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direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che assicura, tra l’altro, la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell\u0027aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali – Previsione della competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell\u0027aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le competenti autorità statali – Ricorso della Regione Veneto – Denunciata imposizione al legislatore delegato di un vincolo, rivolto ad allocare e distribuire tra lo Stato e le regioni le funzioni concernenti il risanamento della qualità dell’aria ambiente nei territori compresi nel “bacino padano”, irrazionale e inadeguato a garantire il rispetto degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione europea – Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione indiretta delle competenze legislative regionali nelle materie concorrenti della tutela della salute, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia nonché del governo del territorio” e della competenza legislativa residuale della regione in materia di trasporto pubblico locale – Contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, comma 1 e, in particolare, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 97, 117, primo, terzo e quarto comma; direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che i decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 – Ricorso della Regione Veneto – Denunciata norma che non prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, quale idonea forma di raccordo collaborativo idonea a realizzare il confronto con le autonomie regionali – Lesione del principio di leale collaborazione.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, comma 2\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 5 e 120, secondo comma.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – Previsione che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – Ricorso della Regione Veneto – Denunciata disciplina che palesemente elude l’obbligo di copertura delle spese connesse alle numerose nuove funzioni richieste dalla corretta attuazione della direttiva (UE) n. 2024/2881 – Contrasto con il principio di corrispondenza tra risorse finanziarie e funzioni che impone allo Stato di assicurare agli enti dell’autonomia territoriale il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite – Lesione del principio di copertura finanziaria – Normativa che pretende di vincolare il legislatore delegato ad attuare gli obblighi derivanti dalla legislazione europea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, irrazionalmente contraddicendo le stesse finalità dichiarate della delega e impedendo il corretto adempimento dei suddetti obblighi – Violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione – Violazione dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, comma 3.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 81, terzo comma, 97, 117, primo e 119, quarto comma; 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Luca Zaia, a cio\u0027 autorizzato con deliberazione della\nGiunta regionale n. 928 del 12 agosto 2025 (doc. 1), rappresentato e\ndifeso, come da procura speciale allegata al presente atto (doc. 2),\ndall\u0027avv. Giacomo Quarneti, avvocato coordinatore dell\u0027Avvocatura\nregionale del Veneto (C.F. QRNGCM77L07E730G, PEC:\ngiacomo.quarneti@venezia.pecavvocati.it e dall\u0027avv. prof. Marcello\nCecchetti (C.F. CCCMCL65E02H501Q, PEC:\nmarcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it del Foro di Firenze, con\nelezione di domicilio fisico presso lo studio di quest\u0027ultimo in\nRoma, piazza Barberini n. 12, nonche\u0027 di domicilio digitale agli\nindirizzi PEC dei difensori sopra indicati; \n Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei\nministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega\nal Governo per il recepimento delle direttive europee e l\u0027attuazione\ndi altri atti dell\u0027Unione europea - Legge di delegazione europea\n2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - 25\ngiugno 2025, n. 145, per violazione degli artt. 3, 81, terzo comma,\n97, 117, primo comma, in relazione alla direttiva (UE) 2024/2881 del\nParlamento europeo e del Consiglio «relativa alla qualita\u0027 dell\u0027aria\nambiente e per un\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa», 117, secondo comma,\nlettera s), con riferimento alla materia «tutela dell\u0027ambiente e\ndell\u0027ecosistema», 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quarto comma,\ndella Costituzione, nonche\u0027 del principio di leale collaborazione di\ncui agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione. \nPremessa. La delega legislativa per l\u0027attuazione della direttiva (UE)\n2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa alla\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e per un\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa». \n 1. - L\u0027art. 12 della legge n. 91 del 2025, oggetto del presente\nricorso, prevede i principi e criteri direttivi della delega\nlegislativa conferita al Governo per il recepimento della direttiva\n(UE) 2024/2881, relativa alla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e per\nun\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa. \n In particolare, il comma 1 della disposizione in esame stabilisce\nche, nell\u0027esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai\nprincipi e criteri direttivi generali (previsti dall\u0027art. 32 della\nlegge 24 dicembre 2012, n. 234), anche i seguenti principi e criteri\ndirettivi specifici: \n «a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al\nrisanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e le azioni relative ai\nsettori che interessano le piu\u0027 importanti fonti emissive, prevedendo\nle necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti\ndi pianificazione e di programmazione in materia di qualita\u0027\ndell\u0027aria e quelli in materia di trasporti, mobilita\u0027, energia,\nindustria, efficienza energetica e agricoltura, nonche\u0027 prevedendo\nsedi e procedure istituzionali per l\u0027impulso e il coordinamento di\nun\u0027azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale,\ntra le autorita\u0027 competenti per la qualita\u0027 dell\u0027aria e le autorita\u0027\ncompetenti per tali settori; \n b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorita\u0027\nregionali e locali e in via complementare dalle autorita\u0027 statali,\nprevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali\nqualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento\ndei valori di qualita\u0027 dell\u0027aria in aree influenzate, in modo\ndeterminante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno\ncompetenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale\ncondizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in\naccordi sottoscritti dalle autorita\u0027 regionali interessate e da tutte\nle autorita\u0027 statali aventi competenza sui pertinenti settori\nemissivi; \n c) assegnare all\u0027Istituto superiore per la protezione e la\nricerca ambientale (ISPRA), nell\u0027ambito del Sistema nazionale a rete\nper la protezione dell\u0027ambiente (SNPA), le funzioni relative\nall\u0027attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell\u0027ambiente e\ndella sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva (UE)\n2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati\ne informazioni alla Commissione europea; \n d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa\ndalla pertinente normativa dell\u0027Unione europea, in relazione alle\nprocedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e\nall\u0027adozione dei piani regionali di risanamento della qualita\u0027\ndell\u0027aria; \n e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela\ndella qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela\ndella qualita\u0027 dell\u0027aria indoor, limitatamente all\u0027introduzione di\ndisposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie\nin cui la tutela della qualita\u0027 dell\u0027aria indoor e\u0027 gia\u0027 oggetto di\nprocedure e di obblighi nella vigente normativa» (enfasi aggiunta). \n Il successivo comma 2 dispone che i decreti legislativi di\nattuazione della delega in esame sono adottati previo parere della\nConferenza unificata. \n Infine, il comma 3 reca un\u0027esplicita clausola di invarianza\nfinanziaria rivolta al legislatore delegato, stabilendo che\ndall\u0027attuazione della delega «non devono derivare nuovi o maggiori\noneri per la finanza pubblica» e precisando che «le amministrazioni\ncompetenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,\nstrumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». \n 2. - Per comprendere appieno la portata (che non si stenta a\ndefinire «epocale») e la complessita\u0027 davvero estrema che\ncaratterizza le opzioni normative e le finalita\u0027 «di sistema» della\ndelega legislativa che qui si esamina, e\u0027 necessario richiamare,\nancorche\u0027 solo per sommi capi, almeno alcuni dei contenuti piu\u0027\nsignificativi della direttiva (UE) 2024/2881. \n La direttiva in parola - adottata, lo si segnala sin da subito,\nnell\u0027esercizio della competenza dell\u0027Unione nel settore dell\u0027ambiente\n(cfr. la base giuridica dell\u0027art. 192, par. 1, del TFUE) - riscrive e\nriunisce in un solo testo le disposizioni recate dalla direttiva\n2008/50/CE, relativa alla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e per un\u0027aria\npiu\u0027 pulita in Europa (recepita nell\u0027ordinamento nazionale con il\nd.lgs. n. 155/2010), e dalla direttiva 2004/107/CE, concernente\nl\u0027arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi\npoliciclici aromatici nell\u0027aria ambiente (recepita con il d.lgs. n.\n152/2007). \n In virtu\u0027 di tale riscrittura, le due direttive 2008/50/CE e\n2004/107/CE risulteranno abrogate a decorrere dal giorno successivo\nal termine per il recepimento nell\u0027ordinamento nazionale della\ndirettiva in esame, ossia a partire dall\u002711 dicembre 2026. \n L\u0027obiettivo principale della direttiva (enunciato dall\u0027art. 1) e\u0027\nparticolarmente ambizioso, coincidendo addirittura con il\nconseguimento dell\u0027inquinamento zero, «in modo che la qualita\u0027\ndell\u0027aria all\u0027interno dell\u0027Unione sia progressivamente migliorata\nfino al raggiungimento di livelli non piu\u0027 considerati nocivi per la\nsalute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversita\u0027 (...)\ncontribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze\ntossiche entro il 2050» (enfasi aggiunta). A tal fine la direttiva,\nsul modello delle discipline precedenti, stabilisce disposizioni\nrelative a: \n la definizione e la fissazione di parametri di qualita\u0027\ndell\u0027aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli\neffetti nocivi per la salute umana e per l\u0027ambiente; \n la definizione di metodi e criteri comuni per valutare la\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente negli Stati membri; \n il monitoraggio della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente attuale e\ndelle tendenze a lungo termine, cosi\u0027 come degli effetti delle misure\nunionali e nazionali sulla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente; \n il mantenimento della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente, laddove\nsia buona, e il suo miglioramento negli altri casi. \n La direttiva precisa, all\u0027art. 3, che i succitati parametri di\nqualita\u0027 dell\u0027aria (valori-limite, valori-obiettivo, obblighi di\nriduzione dell\u0027esposizione media, obiettivi di concentrazione\ndell\u0027esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di\ninformazione e obiettivi a lungo termine), che figurano nell\u0027allegato\nI, sono riesaminati periodicamente in linea con le raccomandazioni\ndell\u0027Organizzazione Mondiale della Sanita\u0027 (OMS). \n In coerenza con quanto era gia\u0027 previsto dalla direttiva\n2008/50/CE, la direttiva in esame prevede (all\u0027art. 6) la\nzonizzazione del territorio e dispone (all\u0027art. 8) che «in tutte le\nzone classificate come al di sopra delle soglie di valutazione\nstabilite per gli inquinanti di cui all\u0027art. 7 [in base al quale le\nsoglie di valutazione indicate nell\u0027allegato II si applicano al\nbiossido di zolfo, al biossido di azoto, agli ossidi di azoto, al\nparticolato (PM10 e PM2,5), al benzene, al monossido di carbonio,\nall\u0027arsenico, al cadmio, al piombo, al nichel, al benzo(a)pirene e\nall\u0027ozono nell\u0027aria ambiente] la qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e\u0027\nvalutata tramite misurazioni in siti fissi». \n Cio\u0027 nondimeno, una rilevante novita\u0027 in tema di monitoraggio e\u0027\nintrodotta dall\u0027art. 10, che prevede, per gli Stati membri di\nmaggiori dimensioni (come l\u0027Italia), l\u0027obbligo di istituire i c.d.\n«supersiti di monitoraggio», secondo le seguenti indicazioni (le\nquali - e\u0027 appena il caso di osservare - con riferimento all\u0027Italia,\nimplicano senz\u0027altro la considerazione di livelli territoriali\nevidentemente «ultra-regionali»): \n almeno un supersito ogni 10 milioni di abitanti in un sito di\nfondo urbano; \n almeno un supersito ogni 100.000 km2 in un sito di fondo\nrurale. \n Altra importante novita\u0027 recata dalla direttiva e\u0027 l\u0027introduzione\ndi valori-limite piu\u0027 rigorosi da rispettare entro il 2030. Per la\nprecisione, la direttiva prevede (all\u0027allegato I) che: \n entro l\u002711 dicembre 2026 (termine per il recepimento della\ndirettiva stessa) i valori limite da rispettare sono analoghi a\nquelli previsti dalle precedenti direttive; \n a partire dal 1° gennaio 2030 si applicano valori-limite\ndecisamente piu\u0027 severi. In particolare, sono addirittura dimezzati i\nvalori-limite relativi alle medie annuali e del 60% il valore-limite\nprevisto per il PM2,5, il cui valore-limite relativo alla media\nannuale scende da 25 µg/m3 a 10 µg/m3. Inoltre, i valori-limite\ngiornalieri, attualmente previsti solo per il PM10 (per il quale\nviene effettuata una riduzione da 50 µg/m3 a 45 µg/m3 della\nconcentrazione massima giornaliera e da 35 a 18 del numero massimo di\ngiorni di superamento nell\u0027arco di un anno), sono previsti dalla\ndirettiva in esame anche per altri inquinanti, in particolare per il\nPM2,5 (concentrazione massima giornaliera pari a 25 µg/m3 da non\nsuperare per piu\u0027 di 18 giorni per anno civile) e il biossido di\nazoto (NO2) (concentrazione massima giornaliera pari a 50 µg/m3 da\nnon superare per piu\u0027 di 18 giorni per anno civile). \n Al riguardo, deve osservarsi che i nuovi valori-limite piu\u0027\nrigorosi, rispetto a quelli finora previsti, risultano maggiormente\nallineati agli orientamenti dell\u0027OMS sulla qualita\u0027 dell\u0027aria,\nbenche\u0027 ancora piu\u0027 alti dei valori di riferimento dell\u0027OMS. Infatti,\nle «Linee guida globali OMS sulla qualita\u0027 dell\u0027aria» emanate nel\n2021 prevedono, ad esempio, limiti (per la media annuale) di 5 µg/m3\nper il PM2,5 e di 10 µg/m3 per l\u0027NO2. Tali valori sono esattamente la\nmeta\u0027 rispetto a quelli previsti dalla direttiva in esame: tuttavia,\ncome si e\u0027 gia\u0027 segnalato, quest\u0027ultima prevede un\u0027analitica\ndisciplina di «Riesame periodico» (art. 3) espressamente rivolta -\n«al fine di conseguire gli obiettivi di cui all\u0027art. 1» (ossia, in\nprimis, l\u0027obiettivo di «inquinamento zero») - alla valutazione di\n«opzioni e tempistiche per l\u0027allineamento dei parametri di qualita\u0027\ndell\u0027aria agli orientamenti piu\u0027 recenti dell\u0027OMS sulla qualita\u0027\ndell\u0027aria e i piu\u0027 recenti dati scientifici». \n Meritano poi di essere considerate anche le previsioni recate\ndall\u0027art. 18, che consente la proroga del termine per il\nconseguimento di determinati valori-limite. Tale disposizione,\ninfatti, stabilisce che, se in una determinata zona non e\u0027 possibile\nraggiungere la conformita\u0027 ai valori-limite fissati per il\nparticolato (PM10 e PM2,5), il biossido di azoto, il benzene o il\nbenzo(a)pirene entro il 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono\nprorogare tale termine per la zona in questione di un periodo\ngiustificato da una tabella di marcia per la qualita\u0027 dell\u0027aria (e\npurche\u0027 siano soddisfatte alcune condizioni indicate dal medesimo\narticolo) fino al: \n a) 1° gennaio 2040, se giustificato dalle caratteristiche di\ndispersione specifiche del sito, dalle condizioni al contorno\norografiche, dalle condizioni climatiche avverse, dall\u0027apporto di\ninquinanti transfrontalieri, o se le necessarie riduzioni possono\nessere ottenute solo sostituendo una parte considerevole degli\nimpianti di riscaldamento domestici esistenti che costituiscono la\nfonte di inquinamento che causa il superamento; oppure \n b) 1° gennaio 2035 (termine prorogabile di ulteriori due\nanni), se giustificato da proiezioni che dimostrano che, anche\ntenendo conto dell\u0027impatto previsto delle misure efficaci in materia\ndi inquinamento atmosferico individuate nella tabella di marcia per\nla qualita\u0027 dell\u0027aria, i valori-limite non possono essere raggiunti\nentro il termine per il conseguimento. \n L\u0027art. 19 disciplina l\u0027adozione di piani per la qualita\u0027\ndell\u0027aria. In particolare, tale disposizione stabilisce (al par. 1)\nche, se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti\nnell\u0027aria ambiente superano un valore-limite o un valore-obiettivo\nqualsiasi fissato nella sezione 1 dell\u0027allegato I (che riporta i\nvalori-limite per la protezione della salute umana da rispettare\nentro l\u002711 dicembre 2026 e quelli da raggiungere entro il 1° gennaio\n2030), gli Stati membri istituiscono piani per la qualita\u0027 dell\u0027aria\nper le zone in questione che stabiliscono misure adeguate per\nconseguire il valore-limite o il valore-obiettivo in questione e\nmantenere il periodo di superamento il piu\u0027 breve possibile e, in\nogni caso, non superiore a 4 anni dalla fine dell\u0027anno in cui e\u0027\nstato registrato il primo superamento. Tali piani per la qualita\u0027\ndell\u0027aria sono predisposti il prima possibile e comunque entro 2 anni\ndall\u0027anno in cui si e\u0027 registrato il superamento di un valore-limite\no di un valore-obiettivo. \n Una rilevante novita\u0027 prevista dall\u0027art. 19 e\u0027 la previsione\ndelle c.d. «tabelle di marcia», al fine di aumentare l\u0027efficacia dei\npiani per la qualita\u0027 dell\u0027aria. In particolare, il par. 4 dispone\nche, se dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 in una zona o in\nun\u0027unita\u0027 territoriale i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi\ndei valori-limite o dei valori-obiettivo da raggiungere entro il 1°\ngennaio 2030, gli Stati membri predispongono una tabella di marcia\nper la qualita\u0027 dell\u0027aria affinche\u0027 l\u0027inquinante in questione\nraggiunga i relativi valori-limite o valori-obiettivo entro il\ntermine stabilito. Tali tabelle di marcia per la qualita\u0027 dell\u0027aria\nsono predisposte quanto prima e comunque entro 2 anni dall\u0027anno in\ncui si e\u0027 registrato il superamento. \n L\u0027art. 20 (in linea con quanto era gia\u0027 previsto dalla direttiva\n2008/50/CE) prevede invece, nelle zone in cui sussiste il rischio che\ni livelli degli inquinanti superino una o piu\u0027 soglie di allarme\n(previste dall\u0027allegato I, sezione 4), l\u0027adozione di piani d\u0027azione a\nbreve termine contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza\nda adottare per ridurre il rischio o la durata del superamento. \n Di estremo rilievo, infine, in quanto decisamente innovative,\nsono le disposizioni recate dagli artt. 27 e 28 che disciplinano,\nrispettivamente, l\u0027accesso alla giustizia e il risarcimento dei danni\nalla salute umana. In particolare, l\u0027art. 28, par. 1, dispone che gli\nStati membri provvedono affinche\u0027 le persone fisiche la cui salute\nsubisce un danno a causa di una violazione delle norme relative ai\npiani o tabelle di marcia, commessa intenzionalmente o per negligenza\ndalle autorita\u0027 competenti, abbiano il diritto di chiedere e ottenere\nun risarcimento per tale danno. \n 3. - Le disposizioni legislative contenute nell\u0027art. 12 della\nlegge n. 91 del 2025, anche e proprio alla luce degli obblighi\nimposti dalla direttiva europea che il legislatore nazionale si\npropone di recepire, nonche\u0027 della complessita\u0027 e della varieta\u0027\ndelle misure - come si e\u0027 visto, addirittura di portata «sistemica»\ned «epocale» - che si renderanno necessarie per conseguire gli\nambiziosi risultati (ad oggi inediti nell\u0027intero panorama mondiale)\nprescritti a livello sovranazionale, soprattutto con specifico\nriferimento alla conclamata situazione deficitaria che da sempre e\n«strutturalmente» caratterizza il raggiungimento dei previgenti (e di\ngran lunga meno rigorosi) standard di qualita\u0027 dell\u0027aria nei\nterritori ricompresi all\u0027interno del c.d. «bacino padano», devono\nritenersi costituzionalmente illegittime per violazione e/o lesione\ndelle competenze legislative e amministrative, nonche\u0027 delle relative\nprerogative finanziarie, della Regione del Veneto, nei termini e per\nle ragioni che di seguito si illustrano. \nI. - Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12, comma 1, della legge\n13 giugno 2025, n. 91, e, in particolare, del principio e criterio\ndirettivo specifico di cui alla lettera b), per violazione dell\u0027art.\n117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento alla materia\n«tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema», nonche\u0027 dell\u0027art. 118,\nprimo comma, Cost. e dei principi di sussidiarieta\u0027, differenziazione\ne adeguatezza ivi contemplati per la corretta allocazione delle\nfunzioni amministrative tra gli enti territoriali della Repubblica. \n I.1. - L\u0027art. 12 della legge n. 91 del 2025 e\u0027 costituzionalmente\nillegittimo, innanzitutto, con riferimento a quanto disposto con il\nprincipio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera b), in\nquanto, vincolando il Governo ad attribuire la competenza ad adottare\nle misure di risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente «in via\nordinaria» alle autorita\u0027 regionali e locali e solo «in via\ncomplementare» alle autorita\u0027 statali e, piu\u0027 specificamente,\nimponendo di esercitare la delega legislativa prevedendo la\ncompetenza dello Stato ad adottare misure nazionali solo alla duplice\ne alternativa condizione che (a) «i piani regionali non possano\npermettere il raggiungimento dei valori di qualita\u0027 dell\u0027aria in aree\ninfluenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le\nregioni non hanno competenza amministrativa e legislativa», ovvero\nche (b), «i contenuti delle misure siano definiti in accordi\nsottoscritti dalle autorita\u0027 regionali interessate e da tutte le\nautorita\u0027 statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi»,\nomette di considerare la strutturale e fisiologica inadeguatezza,\nacclarata dall\u0027esperienza degli ultimi quindici anni nella vigenza\ndel sistema di tutela previsto dal d.lgs. n. 155 del 2010, dei\nlivelli regionali e locali a garantire nel territorio del c.d.\n«bacino padano» il raggiungimento degli standard di qualita\u0027\ndell\u0027aria imposti dall\u0027Unione europea, in assenza dell\u0027attribuzione\n«in via ordinaria» e diretta al livello sovraregionale, ossia in capo\nallo Stato, di specifiche funzioni amministrative e delle correlate\nresponsabilita\u0027 legislative; con cio\u0027 ponendosi in palese contrasto\ncon la competenza legislativa di cui e\u0027 titolare in via esclusiva il\nlegislatore statale nella materia della «tutela dell\u0027ambiente e\ndell\u0027ecosistema» ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera s),\nCost., nonche\u0027 con l\u0027art. 118, primo comma, Cost., il quale impone al\nlegislatore competente in materia di standard di qualita\u0027 ambientale\ndi allocare le funzioni amministrative tra gli enti della Repubblica\nin conformita\u0027 ai principi di sussidiarieta\u0027, differenziazione e\nadeguatezza e, dunque, di allocare ordinariamente e direttamente tali\nfunzioni in titolarita\u0027 al livello statale in tutti i casi in cui i\nlivelli di governo regionale si rivelino a priori inadeguati - ovvero\nallorquando, come nel caso dei territori compresi nel «bacino\npadano», addirittura per «cause naturali» legate alla peculiare\nconformazione orografica e alla situazione meteoclimatica di quei\nterritori, i livelli regionali siano «fisiologicamente» inidonei - a\nfronteggiare e gestire in autonomia fenomeni la cui origine e/o\nportata e/o effetti oltrepassino gli ambiti territoriali propri delle\nRegioni. \n In buona sostanza, la norma di delega che qui si censura pretende\ndi vincolare il legislatore delegato a riprodurre, senza alcuna\nmodifica di sorta, il modello di riparto di competenze in materia di\nqualita\u0027 dell\u0027aria a suo tempo introdotto dal d.lgs. n. 155 del 2010\nin sede di attuazione della precedente direttiva 2008/50/CE «relativa\nalla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e per un\u0027aria piu\u0027 pulita in\nEuropa». Un modello costruito, per l\u0027appunto, sulla competenza «in\nvia ordinaria» (e diretta) delle autorita\u0027 regionali e locali ad\nadottare le misure necessarie a garantire la qualita\u0027 dell\u0027aria e\nsulla competenza solo «in via complementare» (e indiretta) delle\nautorita\u0027 statali; un modello che, pero\u0027, soprattutto con riferimento\nalla garanzia degli standard di qualita\u0027 dell\u0027aria nei territori\nricompresi nel «bacino padano» e come meglio si dira\u0027 nel prosieguo,\nsi e\u0027 rivelato palesemente inefficace e inefficiente rispetto\nall\u0027obiettivo di assicurare il rispetto degli obblighi imposti a\nlivello sovranazionale e che, oltretutto, lo stesso legislatore\nnazionale, assieme alle Amministrazioni dello Stato funzionalmente\ncompetenti nei diversi settori coinvolti, hanno dovuto ripetutamente\ncontraddire (finanche in tempi recentissimi e addirittura\ncontestualmente all\u0027approvazione della norma impugnata: sic!),\nfinendo per ammettere un dato che l\u0027esperienza concreta dell\u0027ultimo\nquindicennio ha rivelato ormai in termini inconfutabili:\nl\u0027impossibilita\u0027 di prescindere dall\u0027adozione «in via ordinaria» e\n«diretta» di strategie complessive e di misure normative,\namministrative e finanziarie di livello sovraregionale, in\nconformita\u0027 ai parametri costituzionali che si invocano in questa\nsede. \n I.2. - Come detto, il d.lgs. n. 155 del 2010 ha attribuito alle\nRegioni e alle Province autonome la competenza «ordinaria»\nall\u0027adozione della pianificazione in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria ai\nfini dell\u0027individuazione delle misure necessarie ad assicurare il\nrispetto dei valori-limite e dei valori-obiettivo stabiliti dal\ndiritto dell\u0027Unione europea (cfr. art. 9). Persino nell\u0027ipotesi in\ncui «sulla base di una specifica istruttoria svolta da una regione o\nprovincia autonoma, risulti che le principali sorgenti di emissioni\naventi influenza su un\u0027area di superamento sono localizzate in una\ndiversa regione o provincia autonoma», il comma 8 dello stesso art. 9\nattribuisce direttamente ai soli enti regionali interessati la\nresponsabilita\u0027 di farsi carico - tramite appositi coordinamenti, ma\npur sempre nell\u0027esercizio della loro autonomia - dell\u0027adozione delle\nmisure necessarie ad affrontare e risolvere le problematiche inerenti\nalla qualita\u0027 dell\u0027aria, stabilendo espressamente che «devono essere\nadottate da entrambe le regioni o province autonome misure coordinate\nfinalizzate al raggiungimento dei valori limite o al perseguimento\ndei valori obiettivo», limitandosi espressamente ad affidare al\nMinistero dell\u0027ambiente il solo compito di «promuovere»\n«l\u0027elaborazione e l\u0027adozione di tali misure nell\u0027ambito del\nCoordinamento di cui all\u0027art. 20». \n L\u0027unico strumento di effettivo «coinvolgimento» diretto del\nlivello nazionale previsto dal richiamato art. 9 e\u0027 la possibilita\u0027\nresiduale per gli enti regionali di «richiedere» - al ricorrere di\nspecifiche condizioni e con onere di «prova tecnica» a proprio carico\n- l\u0027attivazione della speciale procedura di cui al comma 9, il quale\ncosi\u0027 stabilisce: \n «Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria\nsvolta, su richiesta di una o piu\u0027 regioni o province autonome,\nnell\u0027ambito del Coordinamento di cui all\u0027art. 20, risulti che, tutte\nle possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province\nautonome nei propri piani di qualita\u0027 dell\u0027aria non sono in grado di\nassicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento\ninfluenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le\nregioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e\nlegislativa, si procede all\u0027adozione di misure di carattere\nnazionale. La richiesta della regione o della provincia autonoma deve\nessere adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico. In tali casi\ne\u0027 convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, su\nrichiesta del Ministero dell\u0027ambiente, un comitato tecnico con il\ncompito di presentare un programma di misure di carattere nazionale\nalla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza\nsu specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli\nusi civili, attivita\u0027 produttive e agricoltura. Il programma e\u0027\napprovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il\ncomitato e\u0027 istituito senza oneri a carico dello Stato ed opera per\nil tempo strettamente necessario ad elaborare il programma. Ai\nsoggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al comitato non e\u0027\ndovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per\ntale partecipazione. Per lo svolgimento di tale attivita\u0027 il\nMinistero dell\u0027ambiente si avvale del supporto dell\u0027ISPRA e\ndell\u0027ENEA» (enfasi aggiunte). \n Per parte sua, il richiamato art. 20, prevede quanto segue: \n «1. E\u0027 istituito, presso il Ministero dell\u0027ambiente, un\nCoordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero\ndella salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell\u0027Unione delle\nprovince italiane (UPI) e dell\u0027Associazione nazionale comuni italiani\n(ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell\u0027ISPRA,\ndell\u0027ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre\nautorita\u0027 competenti all\u0027applicazione del presente decreto, e, su\nindicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell\u0027Istituto\nsuperiore di sanita\u0027, nonche\u0027, su indicazione della regione o\nprovincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie\nregionali e provinciali per la protezione dell\u0027ambiente. Il\nCoordinamento opera attraverso l\u0027indizione di riunioni periodiche e\nla creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di\ninformazioni. \n 2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche\nmediante gruppi di lavoro, l\u0027elaborazione di indirizzi e di linee\nguida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame\ncongiunto di temi connessi all\u0027applicazione del presente decreto,\nanche al fine di garantire un\u0027attuazione coordinata e omogenea delle\nnuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le\nrelative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame\ncongiunto e l\u0027elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad\naspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia\ndi emissioni in atmosfera. (...)». \n Merita ricordare, altresi\u0027, che il d.lgs. n. 155 del 2010 dava\nattuazione alla delega legislativa conferita al Governo dalla legge 7\nluglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l\u0027adempimento degli obblighi\nderivanti dall\u0027appartenenza dell\u0027Italia alle Comunita\u0027 europee -\nLegge comunitaria 2008), e che l\u0027art. 10 di tale legge - al comma 1,\nlettera d) - contemplava uno specifico principio e criterio direttivo\nespressamente rivolto alle peculiarita\u0027 dei fenomeni di inquinamento\natmosferico nell\u0027ambito dei territori del «bacino padano» e cosi\u0027\nformulato: «d) in considerazione della particolare situazione di\ninquinamento dell\u0027aria presente nella pianura padana, promuovere\nl\u0027adozione di specifiche strategie di intervento nell\u0027area\ninteressata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le\nregioni che insistono sul predetto bacino». Di una qualche\n«attuazione» di tale principio e criterio di delega il d.lgs. n. 155\ndel 2010 non reca alcuna traccia: le sorti della «particolare\nsituazione» della qualita\u0027 dell\u0027aria e il rispetto degli obblighi\nimposti dal diritto sovranazionale nell\u0027ambito dei territori del\n«bacino padano» sono rimasti affidati interamente alle modalita\u0027 di\nfunzionamento del modello «ordinario» di riparto delle competenze\nsopra descritto e, in particolare, da un lato, al «coordinamento\ninterregionale» imposto dall\u0027art. 9, comma 8, dall\u0027altro,\nall\u0027attivazione - su specifica richiesta tecnicamente motivata degli\nenti regionali interessati - della speciale procedura di «soccorso\nnazionale» prevista dal successivo comma 9. \n I.3. - Come accennato, pero\u0027, l\u0027esperienza del quindicennio di\nvigenza del modello di riparto delle competenze disegnato dal d.lgs.\nn. 155 del 2010 - che la norma di delega qui censurata impone al\nGoverno di riprodurre anche in sede di attuazione della nuova\ndirettiva (UE) 2024/2881 - ne ha rivelato palesemente e in termini\normai inconfutabili la strutturale inadeguatezza proprio con\nspecifico riferimento alla «particolare situazione di inquinamento\ndell\u0027aria presente nella pianura padana» e tale inadeguatezza non\nsolo e\u0027 stata ripetutamente accertata in sede sovranazionale\nnell\u0027ambito delle procedure di infrazione attivate dalla Commissione\neuropea per violazione degli obblighi imposti dalle direttive in\nmateria di qualita\u0027 dell\u0027aria e che hanno condotto fino a oggi a ben\ntre sentenze di accertamento di inadempimenti della Repubblica\nitaliana da parte della Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, ma e\u0027\nstata significativamente e piu\u0027 volte riconosciuta - anche in ragione\ndelle pronunce sfavorevoli subite e delle procedure di infrazione a\ntutt\u0027oggi in corso - dallo stesso legislatore nazionale e dalle\nAmministrazioni dello Stato a vario titolo coinvolte dai fenomeni e\ndalle attivita\u0027 antropiche che incidono sulla qualita\u0027 dell\u0027aria\nambiente, dapprima mediante la stipulazione di una serie di accordi\ndi programma e protocolli di intesa a partire dal 2013 e, piu\u0027\nrecentemente (2023 e 2024), addirittura con alcuni specifici\ninterventi legislativi in sede di decretazione d\u0027urgenza, che hanno\ncondotto all\u0027adozione della delibera del Consiglio dei ministri 20\ngiugno 2025, con la quale e\u0027 stato approvato il Piano di azione\nnazionale per il miglioramento della qualita\u0027 dell\u0027aria\n(cfr. Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 2 agosto 2025, n. 178). \n I.3.1. - Quanto alle procedure di infrazione ancora attualmente\nin corso e alle sentenze sfavorevoli della Corte di giustizia UE gia\u0027\nintervenute, e\u0027 sufficiente in questa sede richiamare schematicamente\nquanto segue: \n con sentenza 19 dicembre 2012 (causa C-68/11), la CGUE ha\naccertato che l\u0027Italia, «avendo omesso di provvedere, per gli anni\n2006 e 2007, affinche\u0027 le concentrazioni di PM10 nell\u0027aria ambiente\nnon superassero, nelle 55 zone e agglomerati italiani considerati\nnella diffida della Commissione europea del 2 febbraio 2009, i valori\nlimite fissati all\u0027art. 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE\ndel Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di\nazoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e\u0027 venuta meno\nagli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione»; \n successivamente, la Commissione europea ha avviato nei\nconfronti dell\u0027Italia le procedure di infrazione n. 2014/2147, n.\n2015/2043 e n. 2020/2299 per la non corretta applicazione della\ndirettiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di\nlungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10, del\nbiossido di azoto e del materiale particolato PM2,5; \n con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18), con\nriferimento alla procedura di infrazione n. 2014/2147, la CGUE ha\naccertato che l\u0027Italia, «avendo superato in maniera sistematica e\ncontinuata, i valori limite [giornaliero e annuale] applicabili alle\nconcentrazioni di particelle PM10, superamento che e\u0027 tuttora in\ncorso», in una serie di zone del territorio italiano delle Regioni\nEmilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Toscana,\nSicilia, Umbria, Campania e Lazio, negli anni compresi tra il 2008 e\nil 2017, «e\u0027 venuta meno all\u0027obbligo sancito dal combinato disposto\ndell\u0027art. 13 e dell\u0027allegato XI della direttiva 2008/50/CE del\nParlamento europeo e del Consiglio»; inoltre, «non avendo adottato, a\npartire dall\u002711 giugno 2010, misure appropriate per garantire il\nrispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di\nparticelle PM10 in tutte tali zone, e\u0027 venuta meno agli obblighi\nimposti dall\u0027art. 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto da\nsolo e in combinato disposto con l\u0027allegato XV, parte A, di tale\ndirettiva, e, in particolare, all\u0027obbligo previsto all\u0027art. 23,\nparagrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far si\u0027 che i\npiani per la qualita\u0027 dell\u0027aria prevedano misure appropriate\naffinche\u0027 il periodo di superamento dei valori limite sia il piu\u0027\nbreve possibile» (enfasi aggiunta); \n con sentenza 12 maggio 2022 (causa C-573/19), con riferimento\nalla procedura di infrazione n. 2015/2043, la CGUE ha accertato che\nl\u0027Italia, «non avendo provveduto affinche\u0027 non fosse superato, in\nmodo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per\nil biossido di azoto (NO2)», in una serie di zone del territorio\nitaliano delle Regioni, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio\ne Sicilia, negli anni compresi tra il 2010 e il 2018, «e\u0027 venuta meno\nagli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto\ndell\u0027art. 13, paragrafo 1, e dell\u0027allegato XI della direttiva\n2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio\n2008, relativa alla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e per un\u0027aria piu\u0027\npulita in Europa, e, non avendo adottato, a partire dall\u002711 giugno\n2010, misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite\nannuale fissato per il NO2 in tutte le suddette zone e, in\nparticolare, non avendo provveduto affinche\u0027 i piani per la qualita\u0027\ndell\u0027aria prevedessero misure appropriate affinche\u0027 il periodo di\nsuperamento di detto valore limite fosse il piu\u0027 breve possibile, e\u0027\nvenuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell\u0027art. 23,\nparagrafo 1, di tale direttiva, letto da solo e in combinato disposto\ncon l\u0027allegato XV, punto A, di quest\u0027ultima» (enfasi aggiunta); \n da ultimo, in data 13 marzo 2024, in relazione all\u0027esecuzione\ndella sentenza 10 novembre 2020 e quindi nell\u0027ambito della procedura\ndi infrazione n. 2014/2147 concernente i superamenti dei limiti\ngiornaliero e annuale stabiliti per le concentrazioni del materiale\nparticolato PM10, la Commissione europea ha inviato alle Autorita\u0027\nitaliane una lettera di messa in mora ai sensi dell\u0027art. 260, par. 2,\ndel TFUE, prefigurando un nuovo ricorso alla CGUE per l\u0027accertamento\ndella mancata corretta esecuzione della sentenza e la relativa\ncondanna al pagamento delle conseguenti sanzioni. \n I.3.2. - Quanto agli accordi di programma e ai protocolli di\nintesa stipulati tra le Amministrazioni dello Stato e le Regioni e\nProvince autonome a partire dal 2013, proprio la prima sentenza della\nCGUE del 19 dicembre 2012 ha costituito il presupposto per la\nstipulazione, in data 19 dicembre 2013, dell\u0027«Accordo di programma\nper l\u0027adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento\ndella qualita\u0027 dell\u0027aria nel Bacino Padano» (doc. 3). La sola lettura\ndelle premesse di tale Accordo, unita alla considerazione delle Parti\nche lo hanno sottoscritto (ben 5 Ministri e i 7 Presidenti delle\nRegioni/Province autonome del Bacino Padano), rivelano in termini di\nimmediata evidenza quanto qui si sostiene, ossia che fin dall\u0027anno\n2013 le Amministrazioni dello Stato a vario titolo competenti nei\nsettori interessati dai fenomeni di inquinamento atmosferico erano\npienamente consapevoli: \n a) dell\u0027assoluta peculiarita\u0027 della situazione del «bacino\npadano» in relazione ai fenomeni naturali e antropici incidenti sulla\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente, ossia alla formazione e all\u0027accumulo\nnell\u0027aria degli inquinanti e, in particolare, del materiale\nparticolato (c.d. «inquinanti secondari»); \n b) della «naturale» insufficienza a fronteggiare tali\nfenomeni delle azioni degli enti regionali territorialmente\ninteressati, senza che a tali enti potesse essere addebitato e\ncontestato un qualche inadempimento rispetto alle ordinarie funzioni\npubbliche loro attribuite; \n c) della «speculare» e del tutto «fisiologica» esigenza di\nadottare interventi addizionali da parte delle Amministrazioni\nstatali, senza che tali interventi potessero in alcun modo essere\nricondotti allo strumento dei «poteri sostitutivi» previsti per i\ncasi di inadempimento degli enti territoriali, soprattutto nelle\nipotesi di violazione (gia\u0027 accertata o in corso di accertamento)\ndegli obblighi imposti dal diritto sovranazionale. \n Al riguardo, meritano di essere riportati testualmente, per la\nloro chiarezza, alcuni tra i passaggi piu\u0027 significativi delle\npremesse dell\u0027Accordo di programma in questione: \n «(... ); \n Ritenuto che sussista (...) la straordinaria necessita\u0027 di\nadottare interventi addizionali rispetto a quelli fino ad oggi\nprevisti al fine di prevenire e fronteggiare tempestivamente i\nsuperamenti dei valori limite di concentrazione atmosferica del\nmateriale particolato PM10 registrati a partire dal 2005 su oltre\ncinquanta zone del territorio nazionale, ubicate in quindici Regioni\ne Province autonome, situazione a cui e\u0027 associabile un elevato\nrischio sanitario per la popolazione esposta; \n Considerato che tali superamenti interessano, in molti casi,\nzone ubicate nel Bacino Padano; \n Considerato che le Regioni e Province autonome del Bacino\nPadano presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche\n(in relazione alla scarsita\u0027 dei venti, alle condizioni di stabilita\u0027\natmosferica e all\u0027instaurarsi di frequenti situazioni di inversione\ntermica), a causa delle quali e\u0027 favorita la formazione e l\u0027accumulo\nnell\u0027aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli\nsecondari quali le polveri sottili, e si producono situazioni di\ninquinamento particolarmente diffuse; \n Considerato che le particolari condizioni orografiche e\nmeteoclimatiche delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano\nrendono difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di\nqualita\u0027 dell\u0027aria, specialmente se manca uno stretto coordinamento\ntra i diversi soggetti interessati; \n Considerato che le particolari condizioni del Bacino Padano\nsono state portate in piu\u0027 occasioni all\u0027attenzione della Commissione\neuropea; \n Considerato che, anche per tali motivi, i vigenti piani\nregionali di qualita\u0027 dell\u0027aria non risultano ad oggi sufficienti,\nnelle zone del Bacino Padano, ad assicurare il rispetto dei valori\nlimite di qualita\u0027 dell\u0027aria per il materiale particolato PM10; \n Visto l\u0027art. 10, comma 1, lettera d) della legge comunitaria\nn. 88/2009 che prevede l\u0027adozione di specifiche strategie di\nintervento nel Bacino Padano in materia di inquinamento atmosferico; \n Considerato che le Regioni e Province autonome del Bacino\nPadano, nel prospettare l\u0027impossibilita\u0027 di rispettare i valori\nlimite di qualita\u0027 dell\u0027aria nei tempi previsti dalle norme\ncomunitarie per il materiale particolato PMI10, hanno richiesto\nall\u0027amministrazione statale di adottare misure nazionali volte a\npromuovere il processo di raggiungimento di tali valori limite; \n (...); \n Considerato che il processo di raggiungimento dei valori\nlimite per il materiale particolato PM10 richiede un intervento\ncoordinato delle Regioni e delle Province autonome del Bacino Padano\ne delle amministrazioni statali, diretto ad assicurare la\nrealizzazione omogenea e congiunta di misure di breve, medio e lungo\nperiodo; \n Considerato che un intervento coordinato permettera\u0027 di\nassicurare alle Regioni e Province autonome del Bacino Padano\nindirizzi, strumenti e valutazioni da utilizzare come presupposto per\nl\u0027adozione di nuove e piu\u0027 efficaci misure da inserire nei propri\npiani di qualita\u0027 dell\u0027aria e permettera\u0027, al contempo, di\nindividuare le ulteriori azioni di competenza statale e regionale\nutili al processo di raggiungimento dei valori limite; \n Vista la riunione tenutasi il 23 luglio 2013 presso il\nMinistero dell\u0027ambiente, nel corso della quale i Ministri aventi\ncompetenza sui settori che producono emissioni in atmosfera hanno\nespresso avviso favorevole all\u0027avvio di una nuova e piu\u0027 determinata\nstrategia a livello nazionale, che si integri con l\u0027azione intrapresa\ndalle Regioni e Province autonome del Bacino Padano al fine di\nindividuare le iniziative da assumere per risolvere il contenzioso\ncomunitario in corso; \n (... )» (enfasi aggiunte). \n Sulla base di tali premesse, le Parti dell\u0027Accordo si impegnavano\na intervenire in alcuni settori «individuati tra quelli maggiormente\nresponsabili delle emissioni inquinanti: a) combustione di biomasse;\nb) trasporto merci; c) trasporto passeggeri; d) riscaldamento civile;\ne) industria e produzione di energia; f) agricoltura», in particolare\nmediante l\u0027adozione delle necessarie «misure di carattere normativo,\nprogrammatico e finanziario», analiticamente articolate in specifici\nimpegni espressamente assunti dal Ministero dell\u0027ambiente e della\ntutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo\neconomico, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal\nMinistero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal\nMinistero della salute, nonche\u0027 dalle stesse Regioni e Province\nautonome del Bacino Padano. \n L\u0027esperienza degli accordi e della fisiologica «presa in carico»\nda parte delle Amministrazioni dello Stato delle questioni\nconcernenti la qualita\u0027 dell\u0027aria, con specifico riferimento alla\npeculiare situazione del «bacino padano», ha avuto importanti seguiti\nanche negli anni successivi al 2013 e fino ai giorni nostri, con un\nandamento addirittura incrementale in termini di «ordinaria»\nassunzione di responsabilita\u0027 al livello centrale. Tra gli atti piu\u0027\nrilevanti, al riguardo, e\u0027 possibile richiamare almeno il «Nuovo\nAccordo di programma per l\u0027adozione coordinata e congiunta di misure\nper il miglioramento della qualita\u0027 dell\u0027aria nel Bacino Padano»\n(doc. 4), sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017 tra il Ministro\ndell\u0027ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti\ndelle 4 Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, e\ncostruito su premesse e impegni delle Parti in tutto analoghi a\nquelli dell\u0027Accordo del 2013; successivamente (e con una portata\nsenza dubbio piu\u0027 ampia e innovativa) - non a caso a seguito del\ndeposito presso la CGUE del ricorso contro l\u0027Italia C-644/18 per i\nsuperamenti dei valori limite del materiale particolato PM10 e della\ndecisione di deferimento alla CGUE da parte della Commissione europea\nanche per i superamenti dei valori limite del biossido di azoto NO2 -\nin data 4 giugno 2019 e\u0027 stato sottoscritto a Torino il «Protocollo\ndi intesa che istituisce il \"Piano d\u0027azione per il miglioramento\ndella qualita\u0027 dell\u0027aria 2019-2021\"» (doc. 5). Tra le piu\u0027\nsignificative peculiarita\u0027/novita\u0027 di tale atto, si segnala\nl\u0027attivazione di una vera e propria «strategia nazionale» finalizzata\na risolvere le questioni della qualita\u0027 dell\u0027aria in Italia e ad\nassicurare l\u0027adempimento degli obblighi europei, come dimostrano\ninequivocamente: la sottoscrizione del Protocollo d\u0027intesa da parte\ndel Presidente del Consiglio dei ministri e di 6 Ministri (oltre al\nPresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);\nl\u0027assunzione di specifici impegni in 5 Ambiti d\u0027intervento (Misure\ntrasversali, Agricoltura e combustione di biomasse, Mobilita\u0027,\nRiscaldamento civile e Uscita dal carbone), tutti declinati mediante\nl\u0027individuazione analitica di azioni poste esclusivamente a carico,\nin via diretta, delle Amministrazioni statali coinvolte;\nl\u0027istituzione di una apposita «Unita\u0027 di coordinamento» del Piano\nd\u0027azione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,\nespressamente finalizzata - inter alia - ad assicurare la\ncooperazione delle Parti «nell\u0027individuazione delle future strategie\nnazionali nei settori [emissivi maggiormente responsabili] al fine di\ngarantire una maggiore tutela della qualita\u0027 dell\u0027aria e a\npartecipare congiuntamente ai periodici confronti con la Commissione\neuropea volti alla rappresentazione delle iniziative avviate a\nlivello nazionale per la riduzione dell\u0027inquinamento atmosferico»\n(art. 1, comma 2) (enfasi aggiunta). \n I.3.3. - Da ultimo, negli anni piu\u0027 recenti, sulla spinta\ndell\u0027esigenza di dare esecuzione alle ricordate sentenze della CGUE\ndel 10 novembre 2020 e del 12 maggio 2022, nel tentativo estremo di\ndare un impulso decisivo alla garanzia del corretto adempimento degli\nobblighi europei in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria, e\u0027 intervenuto\nfinalmente anche il legislatore nazionale. \n Dapprima, con il d.l. n. 121 del 2023 - come convertito in legge\ne successivamente modificato dalla legge n. 177 del 2024 (art. 32,\ncomma 1) e dal d.l. n. 73 del 2025 (art. 5, comma 3-ter) - rivolto\nspecificamente ad autorizzare proprio le quattro principali Regioni\ndel «bacino padano» (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)\nall\u0027introduzione di misure speciali di limitazione strutturale della\ncircolazione stradale per alcune categorie di autoveicoli e di\nveicoli commerciali, misure che, in assenza di tali previsioni\nlegislative statali, quelle medesime Regioni non sarebbero state\ncompetenti a introdurre (art. 1), nonche\u0027 a prevedere direttamente\nmisure per lo «sviluppo del turismo di prossimita\u0027, all\u0027aria aperta\ned ecosostenibile per l\u0027abbattimento delle emissioni atmosferiche»\n(art. 1-bis) e «misure in materia di riduzione dell\u0027impatto\nambientale del trasporto merci su gomma tramite potenziamento del\ntrasporto aereo» (art. 1-ter). \n Successivamente, con l\u0027art. 14 del d.l. n. 131 del 2024 - come\nconvertito in legge e da ultimo modificato dal d.l. n. 25 del 2025\n(art. 15-bis, comma 1) - e\u0027 stata prevista, innanzitutto,\nl\u0027approvazione con decreto interministeriale di uno specifico\nprogramma finalizzato a promuovere la mobilita\u0027 sostenibile, dotato\ndelle relative risorse finanziarie annuali (per una durata massima di\n60 mesi) da destinare a interventi proposti dai comuni capoluogo di\nprovincia con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e dalle citta\u0027\nmetropolitane ricadenti nelle zone in cui sia stato accertato - dalle\nmenzionate sentenze della CGUE e dalla lettera di costituzione in\nmora della Commissione europea del 13 marzo 2024 - il superamento dei\nvalori limite di qualita\u0027 dell\u0027aria relativi al particolato PM10 e al\nbiossido di azoto NO2. \n In secondo luogo, ed e\u0027 cio\u0027 che piu\u0027 assume rilievo ai fini di\nquanto qui si sostiene, e\u0027 stata istituita presso la Presidenza del\nConsiglio dei ministri una cabina di regia (composta da un\nrappresentante della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, da\nun rappresentante per ciascuno di ben 8 Ministri coinvolti, nonche\u0027\nda un rappresentante per ciascuna delle Regioni interessate dalle\nprocedure di infrazione attualmente aperte), con lo specifico compito\ndi elaborare un «Piano di azione nazionale per il miglioramento della\nqualita\u0027 dell\u0027aria, comprensivo di cronoprogramma», destinato a\nessere approvato con delibera del Consiglio dei ministri, la quale,\nper espressa disposizione di legge, e\u0027 tenuta a contenere\n«l\u0027individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali\ncui e\u0027 demandata l\u0027attuazione delle misure previste dal Piano\nmedesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle\ncompetenze delle amministrazioni interessate» (comma 6). Proprio a\ntale proposito, il successivo comma 8 si preoccupa di specificare che\n«Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del\nPiano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere\nnormativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo\nscopo, finanziario volte ad assicurare il rispetto dei valori limite\ndi materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO2, di cui\nall\u0027allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche\nin accordo con gli altri enti locali interessati dall\u0027esecuzione\ndella sentenza della Corte di giustizia dell\u0027Unione europea del 12\nmaggio 2022, relativa alla causa C-573/2019», mentre il comma 9, a\ngaranzia del corretto adempimento degli impegni che il Piano ponga a\ncarico degli enti dell\u0027autonomia territoriale, richiama espressamente\nl\u0027istituto dei poteri sostitutivi del Governo di cui all\u0027art. 120,\nsecondo comma, Cost., stabilendo che «In caso di mancata attuazione\ndelle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato\nsuperiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei\nministri che, con apposita deliberazione adottata su proposta del\nPresidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, puo\u0027 anche autorizzare\nl\u0027esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell\u0027art. 8 della legge 5\ngiugno 2003, n. 131. L\u0027esercizio dei poteri sostitutivi di cui al\nsecondo periodo puo\u0027 essere deliberato, su proposta del Ministro\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, anche per la tempestiva\nattuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute\nnecessarie per assicurare l\u0027esecuzione delle decisioni della Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea e della lettera di costituzione in mora\ndella Commissione europea di cui al comma 4». \n In attuazione di tale disciplina, come si e\u0027 gia\u0027 accennato, in\ndata 20 giugno 2025 (ossia appena una settimana dopo la promulgazione\ndella legge n. 91 che si sottopone in parte qua allo scrutinio di\nquesta Ecc.ma Corte), il Consiglio dei ministri ha approvato il\n«Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualita\u0027\ndell\u0027aria 2025-2027» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - 2 agosto\n2025, n. 178), articolato in 5 ambiti di intervento (1 trasversale, 3\ntematici: Agricoltura, Mobilita\u0027, Riscaldamento civile, e 1\ncomplementare) e con l\u0027individuazione per ciascun ambito di\nspecifiche azioni operative espressamente «inquadrate in una\nstrategia unica e complessiva», come si legge nelle premesse dello\nstesso Piano. Queste ultime recano, altresi\u0027, due importanti\nprecisazioni per quanto di maggior rilievo in questa sede: «La\ndefinizione degli ambiti d\u0027intervento e delle azioni, che ne\ncostituiscono la specificazione in chiave operativa, muovono dalla\nconsapevolezza che i fattori incidenti sulla qualita\u0027 dell\u0027aria sono\nmolteplici e richiedono un\u0027attivita\u0027 trasversale e razionale\nindirizzata alla comprensione e all\u0027individuazione dei problemi e\ndella loro soluzione, attraverso interventi specifici che sia\ndirettamente sia indirettamente possano assicurare un\u0027aria piu\u0027\nsalubre per i cittadini riducendo le emissioni atmosferiche\ninquinanti. Su tale situazione operano le parti [ossia le\nAmministrazioni dello Stato coinvolte], insieme alle regioni, in\nragione delle specifiche e rispettive funzioni, nel rispetto delle\ncompetenze di ciascuna, come indicato di seguito» (enfasi aggiunte). \n Come imposto dal richiamato comma 6 dell\u0027art. 14 del d.l. n. 131\ndel 2024 e come ribadito dall\u0027art. 1, comma 2, della delibera del CdM\ndel 20 giugno 2025, il Piano «individua per ogni misura le\namministrazioni centrali, regionali e locali cui e\u0027 demandata\nl\u0027attuazione della misura». E qui il dato che emerge con ogni\nevidenza e\u0027 addirittura diametralmente opposto rispetto al modello di\nriparto di competenze tra Stato e Regioni prefigurato dal principio e\ncriterio direttivo della delega legislativa che si censura con\nl\u0027odierno ricorso: su 29 azioni operative complessivamente previste e\nripartite sui 5 indicati ambiti di intervento, soltanto 1 (ossia\nl\u0027ultima delle «Azioni in atto complementari», consistente nella\n«Incentivazione per la promozione delle tecniche agricole inerenti la\ncopertura delle vasche di stoccaggio rigide e flessibili ancorate ai\nbordi») non contempla una o piu\u0027 Amministrazioni dello Stato come\n«soggetto attuatore», assegnando tale qualifica in via esclusiva alle\n«regioni del bacino padano»; per tutte le altre 28 azioni operative\npreviste dal Piano, tra i «soggetti attuatori» e\u0027 sempre prevista\nalmeno 1 Amministrazione centrale (ancorche\u0027, in alcuni casi, anche\nin fisiologico abbinamento con enti dell\u0027autonomia territoriale o con\naltri enti), con cio\u0027 «certificando» in modo inconfutabile il\nriconoscimento da parte degli stessi organi dello Stato della\nindispensabilita\u0027 di un ruolo diretto e di «prima linea» del livello\nsovraregionale nell\u0027assunzione di responsabilita\u0027 operative - e non\nsolo di «soccorso complementare» - nella gestione dei fenomeni di\ninquinamento atmosferico e nella predisposizione e attuazione delle\nstrategie complessive necessarie ad assicurare la qualita\u0027 dell\u0027aria\nambiente sul territorio nazionale. \n I.4. - Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, emerge con\nchiarezza che il vincolo imposto al legislatore delegato dal\nprincipio e criterio direttivo della delega legislativa che si\ncensura in questa sede, concernente l\u0027attribuzione della competenza\nad adottare le misure di risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria\nambiente «in via ordinaria» alle autorita\u0027 regionali e locali e solo\n«in via complementare» alle autorita\u0027 statali, con specifico\nriferimento alla peculiare situazione dei territori ricompresi nel\n«bacino padano», viola palesemente le evocate norme costituzionali\nche regolano il riparto delle funzioni legislative e amministrative e\nche impongono al legislatore statale di farsi carico «ordinariamente»\ndelle proprie responsabilita\u0027 nell\u0027esercizio della potesta\u0027\nlegislativa esclusiva nella materia della «tutela dell\u0027ambiente e\ndell\u0027ecosistema» di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera s),\nCost. e di allocare - altrettanto «ordinariamente» - al livello\nsovraregionale (anche mediante opportuni trattamenti differenziati\ntra enti dello stesso tipo) le funzioni amministrative per le quali\nle Regioni risultino strutturalmente inadeguate, ai sensi dell\u0027art.\n118, primo comma, Cost. \n In altri termini, la censurata norma di delega e\u0027\ncostituzionalmente illegittima, per gli illustrati profili, nella\nparte in cui non vincola il Governo a prevedere la competenza «in via\nordinaria» e «diretta» degli organi di livello statale in tutti i\ncasi in cui, come accade per i territori del «bacino padano», i\nfenomeni di inquinamento atmosferico che incidono sugli standard di\nqualita\u0027 dell\u0027aria stabiliti dalla direttiva (UE) 2024/2881\nrichiedano necessariamente - per le loro stesse caratteristiche\n«naturali» - l\u0027adozione di interventi pubblici normativi,\namministrativi e finanziari di livello e dimensione ultraregionale. \nII. - Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12, comma 1, della\nlegge 13 giugno 2025, n. 91, e, in particolare, del principio e\ncriterio direttivo specifico di cui alla lettera b), per violazione\ndegli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., con contestuale lesione\nindiretta delle competenze legislative e amministrative regionali di\ncui agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost. e 118 Cost. \n II.1. - L\u0027art. 12 della legge n. 91 del 2025 e\u0027\ncostituzionalmente illegittimo, sempre con riferimento a quanto\ndisposto con il principio e criterio direttivo di cui al comma 1,\nlettera b), e per le medesime ragioni e nei medesimi termini indicati\nnella censura che precede, anche da un ulteriore e distinto punto di\nvista. Tale previsione, infatti, impedisce alle Regioni\nterritorialmente ricomprese nel c.d. «bacino padano», ma anche allo\nstesso Stato in relazione a quella parte del territorio nazionale, in\ntermini palesemente irrazionali e in contrasto con il principio di\nbuon andamento dell\u0027amministrazione, di conseguire i risultati\nimposti dalla direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del\nConsiglio «relativa alla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e per un\u0027aria\npiu\u0027 pulita in Europa», con l\u0027effetto che, in ragione dei suddetti\nvizi di legittimita\u0027 costituzionale, quelle Regioni (e tra esse la\nRegione odierna ricorrente) risulteranno di fatto costrette a\nesercitare le proprie competenze legislative e amministrative - inter\nalia nelle materie della «tutela della salute», della «produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia», del governo del\nterritorio, nonche\u0027 dell\u0027«agricoltura» e del «trasporto pubblico\nlocale» - in modo costituzionalmente illegittimo e ad assumerne le\nrelative responsabilita\u0027. In altre parole, il vincolo imposto al\nlegislatore delegato ad allocare e distribuire tra lo Stato e le\nRegioni le funzioni concernenti il risanamento della qualita\u0027\ndell\u0027aria ambiente nei territori compresi nel «bacino padano» in modo\npalesemente irrazionale e strutturalmente inadeguato a garantire il\nrispetto degli obblighi imposti dal diritto dell\u0027Unione europea con\nla direttiva di cui la delega disciplina l\u0027attuazione nel nostro\nordinamento si pone direttamente in contrasto con gli artt. 3, 97 e\n117, primo comma, Cost., determinando, al tempo stesso, la lesione\nindiretta delle evocate competenze legislative e amministrative della\nRegione del Veneto, dal momento che le imporrebbe di esercitare le\nsuddette competenze in termini a loro volta costituzionalmente\nillegittimi. \n II.2. - La presente censura, come si puo\u0027 agevolmente\ncomprendere, si fonda sui medesimi presupposti di quella sopra\nillustrata, ponendo pero\u0027 all\u0027attenzione di questa Ecc.ma Corte la\nviolazione diretta di parametri costituzionali sostanziali, anziche\u0027\ncompetenziali, ovviamente con la doverosa esigenza di argomentare la\nlegittimazione della odierna ricorrente a proporre una siffatta\nquestione. \n Come si conta di aver ampiamente mostrato nelle pagine che\nprecedono, l\u0027esperienza del modello di riparto delle competenze tra\nStato e Regioni in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria disegnato dal d.lgs.\nn. 155 del 2010 - di cui la censurata norma di delega pretende di\nimporre al Governo la riproduzione senza modifiche - ne ha rivelato,\nin piu\u0027 sedi e a piu\u0027 riprese, la strutturale e conclamata\ninadeguatezza ad assicurare la conformita\u0027 agli standard imposti dal\ndiritto dell\u0027Unione europea, particolarmente con specifico\nriferimento ai territori del «bacino padano»; e proprio la\nriconosciuta inadeguatezza di quel modello, come si e\u0027 visto, ha\ncondotto da piu\u0027 di un decennio alla inesorabile affermazione di un\nsistema alternativo, nel quale tanto il legislatore nazionale, quanto\nle Amministrazioni dello Stato a vario titolo coinvolte, si sono\nprogressivamente fatti carico di intervenire direttamente assumendosi\nresponsabilita\u0027 in tutto e per tutto «ordinarie», mediante l\u0027adozione\ndi misure normative, amministrative e finanziarie specificamente\nrivolte a perseguire l\u0027allineamento della situazione italiana\nconcernente la qualita\u0027 dell\u0027aria al vigente diritto dell\u0027Unione e\ntutt\u0027altro che riconducibili a una qualche forma di «sostituzione»\ndegli enti regionali coinvolti in ragione di eventuali (e mai neppure\nipotizzati) «inadempimenti» loro imputabili rispetto agli obblighi\neuropei. \n Orbene, in un simile contesto, e\u0027 del tutto evidente che la\npretesa della censurata norma di delega di riprodurre ut est un\nsistema di riparto di competenze quale quello del d.lgs. n. 155 del\n2010, e di farlo a dispetto della sua documentata inefficacia e della\nintrinseca irrazionalita\u0027 gia\u0027 inconfutabilmente acclarate rispetto\nagli obiettivi (assai meno rigorosi) imposti dalla precedente\ndirettiva 2008/50/CE, a maggiore e piu\u0027 specifica ragione in\nrelazione ai territori del «bacino padano», si pone direttamente in\ncontrasto non solo con l\u0027art. 3 Cost. e il principio di buon\nandamento dell\u0027amministrazione di cui all\u0027art. 97 Cost., ma anche con\nl\u0027art. 117, primo comma, Cost., con riferimento ai ben piu\u0027 severi e\nstringenti obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2024/2881 che il\nlegislatore delegato e\u0027 oggi chiamato a recepire. \n In buona sostanza, a fronte della «sfida epocale» che la nuova\ndirettiva europea sottopone alle strategie attuative degli Stati\nmembri che dovrebbero condurre al perseguimento (entro i termini\nstabiliti dal legislatore dell\u0027Unione) addirittura dell\u0027obiettivo\ndell\u0027inquinamento zero, non si e\u0027 affatto lontani della realta\u0027 se si\nafferma che il principio di delega qui censurato, in modo\nevidentemente privo di qualunque razionalita\u0027, costituisce una vera e\npropria «garanzia a rovescio», ossia la garanzia che l\u0027esercizio del\npotere legislativo delegato al Governo - nei termini imposti dal\nlegislatore delegante - non potra\u0027 giammai assicurare il corretto\nadempimento degli obblighi europei. \n Anche dal punto di vista qui esaminato, pertanto, la censurata\nnorma di delega e\u0027 costituzionalmente illegittima nella parte in cui\nnon vincola il Governo a prevedere la competenza «in via ordinaria» e\n«diretta» degli organi di livello statale in tutti i casi in cui,\ncome accade per i territori del «bacino padano», i fenomeni di\ninquinamento atmosferico che incidono sugli standard di qualita\u0027\ndell\u0027aria stabiliti dalla direttiva (UE) 2024/2881, richiedano\nnecessariamente - per le loro stesse caratteristiche «naturali» -\nl\u0027adozione di interventi pubblici normativi, amministrativi e\nfinanziari di livello e dimensione ultraregionale. \n II.3. - Quanto alla legittimazione dell\u0027odierna ricorrente a\nprospettare in sede di ricorso ex art. 127 Cost. la violazione dei\nrichiamati parametri costituzionali sostanziali, non occorre spendere\nmolte parole per dimostrare come i vizi denunciati ridondino\nsenz\u0027altro nella lesione indiretta delle competenze legislative e\namministrative che la Costituzione riconosce alle Regioni. \n E\u0027 sufficiente considerare che le politiche e le misure\nnecessarie ad assicurare gli standard di qualita\u0027 dell\u0027aria stabiliti\ndalla direttiva europea, ancorche\u0027 riferibili senz\u0027altro alla tutela\ndell\u0027ambiente in ragione del fine ultimo che perseguono e della\nontologica trasversalita\u0027, investono e soprattutto implicano\ninnegabilmente, in termini addirittura imprescindibili, l\u0027esercizio\ndi competenze normative riconducibili ad ambiti materiali di sicura\nlegislazione regionale, quali, tra gli altri, la «tutela della\nsalute», la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale\ndell\u0027energia» e il governo del territorio, affidati alla competenza\nconcorrente di cui all\u0027art. 117, terzo comma, Cost., nonche\u0027 ad\nambiti quali l\u0027«agricoltura» e il «trasporto pubblico locale»,\naffidati alla competenza residuale di cui all\u0027art. 117, quarto comma,\nCost. E non diversamente accade in relazione alle funzioni\namministrative, laddove, oltre evidentemente alle necessarie funzioni\ndi livello nazionale gia\u0027 piu\u0027 volte richiamate nel presente ricorso,\nun\u0027ampia molteplicita\u0027 di funzioni si rivela adeguatamente allocabile\nin capo alle Regioni, in piena conformita\u0027 a quanto prescritto\ndall\u0027art. 118, primo comma, Cost. \n Alla luce di tali elementi, e\u0027 del tutto evidente che la\nillegittimita\u0027 costituzionale della censurata norma di delega per\ncontrasto con gli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., sotto i\nprofili sopra esposti, e\u0027 destinata a determinare inevitabilmente una\nlesione indiretta delle evocate competenze legislative e\namministrative della Regione odierna ricorrente, se non altro perche\u0027\nquest\u0027ultima si troverebbe costretta a esercitare quelle competenze\nadottando propri atti che risulterebbero viziati da illegittimita\u0027\nderivata per violazione di quei medesimi parametri costituzionali. \nIII. - Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12, comma 2, della\nlegge 13 giugno 2025, n. 91, per violazione del principio di leale\ncollaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. \n III.1. - L\u0027art. 12 della legge n. 91 del 2025 e\u0027\ncostituzionalmente illegittimo anche con specifico e autonomo\nriferimento alla previsione del comma 2, in quanto la norma di\ndelega, nonostante le molteplici interferenze con le competenze\nregionali non risolvibili mediante il criterio della prevalenza del\nlegislatore statale, prescrive, per l\u0027adozione dei decreti\nlegislativi delegati attuativi, una forma inadeguata di raccordo con\nle Regioni quale il mero parere della Conferenza unificata, anziche\u0027\nl\u0027intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ossia la sola forma di\nraccordo collaborativo idonea a realizzare quel confronto reale e\nautentico con le autonomie regionali che la giurisprudenza di questa\nEcc.ma Corte considera necessario, in simili casi, per contemperare\nla incisione e la conformazione delle loro competenze. \n III.2. - Premesso che nel corso dell\u0027iter di formazione della\ndisciplina di delega qui censurata non e\u0027 stata attivata alcuna forma\ndi collaborazione con il sistema delle autonomie regionali, dal\nmomento che la Conferenza Stato-Regioni - Sessione Europea ha potuto\nesprimere il proprio parere, in data 17 ottobre 2024, solo sul d.d.l.\noriginario predisposto dal Governo e che il testo dell\u0027attuale art.\n12 con la delega legislativa per il recepimento della direttiva (UE)\n2024/2881 e\u0027 stato introdotto solo nel corso della prima lettura da\nparte del Senato su proposta della IV Commissione in data 25 febbraio\n2025, con il comma 2 oggetto della prospettata questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale il legislatore delegante ha espressamente\nprevisto che «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati\nprevio parere della Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». \n Tale previsione, pur espressione del riconoscimento dell\u0027esigenza\ndi introdurre una qualche forma di collaborazione tra il Governo e il\nsistema delle autonomie territoriali (nel suo insieme) in sede di\nconcreto esercizio della delega legislativa in esame, si rivela\ncostituzionalmente illegittima per violazione del principio di leale\ncollaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., dal\nmomento che omette palesemente di considerare la peculiare posizione\ndegli enti regionali e le competenze costituzionali di questi ultimi\nche risultano inevitabilmente coinvolte nell\u0027adozione delle politiche\ne delle misure necessarie a garantire gli standard di qualita\u0027\ndell\u0027aria stabiliti a livello europeo, tanto sotto il profilo della\nsede collaborativa individuata (la Conferenza Unificata, anziche\u0027 la\nConferenza Stato-Regioni), quanto - e ancor piu\u0027 - sotto il profilo\ndella intensita\u0027 della forma di collaborazione prescelta (il mero\nparere, anziche\u0027 l\u0027intesa). \n La Regione del Veneto e\u0027 ben consapevole che la consolidata\ngiurisprudenza di questa Ecc.ma Corte e\u0027 prevalentemente orientata\nnel senso di escludere, in linea di principio, l\u0027applicazione del\nprincipio di leale collaborazione in sede di adozione degli atti\nlegislativi statali, ossia la «necessita\u0027» che nell\u0027iter di\nformazione di tali atti - «nella perdurante assenza di una\ntrasformazione delle istituzioni parlamentari e, piu\u0027 in generale,\ndei procedimenti legislativi» - siano previste adeguate forme di\nraccordo collaborativo a garanzia soprattutto delle attribuzioni\ncostituzionali delle autonomie regionali. \n Cio\u0027 nondimeno, proprio con riferimento all\u0027adozione dei decreti\nlegislativi, questa stessa Corte, a partire dalla notissima sent. n.\n251 del 2016, ha avuto modo di affermare a chiare lettere che «la\u0027\ndove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare\nistituti che incidono su competenze statali e regionali,\ninestricabilmente connesse, sorge la necessita\u0027 del ricorso\nall\u0027intesa. Quest\u0027ultima si impone, dunque, quale cardine della leale\ncollaborazione anche quando l\u0027attuazione delle disposizioni dettate\ndal legislatore statale e\u0027 rimessa a decreti legislativi delegati,\nadottati dal Governo sulla base dell\u0027art. 76 Cost.», i quali\n«finiscono, infatti, con l\u0027essere attratti nelle procedure di leale\ncollaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto\ncostituzionale delle competenze» (enfasi aggiunta). E proprio sulla\nbase di tale ricostruzione, nella richiamata sent. n. 251 del 2016,\ne\u0027 stata dichiarata la illegittimita\u0027 costituzionale di alcune\ndisposizioni della legge di delega n. 124 del 2015 oggetto di\nscrutinio, nella parte in cui esse - cosi\u0027 come accade nell\u0027odierno\ngiudizio - prevedevano che il Governo adottasse i relativi decreti\nlegislativi attuativi previo parere della Conferenza Unificata,\nanziche\u0027 previa intesa, in alcuni casi della Conferenza Stato-Regioni\ne in alcuni casi della stessa Conferenza Unificata. \n III.3. - Orbene, a fondamento di tutte le declaratorie di\nillegittimita\u0027 costituzionale appena menzionate questa Corte ha posto\ncon chiarezza l\u0027emersione, in quei casi, di un «palese» «concorso di\ncompetenze, inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela\nprevalente, ma ciascuna delle quali concorre alla realizzazione\ndell\u0027ampio disegno di riforma» prefigurato dalla disciplina della\ndelega legislativa in questione, ossia di una situazione in cui\nl\u0027esercizio del potere affidato al legislatore delegato doveva\nritenersi caratterizzato da «molteplici interferenze con le\ncompetenze regionali non risolvibili mediante il criterio della\nprevalenza del legislatore statale». \n Si tratta di una situazione che trova piena corrispondenza anche\ncon riguardo alla delega legislativa di cui qui si discute. \n E\u0027 pur vero che la disciplina recata dalla nuova direttiva\neuropea sulla qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente 2024/2881 puo\u0027 essere\nagevolmente ricondotta alla competenza dell\u0027Unione nel settore\ndell\u0027ambiente, anche in forza della esplicita base giuridica che la\nstessa direttiva individua nell\u0027art. 192, par. 1, del TFUE; ma e\u0027\naltrettanto vero che costituirebbe una palese quanto superficiale\nforzatura ritenere che, per cio\u0027 solo, anche l\u0027attuazione di tale\ndirettiva nell\u0027ordinamento degli Stati membri - e, dunque,\nl\u0027individuazione delle strategie, degli strumenti e delle misure\nconcretamente chiamate ad assicurare la conformita\u0027 agli standard di\nqualita\u0027 dell\u0027aria imposti dal legislatore europeo - possano essere\nascritte sic et simpliciter, ancorche\u0027 solo in base al criterio di\nuna asserita «prevalenza», alla competenza legislativa esclusiva che\nl\u0027art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. attribuisce al\nlegislatore statale. \n In realta\u0027, come dimostra anche la pluridecennale esperienza di\ncui si e\u0027 dato rapidamente conto supra a proposito della prima\nquestione sollevata, in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria si configura\nuna netta e imprescindibile distinzione che vede, da un lato, le\ndiscipline che fissano gli standard da rispettare e i risultati da\nconseguire, i parametri di controllo e di misurazione per le\nnecessarie verifiche di conformita\u0027, nonche\u0027 le tempistiche e gli\naggiornamenti al progresso tecnico-scientifico, ossia, in buona\nsostanza, gli «obiettivi di tutela ambientale» e tutto cio\u0027 che\noccorre per accertarne progressivamente il raggiungimento;\ndall\u0027altro, pero\u0027, quelle medesime discipline - di per se\u0027\nriconducibili senz\u0027altro alla «tutela dell\u0027ambiente - richiedono\nnecessariamente, pena la loro sicura inefficacia e ineffettivita\u0027,\nl\u0027attivazione di politiche strategiche di straordinaria varieta\u0027 e\ncomplessita\u0027 che investano, con appositi strumenti e misure\nappropriate rivolte specificamente alla innegabile molteplicita\u0027 dei\nfattori che incidono sulla qualita\u0027 dell\u0027aria, i piu\u0027 vasti campi\ndelle attivita\u0027 antropiche produttive di emissioni in atmosfera,\ndispiegandosi dalle attivita\u0027 industriali e commerciali, alla\nproduzione e al consumo di energia, alle attivita\u0027 agricole, alla\nmobilita\u0027 e alla intermodalita\u0027 dei trasporti, al\nriscaldamento/raffreddamento degli ambienti civili, all\u0027assetto\nurbanistico del territorio, oltre ovviamente alla sanita\u0027 pubblica,\nal turismo, alla ricerca scientifica e all\u0027innovazione tecnologica.\nD\u0027altra parte, che una simile «constatazione» non sia riconducibile a\nuna mera «opinione» di parte, ma possa ritenersi pienamente condivisa\nfinanche dallo stesso legislatore delegante, e\u0027 dimostrato dalla\nformulazione testuale del principio e criterio direttivo di cui allo\nstesso art. 12, comma 1, lettera a), il quale impone espressamente al\nGoverno di «assicurare la sinergia tra le azioni relative al\nrisanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e le azioni relative ai\nsettori che interessano le piu\u0027 importanti fonti emissive, prevedendo\nle necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti\ndi pianificazione e di programmazione in materia di qualita\u0027\ndell\u0027aria e quelli in materia di trasporti, mobilita\u0027, energia,\nindustria, efficienza energetica e agricoltura, nonche\u0027 prevedendo\nsedi e procedure istituzionali per l\u0027impulso e il coordinamento di\nun\u0027azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale,\ntra le autorita\u0027 competenti per la qualita\u0027 dell\u0027aria e le autorita\u0027\ncompetenti per tali settori» (enfasi aggiunta). \n Come si vede, dunque, mentre non e\u0027 affatto difficile ricondurre\nla disciplina dettata dal legislatore europeo con la direttiva in\nparola alla competenza in materia di ambiente, e\u0027 tutt\u0027altro che\nscontato - e, anzi, senz\u0027altro scorretto proprio in forza della\ninderogabilita\u0027 degli standard, degli obiettivi e dei parametri di\nqualita\u0027 dell\u0027aria gia\u0027 stabiliti dalla vigente normativa europea -\nritenere che la disciplina normativa affidata al legislatore delegato\nitaliano per il recepimento e l\u0027attuazione di quella direttiva possa\nessere ricondotta a una supposta «prevalenza» della competenza\nambientale esclusiva del legislatore statale, configurandosi, tutt\u0027al\ncontrario, proprio quell\u0027inestricabile intreccio di competenze\nlegislative dello Stato e delle Regioni non risolvibili mediante\nl\u0027evocato criterio di prevalenza, che, come si e\u0027 visto, costituisce\nil presupposto che ha gia\u0027 consentito a questa Ecc.ma Corte di\nritenere fondate questioni di legittimita\u0027 costituzionale del tutto\nanaloghe a quella che si sottopone all\u0027odierno giudizio. \n III.4. - La incostituzionalita\u0027 del censurato comma 2 dell\u0027art.\n12 della legge n. 91 del 2025 nei termini esposti e\u0027 lamentata\nindipendentemente e in via autonoma rispetto all\u0027esito del giudizio\nsulle prime due questioni aventi a oggetto il comma 1, lettera b),\nprescindendo, come si conta di aver dimostrato nell\u0027illustrazione\ndella presente censura, dall\u0027auspicato accoglimento di tali\nquestioni. Cio\u0027 nondimeno, merita osservare fin da ora che anche\nnella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere di\ndefinire il giudizio con una pronuncia di rigetto di quelle\nquestioni, la illegittimita\u0027 costituzionale del comma 2 per i profili\nqui denunciati permarrebbe senz\u0027altro e, anzi, risulterebbe ancora\npiu\u0027 evidente e finanche macroscopica. E\u0027 innegabile, infatti, che\nnel caso in cui fosse esclusa la incostituzionalita\u0027 del principio e\ncriterio direttivo di cui al comma 1, lettera b), il vincolo ad\nadottare i decreti legislativi attuativi prevedendo la competenza «in\nvia ordinaria» delle autorita\u0027 regionali e locali per le misure di\nrisanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente, a fronte di una\ncompetenza solo «in via complementare» delle autorita\u0027 statali (alla\nsola duplice e alternativa condizione della «insufficienza» dei piani\nregionali o della sottoscrizione di accordi sottoscritti dalle\nautorita\u0027 regionali interessate e da tutte le autorita\u0027 statali\ncompetenti nei settori emissivi coinvolti), rivelerebbe per tabulas\nla sicura inadeguatezza a garantire il riparto costituzionale delle\ncompetenze tra Stato e Regioni della forma collaborativa imposta\ndalla norma di delega, ossia del mero parere da acquisire nella sede\ndella Conferenza Unificata, in luogo dell\u0027intesa in sede di\nConferenza Stato-Regioni. \nIV. - Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12, comma 3, della\nlegge 13 giugno 2025, n. 91, per violazione degli artt. 81, terzo\ncomma, e 119, quarto comma, Cost., ovvero degli artt. 3, 97 e 117,\nprimo comma, Cost. \n IV.1. - L\u0027art. 12 della legge n. 91 del 2025, infine, e\u0027\ncostituzionalmente illegittimo anche con specifico e autonomo\nriferimento alla previsione del comma 3, in quanto la norma di\ndelega, imponendo al Governo la clausola di invarianza finanziaria\nper l\u0027adozione dei decreti legislativi attuativi, palesemente elude\nl\u0027obbligo di copertura delle spese connesse alle numerose nuove\nfunzioni richieste dalla corretta attuazione della direttiva (UE)\n2024/2881, ponendosi in contrasto altresi\u0027 con il principio di\ncorrispondenza tra risorse finanziarie e funzioni che impone allo\nStato di assicurare agli enti dell\u0027autonomia territoriale il\nfinanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite (e\ncio\u0027 in violazione del combinato disposto dell\u0027art. 81, terzo comma,\ne dell\u0027art. 119, quarto comma, Cost.), ovvero, in alternativa,\npretende «effettivamente» e «seriamente» di vincolare il legislatore\ndelegato ad attuare gli obblighi derivanti dalla direttiva in\nquestione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con\ncio\u0027, pero\u0027, irrazionalmente contraddicendo le stesse finalita\u0027\ndichiarate della delega e addirittura impedendo il corretto\nadempimento di quegli obblighi (e cio\u0027 in violazione degli artt. 3,\n97 e 117, primo comma, Cost.). \n IV.2. - Come si e\u0027 gia\u0027 segnalato in premessa, con il comma 3\ndell\u0027art. 12 della legge n. 91 del 2025 il legislatore delegante ha\ninteso vincolare il Governo mediante una esplicita clausola di\ninvarianza finanziaria, stabilendo espressamente che dall\u0027attuazione\ndella delega «non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la\nfinanza pubblica» e precisando che «le amministrazioni competenti\nprovvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali\ne finanziarie disponibili a legislazione vigente». \n La norma in questione ha evidentemente natura speciale in\nrelazione al recepimento e all\u0027attuazione della direttiva (UE)\n2024/2881, con lo specifico effetto di derogare alla disciplina\ngenerale degli oneri finanziari e delle relative modalita\u0027 di\ncopertura stabilita dall\u0027art. 1, comma 3, della stessa legge n. 91\ndel 2025, laddove si dispone che, ferme restando per l\u0027appunto le\nclausole di invarianza finanziaria previste dalle varie disposizioni\nspecifiche della legge (tra le quali, per quanto qui rileva, l\u0027art.\n12, comma 3), «eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che\nnon riguardano l\u0027attivita\u0027 ordinaria delle amministrazioni statali o\nregionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al\ncomma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per\nl\u0027adempimento degli obblighi derivanti dall\u0027esercizio delle deleghe\ndi cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche\u0027 alla\ncopertura delle minori entrate eventualmente derivanti\ndall\u0027attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte\ncon i fondi gia\u0027 assegnati alle competenti amministrazioni, si\nprovvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della\nnormativa europea, di cui all\u0027art. 41-bis della citata legge n. 234\ndel 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse\ninsufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o\nmaggiori oneri sono emanati solo successivamente all\u0027entrata in\nvigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti\nrisorse finanziarie, in conformita\u0027 all\u0027art. 17, comma 2, della legge\n31 dicembre 2009, n. 196» (enfasi aggiunta). \n Proprio l\u0027art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, d\u0027altra\nparte, reca la disciplina generale di riferimento per la copertura\ndegli oneri finanziari nei casi di deleghe legislative: «Le leggi di\ndelega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per\nl\u0027adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di\nconferimento della delega, per la complessita\u0027 della materia\ntrattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli\neffetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la\nquantificazione degli stessi e\u0027 effettuata al momento dell\u0027adozione\ndei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali\nderivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente\nall\u0027entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le\noccorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto\nlegislativo e\u0027 allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi\ndel comma 3, che da\u0027 conto della neutralita\u0027 finanziaria del medesimo\ndecreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei\ncorrispondenti mezzi di copertura». \n Anche alla luce di tali discipline generali (che avrebbero\nsenz\u0027altro consentito quantomeno di assicurare la «possibilita\u0027» di\nuna corretta quantificazione degli oneri derivanti dai decreti\nlegislativi attuativi e la loro relativa copertura finanziaria al\nmomento dell\u0027esercizio del potere legislativo delegato), risulta\ndunque assolutamente inequivoca la precisa volonta\u0027 della norma di\ndelega che qui si censura di conformare l\u0027esercizio del potere\nlegislativo delegato al Governo per l\u0027attuazione della direttiva in\nparola ad adottare si\u0027 tutte le misure necessarie ad adeguare\nl\u0027ordinamento interno ai nuovi obblighi imposti dal legislatore\neuropeo, ma, al contempo, a farlo nella rigorosa osservanza del\nvincolo dell\u0027invarianza finanziaria, ossia senza che quelle misure\npossano in alcun modo determinare nuovi o maggiori oneri per la\nfinanza pubblica rispetto alle risorse gia\u0027 disponibili in base alla\nlegislazione vigente. \n IV.3. - Ora, se solo si considerano gli obiettivi addirittura\n«epocali» (e, come gia\u0027 osservato supra, del tutto inediti\nnell\u0027intero panorama mondiale) ai quali la direttiva (UE) 2024/2881\ncollega i nuovi e assai articolati obblighi imposti agli Stati membri\nin tema di garanzia della qualita\u0027 dell\u0027aria ambiente, non e\u0027\ndifficile comprendere che un effettivo adeguamento dell\u0027ordinamento\nitaliano alle prescrizioni stabilite dal legislatore europeo -\nsoprattutto nella gia\u0027 conclamata situazione di perdurante non\nconformita\u0027 rispetto agli assai meno rigorosi standard previgenti -\nnon e\u0027 realisticamente neppure ipotizzabile senza la congrua\nprevisione di nuove e maggiori risorse rispetto a quanto disposto\ndalla legislazione attualmente in vigore, con l\u0027effetto di rendere\ndel tutto evidente la incostituzionalita\u0027 della clausola di\ninvarianza finanziaria prevista dalla disposizione censurata, sotto i\ndue alternativi profili qui denunciati. Infatti, delle due l\u0027una. \n O si ritiene che il legislatore delegato dovra\u0027 davvero\nprovvedere a dare attuazione alla direttiva europea «a costo zero»,\nossia senza alcun nuovo impatto negativo sulla finanza pubblica, ma\nallora risulterebbero contraddittoriamente pregiudicate in limine le\nstesse finalita\u0027 della delega legislativa in questione, dal momento\nche giammai l\u0027esercizio del potere legislativo delegato potrebbe\nassicurare le condizioni per l\u0027adeguamento dell\u0027ordinamento interno e\nl\u0027effettivo adempimento degli obblighi europei, in violazione degli\nartt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost. (con correlativa lesione\nindiretta delle gia\u0027 richiamate competenze legislative e\namministrative delle Regioni, le quali, analogamente a quanto si e\u0027\nsopra argomentato a proposito della questione sub II, si troverebbero\ncostrette ad adottare atti di esercizio di quelle competenze che\nrisulterebbero inesorabilmente viziati da illegittimita\u0027 derivata\ndalla incostituzionalita\u0027 dei decreti legislativi adottati dal\nGoverno). \n Oppure si ritiene che il legislatore delegato, proprio per\nassicurare il corretto ed effettivo adempimento degli obblighi\neuropei, potra\u0027 fisiologicamente prevedere misure che, nella\nsostanza, risultino in effetti produttive di nuovi impatti negativi\nsulla finanza pubblica, ma in questo caso, non potendo ne\u0027\nquantificare tali nuovi o maggiori oneri, ne\u0027 tanto meno provvedere\nalla loro copertura in ragione dell\u0027esplicito vincolo imposto dalla\nclausola di invarianza finanziaria stabilita dalla norma censurata,\nrisulterebbero evidentemente eluse - e, percio\u0027, violate - le norme\ncostituzionali che obbligano il legislatore statale a quella\nquantificazione e a quella copertura, ossia l\u0027art. 81, terzo comma,\nCost. e, con riferimento alla finanza degli enti territoriali e alla\ngaranzia costituzionale dell\u0027integrale finanziamento delle loro\nfunzioni, l\u0027art. 119, quarto comma, Cost. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Regione del Veneto, come sopra rappresentata e difesa, chiede\nche questa Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente\nricorso, dichiari l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12 della\nlegge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento\ndelle direttive europee e l\u0027attuazione di altri atti dell\u0027Unione\neuropea - Legge di delegazione europea 2024), nei limiti e nei\ntermini sopra esposti. Con ossequio. \n Venezia-Roma, 12 agosto 2025 \n \n Avv.ti: Quarneti - Cecchetti","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"30278-2025","deposito_cost":"30/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"e, in particolare,","denominazione_attributo":"","id":"24923","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"1","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24975","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"2","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24977","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"3","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24976","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33622","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33623","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33624","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33625","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33626","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33627","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33628","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33629","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33630","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33631","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33632","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33633","tipo_legge":"000074","descrizione_costit":"direttiva UE","data":"23/10/2024","data_nir":"2024-10-23","numero_parametro":"2881","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""}]}}" ] ] |
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