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ISTAT, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e\u0027 domiciliato,\nnonche\u0027 nei confronti della Procura generale della Corte dei conti; \n Per l\u0027accertamento dell\u0027insussistenza dei presupposti per\nl\u0027inclusione della Federazione nell\u0027elenco delle amministrazioni\npubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\nsuccessive modificazioni, elaborato ed annualmente aggiornato da\nISTAT, e per il conseguente annullamento in parte qua dell\u0027Elenco da\nultimo aggiornato per il 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale\ndella Repubblica italiana - Serie generale - n. 242 del 30 settembre\n2020 (di seguito anche solo «Elenco ISTAT» o «Elenco»). \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Viste le memorie depositate dalle parti; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Uditi nell\u0027udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025, il\nrelatore, cons. Giancarlo Astegiano, i difensori di parte ricorrente,\nin persona dell\u0027avv. Damiano Lipani e dell\u0027avv. Jacopo Polinari,\ndelegato dall\u0027avv. Francesca Sbrana, l\u0027avv. dello Stato Pietro\nGarofoli per l\u0027ISTAT e il pubblico ministero, nella persona del vice\nprocuratore generale Luigi D\u0027Angelo, come specificato nel verbale; \n \n Premesso in fatto \n \n 1. Con ricorso in data 15 dicembre 2020, notificato all\u0027ISTAT e\nalla Procura generale in pari data, e depositato presso la Segreteria\ndelle Sezioni riunite in data 23 dicembre 2020, iscritto al n.\n718/SR/RIS, la Federazione Italiana Triathlon (Fitri) ha contestato\nla legittimita\u0027 dell\u0027inserimento dell\u0027Ente nell\u0027elenco delle\namministrazioni pubbliche, predisposto dall\u0027Istat, pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.\n242, del 30 settembre 2020, formulando articolati motivi\nd\u0027impugnazione. \n Nell\u0027atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha\nsottolineato che la Fitri era stata inserita da ISTAT per la prima\nvolta nell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche nel 2010 e che\nl\u0027inclusione (unitamente a quella di numerose altre federazioni\nsportive) era stata annullata dal Tribunale amministrativo regionale\nper il Lazio (all\u0027epoca giurisdizionalmente competente) con sentenza\nn. 6209 del 2011, in ragione dell\u0027insussistenza del requisito del\ncontrollo pubblico ai sensi del regolamento UE n. 2223/96-SEC95. \n Ha evidenziato che la Federazione era stata nuovamente inclusa in\noccasione dell\u0027aggiornamento annuale dell\u0027elenco per il 2015 e che a\nseguito dell\u0027impugnazione le Sezioni riunite in speciale composizione\navevano respinto il ricorso con sentenza n. 31/2015/RIS del 30 giugno\n2015. \n Ha sottolineato che negli anni compresi fra il 2015 ed il 2020 il\ncontenzioso era stato ampio, coinvolgendo varie Federazioni sportive,\ne che l\u0027Ente era stato inserito nell\u0027elenco per l\u0027anno 2021 stilato\ndall\u0027ISTAT per ragioni ritenute illegittime. \n Ha concluso, chiedendo alla Corte di disporre l\u0027annullamento\ndell\u0027Elenco ISTAT nella parte in cui include FITRI. \n 2. Nel giudizio si sono costituite le parti alle quali era stato\nnotificato l\u0027atto introduttivo. \n 2.1. Con memoria in data 17 febbraio 2021 si e\u0027 costituita la\nProcura generale presso la Corte dei conti che ha argomentato in\nordine all\u0027infondatezza della pretesa della Fitri, ed ha concluso, in\nvia pregiudiziale, con la richiesta che venisse sollevata questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 5, comma 2, del\ndecreto-legge n. 154/2020 e dell\u0027art. 1, comma 2, della legge n.\n176/2020, e, nel merito, che venisse respinto il ricorso, con la\nconferma dell\u0027inclusione della Fitri nell\u0027elenco delle\n«Amministrazioni pubbliche» pubblicato dall\u0027Istat in data 30\nsettembre 2020. \n 2.2. L\u0027Avvocatura generale dello Stato si e\u0027 costituita per conto\ndell\u0027ISTAT con memoria in data 18 febbraio 2021, rilevando che la\nFederazione era soggetto produttore di beni e servizi non destinabili\nalla vendita e sottoposto al controllo pubblico, concludendo, quindi,\nper l\u0027inammissibilita\u0027 o comunque infondatezza del ricorso. \n 3. All\u0027esito delle udienze di discussione del 3 marzo 2021 e del\n15 aprile 2021, nonche\u0027 delle memorie depositate in data 31 marzo\n2021 dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, in data 2 aprile 2021\ndalla ricorrente e in data 1° aprile 2021 dalla Procura generale,\nqueste Sezioni riunite, con l\u0027ordinanza n. 6/2021, hanno disposto\nrinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea,\nchiedendo al giudice unionale di pronunciarsi, ai sensi dell\u0027art. 267\nTFUE, in relazione agli effetti dell\u0027applicazione al giudizio\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020, conv. con legge n.\n176/2020, sulle «questioni interpretative pregiudiziali formulate in\nmotivazione in riferimento all\u0027art. 47, comma 1, Carta dei Diritti\nFondamentali dell\u0027Unione europea, con richiesta di procedura\nd\u0027urgenza ai sensi dell\u0027art. 23-bis dello Statuto della Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea e dell\u0027art. 105 del regolamento di\nprocedura della medesima Corte di Giustizia;» (ordinanza n. 6/2021) e\nsospendendo, in via cautelare, l\u0027iscrizione della Federazione\nnell\u0027Elenco Istat per il 2021. \n 4. Con sentenza in data 13 luglio 2023, la Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea ha dichiarato che «Il regolamento (UE) n.\n473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,\nsulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei\ndocumenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi\neccessivi negli Stati membri della zona euro, il regolamento (UE) n.\n549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,\nrelativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali\nnell\u0027Unione europea, la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell\u00278\nnovembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli\nStati membri, e l\u0027art. 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti\nalla luce dell\u0027art. 47 della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione europea e dei principi di equivalenza e di effettivita\u0027,\ndevono essere interpretati nel senso che: essi non ostano ad una\nnormativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile a\nstatuire sulla fondatezza dell\u0027iscrizione di un ente nell\u0027elenco\ndelle amministrazioni pubbliche, purche\u0027 siano garantiti l\u0027effetto\nutile dei regolamenti e della direttiva summenzionati nonche\u0027 la\ntutela giurisdizionale effettiva imposta dal diritto dell\u0027Unione». \n 5. A seguito della riassunzione del giudizio da parte della\nFitri, delle note di udienza della Procura generale, depositate in\ndata 12 febbraio 2024, della memoria del Ministero dell\u0027economia e\ndelle finanze e dell\u0027Istat depositata in data 15 febbraio 2024, e\ndella memoria della ricorrente depositata in data 16 febbraio 2024,\nall\u0027esito dell\u0027udienza del 28 febbraio 2024, queste Sezioni riunite,\ncon ordinanza n. 6/2024, hanno preso atto della proposizione da parte\ndel Ministero dell\u0027economia e delle finanze e dell\u0027ISTAT di ricorso\nper motivi di giurisdizione presso la Corte di cassazione, introdotto\nnell\u0027ambito di un giudizio avente oggetto analogo promosso da\nAutobrennero S.p.a., ed hanno sospeso il giudizio fino alla decisione\ndella controversia, ritenuta comunque pregiudiziale. \n 6. Con sentenza n. 30220, in data 25 novembre 2024, decidendo il\nricorso proposto da Autobrennero S.p.a., la Corte di cassazione, a\nSezioni unite, ha affermato il seguente principio di diritto: «In\ntema di impugnazione dell\u0027elenco annuale ISTAT delle pubbliche\namministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l\u0027art.\n23-quater decreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la\ngiurisdizione della Corte dei conti - Sezioni riunite alla sola\napplicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa\npubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto\ndell\u0027effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». \n 7. In data 10 gennaio 2025, la Federazione ricorrente ha\ndepositato atto di riassunzione del presente giudizio in base alla\ncircostanza che era «venuta meno - con la comunicazione alle Parti\ndella sentenza della Corte di cassazione - la causa di sospensione di\ncui all\u0027ordinanza n. 6/2024/RIS del 28 febbraio 2024 (...) e\nchiedendo la fissazione dell\u0027udienza per la prosecuzione del\ngiudizio. \n 8. A seguito della fissazione dell\u0027udienza di discussione, in\ndata 2 luglio 2025 la Procura generale ha depositato una memoria con\nla quale ha confermato le precedenti difese ed ha chiesto, in via\nprincipale, di sollevare, per i motivi illustrati negli atti gia\u0027\ndepositati, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 5,\ncomma 2, del decreto-legge n. 154/2020 e dell\u0027art. 1, comma 2, della\nlegge n. 176/2020, ovvero, ove ritenuti applicabili al presente\ngiudizio, dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020 e\ndell\u0027art. 1, comma 1, della legge n. 176/2020 e del relativo\nallegato; in subordine ha domandato alla Corte di sospendere il\npresente giudizio all\u0027esito della questione di costituzionalita\u0027 gia\u0027\npromossa con le ordinanze n. 5 e n. 6 del 2025 di queste Sezioni\nriunite. La richiesta e\u0027 stata ulteriormente ribadita ed illustrata\ncon note di udienza depositate il 9 luglio 2025. \n 9. All\u0027udienza del 16 luglio 2025, dopo la relazione\nintroduttiva, la difesa di Fitri ha chiesto che il giudizio sia\nsospeso e che sia sollevata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, del decreto-legge n. 137/2020,\naderendo alla prospettazione della Procura generale e alle\nmotivazioni formulate dalle Sezioni riunite nelle precedenti\nordinanze di rimessione alla Corte costituzionale n. 5 e n. 6 del\n2025, sottolineando, inoltre, che la Corte di giustizia U.E. ha\nprecisato che per ogni unita\u0027 istituzionale, inclusa nell\u0027elenco\nIstat, occorre che ci sia, comunque, una tutela giurisdizionale. \n L\u0027Avvocatura generale dello Stato si e\u0027 opposta alla proposizione\ndi questione di costituzionalita\u0027 della normativa ed ha dichiarato di\nnon opporsi ad una sospensione impropria del giudizio, in attesa\ndella decisione del Giudice delle leggi sui casi gia\u0027 pendenti. \n La Procura generale ha insistito nella richiesta che sia proposta\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale, con riferimento alle\nragioni piu\u0027 volte esplicitate negli atti depositati. \n All\u0027esito della discussione, il giudizio e\u0027 stato trattenuto a\ndecisione. \n \n Diritto \n \n 1. L\u0027oggetto del presente giudizio e\u0027 costituito dalla richiesta\ndella Federazione Italiana Triathlon - Fitri dell\u0027accertamento\ndell\u0027insussistenza dei presupposti per l\u0027inclusione della Federazione\nricorrente nell\u0027Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel\nconto economico consolidato, individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma\n3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed\nintegrazioni, elaborato e aggiornato annualmente dall\u0027ISTAT, e per il\nconseguente annullamento dell\u0027Elenco per il 2021 nella parte in cui\ne\u0027 ricompresa la Fitri. \n La ricorrente ha censurato l\u0027inserimento nell\u0027elenco e, all\u0027esito\ndelle articolate vicende che hanno caratterizzato il giudizio, queste\nSezioni riunite in s.c. ritengono che, pregiudiziale alla decisione\ndel merito, sia necessario verificare la conformita\u0027 alla\nCostituzione dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,\nn. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n Con la citata norma il legislatore, intervenendo sulla disciplina\ndegli effetti dell\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT, previsto dall\u0027art.\n1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ha previsto che la\ngiurisdizione della Corte dei conti si esplichi unicamente in\nrelazione alla verifica della legittimita\u0027 delle limitazioni\namministrative previste per i soggetti inseriti nel citato elenco. \n 2. La rilevanza della questione \n La questione della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 e\u0027 rilevante ai fini del\npresente giudizio poiche\u0027 il ricorso introduttivo e\u0027 stato proposto\nda Fitri per ottenere l\u0027annullamento dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco\nISTAT delle unita\u0027 istituzionali appartenenti al settore delle\namministrazioni pubbliche. Conseguentemente, al fine di decidere\nsulla domanda proposta dalla ricorrente, deve essere conosciuta non\nsolo la norma che ha previsto le limitazioni ma anche quella riferita\nai presupposti delle stesse, vale a dire quella che prevede\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco, poiche\u0027 il riconoscimento della\nlegittimita\u0027 o meno dell\u0027iscrizione e\u0027 presupposto per la verifica\ndell\u0027incidenza sulle attivita\u0027 dell\u0027Ente e, quindi,\nsull\u0027applicabilita\u0027 o meno delle limitazioni amministrative. La\ncognizione piena, infatti, e\u0027 impedita dal citato art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137 del 2020, che ha limitato e circoscritto la\ncognizione del giudice contabile, escludendola in relazione\nall\u0027accertamento dei presupposti per l\u0027inserimento nel citato elenco. \n Infatti, occorre evidenziare che le limitazioni all\u0027attivita\u0027\nalle quali sono tenuti gli Enti inseriti nell\u0027elenco non sono fini a\nse\u0027 stesse, ma rispondono all\u0027esigenza di contenere la spesa dei\nsoggetti che concorrono a formare il perimetro delle amministrazioni\npubbliche che individuano l\u0027aggregato nazionale sul quale viene\nvalutata l\u0027osservanza delle regole di finanza pubblica, anche ai fini\nunionali. In conclusione, il requisito della rilevanza della\nquestione, presupposto per la proposizione di costituzionalita\u0027, e\u0027\nsicuramente sussistente poiche\u0027 dalla decisione sulla legittimita\u0027\ndella norma dipende la possibilita\u0027 di decidere sulla domanda\nproposta dalla ricorrente. \n 3. La non manifesta infondatezza \n 3.1. Al fine di meglio individuare e definire le questioni\nsottese alla ritenuta illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020, occorre non solo\nesaminare il testo della disposizione, ma anche delinearne l\u0027ambito\ndi operativita\u0027 e le finalita\u0027 perseguite dal legislatore. \n In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,\nrecante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,\nsostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», e\u0027 stato inserito\nl\u0027art. 23-quater disciplinante «Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla\ndeterminazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche». \n La disposizione prevede che «agli enti indicati nell\u0027elenco\nannesso al presente decreto, in quanto unita\u0027 che, secondo criteri\nstabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali\nnell\u0027Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n.\n549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,\nconcorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si\napplicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\nbilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni pubbliche,\nai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24\ndicembre 2012, n. 243, nonche\u0027 quelle in materia di obblighi di\ncomunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\nfinanza pubblica» (comma 1). \n Il secondo comma stabilisce che «all\u0027art. 11, comma 6, lettera\nb), del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027allegato 1 al\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: \"operata\ndall\u0027ISTAT\" sono aggiunte le seguenti: \", ai soli fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\nspesa pubblica\"». \n 3.2. Al riguardo, occorre precisare che la legge 31 dicembre\n2009, n. 196, recante «Legge di contabilita\u0027 e finanza pubblica», ha\nprevisto all\u0027art. 1 che «Le amministrazioni pubbliche concorrono al\nperseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito\nnazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti\ndall\u0027Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilita\u0027.\nIl concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i\nprincipi fondamentali dell\u0027armonizzazione dei bilanci pubblici e del\ncoordinamento della finanza pubblica» (comma 1). \n La norma medesima, al secondo comma ha delineato il criterio per\nl\u0027individuazione del perimetro dei soggetti definibili come\namministrazioni pubbliche ai fini dell\u0027osservanza delle regole di\nfinanza pubblica e, in particolare, dei parametri e vincoli di\nderivazione dall\u0027Unione europea ed ha richiamato le attivita\u0027 svolte\ndall\u0027ISTAT, stabilendo, in fine, che annualmente l\u0027istituto di\nstatistica predisponesse un elenco valido per l\u0027esercizio successivo\n(comma 3: «La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al\ncomma 2 e\u0027 operata annualmente dall\u0027ISTAT con proprio provvedimento e\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro\nil 30 settembre»). \n L\u0027affidamento all\u0027ISTAT della ricognizione annuale delle\namministrazioni pubbliche e\u0027 stato motivato dalla circostanza che\nesso e\u0027 parte integrante del sistema statistico europeo ed e\u0027 il\nsoggetto chiamato ad applicarne le regole a livello nazionale per\neffettuare i calcoli della contabilita\u0027 nazionale, in base alle\nregole EUROSTAT, che concorrono a rendere omogenei i dati di\ncontabilita\u0027 pubblica degli Stati che compongono l\u0027Unione europea. In\nsostanza, nella predisposizione annuale dei conti nazionali,\napplicando le regole unionali, ISTAT deve, preliminarmente, definire\nl\u0027ambito delle amministrazioni pubbliche da considerare in base alle\nregole del Sistema nazionale dei conti (SEC 2010, di cui al\nregolamento UE n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti\nnazionali e regionali dell\u0027Unione europea). \n In altri termini, l\u0027attribuzione all\u0027ISTAT della predisposizione\nannuale dell\u0027elenco dei soggetti che rientrano nell\u0027ambito delle\namministrazioni pubbliche non ha mere finalita\u0027 statistiche, ma e\u0027\nelemento costitutivo dei conti della contabilita\u0027 nazionale e,\nquindi, serve a definire tutte le grandezze di finanza pubblica\nnazionali, anche per la verifica dell\u0027osservanza dei parametri e\nvincoli europei. Le grandezze finanziarie che caratterizzano\nl\u0027attivita\u0027 di ciascuno dei soggetti inseriti nell\u0027elenco predisposto\ndall\u0027ISTAT concorrono a formare i saldi della contabilita\u0027 nazionale. \n E\u0027 indubbio, quindi, che la disciplina normativa che prevede\nl\u0027inserimento, in un elenco annuale, di tutti i soggetti che in base\nalle regole del SEC 2010 rientrano nell\u0027ambito delle amministrazioni\npubbliche, ha la finalita\u0027 di definire i conti nazionali e, in ultima\nanalisi di assicurare l\u0027equilibrio dei bilanci pubblici,\nnell\u0027osservanza dei vincoli e parametri di appartenenza all\u0027Unione\neuropea. \n 3.3. Il legislatore del 2020 ha modificato un quadro normativo\nche, a partire dal 2012, aveva previsto la giurisdizione esclusiva\ndella Corte dei conti sull\u0027inclusione degli Enti nell\u0027elenco delle\namministrazioni pubbliche, stilato annualmente dall\u0027ISTAT. \n Infatti, l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n.\n228, successivamente ripreso dall\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del\ncodice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo n.\n174/2016, aveva attribuito alla Corte dei conti la giurisdizione in\nordine alla sussistenza o meno della natura di amministrazione\npubblica in capo alle societa\u0027 inserite annualmente nell\u0027elenco\npredisposto annualmente dall\u0027ISTAT ed alle conseguenti limitazioni\namministrative previste dal legislatore. \n Piu\u0027 nello specifico, la disposizione da ultimo richiamata\nprevedeva, nel testo originario, che «avverso gli atti di\nricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente\ndall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, in speciale composizione, ai sensi dell\u0027art. 103, secondo\ncomma, della Costituzione». \n Era quindi affidata alla giurisdizione contabile la decisione in\nordine alle controversie che potessero insorgere in relazione al\nriconoscimento della natura di amministrazione pubblica in capo ad\nEnti o societa\u0027 effettuato annualmente dall\u0027ISTAT ai fini della\npredisposizione dei conti annuali. \n 3.4. La scelta operata dal citato art. 1, comma 169, della legge\nn. 228 del 2012, ripresa poi dall\u0027art. 11 del codice di giustizia\ncontabile, era coerente con il disegno insito nella riforma\ncostituzionale del 2012 (legge costituzionale n. 1 del 20 aprile\n2012), con la quale, tra l\u0027altro, sono stati modificati gli articoli\n81, 97 e 119 della Costituzione. \n Nell\u0027ambito della complessa riforma della finanza pubblica si\ncolloca altresi\u0027 la direttiva 2011/85/UE, dell\u00278 novembre 2011\n(relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio degli Stati\nmembri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54,\nnonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha\nassegnato alla Corte dei conti compiti di monitoraggio\nsull\u0027osservanza delle regole di bilancio delle pubbliche\namministrazioni. \n Inoltre, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale n. 1/2012,\nnel definire i principi vincolanti che deve rispettare la legge\n«rinforzata» prevista dal comma 6 dell\u0027art. 81 della Costituzione, ha\nprevisto lo svolgimento, in modo dinamico, di controlli lungo\nl\u0027intero ciclo finanziario dei bilanci del «complesso delle pubbliche\namministrazioni», da attuare mediante «verifiche, preventive e\nconsuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». \n Coerentemente con tali presupposti, l\u0027art. 20 della legge\nrinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di svolgere funzioni di controllo sui bilanci delle\namministrazioni pubbliche, espressamente ancorate «ai fini del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n E\u0027 indubbio, quindi, che l\u0027intervento legislativo operato nel\n2020 dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020, che ha\ncircoscritto e limitato la giurisdizione della Corte dei conti alla\nsola verifica delle limitazioni amministrative conseguenti\nall\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT dei soggetti ritenuti pubblici,\nescludendola, di fatto, in relazione all\u0027inserimento nell\u0027elenco, non\nsolo ha menomato le attribuzioni della Corte dei conti, ma ha violato\nl\u0027art. 81, comma 6, e l\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione, poiche\u0027\nha inciso negativamente sulla possibilita\u0027 di verificare il\ncomplessivo equilibrio dei bilanci pubblici, anche alla luce della\ndisciplina eurounitaria. Il legislatore e\u0027 intervenuto nella materia\ndella contabilita\u0027 pubblica, propria della magistratura contabile,\nescludendo la giurisdizione della Corte dei conti in relazione non\ngia\u0027 alla mera verifica sulla legittimita\u0027 di un atto amministrativo\n(inserimento nell\u0027elenco ISTAT) ma all\u0027accertamento sostanziale della\nnatura di amministrazione pubblica in capo ai soggetti risultanti\ndall\u0027elenco. In altri termini, e\u0027 stato inibito al giudice contabile\ndi verificare se in base alla disciplina di contabilita\u0027 nazionale,\nche ha recepito a questo fine quella europea (SEC2010), un soggetto\nsia qualificabile o meno come amministrazione pubblica, con incidenza\nsui saldi di finanza pubblica della contabilita\u0027 nazionale. \n In altri termini, la limitazione dell\u0027ambito della giurisdizione\ncontabile operata con il comma 2 dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020, come convertito dalla legge n. 176/2020 «,\nai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul\ncontenimento della spesa pubblica», ha inteso inammissibilmente\nsottrarre al giudice naturale della controversia - cui pure continua\na riconoscersi espressamente la competenza «esclusiva» in tema di\ncontabilita\u0027 pubblica - la possibilita\u0027 di erogare una tutela piena\nalle pretese dei ricorrenti, in violazione innanzitutto dell\u0027art.\n103, comma 2, in relazione agli articoli 81 e 97, della Costituzione. \n Escludendo la giurisdizione della Corte dei conti in relazione\nalla rilevanza eurounitaria degli atti di ricognizione delle\namministrazioni pubbliche operata annualmente dall\u0027ISTAT, il\nlegislatore interviene su quel nucleo di attribuzioni attinenti alla\nperimetrazione delle amministrazioni pubbliche da cui derivano\nprecisi obblighi di natura finanziaria, in primo luogo di concorrere\nalla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia del computo dei\nsaldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni finanziarie tra\ngli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n In questo modo, il legislatore ha impedito al giudice contabile\ndi conoscere delle controversie riguardanti i principali effetti\ndell\u0027inserimento nel citato elenco, operando una recisione\ndell\u0027unitaria materia contabile in esame, in cui i collegamenti tra i\nprofili di rilevanza interna e quelli di rilevanza sovranazionale,\ndai quali i primi sono condizionati, risultano con ogni evidenza del\ntutto inscindibili. Oltretutto, e\u0027 stata limitata la giurisdizione\nalla valutazione di effetti che possono sussistere solo se l\u0027Ente\ninteressato rientra fra le amministrazioni pubbliche ed appare\nsingolare che il giudice della contabilita\u0027 pubblica non possa\nconoscere del presupposto - la natura di amministrazione pubblica che\nsi basa sulle regole della contabilita\u0027 - ma solo delle conseguenze. \n L\u0027irrazionalita\u0027 della scelta del legislatore del 2020 appare poi\nevidente, tanto piu\u0027 se si considera che nello stesso art. 23-quater\nha previsto la permanenza della giurisdizione contabile in relazione\nalle limitazioni amministrative che conseguono all\u0027inserimento\nnell\u0027elenco («ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica»). Cio\u0027, senza\nevidentemente considerare che le limitazioni amministrative, che\nconseguono alla presenza nell\u0027elenco annuale stilato dall\u0027ISTAT, sono\nuna conseguenza diretta dell\u0027inserimento e, pertanto, la decisione in\nordine alla loro applicazione e\u0027 conseguente alla decisione in ordine\nalla qualifica di amministrazione pubblica. \n 3.5. Un ulteriore elemento deve essere evidenziato. \n La disciplina risultante dalla novella del 2020 non ha indicato\nespressamente quale tutela sia riconosciuta al soggetto inserito\nnell\u0027elenco ISTAT che voglia contestare la qualificazione di\namministrazione pubblica per finalita\u0027 diverse da quella di\napplicazione delle limitazioni amministrative. \n Al riguardo, la Corte di cassazione, investita in sede di\ngiurisdizione, ha asserito che «occorre rilevare, in via generale,\nche l\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT ha natura provvedimentale, cui si\ncontrappone, in capo agli enti coinvolti, una situazione giuridica\nsoggettiva di interesse legittimo, ambito che, in quanto tale, ai\nsensi dell\u0027art. 7 c.p.a., e\u0027 riferibile alla giurisdizione\namministrativa» facendo riferimento alla circostanza che:\n«anteriormente all\u0027intervento operato con l\u0027art. 1, comma 169, legge\nn. 228 del 2012 (che ha previsto il ricorso alle Sezioni riunite\ndella Corte dei conti), il relativo contenzioso era pacificamente\ninstaurabile innanzi al giudice amministrativo» (par. 15), con la\nconseguenza che a fronte della «contrazione» dell\u0027ambito della\ngiurisdizione contabile non vi sarebbe vuoto di tutela in quanto «si\ndeve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la giurisdizione\ndel giudice amministrativo» (par. 15.3). \n L\u0027argomentazione svolta dalla Cassazione non appare aver colto\nnel segno in ordine a quale sia la effettiva natura dell\u0027elenco ISTAT\nin base alle specifiche finalita\u0027 cui e\u0027 preordinato, che si pongono\nsu un piano diverso rispetto alla semplice tutela di posizioni\nindividuali. Infatti, la finalita\u0027 dell\u0027elenco e\u0027 strettamente\ndipendente dalle esigenze di finanza pubblica collegate alla\nassorbente necessita\u0027 di verificare la sussistenza delle condizioni\npreviste dal SEC 2010 per individuare il perimetro delle\namministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione dei saldi di\nfinanza pubblica. La posizione soggettiva degli enti interessati deve\nessere vista, valutata e considerata in relazione alla predetta\nfinalita\u0027. \n In proposito, infatti, non si puo\u0027 ignorare che l\u0027art. 24 della\nCostituzione garantisce a tutti di agire in giudizio a tutela dei\npropri diritti ed interessi legittimi e, analogamente, l\u0027art. 113\nprecisa e delimita gli ambiti di intervento giurisdizionale,\nprevedendo che la legge determini quali organi di giurisdizione\npossono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e\ncon gli effetti previsti dalla legge stessa, ovviamente nel rispetto\ndei principi del giusto processo, come richiamati dall\u0027art. 111 della\nCostituzione. \n La previsione contenuta nell\u0027art. 11, comma 6, lettera b) del\ncodice di giustizia contabile, stabilendo che le Sezioni riunite\ngiurisdizionali in speciale composizione, «nell\u0027esercizio della\npropria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita\u0027 pubblica,\ndecidono in unico grado sui giudizi: [...] b) in materia di\nricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall\u0027ISTAT»,\nsenza ulteriori specificazioni, aveva espressamente riconosciuto al\ngiudice contabile la competenza a decidere delle controversie in\nesame con il potere di assicurare tutte le tutele richieste dai\nsoggetti interessati, ossia di statuire su tutte le domande\nastrattamente proponibili, con esclusione di altre giurisdizioni\nconcorrenti, assicurando in tal modo piena tutela giurisdizionale, in\nattuazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione. \n La disciplina risultante dalla novella del 2020 viola gli\narticoli 24 e 111 della Costituzione, che attribuiscono alla funzione\ngiurisdizionale lo scopo di assicurare, attraverso il giudizio, piena\ntutela delle situazioni soggettive qualificate, imponendo che la\ndisciplina dei rapporti tra giudici appartenenti a ordini diversi si\nispiri al principio secondo cui l\u0027individuazione del giudice munito\ndi giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti a\nottenere una risposta in ordine al bene della vita oggetto di\ninteresse, nonche\u0027 dell\u0027art. 113, primo e secondo comma, della\nCostituzione, che dell\u0027art. 24 costituisce sostanzialmente specifica\napplicazione, secondo cui contro gli atti della pubblica\namministrazione e\u0027 sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o\nper determinate categorie di atti. \n L\u0027art. 111 della Costituzione risulta violato anche con\nriferimento al diverso e complementare profilo della lesione del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato nell\u0027ottica\ndel principio di concentrazione delle tutele, ove si accolga\nl\u0027opzione ermeneutica che ammette la possibilita\u0027 di un doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile, in materia\ndi elenchi ISTAT, con i rischi e le criticita\u0027 - che saranno a breve\nesaminati - derivanti dall\u0027eventuale pendenza di due giudizi sul\nmedesimo oggetto, con possibili implicazioni in termini anche di\nnecessita\u0027 di sospensione del processo contabile e conseguente\ndilatazione dei tempi processuali del relativo contenzioso\n(«dipendente»). \n Orbene, il sistema risultante dall\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137 del 2020, cosi\u0027 come interpretato dalle Sezioni\nunite della Cassazione in sede di conflitto di giurisdizione, si pone\nin contrasto con le norme costituzionali richiamate sopra poiche\u0027\nrende difficoltoso l\u0027accesso alla giurisdizione e il diritto di agire\nin giudizio, rendendo necessario rivolgersi a due giudici diversi per\nottenere l\u0027accertamento della non sussistenza delle condizioni per\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT e per contestare le relative\nlimitazioni amministrative. Se pero\u0027 si tiene conto che queste ultime\ndipendono dall\u0027inserimento o meno nell\u0027elenco, appare evidente come\nil sistema delineato dalla norma sospettata di illegittimita\u0027\ncostituzionale sia irrazionale e, di fatto, non in linea con i\nprecetti costituzionali richiamati sopra. \n 3.6. La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei\nconti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta dall\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020 come convertito, risulta\naltresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n I particolari connotati del giudizio in esame legittimano\nl\u0027attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione,\nesclusiva ed in unico grado, delle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, non limitata a una verifica sulla legittimita\u0027 generale,\nbensi\u0027 piena e di merito, di accertamento della qualita\u0027 di\namministrazione pubblica in capo ad una determinata unita\u0027\nistituzionale. \n Nelle controversie in esame la Corte e\u0027, cioe\u0027, chiamata a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di regole tecniche di\nparticolare complessita\u0027 - contenute nel SEC 2010 - onde accertare la\nqualita\u0027 di produttore di beni e servizi destinabili alla vendita o\nnon destinabili alla vendita. \n A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si dedichi o meno alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno incentivato ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027 redditizia, operando\nalle condizioni di mercato e rispettando le proprie obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e segg. del\nSEC) per stabilire se un\u0027unita\u0027 istituzionale produca beni e servizi\ndestinabili alla vendita (c.d. criterio market/non market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione, esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n Ora, a fronte del riconoscimento della giurisdizione esclusiva\nconformata nei termini finora rappresentati, e\u0027 stata\nlegislativamente prevista, con la norma del 2020, una limitazione al\nsuo ambito di operativita\u0027 che addirittura capovolge l\u0027ordine di\nrilevanza dei possibili effetti dell\u0027esercizio della cognizione: si\nescludono quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi\ndi finanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche e si consente la verifica giudiziaria ai\nlimitati fini dell\u0027applicazione della normativa (peraltro, solo\nnazionale) sul contenimento della spesa pubblica, ossia per finalita\u0027\npiu\u0027 latamente riguardanti la materia della finanza pubblica per le\nquali, ove fosse mancata la previsione di una giurisdizione esclusiva\ndel giudice contabile, la questione dell\u0027eventuale competenza del\ngiudice amministrativo avrebbe potuto piu\u0027 fondatamente proporsi. \n L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, conseguente alla palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione in esame, emerge\naltresi\u0027 quando si consideri che, confinando la rilevanza della\ngiurisdizione esclusiva della Corte dei conti alla normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica, ne deriva un\nsignificativo svuotamento. \n Infatti, la legittimita\u0027 costituzionale di tale riparto potrebbe\nsostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato giudiziale\ndel giudice amministrativo e del giudice contabile risultassero tra\nloro «non comunicanti», essendo ben distinte e autonome le\ndisposizioni normative operanti nei due diversi comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n Al contrario, come anche evidenziato dalla Procura generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve ritenersi di fatto\nprecluso rispetto al contenzioso in esame, laddove le due normative\napplicabili si compenetrano al punto che risulta di fatto non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027, in quanto l\u0027eventuale sindacato del giudice\ncontabile, nella prospettiva dell\u0027operativita\u0027 (o meno) delle\ndisposizioni nazionali sul contenimento della spesa pubblica nel\nquadro del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e\u0027\nnecessariamente condizionato dalla previa e corretta attribuzione al\nsoggetto privato di diritto interno della qualificazione eurounitaria\ndi «pubblica amministrazione», scaturente dalla sua iscrizione\nnell\u0027elenco ISTAT. \n In altri termini, nel caso in esame, l\u0027operativita\u0027 della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione (anche) della normativa nazionale sulla spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di un soggetto di diritto interno\nquale pubblica amministrazione europea nella prospettiva della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi presso la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato\nriparto - che, non a caso, non e\u0027 stato delineato dal legislatore del\n2020 - determinerebbe il sorgere di insormontabili ostacoli\ngiuridici, a meno di configurare il giudizio davanti al giudice\namministrativo, circa la corretta attribuzione di una soggettivita\u0027\npubblicistica europea all\u0027ente di diritto interno ricorrente iscritto\nnell\u0027elenco ISTAT, come vera e propria causa pregiudiziale ex art.\n295 codice di procedura civile e art. 106 c.g.c., situazione non\ncompatibile con l\u0027ingiustificato aggravio dei poteri di azione degli\ninteressati e con la finalita\u0027 della verifica sul corretto\ninserimento nell\u0027elenco ISTAT, da determinare in base alle regole di\ncontabilita\u0027 e finanza pubblica, l\u0027interpretazione delle quali\nrientra nella giurisdizione esclusiva della magistratura contabile. \n In conclusione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020,\ncome convertito, presenta insuperabili criticita\u0027 interpretative in\nragione del suo significato non chiaro, al punto da indurre a\nprospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i limiti\nconsentiti dall\u0027enunciato testuale nel tentativo di offrirne una\ncoerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali, con\nil rischio che l\u0027attivita\u0027 ermeneutica trasmodi in una sostanziale\nintegrazione normativa, tenuto anche conto che «ciascun consociato ha\nun\u0027ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante, e in maniera\nragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e\ninteressi legittimi potranno trovare tutela, si\u0027 da poter compiere su\nquelle basi le proprie libere scelte d\u0027azione» (Corte costituzionale,\nsent. 5 giugno 2023, n. 110). \n Deve, pertanto, ritenersi che le disposizioni foriere di\nincertezza nella loro applicazione concreta si pongano in contrasto\ncon il canone di ragionevolezza della legge di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, nella misura in cui il loro significato risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente ambiguo, soprattutto\nin materie come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a un\npresupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -\nper sua natura - pregiudiziale. \n 3.7. La disposizione limitativa contenuta nell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137 del 2020, viola, altresi\u0027, l\u0027art. 117 della\nCostituzione, che prevede l\u0027osservanza da parte del legislatore dei\nvincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario e dagli obblighi\ninternazionali, nella parte in cui esclude il sindacato degli effetti\neurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dinanzi ad un giudice. \n La lettera della disposizione - anche in rapporto all\u0027art. 103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non autorizzano\na prospettare una concorrenza di giurisdizioni sulla materia, in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo della giurisdizione: il legislatore avrebbe, cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia al petitum che\nalla causa petendi), attraverso la limitazione dei «fini» - ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. \n L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale discende, allora, dalla\nlimitazione dell\u0027oggetto della tutela del giudice contabile,\ncombinata con l\u0027immodificata (e immodificabile) giurisdizione\nesclusiva sulla materia della ricognizione operata dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e 103 della Costituzione. Infatti, in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento) del giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto di ricognizione dianzi a\nqualsiasi altro giudice. \n In ogni caso, l\u0027art. 117 risulta comunque violato perche\u0027 la\nnovella del 2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco ISTAT che\nintendano contestare gli effetti eurounitari della loro designazione\nquali amministrazioni pubbliche e che abbiano gia\u0027 proposto ricorso\nal giudice contabile, di presentare necessariamente due distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice amministrativo per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero\nmai «contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco\nsuddetto e ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la\ndisapplicazione di tale iscrizione» (punto 97 della richiamata\nsentenza della Corte di giustizia), posto che tale incidentale\ndisapplicazione rileva, in base alla novella del 2020, ai soli fini\ndella disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica. \n Tuttavia, la qualificazione ai sensi del SEC 2010, operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel caso italiano dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della legge\nn. 196/2009) non puo\u0027 non comportare effetti sia oggettivi (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche», qualificate ai\nsensi del SEC 2010) che soggettivi (il radicarsi di situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui quello alla corretta\nqualificazione e il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di assicurare il rispetto\ndel principio di effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art. 23-quater impedisce il legittimo dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa UE, considerato che la tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui il soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un unico ricorso, la domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti degli effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \n 4. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va\npertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell\u0027art. 134\ndella Costituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio\n1948, n. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176 per la sospetta violazione degli\narticoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando sul ricorso\nin epigrafe: \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nrelazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera\ndei deputati. \n Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio\n2025. \n \n Il Presdente: Della Ventura","elencoNorme":[{"id":"63917","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"inserito dalla","legge_articolo":"23","specificaz_art":"quater","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-10-28;137~art23"},{"id":"63947","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lcv","denominaz_legge":"legge di conversione","data_legge":"18/12/2020","data_nir":"2020-12-18","numero_legge":"176","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.di.conversione:2020-12-18;176"}],"elencoParametri":[{"id":"80285","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80286","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80287","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"81","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80288","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80289","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"103","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80290","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80291","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"113","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80292","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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