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G.","prima_controparte":"Azienda Territoriale per l\u0027Edilizia Residenziale - Ater di P.","altre_parti":"Guesmi Abderrazak, Azienda territoriale per l\u0027edilizia residenziale – ATER di Pordenone","testo_atto":"N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da A. G. contro\nAzienda Territoriale per l\u0027Edilizia Residenziale (ATER) di Pordenone\n. \n \nEdilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme\n della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Requisiti minimi dei\n beneficiari finali - Previsione che occorre essere anagraficamente\n residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non\n continuativi, negli otto anni precedenti. \n- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1\n (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater),\n art. 29, comma 1, lettera c). \n\n\r\n(GU n. 43 del 22-10-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA \n Sezione Prima \n \n Ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso\nnumero di registro generale 10 del 2024, proposto da A. G.,\nrappresentato e difeso dall\u0027avvocato Giovanni Martorana, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio\nfisico eletto presso il suo studio in Pordenone, via Cividale n. 7/a; \n Contro Azienda Territoriale per l\u0027Edilizia Residenziale - Ater di\nPordenone, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Luca De Pauli, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio\nfisico eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto n.\n39; \n Per l\u0027annullamento: \n del provvedimento prot. ... di rigetto della domanda di\nassegnazione di alloggio presentata fuori termine; \n dei verbali della Commissione per l\u0027accertamento dei\nrequisiti soggettivi previsti dal bando; \n del verbale con cui e\u0027 stata approvata la lista dei candidati\naventi presentato domanda di assegnazione di alloggio residenziale\npubblico fuori termine - alloggio di risulta; \n del bando di concorso, per quanto di interesse; \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visto l\u0027atto di costituzione in giudizio dell\u0027Azienda\nTerritoriale per l\u0027Edilizia Residenziale - Ater di Pordenone; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la\ndott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale; \n Visto l\u0027art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; \n Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n Fatto e diritto \n \n 1. Il ricorrente e\u0027 residente in Italia dal ... e nella Regione\nautonoma Friuli-Venezia Giulia dal ... al ..., quando e\u0027 stato\ncancellato dall\u0027anagrafe per irreperibilita\u0027, e, successivamente al\nsuo ritorno in Italia dalla ..., dal ..., data di iscrizione\nall\u0027anagrafe del Comune di Pordenone. \n 2. Il ... ha presentato domanda per l\u0027assegnazione di un alloggio\ndi edilizia residenziale pubblica all\u0027Azienda Territoriale per\nl\u0027Edilizia residenziale - Ater di Pordenone ai sensi dell\u0027art. 11 del\nregolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 26\nottobre 2016, n. 0208/Pres «Regolamento di esecuzione per la\ndisciplina delle modalita\u0027 di gestione degli alloggi di edilizia\nsovvenzionata gestiti dalle Ater stesse a sostegno della costruzione,\ndell\u0027acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata,\ne del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44\ndella legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle\npolitiche abitative e riordino delle Ater)», che consente la\npresentazione di istanze fuori termine (ossia dopo la pubblicazione\ndella graduatoria) per l\u0027ottenimento di un alloggio di risulta ai\nsoggetti destinatari di uno sfratto per finita locazione. \n 3. Con provvedimento dd ... l\u0027Amministrazione intimata ha\nrespinto la domanda per «mancanza dei requisiti essenziali»,\nprecisando che «Ella, infatti, non risiede nel territorio regionale\nda almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni\nprecedenti la data della domanda (art. 4, comma 2, lettera a, del\nregolamento approvato con D.P. Reg n. 0208/Pres del 26 ottobre 2016 e\nsuccessive modifiche ed integrazioni e art. 1, lettera b, del bando\ndi concorso)». \n 4. Il ricorrente impugna il citato provvedimento di diniego, i\nverbali della Commissione per l\u0027accertamento dei requisiti soggettivi\nprevisti dal bando, il verbale con cui e\u0027 stata approvata la lista\ndei candidati aventi presentato domanda di assegnazione di alloggio\ndi risulta, il «Bando di concorso comprensoriale n. 53 - 2019 (ai\nsensi della L.R. n. 1 del 19 febbraio 2016, del regolamento di\nesecuzione approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres del 26 ottobre 2016 e\nloro successive modifiche e integrazioni)». \n 4.1 Formula i seguenti motivi di ricorso: \n «I. Violazione degli articoli 3 e ss legge n. 241/90 in\nrelazione agli articoli 2, 4, 5, 9, 11 del DP Reg n. 0208/2016 ed in\nrelazione all\u0027art. 1 del bando; eccesso di potere - travisamento di\nfatto - difetto di istruttoria». \n Deduce che la disciplina applicabile alle domande presentate da\nsoggetti in situazione di disagio sociale non sarebbe contenuta\nnell\u0027art. 4 del regolamento regionale, richiamato dal provvedimento\ndi rigetto, bensi\u0027 negli articoli 8, 9 e 11 del regolamento medesimo,\ncontenenti autonomi requisiti tra cui non figura quello della\nresidenza nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non\ncontinuativi negli otto anni precedenti la domanda. \n L\u0027art. 4, peraltro, non conterrebbe la precisazione «precedenti\nla domanda», risultando quindi soddisfatto dal ricorrente, in detti\ntermini, il requisito richiesto, alla luce della residenza nel\nterritorio regionale per ben piu\u0027 di cinque anni. \n «II. Violazione degli articoli 10-bis e 21-octies, legge n.\n241/90; eccesso di potere per irragionevolezza in relazione\nall\u0027omissione dell\u0027avviso di avvio del procedimento volto al rigetto\ndell\u0027istanza ex art. 10-bis, legge n. 241/90, difetto di\nistruttoria». \n E\u0027 dedotta l\u0027illegittima omessa attivazione del soccorso\nistruttorio o comunque dell\u0027istituto del preavviso di rigetto di cui\nall\u0027art 10-bis, legge n. 241/1990, che avrebbe consentito al\nricorrente di controdedurre in sede procedimentale in merito al\ncontestato requisito della residenza. \n «III. Ancora sulla violazione degli articoli 10-bis e 21-octies,\nlegge n. 241/90; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicita\u0027\ne contraddittorieta\u0027 dell\u0027atto, manifesta ingiustizia, nonche\u0027\nviolazione del legittimo affidamento, mancata valutazione degli\nelementi in fatto e diritto e mancata valutazione della condizione\ncomplessiva del ricorrente». \n Viene censurata una carenza istruttoria, conseguente all\u0027omessa\nattivazione del preavviso di diniego, che avrebbe impedito una\nadeguata considerazione della condizione del ricorrente. \n «IV. Violazione degli articoli 3 e ss. legge n. 241/90 in\nrelazione agli articoli 2, 5, 4, 9, 11 del DP reg n. 0208/2016 ed in\nrelazione all\u0027art 1 del bando quanto al requisito della residenza -\nviolazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti». \n Deduce che una lettura costituzionalmente orientata della\ndisciplina applicabile, che tenga conto di quanto affermato dalla\ndecisione della Corte costituzionale n. 44/2020, che ha accolto la\nquestione di legittimita\u0027 sollevata in relazione alla LR della\nLombardia n. 16/2016 contenente analoga previsione, evidenzierebbe\nche il ricorrente e\u0027 «meritevole dei servizi assistenziali regionali\ne rientra nei requisiti della legge regionale e del relativo\nregolamento». \n 5. Si e\u0027 costituita in giudizio l\u0027Ater di Pordenone, eccependo\npreliminarmente l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per carenza di\ninteresse, avendo il ricorrente omesso di impugnare specificamente i\ndeliberati della Commissione. \n In sede di memoria di replica ha eccepito l\u0027improcedibilita\u0027 del\nricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla\nintervenuta stipula con il Comune di Pordenone di un contratto di\nlocazione abitativa ai sensi della legge n. 431/1998, per la durata\ndi anni tre, dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027. \n Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito del gravame. \n 6. Con ordinanza n. 392/2024 questo tribunale ha disposto\nl\u0027integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dettando i\nconseguenti adempimenti sia a carico dell\u0027Amministrazione intimata\nche, a pena di improcedibilita\u0027 del ricorso, dell\u0027interessato. \n L\u0027incombente e\u0027 stato assolto nel rispetto dei termini stabiliti\ndal tribunale. \n 7. All\u0027udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa e\u0027 stata\ntrattenuta in decisione. \n 8. Con la presente sentenza non definitiva, il Collegio ritiene\ndi poter decidere solo parzialmente il ricorso, limitatamente ai\nprimi tre motivi di diritto, poiche\u0027 per quanto concerne la questione\ndedotta con il quarto motivo, la decisione della causa non puo\u0027\nprescindere dall\u0027incidente di costituzionalita\u0027 della norma regionale\nrilevante nella presente sede. \n Il collegio ritiene infatti ex officio sussistenti i presupposti\nper sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 29, comma 1, lettera c) della\nL.R. Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1, «Riforma organica\ndelle politiche abitative e riordino delle Ater», in riferimento ai\nprincipi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all\u0027art. 3, comma\nprimo, della Costituzione ed al principio di eguaglianza sostanziale\ndi cui all\u0027art. 3, comma secondo, della Costituzione, nella parte in\ncui stabilisce come requisito minimo dei beneficiari\ndell\u0027assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica\n«l\u0027essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da\nalmeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni\nprecedenti», disponendo che i regolamenti di cui all\u0027art. 12 (quale\nil citato D.P. Reg. n. 0208/Pres. del 26 ottobre 2016) prevedano tale\nrequisito. \n 9. Questo impone al collegio di esaminare preliminarmente le\neccezioni in rito sollevate dall\u0027Ater di Pordenone. \n 10. L\u0027eccezione volta ad evidenziare l\u0027inammissibilita\u0027 del\nricorso per difetto di interesse, conseguente all\u0027omessa impugnazione\ndei deliberati della commissione, non risulta condivisibile. \n 10.1 Deduce l\u0027Amministrazione intimata che la Commissione per\nl\u0027accertamento dei requisiti soggettivi di Ater, si sarebbe espressa\n«per ben tre volte» sulla posizione del ricorrente, e nella specie: \n nel corso del procedimento, prima dell\u0027adozione dell\u0027atto\nfinale, con il verbale dd ...; \n in sede di valutazione dell\u0027istanza di autotutela, formulata\ndal ricorrente il ... e sollecitata il ..., con il verbale dd ...,\ncomunicato il ...; \n in relazione al ricorso al Tar ed ai suoi contenuti, subito\ndopo la notifica dello stesso, con il verbale dd ... di conferma\ndell\u0027esclusione della domanda del ricorrente. \n Nella prospettazione dell\u0027amministrazione, i deliberati della\nCommissione di cui ai verbali dd ... e ... avrebbero dovuto essere\nspecificamente impugnati a pena di inammissibilita\u0027 del presente\nricorso, costituendo atti di conferma propria e non meramente\nconfermativi del provvedimento di rigetto della domanda dd ..., in\nquanto «conseguenti a nuove ed autonome valutazioni». \n 10.2 Come condivisibilmente evidenziato dal ricorrente nella\nmemoria difensiva dd 18 ottobre 2024, il provvedimento di diniego\nprot. ... dd ..., nella presente sede gravato, costituisce l\u0027atto\nconclusivo del procedimento avviato con la domanda di assegnazione di\nun alloggio di edilizia sovvenzionata presentata ad Ater il ..., come\ntale lesivo della sfera giuridica dello stesso. \n Il provvedimento in parola risulta compiutamente motivato in base\nal mancato possesso del requisito della residenza nella Regione\nFriuli-Venezia Giulia da almeno cinque anni, anche non continuativi,\nnegli otto anni precedenti la data della domanda, senza contenere\nalcun riferimento, nemmeno per relationem, al verbale del .... \n Quest\u0027ultimo riveste pertanto natura di atto endoprocedimentale,\nin quanto tale improduttivo di effetti lesivi, e ad ogni modo dal\ncontenuto sovrapponibile a quello del provvedimento conclusivo che vi\nha fatto seguito. \n 10.3 Analoghe considerazioni in merito all\u0027assenza di lesivita\u0027,\nvanno formulate in riferimento al verbale del ..., con cui la\nCommissione, esaminata la richiesta di annullamento in autotutela\npresentata dal ricorrente con pec dd ..., rilevato che nella domanda\nil medesimo aveva dichiarato di aver risieduto in regione dal ... al\n... e dal ... a tutt\u0027oggi, all\u0027unanimita\u0027 confermava l\u0027esclusione\ndella domanda «per mancanza del requisito previsto dall\u0027art. 29,\ncomma 1, lettera c) della L.R. n. 1/2016 come modificato dall\u0027art. 1,\ncomma 1, lettera a) della L.R. n. 24/2018, dall\u0027art. 4, comma 2,\nlettera a) del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 02087Pres. Del\n26 ottobre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e\ndall\u0027art. 1, lettera b) del bando di concorso». \n 10.4 Del pari, con il verbale dd ..., la Commissione, a seguito\ndella intervenuta notifica del ricorso al Tar, «conferma le decisioni\nassunte nelle precedenti riunioni in cui e\u0027 stata esaminata la\npratica (verbale n. ... del ... e verbale n. ... del ...), con\nriserva di valutare fatti sopravvenienti, al momento non noti». \n 10.5 Con l\u0027atto dd ..., trasmesso a mezzo pec al difensore del\nricorrente, l\u0027Amministrazione intimata si e\u0027 limitata a comunicare\n«che la Commissione per l\u0027accertamento dei requisiti soggettivi,\nnella seduta del ... u.s., ha confermato l\u0027esclusione della domanda\npresentata dal Suo assistito, sig. A. G., il ..., per l\u0027assegnazione\ndi un alloggio di edilizia sovvenzionata nel Comune di Pordenone, in\nquanto il richiedente non risiede in Friuli-Venezia Giulia da almeno\ncinque anni, anche in maniera non continuativa, negli otto anni\nprecedenti la data della domanda, come previsto dall\u0027art. 29, comma\n1, lettera c) della L.R. n. 1/2016 come modificato dall\u0027art. 1, comma\n1, lettera a) della L.R. n. 24/2018, dall\u0027art. 4, comma 2, lettera\na), del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres del 26\nottobre 2016 e successive modifiche e integrazioni e dall\u0027art. 1,\nlettera b), del bando di concorso». \n 10.6 Trattasi, con evidenza, di atti privi di autonoma portata\nlesiva, che nulla aggiungono al provvedimento conclusivo del\nprocedimento ritualmente impugnato nella presente sede, e che\nrivestono pertanto natura meramente confermativa del precedente\ndiniego, non essendo stati preceduti dall\u0027espletamento di una nuova\nistruttoria. \n Va pertanto ribadito il costante orientamento giurisprudenziale\nsecondo cui l\u0027atto con cui l\u0027amministrazione si limiti a richiamare\nun suo precedente provvedimento, senza apertura di una nuova\nistruttoria con rinnovato esame degli elementi di fatto e di diritto\ne rivalutazione degli interessi in gioco, e senza esporre una nuova\nmotivazione a supporto della propria decisione, riveste natura\nmeramente confermativa, come tale inidonea a cagionare una autonoma\nlesione alla posizione giuridica soggettiva del destinatario (ex\nmultis Cons St n. 4642/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata). \n 11. Anche l\u0027eccezione di improcedibilita\u0027 del ricorso per\nsopravvenuta carenza di interesse va disattesa alla luce delle\nseguenti considerazioni. \n Risulta dalla documentazione agli atti che il ricorrente, al fine\ndi garantire a se\u0027 e alla propria famiglia il diritto all\u0027abitazione,\na seguito del rigetto della domanda di assegnazione di un alloggio di\nedilizia sovvenzionata in questa sede gravato, ha stipulato con il\nComune di Pordenone un contratto di locazione agevolato ai sensi\ndell\u0027art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. \n Trattasi, nella specie, della tipologia di contratto di locazione\nad uso abitativo non transitorio, alternativa al modello ordinario,\ncaratterizzata da una durata per legge non inferiore a tre anni (con\nproroga biennale, di diritto, alla prima scadenza), nonche\u0027 dalla\ndeterminazione del valore del canone e dell\u0027ulteriore contenuto\nnegoziale in base a quanto stabilito «in appositi accordi definiti in\nsede locale fra le organizzazioni della proprieta\u0027 edilizia e le\norganizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative» (Cass civ\nsez III 27022/2016). \n L\u0027intervenuta conclusione del contratto in esame, (a garanzia del\nsoddisfacimento di un diritto inviolabile), non comporta la\nsopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il\npresente gravame, costituendo fattispecie non assimilabile\nall\u0027«essere titolare di contratto di locazione di altro alloggio di\nedilizia sovvenzionata ovunque ubicato» (attinente pertanto\nall\u0027edilizia residenziale pubblica ed all\u0027accesso agli alloggi\nsociali per i soggetti meno abbienti, di cui si occupa la L.R. n.\n1/2016), circostanza escludente dall\u0027ammissione alla selezione, in\nbase all\u0027art. 1, lettera f) del bando di concorso. \n 12. Vanno ora esaminati i motivi di ricorso, nei limiti sopra\nevidenziati. \n 12.1 Il primo motivo non e\u0027 fondato. \n Diversamente da quanto sostento dal ricorrente, la disciplina di\ncui all\u0027art. 4 del regolamento di cui al D.P.Reg 26 ottobre 2016, n.\n0208/Pres. concernente i «Requisiti soggettivi degli inquilini\nassegnatari», trova applicazione per tutte le istanze di assegnazione\ndegli alloggi Ater. \n Non essendo stata prevista infatti una esclusione per le domande\npresentate «fuori termine» quale quella del ricorrente, anch\u0027esse\nsoggiaciono alla condizione della residenza nel territorio regionale\nda almeno cinque anni anche non continuativi «negli otto anni\nprecedenti», ove quest\u0027ultimo inciso non puo\u0027 che essere inteso come\nriferito agli otto anni «precedenti la data della domanda». \n Non e\u0027 quindi condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo\ncui la propria domanda sarebbe risultata soggetta alla sola\ndisciplina specifica contenuta negli articoli 8 e 11 del regolamento,\nderogatoria rispetto alla disciplina ordinaria delle domande\npresentate entro i termini di decadenza previsti dal bando, in quanto\ndal dato testuale risulta che l\u0027art. 8 contiene l\u0027elenco degli\nindicatori dello stato di bisogno, rilevanti ai fini della\ncollocazione in graduatoria delle domande accoglibili, in quanto\nrispettose delle condizioni di cui all\u0027art. 4. \n 12.2 Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati\ncongiuntamente, contenendo entrambi delle doglianze relative\nall\u0027omessa attivazione di strumenti partecipativi da parte\ndell\u0027amministrazione procedente, quali il soccorso istruttorio e il\npreavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. \n Essi non risultano accoglibili. \n 12.3 Circa l\u0027istituto di cui all\u0027art. 6 della legge n. 241/1990,\nva evidenziata l\u0027insussistenza del presupposto per l\u0027attivazione\ndello stesso, non avendo l\u0027amministrazione intimata rilevato carenze\ndi elementi formali nella domanda presentata dal ricorrente, cosi\u0027 da\nrichiederne una regolarizzazione, essendo la stessa risultata\ncompleta e respinta per carenza del requisito della residenza,\nemergente dalla dichiarazione di parte e dalle risultanze\nanagrafiche. \n 12.4 In merito alla censura concernente l\u0027omissione del preavviso\ndi diniego, essa e\u0027 infondata in relazione alla espressa previsione\ndell\u0027art. 10-bis della legge n. 241/1990, per cui «le disposizioni\nrelative al preavviso di rigetto non si applicano alle procedure\nconcorsuali, disposizione che deve essere riferita a tutti i\nprocedimenti aperti alla partecipazione di una pluralita\u0027 di\nsoggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l\u0027instaurazione del\ncontraddittorio con la pubblica amministrazione risulti incompatibile\ncon le esigenze di celerita\u0027 della procedura» (Cons St sez III n.\n1236/2019; Tar Lazio sez. III n. 4179/2025 e la giurisprudenza\nrichiamata dall\u0027amministrazione intimata nel proprio controricorso). \n Ed inoltre, «e\u0027 costante l\u0027orientamento giurisprudenziale per cui\nil preavviso di rigetto di cui all\u0027art. 10-bis, legge n. 241 del\n1990, pur costituendo un fondamentale strumento di partecipazione,\nnon puo\u0027 ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che,\nnella prospettiva del buon andamento dell\u0027azione amministrativa e\ndella dequotazione dei vizi formali, tale vizio puo\u0027 assumere rilievo\nsolo nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato\nnell\u0027ambito del procedimento sia derivato un contenuto dell\u0027atto\nfinale diverso da quello che sarebbe derivato sulla base della\nvalutazione degli ulteriori elementi che il privato avrebbe potuto\nfornire all\u0027amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi»\n(Cons St n. 1236/2019, cit.). \n Nel caso di specie, come condivisibilmente evidenziato\ndall\u0027amministrazione resistente, costituendo il gravato diniego un\natto necessitato e vincolato, l\u0027eventuale apporto del privato nulla\navrebbe potuto aggiungere al contenuto finale dello stesso. \n 12.5 Ne\u0027 risulta accoglibile la doglianza relativa ad una\nasserita carenza di istruttoria, avendo l\u0027amministrazione procedente\ncompiutamente esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente a\ncorredo della propria istanza di assegnazione di un alloggio di\nrisulta, che e\u0027 risultata completa e non bisognevole di integrazioni. \n 13. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il ricorso\nva in parte qua respinto. \n 14. Passando ora a trattare della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 29, comma 1, lettera c) della LR n. 1/2016,\nva considerato il presupposto della rilevanza, in merito al quale\nl\u0027art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 dispone che e\u0027\nnecessario che «il giudizio non possa essere definito\nindipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale» della norma primaria contestata. \n Va sul punto osservato che il ricorrente ha adito questo\ntribunale al fine di contestare il requisito della residenza nella\nregione da almeno cinque anni negli otto anni precedenti, richiesto\nper l\u0027assegnazione degli alloggi, requisito di cui il provvedimento\ndi diniego ha fatto applicazione e che risulta stabilito dalla norma\nregionale in questione, che esclude in radice l\u0027accoglibilita\u0027 della\ndomanda del ricorrente. Con la conseguenza che, in permanenza della\nnorma stessa, il provvedimento gravato risulterebbe esente dai vizi\ndedotti. \n 15. Con il quarto motivo, parte ricorrente chiede l\u0027accoglimento\ndel ricorso per effetto dell\u0027interpretazione costituzionalmente\norientata della disciplina contenuta nella legge regionale e nel\nregolamento attuativo. \n Rileva il Collegio come la norma primaria contenuta all\u0027art 29,\ncomma 1, lettera c) della L.R. n. 1/2016, per la sua chiarezza\ntestuale, non si presti ad interpretazioni adeguatrici o\ncostituzionalmente orientate, potendo essere soltanto assoggettata\nallo scrutinio di legittimita\u0027 costituzionale. \n 16. A supporto della non manifesta infondatezza, vanno richiamate\n(senza pretesa di completezza) le sentenze nn. 44/2020, 77 e\n145/2023, 67 e 147/2024, con le quali la Corte costituzionale,\noccupandosi di norme analoghe previste da altre leggi regionali, ha\navuto modo di statuire che: «Il diritto all\u0027abitazione rientra tra i\nrequisiti essenziali caratterizzanti la socialita\u0027 cui si conforma lo\nStato democratico voluto dalla Costituzione, chiamato dunque a\ngarantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce a che la\nvita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto\nl\u0027immagine universale della dignita\u0027 umana. L\u0027edilizia residenziale\npubblica (ERP) costituisce adempimento di questo dovere, in quanto e\u0027\ndiretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo\nbisogno primario, perche\u0027 serve a garantire una abitazione a soggetti\neconomicamente deboli nel luogo ove e\u0027 la sede dei loro interessi, al\nfine di assicurare un\u0027esistenza dignitosa a tutti coloro che non\ndispongono di risorse sufficienti, mediante un servizio pubblico\ndeputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie\nmeno abbienti. Non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra\nl\u0027esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni\neconomiche di fragilita\u0027, e la pregressa e protratta residenza -\ncomunque la si declini - nel territorio regionale. Il requisito della\nprolungata residenza, infatti, impedisce il soddisfacimento del\ndiritto all\u0027abitazione indipendentemente da ogni valutazione\nattinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non e\u0027 inciso\ndalla durata della permanenza nel territorio regionale, non considera\nche proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente\nda un luogo all\u0027altro in cerca di opportunita\u0027 di lavoro, non e\u0027\nindice di una prospettiva di radicamento. Esso, dunque, proprio\nperche\u0027 del tutto sganciato da ogni valutazione sullo stato di\nbisogno, e\u0027 incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale,\ncome servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente\ndeboli ed e\u0027 percio\u0027 costituzionalmente illegittimo per violazione\ndell\u0027art. 3 della Costituzione sotto un triplice profilo: per\nintrinseca irragionevolezza, proprio perche\u0027 trattasi di requisito\ndel tutto non correlato con la funzione propria dell\u0027edilizia\nsociale; perche\u0027 determina una ingiustificata diversita\u0027 di\ntrattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di\nfragilita\u0027; e perche\u0027 tradisce il dovere della Repubblica di\nrimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando\ndi fatto la liberta\u0027 e l\u0027uguaglianza dei cittadini, impediscono il\npieno sviluppo della persona umana». \n 17. Il tribunale, in considerazione del fatto che la norma della\nlegge regionale del Friuli-Venezia Giulia contiene una previsione che\nricalca quelle analoghe gia\u0027 piu\u0027 volte censurate dalla Corte\ncostituzionale, non puo\u0027 che condividere le considerazioni del\nGiudice delle leggi riportate supra e pertanto, sulla base di tali\nargomenti, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art 29, comma 1,\nlettera c), L.R. n. 1/2016. \n 18. In conclusione, dunque, il ricorso va in parte respinto,\nmentre per la restante parte il giudizio va sospeso fino alla\npubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana\ndella decisione della Corte costituzionale sulla questione indicata,\nai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 e 80 cpa e\nall\u0027art. 295 cpc. \n Ogni ulteriore decisione, nel merito e sulle spese, e\u0027 rinviata\nal definitivo. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia\nGiulia (Sezione prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso,\ncome in epigrafe proposto: \n in parte lo respinge; \n per la restante parte, dichiara rilevante per la decisione e\nnon manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 29, comma 1, lettera c) della L.R.\nFriuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 «Riforma organica delle\npolitiche abitative e riordino delle Ater», in relazione all\u0027art. 3,\ncommi 1 e 2, della Costituzione; \n sospende il giudizio in corso e ordina l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n riserva al definitivo ogni altra pronuncia in rito, nel\nmerito e sulle spese; \n Ordina alla Segreteria di questo Tribunale di provvedere alla\nnotifica della presente sentenza a tutte le parti in causa e al\nPresidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione\nautonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche\u0027 alla comunicazione della\nstessa al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia\nGiulia. \n Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\u0027autorita\u0027\namministrativa. \n Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all\u0027art. 52, commi 1\ne 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli\n5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del\nConsiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignita\u0027\ndella parte interessata, manda alla segreteria di procedere\nall\u0027oscuramento delle generalita\u0027. \n Cosi\u0027 deciso in Trieste nella Camera di consiglio del giorno 7\nmaggio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Carlo Modica de Mohac di Grisi\u0027, Presidente; \n Daniele Busico, primo referendario; \n Claudia Micelli, Referendario, estensore. \n \n Il Presidente: Modica de Mohac di Grisi\u0027 \n \n \n L\u0027estensore: Micelli","elencoNorme":[{"id":"63706","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrfv","denominaz_legge":"legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia","data_legge":"19/02/2016","data_nir":"2016-02-19","numero_legge":"1","descrizionenesso":"","legge_articolo":"29","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"80053","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80054","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54993","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Guesmi Abderrazak","data_costit_part":"07/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54999","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Azienda territoriale per l\u0027edilizia residenziale – ATER di Pordenone","data_costit_part":"05/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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