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\n contro Cuneo Silvia, elettivamente domiciliata in Chiavari,\nvia Nino Bixio n. 34/4, presso lo studio dell\u0027avvocato Dellacasa\nRiccardo che la rappresenta e difende per procura speciale in atti -\ncontroricorrente e ricorrente incidentale; \n avverso sentenza di Comm.Trib.Reg. Liguria n. 688/2022\ndepositata il 22 agosto 2022. \n Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del\n9 aprile 2025 dal Consigliere Milena Balsamo. \n Udita la requisitoria del procuratore generale nella persona del\ncons. Stefano Pepe che ha concluso per l\u0027accoglimento del ricorso\nprincipale e la rimessione della controversia alla CGT di secondo\ngrado della Liguria, in diversa composizione. \n Udito l\u0027avvocato dello Stato che ha concluso per l\u0027accoglimento\ndel ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. \n \n Fatti di causa \n \n 1. Il giudizio ha ad oggetto l\u0027impugnazione dell\u0027avviso di\nliquidazione dell\u0027imposta principale di successione recante l\u0027importo\ndi euro 199.715,81, di cui alla dichiarazione del 27 luglio 2017\n(successione aperta il 22 luglio 2016), dovuta ex art. 17, lettera c)\ndel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U.S.), in ragione\ndella rendita vitalizia devoluta per legato dal de cuius a Geronima\nFabbri di cui l\u0027erede Silvia Cuneo e\u0027 onerata; atto impositivo\nnotificato sia alla beneficiaria che alla legataria, quali\ncoobbligate in solido. \n L\u0027importo veniva calcolato ai sensi dell\u0027art. 17, comma 1,\nlettera c), del T.U.S., attraverso il metodo di attualizzazione della\nrendita. \n L\u0027erede e la legataria impugnavano l\u0027atto impositivo lamentando\nl\u0027erroneita\u0027 del calcolo della base imponibile e sollevando, con\nriguardo al coefficiente di cui al prospetto allegato al decreto del\nPresidente della Repubblica n. 131/1986 (T.U.R.), in via\npregiudiziale, questione di legittimita\u0027 costituzionale degli\narticoli 17 del decreto legislativo n. 346/1990 e 46, comma c), del\ndecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 -\nconcernenti la determinazione della base imponibile della rendita\nvitalizia - per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione. \n 2. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova respingeva il\nricorso della contribuente, con sentenza n. 147/04/2021, depositata\nil 10 marzo 2021. \n Sull\u0027appello della contribuente Silvia Cuneo, la Commissione\nTributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 688/01/2022,\ndepositata il 22 agosto 2022, nel riformare parzialmente la pronuncia\ndi primo grado, disapplicava il decreto Mef 21 dicembre 2015 che\nindividuava, per il relativo anno, nella misura dello 0,2 per cento\nl\u0027interesse legale da applicarsi per la quantificazione della base\nimponibile della rendita vitalizia, affermando che il sistema di\nadeguamento dei coefficienti basati sul saggio legale di interesse\nriferito all\u0027usufrutto vitalizio, se applicato alla rendita\nvitalizia, produceva un effetto distorsivo ed esorbitante e,\npertanto, ne rideterminava il valore attraverso l\u0027applicazione del\ntasso di interesse di cui al precedente decreto Mef del 23 dicembre\n2013. \n Avverso la suindicata sentenza, l\u0027Agenzia delle entrate ha\nproposto ricorso affidato a due motivi. \n Silvia Cuneo ha depositato controricorso, proponendo ricorso\nincidentale. \n In prossimita\u0027 dell\u0027udienza, la contribuente ha depositato\nmemorie difensive. \n Il Procuratore Generale, nel ribadire la requisitoria scritta, ha\nconcluso per l\u0027accoglimento del ricorso principale e il rinvio alla\nCGT di secondo grado della Liguria. \n \n Motivi di diritto \n \n 1. Il ricorso principale dell\u0027Agenzia delle entrate e\u0027 affidato a\ndue motivi. \n 2. Il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell\u0027art. 360,\nprimo comma, n. 4, del codice di procedura civile, reca la deduzione\ndella «violazione e/o falsa applicazione dell\u0027art. 113 codice di\nprocedura civile e dell\u0027art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31\ndicembre 1992, n. 546 con riferimento alla inammissibilita\u0027 del\ngiudizio equitativo»; per avere il decidente disapplicato il decreto\nministeriale dell\u0027Economia e finanze del 21 dicembre 2015 (nella\nGazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302) per ragioni puramente\nequitative». Si assume che l\u0027art. 7, comma 5, del decreto legislativo\n31 dicembre 1992, n. 546, attribuisce al Giudice tributario il potere\ndi disapplicare «un regolamento o un atto generale rilevante ai fini\ndella decisione», qualora lo ritenga «illegittimo». Si osserva che,\ntuttavia, il giudizio di illegittimita\u0027 dell\u0027atto amministrativo\npresuppone l\u0027esistenza di una norma giuridica violata e mai potrebbe\nfondarsi su valutazioni di carattere meramente equitativo. Del resto,\nl\u0027art. 113 del codice di procedura civile, ritenuto applicabile al\nprocesso tributario, stabilisce che il Giudice deve decidere secondo\ndiritto, «salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere\nsecondo equita\u0027». Si conclude, pertanto, che l\u0027equita\u0027 sostitutiva\n(che surroga l\u0027equita\u0027 alle norme) non e\u0027 ammissibile nel giudizio\ntributario, perche\u0027 tale possibilita\u0027 deve essere espressamente\nprevista dalla legge. \n Si soggiunge che i giudici distrettuali hanno erroneamente\nritenuto «illogica ed eccessiva» la determinazione della base\nimponibile e compiuta dall\u0027Ufficio, sebbene generata dalla puntuale\napplicazione dei criteri contenuti nel decreto ministeriale del 21\ndicembre 2015, cosi\u0027 sostituendosi al legislatore e creando una nuova\nregula iuris, partendo da un quantum di imponibile apoditticamente\nreputato equo, per poi fare applicazione di una disposizione\nministeriale che, sebbene pacificamente inapplicabile ratione\ntemporis, consentisse egualmente di pervenire ad un risultato\naprioristicamente reputato «equo». \n 3. Il secondo strumento del ricorso principale deduce «violazione\ne/o falsa applicazione dell\u0027art. 17 del decreto legislativo 31\nottobre 1990, n. 346, e dell\u0027art. 7, comma 5, del decreto legislativo\n31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all\u0027art. 360, primo comma, n.\n3, del codice di procedura civile, con riferimento alla ritenuta\nillegittimita\u0027 del decreto ministeriale economia e finanze del 21\ndicembre 2015». \n Osserva l\u0027amministrazione finanziaria che la sentenza impugnata\ne\u0027 illegittima per violazione dell\u0027art. 17 del decreto legislativo n.\n346/1990 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2015, in quanto la\nprima norma stabilisce come determinare la base imponibile per le\nrendite e le pensioni incluse nell\u0027attivo ereditario, prevedendo il\ncalcolo del valore attuale dell\u0027annualita\u0027 in base al saggio legale\ndi interesse, con un limite massimo che dipende dal tipo di rendita\n(a tempo determinato o vitalizia). Si osserva che il valore e\u0027\ndeterminato tramite coefficienti legati all\u0027eta\u0027 del beneficiario e\nviene aggiornato periodicamente in base alle oscillazioni del saggio\nlegale degli interessi. Nel caso sub iudice, secondo\nl\u0027amministrazione trova applicazione il decreto ministeriale del 21\ndicembre 2015 che ha stabilito il saggio legale di interesse per\nl\u0027anno 2016, anno di apertura della successione, determinando il\nvalore del multiplo per il calcolo delle rendite a 500 volte\nl\u0027annualita\u0027. \n 4. Con ricorso incidentale la contribuente insiste nel devolvere\nalla Corte costituzionale la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndegli articoli 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.\n346 del 1990, 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,\nnonche\u0027 46, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della\nRepubblica 26 aprile 1986, n. 131, oltre che del prospetto allegato a\ndetto ultimo decreto legislativo (questione gia\u0027 formulata nelle\nconclusioni del giudizio di primo grado e di appello). \n Si rileva che l\u0027art. 17, comma 1, lettera c), del decreto\nlegislativo n. 346/1990 stabilisce che la base imponibile per le\nrendite e pensioni incluse nell\u0027attivo ereditario deve essere\ndeterminata moltiplicando l\u0027annualita\u0027 per il coefficiente\napplicabile in base all\u0027eta\u0027 del beneficiario al momento della morte\ndel de cuius; che il prospetto dei coefficienti, allegato al decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e\u0027 utilizzato per\ncalcolare il valore dell\u0027usufrutto e della rendita vitalizia e viene\naggiornato periodicamente in relazione alla modifica del tasso legale\ndegli interessi. \n Si aggiunge che, tuttavia, l\u0027interpretazione del prospetto\nimplica la risoluzione di questioni concernenti l\u0027assenza di una\nnorma che stabilisca esplicitamente come il prospetto debba essere\nelaborato. In particolare, il calcolo del valore della rendita si\nfonda su due elementi: da un lato, la stima del numero di annualita\u0027\nche il beneficiario avra\u0027 diritto a percepire e, dall\u0027altro, la\ndifferenza tra il valore presente (somma immediatamente percepita) e\nil valore futuro della rendita; per stimare la differenza tra valore\npresente e valore futuro di una rendita, si utilizza il metodo\ndell\u0027attualizzazione, che consiste nel «riportare» al momento\npresente il valore di un certo numero di pagamenti futuri. Questo\nprocesso si basa su una formula matematica, la quale tiene conto del\ntasso di interesse che influisce direttamente sul calcolo\ndell\u0027attualizzazione; in particolare, l\u0027art. 3, comma 164 della legge\n23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce che il valore del multiplo\ndell\u0027annualita\u0027 ed il prospetto dei coefficienti, utilizzati per il\ncalcolo del valore della rendita, devono essere aggiornati in base\nalla variazione del tasso di interesse legale. \n In altri termini, il prospetto dei coefficienti allegato al\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 viene\nperiodicamente modificato «in ragione della modificazione della\nmisura del saggio legale degli interessi» con decreto ministeriale ai\nsensi dell\u0027art. 3, comma 164, della legge n. 662 del 1996. \n Al momento del decesso della de cuius, avvenuto nell\u0027anno 2016,\nil prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di\nusufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al\ntesto unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26\naprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e\u0027 variato in\nragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo\n0,2 per cento. \n L\u0027applicazione del dettato normativo ha condotto l\u0027Ufficio, a\nfronte di una rendita annua pari ad euro 18.000,00 (euro 1500/mese),\na determinare in euro 2.700.000,00 la base imponibile per\nl\u0027applicazione dell\u0027aliquota dell\u00278 per cento sui cespiti legati,\ncalcolata alla stregua del coefficiente pari a 150 per l\u0027anno 2016,\ntenendo conto dell\u0027eta\u0027 della beneficiaria - 77 anni - all\u0027epoca del\ndecesso del testatore. \n Si obietta che la base imponibile su cui applicare l\u0027imposta di\nsuccessione e\u0027 pari a 120 volte il valore annuo della rendita, il che\nfarebbe presumere che la beneficiaria vivra\u0027, per accumulare una\nsomma pari alla base imponibile presa a riferimento, almeno ulteriori\n120 anni dopo l\u0027apertura della successione; anzi, posto che il\ncoefficiente 120 e\u0027 utilizzato per la fascia d\u0027eta\u0027 57-60 anni, la\nbeneficiaria dovrebbe vivere 180 anni per percepire interamente la\nsomma tassata. \n Considerato, tuttavia, che il presupposto dell\u0027imposta di\nsuccessione e\u0027 rappresentato dall\u0027arricchimento del beneficiario (per\ntutte, Corte costituzionale, 23 giugno 2020, n. 120) la base\nimponibile sopra individuata non puo\u0027 rispecchiare, ad avviso della\ncontribuente, tale arricchimento. \n La disciplina contestata viene, dunque, ritenuta illeggittima per\ncontrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto non\nrispetta il principio di coerenza tra la base imponibile e il\npresupposto dell\u0027imposta, atteso che la base imponibile dell\u0027imposta\nsulle successioni dovrebbe essere rappresentata dal valore dei beni e\ndiritti trasferiti al momento della successione, come stabilito\ndall\u0027art. 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990, e dovrebbe\nriflettere l\u0027arricchimento reale del beneficiario. Si evidenzia che\nl\u0027applicazione dei coefficienti stabiliti nel 1986, quando\nl\u0027interesse legale era al 5%, non e\u0027 piu\u0027 coerente con i tassi di\ninteresse attuali, pari al 3%, rendendo irragionevole il calcolo\ndella rendita vitalizia. In particolare, con la diminuzione dei saggi\ndi interesse, la base imponibile delle rendite vitalizie e\u0027 aumentata\nin modo ingiustificato ed irrazionale, in quanto non tiene conto\ndella reale aspettativa di vita del beneficiario, cosi\u0027 violando i su\nrichiamati principi costituzionali. \n 5. Il primo motivo di ricorso e\u0027 fondato. \n La Corte territoriale ha affermato che «(...) occorre considerare\nche trattasi di una rendita vitalizia di euro 1.500,00 al mese in\nrelazione alla quale il calcolo effettuato dall\u0027Agenzia porta alla\ndebenza di una somma esorbitante cui consegue una imposizione\nillogica ed eccessiva, non conferente con il principio della giusta\ntassazione. Il d.m., che fa riferimento solo ad un sistema di\nadeguamento dei coefficienti in base alla modifica del saggio legale\ndi interesse, produce effetti distorsivi se, invece di essere\nriferito all\u0027usufrutto vitalizio, viene riferito alla rendita\nvitalizia». In ragione di cio\u0027, il decidente ha applicato il decreto\nministeriale 23.12.2013 «che porta a determinare valori piu\u0027 equi». \n Sul punto e\u0027 sufficiente rilevare che, come affermato in piu\u0027\noccasioni dalla Corte di legittimita\u0027, il potere di disapplicare\nl\u0027atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto,\npotere che spetta al giudice tributario, puo\u0027 conseguire solo alla\ndimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimita\u0027\ndell\u0027atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)\n(Cass., Sez. U, n. 6265 del 2006; Sez. 5, n. 7044 del 2014).\nApplicando tale principio nella specie, il predicato generico effetto\ndistorsivo del decreto ministeriale non e\u0027 sufficiente per pervenire\nalla dichiarazione (incidentale) d\u0027illegittimita\u0027 del decreto stesso,\ndovendo al riguardo rilevarsi che, nell\u0027ambito degli atti\nregolamentari, esiste uno spazio di discrezionalita\u0027 di orientamento\npolitico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria. L\u0027art. 7,\ncomma 5 del decreto legislativo n. 546 del 1992 subordina, per vero,\nil potere di disapplicazione dell\u0027atto amministrativo generale da\nparte del giudice tributario ad un previo vaglio originario ed\nautonomo dell\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027atto che, nella specie, non e\u0027\nstato svolto. \n Sotto altro versante, e\u0027 d\u0027uopo osservare che allorquando la\nlegge opera un rinvio ricettizio a un decreto ministeriale, il\ndecreto diventa parte integrante del sistema normativo che regola la\nmateria in questione. In sostanza, il rinvio ricettizio sta a\nsignificare che il decreto ministeriale, pur non essendo una legge\nformale, viene incorporato nel sistema normativo per effetto del\nrinvio espresso nella legge. Il rinvio ricettizio comporta, pertanto,\nche le disposizioni del decreto ministeriale, una volta approvate,\ndevono essere applicate in quanto parte integrante del quadro\nnormativo di riferimento, sempre che il decreto ministeriale sia\nconforme alle disposizioni della legge e non le contraddica. \n E\u0027 evidente che, nel caso in esame, il rinvio operato dal decreto\nlegislativo n. 346/1990 al decreto ministeriale del 23 dicembre 2015\nabbia natura ricettizia, non solo per l\u0027espresso richiamo contenuto\nnell\u0027art. 17 cit., ma anche in considerazione del testo stesso del\ndecreto ministeriale che, a sua volta, rimanda all\u0027allegato al testo\ndel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,\ncontenente il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei\ndiritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie,\nstabilendo che «il coefficiente e\u0027 variato in ragione della misura\ndel saggio legale degli interessi fissata allo 0,2 per cento, come da\nprospetto allegato al presente decreto». In altri termini, la\ndisposizione rinviante si e\u0027 «appropriata in modo definitivo» del\ncontenuto della rinviata, il che si inferisce dall\u0027esame\ndell\u0027intenzione del legislatore, deducibile dal testo della norma in\nesame; a favore della natura del rinvio dinamico, oltre che il\nriferimento alla lettera della legge, rileva il contenuto del decreto\na cui essa rinvia, suscettibile di essere trasposto nell\u0027ambito della\nprima. Dalla natura ricettizia del rinvio consegue il potere del\ngiudice di merito di sollevare questione di costituzionalita\u0027 della\ndisciplina primaria rinviante, ma non certamente di disapplicare un\ndecreto che e\u0027 parte integrante di questa. \n E\u0027 poi indirizzo consolidato di legittimita\u0027 (v. Cassazione n.\n13726/2023; n. 10875/2022; n. 16960/2019 ed altre) che il giudice\ntributario non sia dotato di poteri di equita\u0027 sostitutiva, dovendo\nfondare la propria decisione su giudizi estimativi di cui deve dar\nconto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio conseguito,\nma sempre nell\u0027ambito di un giudizio in diritto, il che e\u0027 del resto\nconsono alla natura gius-pubblicistica ed imperativa del rapporto\ngiuridico tributario. \n 6. La decisione del secondo motivo del ricorso principale e del\nricorso incidentale esige un\u0027attenta analisi del compendio normativo\nche regola il meccanismo di determinazione della base imponibile\ndella rendita vitalizia, sulla quale applicare l\u0027imposta di\nsuccessione. \n 6.1. Nell\u0027ambito civilistico la rendita vitaliza, che puo\u0027 essere\ncostituita anche per testamento o per donazione, e\u0027 disciplinata\ndagli articoli 1872 segg. cod.civ. \n 6.2. Ebbene, in tutti i casi in cui, a seguito di una successione\nmortis causa, si abbia l\u0027attribuzione (testamentaria o ab intestato)\na un dato beneficiario del credito alla percezione di una rendita\n(perpetua, a tempo determinato o vitalizia), si pone il problema\ndella tassazione di detta attribuzione. \n 6.3. La materia delle «rendite» (e delle «pensioni») «comprese\nnell\u0027attivo ereditario» e\u0027 regolamentata dall\u0027art. 17 del decreto\nlegislativo n. 346/1990 (la cui disciplina si applica ai sensi\ndell\u0027art. 56, comma 4, TUS, anche alle «rendite» e alle «pensioni»\nche siano costituite a titolo gratuito e, cioe\u0027, mediante donazione\noppure in esecuzione di un vincolo di destinazione: ad esempio, dal\ntrustee di un trust il cui disponente abbia programmato una rendita\nper il beneficiario), il quale, nel testo ratione temporis\napplicabile, prevede che «la base imponibile, relativamente alle\nrendite e pensioni comprese nell\u0027attivo ereditario, e\u0027 determinata\nassumendo: (...) c) Il valore che si ottiene moltiplicando\nl\u0027annualita\u0027 per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto\nallegato al testo unico sull\u0027imposta di registro, approvato con\ndecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in\nrelazione all\u0027eta\u0027 della persona alla cui morte essa deve cessare, se\nsi tratta di rendita o pensione vitalizia; (...)». In detto settore\nimpositivo ed analogamente in quello relativo all\u0027imposta di registro\ndisciplinato dall\u0027art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 131/1986, il valore della rendita vitalizia e\u0027, pertanto, pari\nall\u0027ammontare calcolato moltiplicando l\u0027annualita\u0027 per il\ncoefficiente indicato nel prospetto allegato al T.U.R., rapportato\nall\u0027eta\u0027 della persona dalla cui morte dipende l\u0027estinzione della\nrendita. Il suddetto prospetto viene modificato, con i decreti\nministeriali annualmente emanati, in ragione della misura del saggio\nlegale degli interessi. \n 6.4. Difatti, a sua volta, l\u0027art. 3, comma 164, della legge 23\ndicembre 1996, n. 662 (poi abrogato dal decreto legislativo n.\n139/24) prevedeva nella versione applicabile ratione temporis che\n«(...) Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere\ndalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile\nrelativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del\nventuplo dell\u0027annualita\u0027 e si applicano altresi\u0027 i coefficienti\nprevisti nel prospetto di cui alla Tabella 3 allegata alla presente\nlegge. Il valore del multiplo dell\u0027annualita\u0027 indicato nell\u0027art. 46,\ncomma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive\nmodificazioni, nonche\u0027 il prospetto dei coefficienti allegato a\nquest\u0027ultimo sono variati, in ragione della modificazione della\nmisura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro\ndelle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare\nnella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 31\ndicembre dell\u0027anno in cui detta modifica e\u0027 intervenuta. Le\nvariazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai\nfini della determinazione della base imponibile relativamente alle\nrendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni\nfatte a decorrere dal primo gennaio dell\u0027anno successivo a quello in\ncui e\u0027 pubblicato il decreto di variazione». \n 6.5. Non assume rilevanza, nel presente giudizio, l\u0027entrata in\nvigore, nelle more, dell\u0027art. 1 del decreto legislativo 18 settembre\n2024, n. 139 cit. il quale, al fine di evitare le distorsioni del\nmeccanismo di determinazione della base imponibile, conseguenti alle\noscillazioni del saggio legale di interesse, ha inciso sull\u0027art. 17,\ncomma 1, del decreto legislativo n. 346/1990, prevedendo, per quel\nche qui interessa, che la base imponibile, relativamente alle rendite\ne pensioni comprese nell\u0027attivo ereditario, e\u0027 determinata assumendo\n«...c) il valore che si ottiene moltiplicando l\u0027annualita\u0027 per il\ncoefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico,\nin relazione all\u0027eta\u0027 della persona alla cui morte essa deve cessare,\nse si tratta di rendita o pensione vitalizia...» «1-bis. Il prospetto\ndei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del\nmultiplo dell\u0027annualita\u0027 indicato al comma 1, lettera a), sono\nvariati in ragione della modificazione della misura del saggio legale\ndegli interessi, con decreto del Ministro dell\u0027economia e delle\nfinanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31\ndicembre dell\u0027anno in cui detta modifica e\u0027 intervenuta. Le\nvariazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni\naperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell\u0027anno\nsuccessivo a quello in cui e\u0027 pubblicato il decreto di variazione.\n1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e\n1-bis non puo\u0027 essere assunto un saggio legale d\u0027interesse inferiore\nal 2,5 per cento». \n 6.6. Tale modifica e\u0027 intervenuta per effetto dell\u0027art. 1, comma\n1, lettera r), n. 3), decreto legislativo n. 139 del 2024, a\ndecorrere dal 3 ottobre 2024, ai sensi di quanto disposto dall\u0027art.\n11, comma 1, del medesimo decreto legislativo, con effetto a partire\ndal 1° gennaio 2025 e con l\u0027applicabilita\u0027 indicata nell\u0027art. 9,\ncomma 3, dello stesso decreto legislativo». Per effetto del rinvio\ncontenuto nell\u0027art. 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo\nn. 346/1990, le nuove disposizioni si estendono ai diritti di\nusufrutto, uso e abitazione. Intervento analogo e\u0027 stato operato\ndall\u0027art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2024 in\nrelazione all\u0027imposta di registro, ai fini della determinazione del\nvalore delle rendite e delle pensioni (art. 46 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 131/86) e dei diritti di usufrutto,\nuso e abitazione (art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 131/86). Anche in tali casi e\u0027 stata infatti prevista\nl\u0027applicazione di un saggio di interesse legale minimo del 2,5%. \n 6.7. Per le rendite costituite anteriormente alla data del 3\nottobre 2024, nonche\u0027 per le successioni aperte e le donazioni\nfatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della\nbase imponibile delle rendite vitalizie di cui alla lettera c)\ndell\u0027art. 17 cit., l\u0027art. 9, comma 4, decreto legislativo n. 139 del\n2024 prevede che «... ai fini della determinazione della base\nimponibile delle rendite vitalizie di cui all\u0027art. 46, comma 2,\nlettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l\u0027imposta\ndi registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26\naprile 1986, n. 131 e di cui all\u0027art. 17, comma 1, lettera c), del\ntesto unico delle disposizioni concernenti l\u0027imposta sulle\nsuccessioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre\n1990, n. 346, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono\nesauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove\nil tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per\ncento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato\nal decreto del Ministero dell\u0027economia e delle finanze 21 dicembre\n2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica\nitaliana n. 302 del 30 dicembre 2015». \n 6.8. La norma, nel regolare esclusivamente le ipotesi ivi\nindicate, implica l\u0027applicazione della previgente disciplina\nnormativa ai rapporti ancora sub iudice in cui il tasso di interesse\nda applicare non risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento. \n 6.9. Va, in altri termini, rilevato, vista la chiara dizione\nnormativa, che la norma in rassegna ha previsto per il futuro\nl\u0027applicazione di un preciso tasso di interesse, riferibile anche\nalle successioni apertesi in epoca antecedente alla entrata in vigore\ndel decreto legislativo n. 139/2024 che siano contraddistinte,\ntuttavia, dall\u0027applicazione di un saggio di interesse uguale o\ninferiore allo 0,1 per cento. \n 6.10. Quest\u0027ultima disposizione dettata per i rapporti non ancora\nesauriti non puo\u0027, pertanto, trovare applicazione nella fattispecie\nsub iudice, come richiesto dalla Procura Generale, atteso che il\ntasso di interesse nell\u0027anno di apertura della successione (2016) era\npari allo 0,2 per cento in ragione d\u0027anno - come individuato con d.m.\n21 dicembre 2015, ai sensi dell\u0027art. 1284 del codice civile - , vale\na dire ne\u0027 uguale ne\u0027 inferiore al saggio di interesse dello 0,1 per\ncento, individuato come criterio di sbarramento per applicare\nall\u0027imposta di successione relativa alle rendite vitalizie ancora sub\niudice il saggio individuato dal decreto legislativo n. 139/2024. \n 7. Rileva, a questo punto, il rinvio operato dall\u0027art. 17 decreto\nlegislativo n. 346/1990 al prospetto allegato al decreto del\nPresidente della Repubblica n. 131/1986 - il quale, a sua volta,\nspecifica i coefficienti per la determinazione dei diritti di\nusufrutto a vita, delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al\nsaggio di interesse - e quello disposto dall\u0027art. 3, comma 164, legge\nn. 662/1996 che, nell\u0027individuare i coefficienti di cui al prospetto\nallegato al cit. d.P.R., rinvia alla percentuale di interesse come\ndeterminato dai decreti ministeriali annuali. A tal ultimo riguardo,\nvale osservare come l\u0027art. 1284 del codice civile disponga che «il\nsaggio degli interessi legali e\u0027 determinato in misura pari al 5 per\ncento in ragione d\u0027anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto\npubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non\noltre il 15 dicembre dell\u0027anno precedente a quello cui il saggio si\nriferisce, puo\u0027 modificarne annualmente la misura, sulla base del\nrendimento medio annuo lordo dei titoli di\u0027 Stato di durata non\nsuperiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione\nregistrato nell\u0027anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata\nuna nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l\u0027anno\nsuccessivo». \n 7.1. Nella presente fattispecie, il summenzionato art. 17 con\nl\u0027inciso «prospetto allegato al decreto del Presidente della\nRepubblica n. 131/1986» rinvia ad una disposizione precisa ed\nunivoca, la quale calcola il coefficiente in ragione del saggio di\ninteresse legale (individuato alla data di applicazione\ndell\u0027imposta), come individuato dall\u0027art. 3, comma 164, legge n.\n662/1996, ratione temporis vigente. \n 8. La Corte costituzionale, con sentenza n. 250/2014, ha\nconfermato la propria giurisprudenza - che risale agli anni novanta\ned e\u0027 stata poi ribadita successivamente - che, recependo la\ndifferenza fra rinvio recettizio e rinvio formale, chiarisce che,\nmentre il rinvio formale concerne la fonte e non la norma, per aversi\nrinvio recettizio occorre che il richiamo sia indirizzato a norme\ndeterminate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo\neffettua. Il rinvio e\u0027 recettizio solo quando «sia espressamente\nvoluto dal legislatore o sia desumibile da elementi univoci e\nconcludenti (sentenze n. 258 del 2014 e n. 80 del 2013)» (sentenza n.\n93 del 2019), operando altrimenti una presunzione della sua natura\nformale. Secondo la giurisprudenza costituzionale «mentre il rinvio\nrecettizio opera una novazione della fonte che eleva la norma\nrichiamata al rango primario, la funzione del rinvio non recettizio\nnon e\u0027 quella di incorporare il contenuto della norma richiamata,\nbensi\u0027 di indicare la fonte competente a regolare una determinata\nmateria» (sentenza n. 250 del 2014; n. 44/2025). Il rinvio e\u0027\nrecettizio solo quando «sia espressamente voluto dal legislatore o\nsia desumibile da elementi univoci e concludenti (sentenze n. 258 del\n2014 e n. 80 del 2013)» (sentenza n. 93 del 2019), operando\naltrimenti una presunzione della sua natura formale. \n 8.1. La disposizione richiamata (il Prospetto allegato al decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 131/1986), come integrata\ndall\u0027art. 3, comma 164, legge n. 662/1996, per effetto del rinvio\noperato dall\u0027art. 17, decreto legislativo n. 346/1990 e\u0027 stata\nrecepita e cristallizzata all\u0027interno della norma richiamante,\nvenendo a formare parte integrante di quest\u0027ultima; dirimente e\u0027,\ndifatti, il dato testuale: il legislatore ha precisato che, per la\nrendita vitalizia, la base imponibile si\u0027 calcola applicando\nl\u0027annualita\u0027 per il coefficiente risultante dal prospetto allegato al\nd.P.R. n. 131/1986, il quale si intitola «coefficienti per la\ndeterminazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o\npensioni vitalizie», coefficienti che, ai sensi della legge n.\n662/1996, mutano al variare del tasso di interesse; ne consegue che\nla lettera della legge esprime in maniera inequivoca la volonta\u0027 di\n«riportare» nel decreto legislativo n. 346/1990 le prescrizioni del\nprospetto di cui al decreto del Presidente della Repubblica cit.,\ncome integrato dall\u0027art. 3, comma 164, cit., stabilendo che il\nprospetto dei coefficienti - che prende in considerazione anche\nl\u0027eta\u0027 del beneficiario - muta in base alle variazioni del tasso\nlegale come individuato dai decreti ministeriali. \n 8.2. Il corollario che si trae dalla natura recettizia del rinvio\ne\u0027 l\u0027inoperativita\u0027 del potere disapplicativo incidentale del decreto\nministeriale che stabilisce la misura del tasso legale - in quanto\ntasso applicabile in ragione dell\u0027art. 3, comma 164, legge n.\n662/1996 che integra le modalita\u0027 di calcolo dei coefficienti del\nprospetto allegato al T.U.R. e del disposto dell\u0027art. 1284 del codice\ncivile, e, dunque, componente costitutivo del coefficiente\nindividuato dal prospetto medesimo ai fini del calcolo della base\nimponibile - , non potendo il giudice «scegliere», in violazione\ndella previsione del cit. art. 3 e del disposto dell\u0027art. 1284 del\ncodice civile, il tasso di interesse che reputa piu\u0027 «ragionevole» e\npiu\u0027 «equo» tra quelli individuati anno per anno dai decreti\nministeriali richiamati. \n 8.3. Nella presente fattispecie, a fronte di una rendita annua\npari ad euro 18.000,00, il coefficiente per l\u0027anno 2016 - anno del\ndecesso del disponente - risulta pari a 150 (considerata l\u0027eta\u0027 - 77\nanni - della beneficiaria alla data di apertura della successione),\nderivando una base imponibile di euro 2.700.000,00, su cui applicare\nl\u0027aliquota dell\u0027otto per cento. Dunque, un coefficiente cosi\u0027\nstrutturato restituisce una base imponibile non corrispondente ad un\nvalore economico reale, giacche\u0027 esige una sopravvivenza di 150 anni\ndi una donna di 77 anni. \n 8.4. Ancora prima dell\u0027entrata in vigore del decreto legislativo\nn. 139/2024 l\u0027Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 51/E del 20\ngennaio 2021, interrogata in merito al calcolo della base imponibile\ndi una rendita vitalizia costituita mortis causa, in cui ai fini\ndell\u0027imposta sulle successioni e donazioni l\u0027obbligo impositivo\nrelativo all\u0027onere a carico del legatario risultava abnorme, ha\nritenuto che la rendita oggetto di eredita\u0027 in realta\u0027 potesse essere\nintesa quale rendita a tempo determinato, e non quale rendita\nvitalizia, cio\u0027 al fine di evitare l\u0027effetto distorsivo discendente\ndal costante calo del tasso di interesse legale, che a sua volta\nincide sui coefficienti utilizzati per calcolare il valore del bene\n(in questo caso la rendita vitalizia) e la relativa base imponibile\nai fini dell\u0027imposta. \n 8.5. Quindi, gia\u0027 precedentemente al recente intervento\nlegislativo che ha fissato nella misura del 2,5 per cento il tasso di\ninteresse per calcolare i coefficienti di cui al prospetto allegato\nal decreto legislativo n. 642/1990, la stessa amministrazione, almeno\nin un caso, sovrapponibile a quello in rassegna, ha escluso\nl\u0027applicazione del criterio di attualizzazione per il calcolo della\nrendita vitalizia di cui all\u0027art. 17 del medesimo decreto\nlegislativo, reputando irragionevole e sproporzionata la base\nimponibile che si veniva a determinare a causa della variazione in\nribasso del tasso di interesse. \n 8.6. L\u0027unica spiegazione matematicamente sostenibile, quanto alla\nattualizzazione della rendita (nel nostro caso, per il 2016) e\u0027 che\nil legislatore abbia ipotizzato oscillazioni del tasso di interesse\nche avrebbero determinato un valore attuale della somma percepita\nnettamente inferiore al valore futuro. \n 8.7. In concreto, il valore della rendita e\u0027 il risultato della\nmoltiplicazione dell\u0027annualita\u0027 di rendita per il coefficiente\nstabilito dalla legge, come determinato dall\u0027art. 3, comma 164 della\nlegge n. 662 del 1996, per stimare il numero di annualita\u0027 che - in\nrelazione all\u0027aspettativa di vita di colui alla cui morte la rendita\ncessa - il beneficiario della rendita avra\u0027 verosimilmente diritto ad\navere, nonche\u0027 della differenza esistente fra la percezione immediata\ndi una somma (quello che si definisce «valore presente») e la sua\npercezione in futuro. Il calcolo dell\u0027attualizzazione e\u0027, ovviamente,\ninfluenzato in modo diretto sia dal coefficiente base (non ancorato\nad alcuna formula matematica) sia dalla misura del tasso d\u0027interesse\nche, dal 1986, dopo quaranta anni di tasso superiore al 3 per cento,\ne\u0027 disceso rapidamente. \n 9. Il complesso di questa disciplina - costituito dalla norma\nrichiamante e dal prospetto richiamato unitamente all\u0027art. 3, comma\n164, menzionato - appare palesemente irrazionale, in quanto se il\nprimo elemento attiene alla stima del numero di annualita\u0027 che, in\nrelazione all\u0027aspettativa di vita di colui alla cui morte la rendita\ncessa, il beneficiario della rendita avra\u0027 verosimilmente diritto ad\navere, il secondo criterio di determinazione della rendita al fine di\nstabilire «il valore attuale» dell\u0027annualita\u0027, oscilla ogni anno,\ncosi\u0027 determinando, quando si ha un notevole decremento del tasso di\ninteresse, una base imponibile che risulta spropositata rispetto alla\nvita media, tanto da condurre a risultati incongrui, come accaduto\nnella presente fattispecie. \n 9.1. Per quanto la valorizzazione di una rendita vitalizia non\npossa che essere effettuata in maniera prospettica ed astratta, non\nessendo dato conoscere in anticipo con esattezza per quanti anni\nsara\u0027 erogata, e\u0027 altrettanto vero che tale valutazione proiettiva\ndebba necessariamente essere ragionevole e correlata al presupposto\nimpositivo ed alle normali regole che presiedono alla formazione\ndella base imponibile - considerando l\u0027eta\u0027 media o differenziata per\nuomini e donne, che non puo\u0027 ovviamente raggiungere i 227 anni -\nimponendo il rispetto, ex art. 53 della Costituzione, di una\nproporzionale corrispondenza tra entita\u0027 dell\u0027imposta e valore reale\ndella base imponibile. \n 9.2. E\u0027 motivo di irrazionalita\u0027 che la normativa che regola la\nmateria non abbia considerato che la flessione del tasso di interesse\ncorrelato al coefficiente di cui al summenzionato prospetto possa\ngenerare una base imponibile esorbitante e sproporzionata sia\nrispetto alla stessa volonta\u0027 del legislatore che originariamente\naveva previsto il calcolo dell\u0027imposta proporzionale su una base\nimponibile congrua, in quanto calcolata su un tasso di interesse al\ntre per cento, sia rispetto alla prevedibile vita del beneficiario. \n 9.3. La salvaguardia dell\u0027ambito di discrezionalita\u0027 del\nlegislatore non esime questa Corte dal dubitare della razionalita\u0027\ndel metodo di calcolo, come dimostra anche il recente intervento\nlegislativo del 2024 che ha voluto indicare una misura fissa del\ntasso di interesse per la determinazione del coefficiente proprio al\nfine di porre un limite alla lievitazione della base imponibile su\ncui calcolare l\u0027imposta di successione (e quella di registro). \n 10. La Corte costituzionale gia\u0027 da tempo ha argomentato sulla\nincostituzionalita\u0027 di norme in riferimento alla percezione comune,\nesprimendo concetti «soggettivi» e «relativi», e vagliando il canone\ndi ragionevolezza in rapporto alla conformita\u0027 dell\u0027ordinamento\ngiuridico con i valori di giustizia ed equita\u0027 (sentenze n. 264 del\n1994 e n. 388 del 1995) o con la realta\u0027 fattuale quali dati\ncondizionanti in modo oggettivo ed incontrovertibile (sentenza n. 114\ndel 1998: «si appalesa irragionevole siccome non rispondente\nall\u0027esigenza di conformita\u0027 dell\u0027ordinamento ai valori di giustizia\ned equita\u0027 connaturati al principio sancito dall\u0027art. 3 della\nCostituzione...»). \n 10.1. Nel declinare detti principi generali al caso di specie,\nritiene questa Corte che un prelievo fiscale come quello posto a base\ndell\u0027atto impositivo impugnato producendo una base imponibile\nspropositata ed un arbitrario valore fiscale si ponga in contrasto -\nnella normativa ad esso sottesa - con i principi costituzionali\ncitati. \n 10.2. La disciplina in commento appare in conflitto con il\nprincipio di ragionevolezza e proporzionalita\u0027 posto a corollario di\nquello di eguaglianza recato dall\u0027art. 3 della Costituzione in modo\ntale da risultare necessario che le distinzioni operate dal\nlegislatore tributario non siano irragionevoli o arbitrarie o\ningiustificate (cfr. Corte costituzionale n. 201 del 2014), al fine\ndi verificare la coerenza interna della struttura dell\u0027imposta con il\nsuo presupposto economico, come pure la non arbitrarieta\u0027\ndell\u0027entita\u0027 dell\u0027imposizione. \n 10.3. L\u0027ampia ed indiscussa discrezionalita\u0027 del legislatore\ntributario nella scelta degli indici rivelatori di capacita\u0027\ncontributiva (ex plurimis, sentenza n. 269 del 2017) non si traduce\nin un potere d\u0027arbitrio, sicche\u0027, una volta identificato il\npresupposto d\u0027imposta, quest\u0027ultimo diviene il fondamento ed il\nlimite delle successive scelte del legislatore. \n 10.4. E\u0027 del resto principio consolidato nella giurisprudenza\ncostituzionale che il controllo «in ordine alla lesione dei principi\ndi cui all\u0027art. 53 della Costituzione, come specificazione del\nfondamentale principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, si riconduce a un «giudizio sull\u0027uso ragionevole, o\nmeno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri\ndiscrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la\ncoerenza interna della struttura dell\u0027imposta con il suo presupposto\neconomico» (sentenza n. 262/2020; sentenza n. 116 del 2013; ma anche,\nex plurimis, sentenze n. 10 del 2015, n. 223 del 2012, n. 111 del\n1997, nonche\u0027, in senso analogo, gia\u0027 sentenza n. 42 del 1980).\nRimarcando il valore della inderogabilita\u0027 del dovere tributario, la\nCorte costituzionale ha, del resto, precisato che «tale qualifica,\ndato il contesto sistematico in cui si colloca, si giustifica solo\nnella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato\nal complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la\nCostituzione prevede e consente, tra cui, appunto, il rispetto del\nprincipio di capacita\u0027 contributiva (art. 53 della Costituzione).\nSicche\u0027 quando il legislatore disattende tali condizioni, si\nallontana dalle altissime ragioni di civilta\u0027 giuridica che fondano\nil dovere tributario: in queste ipotesi si determina un\u0027alterazione\ndel rapporto tributario, con gravi conseguenze in termini di\ndisorientamento non solo dello stesso sviluppo dell\u0027ordinamento, ma\nanche del relativo contesto sociale» (sentenza n. 288 del 2019). \n 10.5. E\u0027 evidente, inoltre, la violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione sotto il profilo della disparita\u0027 di trattamento\nrispetto all\u0027imposta di successione sull\u0027usufrutto. \n 10.6. L\u0027art. 17 cit. stabilisce i coefficienti da utilizzare per\nil calcolo della rendita vitalizia oltre che per l\u0027usufrutto\nvitalizio, con la conseguenza che vengono considerate uguali e\ndisciplinate allo stesso modo due situazioni completamente diverse\ntra loro, tenuto conto che sono innegabilmente differenti i punti da\ncui si deve muovere per giungere a determinare il valore\ndell\u0027imponibile da sottoporre a tassazione, ovvero: - nel caso\ndell\u0027usufrutto vitalizio, al valore imponibile si giunge partendo dal\nvalore del capitale (vale a dire dal valore del bene sul quale\nl\u0027usufrutto e\u0027 impresso);- nel caso della rendita vitalizia, al\nvalore imponibile si giunge muovendo dal valore della rendita\nperiodicamente dovuta e operando la sua capitalizzazione mediante\nattualizzazione. Orbene, i coefficienti di moltiplicazione, cosi\u0027\ncome previsti nel prospetto allegato al testo unico dell\u0027imposta di\nregistro, mentre appaiono ragionevoli laddove si tratta di calcolare\nil valore dell\u0027usufrutto vitalizio, viceversa appaiono completamente\nincongrui ed arbitrari allorquando si tratta di quantificare (in\nmisura che risulta di molto superiore) la base imponibile della\nrendita vitalizia, generando disparita\u0027 ragguardevoli in relazione\nalla entita\u0027 dell\u0027imposta dovuta. \n 10.7. Nel delineare la portata dell\u0027art. 53 della Costituzione,\nla Corte costituzionale ha, invero, individuato tre requisiti\nessenziali (che vanno riguardati anche alla luce dell\u0027art. 1,\nProtocollo 1 Cedu) della capacita\u0027 contributiva: l\u0027effettivita\u0027, la\ncertezza e l\u0027attualita\u0027 (cfr. Corte costituzionale, 12 luglio 1967,\nn. 109; Corte costituzionale, 28 luglio 1976, n. 200; Corte\ncostituzionale, 26 marzo 1980, n. 42; Corte costituzionale, 22 aprile\n1980, n. 54; Corte costituzionale, n. 252/1992; Corte costituzionale,\n29 gennaio 1996, n. 73; Corte costituzionale, 26 luglio 2000, n.\n362). \n 10.8. In ordine al primo requisito, il nesso tra il fatto\nrivelatore di capacita\u0027 contributiva e il tributo deve essere\neffettivo e non apparente o fittizio; l\u0027effettivita\u0027 esprime,\ninfatti, la concreta idoneita\u0027 del presupposto rispetto\nall\u0027obbligazione d\u0027imposta, la quale dovra\u0027 avere ad oggetto una\nmanifestazione economica reale, dovendo l\u0027imposizione essere\nrapportata ad una forza economica realmente esistente, non meramente\nvirtuale o presunta. Alla stregua dell\u0027impostazione della Consulta\n(cfr. Corte costituzionale, 12 luglio 1967, n. 109, cit., 223; Corte\ncostituzionale, 28 luglio 1976, n. 200, cit.), va salvaguardato il\ndiritto del contribuente ad essere chiamato a concorrere alle spese\npubbliche solo in quanto in possesso di effettiva capacita\u0027\ncontributiva, non potendo essere qualificata capacita\u0027 contributiva\nun\u0027idoneita\u0027 economica che non si basi su fatti reali, ma abbia una\nbase fittizia (cfr. Corte costituzionale, 26 marzo 1980, n. 42); la\ncapacita\u0027 contributiva deve essere effettiva nel senso di certa ed\nattuale, e non meramente fittizia (cfr. Corte costituzionale, 28\nluglio 1976, n. 200, cit., 1254; Corte costituzionale, 26 marzo 1980,\nn. 42.; Corte costituzionale, n. 252/1992; Corte costituzionale, 29\ngennaio 1996, n. 73; Corte costituzionale, 26 luglio 2000, n. 362,\ncit.). Infine, in forza del parametro dell\u0027attualita\u0027, il tributo\ndeve essere correlato ad una capacita contributiva in atto, non ad\nuna capacita contributiva passata o futura (cfr. Corte\ncostituzionale, 22 aprile 1980, n. 54), ovvero la capacita\u0027\ncontributiva deve sussistere nel momento in cui si verifica il\nprelievo; in tale ottica la capacita\u0027 contributiva risulta, pertanto,\ninscindibilmente connessa ai principi di ragionevolezza e di\nuguaglianza tributaria, atteso che, in forza del connubio normativo\ntra gli articoli 53 e 3 della Costituzione, a situazioni uguali\ndevono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a\nsituazioni diverse un trattamento tributario differenziato (cfr.\nCorte Costituzionale, 6 luglio 1972, n. 120). \n 11. In definitiva, il Collegio ritiene non manifestamente\ninfondata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 17 decreto\nlegislativo n. 346/1990 (nel testo applicabile ratione temporis),\nnella parte in cui, per il calcolo della base imponibile dell\u0027imposta\ndi successione, richiama il prospetto allegato al decreto del\nPresidente della Repubblica n. 131/1986, completato a sua volta\ndall\u0027art. 3, comma 164, legge n. 662/1996 che ancora la variazione\ndel coefficiente al variare del tasso di interesse, cosi\u0027\ndeterminando una base imponibile contraria al principio di realta\u0027 e\nproduttiva di effetti praticamente confiscatori. \n 11.1. Ne\u0027, per le ragioni gia\u0027 indicate e la natura stessa della\ndisciplina censurata, informata a rigidi criteri attuariali, appaiono\nalternativamente praticabili interpretazioni costituzionalmente\ncompatibili che esimano dal sollevare la relativa questione. \n 11.2. Questione che risulta all\u0027evidenza rilevante ai fini della\ndecisione della presente controversia, giacche\u0027 l\u0027eventuale\ndeclaratoria d\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della summenzionata\ndisposizione inciderebbe sul calcolo della base imponibile\ndell\u0027imposta di successione dei rapporti non ancora esauriti. La\ndecisione del riçorso richiede, invero, l\u0027applicazione del citato\nart. 17, di qui la rilevanza del dubbio di legittimita\u0027\ncostituzionale in considerazione della sussistenza di un effettivo e\nconcreto rapporto di strumentalita\u0027 fra la definizione del giudizio\nprincipale e la risoluzione della questione che viene oggi posta\n(cfr. Corte costituzionale 21 dicembre 2021, n. 250). \n 12. Ai sensi dell\u0027art. 23 della legge n. 87/1953, alla\ndichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, segue la sospensione del\ngiudizio e l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte: \n visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87; \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nriferimento all\u0027art. 3, primo comma ed all\u0027art. 53, primo comma,\ndella Costituzione, la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (nella sua\nformulazione originaria, applicabile ratione temporis), nella parte\nin cui rinvia al prospetto allegato al decreto del Presidente della\nRepubblica 26 aprile 1986, n. 131 cui rimanda anche l\u0027art. 3, comma\n164, legge 23 dicembre 1996, n. 662; \n dispone che gli atti, comprensivi dei documenti relativi alle\nnotificazioni e comunicazioni disposte, vengano immediatamente\ntrasmessi alla Corte costituzionale; \n dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza\nsia notificata alle parti in causa, al Procuratore generale presso\nquesta Corte, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; \n sospende il giudizio. \n Cosi\u0027 deciso nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione,\nSezione Tributaria, in data 9 aprile 2025. \n \n Il Presidente: Stalla","elencoNorme":[{"id":"63817","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/10/1990","data_nir":"1990-10-31","numero_legge":"346","descrizionenesso":"nella parte in cui rinvia all\u0027","legge_articolo":"17","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art17"},{"id":"63830","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/04/1986","data_nir":"1986-04-26","numero_legge":"131","descrizionenesso":"nella parte in cui rinvia all\u0027","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"Prospetto allegato","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1986-04-26;131"},{"id":"63831","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"23/12/1996","data_nir":"1996-12-23","numero_legge":"662","descrizionenesso":"","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"164","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3"}],"elencoParametri":[{"id":"80103","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80104","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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