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G.","prima_controparte":"Azienda Territoriale per l\u0027Edilizia Residenziale - Ater di P.","altre_parti":"Guesmi Abderrazak, Azienda territoriale per l\u0027edilizia residenziale – ATER di Pordenone","testo_atto":"N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale\nper il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto  da  A.  G.  contro\nAzienda Territoriale per l\u0027Edilizia Residenziale (ATER) di  Pordenone\n. \n \nEdilizia residenziale pubblica -  Assegnazione  di  alloggi  -  Norme\n  della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Requisiti minimi dei\n  beneficiari finali - Previsione che occorre essere  anagraficamente\n  residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non\n  continuativi, negli otto anni precedenti. \n- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio  2016,  n.  1\n  (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater),\n  art. 29, comma 1, lettera c). \n\n\r\n(GU n. 43 del 22-10-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA \n                            Sezione Prima \n \n    Ha pronunciato la presente sentenza non  definitiva  sul  ricorso\nnumero  di  registro  generale  10  del  2024,  proposto  da  A.  G.,\nrappresentato  e  difeso  dall\u0027avvocato   Giovanni   Martorana,   con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio\nfisico eletto presso il suo studio in Pordenone, via Cividale n. 7/a; \n    Contro Azienda Territoriale per l\u0027Edilizia Residenziale - Ater di\nPordenone, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Luca  De  Pauli,  con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio\nfisico eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio  Veneto  n.\n39; \n    Per l\u0027annullamento: \n        del provvedimento prot.  ...  di  rigetto  della  domanda  di\nassegnazione di alloggio presentata fuori termine; \n        dei  verbali  della  Commissione   per   l\u0027accertamento   dei\nrequisiti soggettivi previsti dal bando; \n        del verbale con cui e\u0027 stata approvata la lista dei candidati\naventi presentato domanda di assegnazione  di  alloggio  residenziale\npubblico fuori termine - alloggio di risulta; \n        del bando di concorso, per quanto di interesse; \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visto   l\u0027atto   di   costituzione   in   giudizio   dell\u0027Azienda\nTerritoriale per l\u0027Edilizia Residenziale - Ater di Pordenone; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Relatore nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  7  maggio  2025  la\ndott.ssa Claudia Micelli e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come\nspecificato nel verbale; \n    Visto l\u0027art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; \n    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n                           Fatto e diritto \n \n    1. Il ricorrente e\u0027 residente in Italia dal ... e  nella  Regione\nautonoma Friuli-Venezia Giulia  dal  ...  al  ...,  quando  e\u0027  stato\ncancellato dall\u0027anagrafe per irreperibilita\u0027, e,  successivamente  al\nsuo ritorno  in  Italia  dalla  ...,  dal  ...,  data  di  iscrizione\nall\u0027anagrafe del Comune di Pordenone. \n    2. Il ... ha presentato domanda per l\u0027assegnazione di un alloggio\ndi  edilizia  residenziale  pubblica  all\u0027Azienda  Territoriale   per\nl\u0027Edilizia residenziale - Ater di Pordenone ai sensi dell\u0027art. 11 del\nregolamento approvato con decreto del  Presidente  della  Regione  26\nottobre  2016,  n.  0208/Pres  «Regolamento  di  esecuzione  per   la\ndisciplina delle modalita\u0027 di  gestione  degli  alloggi  di  edilizia\nsovvenzionata gestiti dalle Ater stesse a sostegno della costruzione,\ndell\u0027acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata,\ne del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli  16  e  44\ndella legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica  delle\npolitiche  abitative  e  riordino  delle  Ater)»,  che  consente   la\npresentazione di istanze fuori termine (ossia dopo  la  pubblicazione\ndella graduatoria) per l\u0027ottenimento di un  alloggio  di  risulta  ai\nsoggetti destinatari di uno sfratto per finita locazione. \n    3.  Con  provvedimento  dd  ...  l\u0027Amministrazione  intimata   ha\nrespinto  la  domanda  per  «mancanza  dei   requisiti   essenziali»,\nprecisando che «Ella, infatti, non risiede nel  territorio  regionale\nda almeno cinque  anni,  anche  non  continuativi,  negli  otto  anni\nprecedenti la data della domanda (art. 4, comma  2,  lettera  a,  del\nregolamento approvato con D.P. Reg n. 0208/Pres del 26 ottobre 2016 e\nsuccessive modifiche ed integrazioni e art. 1, lettera b,  del  bando\ndi concorso)». \n    4. Il ricorrente impugna il citato provvedimento  di  diniego,  i\nverbali della Commissione per l\u0027accertamento dei requisiti soggettivi\nprevisti dal bando, il verbale con cui e\u0027 stata  approvata  la  lista\ndei candidati aventi presentato domanda di assegnazione  di  alloggio\ndi risulta, il «Bando di concorso comprensoriale n.  53  -  2019  (ai\nsensi della L.R. n. 1  del  19  febbraio  2016,  del  regolamento  di\nesecuzione approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres del 26 ottobre 2016  e\nloro successive modifiche e integrazioni)». \n    4.1 Formula i seguenti motivi di ricorso: \n        «I. Violazione degli articoli 3  e  ss  legge  n.  241/90  in\nrelazione agli articoli 2, 4, 5, 9, 11 del DP Reg n. 0208/2016 ed  in\nrelazione all\u0027art. 1 del bando; eccesso di potere -  travisamento  di\nfatto - difetto di istruttoria». \n    Deduce che la disciplina applicabile alle domande  presentate  da\nsoggetti in situazione  di  disagio  sociale  non  sarebbe  contenuta\nnell\u0027art. 4 del regolamento regionale, richiamato  dal  provvedimento\ndi rigetto, bensi\u0027 negli articoli 8, 9 e 11 del regolamento medesimo,\ncontenenti  autonomi  requisiti  tra  cui  non  figura  quello  della\nresidenza nel territorio regionale da almeno cinque  anni  anche  non\ncontinuativi negli otto anni precedenti la domanda. \n    L\u0027art. 4, peraltro, non conterrebbe la  precisazione  «precedenti\nla domanda», risultando quindi soddisfatto dal ricorrente,  in  detti\ntermini, il  requisito  richiesto,  alla  luce  della  residenza  nel\nterritorio regionale per ben piu\u0027 di cinque anni. \n    «II. Violazione degli  articoli  10-bis  e  21-octies,  legge  n.\n241/90;  eccesso  di  potere  per   irragionevolezza   in   relazione\nall\u0027omissione dell\u0027avviso di avvio del procedimento volto al  rigetto\ndell\u0027istanza  ex  art.  10-bis,   legge   n.   241/90,   difetto   di\nistruttoria». \n    E\u0027  dedotta  l\u0027illegittima  omessa   attivazione   del   soccorso\nistruttorio o comunque dell\u0027istituto del preavviso di rigetto di  cui\nall\u0027art  10-bis,  legge  n.  241/1990,  che  avrebbe  consentito   al\nricorrente di controdedurre  in  sede  procedimentale  in  merito  al\ncontestato requisito della residenza. \n    «III. Ancora sulla violazione degli articoli 10-bis e  21-octies,\nlegge n. 241/90; eccesso di potere per irragionevolezza,  illogicita\u0027\ne  contraddittorieta\u0027  dell\u0027atto,  manifesta   ingiustizia,   nonche\u0027\nviolazione  del  legittimo  affidamento,  mancata  valutazione  degli\nelementi in fatto e diritto e mancata  valutazione  della  condizione\ncomplessiva del ricorrente». \n    Viene censurata una carenza istruttoria,  conseguente  all\u0027omessa\nattivazione del  preavviso  di  diniego,  che  avrebbe  impedito  una\nadeguata considerazione della condizione del ricorrente. \n    «IV. Violazione degli  articoli  3  e  ss.  legge  n.  241/90  in\nrelazione agli articoli 2, 5, 4, 9, 11 del DP reg n. 0208/2016 ed  in\nrelazione all\u0027art 1 del bando quanto al requisito della  residenza  -\nviolazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti». \n    Deduce  che  una  lettura  costituzionalmente   orientata   della\ndisciplina applicabile, che tenga conto  di  quanto  affermato  dalla\ndecisione della Corte costituzionale n. 44/2020, che  ha  accolto  la\nquestione di  legittimita\u0027  sollevata  in  relazione  alla  LR  della\nLombardia n. 16/2016 contenente  analoga  previsione,  evidenzierebbe\nche il ricorrente e\u0027 «meritevole dei servizi assistenziali  regionali\ne  rientra  nei  requisiti  della  legge  regionale  e  del  relativo\nregolamento». \n    5. Si e\u0027 costituita in giudizio l\u0027Ater  di  Pordenone,  eccependo\npreliminarmente  l\u0027inammissibilita\u0027  del  ricorso  per   carenza   di\ninteresse, avendo il ricorrente omesso di impugnare specificamente  i\ndeliberati della Commissione. \n    In sede di memoria di replica ha eccepito l\u0027improcedibilita\u0027  del\nricorso per  sopravvenuta  carenza  di  interesse,  conseguente  alla\nintervenuta stipula con il Comune di Pordenone  di  un  contratto  di\nlocazione abitativa ai sensi della legge n. 431/1998, per  la  durata\ndi anni tre, dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027. \n    Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito del gravame. \n    6.  Con  ordinanza  n.  392/2024  questo  tribunale  ha  disposto\nl\u0027integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dettando  i\nconseguenti adempimenti sia a  carico  dell\u0027Amministrazione  intimata\nche, a pena di improcedibilita\u0027 del ricorso, dell\u0027interessato. \n    L\u0027incombente e\u0027 stato assolto nel rispetto dei termini  stabiliti\ndal tribunale. \n    7. All\u0027udienza pubblica del 7  maggio  2025  la  causa  e\u0027  stata\ntrattenuta in decisione. \n    8. Con la presente sentenza non definitiva, il  Collegio  ritiene\ndi poter decidere solo  parzialmente  il  ricorso,  limitatamente  ai\nprimi tre motivi di diritto, poiche\u0027 per quanto concerne la questione\ndedotta con il quarto motivo,  la  decisione  della  causa  non  puo\u0027\nprescindere dall\u0027incidente di costituzionalita\u0027 della norma regionale\nrilevante nella presente sede. \n    Il collegio ritiene infatti ex officio sussistenti i  presupposti\nper sollevare dinanzi  alla  Corte  costituzionale  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 29, comma 1, lettera  c)  della\nL.R. Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1, «Riforma  organica\ndelle politiche abitative e riordino delle Ater», in  riferimento  ai\nprincipi di eguaglianza e ragionevolezza di  cui  all\u0027art.  3,  comma\nprimo, della Costituzione ed al principio di eguaglianza  sostanziale\ndi cui all\u0027art. 3, comma secondo, della Costituzione, nella parte  in\ncui   stabilisce    come    requisito    minimo    dei    beneficiari\ndell\u0027assegnazione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale   pubblica\n«l\u0027essere  anagraficamente  residenti  nel  territorio  regionale  da\nalmeno  cinque  anni  anche  non   continuativi   negli   otto   anni\nprecedenti», disponendo che i regolamenti di cui all\u0027art.  12  (quale\nil citato D.P. Reg. n. 0208/Pres. del 26 ottobre 2016) prevedano tale\nrequisito. \n    9. Questo impone al  collegio  di  esaminare  preliminarmente  le\neccezioni in rito sollevate dall\u0027Ater di Pordenone. \n    10.  L\u0027eccezione  volta  ad  evidenziare  l\u0027inammissibilita\u0027  del\nricorso per difetto di interesse, conseguente all\u0027omessa impugnazione\ndei deliberati della commissione, non risulta condivisibile. \n    10.1 Deduce l\u0027Amministrazione intimata  che  la  Commissione  per\nl\u0027accertamento dei requisiti soggettivi di Ater, si sarebbe  espressa\n«per ben tre volte» sulla posizione del ricorrente, e nella specie: \n        nel corso del  procedimento,  prima  dell\u0027adozione  dell\u0027atto\nfinale, con il verbale dd ...; \n        in sede di valutazione dell\u0027istanza di autotutela,  formulata\ndal ricorrente il ... e sollecitata il ..., con il  verbale  dd  ...,\ncomunicato il ...; \n        in relazione al ricorso al Tar ed ai suoi  contenuti,  subito\ndopo la notifica dello stesso, con il  verbale  dd  ...  di  conferma\ndell\u0027esclusione della domanda del ricorrente. \n    Nella prospettazione  dell\u0027amministrazione,  i  deliberati  della\nCommissione di cui ai verbali dd ... e ...  avrebbero  dovuto  essere\nspecificamente impugnati a  pena  di  inammissibilita\u0027  del  presente\nricorso,  costituendo  atti  di  conferma  propria  e  non  meramente\nconfermativi del provvedimento di rigetto della domanda  dd  ...,  in\nquanto «conseguenti a nuove ed autonome valutazioni». \n    10.2 Come  condivisibilmente  evidenziato  dal  ricorrente  nella\nmemoria difensiva dd 18 ottobre 2024,  il  provvedimento  di  diniego\nprot. ... dd ..., nella presente  sede  gravato,  costituisce  l\u0027atto\nconclusivo del procedimento avviato con la domanda di assegnazione di\nun alloggio di edilizia sovvenzionata presentata ad Ater il ..., come\ntale lesivo della sfera giuridica dello stesso. \n    Il provvedimento in parola risulta compiutamente motivato in base\nal mancato possesso  del  requisito  della  residenza  nella  Regione\nFriuli-Venezia Giulia da almeno cinque anni, anche non  continuativi,\nnegli otto anni precedenti la data  della  domanda,  senza  contenere\nalcun riferimento, nemmeno per relationem, al verbale del .... \n    Quest\u0027ultimo riveste pertanto natura di atto  endoprocedimentale,\nin quanto tale improduttivo di effetti lesivi, e  ad  ogni  modo  dal\ncontenuto sovrapponibile a quello del provvedimento conclusivo che vi\nha fatto seguito. \n    10.3 Analoghe considerazioni in merito all\u0027assenza di  lesivita\u0027,\nvanno formulate in  riferimento  al  verbale  del  ...,  con  cui  la\nCommissione, esaminata la richiesta  di  annullamento  in  autotutela\npresentata dal ricorrente con pec dd ..., rilevato che nella  domanda\nil medesimo aveva dichiarato di aver risieduto in regione dal ...  al\n... e dal ... a  tutt\u0027oggi,  all\u0027unanimita\u0027  confermava  l\u0027esclusione\ndella domanda «per mancanza  del  requisito  previsto  dall\u0027art.  29,\ncomma 1, lettera c) della L.R. n. 1/2016 come modificato dall\u0027art. 1,\ncomma 1, lettera a) della L.R. n.  24/2018,  dall\u0027art.  4,  comma  2,\nlettera a) del regolamento approvato con D.P.Reg. n.  02087Pres.  Del\n26  ottobre  2016  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni   e\ndall\u0027art. 1, lettera b) del bando di concorso». \n    10.4 Del pari, con il verbale dd ..., la Commissione,  a  seguito\ndella intervenuta notifica del ricorso al Tar, «conferma le decisioni\nassunte nelle precedenti  riunioni  in  cui  e\u0027  stata  esaminata  la\npratica (verbale n. ... del ...  e  verbale  n.  ...  del  ...),  con\nriserva di valutare fatti sopravvenienti, al momento non noti». \n    10.5 Con l\u0027atto dd ..., trasmesso a mezzo pec  al  difensore  del\nricorrente, l\u0027Amministrazione intimata si e\u0027  limitata  a  comunicare\n«che la Commissione  per  l\u0027accertamento  dei  requisiti  soggettivi,\nnella seduta del ... u.s., ha confermato l\u0027esclusione  della  domanda\npresentata dal Suo assistito, sig. A. G., il ..., per  l\u0027assegnazione\ndi un alloggio di edilizia sovvenzionata nel Comune di Pordenone,  in\nquanto il richiedente non risiede in Friuli-Venezia Giulia da  almeno\ncinque anni, anche in  maniera  non  continuativa,  negli  otto  anni\nprecedenti la data della domanda, come previsto dall\u0027art.  29,  comma\n1, lettera c) della L.R. n. 1/2016 come modificato dall\u0027art. 1, comma\n1, lettera a) della L.R. n. 24/2018, dall\u0027art. 4,  comma  2,  lettera\na), del regolamento  approvato  con  D.P.Reg.  n.  0208/Pres  del  26\nottobre 2016 e successive modifiche e  integrazioni  e  dall\u0027art.  1,\nlettera b), del bando di concorso». \n    10.6 Trattasi, con evidenza, di atti privi  di  autonoma  portata\nlesiva,  che  nulla  aggiungono  al  provvedimento   conclusivo   del\nprocedimento  ritualmente  impugnato  nella  presente  sede,  e   che\nrivestono  pertanto  natura  meramente  confermativa  del  precedente\ndiniego, non essendo stati preceduti dall\u0027espletamento di  una  nuova\nistruttoria. \n    Va pertanto ribadito il costante  orientamento  giurisprudenziale\nsecondo cui l\u0027atto con cui l\u0027amministrazione si limiti  a  richiamare\nun  suo  precedente  provvedimento,  senza  apertura  di  una   nuova\nistruttoria con rinnovato esame degli elementi di fatto e di  diritto\ne rivalutazione degli interessi in gioco, e senza esporre  una  nuova\nmotivazione  a  supporto  della  propria  decisione,  riveste  natura\nmeramente confermativa, come tale inidonea a cagionare  una  autonoma\nlesione alla posizione  giuridica  soggettiva  del  destinatario  (ex\nmultis Cons St n. 4642/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata). \n    11.  Anche  l\u0027eccezione  di  improcedibilita\u0027  del  ricorso   per\nsopravvenuta carenza  di  interesse  va  disattesa  alla  luce  delle\nseguenti considerazioni. \n    Risulta dalla documentazione agli atti che il ricorrente, al fine\ndi garantire a se\u0027 e alla propria famiglia il diritto all\u0027abitazione,\na seguito del rigetto della domanda di assegnazione di un alloggio di\nedilizia sovvenzionata in questa sede gravato, ha  stipulato  con  il\nComune di Pordenone un contratto  di  locazione  agevolato  ai  sensi\ndell\u0027art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. \n    Trattasi, nella specie, della tipologia di contratto di locazione\nad uso abitativo non transitorio, alternativa al  modello  ordinario,\ncaratterizzata da una durata per legge non inferiore a tre anni  (con\nproroga biennale, di diritto, alla  prima  scadenza),  nonche\u0027  dalla\ndeterminazione del  valore  del  canone  e  dell\u0027ulteriore  contenuto\nnegoziale in base a quanto stabilito «in appositi accordi definiti in\nsede locale fra le organizzazioni  della  proprieta\u0027  edilizia  e  le\norganizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative» (Cass civ\nsez III 27022/2016). \n    L\u0027intervenuta conclusione del contratto in esame, (a garanzia del\nsoddisfacimento  di  un  diritto  inviolabile),   non   comporta   la\nsopravvenuta carenza di  interesse  del  ricorrente  a  coltivare  il\npresente   gravame,   costituendo   fattispecie   non    assimilabile\nall\u0027«essere titolare di contratto di locazione di altro  alloggio  di\nedilizia   sovvenzionata   ovunque   ubicato»   (attinente   pertanto\nall\u0027edilizia  residenziale  pubblica  ed  all\u0027accesso  agli   alloggi\nsociali per i soggetti meno abbienti, di cui si  occupa  la  L.R.  n.\n1/2016), circostanza escludente dall\u0027ammissione  alla  selezione,  in\nbase all\u0027art. 1, lettera f) del bando di concorso. \n    12. Vanno ora esaminati i motivi di  ricorso,  nei  limiti  sopra\nevidenziati. \n    12.1 Il primo motivo non e\u0027 fondato. \n    Diversamente da quanto sostento dal ricorrente, la disciplina  di\ncui all\u0027art. 4 del regolamento di cui al D.P.Reg 26 ottobre 2016,  n.\n0208/Pres.  concernente  i  «Requisiti  soggettivi  degli   inquilini\nassegnatari», trova applicazione per tutte le istanze di assegnazione\ndegli alloggi Ater. \n    Non essendo stata prevista infatti una esclusione per le  domande\npresentate «fuori termine» quale  quella  del  ricorrente,  anch\u0027esse\nsoggiaciono alla condizione della residenza nel territorio  regionale\nda almeno  cinque  anni  anche  non  continuativi  «negli  otto  anni\nprecedenti», ove quest\u0027ultimo inciso non puo\u0027 che essere inteso  come\nriferito agli otto anni «precedenti la data della domanda». \n    Non e\u0027 quindi condivisibile la tesi di parte ricorrente,  secondo\ncui  la  propria  domanda  sarebbe  risultata  soggetta   alla   sola\ndisciplina specifica contenuta negli articoli 8 e 11 del regolamento,\nderogatoria  rispetto  alla  disciplina   ordinaria   delle   domande\npresentate entro i termini di decadenza previsti dal bando, in quanto\ndal dato testuale  risulta  che  l\u0027art.  8  contiene  l\u0027elenco  degli\nindicatori  dello  stato  di  bisogno,  rilevanti   ai   fini   della\ncollocazione in graduatoria  delle  domande  accoglibili,  in  quanto\nrispettose delle condizioni di cui all\u0027art. 4. \n    12.2 Il secondo ed  il  terzo  motivo  possono  essere  esaminati\ncongiuntamente,  contenendo   entrambi   delle   doglianze   relative\nall\u0027omessa  attivazione   di   strumenti   partecipativi   da   parte\ndell\u0027amministrazione procedente, quali il soccorso istruttorio  e  il\npreavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. \n    Essi non risultano accoglibili. \n    12.3 Circa l\u0027istituto di cui all\u0027art. 6 della legge n.  241/1990,\nva evidenziata  l\u0027insussistenza  del  presupposto  per  l\u0027attivazione\ndello stesso, non avendo l\u0027amministrazione intimata rilevato  carenze\ndi elementi formali nella domanda presentata dal ricorrente, cosi\u0027 da\nrichiederne  una  regolarizzazione,  essendo  la   stessa   risultata\ncompleta e  respinta  per  carenza  del  requisito  della  residenza,\nemergente  dalla  dichiarazione   di   parte   e   dalle   risultanze\nanagrafiche. \n    12.4 In merito alla censura concernente l\u0027omissione del preavviso\ndi diniego, essa e\u0027 infondata in relazione alla  espressa  previsione\ndell\u0027art. 10-bis della legge n. 241/1990, per  cui  «le  disposizioni\nrelative al preavviso di rigetto  non  si  applicano  alle  procedure\nconcorsuali,  disposizione  che  deve  essere  riferita  a  tutti   i\nprocedimenti  aperti  alla  partecipazione  di  una   pluralita\u0027   di\nsoggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l\u0027instaurazione del\ncontraddittorio con la pubblica amministrazione risulti incompatibile\ncon le esigenze di celerita\u0027 della procedura» (Cons  St  sez  III  n.\n1236/2019; Tar Lazio  sez.  III  n.  4179/2025  e  la  giurisprudenza\nrichiamata dall\u0027amministrazione intimata nel proprio controricorso). \n    Ed inoltre, «e\u0027 costante l\u0027orientamento giurisprudenziale per cui\nil preavviso di rigetto di cui all\u0027art.  10-bis,  legge  n.  241  del\n1990, pur costituendo un fondamentale  strumento  di  partecipazione,\nnon puo\u0027 ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che,\nnella prospettiva del buon  andamento  dell\u0027azione  amministrativa  e\ndella dequotazione dei vizi formali, tale vizio puo\u0027 assumere rilievo\nsolo nelle ipotesi in cui dalla  omessa  interlocuzione  del  privato\nnell\u0027ambito del procedimento  sia  derivato  un  contenuto  dell\u0027atto\nfinale diverso da  quello  che  sarebbe  derivato  sulla  base  della\nvalutazione degli ulteriori elementi che il  privato  avrebbe  potuto\nfornire all\u0027amministrazione al fine di superare i  rilievi  ostativi»\n(Cons St n. 1236/2019, cit.). \n    Nel  caso   di   specie,   come   condivisibilmente   evidenziato\ndall\u0027amministrazione resistente, costituendo il  gravato  diniego  un\natto necessitato e vincolato, l\u0027eventuale apporto del  privato  nulla\navrebbe potuto aggiungere al contenuto finale dello stesso. \n    12.5  Ne\u0027  risulta  accoglibile  la  doglianza  relativa  ad  una\nasserita carenza di istruttoria, avendo l\u0027amministrazione  procedente\ncompiutamente esaminato la documentazione prodotta dal  ricorrente  a\ncorredo della propria istanza  di  assegnazione  di  un  alloggio  di\nrisulta, che e\u0027 risultata completa e non bisognevole di integrazioni. \n    13. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il  ricorso\nva in parte qua respinto. \n    14. Passando ora  a  trattare  della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 29, comma 1, lettera c) della LR n.  1/2016,\nva considerato il presupposto della rilevanza,  in  merito  al  quale\nl\u0027art. 23, comma 2, legge  11  marzo  1953,  n.  87  dispone  che  e\u0027\nnecessario   che   «il   giudizio   non   possa    essere    definito\nindipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale» della norma primaria contestata. \n    Va  sul  punto  osservato  che  il  ricorrente  ha  adito  questo\ntribunale al fine di contestare il requisito  della  residenza  nella\nregione da almeno cinque anni negli otto anni  precedenti,  richiesto\nper l\u0027assegnazione degli alloggi, requisito di cui  il  provvedimento\ndi diniego ha fatto applicazione e che risulta stabilito dalla  norma\nregionale in questione, che esclude in radice l\u0027accoglibilita\u0027  della\ndomanda del ricorrente. Con la conseguenza che, in  permanenza  della\nnorma stessa, il provvedimento gravato risulterebbe esente  dai  vizi\ndedotti. \n    15. Con il quarto motivo, parte ricorrente chiede  l\u0027accoglimento\ndel  ricorso  per  effetto  dell\u0027interpretazione   costituzionalmente\norientata della disciplina contenuta  nella  legge  regionale  e  nel\nregolamento attuativo. \n    Rileva il Collegio come la norma primaria contenuta  all\u0027art  29,\ncomma 1, lettera c) della  L.R.  n.  1/2016,  per  la  sua  chiarezza\ntestuale,  non   si   presti   ad   interpretazioni   adeguatrici   o\ncostituzionalmente orientate, potendo  essere  soltanto  assoggettata\nallo scrutinio di legittimita\u0027 costituzionale. \n    16. A supporto della non manifesta infondatezza, vanno richiamate\n(senza  pretesa  di  completezza)  le  sentenze  nn.  44/2020,  77  e\n145/2023, 67 e  147/2024,  con  le  quali  la  Corte  costituzionale,\noccupandosi di norme analoghe previste da altre leggi  regionali,  ha\navuto modo di statuire che: «Il diritto all\u0027abitazione rientra tra  i\nrequisiti essenziali caratterizzanti la socialita\u0027 cui si conforma lo\nStato  democratico  voluto  dalla  Costituzione,  chiamato  dunque  a\ngarantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce a  che  la\nvita di ogni persona  rifletta  ogni  giorno  e  sotto  ogni  aspetto\nl\u0027immagine universale della dignita\u0027 umana.  L\u0027edilizia  residenziale\npubblica (ERP) costituisce adempimento di questo dovere, in quanto e\u0027\ndiretta ad  assicurare  in  concreto  il  soddisfacimento  di  questo\nbisogno primario, perche\u0027 serve a garantire una abitazione a soggetti\neconomicamente deboli nel luogo ove e\u0027 la sede dei loro interessi, al\nfine di assicurare un\u0027esistenza dignitosa  a  tutti  coloro  che  non\ndispongono di risorse  sufficienti,  mediante  un  servizio  pubblico\ndeputato alla provvista di alloggi per i  lavoratori  e  le  famiglie\nmeno abbienti. Non si ravvisa  alcuna  ragionevole  correlazione  fra\nl\u0027esigenza di accedere al bene  casa,  ove  si  versi  in  condizioni\neconomiche di fragilita\u0027, e la  pregressa  e  protratta  residenza  -\ncomunque la si declini - nel territorio regionale. Il requisito della\nprolungata  residenza,  infatti,  impedisce  il  soddisfacimento  del\ndiritto  all\u0027abitazione   indipendentemente   da   ogni   valutazione\nattinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non e\u0027  inciso\ndalla durata della permanenza nel territorio regionale, non considera\nche proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente\nda un luogo all\u0027altro in cerca di  opportunita\u0027  di  lavoro,  non  e\u0027\nindice di una  prospettiva  di  radicamento.  Esso,  dunque,  proprio\nperche\u0027 del tutto  sganciato  da  ogni  valutazione  sullo  stato  di\nbisogno, e\u0027 incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale,\ncome servizio destinato prioritariamente ai  soggetti  economicamente\ndeboli ed e\u0027 percio\u0027 costituzionalmente  illegittimo  per  violazione\ndell\u0027art.  3  della  Costituzione  sotto  un  triplice  profilo:  per\nintrinseca irragionevolezza, proprio perche\u0027  trattasi  di  requisito\ndel  tutto  non  correlato  con  la  funzione  propria  dell\u0027edilizia\nsociale;  perche\u0027  determina   una   ingiustificata   diversita\u0027   di\ntrattamento tra persone che si trovano nelle medesime  condizioni  di\nfragilita\u0027;  e  perche\u0027  tradisce  il  dovere  della  Repubblica   di\nrimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,  limitando\ndi fatto la liberta\u0027 e l\u0027uguaglianza dei  cittadini,  impediscono  il\npieno sviluppo della persona umana». \n    17. Il tribunale, in considerazione del fatto che la norma  della\nlegge regionale del Friuli-Venezia Giulia contiene una previsione che\nricalca  quelle  analoghe  gia\u0027  piu\u0027  volte  censurate  dalla  Corte\ncostituzionale,  non  puo\u0027  che  condividere  le  considerazioni  del\nGiudice delle leggi riportate supra e pertanto, sulla  base  di  tali\nargomenti,  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art  29,  comma  1,\nlettera c), L.R. n. 1/2016. \n    18. In conclusione, dunque, il  ricorso  va  in  parte  respinto,\nmentre per la  restante  parte  il  giudizio  va  sospeso  fino  alla\npubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana\ndella decisione della Corte costituzionale sulla questione  indicata,\nai sensi e per gli effetti di  cui  agli  articoli  79  e  80  cpa  e\nall\u0027art. 295 cpc. \n    Ogni ulteriore decisione, nel merito e sulle spese,  e\u0027  rinviata\nal definitivo. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Friuli-Venezia\nGiulia (Sezione prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso,\ncome in epigrafe proposto: \n        in parte lo respinge; \n        per la restante parte, dichiara rilevante per la decisione  e\nnon   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale  dell\u0027art.  29,  comma  1,  lettera  c)   della   L.R.\nFriuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 «Riforma organica  delle\npolitiche abitative e riordino delle Ater», in relazione all\u0027art.  3,\ncommi 1 e 2, della Costituzione; \n        sospende  il  giudizio  in   corso   e   ordina   l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n        riserva al definitivo  ogni  altra  pronuncia  in  rito,  nel\nmerito e sulle spese; \n    Ordina alla Segreteria di questo  Tribunale  di  provvedere  alla\nnotifica della presente sentenza a tutte  le  parti  in  causa  e  al\nPresidente del Consiglio dei ministri e al Presidente  della  Regione\nautonoma Friuli-Venezia  Giulia,  nonche\u0027  alla  comunicazione  della\nstessa al  Presidente  del  Consiglio  regionale  del  Friuli-Venezia\nGiulia. \n    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall\u0027autorita\u0027\namministrativa. \n    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all\u0027art. 52, commi 1\ne 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli\n5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del\nConsiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della  dignita\u0027\ndella  parte  interessata,  manda  alla   segreteria   di   procedere\nall\u0027oscuramento delle generalita\u0027. \n    Cosi\u0027 deciso in Trieste nella Camera di consiglio  del  giorno  7\nmaggio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Carlo Modica de Mohac di Grisi\u0027, Presidente; \n        Daniele Busico, primo referendario; \n        Claudia Micelli, Referendario, estensore. \n \n              Il Presidente: Modica de Mohac di Grisi\u0027 \n \n \n                                                 L\u0027estensore: Micelli","elencoNorme":[{"id":"63706","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrfv","denominaz_legge":"legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia","data_legge":"19/02/2016","data_nir":"2016-02-19","numero_legge":"1","descrizionenesso":"","legge_articolo":"29","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"80053","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80054","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54993","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Guesmi Abderrazak","data_costit_part":"07/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54999","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Azienda territoriale per l\u0027edilizia residenziale – ATER di Pordenone","data_costit_part":"05/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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