HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/187
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.416752
    "namelookup_time" => 0.000428
    "connect_time" => 0.032511
    "pretransfer_time" => 0.072365
    "size_download" => 56428.0
    "speed_download" => 135644.0
    "starttransfer_time" => 0.072391
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 44830
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 72297
    "connect_time_us" => 32511
    "namelookup_time_us" => 428
    "pretransfer_time_us" => 72365
    "starttransfer_time_us" => 72391
    "total_time_us" => 416752
    "start_time" => 1765356707.9519
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/187"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x16fac90)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/187 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Dec 2025 08:51:47 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Dec 2025 08:51:47 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"187","numero_parte":"1","autorita":"Corte suprema di cassazione","localita_autorita":"","data_deposito":"15/07/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"08/10/2025","numero_gazzetta":"41","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"25 febbraio 2026","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"LUCIANI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003ePrevidenza – Prestazioni ai superstiti – Pensione di reversibilità al coniuge – Esclusione dell’estensione della prestazione in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dell’altro componente della coppia omosessuale, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero – Lesione dei diritti inviolabili della persona all’interno delle formazioni sociali\u0026nbsp;– Violazione del principio solidaristico – Lesione della garanzia previdenziale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale","prima_controparte":"L.D. M.","altre_parti":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, Marchini (in Proprio E Quale Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore Stefano Carlo Marchini Cigognini) Luigi Davide","testo_atto":"N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2025\n\r\nOrdinanza  del  15  luglio  2025  della  Corte  di   cassazione   nel\nprocedimento civile promosso dall\u0027INPS  -  Istituto  nazionale  della\nprevidenza sociale contro L.D. M. in  proprio  e  nella  qualita\u0027  di\ngenitore esercente la responsabilita\u0027  genitoriale  sul  minore  S.C.\nM.C., eredi di D. C.. \n \nPrevidenza - Prestazioni ai superstiti - Pensione  di  reversibilita\u0027\n  al coniuge - Esclusione dell\u0027estensione della prestazione in favore\n  del partner superstite, in  caso  di  decesso,  verificatosi  prima\n  dell\u0027entrata in vigore della  legge  n.  76  del  2016,  dell\u0027altro\n  componente  della   coppia   omosessuale,   nonostante   l\u0027avvenuta\n  formalizzazione del vincolo all\u0027estero. \n- Regio decreto-legge 14 aprile 1939,  n.  636  (Modificazioni  delle\n  disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per  l\u0027invalidita\u0027  e\n  la  vecchiaia,  per  la  tubercolosi  e   per   la   disoccupazione\n  involontaria, e sostituzione dell\u0027assicurazione per  la  maternita\u0027\n  con l\u0027assicurazione obbligatoria per la nuzialita\u0027 e la natalita\u0027),\n  convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n.  1272,\n  art. 13. \n\n\r\n(GU n. 41 del 08-10-2025)\n\r\n \n                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n                        Sezioni unite civili \n \n    Composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati \n      Pasquale D\u0027Ascola - Presidente aggiunto \n      Raffaele Gaetano Frasca - Presidente di sezione \n      Massimo Ferro - Presidente di sezione \n      Francesco Terrusi - Presidente di sezione \n      Margherita Maria Leone - Consigliere \n      Annalisa Di Paolantonio - Rel. consigliere \n      Rossana Mancino - Consigliere \n      Roberta Crucitti - Consigliere \n      Enzo Vincenti - Consigliere \n    Ordinanza  interlocutoria  sul  ricorso  iscritto  al   n.   r.g.\n10610/2021 proposto da: \n      INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in  persona\ndel legale rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliato  in\nRoma, Via Cesare  Beccaria  29,  presso  gli  Uffici  dell\u0027Avvocatura\ncentrale  dell\u0027Istituto,  rappresentato  e  difeso   dagli   avvocati\nGiuseppina Giannico, Sergio Preden ed Antonella Patteri; \n- ricorrente - \n    contro \n      M          L          D          , in proprio e nella  qualita\u0027\ndi genitore  esercente  la  responsabilita\u0027  genitoriale  sul  minore\nM          C          S          C          , entrambi nella qualita\u0027\ndi  eredi  di  C           D           ,   rappresentati   e   difesi\ndall\u0027avvocato Alexander Schuster; \n- controricorrenti e ricorrenti incidentali - \n      avverso la  sentenza  n.  803/2020  della  Corte  d\u0027appello  di\nMilano, depositata il 9 febbraio 2021. \n    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del\n15 aprile 2025 dal Consigliere Annalisa Di Paolantonio; \n    udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore\ngenerale Stefano Visona\u0027, che  ha  concluso  per  l\u0027accoglimento  del\nricorso principale e rigetto del ricorso incidentale; \n    uditi gli avvocati Antonella Patteri ed Alexander Schuster. \n \n                           Fatti di causa \n \n    1.  La  Corte  d\u0027appello  di  Milano  ha   accolto   parzialmente\nl\u0027impugnazione proposta da  L           D           M           ,  in\nproprio e quale esercente la potesta\u0027 sul  figlio  minore  S         \nC           M           C            ,   e,   in   parziale   riforma\ndell\u0027ordinanza con la quale il  Tribunale  della  stessa  sede  aveva\ndefinito il giudizio instaurato ai sensi  dell\u0027art.  28  del  decreto\nlegislativo 1° settembre 2011  n.  150  e  dell\u0027art.  4  del  decreto\nlegislativo 9 luglio 2003 n. 216, ha  dichiarato  «il  diritto  degli\nappellanti alla pensione indiretta in quanto superstiti di D         \nC          » ed ha condannato l\u0027Istituto nazionale  della  previdenza\nsociale (INPS) al pagamento dei ratei maturati con decorrenza dal  1°\nnovembre 2015, maggiorati degli interessi. \n    2. In premessa la Corte ha richiamato le  circostanze  di  fatto,\nnon controverse tra le parti, costituenti gli antecedenti storici del\ngiudizio e ha evidenziato  che  L           M           e  D         \nC          , legati da stabile convivenza, avevano avuto negli  Stati\nUniti un figlio, nato il           con fecondazione assistita,  e  la\nnascita  era  stata  registrata  in   Italia   il             ,   con\nattribuzione della paternita\u0027 al solo M          . \n    La coppia aveva contratto matrimonio a New  York  il            e\nl\u0027atto era stato trascritto in Italia come unione civile il          \n, quando gia\u0027 si era verificata la morte del C           ,  risalente\nall\u0027          . \n    Successivamente al decesso erano stati trascritti, l\u0027           ,\nanche la sentenza statunitense del           , che aveva accertato la\npaternita\u0027 in capo  a  D           C           ,  nonche\u0027  l\u0027atto  di\nnascita di S          C           M           C           ,  che  era\nstato aggiornato e che teneva conto del  riconoscimento  ottenuto  in\nsede giudiziale. \n    Il 26 luglio 2017 L          M          aveva presentato all\u0027INPS\ndomanda di attribuzione della pensione ai  superstiti,  in  relazione\nalla  quale  l\u0027istituto  previdenziale  non  aveva   adottato   alcun\nprovvedimento, nemmeno a seguito del ricorso al Comitato provinciale. \n    Il M          aveva, quindi, agito in giudizio asserendo  che  il\ndiniego della prestazione previdenziale integrava una discriminazione\ndiretta o per  associazione  per  motivo  di  genere  e  orientamento\nsessuale e aveva domandato, in  via  principale,  la  disapplicazione\ndella normativa italiana, vigente ratione temporis,  nella  parte  in\ncui esclude, in caso di decesso di assicurato INPS, il  diritto  alla\npensione indiretta del superstite dello stesso genere  e  del  figlio\nminore di coppia  omogenitoriale.  Aveva  altresi\u0027  proposto  domanda\nautonoma di accertamento del diritto alla prestazione previdenziale e\nchiesto la condanna, in ogni caso, al pagamento dei ratei maturati. \n    3. Il Tribunale aveva escluso il  carattere  discriminatorio  del\ndiniego, perche\u0027 motivato non da  ragioni  di  sesso  o  orientamento\nsessuale, bensi\u0027 dalla insussistenza,  al  momento  del  decesso  del\nC          dei requisiti richiesti dalla legge, posto  che  a  quella\ndata,  da  un  lato,  l\u0027ordinamento   italiano   non   aveva   ancora\nriconosciuto le unioni civili, dall\u0027altro non risultava accertata  la\npaternita\u0027 del de cuius. Aveva poi ritenuto inammissibile la  domanda\nsubordinata di accertamento del diritto, in  quanto  non  compatibile\ncon lo speciale rito disciplinato dal citato art. 28. \n    4. La Corte territoriale,  andando  di  contrario  avviso  quanto\nall\u0027ammissibilita\u0027 della  domanda  subordinata,  l\u0027ha  esaminata  con\npriorita\u0027 e ne ha affermato la fondatezza, rilevando in premessa  che\noccorreva  fornire  della  normativa  nazionale   «un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente  e  convenzionalmente  orientata».  Ha  richiamato\ngiurisprudenza del Giudice delle leggi e di  questa  Corte  e,  sulla\nbase del principio  secondo  cui,  ove  vengano  in  rilievo  diritti\nfondamentali, alla coppia omosessuale deve  essere  riconosciuto  dal\ngiudice  comune,  non  soltanto  dalla   Corte   costituzionale,   un\ntrattamento omogeneo a quello  assicurato  dalla  legge  alla  coppia\nconiugata, ha ritenuto di poter affermare il diritto  del  M         \nalla pensione di reversibilita\u0027, in  considerazione  della  natura  e\ndella ratio della prestazione previdenziale in  discussione,  nonche\u0027\ndella sussistenza di un\u0027incontestata stabile relazione affettiva  fra\nle parti antecedente al  decesso  del  C           ,  comprovata  dal\nmatrimonio risalente al           , seppure trascritto in Italia come\nunione civile solo successivamente all\u0027entrata in vigore della  legge\nn. 76 del 2016. \n    5. Quanto, poi, al diritto del minore il  giudice  d\u0027appello,  ha\npremesso che nella fattispecie lo status  genitoriale  di  D         \nC          era stato accertato dal giudice statunitense, sicche\u0027  era\nimpedito a quello italiano di procedere ad una  diversa  valutazione.\nHa rilevato che nel nostro ordinamento non e\u0027 piu\u0027 configurabile  una\ndistinzione sul piano dei diritti fra le diverse forme di  filiazione\ne che occorre assicurare il «superiore  e  preminente  interesse  del\nminore»,   che   sarebbe   gravemente   pregiudicato   dal    mancato\nriconoscimento del rapporto di  filiazione,  pacificamente  esistente\nper   l\u0027ordinamento   statunitense,   perche\u0027   cio\u0027   determinerebbe\nun\u0027incertezza   giuridica   ovvero    una    «situazione    giuridica\nclaudicante»,  tale  da  influire  negativamente  sulla   definizione\ndell\u0027identita\u0027 personale del minore. \n    6. Sulla base delle considerazioni sopra  riassunte,  accolta  la\ndomanda  di  accertamento  del  diritto,  la  Corte  territoriale  ha\nritenuto  di  potere  assorbire  ogni  altra  questione  e   non   ha\npronunciato sulla natura discriminatoria o meno della condotta tenuta\ndall\u0027Istituto. \n    7. Per la Cassazione della sentenza l\u0027INPS  ha  proposto  ricorso\nprincipale affidato a due motivi di censura, ai quali  ha  replicato,\ncon controricorso, L          D          M          ,  in  proprio  e\nnella qualita\u0027, che ha anche spiegato ricorso incidentale, articolato\nin tre censure. \n    8. Con ordinanza interlocutoria n.  22992  del  21  agosto  2024,\npronunciata all\u0027esito dell\u0027udienza pubblica  celebrata  il  12  marzo\n2024, la Sezione quarta ha rimesso gli atti al Primo  Presidente  per\nl\u0027eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite,  in  ragione\ndella complessita\u0027  e  della  rilevanza  delle  questioni  dibattute,\nsuscettibili di riproporsi in una  pluralita\u0027  di  controversie,  che\ninvestono la disciplina intertemporale dettata dalla legge n. 76  del\n2016, la tutela dei figli nati da maternita\u0027 surrogata e  «la  stessa\nlatitudine della tutela antidiscriminatoria nelle sue  interrelazioni\ncon l\u0027attuazione della legge». \n    9. Il Primo Presidente ha  disposto  l\u0027assegnazione  del  ricorso\nalle Sezioni Unite ed in prossimita\u0027 dell\u0027udienza pubblica  l\u0027Ufficio\ndella   Procura   Generale   ha   depositato   conclusioni   scritte,\nulteriormente illustrate nel corso della discussione orale, chiedendo\nl\u0027accoglimento  del  ricorso  principale  ed  il  rigetto  di  quello\nincidentale. \n    10. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 372 codice\ndi procedura civile \n \n                       Ragioni della decisione \n \n    1. Con il primo motivo l\u0027Inps denuncia ex art. 360 n. 3 codice di\nprocedura civile la violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 13  del\nr.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, dell\u0027art. 1, comma 20, della  legge  20\nmaggio 2016 n. 76 e dell\u0027art. 11 delle disposizioni  sulla  legge  in\ngenerale e addebita alla  Corte  territoriale  di  avere  fondato  la\ndecisione su una lettura parziale della giurisprudenza costituzionale\nrichiamata  e  senza  specificare  di  quali   norme   si   imponesse\nl\u0027interpretazione orientata al rispetto della  Carta  fondamentale  e\ndel diritto unionale. \n    Rileva  che  la  sentenza   n.   138   del   2010   della   Corte\ncostituzionale,  richiamata  nella  pronuncia  impugnata,  e\u0027  chiara\nnell\u0027affermare che il riconoscimento  giuridico  dei  diritti  e  dei\ndoveri derivanti dall\u0027unione omosessuale deve  avvenire  «nei  tempi,\nnei  modi  e  nei  limiti  stabiliti  dalla  legge»,   nella   specie\nintervenuta estendendo, ma solo  a  partire  dall\u0027entrata  in  vigore\ndella legge n. 76 del 2016, l\u0027applicazione,  ad  ognuna  delle  parti\ndell\u0027unione  civile,  delle  disposizioni  che  si   riferiscono   al\nmatrimonio o che contengono le  parole  coniuge,  coniugi  o  termini\nequivalenti (art. 1, comma  20).  L\u0027istituto  previdenziale  ha  dato\npronta attuazione alla nuova normativa, riconoscendo  il  trattamento\ndi reversibilita\u0027 in favore del componente dell\u0027unione civile,  ma  a\ncondizione che l\u0027evento tutelato si fosse verificato  successivamente\nall\u0027entrata in vigore della nuova normativa. Aggiunge  che  la  Corte\nterritoriale ha, invece, finito  per  applicare  retroattivamente  la\ndisciplina   sopravvenuta,   in   violazione   del    principio    di\nirretroattivita\u0027 che, ai sensi dell\u0027art. 11 delle preleggi, regola la\nsuccessione delle  leggi  nel  tempo,  principio  al  quale  solo  il\nlegislatore puo\u0027 espressamente derogare. Evidenzia, ancora,  che,  in\nragione di detta irretroattivita\u0027, nessun rilievo poteva essere  dato\nal matrimonio contratto negli Stati Uniti il           ,  atteso  che\nquell\u0027unione, seppure accertata in altro ordinamento, era inidonea  a\nprodurre effetti giuridici in quello  italiano  sino  all\u0027entrata  in\nvigore della nuova normativa. \n    2.  La  seconda  critica  del  ricorso   principale,   egualmente\nricondotta al vizio di cui all\u0027art. 360  n.  3  codice  di  procedura\ncivile, censura il capo della sentenza che ha riconosciuto il diritto\nalla pensione di reversibilita\u0027 di S           C           M         \nC          in asserita violazione dell\u0027art. 13 del r.d.l.  14  aprile\n1939 n. 636 e dell\u0027art. 12, comma 6, della  legge  n.  40  del  2004.\nL\u0027Istituto premette che il minore e\u0027 pacificamente nato a seguito  di\nfecondazione assistita  con  l\u0027intervento  di  maternita\u0027  surrogata,\nperche\u0027 la gestazione e\u0027 stata portata avanti da donna estranea  alla\ncoppia formata dal padre naturale e da quello intenzionale D         \nC          . Critica la sentenza impugnata perche\u0027 in  contrasto  con\nla pronuncia n. 33 del 2021 della Corte  costituzionale,  chiamata  a\npronunciare sulla legittimita\u0027  costituzionale  del  diritto  vivente\nespresso dalla pronuncia di queste Sezioni Unite n.  12193  del  2019\nsecondo cui non puo\u0027  essere  riconosciuto  e  dichiarato  esecutivo,\nperche\u0027  in  contrasto  con  l\u0027ordine  pubblico,   il   provvedimento\ngiudiziario straniero relativo all\u0027inserimento in un  atto  di  stato\ncivile di minore procreato con  le  modalita\u0027  della  gestazione  per\naltri. Rileva che la Consulta nell\u0027occasione ha ribadito un principio\ngia\u0027 espresso nella sentenza n. 272 del 2017 ed ha affermato  che  la\npratica della maternita\u0027 surrogata offende in modo  intollerabile  la\ndignita\u0027 della donna e mina nel profondo le relazioni umane. Aggiunge\nche  l\u0027esigenza  di  tutelare  l\u0027interesse  del  minore  deve  essere\nbilanciata con quella di disincentivare il  ricorso  alla  gestazione\nper altri e  questo  bilanciamento  puo\u0027  essere  compiuto  solo  dal\nlegislatore. Finche\u0027 questo  intervento  non  venga  attuato  non  e\u0027\nconsentito, sulla base dell\u0027attuale quadro normativo, riconoscere  il\ndiritto alla pensione di reversibilita\u0027 del minore nato da maternita\u0027\nsurrogata. \n    3. Il ricorso incidentale, con il primo motivo formulato ai sensi\ndell\u0027art. 360 n. 4 codice di procedura civile, denuncia la violazione\ndell\u0027art. 112 codice di procedura civile e la nullita\u0027 della sentenza\nper omessa pronuncia e rileva che ha errato la Corte territoriale nel\nritenere che  il  riconoscimento  del  diritto  alla  prestazione  di\nreversibilita\u0027 consentisse di non esaminare la domanda, formulata  in\nvia   principale   e   autonoma,   di   accertamento   della   natura\ndiscriminatoria del  diniego  opposto  dall\u0027Istituto.  Evidenzia  che\nl\u0027azione discriminatoria ha causa petendi e petitum diversi da quella\ncon la quale si fa valere il solo diritto negato e assicura anche una\ndiversa tutela, specie in contesti nei quali al  danno  economico  si\nassocia un pregiudizio di carattere non  patrimoniale.  Aggiunge  che\nl\u0027accertamento della discriminazione subita era  stato  domandato  in\nvia principale, perche\u0027 «di maggior  valore»,  che  la  stessa  Corte\nterritoriale aveva valorizzato nell\u0027affermare che  il  rito  speciale\npotesse attrarre anche la domanda subordinata, sicche\u0027 la prima e non\nl\u0027altra doveva essere esaminata con priorita\u0027 per  non  incorrere  in\ncontraddizione. Rileva, ancora, che  la  natura  discriminatoria  era\nstata  ampiamente  illustrata  con   il   richiamo   alle   direttive\neurounitarie e alla normativa interna che le ha recepite e, pertanto,\nsu questa domanda il giudice d\u0027appello  avrebbe  dovuto  pronunciare,\nanche  una  volta   riconosciuto   il   diritto,   essendo   evidente\nl\u0027«apprezzabile e autonomo interesse morale della parte privata». \n    4. La seconda critica del ricorso incidentale  denuncia  ex  art.\n360 n. 3 codice di procedura civile la violazione dell\u0027art. 91 codice\ndi procedura civile per  avere  la  Corte  territoriale  erroneamente\ndisposto la  compensazione  delle  spese  di  entrambi  i  gradi  del\ngiudizio di merito in violazione della  regola  della  soccombenza  e\nvalorizzando la «particolarita\u0027 della questione»,  non  riconducibile\nalle ipotesi di carattere eccezionale  nelle  quali  l\u0027esercizio  del\npotere di compensazione e\u0027 stato consentito dal legislatore. \n    5. Il capo della sentenza impugnata relativo al regolamento delle\nspese e\u0027 censurato anche  con  il  terzo  motivo,  con  il  quale  e\u0027\neccepita la nullita\u0027 della sentenza per «mancanza della  motivazione,\nper motivazione apparente e contraddittoria, ai sensi  dell\u0027art.  132\nc.p.c.».   Il   ricorrente   incidentale   rileva   che   del   tutto\napoditticamente la Corte territoriale ha giustificato l\u0027esercizio del\npotere di compensazione richiamando la particolarita\u0027  e  la  novita\u0027\ndella questione senza  aggiungere  null\u0027altro  e  senza  indicare  le\nragioni  per  le  quali  la  controversia  dovesse  essere   ritenuta\n«particolare» e la questione giuridica  «nuova»,  pur  a  fronte  dei\nplurimi precedenti richiamati nella stessa sentenza impugnata. \n    6. Infine il ricorrente incidentale, sempre  con  riferimento  al\nregolamento  delle  spese  di  lite,  formula  richiesta  di   rinvio\npregiudiziale  alla  Corte  di  Giustizia  perche\u0027,   a   suo   dire,\ncontrasterebbe con il diritto dell\u0027Unione e con quello  convenzionale\n«una prassi nazionale che conduca alla ricorrente compensazione delle\nspese pur a fronte di soccombenza totale del soggetto discriminante»,\nvanificando le tutele riconosciute dalla direttiva 2000/78 nonche\u0027 il\ndiritto, affermato dagli articoli 6 e 13 CEDU, ad un processo  giusto\ned equo. \n    7. L\u0027ordinanza interlocutoria, riassunte le questioni  dibattute,\nquanto  a  quella  inerente  al  diritto  di  L            D         \nM          di percepire la pensione indiretta nella sua  qualita\u0027  di\npartner superstite di coppia omosessuale, osserva  che  l\u0027evento  dal\nquale deriva il diritto fatto valere in giudizio,  ossia  il  decesso\ndell\u0027assicurato  INPS,  si  e\u0027   verificato   in   data   antecedente\nall\u0027entrata in vigore della legge n. 76 del  2016  e  sottolinea  che\nsull\u0027irretroattivita\u0027 della nuova normativa le  Sezioni  semplici  di\nquesta Corte si sono gia\u0027 pronunciate, ritenendo che, in  difetto  di\nuna espressa previsione derogatoria  del  principio  generale,  debba\ntrovare  applicazione  l\u0027art.  11  delle  preleggi,  con  conseguente\nimpossibilita\u0027 di riconoscere il diritto alle situazioni  interamente\nsvoltesi  e  conclusesi  prima   dell\u0027intervento   legislativo   che,\nattraverso  la  generale  equiparazione  al   coniuge   della   parte\ndell\u0027unione civile, ha esteso a quest\u0027ultima le  garanzie  di  natura\nprevidenziale. \n    Richiama, in particolare, Cass., Sez. Lav., 14 settembre 2021  n.\n24694 e Cass., Sez. I, 14 marzo 2022 n.  8241  e  sottolinea  che  le\npronunce hanno escluso anche i denunciati profili  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale   e   di    incompatibilita\u0027    con    la    normativa\nantidiscriminatoria   dettata   dall\u0027Unione   europea,   richiamando:\nl\u0027ontologica diversita\u0027 fra matrimonio ed unione civile;  il  margine\ndi apprezzamento del quale, secondo la  stessa  giurisprudenza  delle\nAlte Corti europee,  gli  Stati  devono  poter  godere;  il  rilievo,\nvalorizzato dalla Corte costituzionale in relazione  alle  convivenze\nmore uxorio, secondo cui la pensione si ricollega geneticamente ad un\nprecedente rapporto giuridico formalizzato che per definizione  manca\nnella convivenza fondata unicamente sul legame affettivo di coppia. \n    La Sezione rimettente dai quei principi non prende  le  distanze,\nma evidenzia che gli stessi sono stati affermati in  fattispecie  non\nsovrapponibili a quella oggetto di  causa,  nella  quale,  a  seguito\ndella modifica normativa, e\u0027  stata  consentita,  sia  pure  dopo  il\ndecesso dell\u0027assicurato INPS, la trascrizione come unione civile  del\nmatrimonio contratto negli Stati Uniti d\u0027America gia\u0027 nell\u0027          \n, attestante l\u0027esistenza  di  un  vincolo  giuridico  fra  le  parti.\nAggiunge,   poi,    quanto    alla    rilevanza    della    normativa\nantidiscriminatoria, sulla quale fa  espressamente  leva  il  ricorso\nincidentale, che, anche alla luce di quanto recentemente affermato da\nCorte costituzionale n. 15 del 2024, «la ricostruzione della  portata\nprecettiva della normativa applicabile e la  disamina  della  valenza\ndiscriminatoria delle condotte rispettose delle prescrizioni di legge\nnon possono essere valutate  in  maniera  atomistica,  quali  fossero\naspetti  l\u0027uno  avulso   dall\u0027altro».   In   quest\u0027ottica   sottopone\nall\u0027attenzione delle  Sezioni  Unite  l\u0027argomento,  sviluppato  dalla\ndifesa del controricorrente, secondo cui ai  fini  della  valutazione\ndella comparabilita\u0027 delle situazioni in rilievo, occorre tener conto\ndella  circostanza  che,  diversamente  dalle  coppie   eterosessuali\nconviventi, quelle omosessuali fino all\u0027entrata in vigore della legge\nn. 76 del 2016 non avrebbero potuto formalizzare l\u0027unione  e  neppure\nottenere il riconoscimento di rapporti giuridici instaurati in  altri\nordinamenti. \n    7.1. Quanto, poi,  al  secondo  motivo  del  ricorso  principale,\nl\u0027ordinanza interlocutoria richiama in premessa i principi  affermati\nda Cass., Sez. Un. , 30  dicembre  2022  n.  38162,  secondo  cui  la\npratica della maternita\u0027 surrogata,  quali  che  siano  le  modalita\u0027\ndella condotta  e  gli  scopi  perseguiti,  e\u0027  contraria  all\u0027ordine\npubblico perche\u0027 offende in  modo  intollerabile  la  dignita\u0027  della\ndonna e mina nel profondo le relazioni umane, con la conseguenza  che\nnon sono trascrivibili ne\u0027 il provvedimento giudiziario straniero ne\u0027\nl\u0027originario atto di nascita che riconoscano lo stato  di  filiazione\nrispetto al genitore d\u0027intenzione, che insieme al padre biologico  ha\nvoluto la nascita del bambino ricorrendo alla surrogazione nel  Paese\nestero, sia pure in conformita\u0027 alla lex loci. \n    Evidenzia,  peraltro,  che  nella  fattispecie,  a  fronte  della\navvenuta trascrizione della sentenza straniera, la parte  privata  fa\nleva, oltre che sul principio  dell\u0027intangibilita\u0027  dell\u0027accertamento\ndello status filiationis e della piena opponibilita\u0027 di quello status\nall\u0027istituto previdenziale, sulla necessita\u0027 di tutelare la posizione\ndel minore che, in caso di decesso del genitore intenzionale, viene a\ntrovarsi in una condizione di particolare vulnerabilita\u0027. \n    Sottolinea  al  riguardo  che  i  trattamenti  di  reversibilita\u0027\nassolvono ad una funzione solidaristica, rispetto alla  quale  assume\nrilievo la comunione di vita e di affetti  che  si  instaura  con  il\ngenitore intenzionale e che sarebbe del tutto sacrificata nel caso in\ncui si attribuisse escluso rilievo alla illiceita\u0027 delle modalita\u0027 di\nprocreazione. \n    8.  L\u0027Ufficio  della  Procura  Generale,   nel   concludere   per\nl\u0027accoglimento di entrambi i motivi di  ricorso,  quanto  alla  prima\ndelle questioni sottoposte all\u0027esame delle Sezioni Unite, fa  proprio\nil percorso argomentativo seguito da  Cass.  n.  8241/2022,  cit.,  e\nrichiama in  premessa  il  principio  secondo  cui  il  diritto  alla\npensione di reversibilita\u0027 sorge in favore dei superstiti legittimati\nal  momento  del  decesso  dell\u0027assicurato,  sicche\u0027,  in   caso   di\nsuccessione di leggi nel tempo, occorre avere riguardo alla normativa\nvigente alla data dell\u0027evento protetto, non  essendo  consentita,  in\ndifetto  di  un\u0027espressa  previsione  in  tal  senso,  l\u0027applicazione\nretroattiva della disciplina sopravvenuta. \n    Evidenzia che la legge n. 76 del 2016, che ha  riconosciuto  alla\nparte superstite dell\u0027unione  civile  il  diritto  alla  pensione  di\nreversibilita\u0027, non contiene alcuna disposizione dalla quale si possa\ndesumere la volonta\u0027 del legislatore di estendere gli  effetti  della\nnuova normativa anche al periodo pregresso ed aggiunge che i principi\naffermati dalle  Sezioni  semplici  di  questa  Corte  non  subiscono\nderoghe nel caso in cui, come nella fattispecie,  il  matrimonio  sia\nstato contratto all\u0027estero,  perche\u0027  prima  dell\u0027entrata  in  vigore\ndella legge citata, quel vincolo non poteva  produrre  alcun  effetto\ngiuridico per il nostro ordinamento. \n    Richiama, poi, giurisprudenza della Corte di  Giustizia  e  della\nCorte EDU per sostenere che, quanto al diritto che viene in  rilievo,\ngli Stati godono di un certo margine di  apprezzamento  e,  pertanto,\nnon contrasta con l\u0027art. 8 CEDU  e  non  integra  discriminazione  di\ngenere  la  mancata  previsione  dell\u0027efficacia   retroattiva   della\nnormativa sopravvenuta. \n    Fa leva, infine, su quanto affermato da  Corte  costituzionale  3\nnovembre 2000 n. 461 e da Corte costituzionale 27 marzo 2009  n.  86,\nche  hanno  escluso  profili  di  irragionevolezza  della  disciplina\ndettata in tema di trattamenti di reversibilita\u0027, nella parte in  cui\nlimita i diritti al solo coniuge superstite e non li estende anche ai\nconviventi more uxorio, valorizzando l\u0027obiettiva  diversita\u0027  fra  la\nconvivenza  di  fatto  ed  il  matrimonio  ed  escludendo  l\u0027eccepita\nviolazione del principio di tutela delle formazioni sociali in cui si\nsviluppa la persona umana. \n    9.  Le  Sezioni  Unite  ritengono  che  sia   rilevante   e   non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo  applicabile\nalla fattispecie ratione temporis,  nella  parte  in  cui  limita  il\ndiritto alla pensione di reversibilita\u0027 al coniuge e non  lo  estende\nal superstite della coppia omoaffettiva che, al momento del  decesso,\naveva  formalizzato  all\u0027estero  l\u0027unione  e  si  era  trovata  nella\ngiuridica impossibilita\u0027 di ottenere in Italia il riconoscimento  del\nvincolo. \nSulla rilevanza della questione \n    9.1. Nello storico di lite sono stati  evidenziati  gli  elementi\nfattuali che caratterizzano la fattispecie oggetto di causa e che  la\nCorte territoriale ha ritenuto  di  potere  valorizzare,  richiamando\nCorte costituzionale 15 aprile 2010 n. 138 ed  il  principio  secondo\ncui la  necessita\u0027  di  garantire  un  trattamento  omogeneo  tra  la\ncondizione della coppia coniugata e quella della  coppia  omosessuale\npuo\u0027 essere assicurata anche dal giudice comune, in quanto tenuto  ad\nun\u0027interpretazione  delle  norme  in   senso   costituzionalmente   e\nconvenzionalmente orientato. \n    Il percorso argomentativo seguito dalla  sentenza  impugnata  non\npuo\u0027 essere  condiviso  perche\u0027,  lo  si  anticipa,  perviene  ad  un\nrisultato che eccede i  limiti  dell\u0027interpretazione  adeguatrice  la\nquale, in presenza di un univoco tenore della norma applicabile  alla\nfattispecie, deve  cedere  il  passo  al  sindacato  di  legittimita\u0027\ncostituzionale (Corte Cost. 26 novembre 2020 n. 253). \n    L\u0027istituto  della   pensione   di   reversibilita\u0027   e\u0027   tuttora\ndisciplinato dalla sua legge istitutiva, ossia dal richiamato  r.d.l.\nn. 636/1939, che, all\u0027art. 13, nel prevedere che Nel  caso  di  morte\ndel  pensionato  o  dell\u0027assicurato,  sempreche\u0027   per   quest\u0027ultimo\nsussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione  e\ndi contribuzione di cui all\u0027art. 9, n. 2, lettere a) , e b) ,  spetta\nuna pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al  momento  della\nmorte del pensionato o dell\u0027assicurato, non abbiano  superato  l\u0027eta\u0027\ndi 18 anni e ai figli  di  qualunque  eta\u0027  riconosciuti  inabili  al\nlavoro e a carico del genitore al  momento  del  decesso  di  questi,\nriconosce il diritto in favore del \"coniuge\", e, quindi, valorizza il\nrapporto  coniugale  che,  come  evidenziato   dalla   giurisprudenza\ncostituzionale e di  queste  Sezioni  Unite  (cfr.  per  tutte  Corte\ncostituzionale 22 aprile 2024 n. 66 e Cass. S.U. 27 dicembre 2023  n.\n35969), non puo\u0027 essere  pienamente  assimilato  alla  situazione  di\nconvivenza, seppure stabile, e presenta elementi di  diversificazione\nanche rispetto al vincolo che ha fonte nell\u0027unione civile. \n    Cio\u0027 comporta che, in  presenza  di  una  norma  che  fa  univoco\nriferimento al coniuge, non  e\u0027  consentito  all\u0027interprete  fornirne\nun\u0027esegesi  che  ne  estenda  l\u0027ambito  di  applicazione   anche   al\nconvivente more uxorio o al soggetto che risulti parte di un rapporto\ndiverso da quello di coniugio. \n    9.2. E\u0027 solo con la legge 20 maggio 2016 n. 76  (Regolamentazione\ndelle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della\nconvivenza) che il legislatore ha consentito il riconoscimento  della\npensione di reversibilita\u0027 anche a favore del superstite  dell\u0027unione\ncivile, dettando la disposizione, di  carattere  generale,  contenuta\nnell\u0027art. 1, comma 20, secondo cui, ferme le eccezioni previste dalla\nlegge medesima, « Al solo fine  di  assicurare  l\u0027effettivita\u0027  della\ntutela dei diritti e il pieno adempimento  degli  obblighi  derivanti\ndall\u0027unione civile tra persone dello stesso  sesso,  le  disposizioni\nche si riferiscono al matrimonio  e  le  disposizioni  contenenti  le\nparole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono\nnelle leggi, negli  atti  aventi  forza  di  legge,  nei  regolamenti\nnonche\u0027 negli atti amministrativi  e  nei  contratti  collettivi,  si\napplicano anche ad ognuna delle parti dell\u0027unione civile tra  persone\ndello stesso sesso.». \n    E\u0027 stato evidenziato (Corte Cost. n. 66/2024  cit.)  che  con  la\nlegge in parola il legislatore, nel riconoscere l\u0027unione  civile  fra\npersone dello stesso sesso, ha  raccolto  le  plurime  sollecitazioni\nprovenienti dal Parlamento europeo (risoluzioni 8 febbraio  1994,  16\nmarzo 2000, 4 settembre 2003)  e  dalla  giurisprudenza  della  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo (sentenza 21  luglio  2015,  Oliari  ed\naltri contro Italia) che, pur escludendo  l\u0027obbligo  dello  Stato  di\nconcedere alla coppia omosessuale l\u0027accesso  al  matrimonio,  avevano\nrimarcato la necessita\u0027 di adottare un  modello  di  regolamentazione\nidoneo a tutelare anche le unioni omoaffettive. \n    Analoga sollecitazione fondata sul diritto  nazionale  era  stata\nrivolta al legislatore dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.\n138 del 15 aprile 2010 e 170 dell\u002711 giugno  2014,  che,  dopo  avere\nritenuto  non  riconducibile  l\u0027unione  omosessuale   all\u0027ambito   di\napplicazione dell\u0027art. 29 Cost.,  in  ragione  della  sua  ontologica\ndiversita\u0027 rispetto al matrimonio, avevano evidenziato che la  stessa\nappartiene al piu\u0027 vasto genus delle  formazioni  sociali,  idoneo  a\nricomprendere ogni forma di comunita\u0027, piu\u0027 o meno  complessa,  nella\nquale la persona svolge la vita di relazione, e ne avevano tratto  la\nnecessita\u0027 di tutelare il diritto fondamentale  delle  persone  dello\nstesso  sesso  di  vivere  liberamente  una  condizione  di   coppia,\ngiuridicamente regolata, con conseguente riconoscimento di diritti  e\ndi doveri derivanti dalla stessa. \n    9.3. A distanza di anni dalle prime  pronunce  sopra  citate,  e\u0027\ndunque  intervenuta  la  regolamentazione  delle  unioni  civili   e,\nsuccessivamente, con il decreto legislativo n. 7 del 19 gennaio 2017,\nemanato in forza della delega conferita dall\u0027art. 1, comma 28,  della\ncitata legge n. 76/2016, e\u0027 stato  anche  inserito  nel  testo  della\nlegge  21  maggio  1995  n.  218   l\u0027art.   32-bis   che   riconosce,\nnell\u0027ordinamento  interno,  al  matrimonio  contratto  all\u0027estero  da\ncittadini  italiani  con  persona  dello  stesso  sesso  gli  effetti\ndell\u0027unione civile. \n    Detti effetti, peraltro, in assenza di una disciplina transitoria\nche si esprima  nel  senso  della  retroattivita\u0027,  non  possono  che\noperare  per  il  futuro,  ossia  in  relazione  a  situazioni  sorte\nsuccessivamente all\u0027entrata in vigore della nuova normativa,  e  cio\u0027\nper il principio generale di irretroattivita\u0027, alla stregua del quale\nla nuova norma non puo\u0027  essere  applicata,  oltre  che  ai  rapporti\ngiuridici esauritisi prima della sua  entrata  in  vigore,  a  quelli\nsorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo,  si  disconoscano\ngli  effetti  gia\u0027  verificatisi  del  fatto  passato  o  si   voglia\nattribuire allo  stesso  una  capacita\u0027  produttiva  di  diritti  non\nconsentita dalla disciplina vigente ratione temporis. \n    In tal senso queste Sezioni Unite si  sono  gia\u0027  espresse  nella\nmotivazione della sentenza n. 35969  del  27  dicembre  2023  che  ha\nattribuito rilevanza ex art. 5, comma 6, della legge n. 898 del  1970\n(richiamato dall\u0027art. 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016)  anche\nalla convivenza di  fatto  che  abbia  preceduto  la  formalizzazione\ndell\u0027unione. Invero la pronuncia ha escluso la  retroattivita\u0027  della\nlegge n. 76/2016 e  all\u0027enunciazione  del  principio  di  diritto  e\u0027\npervenuta sulla  base  dell\u0027orientamento  secondo  cui  la  normativa\nsopravvenuta puo\u0027 essere applicata ex  nunc  ad  un  fatto  pregresso\nqualora vengano in  discussione  gli  effetti  dello  stesso  che  si\nprotraggono nel tempo. In tal  caso,  infatti,  l\u0027applicazione  della\nnuova disciplina, solo apparentemente  retroattiva,  non  incide  sul\nfatto  produttore  del  diritto,  come  accade   qualora   «risultano\nintrodotti,  ovvero  siano  soppressi   o   limitati,   dalla   legge\nsopravvenuta presupposti, condizioni o facolta\u0027 per il riconoscimento\ndel diritto od obblighi inerenti al fatto generatore» (Cass. S.U.  25\nmaggio 1991 n. 5939), bensi\u0027 sugli effetti giuridici del  fatto,  che\npossono essere diversamente modulati nel tempo e che, in quanto tali,\nnon si sottraggono all\u0027applicazione della normativa sopravvenuta. \n    Si tratta di un orientamento che non si presta ad  essere  esteso\nnella fattispecie, nella quale  viene  in  rilievo  il  diritto  alla\npensione di reversibilita\u0027 che, per costante giurisprudenza di questa\nCorte (cfr. fra le tante Cass. 3 settembre 2015 n.  17514,  Cass.  23\nnovembre 2015 n. 23841 e Cass. S.U.  n.  5939/1991  cit.),  sorge  al\nmomento del decesso dell\u0027assicurato,  che  ne  costituisce  il  fatto\ngeneratore, con la conseguenza che la spettanza o meno  dello  stesso\nva verificata  sulla  base  della  normativa  vigente  alla  data  di\nquell\u0027evento. \n    Non  puo\u0027,  quindi,  trovare  applicazione  il  citato  comma  20\ndell\u0027art. 1, che ha esteso alla parte dell\u0027unione civile i diritti in\nprecedenza  riservati  al  coniuge,  sicche\u0027  sotto  questo   profilo\nmeritano condivisione le conclusioni alle quali questa Corte e\u0027  gia\u0027\npervenuta con le pronunce  richiamate  dall\u0027ordinanza  interlocutoria\nche, appunto, hanno individuato unicamente nell\u0027art. 13 del r.d.l. 14\naprile 1939 n. 636 la  disciplina  applicabile  e,  conseguentemente,\nescluso  che  la  disposizione,  per  come  formulata,  possa  essere\ninterpretata  estendendone  l\u0027ambito   di   operativita\u0027   anche   al\nsuperstite della coppia omosessuale. \n    9.4. Ne\u0027 si puo\u0027 pervenire, come sostiene il controricorrente, al\nriconoscimento del diritto qui in discussione esercitando  il  potere\ndi disapplicazione della normativa interna, al fine di  garantire  la\nprimazia  del  diritto  dell\u0027Unione  ad  efficacia  diretta,  e,   in\nparticolare, della direttiva 2000/78/CE  concernente  la  parita\u0027  di\ntrattamento in materia di occupazione  e  di  condizioni  di  lavoro,\nnella parte in cui fa divieto di trattamenti  discriminatori  fondati\nsull\u0027orientamento sessuale. \n    L\u0027interpretazione del Trattato e delle direttive eurounitarie  e\u0027\nriservata alla Corte di Giustizia alla quale spetta «  nell\u0027esercizio\ndi tale competenza, precisare la portata del  principio  del  primato\ndel diritto dell\u0027Unione alla luce delle  disposizioni  pertinenti  di\ntale   diritto,   cosicche\u0027   tale   portata   non   puo\u0027   dipendere\ndall\u0027interpretazione  di  disposizioni  del  diritto  nazionale   ne\u0027\ndall\u0027interpretazione di disposizioni del diritto dell\u0027Unione  seguita\nda un giudice nazionale che non corrisponda a quella della Corte... »\n(Corte di Giustizia, Grande Sezione, 22 febbraio  2022  in  causa  C-\n430/21). \n    Sulla questione che viene in rilievo la Corte ha gia\u0027 pronunciato\ned ha precisato che, come reso  evidente  dal  22°  considerando,  la\ndirettiva, pur mirando a stabilire un quadro generale  per  la  lotta\nalle  discriminazioni   e,   in   particolare,   a   quelle   fondate\nsull\u0027orientamento  sessuale,  lascia  impregiudicata  la   competenza\nesclusiva delle legislazioni nazionali in materia di stato  civile  e\ndi prestazioni che ne derivano, sicche\u0027 ne ha tratto  la  conseguenza\nche «Gli Stati membri sono dunque  liberi  di  prevedere  o  meno  il\nmatrimonio per persone del medesimo sesso o una forma alternativa  di\nriconoscimento legale della loro relazione,  nonche\u0027,  eventualmente,\ndi prevedere la data dalla quale decorreranno gli effetti di un  tale\nmatrimonio o di una tale forma alternativa» (Corte  di  Giustizia  24\nnovembre 2016, in causa C- 443/15, punto 59). \n    Ha  ulteriormente  affermato  che  «la  direttiva   2000/78   non\nobbligava l\u0027Irlanda ne\u0027 a prevedere anteriormente al 1° gennaio  2011\nil matrimonio o una forma di unione civile per le coppie omosessuali,\nne\u0027  a  riconoscere  effetti  retroattivi  alla  legge  sulle  unioni\ncivili...  ne\u0027,  ancora,  per  quanto   riguarda   la   pensione   di\nreversibilita\u0027... a prevedere misure transitorie per le coppie  dello\nstesso sesso...» (punto 60). \n    Il   principio   di   non   discriminazione,    secondo    questa\ninterpretazione che valorizza i rispettivi ambiti di competenza delle\nlegislazioni nazionali e del  diritto  dell\u0027Unione,  opera  solo  nel\nmomento in cui la competenza nazionale e\u0027 esercitata ed  osta  ad  un\nnormativa  interna  che,  nell\u0027esercizio  della  stessa,   ponga   in\ndiscussione il richiamato principio  operando  una  diversificazione,\nquanto  al  diritto  di  percepire  una  prestazione  ai  superstiti,\nequivalente a quella  concessa  al  coniuge,  pur  a  fronte  di  una\nnormativa sullo stato civile prevedente per le persone  dello  stesso\nsesso un regime giuridico analogo a quello previsto per il matrimonio\n(Corte di Giustizia 1° aprile 2008, in causa C-  267/06  e  Corte  di\nGiustizia 10 maggio 2011, in causa C-  147/08,  entrambe  relative  a\nfattispecie  nelle  quali  veniva  in  discussione   il   trattamento\nprevidenziale riservato alle parti  di  un\u0027unione  civile,  deteriore\nrispetto a quello previsto in favore dei coniugi). \n    Resta, quindi, escluso  che  all\u0027applicazione  retroattiva  della\ndisciplina dettata dalla legge n. 76  del  2016  si  possa  pervenire\nfacendo leva sul diritto eurounitario, del quale queste Sezioni Unite\nnon possono fornire un\u0027interpretazione difforme da quella  gia\u0027  data\ndalla Corte di Giustizia nella citata pronuncia del 24 novembre 2016. \n    9.5. Conclusioni  analoghe  a  quelle  alle  quali  la  Corte  di\nGiustizia e\u0027 pervenuta si traggono dalla giurisprudenza  della  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo che, piu\u0027 volte  intervenuta  sul  tema\ndelle coppie omosessuali, nella motivazione della sentenza 14  giugno\n2016, Tomas contro Spagna, ha ribadito i principi gia\u0027 in  precedenza\naffermati quanto all\u0027interpretazione degli  articoli  8  e  14  della\nConvenzione, secondo cui gli Stati aderenti sono tenuti  ad  adottare\nuna normativa che preveda il riconoscimento e la  tutela  dell\u0027unione\nomosessuale, ma al  tempo  stesso  non  sono  obbligati  a  concedere\nl\u0027accesso  al  matrimonio  e  possono  prevedere  anche   trattamenti\ndifferenziati, purche\u0027 fondati su  una  giustificazione  oggettiva  e\nrazionale,   essendo   inaccettabili   differenze   che   si   basino\nesclusivamente sull\u0027orientamento sessuale. \n    Ha, pero\u0027, significativamente aggiunto che gli  Stati  contraenti\nsono beneficiari di un margine di  apprezzamento  con  riguardo  alle\ntempistiche di introduzione di modifiche legislative nel campo  della\nlegalizzazione delle coppie omosessuali  e  del  loro  status  e,  in\nragione di cio\u0027, ha escluso che il riconoscimento della  pensione  di\nreversibilita\u0027 solo a partire  da  una  certa  data  violi  le  norme\nconvenzionali  e  costituisca  ammissione,  da  parte   dello   Stato\ncontraente,  della  violazione  della  Convenzione  perpetrata  prima\ndell\u0027introduzione della nuova normativa. \n    9.6. Dalle considerazioni sopra esposte discende, dunque, che  la\nquestione devoluta alle Sezioni Unite  va  decisa  sulla  base  della\ndisciplina dettata dall\u0027art. 13 del r.d.l.  n.  636/1939,  nel  testo\napplicabile ratione temporis alla data di decesso dell\u0027assicurato  (8\nottobre 2015), che non consentiva di estendere il  diritto  riservato\nal coniuge al partner superstite della coppia omoaffettiva  che,  pur\navendo contratto matrimonio all\u0027estero, si  trovava  all\u0027epoca  nella\ngiuridica impossibilita\u0027 di  ottenere  nell\u0027ordinamento  italiano  il\nriconoscimento degli effetti del vincolo formalmente instaurato,  nel\nrispetto delle regole di altro ordinamento. \nSulla non manifesta infondatezza \n    10. Escluso che la normativa interna  contrasti  con  il  diritto\nunionale e convenzionale, nondimeno le Sezioni Unite  dubitano  sulla\nconformita\u0027    della    stessa    ai     principi     costituzionali,\nnell\u0027interpretazione che il Giudice delle  Leggi  ha  dato  nei  piu\u0027\nrecenti arresti, i quali hanno  tenuto  conto  dell\u0027evoluzione  della\nnormativa e della giurisprudenza, nazionale ed europea,  rispetto  ai\ntemi della famiglia, della dignita\u0027  delle  convivenze  di  fatto  e,\nnell\u0027ambito di queste ultime, delle coppie omoaffettive. \n    In particolare ritengono che possa profilarsi un contrasto  della\ndisciplina applicabile ratione temporis, con gli articoli 2, 36 e  38\nCost., in ragione dell\u0027impegno assunto dalla Repubblica  di  tutelare\nall\u0027interno delle formazioni  sociali  i  diritti  inviolabili  della\npersona e di garantire l\u0027attuazione  della  dimensione  solidaristica\nche caratterizza lo Stato sociale. \n    Le Sezioni Unite conoscono la pronuncia di non  fondatezza  della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale della norma che qui viene in\nrilievo resa da Corte costituzionale \n    3 novembre 2000  n.  461  che  ritenne  giustificata  la  mancata\ninclusione  del  convivente  more  uxorio  fra  i  destinatari  della\npensione di reversibilita\u0027, ma evidenziano che le ragioni sulle quali\nla decisione si incentra non si prestano ad essere tutte estese  alla\nfattispecie, nella quale non viene in rilievo una convivenza di fatto\neteroaffettiva,  frutto   di   una   libera   scelta   della   coppia\neterosessuale, ne\u0027 manca la formalizzazione del vincolo, intesa  come\nfatto  storico  certo  documentabile  ai   fini   dell\u0027accesso   alla\nprestazione  previdenziale,   perche\u0027   si   discute   di   un\u0027unione\nomosessuale  legalizzata  all\u0027estero,  il   cui   riconoscimento   il\nlegislatore non ha consentito, nonostante le sollecitazioni di cui si\ne\u0027 dato conto nel punto 9.2., fino all\u0027entrata in vigore della  legge\nn. 76 del 2016. \n    Parimenti e\u0027 noto il  percorso  argomentativo  seguito  da  Corte\ncostituzionale 15 aprile 2010 n. 138 per giungere alla  dichiarazione\ndi  inammissibilita\u0027  delle  questioni  poste  dalle   ordinanze   di\nrimessione che, in quel caso, sollecitavano in sostanza una pronuncia\nadditiva che estendesse all\u0027unione fra  persone  dello  stesso  sesso\nl\u0027intera  disciplina  del  matrimonio  civile.   E\u0027   proprio   dalla\nmotivazione di questa pronuncia che le  Sezioni  Unite  ritengono  di\ndover prendere le  mosse  nella  prospettazione  della  questione  di\nlegittimita\u0027 nei termini sopra indicati. \n    Nell\u0027occasione, infatti, la Corte, pur evidenziando la diversita\u0027\nfra matrimonio ed unione omosessuale, ha ribadito  che  quest\u0027ultima,\nnel contesto di valorizzazione del modello pluralistico, deve  essere\ntutelata quale formazione  sociale  idonea  a  consentire  il  libero\nsviluppo della persona nella vita di relazione, il che ne implica  il\nriconoscimento giuridico, con i connessi diritti e  doveri  derivanti\ndalla condizione di coppia. Ha, poi, aggiunto che, pur  spettando  al\nParlamento  individuare  le  forme  di  garanzia  e  le   tutele   da\nriconoscere all\u0027unione omosessuale, nondimeno resta  «riservata  alla\nCorte costituzionale la  possibilita\u0027  di  intervenire  a  tutela  di\nspecifiche situazioni» perche\u0027 «puo\u0027 accadere  che  in  relazione  ad\nipotesi  particolari,  sia  riscontrabile   la   necessita\u0027   di   un\ntrattamento omogeneo tra  la  condizione  della  coppia  coniugata  e\nquella della coppia omosessuale, trattamento che  questa  Corte  puo\u0027\ngarantire con il controllo di ragionevolezza». \n    E\u0027 questo controllo che le Sezioni  Unite  intendono  sollecitare\nnella fattispecie, caratterizzata dalla specificita\u0027  di  cui  si  e\u0027\ngia\u0027 dato conto, e nella quale  viene  in  rilievo  il  diritto  alla\npensione di reversibilita\u0027, ossia un diritto che, come evidenziato da\nCorte costituzionale 14 luglio 2016 n.  174,  poi  ripresa  da  Corte\ncostituzionale 30 giugno 2022 n. 162,  si  colloca  nell\u0027alveo  degli\narticoli 36, primo comma,  e  38,  secondo  comma,  Cost.  in  quanto\npartecipa  della  funzione  previdenziale  propria  del   trattamento\npensionistico e, come questo, e\u0027 finalizzato a garantire al cittadino\nla liberazione dal bisogno e condizioni minime economiche  idonee  ad\nassicurare un\u0027esistenza libera e dignitosa, condizioni  che,  a  loro\nvolta, costituiscono il mezzo per l\u0027effettivo godimento  dei  diritti\ncivili e politici. \n    A questa finalita\u0027  propria  del  trattamento  previdenziale,  la\npensione   di   reversibilita\u0027   aggiunge    l\u0027ultrattivita\u0027    della\nsolidarieta\u0027 familiare, garantendo la continuita\u0027 del sostentamento e\nprevenendo lo stato di bisogno che  puo\u0027  derivare  dalla  morte  del\ncongiunto. \n    Si tratta, quindi,  di  un  diritto  che,  alla  luce  di  quanto\nprecisato in motivazione da Corte costituzionale 25  luglio  2024  n.\n148,  punto  11,  puo\u0027  essere  ricondotto   nell\u0027alveo   di   quelli\nfondamentali, in presenza dei quali diviene recessiva  la  diversita\u0027\ncon la famiglia  fondata  sul  matrimonio,  e  risulta  giustificato,\nproprio in ragione della natura del diritto  del  quale  si  discute,\nl\u0027intervento additivo al quale si fa riferimento nella motivazione di\nCorte costituzionale n. 138/2010 cit., finalizzato a rendere omogenea\nla condizione della coppia omosessuale con quella coniugata, nel caso\nin cui alla prima sia stato  impedito,  in  ragione  della  normativa\nvigente ratione temporis, il  riconoscimento  del  vincolo  contratto\nall\u0027estero. \n    11. In via conclusiva  il  Collegio  ritiene  non  manifestamente\ninfondata la questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art. 13  del  r.d.l.\n14 aprile 1939 n. 636 nei  termini  sopra  prospettati  e,  pertanto,\ndispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla\nCorte costituzionale. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte, a Sezioni Unite, visti gli  articoli  134  Cost.  e  23\ndella  legge  11  marzo  1953,  n.  87  dichiara  rilevante   e   non\nmanifestamente infondata, in riferimento agli articoli  2,  36  e  38\nCost., la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  13  del\nr.d.l. 14 aprile 1939 n.  636,  nella  parte  in  cui,  limitando  il\ndiritto al coniuge, non consente  l\u0027attribuzione  della  pensione  di\nreversibilita\u0027 in favore del partner superstite, in caso di  decesso,\nverificatosi prima dell\u0027entrata in vigore della legge n. 76 del 2016,\ndell\u0027altro componente della coppia omosessuale, nonostante l\u0027avvenuta\nformalizzazione del vincolo all\u0027estero; dispone  la  sospensione  del\npresente giudizio; \n      ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata  alle  parti  del  giudizio  di  cassazione,  al  pubblico\nministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri; \n      ordina,  altresi\u0027,  che  l\u0027ordinanza   venga   comunicata   dal\nCancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; \n      dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti, comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\nnotificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. \n    Ai sensi dell\u0027art. 52 del decreto legislativo  n.  196  del  2003\nandranno omesse, in caso di diffusione, le generalita\u0027  e  gli  altri\ndati identificativi del controricorrente. \n      Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il  15  aprile\n2025. \n \n                                              Il Presidente: D\u0027Ascola","elencoNorme":[{"id":"63589","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"rdl","denominaz_legge":"regio decreto legge","data_legge":"14/04/1939","data_nir":"1939-04-14","numero_legge":"636","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636~art13"},{"id":"63789","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"06/07/1939","data_nir":"1939-07-06","numero_legge":"1272","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1272"}],"elencoParametri":[{"id":"79934","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79935","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"36","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in particolare","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80059","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"36","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79936","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in particolare","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80060","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54960","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"27/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54964","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Marchini (in Proprio E Quale Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore Stefano Carlo Marchini Cigognini) Luigi Davide","data_costit_part":"28/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]