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S.. \n \nProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa  alla  prova\n  dell\u0027imputato - Preclusione in relazione  al  delitto  di  incendio\n  boschivo colposo di cui all\u0027art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. \n- Codice penale, art. 168-bis. \n\n\r\n(GU n. 4 del 22-01-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI CAGLIARI \n \n \n           Sezione dei giudici per le indagini preliminari \n                     e dell\u0027udienza preliminare \n \n    Il  giudice  dott.  Giorgio  Altieri,  ...  letti  gli  atti  del\nprocedimento penale n. 8721/23 RNR nei confronti di S.S., nato a  ...\nil ..., elettivamente domiciliato presso l\u0027avv. Gianfranco Macciotta; \n    Vista la questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata dalla\ndifesa nell\u0027udienza preliminare del 28  novembre  2024  in  relazione\nalla disposizione di cui  all\u0027art.  168-bis  del  codice  penale  con\nriferimento ai parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e  27,\ncomma 3 della Costituzione; \n    Sentito il  pubblico  ministero,  il  quale  ha  espresso  parere\ncontrario; \n \n                              Osserva: \n \n1) La norma viziata e le disposizioni violate. \n    La difesa ha sollevato questione di  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 168-bis del codice penale, nella part in cui  non  consente\nla sospensione del processo con messa alla prova in ordine al delitto\ndi incendio boschivo colposo di cui all\u0027art. 423-bis, secondo  comma,\ndel codice penale, in quanto punito con pena edittale  superiore  nel\nmassimo a quattro anni di reclusione e non incluso tra i  delitti  di\ncui all\u0027art. 550 comma 2 del codice di procedura penale. \n    La difesa, infatti ha osservato che  il  decreto  legislativo  n.\n150/2022 ha notevolmente espanso il catalogo dei delitti a  citazione\ndiretta di cui all\u0027art. 550 comma 2 del codice di  procedura  penale,\nincludendo delitti dolosi e puniti  con  pena  superiore  rispetto  a\nquello in analisi; l\u0027esclusione  del  delitto  di  incendio  boschivo\ncolposo,  dunque,  sarebbe  in  contrasto   con   il   principio   di\nragionevolezza  (art.   3   della   Costituzione)   e   precluderebbe\nl\u0027applicazione  di  una  pena  piu\u0027  idonea  alla  rieducazione   del\ncondannato, determinando un contrasto con l\u0027art. 27,  comma  3  della\nCostituzione. \n2) Rilevanza della questione. \n    Con istanza depositata in cancelleria  il  22  novembre  2024  il\ndifensore, in  forza  di  idonea  procura  speciale,  ha  chiesto  la\nsospensione del processo nei confronti di S. S. con messa alla  prova\ne depositato il relativo modello di  richiesta  di  elaborazione  del\nprogramma (MAP1) presentato all\u0027UIEPE. \n    A legislazione vigente la richiesta e\u0027 inammissibile: \n        il reato in contestazione (art. 423-bis, comma 2  del  codice\npenale) e\u0027 punito con la reclusione da unoa  cinque  anni,  e  dunque\nsupera la soglia massima  di  quattro  anni  di  reclusione  prevista\ndall\u0027art. 168-bis del codice penale. \n        il reato inoltre non e\u0027 incluso nel catalogo dei reati di cui\nall\u0027art. 550 comma 2 del codice di procedura penale, per i  quali  e\u0027\nammessa la sospensione con messa alla prova in deroga  ai  limiti  di\npena. \n    Non ricorrono altri motivi ostativi,  e  in  base  agli  elementi\npresenti negli atti l\u0027istanza sarebbe certamente accoglibile. S.  non\nha mai usufruito della messa  alla  prova,  si  tratta  di  un  reato\ncolposo (incendio boschivo causato da una stufa lasciata incautamente\naccesa e  non  sorvegliata  per  pochi  minuti),  l\u0027imputato  non  ha\nprecedenti penali rilevanti (un procedimento per rissa  definito  con\ndecreto penale di condanna nel 1982), si  puo\u0027  senz\u0027altro  formulare\nuna prognosi favorevole. \n    L\u0027accoglimento della questione consentirebbe dunque  all\u0027imputato\ndi beneficiare di un istituto per il quale ha presentato domanda e al\nquale a legislazione vigente non potrebbe accedere, per cui l\u0027istanza\ndovrebbe essere dichiarata  inammissibile  senza  neppure  effettuare\nl\u0027istruttoria prevista dall\u0027art. 464-bis,  comma  5,  del  codice  di\nprocedura penale. \n3) La non manifesta infondatezza in riferimento al parametro  di  cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione. \n    La norma si presta a dubbi  di  legittimita\u0027  costituzionale  con\nriferimento  al  parametro  dell\u0027art.  3  della   Costituzione,   per\nviolazione del principio di ragionevolezza. \n    In linea generale la scelta legislativa e\u0027 di ancorare  l\u0027accesso\nali\u0027istituto alla pena detentiva massima,  non  superiore  a  quattro\nanni, e dunque alla gravita\u0027 del fatto in astratto. \n    La seconda parte dell\u0027art. 168-bis, comma  1  del  codice  penale\nestende pero\u0027 la possibilita\u0027 di sospensione con messa alla prova  ai\ndelitti indicati dall\u0027art.  550  comma  2  del  codice  di  procedura\npenale,  e  proprio  su  questo  punto   si   deve   dubitare   della\nragionevolezza della scelta normativa. \n    Innanzitutto la genesi storica della disposizione  dell\u0027art.  550\ncomma 2 del codice di  procedura  penale  deriva  dalla  distinzione,\npresente nell\u0027impianto originario del codice di procedura penale, tra\ncompetenza del Tribunale e competenza del pretore. \n    La competenza del pretore, in base alla direttiva 12 della  legge\ndelega, si fondava sulla coniugazione  tra  criterio  quantitativo  e\nqualita\u0027 del reato: dovevano essere attribuiti al pretore i reati  al\ndi sotto di una determinata soglia punitiva e quelli, puniti con pena\nsuperiore,  in  relazione  alle  quali  le   indagini   non   fossero\nincompatibili con la maggiore snellezza e celerita\u0027 del  procedimento\npretorile rispetto a quello davanti al Tribunale. \n    Tale criterio si e\u0027 tradotto, nel testo originario del codice, in\nuna competenza generale del pretore  per  i  reati  puniti  con  pena\ndetentiva non superiore nel massimo a quattro anni (art. 7,  comma  1\ndel codice di procedura penale) e in una competenza per  materia  per\nalcuni reati, la maggior parte  dei  quali  e\u0027  tuttora  inclusa  nel\ncatalogo dei delitti a citazione diretta  (con  alcune  significative\neccezioni,  tra  cui  i  maltrattamenti  in  famiglia  e   l\u0027omicidio\ncolposo). \n    Con l\u0027istituzione del  giudice  unico  di  primo  grado  (decreto\nlegislativo n. 51/1998) e alcuni  successivi  interventi  legislativi\nl\u0027art. 550 codice di procedura penale si e\u0027 strutturato  in  modo  da\ncomprendere tra i reati a citazione diretta,  in  linea  di  massima,\nquelli precedentemente attribuiti alla competenza pretorile, sia  per\nlimiti  di  pena,  sia  nominativamente  (con  le   esclusioni   gia\u0027\nindicate): violenza o  minaccia  a  pubblico  ufficiale,  resistenza,\noltraggio a magistrato in udienza, violazione di  sigilli  aggravata,\nrissa  aggravata,  lesioni  personali  stradali,   furto   aggravato,\nricettazione. \n    Questo  criterio  e\u0027  stato  fortemente  innovato   dal   decreto\nlegislativo n. 150/2022. \n    La legge n. 134/2021 («Delega al  Governo  per  l\u0027efficienza  del\nprocesso  penale  nonche\u0027  in  materia  di  giustizia  riparativa   e\ndisposizioni per la celere definizione dei procedimenti  giudiziari»)\nha previsto, all\u0027art.  1,  comma  9,  lettera  l),  l\u0027estensione  del\ncatalogo dei  reati  di  competenza  del  Tribunale  in  composizione\nmonocratica per i quali l\u0027azione penale e\u0027 esercitata con decreto  di\ncitazione diretta a giudizio «a delitti  da  individuare  tra  quelli\npuniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo  a  sei\nanni. anche se congiunta alla pena della multa,  che  non  presentino\nrilevanti difficolta\u0027 di accertamento». \n    Il legislatore del 2021, dunque, ha confermato  il  criterio  che\ngia\u0027 guidava, nella legge delega del codice,  l\u0027individuazione  della\ncompetenza per materia del pretore. cioe\u0027 la sintesi tra gravita\u0027 del\nreato e semplicita\u0027 dell\u0027accertamento processuale, che giustifica  un\nrito meno garantito. \n    La delega e\u0027 stata attuata dal decreto  legislativo  n.  150/2022\nattraverso un  notevole  ampliamento  dell\u0027art.  550  comma  2,   con\nl\u0027inserimento di una serie di delitti dolosi, disciplinati dal codice\npenale o da leggi speciali, rispondenti ai requisiti indicati. \n    Ritornando all\u0027istituto della messa alla prova,  si  puo\u0027  dunque\ndireche il razionale di fondo  dell\u0027accesso  all\u0027istituto  e\u0027  sempre\nquello della gravita\u0027 del reato. \n    Infatti anche per i delitti di cui all\u0027art. 550, comma 2,  codice\ndi procedura penale il criterio fondamentale e\u0027 che siano puniti  con\npena massima inferiore a sei anni (anche se  in  realta\u0027  alcuni  dei\nreati  precedentemente  inseriti  nella  norma   prevedono   sanzioni\nsuperiori: ad esempio la ricettazione). \n    Poiche\u0027 non tutti i delitti rientranti in  tali  limiti  edittali\nsono stati inclusi nella  disposizione  dell\u0027art.  550  comma  2,  il\nrinvio recettizio dell\u0027art. 168-bis codice penale ha  fatto  si\u0027  che\nl\u0027accesso ali\u0027istituto sia consentito per delitti dolosi piu\u0027  gravi,\nper limiti di pena minima e massima, di reati colposi (tra cui quello\ncontestato a S.) che non permettono la sospensione del  processo  con\nmessa alla prova. \n    Tale  effetto  non  deriva  da  valutazioni   discrezionali   del\nlegislatore sul reato specifico, ma dall\u0027altro criterio dettato dalla\nlegge delega, la semplicita\u0027  dell\u0027accertamento  processuale,  cioeun\nmotivo eccentrico rispetto alla ratio  dell\u0027ammissibilitao  no  della\nmessa alla prova, che come si e\u0027 detto si fonda  sulla  gravita\u0027  del\nreato. \n    La  contraddizione  e\u0027  stata  colta  dallo  stesso   legislatore\ndelegante. \n    La legge n. 134/2021 prevedeva (comma 22 lettera a)) l\u0027estensione\ndell\u0027ambito di applicabilita\u0027 della sospensione con messa alla prova,\n«oltre ai casi  previsti  dall\u0027art.  550,  comma  2,  del  codice  di\nprocedura penale,  a  ulteriori  specifici  reati,  puniti  con  pena\nedittale detentiva non superiore nel  massimo  a  sei  anni,  che  si\nprestino  a  percorsi  risocializzanti   o   riparatori,   da   parte\ndell\u0027autore, compatibili con l\u0027istituto». \n    Il legislatore del 2021, dunque,  ha  ribadito  che  il  criterio\nfondamentale e\u0027 che il reato sia punibile con pena  non  superiore  a\nsei anni, e che dunque la ratio e\u0027 di escludere la messa  alla  prova\nper reati di particolare gravita\u0027, e ha avvertito  la  necessita\u0027  di\nestendere l\u0027istituto a reati che, pur non compresi  nel  catalogo  di\nquelli  a  citazione  diretta  per  le   rilevanti   difficolta\u0027   di\naccertamento, si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori. \n    Sotto tale aspetto, tuttavia, la delega non e\u0027 stata  attuata,  e\nda cio\u0027 conseguono dubbi  che  nonappaiono  manifestamente  infondati\nsulla razionalita\u0027  dell\u0027esclusionedall\u0027istituto  di  un  reato  come\nquello in analisi, che rientra nel limite di pena di sei anni  e  che\nsi  presta  certamente  a  percorsi  risocializzanti  o   riparatori,\ninnanzitutto per la sua natura colposa. \n4) Il parametro dell\u0027art. 27, comma 3 della Costituzione. \n    Si  ritiene  invece  che  non  vi  siano  i  presupposti  per  la\ntrasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  in  relazione\nall\u0027altro parametro individuato  dalla  difesa,  cioe\u0027  quello  della\nfinalita\u0027 rieducativa della pena \n    Una  questione  simile,  infatti,  e\u0027  stata  posta  alla   Corte\ncostituzionale in merito alla fattispecie dell\u0027omicidio stradale.  La\nCorte,  con  la  sentenza  n.  146/2023,  l\u0027ha  ritenuta   infondata,\nrilevando che qualora la pena determinata in concreto fosse inferiore\na determinati limiti - certamente compatibili, nel caso concreto  con\nla pena edittale - «soccorrerebbero altri istituti (quali  le  misure\nalternative alla  detenzione,  nonche\u0027  la  sospensione  condizionale\ndella pena), parimenti ispirati ad evitare la condanna  ad  una  pena\nche possa essere percepita come non proporzionata e  quindi  tale  da\nnon favorire la risocializzazione del condannato».  \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    il Giudice: \n        1) dichiara non  manifestamente  infondata  la  questione  di\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 168-bis del codice penale, in\nriferimento al principio di ragionevolezza di cui  all\u0027art.  3  della\nCostituzione, nella parte in cui  non  consente  la  sospensione  del\nprocesso con messa alla prova in relazione  al  delitto  di  incendio\nboschivo colposo di cui all\u0027art. 423-bis, secondo comma,  del  codice\npenale; \n        2) per l\u0027effetto, dispone la  trasmissione  degli  atti  alla\nCorte costituzionale e la sospensione del procedimento. \n    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di  cui  all\u0027art.  23,\nultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. \n      Cagliari, 28 novembre 2024. \n \n                             Il Giudice","elencoNorme":[{"id":"62255","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"168","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78829","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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