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Zuroli Mario Giuseppe\nDomenico; \n imputato del delitto di cui all\u0027art. 423-bis, comma 2 del codice\npenale «perche\u0027 per colpa consistita in imprudenza, imperizia e\nnegligenza nonche\u0027 in violazione della legge della Regione Basilicata\nn. 13/2005 e del decreto regionale n. 118/2023, appiccava il fuoco a\ndelle erbacce e sterpaglie in precedenza raccolte, provocando un\nincendio di una superficie pari a complessivi ha 00.40.00, di cui ha\n00.35.00 di bosco ceduo di specie quercine e ha 00.50.00 di terreno\nincolto riportati in catasto al foglio n. ... , particella n. ... di\nproprieta\u0027 di ... , foglio n. ... , particella n. ... e ... , ed al\nfoglio n. ... , particella n. ... , di proprieta\u0027 di ... »; \n esaminata l\u0027eccezione di incostituzionalita\u0027 sollevata\nall\u0027udienza del 13 giugno 2024 dalla difesa dell\u0027imputato, in\nrelazione all\u0027art. 131-bis, comma 3, n. 3) del codice penale per\nviolazione dell\u0027art. 3 Cost. nella parte in cui annovera il delitto\ndi cui all\u0027art. 423-bis, comma 2 del codice penale tra le ipotesi di\nesclusione della causa di non punibilita\u0027 per la particolare tenuita\u0027\ndel fatto; \n sentito il pubblico ministero il quale si e\u0027 opposto\nall\u0027accoglimento dell\u0027eccezione; \n \n Osserva \n \n Nell\u0027ambito del presente giudizio questo giudice e\u0027 chiamato a\ndecidere se sussistono presupposti per la prosecuzione del processo\ndinanzi al giudice del dibattimento ovvero se sussista taluna delle\nipotesi di cui all\u0027art. 425, comma 1 e comma 3 del codice di\nprocedura penale. \n Dagli atti delle indagini preliminari risulta che in ordine ai\nfatti di cui all\u0027addebito le fonti di prova consentirebbero di\nformulare una prognosi di condanna. \n Dalla relazione di intervento del personale del Comando\nprovinciale dei Vigili del fuoco di ... si evince che, in data ...\ngli operanti, giunti in agro di ... (...), constatavano la presenza\ndi un incendio di sterpaglie che, a causa del vento, si era portato a\nridosso di un magazzino di attrezzature situato alle spalle di\nun\u0027abitazione. Il richiedente - identificato in P. M. - riferiva ai\nVigili del fuoco che, mentre faceva pulizia di residui vegetali\nsuddivisi in diversi piccoli ammassi, nel tentativo di abbruciamento\ndel primo, il fuoco si propagava con il cambio repentino della\ndirezione del vento. \n Il fuoco si estendeva oltre la recinzione ove erano collocati i\nmucchi di sterpaglie interessando un deposito di legna in mezzo ad un\ncampo, giungendo sino al sottobosco adiacente. \n In base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri\ndi ... , si evince che, grazie all\u0027ausilio dell\u0027applicativo\ninformatico RSDI della Regione Basilicata, veniva accertato che le\nfiamme interessavano una superficie complessiva di 00.05.00 ettari di\nterreni incolti pertinenti all\u0027abitazione del P. e 00.35.00 di bosco\nceduo di specie quercina. \n Escusso a s.i.t. il sig. ... , questi dichiarava che, mentre si\nrecava presso il proprio fondo rurale, notava del fumo esalare\ndall\u0027abitazione di ... . Recatosi presso l\u0027abitazione, il ... notava\nla presenza del P. in compagnia con un altro soggetto, intento a\nspegnere un piccolo fuoco derivante da ammassi di erba secca. \n Orbene, l\u0027analisi degli atti di indagine induce a formulare una\npositiva e ragionevole prognosi di condanna nei riguardi dell\u0027odierno\nimputato, cosi\u0027 imponendo la prosecuzione del processo. \n Possono, invero, ritenersi integrati tutti gli elementi oggettivi\ne soggettivi del reato di cui all\u0027art. 423-bis, comma 2 del codice\npenale. \n In particolare, va rilevata la configurabilita\u0027 della nozione di\nincendio come delineata dall\u0027art. 2 della 353/2000, secondo cui «per\nincendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita\u0027 ad espandersi\nsu aree boscate, cespugliate o arborate, eventuali strutture e\ninfrastrutture antropizzate poste all\u0027interno delle predette aree,\noppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette\naree». \n Tanto osservato - pur potendo ritenere possibile la\nconfigurazione di un incendio nel caso di specie secondo\nl\u0027insegnamento della Suprema Corte in ragione dell\u0027intensita\u0027 e delle\nsoglie dimensionali del fuoco appiccato dal prevenuto - le\ncircostanze del caso in esame inducono a ritenere il fatto-reato\nascritto al P. come di particolare tenuita\u0027, ai sensi e per gli\neffetti dell\u0027art. 131-bis del codice penale. \n Difatti, e\u0027 utile osservare che le fiamme hanno interessato la\nsola copertura erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco,\ncoinvolgendo un\u0027area boschiva non particolarmente estesa e cagionando\nlievi danni alle chiome degli alberi. \n Peraltro, in ragione dell\u0027ubicazione dell\u0027incendio, il pericolo\nper l\u0027incolumita\u0027 pubblica e\u0027 risultato pressoche\u0027 minimo, avendo le\nfiamme lambito esclusivamente l\u0027abitazione del P. stesso,\ndanneggiandone parzialmente gli infissi esterni. \n Sotto il profilo del grado di colpevolezza, l\u0027elemento colposo\nappare limitato. In particolare, deve precisarsi che gli\nabbruciamenti realizzati dal P. hanno riguardato piccoli ammassi di\nsterpaglie collocati all\u0027interno della proprieta\u0027 dell\u0027imputato, il\nquale non si e\u0027 avveduto della direzione del vento che ha generato la\npropagazione delle fiamme. \n Meritevole di considerazione e\u0027 altresi\u0027 la condotta tenuta dal\nP. successivamente al fatto, consistita nel repentino tentativo di\narrestare l\u0027incendio, seguito poi dalla chiamata dei soccorsi. \n Cionondimeno, l\u0027applicazione della condizione di non punibilita\u0027\ne\u0027 preclusa dall\u0027art. 131-bis, comma 3, n. 3) del codice penale. \n Ne deriva, dunque, l\u0027esigenza di vagliare la compatibilita\u0027 di\nsiffatta esclusione con il principio di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n A tal proposito, e\u0027 opportuno precisare preliminarmente che la\nmedesima questione e\u0027 stata gia\u0027 sollevata dal G.u.p. presso il\nTribunale di Firenze con ordinanza n. 104 del 2023, con riferimento\nad un caso analogo. \n La Corte costituzionale, con ordinanza n. 113 del 27 giugno 2024,\nha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata per\nirrilevanza poiche\u0027 il fatto sottoposto all\u0027esame del giudice\nrimettente e\u0027 anteriore all\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 1, comma\nprimo, lettera c), n. 2, decreto legislativo n. 150/2022,\nintroduttivo delle modifiche apportate all\u0027art. 131-bis del codice\npenale oggetto di censura. \n Ebbene, considerato che il fatto per cui si procede e\u0027 successivo\nalla menzionata novella, la sollevata questione deve considerarsi\nrilevante. \n In punto di non manifesta infondatezza dell\u0027eccezione di\nincostituzionalita\u0027, e\u0027 doveroso operare un giudizio di\nragionevolezza intrinseca ed estrinseca della «presunzione assoluta\ndi non tenuita\u0027 dell\u0027offesa» del delitto di cui all\u0027art. 423-bis,\ncomma 2 del codice penale, introdotta dall\u0027art. 131-bis, comma 3, n.\n3) del codice penale. \n Preliminarmente, si osserva che la condizione di non punibilita\u0027\nper particolare tenuita\u0027 del fatto postula una valutazione\ncomplessiva di tutte le peculiarita\u0027 della fattispecie concreta, a\nnorma dell\u0027art. 133, primo comma del codice penale, incluse le\nmodalita\u0027 della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo\ndell\u0027aggressione al bene protetto (Cass. pen. , sez. un., sentenza\ndel 6 aprile 2016, n. 13681). \n Ben puo\u0027 avvenire, dunque, che l\u0027incendio (inteso secondo\nl\u0027insegnamento della giurisprudenza di legittimita\u0027) risulti\naccompagnato da circostanze - come le modalita\u0027 della condotta, il\ngrado di colpevolezza ovvero la condotta susseguente al reato - che\ninducono a giudicare il fatto, globalmente considerato, come\nconnotato da modesta offensivita\u0027, si\u0027 da ritenere il reo non\nmeritevole di sanzione penale. \n D\u0027altronde, la condizione di non punibilita\u0027 ex art. 131-bis del\ncodice penale, mira ad attuare il principio costituzionale di extrema\nratio della reazione penale. \n Cio\u0027 posto, deve sottolinearsi che la fattispecie incriminatrice\nin esame e\u0027 di tipo colposo. \n A tale riguardo, la «presunzione assoluta di non tenuita\u0027»\npotrebbe apparire razionalmente giustificabile in ordine all\u0027ipotesi\ndolosa prevista dal comma primo dell\u0027art. 423-bis del codice penale\n(per cui e\u0027 la cornice edittale di pena ad escludere in radice la non\npunibilita\u0027), in ragione della discrezionale scelta di politica\ncriminale di evitare l\u0027impunita\u0027 rispetto a condotte intenzionali che\naggrediscono beni superindividuali di estrema rilevanza,\nmanifestative di un elevato grado di allarme sociale, oltre che di\npericolosita\u0027 sociale del reo. \n Se infatti il trattamento rigoroso dei fatti di incendio boschivo\ndoloso sono pienamente giustificati perche\u0027 riferibili a gravi\nfenomeni criminali, cio\u0027 non e\u0027 sempre spiegabile per i fatti colposi\nove i fatti non sono riconducibili a fenomeni criminali, ed ove, come\nnel caso di specie, il danno e\u0027 sostanzialmente insussistente e anche\nil grado della colpa appare modesto e non rinvenibile nella incuria e\nnel dispregio dell\u0027ambiente. \n Del resto, appare peculiare che fra i reati normativamente\nesclusi dall\u0027applicazione della causa di non punibilita\u0027 l\u0027unico\nreato colposo sia proprio l\u0027art. 423-bis, comma II del codice penale,\nessendo gli altri reati esclusi tutti reati dolosi. \n Peraltro i reati esclusi sono principalmente reati di danno,\nmentre il reato per cui si procede e\u0027 anche reato di pericolo. \n Anche con riferimento ai delitti di «comune pericolo» l\u0027unico\ndelitto escluso dall\u0027applicazione della causa di non punibilita\u0027 e\u0027\nl\u0027art. 423-bis, comma 2 del codice penale che e\u0027 sostanzialmente\ntrattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di\n«comune pericolo colposi» non sono esclusi dall\u0027applicazione\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale, in particolare, puoi osservarsi\nche neppure il disastro ambientale colposo previsto dall\u0027art.\n452-quinquies del codice penale e\u0027 presuntivamente escluso\ndall\u0027applicazione dell\u0027art. 131-bis del codice penale. \n In specie, il delitto di disastro ambientale colposo contemplato\ndall\u0027art. 452-quinquies del codice penale, il quale e\u0027 punito nel\nminimo con pena leggermente inferiore rispetto a quella riservata al\ndelitto di incendio boschivo colposo e con pena massima ben superiore\n(10 anni di reclusione). \n Inoltre, le due fattispecie appaiono parzialmente accomunate\nsotto il profilo dell\u0027interesse giuridico protetto; invero,\nl\u0027autonoma configurazione del delitto di incendio boschivo (rispetto\nalla figura generale di cui all\u0027art. 423 del codice penale) esprime\nl\u0027intenzione legislativa di garantire la tutela penale, oltre che per\nla pubblica incolumita\u0027, anche dell\u0027interesse alla conservazione del\npatrimonio boschivo, quale componente del piu\u0027 ampio e generale bene\nambientale. \n Ebbene, il delitto di disastro ambientale boschivo non rientra\nnelle ipotesi di esclusione previste dal comma terzo dell\u0027art.\n131-bis del codice penale. \n Conseguentemente, attesa l\u0027analogia che caratterizza i due\nilleciti sotto il profilo dell\u0027oggettivita\u0027 giuridica e delle\nmodalita\u0027 di aggressione al bene protetto, non sono ravvisabili\nelementi che inducono a ritenere ragionevole la disparita\u0027 di\ntrattamento tra essi, secondo il canone di cui all\u0027art. 3 Cost. \n La norma di esclusione, poi, impone l\u0027irrogazione di un\ntrattamento sanzionatorio anche nei confronti di soggetti rispetto ai\nquali la rimproverabilita\u0027 e\u0027 minima, generando altresi\u0027 un dubbio di\ncompatibilita\u0027 con il principio di proporzionalita\u0027 della pena, nella\nmisura in cui anche l\u0027applicazione del minimo edittale apparirebbe\nincongrua rispetto alla modesta entita\u0027 del fatto per cui si procede. \n Ad avviso del giudice, quindi, l\u0027art. 131-bis, comma 3, n. 3 del\ncodice penale contrasta con l\u0027art. 3 e 24 Cost. laddove esclude che\nil giudice in concreto non possa ritenere l\u0027offesa di speciale\ntenuita\u0027. \n La questione e\u0027 rilevante atteso che, in assenza di preclusione\nnormativa, il giudice applicherebbe la causa di non punibilita\u0027 come\nrichiesto dalle parti. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il giudice della udienza preliminare di Potenza solleva questione\ndi illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 131-bis del codice penale,\ncomma 3, n. 3) laddove prevede che in relazione al delitto di cui\nall\u0027art. 423-bis, comma 2, del codice penale il giudice non possa\nritenere l\u0027offesa di particolare tenuita\u0027 per violazione dell\u0027art. 3\ne 27, comma 3 Cost. \n Dichiara la sospensione del processo e dei termini di\nprescrizione del reato fino alla definizione del giudizio di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone che copia delle presente ordinanza unitamente, a copia\ndegli atti del processo sia trasmessa, a cura della cancelleria,\nunitamente alle notifiche del presente provvedimento, alla\ncancelleria delle Corte costituzionale. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai sig.ri\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. \n Provvedimento letto in udienza alla presenza delle parti. \n Potenza, 19 settembre 2024 \n \n Il Giudice: Setola","elencoNorme":[{"id":"62120","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"131","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"n.3","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78496","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78497","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |