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Mauro Dallacasa a scioglimento della riserva, ha\nemesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1610\ndel Ruolo Generale dell\u0027anno 2023, promossa da: Masin Stefania (Avv.\nC. Rizzi), \n contro Mondel s.r.l., Criocabin S.p.a., Zoin S.r.l. (Avv. P.\nBernardo, C. Schimiedt), \n In punto a: \n Impugnazione di licenziamento - Svolgimento del processo e\nmotivi della decisione \n La ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatole da. Mondel\nS.r.l., per motivo oggettivo, determinato (secondo la motivazione\naddotta nella comunicazione di licenziamento) dal processo di\nprofonda riorganizzazione dell\u0027area commerciale, con conseguente\nesternalizzazione dell\u0027attivita\u0027 di vendita. La comunicazione di\nrecesso aggiungeva che le mansioni residuate in capo a Mondel\nsarebbero state avocate dal consigliere di amministrazione Cristian\nPivato. \n Il rapporto di lavoro della ricorrente era stato avviato in. data\n23 dicembre 2020. \n La ricorrente ha allegato che il contratto prevedeva che le\npotesse essere richiesto di svolgere la propria attivita\u0027 anche\npresso le altre aziende del gruppo. \n In precedenza, una di queste aziende (Criocabin S.p.a.) le aveva\nrilasciato una lettera di impegno all\u0027assunzione. Il rapporto, di li\u0027\na poco, era stato avviato con Mondel. \n La ricorrente ha chiesto che le tre societa\u0027 costituenti il\ngruppo di imprese e convenute in. Giudizio (oltre a Mondel S.r.l.,\nCriocabin S.p.a. e Zoin S.r.l.) siano considerate come un centro\nunico di imputazione del rapporto di lavoro e che, in conseguenza di\ncio\u0027, si accerti l\u0027esistenza del requisito dimensionale di cui\nall\u0027art. 18, ottavo e nono comma, legge n. 300/70, e si condanni. la\nsocieta\u0027 convenuta al pagamento dell\u0027indennita\u0027 prevista dall\u0027art. 3,\ndecreto legislativo n. 23/2015, nella misura compresa tra sei e\ntrentasei mensilita\u0027 dell\u0027ultima retribuzione utile per il calcolo\ndel tfr. \n Tutte e tre le societa\u0027 convenute si sono costituite in giudizio,\nchiedendo il rigetto del ricorso e in particolare contestando che\nsussistano le condizioni per imputare il rapporto a tutte le\nconvenute in maniera indifferenziata. \n Non e\u0027 controverso che Mondel S.r.l da se\u0027 sola non raggiunga il\nrequisito dimensionale previsto dell\u0027art. 18, legge n. 300/70. \n Ove il licenziamento risultasse illegittimo e tuttavia difettasse\nla possibilita\u0027 di considerare unitariamente le tre societa\u0027\nconvenute come co-datori di lavoro, dovrebbe farsi applicazione\ndell\u0027art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 23/2015, secondo cui\nl\u0027ammontare delle indennita\u0027 e dell\u0027importo previsti dall\u0027art. 3,\ncomma 1, dall\u0027art. 4, comma 1 e dall\u0027art. 6, comma 1, e\u0027 dimezzato e\nnon puo\u0027 in ogni caso superare il limite di sei mensilita\u0027. \n Secondo quanto affermato dallo stesso amministratore delegato\ndelle tre societa\u0027, Mondel S.r.l. ha un fatturato annuo superiore a\nquello previsto dal decreto ministeriale 18 aprile 2025 per le\nmicroimprese. \n II. riferimento alla nozione di microimpresa si giustifica\nperche\u0027 essa e\u0027 stata individuata, nel dibattito dottrinale, come\npossibile nuova soglia di una tutela minore in tema di licenziamenti. \n Le altre societa\u0027 del gruppo hanno fatturati significativamente\nsuperiori. \n Tra le tre societa\u0027 vi sono indubbie sinergie e tutte rispondono\nad una direzione unitaria. La stessa esternalizzazione addotta a\nmotivo del licenziamento e\u0027 dichiaratamente costituita, dal\ntrasferimento della funzione prima svolta dalla ricorrente a\npersonale di altre societa\u0027 del gruppo. \n Tali sinergie, anche se non dovessero essere ritenute sufficienti\nper ascrivere il rapporto di lavoro a tutte e tre le societa\u0027,\ncostituiscono comunque un fattore di stabilita\u0027 economica, di\nriduzione dei costi e di elasticita\u0027 operativa, anche quanto alla\ngestione del personale. \n La Corte costituzionale e\u0027 gia\u0027 stata investita della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 9, comma 1, decreto\nlegislativo n. 23/15. Con la sentenza n. 183/22 la Corte ha\ndichiarato l\u0027inammissibilita\u0027 della questione proposta. I passaggi\nargomentativi possono cosi\u0027 sintetizzarsi: a) l\u0027indennita\u0027 costretta\nentro l\u0027esiguo divario tra un minimo di tre e un massimo di sei\nmensilita\u0027 vanifica l\u0027esigenza di adeguare l\u0027importo alla\nspecificita\u0027 di ogni singola vicenda; b) il limitato scarto tra il\nminimo e il massimo conferisce un rilievo preponderante, se non\nesclusivo, al numero dei dipendenti che, a ben vedere, non rispecchia\ndi per se\u0027 l\u0027effettiva forza economica del datare di lavoro; c) in un\nquadro determinato dall\u0027incessante evoluzione della tecnologia e\ndella trasformazione dei processi produttivi, al contenuto numero\ndegli occupati possono fare riscontro cospicui investimenti in\ncapitali e un consistente volume di affari; d) il limite uniforme e\ninvalicabile di sei mensilita\u0027 opera in riferimento ad attivita\u0027 tra\nloro eterogenee, accomunate dal dato del numero dei dipendenti\noccupati, sprovvisto di per se\u0027 di una significativa valenza; e) a\ntale vulnus non puo\u0027 porre rimedio la Corte, perche\u0027 la richiesta del\nremittente concerne la ridefinizione della stessa soglia massima\ndell\u0027indennita\u0027, in difetto di soluzioni predefinite che possano\ncircoscrivere il carattere manipolativo dell\u0027intervento auspicato; f)\nanche l\u0027eliminazione del regime speciale previsto per i piccoli\ndatori di lavoro non puo\u0027 che essere rimessa all\u0027apprezzamento\ndiscrezionale del legislatore. \n La Corte, tuttavia rileva che «un ulteriore protarsi dell\u0027inerzia\nlegislativa non sarebbe tollerabile e la indurrebbe, ove nuovamente\ninvestita, a provvedere nuovamente». \n La sentenza porta la data del 23 giugno 2022 e da allora il\nlegislatore non e\u0027 intervenuto per riportare nell\u0027alveo della\nlegittimita\u0027 costituzionale la disposizione oggetto della censura. \n La fattispecie concreta in esame, per le ragioni sopra esposte,\npuo\u0027 avvalorare, sulla base di un apprezzamento del caso concreto, il\ngiudizio di inadeguatezza della norma a consentire un\u0027adeguata\nindividualizzazione della sanzione. In particolare, il contesto\nfattuale sopra succintamente riportato fa ritenere che vi sia una\ndiscrasia tra numero degli occupati e effettiva forza economica\ndell\u0027impresa datrice di lavoro. \n Cio\u0027 si ripercuote sia sull\u0027adeguatezza del risarcimento, tenuto\nconto che esso, «ancorche\u0027 non necessariamente riparatorio\ndell\u0027intero pregiudizio subito dal danneggiato, deve essere\nnecessariamente equilibrato», sia sulla portata dissuasiva della\nsanzione applicabile. Il diritto al lavoro (art. 4, primo comma della\nCostituzione) e la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed\napplicazioni (art. 35, primo comma, della Costituzione) richiedono\nche i limiti posti al potere di recesso del datore di lavoro\ncorreggano un disequilibrio di fatto esistente nel contratto di\nlavoro. \n La declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale della sola\nprevisione di un massimo risarcitorio di sei mensilita\u0027 da un lato\nconserverebbe la differenziazione di disciplina tra imprese minori e\nmaggiori, dall\u0027altro offrirebbe al giudice un piu\u0027 ampio spettro\nsanzionatorio, con cui adeguare la indennita\u0027 risarcitoria alle\nspecificita\u0027 del caso, impregiudicata la discrezionalita\u0027 del\nlegislatore di introdurre modifiche piu\u0027 rilevanti della disciplina\nsostanziale. \n Deve quindi ribadirsi l\u0027irragionevolezza della tutela apprestata\nper i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottosoglia, non\npotendo essa superare le sei mensilita\u0027. \n Come gia\u0027 evidenziato nell\u0027ordinanza di rimessione del Tribunale\ndi Roma che ha dato luogo alla sentenza n. 183/2022, la mancata\nadeguatezza del ristoro nei termini precisati viola gli artt. 3,\ncomma 1, 4, 35, comma 1 e 117, comma 1, della Costituzione, in\nrelazione all\u0027art. 24 della Carta sociale europea, secondo cui\n«l\u0027indennizzo e\u0027 congruo se e\u0027 tale da assicurare un adeguato ristoro\nper il concreto pregiudizio subito dal lavoratore licenziato senza un\nvalido motivo». \n Appare quindi non manifestamente infondata, in rapporto agli\narticoli 3, comma 1, 4, 35 comma 1, della Costituzione nonche\u0027\ndell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all\u0027art. 24\ndella Carta sociale europea, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo\n2015, n. 23, con riguardo alle parole «e non puo\u0027 in ogni caso\nsuperare il limite di sei mensilita\u0027». \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Giudice, visto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, \n Visto l\u0027art. 134 della Costituzione e l\u0027art. 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87; \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 9, comma 1, del decreto\nlegislativo 4 marzo 2015, n. 23, con riguardo alle parole «e non puo\u0027\nin ogni caso superare il limite di sei mensilita\u0027» in rapporto agli\narticoli 3, comma 1, 4, 35 comma 1 della Costituzione nonche\u0027\ndell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all\u0027art. 24\ndella Carta sociale europea; \n dispone la sospensione del giudizio; \n ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle\nparti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027\ndi comunicarla ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato\ndella Repubblica; \n ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte\ncostituzionale, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e\ncomunicazioni. \n Cosi\u0027 deciso in Padova, 16 luglio 2025 \n \n Il Giudice estensore: Dallacasa","elencoNorme":[{"id":"63819","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero_legge":"23","descrizionenesso":"","legge_articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art9"}],"elencoParametri":[{"id":"80114","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80115","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80117","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"35","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80118","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80119","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000119","descriz_costit":"Carta sociale europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"ratificata e resa esecutiva","unique_identifier":""},{"id":"80144","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"30","data_legge":"09/02/1999","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;30","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54938","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Criocabin spa","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54939","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Zoin srl","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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