GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2024/161

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/161
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.266707
    "namelookup_time" => 0.000464
    "connect_time" => 0.032404
    "pretransfer_time" => 0.076723
    "size_download" => 16958.0
    "speed_download" => 63751.0
    "starttransfer_time" => 0.076747
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 36724
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 76642
    "connect_time_us" => 32404
    "namelookup_time_us" => 464
    "pretransfer_time_us" => 76723
    "starttransfer_time_us" => 76747
    "total_time_us" => 266707
    "start_time" => 1757470239.3635
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/161"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2787e80)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/161 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Sep 2025 02:10:39 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Sep 2025 02:10:39 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2024","numero":"161","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Macerata","localita_autorita":"","data_deposito":"04/07/2024","data_emissione":"","data_gazzetta":"11/09/2024","numero_gazzetta":"37","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"6 ottobre 2025","descrizione_fissazione":"Camera di Consiglio","stato_fissazione":"2","relatore":"SAN GIORGIO","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eProcesso penale – Incompatibilità del giudice – Mancata previsione dell’incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l’imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando l\u0027ipotesi originariamente contestata in un diverso titolo di reato – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2022.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"M. S.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 luglio 2024\n\r\nOrdinanza  del  4  luglio  2024  del  Tribunale   di   Macerata   nel\nprocedimento penale a carico di M. S.. \n \nProcesso penale - Incompatibilita\u0027 del giudice -  Mancata  previsione\n  dell\u0027incompatibilita\u0027 a decidere in sede di giudizio abbreviato del\n  giudice che abbia in precedenza ammesso l\u0027imputato alla messa  alla\n  prova, in tale  sede  esprimendosi  espressamente  in  ordine  alla\n  qualificazione  giuridica  dei  fatti  e  riqualificando  l\u0027ipotesi\n  originariamente contestata in un diverso titolo di reato. \n- Codice di procedura penale, art. 34. \n\n\r\n(GU n. 37 del 11-09-2024)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI MACERATA \n \n \n          Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale \n \n    Proc. n. 3198/23 RGNR \n        2450/23 RGGIP \n        Il tribunale  penale  di  Macerata,  ufficio  GIP-GUP,  nella\npersona del dott. Giovanni M. Manzoni. \n \n                            Premesso che \n \n    In data 22 novembre 2023 il  GIP  emetteva  decreto  di  giudizio\nimmediato nei confronti di S M in relazione al reato di cui  all\u0027art.\n73, comma I e IV del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990, per aver l\u0027imputato detenuto al di fuori della abitazione a\nfini di spaccio 126.9 gr di hashish e 2.2 gr di cocaina. \n    A seguito della notifica del decreto  di  giudizio  immediato  la\ndifesa  chiedeva  ammissione  della  messa  alla  prova  del  proprio\nassistito previa riqualificazione del fatto (sub art. 73, comma V del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990) e, in subordine,\ndefinizione del processo con rito abbreviato. \n    Alla udienza del 6 marzo 2024 questo  giudice,  «ritenuto  che  i\nfatti possano ricondursi  sub  art.  73,  comma  V  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990» (e pertanto riqualificati  i\nfatti sotto differente titolo di  reato)  ammetteva  l\u0027imputato  alla\nmessa alla prova. \n    Alla udienza del 19 giugno  2024,  preso  atto  che  il  S  aveva\ndichiarato all\u0027UEPE di non essere piu\u0027 interessato  allo  svolgimento\ndella messa alla prova, questo GIP revocava la messa alla prova e  la\ndifesa insisteva per la definizione del processo con rito  abbreviato\n(possibilita\u0027 processualmente ritenuta ammissibile da questo giudice,\nalla luce del favore del sistema per la definizione del processo  con\nriti alternativi; cfr. anche Corte di cassazione 13747/21). \n    In data  19  giugno  2024  questo  giudice  avanzava  istanza  di\nastensione,  avendo  in  precedenza  ritenuto  in  sede  di  MAP   la\nriconducibilita\u0027 dei fatti sub art.  73,  comma  V  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n    Tale istanza era  rigettata  con  provvedimento  25  giugno  2024\n«trattandosi di decisione avanzata nella stessa  fase  processuale  e\nche non implica comunque  una  approfondita  valutazione  sul  merito\ndella accusa ma unicamente una  delibazione  sulla  insussistenza  di\ncausa di proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura penale». \n    Che con nota 29 giugno 2024 questo GIP invitava il Presidente  di\nsezione delegato a rivalutare la  propria  decisione,  in  quanto  si\ntrattava di fasi diverse e non  si  era  fatta  solo  valutazione  di\ninsussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del  codice  di\nprocedura penale quella,  ben  piu\u0027  pregnante,  di  riconducibilita\u0027\ndelle condotte sub art. 73, comma V del decreto del Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990. \n    Che con provvedimento 2 luglio  2024  il  Presidente  di  sezione\ndelegato «conferma(va) il provvedimento adottato». \n    Tanto premesso questo giudice, \n \n                               Osserva \n \n    Ritiene questo GUP la possibile incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.  34\ndel codice di procedura penale nella parte  in  cui  non  prevede  la\nincompatibilita\u0027 a  decidere  in  sede  di  giudizio  abbreviato  del\ngiudice che abbia in precedenza ammesso l\u0027imputato  alla  messa  alla\nprova  in  tale  sede  esprimendosi  espressamente  in  ordine   alla\nqualificazione  giuridica  dei  fatti  e  riqualificando  la  ipotesi\noriginariamente contestata. \n    L\u0027art. 34, comma 2 del codice di procedura penale  non  contempla\ninfatti l\u0027ipotesi considerata tra  i  casi  di  incompatibilita\u0027  del\ngiudice, ne\u0027 essa potrebbe neppure costituire motivo di ricusazione a\nnorma dell\u0027art. 37, comma 1,  lettera  b)  del  codice  di  procedura\npenale,  non  trattandosi  di   una   manifestazione   indebita   del\nconvincimento del giudice sui fatti oggetto dell\u0027imputazione. \n    Nemmeno,  d\u0027altra  parte  d\u0027altra  parte,  risulta  appagante  il\nricorso  all\u0027istituto   dell\u0027astensione   per   «gravi   ragioni   di\nconvenienza» (art. 36, comma 1, lettera h) del  codice  di  procedura\npenale), non potendo essere rimessa alla discrezionalita\u0027 del singolo\nmagistrato la autovalutazione della propria  capacita\u0027  professionale\ndi non lasciarsi influenzare da  giudizi  gia\u0027  espressi  ritualmente\n(peraltro  nel  caso  di  specie  istanza  di  astensione  e\u0027   stata\nritualmente avanzata, riproposta e iteratamente rigettata). \n    Sovviene pertanto, la motivazione  della  pronuncia  16/22  della\nCorte adita che ha  ritenuto  che  «Per  costante  giurisprudenza  di\nquesta Corte, le norme sulla incompatibilita\u0027 del giudice,  derivante\nda atti compiuti nel procedimento, sono poste  a  tutela  dei  valori\ndella terzieta\u0027 e della imparzialita\u0027 della giurisdizione, presidiati\ndagli articoli 3, 24, secondo  comma,  e  111,  secondo  comma  della\nCostituzione, risultando finalizzate ad evitare che la decisione  sul\nmerito della causa possa essere o apparire condizionata  dalla  forza\ndella prevenzione - ossia dalla naturale tendenza  a  confermare  una\ndecisione gia\u0027 presa o mantenere  un  atteggiamento  gia\u0027  assunto  -\nscaturente da valutazioni cui il giudice  sia  stato  precedentemente\nchiamato in ordine alla medesima res iudicanda (ex plurimis, sentenze\nn. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001). \n    L\u0027imparzialita\u0027 del giudice richiede, in specie, che \"la funzione\ndel giudicare sia assegnata a un soggetto \u0027terzo\u0027, non solo scevro di\ninteressi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione  del\ndiritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine  alla\nmateria da decidere,  formatesi  in  diverse  fasi  del  giudizio  in\noccasione di funzioni decisorie ch\u0027egli sia stato chiamato a svolgere\nin precedenza\" (sentenza n. 155 del 1996). \n    In quest\u0027ottica, l\u0027art. 34 del codice di procedura penale -  dopo\naver  regolato,  al   comma   1,   la   cosiddetta   incompatibilita\u0027\n\"verticale\", determinata dall\u0027articolazione e  dalla  consecutio  dei\ndiversi gradi di giudizio - si occupa, al comma 2  (oggi  censurato),\ndella  cosiddetta  incompatibilita\u0027  \"orizzontale\",  attinente   alla\nrelazione tra la fase del giudizio e  quella  che  immediatamente  la\nprecede. \n    La disposizione, costruita secondo  la  tecnica  della  casistica\ntassativa (\"[n]on puo\u0027 partecipare al  giudizio  il  giudice  che  ha\nemesso il provvedimento  conclusivo  dell\u0027udienza  preliminare  o  ha\ndisposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna\no ha deciso sull\u0027impugnazione avverso la  sentenza  di  non  luogo  a\nprocedere\"), e\u0027 stata oggetto,  nel  corso  del  tempo,  di  numerose\ndeclaratorie di illegittimita\u0027 costituzionale di tipo  additivo,  che\nhanno  significativamente  ampliato   l\u0027elenco   delle   ipotesi   di\noperativita\u0027 dell\u0027istituto. \n    4.2.-  In  linea  generale,  l\u0027incompatibilita\u0027  presuppone   una\nrelazione  tra  due  termini:  una  \"fonte  di  pregiudizio\"   (ossia\nun\u0027attivita\u0027  giurisdizionale  atta  a  generare   la   forza   della\nprevenzione) e una  \"sede  pregiudicata\"  (vale  a  dire  un  compito\ndecisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l\u0027attivita\u0027\npregiudicante, non risulta piu\u0027 idoneo). \n    4.2.1. - Per quanto attiene alla \"sede pregiudicata\" - che l\u0027art.\n34,  comma  2  del  codice  di  procedura  penale   individua   nella\n\"partecipa[zione] al giudizio\" - questa Corte, fin  dalle  sue  prime\npronunce in materia, ha posto in evidenza come per  \"giudizio\"  debba\nintendersi ogni processo che in base a un esame delle prove  pervenga\na una decisione di merito (sentenze n. 155 e n. 131 del 1996, n.  453\ndel 1994, n. 439 del 1993, n. 261, n. 186 e n. 124 del 1992). \n    La  nozione  comprende,  pertanto,  non  soltanto   il   giudizio\ndibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato (sentenza n. 401  del\n1991), l\u0027applicazione della pena su richiesta delle parti  (ordinanza\nn. 151 del 2004), e, per quanto qui interessa, l\u0027udienza  preliminare\n(almeno nell\u0027attuale configurazione, sentenza n. 224 del 2001) ... \n    4.2.2.- Quanto,  invece,  all\u0027\"attivita\u0027  pregiudicante\",  questa\nCorte ha da tempo precisato le condizioni in presenza delle quali  la\nprevisione   dell\u0027incompatibilita\u0027   del   giudice   deve   ritenersi\ncostituzionalmente necessaria. \n    In   primo   luogo,   presupposto   di   ogni    incompatibilita\u0027\nendoprocessuale e\u0027 la preesistenza di valutazioni  che  cadono  sulla\nmedesima res iudicanda. In secondo luogo - benche\u0027 l\u0027architettura del\nnuovo rito penale richieda, in linea di principio, che le  conoscenze\nprobatorie del giudice si formino nella fase del dibattimento  -  non\nbasta a generare l\u0027incompatibilita\u0027 la semplice  conoscenza  di  atti\nanteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato  chiamato\na compiere una valutazione di essi, strumentale all\u0027assunzione di una\ndecisione. In terzo luogo,  tale  decisione  deve  avere  natura  non\n\"formale\",  ma  \"di  contenuto\":   essa   deve   comportare,   cioe\u0027,\nvalutazioni che attengono al merito dell\u0027ipotesi dell\u0027accusa,  e  non\ngia\u0027 al mero svolgimento del processo. Da ultimo,  affinche\u0027  insorga\nl\u0027incompatibilita\u0027, e\u0027 necessario che la  precedente  valutazione  si\ncollochi in una diversa fase  del  procedimento,  essendo  del  tutto\nragionevole che, all\u0027interno di ciascuna delle fasi, resti preservata\n\"l\u0027esigenza di continuita\u0027 e di globalita\u0027\": prospettiva nella  quale\nil  giudice  chiamato  al  giudizio  di   merito   non   incorre   in\nincompatibilita\u0027 allorche\u0027 compia valutazioni preliminari,  anche  di\nmerito,  destinate  a  sfociare  in  quella   conclusiva,   venendosi\naltrimenti   a   determinare   una   \"assurda   frammentazione\"   del\nprocedimento, che implicherebbe la necessita\u0027  di  disporre,  per  la\nmedesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono  gli\natti da compiere (sentenze n. 153 del 2012 e n. 131 del 1996)». \n    Ad avviso di questo GUP, tenuto conto delle  indicazioni  di  cui\nsopra, deve rilevarsi che: \n        questo GIP sarebbe ora chiamato univocamente a  una  funzione\ndi giudizio (decisione del processo con rito abbreviato), in sede che\nsi ritiene sarebbe pregiudicata dalle precedenti determinazioni  gia\u0027\nassunte; \n        vi sono preesistenti valutazioni che  cadono  sulla  medesima\nres iudicanda (la qualificazione dei fatti contestati, sub  art.  73,\ncomma I e  IV  o  73,  comma  V  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990); \n        questo  giudice  gia\u0027  in  precedenza  e\u0027  stato  chiamato  a\ncompiere  una  valutazione  in  ordine   alla   ipotesi   di   accusa\n(qualificazione dei fatti sub art. 73, comma I e IV o 73, comma V del\ndecreto del Presidente della  Repubblica  n.  309/1990),  strumentale\nall\u0027assunzione di una decisione (ammissibilita\u0027 o  meno  della  messa\nalla prova, non applicabile in caso di  permanenza  della  originaria\nimputazione); \n        tale  decisione  ha  avuto  natura  non  \"formale\",  ma   \"di\ncontenuto,\" con valutazioni  che  attengono  al  merito  dell\u0027ipotesi\ndell\u0027accusa, e non gia\u0027 al mero svolgimento del  processo,  essendosi\nproceduto a vaglio di merito della qualificazione giuridica del fatto\ncontestato, derubricando la stessa rispetto a quella  originariamente\nformulata; \n        la precedente valutazione si e\u0027 collocata in una diversa fase\ndel procedimento, atteso che (non configurabile unitarieta\u0027  di  fase\nper il sol fatto che genericamente si sia post emissione  di  decreto\ndi giudizio immediato, con richiesta di riti alternativi)  una  prima\nfase  e\u0027  stata  relativa  al  rito  della  messa  alla  prova  (fase\nconclusasi con la revoca della stessa), mentre ora si passa ad  altra\nfase del tutto autonoma  e  separata  dalla  prima  (trattazione  del\nprocesso con rito abbreviato). \n    La  questione  appare  poi  evidentemente  rilevante,   dovendosi\ndecidere se questo giudice possa/debba o meno trattare e decidere  il\ngiudizio abbreviato richiesto dalla difesa  a  seguito  della  revoca\ndella messa alla prova, rigettata (in assenza di espressa  previsione\ndi incompatibilita\u0027 in ordine al caso che oggi occupa)  la  richiesta\ndi astensione gia\u0027 avanzata. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione,  1  della  legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,\nn. 87. \n    Promuove di ufficio, per violazione degli articoli 3 e 111  della\nCostituzione   della   Costituzione,   ,questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale costituzionalita\u0027 dell\u0027art. 34 del codice di procedura\npenale nella parte in cui non prevede la incompatibilita\u0027 a  decidere\nin sede di giudizio abbreviato del giudice che  abbia  in  precedenza\nammesso l\u0027imputato alla messa alla prova, in tale  sede  esprimendosi\nespressamente in ordine alla qualificazione  giuridica  dei  fatti  e\nriqualificando  la  ipotesi  originariamente  contestata  in  diverso\ntitolo di reato. \n    Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza  sia  notificata\nalle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri\nnonche\u0027 comunicata al Presidente del Senato ed  al  Presidente  della\nCamera  dei  deputati  e   all\u0027esito   sia   trasmessa   alla   Corte\ncostituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle\navvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. \n        Macerata, 3 luglio 2024 \n \n                           Il GIP: Manzoni","elencoNorme":[{"id":"62062","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78308","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78390","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
  ]
]