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(violenza sessuale), nelle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 609-ter cod. pen. – Subordinatamente, denunciata preclusione di deroghe per le ipotesi sopra indicate (in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione e all’osservazione successiva di personalità avente valenza favorevole e, comunque, se detto delitto sia legato dal vincolo della continuazione con altri reati contro la persona contestati nello stesso processo in danno di una medesima parte offesa per i quali sia consentito il beneficio, in particolare con quello di cui all’art. 612-bis cod. pen.) – Contrasto con la finalità di recupero del minore – Violazione del principio di ragionevolezza sotto plurimi profili – Parità di trattamento per condotte di minore gravità – Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tipologie delittuose anche più gravi – Esclusione dell’accesso al beneficio anche in caso di connessione con altri reati per i quali la messa alla prova è compatibile – Presunzione assoluta di inefficacia di percorsi rieducativi basata esclusivamente sulla tipologia delittuosa a prescindere da ulteriori connotazioni attinenti al merito.\u003c/p\u003e","prima_parte":"N. A.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 5 giugno 2025 del Tribunale per i minorenni  di  Torino\nnel procedimento penale a carico di N. A.. \n \nProcesso penale - Processo minorile  -  Sospensione  del  processo  e\n  messa alla prova - Modifiche normative ad opera  del  decreto-legge\n  n.  123  del  2023,  come  convertito   -   Denunciata   esclusione\n  dell\u0027applicabilita\u0027 delle disposizioni del comma 1 dell\u0027art. 28 del\n  d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di  sospensione  del  processo  con\n  messa alla prova, ai delitti previsti dall\u0027art. 609-bis  cod.  pen.\n  (violenza sessuale), nelle ipotesi  aggravate  ai  sensi  dell\u0027art.\n  609-ter cod. pen. e, comunque, preclusione di deroghe. \n- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,  n.  448\n  (Approvazione delle disposizioni sul processo penale  a  carico  di\n  imputati minorenni), art. 28, comma 5-bis. \n\n\r\n(GU n. 35 del 27-08-2025)\n\r\n \n                 TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO \n            Ufficio del giudice per l\u0027udienza preliminare \n \n    Il GUP composto da: \n        dott.ssa Maria Grazia Devietti Goggia - Presidente; \n        dott.ssa Barbara De Masi - giudice onorario; \n        dott. Alessandro Vito Granaro - giudice onorario; \n    Riunito in Camera di consiglio all\u0027udienza 5 giugno 2025; assunte\nle conclusioni delle parti nel processo a carico di .... imputato dei\nreati: \n        A) art. 612-bis, commi 1, 2, 3 c.p.,  perche\u0027,  con  condotte\nreiterate, minacciava e molestava ..... alla quale era legato da  una\nrelazione affettiva, segnatamente: \n          vietava alla  ....  di  avere  frequentazioni  con  persone\ndiverse da\u0027 lui, che fossero soggetti di sesso maschile o femminile; \n          vietava alla .... di usare i social network e  le  chat  di\ncomunicazione, se non sotto il suo  stretto  controllo,  arrivando  a\nspaccare o danneggiare piu\u0027 di un  telefono  in  uso  alla  medesima,\nquando  sorpresa  ad  utilizzare  qualsiasi   piattaforma   internet,\narrogandosi il diritto di impossessarsi del  telefono  o  altri  beni\ndella persona offesa per danneggiarli; \n          tempestava la .... di  chiamate  vocali,  costringendola  a\nparlare con lui al telefono piu\u0027 volte al giorno; \n          fino  al  ....,  avendo  accesso  al  registro  elettronico\nscolastico della ....  ne  controllava  il  rendimento,  picchiandola\nquando riportava valutazioni positive, oltre a vietarle  l\u0027uso  della\npunteggiatura e di vocaboli  non  di  uso  comune  quando  comunicava\noralmente o per iscritto con lui; \n          impediva alla .... di abbigliarsi secondo i  propri  gusti,\ncostringendola ad indossare solamente jeans non  attillati  e  felpa,\npicchiandola quando lei si vestiva  con  abiti  diversi,  inoltre  le\nvietava di truccarsi, di pettinarsi  secondo  i  propri  gusti  o  di\ntingersi i capelli, di utilizzare deodoranti e profumi; \n          costringeva la .... a  mangiare  piu\u0027  del  necessario  per\nimpedirle di perdere peso,  per  poi  denigrarla  con  epiteti  quali\n\"obesa\", \"cicciona di merda\", e obbligandola a trasmettergli la  foto\ndella bilancia durante la pesatura; \n          in piu\u0027 occasioni aggrediva verbalmente la .... con insulti\ned epiteti quali \"troia\", \"puttana\", \"vacca\", \"infame bastarda\",  sia\ndi persona, sia utilizzando strumenti telematici; \n          in piu\u0027 occasioni aggrediva fisicamente la  ....  anche  in\npubblico, tirandola per i capelli e colpendola con  dei  calci,  come\naccaduto in un episodio tra  ....,  quando,  trovandosi  a  ....  nei\npressi ...., accostava il proprio viso  a  quello  della  ....  e  le\ntirava i capelli, ordinandole di accompagnarlo alla stazione, o  come\naccaduto il ...., quando, trovandosi alla fermata ...., alla presenza\ndi .... amica della p.o.. prendeva quest\u0027ultima per i  capelli  e  le\ntirava un calcio sugli stinchi; \n          nel  ....,  dopo  aver  incontrata  la  ....   in   strada,\npretendeva che salisse sul motorino con  lui,  quindi,  ottenendo  un\nrifiuto, la spingeva facendola cadere in terra e scagliandole  contro\nil  casco,  desistendo  da  ulteriori  atti  di  violenza  solo   per\nl\u0027intervento fortuito della madre della ragazza; \n          minacciava la ....  di  farle  del  male  o  di  ucciderla,\ndicendole, in un\u0027occasione, che avrebbe meritato di fare la  fine  di\nGiulia Cecchettin e scrivendole a mezzo WhatsApp un\u0027ingente quantita\u0027\ndi messaggi anche insultanti,  dal  contenuto  progressivamente  piu\u0027\nallarmante, del seguente tenore: \n          il ...., adirandosi per il  sospetto  che  la  ....  avesse\ncorrisposto via messaggio con una sua amica, cancellando poi la  chat\nper tenerlo all\u0027oscuro della conversazione, le scriveva: \"per me  sei\nmorta [ ... ] ti scasso la faccia [ ... ] e appena ti vedo ti  spacco\nla faccia [ ... ] gli hai scritto brutta troia [ ... ] muori [ ...  ]\ncancelli la chat obesa puttana\"; \"ti ammazzo io ok  [  ... ]  io  sta\nvolta ti scanno [ ... ] prendi per il culo un altro  [  ... ]  brutta\nbastarda [ ... ] continui a scrivere a quella io ti taglio la  faccia\n[ ... ] non DEVI ENTRARE SUL CAZZO DI WHATSAPP\"; ancora  il  ....  le\nscriveva \"minchia allora domani ci vediamo e ti ammazzo\"; \n          il ...., riferendosi al fatto che la .... aveva  spento  il\ntelefono per riposare la  sera  prima,  le  scriveva:  \"io  vengo  ad\nammazzarti oggi [ ... ] tu dormi quando lo dico io ok [ ... ]  senno\u0027\nti ammazzo [ ...  ]  \",  successivamente,  nella  medesima  data,  le\nscriveva: \"dimmi dove sei schifosa obesa bastarda [ .. ]  ti  ammazzo\noggi [ ... ] ti vengo a cercare ovunque [ ... ] e ti scanno\"; \n          il  ....,  riferendosi  alla  decisione   della   ....   di\ninterrompere la loro relazione, le scriveva: \"devi morire [  ... ]  a\nme questo interessa bastarda [ ... ] CHE CREPI LO HAI CAPITO [  ... ]\nche devi morire obesa puttana [ ... ] o hai capito  che  devi  morire\nstanotte puttana [ ... ] io mi faccio 30 anni ma ti ammazzo  [  ... ]\nti conviene che lo fai tu [ ... ] voglio che muori\";  continuando  il\n.... poco dopo la mezzanotte, con i seguenti messaggi: lo hai  capito\nbrutta bestia di merda [ ... ] io me ne vado a dormire io  spero  che\ndomani mattina sei morta [ ... ]  senno\u0027  tocca  a  me  poi  fare  il\ntutto\",  cagionando  con  tali  condotte  alla  persona   offesa   un\nperdurante e grave stato di ansia e  di  paura,  nonche\u0027  ingenerando\nnella medesima un fondato timore per l\u0027incolumita\u0027  propria  e  delle\npersone a lei affettivamente legate,  ed  altresi\u0027  costringendola  a\nmodificare le proprie abitudini di vita, segnatamente: impedendo alla\n.... di avere una vita adeguata alla propria eta\u0027, con riguardo  alla\nfrequentazione  di  altre   persone,   al   desiderio   di   compiere\nfruttuosamente il proprio percorso  scolastico,  di  avere  relazioni\nfamiliari serene, costringendola a vivere in una condizione di penosa\ndipendenza  psicologica,  sessuale  e  relazionale  da   se   stesso,\nnonostante i contatti  gia\u0027  avuti  dall\u0027(imputato)  con  l\u0027Autorita\u0027\ngiudiziaria e le Forze di  Polizia  per  la  pendenza  di  precedente\nprocedimento penale per fatti  analoghi,  ascrivibili  a  un  periodo\nprecedente, intercorsi tra il medesimo indagato e la medesima persona\noffesa. \n    Fatto aggravato per essere stato commesso  in  danno  di  persona\nminore di eta\u0027, con la quale era legato da una  relazione  affettiva,\nin talune occasioni attraverso strumenti telematici. \n    In .... dal mese di .... (data dell\u0027arresto). \n    B) artt. 609-bis  e  609-ter  nn.  5  e  5-quater  c.p.,  perche\u0027\ncostringeva con minaccia (la stessa p.o.) .... a  compiere  e  subire\natti sessuali, segnatamente: trovandosi nei pressi dei bagni pubblici\ndel parco di .... dopo essersi arrabbiato perche\u0027 la .... era  uscita\ndi casa, contravvenendo alle sue disposizioni, poneva  in  essere  le\ncondotte  delittuose  meglio  descritte  nel  capo  C),   quindi   la\nminacciava di ucciderla,  esigendo  delle  scuse  da  parte  sua,  la\nprendeva per i capelli,  cosi\u0027  provocandone  il  pianto,  quindi  le\ndiceva di seguirlo nel bagno pubblico per compiere un atto  sessuale,\nma, ottenendo il rifiuto della vittima,  si  rivolgeva  nuovamente  a\nquesta con atteggiamento rabbioso, cosi\u0027 costringendola ad andare con\nlui all\u0027interno del bagno per masturbarsi reciprocamente. \n    Fatto aggravato per essere stato commesso ai danni di persona che\nnon ha compiuto i diciotto anni, con cui .... era legato da relazione\naffettiva. \n    In .... nella prima settimana di .... \n    C) articoli 61 n. 1, 635 comma 1  c.p.,  perche\u0027,  trovandosi  in\nstrada, prima di commettere il delitto meglio descritto al  capo  B),\ndopo  aver  sottratto  (alla  p.o.)   il   telefono   cellulare   per\ncontrollarle le chat, le intimava di consegnargli l\u0027orologio da polso\nmarca Citizen dalla stessa indossato, minacciando di picchiarla se si\nfosse rifiutata, quindi, avuto l\u0027orologio, ne strappava il  cinturino\ne lo  gettava  in  terra,  cosi\u0027  rendendolo  in  tutto  o  in  parte\ninservibile; subito dopo, accorgendosi che la ... custodiva  quindici\neuro in banconote nella custodia del telefono,  dapprima  gettava  il\ndenaro in terra, poi, quando la  vittima  cercava  di  rientrarne  in\npossesso, afferrava le banconote e le strappava. \n    Fatto aggravato per essere stato commesso per  motivi  abietti  o\nfutili. \n    In .... nella prima settimana di .... \n    D) articoli 61 n. 1, 635 comma  1  c.p.,  perche\u0027,  dopo  essersi\nincontrati  in  strada,  sottraeva  il   telefono   alla   ....   per\ncontrollarne le chat,  quindi,  sbatteva  l  \u0027apparecchio  contro  la\npanchina su cui erano seduti, deteriorandone la scocca posteriore. \n    Fatto aggravato per essere stato commesso per  motivi  abietti  o\nfutili. \n    In .... il ....del 2024 \n    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla   Corte\ncostituzionale di questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    A  conclusione  delle  indagini  preliminari  il  P.M.   chiedeva\nemettersi giudizio immediato nei confronti dell\u0027imputato dei  delitti\nin epigrafe, a seguito del  quale  veniva  chiesto  dalla  Difesa  il\ngiudizio abbreviato, disposto all\u0027udienza 6 marzo 2025. \n    In detta udienza il difensore sollevava questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 28, comma 5-bis del decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 448/1988, come modificato dall\u0027art. 6,  comma  1,\nlettera C-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito\ncon modificazioni nella legge 13 novembre 2023, n. 159,  nella  parte\nin cui non consente all\u0027imputato di accedere all\u0027istituto della messa\nalla prova in relazione a determinate  tipologie  di  reato,  tra  le\nquali quella,  contestata  all\u0027imputato  ...  (al  capo  B),  di  cui\nall\u0027art. 609-bis c.p. commessa in danno di persona minorenne e legata\nall\u0027imputato  da  relazione  affettiva,  dunque  aggravata  ai  sensi\ndell\u0027art. 609-ter, comma 1, nn.  5  e  5-quater  c.p.;  la  doglianza\nconcerne la ritenuta violazione degli articoli 3, comma 1, 31 comma 2\ne 24, comma 2, della Costituzione. \n    1) Rilevanza della questione nel giudizio a quo. \n    Ritenuto, quanto al presupposto della rilevanza  della  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2,  legge\nn.   87/1953,   che   il   giudizio   non   possa   essere   definito\nindipendentemente dalla decisione sulla stessa, posto  che  la  norma\ncensurata preclude al giudice minorile, con  riferimento  al  delitto\ndivenuto  ostativo,  di  entrare   nel   merito   della   valutazione\nconcernente la eventuale sospensione  del  processo  con  messa  alla\nprova ai sensi dell\u0027art. 28 decreto del Presidente  della  Repubblica\nn. 448/1988 e la stessa fattibilita\u0027 di una previa  verifica  in  tal\nsenso. In assenza  della  modifica  legislativa,  l\u0027imputato  avrebbe\npotuto certamente beneficiare  dell\u0027istituto  della  m.a.p  anche  in\nrelazione   al   delitto   di   violenza   sessuale   pluriaggravata,\nconcorrendone i presupposti richiesti dalla norma di cui all\u0027art. 28,\ncomma 1, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  448/1988,  ed\ninoltre essendone evidente la connessione a titolo  di  continuazione\ncon gli altri reati per cui la m.a.p. e\u0027  consentita,  ossia  con  il\ndelitto (sub A) di atti persecutori in  danno  della  stessa  vittima\nminorenne da molto tempo in atto, ed altresi\u0027 con i reati (di cui  ai\ncapi C e D) commessi, questi, proprio poco prima  della  violenza,  a\nscopo ritorsivo  ed  intimidatorio,  secondo  le  costanti  modalita\u0027\nreattive utilizzate dall\u0027imputato in caso  di  (raro)  rifiuto  della\np.o. a sottostare alle  \"regole\"  comportamentali  e  ai  comandi  da\nquesti imposti, sulla base di un convincimento di superiorita\u0027  sulla\nfidanzata (di un anno piu\u0027 giovane). \n    L\u0027accertamento della responsabilita\u0027 in ordine al delitto oggetto\ndella novella legislativa e\u0027 certo sulla base del complessivo  quadro\nprobatorio,  e  cio\u0027  stanti:  le  dichiarazioni   della   p.o.;   la\nsostanziale ammissione dell\u0027imputato - salvo la negazione in punto di\nconsapevolezza del suo dissenso, totalmente irrilevante alla  stregua\nd  eli\u0027   ormai   consolidato   orientamento   giurisprudenziale   di\nlegittimita\u0027; il tipo di personalita\u0027 del minore, esprimentesi in una\nserie  impressionante  di  condotte  persecutorie,  concretanti  ogni\nspecie di quelle costituenti la casistica del delitto di cui all\u0027art.\n612-bis c.p.., nella quale si inseriscono gli atti di  danneggiamento\ndi beni della fidanzata (capi C e D) cagionanti  ennesima  vessazione\nalla  stessa,  esplosa  in  pianto,   e   pressoche\u0027   immediatamente\nprecedenti la consumazione del rapporto reciprocamente masturbatorio. \n    Non emergono allo stato elementi univoci per ritenere esclusa  la\ncapacita\u0027 di intendere e di volere e/o la maturita\u0027 ex art. 98 codice\npenale del minore, essendo pervenuta dopo la seconda udienza (6 marzo\n2025) la relazione gia\u0027 richiesta dei Servizi specialistici, che pone\ndiagnosi in  termini  di  \"disturbo  emergente  di  personalita\u0027  con\ncaratteristiche  antisociali  e  narcisistiche  (PDM-2),  in  cui  le\nfragilita\u0027   narcisistiche   possono   aiutare   a   comprendere    i\ncomportamenti aggressivi nelle relazioni  affettive\",  patologia  che\nsulla  base  di  altra  relazione   psicologica   sembra   in   parte\nriconducibile  a  dinamiche  familiari  e  sistemi  di   attaccamento\nentrambi disfunzionali. Cio\u0027 stante, essendo  ipotizzabile  il  nesso\neziologico tra il disturbo e il reato, si e\u0027 reso necessario disporre\nperizia psichiatrica onde approfondire l\u0027aspetto della  imputabilita\u0027\ne della pericolosita\u0027 sociale ovvero, a fini sanzionatori, del  vizio\nparziale  di  mente  ex  art.  89  c.p.;  ma  allo  stato   apparendo\nimprobabile la sussistenza di cause di non punibilita\u0027 per  la  quale\nil nesso eziologico e\u0027 solo uno dei  presupposti  per  giurisprudenza\ncostante- sulla base di tutte le risultanze processuali, dello stesso\nlucido comportamento del  minore  in  udienza,  e  soprattutto  delle\nproficue sedute con gli operatori (psichiatri;  vari  psicologi)  che\nevidenziano    caratteristiche    personologiche    di    sostanziale\nconsapevolezza del disvalore delle proprie azioni. La  sottoposizione\ndell\u0027imputato a misura cautelare (del collocamento in comunita\u0027)  per\nil  delitto  di  violenza  sessuale  obbliga  alla  pregiudiziale  di\ncostituzionalita\u0027 anche in pendenza delle operazioni peritali. \n    Cio\u0027 premesso, le risultanze  processuali  contengono  molteplici\nelementi atti ad escludere che la personalita\u0027 dell\u0027imputato sia gia\u0027\nstrutturata in senso deviante,  rendendo  anzi  nel  caso  di  specie\nquanto mai opportuna la ammissione alla  m.a.p.,  onde  differire  la\nvalutazione sulla  evoluzione  della  personalita\u0027  all\u0027esito  di  un\npercorso rieducativo  -peraltro  da  tempo  iniziato-  e  riparativo,\nfruendo degli specifici strumenti che solo  l\u0027istituto  in  questione\nconsente di attivare efficacemente. La messa alla prova consentirebbe\nla valorizzazione delle risorse presenti  nel  minore  (che  presenta\nscarsa autostima, tratti depressivi, e funzioni cognitive  ai  limiti\ndella  norma)  e  soprattutto  la  preservazione   dal   rischio   di\ningravescenza del disturbo di personalita\u0027 ancora al  suo  esordio  e\nquindi particolarmente responsivo a trattamenti psicoterapeutici  e/o\nfarmacologici (questi ultimi gia\u0027 cin netta  riduzione  delle  dosi),\ntanto piu\u0027 che si tratta tuttora di minore in piena  eta\u0027  evolutiva;\ned inoltre consentirebbe di affrontare in modo costante  ed  incisivo\nle cause familiari ed ambientali delle problematiche  personologiche,\nche gia\u0027 dallo stato attuale dell\u0027istruttoria sembrano in gran  parte\nascrivibili a mancanza di solidi modelli educativi e contenitivi,  in\nispecie da parte della  figura  materna  rispetto  alla  quale  viene\ndescritto un rapporto simbiotico. \n    I suddetti  elementi  prognostici  favorevoli  consistono:  nella\ngiovanissima eta\u0027 all\u0027epoca dei fatti, compresa tra i quindici anni e\nmezzo e i sedici e mezzo; nell\u0027incensuratezza, essendo sottoposto  ad\nunico altro processo (1) sempre per  atti  persecutori  anteriori  in\ndanno della stessa vittima; nel tipo di relazione affettiva altamente\n\"tossica\" protrattasi tra  i  due  minori  per  oltre  tre  anni,  in\nun\u0027alternanza  di  interruzioni  e  riprese  nonostante   la   totale\nintollerabilita\u0027  del  modello  comportamentale  e  di  vita  imposto\ndall\u0027imputato, con manifestazioni di attaccamento morboso  reciproche\nperdurate anche dopo la prima denunzia, la prima  delle  quali  venne\nsporta dalla madre, con scelta a lungo osteggiata  dalla  figlia;  la\nfrequenza della scuola all\u0027epoca del fatto, pur non senza difficolta\u0027\ned assenze, nel frattempo aderendo con impegno all\u0027offerta  formativa\nnella  struttura;  la  totale  estraneita\u0027  all\u0027uso  di  sostanze  di\nqualsiasi tipo, indice  prognostico  favorevole  in  prospettiva  del\ntrattamento  del  disturbo  personologico;  la   piena   e   costante\ndisponibilita\u0027 a sottoporsi a un progetto educativo e terapeutico  da\nsvolgersi in comunita\u0027, ove il minore venne inserito pochi mesi  dopo\nla attenuazione della misura cautelare  della  custodia  in  carcere,\nindividuata in struttura socio-riabilitati va a valenza sanitaria con\nintenso supporto di Servizi anche specialistici (interni - incluso il\nsupporto psichiatrico- ed esterni -  con  altre  figure  di  sostegno\npsicologico  alla  struttura  ed  agenti  in   sinergia);   il   buon\ncomportamento tenuto sia all\u0027I.P.M. durante i pochi mesi di  custodia\ncautelare, sia presso la detta comunita\u0027,  svolgendo  in  entrambi  i\ncasi le attivita\u0027 ivi previste e mostrandosi collaborativo  e  scevro\nda infrazioni disciplinari, nonostante gli atti  di  bullismo  fisico\nsubiti  fin  dall\u0027inizio  della  detenzione  per  certo   tempo;   il\ncomportamento  responsabile  e  leale  seguito  alla  ricezione   del\nrecentissimo messaggio (un \"like\") su un social  da  parte  della  ex\nfidanzata, che la stessa ha giustificato come frutto di un invio  per\nmero errore e che invece, sul  momento,  il  giovane  ha  logicamente\ninterpretato  come  voluto,  riuscendo  a  resistere  all\u0027impulso  di\nrisponderle  ed  anzi  esibendone  immediatamente   il   testo   agli\noperatori. \n    Le  relazioni  pervenute   in   sede   di   udienza   preliminare\nattestano un sicuro avvio di rielaborazione critica  sul  reato,  una\ncerta capacita\u0027 introspettiva, la fiducia riposta negli  operatori  e\nl\u0027attiva ricerca sia dei sostegni sia delle figure professionali  che\nlo affiancano, dimostrata anche nell\u0027ultimo mese con la reazione (pur\ncomprensibilmente sgomenta) in  sede  di  colloquio  di  restituzione\nsulla diagnosi comunicatagli; la stessa sofferenza sperimentata su se\nstesso, a cagione delle angherie fisiche in ambito carcerario,  hanno\nstimolato  una  maggiore  capacita\u0027  di  immedesimazione  in   quella\ninflitta per anni alla ex fidanzata. \n    Inoltre, la prosecuzione del percorso del  (tuttora)  minore,  da\nsvolgersi   integralmente   in   contesto    contenitivo,    distante\n(extraregionale) dal luogo di residenza  della  vittima  che  sarebbe\ndifficilmente raggiungibile con mezzi pubblici (2)  ,  ridurrebbe  in\nmisura significativa i rischi di ripresa della relazione, che in caso\nopposto  -  all\u0027esito  di  eventuale  scarcerazione  a   fine   pena-\npotrebbero  concretizzarsi  presto  o  tardi  a  causa   dei   tratti\npersonologici di dipendenza affettiva comuni ad entrambi, ed anche su\niniziativa della stessa p.o., versante a sua volta in  condizioni  di\nestrema  vulnerabilita\u0027,  tanto  che  sia  gli  interventi  di   rete\ncoinvolgenti le due famiglie, sia l\u0027apertura di una procedura di V.G.\n(e di un procedimento amministrativo)  per  la  minore,  non  avevano\nsortito  sufficienti  risultati,  persistendo  ambedue  nel  rapporto\nasfissiante da cui non riuscivano ad affrancarsi, e rispetto al quale\nl\u0027unico episodio di violenza sessuale (contestato) denota una  chiara\ncomponente anche riconciliativa, dopo estenuanti litigi verbali  e  a\nvolte aggressioni fisiche in danno della minore. \n    E\u0027 esclusa una pronunzia con qualsiasi altra formula  del  p.p.m.\nper la gravita\u0027  del  delitto,  non  tanto  rispetto  alle  modalita\u0027\nesecutive, ma per il suo innesto all\u0027interno di condotte persecutorie\nprecedenti     e     concomitanti,     iniziate     fin     dall\u0027eta\u0027\ninfra-quattordicenne in danno della stessa vittima,  proseguite  dopo\nla  prima  denunzia  e  connotate  da  forme  di   estrema   violenza\npsicologica e fisica, sorretta dall\u0027intimo  convincimento  della  sua\ninferiorita\u0027 e volte ad annullarne ogni autonomia  decisionale  (cfr.\ncapo di imputazione), culminate infine in deliranti  minacce  seriali\ndi morte/suicidio emergenti  dalle  chat  nei  giorni  immediatamente\nantecedenti alla denunzia della giovane, la quale solo allora inizio\u0027\na mentalizzare la  gravita\u0027  dei  rischi  corsi  (salvo  il  suddetto\nripensamento recente, ma neppure isolato). \n    2) Non manifesta infondatezza della questione nel giudizio a quo. \n    In ordine al secondo presupposto normativa previsto dall\u0027art. 23,\ncomma 2, cit., si ritiene che, esclusa ogni valutazione del giudice a\nquo sulla fondatezza o meno dell\u0027eccezione di costituzionalita\u0027, essa\nnon appaia manifestamente infondata in due delle  sue  articolazioni,\nprecludendo in radice la applicabilita\u0027 della m.a.p alla  fattispecie\ndi reato  in  ascrizione,  senza  consentire  all\u0027organo  giudiziario\nspecializzato e in composizione interdisciplinare il consueto  vaglio\nsulla gravita\u0027 commisurata all\u0027entita\u0027 del fatto ed alla personalita\u0027\ndel  reo;  ne\u0027  potendosi  nel  caso  di   specie   individuare   una\ninterpretazione della  novellata  norma  conforme  a  Costituzione  -\nsecondo  il  noto  percorso  delineato  dalla  C.C.   sul   tentativo\nermeneutico in funzione adeguatrice-  stante  la  natura  generale  e\ncogente del divieto introdotto, avente ad oggetto  una  categoria  di\ndelitti individuati come ostativi, tra cui quello in disamina. \n    La difesa ha indicato i seguenti tre precetti costituzionali  che\nassume violati: \n        art. 3 comma primo Cost., per la ingiustificata disparita\u0027 di\ntrattamento tra i minori imputati  del  reato  di  violenza  sessuale\nnelle forme aggravate di cui all\u0027art. 609-ter codice  penale,  e  gli\naltri minori autori di reati per cui la m.a.p rimane concedibile \"pur\nessendo gli uni e gli altri su un  piano  di  sicura  parita\u0027  quanto\nall\u0027esigenza di recupero e re inserimento sociale\"; \n        art. 31 comma secondo Cost., a norma del quale la  Repubblica\n\u0027\u0027protegge la maternita\u0027, l\u0027infanzia e la  gioventu\u0027,  favorendo  gli\nistituti necessari a tale scopo\", da cio\u0027 discendendo che il processo\npenale minorile \"e\u0027  volto  principalmente  al  recupero  del  minore\ndeviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale\nanche attraverso l\u0027attenuazione dell\u0027offensivita\u0027 del  processo\";  in\ntale  ottica  l\u0027automatismo  introdotto  dalla   modifica   normativa\npriverebbe l\u0027imputato di uno dei principali strumenti che  consentono\nal giudice di valutare  compiutamente  la  personalita\u0027  del  minore,\nsotto  l\u0027aspetto  psichico,  sociale  e  ambientale,  anche  ai  fini\ndell\u0027apprezzamento  dei  risultati  degli  interventi   di   sostegno\ndisposti; \n        art. 24 comma secondo Cost. in quanto il minore  si  vedrebbe\nnegata  la  possibilita\u0027  di  avvalersi  delle  particolari  garanzie\ndifensive offerte dalla messa alla prova. \n    2-1. Con riferimento al parametro  di  costituzionalita\u0027  di  cui\nall\u0027art. 31, comma 2, della Costituzione, come  ritenuto  dalla  C.C.\nfin dalla sentenza n. 125 del 1995, \"la messa alla prova costituisce,\nnell\u0027ambito degli istituti di favore tipici  del  processo  penale  a\ncarico dei minorenni,  uno  strumento  particolarmente  qualificante,\nrispondendo, forse piu\u0027 di ogni altro, alle indicate finalita\u0027  della\ngiustizia minorile \". La finalita\u0027 rieducativa connaturata  e  tipica\ndell\u0027istituto  e\u0027  stata  recentemente   ribadita   dalla   Corte   a\nprescindere dalla tipologia  di  reati,  inclusi  quelli  di  massima\ngravita\u0027  (cfr.  sentenza  n.  139  del  2020,  che  costituisce  una\npronunzia  particolarmente  significativa  in  quanto   analizza   il\nrapporto tra la messa alla prova dei minori e quella dei maggiorenni,\nevidenziando la  finalita\u0027  puramente  rieducativa  della  prima,  di\ncontro a quella, nella seconda concorrente, di  tipo  sanzionatorio);\nsempre ribadendo che  l\u0027istituto  di  cui  all\u0027art.  28  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 448/1988 mira a consentire  la  rapida\nfuoriuscita del minore dal circuito penale, qualora capace  di  seria\nrivisitazione critica (sentenza n. 23/2025). \n    Sotto questo profilo, l\u0027introdotto automatismo ostativo  preclude\nsenza eccezioni la valutazione della fattispecie concreta di reato da\nparte del  giudice  specializzato  e  interdisciplinare,  sotto  ogni\naspetto caratterizzante la delicata  funzione  minorile  in  rapporto\nalle  caratteristiche  di   eta\u0027   dell\u0027imputato,   perdendo   quelle\nopportunita\u0027 di approfondimento del contesto di maturazione del reato\nche spesso emergono, non senza fatica, solo in corso di m.a.p. \n    In rapporto ad entita\u0027 e modalita\u0027 attuative,  il  divieto  opera\nindistintamente anche  per  condotte  di  minor  gravita\u0027,  che  tali\nappaiono  solo  ex  post  e  altresi\u0027  rispetto   alle   implicazioni\npsicologiche,  come  nel  caso  di  specie,  concernente  brevi  atti\nmasturbatori reciproci con toccamenti  manuali,  nell\u0027ambito  di  una\nrelazione affettiva che, nei periodi  non  turbolenti,  li  prevedeva\nconsensualmente; al momento del fatto la p.o.  intendeva  sottrarvisi\nperche\u0027 nel frangente esasperata  dal  violento  litigio  poco  prima\navvenuto  (in  cui  le  aveva  danneggiato   dei   beni   personali),\ndeterminandosi a soggiacervi per lo stato di timore dovuto al  solito\ncomportamento del partner, aduso ad esplodere in accessi di  ira  per\nmotivi  legati   al   controllo   della   fidanzata,   in   caso   di\n\"disubbidienza\" ai suoi dettami involgenti  ogni  aspetto  della  sua\nvita. Emergono tuttavia messaggi inequivoci, a distanza di una decina\ndi giorni dal  reato,  in  cui  la  p.o.  manifesta  pieno  ritrovato\nconsenso alla relazione sessuale con l\u0027imputato, col quale  si  trova\nin quel momento in fase idilliaca; e soprattutto, nel suo vissuto non\nfu certo questo l\u0027episodio piu\u0027 traumatizzante e che la determino\u0027  a\ndenunziarlo, tanto che addirittura non ne fece alcuna menzione  nella\ndenunzia-querela, in cui descrisse invece in  dettaglio  le  condotte\npersecutorie  a  sfondo  mai  sessuale,  aggiungendolo   solo   nella\nintegrazione dell\u0027atto querelatorio il giorno successivo. \n    La novella comporta la separazione dal  contesto  complessivo  in\ncui il delitto sessuale puo\u0027, come  nel  caso  di  specie,  inserirsi\nall\u0027interno di una relazione affettiva insana  da  ambo  le  parti  e\nconnotata da enormi violenze fisiche e psicologiche, di  cui  esprime\nnulla piu\u0027  che  una  particolare  manifestazione,  anche  del  tutto\nisolata.  Preclude  al  giudice  di  penetrare  con   la   necessaria\nattenzione nel  delicato  terreno  dell\u0027individuazione  di  eventuali\nfattori favorenti il delitto, insiti nel percorso di crescita del reo\ne in cui assumono un ruolo determinante  i  modelli  familiari  e  il\nrispetto per la figura  femminile,  avvalendosi  del  supporto  degli\noperatori dei Servizi i quali, nel corso di lunghe messe alla  prova,\nriescono talora solo nei colloqui piu\u0027 avanzati  a  cogliere  aspetti\nprima rimasti sfumati. Parimenti preclude di  valutare  le  complesse\ndinamiche relazionali adolescenziali, che (massimamente nel  caso  di\nspecie), risultano estremamente disfunzionali, e tuttavia, secondo  i\nrilievi sopra esposti, concernono  un  unico  partner;  impedisce  di\nconsiderare in senso prognostico favorevole la  condotta  susseguente\nall\u0027imputazione,  in  ispecie  manifestata   con   un   comportamento\nresipiscente ed autenticamente collaborativo rispetto a ciascuno  dei\nsinergici  supporti   socioeducativi,   formativi   e   specialistici\nricevuti. \n    Oltre a cio\u0027,  nel  caso  di  specie  si  profila  uno  specifico\nulteriore  profilo  di  irragionevolezza  della  norma   nell\u0027attuale\nformulazione tassativa ed inderogabile, nella misura in  cui  esclude\nl\u0027accesso alla m.a.p. per il reato in parola anche laddove  esso  sia\ncommesso ad altri con essa invece compatibili ed espressione  di  una\nstessa inclinazione criminosa, tipicamente-  come  nella  fattispecie\noggetto di giudizio - rispetto alla condotta di atti persecutori;  la\nquale,  poiche\u0027  connotata  dalle   suesposte   modalita\u0027   esecutive\nmultiformi e particolarmente vessatorie, appare in concreto,  benche\u0027\npunita con sanzione edittale inferiore,  non  certo  meno  allarmante\ndella violenza sessuale (quale contestata); le  risultanze  obiettive\nconclamano che abbia anzi sortito effetti ben piu\u0027 devastanti per  la\nvittima, tenuto conto della sua concreta  estrinsecazione  alla  luce\ndella progressiva ingravescenza, della lunga durata (annuale rispetto\nai fatti ascritti; e addirittura  ultra-triennale,  computando  anche\ngli episodi da infra-quattordicenne oggetto del primo procedimento) e\ndell\u0027annientamento perseguito e  raggiunto  di  ogni  liberta\u0027  della\nfidanzata, costretta a chiedere permesso per ogni propria  azione  (a\ntitolo esemplificativo, financo per  la  frequenza  scolastica  e  lo\nstudio; sottoposta  a  totale  isolamento  sociale  e  a  limitazioni\ninimmaginabili concernenti  il  tipo  di  ·  abbigliamento,  l\u0027igiene\npersonale, il peso, la possibilita\u0027 di utilizzare un lessico adeguato\nalle proprie competenze; oltre a quelle piu\u0027  consuete  di  controllo\ncontinuo,   piu\u0027   frequentemente    ricorrenti    nella    casistica\ngiudiziaria). \n    La compatibilita\u0027 normativa  del  delitto  di  atti  persecutori,\nanche nelle sue forme piu\u0027 estreme, con la sospensione del  processo,\ninvece espunta dall\u0027ordinamento per alcune forme di reati sessuali  a\nvolte (ovviamente: riguardati in rapporto di proporzionalita\u0027) dotati\ndi minor offensivita\u0027 nel vissuto della stessa vittima, e chiaramente\navvinti dal vincolo della continuazione con il primo, pone un  dubbio\ndi costituzionalita\u0027, oltre che rispetto al parametro di cui all\u0027art.\n3, comma  1,  Cost.  (c.f.r.  infra),  anche  rispetto  a  quello  in\ntrattazione; solo attraverso lo studio delle  rispettive  fattispecie\nconcrete e\u0027 dato cogliere le reciproche entita\u0027 e contorni,  malgrado\ni primi costituiscano  pur  sempre  i  reati  satellite  nel  computo\ndell\u0027aumento a titolo di continuazione. \n    Ed ancora, la sottrazione alla sfera di operativita\u0027 della m.a.p.\ndel delitto sessuale che ne occupa impedisce di tener conto della sua\nconnessione non  solo  riferita  al  piano  giuridico  ai  sensi  del\ncombinato disposto degli artt. 12, lettera b),  codice  di  procedura\npenale e  81  comma  2  c.p.,  ma  anche  alla  connessione  di  tipo\npsicologico - aspetto pur fondamentale nella  materia  minorile,  con\nparticolare riferimento all\u0027art.  27  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 448/1988, il cui  requisito  della  occasionalita\u0027  del\nfatto viene  interpretato  in  senso  non  meramente  cronologico  ma\nappunto anche psicologico - malgrado esso possa  scaturire,  e  nella\nspecie  sia  scaturito,  da  una  identica   spinta   deviante,   non\nfocalizzata sulla soggiogazione sessuale, ma volta  ad  una  assoluta\nsopraffazione generale e sistematica della  p.o.,  alimentata  da  un\ndisturbo di personalita\u0027 a sua  volta  esitato  a  modelli  educativi\nispirati alla iper-protezione e alla giustificazione. \n    Benche\u0027 il delitto di violenza  sessuale  aggravato  a  danno  di\nminore e/o commesso in costanza o dopo la cessazione di una relazione\ncostituisca delitto esecrabile e di notevole allarme sociale,  spesso\naccade - come nella fattispecie concreta oggetto di causa - che,  pur\nconfigurando reato autonomo concorrente con quello abituale  di  atti\npersecutori e piu\u0027 gravemente sanzionato, si inserisca nella serie di\ncondotte integrative di quest\u0027ultimo con connotazioni  mutevoli,  che\nsolo l\u0027apprezzamento delle specificita\u0027 del caso concreto,  demandate\nalla  prudente  valutazione  del   giudice   dotato   di   competenze\nspecializzate, permettono di individuare in profondita\u0027, tenuto conto\ndelle modalita\u0027 e delle implicazioni emotive derivate alla p.o. \n    Ne discende che  la  considerazione  del  solo  titolo  di  reato\n(609-ter  c.p.)  con  valenza  sempre   prevalente   sulla   funzione\nrieducativa e di recupero di minori che lo commettono,  svincolandolo\nda ogni altro criterio, quale  la  gravita\u0027  in  concreto,  pone  uno\nsbarramento normativa al percorso di  m.a.p  che  appare  affetto  da\nvizio di incostituzionalita\u0027; soprattutto considerato nello specifico\nche la m.a.p. rimane ammissibile per il delitto di stalking (ed altri\nminori,  nella  specie  di  danneggiamento),  legato  alla   violenza\nsessuale dal vincolo della continuazione e sorretto  psicologicamente\ndalla medesima volonta\u0027 di dominio e reificazione del partner,  tanto\nche la condotta di cui all\u0027art. 609-ter codice penale costituisce nel\ncaso concreto, fatto salvo il concorso dei delitti e  i  ben  diversi\nlimiti edittali, una  tra  le  inesauribili  modalita\u0027  sopraffattive\ntipiche di quella persecutoria. \n    L\u0027introduzione dell\u0027u.c. nella norma  di  cui  all\u0027art.  28  cit.\nsottende  una  presunzione  assoluta  di  inefficacia   di   percorsi\nrieducativi  basata  esclusivamente  sulla  tipologia  delittuosa,  a\nprescindere da ulteriori connotazioni attinenti  al  merito,  atte  a\nlumeggiare  il  reale  disvalore  dell\u0027agito,   ed   altresi\u0027   dalla\nvalutazione della  personalita\u0027  dell\u0027autore,  in  contrasto  con  la\ncomplessiva disciplina codicistica  del  p.p.m,  e  segnatamente  col\nprincipio di individualizzazione desumibile dall\u0027art. 9  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 448/1988,  che,  secondo  il  costante\norientamento della Corte costituzionale, ne permea l\u0027intero  impianto\nnormativa, in ogni sua fase, anche in executivis (fase rispetto  alla\nquale, con sentenza n. 90/2017 di accoglimento per violazione appunto\ndel parametro in disamina, ne ha fatto applicazione per escludere  la\nlegittimita\u0027 di \"un rigido  automatismo  fondato  su  presunzione  di\npericolosita\u0027 legata al titolo del reato commesso\",  proprio  perche\u0027\nescludente la \"valutazione  del  caso  concreto  e  delle  specifiche\nesigenze del minore\"). Il suddetto principio  trova  fondamento  ·nel\ndettato di cui all\u0027art. 31 Cost. di cui costituisce attuazione  nella\nmateria penale, attribuendo  al  Potere  Legislativo,  in  ottica  di\nprotezione di minori resisi autori di reati, strumenti  trattamentali\ne sanzionatori atti a favorirne la rieducazione  e  il  reinserimento\nnel consesso sociale,  muovendo  dall\u0027imprescindibile  considerazione\ndelle rilevanti potenzialita\u0027 di cambiamento insite nella plasticita\u0027\ndell\u0027eta\u0027   evolutiva,   anche   attuando   misure   che   comportino\nl\u0027attenuazione della cd. offensivita\u0027 del processo, nonche\u0027 la rapida\nfuoriuscita dal circuito canale, secondo  l\u0027orientamento  consolidato\ndella C.C (in ispecie, sentenze nn. 222/1983; 206/1987; 125/2002). \n    Sorge dubbio, sufficiente al fine del sindacato  di  legittimita\u0027\ncostituzionale della norma in parola, circa la conformita\u0027  al  grado\ndi  avanzata  protezione  assicurata   dall\u0027art.   31   della   Carta\nCostituzionale (e da fonti sovranazionali  ed  internazionali)  della\ncompressione della finalita\u0027 rieducativa, in presenza - nel  giudizio\na quo - di aspetti  attinenti  al  merito  e  alla  personalita\u0027  che\nlascerebbero ben presumere la positiva  evoluzione  di  personalita\u0027,\nsulla base della mera tipizzazione di una serie di condotte  ritenute\nantologicamente incompatibili con una siffatta evoluzione, pur ove il\nbeneficio fosse applicato nel massimo limite temporale (un triennio),\ne con intero svolgimento in comunita\u0027  idonea,  munita  di  personale\ninterno avente anche competenze psichiatriche e  psicologiche  ed  in\naffiancamento costante agli operatori esterni. L\u0027attuale testo  della\nnorma denunciata· non consente alcun tipo di valutazione collegata al\nfatto   concreto   e   alla   situazione   personale,   familiare   e\nsocio-ambientale del minore, che potrebbero consentire l\u0027accesso alla\nm.a.p., sia pure particolarmente monitorata e in  contesto  altamente\ncontenitivo, per lungo tempo e su  costante  verifica  da  parte  dei\ngiudice nell\u0027ambito di udienze in sede  collegiale  a  cadenza  molto\nravvicinata,  con  eventuale  revoca  in  caso  di  interruzione  del\npercorso o di ripetute e gravi trasgressioni rivelatrici  di  intento\nstrumentale  originario  dissimulato,   ovvero   della   sopravvenuta\nindisponibilita\u0027 o incapacita\u0027 al cambiamento. Il complesso  di  tali\nmodalita\u0027 insite nella m.a.p., assicurerebbe per un verso un  intenso\nmonitoraggio sugli sviluppi della risposta del minore,  e  per  altro\nverso l\u0027immediata segnalazione di eventuali allontanamenti  arbitrari\ndalla comunita\u0027 alla p.o. anche in forme celeri (a mezzo delle  FF.OO\ne/o del difensore). \n    Infine, stante l\u0027estraneita\u0027 della costituzione di  parte  civile\nal p.p.m, la novella censurata esclude anche la mediazioni penale con\nla vittima, che in casi - come quello di specie -  di  coinvolgimento\nin condotte di  reato  ben  piu\u0027  ampie  (per  durata,  modalita\u0027  ed\neffetti),   proprio   a   seguito   di   un   congruo   percorso   di\nrisocializzazione dell\u0027offensore focalizzato sulla  mancata  gestione\ndella  rabbia,   su   rafforzamento   dell\u0027autostima,   sulle   turbe\ndell\u0027affettivita\u0027  e  del  corretto  esercizio  della  sessualita\u0027  -\nobiettivi  richiedenti  interventi  lunghi,  mirati  e  con   stretto\ncontatto  con  le  figure  professionali  di  riferimento -  potrebbe\ncondurre a risultati  significativi,  allontanando  il  minore  anche\ndall\u0027ambiente che ne ha favorito lo  sviluppo;  obiettivi  che  molto\ndifficilmente si potrebbero attuare in  forme  cosi\u0027  strutturate  in\ncarcere e produrrebbero minori effetti positivi  in  fascia  di  eta\u0027\npiu\u0027 adulta e dopo una condanna. La eventuale riconciliazione con  la\nvittima  (obiettivo  perseguito  anche  da  norme  comunitarie,   con\nconseguente possibile questione di costituzionalita\u0027 anche rispetto a\nnorme  interposte  ai  sensi  dell\u0027art.  117   Cost,   aspetto   gia\u0027\nfocalizzato nella ordinanza di rimessione del T.p.m. di Roma  del  17\naprile 2025) non viene qui in considerazione se non  sotto  l\u0027aspetto\nriparativo indiretto, posto che  semmai  entrambi  vanno  aiutati  ad\nelaborare la reciproca perdita. \n    2.2. Con riferimento al parametro costituzionale di cui  all\u0027art.\n3 cit., la violazione del principio di ragionevolezza si pone per  la\ningiustificata  disparita\u0027,  sancita  dallo  sbarramento  all\u0027accesso\nall\u0027istituto per il delitto de quo, rispetto a  tipologie  delittuose\nancor piu\u0027 gravi, tra cui alcune (senza pretesa di completezza: reati\ndi criminalita\u0027 organizzata, strage e sequestro di persona a scopo di\nestorsione,  quest\u0027ultimo  in  aumento  nel   Distretto)   che   sono\nsanzionate con pene edittali molto piu\u0027  elevate  e  che  inoltre,  a\ndifferenza della violenza sessuale aggravata  o  bi-aggravata,  anche\nnelle   singole   modalita\u0027   esecutive    esprimono    costantemente\npersonalita\u0027  gia\u0027  adultizzate  e  strutturate  in  senso  altamente\ndeviante, rispetto alle  quali  la  soccombenza  della  finalita\u0027  di\nrecupero sociale si porrebbe in termini di maggior ragionevolezza;  e\ntuttavia esulanti dal divieto. \n    L\u0027esclusione della figura delicti in esame dal novero  dei  reati\nrientranti nella previsione normativa contenuta nell\u0027art.  28,  comma\n1, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  448/1988  impedisce\ninoltre la valutazione della attualita\u0027 dell\u0027allarme sociale sancendo\nil divieto in modo  avulso  dalla  distanza  cronologica  dal  reato,\nspesso considerevole nei processi che, a differenza di quello de quo,\napprodano in giudizio preliminare o dibattimentale, concernenti fatti\nepisodici  talora  risalenti  nel  tempo  (soprattutto  in  caso   di\nrivelazioni della p.o. ormai cresciuta, se non adulta;  precipuamente\nper  episodi  di  abuso  maturati  in  ambito  familiare),  tali   da\nconsentirne  la  definizione  con  sentenze  di  perdono  giudiziale,\naspetto che pone ulteriori problemi di ragionevolezza e  di  coerenza\ndel sistema anche  rispetto  al  principio  di  ragionevolezza  e  di\ncoerenza del sistema in violazione dell\u0027art. 3  Cost.  Residuando  in\nvero un certo margine di applicabilita\u0027 del perdono giudiziale -  pur\nin casi selezionati, e come effetto  del  computo  delle  circostanze\nattenuanti generiche e della diminuente della minore eta\u0027  in  misura\nprevalente sulle aggravanti e con l\u0027ulteriore riduzione ex  art.  442\nc.p.p. - alle fattispecie di reato di  cui  all\u0027art.  609-ter  codice\npenale (tipicamente in danno di familiari in  ambito  domestico),  si\nverifica  alla  stregua  della  vigente   normativa   un   paradosso:\nl\u0027imputato puo\u0027 giovarsi di sentenza ex art.  169  c.p.  senza  dover\nsostenere  alcuno  sforzo  per  dimostrare  il  cambiamento  (ad  es.\nallorche\u0027 a distanza di molti anni dal reato abbia dato prova  di  un\nproficuo inserimento scolastico o lavorativo e  non  abbia  riportato\ncondanne  ne\u0027  altre  pendenze);  laddove  non  potrebbe,  a  parita\u0027\nassoluta di condizioni (cioe\u0027 lo stesso imputato, per  quello  stesso\nfatto) accedere alla m.a.p., che in tal caso  dimostrerebbe  peraltro\nuna evoluzione positiva particolarissima, sia  collegata  alla  (piu\u0027\nmeritoria)  scelta   (che   comporta   una   importante   attivazione\nprogettuale), sia alla luce del suo  compimento  con  buon  esito,  a\ntutto beneficio della stessa collettivita\u0027. \n    Si  richiamano  qui  le  precedenti  osservazioni  attinenti   al\nrapporto tra il delitto esulante dalla sfera di applicabilita\u0027  della\nm.a.p. con quello connesso di stalking con identita\u0027 di p.o. \n    2.3. Da ultimo, la doglianza di  costituzionalita\u0027  per  presunta\nviolazione dell\u0027ulteriore parametro costituzionale di cui all\u0027art. 24\nCost.  e\u0027  manifestamente  infondata,  non  derivando  dalla   scelta\nlegislativa censurata alcuna violazione del diritto di difesa, che si\nesercita nella sua pienezza in sede processuale. \n    3.  In   conclusione,   quanto   al   petitum:   dichiararsi   la\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art.  28,  comma\n5-bis, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  448/1988,  nella\nparte in cui  vieta  l\u0027applicabilita\u0027  ai  delitti  di  cui  all\u0027art.\n609-bis, limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all\u0027art. 609-ter\nc.p.,  della  sospensione  del  processo  ex  art.  28  decreto   del\nPresidente della Repubblica n. 448/1988, nei termini dianzi indicati,\nper  contrasto  con  gli  art.  3,  comma  1  e  31  comma  2   della\nCostituzione;  subordinatamente,   emettersi   sentenze   di   natura\nsostitutiva o manipolativa, volte ad introdurre  eccezioni  al  detto\ndivieto generale, in  rapporto  a  specie,  modalita\u0027  o  circostanze\ndell\u0027azione e alla osservazione  successiva  di  personalita\u0027  avente\nvalenza favorevole; e, comunque, se  detto  delitto  sia  legato  dal\nvincolo  della  continuazione  con  altri  reati  contro  la  persona\ncontestati nello stesso processo in danno di una medesima p.o. per  i\nquali sia consentito il beneficio, in particolare con quello  di  cui\nall\u0027art. 612-bis c.p., per contrasto con gli articoli 3 comma 1 e  31\ncomma 2 della Costituzione. \n\n(1) Pendente innanzi ad altro giudice attualmente con  rito  diverso,\n    ma per cui il difensore (comune ad entrambi i processi)  ha  gia\u0027\n    richiesto la riunione,  consentita  dall\u0027evidente  continuazione,\n    qualora venisse proposto il giudizio abbreviato. \n\n(2) E in due ore in automobile, anche ipotizzando nefaste  perduranti\n    complicita\u0027 della madre dell\u0027imputato (la quale in passato ne  ha\n    agevolato gli incontri con la ragazza, pur dissentendo dalla loro\n    relazione, descritta dai nuclei familiari  dei  due  protagonisti\n    come causativa dei problemi del proprio figlio/a, ma che di fatto\n    non hanno entrambi saputo arginare) comunque  evitabili  vietando\n    uscite in autonomia. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 2 c.p.p., 23 legge n. 11 marzo 1953, n. 87, \n    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; \n    Solleva questione di  legittimita\u0027  costituzionale,  nei  termini\ndianzi indicati, della norma di cui all\u0027art. 28 comma  5-bis  decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 448/1988, per  contrasto  con  gli\narticoli 3 comma 1 e 31 comma secondo della Costituzione, nella parte\nin cui prevede che le disposizione del comma 1 non  si  applicano  ai\ndelitti di cui all\u0027art. 609-bis  codice  penale,  limitatamente  alle\nipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 609-ter c.p.; comunque  ove  non\nconsente deroghe per le ipotesi sopra indicate; \n    Sospende il giudizio in corso e dispone l\u0027immediata  trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale; \n    Dispone che a cura della cancelleria la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei  ministri;  e\ncomunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; \n    Segnala che ai sensi dell\u0027art. 52, lettera B, decreto legislativo\nn. 196/2003 e successive modificazioni, in caso di  diffusione  della\npresente ordinanza dovranno essere omessi le generalita\u0027 ed ogni dato\nidentificativo dei minorenni. \n      Torino, 5 giugno 2025 \n \n                   Il Presidente: Devietti Goggia","elencoNorme":[{"id":"63222","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/09/1988","data_nir":"1988-09-22","numero_legge":"448","descrizionenesso":"aggiunto dall\u0027","legge_articolo":"28","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1988-09-22;448~art28"},{"id":"63408","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"15/09/2023","data_nir":"2023-09-15","numero_legge":"123","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"c-bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-09-15;123~art6"},{"id":"63409","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"13/11/2023","data_nir":"2023-11-13","numero_legge":"159","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-13;159"}],"elencoParametri":[{"id":"79601","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79602","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"31","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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