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R.\nnella qualita\u0027 di curatore speciale dei minori S.P. e C.P.. \n \nAdozione e affidamento -  Adozione  di  maggiorenni  -  Condizioni  -\n  Previsione che consente  l\u0027adozione  alle  persone  che  non  hanno\n  discendenti - Interpretazione, all\u0027esito delle sentenze della Corte\n  costituzionale n. 577 (recte: 557) del 1988 e n. 345 del 1992,  nel\n  senso che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro\n  che  hanno  figli  minori  o  figli  maggiorenni  (capaci  e)   non\n  consenzienti - Deroga al divieto,  in  assenza  di  pregiudizio  ai\n  discendenti   minori   derivante   dall\u0027adozione,   rimessa    alla\n  valutazione del giudice - Omessa previsione. \n- Codice civile, art. 291, primo comma. \n\n\r\n(GU n. 10 del 05-03-2025)\n\r\n \n                 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA \n \n \n                           Sezione civile \n \n    Il  Tribunale  Ordinario  di   Civitavecchia,   in   composizione\ncollegiale, riunito in Camera di consiglio, in persona di: \n      dott. Gianluca Gelso - Presidente; \n      dott.ssa Silvia Vitelli - Giudice; \n      dott. Andrea Barzelletti - Giudice Rel.; \n    a scioglimento della riserva assunta all\u0027udienza del  1°  ottobre\n2024, ha emesso la seguente \n \n                              Ordinanza \n \n    nell\u0027ambito del procedimento iscritto al  n.  1052  del  registro\ndegli affari di volontaria giurisdizione per  l\u0027anno  2024,  vertente\ntra  M.L. d.S. e C.P.   elettivamente  domiciliati  in  Civitavecchia\n(RM), viale Guido Baccelli n. 9, presso lo studio  dell\u0027avv.  Adriano\nSansonetti, che li rappresenta e difende, giusta  procura  rilasciata\nsu foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 3\nluglio 2024. Ricorrente  e J. N. M. ,  elettivamente  domiciliato  in\nCivitavecchia (RM), viale Guido  Baccelli  n.  1,  presso  lo  studio\ndell\u0027avv. Tiziana Piccinini, che lo  rappresenta  e  difende,  giusta\nprocura rilasciata su foglio separato e  unito  telematicamente  alla\nmemoria di costituzione depositata il 16 luglio  2024.  Resistente  e\n C. R. nella  qualita\u0027  di  curatore  speciale  dei  minori  S. P.  e\nC. P.  rappresentata e difesa  da  se\u0027  stessa  ex  art.  86  c.p.c.,\nelettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitavecchia (RM),\nvia G. Marconi n. 34. \n    Intervenuto e pubblico ministero in sede. \n    Intervenuto e PM in sede. \n    Intervenuto  \n    1. Giudizio a quo e individuazione  della  disposizione  ritenuta\nincostituzionale \n    M.L. d.S. con  ricorso  presentato  il  3  luglio  2024  -  hanno\ndomandato a questo Tribunale di  adottare  il  maggiorenne   J.N.M., \nnato a (                ) il                     . \n    Si rileva che a fronte della domanda di adozione  presentata  dai\nricorrenti M.L.  d.S.   veniva  iscritto   il   procedimento   n.r.g.\n1052/2024. \n    Preliminarmente,  si  richiama  l\u0027orientamento  risalente  -   ma\nconfermato   nel   tempo   -   della   giurisprudenza   della   Corte\ncostituzionale che ha ritenuto  ammissibile  sollevare  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale anche in sede di volontaria giurisdizione\n(cfr. sentenza n. 129 del 1957). \n    L\u0027adottando J.N.M. con memoria presentata il 16 luglio 2024 -  si\ne\u0027 costituito nel detto procedimento e ha aderito alla domanda  della\nsua adozione presentata dai ricorrenti. \n    Risulta regolarmente instaurato il contraddittorio nei  confronti\ndei  genitori  dell\u0027adottando  che  non  si   sono   costituiti   nel\nprocedimento (cfr.  nota  presentata  il  13  agosto  2024  di  parte\nricorrente). \n    I   ricorrenti   sono   genitori    dei    figli    S.P.,    nato\na              il                e    C.P., nata     a               \nil                          . \n    Pertanto,  questo  Tribunale  ha  ritenuto   -   per   consentire\nl\u0027adeguata rappresentanza  processuale  dei  minori  nell\u0027ambito  del\ndetto procedimento - la nomina di un  curatore  speciale  individuato\nnell C.R.  che - con memoria presentata il 31 agosto  2024  -  si  e\u0027\ncostituita nel detto procedimento. \n    Ne discende che viene di immediata applicazione  la  disposizione\nex art. 291, I co., c.c. che dispone  «l\u0027adozione  e\u0027  permessa  alle\npersone che non  hanno  discendenti,  che  hanno  compiuto  gli  anni\ntrentacinque e che superano di diciotto anni  l\u0027eta\u0027  di  coloro  che\nintendono adottare». \n    Pertanto,  il  profilo  che  viene  di  interesse  alla  presente\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  e\u0027  l\u0027inciso  del  primo\nperiodo della disposizione ex art. 291, I co.,  c.c.  «l\u0027adozione  e\u0027\npermessa alle persone che  non  hanno  discendenti»  dalla  quale  si\nricava la norma che l\u0027adozione del maggiorenne non  e\u0027  consentita  -\nsalvo quanto si dira\u0027 nel  paragrafo  3  -  alle  persone  che  hanno\ndiscendenti. \n    2. Sulla necessaria applicazione della disposizione \n    L\u0027indagine eseguita attraverso il  Servizio  Sociale  del  Comune\ndi            ha dato conto che  la  ricorrente  M.L.  d.S. impiegata\npresso  la  scuola                         di                      ha\nconosciuto,  J.N.M. nell\u0027ambito  di  un  progetto  per   l\u0027inclusione\norganizzato  presso  detto  istituto  scolastico,   ove   l\u0027adottanda\nfrequentava un corso professionale per elettricista e  che  «In  tale\ncontesto la sig.ra D. S., nell\u0027approfondire sia la conoscenza con  il\nragazzo ed il suo vissuto di solitudine nel contesto territoriale che\nstrutturando con lo stesso un rapporto empatico basato sul rispetto e\nla fiducia reciproca, ha espresso il desiderio di fornire ospitalita\u0027\na J confrontandosi con il suo  nucleo  familiare.  Quest\u0027ultimo  dopo\naver conosciuto gradualmente il ragazzo ha aderito al desiderio della\nsig.ra  D.  S.,  di  fornire   ospitalita\u0027   in   casa   al   giovane\nconcretizzando  in  seguito  il  desiderio  di  adottarlo  anche   se\nmaggiorenne». \n    Il Servizio Sociale ha rappresentato  di  aver  incontrato  anche\nadottando e che  J. , durante il  colloquio  e\u0027  apparso  un  ragazzo\nrispettoso, tranquillo, timido e riservato, ha risposto alle  domande\nposte dalla scrivente rispetto  ai  suoi  rapporti  con  la  famiglia\nd\u0027origine che vive in                     con  la  quale  sembra  non\navere alcun tipo di relazione, ed ha raccontato  la  sua  storia,  di\nessere giunto in Italia quando aveva solamente  quattordici  anni  di\neta\u0027   e   di   essere   stato   collocato   dapprima    presso    la\nComunita\u0027 «                           » di                    per poi\nessere inserito presso la               di                   dove  e\u0027\nrimasto fino al compimento del diciottesimo  anno  di  eta\u0027  per  poi\ntrasferirsi presso  l\u0027abitazione  dei  sig.ri P.D.S. «e  che»  «J. ha\nriferito  di  non   avere   figure   parentali   in   Italia   e   la\nfamiglia  P.     rappresenta per lui un saldo  punto  di  riferimento\naffettivo al quale si mostra significativamente legato». \n    In merito al  rapporto  tra  l\u0027adottando   J.N.M.   e  le  figlie\nminori degli adottanti, il Servizio  Sociale  ha  rilevato  che  «Per\nquanto   riguarda   le   figure   minori   della   coppia genitoriale\nP.S. di        anni e P.C. di       sono apparse molto legate a J.  e\nhanno espresso gioia rispetto alla presenza del  ragazzo  nella  loro\nvita.  Anche  per  loro  inizialmente  la  relazione  affettiva   con\nJ.  sarebbe  nata  gradualmente  per  poi  stabilizzarsi  nel  tempo.\nDurante il colloquio con  le  minori  non  sono  emersi  elementi  di\ndisagio e/o pregiudizievoli rispetto alla  presenza  del  giovane  in\ncasa percepito come il fratello maggiore». \n    L\u0027istruttoria ha rilevato che gli adottanti M.L. d.S. e C.P. sono\nrisultati soggetti incensurati e che non risultano gravati nemmeno da\nannotazioni di P.S. \n    All\u0027udienza  del  1°  ottobre  2024   l\u0027adottante   M.L.   d.  ha\nricostruito   le   modalita\u0027   con    le    quali    ha    conosciuto\nl\u0027adottando J.N.M. rappresentando «ho conosciuto quando lui andava  a\nscuola,   era   un   centro   di   formazione   professionale   della\nRegione                   . Si trovava qui  a                       .\nLui aveva sedici anni,  lui  aveva  gia\u0027  vissuto  in  una  comunita\u0027\na                   lui si era trasferito alla                       \n. Lavoravo li\u0027 a scuola e ero una referente  per  l\u0027integrazione,  la\nscuola era molto piccola e era facile conoscersi. Il rapporto con  J.\ne\u0027 nata con il gioco. A lui piace molto il calcio e aveva difficolta\u0027\nper tesserarsi in quanto la FIGC ha  difficolta\u0027  a  tessere  ragazzi\nminori non  cittadini  specie  se  giunti  in  Italia  con  i  flussi\nmigratori,  quindi  io  e  mio   marito   abbiamo   offerto   a J. la\npossibilita\u0027 di fare la residenza a  casa  nostra  una  volta  uscito\ndalla comunita\u0027. Questo momento e\u0027 coinciso con l\u0027inizio del lavoro e\nlui ha scelto di andare a lavorare in quanto gli  impegni  di  lavoro\nnon erano compatibili con un impegno  sportivo  professionistico.  In\nquel periodo, io e mio marito abbiamo  scoperto  la  possibilita\u0027  di\nfare l\u0027adozione anche del maggiorenne. Preciso che J. ha  iniziato  a\nvivere a casa nostra quando lui ha compiuto la  maggiore  eta\u0027  e  e\u0027\nuscito dalla struttura. Lui poteva continuare a stare in struttura». \n    La  volonta\u0027  di  adottare  e\u0027   stata   confermata   anche   dal\nricorrente C.P. che ha rappresentato che «J. ha conosciuto prima  mia\nmoglie dopo l\u0027ho conosciuto anche io e le bambine circa  due  anni  e\nmezzo fa. La scelta di adottare J. e\u0027 stata una conclusione  naturale\nperche\u0027 lo abbiamo sentito come parte della nostra famiglia  fin  dal\nprimo momento. La domanda che ci siamo posti non e\u0027 perche\u0027 farlo  ma\nperche\u0027 non farlo. Con le bambine, ricordo che ci fu  un  momento  in\ncui  si   studiano   ma   ora   ci   sta   confidenza.   Le   bambine\nritengono  J.     un fratello». \n    Ricostruzione che e\u0027 stata confermata - a detta udienza  -  anche\ndall\u0027adottando J.N.M.    , che ha ricordato  le  difficolta\u0027  vissute\nper giungere dal suo paese di origine in Italia e di aver trovato nel\nnucleo familiare degli adottanti un polo affettivo. \n    Peraltro, a detta udienza anche il Servizi Sociale -  in  persona\ndella dott.ssa   S.L.  - ha dato  conto  del  riconoscibile  rapporto\naffettivo tra gli adottanti e l\u0027adottando, posto che ha riferito  che\n«ho conosciuto la famiglia dopo la richiesta del Tribunale e ho fatto\ncolloqui con le bambine, confermo quanto indicato in relazione e  non\ne\u0027 emerso alcun profilo di pregiudizio  per  le  bambine.  E\u0027  emerso\nche  J.  non ha relazioni con la sua famiglia di origine tanto che si\ne\u0027 svincolato molto presto dal nucleo familiare di origine. \n    I ricorrenti hanno strutturato la loro vita con questa  scelta  e\nhanno comprato una nuova casa piu\u0027 idonea e ampia  per  le  figlie  e\nper J.   . Non ho avuto sentore di elementi di pregiudizio. Anche  le\nbambine non hanno manifestato situazioni  di  disagio  derivante  dal\npercorso adottivo tanto che hanno  riferito  che  la  loro  vita  non\nsarebbe la stessa senza J.   . Ho sentito anche gli  operatori  della\nstruttura  e  anche  loro  non  hanno  mai  ravvisato  situazioni  di\npregiudizio  derivante  dall\u0027inclusione  di  J.  nella  famiglia  dei\nricorrenti». \n    All\u0027udienza del 1° ottobre 2024, il Giudice relatore ha ascoltato\nle  minori S.P.  e  C.P.       ,  le  quali  -   secondo   il   grado\ndiscernimento in relazione alla loro eta\u0027 - hanno rappresentato: \n      C.P. «ricordo di aver conosciuto  J. circa tre anni fa, ricordo\nche eravamo usciti. vive a casa  mia,  lui  ha  una  stanza  sua.  Ho\nsentito J. come parte della famiglia» e che con mamma e papa\u0027 le cose\nvanno bene. Faccio la  quarta  elementare  a                    ,  mi\npiace matematica e scienze e vorrei fare da grande la  maestra  e  la\nscienziata. Faccio pattinaggio. Mamma e papa\u0027 mi hanno detto di voler\nadottare J.  e so che cosi\u0027 lui fara\u0027 parte  della  famiglia»  e  che\n«ricordo che inizialmente lui veniva e andava da casa e  che  lui  e\u0027\nvenuto a vivere a casa nostra dopo che mamma e papa\u0027  hanno  comprato\ncasa nuova»; \n      S.P. «Confermo che mamma  e  papa\u0027  mi  hanno  informato  sulla\nvolonta\u0027 di adottare J.   e so che questo lui entrera\u0027  a  far  parte\ndella mia famiglia» e che «faccio la terza media e faccio pattinaggio\nartistico. A me piacciono le materie umanistiche  e  vorrei  fare  il\nliceo linguistico. Ricordo di aver conosciuto J. circa tre  anni  fa,\nero con mamma, papa\u0027 C.  e  stavamo  al                             .\nMamma gia\u0027 lo conosceva da tempo e ci parlava di lui a  casa.  Quando\nl\u0027ho incontrato ero felice perche\u0027 mi  sembrava  una  brava  persona.\nInizialmente quando vivevamo a                 , stavamo in  affitto,\nlui veniva a casa e poi andava via. Circa due anni fa quando  abbiamo\ncambiato casa lui ha iniziato a vivere con noi. Oggi  vive  con  noi.\nNoi abbiamo una casa grande, lui vive al piano  di  sotto  e  noi  al\npiano di sopra. I rapporti con J. sono buoni. Mi  sono  trovata  bene\nfin da subito e lo sento come un fratello. Lui non  e\u0027  aggressivo  o\nviolento e  mi  farebbe  piacere  che  lui  faccia  parte  della  mia\nfamiglia». \n    All\u0027udienza del 1° ottobre 2024 il curatore speciale delle minori\nha rappresentato che «ho incontrato  il  17  luglio  le  bambine  che\nrispetto alla presenza di J.     nella loro casa e nella loro vita si\nsono dimostrate felici e serena della sua presenza che  ritengono  un\nloro fratello. Loro sono due bambine e  possono  essere  prese  dalla\nsituazione,  unica  perplessita\u0027  e\u0027  la  tenuta  futura  di   questa\nsituazione inclusiva. Ritengo questa una considerazioneche di per se\u0027\nritengo non ostativa all\u0027eventuale adozione. Dopo, ho preso  contezza\ndella relazione del Servizio  Sociale e            che J.   ha  avuto\nsempre un buon comportamento e che e\u0027 un ragazzo tranquillo e non  ho\nnulla da opporre nel merito». \n    Questo Tribunale ritiene che la valutazione ex art. 312 c.c.  per\nquanto  concerne  la  convenienza  dell\u0027adozione,  in   una   lettura\ncostituzionalmente    orientata,    alla    luce    del     principio\ndell\u0027inviolabilita\u0027 della liberta\u0027 di autodeterminazione  individuale\nanche in relazione alla sfera familiare (artt. 2  e  29  Cost.),  non\ndeve e non puo\u0027 essere compiuta dal giudice, posto che - diversamente\n- il giudice si sovrapporrebbe alla  volonta\u0027  degli  adottandi  che,\nunitamente a quella degli adottanti, concorre alla formazione  di  un\nnegozio giuridico (sul punto, dott. Cassazione  16  aprile  1992,  n.\n4694) rispetto al quale lo stesso giudice non puo\u0027 essere chiamato ad\nuna valutazione  «intrinseca»  essendo  invece  tenuto,  secondo  uno\nschema autorizzatorio, ad una  mera  valutazione  «estrinseca»,  come\ntale incentrata sull\u0027esistenza delle volonta\u0027 e  dei  presupposti  di\nlegge \n    Nondimeno,  risulta  utile  rappresentare  che  l\u0027istruttoria  ha\nrilevato l\u0027esistenza di un concreto e  rilevante  rapporto  affettivo\ntra gli adottanti  M.L. d. S. - C.P. , e l\u0027adottando J. N.  M.    . \n    Rapporto affettivo  che  si  e\u0027  strutturato  nell\u0027ambito  di  un\nrapporto duraturo, sorto in occasione di un progetto per l\u0027inclusione\nfrequentato dall\u0027adottando - quando era ancora minorenne - che lo  ha\nposto in contatto con M. L. d. S. per evolversi in una  significativa\nquotidianita\u0027. \n    Apprezzabile e\u0027 il profilo dell\u0027investimento  affettivo  che  gli\nadottanti sono stati capaci di offrire,  posto  che  se  inizialmente\nhanno avuto un ruolo di supporto per J. N. M.  che era  impegnato  in\ndiversi progetti di inclusione,  successivamente  detto  rapporto  e\u0027\ndivenuto esso stesso fattore di inclusione dell\u0027adottando. \n    Adottando che si e\u0027 allontanato dal paese origine per cercare una\nvita migliore e che ha  trovato  negli  adottandi M.L.  d.S. un  polo\naffettivo che lo ha incluso nella loro  famiglia  fino  a  diventarne\nparte. \n    Rilevante e\u0027 anche il profilo che gli adottanti  D.S.P.  o  hanno\nadeguato il loro quotidiano per consentire l\u0027ingresso di  J.  N.  M. \nnella loro famiglia ma senza che detto inserimento potesse  avere  un\nesito negativo sulle loro figlie minori, di  talche\u0027  gli  stessi  si\nsono impegnati nel trovare un\u0027abitazione piu\u0027 grande  e  idonea  alle\nesigenze di crescita delle minori (dr. relazione del Servizio Sociale\ndel Comune . \n    Le minori S.P. e C.P. hanno rappresentato il loro  buon  rapporto\ncon J.   N.       M.      , che lo vedono come  un  fratello,  e  che\ndetto riconoscimento risulta presente anche nell\u0027adottando. \n    Pertanto, l\u0027istruttoria ha confermato la presenza di  un  sincero\nrapporto affettivo tra gli adottanti e l\u0027adottando e l\u0027assenza - come\nanche rilevato dal curatore speciale  delle  minori  e  dal  Servizio\nSociale - di eventuali profili di pregiudizio per le minori derivanti\ndal progetto adottivo a fronte del quale i  loro  genitori  intendono\nadottare il maggiorenne: J.      N.      M.. \n    Sennonche\u0027, ritiene il Collegio la presenza  di  un  ostacolo  di\nlegge al  farsi  luogo  detta  adozione  a  fronte  della  richiamata\ndisposizione ex art. 291, I co., c.c.  nella  parte  che  prevede  il\ndivieto di adottare da parte di coloro che hanno discendenti. \n    Peraltro, il divieto concerne solo coloro che  hanno  discendenti\nminori a fronte del fatto che detta disposizione e\u0027 stata  dichiarata\nincostituzionale  nella  parte  che  non  consente   l\u0027adozione   del\nmaggiorenne  a  chi  abbia  discendenti  maggiorenni  e  consenzienti\nall\u0027adozione (Corte Cost., sentenza 19 maggio 1988 n. 557). \n    Ne discende che ove detto divieto non fosse presente e/  o  fosse\ncalibrato su un divieto relativo - del tipo l\u0027assenza in concreto  di\nun pregiudizio per il discendente minore da valutare caso per caso  -\npotrebbe farsi luogo all\u0027adozione a fronte della riscontrata presenza\ndella volonta\u0027 degli  adottanti  e  dell\u0027adottando;  dell\u0027assenza  di\nopposizione da parte dei genitori  dell\u0027adottando  che  non  si  sono\ncostituiti nel procedimento; la presenza di  un  effettivo  e  valido\nrapporto affettivo tra adottanti e adottando e  tra  adottando  e  le\nfiglie minori degli adottanti e l\u0027assenza  di  eventuali  profili  di\npregiudizio per le figlie  minori  degli  adottanti  derivanti  dalla\ndetta adozione; l\u0027avvenuta rappresentanza dei minori con la nomina di\nun curatore speciale che ha rappresentato l\u0027assenza di pregiudizi per\ni minori e la mancata opposizione all\u0027adozione da parte dei  genitori\ndell\u0027adottando. \n    Questo Tribunale non ignora che parte  della  giurisprudenza  del\ndistretto di riferimento - Corte di Appello di Roma (cfr. sentenza n.\n2637 del 2020) e Tribunale Ordinario di Roma -  dispongono  il  farsi\nluogo all\u0027adozione del maggiorenne pur in presenza  di  figli  minori\ndegli  adottanti  attraverso  un\u0027interpretazione   costituzionalmente\norientata  della  disposizione  ex  art.  291  c.c.   attraverso   la\nvalorizzazione della tutela del rapporto affettivo in  ragione  delle\ndisposizioni ex articoli 2 e 3 Cost. e 8 Carta EDU. \n    Nondimeno, questo Tribunale - per  quanto  ritenga  condivisibile\nl\u0027approdo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza del  distretto  -\nritiene non condivisibile la metodologia attraverso la  quale  si  e\u0027\nraggiunto detto  approdo,  posto  che  detto  approdo  -  ritiene  il\nCollegio  -  non  risulta  raggiungibile   se   non   attraverso   il\nsollevamento di una questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Peraltro, la disciplina dell\u0027adozione  di  maggiorenne  e\u0027  stata\noggetto di recenti  interventi  della  giurisprudenza  costituzionale\nposto che: \n      art. 299, I co., c.c. dichiarato incostituzionale  nella  parte\nche non consente con la sentenza di adozione di  aggiungere  anziche\u0027\nanteporre il cognome dell\u0027adottante a quello  dell\u0027adottato  maggiore\nd\u0027eta\u0027 (Corte Cost., sentenza 4 luglio 2023 n. 135); \n      art. 291, I co., c.c. nella parte che non consente  al  giudice\ndi ridurre - nei casi di esigua differenza e  sempre  che  sussistano\nmotivi  meritevoli,  l\u0027intervallo  di  eta\u0027  di  diciotto  anni   fra\nadottante e adottando (Corte Cost., sentenza n. 18  gennaio  2024  n.\n5). \n    Detta  ultima  decisione  risulta  rilevante  anche  al  fine  di\napprezzare l\u0027approdo di questo Tribunale di  sollevare  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale, a fronte del fatto chela  giurisprudenza\ndi legittimita\u0027 aveva da diversi anni  ritenuto  legittimo  il  farsi\nluogo all\u0027adozione pur a fronte  dell\u0027assenza  del  divario  di  eta\u0027\nprevisto dalla disposizione ex  art.  291,  I  co.,  c.c.  ove  fosse\npresente l\u0027interesse della tutela del rapporto affettivo tra le parti\n(Cass., Sez. I civile, 3 aprile 2020 n. 7667), ma che -  nondimeno  -\nla Corte costituzionale ha ritenuto dover  comunque  dichiarare  -  a\nfronte della ritenuta  fondatezza  della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale - l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale  della  disposizione\nche  frapponeva  limiti  d\u0027eta\u0027  all\u0027adozione  del  maggiorenne   con\nsacrificio della tutela dei rapporti affettivi tra le parti. \n    Peraltro, ritiene il Collegio che il dover sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale e\u0027 modo  di  procedere  coerente  con  la\nnatura  del  giudizio  di  legittimita\u0027  costituzionale  del   nostro\nordinamento che prevede un giudizio  di  legittimita\u0027  costituzionale\naccentrato e attribuito alla Corte costituzionale. \n    3. Sulla ritenuta incostituzionalita\u0027 della disposizione ex  art.\n291, I co., c.c. per il divieto di adottare a chi  abbia  discendenti\nminori. \n    a. premessa \n    Questo  Tribunale  rileva  preliminarmente  che  il  divieto   di\nadottare a chi abbia discendenti e\u0027 limitato a chi abbia  discendenti\nminori posto che la disposizione e\u0027 stata dichiarata incostituzionale\nnella parte che non  consente  l\u0027adozione  a  chi  abbia  discendenti\nmaggiorenni e consenzienti (Corte Cost., sentenza 19 maggio  1988  n.\n557). \n    Tracciata  la  linea  di  partenza,  si  rileva  che   la   Corte\ncostituzionale si e\u0027 pronunciata con sentenza 7 luglio  1992  n.  345\nsulla  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale»  in   riferimento\nall\u0027art. 3 della Costituzione, dell\u0027art. 291 del codice civile, nella\nparte in cui non consente che  si  possa  procedere  all\u0027adozione  di\npersone  maggiori  di  eta\u0027,  in  presenza  di  figli   legittimi   o\nlegittimati dell\u0027adottante, incapaci di esprimere il consenso perche\u0027\ninterdetti» a fronte di quanto deciso dalla Corte costituzionale  con\nsentenza n. 557 del 1988. \n    La  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  che  «La  questione  ora\nsollevata dalla Corte di appello di Napoli ha per logico  presupposto\nla ritenuta necessita\u0027 ed  inderogabilita\u0027  della  manifestazione  di\nvolonta\u0027, da parte del figlio legittimo o legittimato, in ordine alla\nadozione di altra persona maggiorenne voluta dal proprio genitore. Si\ntratta di una prospettazione che non tiene adeguatamente conto  della\nspecifica disciplina normativa dettata dall\u0027art. 297,  secondo  comma\nultima parte, del codice civile, per il caso in cui  sia  impossibile\nottenere  l\u0027assenso  all\u0027adozione,  per  incapacita\u0027  delle   persone\nchiamate ad esprimerlo. In tal  caso  il  Tribunale  puo\u0027  egualmente\npronunziare l\u0027adozione, con le modalita\u0027 previste dall\u0027art.  297  del\ncodice  civile,  apprezzando  gli  interessi  indicati  nella  stessa\ndisposizione.  Questa  specifica  disciplina,  pur  se  inserita  nel\ncontesto delle disposizioni relative all\u0027assenso del  coniuge  e  dei\ngenitori,  assume,  nel  rispetto  del  tenore  letterale  del  testo\nnormativo che si riferisce a tutte le persone chiamate  ad  esprimere\nil proprio assenso alla adozione,  un  significato  ed  un  contenuto\ngenerale e quindi, a seguito della sentenza di questa  Corte  n.  557\ndel 1988, deve essere applicata  anche  ai  discendenti  legittimi  o\nlegittimati dell\u0027adottante, quando e\u0027 impossibile  ottenere  il  loro\nassenso per incapacita\u0027», dichiarando non  fondata  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Ne discende che  all\u0027esito  delle  richiamate  decisioni  risulta\nconservato  il  divieto  di  adottare  il  maggiorenne  a  chi  abbia\ndiscendenti minori. \n    Peraltro, la Corte costituzionale  sul  divieto  di  adozione  da\nparte di chi abbia discendenti sia stata la sentenza 20  luglio  2004\nn. 245 che ha dichiarato l\u0027incostituzionalita\u0027 della disposizione ove\nlimitava il divieto a  chi  avesse  discendenti  minori  legittimi  o\nlegittimati  e  quindi  estendo  il  divieto  anche  a   chi   avesse\ndiscendenti naturali per quanto la diversificazione sia  venuta  meno\ncon l\u0027introduzione dello status unitario di figlio in  ragione  della\ndisposizione ex art. 315 c.c. introdotto con legge 10  dicembre  2012\nn. 219. \n    Nondimeno, detta decisione rilevava  limitatamente  all\u0027esistenza\ndi un profilo discriminatorio tra figli legittimi e legittimati con i\nfigli  naturali,  tanto  che  la  decisione   non   approfondiva   la\ncostituzionalita\u0027 del divieto in se\u0027 esulando detta valutazione dalla\nquestione di legittimata\u0027 costituzionale sollevata. \n    Sul divieto di adozione del maggiorenne da  parte  di  chi  abbia\ndiscendenti minori risulta: \n      Corte costituzionale 23 febbraio 1994 n. 54 che  ha  dichiarato\nnon  fondata  la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale   della\ndisposizione ex art.  291,  I  co.,  c.c.  a  fronte  della  ritenuta\ndiversita\u0027 di situazioni  derivanti  dalla  presenza  di  discendenti\nminori e discendenti maggiorenni ma incapaci di prestare il consenso; \n      Corte costituzionale  16  luglio  1996  n.  252  che  dichiaro\u0027\ninammissibile la questione di legittimita\u0027  costituzionale  ritenendo\nche la pronuncia richiesta invadesse le attribuzioni del  Legislatore\nma rilevando in via  incidentale  che  all\u0027adozione  del  maggiorenne\ndoveva riconoscersi una funzione nuova rispetta a quella tradizionale\ndi consentire di avere discendenti a chi non ne avesse avuti; \n      Corte costituzionale 23 maggio 2003  n.  170  che  ha  ritenuto\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale\ndella detta disposizione posto «che, come  piu\u0027  volte  affermato  da\nquesta Corte, l\u0027adozione di persone  maggiori  di  eta\u0027,  anche  dopo\nl\u0027entrata in vigore della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  che  ha\nriformato la disciplina dell\u0027adozione e dell\u0027affidamento dei  minori,\ncontinua ad essere  caratterizzata,  diversamente  dall\u0027adozione  dei\nminorenni, dalla originaria finalita\u0027 di «procurare un figlio  a  chi\nnon lo  ha  avuto  da  natura  mediante  il  matrimonio  (adoptio  in\nhereditatem)»  il  che  comporta  sensibili  ricadute  in  merito  ai\nrelativi effetti (v. sentenze n. 89 del 1993, n. 53 del 1994, n.  252\ndel 1996, n. 240 del 1998, n. 500 del 2000, n.  120  del  2001);  che\ntale situazione e\u0027 rimasta inalterata anche dopo l\u0027entrata in  vigore\ndella legge 28 marzo 2001, n. 149, la quale, oltre  a  modificare  la\ncitata legge n. 184 del 1983, ha inciso sulla disciplina  codicistica\ndell\u0027adozione di persone maggiori di eta\u0027 soltanto per alcuni aspetti\nprocessuali; che la suddetta struttura dell\u0027istituto presuppone,  fra\nl\u0027altro,  la  necessita\u0027  che  i  membri  della  famiglia   legittima\ndell\u0027adottante  (coniuge  e  figli)  siano  adeguatamente  posti   in\ncondizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano  morale  sia\nsul piano patrimoniale, ha l\u0027adozione di una persona  maggiorenne  da\nparte del loro congiunto;  che  siffatta  valutazione  e\u0027  assicurata\ndalla prestazione del rispettivo assenso; che  tale  sistema  non  e\u0027\nstato modificato dalle sentenze di questa Corte n. 557 del 1988 e  n.\n345 del 1992, la seconda  delle  quali  si  e\u0027  limitata  a  ritenere\napplicabile ai figli legittimi o  legittimati  maggiorenni  la  norma\ndettata dall\u0027art. 297, secondo comma, ultima  parte,  codice  civile,\nper l\u0027ipotesi di impossibilita\u0027 di ottenere l\u0027assenso all\u0027adozione da\nparte delle persone  chiamate  ad  esprimerlo,  a  causa  della  loro\nincapacita\u0027; che, nel caso ora in esame,  si  chiede  alla  Corte  un\nintervento di revisione della suddetta  normativa  di  tipo  diverso,\nperche\u0027 diretto ad escludere l\u0027assenso dei figli  minori  anziche\u0027  a\nfar fronte alla relativa incapacita\u0027 di esprimere la  loro  volonta\u0027,\nin linea con quanto deciso da questa Corte nella sentenza  da  ultimo\ncitata». \n    Peraltro,  dette  decisioni  della  Corte  costituzionale  furono\nrichiamate dalla giurisprudenza di legittimita\u0027 nella  decisione  che\nespresse il seguente principio di diritto» in  tema  di  adozione  di\npersone maggiori di eta\u0027, la presenza  di  figli  minori  (legittimi,\nlegittimati o  naturali)  dell\u0027adottante,  come  tali  incapaci,  per\nragioni di eta\u0027, di esprimere un  valido  consenso,  costituisce,  di\nnorma, ai sensi dell\u0027art. 291  codice  civile,  un  impedimento  alla\nrichiesta adozione. Ove, tuttavia, l\u0027adozione di maggiorenne riguardi\nun soggetto, il figlio del coniuge, che gia\u0027 appartenga,  insieme  al\nproprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, ex  uno  latere,\nal contesto affettivo della famiglia di  accoglienza  dell\u0027adottante,\nla presenza dei figli minori dell\u0027adottante non preclude in  assoluto\nl\u0027adozione, fermo restando il potere - dovere del Giudice del  merito\ndi procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacita\u0027\ndi discernimento,  e  del  loro  curatore  speciale,  ai  fini  della\nformulazione del complessivo giudizio di  convenienza  nell\u0027interesse\ndell\u0027adottanda, richiesto dall\u0027art. 312 c.c. , comma  1,  numero  2),\ngiacche\u0027 tale convenienza in tanto  sussiste  in  quanto  l\u0027interesse\ndell\u0027adottanda  trovi   una   effettiva   e   reale   rispondenza   -\neventualmente da apprezzare all\u0027esito dell\u0027acquisizione  anche  delle\nopportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri\ndella famiglia, compresi i figli dell\u0027adottante». \n    Approdo ritenuto dalla giurisprudenza di  legittimita\u0027  a  fronte\ndel  fatto  che  «Alla  stregua  del  quadro  normativo  come   sopra\nricostruito, deve pertanto  ritenersi  (e  convenirsi  con  la  Corte\nmilanese) che, normalmente, la presenza di figli  minori  (legittimi,\nlegittimati o naturali) dell\u0027adottante e\u0027 di ostacolo  alla  adozione\nordinaria di un maggiorenne. 3.5. - Occorre tuttavia considerare  che\nl\u0027istituto dell\u0027adozione di persone maggiori  di  eta\u0027  non  persegue\nsoltanto la funzione tradizionale di  trasmissione  del  nome  e  del\npatrimonio. L\u0027adozione ordinaria  -  figura  estremamente  duttile  -\nviene utilizzata nella prassi anche per consentire il  raggiungimento\ndi funzioni nuove, come quella  di  consolidamento  dell\u0027unita\u0027  gia\u0027\nsperimentato e concretamente vissuto: evenienza nient\u0027affatto esclusa\nne\u0027 resa improbabile dal raggiungimento  della  soglia  dei  diciotto\nanni da parte dell\u0027adottanda, sensibilmente piu\u0027 lungo essendo  oggi,\ndi regola, il periodo di permanenza dei figli presso i  genitori.  E\u0027\nquanto avviene nel  caso  all\u0027esame  del  Collegio,  dove  l\u0027elemento\nspecifico  e  al  contempo  qualificante  e  dato   dal   fatto   che\nl\u0027adottanda, non riconosciuta dall\u0027altro genitore, e\u0027 figlia naturale\ndel coniuge dell\u0027adottante, sorella da parte di  madre  delle  figlie\nlegittime di questo e affettivamente partecipe della vita del  nucleo\nfamiliare, nel quale l\u0027adozione la immetterebbe anche formalmente. In\naltri termini, l\u0027adottanda maggiorenne e\u0027 non solo figlia del coniuge\ndell\u0027adottante, ma parte integrante - insieme  all\u0027adottante  stesso,\nalla madre ed alle sorelle uterine - di un comune  nucleo  familiare,\nove e\u0027 stata inserita sin da quando l\u0027adottante e la di lui madre  si\nsono uniti in matrimonio. In un caso siffatto,  l\u0027adozione  ordinaria\nviene chiamata ad  assolvere  quella  stessa  funzione  espressamente\nprevista dal legislatore nell\u0027ipotesi di adozione di minori  in  casi\nparticolari (ai sensi della legge n. 184 del 1963, art. 44, comma  1,\nlettera b); sicche\u0027 fra adozione di maggiorenne e adozione di  minore\nin casi particolari si crea una  notevole  vicinanza  sul  piano  dei\nvalori, l\u0027una e l\u0027altra, mirando a favorire la coesione  affettiva  e\nl\u0027unita\u0027 della famiglia come  comunita\u0027.  Proprio  facendo  leva  sui\nprofili personalistici della figura, presenti nel  caso  di  adozione\ndel figlio  maggiorenne  del  coniuge  che  sia  gia\u0027  partecipe  del\ncontesto affettivo ed organizzativo della  famiglia  di  accoglienza,\nquesta Corte (sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, cit.) ha ritenuto che\nil Giudice, previo attento esame delle circostanze del caso  concreto\n(allora consistenti nel fatto che l\u0027adottanda era  orfano  dell\u0027altro\ngenitore, aveva un fratello germano minorenne,  adottabile  ai  sensi\ndel citato art. 44, comma 1, lettera b, edera  stabilmente  inserito,\ninsieme a tale fratello e ad altri due fratelli consanguinei  minori,\nnella famiglia costituita dall\u0027altro genitore e dall\u0027adottante), puo\u0027\naccordare una ragionevole riduzione della differenza minima  di  eta\u0027\ndi diciotto anni tra adottante e adottando, sempre che  tale  divario\nrientri dell\u0027ambito dell\u0027imitatio naturae, in tal  modo  riconoscendo\nammissibile l\u0027adozione, pur in presenza di una differenza di eta\u0027 tra\nadottante ed adottando inferiore a  quella  stabilita  dall\u0027art.  291\nc.c. Nella medesima pronuncia, la Corte ha giudicato non ostativa  la\ncontestuale presenza di  figli  legittimi  minorenni  dell\u0027adottante,\nosservando che questi  ultimi  «beneficeranno  dei  riflessi  morali,\nsociali ed affettivi dell\u0027intervenuto vincolo personale tra  la  loro\nmadre e gli altri figli dello stesso  padre,  in  quanto  i  rapporti\nderivanti dall\u0027adozione sono da porsi ad ogni  effetto  sullo  stesso\npiano delle relazioni della famiglia biologica ove  hanno  importanza\npreminente solo i vincoli personali ed affettivi. 3.6. - II  Collegio\nintende  dare  continuita\u0027  a  questa  giurisprudenza.  Il   consenso\nall\u0027adozione  dei   figli   (legittimi,   legittimati   o   naturali)\nmaggiorenni  dell\u0027adottante,  di  cui  all\u0027art.  291  codice  civile,\nrappresenta lo strumento per realizzare un bilanciamento di interessi\nla tutela dei membri della famiglia legittima o naturale, da un lato;\nil  favor  verso  l\u0027istituto  dell\u0027adozione,  dall\u0027altro.  La   Corte\ncostituzionale,   facendo   cadere   le   limitazioni   irragionevoli\nall\u0027ammissibilita\u0027 dell\u0027adozione, ha affidato (alla stregua di quanto\ngia\u0027  previsto  dal  codice  per  il   coniuge   dell\u0027adottante)   la\nsalvaguardia  dei  diritti  dei  membri  della   famiglia   biologica\nall\u0027autorizzazione privata di coloro che,  essendo  interessati,  sia\nsotto  l\u0027aspetto  patrimoniale  che   sotto   quello   morale,   alla\ncostituzione del vincolo, risentirebbero degli effetti  del  rapporto\nsenza essere parti dello stesso. Ma quando l\u0027adozione di  maggiorenne\nriguardi un soggetto, il figlio del  coniuge,  che  gia\u0027  sia  membro\ndella comunita\u0027 di affetti della famiglia  dell\u0027adottante,  non  v\u0027e\u0027\nspazio per un consenso dei figli (legittimi, legittimati o  naturali)\ndell\u0027adottante medesimo, inteso  come  condizione  di  ammissibilita\u0027\ndell\u0027adozione.  Tale  consenso  infatti,  cessando  di   fungere   da\nstrumento di compatibilita\u0027 tra interessi  contrapposti,  verrebbe  a\npreservare l\u0027uniti e l\u0027esclusivita\u0027 di un gruppo, non  nei  confronti\ndi un terzo estraneo, ma nei riguardi di un  soggetto  gia\u0027  inserito\nnel contesto di quel nucleo familiare, al quale, con  l\u0027adozione,  lo\nsi  vuole  anche  formalmente  ascrivere.  In  una  tale   situazione\npeculiare, l\u0027interesse patrimoniale  dei  figli  dell\u0027adottante  deve\nritenersi subordinato rispetto alla finalita\u0027  di  assicurare  legami\npiu\u0027  stabili  all\u0027interno  della  famiglia  di  accoglienza,   nello\nspecifico interesse  anche  di  costoro,  oltre  che  dell\u0027adottanda,\nsebbene l\u0027adozione costituisca un rapporto personale tra adottato  ed\nadottante (ancora, Cassazione n. 354 del 1999, cit.)» (Cass., Sez.  I\ncivile, 3 febbraio 2006 n. 2426). \n    Pertanto, all\u0027esito del percorso giurisprudenziale ora richiamato\nil divieto  di  adozione  del  maggiorenne  da  parte  di  chi  abbia\ndiscendenti e\u0027 stato eroso dalla formulazione originale con l\u0027approdo\nche il divieto  non  risulta  applicabile  a  chi  abbia  discendenti\nmaggiorenni  e  consenzienti  e/o  minori  ma   figli   del   coniuge\ndell\u0027adottante. \n    b. Ritenuta incostituzionalita\u0027 e norma parametro \n    Questo Tribunale ritiene che la disposizione ex art. 291 c.c. per\nquanto concerne il divieto di adottare il  maggiorenne  a  chi  abbia\ndiscendenti  minorenni  sia  incostituzionale  per  violazione  delle\ndisposizioni ex articoli 2,3 Cost. e 8 Carta EDU  in  relazione  alla\ndisposizione ex art. 117, I co., Cost. \n    La ritenuta illegittimita\u0027 costituzionale  del  divieto  e\u0027  data\ndalla perentorieta\u0027 del divieto posto che impedisce  di  graduare  il\ndivieto alla situazione concreta che puo\u0027 richiedere il  farsi  luogo\nall\u0027adozione  per  tutelare  i   rapporti   affettivi   e   familiari\ndell\u0027adottante e dell\u0027adottando ma anche i rapporti affettivi  tra  i\nmembri della famiglia dell\u0027adottante  -  che  possono  essere  minori\nlegati affettivamente all\u0027adottando come nel caso in esame dinanzi  a\nquesto Tribunale - e dell\u0027adottando. \n    La ritenuta incostituzionalita\u0027 del divieto della disposizione ex\nart. 291 c.c. di adottare il maggiorenne in presenza di figli  minori\ne\u0027 dato quindi dall\u0027impossibilita\u0027 digradare il divieto nel  caso  di\nspecie, di talche\u0027 si ritiene la disposizione incostituzionale  nella\nparte  in  cui,  per  quanto  concerne  il  divieto  di  adottare  il\nmaggiorenne in presenza  di  discendenti  -  minori  -,  non  preveda\nl\u0027inciso o indicazione «salvo che emerga nel caso concreto  l\u0027assenza\ndi profili di pregiudizio per i minori» e quindi nella parte che  non\nconsente al  giudice  di  valutare  caso  per  caso  se  farsi  luogo\nall\u0027adozione se in concreto non emerga alcun profilo  di  pregiudizio\nper i minori. \n    Pertanto, non e\u0027 l\u0027equiparazione della  disciplina  dell\u0027adozione\ndel maggiorenne  alla  disciplina  dell\u0027adozione  del  minore  -  che\nmanifestamente hanno profili di diversita\u0027  -  ma  e\u0027  l\u0027assenza  del\nprofilo di merito con la quale consentire al giudice una  valutazione\ncaso per caso se farsi luogo all\u0027adozione del maggiorenne in presenza\ndi discendenti minorenni dell\u0027adottante. \n    Ne discende che il divieto  di  adozione  in  presenza  di  figli\nminori  si  risolve  in  un  automatismo  che  non  consente   alcuna\nvalutazione da parte del giudice. \n    Peraltro, il richiamo al pregiudizio del minore non  e\u0027  concetto\nindefinito in quanto  -  allo  stato  -  ampiamente  declinato  dalla\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 per il profilo  rilevante  in  ragione\ndelle disposizioni ex articoli 330 e 333 c.c. e in particolare  della\ndisposizione ex art.  333,  I  co.,  c.c.  che  utilizza  il  termine\n«pregiudizio» per il minore  (cfr.  Cassazione,  Sez.  I  civile,  16\nsettembre 2024 n. 24708). \n    Il divieto risulta, allo stato, interpretato in quanto i minori -\nquali soggetti incapaci - non sono in grado di esprimere un  consenso\nproprio e informato rispetto alla prospettata  adozione  che  i  loro\ngenitori intendano ottenere come ha indicato la Corte  costituzionale\ncon la richiamata - per quanto  risalente  -  giurisprudenza  che  ha\nrilevato che «che la suddetta struttura dell\u0027istituto presuppone, fra\nl\u0027altro,  la  necessita\u0027  che  i  membri  della  famiglia   legittima\ndell\u0027adottante  (coniuge  e  figli)  siano  adeguatamente  posti   in\ncondizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano  morale  sia\nsul piano patrimoniale, ha l\u0027adozione di una persona  maggiorenne  da\nparte del loro congiunto;  che  siffatta  valutazione  e\u0027  assicurata\ndalla prestazione del rispettivo assenso; che  tale  sistema  non  e\u0027\nstato modificato dalle sentenze di questa Corte n. 557 del 1988 e  n.\n345 del 1992, la seconda  delle  quali  si  e\u0027  limitata  a  ritenere\napplicabile ai figli legittimi o  legittimati  maggiorenni  la  norma\ndettata dall\u0027art. 297, secondo comma, ultima  parte,  codice  civile,\nper l\u0027ipotesi di impossibilita\u0027 di ottenere l\u0027assenso all\u0027adozione da\nparte delle persone  chiamate  ad  esprimerlo,  a  causa  della  loro\nincapacita\u0027» (Corte Cost. 170 del 2003). \n    Il Collegio ritiene che la giustificazione del divieto  a  fronte\ndel fatto che il minore sia un soggetto  incapace  -  quindi  non  in\ngrado di esprimere in modo consapevole il consenso all\u0027adozione - sia\nun eccessivo pregiudizio rispetto all\u0027esigenza di tutelare i rapporti\naffettivi e di quotidianita\u0027 che legano adottante  e  adottando  -  e\nanche i rapporti tra  i  membri  della  famiglia  dell\u0027adottante  con\nl\u0027adottando, posto che il divieto -  cosi\u0027  interpretato  -  si  puo\u0027\nesaurire pertanto nella sterile  attesa  del  decorso  del  tempo  in\nattesa che il discendente minore  diventi  maggiorenne  e  posto  che\ndetto discendente potrebbe - come nel caso in esame -  essere  legato\nda un rapporto affettivo con l\u0027adottando e che pertanto  -  diventato\nmaggiorenne - ben prestera\u0027 il suo consenso all\u0027adozione. \n    Questo Tribunale ritiene  che  la  rappresentanza  processuale  e\nsostanziale del minore - nell\u0027ambito del procedimento di adozione del\nmaggiorenne - puo\u0027 e/o deve essere assicurata attraverso la nomina di\nun curatore speciale coerentemente  alla  disciplina  internazionale,\nsovranazionale e nazionale. \n    La disposizione ex art. 10 Convenzione europea sull\u0027esercizio dei\ndiritti dei minori impone l\u0027adeguata rappresentanza  dei  minori  nei\nprocedimenti che li interessano e l\u0027approdo che considera  la  nomina\ndi un curatore speciale provvedimento obbligatorio - in  presenza  di\nun conflitto di interessi tra minore e esercenti  la  responsabilita\u0027\ngenitoriale - a pena di  nullita\u0027  della  decisione  (Cass.,  Sez.  I\ncivile, 29 novembre 2023 n. 33185). \n    Peraltro, ritiene il Collegio  che  l\u0027espressione  dell\u0027eventuale\nconsenso  all\u0027adozione  risulta  costituire  atto  di  rappresentanza\nsostanziale ma che l\u0027ordinamento conosce l\u0027esistenza della figura del\ncuratore speciale del minore che puo\u0027 esercitare - oltre un ruolo  di\nrappresentanza processuale - anche di rappresentanza sostanziale  per\nil compimento di attivita\u0027 negoziali come il curatore previsto  dalle\ndisposizioni ex articoli 316 e 320 c.c. e anche in modo generalizzato\n- con la riforma eseguita con legge 10 ottobre 2022 n. 149 -  con  la\ndisposizione ex art. 473-bis. 7, II comma lettera «b», c.p.c. \n    Ne discende che  il  consenso  all\u0027adozione  per  il  discendente\nminore - ex art. 297 c.c.- puo\u0027 costituire oggetto di incarico  a  un\ncuratore speciale che possa rappresentare il minore per la  cura  dei\nsuoi  interessi  del  minore  nel  procedimento   di   adozione   del\nmaggiorenne e quindi poter rappresentare anche gli elementi  ostativi\nal farsi luogo all\u0027adozione che - allo stato - risultano  irrilevanti\na fronte dell\u0027assenza di ogni spazio di  valutazione  del  merito  in\nragione dell\u0027automatismo del divieto ex art. 291, I co., c.c. \n    Ritiene quindi  il  Collegio  che  il  divieto  di  adozione  del\nmaggiorenne a chi abbia discendenti minori risulta costituzionalmente\ncompatibile ove interpretato quale misura protettiva per  il  minore,\nossia ove l\u0027adozione del maggiorenne possa arrecare pregiudizio  alla\ncura, all\u0027educazione e all\u0027istruzione dei minori a fronte del rilievo\ncostituzionale - ex articoli  2,  3  e  32  Cost.  -  della  funzione\neducativa dei minori. \n    Ne discende che in caso di assenza  di  un  concreto  pregiudizio\nalla cura, alla crescita e all\u0027educazione nonche\u0027 al  patrimonio  dei\nminori derivante dall\u0027adozione del maggiorenne compiuta dai  genitori\nesercenti  la   responsabilita\u0027   genitoriale   possa   farsi   luogo\nall\u0027adozione. \n    Peraltro, ritiene il Collegio che la valutazione dell\u0027assenza  di\nun  profilo  di  pregiudizio  per  i  discendenti  minori   derivanti\ndall\u0027adozione del  maggiorenne  non  pregiudichi  la  competenza  del\nTribunale per i Minorenni. \n    La  decisione   dell\u0027adozione   del   maggiorenne   concerne   un\nmaggiorenne e che risulta  quindi  esulante  da  profili  concernenti\nl\u0027emissione di provvedimenti ablativi o limitativi la responsabilita\u0027\ngenitoriale o l\u0027adozione di un minorenne. \n    Peraltro, la dottrina e la giurisprudenza che  in  passato  aveva\nsollevato - per  quanto  concerne  la  disciplina  dell\u0027adozione  del\nmaggiorenne - un possibile  conflitto  di  competenze  tra  Tribunale\nOrdinario e Tribunale per i Minorenni risulta datata  e  superata  in\nquanto opinione espressa prima della riforma eseguita con  legge  219\ndel 2012, in un contesto che vedeva ampie ed esclusive competenze del\nTribunale per i Minorenni che - allo stato - sono venute meno o  sono\nin concorso con il Tribunale  Ordinario,  concorso  che  peraltro  si\nrisolve - ex  art.  38  disp.  att.  c.c.-  a  favore  del  Tribunale\nOrdinario  per  la  riconosciuta  preminenza  della  sua   competenza\nfunzionale quale strumento  per  la  prospettata  unificazione  della\ngiurisdizione per le famiglie, per i minori e per le persone. \n    La ritenuta illegittimita\u0027  costituzionale  e\u0027  quindi  derivante\ndall\u0027automatica  applicazione  del  divieto  che  -  non  consentendo\nvalutazioni caso per caso - costituisce una gravosa  ingerenza  dello\nStato  nei  rapporti  privati  e   familiari   con   la   conseguente\nincompatibilita\u0027 con le disposizioni ex articoli 2  e  3  Cost.  e  8\nCarta EDU in riferimento alla disposizione ex art. 117 Cost. \n    L\u0027aggregazione affettiva tra adottante e adottando e tra i membri\ndella famiglia dell\u0027adottante e dell\u0027adottando - ex articoli 2  e  29\nCost. - costituisce  ambito  rientrante  nella  definizione  di  vita\nprivata a familiare  rilevante  ex  art.  8  Carta  EDU,  di  talche\u0027\nl\u0027esistenza di un divieto automatico a dare una forma giuridica  -  e\nquindi di tutela giuridica -  al  rapporto  affettivo  cosi\u0027  formato\ncostituisce un\u0027evidente e non proporzionale ingerenza dello Stato nei\nrapporti privati e familiari. \n    4. L\u0027adozione del maggiorenne e sul tertium comparationis \n    L\u0027adozione del maggiorenne e\u0027 stata tradizionalmente  qualificata\ncon il riconoscimento di una  finalita\u0027  patrimoniale,  ricostruzione\ntradizionale secondo cui l\u0027interesse  dell\u0027adozione  del  maggiorenne\nsia   diretta   a   realizzare   l\u0027interesse   economico   e   morale\ndell\u0027adottando quanto  l\u0027interesse  dell\u0027adottante  a  perpetuare  la\ndiscendenza in assenza di filiazione biologica. \n    Eppure il riscontro alla  natura  di  istituzione  con  finalita\u0027\npatrimoniali dell\u0027adozione del maggiorenne e in termini piu\u0027 generale\ndell\u0027adozione puo\u0027 risultare - ove riguardata  alla  sua  complessiva\nstoria - come un  qualcosa  che  semmai  puo\u0027  arricchire  la  natura\ndell\u0027istituto e non anche definirlo nella sua completezza. \n    L\u0027adozione  nella   storia   moderna   conosce   nuovo   sviluppo\napplicativo con il decreto del 18 gennaio 1792 quando il  legislatore\nrivoluzionario     introduce      nell\u0027ordinamento      l\u0027istituzione\ndell\u0027adozione, approdo questo dell\u0027apporto del pensiero illuministico\ndi coloro che ritenevano l\u0027adozione un dovere sacro e ineludibile per\ni cittadini privi di figli e  per  coloro  -  pensiero  riportato  al\nrapporto del 9 agosto 1793 al primo progetto  di  Code  civil  -  che\nconsideravano l\u0027adozione un\u0027istituzione ammirevole che consentiva  la\ndivisione  della  fortuna  senza  crisi-  liti  -  e  di  coloro  che\nritenevano l\u0027adozione un atto di liberalita\u0027 e  di  beneficienza  per\nproteggere fanciulli privi di genitori e che l\u0027ammettevano anche  per\ncoloro che avessero figli. \n    Cosi\u0027  nel  detto  rapport  del  9  agosto   1793   il   relatore\nrappresentava  l\u0027adozione  «L\u0027adoption  est  tout  a\u0027  la  fois   une\ninstitution de bienfaisance et la vivante image  de  la  nature.  I.e\nrespect dû a\u0027 cette double qualite\u0027 a determine\u0027  le  mode  que  nous\nvenons de vous soumettre.  L\u0027adoption  donne  plus  d\u0027etendue  a\u0027  la\npaternite\u0027, plus d\u0027activite\u0027  a\u0027  l\u0027amour  filial;  elle  vivifie  la\nFamille par l\u0027emulation; ella la repare par de nouveaux choix; et  en\ncorrigeant les erreurs de la nature, elle en  acquitte  la  dette  en\nagrandissant son empire. C\u0027est le rameau etranger ente\u0027 sur un  tronc\nantique; il en ranime la  seve;  il  embellit  la  tige  de  nouveaux\nrejetons; et, par cette insertion  heureuse,  elle  couronne  l\u0027arbre\nd\u0027une nouvelle moisson de fleurs et de fruits: admirable  institution\nque vous  avez  eu  la  gloire  de  renouveler,  et  qui  se  lie  si\nnaturellement a\u0027 la constitution de la republique, puisque elle amene\nsans crise la division des grandes fortunes». \n    Il travagliato percorso rivoluzionario dell\u0027adozione approda alla\ndata fondamentale del 5 dicembre 1801 ove il primo Console di Francia\nritenne doveroso confermare l\u0027adozione quale «une espece  de  nouveau\nsacrement»  rafforzato  dal  potere   legislativo   posto   che   «Le\nlegislateur, comme un pontife, donnera le caractere sacre\u0027». \n    Cosi\u0027 la disciplina del Code Civil. - diventante  a  partire  dal\n1806 il codice del Regno d\u0027Italia - articoli 343 - 360  consentiva  -\nin particolare - l\u0027adozione in presenza del fatto che l\u0027adottante sia\nnell\u0027impossibilita\u0027 di avere figli, abbia almeno cinquanta anni e che\nla differenza di eta\u0027 tra quest\u0027ultimo e  l\u0027adottato  sia  di  almeno\nquindici anni, che l\u0027adottato sia maggiore di eta\u0027 e, se ha il  padre\ne la madre, o uno solo di essi, ottenga, fino ai venticinque anni, il\nloro consenso e, dopo  questa  eta\u0027,  il  loro  «consiglio»  mediante\nl\u0027atto rispettoso, che infine (in tal caso si deroga  alla  rigidita\u0027\ndi principi prima affermata riguardo alla  minore  eta\u0027)  l\u0027adottante\nabbia avuto, almeno per un periodo di sei anni, durante l\u0027eta\u0027 minore\ndel pupillo, cura di lui «con somministrargli sussidi». \n    La natura duale dell\u0027adozione  -  tra  interesse  patrimoniale  e\ninteressi personalistici della cura della persona -  affiorano  anche\nnella dottrina italiana che lavoro\u0027 al  progetto  del  c.c.del  Regno\nd\u0027Italia - 1806 - e di quella che lavoro\u0027 al codice parmense - lavori\n1814 e 1815 e 1820 - specie di quelli esitati dalla c.d.  commissione\nmilanese - articoli 189 - 218 - che escludevano l\u0027adozione «se avendo\navuto figli anteriormente all\u0027adozione fosse incorso nella perdita, o\nprivazione della patria podesta\u0027 nei casi contemplati dagli  articoli\n135, e 137, quelli  che  volontariamente  si  fossero  privati  della\npotenza di generare, quelli che fossero stati condannati per  delitti\ndi procurato aborto, di  esposizione  d\u0027infante,  d\u0027infanticidio,  di\nomicidio  in  linea  discendente  o  nel  coniuge»  rivelando  quindi\nl\u0027aspirazione  del  legislatore  a   qualificare   l\u0027adozione   quale\nstrumento diretto alla cura della persona e non solo alla  tutela  di\ninteressi di natura patrimoniale. \n    Il  discrimine  tra  i  due  punti  di  vista  dell\u0027adozione   fu\nindividuata da parte della dottrina in una  ritenuta  sovrapposizione\ntra adoptio - arrogatio di  diritto  romano  con  l\u0027adozione  che  il\nlegislatore  illuministico  intendeva  introdurre,   tanto   che   il\nredattore del codice  parmense  ammoni\u0027  l\u0027assemblea  legislativa  da\ndeviazioni  rispetto  al  modello  romanistico,  rilevando  che   «le\nadozioni dovevano ritenersi nel nuovo Codice non gia\u0027  per  l\u0027uso  di\nesse fra noi, ma pel rispetto  dovuto  ad  una  istituzione  romana\",\nsebbene  il  codice  definitivo  parmense  -  per  quanto   riducesse\nl\u0027apporto  innovativo   dei   lavori   della   commissione   milanese\nadeguendosi al modello offerto dal Code civil - nondimeno riconosceva\nl\u0027importanza della presenza dell\u0027idoneita\u0027 dell\u0027adottante  alla  cura\ndella persona dell\u0027adottanda. \n    Peraltro, il divieto  di  adottare  in  presenza  di  discendenti\nrisulta  oggetto  di  ermeneusi  da  parte  di  eccellente   dottrina\nformatasi sotto il Codice delle leggi  civili  del  Regno  delle  Due\nSicilie del 1819 che rilevava che l\u0027adozione era «solo in sollievo di\ncoloro che non hanno  figli,  si\u0027  perche\u0027  essa  non  dev\u0027essere  di\npregiudizio a\u0027 diritti de\u0027 figliuoli legittimi». \n    La dualita\u0027 delle  finalita\u0027  dell\u0027adozione  trova  un  apparente\nblocco nei lavoratori preparatori del codice unitario del  1865,  ove\nil Guardasigilli ritenne di non introdurre nel  progetto  l\u0027adozione,\nritenendo che detto istituto rispecchiasse un\u0027idea  aristocratica  di\nbeneficienza - quindi distante dalla predominante ideologia  borghese\ndell\u0027epoca - e  nel  timore  che  l\u0027istituto  potesse  consentire  la\nlegittimazione  di  figli   naturali,   ma   trovando   l\u0027opposizione\ndell\u0027assemblea e in particolare di eccellente opinione  che  rilevava\nche «L\u0027adozione, gia\u0027 nota agli Egiziani, agli Ebrei, ai Greci  e  ad\naltri popoli dell\u0027antichita\u0027 piu\u0027 remota, trovo\u0027  il  massimo  favore\npresso il popolo di Roma, che le diede anche carattere  d\u0027istituzione\npolitica, carattere che, caduta la Repubblica,  scomparve  a  poco  a\npoco sotto l\u0027Impero, finche\u0027 nel diritto pretorio, e piu\u0027 ancora  nel\nnuovissimo diritto giustinianeo, l\u0027adozione null\u0027altro divenne che un\natto di beneficenza che non muta i rapporti dell\u0027adottato  colla  sua\nfamiglia naturale. Questa indole conserva ancora al di\u0027 d\u0027oggi,  dopo\navere traversato presso alcuni popoli diverse  vicende.  Nel  diritto\nitalico si puo\u0027 affermare  che  sempre  si  sono  conservate  intorno\nall\u0027adozione le ultime tradizioni romane, e se le adozioni  piu\u0027  non\nsi possono dire frequenti, non sono neppure tanto  rare  che  non  ne\nresti ancora viva e gradita la  memoria  nell\u0027opinione  generale.  Un\npuro sentimento di beneficenza che avra\u0027 l\u0027umanita\u0027, e  il  desiderio\nnaturale all\u0027uomo di vivere nei posteri  hanno  in  origine  ispirato\nquesta imitazione della natura a sollievo di  coloro  che  figli  non\nebbero, o ne rimasero orbati... Mentre si muove accusa, forse non del\ntutto immeritata, di freddo egoismo agli uomini  del  nostro  secolo,\nimprovvido  consiglio  sarebbe  l\u0027avvalorarla  collo   spegnere   una\nistituzione filantropica, la quale nutre  ed  avviva  i  piu\u0027  nobili\nsentimenti di generosita\u0027 e di beneficenza ... L\u0027adozione non altera,\nnon falsa, ma favoreggia e supplisce la  natura.  E\u0027  una  invenzione\npietosa della legge, la quale e\u0027 destinata a colmate un vuoto che una\nsorte avara ed avversa lascia non di rado nella vita dell\u0027uomo» e che\nper il timore che  con  l\u0027adozione  si  potessero  legittimare  figli\nnaturali che «rimane vietato ai genitori  l\u0027adozione  di  figli  nati\nfuori di matrimonio,  e  sebbene  la  loro  ricerca  sia  interdetta,\npossono tuttavia e debbono i  magistrati  chiamati  ad  approvare  le\nadozioni, indagare e vegliare  che  a  tale  divieto  non  si  faccia\nfrode». \n    La disciplina che esitava dai lavori - ex articoli  202  e  segg.\nCod. abr. - prevedeva, per i fini  che  interessano,  il  divieto  di\nadozione da parte di chi avesse discendenti legittimi e legittimati e\nche l\u0027adozione era prevista anche per il maggiorenne - posto  che  le\ndisposizioni ex articoli 206, 207 e 208 Cod. abr. avevano la funzione\ndi specificare che il minore potesse  essere  adotto  purche\u0027  avesse\ncompiuto diciotto anni - la maggiore eta\u0027 era a ventuno anni ex  art.\n240 Cod. abr. - e vi fosse il consenso dei genitori o  del  tutore  e\ndel consiglio di famiglia (in tal senso la disposizione ex art.  208,\nII co., Cod. abr. prevedeva il consenso del coniuge dell\u0027adottato con\nla conseguenza che l\u0027adozione non  era  limitata  solo  ai  minorenni\nmaggiori di anni diciotto ma che le disposizioni ex artt. 207 e segg.\navevano la funzione di  specificare  che  anche  i  minori  potessero\nessere adottati  con  la  specificazione  che  l\u0027eta\u0027  per  contrarre\nmatrimonio era fissata all\u0027epoca a quindici anni). \n    La  breve  ricostruzione  storica  e\u0027   utile   a   veicolare   -\npreliminarmente  -   l\u0027ermeneusi   dalla   disciplina   dell\u0027adozione\nattraverso un criterio interpretativo che tenga conto  delle  origini\nstoriche dell\u0027istituto. \n    L\u0027adozione pertanto originariamente non prevedeva un taglio netto\n- come il  nostro  ordinamento  -  tra  adozione  del  maggiorenne  e\nadozione   del   minorenne,   ma   condivideva   una    ricostruzione\ninterpretativa  che  -  pur  non   disconoscendo   la   funzione   di\nperpetuazione della discendenza al fine di conservare il patrimonio e\nil cognome dell\u0027adottante  -  nondimeno  conosceva  una  funzione  di\nistituto per la cura  degli  aspetti  strettamenti  personalistici  e\nanche con finalita\u0027 umanitarie. \n    Questo  Tribunale  ritiene  -  al  fine  di  contenere  il   dato\nmotivazionale  della  ritenuta  illegittimita\u0027  costituzionale  della\ndisposizione ex art. 291, I co., c.c. - non utile  soffermarsi  sulla\nlegge 5 giugno 1967 n. 431 che introdusse - articoli 314/1  -  314/28\nc.c. - l\u0027adozione speciale a favore di minori dichiarati in stato  di\nadottabilita\u0027 e poi abrogata a fronte della riforma operata con legge\n4 maggio 1983 n. 184 e modificata legge 28 marzo 2001 n. 149  se  non\nal fine di rilevare il dato che  la  giurisprudenza  ha  ritenuto  la\ndiversita\u0027  dell\u0027adozione  del  minorenne  rispetto  a   quella   del\nmaggiorenne. \n    Il Collegio non ignora che la  giurisprudenza  costituzionale  ha\nrilevato  che  «L\u0027organica  disciplina  della  adozione  dei  minori,\ndettata dalla legge n. 184 del 1983, ha come essenziale  e  dominante\nobiettivo - in conformita\u0027 alle convenzioni  internazionali  volte  a\ndisciplinare e proteggere in modo specifico  i  minori  (si  veda  in\nproposito  la  Convenzione  di  Strasburgo   sulla   loro   adozione,\nratificata in forza della legge 22 maggio 1974, n. 357) - l\u0027interesse\ndei minori stessi ad un ambiente familiare stabile ed armonioso,  nel\nquale si  possa  sviluppare  la  loro  personalita\u0027,  godendo  di  un\nequilibrato contesto affettivo ed educativo che ha  come  riferimento\nidonei genitori adottivi. Coessenziali all\u0027adozione dei  minori  sono\nl\u0027inserimento nella famiglia di definitiva accoglienza ed il rapporto\ncon  i  genitori  adottivi,  i  quali  assumono  la   responsabilita\u0027\neducativa dei minori adottati. Ne deriva l\u0027attribuzione ad essi delle\npotesta\u0027 e dei doveri che caratterizzano la  posizione  dei  genitori\nnei confronti dei figli, anche quando, come nella  adozione  in  casi\nparticolari (art. 48 della legge n. 184  del  1983),  il  minore  non\nsempre versi in stato di abbandono e non cessino del tutto i rapporti\ncon i genitori  di  origine.  In  questo  contesto,  che  implica  di\nnecessita\u0027 il pieno inserimento del minore nella comunita\u0027  familiare\nadottiva, si colloca l\u0027obbligo dell\u0027adottante di mantenere,  istruire\ned educare l\u0027adottato, in conformita\u0027 a quanto  prescritto  dall\u0027art.\n147 del c.c.per i figli nati nel matrimonio (art. 48 della  legge  n.\n184 del  1983).  La  specialita\u0027  di  questa  disciplina  legislativa\nrisponde alla specificita\u0027 delle esigenze di protezione  del  minore.\nIn  funzione  dell\u0027interesse  di  quest\u0027ultimo  il  provvedimento  di\nadozione e\u0027 circondato  di  particolari  cautele  ed  e\u0027  pronunciato\nall\u0027esito di un procedimento che implica un  incisivo  controllo  del\nTribunale per i minorenni,  volto  a  verificare,  al  di  la\u0027  della\nvolonta\u0027  delle  parti  interessate,  se   l\u0027adozione   realizza   il\npreminente  interesse  del  minore»  e  che  «L\u0027adozione  di  persone\nmaggiori di eta\u0027 si caratterizza in  modo  ben  diverso  da  come  in\nprecedenza delineato. Essa non implica necessariamente  l\u0027instaurarsi\no  il  permanere  della  convivenza  familiare,  non   determina   la\nsoggezione  alla  potesta\u0027  dei   genitori   adottivi,   ne\u0027   impone\nall\u0027adottante l\u0027obbligo di mantenere, istruire ed educare l\u0027adottato.\nInoltre l\u0027adozione di persone  maggiori  di  eta\u0027  e\u0027  essenzialmente\ndeterminata dal consenso dell\u0027adottante e dell\u0027adottanda, giacche\u0027 il\ncontrollo  del  Tribunale  verte  sui   requisiti   che   legittimano\nl\u0027adozione,  essendo  rimesso  al  giudice  il  ristretto  potere  di\nvalutare se l\u0027adozione «conviene» all\u0027adottanda (art. 312 del  codice\ncivile). Nell\u0027adozione di persone maggiori di eta\u0027 al giudice non  e\u0027\nattribuito alcun  discrezionale  apprezzamento  dell\u0027interesse  della\npersona dell\u0027adottanda; ne\u0027 possono essere effettuati quegli incisivi\ncontrolli previsti per l\u0027adozione di minori,  che  significativamente\nrispecchiano la diversita\u0027 di presupposti  e  di  finalita\u0027  dei  due\nistituti» (Corte Cost., sentenza 8 marzo 1993 n. 89). \n    L\u0027approdo richiamato ritenne - all\u0027epoca - che fosse coerente con\nil sistema - a fronte della diversita\u0027 tra adozione del  minorenne  e\ndel maggiorenne - consentire la derogabilita\u0027 dei divieti di adozioni\nconcernenti di eta\u0027 solo per  l\u0027adozione  del  minorenne  secondo  la\ndisciplina della disposizione ex art. 44 legge 184 del 1983  dopo  la\nparziale dichiarazione di incostituzionalita\u0027  nella  parte  che  non\nconsentiva  al  giudice  di  ridurre   l\u0027intervallo   temporale   per\nl\u0027adozione in  presenza  di  «validi  motivi»  per  la  realizzazione\ndell\u0027unita\u0027 familiare (Corte Cost., sentenza 2 febbraio 1990  n.  44;\ncfr. per la deroga ai limiti temporali Corte Cost. 18 marzo  1992  n.\n148). \n    Nondimeno, la linea ermeneutica tracciata da Corte Cost.  89  del\n1993  risulta  si\u0027   condivisa   dal   recente   orientamento   della\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 - che ha ritenuto non dover  sollevare\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  -  ma  ha  rilevato  che\nl\u0027adozione  «nell\u0027accezione  e  configurazione  sociologica   assunta\ndall\u0027istituto negli ultimi decenni, in cui - come e\u0027  indiscusso  sia\nin dottrina che nella giurisprudenza - ha  perso  la  sua  originaria\nconnotazione diretta ad assicurare all\u0027adottante la continuita\u0027 della\nsua casata  e  del  suo  patrimonio,  per  assumere  la  funzione  di\nriconoscimento giuridico  di  una  relazione  sociale,  affettiva  ed\nidentitaria,  nonche\u0027  di  una  storia  personale,  di  adottante   e\nadottando, con la  finalita\u0027  di  strumento  volto  a  consentire  la\nformazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra\nloro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza,\nl\u0027istituto ha perso la sua originaria natura  di  strumento  volto  a\ntutelare l\u0027adottante per  assumere  una  valenza  solidaristica  che,\nseppure distinta da quella inerente all\u0027adozione di  minori,  non  e\u0027\nimmeritevole di tutela. In tale mutato contesto sociale, il  suddetto\nlimite  di  (Omissis)  anni   appare   un   ostacolo   rilevante   ed\ningiustificato   all\u0027adozione   dei   maggiorenni,   un\u0027indebita   ed\nanacronistica  ingerenza  dello  Stato  nell\u0027assetto   familiare   in\ncontrasto con l\u0027art. 8 Cedu, interpretato nella  sua  accezione  piu\u0027\nampia riguardo ai  principi  del  rispetto  della  vita  familiare  e\nprivata. Infatti, la Corte Europea  dei  Diritti  dell\u0027Uomo  ha  piu\u0027\nvolte affermato che, al di la\u0027 della protezione contro  le  ingerenze\narbitrarie, l\u0027art. 8,  pone  a  carico  dello  Stato  degli  obblighi\npositivi dl rispetto effettivo della vita  familiare.  In  tal  modo,\nladdove e\u0027 accertata l\u0027esistenza di un  legame  familiare,  lo  Stato\ndeve in linea di principio agire in modo tale da  permettere  a  tale\nlegame di svilupparsi» (Sentenza CEDU del 13 ottobre 2015, su ricorso\nn. 52557/14)» (Cass., Sez. I civile, 3 aprile 2020 n. 7667). \n    La decisione  di  legittimita\u0027  risulta  fondamentale  perche\u0027  a\nfronte della riconosciuta  natura  dell\u0027adozione  di  maggiorenne  di\nistituto diretto a completare e tutelare la vita privata e  familiare\ndella  persona  -  ex  art.  8  Carta  EDU  -  la  giurisprudenza  di\nlegittimita\u0027 ha ritenuto legittimo il superamento del  limite  d\u0027eta\u0027\nex art. 291 c.c.  all\u0027adozione  da  parte  del  giudice  al  fine  di\ntutelare situazioni familiari consolidatesi nel tempo. \n    Questo Tribunale ritiene che il tracciato evolutivo dell\u0027adozione\ne - in particolare - dell\u0027adozione del maggiorenne ora data sia stata\nrecepita anche dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 con la sentenza del 18 gennaio 2024 n. 5. \n    Preme a questo  Collegio  rilevare  che  la  detta  decisione  ha\ninteressato la stessa disposizione oggetto della presente  ordinanza,\nossia la disposizione ex art. 291, I co., c.c. che pone i divieti  e/\no limitazioni per l\u0027adozione del maggiorenne che si richiama: \n      «l\u0027adozione e\u0027 permessa alle persone che non hanno discendenti,\nche hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano  di  diciotto\nanni l\u0027eta\u0027 di coloro che intendono adottare». \n    La  Corte  ha  affrontato  preliminarmente  la  questione  se  la\ndisposizione ex art. 291, I  co.,  c.c.  potesse  essere  oggetto  di\ninterpretazione costituzionalmente orientata a fronte del  fatto  che\nil  giudice  remittente  ritenne  non  condivisibile  la   richiamata\ndecisione  3  aprile  2020  n.  7667  limitatamente   alla   ritenuta\npossibilita\u0027 di interpretare detto divieto in modo costituzionalmente\norientato. \n    La  Corte  ha   quindi   ritenuto   che   «Deve,   al   riguardo,\npreliminarmente darsi atto che correttamente  il  giudice  a  quo  ha\nescluso  la  possibilita\u0027  di  un\u0027interpretazione  costituzionalmente\norientata  della  disposizione  censurata,  cosi\u0027  sottoponendo  allo\nscrutinio di questa Corte il  proprio  dubbio.  Secondo  la  costante\ngiurisprudenza costituzionale, infatti, «l\u0027onere  di  interpretazione\nconforme  viene   meno,   lasciando   il   passo   all\u0027incidente   di\ncostituzionalita\u0027, allorche\u0027 il giudice rimettente sostenga, come nel\ncaso di specie,  che  il  tenore  letterale  della  disposizione  non\nconsenta tale interpretazione»  (sentenza  n.  104  del  2023;  nello\nstesso senso, sentenze n. 102 del 2021, n. 253 del 2020 e n. 232  del\n2013). Nella specie, la formula perentoria del primo comma  dell\u0027art.\n291 codice civile,  nella  parte  in  cui  legittima  l\u0027adozione  dei\nmaggiorenni ai richiedenti che  «superano  di  almeno  diciotto  anni\nl\u0027eta\u0027 di coloro che essi intendono adottare»,  integra  all\u0027evidenza\ndetto limite all\u0027onere di interpretazione conforme». \n    Peraltro, la  Corte  ha  anche  rilevato  che  «Questa  Corte  ha\nripetutamente  affermato  che  l\u0027ammissibilita\u0027  delle  questioni  di\nlegittimita\u0027   costituzionale   risulta   condizionata   non    tanto\ndall\u0027esistenza di un\u0027unica  soluzione  costituzionalmente  obbligata,\nquanto dalla  presenza  nell\u0027ordinamento  di  una  o  piu\u0027  soluzioni\ncostituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo\ncoerentemente con la logica perseguita dal legislatore (ex  plurimis,\nsentenze n. 221 del 2023, n. 252 e n. 224 del 2020). Solo  «se  manca\nuna soluzione costituzionalmente adeguata o se  «il  superamento  dei\nprospettati dubbi di legittimita\u0027 costituzionale esige un  intervento\ndi sistema del legislatore» (sentenza n.  47  del  2023),  allora  la\nquestione e\u0027 inammissibile» (sentenza n. 221 del 2023, che  cita,  in\ntermini, le sentenze n. 202, n. 143, n. 100 e n. 1 del 2022, n.  151,\nn. 59, n. 33 e n. 32 del 2021, n. 80 e n. 47 del 2020)». \n    La Corte  ha  quindi  ritenuto  che  «La  censura  relativa  alla\nviolazione dell\u0027art. 2 Cost. e\u0027 fondata.  Induce  alla  rimeditazione\ndell\u0027illustrato orientamento della  giurisprudenza  costituzionale  -\nperaltro sviluppatosi essenzialmente sul solo tema  delle  differenze\ndi struttura, funzione ed effetti tra l\u0027adozione  del  maggiorenne  e\nquella del minore in casi particolari - la descritta linea  evolutiva\ndella  stessa  giurisprudenza   costituzionale   e   di   quella   di\nlegittimita\u0027  in   relazione   anche   alla   mutata   configurazione\nsociologica dell\u0027adozione del maggiorenne, sottolineata dal giudice a\nquo. In siffatto quadro complessivo, in cui l\u0027istituto ha  da  ultimo\nassunto anche  la  funzione  di  riconoscimento  giuridico  di  nuove\nformazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed  affettive,\nil giudice a quo -  senza  contestare  il  significato  sotteso  alla\ngenerale previsione di un tendenziale divario di eta\u0027 tra adottante e\nadottato - correttamente si  duole  dell\u0027automatismo  del  meccanismo\nche,   nella    sua    fissita\u0027,    che    prescinde    completamente\ndall\u0027apprezzamento della esiguita\u0027 dello  scostamento  rispetto  alla\ndifferenza minima di eta\u0027 prescritta, sacrifica aprioristicamente  il\ndiritto alla identita\u0027 della  persona.  6.2.  L\u0027adozione  di  persone\nmaggiori di eta\u0027  non  persegue  piu\u0027,  e  soltanto,  per  come  vive\nattualmente   nell\u0027ordinamento,   la   funzione    tradizionale    di\ntrasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze  destinate\na riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti  e\nalle successioni, ma e\u0027 divenuto uno strumento  duttile  e  sensibile\nalle  sollecitazioni  della  societa\u0027,  in  cui  assumono   crescente\nrilevanza i profili personalistici, accanto  a  quelli  patrimoniali.\nL\u0027istituto - suggellando sovente l\u0027effettiva e definitiva coincidenza\ntra   situazione   di   fatto   e   status   -   formalizza    legami\naffettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo  e  preesistenti\nal  riconoscimento  giuridico,  sono  rappresentativi  dell\u0027identita\u0027\ndell\u0027individuo». \n    Pertanto, la  Corte  ha  rilevato  che  «L\u0027attuale  conformazione\ndell\u0027istituto rende, anche in questo caso, «palese l\u0027irragionevolezza\ndi una regola priva di un margine di flessibilita\u0027» (sentenza n.  135\ndel 2023, punto 7.2. del Considerato in diritto), in quanto destinata\nad entrare in frizione, nell\u0027assolutezza  della  previsione,  con  il\ndiritto costituzionale inviolabile all\u0027identita\u0027 personale. \n    7. L\u0027esigenza della temperata derogabilita\u0027 dei  limiti  di  eta\u0027\nnell\u0027adozione   ha   gia\u0027   trovato   ripetuta   affermazione   nella\ngiurisprudenza  di  questa  Corte   (vedi   supra,   punto   5.4.1.).\nL\u0027ordinario  divario  di  eta\u0027  tra  adottante  e  adottato  mantiene\nintatta, del resto, la sua valenza. E\u0027 la assoluta inderogabilita\u0027 di\nesso che entra in frizione con i richiamati principi  costituzionali.\nIl punto di equilibrio e\u0027 nell\u0027accertamento rimesso al giudice  (come\nprevisto, in tema di assensi, dall\u0027art. 297,  secondo  comma,  codice\ncivile), che, caso per  caso  e  nel  bilanciamento  degli  interessi\ncoinvolti,  individuati  in   ragione   della   nuova   funzionalita\u0027\ndell\u0027istituto,  provvedera\u0027  ad   apprezzare   se   esistano   motivi\nmeritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui  la  riduzione\ndi quel divario risulti esigua. Non e\u0027 necessario che la  nozione  di\nesiguita\u0027 sia ulteriormente definita tramite l\u0027indicazione di criteri\npiu\u0027 specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i\nsingoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni  possa  essere\nderogato. Essa rappresenta una clausola generale,  e/te  richiama  la\nnecessita\u0027 di  conservare  una  ragionevole  imitazione  del  divario\nesistente in natura tra genitore  e  figlio,  la  cui  impellenza  e\u0027\ndestinata ad affievolirsi via via che aumenta  l\u0027eta\u0027  dell\u0027adottato.\n8. L\u0027art. 291, primo comma, cod. civ. deve essere pertanto dichiarato\ncostituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l\u0027adozione del\nmaggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi  di  esigua\ndifferenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l\u0027intervallo di\neta\u0027 di diciotto anni fra adottante e adottando». \n    Peraltro,  questo  Tribunale  richiama  -  quale  ritenuto  utile\nprecedente per il tertium comparationis per  censurare  l\u0027automatismo\ndel divieto di adottare il maggiorenne a chi abbia discendenti minori\nla decisione  della  Corte  costituzionale  con  la  quale  e\u0027  stata\ndichiarata  l\u0027incostituzionalita\u0027  della  disposizione  ex  art.  569\ncodice penale «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna\npronunciata contro il genitore  per  il  delitto  di  alterazione  di\nstato, previsto dall\u0027art. 567,  secondo  comma,  del  codice  penale,\nconsegua di diritto la  perdita  della  potesta\u0027  genitoriale,  cosi\u0027\nprecludendo   al   giudice   ogni   possibilita\u0027    di    valutazione\ndell\u0027interesse del minore nel caso concreto» (Corte  Cost.,  sentenza\n23 febbraio 2012 n. 31). \n    La disposizione comportava  automaticamente  la  pena  accessoria\ndella sospensione della responsabilita\u0027 genitoriale  per  coloro  che\nfossero  stati  condannati  per  uno  dei  delitti   previsti   dalle\ndisposizioni ex articoli 566 e segg. c.p. \n    L\u0027approdo ermeneutico della Corte costituzionale ha rilevato  che\nla sanzione automatica fosse una eccessiva ingerenza del potere dello\nStato nei  rapporti  privati  e  familiari  posto  che  l\u0027automatismo\nimpediva\u0027 di valutare il  caso  concreto  in  quanto  i  delitti  cui\naccedeva non recavano in se\u0027 l\u0027inidoneita\u0027 del soggetto all\u0027esercizio\ndel ruolo genitoriale. \n    Questo Tribunale ritiene che pena e  divieto  siano  limiti  alla\nsfera del privato e che per  essere  legittimi  devono  anche  essere\nproporzionali all\u0027interesse che sono diretti a tutelare. \n    Ritiene il Collegio che  il  divieto  di  adottare  a  chi  abbia\ndiscendenti abbia  l\u0027origine  nella  tutela  della  trasmissione  del\npatrimonio ai discendenti legittimi  e  legittimati  -  impedendo  la\ndispersione del patrimonio familiare - e quale strumento rafforzativo\nil divieto di legittimare figli naturali quale  afflato  di  un\u0027epoca\nche teneva in grande considerazione  la  presenza  della  discendenza\nlegittima e che faceva quindi da sfondo a un\u0027opinione  dottrinaria  e\nstorica di ostilita\u0027 all\u0027adozione, per quanto  la  costruzione  e  la\nconservazione   dell\u0027adozione   sia   stata   realizzata   attraverso\nl\u0027opionione  liberal  -  illuministica  di  coloro   che   ne   hanno\nevidenziato la finalita\u0027 umanitaria. \n    Questo Tribunale ritiene che il giudice investito  della  domanda\ndi adozione del maggiorenne da parte di chi abbia discendenti  minori\ndebba poter modulare la finalita\u0027 della conservazione del  patrimonio\nfamiliare con la tutela dei legami familiari e affettivi e che  detta\nmodulazione e\u0027 -  allo  stato  -  impedito  dalla  perentorieta\u0027  del\ndivieto posto dalla disposizione ex art. 291, I co., c.c. \n    L\u0027origine del divieto per un verso  delinea  anche  l\u0027assenza  di\npoter  conservare  detto  divieto  sulla  base  dell\u0027inidoneita\u0027  del\ndiscendente minore  a  esprimere  un  consenso  proprio  per  la  sua\nincapacita\u0027, posto che detta situazione risulta obliterabile  con  la\nsola attesa del decorso del tempo  -  in  attesa  del  raggiungimento\ndella maggiore eta\u0027 - e in quanto volonta\u0027 veicolabile attraverso  un\nsoggetto esterno e  indipendente  dai  soggetti  coinvolti  quale  un\ncuratore speciale. \n    Ritiene  quindi  il  Collegio  che  il  divieto  di  adottare  il\nmaggiorenne in presenza  di  discendenti  minori  e\u0027  compatibile  se\ninterpretato quale misura  di  protezione  del  minore  da  eventuali\npregiudizi  derivanti  dall\u0027adozione   ma   che   risulta   nondimeno\nillegittimo  nella  sua  portata   automatica   che   preclude   ogni\nvalutazione caso per caso da parte del Giudice. \n    Ne discende che la portata automatica del divieto di adottare  il\nmaggiorenne  a  chi  abbia  discendenti  minori  in   ragione   della\ndisposizione ex art.  291,  I  co.,  c.c.  e\u0027  incompatibile  con  le\ndisposizioni ex  articoli  2  e  3  Cost.  e  art.  8  Carta  EDU  in\nriferimento alla disposizione ex art. 117, I co., Cost. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione  collegiali,  cosi\nprovvede: \n      Dichiara rilevante nel presente giudizio e  non  manifestamente\ninfondata  la  questione   di   legittimita\u0027   costituzionale   dalla\ndisposizione ex art. 291, I co., c.c. nella  parte  che  prevede  che\n«l\u0027adozione e\u0027 permessa alle persone che  non  hanno  discendenti»  -\ncome interpretata all\u0027esito della sentenza n. 577 del  1988  e  della\nsentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale - nella parte  in\ncui non consente una deroga al divieto in assenza di  pregiudizio  ai\ndiscedenti minori derivante dall\u0027adozione  rimessa  alla  valutazione\ndel giudice a fronte dell\u0027automatismo del divieto per  la  violazione\ndelle disposizioni ex  articoli  2  e  3  Cost.  e  8  Carta  EDU  in\nriferimento alla disposizione ex art. 117, I co., Cost.; \n      sospende il giudizio; \n      dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura  della\ncancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,\ne sia comunicata ai Presidenti del Senato della  Repubblica  e  della\nCamera dei deputati; \n      ordina l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del giudizio  insieme  con  la  prova\ndelle comunicazioni e notificazioni di cui al precedene capoverso. \n    Cosi\u0027 deciso nella Camera di consiglio in  Civitavecchia,  il  13\ngennaio 2025. \n \n                        Il Presidente: Gelso  \n \n \n                                              Il giudice: Barzellotti","elencoNorme":[{"id":"62333","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"291","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78955","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78956","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78957","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78959","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54428","num_progressivo":"","nominativo_parte":"C. 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