HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/30 | |
---|---|---|
Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 300 "total_time" => 0.231034 "namelookup_time" => 0.000547 "connect_time" => 0.030754 "pretransfer_time" => 0.071239 "size_download" => 44137.0 "speed_download" => 191069.0 "starttransfer_time" => 0.071256 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 34954 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 71149 "connect_time_us" => 30754 "namelookup_time_us" => 547 "pretransfer_time_us" => 71239 "starttransfer_time_us" => 71256 "total_time_us" => 231034 "start_time" => 1757483576.8101 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/30" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x27c2580)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/30 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Sep 2025 05:52:56 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Sep 2025 05:52:56 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"30","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Ravenna","localita_autorita":"","data_deposito":"27/01/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"26/02/2025","numero_gazzetta":"9","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"23 settembre 2025","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"SCIARRONE ALIBRANDI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003ePrevidenza – Pensioni – Pensione anticipata (cosiddetta \"quota 100”) - Divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui – Interpretazione della Corte di cassazione, assunta come diritto vivente, secondo la quale la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato comporta la perdita totale del trattamento pensionistico non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento – Irragionevolezza degli effetti conseguenti al percepimento, da parte del pensionato, di un reddito da attività lavorativa dipendente (nel caso di specie: sproporzione assoluta tra la pensione recuperata dall\u0027ente previdenziale e il reddito percepito) – Effetto manifestamente sproporzionato tale da compromettere il sostentamento dell’individuo e determinare un’ingiustificata traslazione patrimoniale a favore dell’ente previdenziale – Lesione del diritto acquisito al trattamento previdenziale – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali per contrasto con il Protocollo addizionale alla CEDU in relazione alla garanzia del diritto di proprietà – Lesione della libertà e autonomia dell’individuo, privato di diritti patrimoniali necessari a garantirne la dignità personale e sociale.\u003c/p\u003e","prima_parte":"D. F.","prima_controparte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","altre_parti":"Fuschini Daniele, Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","testo_atto":"N. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 27 gennaio 2025 del Tribunale di Ravenna nel\nprocedimento civile promosso da D. F. contro Istituto nazionale della\nprevidenza sociale - INPS. \n \nPrevidenza - Pensioni - Pensione anticipata (cosiddetta \"quota 100\")\n - Divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,\n ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale,\n nel limite di 5.000 euro lordi annui - Interpretazione della Corte\n di cassazione, assunta come diritto vivente, secondo la quale la\n violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da\n lavoro subordinato comporta la perdita totale del trattamento\n pensionistico non solo per i mesi in cui e\u0027 stata espletata\n l\u0027attivita\u0027 lavorativa, bensi\u0027 per tutto l\u0027anno solare di\n riferimento. \n- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in\n materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con\n modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 14, comma 3. \n\n\r\n(GU n. 9 del 26-02-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA \n sezione civile - settore lavoro \n \n Il Giudice del lavoro Dario Bernardi; \n Visti gli atti di provenienza del GOT-GOP, pronuncia la seguente\nordinanza di rimessione della questione della legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio\n2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019,\nn. 26 \n \n Motivi \n \n1 - Fatto e processo a quo. \n Con ricorso D. F. domandava: «In via principale: accertare e\nquindi dichiarare, anche solo in via incidentale, che il rapporto di\nlavoro intercorso tra l\u0027odierno ricorrente e l\u0027azienda agricola\nSerasini Giovanni ... e\u0027 riconducibile a prestazione di lavoro\nautonomo occasionale e, conseguentemente, accertatane e dichiaratane\nl\u0027illegittimita\u0027 alla luce delle ragioni espresse ricorso ovvero di\nquelle diverse e/o ulteriori che dovessero risultare di giustizia,\nannullare integralmente l\u0027indebito di \u0026#x20ac; 23.949,05 accertato da\nI.N.P.S. su pensione Quota 100 categoria VOCOM n. 36021727 come in\natti e, per l\u0027effetto, condannare I.N.P.S., Istituto nazionale della\nprevidenza sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore,\na restituire al ricorrente tutte le somme trattenute per effetto del\npredetto accertamento di indebito, in ogni caso maggiorate di\ninteressi al tasso legale o al diverso tasso ritenuto di giustizia e\ndi rivalutazione monetaria, come per legge. In via subordinata:\naccertare e quindi dichiarare, alla luce delle ragioni espresse in\nricorso ovvero di quelle diverse e/o ulteriori che dovessero\nrisultare di giustizia, l\u0027illegittimita\u0027 parziale l\u0027indebito di \u0026#x20ac;\n23.949,05 accertato da I.N.P.S. su pensione Quota 100 categoria VOCOM\nn. 36021727 nella misura in cui eccede la somma di \u0026#x20ac; 83,91 (pari al\nreddito di lavoro percepito dal ricorrente) o, in via meramente\nsubordinata, la somma di \u0026#x20ac; 2.021,56 (pari al rateo netto di pensione\npercepita dal ricorrente in costanza di rapporto di lavoro) o,\ncomunque, la diversa somma che dovesse risultare di giustizia e, per\nl\u0027effetto, condannare I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza\nSociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a\nrestituire al ricorrente tutte le somme trattenute per effetto del\npredetto accertamento di indebito, in ogni caso maggiorate di\ninteressi al tasso legale o al diverso tasso ritenuto di giustizia e\ndi rivalutazione monetaria, come per legge». \n INPS resisteva al ricorso. \n Il ricorso riguarda un indebito che INPS vanta nei confronti del\nricorrente, pensionato Quota 100, per avere lo stesso svolto\nattivita\u0027 lavorativa subordinata. \n Nello specifico, il ricorrente percepisce il trattamento\npensionistico n. 36021727 categoria VOCOM con decorrenza dal 1°\nnovembre 2019. \n Successivamente, il ricorrente sottoscriveva contratto di lavoro\nsubordinato a tempo determinato (alle dipendenze di una societa\u0027\nagricola) avente concretamente ad oggetto l\u0027attivita\u0027 di raccolta\ndell\u0027uva nel periodo compreso tra il 15 settembre 2020 ed il 30\nsettembre 2020. \n Tale rapporto di lavoro si svolgeva, esclusivamente, per una\ngiornata, pari ad otto ore di lavoro, ed il reddito effettivamente\npercepito dal ricorrente era contenuto in complessivi \u0026#x20ac; 83,91 lordi\n(sul punto vi concordia tra le parti: il dato e\u0027 pacifico, posto che\nINPS ha ricevuto i contributi esclusivamente in relazione a tale\ngiornata). \n Con provvedimento del 9 settembre 2021 INPS comunicava al\nricorrente la costituzione di un indebito di \u0026#x20ac; 23.949,05, a titolo di\nsomme non dovute sulla pensione n. 36021727 Categoria VOCOM per il\nperiodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, in\nragione della seguente motivazione: «variazione dei dati di calcolo\nalla decorrenza originaria della pensione; incumulabilita\u0027 prevista\ndall\u0027articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 con i redditi\nda lavoro dipendente o autonomo. La pensione e\u0027 stata liquidata in\napplicazione dell\u0027articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione\nQuota 100)». \n In questa sede, il ricorrente ha innanzi tutto tentato di\nqualificare la propria attivita\u0027, nonostante il nomen iuris dato\ndalle stesse parti, quale attivita\u0027 di lavoro autonomo (poiche\u0027 essa\ne\u0027, come noto, compatibile nel limite di 5000,00 euro annui, con la\npensione Quota 100). \n Tuttavia, l\u0027istruttoria orale svolta sul punto su richiesta della\nparte (testimonianza del datore di lavoro) - pur ammissibile:\nCassazione n. 11926/2024 - non appare consentire la riqualificazione\ndel rapporto come autonomo, posto che gli elementi formali -\nconcordemente fatti propri dalle parti all\u0027atto dell\u0027instaurazione\ndel rapporto di lavoro - risultano qui preponderanti sugli scarni e\nnon univoci elementi sostanziali sul punto allegati e dimostrati\n(essenzialmente l\u0027avere utilizzato la propria tuta e le proprie\ncesoie e l\u0027avere cessato lo svolgimento della prestazione dopo solo\nuna giornata di lavoro senza ulteriori comunicazioni), non\narrivandosi, pertanto, a quella soglia di gravita\u0027, precisione e\nconcordanza ex art. 2729 del codice civile; infatti, la qualifica di\nlavoro subordinato data dalle parti e\u0027 compatibile con l\u0027avere\nutilizzato il lavoratore i propri indumenti e le proprie cesoie per\nsvolgere la raccolta dell\u0027uva (trattandosi di mezzi invero minimali\ndi svolgimento della prestazione), cosi\u0027 come l\u0027avere abbandonato\nl\u0027attivita\u0027 lavorativa dopo solo una giornata non puo\u0027 implicare in\nalcun modo un indice di autonomia (ed anzi proprio per ovviare\nall\u0027annosa questione dell\u0027abbandono del posto di lavoro da parte del\nsubordinato, recentemente e\u0027 intervenuto il legislatore con l\u0027art.\n19, legge n. 203/2024 che ha novellato l\u0027art. 26 del decreto\nlegislativo n. 151/20215 inserendo il comma 7-bis). \n2 - L\u0027oggetto del giudizio di costituzionalita\u0027: la norma. \n Viene in rilievo l\u0027art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio\n2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di\ncittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella\nlegge 28 marzo 2019, n. 26. \n Esso prevede che «La pensione di cui al comma 1 non e\u0027\ncumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione\ne fino alla maturazione dei requisiti per l\u0027accesso alla pensione di\nvecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad\neccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel\nlimite di 5.000 euro lordi annui». \n La norma specifica che viene in applicazione e\u0027 tuttavia quella\nlettura - operatane dalla Corte di cassazione - in base alla quale lo\nsvolgimento di un\u0027attivita\u0027 di lavoro subordinato determina la non\nspettanza (incumulabilita\u0027) dell\u0027intera annualita\u0027 di pensione\nnell\u0027ambito della quale si svolge l\u0027attivita\u0027 di lavoro subordinato;\nancorche\u0027 tale attivita\u0027 sia svolta per un periodo limitato,\ninferiore (anche di molto) all\u0027anno ed anche se pari ad una o ad\nalcune giornate di lavoro. \n3 - I parametri. \n La norma qui impugnata si ritiene contrastare con gli articoli 2,\n3, 38, 2° comma e 117, 1° comma Cost., quest\u0027ultima disposizione in\nrapporto all\u0027art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione\neuropea dei diritti dell\u0027uomo. \n4 - La questione. \n Lo svolgimento - da parte del pensionato Quota 100 - di una\ntemporalmente e patrimonialmente limitatissima attivita\u0027 lavorativa\nsubordinata determina, secondo l\u0027indirizzo della Corte di cassazione,\nla non spettanza di un\u0027intera annualita\u0027 di pensione, cio\u0027 che crea\nuna conseguenza gravissima per il pensionato. \n Appare innanzitutto violato l\u0027art. 3 Cost. sotto il profilo della\nragionevolezza/proporzionalita\u0027 di tale conseguenza. \n Risulta inoltre violato l\u0027art. 38, secondo comma Cost. posto che,\na differenza di quanto prevederebbe la Costituzione, il meccanismo\nlegislativo qui censurato va sostanzialmente a porre nel nulla gli\neffetti di tutela previsti dal sistema previdenziale (pur\nastrattamente predisposto) per chi incorre nell\u0027errore «fatale»\ncommesso anche dall\u0027odierno ricorrente. \n Infine, vi e\u0027 questione rilevante ex art. 1 del primo protocollo\naddizionale della Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo, norma\nche viene in rilievo per il tramite dell\u0027art. 117, primo comma Cost.,\nposto che un diritto pensionistico acquisito viene frustrato nella\nmisura del 100% senza che sussistano le condizioni legittimanti un\ntale prelievo cosi\u0027 come previste dalla disposizione internazionale\nrichiamata; cio\u0027 si ritiene correlativamente incidere sulla\nprotezione prevista dall\u0027art. 2 Cost. \n Infine, va osservato che sulla questione qui sollevata, codesta\nConsulta non si e\u0027 ancora pronunciata. \n Infatti, nella questione pregiudiziale decisa dalla sentenza\ncostituzionale n. 234/2022, il tema oggetto della presente rimessione\nnon era stato sollevato e la Corte non se ne occupo\u0027 («... Di cio\u0027 e\u0027\nconsapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa\nritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico\nper l\u0027intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da\nlavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il\ndubbio di legittimita\u0027 costituzionale sul regime differenziato del\ndivieto di cumulo»: Corte costituzionale n. 234/2022). \n5 - Rilevanza della questione. \n La questione rileva nel presente giudizio in quanto un suo\neventuale accoglimento escluderebbe l\u0027esistenza della quasi totalita\u0027\ndel credito INPS per cui e\u0027 causa (in particolare, se la disposizione\nfosse abrogata e sostituita con la previsione della rilevanza mensile\ndell\u0027attivita\u0027 lavorativa, l\u0027indebito del ricorrente sarebbe limitato\nal rateo di pensione percepito nel mese di settembre del 2020, pari\nad \u0026#x20ac; 2.021,56 netti). Al contrario, il rigetto della presente\nquestione incidentale non potrebbe che condurre al rigetto integrale\ndel ricorso, posto l\u0027orientamento della S.C. sul punto. \n6 - L\u0027impossibilita\u0027 di una interpretazione adeguatrice. \n La norma di legge sopra esaminata non prevede espressamente le\nconseguenze della violazione del divieto di cumulo tra pensione Quota\n100 e lo svolgimento di attivita\u0027 lavorativa. \n Tuttavia, la giurisprudenza di legittimita\u0027 ritiene che la\nconseguenza non possa essere che l\u0027ablazione dell\u0027intera annualita\u0027\ndi pensione. \n Sul punto si fa riferimento a Cass. n. 30994/2024, secondo la\nquale «In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di\ncumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito\nper la pensione cd. \"Quota cento\" dall\u0027art. 14, comma 3, del\ndecreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019 -\ncomporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo\nper i mesi in cui e\u0027 stata espletata l\u0027attivita\u0027 lavorativa, bensi\u0027\nper tutto l\u0027anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime\nuna ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte\ncostituzionale n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine\nmacroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio\ngenerazionale nella cornice della sostenibilita\u0027 del sistema\nprevidenziale, sicche\u0027 l\u0027uscita dal mercato del lavoro deve essere\neffettiva». \n L\u0027esistenza di un diritto vivente (come e\u0027 noto, la Corte di\ncassazione sezione lavoro, allorquando pronuncia per la prima volta\nsu una questione, adotta una pronuncia dotata di stabilita\u0027 interna\ned e\u0027 estremamente difficile per non dire impossibile che, in assenza\ndi elementi normativi sopravvenuti, essa muti la propria opinione)\nesonera il giudice dall\u0027onere di fornire una interpretazione\nadeguatrice (la quale, peraltro, sarebbe immancabilmente riformata\nnelle fasi di gravame). \n Va poi osservato come la Corte di cassazione ha escluso\nespressamente l\u0027esistenza di un dubbio di costituzionalita\u0027\nnell\u0027interpretazione dalla stessa fornita della disposizione\nlegislativa in questione («16. Ne\u0027 la privazione del trattamento\npensionistico, per l\u0027intero anno solare, ridonderebbe in una\nviolazione dell\u0027art. 38 Cost., perche\u0027 l\u0027intervento solidaristico,\nall\u0027interno di un sistema previdenziale sostenibile, e\u0027 risultato\ncontraddetto dall\u0027elemento fattuale introdotto dal pensionato\nmedesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimita\u0027\ncostituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria\nillustrativa»: sempre Cassazione n. 30994/2024). \n Cio\u0027 toglie, evidentemente, spazio di manovra per\nun\u0027interpretazione conforme a Costituzione da parte di questo giudice\ndi merito, come ha gia\u0027 avuto modo di ritenere anche recentemente\ncodesta Consulta (sentenza n. 208/2024: «Sebbene non si possa\nritenere che due sole pronunce - rese in un brevissimo arco temporale\n- costituiscano gia\u0027 diritto vivente idoneo a essere assunto come\noggetto del giudizio di legittimita\u0027 costituzionale, questa Corte non\npuo\u0027 che prendere atto della circostanza che, allo stato, la Corte di\ncassazione ha ritenuto di non poter pervenire ad un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente conforme, nel senso appena indicato, della\ndisposizione censurata. In considerazione delle esigenze di certezza\ngiuridica, che sono particolarmente acute nella materia processuale,\nappare a questo punto opportuno intervenire, nel senso sollecitato\ndal rimettente, ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali\nin gioco attraverso una pronuncia di accoglimento additiva (sentenze\nn. 179 del 2024, punto 7 del Considerato in diritto, e n. 45 del\n2023, punto 10 del Considerato in diritto)»). \n Si ritiene che cio\u0027 debba valere non solo in materia processuale,\nma pure in ambito previdenziale (rilevante ex art. 38 Cost ma, vista\nla gravita\u0027 degli effetti nel caso concreto, con buona probabilita\u0027\nanche ex art. 2 Cost.), dove ad identiche esigenze di certezza si\nuniscono anche le ragioni del sostentamento individuale, non\napparendo giustificato predicarsi il sacrificio di ulteriori diritti\ndei singoli (ossia la necessita\u0027 di ulteriori sentenze di\nlegittimita\u0027 che rigettano le domande dei pensionati) quale\nprecondizione processualmente necessaria prima di potersi accedere\nalla eventuale declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale. \n7 - La non manifesta infondatezza della questione. \n 1° Vizio. \n Viene innanzi tutto in rilievo la violazione dell\u0027art. 3 Cost.\nsotto il profilo della irragionevolezza degli effetti conseguenti al\npercepimento da parte del pensionato di un reddito da attivita\u0027\nlavorativa dipendente. \n Il caso di specie (il ricorrente ha perso 23.949,05 euro a fronte\ndello svolgimento di un\u0027attivita\u0027 lavorativa della durata di un solo\ngiorno e con un reddito percepito di \u0026#x20ac; 83,91) rende di una\nplasticita\u0027 tale la questione da non richiedere probabilmente\nulteriori specificazioni. \n Si tratta di casi, purtroppo, non isolati (frequenti, nel\ncircondario ravennate, le questioni collegate alla vendemmia; non\noggetto del presente giudizio, ma particolarmente istruttiva, si\nrivela la questione, legata al ruolo di comparsa, impersonata per un\npaio di giorni da un pensionato modenese, nel film «Enzo Ferrari»,\nche pero\u0027 gli costato loro il salatissimo conto della perdita\ndell\u0027intera annualita\u0027 della pensione). \n E\u0027 tuttavia preferibile evidenziare come nel caso di specie la\nsproporzione assoluta tra la pensione perduta ed il reddito percepito\n(il ricorrente ha perso una somma pari ad oltre 285 volte il reddito\ndi lavoro percepito in quell\u0027anno, per quella sola giornata) rende\ngli effetti del cumulo draconiani. \n La norma qui censurata, infatti, in presenza di un reddito anche\ninfimo, del tutto inadeguato a qualsiasi sostentamento del\nlavoratore-pensionato, giunge a comminare un effetto manifestamente\nsproporzionato, tale da compromettere integralmente il sostentamento\ndell\u0027individuo, realizzando al contempo una traslazione patrimoniale\nin favore dell\u0027istituto previdenziale, che appare scarsamente\ngiustificata, sotto tutti i punti di vista. \n Sia la Corte costituzionale (sentenza n. 234/2022) che la Corte\ndi cassazione (n. 30994/2024) hanno evidenziato le finalita\u0027 della\nnormativa sulla pensione anticipata con Quota 100, tra le quali\nsostanzialmente il ricambio generazionale nel lavoro subordinato. \n Tuttavia, una prestazione lavorativa contingentata in alcune\ngiornate in un anno solare e\u0027, per sua la natura e per la sua\nesiguita\u0027 temporale ed economica, del tutto inidonea ad incidere\nnelle dinamiche del mercato del lavoro. \n Piu\u0027 corretto, in tale quadro, sarebbe limitare l\u0027ablazione al\nperiodo (mensile) interessato da un rapporto di lavoro, perche\u0027 -\nevidentemente - solo durante quel periodo il pensionato potrebbe\neffettivamente essere accusato di avere «sottratto» lavoro ad un\naltro lavoratore o, sotto altra prospettiva, «cumulato» reddito e\npensione. Invece, il riferimento fatto dalla S.C. all\u0027intera\nannualita\u0027, oltre che di appoggio testuale, appare privo di\nragionevolezza, anche considerato come e\u0027 la stessa normativa\nprimaria ad individuare nell\u0027erogazione della pensione\nun\u0027obbligazione di durata a periodicita\u0027 mensile («I titolari di\npensione delle assicurazioni obbligatorie per l\u0027invalidita\u0027, la\nvecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori\ndelle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e\ncoloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate\nrispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,\ndalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n.\n1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni\ned integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire\n12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art.\n2, a decorrere dal 1° gennaio 1965. La pensione di cui sopra e\u0027\nmaggiorata di un\u0027aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare\nannuo da corrispondersi con la rata di dicembre»: articolo 1 della\nlegge 21 luglio 1965, n. 903). \n Dunque, l\u0027avere perso il ricorrente, esemplificativamente, il\ndiritto alla pensione di gennaio, per avere egli lavorato a\nsettembre, non appare sanzionare il \"cumulo\" che la norma vieta\n(perche\u0027 a gennaio il ricorrente non ha cumulato lavoro subordinato e\npensione), bensi\u0027 qualcos\u0027altro (probabilmente, si tratta di una\nforma di maxi-sanzione civile). \n Tali coordinate interpretative non mutano nemmeno ove si\nravvisasse, nella misura ablativa individuata dalla Corte di\ncassazione, una vera e propria sanzione per il comportamento del\npensionato (tale conclusione parrebbe invero confermata dalla\ndistanza tra la violazione della regola del cumulo e la conseguenza\ngiuridica dell\u0027ablazione dell\u0027intera annualita\u0027 della pensione,\nnonche\u0027 dalla mancanza di stretta consequenzialita\u0027 causale e logica\ntra la violazione e la sua estrema conseguenza: come visto tale\nmisura ha gli effetti di considerare il cumulo anche per i periodi\nmensili in cui il cumulo stesso non vi e\u0027 stato). \n Anche in tale caso dovrebbero operare le regole costituzionali di\nproporzione e di non irragionevolezza (Corte costituzionale n\n254/2014, secondo la quale «In altri termini, poiche\u0027 le sanzioni\ncivili connesse all\u0027omesso versamento di contributi e premi hanno una\nfunzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare,\nin via preventiva e forfettaria, il danno subito dall\u0027ente\nprevidenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla\ndurata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende\nl\u0027entita\u0027 dell\u0027inadempimento contributivo e del relativo danno, e\u0027\nirragionevole»), ampiamente infrante dalla manifesta sproporzione tra\ni redditi percepiti e la sanzione comminata. \n Tuttavia, come gia\u0027 evidenziato, i principi di proporzionalita\u0027 e\nragionevolezza informano tutto il sistema e, quindi, la qualifica del\nmeccanismo de quo come sanzione o come semplice effetto giuridico non\nriveste importanza dirimente al fine di risolvere la presente\nquestione di costituzionalita\u0027: la violazione delle regole di\nproporzione e l\u0027irragionevolezza del meccanismo e\u0027 cosi\u0027 manifesta da\nporre comunque - ritiene questo rimettente - lo stesso al di fuori di\nelementari regole di costituzionalita\u0027. \n 2° Vizio. \n Si ritiene che il diritto vivente contrasti anche con l\u0027art. 38,\nsecondo comma Cost. \n La Costituzione, infatti, prevede sul punto che «I lavoratori\nhanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle\nloro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita\u0027 e\nvecchiaia, disoccupazione involontaria». \n Nel caso di specie la normativa primaria prevede correttamente\nl\u0027esistenza del sistema pensionistico pubblico (a ripartizione) e la\nnormativa che lo finanzia. \n E\u0027 nel regolare l\u0027istituto in questione, in rapporto con lo\nsvolgimento dell\u0027attivita\u0027 lavorativa subordinata, che il legislatore\n(nell\u0027interpretazione datane dal diritto vivente) si ritiene avere\ntravalicato il precetto costituzionale, posto che la scelta ablativa\ndi un anno intero di pensione a fronte dello svolgimento di periodi\ndi lavoro limitati ed inferiori all\u0027annualita\u0027 (quasi sempre connesse\ncon la percezione di somme anche estremamente modeste se non\nirrisorie) vale essenzialmente a privare del sistema previdenziale\nl\u0027assicurato che pur ne avrebbe diritto per avere versato la\ncontribuzione necessaria (ex lege) all\u0027attivazione del trattamento. \n Il trattamento previdenziale acquisito (ex lege) non appare poter\nessere posto nel nulla (per una intera annualita\u0027) a fronte di una\ncondotta lavorativa limitata a singoli periodi o, addirittura,\nesclusivamente ad alcune giornate di lavoro, posto che, altrimenti,\nil legislatore disattuerebbe il disposto del 2° comma dell\u0027art. 38. \n Con una mano, dunque, creerebbe il sistema previdenziale, con\nl\u0027altra lo frustrerebbe (in casi come questo), con effetti enormi, in\nassenza di un motivo tale da giustificare la gravita\u0027 di tali\nconseguenze. \n Come gia\u0027 visto, infatti, l\u0027obiettivo di sistema del ricambio\ngenerazionale non e\u0027 frustrato dallo svolgimento da parte di uno o\npiu\u0027 pensionati con Quota 100 di un limitato numero di giornate di\nlavoro nell\u0027arco di un anno. \n L\u0027art. 38, secondo comma appare inoltre violato perche\u0027 il\nsingolare meccanismo punitivo previsto dalla norma qui censurata\ncomporta che, per i soli pensionati con Quota 100 che hanno svolto\nuna minima e parziale (sviluppata non nell\u0027arco dell\u0027intero anno)\nattivita\u0027 lavorativa subordinata - e per tale motivo siano stati\nprivati integralmente dell\u0027intero trattamento pensionistico annuale -\nsostanzialmente, la Repubblica non ha preveduto alcuno strumento\nprevidenziale. \n Venendosi cosi\u0027 a creare una sorta di «esodati» della pensione\nQuota 100, privati dell\u0027intero trattamento pensionistico annuale,\nprivi di qualsiasi reddito (che non hanno sostanzialmente ricevuto,\navendo ricevuto spesso pochi denari) e senza alcun mezzo di\nsostentamento o alcuno strumento previdenziale loro dedicato\n(ovviamente a parte quello che gli e\u0027 stato tolto). \n Evidentemente, all\u0027eta\u0027 del ricorrente (63 anni nel 2020), non ci\nsi puo\u0027 mantenere con meno di 80 euro all\u0027anno e la Repubblica\navrebbe dovuto provvedere a tale situazione. \n 3° Vizio. \n Ai sensi dell\u0027art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione\nper la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali (20 marzo 1952): «Ogni persona fisica o giuridica ha\ndiritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno puo\u0027 essere privato della\nsua proprieta\u0027 se non per causa di pubblica utilita\u0027 e nelle\ncondizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto\ninternazionale. \n Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto\ndegli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie\nper disciplinare l\u0027uso dei beni in modo conforme all\u0027interesse\ngenerale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri\ncontributi o delle ammende». \n Tale norma viene in rilievo nell\u0027ordinamento interno per il\ntramite dell\u0027art. 117, primo comma Cost. imponendo tale ultima\ndisposizione in particolare il rispetto degli obblighi\ninternazionali, tra i quali rientra anche il rispetto delle norme\ndella CEDU (Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007). \n Nel caso di specie siamo in presenza di un diritto acquisito (in\nbase alla stessa legge che ne prevede i presupposti, nel caso di\nspecie sussistenti, tanto che INPS ha erogato la pensione in\nquestione nel 2019) ad una prestazione previdenziale, che\nconseguentemente (sussistendo un legittimo affidamento del creditore\ncirca l\u0027adempimento della prestazione) appare rientrare nell\u0027ambito\ndel concetto di «bene» di cui all\u0027allegato 1, art. 1. \n L\u0027ablazione totale del trattamento pensionistico (nonostante cio\u0027\nnon sia espressamente previsto dalla norma: ancora ritorna il tema\ndel legittimo affidamento del pensionato), cagionato dallo\nsvolgimento di un\u0027attivita\u0027 lavorativa pur incompatibile, appare\ncompletamente sproporzionato ed ingiustificato e questo appare in\ncontrasto con l\u0027art. 1 del protocollo addizionale (v. Sentenza della\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo del 15 aprile 2014 - Ricorsi\nnumeri 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10,\n21869/10 e 21870/10) Stefanetti e altri c. Italia ed i richiami in\nessa contenuti; in particolare al punto n. 59: «La Corte osserva che\ne\u0027 probabile che la privazione dell\u0027intera pensione violi la suddetta\ndisposizione (si vedano, per esempio, Kjartan Asmundsson, sopra\ncitata, e Apostolakis c. Grecia, n. 39574/07, 22 ottobre 2009)»; al\npunto n. 65: «... la maggioranza delle somme in questione, che non\nsuperano euro 1.000 al mese, deve essere ritenuta provvedere solo ai\ngeneri di prima necessita\u0027. Pertanto le riduzioni hanno indubbiamente\ninciso sullo stile di vita dei ricorrenti e ne hanno ostacolato il\ngodimento in modo sostanziale.»). \n Nel caso di specie, l\u0027ablazione totale del trattamento\npensionistico secondo le modalita\u0027 e per le ragioni descritte nei\nmotivi precedenti, rende evidente la totale frustrazione delle\nesigenze di vita del pensionato, con violazione del diritto dello\nstesso alla proprieta\u0027, proprieta\u0027 peraltro funzionale al\nsoddisfacimento di esigenze minime di vita ed anzi di sopravvivenza,\ndal che la lesione anche alla dignita\u0027 dell\u0027individuo. \n Ne\u0027 tale ablazione integrale e\u0027 giustificabile sulla base di\nmotivi di «pubblica utilita\u0027» o di «interesse generale», proprio\nperche\u0027 tali esimenti richiedono comunque un equo bilanciamento degli\ninteressi in gioco, cio\u0027 che qui e\u0027 escluso proprio dalla\nsproporzione assoluta in favore dello Stato ed ai danni del soggetto\nprivato. \n Ne\u0027 possono essere salvifiche le ulteriori previsioni\ngiustificative legate ad «assicurare il pagamento ... di altri\ncontributi o delle ammende»: come visto il tema contributivo (come\ntenuta generale del sistema contributivo) in relazione a prestazioni\nlimitatissime di lavoro appare spropositato e quindi inconferente,\nnon essendo uno o piu\u0027 pensionati che svolgono alcune giornate di\nlavoro nell\u0027arco di un anno ad impedire il ricambio generazionale nel\nlavoro subordinato; il tema delle sanzioni e delle ammende sottosta\u0027\nalle stesse regole di proporzionalita\u0027 che si ritiene avere gia\u0027\ndimostrato che nel caso di specie sono state violate per cui sul\npunto non ci si ripetera\u0027. \n Parimenti, si ritiene che la gravita\u0027 degli effetti di cui si\ndiscute sia idonea a provocare la lesione anche del parametro di cui\nall\u0027art. 2 della Costituzione (che qui si sovrappone alle previsioni\ndella CEDU). \n Venendo in gioco il diritto ad una intera annualita\u0027 di pensione,\na questo remittente pare compromesso il sostentamento stesso del\npensionato e, dunque dell\u0027individuo (zero e\u0027 ben al di sotto di\nqualunque minimo vitale, pari peraltro ad euro 689,74 nel 2020, ex\nart. 545, settimo comma, codice procedura civile, norma poi\nmodificata nel 2022 con l\u0027introduzione, tra l\u0027altro, di un minimo\nvitale impignorabile di almeno 1.000,00 euro mensili di pensione:\nquesto al solo fine di evidenziare che l\u0027ablazione integrale\ndell\u0027unica forma di reddito incide evidentemente su situazioni vitali\ndell\u0027individuo e, dunque, sui suoi diritti inviolabili). \n Ed un individuo privato integralmente dallo Stato del necessario\nsostentamento, al quale avrebbe diritto in forza di legge, senza una\nvalida (nei termini sopra evidenziati di giustificata, proporzionata)\nragione, appare leso in un suo diritto inviolabile. \n Qui, dunque, l\u0027art. 2 Cost. in connessione all\u0027art. 38 Cost.,\ndovrebbe operare anche a tutela di diritti patrimoniali (a sua volta\ngarantiti dalla Costituzione), che pero\u0027 sono strettamente necessari\na garantire dignita\u0027 personale e sociale, quali strumenti essenziali\nper la liberta\u0027 e l\u0027autonomia individuale. \n In definitiva, sotto tale profilo, la privazione integrale ed\ningiustificata (in rapporto alla violazione della regola del divieto\ndi cumulo) di una intera annualita\u0027 di pensione, quale forma di\nsostentamento del pensionato, pare violare allo stesso tempo sia\nl\u0027art. 2 Cost., che la CEDU, nei termini appena illustrati. \n8 - Discrezionalita\u0027 legislativa. \n Evidentemente il legislatore avrebbe potuto regolare come meglio\ncredeva la fattispecie, seppure nel rispetto dei limiti sopra\nesaminati. Ma non lo ha fatto. \n L\u0027auspicata caducazione della norma posta dal diritto vivente\npare importare la necessita\u0027 di individuare un meccanismo di\ndelimitazione nel tempo degli effetti della incumulabilita\u0027. \n In questo senso si ritiene che, dando seguito ad un\neffetto/conseguenza naturale della norma, debba essere dato rilievo\nalla dimensione temporale mensile, ossia al rateo di riferimento. \n La soluzione naturale appare essere, quindi, quella di limitare\nl\u0027incumulabilita\u0027 (e quindi l\u0027indebito) alla mensilita\u0027 nell\u0027ambito\ndella quale si sono svolte le singole prestazioni lavorative. \n Infatti, le pensioni vengono erogate per legge mensilmente ed e\u0027\nquindi naturale che la regola del cumulo debba operare a livello\nmensile, privando il pensionato dei ratei nelle sole mensilita\u0027 nelle\nquali egli ha cumulato redditi da lavoro subordinato e pensione Quota\n100 (mentre come detto sarebbe privo di logicita\u0027 privare il\npensionato P. E. del rateo di gennaio poiche\u0027 egli ha svolto alcune\ngiornate di lavoro in settembre). Inoltre, dal punto di vista della\nproporzionalita\u0027 e della ragionevolezza, tale soluzione permette di\npresidiare sia l\u0027esigenza del ricambio generazionale, che di evitare\ncomportamenti elusivi, mantenendo inoltre (laddove l\u0027effetto in\nquestione dovesse ritenersi presentare in tutto o in parte i\nconnotati della sanzione) una piu\u0027 che sufficiente dissuasivita\u0027. \n In questo stesso senso, peraltro, si era espressa gia\u0027 buona\nparte della giurisprudenza di merito formatasi dopo la sentenza n.\n234/2022 di codesta Consulta, ma prima della S.C. \n Resterebbe, d\u0027altra parte, intatta la facolta\u0027 del legislatore,\nqualora lo ritenesse opportuno, di regolare diversamente (ed anche in\nmodo piu\u0027 favorevole) gli effetti ablativi della norma in esame,\nstabilendo eventualmente altri regimi (P. E. quello invocato anche in\nquesta sede dalla difesa attorea, consistente nella limitazione\ndell\u0027indebito alla somma percepita a titolo di reddito da lavoro\nsubordinato, soluzione minimale che appare, tuttavia, impraticabile a\nlivello interpretativo perche\u0027 dal punto di vista previdenziale il\ndiritto - qui il singolo rateo - spetta o non spetta), nel rispetto\ndei limiti di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza. \n9 - Conclusioni. \n Alla luce di tutto quanto premesso, si domanda l\u0027abrogazione\ndella norma qui impugnata ed in particolare dell\u0027art. 14, comma 3,\ndel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con\nmodificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui\nesso prevede, nell\u0027interpretazione datane dalla Corte di cassazione,\nche «la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e\nda lavoro subordinato ... comporta la perdita totale del trattamento\npensionistico, non solo per i mesi in cui e\u0027 stata espletata\nl\u0027attivita\u0027 lavorativa, bensi\u0027 per tutto l\u0027anno solare di\nriferimento» (Cassazione n. 30994/2024). \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti di cui\nall\u0027art. 23 della legge n. 87/1953, la trasmissione degli atti\n(comprese le comunicazioni e le notificazioni di cui alla presente\nordinanza) del presente procedimento alla Corte costituzionale\naffinche\u0027 valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento\nagli articoli 2, 3, 38, secondo comma, 117, primo comma della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 1 del protocollo\naddizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (20 marzo 1952), l\u0027art. 14,\ncomma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con\nmodificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui\n(nell\u0027interpretazione della Corte di cassazione) prevede che «la\nviolazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da\nlavoro subordinato ... comporta la perdita totale del trattamento\npensionistico, non solo per i mesi in cui e\u0027 stata espletata\nl\u0027attivita\u0027 lavorativa, bensi\u0027 per tutto l\u0027anno solare di\nriferimento». \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti in causa, nonche\u0027 al Presidente del Consiglio\ndei ministri. \n Dispone, altresi\u0027, che la presente ordinanza sia comunicata con\nimmediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione\ndella Corte costituzionale. \n Si comunichi. \n Ravenna, 27 gennaio 2025 \n \n Il Giudice: Bernardi","elencoNorme":[{"id":"62319","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/01/2019","data_nir":"2019-01-28","numero_legge":"4","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"14","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-01-28;4~art14"},{"id":"62320","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"28/03/2019","data_nir":"2019-03-28","numero_legge":"26","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26"}],"elencoParametri":[{"id":"78929","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78930","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78931","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78932","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78933","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000047","descriz_costit":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54481","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Fuschini Daniele","data_costit_part":"13/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54482","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"14/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |