HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/239
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.235226
    "namelookup_time" => 0.00064
    "connect_time" => 0.042434
    "pretransfer_time" => 0.092304
    "size_download" => 35765.0
    "speed_download" => 152191.0
    "starttransfer_time" => 0.092325
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 45546
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 92225
    "connect_time_us" => 42434
    "namelookup_time_us" => 640
    "pretransfer_time_us" => 92304
    "starttransfer_time_us" => 92325
    "total_time_us" => 235226
    "start_time" => 1770182585.821
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/239"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x25548f0)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/239 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 04 Feb 2026 05:23:05 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 04 Feb 2026 05:23:05 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"239","numero_parte":"1","autorita":"Corte suprema di cassazione","localita_autorita":"","data_deposito":"21/10/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"17/12/2025","numero_gazzetta":"51","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eProcesso penale – Ricusazione del giudice – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione – Mancata previsione che la persona offesa che ha proposto l’opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. – Violazione dei principi, anche convenzionali, della terzietà e\u0026nbsp;imparzialità del giudice.\u003c/p\u003e","prima_parte":"S. L. e altri","altre_parti":"Liperoti Simona, Noemi Chimirri, Domenico Chimirri, Chimirri Denise, D\u0027ADDARIO PATRIZIA","testo_atto":"N. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2025\n\r\nOrdinanza del 21 ottobre 2025 della Corte di cassazione  sul  ricorso\nproposto da S. L. e altri. \n \nProcesso penale - Ricusazione del giudice - Provvedimenti del giudice\n  sulla richiesta  di  archiviazione  -  Mancata  previsione  che  la\n  persona offesa che ha  proposto  l\u0027opposizione  alla  richiesta  di\n  archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini\n  preliminari in relazione all\u0027udienza  fissata  ai  sensi  dell\u0027art.\n  409, comma 2, cod. proc. pen. \n- Codice di procedura penale, artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5. \n\n\r\n(GU n. 51 del 17-12-2025)\n\r\n \n                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n                        Prima sezione penale \n \n    Composta da: \n        Giacomo Rocchi - Presidente; \n        Paola Masi - relatore; \n        Angelo Valerio Lanna; \n        Alessandro Centonze; \n        Paolo Valiante \nha pronunciato la seguente: \n \n                              Ordinanza \n \n    sul ricorso proposto da: \n        1) L S nata a ... il ...; \n        2) C N nata a ... il ...; \n        3) C D nato a ... il ...; \n        4) C D nata a ... il ...; \n        5) C D nato a ... il ...; \n        6) G F nata a ... il ...; \n        7) C A nato a ... il ...; \n        8) C M nato a ... il ...; \n        9) C A nata a ... il ...; \n        10) C C nato a ... il ...; \n    Avverso l\u0027ordinanza del 13 giugno 2025 della Corte di appello  di\nCatanzaro; \n    Emessa nel procedimento a carico di S G nato a ... il  ...  udita\nla relazione svolta dal consigliere Paola Masi; \n    Lette le conclusioni del pubblico ministero,  nelle  persone  dei\nsostituti procuratori generali Gaspare Sturzo e Tomaso Epidendio  che\nhanno  rispettivamente  chiesto,   con   requisitorie   scritte,   la\ndeclaratoria di inammissibilita\u0027 del ricorso, ovvero la  proposizione\ndi una questione di legittimita\u0027 costituzionale e, in  subordine,  il\nrigetto del ricorso. \n \n                          Ritenuto in fatto \n \n    1. Con ordinanza emessa in  data  13  giugno  2025  la  Corte  di\nappello di Catanzaro ha  dichiarato  inammissibile  la  richiesta  di\nricusazione presentata da S L anche nei nomi della figlia minore N C,\nD C, D C, D C, F G, A C, M C, A C e C C, persone offese nel  processo\nrelativo all\u0027omicidio di F C. \n    I predetti hanno ricusato il giudice per le indagini  preliminari\ndott.ssa Elisa Marchetto, ravvisando una  causa  di  incompatibilita\u0027\ndeterminata da atti da lei compiuti in un  diverso  procedimento,  in\nparticolare nella emissione, nei confronti di alcuni componenti della\nfamiglia C di una ordinanza cautelare in data 3 dicembre 2024,  nella\nquale sarebbero presenti\u0027 valutazioni pregiudicanti per la  decisione\nsulla richiesta di archiviazione del procedimento a  carico  di  G  S\nindagato per l\u0027omicidio del loro familiare F C \n    I due procedimenti scaturiscono dalla medesima vicenda: il v.isp.\nS, intervenuto per fermare e identificare F C  ,  venne  aggredito  e\nferito da alcuni familiari  di  quest\u0027ultimo  e  sparo\u0027  con  la  sua\npistola  di  ordinanza,  uccidendo  l\u0027uomo  che  voleva  fermare;  la\ndott.ssa Marchetto, che aveva disposto una misura cautelare a  carico\ndei  familiari  del  deceduto,   descrivendone   la   condotta   come\nparticolarmente violenta e brutale, nonche\u0027 tale da costringere il  S\na difendersi, e\u0027 stata poi designata per  decidere  sulla  richiesta,\navanzata dal pubblico ministero,  di  archiviare  il  procedimento  a\ncarico di quest\u0027ultimo, perche\u0027 avrebbe agito per legittima difesa. \n    I familiari del deceduto, nella qualita\u0027 di  persone  offese  dal\nreato,  hanno  presentato  opposizione   contro   la   richiesta   di\narchiviazione ai sensi dell\u0027art. 410 del codice di procedura  penale;\nconosciuta l\u0027identita\u0027 del giudice che ha fissato l\u0027udienza in Camera\ndi consiglio, hanno presentato la dichiarazione di ricusazione. \n    Con l\u0027ordinanza impugnata, la Corte di appello  di  Catanzaro  ha\ndichiarato  inammissibile  la  dichiarazione  di  ricusazione,  sulla\nconsiderazione  che  la   persona   offesa,   secondo   la   costante\ngiurisprudenza di  legittimita\u0027,  non  e\u0027  legittimata  a  presentare\ndichiarazione di ricusazione, ai sensi dell\u0027art.  37  del  codice  di\nprocedura penale, non essendo parte processuale. \n    2. Avverso l\u0027ordinanza hanno proposto ricorso le predette persone\noffese, con un unico atto predisposto dai loro difensori avv. Tiziano\nSaporito e Andrea Filici, articolando un unico motivo, con  il  quale\ndeducono la violazione di legge, in relazione all\u0027art. 37 del  codice\ndi procedura penale e agli articoli 24, 111, 117 della Costituzione e\nall\u0027art. 6 CEDU. \n    La dichiarazione di ricusazione e\u0027 stata presentata nei confronti\ndel giudice per le indagini preliminari che ha fissato l\u0027udienza  per\nla decisione sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico\nministero, in quanto si  tratta  della  stessa  persona  fisica  che,\nnell\u0027emettere una misura cautelare a carico di alcuni degli  istanti,\nha espresso un\u0027anticipazione di giudizio, dimostrando, nella  vicenda\nrelativa all\u0027uccisione di F  C,  di  avere  aderito  totalmente  alla\nversione difensiva fornita dall\u0027indagato G S  di  avere  sparato  per\nautodifesa; il giudice ha, cosi\u0027, pregiudicato la propria  terzieta\u0027,\nattribuendo ai congiunti del deceduto, definiti «clan», gravi atti di\naggressione contro quest\u0027ultimo. \n    Secondo i ricorrenti, l\u0027ordinanza  impugnata  e\u0027  errata  laddove\nesclude il diritto della persona offesa di ricusare il  giudice  solo\nperche\u0027  non  formalmente   costituita   quale   parte   processuale,\nnonostante essa abbia  esercitato  i  propri  diritti  nel  processo,\nopponendosi alla richiesta di archiviazione. \n    L\u0027interpretazione  formalistica  dell\u0027art.  37  del   codice   di\nprocedura  penale  non  tiene  conto  dell\u0027evoluzione   del   sistema\nprocessuale   e    delle    norme    sovranazionali.    L\u0027opposizione\nall\u0027archiviazione e\u0027 un atto di impulso processuale, che  trasferisce\nl\u0027attivita\u0027  di  indagine  del  pubblico  ministero   su   un   piano\ngiurisdizionale, instaurando  un  autonomo  procedimento  in  cui  la\npersona offesa opponente e\u0027 parte processuale a  tutti  gli  effetti,\nessendo il motore  di  quell\u0027azione  processuale  ed  esercitando  il\ndiritto al contraddittorio. \n    La lettura formalistica dell\u0027art.  37  del  codice  di  procedura\npenale e\u0027 irragionevole e contrasta con gli articoli 111 e 117  della\nCostituzione, in quanto viola il principio di parita\u0027 delle  parti  e\nil concetto di «giusto processo». Essa contrasta anche con  l\u0027art.  6\nCEDU, che ha riconosciuto da tempo come l\u0027azione del  giudice  penale\npossa incidere sui diritti di natura civile. \n    Secondo  i  ricorrenti  deve   procedersi,   pertanto,   ad   una\ninterpretazione costituzionalmente orientata dell\u0027art. 37 del  codice\ndi procedura penale; in subordine, essi  chiedono  di  sollevare  una\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale della norma, nella parte  in\ncui non prevede che la persona offesa, che  ha  proposta  opposizione\nalla  richiesta  di  archiviazione,  sia   legittimata   a   proporre\ndichiarazione di  ricusazione  del  giudice  designato  per  decidere\nsull\u0027opposizione stessa. \n    3. Il ricorso e\u0027 stato registrato formando due diversi fascicoli,\npoi riuniti. \n    Nel procedimento n. 20813/25 il sostituto  procuratore  generale,\nnella   sua   requisitoria   scritta,    ha    chiesto    dichiararsi\nl\u0027inammissibilita\u0027  del   ricorso,   mentre   nel   procedimento   n.\n22120/2025, riunito al precedente, il sostituto procuratore  generale\nha chiesto, in via principale, sollevarsi questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale circa l\u0027omessa previsione della possibilita\u0027,  per  la\npersona offesa che si oppone  alla  richiesta  di  archiviazione,  di\nproporre ricusazione, e in via subordinata il rigetto del ricorso. \n    4. L\u0027avv.  Tiziano  Saporito,  in  data  20  settembre  2025,  ha\ndepositato una memoria di replica alle requisitorie  del  procuratore\ngenerale, ribadendo la necessita\u0027 di  una  interpretazione  estensiva\ndell\u0027art. 37 del codice  di  procedura  penale,  essendo  la  lettura\nformalistica  della  norma  in  contrasto  con   l\u0027art.   111   della\nCostituzione e con il principio di parita\u0027 delle parti, e  chiedendo,\nin via  subordinata,  di  sollevare  una  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale per violazione anche dell\u0027art. 6 CEDU, avendo la Corte\neuropea affermato che la  decisione  dei  giudice  penale  e\u0027  spesso\ndecisiva anche per l\u0027azione civile della vittima, ed avendo la  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo equiparato, in  talune  situazioni,  la\npersona offesa alla parte civile. \n \n                       Considerato in diritto \n \n    1. Il ricorso  e\u0027  fondato,  e  la  richiesta  di  sollevare  una\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37 del  codice  di\nprocedura penale e dei connessi articoli  38  e  409  del  codice  di\nprocedura penale, in relazione agli articoli 111 e 117, comma 2 della\nCostituzione e all\u0027art. 6,  paragrafo  1,  della  Carta  europea  dei\ndiritti dell\u0027uomo deve essere accolta, per la  sua  rilevanza  e  non\nmanifesta infondatezza. \n    2. Tale questione e\u0027, in primo luogo, rilevante. \n    Il  giudice  ha  dichiarato   inammissibile,   per   difetto   di\nlegittimazione  degli  istanti,  la  dichiarazione   di   ricusazione\npresentata dalle persone offese nei confronti del giudice designato a\ndecidere  sulla  loro  opposizione  all\u0027istanza   di   archiviazione,\navanzata dal pubblico  ministero  nel  procedimento  a  carico  della\npersona accusata dell\u0027omicidio del loro familiare. \n    2.1. Tale decisione si fonda sulla prescrizione dell\u0027art. 37  del\ncodice di procedura penale,  secondo  cui  «il  giudice  puo\u0027  essere\nricusato dalle parti»: la giurisprudenza di legittimita\u0027, infatti, ha\ncostantemente affermato che «la  dichiarazione  di  ricusazione  puo\u0027\nessere proposta  esclusivamente  dalle  \"parti\",  fra  le  quali  non\nrientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica  non  riveste\nin senso tecnico» (Sez. 2, n. 23901 del 12 aprile 2024,  Rv.  286537,\ntra le molte). La estraneita\u0027 della persona offesa alla qualifica  di\n«parte processuale» in senso tecnico  e\u0027  stata  sempre  ribadita  da\nquesta Corte, anche nelle pronunce che  hanno  riconosciuto  ad  essa\nalcuni poteri e diritti, come quello di  chiedere  la  rimessione  in\ntermini per costituirsi parte civile (Sez. 6, n. 25287 del  30  marzo\n2023, Rv. 284791; Sez. 5, n. 34794 del 22 giugno 2022, Rv. 283673). \n    La giurisprudenza di legittimita\u0027, inoltre, ha  sempre  affermato\nche  le  disposizioni  sulla  ricusazione  hanno  natura   di   norme\neccezionali  e  sono,  pertanto,  insuscettibili  di  interpretazione\nestensiva (Sez. 5, n. 36657 del 14 giugno 2007, Rv, 237713;  Sez.  1,\nn. 15834 del 19 marzo 2009,  Rv.  243747;  Sez.  5,  n.  2263  del  4\nnovembre 2022, dep. 2023, Rv. 284328; vedi anche Corte costituzionale\nn. 179/2024). La qualificazione  di  tali  disposizioni  come  «norme\neccezionali» impedisce una  loro  interpretazione  costituzionalmente\norientata,  come  richiesto  dai  ricorrenti:  tale  interpretazione,\ninfatti, imporrebbe un\u0027applicazione estensiva o addirittura analogica\ndell\u0027istituto   della   ricusazione,   mentre   la    stessa    Corte\ncostituzionale ha ritenuto necessario il vaglio di  costituzionalita\u0027\nper  l\u0027estensione  degli  istituti  della  incompatibilita\u0027  e  della\nastensione del giudice,  quanto  alle  cause  che  ne  legittimano  o\nimpongono l\u0027applicazione, e di conseguenza anche  quanto  alle  cause\nche legittimano la ricusazione  (si  vedano,  in  particolare,  Corte\ncostituzionale n. 74/2024, e le sentenze numeri 306/1997, 307/1997  e\n308/1997, in cui la Corte costituzionale ha indicato la  possibilita\u0027\ndi proporre questioni di costituzionalita\u0027 delle norme  di  cui  agli\narticoli 36 e 37 codice di procedura penale, al fine di ricomprendere\nsituazioni  diverse  da  quelle  inquadrabili   tra   le   cause   di\nincompatibilita\u0027 di cui all\u0027art. 34 del codice di procedura penale). \n    La Corte costituzionale, nella sentenza n. 129/2025, ha  altresi\u0027\naffermato che  «in  presenza  di  un  orientamento  giurisprudenziale\nconsolidato», il giudice a  quo  ha  la  facolta\u0027  di  assumere  tale\ninterpretazione in  termini  di  «diritto  vivente»  e  di  farne  il\npresupposto  interpretativo  su  cui  richiedere  il  controllo   del\nrispetto dei parametri  costituzionali,  anche  ai  soli  fini  della\nrilevanza  della  questione»:  nel  caso   in   esame   il   costante\norientamento  della  Corte  di  cassazione  in  ordine  alla   natura\neccezionale della norma di cui all\u0027art. 37 del  codice  di  procedura\npenale e alla sua non applicabilita\u0027 alla persona offesa  costituisce\n«diritto vivente»,  rispetto  al  quale  e\u0027  consentito  chiedere  la\nverifica del rispetto dei principi costituzionali. \n    2.2. La  rilevanza  della  questione  emerge  con  evidenza,  dal\nmomento che la carenza di  legittimazione  e\u0027  l\u0027unico  motivo  della\ndeclaratoria di inammissibilita\u0027 della dichiarazione  di  ricusazione\npresentata dalle persone  offese:  tale  carenza  di  legittimazione,\ninfatti,  ha   impedito   alla   Corte   di   appello   la   verifica\ndell\u0027ammissibilita\u0027  di   tale   dichiarazione   sotto   il   profilo\nprocessuale  e  della  sua  fondatezza  nel  merito.  Non   incidono,\npertanto, sulla rilevanza della questione proposta le valutazioni  in\nmerito  all\u0027astratta  proponibilita\u0027  della  ricusazione  nella  fase\nprocessuale dell\u0027opposizione alla richiesta di  archiviazione,  o  in\nmerito alla  fondatezza  nel  merito  della  dichiarazione  proposta,\nessendo  la  decisione  circa  la   legittimazione   dei   proponenti\nprodromica ad ogni ulteriore esame. \n    La Corte  costituzionale,  inoltre,  ha  affermato  che  ai  fini\ndell\u0027ammissibilita\u0027  di  una  questione  di  legittimita\u0027,  sotto  il\nprofilo della sua rilevanza, «e\u0027 sufficiente che la  norma  censurata\nsia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento\npossa influire sull\u0027esercizio della funzione giurisdizionale»  (Corte\nCostituzione  n.  129/2025,  che  richiama  Corte  costituzionale  n.\n247/2021 e n. 215/2021): tale situazione sussiste nel presente  caso,\nin cui la decisione censurata dai  ricorrenti  e\u0027  stata  assunta  in\napplicazione  dell\u0027art.  37  del  codice  di  procedura   penale,   e\nl\u0027eventuale   accoglimento   della   questione    consentirebbe    la\nproposizione della ricusazione, altrimenti ritenuta impossibile. \n    3. La questione risulta, altresi\u0027, non manifestamente infondata. \n    La Corte costituzionale, in numerose pronunce, ha  affermato  che\nil principio del giudice terzo e imparziale  ha  assunto  un\u0027autonoma\nrilevanza  con  l\u0027inserimento  dei  principi  del  «giusto  processo»\nnell\u0027art. 111  della  Costituzione,  prevedendolo  espressamente,  al\nsecondo comma, come un requisito essenziale  dell\u0027esercizio  di  ogni\ngiurisdizione, e che la  regola  dell\u0027imparzialita\u0027  del  giudice  e\u0027\ncodificata anche dall\u0027art. 6, paragrafo 1, della CEDU, e dall\u0027art. 47\ndella Carta  dei  diritti  fondamentali  dell\u0027Unione  europea  (Corte\nCostituzionale n. 179/2024). \n    L\u0027istituto    della    ricusazione,    unitamente    a     quelli\ndell\u0027incompatibilita\u0027 e dell\u0027astensione,  e\u0027  posto  a  garanzia  del\nrispetto di tale principio, consentendo al soggetto che partecipa  ad\nuna fase processuale di richiedere il controllo  della  imparzialita\u0027\ndel giudice in tutte quelle ipotesi in  cui  tale  sua  imparzialita\u0027\nappaia compromessa da situazioni concrete, non tipizzate, relative  a\ncomportamenti extraprocessuali o a decisioni assunte nel  medesimo  o\nin altri procedimenti, anche non  penali.  La  Corte  costituzionale,\nnella sentenza n.  93/2024,  ha  affermato  che  il  principio  della\nimparzialita\u0027 e terzieta\u0027 del giudice deve  essere  rispettato  anche\nnella procedura di archiviazione, sia pure con riferimento  a  quella\npronunciata per la particolare tenuita\u0027 del fatto ai sensi  dell\u0027art.\n131-bis  del  codice  penale,  che  presuppone  l\u0027accertamento  della\nsussistenza del reato, nonostante l\u0027ordinanza di archiviazione  abbia\nuna natura sommaria e interlocutoria. \n    3.1. La mancata previsione  della  legittimazione  della  persona\noffesa a richiedere tale verifica della imparzialita\u0027 e terzieta\u0027 del\ngiudice, a causa della mancata assunzione  della  qualita\u0027  di  parte\nnella fase delle indagini preliminari,  e  quindi  anche  nella  fase\nconseguente alla proposizione di una opposizione  alta  richiesta  di\narchiviazione, contrasta in primo luogo con il principio del  «giusto\nprocesso» stabilito dall\u0027art. 111, comma  2  della  Costituzione,  ed\nappare irragionevole. \n    La persona offesa, pur non rivestendo la qualifica di «parte»  in\nsenso tecnico, e\u0027 ritenuta, dall\u0027ordinamento processuale,  portatrice\ndi facolta\u0027 e diritti, come previsto ad esempio dagli articoli  90  e\nsuccessivi  del  codice  di  procedura  penale  ,  che   sono   stati\nnotevolmente ampliati dal decreto legislativo n. 212/2015 nonche\u0027 dal\ndecreto legislativo n. 150/2022, sia sotto il profilo del diritto  ad\nessere informata in merito  a  specifiche  vicende  processuali,  sia\nsotto il profilo della possibilita\u0027 di dare un  impulso  processuale,\ncon la presentazione di denunce e querele e con l\u0027interlocuzione  con\nil pubblico ministero e la sollecitazione  del  suo  intervento,  sia\nsotto il profilo del diritto  ad  essere  coinvolta  nelle  procedure\nalternative di conclusione del procedimento, come la messa alla prova\ne l\u0027applicazione della giustizia riparativa. \n    Uno di tali diritti, attribuiti dall\u0027ordinamento,  e\u0027  quello  di\nproporre opposizione alla richiesta  di  archiviazione  avanzata  dal\npubblico ministero, ai sensi dell\u0027art. 410 del  codice  di  procedura\npenale: l\u0027esercizio di tale diritto impone al giudice, se non  rileva\nl\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027opposizione, di fissare l\u0027udienza camerale ed\ninstaurare il contraddittorio, a cui lo stesso opponente e\u0027  chiamato\na partecipare, come previsto dall\u0027art. 409, comma  2  del  codice  di\nprocedura penale. L\u0027ordinamento riconosce,  quindi,  che  la  persona\noffesa, nei  reati  commessi  in  suo  danno,  e\u0027  portatrice  di  un\ninteresse all\u0027esercizio  dell\u0027azione  penale  meritevole  di  tutela,\npotendo essa sostenere davanti ad un giudice le proprie ragioni circa\nla necessita\u0027 di proseguire le indagini preliminari e di svolgere  il\nprocesso penale. \n    L\u0027opposizione presentata dalla persona offesa instaura  una  fase\nprocedimentale autonoma, che si svolge davanti ad un giudice  e  che,\npur non concludendosi con una  decisione  definitiva,  e\u0027  funzionale\nalla  tutela  di  un  interesse  della  stessa:  essa,   quindi,   e\u0027\nlegittimata a rivolgersi ad un giudice  per  chiedere  detta  tutela,\nmediante   un\u0027attivita\u0027   giurisdizionale.   La   sua   carenza    di\nlegittimazione  a  chiedere  il  controllo  sulla  imparzialita\u0027  del\ngiudice chiamato a svolgere tale  attivita\u0027  giurisdizionale,  pero\u0027,\nimpedisce, di fatto, di verificare che il giudizio  conseguente  alla\nsua domanda si svolga, con certezza,  «davanti  a  giudice  terzo  ed\nimparziale», stante  anche  la  limitata  possibilita\u0027  di  impugnare\nl\u0027ordinanza emessa da quel giudice, come stabilito dall\u0027art. 410-bis,\ncomma 2 del codice di procedura penale. \n    La mancata previsione della legittimazione della persona offesa a\nproporre istanza di ricusazione, non consentendo la valutazione della\nimparzialita\u0027 del giudice  chiamato  ad  assumere  una  decisione  in\nquella fase processuale, viola pertanto l\u0027art.  111,  comma  2  della\nCostituzione, che stabilisce per  «ogni  processo»  l\u0027obbligatorieta\u0027\ndel suo svolgimento «davanti a giudice  terzo  e  imparziale»,  senza\ndistinguere in merito alla natura del processo stesso e  ai  soggetti\nin esso coinvolti. La carenza di legittimazione della persona  offesa\nappare,  inoltre,  irragionevole,   non   essendo   ragionevole   che\nl\u0027ordinamento attribuisca ad un soggetto processuale un  diritto,  in\nquesto  caso  quello  di  interloquire  con  il  giudice  in   merito\nall\u0027accoglibilita\u0027 della richiesta di  archiviazione  di  un\u0027indagine\npenale, ma non gli attribuisca anche la  possibilita\u0027  di  verificare\nche tale giudice sia terzo e imparziale, rispetto agli interessi  che\nessa intende tutelare. \n    3.2. Il principio della imparzialita\u0027 del giudice deve  ritenersi\noperante in favore della persona offesa, nella procedura  conseguente\nalla sua opposizione alla richiesta di archiviazione, anche alla luce\ndell\u0027art. 6,  paragrafo  1,  della  CEDU,  secondo  l\u0027interpretazione\nfornita dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo. \n    L\u0027indicata norma della Convenzione europea dei diritti  dell\u0027uomo\nstabilisce che «ogni persona ha  diritto  a  che  la  sua  causa  sia\nesaminata  in  modo  imparziale,  pubblicamente   e   in   un   tempo\nragionevole, da un tribunale indipendente  e  imparziale»,  principio\nche codifica il diritto ad un giusto processo, secondo la definizione\nadottata dall\u0027art. 111,  comma  1  della  Costituzione,  e  la  Corte\neuropea dei  diritti  dell\u0027uomo,  occupandosi  di  casi  particolari,\npropri dell\u0027ordinamento italiano, ha ritenuto che il  diritto  ad  un\n«giusto processo» si applichi  a  qualunque  soggetto  legittimato  a\nproporre  una  causa  ad  un  giudice,  indipendentemente  dalla  sua\nqualita\u0027 di «parte processuale» o meno, e dal tipo di «causa». \n    In molti procedimenti  contro  l\u0027Italia  (cfr.  c/Italia  del  24\nfebbraio 2005, e c/Italia del 20 aprile 2006, c/Italia del  30  marzo\n2010, c/Italia del 7 dicembre 2017, c/Italia del 18 marzo  2021),  la\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo ha preso atto che,  nel  processo\npenale italiano, la persona lesa non e\u0027  «parte»  ma  solo  «soggetto\neventuale»  (secondo  le  affermazioni  della  Corte  costituzionale,\nordinanza n. 254/2011  e  sentenza  n.  23/2015,  come  ricordato  al\nparagrafo  15  della  sentenza  c/Italia),   ma   che   l\u0027ordinamento\nprocessuale le attribuisce alcune facolta\u0027,  nonche\u0027  il  diritto  di\nricevere informazioni,  di  ottenere  un  risarcimento,  di  svolgere\nindagini in modo indipendente, di  nominare  difensori  e  consulenti\ntecnici e di accedere al patrocinio a spese dello Stato, e infine  di\nopporsi alla  richiesta  di  archiviazione  presentata  dal  pubblico\nministero.  Alla  luce  di  tale  normativa,  la  Corte  europea   ha\nripetutamente  affermato  che  l\u0027art.  6,  paragrafo  1,  Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027\nfondamentali e\u0027 applicabile ad una parte lesa, non costituitasi parte\ncivile, che  abbia  esercitato  uno  dei  diritti  o  delle  facolta\u0027\nriconosciutele dall\u0027ordinamento, dal momento che l\u0027esercizio di  tali\ndiritti puo\u0027 rivelarsi fondamentale per una efficace costituzione  di\nparte civile, cioe\u0027 l\u0027attivita\u0027 che le consente di essere «parte» nel\nprocesso.  Nella  sentenza  c/Italia,  del  7   dicembre   2017,   in\nparticolare, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha  ribadito  che\n«la questione dell\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 6, paragrafo 1, non  puo\u0027\ndipendere dal riconoscimento dello status formale di «parte» ad opera\ndel diritto nazionale» ed ha esplicitamente ritenuto che «nel diritto\nitaliano la posizione della parte lesa  che,  in  attesa  di  potersi\ncostituire parte civile, ha esercitato almeno uno di tali  diritti  e\nfacolta\u0027 nel procedimento penale, non differisca,  in  sostanza,  per\nquanto riguarda l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 6, da quella  della  parte\ncivile» (paragrafo 40 di detta sentenza;  paragrafi  22  e  23  della\nsentenza Petrella c/Italia). Inoltre, considerando che «l\u0027esito delle\nindagini preliminari sia determinante per  il  diritto  di  carattere\ncivile in causa», ha altresi\u0027 affermato che la  possibilita\u0027  per  la\nparte lesa di adire altre vie, idonee per  tutelare  la  sua  pretesa\ncivilistica, non incide  sull\u0027applicabilita\u0027  dell\u0027art.  6  CEDU,  in\nquanto lo Stato ha l\u0027obbligo di vigilare affinche\u0027 un  ricorso  volto\nalla tutela di un diritto di carattere  civile  goda  delle  garanzie\nfondamentali dell\u0027art. 6, «anche quando i ricorrenti,  in  base  alle\nnorme interne, potrebbero  o  avrebbero  potuto  benissimo  intentare\nun\u0027azione diversa» (paragrafo 42 della sentenza citata; paragrafi  52\ne 53 della sentenza c/Italia). Nel caso c/Italia, pertanto, la  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo ha concluso per la sussistenza  di  una\nviolazione del diritto della persona offesa alla  ragionevole  durata\ndel processo, ritenendo pienamente applicabile, in suo favore, l\u0027art.\n6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei  diritti  dell\u0027uomo,  e\nquindi riconoscendole il diritto ad un  giusto  processo,  nonostante\nessa non si fosse costituita  parte  civile,  essendo  stata  la  sua\ndenuncia archiviata per la prescrizione  del  reato,  sopravvenuta  a\ncausa  dell\u0027ingiustificato  protrarsi  della  fase   delle   indagini\npreliminari  nonostante  le  sollecitazioni  inviate   per   la   sua\ndefinizione. \n    3.3. Alla luce della giurisprudenza convenzionale,  pertanto,  la\nmancata  previsione  della  legittimazione  della  persona  offesa  a\nproporre ricusazione si traduce in una violazione del suo diritto  ad\nun giusto processo, previsto  dall\u0027art.  6,  paragrafo  1,  CEDU:  la\npersona  offesa   che   ha   esercitato   un   diritto   attribuitole\ndall\u0027ordinamento,  quale  quello  di  opporsi   alla   richiesta   di\narchiviazione, agendo ai fine di tutelare un proprio diritto  civile,\nsul quale l\u0027esito delle indagini preliminari e\u0027 determinante, riveste\nuna posizione analoga a quella della parte civile  sotto  il  profilo\ndel diritto alle garanzie  dei  «giusto  processo»,  quale  quella  a\nvedere la sua richiesta esaminata da un giudice terzo  e  imparziale,\nessendo altresi\u0027 irrilevante il fatto che essa possa adire il giudice\ncivile per far valere la sua pretesa  risarcitoria.  L\u0027impossibilita\u0027\ndi far valutare l\u0027imparzialita\u0027 del giudice, della quale ha motivo di\ndubitare, costituisce una irragionevole e ingiustificata  limitazione\ndi tale diritto, dai momento che ne impedisce la tutela. \n    La carenza di legittimazione  della  persona  offesa  a  proporre\nistanza  di  ricusazione,  derivante  dall\u0027art.  37  del  codice   di\nprocedura penale,  secondo  l\u0027interpretazione  fornita  dal  «diritto\nvivente», come esposto al superiore paragrafo 2.1., comporta pertanto\nla violazione  anche  dell\u0027art.  117,  comma  1  della  Costituzione,\nrisultando non rispettato il principio dell\u0027esercizio della  potesta\u0027\nlegislativa  nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento\ncomunitario. \n    4. La questione posta, che  riguarda  l\u0027art.  37  del  codice  di\nprocedura penale ed i connessi articoli  38  e  409,  commi  secondo,\nterzo, quarto e quinto codice di procedura penale , appare, pertanto,\nrilevante per  la  definizione  della  dichiarazione  di  ricusazione\npresentata dalle persone offese ricorrenti nel corso della  procedura\ndi opposizione alla richiesta di archiviazione, e non  manifestamente\ninfondata, avuto riguardo ai  principi  costituzionali  di  cui  agli\narticoli  111,  comma  2  della  Costituzione,  117,  comma  1  della\nCostituzione e  6,  paragrafo  1,  Convenzione  europea  dei  diritti\ndell\u0027uomo. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 37,  38  e  409,  secondo,\nterzo, quarto e quinto comma del  procedura  penale,  in  riferimento\nagli articoli 111 e 117 della Costituzione e all\u0027art. 6  CEDU,  nella\nparte in cui non prevedono che la  persona  offesa  che  ha  proposto\nl\u0027opposizione alla  richiesta  di  archiviazione  sia  legittimata  a\nricusare  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  in   relazione\nall\u0027udienza fissata ai sensi dell\u0027art. 409, secondo comma del  codice\ndi procedura penale; \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alta   Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio in corso; \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte  di\ncassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata\nai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n \n        Cosi\u0027 deciso il 2 ottobre 2025 \n \n                        Il Presidente: Rocchi \n \n \n                                       Il consigliere estensore: Masi","elencoNorme":[{"id":"63911","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"37","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63912","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63913","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"409","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63914","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"409","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63915","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"409","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63916","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"409","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80282","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80283","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80284","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"par. 1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55125","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Liperoti Simona, Noemi Chimirri, Domenico Chimirri","data_costit_part":"28/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55130","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Chimirri Denise","data_costit_part":"30/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55143","num_progressivo":"","nominativo_parte":"D\u0027ADDARIO PATRIZIA","data_costit_part":"07/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]