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(violenza sessuale), nelle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 609-ter cod. pen. – Subordinatamente, denunciata preclusione di deroghe per le ipotesi sopra indicate (in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione e all’osservazione successiva di personalità avente valenza favorevole e, comunque, se detto delitto sia legato dal vincolo della continuazione con altri reati contro la persona contestati nello stesso processo in danno di una medesima parte offesa per i quali sia consentito il beneficio, in particolare con quello di cui all’art. 612-bis cod. pen.) – Contrasto con la finalità di recupero del minore – Violazione del principio di ragionevolezza sotto plurimi profili – Parità di trattamento per condotte di minore gravità – Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tipologie delittuose anche più gravi – Esclusione dell’accesso al beneficio anche in caso di connessione con altri reati per i quali la messa alla prova è compatibile – Presunzione assoluta di inefficacia di percorsi rieducativi basata esclusivamente sulla tipologia delittuosa a prescindere da ulteriori connotazioni attinenti al merito.\u003c/p\u003e","prima_parte":"N. A.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 5 giugno 2025 del Tribunale per i minorenni di Torino\nnel procedimento penale a carico di N. A.. \n \nProcesso penale - Processo minorile - Sospensione del processo e\n messa alla prova - Modifiche normative ad opera del decreto-legge\n n. 123 del 2023, come convertito - Denunciata esclusione\n dell\u0027applicabilita\u0027 delle disposizioni del comma 1 dell\u0027art. 28 del\n d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di sospensione del processo con\n messa alla prova, ai delitti previsti dall\u0027art. 609-bis cod. pen.\n (violenza sessuale), nelle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art.\n 609-ter cod. pen. e, comunque, preclusione di deroghe. \n- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448\n (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di\n imputati minorenni), art. 28, comma 5-bis. \n\n\r\n(GU n. 35 del 27-08-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO \n Ufficio del giudice per l\u0027udienza preliminare \n \n Il GUP composto da: \n dott.ssa Maria Grazia Devietti Goggia - Presidente; \n dott.ssa Barbara De Masi - giudice onorario; \n dott. Alessandro Vito Granaro - giudice onorario; \n Riunito in Camera di consiglio all\u0027udienza 5 giugno 2025; assunte\nle conclusioni delle parti nel processo a carico di .... imputato dei\nreati: \n A) art. 612-bis, commi 1, 2, 3 c.p., perche\u0027, con condotte\nreiterate, minacciava e molestava ..... alla quale era legato da una\nrelazione affettiva, segnatamente: \n vietava alla .... di avere frequentazioni con persone\ndiverse da\u0027 lui, che fossero soggetti di sesso maschile o femminile; \n vietava alla .... di usare i social network e le chat di\ncomunicazione, se non sotto il suo stretto controllo, arrivando a\nspaccare o danneggiare piu\u0027 di un telefono in uso alla medesima,\nquando sorpresa ad utilizzare qualsiasi piattaforma internet,\narrogandosi il diritto di impossessarsi del telefono o altri beni\ndella persona offesa per danneggiarli; \n tempestava la .... di chiamate vocali, costringendola a\nparlare con lui al telefono piu\u0027 volte al giorno; \n fino al ...., avendo accesso al registro elettronico\nscolastico della .... ne controllava il rendimento, picchiandola\nquando riportava valutazioni positive, oltre a vietarle l\u0027uso della\npunteggiatura e di vocaboli non di uso comune quando comunicava\noralmente o per iscritto con lui; \n impediva alla .... di abbigliarsi secondo i propri gusti,\ncostringendola ad indossare solamente jeans non attillati e felpa,\npicchiandola quando lei si vestiva con abiti diversi, inoltre le\nvietava di truccarsi, di pettinarsi secondo i propri gusti o di\ntingersi i capelli, di utilizzare deodoranti e profumi; \n costringeva la .... a mangiare piu\u0027 del necessario per\nimpedirle di perdere peso, per poi denigrarla con epiteti quali\n\"obesa\", \"cicciona di merda\", e obbligandola a trasmettergli la foto\ndella bilancia durante la pesatura; \n in piu\u0027 occasioni aggrediva verbalmente la .... con insulti\ned epiteti quali \"troia\", \"puttana\", \"vacca\", \"infame bastarda\", sia\ndi persona, sia utilizzando strumenti telematici; \n in piu\u0027 occasioni aggrediva fisicamente la .... anche in\npubblico, tirandola per i capelli e colpendola con dei calci, come\naccaduto in un episodio tra ...., quando, trovandosi a .... nei\npressi ...., accostava il proprio viso a quello della .... e le\ntirava i capelli, ordinandole di accompagnarlo alla stazione, o come\naccaduto il ...., quando, trovandosi alla fermata ...., alla presenza\ndi .... amica della p.o.. prendeva quest\u0027ultima per i capelli e le\ntirava un calcio sugli stinchi; \n nel ...., dopo aver incontrata la .... in strada,\npretendeva che salisse sul motorino con lui, quindi, ottenendo un\nrifiuto, la spingeva facendola cadere in terra e scagliandole contro\nil casco, desistendo da ulteriori atti di violenza solo per\nl\u0027intervento fortuito della madre della ragazza; \n minacciava la .... di farle del male o di ucciderla,\ndicendole, in un\u0027occasione, che avrebbe meritato di fare la fine di\nGiulia Cecchettin e scrivendole a mezzo WhatsApp un\u0027ingente quantita\u0027\ndi messaggi anche insultanti, dal contenuto progressivamente piu\u0027\nallarmante, del seguente tenore: \n il ...., adirandosi per il sospetto che la .... avesse\ncorrisposto via messaggio con una sua amica, cancellando poi la chat\nper tenerlo all\u0027oscuro della conversazione, le scriveva: \"per me sei\nmorta [ ... ] ti scasso la faccia [ ... ] e appena ti vedo ti spacco\nla faccia [ ... ] gli hai scritto brutta troia [ ... ] muori [ ... ]\ncancelli la chat obesa puttana\"; \"ti ammazzo io ok [ ... ] io sta\nvolta ti scanno [ ... ] prendi per il culo un altro [ ... ] brutta\nbastarda [ ... ] continui a scrivere a quella io ti taglio la faccia\n[ ... ] non DEVI ENTRARE SUL CAZZO DI WHATSAPP\"; ancora il .... le\nscriveva \"minchia allora domani ci vediamo e ti ammazzo\"; \n il ...., riferendosi al fatto che la .... aveva spento il\ntelefono per riposare la sera prima, le scriveva: \"io vengo ad\nammazzarti oggi [ ... ] tu dormi quando lo dico io ok [ ... ] senno\u0027\nti ammazzo [ ... ] \", successivamente, nella medesima data, le\nscriveva: \"dimmi dove sei schifosa obesa bastarda [ .. ] ti ammazzo\noggi [ ... ] ti vengo a cercare ovunque [ ... ] e ti scanno\"; \n il ...., riferendosi alla decisione della .... di\ninterrompere la loro relazione, le scriveva: \"devi morire [ ... ] a\nme questo interessa bastarda [ ... ] CHE CREPI LO HAI CAPITO [ ... ]\nche devi morire obesa puttana [ ... ] o hai capito che devi morire\nstanotte puttana [ ... ] io mi faccio 30 anni ma ti ammazzo [ ... ]\nti conviene che lo fai tu [ ... ] voglio che muori\"; continuando il\n.... poco dopo la mezzanotte, con i seguenti messaggi: lo hai capito\nbrutta bestia di merda [ ... ] io me ne vado a dormire io spero che\ndomani mattina sei morta [ ... ] senno\u0027 tocca a me poi fare il\ntutto\", cagionando con tali condotte alla persona offesa un\nperdurante e grave stato di ansia e di paura, nonche\u0027 ingenerando\nnella medesima un fondato timore per l\u0027incolumita\u0027 propria e delle\npersone a lei affettivamente legate, ed altresi\u0027 costringendola a\nmodificare le proprie abitudini di vita, segnatamente: impedendo alla\n.... di avere una vita adeguata alla propria eta\u0027, con riguardo alla\nfrequentazione di altre persone, al desiderio di compiere\nfruttuosamente il proprio percorso scolastico, di avere relazioni\nfamiliari serene, costringendola a vivere in una condizione di penosa\ndipendenza psicologica, sessuale e relazionale da se stesso,\nnonostante i contatti gia\u0027 avuti dall\u0027(imputato) con l\u0027Autorita\u0027\ngiudiziaria e le Forze di Polizia per la pendenza di precedente\nprocedimento penale per fatti analoghi, ascrivibili a un periodo\nprecedente, intercorsi tra il medesimo indagato e la medesima persona\noffesa. \n Fatto aggravato per essere stato commesso in danno di persona\nminore di eta\u0027, con la quale era legato da una relazione affettiva,\nin talune occasioni attraverso strumenti telematici. \n In .... dal mese di .... (data dell\u0027arresto). \n B) artt. 609-bis e 609-ter nn. 5 e 5-quater c.p., perche\u0027\ncostringeva con minaccia (la stessa p.o.) .... a compiere e subire\natti sessuali, segnatamente: trovandosi nei pressi dei bagni pubblici\ndel parco di .... dopo essersi arrabbiato perche\u0027 la .... era uscita\ndi casa, contravvenendo alle sue disposizioni, poneva in essere le\ncondotte delittuose meglio descritte nel capo C), quindi la\nminacciava di ucciderla, esigendo delle scuse da parte sua, la\nprendeva per i capelli, cosi\u0027 provocandone il pianto, quindi le\ndiceva di seguirlo nel bagno pubblico per compiere un atto sessuale,\nma, ottenendo il rifiuto della vittima, si rivolgeva nuovamente a\nquesta con atteggiamento rabbioso, cosi\u0027 costringendola ad andare con\nlui all\u0027interno del bagno per masturbarsi reciprocamente. \n Fatto aggravato per essere stato commesso ai danni di persona che\nnon ha compiuto i diciotto anni, con cui .... era legato da relazione\naffettiva. \n In .... nella prima settimana di .... \n C) articoli 61 n. 1, 635 comma 1 c.p., perche\u0027, trovandosi in\nstrada, prima di commettere il delitto meglio descritto al capo B),\ndopo aver sottratto (alla p.o.) il telefono cellulare per\ncontrollarle le chat, le intimava di consegnargli l\u0027orologio da polso\nmarca Citizen dalla stessa indossato, minacciando di picchiarla se si\nfosse rifiutata, quindi, avuto l\u0027orologio, ne strappava il cinturino\ne lo gettava in terra, cosi\u0027 rendendolo in tutto o in parte\ninservibile; subito dopo, accorgendosi che la ... custodiva quindici\neuro in banconote nella custodia del telefono, dapprima gettava il\ndenaro in terra, poi, quando la vittima cercava di rientrarne in\npossesso, afferrava le banconote e le strappava. \n Fatto aggravato per essere stato commesso per motivi abietti o\nfutili. \n In .... nella prima settimana di .... \n D) articoli 61 n. 1, 635 comma 1 c.p., perche\u0027, dopo essersi\nincontrati in strada, sottraeva il telefono alla .... per\ncontrollarne le chat, quindi, sbatteva l \u0027apparecchio contro la\npanchina su cui erano seduti, deteriorandone la scocca posteriore. \n Fatto aggravato per essere stato commesso per motivi abietti o\nfutili. \n In .... il ....del 2024 \n Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte\ncostituzionale di questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n A conclusione delle indagini preliminari il P.M. chiedeva\nemettersi giudizio immediato nei confronti dell\u0027imputato dei delitti\nin epigrafe, a seguito del quale veniva chiesto dalla Difesa il\ngiudizio abbreviato, disposto all\u0027udienza 6 marzo 2025. \n In detta udienza il difensore sollevava questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 28, comma 5-bis del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 448/1988, come modificato dall\u0027art. 6, comma 1,\nlettera C-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito\ncon modificazioni nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte\nin cui non consente all\u0027imputato di accedere all\u0027istituto della messa\nalla prova in relazione a determinate tipologie di reato, tra le\nquali quella, contestata all\u0027imputato ... (al capo B), di cui\nall\u0027art. 609-bis c.p. commessa in danno di persona minorenne e legata\nall\u0027imputato da relazione affettiva, dunque aggravata ai sensi\ndell\u0027art. 609-ter, comma 1, nn. 5 e 5-quater c.p.; la doglianza\nconcerne la ritenuta violazione degli articoli 3, comma 1, 31 comma 2\ne 24, comma 2, della Costituzione. \n 1) Rilevanza della questione nel giudizio a quo. \n Ritenuto, quanto al presupposto della rilevanza della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2, legge\nn. 87/1953, che il giudizio non possa essere definito\nindipendentemente dalla decisione sulla stessa, posto che la norma\ncensurata preclude al giudice minorile, con riferimento al delitto\ndivenuto ostativo, di entrare nel merito della valutazione\nconcernente la eventuale sospensione del processo con messa alla\nprova ai sensi dell\u0027art. 28 decreto del Presidente della Repubblica\nn. 448/1988 e la stessa fattibilita\u0027 di una previa verifica in tal\nsenso. In assenza della modifica legislativa, l\u0027imputato avrebbe\npotuto certamente beneficiare dell\u0027istituto della m.a.p anche in\nrelazione al delitto di violenza sessuale pluriaggravata,\nconcorrendone i presupposti richiesti dalla norma di cui all\u0027art. 28,\ncomma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, ed\ninoltre essendone evidente la connessione a titolo di continuazione\ncon gli altri reati per cui la m.a.p. e\u0027 consentita, ossia con il\ndelitto (sub A) di atti persecutori in danno della stessa vittima\nminorenne da molto tempo in atto, ed altresi\u0027 con i reati (di cui ai\ncapi C e D) commessi, questi, proprio poco prima della violenza, a\nscopo ritorsivo ed intimidatorio, secondo le costanti modalita\u0027\nreattive utilizzate dall\u0027imputato in caso di (raro) rifiuto della\np.o. a sottostare alle \"regole\" comportamentali e ai comandi da\nquesti imposti, sulla base di un convincimento di superiorita\u0027 sulla\nfidanzata (di un anno piu\u0027 giovane). \n L\u0027accertamento della responsabilita\u0027 in ordine al delitto oggetto\ndella novella legislativa e\u0027 certo sulla base del complessivo quadro\nprobatorio, e cio\u0027 stanti: le dichiarazioni della p.o.; la\nsostanziale ammissione dell\u0027imputato - salvo la negazione in punto di\nconsapevolezza del suo dissenso, totalmente irrilevante alla stregua\nd eli\u0027 ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di\nlegittimita\u0027; il tipo di personalita\u0027 del minore, esprimentesi in una\nserie impressionante di condotte persecutorie, concretanti ogni\nspecie di quelle costituenti la casistica del delitto di cui all\u0027art.\n612-bis c.p.., nella quale si inseriscono gli atti di danneggiamento\ndi beni della fidanzata (capi C e D) cagionanti ennesima vessazione\nalla stessa, esplosa in pianto, e pressoche\u0027 immediatamente\nprecedenti la consumazione del rapporto reciprocamente masturbatorio. \n Non emergono allo stato elementi univoci per ritenere esclusa la\ncapacita\u0027 di intendere e di volere e/o la maturita\u0027 ex art. 98 codice\npenale del minore, essendo pervenuta dopo la seconda udienza (6 marzo\n2025) la relazione gia\u0027 richiesta dei Servizi specialistici, che pone\ndiagnosi in termini di \"disturbo emergente di personalita\u0027 con\ncaratteristiche antisociali e narcisistiche (PDM-2), in cui le\nfragilita\u0027 narcisistiche possono aiutare a comprendere i\ncomportamenti aggressivi nelle relazioni affettive\", patologia che\nsulla base di altra relazione psicologica sembra in parte\nriconducibile a dinamiche familiari e sistemi di attaccamento\nentrambi disfunzionali. Cio\u0027 stante, essendo ipotizzabile il nesso\neziologico tra il disturbo e il reato, si e\u0027 reso necessario disporre\nperizia psichiatrica onde approfondire l\u0027aspetto della imputabilita\u0027\ne della pericolosita\u0027 sociale ovvero, a fini sanzionatori, del vizio\nparziale di mente ex art. 89 c.p.; ma allo stato apparendo\nimprobabile la sussistenza di cause di non punibilita\u0027 per la quale\nil nesso eziologico e\u0027 solo uno dei presupposti per giurisprudenza\ncostante- sulla base di tutte le risultanze processuali, dello stesso\nlucido comportamento del minore in udienza, e soprattutto delle\nproficue sedute con gli operatori (psichiatri; vari psicologi) che\nevidenziano caratteristiche personologiche di sostanziale\nconsapevolezza del disvalore delle proprie azioni. La sottoposizione\ndell\u0027imputato a misura cautelare (del collocamento in comunita\u0027) per\nil delitto di violenza sessuale obbliga alla pregiudiziale di\ncostituzionalita\u0027 anche in pendenza delle operazioni peritali. \n Cio\u0027 premesso, le risultanze processuali contengono molteplici\nelementi atti ad escludere che la personalita\u0027 dell\u0027imputato sia gia\u0027\nstrutturata in senso deviante, rendendo anzi nel caso di specie\nquanto mai opportuna la ammissione alla m.a.p., onde differire la\nvalutazione sulla evoluzione della personalita\u0027 all\u0027esito di un\npercorso rieducativo -peraltro da tempo iniziato- e riparativo,\nfruendo degli specifici strumenti che solo l\u0027istituto in questione\nconsente di attivare efficacemente. La messa alla prova consentirebbe\nla valorizzazione delle risorse presenti nel minore (che presenta\nscarsa autostima, tratti depressivi, e funzioni cognitive ai limiti\ndella norma) e soprattutto la preservazione dal rischio di\ningravescenza del disturbo di personalita\u0027 ancora al suo esordio e\nquindi particolarmente responsivo a trattamenti psicoterapeutici e/o\nfarmacologici (questi ultimi gia\u0027 cin netta riduzione delle dosi),\ntanto piu\u0027 che si tratta tuttora di minore in piena eta\u0027 evolutiva;\ned inoltre consentirebbe di affrontare in modo costante ed incisivo\nle cause familiari ed ambientali delle problematiche personologiche,\nche gia\u0027 dallo stato attuale dell\u0027istruttoria sembrano in gran parte\nascrivibili a mancanza di solidi modelli educativi e contenitivi, in\nispecie da parte della figura materna rispetto alla quale viene\ndescritto un rapporto simbiotico. \n I suddetti elementi prognostici favorevoli consistono: nella\ngiovanissima eta\u0027 all\u0027epoca dei fatti, compresa tra i quindici anni e\nmezzo e i sedici e mezzo; nell\u0027incensuratezza, essendo sottoposto ad\nunico altro processo (1) sempre per atti persecutori anteriori in\ndanno della stessa vittima; nel tipo di relazione affettiva altamente\n\"tossica\" protrattasi tra i due minori per oltre tre anni, in\nun\u0027alternanza di interruzioni e riprese nonostante la totale\nintollerabilita\u0027 del modello comportamentale e di vita imposto\ndall\u0027imputato, con manifestazioni di attaccamento morboso reciproche\nperdurate anche dopo la prima denunzia, la prima delle quali venne\nsporta dalla madre, con scelta a lungo osteggiata dalla figlia; la\nfrequenza della scuola all\u0027epoca del fatto, pur non senza difficolta\u0027\ned assenze, nel frattempo aderendo con impegno all\u0027offerta formativa\nnella struttura; la totale estraneita\u0027 all\u0027uso di sostanze di\nqualsiasi tipo, indice prognostico favorevole in prospettiva del\ntrattamento del disturbo personologico; la piena e costante\ndisponibilita\u0027 a sottoporsi a un progetto educativo e terapeutico da\nsvolgersi in comunita\u0027, ove il minore venne inserito pochi mesi dopo\nla attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere,\nindividuata in struttura socio-riabilitati va a valenza sanitaria con\nintenso supporto di Servizi anche specialistici (interni - incluso il\nsupporto psichiatrico- ed esterni - con altre figure di sostegno\npsicologico alla struttura ed agenti in sinergia); il buon\ncomportamento tenuto sia all\u0027I.P.M. durante i pochi mesi di custodia\ncautelare, sia presso la detta comunita\u0027, svolgendo in entrambi i\ncasi le attivita\u0027 ivi previste e mostrandosi collaborativo e scevro\nda infrazioni disciplinari, nonostante gli atti di bullismo fisico\nsubiti fin dall\u0027inizio della detenzione per certo tempo; il\ncomportamento responsabile e leale seguito alla ricezione del\nrecentissimo messaggio (un \"like\") su un social da parte della ex\nfidanzata, che la stessa ha giustificato come frutto di un invio per\nmero errore e che invece, sul momento, il giovane ha logicamente\ninterpretato come voluto, riuscendo a resistere all\u0027impulso di\nrisponderle ed anzi esibendone immediatamente il testo agli\noperatori. \n Le relazioni pervenute in sede di udienza preliminare\nattestano un sicuro avvio di rielaborazione critica sul reato, una\ncerta capacita\u0027 introspettiva, la fiducia riposta negli operatori e\nl\u0027attiva ricerca sia dei sostegni sia delle figure professionali che\nlo affiancano, dimostrata anche nell\u0027ultimo mese con la reazione (pur\ncomprensibilmente sgomenta) in sede di colloquio di restituzione\nsulla diagnosi comunicatagli; la stessa sofferenza sperimentata su se\nstesso, a cagione delle angherie fisiche in ambito carcerario, hanno\nstimolato una maggiore capacita\u0027 di immedesimazione in quella\ninflitta per anni alla ex fidanzata. \n Inoltre, la prosecuzione del percorso del (tuttora) minore, da\nsvolgersi integralmente in contesto contenitivo, distante\n(extraregionale) dal luogo di residenza della vittima che sarebbe\ndifficilmente raggiungibile con mezzi pubblici (2) , ridurrebbe in\nmisura significativa i rischi di ripresa della relazione, che in caso\nopposto - all\u0027esito di eventuale scarcerazione a fine pena-\npotrebbero concretizzarsi presto o tardi a causa dei tratti\npersonologici di dipendenza affettiva comuni ad entrambi, ed anche su\niniziativa della stessa p.o., versante a sua volta in condizioni di\nestrema vulnerabilita\u0027, tanto che sia gli interventi di rete\ncoinvolgenti le due famiglie, sia l\u0027apertura di una procedura di V.G.\n(e di un procedimento amministrativo) per la minore, non avevano\nsortito sufficienti risultati, persistendo ambedue nel rapporto\nasfissiante da cui non riuscivano ad affrancarsi, e rispetto al quale\nl\u0027unico episodio di violenza sessuale (contestato) denota una chiara\ncomponente anche riconciliativa, dopo estenuanti litigi verbali e a\nvolte aggressioni fisiche in danno della minore. \n E\u0027 esclusa una pronunzia con qualsiasi altra formula del p.p.m.\nper la gravita\u0027 del delitto, non tanto rispetto alle modalita\u0027\nesecutive, ma per il suo innesto all\u0027interno di condotte persecutorie\nprecedenti e concomitanti, iniziate fin dall\u0027eta\u0027\ninfra-quattordicenne in danno della stessa vittima, proseguite dopo\nla prima denunzia e connotate da forme di estrema violenza\npsicologica e fisica, sorretta dall\u0027intimo convincimento della sua\ninferiorita\u0027 e volte ad annullarne ogni autonomia decisionale (cfr.\ncapo di imputazione), culminate infine in deliranti minacce seriali\ndi morte/suicidio emergenti dalle chat nei giorni immediatamente\nantecedenti alla denunzia della giovane, la quale solo allora inizio\u0027\na mentalizzare la gravita\u0027 dei rischi corsi (salvo il suddetto\nripensamento recente, ma neppure isolato). \n 2) Non manifesta infondatezza della questione nel giudizio a quo. \n In ordine al secondo presupposto normativa previsto dall\u0027art. 23,\ncomma 2, cit., si ritiene che, esclusa ogni valutazione del giudice a\nquo sulla fondatezza o meno dell\u0027eccezione di costituzionalita\u0027, essa\nnon appaia manifestamente infondata in due delle sue articolazioni,\nprecludendo in radice la applicabilita\u0027 della m.a.p alla fattispecie\ndi reato in ascrizione, senza consentire all\u0027organo giudiziario\nspecializzato e in composizione interdisciplinare il consueto vaglio\nsulla gravita\u0027 commisurata all\u0027entita\u0027 del fatto ed alla personalita\u0027\ndel reo; ne\u0027 potendosi nel caso di specie individuare una\ninterpretazione della novellata norma conforme a Costituzione -\nsecondo il noto percorso delineato dalla C.C. sul tentativo\nermeneutico in funzione adeguatrice- stante la natura generale e\ncogente del divieto introdotto, avente ad oggetto una categoria di\ndelitti individuati come ostativi, tra cui quello in disamina. \n La difesa ha indicato i seguenti tre precetti costituzionali che\nassume violati: \n art. 3 comma primo Cost., per la ingiustificata disparita\u0027 di\ntrattamento tra i minori imputati del reato di violenza sessuale\nnelle forme aggravate di cui all\u0027art. 609-ter codice penale, e gli\naltri minori autori di reati per cui la m.a.p rimane concedibile \"pur\nessendo gli uni e gli altri su un piano di sicura parita\u0027 quanto\nall\u0027esigenza di recupero e re inserimento sociale\"; \n art. 31 comma secondo Cost., a norma del quale la Repubblica\n\u0027\u0027protegge la maternita\u0027, l\u0027infanzia e la gioventu\u0027, favorendo gli\nistituti necessari a tale scopo\", da cio\u0027 discendendo che il processo\npenale minorile \"e\u0027 volto principalmente al recupero del minore\ndeviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale\nanche attraverso l\u0027attenuazione dell\u0027offensivita\u0027 del processo\"; in\ntale ottica l\u0027automatismo introdotto dalla modifica normativa\npriverebbe l\u0027imputato di uno dei principali strumenti che consentono\nal giudice di valutare compiutamente la personalita\u0027 del minore,\nsotto l\u0027aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini\ndell\u0027apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno\ndisposti; \n art. 24 comma secondo Cost. in quanto il minore si vedrebbe\nnegata la possibilita\u0027 di avvalersi delle particolari garanzie\ndifensive offerte dalla messa alla prova. \n 2-1. Con riferimento al parametro di costituzionalita\u0027 di cui\nall\u0027art. 31, comma 2, della Costituzione, come ritenuto dalla C.C.\nfin dalla sentenza n. 125 del 1995, \"la messa alla prova costituisce,\nnell\u0027ambito degli istituti di favore tipici del processo penale a\ncarico dei minorenni, uno strumento particolarmente qualificante,\nrispondendo, forse piu\u0027 di ogni altro, alle indicate finalita\u0027 della\ngiustizia minorile \". La finalita\u0027 rieducativa connaturata e tipica\ndell\u0027istituto e\u0027 stata recentemente ribadita dalla Corte a\nprescindere dalla tipologia di reati, inclusi quelli di massima\ngravita\u0027 (cfr. sentenza n. 139 del 2020, che costituisce una\npronunzia particolarmente significativa in quanto analizza il\nrapporto tra la messa alla prova dei minori e quella dei maggiorenni,\nevidenziando la finalita\u0027 puramente rieducativa della prima, di\ncontro a quella, nella seconda concorrente, di tipo sanzionatorio);\nsempre ribadendo che l\u0027istituto di cui all\u0027art. 28 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 448/1988 mira a consentire la rapida\nfuoriuscita del minore dal circuito penale, qualora capace di seria\nrivisitazione critica (sentenza n. 23/2025). \n Sotto questo profilo, l\u0027introdotto automatismo ostativo preclude\nsenza eccezioni la valutazione della fattispecie concreta di reato da\nparte del giudice specializzato e interdisciplinare, sotto ogni\naspetto caratterizzante la delicata funzione minorile in rapporto\nalle caratteristiche di eta\u0027 dell\u0027imputato, perdendo quelle\nopportunita\u0027 di approfondimento del contesto di maturazione del reato\nche spesso emergono, non senza fatica, solo in corso di m.a.p. \n In rapporto ad entita\u0027 e modalita\u0027 attuative, il divieto opera\nindistintamente anche per condotte di minor gravita\u0027, che tali\nappaiono solo ex post e altresi\u0027 rispetto alle implicazioni\npsicologiche, come nel caso di specie, concernente brevi atti\nmasturbatori reciproci con toccamenti manuali, nell\u0027ambito di una\nrelazione affettiva che, nei periodi non turbolenti, li prevedeva\nconsensualmente; al momento del fatto la p.o. intendeva sottrarvisi\nperche\u0027 nel frangente esasperata dal violento litigio poco prima\navvenuto (in cui le aveva danneggiato dei beni personali),\ndeterminandosi a soggiacervi per lo stato di timore dovuto al solito\ncomportamento del partner, aduso ad esplodere in accessi di ira per\nmotivi legati al controllo della fidanzata, in caso di\n\"disubbidienza\" ai suoi dettami involgenti ogni aspetto della sua\nvita. Emergono tuttavia messaggi inequivoci, a distanza di una decina\ndi giorni dal reato, in cui la p.o. manifesta pieno ritrovato\nconsenso alla relazione sessuale con l\u0027imputato, col quale si trova\nin quel momento in fase idilliaca; e soprattutto, nel suo vissuto non\nfu certo questo l\u0027episodio piu\u0027 traumatizzante e che la determino\u0027 a\ndenunziarlo, tanto che addirittura non ne fece alcuna menzione nella\ndenunzia-querela, in cui descrisse invece in dettaglio le condotte\npersecutorie a sfondo mai sessuale, aggiungendolo solo nella\nintegrazione dell\u0027atto querelatorio il giorno successivo. \n La novella comporta la separazione dal contesto complessivo in\ncui il delitto sessuale puo\u0027, come nel caso di specie, inserirsi\nall\u0027interno di una relazione affettiva insana da ambo le parti e\nconnotata da enormi violenze fisiche e psicologiche, di cui esprime\nnulla piu\u0027 che una particolare manifestazione, anche del tutto\nisolata. Preclude al giudice di penetrare con la necessaria\nattenzione nel delicato terreno dell\u0027individuazione di eventuali\nfattori favorenti il delitto, insiti nel percorso di crescita del reo\ne in cui assumono un ruolo determinante i modelli familiari e il\nrispetto per la figura femminile, avvalendosi del supporto degli\noperatori dei Servizi i quali, nel corso di lunghe messe alla prova,\nriescono talora solo nei colloqui piu\u0027 avanzati a cogliere aspetti\nprima rimasti sfumati. Parimenti preclude di valutare le complesse\ndinamiche relazionali adolescenziali, che (massimamente nel caso di\nspecie), risultano estremamente disfunzionali, e tuttavia, secondo i\nrilievi sopra esposti, concernono un unico partner; impedisce di\nconsiderare in senso prognostico favorevole la condotta susseguente\nall\u0027imputazione, in ispecie manifestata con un comportamento\nresipiscente ed autenticamente collaborativo rispetto a ciascuno dei\nsinergici supporti socioeducativi, formativi e specialistici\nricevuti. \n Oltre a cio\u0027, nel caso di specie si profila uno specifico\nulteriore profilo di irragionevolezza della norma nell\u0027attuale\nformulazione tassativa ed inderogabile, nella misura in cui esclude\nl\u0027accesso alla m.a.p. per il reato in parola anche laddove esso sia\ncommesso ad altri con essa invece compatibili ed espressione di una\nstessa inclinazione criminosa, tipicamente- come nella fattispecie\noggetto di giudizio - rispetto alla condotta di atti persecutori; la\nquale, poiche\u0027 connotata dalle suesposte modalita\u0027 esecutive\nmultiformi e particolarmente vessatorie, appare in concreto, benche\u0027\npunita con sanzione edittale inferiore, non certo meno allarmante\ndella violenza sessuale (quale contestata); le risultanze obiettive\nconclamano che abbia anzi sortito effetti ben piu\u0027 devastanti per la\nvittima, tenuto conto della sua concreta estrinsecazione alla luce\ndella progressiva ingravescenza, della lunga durata (annuale rispetto\nai fatti ascritti; e addirittura ultra-triennale, computando anche\ngli episodi da infra-quattordicenne oggetto del primo procedimento) e\ndell\u0027annientamento perseguito e raggiunto di ogni liberta\u0027 della\nfidanzata, costretta a chiedere permesso per ogni propria azione (a\ntitolo esemplificativo, financo per la frequenza scolastica e lo\nstudio; sottoposta a totale isolamento sociale e a limitazioni\ninimmaginabili concernenti il tipo di · abbigliamento, l\u0027igiene\npersonale, il peso, la possibilita\u0027 di utilizzare un lessico adeguato\nalle proprie competenze; oltre a quelle piu\u0027 consuete di controllo\ncontinuo, piu\u0027 frequentemente ricorrenti nella casistica\ngiudiziaria). \n La compatibilita\u0027 normativa del delitto di atti persecutori,\nanche nelle sue forme piu\u0027 estreme, con la sospensione del processo,\ninvece espunta dall\u0027ordinamento per alcune forme di reati sessuali a\nvolte (ovviamente: riguardati in rapporto di proporzionalita\u0027) dotati\ndi minor offensivita\u0027 nel vissuto della stessa vittima, e chiaramente\navvinti dal vincolo della continuazione con il primo, pone un dubbio\ndi costituzionalita\u0027, oltre che rispetto al parametro di cui all\u0027art.\n3, comma 1, Cost. (c.f.r. infra), anche rispetto a quello in\ntrattazione; solo attraverso lo studio delle rispettive fattispecie\nconcrete e\u0027 dato cogliere le reciproche entita\u0027 e contorni, malgrado\ni primi costituiscano pur sempre i reati satellite nel computo\ndell\u0027aumento a titolo di continuazione. \n Ed ancora, la sottrazione alla sfera di operativita\u0027 della m.a.p.\ndel delitto sessuale che ne occupa impedisce di tener conto della sua\nconnessione non solo riferita al piano giuridico ai sensi del\ncombinato disposto degli artt. 12, lettera b), codice di procedura\npenale e 81 comma 2 c.p., ma anche alla connessione di tipo\npsicologico - aspetto pur fondamentale nella materia minorile, con\nparticolare riferimento all\u0027art. 27 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 448/1988, il cui requisito della occasionalita\u0027 del\nfatto viene interpretato in senso non meramente cronologico ma\nappunto anche psicologico - malgrado esso possa scaturire, e nella\nspecie sia scaturito, da una identica spinta deviante, non\nfocalizzata sulla soggiogazione sessuale, ma volta ad una assoluta\nsopraffazione generale e sistematica della p.o., alimentata da un\ndisturbo di personalita\u0027 a sua volta esitato a modelli educativi\nispirati alla iper-protezione e alla giustificazione. \n Benche\u0027 il delitto di violenza sessuale aggravato a danno di\nminore e/o commesso in costanza o dopo la cessazione di una relazione\ncostituisca delitto esecrabile e di notevole allarme sociale, spesso\naccade - come nella fattispecie concreta oggetto di causa - che, pur\nconfigurando reato autonomo concorrente con quello abituale di atti\npersecutori e piu\u0027 gravemente sanzionato, si inserisca nella serie di\ncondotte integrative di quest\u0027ultimo con connotazioni mutevoli, che\nsolo l\u0027apprezzamento delle specificita\u0027 del caso concreto, demandate\nalla prudente valutazione del giudice dotato di competenze\nspecializzate, permettono di individuare in profondita\u0027, tenuto conto\ndelle modalita\u0027 e delle implicazioni emotive derivate alla p.o. \n Ne discende che la considerazione del solo titolo di reato\n(609-ter c.p.) con valenza sempre prevalente sulla funzione\nrieducativa e di recupero di minori che lo commettono, svincolandolo\nda ogni altro criterio, quale la gravita\u0027 in concreto, pone uno\nsbarramento normativa al percorso di m.a.p che appare affetto da\nvizio di incostituzionalita\u0027; soprattutto considerato nello specifico\nche la m.a.p. rimane ammissibile per il delitto di stalking (ed altri\nminori, nella specie di danneggiamento), legato alla violenza\nsessuale dal vincolo della continuazione e sorretto psicologicamente\ndalla medesima volonta\u0027 di dominio e reificazione del partner, tanto\nche la condotta di cui all\u0027art. 609-ter codice penale costituisce nel\ncaso concreto, fatto salvo il concorso dei delitti e i ben diversi\nlimiti edittali, una tra le inesauribili modalita\u0027 sopraffattive\ntipiche di quella persecutoria. \n L\u0027introduzione dell\u0027u.c. nella norma di cui all\u0027art. 28 cit.\nsottende una presunzione assoluta di inefficacia di percorsi\nrieducativi basata esclusivamente sulla tipologia delittuosa, a\nprescindere da ulteriori connotazioni attinenti al merito, atte a\nlumeggiare il reale disvalore dell\u0027agito, ed altresi\u0027 dalla\nvalutazione della personalita\u0027 dell\u0027autore, in contrasto con la\ncomplessiva disciplina codicistica del p.p.m, e segnatamente col\nprincipio di individualizzazione desumibile dall\u0027art. 9 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 448/1988, che, secondo il costante\norientamento della Corte costituzionale, ne permea l\u0027intero impianto\nnormativa, in ogni sua fase, anche in executivis (fase rispetto alla\nquale, con sentenza n. 90/2017 di accoglimento per violazione appunto\ndel parametro in disamina, ne ha fatto applicazione per escludere la\nlegittimita\u0027 di \"un rigido automatismo fondato su presunzione di\npericolosita\u0027 legata al titolo del reato commesso\", proprio perche\u0027\nescludente la \"valutazione del caso concreto e delle specifiche\nesigenze del minore\"). Il suddetto principio trova fondamento ·nel\ndettato di cui all\u0027art. 31 Cost. di cui costituisce attuazione nella\nmateria penale, attribuendo al Potere Legislativo, in ottica di\nprotezione di minori resisi autori di reati, strumenti trattamentali\ne sanzionatori atti a favorirne la rieducazione e il reinserimento\nnel consesso sociale, muovendo dall\u0027imprescindibile considerazione\ndelle rilevanti potenzialita\u0027 di cambiamento insite nella plasticita\u0027\ndell\u0027eta\u0027 evolutiva, anche attuando misure che comportino\nl\u0027attenuazione della cd. offensivita\u0027 del processo, nonche\u0027 la rapida\nfuoriuscita dal circuito canale, secondo l\u0027orientamento consolidato\ndella C.C (in ispecie, sentenze nn. 222/1983; 206/1987; 125/2002). \n Sorge dubbio, sufficiente al fine del sindacato di legittimita\u0027\ncostituzionale della norma in parola, circa la conformita\u0027 al grado\ndi avanzata protezione assicurata dall\u0027art. 31 della Carta\nCostituzionale (e da fonti sovranazionali ed internazionali) della\ncompressione della finalita\u0027 rieducativa, in presenza - nel giudizio\na quo - di aspetti attinenti al merito e alla personalita\u0027 che\nlascerebbero ben presumere la positiva evoluzione di personalita\u0027,\nsulla base della mera tipizzazione di una serie di condotte ritenute\nantologicamente incompatibili con una siffatta evoluzione, pur ove il\nbeneficio fosse applicato nel massimo limite temporale (un triennio),\ne con intero svolgimento in comunita\u0027 idonea, munita di personale\ninterno avente anche competenze psichiatriche e psicologiche ed in\naffiancamento costante agli operatori esterni. L\u0027attuale testo della\nnorma denunciata· non consente alcun tipo di valutazione collegata al\nfatto concreto e alla situazione personale, familiare e\nsocio-ambientale del minore, che potrebbero consentire l\u0027accesso alla\nm.a.p., sia pure particolarmente monitorata e in contesto altamente\ncontenitivo, per lungo tempo e su costante verifica da parte dei\ngiudice nell\u0027ambito di udienze in sede collegiale a cadenza molto\nravvicinata, con eventuale revoca in caso di interruzione del\npercorso o di ripetute e gravi trasgressioni rivelatrici di intento\nstrumentale originario dissimulato, ovvero della sopravvenuta\nindisponibilita\u0027 o incapacita\u0027 al cambiamento. Il complesso di tali\nmodalita\u0027 insite nella m.a.p., assicurerebbe per un verso un intenso\nmonitoraggio sugli sviluppi della risposta del minore, e per altro\nverso l\u0027immediata segnalazione di eventuali allontanamenti arbitrari\ndalla comunita\u0027 alla p.o. anche in forme celeri (a mezzo delle FF.OO\ne/o del difensore). \n Infine, stante l\u0027estraneita\u0027 della costituzione di parte civile\nal p.p.m, la novella censurata esclude anche la mediazioni penale con\nla vittima, che in casi - come quello di specie - di coinvolgimento\nin condotte di reato ben piu\u0027 ampie (per durata, modalita\u0027 ed\neffetti), proprio a seguito di un congruo percorso di\nrisocializzazione dell\u0027offensore focalizzato sulla mancata gestione\ndella rabbia, su rafforzamento dell\u0027autostima, sulle turbe\ndell\u0027affettivita\u0027 e del corretto esercizio della sessualita\u0027 -\nobiettivi richiedenti interventi lunghi, mirati e con stretto\ncontatto con le figure professionali di riferimento - potrebbe\ncondurre a risultati significativi, allontanando il minore anche\ndall\u0027ambiente che ne ha favorito lo sviluppo; obiettivi che molto\ndifficilmente si potrebbero attuare in forme cosi\u0027 strutturate in\ncarcere e produrrebbero minori effetti positivi in fascia di eta\u0027\npiu\u0027 adulta e dopo una condanna. La eventuale riconciliazione con la\nvittima (obiettivo perseguito anche da norme comunitarie, con\nconseguente possibile questione di costituzionalita\u0027 anche rispetto a\nnorme interposte ai sensi dell\u0027art. 117 Cost, aspetto gia\u0027\nfocalizzato nella ordinanza di rimessione del T.p.m. di Roma del 17\naprile 2025) non viene qui in considerazione se non sotto l\u0027aspetto\nriparativo indiretto, posto che semmai entrambi vanno aiutati ad\nelaborare la reciproca perdita. \n 2.2. Con riferimento al parametro costituzionale di cui all\u0027art.\n3 cit., la violazione del principio di ragionevolezza si pone per la\ningiustificata disparita\u0027, sancita dallo sbarramento all\u0027accesso\nall\u0027istituto per il delitto de quo, rispetto a tipologie delittuose\nancor piu\u0027 gravi, tra cui alcune (senza pretesa di completezza: reati\ndi criminalita\u0027 organizzata, strage e sequestro di persona a scopo di\nestorsione, quest\u0027ultimo in aumento nel Distretto) che sono\nsanzionate con pene edittali molto piu\u0027 elevate e che inoltre, a\ndifferenza della violenza sessuale aggravata o bi-aggravata, anche\nnelle singole modalita\u0027 esecutive esprimono costantemente\npersonalita\u0027 gia\u0027 adultizzate e strutturate in senso altamente\ndeviante, rispetto alle quali la soccombenza della finalita\u0027 di\nrecupero sociale si porrebbe in termini di maggior ragionevolezza; e\ntuttavia esulanti dal divieto. \n L\u0027esclusione della figura delicti in esame dal novero dei reati\nrientranti nella previsione normativa contenuta nell\u0027art. 28, comma\n1, decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 impedisce\ninoltre la valutazione della attualita\u0027 dell\u0027allarme sociale sancendo\nil divieto in modo avulso dalla distanza cronologica dal reato,\nspesso considerevole nei processi che, a differenza di quello de quo,\napprodano in giudizio preliminare o dibattimentale, concernenti fatti\nepisodici talora risalenti nel tempo (soprattutto in caso di\nrivelazioni della p.o. ormai cresciuta, se non adulta; precipuamente\nper episodi di abuso maturati in ambito familiare), tali da\nconsentirne la definizione con sentenze di perdono giudiziale,\naspetto che pone ulteriori problemi di ragionevolezza e di coerenza\ndel sistema anche rispetto al principio di ragionevolezza e di\ncoerenza del sistema in violazione dell\u0027art. 3 Cost. Residuando in\nvero un certo margine di applicabilita\u0027 del perdono giudiziale - pur\nin casi selezionati, e come effetto del computo delle circostanze\nattenuanti generiche e della diminuente della minore eta\u0027 in misura\nprevalente sulle aggravanti e con l\u0027ulteriore riduzione ex art. 442\nc.p.p. - alle fattispecie di reato di cui all\u0027art. 609-ter codice\npenale (tipicamente in danno di familiari in ambito domestico), si\nverifica alla stregua della vigente normativa un paradosso:\nl\u0027imputato puo\u0027 giovarsi di sentenza ex art. 169 c.p. senza dover\nsostenere alcuno sforzo per dimostrare il cambiamento (ad es.\nallorche\u0027 a distanza di molti anni dal reato abbia dato prova di un\nproficuo inserimento scolastico o lavorativo e non abbia riportato\ncondanne ne\u0027 altre pendenze); laddove non potrebbe, a parita\u0027\nassoluta di condizioni (cioe\u0027 lo stesso imputato, per quello stesso\nfatto) accedere alla m.a.p., che in tal caso dimostrerebbe peraltro\nuna evoluzione positiva particolarissima, sia collegata alla (piu\u0027\nmeritoria) scelta (che comporta una importante attivazione\nprogettuale), sia alla luce del suo compimento con buon esito, a\ntutto beneficio della stessa collettivita\u0027. \n Si richiamano qui le precedenti osservazioni attinenti al\nrapporto tra il delitto esulante dalla sfera di applicabilita\u0027 della\nm.a.p. con quello connesso di stalking con identita\u0027 di p.o. \n 2.3. Da ultimo, la doglianza di costituzionalita\u0027 per presunta\nviolazione dell\u0027ulteriore parametro costituzionale di cui all\u0027art. 24\nCost. e\u0027 manifestamente infondata, non derivando dalla scelta\nlegislativa censurata alcuna violazione del diritto di difesa, che si\nesercita nella sua pienezza in sede processuale. \n 3. In conclusione, quanto al petitum: dichiararsi la\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art. 28, comma\n5-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, nella\nparte in cui vieta l\u0027applicabilita\u0027 ai delitti di cui all\u0027art.\n609-bis, limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all\u0027art. 609-ter\nc.p., della sospensione del processo ex art. 28 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 448/1988, nei termini dianzi indicati,\nper contrasto con gli art. 3, comma 1 e 31 comma 2 della\nCostituzione; subordinatamente, emettersi sentenze di natura\nsostitutiva o manipolativa, volte ad introdurre eccezioni al detto\ndivieto generale, in rapporto a specie, modalita\u0027 o circostanze\ndell\u0027azione e alla osservazione successiva di personalita\u0027 avente\nvalenza favorevole; e, comunque, se detto delitto sia legato dal\nvincolo della continuazione con altri reati contro la persona\ncontestati nello stesso processo in danno di una medesima p.o. per i\nquali sia consentito il beneficio, in particolare con quello di cui\nall\u0027art. 612-bis c.p., per contrasto con gli articoli 3 comma 1 e 31\ncomma 2 della Costituzione. \n\n(1) Pendente innanzi ad altro giudice attualmente con rito diverso,\n ma per cui il difensore (comune ad entrambi i processi) ha gia\u0027\n richiesto la riunione, consentita dall\u0027evidente continuazione,\n qualora venisse proposto il giudizio abbreviato. \n\n(2) E in due ore in automobile, anche ipotizzando nefaste perduranti\n complicita\u0027 della madre dell\u0027imputato (la quale in passato ne ha\n agevolato gli incontri con la ragazza, pur dissentendo dalla loro\n relazione, descritta dai nuclei familiari dei due protagonisti\n come causativa dei problemi del proprio figlio/a, ma che di fatto\n non hanno entrambi saputo arginare) comunque evitabili vietando\n uscite in autonomia. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 2 c.p.p., 23 legge n. 11 marzo 1953, n. 87, \n Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale, nei termini\ndianzi indicati, della norma di cui all\u0027art. 28 comma 5-bis decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 448/1988, per contrasto con gli\narticoli 3 comma 1 e 31 comma secondo della Costituzione, nella parte\nin cui prevede che le disposizione del comma 1 non si applicano ai\ndelitti di cui all\u0027art. 609-bis codice penale, limitatamente alle\nipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 609-ter c.p.; comunque ove non\nconsente deroghe per le ipotesi sopra indicate; \n Sospende il giudizio in corso e dispone l\u0027immediata trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale; \n Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri; e\ncomunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; \n Segnala che ai sensi dell\u0027art. 52, lettera B, decreto legislativo\nn. 196/2003 e successive modificazioni, in caso di diffusione della\npresente ordinanza dovranno essere omessi le generalita\u0027 ed ogni dato\nidentificativo dei minorenni. \n Torino, 5 giugno 2025 \n \n Il Presidente: Devietti Goggia","elencoNorme":[{"id":"63222","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/09/1988","data_nir":"1988-09-22","numero_legge":"448","descrizionenesso":"aggiunto dall\u0027","legge_articolo":"28","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1988-09-22;448~art28"},{"id":"63408","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"15/09/2023","data_nir":"2023-09-15","numero_legge":"123","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"c-bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-09-15;123~art6"},{"id":"63409","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"13/11/2023","data_nir":"2023-11-13","numero_legge":"159","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-13;159"}],"elencoParametri":[{"id":"79601","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79602","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"31","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |