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N.  contro  Ministero\ndell\u0027interno e Ufficio territoriale del Governo di Genova. \n \nMafia   e   criminalita\u0027   organizzata   -   Informazione   antimafia\n  interdittiva  -  Facolta\u0027,  per   il   prefetto   che   adotta   il\n  provvedimento, di escludere le  decadenze  e  i  divieti  derivanti\n  dalla  misura,  se  incidenti  sui  mezzi  di   sostentamento   per\n  l\u0027interessato e per la sua famiglia - Omessa previsione. \n- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi\n  antimafia e delle misure di prevenzione, nonche\u0027 nuove disposizioni\n  in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1  e\n  2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 92. \n\n\r\n(GU n. 15 del 09-04-2025)\n\r\n \n         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA \n \n \n                           (Sezione Prima) \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro generale 509 del 2024, proposto da A.  N.,  in  qualita\u0027  di\ntitolare dell\u0027impresa individuale «...», rappresentata e difesa dagli\navvocati Simone Bertuccio, Simone Bringiotti e  Marco  Pedretti,  con\ndomicilio digitale come da pec da registri di giustizia; \n    Contro Ministero dell\u0027interno e Ufficio territoriale del  Governo\ndi  Genova,  rappresentati  e  difesi  dall\u0027Avvocatura  dello  Stato,\ndomiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2; \n    Per l\u0027annullamento: \n        del provvedimento del Prefetto di Genova  prot.  n.  ...  del\n..., avente  ad  oggetto  l\u0027emissione  di  un\u0027informazione  antimafia\ninterdittiva ai sensi degli articoli 84,  89-bis  e  91  del  decreto\nlegislativo n. 159/2011; \n        di ogni  atto  presupposto,  connesso  e/o  conseguente,  ivi\nincluso il verbale di riunione del Gruppo interforze del ... ; \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visto l\u0027atto di  costituzione  in  giudizio  dell\u0027amministrazione\ndell\u0027interno; \n    Visto l\u0027art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Relatore, nell\u0027udienza pubblica del giorno 20 dicembre  2024,  la\ndott.ssa Liliana Felleti e uditi  per  le  parti  i  difensori,  come\nspecificato nel verbale; \n    1. La  signora  A.  N.,  in  qualita\u0027  di  titolare  dell\u0027impresa\nindividuale «...», ha impugnato l\u0027informazione antimafia a  carattere\ninterdittivo adottata dal Prefetto di Genova il ..., ai  sensi  degli\narticoli 84, 89-bis e 91 del decreto legislativo n. 159/2011. \n    Il provvedimento gravato e\u0027 motivato con  riferimento  a  plurimi\nelementi sintomatici del tentativo di infiltrazione  nell\u0027impresa  da\nparte della locale di \u0027ndrangheta ..., vale a dire:  il  rapporto  di\nparentela che lega P. N. ed i suoi fratelli F. e A.,  rispettivamente\ncapo e membri di  spicco  della  cosca,  tutti  condannati  ai  sensi\ndell\u0027art. 416-bis del codice penale, al marito  della  ricorrente  L.\nP., che ella continua a frequentare, pur essendo i coniugi legalmente\nseparati dal ...;  l\u0027impiego,  quale  unica  dipendente,  di  D.  M.,\ncondannata per aver  agevolato  gli  affari  illeciti  del  sodalizio\ncriminale nonche\u0027 moglie di F. A. R., componente del clan attualmente\nin vinculis e cugino della madre del P.; la recente scarcerazione per\nfine pena di  F.  N.,  sottoposto  alla  misura  di  sicurezza  della\nliberta\u0027 vigilata, in quanto tuttora socialmente pericoloso. \n    2. Avverso l\u0027informazione interdittiva la deducente ha articolato\ncinque motivi  di  ricorso,  cosi\u0027  sinteticamente  riassumibili:  i)\nl\u0027amministrazione avrebbe contestato il potenziale contatto con F. N.\nsoltanto nel provvedimento conclusivo e non anche nella comunicazione\ndi avvio del  procedimento;  ii)  non  sarebbe  stata  apprezzata  la\nmemoria difensiva dell\u0027esponente, nella parte in cui ha rappresentato\nl\u0027irrilevanza dell\u0027acquisto di un appartamento dal padre dei fratelli\nN., al prezzo di  euro  ...,  nell\u0027anno  ...;  iii)  gli  indizi  del\ntentativo infiltrativo sarebbero risalenti  e  non  attuali;  iv)  il\nquadro probatorio ricostruito dall\u0027autorita\u0027  di  pubblica  sicurezza\nrisulterebbe insufficiente, perche\u0027 non evidenzierebbe l\u0027agevolazione\ndel clan N./R., ne\u0027 il condizionamento dell\u0027impresa  da  parte  della\nconsorteria mafiosa;  v)  gli  elementi  sintomatici  indicati  dalla\nPrefettura sarebbero privi di concretezza, per l\u0027inidoneita\u0027 dei meri\nlegami parentali ad  attestare  la  permeabilita\u0027  all\u0027organizzazione\ncriminale e per la risoluzione del rapporto lavorativo con la M. dopo\nla notifica dell\u0027interdittiva. \n    Le censure di illegittimita\u0027 mosse dalla ricorrente non  appaiono\nfondate,  perche\u0027  la  decisione  prefettizia  si  basa  su  elementi\nchiaramente   rivelatori   della   sussistenza   del   tentativo   di\ninfiltrazione mafiosa, con particolare  riferimento  al  reclutamento\nnell\u0027azienda della cugina acquisita D. M. imparentata  con  i  membri\ndella locale lavagnese (quale moglie di un  intraneo  e  cognata  del\ncapo cosca) e direttamente  coinvolta  nelle  vicende  della  cellula\n\u0027ndranghetista. Segnatamente, la signora M. e\u0027 stata assunta nel  ...\nin un momento di  difficolta\u0027,  quando  la  societa\u0027  ...  (fonte  di\ncospicui guadagni per lei e per il  coniuge)  era  stata  colpita  da\ninterdittiva e posta sotto sequestro (per la ricostruzione dei  fatti\nsi veda la sentenza della Corte d\u0027appello di Genova n.  1219  del  26\ngiugno - 24 settembre 2020), ed  e\u0027  rimasta  alle  dipendenze  della\nsignora A. N. anche  dopo  la  condanna  definitiva  a  due  anni  di\nreclusione per il reato  di  intestazione  fittizia  di  valori,  con\nl\u0027aggravante mafiosa, commesso al fine di impedire l\u0027applicazione  al\nmarito  delle  misure  preventive   patrimoniali.   Ne\u0027   l\u0027atto   di\nlicenziamento, intervenuto solo dopo l\u0027interdittiva, e\u0027  di  per  se\u0027\nsufficiente a fondare una prognosi di  immunizzazione  dall\u0027influenza\ndegli ambienti criminali (cfr. in argomento Tribunale  amministrativo\nregionale Liguria, sez. I, 24 aprile 2023, n. 456). \n    3. Nel ricorso la signora A. N. si duole, altresi\u0027, degli effetti\nfortemente  pregiudizievoli  della  misura  di  prevenzione,  che  le\npreclude  la  prosecuzione  della  sua  attivita\u0027  di  lavanderia   e\nstireria, con conseguente venir meno dei mezzi per  il  sostentamento\nproprio e del figlio invalido con lei convivente. Per  tale  ragione,\ncon ordinanza cautelare n. 143 del 9 luglio  2024,  questo  Tribunale\namministrativo regionale ha sospeso  l\u0027efficacia  dell\u0027atto  gravato,\nritenendo   che   l\u0027inibizione   dello   svolgimento   dell\u0027attivita\u0027\ncommerciale, costituente conseguenza  della  cautela  antimafia,  sia\nsuscettibile  di  arrecare   all\u0027interessata   un   danno   grave   e\nirreparabile. \n    In proposito, si rileva che l\u0027art. 92 del decreto legislativo  n.\n159/2011   non   consente   al   prefetto   di   valutare   l\u0027impatto\ndell\u0027informazione  interdittiva  sulle  condizioni   economiche   del\ndestinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti, che  incidono\nfunditus sulle attivita\u0027 imprenditoriali (cfr. art.  94  del  decreto\nlegislativo n. 159/2011, per cui le imprese attinte dall\u0027interdittiva\nantimafia  non  possono  ottenere  o  mantenere  contratti   con   le\namministrazioni,   erogazioni   pubbliche,   nonche\u0027    provvedimenti\namministrativi  legittimanti  l\u0027esercizio  di  attivita\u0027  economiche,\nquali licenze, autorizzazioni,  iscrizioni  in  elenchi  e  registri,\netc.). Diversamente, l\u0027art. 67, comma 5, del decreto  legislativo  n.\n159/2011 attribuisce al tribunale competente  all\u0027applicazione  delle\nmisure di prevenzione personali la facolta\u0027 di escludere le decadenze\ne i divieti di cui  ai  commi  1  e  2  del  medesimo  art.  67,  che\ncoincidono sostanzialmente  con  quelli  derivanti  dall\u0027informazione\nantimafia interdittiva, «nel caso in cui  per  effetto  degli  stessi\nverrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all\u0027interessato e  alla\nfamiglia». \n    4. Alla luce di  cio\u0027,  il  Collegio  dubita  della  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 92 del decreto legislativo  n.  159/2011  e,\npertanto, ritiene di sollevare d\u0027ufficio  la  relativa  questione  di\ncostituzionalita\u0027, in relazione ai parametri e per le motivazioni  di\nseguito esposti. \n  A - Sulla rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n    La questione di legittimita\u0027 costituzionale  e\u0027  rilevante  nella\npresente  causa,  perche\u0027  l\u0027impugnativa  appare  insuscettibile   di\naccoglimento,  per  le  ragioni  sopra  sinteticamente  indicate  (il\nprovvedimento avversato si fonda su un  adeguato  quadro  indiziario,\nnon scalfito dal licenziamento della dipendente  controindicata  dopo\nl\u0027emanazione della misura). \n    Tuttavia,   se   la   norma   censurata   venisse    riconosciuta\nincostituzionale, il giudizio avrebbe certamente  un  esito  diverso:\ninfatti, la declaratoria di illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n92 del decreto legislativo n. 159/2011  comporterebbe  l\u0027annullamento\ndell\u0027informazione interdittiva, adottata  dall\u0027autorita\u0027  prefettizia\nsenza valutare  le  conseguenze  sui  mezzi  di  sostentamento  della\nprevenuta A. N. e del figlio disabile. A tale riguardo la  ricorrente\nha dimostrato che l\u0027esercizio commerciale di  lavanderia  e  stireria\ncostituisce la sua sola  fonte  di  guadagno,  dalla  quale  trae  le\nrisorse economiche per far fronte  alle  indispensabili  esigenze  di\nvita proprie (vitto, canone di locazione  dell\u0027abitazione,  rate  del\nmutuo  per  l\u0027acquisto  dei  locali  della   lavanderia,   rate   del\nfinanziamento  «covid»)  e  del  figlio,  totalmente  invalido  dalla\nnascita e bisognoso di costanti cure mediche. \n  B  -  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale \n  B.1. Il Collegio ravvisa, anzitutto,  un  possibile  contrasto  tra\nl\u0027art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e l\u0027art.  3,  comma  1,\ndella Costituzione \n    Invero, la disparita\u0027 di trattamento tra i  soggetti  destinatari\ndi provvedimenti giudiziari di prevenzione personale e quelli attinti\nda provvedimenti  amministrativi  di  interdittiva  antimafia  appare\nirragionevole, trattandosi in entrambi i casi di misure anticipatorie\nin funzione di difesa della legalita\u0027:  sicche\u0027,  come  espressamente\nriconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 19\nluglio 2022, gli elementi di differenziazione dei  due  istituti  (id\nest l\u0027autorita\u0027 emanante  ed  i  presupposti  applicativi)  non  sono\nsufficienti a giustificare il fatto che la tutela dei bisogni primari\ndi sostentamento economico  sia  assicurata  solamente  alle  persone\ncolpite  dalla  prima  categoria  di   misure.   La   situazione   di\ndiseguaglianza si manifesta in  modo  particolarmente  stridente  nei\ncasi in cui, come nella  specie,  il  destinatario  dell\u0027interdittiva\ngestisca una microimpresa individuale, che rappresenti l\u0027unica  fonte\ndi reddito per se\u0027 e per la propria famiglia. \n    Ne\u0027 l\u0027onere dell\u0027amministrazione di verificare la persistenza dei\npresupposti della misura dopo dodici mesi,  ai  sensi  dell\u0027art.  86,\ncomma 2, del decreto legislativo n. 159/2011,  attenua  il  contrasto\ncon il principio di uguaglianza, sia perche\u0027 il prefetto potrebbe non\nravvisare sopravvenienze tali da  superare  gli  elementi  che  hanno\nportato alla  prima  informazione,  sia,  in  ogni  caso,  in  quanto\nl\u0027interruzione dell\u0027attivita\u0027 per un anno  puo\u0027  sortire  conseguenze\nirrimediabili sulla sopravvivenza dell\u0027impresa. \n    La  disparita\u0027  non   pare   esclusa   nemmeno   dalla   facolta\u0027\ndell\u0027imprenditore di accedere  al  controllo  giudiziario,  ai  sensi\ndell\u0027art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n.  159/2011,  che\nconsente di proseguire l\u0027attivita\u0027  nel  rispetto  di  una  serie  di\nobblighi e sotto la vigilanza di un  amministratore  giudiziario,  il\nquale riferisce periodicamente al  giudice  delegato  e  al  pubblico\nministero.   Infatti,   come   evidenziato   dalla    stessa    Corte\ncostituzionale nella pronuncia n. 180 del 2022, l\u0027ammissione  a  tale\nistituto e\u0027 rimessa alla valutazione del Tribunale della prevenzione,\nche,  a  rigore,  dovrebbe  concederla  nelle  sole   situazioni   di\nagevolazione  occasionale  dell\u0027associazione  malavitosa  (cfr.  art.\n34-bis, comma 1). Inoltre, la misura non  ha,  di  regola,  efficacia\nretroattiva (anche se, ai sensi dell\u0027art. 92, comma  2,  del  decreto\nlegislativo  n.  36/2023,  legittima  la  partecipazione  alle   gare\nd\u0027appalto se interviene entro la data dell\u0027aggiudicazione). Ancora  -\ne si tratta di profilo rilevante per le microimprese e le imprese  in\ndifficolta\u0027 - la retribuzione dell\u0027amministratore  giudiziario  grava\nsul soggetto controllato: sicche\u0027 le spese del controllo  giudiziario\npotrebbero paradossalmente eliminare o, comunque, erodere il  margine\ndi utile occorrente all\u0027imprenditore per  sopperire  alle  necessita\u0027\nproprie e dei familiari a carico, dovendo egli,  appunto,  remunerare\nle prestazioni del professionista incaricato dal tribunale. \n    Infine, si evidenzia che, nonostante  l\u0027invito  a  porre  rimedio\nalla riscontrata  disparita\u0027,  rivolto  al  legislatore  dalla  Corte\ncostituzionale con  la  citata  pronunzia  n.  180  del  2022  e,  in\nprecedenza, con la decisione n. 57 del 2020, il vulnus  al  principio\ndi uguaglianza non e\u0027 stato ad oggi sanato.  Dunque,  come  affermato\ndalla  sentenza  n.  180/2022,  una  simile  inerzia   nell\u0027accordare\nprotezione a fondamentali esigenze della persona puo\u0027  consentire  al\ngiudice  delle  leggi  l\u0027adozione  di  una  pronuncia   manipolativa,\nsuperando la  difficolta\u0027  di  attribuire  all\u0027autorita\u0027  prefettizia\nnuovi poteri istruttori. \n  B.2. In  secondo  luogo,  il  Collegio  reputa  non  manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale in  riferimento\nagli articoli 4 e 41 della Costituzione \n    Infatti, nei casi di sostanziale sovrapposizione fra  persona  ed\nattivita\u0027 economica, quale  quello  in  questione,  il  provvedimento\ninterdittivo incide direttamente sul diritto al lavoro del prevenuto.\nViene cosi\u0027 fortemente compresso un diritto fondamentale di  tutti  i\ncittadini, tutelato persino in capo al detenuto a seguito di condanna\n(cfr. Corte costituzionale 532 del 2002), che, a  fortiori,  dovrebbe\nessere garantito a fronte di  una  misura  basata  su  un  fatto  (il\ntentativo di infiltrazione mafiosa) che, per quanto  grave,  non  da\u0027\nluogo di per se\u0027 alla responsabilita\u0027 penale del soggetto esposto  al\ncondizionamento della malavita organizzata. \n    Inoltre, l\u0027informazione antimafia interdittiva travolge  anche  i\ntitoli   abilitativi   di   attivita\u0027   imprenditoriali   prettamente\nprivatistiche, come nella fattispecie in esame (in cui il  comune  ha\navviato il  procedimento  di  revoca  del  titolo  che  legittima  la\nricorrente  alla  conduzione  della  lavanderia).  In  tal  modo   il\ndestinatario della misura viene privato  del  diritto  di  esercitare\nl\u0027iniziativa economica ed espunto dal circuito dell\u0027economia  legale,\nsebbene - come osservato sempre dalla sentenza n. 180/2022 -  proprio\nin contesti interessati da infiltrazioni criminali la possibilita\u0027 di\ntrarre sostentamento da attivita\u0027  che  potrebbero  risultare  «sane»\ncostituisce   non   solo   oggetto   di   un   diritto    individuale\ncostituzionalmente tutelato, ma anche interesse pubblico  essenziale,\nsottraendo spazi di intervento e  di  influenza  alle  organizzazioni\nmafiose. \n    5. In conclusione, va dichiarata rilevante e  non  manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  92\ndel decreto legislativo n. 159/2011 per violazione degli articoli  3,\ncomma 1, 4 e 41 della Costituzione. Pertanto, il  tribunale  sospende\nil  giudizio  e  solleva  la  predetta  questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale,  riservando  ogni  ulteriore  statuizione   all\u0027esito\ndell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  (Sezione\nPrima): \n        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  92  del  decreto\nlegislativo n. 159 del 2011 per contrasto con gli articoli  3,  comma\n1, 4 e 41 della Costituzione; \n        sospende il giudizio, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge n. 87\ndel  1953,  e  dispone  la  trasmissione  degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale  per  la  risoluzione  del  suindicato  incidente   di\ncostituzionalita\u0027; \n        riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione\nin rito, in merito e sulle spese. \n    Ordina che, a cura della Segreteria della  sezione,  la  presente\nordinanza sia notificata alle parti costituite e  al  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata ai presidenti della Camera\ndei deputati e del Senato della Repubblica. \n    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all\u0027art. 52, commi 1\ne 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  dell\u0027art.  10\ndel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio\ndel 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignita\u0027 della parte\ninteressata, manda alla Segreteria di procedere all\u0027oscuramento delle\ngeneralita\u0027 nonche\u0027 di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la\nparte ricorrente e i soggetti citati. \n    Cosi\u0027 deciso in Genova nella Camera di consiglio  del  giorno  20\ndicembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Giuseppe Caruso, Presidente; \n        Liliana Felleti, primo referendario, estensore; \n        Marcello Bolognesi, referendario. \n \n                        Il Presidente: Caruso \n \n \n                                                 L\u0027estensore: Felleti","elencoNorme":[{"id":"62393","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"06/09/2011","data_nir":"2011-09-06","numero_legge":"159","descrizionenesso":"","legge_articolo":"92","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art92"}],"elencoParametri":[{"id":"79055","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79056","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79057","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54488","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ufficio Territoriale del Governo di Genova","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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