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Mauro Dallacasa a scioglimento della riserva, ha\nemesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al  n.  1610\ndel Ruolo Generale dell\u0027anno 2023, promossa da: Masin Stefania  (Avv.\nC. Rizzi), \n    contro Mondel s.r.l., Criocabin  S.p.a.,  Zoin  S.r.l.  (Avv.  P.\nBernardo, C. Schimiedt), \n    In punto a: \n        Impugnazione di licenziamento - Svolgimento  del  processo  e\nmotivi della decisione \n    La ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatole da. Mondel\nS.r.l., per motivo oggettivo,  determinato  (secondo  la  motivazione\naddotta  nella  comunicazione  di  licenziamento)  dal  processo   di\nprofonda  riorganizzazione  dell\u0027area  commerciale,  con  conseguente\nesternalizzazione dell\u0027attivita\u0027  di  vendita.  La  comunicazione  di\nrecesso aggiungeva  che  le  mansioni  residuate  in  capo  a  Mondel\nsarebbero state avocate dal consigliere di  amministrazione  Cristian\nPivato. \n    Il rapporto di lavoro della ricorrente era stato avviato in. data\n23 dicembre 2020. \n    La ricorrente ha allegato  che  il  contratto  prevedeva  che  le\npotesse essere richiesto  di  svolgere  la  propria  attivita\u0027  anche\npresso le altre aziende del gruppo. \n    In precedenza, una di queste aziende (Criocabin S.p.a.) le  aveva\nrilasciato una lettera di impegno all\u0027assunzione. Il rapporto, di li\u0027\na poco, era stato avviato con Mondel. \n    La ricorrente ha chiesto  che  le  tre  societa\u0027  costituenti  il\ngruppo di imprese e convenute in. Giudizio (oltre  a  Mondel  S.r.l.,\nCriocabin S.p.a. e Zoin S.r.l.)  siano  considerate  come  un  centro\nunico di imputazione del rapporto di lavoro e che, in conseguenza  di\ncio\u0027, si  accerti  l\u0027esistenza  del  requisito  dimensionale  di  cui\nall\u0027art. 18, ottavo e nono comma, legge n. 300/70, e si condanni.  la\nsocieta\u0027 convenuta al pagamento dell\u0027indennita\u0027 prevista dall\u0027art. 3,\ndecreto legislativo n. 23/2015,  nella  misura  compresa  tra  sei  e\ntrentasei mensilita\u0027 dell\u0027ultima retribuzione utile  per  il  calcolo\ndel tfr. \n    Tutte e tre le societa\u0027 convenute si sono costituite in giudizio,\nchiedendo il rigetto del ricorso e  in  particolare  contestando  che\nsussistano  le  condizioni  per  imputare  il  rapporto  a  tutte  le\nconvenute in maniera indifferenziata. \n    Non e\u0027 controverso che Mondel S.r.l da se\u0027 sola non raggiunga  il\nrequisito dimensionale previsto dell\u0027art. 18, legge n. 300/70. \n    Ove il licenziamento risultasse illegittimo e tuttavia difettasse\nla  possibilita\u0027  di  considerare  unitariamente  le   tre   societa\u0027\nconvenute come  co-datori  di  lavoro,  dovrebbe  farsi  applicazione\ndell\u0027art. 9, comma 1, decreto legislativo  n.  23/2015,  secondo  cui\nl\u0027ammontare delle indennita\u0027 e  dell\u0027importo  previsti  dall\u0027art.  3,\ncomma 1, dall\u0027art. 4, comma 1 e dall\u0027art. 6, comma 1, e\u0027 dimezzato  e\nnon puo\u0027 in ogni caso superare il limite di sei mensilita\u0027. \n    Secondo quanto affermato  dallo  stesso  amministratore  delegato\ndelle tre societa\u0027, Mondel S.r.l. ha un fatturato annuo  superiore  a\nquello previsto dal  decreto  ministeriale  18  aprile  2025  per  le\nmicroimprese. \n    II.  riferimento  alla  nozione  di  microimpresa  si  giustifica\nperche\u0027 essa e\u0027 stata individuata,  nel  dibattito  dottrinale,  come\npossibile nuova soglia di una tutela minore in tema di licenziamenti. \n    Le altre societa\u0027 del gruppo hanno  fatturati  significativamente\nsuperiori. \n    Tra le tre societa\u0027 vi sono indubbie sinergie e tutte  rispondono\nad una direzione unitaria.  La  stessa  esternalizzazione  addotta  a\nmotivo  del  licenziamento   e\u0027   dichiaratamente   costituita,   dal\ntrasferimento  della  funzione  prima  svolta  dalla   ricorrente   a\npersonale di altre societa\u0027 del gruppo. \n    Tali sinergie, anche se non dovessero essere ritenute sufficienti\nper ascrivere il rapporto di  lavoro  a  tutte  e  tre  le  societa\u0027,\ncostituiscono  comunque  un  fattore  di  stabilita\u0027  economica,   di\nriduzione dei costi e di elasticita\u0027  operativa,  anche  quanto  alla\ngestione del personale. \n    La Corte costituzionale e\u0027 gia\u0027 stata investita  della  questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  9,  comma   1,   decreto\nlegislativo  n.  23/15.  Con  la  sentenza  n.  183/22  la  Corte  ha\ndichiarato l\u0027inammissibilita\u0027 della questione  proposta.  I  passaggi\nargomentativi possono cosi\u0027 sintetizzarsi: a) l\u0027indennita\u0027  costretta\nentro l\u0027esiguo divario tra un minimo di  tre  e  un  massimo  di  sei\nmensilita\u0027   vanifica   l\u0027esigenza   di   adeguare   l\u0027importo   alla\nspecificita\u0027 di ogni singola vicenda; b) il limitato  scarto  tra  il\nminimo e il massimo  conferisce  un  rilievo  preponderante,  se  non\nesclusivo, al numero dei dipendenti che, a ben vedere, non rispecchia\ndi per se\u0027 l\u0027effettiva forza economica del datare di lavoro; c) in un\nquadro determinato  dall\u0027incessante  evoluzione  della  tecnologia  e\ndella trasformazione dei processi  produttivi,  al  contenuto  numero\ndegli  occupati  possono  fare  riscontro  cospicui  investimenti  in\ncapitali e un consistente volume di affari; d) il limite  uniforme  e\ninvalicabile di sei mensilita\u0027 opera in riferimento ad attivita\u0027  tra\nloro eterogenee,  accomunate  dal  dato  del  numero  dei  dipendenti\noccupati, sprovvisto di per se\u0027 di una significativa  valenza;  e)  a\ntale vulnus non puo\u0027 porre rimedio la Corte, perche\u0027 la richiesta del\nremittente concerne la  ridefinizione  della  stessa  soglia  massima\ndell\u0027indennita\u0027, in difetto  di  soluzioni  predefinite  che  possano\ncircoscrivere il carattere manipolativo dell\u0027intervento auspicato; f)\nanche l\u0027eliminazione del  regime  speciale  previsto  per  i  piccoli\ndatori di  lavoro  non  puo\u0027  che  essere  rimessa  all\u0027apprezzamento\ndiscrezionale del legislatore. \n    La Corte, tuttavia rileva che «un ulteriore protarsi dell\u0027inerzia\nlegislativa non sarebbe tollerabile e la indurrebbe,  ove  nuovamente\ninvestita, a provvedere nuovamente». \n    La sentenza porta la data del 23  giugno  2022  e  da  allora  il\nlegislatore  non  e\u0027  intervenuto  per  riportare  nell\u0027alveo   della\nlegittimita\u0027 costituzionale la disposizione oggetto della censura. \n    La fattispecie concreta in esame, per le ragioni  sopra  esposte,\npuo\u0027 avvalorare, sulla base di un apprezzamento del caso concreto, il\ngiudizio  di  inadeguatezza  della  norma  a  consentire  un\u0027adeguata\nindividualizzazione  della  sanzione.  In  particolare,  il  contesto\nfattuale sopra succintamente riportato fa ritenere  che  vi  sia  una\ndiscrasia tra numero  degli  occupati  e  effettiva  forza  economica\ndell\u0027impresa datrice di lavoro. \n    Cio\u0027 si ripercuote sia sull\u0027adeguatezza del risarcimento,  tenuto\nconto  che   esso,   «ancorche\u0027   non   necessariamente   riparatorio\ndell\u0027intero  pregiudizio  subito   dal   danneggiato,   deve   essere\nnecessariamente equilibrato»,  sia  sulla  portata  dissuasiva  della\nsanzione applicabile. Il diritto al lavoro (art. 4, primo comma della\nCostituzione) e la tutela  del  lavoro  in  tutte  le  sue  forme  ed\napplicazioni (art. 35, primo comma,  della  Costituzione)  richiedono\nche i limiti  posti  al  potere  di  recesso  del  datore  di  lavoro\ncorreggano un disequilibrio  di  fatto  esistente  nel  contratto  di\nlavoro. \n    La  declaratoria  di  illegittimita\u0027  costituzionale  della  sola\nprevisione di un massimo risarcitorio di sei mensilita\u0027  da  un  lato\nconserverebbe la differenziazione di disciplina tra imprese minori  e\nmaggiori, dall\u0027altro offrirebbe al  giudice  un  piu\u0027  ampio  spettro\nsanzionatorio, con  cui  adeguare  la  indennita\u0027  risarcitoria  alle\nspecificita\u0027  del  caso,  impregiudicata  la   discrezionalita\u0027   del\nlegislatore di introdurre modifiche piu\u0027 rilevanti  della  disciplina\nsostanziale. \n    Deve quindi ribadirsi l\u0027irragionevolezza della tutela  apprestata\nper i lavoratori dipendenti da  datori  di  lavoro  sottosoglia,  non\npotendo essa superare le sei mensilita\u0027. \n    Come gia\u0027 evidenziato nell\u0027ordinanza di rimessione del  Tribunale\ndi Roma che ha dato luogo  alla  sentenza  n.  183/2022,  la  mancata\nadeguatezza del ristoro nei termini  precisati  viola  gli  artt.  3,\ncomma 1, 4, 35, comma 1  e  117,  comma  1,  della  Costituzione,  in\nrelazione all\u0027art.  24  della  Carta  sociale  europea,  secondo  cui\n«l\u0027indennizzo e\u0027 congruo se e\u0027 tale da assicurare un adeguato ristoro\nper il concreto pregiudizio subito dal lavoratore licenziato senza un\nvalido motivo». \n    Appare quindi non  manifestamente  infondata,  in  rapporto  agli\narticoli 3, comma 1,  4,  35  comma  1,  della  Costituzione  nonche\u0027\ndell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione  all\u0027art.  24\ndella  Carta  sociale   europea,   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo\n2015, n. 23, con riguardo alle  parole  «e  non  puo\u0027  in  ogni  caso\nsuperare il limite di sei mensilita\u0027». \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Giudice, visto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, \n    Visto l\u0027art. 134 della Costituzione e l\u0027art. 23  della  legge  11\nmarzo 1953, n. 87; \n    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  9,  comma  1,  del   decreto\nlegislativo 4 marzo 2015, n. 23, con riguardo alle parole «e non puo\u0027\nin ogni caso superare il limite di sei mensilita\u0027» in  rapporto  agli\narticoli 3, comma  1,  4,  35  comma  1  della  Costituzione  nonche\u0027\ndell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione  all\u0027art.  24\ndella Carta sociale europea; \n    dispone la sospensione del giudizio; \n    ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza  alle\nparti in causa ed al Presidente del Consiglio dei  ministri,  nonche\u0027\ndi comunicarla ai Presidenti della Camera dei Deputati e  del  Senato\ndella Repubblica; \n    ordina alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte\ncostituzionale, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni  e\ncomunicazioni. \n    Cosi\u0027 deciso in Padova, 16 luglio 2025 \n \n                   Il Giudice estensore: Dallacasa","elencoNorme":[{"id":"63819","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero_legge":"23","descrizionenesso":"","legge_articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art9"}],"elencoParametri":[{"id":"80114","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80115","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80117","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"35","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80118","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80119","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000119","descriz_costit":"Carta sociale europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"ratificata e resa esecutiva","unique_identifier":""},{"id":"80144","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"30","data_legge":"09/02/1999","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;30","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54938","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Criocabin spa","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54939","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Zoin srl","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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