\nregionale concorrente in materia di tutela della salute e\ndell\u0027autonomia finanziaria della Regione, dal momento che si risolve\nnell\u0027imposizione dell\u0027utilizzo di risorse regionali, per un importo e\nper finalita\u0027 unilatermente determinati dallo Stato, in un territorio\nche ha drammatica necessita\u0027 di risorse per far fronte ai fabbisogni\nsanitari dei cittadini, sottraendo molti milioni di risorse regionali\nalle finalita\u0027 programmate e valutate come prioritarie dalla Regione. \n Cio\u0027 in violazione della competenza regionale in materia di cui\nagli articoli 117, comma 3, della Costituzione e 4 dello Statuto\nsardo che, per le autonomie che si fanno interamente carico con\nproprie risorse della spesa sanitaria, e\u0027 limitata esclusivamente dai\nprincipi dettati al fine di garantire soglie minime degli standard e\ndella spesa necessaria per garantirli, ma non da specifiche misure\nche incidono sull\u0027utilizzo delle risorse regionali. \n L\u0027effetto immediato di «definanziamento» degli interventi in capo\nallo Stato e il permanere in capo alla Regione dell\u0027obbligo di\nattuarli con risorse proprie, infatti, connota la disposizione\nimpugnata del carattere di illegittima imposizione dell\u0027utilizzo di\nun ingente ammontare di risorse regionali per specifici interventi in\nambito sanitario unilateralmente individuati dallo Stato a discapito\ndi quelli che la Regione dovra\u0027 a sua volta definanziare per far\nfronte alla non programmata spesa. In violazione, inoltre, dell\u0027art.\n119 della Costituzione che, se come riconosciuto dall\u0027intestata\nCorte, preclude allo Stato la possibilita\u0027 di istituire fondi a\ndestinazione vincolata nelle materie concorrenti al di fuori delle\nipotesi di cui al quinto comma o di necessaria attrazione in\nsussidiarieta\u0027, in quanto concretano un\u0027illegittima sovrapposizione\ndi politiche e indirizzi «centrali» all\u0027autonomia di spesa della\nRegione Sardegna (Corte costituzionale, sentenza n. 40/2022),\ngarantita dagli articoli 7 e 8 dello Statuto e 119, della\nCostituzione, a maggior ragione non consente l\u0027unilaterale\nimposizione qui contestata. \n II. Violazione del principio di leale collaborazione: in\nparticolare violazione degli articoli 5, 117 e 119 della Costituzione\n(che fissano il principio della leale collaborazione e tutelano\nl\u0027autonomia economico-finanziaria della Regione) e degli articoli 7 e\n8 dello Statuto (disposizioni, anche queste, che garantiscono\nl\u0027autonomia economico-finanziaria della Regione ricorrente e che\nimpongono che il regime dei rapporti economico-finanziari sia\nimprontato al paradigma della leale collaborazione). \n Ulteriore profilo di illegittimita\u0027 dell\u0027art. 1, comma 13, primo\nperiodo, del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n.\n56/2024, consiste nell\u0027aver inciso sul bilancio della Regione\nSardegna e sulla programmazione dell\u0027utilizzo delle sue risorse\nunilateralmente, in violazione del principio di leale collaborazione,\natteso che, di fatto, e\u0027 stato imposto alla Regione Sardegna di\nutilizzare ben 47 milioni per finalita\u0027 e con tempistiche stabilite\ndallo Stato e non prioritarie per i sardi, senza attuare i necessari\ne doverosi meccanismi di interlocuzione e di attuazione del principio\nconsensualistico, piu\u0027 volte ribadito dalla giurisprudenza\ncostituzionale. \n Lo Stato ha proceduto a modificare la fonte di finanziamento di\ninterventi che nella Regione Sardegna sono in corso di esecuzione\nsenza una previa e preliminare verifica dello stato di attuazione dei\nprogetti, degli impegni assunti, delle obbligazioni sorte e, piu\u0027 in\ngenerale, senza un indispensabile confronto con l\u0027amministrazione\nregionale e senza tener conto dello stato di avanzamento\nprocedimentale e di esecuzione delle iniziative in itinere. \n Non e\u0027 stato inoltre previsto alcun coinvolgimento della Regione\nSardegna al fine di definire le modalita\u0027 di attuazione della\ndisposizione, sebbene non direttamente applicabile in ragione del\nfatto che le risorse di cui all\u0027art. 20 della legge n. 67/1988 erano\ndestinate ad altri interventi di edilizia sanitaria e necessitavano,\nper il loro utilizzo previa iscrizione nei saldi di bilancio, della\nsottoscrizione degli accordi di programma di cui all\u0027art. 5-bis del\ndecreto legislativo n. 502/1992, mentre le minori risorse del fondo\nPNC erano immediatamente accertabili con imputazione agli esercizi di\nesigibilita\u0027 indicati nella delibera di riparto o assegnazione ai\nsensi dell\u0027art. 15 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla\nlegge n. 108/2021 e dal decreto ministeriale 11 ottobre 2021 (doc.\n10, art. 3). \n Tale omissione comporta che per poter concretamente realizzare la\nfinalita\u0027 dichiarata nella disposizione e ottemperare agli obblighi\nassunti la Regione Sardegna, non sussistendo piu\u0027 risorse statali\nimmediatamente accertabili, dovra\u0027 farsi carico della spesa con\nrisorse proprie, in assenza di alcuna garanzia di rimborso e,\ncomunque, di modalita\u0027 condivise circa l\u0027eventuale erogazione di\nrisorse statali. \n Non e\u0027 stato infatti previsto, a valle dell\u0027approvazione della\ndisposizione, alcun coinvolgimento della Regione Sardegna al fine di\ndefinire le modalita\u0027 della sua attuazione, sebbene indispensabili\nper poter concretamente realizzare la finalita\u0027 dichiarata nella\ndisposizione, ovvero finanziare con fondi statali gli interventi di\ncui trattasi. \n Si rileva, infine, che la Regione Sardegna, prima di proporre la\npresente impugnativa, ha rappresentato allo Stato gli effetti\ndell\u0027intervento legislativo posto in essere invitandolo a porvi\nrimedio ma non ha ricevuto alcun riscontro (doc. 15). \n\n \n P.Q.M. \n \n La Regione Autonoma della Sardegna, come in epigrafe\nrappresentata e difesa, chiede che codesta Ecc.ma Corte\ncostituzionale voglia: \n accogliere il presente ricorso; \n per l\u0027effetto, dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto legge 2 marzo 2024,\nn. 19 «Ulteriori disposizioni urgenti per l\u0027attuazione del Piano\nnazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come convertito dalla\nlegge 29 aprile 2024, n. 56, quest\u0027ultima pubblicata nella Gazzetta\nUfficiale 30 aprile 2024, n. 100, S.O. \n Si deposita copia conforme all\u0027originale della deliberazione\ndella Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/1\ndel 26 giugno 2024, recante deliberazione dell\u0027impugnazione e\nconferimento dell\u0027incarico defensionale. \n Roma-Cagliari, 27 giugno 2024 \n \n Gli avvocati: Sau - Pani","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"23551/24","deposito_cost":"31/07/2024"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"dl","articolo_legge":"1","data_legge":"02/03/2024","data_nir":"2024-03-02","numero_legge":"19","comma":"13","denominazione_legge":"decreto-legge","denominazione_nesso":"convertito con modificazioni in","denominazione_attributo":"","id":"24408","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-03-02;19~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"29/04/2024","data_nir":"2024-04-29","numero_legge":"56","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24409","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-04-29;56"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"32918","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32917","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32920","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32921","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32928","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32922","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"4","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32924","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"7","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32923","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"8","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32925","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"27/12/2006","data_nir":"2006-12-27","numero_parametro":"296","articolo_impugnato":"1","comma":"836","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1"}]}}" ] ] |