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statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, artt. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 3 e 10.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Stato legittimo dell\u0027immobile – Previsione che negli immobili oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto con le norme urbanistiche sono consentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma – Ricorso del Governo – Denunciata normativa che introduce un vincolo ostativo verso l’esecuzione di determinati interventi su immobili o unità immobiliari oggetto di condono edilizio – Contrasto con la normativa interposta di riforma economico sociale la quale stabilisce che lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è, tra l’altro, quello statuito dal titolo che ne ha legittimato la costruzione, ovvero anche quello rilasciato a seguito di condono – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – Limitazione della facoltà del proprietario di realizzare taluni interventi edilizi in un immobile oggetto di condono – Lesione della tutela della proprietà privata.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 2, comma 1, introduttivo nella legge regionale n. 23 del 1985 dell’art. 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 42 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l\u0027efficientamento energetico – Previsione che, sia in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti alla data del 24 maggio 2024, sia in caso di edifici di nuova costruzione o ampliamento di quelli esistenti, sono ammesse, a determinate condizioni, deroghe alle normative regionali o regolamenti edilizi comunali, anche con riferimento alle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario – Previsione che le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che si pone in contrasto con la normativa statale interposta che non consente, se non nei termini specificamente previsti, la possibilità di derogare alla distanza minima stabilita, fissata in 30 metri – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della sicurezza\u0026nbsp;– Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 4, introduttivo nella legge regionale n. 23 del 1985 dei commi 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e nell’art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, artt. 49 e 60.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Interventi di efficientamento energetico – Prevista esclusione dal computo dei volumi e dall’altezza massima dell’edificio, degli spessori di murature esterne, degli elementi di chiusura superiori e inferiori che racchiudono il volume riscaldato delle superfici e dei rapporti di copertura nei limiti indicati, anche nel caso di edifici nuovi – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento la quale esclude che le deroghe ammesse per promuovere l’efficienza energetica possano applicarsi agli edifici nuovi – Lesione del principio di leale collaborazione per inosservanza della pianificazione concertata e condivisa – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, attesa l’introduzione di una deroga che potrebbe inficiare l’essenza e la funzione del principio di pianificazione – Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 4, modificativo dell’art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 5 e 120 nonché 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, art. 13.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitativo – Previsione che sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo l\u0027esecuzione di volumi edilizi o la realizzazione di superfici coperte oltre il 30 per cento, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e il 20 per cento, in tutti gli altri casi, dei limiti indicati nel progetto, nonché modifiche superiori al 50 per cento delle distanze da fabbricati, dai confini del lotto e dalle strade indicate nel progetto, o riduzioni di qualunque entità che determinano distanze inferiori ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni – Previsione che è, in ogni caso, considerata totale difformità la modifica della localizzazione dell\u0027edificio all\u0027interno del lotto urbanistico di pertinenza quando non vi è alcuna sovrapposizione della sagoma a terra dell\u0027edificio autorizzato e di quello realizzato – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che, determinando una collocazione delle diverse ipotesi di violazione edilizia all’interno della categoria della totale difformità, confligge con quanto disposto dalla normativa statale di riferimento, maggiormente restrittiva, che costituisce una normativa di riforma economico-sociale cui attenersi – Incidenza sull’individuazione delle fattispecie di reato con sostanziale modifica dei profili penalistici connessi alla realizzazione di interventi in assenza o difformità totale dal titolo edilizio – Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale – Eccedenza dalle competenze statutarie – Violazione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 6, sostitutivo dell’art. 4 della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, artt. 31, 32 e 36.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Variazioni essenziali e parziali difformità – Previsione che per parziali difformità rispetto al progetto approvato si intendono le variazioni che non raggiungono i limiti fissati per le variazioni essenziali e, nel caso di modifiche della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, le variazioni superiori al 50 per cento – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che non è in alcun modo abilitata a subordinare la sussistenza della condizione di parziale difformità, mediante l’indicazione di limiti quantitativi, che potrebbero avere l’effetto di circoscrivere la portata della condotta abusiva, nonché i suoi effetti, anche sul versante della sanzione penale – Contrasto con quanto disposto dalla normativa statale di riferimento che costituisce una normativa di riforma economico-sociale cui attenersi – Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale – Eccedenza dalle competenze statutarie – Violazione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 7, che introduce il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 5 della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art.34.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Agibilità degli immobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari – Previsione che in materia di agibilità degli immobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari trovano applicazione l\u0027art. 24, esclusi i commi 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, e l\u0027art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che non recepisce le nuove disposizioni statali sulla superficie minima degli alloggi, ancorché espressione di norme di riforma economico-sociale – Lesione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono esser garantiti su tutto il territorio nazionale e segnatamente in materia di standard edilizi – Violazione del diritto alla salute, atteso il contrasto con i parametri interposti volti a tutelare sicurezza e salute degli ambienti – Eccedenza dalle competenze statutarie, per contrasto con le norme di riforma economico-sociale – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 12, che sostituisce l’art. 7-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 32 e 117, secondo comma, lettere [\u003cem\u003em\u003c/em\u003e)] ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 24, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equater; d\u003c/em\u003eecreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, attuativo degli artt. 218 e 221 del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d\u0027uso – Previsione che le destinazioni d\u0027uso di riferimento per le varie unità immobiliari sono definite con apposita direttiva emanata ai sensi dell\u0027art. 5 della legge regionale n. 45 del 1989 – Previsione che fino all\u0027approvazione delle medesime direttive rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2018, n. 79 – Previsione che la destinazione d\u0027uso di una unità immobiliare è quella stabilita dalla prevista documentazione – Previsione che nel caso in cui tale documentazione indichi, per la singola unità immobiliare, più destinazioni, la destinazione d\u0027uso dell\u0027intera unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile – Previsione che si definisce mutamento della destinazione d\u0027uso di una unità immobiliare ogni forma di utilizzo diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall\u0027esecuzione di opere edilizie – Ricorso del Governo – Denunciata norma che non recepisce le semplificazioni concernenti il mutamento di destinazione d’uso introdotte dalla normativa statale di riferimento – Eccedenza dalle competenze statutarie, per contrasto con le norme di riforma economico-sociale – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 14, che modifica l’art. 11 della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Parcheggi privati – Previsione che nelle modifiche di destinazione d\u0027uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti da specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari – Ricorso del Governo – Denunciata norma non coerente con quanto previsto dalla normativa interposta che, agevolando i mutamenti di destinazione d’uso previsti, esonera l’interessato dal recepimento delle aree per servizi di interesse generale, nonché dal vincolo della dotazione minima di parcheggi – Contrasto con i principi di semplificazione espressi dalle norme di riforma economico-sociale - Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 18, che modifica l’art. 15-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Interventi edilizi realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa – Previsione che prima dell\u0027accertamento dell\u0027esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformità da essa, può essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall\u0027art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985 e, in tal caso, la sanatoria è condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti – Ricorso del Governo – Denunciato legislatore regionale che non ha recepito il nuovo impianto prefigurato dalla legislazione nazionale interposta, continuando a prevedere un regime di sanatoria analogo a quello previsto dalla previgente disciplina – Contrasto con i principi fondamentali espressi dalle norme di riforma economico-sociale - Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 15, che modifica l’art. 14 della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 37, comma 4, abrogato dal decreto-legge 24 maggio 2024, n. 69, convertito dalla legge del 24 luglio 2024, n. 105.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 – Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità – Previsione che in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità trova applicazione l\u0027art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale interposta che fissa i principi relativi all’eventuale disposizione di un titolo in sanatoria e a quali condizioni – Contrasto con i principi fondamentali espressi dalle norme di riforma economico-sociale – Eccedenza dalle competenze statutarie – Disposizione che determina un effetto estintivo della sanatoria sul reato, incidendo sull’individuazione della fattispecie e modificandone i profili penalistici connessi alla realizzazione di interventi in assenza o in difformità totale del titolo edilizio – Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 19, che sostituisce l’art. 16 della legge regionale n. 23 del 1985.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 6; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 36.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAcque – Territorio e patrimonio idrico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 45 del 1989 – Pianificazione comunale – Previsione che il piano deve considerare l\u0027intero territorio comunale, nonché le acque costiere di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 152 del 2006, immediatamente prospicenti la linea di battigia marina, alle quali, in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che introduce unilateralmente una disciplina estensiva delle previsioni urbanistiche comunali a porzioni di mare territoriale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ordinamento civile, demanio marittimo e tutela dell’ambiente – Disciplina che non contempla meccanismi di raccordo procedimentale o forme di leale collaborazione con lo Stato in spregio ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di competenze interferenti – Eccedenza dalle competenze statutarie, per contrasto con le norme di riforma economico-sociale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 27, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), che modifica l’art. 19 della legge regionale n. 45 del 1989.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), \u003cem\u003em\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, art. 14; codice della navigazione, artt. 32-35; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 54; legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 5, comma 3-\u003cem\u003ebis; d\u003c/em\u003eecreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, artt. 1, 2 e 5.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePaesaggio – Pianificazione – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 45 del 1989 – Disposizioni di salvaguardia delle zone umide – Previsione che l\u0027art. 17, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale si interpreta nel senso che sono beni paesaggistici le zone umide di cui alla lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), come individuate e rappresentate nella cartografia del piano paesaggistico regionale nella loro dimensione spaziale – Previsione che il vincolo paesaggistico si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia dei 300 metri dalla linea di battigia degli specchi acquei interni alla zona umida e rappresentati nella cartografia ufficiale regionale – Previsione che le aree interne al medesimo vincolo paesaggistico sono oggetto di conservazione e tutela dei rispettivi caratteri naturalistici, ambientali, morfologici e paesaggistici e ad esse si applicano le previsioni dell\u0027art. 18, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che contrasta con la normativa statale interposta che impone la sottoposizione della disciplina delle zone umide regionali a co-pianificazione tra Stato e Regione –Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali - Intervento unilaterale della legge regionale nelle modifiche del piano paesaggistico regionale – Violazione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 27, comma 2, che inserisce l’art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge regionale n. 45 del 1989.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 5 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, comma 1, 142, comma 2, 143, commi 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), e 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Foreste – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 8 del 2016 – Interventi e trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) – Previsione che tali interventi, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, possono ottenere l\u0027accertamento della compatibilità idrogeologica successivamente alla realizzazione delle opere – Ricorso del Governo – Denunciata normativa che confligge con la disciplina statale di riferimento che, per i terreni vincolati, subordina ad autorizzazione, caso per caso, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, al fine di prevenire danni idrogeologici – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 28 che introduce il comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e nell’art. 19 della legge regionale n. 8 del 2016.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3, 4 e 5; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 1 e 7; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 53, comma 1.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePaesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 12 del 1998 – Attribuzione all’organo comunale della competenza in materia di accertamenti di compatibilità paesaggistica e dei relativi provvedimenti sanzionatori di cui all\u0027art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, per opere eseguite in assenza o in difformità dall\u0027autorizzazione – Previsione che le previste sanzioni non si applicano alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell\u0027autorizzazione paesaggistica, né alle opere realizzate prima dell\u0027apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del medesimo decreto legislativo – Ricorso del Governo – Denunciata normativa che confligge con la disciplina nazionale interposta che non prevede le esclusioni delle sanzioni per le summenzionate fattispecie – Violazione della tutela del paesaggio – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – Impossibilità per la regione di escludere con legge una sanzione relativa ad un ambito di competenza esclusiva dello Stato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna del 17 giugno 2025, n. 18, art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), che inserisce l’art. 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e nella legge regionale n. 12 del 1998.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 5, 9 e 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePaesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifica alla legge regionale n. 12 del 1998 – Competenza dei Servizi regionali di tutela del paesaggio – Previsione che gli strumenti urbanistici previsti dall\u0027art.21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono sottoposti all\u0027approvazione paesaggistica del Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio – Previsione che il piano adottato, completo della deliberazione del Consiglio comunale di adozione e dei relativi allegati, è inviato dall\u0027amministrazione comunale al Servizio tutela del paesaggio regionale che esprime le proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione – Previsione che il piano approvato, completo della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione definitiva e dei relativi allegati, è trasmesso per il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica al Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio che si esprime entro sessanta giorni dalla ricezione – Previsione che il provvedimento di approvazione paesaggistica è il presupposto per l\u0027entrata in vigore del piano, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che tratteggia un procedimento totalmente autonomo nel quale non trova spazio la partecipazione degli organi ministeriali e il provvedimento di autorizzazione paesaggistica interverrebbe solo dopo un iter condotto in totale autonomia dagli uffici regionali – Conflitto con la normativa statale di riferimento in base alla quale i piani particolareggiati sono soggetti a valutazione riguardante l’incidenza della pianificazione sugli aspetti culturali o paesaggistici del territorio – Lesione dei livelli minimi di tutela del paesaggio – Contrasto con i principi di semplificazione espressi dalle norme di riforma economico-sociale – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18, art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), che sostituisce l’art. 9 della legge regionale n. 12 del 1998.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, art. 3; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146; legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 16 e 28.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","id_seduta":"4575","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"25/03/2026","relatore":"D\u0027ALBERTI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4575","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"25/03/2026","relatore":"SANDULLI M. 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Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985  -\n  Stato legittimo  dell\u0027immobile  -  Previsione  che  negli  immobili\n  oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto  con  le  norme\n  urbanistiche sono consentite, senza  incremento  volumetrico  o  di\n  superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria,  di\n  manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo,\n  di  ristrutturazione  edilizia  non   comportanti   demolizione   e\n  ricostruzione con differente sagoma. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985  -\n  Incentivazione degli interventi di riuso  del  patrimonio  edilizio\n  dismesso e per l\u0027efficientamento energetico - Previsione  che,  sia\n  in caso di interventi di  riqualificazione  energetica  di  edifici\n  esistenti alla data del 24 maggio 2024, sia in caso di  edifici  di\n  nuova costruzione o ampliamento di quelli esistenti, sono  ammesse,\n  a  determinate  condizioni,  deroghe  alle  normative  regionali  o\n  regolamenti edilizi comunali, anche con riferimento  alle  distanze\n  minime dai confini, delle distanze minime di protezione del  nastro\n  stradale e ferroviario - Previsione che le deroghe vanno esercitate\n  nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985  -\n  Interventi di efficientamento energetico - Prevista esclusione  dal\n  computo dei volumi  e  dall\u0027altezza  massima  dell\u0027edificio,  degli\n  spessori di murature esterne, degli elementi di chiusura  superiori\n  e inferiori che racchiudono il volume riscaldato delle superfici  e\n  dei rapporti di copertura nei limiti indicati, anche  nel  caso  di\n  edifici nuovi. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985  -\n  Opere eseguite in  totale  difformita\u0027  dal  titolo  abilitativo  -\n  Previsione che sono considerati in totale  difformita\u0027  dal  titolo\n  abilitativo l\u0027esecuzione di volumi edilizi o  la  realizzazione  di\n  superfici coperte oltre il 30 per  cento,  per  i  soli  fabbricati\n  esistenti alla data del 24 maggio 2024, e il 20 per cento, in tutti\n  gli altri casi, dei limiti indicati nel progetto, nonche\u0027 modifiche\n  superiori al 50 per cento delle distanze da fabbricati, dai confini\n  del lotto e dalle strade indicate  nel  progetto,  o  riduzioni  di\n  qualunque entita\u0027 che  determinano  distanze  inferiori  ai  minimi\n  previsti dalle vigenti disposizioni - Previsione che  e\u0027,  in  ogni\n  caso,   considerata   totale   difformita\u0027   la   modifica    della\n  localizzazione dell\u0027edificio all\u0027interno del lotto  urbanistico  di\n  pertinenza quando non vi e\u0027 alcuna sovrapposizione della  sagoma  a\n  terra dell\u0027edificio autorizzato e di quello realizzato. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985  -\n  Variazioni essenziali e parziali difformita\u0027 - Previsione  che  per\n  parziali difformita\u0027 rispetto al progetto approvato si intendono le\n  variazioni che non raggiungono i limiti fissati per  le  variazioni\n  essenziali  e,  nel  caso   di   modifiche   della   localizzazione\n  dell\u0027edificio  all\u0027interno  del  lotto  urbanistico  di  pertinenza\n  determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione,\n  le variazioni superiori al 50 per cento. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985  -\n  Agibilita\u0027 degli immobili e deroghe ai requisiti igienico  sanitari\n  - Previsione che in materia di agibilita\u0027 degli immobili e  deroghe\n  ai requisiti igienico  sanitari  trovano  applicazione  l\u0027art.  24,\n  esclusi i commi 5- \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985  -\n  Categorie  funzionali  urbanisticamente  rilevanti  e  destinazione\n  d\u0027uso - Previsione che le destinazioni d\u0027uso di riferimento per  le\n  varie unita\u0027  immobiliari  sono  definite  con  apposita  direttiva\n  emanata ai sensi dell\u0027art. 5 della legge regionale n. 45 del 1989 -\n  Previsione  che  fino  all\u0027approvazione  delle  medesime  direttive\n  rimangono  in  vigore  le  disposizioni  di  cui  al  decreto   del\n  Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2018, n. 79 - Previsione\n  che la destinazione d\u0027uso  di  una  unita\u0027  immobiliare  e\u0027  quella\n  stabilita dalla prevista documentazione - Previsione che  nel  caso\n  in  cui  tale  documentazione  indichi,  per  la   singola   unita\u0027\n  immobiliare, piu\u0027 destinazioni, la destinazione  d\u0027uso  dell\u0027intera\n  unita\u0027 immobiliare e\u0027 quella prevalente in  termini  di  superficie\n  utile - Previsione che si definisce  mutamento  della  destinazione\n  d\u0027uso di una unita\u0027 immobiliare ogni forma di utilizzo  diversa  da\n  quella originaria, ancorche\u0027 non  accompagnata  dall\u0027esecuzione  di\n  opere edilizie. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985  -\n  Parcheggi privati - Previsione che nelle modifiche di  destinazione\n  d\u0027uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi\n  per parcheggi previsti  da  specifiche  normative  di  settore,  lo\n  strumento urbanistico comunale determina gli spazi  per  parcheggio\n  eventualmente ritenuti necessari. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985  -\n  Interventi edilizi realizzati in assenza di SCIA o  in  difformita\u0027\n  da essa - Previsione che  prima  dell\u0027accertamento  dell\u0027esecuzione\n  delle opere in assenza di SCIA  o  in  difformita\u0027  da  essa,  puo\u0027\n  essere trasmessa una comunicazione di  mancata  SCIA  corredata  di\n  tutti gli elaborati previsti dall\u0027art. 10- \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985  -\n  Accertamento di conformita\u0027 nelle ipotesi di assenza  di  titolo  o\n  totale difformita\u0027 - Previsione che in materia di  accertamento  di\n  conformita\u0027 nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformita\u0027\n  trova applicazione l\u0027art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. \nAcque - Territorio e patrimonio idrico - Norme della Regione autonoma\n  Sardegna  -  Modifica  alla  legge  regionale  n.  45  del  1989  -\n  Pianificazione comunale - Previsione che il piano deve  considerare\n  l\u0027intero territorio comunale, nonche\u0027  le  acque  costiere  di  cui\n  all\u0027art. 54 del d.lgs. n. 152 del 2006, immediatamente  prospicenti\n  la linea di battigia marina, alle quali, in mancanza  di  specifica\n  normativa, si estende la disciplina delle aree a terra. \nPaesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna  -\n  Modifica alla legge regionale n. 45  del  1989  -  Disposizioni  di\n  salvaguardia delle zone umide - Previsione che l\u0027art. 17, comma  3,\n  delle  norme  tecniche  di  attuazione  del   piano   paesaggistico\n  regionale si interpreta nel senso che sono  beni  paesaggistici  le\n  zone umide di cui alla lettera \nAmbiente - Foreste - Norme della Regione autonoma Sardegna - Modifica\n  alla legge regionale n. 8 del 2016 -  Interventi  e  trasformazioni\n  realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico  ai  sensi\n  del regio decreto n. 3267 del 1923 (Riordinamento e  riforma  della\n  legislazione  in  materia  di  boschi  e  di  terreni  montani)   -\n  Previsione  che  tali  interventi,  in  assenza  della   prescritta\n  autorizzazione  o  in  difformita\u0027  da   essa,   possono   ottenere\n  l\u0027accertamento della compatibilita\u0027  idrogeologica  successivamente\n  alla realizzazione delle opere. \nPaesaggio  -  Autorizzazione  paesaggistica  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 12 del 1998  -\n  Attribuzione all\u0027organo comunale della  competenza  in  materia  di\n  accertamenti  di  compatibilita\u0027  paesaggistica  e   dei   relativi\n  provvedimenti sanzionatori di cui all\u0027art. 167 del d.lgs. n. 42 del\n  2004,  per   opere   eseguite   in   assenza   o   in   difformita\u0027\n  dall\u0027autorizzazione - Previsione che le previste  sanzioni  non  si\n  applicano alle opere pubbliche realizzate in assenza o  difformita\u0027\n  dell\u0027autorizzazione paesaggistica, ne\u0027 alle opere realizzate  prima\n  dell\u0027apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte  terza\n  del medesimo decreto legislativo. \nPaesaggio  -  Autorizzazione  paesaggistica  -  Norme  della  Regione\n  autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 12 del 1998  -\n  Competenza  dei  Servizi  regionali  di  tutela  del  paesaggio   -\n  Previsione che gli  strumenti  urbanistici  previsti  dall\u0027art.  21\n  della  legge   regionale   n.   45   del   1989   sono   sottoposti\n  all\u0027approvazione paesaggistica del Servizio  tutela  del  paesaggio\n  regionale competente per  territorio  -  Previsione  che  il  piano\n  adottato, completo della deliberazione del  Consiglio  comunale  di\n  adozione e dei relativi allegati, e\u0027  inviato  dall\u0027amministrazione\n  comunale al Servizio tutela del paesaggio regionale che esprime  le\n  proprie  osservazioni  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  -\n  Previsione che il piano approvato, completo della deliberazione del\n  Consiglio  comunale  di  approvazione  definitiva  e  dei  relativi\n  allegati,   e\u0027   trasmesso   per   il   provvedimento   finale   di\n  autorizzazione  paesaggistica  al  Servizio  tutela  del  paesaggio\n  regionale competente per territorio che si esprime  entro  sessanta\n  giorni  dalla  ricezione  -  Previsione  che  il  provvedimento  di\n  approvazione paesaggistica  e\u0027  il  presupposto  per  l\u0027entrata  in\n  vigore del piano, previa  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale\n  della Regione autonoma della Sardegna. \n-  Legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025,  n.  18  (Riordino  e\n  coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale  con\n  le disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  urbanistica\n  ed edilizia  di  cui  al  decreto-legge  29  maggio  2024,  n.  69,\n  convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio  2024,  n.  105),\n  artt. 2, comma 1; 4; 6; 7; 12; 14; 15; 18; 19; 27, comma 1, lettera \n\n\r\n(GU n. 39 del 24-09-2025)\n\r\n    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, (c.f. 80188230587), in persona del Presidente\ndel Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso per mandato ex lege\ndall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato,  (c.f.   80224030587),   fax\n06/96514000 - PEC  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  presso  i  cui\nuffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, ricorrente; \n    contro:  Regione  autonoma  della  Sardegna,   in   persona   del\nPresidente della giunta regionale pro tempore, resistente; \n    Per la declaratoria della  illegittimita\u0027  costituzionale  giusta\ndeliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta  del  4\nagosto 2025, degli articoli 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 19, 27, comma\n1, lettera a), 27, comma 1, lettera a) e comma 2, 28,  29,  comma  1,\nlettere c) e d) della legge della Regione autonoma della Sardegna  n.\n18 del 17  giugno  2025,  recante  «Riordino  e  coordinamento  della\nnormativa  edilizia  e  urbanistica  regionale  con  le  disposizioni\nurgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di  cui\nal  decreto-legge  29   maggio   2024,   n.   69,   convertito,   con\nmodificazioni, in legge 24  luglio  2025,  n.  105»,  pubblicata  nel\nBollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) n.\n35 in data 19 giugno 2025 (parte I e II). \n    La legge regionale in  esame,  che  riguarda  il  riordino  e  il\ncoordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le\ndisposizioni urgenti in materia  di  semplificazione  urbanistica  ed\nedilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024,  n.  69,  convertito\ncon modificazioni in legge 24 luglio 2024, n. 105,  presenta  profili\ndi illegittimita\u0027 costituzionale con  riferimento  alle  disposizioni\ncontenute negli articoli 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 19, 27, comma 1,\nlettera a) e comma 2 e 28, 29, comma 1, lettere c) e d). \n    Le disposizioni suddette, per i motivi  di  seguito  specificati,\nrisultano eccedere  dalle  competenze  statutarie  riconosciute  alla\nRegione  Sardegna  dallo  Statuto  speciale   di   autonomia   (Legge\ncostituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), andando a violare l\u0027art. 117,\ncomma secondo, lettere a), h), l), m), r) e  s)  della  Costituzione,\nponendosi altresi\u0027 in contrasto con i principi di ragionevolezza e di\nbuon andamento dell\u0027amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della\nCostituzione, nonche\u0027 con gli articoli 9, 32, 42 della Costituzione. \n    La Regione autonoma della Sardegna, in forza dell\u0027art. 3, lettera\nf) e art. 6 dello  Statuto  speciale  (L.  Cost.  n.  3/1948),  e  in\ncoerenza con l\u0027art. 116, terzo  comma,  della  Costituzione,  ha  una\ncompetenza legislativa esclusiva in materia di «urbanistica  e  opere\npubbliche». \n    Tale attribuzione, seppur ampia, non puo\u0027  tuttavia  tradursi  in\nuna piena ed incondizionata autonomia normativa. \n    E  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  infatti  costantemente\nribadito come anche le regioni a statuto speciale siano vincolate  al\nrispetto di principi e  materie  trasversali,  tra  cui  spiccano  le\nriforme  economico-sociali  di  interesse  nazionale,   l\u0027ordinamento\ncivile - ambito che include le fondamentali norme di diritto  privato\ninerenti alla proprieta\u0027, ai contratti e ai rapporti obbligatori,  la\ncui disciplina non puo\u0027 essere disomogenea su base regionale -  e  la\ndeterminazione  dei  Livelli  Essenziali  delle   Prestazioni   (LEP)\nconcernenti  i  diritti  civili  e  sociali.  L\u0027analisi  delle  norme\nregionali  in  oggetto  evidenzia  come  le  stesse,  nell\u0027introdurre\nderoghe  o   previsioni   specifiche,   incidano   su   tali   limiti\ninderogabili, violando principi di coerenza ordinamentale e di tutela\ndei  diritti  fondamentali   che,   per   loro   natura,   richiedono\nun\u0027uniforme. \n    Cio\u0027 premesso, le disposizioni sopra citate, ledendo nei  termini\nche di seguito si esporranno i  precetti  costituzionali  a  presidio\ndelle competenze legislative statali, devono essere impugnate  per  i\nseguenti: \n \n                               Motivi \n \n    1) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma 1 della legge\ndella Regione autonoma Sardegna n. n.  18  del  17  giugno  2025  per\nviolazione degli articoli 117, secondo comma, lettera  s)  e  m),  in\nrelazione agli articoli articoli  2-bis,  3  e  10  del  decreto  del\nPresidente della  Repubblica  n.  380/2001  quali  norme  di  riforma\neconomico sociale nonche\u0027 con i principi di ragionevolezza e di  buon\nandamento dell\u0027amministrazione di cui agli  articoli  3  e  97  della\nCostituzione. \n    L\u0027art. 2, comma 1, rubricato «Introduzione nella legge n. 23  del\n1985 di norme in materia di definizione di interventi edilizi,  stato\nlegittimo dell\u0027immobile, attivita\u0027  edilizia  e  caratteristiche  del\ntitolo abilitativo», introduce nella legge regionale n. 23  del  1985\nun articolo aggiuntivo 2-bis, rubricato «Definizione degli interventi\nedilizi». \n    Il predetto articolo, al comma 1, opera un rinvio all\u0027art. 3, del\ntesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia\nedilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno\n2001, n. 380, (di  seguito,  il  «TUE»),  per  la  definizione  degli\ninterventi edilizi. \n    Purtuttavia, al comma 3, prevede che «ai  fini  di  una  corretta\napplicazione delle definizioni di cui al comma 1, la realizzazione di\nnuovo  volume   in   una   costruzione   esistente   e\u0027   considerata\nristrutturazione  edilizia  se  avviene  all\u0027interno   della   sagoma\nesistente e nuova costruzione in caso contrario». \n    Occorre premettere  che  in  base  al  combinato  disposto  degli\narticoli 3 e 10 del TUE, la realizzazione di  volumi  «fuori  sagoma»\nrientra in ogni caso tra  gli  interventi  di  nuova  costruzione  e,\npertanto, richiede sempre il permesso di costruire ai sensi dell\u0027art.\n10, comma 1, lettera a), del TUE; al contrario, la  realizzazione  di\nvolumi «entro sagoma» non costituisce  una  tipologia  di  intervento\nqualificabile, in ogni caso,  quale  intervento  di  ristrutturazione\nedilizia. \n    Sul punto, la giurisprudenza ha  fornito  indicazioni  utili  per\ncomprendere fino a quale misura puo\u0027 essere effettuato un aumento  di\nvolumetria  in  ristrutturazione  pesante,  senza  per  cio\u0027   stesso\nricadere nel regime proprio della «nuova  costruzione»,  che  non  e\u0027\nassoggettabile  a  SCIA  alternativa  ma  soltanto  a   permesso   di\ncostruire. \n    In  particolare,  e\u0027  stato  autorevolmente  affermato   che   le\n«modifiche  volumetriche  previste  dall\u0027art.  10   del decreto   del\nPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per le attivita\u0027 di\nristrutturazione edilizia (assentibili, a scelta dell\u0027interessato,  o\ncon permesso di costruire o con DIA) devono consistere in diminuzioni\no  trasformazioni  dei  volumi  preesistenti  ovvero  in   incrementi\nvolumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti  di\nvolumetria, perche\u0027 altrimenti verrebbe meno la linea di  distinzione\ntra la ristrutturazione edilizia e la nuova  costruzione»  (cfr.,  ex\nmultis, Cassazione n.  47046/2007,  ribadito,  piu\u0027  di  recente,  da\nCassazione n. 43530/2019). Nello stesso senso, e\u0027 stato ulteriormente\nprecisato che «la ristrutturazione edilizia si caratterizza anche per\nla previsione di possibili  incrementi  volumetrici,  ma  cio\u0027  rende\nnecessaria una  lettura  della  norma  nel  senso  che  l\u0027aumento  di\ncubatura deve essere senz\u0027altro contenuto, in modo da mantenere netta\nla differenza con gli interventi  di  nuova  costruzione»  (cfr.,  ex\nmultis, Cassazione n. 38611/2019). \n    Premesso quanto sopra, l\u0027art. 2, della legge regionale  impugnata\nsi pone in contrasto anzitutto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera\ns) della Costituzione atteso che la disposizione in esame,  incidendo\nsull\u0027individuazione delle  categorie  di  interventi  edilizi  e,  in\nparticolare, qualificando  l\u0027ampliamento  di  volume  «entro  sagoma»\nquale  intervento  di   ristrutturazione   edilizia,   introduce   un\nautomatismo che si pone in contrasto con le previsioni  di  cui  agli\narticoli 3 e 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  380\ndel 2001 che costituiscono norme di riforma economico sociale. \n    A tal  ultimo  riguardo,  la  Regione  autonoma  della  Sardegna,\nancorche\u0027 in forza dell\u0027art. 3, lettera f), e art. 6,  dello  Statuto\nspeciale della legge costituzionale  n.  3/1948  e  in  coerenza  con\nl\u0027art. 116, terzo comma, della Costituzione, detenga  una  competenza\nlegislativa esclusiva in materia di «edilizia  e  urbanistica»,  tale\nattribuzione, seppur ampia, non puo\u0027 tuttavia tradursi in  una  piena\ned  incondizionata  autonomia  normativa,  avendo  la  giurisprudenza\ncostituzionale costantemente ribadito come anche le Regioni a statuto\nspeciale  siano  vincolate  al  rispetto  di   principi   e   materie\ntrasversali, tra cui spiccano le norme di  riforme  economico-sociali\ndi interesse  nazionale,  relativamente  ad  ambiti  in  cui  la  cui\ndisciplina non puo\u0027 essere disomogenea su base regionale. \n    Secondo la giurisprudenza costituzionale  la  disciplina  statale\ninerente ai titoli abilitativi di cui al Trattato sull\u0027Unione europea\n(e, nella fattispecie, gli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente\ndella  Repubblica  n.  380/2001(  «deve   [...]   qualificarsi   come\nespressione di norme fondamentali di  riforma  economico-sociale,  in\nquanto tale condizionante  la  potesta\u0027  legislativa  primaria  delle\nregioni a statuto speciale» (sentenza n. 147 del 2023),  condividendo\ndi queste «\"le caratteristiche salienti\" che vanno  individuate  «nel\ncontenuto riformatore e nell\u0027attinenza a settori o  beni  della  vita\neconomico-sociale di rilevante importanza» (sentenza n. 24 del 2022).\nEsse, d\u0027altro canto, \"rispond[o]no complessivamente ad  un  interesse\nunitario ed esig[o]no, pertanto, un\u0027attuazione su tutto il territorio\nnazionale\" (sentenza n. 198 del 2018)» (sentenza n. 90 del  2023;  da\nultimo si v. Corte costituzionale sentenza n. 22/2025). \n    La  disposizione  censurata,  come  anticipato,  nel  qualificare\nl\u0027ampliamento  di  volume  «entro   sagoma»   quale   intervento   di\nristrutturazione  edilizia,  introduce  un  automatismo   in   palese\ncontrasto con i su richiamati principi espressi dalla  giurisprudenza\ndi  legittimita\u0027  in  base  ai  quali,  delineando  i   confini   tra\n«ristrutturazione  edilizia»  e  «nuovo  intervento»  in  base   alle\npredette disposizioni del  TUE,  occorre  verificare  la  consistenza\ndell\u0027intervento e, quindi, l\u0027impatto  in  termini  di  trasformazione\nedilizia e urbanistica del territorio interessato. \n    Ne discende  che  la  disposizione  regionale  viola  palesemente\nl\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione,  per  avere\nla  regione  travalicando  i  limiti  della  competenza   legislativa\nesclusiva attribuita a livello statutario che  deve  comunque  essere\nesercitata  nel  rispetto  delle  norme   fondamentali   di   riforma\neconomico-sociale che  nella  fattispecie  sono  da  rinvenire  nelle\nprevisioni del Trattato sull\u0027Unione europea recanti i titoli  edilizi\ne  la  qualificazione  degli  interventi  sottoposti  a  permessi  di\ncostruire,  in  quanto  di  queste  condividono  le   caratteristiche\nsalienti,  che  vanno  individuate  nel   contenuto   riformatore   e\nnell\u0027attinenza a settori  o  beni  della  vita  economico-sociale  di\nrilevante importanza. \n    Peraltro, le predette previsioni del Trattato sull\u0027Unione europea\nrispondono complessivamente ad  un  interesse  unitario  ed  esigono,\npertanto, un\u0027attuazione su tutto il territorio nazionale (cfr.  Corte\ncostituzionale, sentenza n. 198 del 2018). \n    La disposizione, incidendo sull\u0027individuazione delle categorie di\nintervento edilizio, si risolve altresi\u0027 in una  potenziale  modifica\ndel regime  amministrativo  dei  titoli  abilitativi.  La  potenziale\nindividuazione, da parte della norma regionale, di un titolo edilizio\ndifferente  rispetto  a  quello  previsto  nel  Trattato  sull\u0027Unione\neuropea  potrebbe  implicare  trasformazioni  del  territorio   cosi\u0027\nsignificative da incidere, in maniera sproporzionata e irragionevole,\nsui livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali\nche devono essere garantiti in modo uniforme su tutto  il  territorio\nnazionale, cosi\u0027 ponendosi altresi\u0027  in  contrasto  con  l\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera m) della Costituzione. \n    Sotto altro profilo,  l\u0027art.  2,  comma  1,  introducendo  l\u0027art.\n2-bis, comma 5, consente l\u0027esecuzione  di  interventi  che  prevedano\nl\u0027integrale demolizione di  edifici  e  la  loro  ricostruzione,  nei\nlimiti  delle  distanze  legittimamente  preesistenti,   qualora   le\ndimensioni  del  lotto  di  pertinenza  non  consentano  la  modifica\ndell\u0027area di sedime ai fini del rispetto delle  distanze  minime  tra\nedifici, tra pareti finestrate, dalle strade e dai confini. \n    In tema di demolizione e  ricostruzione  di  edifici  nelle  zone\nomogenee A o  comunque  in  zone  di  particolare  pregio  storico  o\nartistico,  l\u0027art.  2-bis,  comma  1-ter,  del  Trattato  sull\u0027Unione\neuropea ha posto un\u0027ulteriore  condizione  perche\u0027  la  ricostruzione\npossa   avvenire   nel   rispetto   delle   distanze   legittimamente\npreesistenti:   e   cioe\u0027   che    l\u0027intervento    sia    contemplato\n«esclusivamente nell\u0027ambito dei piani urbanistici di  recupero  e  di\nriqualificazione particolareggiati, di competenza comunale». \n    La ratio della previsione risiede nell\u0027esigenza di assicurare una\nmaggior tutela al valore d\u0027insieme delle aree soggette allo specifico\nregime delle zone A e dei centri storici, escludendo che  all\u0027interno\ndi esse gli interventi di cui al medesimo comma 1-ter dell\u0027art. 2-bis\npossano essere direttamente realizzati dagli interessati e stabilendo\ninvece che essi debbano inserirsi nella piu\u0027 generale  considerazione\ndel contesto di riferimento, che solo un piano particolareggiato puo\u0027\nassicurare. \n    In tal senso, anche la disposizione da ultimo richiamata si  pone\nin contrasto,  per  le  medesime  ragioni  sopra  illustrate,  con  i\nprincipi fondamentali di tutela dell\u0027ordinato assetto del  territorio\nnonche\u0027 di tutela del patrimonio storico e artistico di cui  all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, rilevando come  la\nstessa si traduca  in  una  sostanziale  spoliazione  a  danno  delle\namministrazioni preposte alla pianificazione del territorio, rispetto\nalle quali l\u0027art. 2 bis, comma 1-ter del Trattato sull\u0027Unione europea\nfa  salve  «le   previsioni   degli   strumenti   di   pianificazione\nterritoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e  i  pareri  degli\nenti  preposti  alla  tutela»,  e  quindi  la   facolta\u0027   che   tali\namministrazioni possano dettare prescrizioni  diverse  e  anche  piu\u0027\nrigorose per l\u0027effettuazione degli  interventi  in  discorso,  tenuto\nconto dello specifico contesto preso in considerazione. \n    Sotto  tale  ultimo  aspetto,   la   disposizione   censurata   -\nintroducendo una previsione piu\u0027 rigorosa  -  si  pone  in  contrasto\naltresi\u0027 con  i  principi  di  ragionevolezza  e  di  buon  andamento\ndell\u0027amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. \n    2) Illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  2,  comma  1,  della\nlegge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17  giugno  2025  per\nviolazione dell\u0027art. 117, secondo comma,  lettera  s),  in  relazione\nall\u0027art.  9-bis,  comma  1-bis  del  decreto  del  Presidente   della\nRepubblica n. 380/2001  quale  norma  di  riforma  economico  sociale\nnonche\u0027 per contrasto con l\u0027art. 42 della Costituzione. \n    L\u0027art. 2, comma 1, della legge regionale in esame inserisce nella\nlegge regionale n. 23 del 1985 un ulteriore art. 2-ter, il quale,  al\ncomma 2, prevede che negli immobili oggetto di condono edilizio  sono\nconsentite, senza incremento volumetrico  o  di  superficie  coperta,\nunicamente  opere  di   manutenzione   ordinaria,   di   manutenzione\nstraordinaria,   di   restauro   e   risanamento   conservativo,   di\nristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione\ncon differente sagoma. \n    La disposizione censurata introduce un «vincolo»  ostativo  verso\nl\u0027esecuzione  di  determinati  interventi  su   immobile   o   unita\u0027\nimmobiliare  oggetto  di  condono  edilizio   il   quale,   al   pari\ndell\u0027accertamento di  conformita\u0027,  costituisce  un  presupposto  per\nl\u0027esecuzione di qualsiasi ulteriore intervento edilizio. \n    Tale intervento normativo si  pone  in  antitesi  e  non  risulta\npertanto coerente con quanto previsto dall\u0027art. 9-bis,  comma  1-bis,\ndel TUE, da ultimo novellato ad opera  del  decreto-legge  29  maggio\n2024, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio\n2024,  n.  105,  il  quale  stabilisce   che   lo   stato   legittimo\ndell\u0027immobile o  dell\u0027unita\u0027  immobiliare  e\u0027,  tra  l\u0027altro,  quello\nstabilito  dal  titolo  che  ne  «ha  legittimato»  la   costruzione,\novverosia anche quello rilasciato a seguito di condono. \n    La Regione autonoma Sardegna, al pari di quanto  evidenziato  nel\nprecedente motivo le cui considerazioni devono  essere  integralmente\nrichiamate in  questa  sede,  superando  gli  ambiti  riservati  alla\npotesta\u0027 legislativa esclusiva fissata dallo Statuto,  ha  introdotto\nuna disposizione che si pone in contrasto con  una  disposizione  che\nintegra una delle norme di riforma economico sociale. \n    Ne discende che la previsione impugnata viola l\u0027art. 117, secondo\ncomma lettera  s)  della  Costituzione,  atteso  che  il  legislatore\nregionale e\u0027 chiamato  a  rispettare  le  disposizioni  di  carattere\ngenerale che integrano, come nella specie, norme di riforma economico\nsociale. \n    In ogni caso, la predetta  disposizione  -  nella  parte  in  cui\nlimita le facolta\u0027 del proprietario di realizzare  taluni  interventi\nedilizi in un immobile (o unita\u0027 immobiliare) oggetto di condono - si\npone in contrasto con l\u0027art. 42 della  Costituzione  in  ragione  del\npregiudizio  arrecato  al  privato  proprietario  dell\u0027immobile  che,\nancorche\u0027 non espropriato della titolarita\u0027,  e\u0027  sottoposto  ad  una\ndisciplina che svuota di contenuto il diritto di proprieta\u0027. \n    Nell\u0027immobile o unita\u0027 immobile per il quale  e\u0027  intervenuto  un\ncondono edilizio - in base alla disciplina introdotta  dalla  Regione\nautonoma Sardegna - sussiste un\u0027evidente  limitazione  alle  facolta\u0027\nproprietarie,  ancorche\u0027  il  condono,  come  rilevato  dalla   Corte\ncostituzionale con la sentenza n. 119 del 2024  «ha  per  effetto  la\nsanatoria  non  solo  formale  ma  anche  sostanziale  dell\u0027abuso,  a\nprescindere dalla conformita\u0027 delle opere realizzate alla  disciplina\nurbanistica ed edilizia». \n    Si ritiene, pertanto, di poter concludere, evidenziando come vada\nesclusa  la  legittimita\u0027  costituzionale  di  una  disposizione  che\ncomporti  per  il  proprietario,  ancorche\u0027  non  espropriato   della\ntitolarita\u0027, uno svuotamento del contenuto del suo diritto  nel  modo\npiu\u0027 irrimediabile e definitivo,  e  cioe\u0027  con  graduale  degrado  e\nperimento del bene (costruzione) ed una progressiva inutilizzabilita\u0027\ne distruzione dell\u0027edificio, in rapporto alla  destinazione  inerente\nalla sua natura (conforme a  licenze,  concessioni  e  autorizzazioni\nancorche\u0027  in  sanatoria).  Si  tratta  in  ogni  caso   di   edifici\nlegittimamente esistenti e  ovviamente  regolarmente  assentiti  (fin\ndall\u0027origine o  con  valido  condono  in  sanatoria  non  oggetto  di\nsuccessivi interventi repressivi o  di  annullamento)  dal  punto  di\nvista urbanistico o sotto il profilo di speciali vincoli (cfr.  Corte\ncostituzionale, sentenza n. 529 del 1995; sentenza n. 238  del  2000;\ncfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5358 del 2016). \n    3)  Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.   4   della   legge\nregionale della Regione autonoma Sardegna n. 18 del  17  giugno  2025\nper  violazione  dell\u0027art.  117,  secondo  comma  lettera  h),  della\nCostituzione in relazione agli articoli  49  e  60  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. \n    L\u0027art. 4, rubricato  «Integrazioni  all\u0027art.  3-bis  della  legge\nregionale  n.  23  del  1985  in  materia  di  incentivazione   degli\ninterventi  di  riuso  del  patrimonio  edilizio   dismesso   e   per\nl\u0027efficientamento energetico» ha inserito due nuovi  commi  nell\u0027art.\n3-bis della legge regionale n. 23 del 1985, prevedendo  che,  sia  in\ncaso  di  interventi  di  riqualificazione  energetica   di   edifici\nesistenti alla data del 24 maggio 2024, sia in  caso  di  edifici  di\nnuova costruzione o ampliamento di quelli esistenti, sono ammesse,  a\ncerte condizioni, deroghe  alle  normative  regionali  o  regolamenti\nedilizi comunali, anche con  riferimento  alle  «distanze  minime  di\nprotezione del nastro statale ferroviario...». \n    I due commi introdotti (comma 3-bis  e  comma  3-ter)  introdotti\ndall\u0027art. 4 della  legge  regionale  censurata  stabiliscono  che  le\nsuddette deroghe vanno esercitate nel «rispetto delle distanze minime\nriportate nel codice civile». \n    La disposizione censurata si pone in contrasto con l\u0027art. 49  del\ndecreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  753,\nrecante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza  e  regolarita\u0027\ndell\u0027esercizio delle ferrovie e di altri  servizi  di  trasporto»  il\nquale non consente, se non nei termini che di seguito si  esporranno,\nla possibilita\u0027 di derogare alla  distanza  minima  ivi  disciplinata\n(fissata in metri 30). \n    Secondo l\u0027art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  n.\n753/1980 «Lungo  i  tracciati  delle  linee  ferroviarie  e\u0027  vietato\ncostruire, ricostruire o ampliare edifici o  manufatti  di  qualsiasi\nspecie ad una  distanza,  da  misurarsi  in  proiezione  orizzontale,\nminore di metri trenta dal limite della  zona  di  occupazione  della\npiu\u0027 vicina rotaia». \n    La deroga al rispetto delle distanze legali dal limite della zona\ndi  occupazione  della  piu\u0027  vicina  rotaia  (fissata  in  metri  30\ndall\u0027art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.  753  del\n1980) puo\u0027 essere autorizzata, in base all\u0027art. 60  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 753 del 1980, previa autorizzazione di\nR.F.I., quando «... la sicurezza  pubblica,  la  conservazione  delle\nferrovie, la natura dei terreni e le particolari  circostanze  locali\nlo consentano». \n    L\u0027inquadramento generale della  fascia  di  rispetto  ferroviaria\nrestituisce un assetto normativo in base al quale la fissazione delle\ndistanze minime tra  i  manufatti  edilizi  e  le  linee  ferroviarie\nrisponde a esigenza di carattere generale,  diretta,  oltreche\u0027  alla\nregolarita\u0027 dell\u0027esercizio ferroviario, alla prevenzione di  danni  o\ndi pregiudizi  che  possono  essere  arrecati  alla  sicurezza  delle\npersone e delle  cose,  con  una  competenza  propria  della  polizia\namministrativa   relativa   alla   sicurezza   e   alla   regolarita\u0027\ndell\u0027esercizio ferroviario. \n    La stessa legislazione statale - laddove ammette la  possibilita\u0027\ndi derogare alle distanze minime stabilite dall\u0027art. 49 dello  stesso\ndecreto, richiede al riguardo un\u0027apposita autorizzazione da parte  di\nRete Ferroviaria Italiana - su richiesta  dei  soggetti  interessati,\nsempreche\u0027 questi ultimi dimostrino la  peculiarita\u0027  delle  esigenze\nche li hanno indotti a prevedere distanze inferiori e,  nello  stesso\ntempo, i competenti uffici statali vi acconsentano, ritenendo che non\nne  risultino  pregiudicate  la  sicurezza   dei   trasporti   e   la\nconservazione degli impianti ferroviari. \n    La  distanza  minima  di  30  metri  non  e\u0027   dunque   meramente\nindicativa, ma rappresenta  un  limite  inderogabile,  salvo  che  il\nrichiedente l\u0027autorizzazione a costruire  a  distanza  inferiore  non\ndimostri  l\u0027assenza  di  rischi  concreti  legati   all\u0027edificazione.\nPeraltro, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l\u0027onere di\nprovare l\u0027insussistenza di rischi concreti spetta  a  chi  chiede  la\nderoga alla distanza minima. Dunque, e\u0027 ormai pacifico  ritenere  che\nla distanza di 30 metri dalle ferrovie sia un parametro  fondamentale\nper le costruzioni, con possibilita\u0027  di  deroga  solo  a  fronte  di\nprecise e documentate garanzie di sicurezza. \n    Le disposizioni contenute negli articoli 49 e 60 del decreto  del\nPresidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  753,  delineano\npertanto uno strumento  di  tutela  della  sicurezza  che,  ai  sensi\ndell\u0027art. 117, secondo comma,  lettera  h),  della  Costituzione,  e\u0027\nmateria  ascritta  alla  competenza  legislativa  statale   in   modo\nesclusivo (in tal senso, Corte costituzionale, n. 999 del 1988). \n    In tal senso, la Regione autonoma della  Sardegna,  ancorche\u0027  in\nforza dell\u0027art. 3, lettera f) e art. 6 dello statuto  speciale  della\nlegge costituzionale n. 3/1948 e in coerenza con  l\u0027art.  116,  terzo\ncomma,  della  Costituzione,  detenga  una   competenza   legislativa\nesclusiva in materia  di  «edilizia  e  urbanistica»,  ha  invaso  la\ncompetenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di sicurezza e,\nin ogni caso, ha introdotto una disciplina che si pone  in  contrasto\nle suddette disposizioni che, alla luce delle ragioni che sono  state\nsopra enucleate, costituiscono norme di riforma economica sociale cui\nla Regione e\u0027 chiamata comunque ad attenersi, rispondendo peraltro ad\nun interesse unitario, esigendo tali  disposizioni  un\u0027attuazione  su\ntutto il territorio nazionale. \n    Pertanto, una disposizione - come  quella  che  nella  specie  e\u0027\nstata introdotta dalla Regione autonoma  Sardegna  la  quale  ammette\nderoghe a questa distanza,  senza  porre  il  limite  previsto  dagli\narticoli 49 e 60 - del citato decreto del Presidente della Repubblica\nn. 753 del 1980 determina  un\u0027evidente  violazione  della  competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato in materia  di  sicurezza,  di  cui\nall\u0027art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. \n    4)  Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.   4   della   legge\nregionale della Regione autonoma Sardegna n. 18 del  17  giugno  2025\nper violazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettera l) della  Costituzione\nin relazione all\u0027art. 13 del decreto legislativo n. 73 del  2020  che\nha abrogato l\u0027art. 14, comma 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014,\nn. 102 nonche\u0027 per contrasto con il principio di leale collaborazione\ndi cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione. \n    L\u0027art. 4 della legge  regionale,  nella  parte  in  cui  modifica\nl\u0027articolo. 3-bis della legge regionale n.  23  del  1985,  introduce\nl\u0027esclusione  dal  computo  dei   volumi   e   dall\u0027altezza   massima\ndell\u0027edificio, degli spessori di murature esterne, degli elementi  di\nchiusura superiori e inferiori che racchiudono il  volume  riscaldato\ndelle superfici e dei rapporti di copertura nei limiti ivi  indicati,\nper interventi  di  efficientamento  energetico  anche  nel  caso  di\nedifici nuovi. \n    Tale previsione si pone  in  contrasto  con  quanto  stabilito  a\nlivello statale, a seguito dell\u0027abrogazione dell\u0027art. 14, comma 6 del\ndecreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  avvenuta  ad  opera\ndell\u0027art. 13 del decreto legislativo n. 73 del 2020. \n    Per  effetto  dell\u0027abrogazione  del  comma  6  dell\u0027art.  14,  le\nsuddette esclusioni sono possibili solo  per  interventi  su  edifici\nesistenti. \n    La giurisprudenza costituzionale e\u0027 intervenuta piu\u0027 volte  sulla\nlegittimita\u0027 di leggi regionali che prevedono deroghe  ex  lege  agli\nspessori delle murature di cui al decreto ministeriale  n.  1444  del\n1968. \n    La Corte ha chiarito che le regioni possono introdurre deroghe  a\ntali norme, solo se riguardano i  limiti  stabiliti  dalla  normativa\nlocale. \n    Le leggi regionali che  prevedono  deroghe  agli  spessori  delle\nmurature,  e  piu\u0027  in  generale  alle  distanze  tra  edifici,  sono\nlegittime, purche\u0027 tali deroghe si riferiscano  ai  limiti  stabiliti\ndalla normativa locale (piani urbanistici e  regolamenti  edilizi)  e\nnon a quelli previsti dalla normativa  statale.  Le  deroghe  possono\nriguardare i limiti stabiliti dai regolamenti  edilizi  e  dai  piani\nurbanistici, ma non i  parametri  minimi  stabiliti  dalla  normativa\nstatale.  In  sostanza,  la  Corte   costituzionale   ha   bilanciato\nl\u0027autonomia delle regioni nella  pianificazione  urbanistica  con  la\nnecessita\u0027 di rispettare  i  principi  fondamentali  stabiliti  dalla\nnormativa statale e di tutelare il paesaggio. \n    Ebbene, con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73,  l\u0027art.\n13 ha abrogato il comma 6 dell\u0027art.  14  del  decreto  legislativo  4\nluglio 2014, n. 102,  con  cio\u0027  definitivamente  escludendo  che  le\nderoghe  ammesse  per  promuovere  l\u0027efficienza  energetica   possano\napplicarsi agli edifici nuovi. \n    Pertanto, l\u0027art. 4, comma 1, della  legge  in  esame,  che,  come\ndetto, modifica l\u0027articolo. 3-bis della legge  regionale  n.  23  del\n1985, nel non distinguere tra edifici nuovi e edifici  esistenti,  ai\nfini dell\u0027applicabilita\u0027 della deroga di  cui  all\u0027art.  3-ter  della\nlegge regionale n. 23 del 1985, non tiene conto della  necessita\u0027  di\nbilanciare  l\u0027autonomia,  anche   speciale,   delle   regioni   nella\npianificazione urbanistica con la necessita\u0027 di rispettare i principi\nstabiliti dalla normativa statale. \n    Ne discende la violazione del principio di  leale  collaborazione\ndi cui agli articoli 5 e 120  della  Costituzione,  per  inosservanza\ndell\u0027obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per\nun ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le  trasformazioni\ncompatibili con le prescrizioni statali del codice dei beni culturali\ne del paesaggio. \n    Inoltre, la Regione autonoma  Sardegna  ha  invaso  la  sfera  di\ncompetenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di  cui\nalla lettera l) del secondo comma dell\u0027art. 117  della  Costituzione,\nintroducendo una  disposizione  che  introduce  una  deroga  di  tale\nrilievo che, se consentite, inficiano l\u0027essenza  e  la  funzione  del\nprincipio  di  pianificazione  sotteso   anche   all\u0027intervento   del\nlegislatore statale del 2020. \n    5) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 6  della  legge  della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17  giugno  2025  per  violazione\ndell\u0027art. 117,  comma  2  lettera  l)  e  s)  della  Costituzione  in\nrelazione agli articoli 31 e 32  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 380/2001. \n    L\u0027art.   6   della   legge   regionale   impugnata    sostituisce\nintegralmente  l\u0027art.  4  della  legge  regionale  n.  23  del  1985,\nriguardante le opere eseguite in totale difformita\u0027 dal  permesso  di\ncostruire, prevedendo, al novellato comma 2 di detto art. 4, che sono\nconsiderati   in   totale   difformita\u0027   dal   titolo   abilitativo,\nl\u0027esecuzione di  volumi  edilizi  o  la  realizzazione  di  superfici\ncoperte oltre il 20 per  cento  dei  limiti  indicati  nel  progetto,\nnonche\u0027 le modifiche superiori al 50  per  cento  delle  distanze  da\nfabbricati, dai  confini  del  lotto  e  dalle  strade  indicate  nel\nprogetto, o riduzioni di qualunque entita\u0027 che  determinano  distanze\ninferiori ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni. \n    Inoltre, al medesimo comma 2, la disposizione qualifica, in  ogni\ncaso, quale  totale  difformita\u0027  la  modifica  della  localizzazione\ndell\u0027edificio all\u0027interno del lotto urbanistico di pertinenza  quando\nnon vi e\u0027 alcuna sovrapposizione della sagoma a  terra  dell\u0027edificio\nautorizzato e di quello realizzato. \n    Le disposizioni  non  risultano  coerenti  rispetto  all\u0027impianto\nprefigurato dal testo unico dell\u0027Edilizia. Invero, l\u0027art. 31 del TUE,\nal comma  1,  definisce  le  casistiche  di  totale  difformita\u0027  dal\npermesso  di  costruire  in   termini   esclusivamente   qualitativi,\nfacendovi rientrare gli interventi che,  sotto  vari  profili,  hanno\ncome effetto quello di comportare la realizzazione  di  un  organismo\nedilizio integralmente diverso da  quello  assentito,  ovvero  di  un\norganismo  edilizio  o  parte  di  esso  con  specifica  rilevanza  e\nautonomamente utilizzabile. \n    Al riguardo,  in  base  all\u0027art.  32,  comma  1,  del  TUE,  alla\nlegislazione regionale e\u0027 esclusivamente attribuita la  competenza  a\nstabilire, entro i parametri specificamente  indicati  dalle  lettere\ndalla a) alla e), quali siano le variazioni  essenziali  al  progetto\napprovato,  tenuto  conto  dei  limiti  posti   al   riguardo   dalla\nlegislazione statale e, in particolare, dal menzionato  art.  31  del\nTUE. \n    Orbene,  la  disposizione   in   esame,   nel   determinare   una\ncollocazione delle diverse ipotesi di violazione edilizia all\u0027interno\ndelle  categorie  della  totale  difformita\u0027   e   della   variazione\nessenziale, potenzialmente differente rispetto  a  quella  risultante\ndall\u0027applicazione della normativa statale rilevante (articoli 31 e 32\ndel  TUE),  viola  le  predette  norme  che  costituiscono   principi\nfondamentali di riforma-economico sociale cui  si  deve  attenere  la\ndisciplina regionale, incidendo  altresi\u0027  sull\u0027individuazione  delle\nfattispecie di  reato,  determinando  una  sostanziale  modifica  dei\nprofili penalistici connessi  alla  realizzazione  di  interventi  in\nassenza o in difformita\u0027 totale del titolo  edilizio,  in  violazione\ndunque  anche  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale  in\nmateria di ordinamento penale di cui  all\u0027art.  117,  secondo  comma,\nlettera l) della Costituzione. \n    Per    altro    verso,     la     disposizione,     nell\u0027incidere\nsull\u0027individuazione della species di violazione edilizia di volta  in\nvolta rilevante, consente la regolarizzazione di difformita\u0027 edilizie\nsulla base di titoli abilitativi diversi o di  procedure  diverse  da\nquelli indicati dalle  norme  di  principio  statali,  intaccando  le\nscelte di principio operate  dal  legislatore  statale  sul  versante\ndella sanatoria, incorrendo nella  pertanto  nella  violazione  delle\nnorme di riforma economica sociale cui la regione autonoma  Sardegna,\nnell\u0027esercizio delle competenze statutarie  (gia\u0027  richiamate),  deve\nosservare. \n    Infatti, mentre gli interventi costituenti variazione  essenziale\nsono assoggettati alla  procedura  di  sanatoria  prevista  dall\u0027art.\n36-bis del TUE, quelli realizzati in totale difformita\u0027 dal  permesso\ndi costruire sono soggetti al regime, piu\u0027 rigido, di cui all\u0027art. 36\ndel TUE. \n    La legislazione regionale  non  e\u0027  in  alcun  modo  abilitata  a\nsubordinare la sussistenza della condizione di  «totale  difformita\u0027»\nmediante l\u0027indicazione di limiti quantitativi, che potrebbero  avere,\nquale effetto, non solo quello  di  circoscrivere  la  portata  della\ncondotta abusiva, nonche\u0027 i suoi effetti, anche  sul  versante  della\nsanzione penale, ma anche quello di ledere le scelte di principio sul\nversante della  sanatoria,  in  relazione  all\u0027an,  al  quando  e  al\nquantum. \n    La   disposizione   regionale   censurata,   fuoriuscendo   dalle\ncompetenze fissate dalle previsioni statutarie richiamate nell\u0027ambito\ndel primo motivo e si pone pertanto in contrasto con le  disposizioni\ndi principio che costituiscono norme di  riforma  economico  sociale,\nandando a violare la  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di\nordinamento penale di cui all\u0027art. 117,  secondo  comma,  lettera  l)\ndella Costituzione nonche\u0027 la competenza esclusiva  di  cui  all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera s). \n    6) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7, della  legge  della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17  giugno  2025  per  violazione\ndell\u0027art. 117, comma  2,  lettera  l)  e  s)  della  Costituzione  in\nrelazione all\u0027art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica  n.\n380/2001. \n    L\u0027art. 7, riguardante le  variazioni  essenziali  e  le  parziali\ndifformita\u0027, modifica l\u0027art. 5 della legge regionale n. 23 del  1985,\nil quale prevede, al comma  1-bis  di  nuova  introduzione,  che  per\nparziali difformita\u0027 rispetto al progetto approvato si  intendono  le\nvariazioni che non raggiungono i limiti  fissati  per  le  variazioni\nessenziali  e,   nel   caso   di   modifiche   della   localizzazione\ndell\u0027edificio  all\u0027interno  del  lotto  urbanistico   di   pertinenza\ndeterminata a seguito di rotazione su qualunque asse  o  traslazione,\nle variazioni superiori al 50 per cento. Al  pari  della  fattispecie\ndella «totale difformita\u0027», anche per la parziale difformita\u0027 non  si\nrinvengono all\u0027interno dell\u0027art. 34 del Trattato sull\u0027Unione  europea\ncriteri quantitativi (e neppure qualitativi) per la definizione delle\ncasistiche rientranti nella categoria. \n    Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa  ha  chiarito  che  la\nparziale difformita\u0027 si configura quando «le  modificazioni  incidano\nsu elementi particolari e  non  essenziali  della  costruzione  e  si\nconcretizzino in divergenze qualitative e quantitative non  incidenti\nsulle strutture essenziali dell\u0027opera» (cfr., ex multis, Consiglio di\nStato, n. 1484 del 2017). \n    La parziale difformita\u0027 si configura come una difformita\u0027  minore\ne residuale  rispetto  alla  totale  difformita\u0027  e  alla  variazione\nessenziale, sicche\u0027 i suoi confini sono individuabili tra  il  limite\ndelle  tolleranze  edilizie  (limite  inferiore)   e   quello   delle\nvariazioni essenziali (limite superiore). Al riguardo,  si  intendono\nintegralmente richiamati i motivi  di  illegittimita\u0027  riguardanti  i\nvizi di costituzionalita\u0027 formulati in relazione al  precedente  art.\n6, in quanto la legislazione regionale non e\u0027 in alcun modo abilitata\na  subordinare  la  sussistenza   della   condizione   di   «parziale\ndifformita\u0027»  mediante  l\u0027indicazione  di  limiti  quantitativi,  che\npotrebbero avere, quale effetto, parimenti quello di circoscrivere la\nportata della condotta abusiva, nonche\u0027 i  suoi  effetti,  anche  sul\nversante della sanzione penale. \n    Ne discende che, anche in relazione all\u0027art.  7,  al  pari  della\nprevisione  contenuta  nella   precedente   disposizione   censurata,\nsussiste il contrasto con disposizioni di principio che costituiscono\nnorme di riforma  economico  sociale,  andando  cosi\u0027  a  violare  la\ncompetenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale di  cui\nall\u0027art. 117, secondo comma, lettera  l)  e  nonche\u0027  quella  di  cui\nall\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. \n    7) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12 della  legge  della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17  giugno  2025  per  violazione\ndell\u0027art.  117,  primo  comma,  lettera  s)  della  Costituzione   in\nrelazione all\u0027art. 24, comma 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001 e per contrasto con l\u0027art. 32\ndella Costituzione in relazione al decreto del Ministro della sanita\u0027\n5 luglio 1975, con il quale e\u0027 stata data attuazione  degli  articoli\n218 e 221 del regio decreto n. 1265/1934. \n    L\u0027art. 12 della legge regionale impugnata riguardante i requisiti\nedilizi minimi igienico-sanitari sostituisce  l\u0027art.  7-quater  della\nlegge regionale n. 23  del  1985,  in  materia  di  agibilita\u0027  degli\nimmobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari. \n    In particolare, il menzionato art. 7-quater, al comma 1,  esclude\nl\u0027applicabilita\u0027, nell\u0027ambito dell\u0027ordinamento regionale,  dei  commi\nda 5-bis a 5-quater dell\u0027art. 24 del TUE, e,  pertanto,  allo  stato,\nsono mantenute inalterate  le  misure  minime  di  agibilita\u0027  per  i\nmonolocali nei limiti fissati dalla  normativa  nazionale  previgente\nalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio  2024,  n.\n69, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2024,  n.\n105, che  ha  introdotto  significative  novita\u0027  sul  tema  dei  cd.\n«micro-appartamenti». \n    In particolare, la disposizione in esame, non recepisce le  nuove\ndisposizioni statali sulla superficie minima degli alloggi, ancorche\u0027\nespressione di norme di riforma  economico  sociale  nonche\u0027  livello\nessenziale delle prestazioni. \n    Occorre premettere che i commi da 5-bis a 5-quater  dell\u0027art.  24\ndel TUE, introdotti dal citato decreto-legge n. 69  del  2024,  nelle\nmore dell\u0027adozione del decreto di cui all\u0027art. 20, comma  1-bis,  del\nTrattato sull\u0027Unione europea da  parte  del  Ministero  della  salute\nvolto  a  definire  i  requisiti   igienico-sanitari   di   carattere\nprestazionale degli edifici, hanno  autorizzato  il  progettista,  ai\nfini del rilascio del certificato di  agibilita\u0027,  ad  asseverare  la\nconformita\u0027 del progetto ai parametri igienico-sanitari in due  nuove\nipotesi, concernenti le altezze e la superficie interna. \n    Nel dettaglio, con  riguardo  alle  altezze,  il  progettista  e\u0027\nautorizzato ad asseverare il progetto nei  locali  aventi  un\u0027altezza\nminima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40\nmetri; mentre,  con  riguardo  alla  superficie  degli  alloggi  mono\nstanza, il progettista viene autorizzato ad  asseverare  il  progetto\nfino al limite massimo di 20  metri  quadrati,  in  caso  di  alloggi\nabitati da una persona, oppure, se abitati da due  persone,  fino  al\nlimite massimo di 28 metri quadrati. \n    Si prevede, in ogni  caso,  che  il  progettista  potra\u0027  rendere\nl\u0027asseverazione de qua qualora  ricorra  almeno  una  delle  seguenti\ncondizioni: (i) i locali  siano  situati  in  edifici  sottoposti  ad\ninterventi  di   recupero   edilizio   e   di   miglioramento   delle\ncaratteristiche   igienico-sanitarie;   (ii)   sia    contestualmente\npresentato un progetto che  contenga  soluzioni  di  ristrutturazione\nalternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti,\nidonee condizioni igienico-sanitarie dell\u0027alloggio. \n    La ratio di siffatta disciplina  transitoria  si  rinviene  nella\nnecessita\u0027 di fornire una risposta pragmatica  alle  mutate  esigenze\nsociali ed economiche, nonche\u0027 di  adeguare  la  disciplina  edilizia\nalle  trasformazioni  del  contesto  urbano,  non  pregiudicando   al\ncontempo  l\u0027effettiva  sussistenza  dei  requisiti  inderogabili   di\nsicurezza, igiene e salubrita\u0027, degli edifici. \n    La riduzione dell\u0027altezza o della superficie minima degli alloggi\nmono stanza e\u0027 stata  subordinata  dalla  legislazione  statale  alla\ncontestuale sussistenza di un progetto atto a garantire in ogni  caso\nidonee condizioni igienico-sanitarie dell\u0027alloggio. \n    In tale ottica,  le  misure  statali  sono  orientate  a  fornire\nsoluzioni abitative  a  una  fascia  consistente  di  popolazione  di\ngiovani lavoratori, studenti e  famiglie  monopersonali,  consentendo\nloro  di  accedere  a  soluzioni  abitative  flessibili  e  a  prezzi\ncontenuti, e quindi di realizzare le proprie aspettative  di  vita  e\nlavoro anche in contesti urbani dove  il  costo  di  un  alloggio  e\u0027\nproibitivo. \n    Al contempo, tali misure rappresentano una risposta  all\u0027esigenza\ndi valorizzare il patrimonio edilizio esistente, limitando il consumo\ndi nuovo suolo e rivitalizzando aree urbane sottoutilizzate. \n    Cio\u0027 premesso, l\u0027art. 12, della legge regionale impugnata,  nella\nparte in cui non recepisce il disposto di  cui  ai  menzionati  commi\n5-bis, 5-ter e 5-quater dell\u0027art. 24 del TUE, e\u0027 incostituzionale  in\nquanto la materia relativa agli standard edilizi si  configura  quale\nlivello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e\nsociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,\nnon potendosi ammettere - su aspetti di primario rilievo  sociale  ed\neconomico -- una tutela frammentaria e diversificata della disciplina\ndi settore. \n    A cio\u0027 si aggiunga che, pur non recependo i commi 5-bis, 5-ter  e\n5-quater dell\u0027art. 24 del TUE, il medesimo art. 7-quater, della legge\nregionale n. 23 del 1985, come novellato dalla  legge  in  esame,  ai\ncommi 3 e 6, ammette, ai fini dell\u0027agibilita\u0027, deroghe  di  carattere\ngeneralizzato ai rapporti aero-illuminanti  di  cui  al  decreto  del\nMinistro della Sanita\u0027 5 luglio 1975, di  attuazione  degli  articoli\n218 e 221 del regio decreto n. 1265/1934, che stabilisce gli standard\nposti a presidio del diritto alla tutela della salute di cui all\u0027art.\n32 della Costituzione. \n    In particolare, mentre le ricordate disposizioni statali,  da  un\nlato, circoscrivono l\u0027ambito di  applicazione  oggettivo  del  regime\nderogatorio (i.e. alloggi mono stanza) e, dall\u0027altro, fissano  limiti\nquantitativi   precisamente   individuati    cui    e\u0027    subordinata\nl\u0027asseverazione  ai  fini  dell\u0027agibilita\u0027  (altezza   e   superficie\nminima), l\u0027art. 7-quater, ai commi 3  e  6,  dispone  una  deroga  ai\nrapporti  aero-illuminanti   suscettibile   di   trovare   potenziale\napplicazione  verso  tutti  gli  immobili  situati   nel   territorio\nregionale, potendosi la stessa applicare a  tutti  gli  immobili  «d)\nesistenti alla data di entrata in vigore del decreto  ministeriale  5\nluglio 1975; e) successivi alla data di entrata in vigore del decreto\ndel Ministro della sanita\u0027 5 luglio 1975 e esistenti alla data del 24\nmaggio 2024», e senza nemmeno fissare una misura minima. \n    Tutto cio\u0027  considerato,  l\u0027art.  7-quater,  in  parte  qua  reca\npertanto disposizioni lesive dell\u0027art.  32  Costituzione,  in  quanto\ncontrasta con  i  parametri  interposti  rappresentati  dalle  citate\ndisposizioni del  decreto  ministeriale  5  luglio  1975,  dirette  a\ntutelare la salute e la sicurezza degli ambienti. \n    A tal proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n.  119\ndel 2024, ha rammentato che le prescrizioni del decreto  ministeriale\n5 luglio 1975 sono vincolanti per la normativa regionale, in  quanto,\nessendo «legate da  un  nesso  evidente  alla  normativa  primaria  e\nchiamate a specificarne sul versante  tecnico  i  precetti  generali,\n[...] sono idonee a  esprimere  principi  fondamentali»  (cfr.  anche\nsentenza Corte costituzionale  n.  124  del  2021).  Le  prescrizioni\nriguardanti i parametri di aero illuminazione, al  pari  dell\u0027altezza\ninterna  degli  edifici,   perseguono   l\u0027essenziale   finalita\u0027   di\nconformare l\u0027attivita\u0027 edilizia e, in tale ambito, apprestano  misure\nvolte  anche  a  garantire  il  diritto  alla  salute  nel   contesto\ndell\u0027abitazione, spazio di importanza vitale nell\u0027esistenza  di  ogni\npersona. Tali prescrizioni si configurano,  pertanto,  come  principi\nfondamentali  di  riforma  economico-sociale,   vincolanti   per   la\nlegislazione regionale. \n    Stante  la  riconducibilita\u0027  di  tali  disposizioni  alle  norme\nfondamentali di riforma economico-sociale, la disposizione  impugnata\ncontrasta  con  l\u0027art.  117,  secondo   comma,   lettera   s)   della\nCostituzione, atteso che la Regione autonoma Sardegna  ha  invaso  le\ncompetenze del legislatore statale in materia, non  attenendosi  alle\nprevisioni di cui all\u0027art. 24 del Trattato  sull\u0027Unione  europea  che\ncostituiscono norme generali di riforma economico  sociale,  violando\naltresi\u0027 l\u0027art. 32 della Costituzione. \n    8) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 14 della  legge  della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17  giugno  2025  per  violazione\ndell\u0027art.  117,  primo  comma,  lettera  s)  della  Costituzione   in\nrelazione all\u0027art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 380/2001. \n    L\u0027art. 14  della  legge  regionale  impugnata  apporta  modifiche\nall\u0027art. 11 della legge regionale n.  23  del  1985,  in  materia  di\ncategorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d\u0027uso,\nnon recependo le novita\u0027 introdotte dal decreto-legge n. 69 del  2024\nall\u0027art. 23-ter del TUE, in particolare in punto di obblighi relativi\nall\u0027assolvimento degli oneri urbanistici  connessi  al  mutamento  di\ndestinazione  d\u0027uso   delle   singole   unita\u0027   immobiliari,   tanto\nall\u0027interno della  stessa  categoria  funzionale  (cd.  mutamenti  di\ndestinazione  d\u0027uso  urbanisticamente  irrilevanti  o   orizzontali),\nquanto   tra   categorie   funzionali    diverse    (cd.    mutamenti\nurbanisticamente rilevanti o verticali). \n    L\u0027art. 23-ter del TUE, come modificato dal  decreto-legge  n.  69\ndel  2024,  ha   inteso   agevolare,   mediante   l\u0027introduzione   di\nsemplificazioni   sostanziali   e   procedurali,   i   mutamenti   di\ndestinazione d\u0027uso, anche in caso di contestuale esecuzione di  opere\nedilizie. \n    Il citato art. 23-ter, comma 1-bis,  dispone  che,  nei  casi  di\nmutamento  di  destinazione  d\u0027uso  orizzontale  di  singole   unita\u0027\nimmobiliari,  non  e\u0027  dovuto  il  pagamento  ne\u0027  degli   oneri   di\nurbanizzazione primaria ne\u0027 di quelli  di  urbanizzazione  secondaria\nove previsto dalla legislazione regionale. \n    In tali ipotesi, infatti, l\u0027equivalenza  del  carico  urbanistico\nviene valutata a priori dalla legislazione statale  e,  pertanto,  il\nmutamento d\u0027uso non comporta la necessita\u0027 di adeguare  la  dotazione\nesistente  di  aree  per  servizi  pubblici  o  di  uso  pubblico   o\nl\u0027esecuzione di opere di urbanizzazione. \n    Nel caso di mutamento di destinazione d\u0027uso verticale relativo ad\nuna singola unita\u0027 immobiliare, il medesimo  art.  23-ter,  al  comma\n1-quater, dispone che  questo  non  e\u0027  assoggettato  all\u0027obbligo  di\nreperimento di ulteriori aree per servizi di interesse  generale,  al\nvincolo della dotazione minima  obbligatoria  di  parcheggi,  ne\u0027  al\npagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, fermo  restando  il\npagamento di quelli di urbanizzazione secondaria, ove previsto  dalla\nlegislazione regionale. \n    La ratio  della  disposizione  e\u0027  rinvenibile  nell\u0027esigenza  di\nintrodurre una semplificazione per agevolare i cambi d\u0027uso  rilevanti\nper singole unita\u0027  immobiliari,  ad  esclusione  di  quelle  rurali,\ngiustificata dalla circostanza che nelle zone A), B).  e  C)  di  cui\nall\u0027art. 2 del decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  2  aprile\n1968, n. 1444), il mutamento avviene tendenzialmente in  un  contesto\ngia\u0027 urbanizzato, ove l\u0027incremento del carico urbanistico si  presume\ncompensato o ridimensionato. \n    A conferma di cio\u0027, il legislatore statale  ha  ritenuto  di  non\nimporre la corresponsione degli  oneri  di  urbanizzazione  primaria,\nnella consapevolezza che il loro versamento si  risolverebbe  in  una\nsostanziale duplicazione di costi a fronte dell\u0027unicita\u0027 dei  servizi\ngia\u0027 predisposti nella zona interessata  (e.g.  strade  residenziali,\nspazi di sosta o di  parcheggio,  fognature,  rete  idrica,  pubblica\nilluminazione). Il favor per la semplificazione e l\u0027agevolazione  del\nmutamento di destinazione d\u0027uso espresso dal legislatore  statale  e\u0027\naltresi\u0027 evidente  laddove  si  consideri  che,  ai  sensi  dell\u0027art.\n23-ter, commi 1-bis e 1-ter, tanto i mutamenti di destinazione  d\u0027uso\norizzontali, quanto quelli  verticali  (nelle  zone  A),  B)  e  C)),\npossono essere oggetto soltanto di «specifiche condizioni»  da  parte\ndegli strumenti  urbanistici  comunali,  in  ogni  caso  sorrette  da\nadeguata  motivazione,  in  punto,  per  esempio,  della  necessita\u0027,\nvalutata in concreto dall\u0027amministrazione, di salvaguardare il decoro\nurbano. \n    Il legislatore statale, al primo periodo del comma  3,  dell\u0027art.\n23-ter del  TUE,  ha  stabilito  che  i  principi  discendenti  dalle\ndisposizioni dinanzi illustrate trovano  in  ogni  caso  applicazione\ndiretta. \n    Alla luce  di  quanto  sopra,  e\u0027  di  chiara  evidenza  come  la\ndisciplina di cui all\u0027art. 23-ter del  Trattato  sull\u0027Unione  europea\nponga principi  fondamentali  di  riforma  economico  sociale,  e  si\nconfiguri,  altresi\u0027,  quale  livello  essenziale  delle  prestazioni\nconcernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su\ntutto il territorio  nazionale,  non  potendosi  ammettere,  su  tale\naspetto di primario rilievo, una tutela frammentaria e  diversificata\na livello territoriale. \n    Pertanto, l\u0027art. 14 in esame si pone in contrasto con l\u0027art. 117,\nsecondo comma lettera s) atteso che la regione, invadendo la potesta\u0027\nlegislativa attribuita  allo  Stato  e  fuoriuscendo  dalla  potesta\u0027\nstatutaria che le  e\u0027  attribuita,  ha  introdotto  una  disposizione\nincostituzionale nella parte in cui non recepisce le  semplificazioni\nconcernenti il mutamento di destinazione d\u0027uso introdotte dal  citato\nart. 23-ter del TUE. \n    9) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 18 della  legge  della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17  giugno  2025  per  violazione\ndell\u0027art.  117,  primo  comma,  lettera  s)  della  Costituzione   in\nrelazione all\u0027art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 380/2001. \n    L\u0027art.  18  della  legge  regionale,   nell\u0027apportare   modifiche\nall\u0027art. 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985, prevede, tra\nl\u0027altro, che, nelle modifiche di destinazione d\u0027uso  urbanisticamente\nnon rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per  parcheggi  previsti\nda specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale\ndetermina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti  necessari.\nLa disposizione, per le medesime ragioni gia\u0027 enunciate in  relazione\nall\u0027art. 14 che si hanno qui per richiamate, risulta non coerente con\nquanto  previsto  dall\u0027art.  23-ter,  comma  1-bis,  del  TUE,   che,\nnell\u0027ottica di  agevolare  i  mutamenti  di  destinazione  d\u0027uso  ivi\nprevisti,  esonera  l\u0027interessato  dal  reperimento  delle  aree  per\nservizi di interesse generale, nonche\u0027 dal  vincolo  della  dotazione\nminima di parcheggi. \n    Le citate disposizioni statali violate, come detto, finalizzate a\nprincipi di semplificazione, costituiscono norme di riforma economico\nsociale che, come tali, vincolano anche la potesta\u0027 legislativa della\nRegione Sardegna. \n    10) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 15 della legge  della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17  giugno  2025  per  violazione\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) in relazione  agli  articoli\n36-bis e 37, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica  380\ndel 2001 abrogato dal decreto-legge n. 69 del 2024. \n    L\u0027art. 15 della legge  regionale  impugnata  modifica  l\u0027art.  14\ndella legge regionale n. 23 del 1985, in materia di opere eseguite in\nassenza di SCIA o in difformita\u0027 da essa. \n    In particolare, il  citato  art.  14,  al  comma  2,  continua  a\nprevedere, in relazione all\u0027ipotesi di opere eseguite in  assenza  di\nSCIA o in difformita\u0027 da essa, una forma di sanatoria condizionata al\npagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e al pagamento degli\noneri di costruzione ove dovuti, secondo  un  meccanismo  procedurale\nsimile a quello  gia\u0027  previsto  dall\u0027art.  37,  comma  4,  del  TUE,\nabrogato dal decreto-legge n. 69 del 2024. \n    A  seguito  del   predetto   decreto-legge,   l\u0027accertamento   di\nconformita\u0027 per le opere eseguite in assenza o in totale  difformita\u0027\ndalla SCIA e\u0027 regolato  dall\u0027art.  36-bis  del  TUE,  che  disciplina\naltresi\u0027 l\u0027accertamento di conformita\u0027 per gli interventi eseguiti in\nparziale difformita\u0027  ovvero  costituenti  variazione  essenziale  al\npermesso di costruire. \n    Il legislatore  regionale  non  ha  pertanto  recepito  il  nuovo\nimpianto prefigurato dal testo unico in materia edilizia, continuando\na prevedere un regime di sanatoria  analogo  a  quello  previsto  dal\nprevigente art. 37, comma 4, del TUE. \n    Pur sussistendo una competenza della  Regione  autonoma  Sardegna\nstatutaria nella materia dell\u0027urbanistica e  delle  opere  pubbliche,\nquest\u0027ultima va esercitata alla stregua dei principi fondamentali  di\nriforma  economico  sociale  nell\u0027ambito  del  quale  rientrano,  per\ngiurisprudenza costituzionale costante, le disposizioni in materia di\nsanatorie edilizie che sono di  esclusiva  competenza  statale  (cfr.\nCorte costituzionale, sentenza 21 aprile 2021, n. 77 e,  di  recente,\nCorte costituzionale n. 22/2025). \n    Alla stregua  delle  superiori  considerazioni  l\u0027art.  15  viola\nl\u0027art. 117, comma 2, lettera  s)  della  Costituzione  per  avere  la\nRegione autonoma Sardegna invaso la competenza legislativa  esclusiva\ndello Stato, introducendo  una  disciplina  che,  fuoriuscendo  dalle\npredette  competenze  statutarie,  si  pone  in  contrasto   con   le\nrichiamate norme di riforma economico sociale. \n    1) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19 della  legge  della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17  giugno  2025  per  violazione\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera l) in relazione all\u0027art. 36-bis\ndel decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001. \n    L\u0027art. 19 sostituisce l\u0027art. 16 della legge regionale n.  23  del\n1985 e prevede una fattispecie di accertamento  di  conformita\u0027,  per\nopere eseguite in assenza di titolo o  in  difformita\u0027  totale.  Tale\ndisposizione contempla la possibilita\u0027 di eliminazione degli elementi\nincongrui e volti alla modifica dell\u0027esistente per ricondurre l\u0027abuso\na conformita\u0027 e quindi a renderlo sanabile, non previsto dall\u0027art. 36\ndel Trattato sull\u0027Unione europea che, invece, a tal fine, richiede la\ndoppia conformita\u0027 dell\u0027abuso eseguito alla disciplina urbanistica ed\nedilizia sia al momento della realizzazione dell\u0027abuso sia al momento\ndella presentazione della domanda. \n    La giurisprudenza amministrativa e penale hanno  pacificamente  e\ncostantemente affermato che l\u0027abuso che si intende sanare deve essere\nquello rilevato e non quello a cui si  puo\u0027  pervenire  per  renderlo\nsanabile  attraverso  demolizioni  o  modificazioni,  cio\u0027  anche  in\nrelazione agli effetti estintivi che la sanatoria di cui all\u0027art.  36\ndetermina sul reato commesso (art. 45 TUE). \n    Diverso invece e\u0027 il caso previsto dal successivo  art.  20,  che\nnel caso  di  difformita\u0027  parziali  e  variazioni  essenziali,  alle\ncondizioni ivi espresse, consente l\u0027eliminazione di opere per rendere\nconforme l\u0027abuso eseguito, come ammesso dall\u0027 art.  36-bis  del  TUE.\nL\u0027art. 36, nel delimitare presupposti e limiti della sanatoria,  solo\n«formale», per il caso di assenza o totale difformita\u0027  dal  permesso\ndi costruire, e\u0027 riconducibile alle  norme  fondamentali  di  riforma\neconomico-sociale e  vincola  anche  la  potesta\u0027  legislativa  della\nRegione autonoma Sardegna. \n    In tal senso, la disposizione  risulta  illegittima,  in  quanto,\ncome affermato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., ex  multis,\nsentenza 21 aprile 2021, n. 77), in tema di sanatorie edilizie,  sono\ndi  esclusiva  competenza  statale  le  scelte   di   principio,   in\nparticolare quelle relative all\u0027an, al quando e al quantum, ossia  la\ndecisione  sul  se  disporre  un  titolo  in  sanatoria  e  a   quali\ncondizioni, che operano alla  stregua  di  principi  fondamentali  di\nriforma economico-sociale. \n    Peraltro, considerato l\u0027effetto  estintivo  della  sanatoria  sul\nreato,    la    disposizione    e\u0027    suscettibile    di     incidere\nsull\u0027individuazione delle fattispecie, e  determina  una  sostanziale\nmodifica dei  profili  penalistici  connessi  alla  realizzazione  di\ninterventi in assenza o in difformita\u0027 totale del titolo edilizio, in\nviolazione della competenza legislativa esclusiva statale in  materia\ndi ordinamento penale di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera l),\ndella Costituzione. \n    12) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 27, comma 1,  lettera\na) della legge della Regione autonoma Sardegna n. 18  del  17  giugno\n2025 per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettere a), l),  m)\ne s),  della  Costituzione  in  relazione  all\u0027art.  54  del  decreto\nlegislativo  n.  152/2006,  agli  articoli  32-35  del  codice  della\nnavigazione, in relazione all\u0027art. 5, comma 3-bis, della legge n.  84\ndel 1994 nonche\u0027  in  relazione  agli  articoli  1,2  5  del  decreto\nlegislativo 17 ottobre  2016,  n.  201  (Attuazione  della  direttiva\n2014/89/UE che istituisce  un  quadro  per  la  pianificazione  dello\nspazio\u0027 marittimo). \n    L\u0027art. 27, comma 1, lettera a) modifica  l\u0027art.  19  della  legge\nregionale n. 45 del 1989 e prevede che il piano urbanistico  comunale\ndebba estendersi, oltre che  all\u0027intero  territorio  comunale,  anche\nalle \"acque costiere di cui all\u0027art. 54 del  decreto  legislativo  n.\n152 del 2006, immediatamente prospicienti la  battigia  marina,  alle\nquali,  in  assenza  di  normativa  specifica,  si  applicherebbe  la\n«disciplina prevista per le aree a terra». \n    Al riguardo, l\u0027art. 54 del decreto legislativo n.  152  del  2006\ndefinisce le acque  costiere  come  «le  acque  superficiali  situate\nall\u0027interno rispetto a una retta immaginaria distante,  in  ogni  suo\npunto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto piu\u0027 vicino della\nlinea di base che serve da riferimento per definire il  limite  delle\nacque territoriali, e che si estendono eventualmente fino  al  limite\nesterno delle acque di transizione». \n    La  disposizione  impugnata  prevede  che  il  piano  urbanistico\ncomunale debba necessariamente estendersi al largo, sino ad un miglio\nnautico dalla linea di  base  di  cui  all\u0027art.  1  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante  adesione\nalla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua. \n    Occorre premettere  che  alle  regioni  non  e\u0027  riconosciuta  la\npossibilita\u0027 di legiferare e/o adottare provvedimenti  amministrativi\nche esplicano i propri effetti oltre  i  limiti  della  giurisdizione\namministrativa, sulla considerazione secondo cui i confini dovrebbero\narrestarsi sulla linea costiera. \n    In proposito si evidenzia che:  a)  il  mare  non  fa  parte  del\nterritorio comunale e non vi e\u0027 alcuna norma espressa  che  autorizzi\nad includere  nel  territorio  comunale  le  zone  d\u0027acqua  del  mare\nterritoriale  prospicienti  la  linea  di  costa,  che  delimita   il\nterritorio  comunale;  b)  il  mare  territoriale  e\u0027  zona  distinta\nrispetto al territorio nazionale in quanto l\u0027art. 2 della Convenzione\ndi Montego Bay del  1982  afferma  che  «la  sovranita\u0027  dello  Stato\ncostiero si estende, al di la\u0027 del suo territorio...  ad  una  fascia\nadiacente di mare, denominata mare territoriale» e  che,  secondo  il\nsuccessivo comma 3, tale  sovranita\u0027  «si  esercita  alle  condizioni\ndella  presente  Convenzione  e  delle  altre   norme   del   diritto\ninternazionale». \n    Il fatto che, in diritto internazionale, si riconosca allo  Stato\ncostiero l\u0027esercizio  della  sovranita\u0027  sul  mare  territoriale  non\nsignifica che il medesimo se  ne  possa  appropriare  e  considerarlo\nparte del «territorio»  nazionale,  in  virtu\u0027  del  principio  della\nliberta\u0027 dei mari. \n    Cio\u0027 e\u0027 dimostrato dal fatto che sul mare territoriale  lo  Stato\ncostiero, ai sensi della citata convenzione,  non  puo\u0027  opporsi,  ad\nesempio, al passaggio inoffensivo di navi straniere  (art.  17  della\nconvenzione). \n    La  delega  alle  regioni  di  funzioni  in  materia  di  demanio\nmarittimo  operata  con  i  pertinenti  provvedimenti  normativi  non\ncomporta affatto un ampliamento dei limiti amministrativi di  regioni\ne comuni, ne\u0027 una cessione della  sovranita\u0027  dello  Stato  sul  mare\nterritoriale. \n    A dimostrazione del fatto che la delega  alle  regioni  non  puo\u0027\ncomportare  un  ampliamento  dei  loro  limiti   amministrativi,   la\ndisposizione interferisce con la predetta sovranita\u0027 statale e con le\ncompetenze statali  in  materia  di  demanio  marittimo  e  portuale,\nincidendo indirettamente sull\u0027assetto ordinamentale statale  in  tema\ndi uso, tutela e gestione dei beni pubblici costieri. \n    Peraltro,  la   norma   coinvolge   ambiti   riconducibili   alla\npianificazione degli spazi marittimi di cui al decreto legislativo 17\nottobre 2016, n.  201  (Attuazione  della  direttiva  2014/89/UE  che\nistituisce un quadro per la pianificazione dello  spazio\u0027  marittimo)\ne, per quanto concerne le concessioni demaniali, a quelle  ancora  di\ncompetenza statale, tra cui, in via esemplificativa,  le  concessioni\nper l\u0027approvvigionamento di fonti energetiche  (cfr.  articoli  2,  5\nsulla elaborazione e attuazione  della  pianificazione  dello  spazio\nmarittimo). \n    Il predetto decreto, in base a quanto prevede altresi\u0027 l\u0027art.  1,\nistituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo  al\nfine di promuovere la crescita sostenibile delle economie  marittime,\nlo sviluppo sostenibile delle zone marine e l\u0027uso  sostenibile  delle\nrisorse marine, assicurando  la  protezione  dell\u0027ambiente  marino  e\ncostiero mediante l\u0027applicazione dell\u0027approccio ecosistemico, tenendo\nconto  delle  interazioni  terra-mare  e  del   rafforzamento   della\ncooperazione  transfrontaliera,  in   conformita\u0027   alle   pertinenti\ndisposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite  sul  diritto  del\nmare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982  e  ratificata\ncon legge 2 dicembre 1994, n. 689. \n    Pur  riconoscendo  che  molte  concessioni  demaniali   marittime\nrientrano oggi nella competenza degli enti locali, permane la riserva\nstatale su alcune tipologie strategiche,  nonche\u0027  sulle  concessioni\nrilasciate all\u0027interno delle aree di giurisdizione delle Autorita\u0027 di\nsistema  portuale,  che  avrebbero  meritato  un\u0027espressa  esclusione\ndall\u0027ambito applicativo della disposizione regionale in esame. \n    Peraltro, in tema di porti, l\u0027art. 5, comma 3-bis, della legge n.\n84 del 1994 stabilisce che «Nei porti di cui al comma 3, ne quali non\ne\u0027 istituita l\u0027Autorita\u0027 di sistema portuale, il piano regolatore  e\u0027\nadottato e approvato dalla regione di pertinenza  o,  ove  istituita,\ndall\u0027Autorita\u0027 di sistema portuale regionale, previa  intesa  con  il\ncomune o i comuni interessati, ciascuno  per  il  proprio  ambito  di\ncompetenza, nel rispetto delle  normative  vigenti  e  delle  proprie\nnorme regolamentari. Sono  fatte  salve,  altresi\u0027,  le  disposizioni\nlegislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei  porti\ndi interesse regionale». \n    Dunque, come si vede, nei porti ove non e\u0027 istituita  l\u0027Autorita\u0027\ndi sistema portuale, per la potesta\u0027 regolatoria in capo a regioni  e\ncomuni  si  e\u0027  resa  necessaria   un\u0027espressa   attribuzione   della\nlegislazione  statale,   non   essendo   sufficiente   una   generica\nattribuzione di competenza  nella  materia  de  qua  derivante  dagli\nordinari principi costituzionali di ripartizione delle competenze tra\nStato e regioni. Sotto altro profilo, si rileva che  la  disposizione\nnon contempla meccanismi di raccordo procedimentale o forme di  leale\ncollaborazione con lo Stato,  contravvenendo  ai  principi  elaborati\ndalla  giurisprudenza  costituzionale  in   materia   di   competenze\ninterferenti. \n    La Corte costituzionale ha infatti affermato costantemente  (cfr.\nsentenze n. 157 del 2017, n. 113 del 2015, n. 180 del  2011)  che  le\nregioni non possono incidere, nemmeno in via  indiretta,  sul  regime\ngiuridico  dei  beni  appartenenti  al  demanio  marittimo,  la   cui\ndisciplina deve essere ricondotta a un interesse unitario nazionale. \n    Ulteriori profili di illegittimita\u0027 emergono  in  relazione  alle\ncompetenze esclusive statali in materia di tutela della dominicalita\u0027\ndel  demanio  marittimo,  che  si   esplicano,   tra   l\u0027altro,   nei\nprocedimenti di delimitazione (art. 32 cod. nav.), ampliamento  (art.\n33), consegna ad altre amministrazioni (art. 34) e sdemanializzazione\n(art. 35) del demanio marittimo, oltre che nella gestione  della  sua\nconsistenza  e   destinazione   funzionale.   La   possibilita\u0027   che\ndisposizioni  urbanistiche  comunali  si  estendano,  ope  legis,   a\nporzioni di mare adiacenti alla battigia finisce per interferire  con\ntali prerogative. \n    In considerazione  di  quanto  sopra  esposto,  la  disposizione,\nintroducendo   unilateralmente   una   disciplina   estensiva   delle\nprevisioni urbanistiche comunali a porzioni di mare territoriale,  si\npone in contrasto ed invade la competenza legislativa  statale  nelle\nmaterie del politica estera e rapporti  internazionali  dello  Stato,\nordinamento  civile,  demanio  marittimo   e   tutela   dell\u0027ambiente\nindividuate dall\u0027art. 117, secondo comma, lettere a), l),  m)  e  s),\ndella Costituzione. \n    Lo stesso Statuto della Regione Sardegna, all\u0027art. 14, stabilisce\nche la «Regione, nell\u0027ambito del suo territorio, succede nei  beni  e\ndiritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare  e  in  quelli\ndemaniali, escluso  il  demanio  marittimo»,  con  cio\u0027  non  facendo\nminimamente cenno alle acque costiere (territoriali),  implicitamente\nescluse  persino  dal  dubbio  se  facciano  parte   o   meno   delle\ncircoscrizioni regionali o comunali, con cio\u0027 non ritenendosi neppure\nnecessario che si dimostri la violazione, pur avvenuta  alla  stregua\ndi  quanto  sopra  esposto,  di   norme   fondamentali   di   riforma\neconomico-sociale. \n    In tale contesto, la Corte costituzionale ha piu\u0027 volte  chiarito\nche la disciplina del demanio marittimo - ivi comprese  le  modalita\u0027\ndi acquisizione, utilizzo  e  concessione  -  rientra  nella  materia\ndell\u0027ordinamento civile ed  e\u0027,  pertanto,  di  competenza  esclusiva\ndello Stato. \n    In particolare, nella sentenza n. 94/2019, la Corte ha  affermato\nche la disciplina del demanio marittimo (e ancor  piu\u0027  quella  delle\nacque  territoriali),   «costituisce   espressione   della   potesta\u0027\nlegislativa esclusiva dello Stato  nella  regolazione  degli  aspetti\ndominicali del demanio marittimo, in quanto rientranti nella  materia\ndell\u0027ordinamento civile». \n    Alla luce delle suesposte  considerazioni  l\u0027art.  27,  comma  1,\nlettera a) si pone  in  contrasto  con  l\u0027art.  117,  secondo  comma,\nlettere a), l), m) e  s),  della  Costituzione,  essendo  la  Regione\nautonoma Sardegna intervenuta in  materia  devoluta  alla  competenza\nesclusiva dello Stato, fuoriuscendo anche dagli ambiti fissati  dalla\ncompetenza statutaria (art. 3, primo comma, lettera l) dello Statuto)\nche, in ogni caso, deve essere esercitata nel rispetto nelle norme di\nriforma economico sociale. \n    Tale    contesto    normativo    e    giurisprudenziale    depone\nindiscutibilmente per l\u0027incostituzionalita\u0027 della norma regionale  la\nquale ha violato molteplici parametri costituzionali. \n    13) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  27,  comma  2  della\nlegge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17  giugno  2025  per\ncontrasto con l\u0027art. 117, secondo comma lettera s) in relazione  agli\narticoli 135, comma 1, 142, comma  2,  143,  comma  1  lettera  d)  e\nlettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. \n    Sotto altro e ulteriore profilo, l\u0027art. 27, al comma 2,  si  pone\nin contrasto con l\u0027art. 142, comma  2,  del  decreto  legislativo  22\ngennaio 2004, n. 42,  che  disciplina  le  fattispecie  esenti  dalle\ntutele  prescritte  dal  comma  1  del  medesimo  articolo,   ed   in\nparticolare con la lettera i) posta  a  presidio  delle  «zone  umide\nincluse  nell\u0027elenco  previsto  dal  decreto  del  Presidente   della\nRepubblica 13 marzo 1976, n. 448», con cui e\u0027 stato dato  recepimento\nalla Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, relativa alla  tutela\ndelle zone umide di importanza internazionale. Infatti, la disciplina\ndelle zone umide regionali deve essere sottoposta a  copianificazione\ntra Stato e regione, come previsto dall\u0027art.  135,  comma  1,  ultimo\nperiodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  secondo  il\nquale «L\u0027elaborazione dei piani paesaggistici avviene  congiuntamente\ntra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici  di  cui\nall\u0027art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste  dal\nmedesimo art. 143». \n    In particolare, la lettera d) del comma 1 dell\u0027art. 143,  cui  si\nriferisce l\u0027art. 135 quando impone le  materie  di  copianificazione,\nprevede che l\u0027elaborazione del Piano comprenda almeno  la  «eventuale\nindividuazione di ulteriori immobili od aree, di  notevole  interesse\npubblico  a  termini  dell\u0027art.  134,  comma  1,  lettera  c),   loro\ndelimitazione   e   rappresentazione    in    scala    idonea    alla\nidentificazione, nonche\u0027 determinazione delle specifiche prescrizioni\nd\u0027uso, a termini dell\u0027art. 138, comma 1». \n    Al riguardo,  e\u0027  d\u0027uopo  precisare  che  i  beni  facenti  parte\ndell\u0027Assetto Ambientale regionale, elencati dall\u0027art.  17  delle  NTA\ndel PPR, sono stati individuati dalla Regione ai sensi dell\u0027art. 143,\ncomma 1, lettera i), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,\nvigente  al  momento   dell\u0027approvazione   (8   settembre   2006)   e\npubblicazione ed entrata in  vigore  (9  settembre  2006)  del  Piano\npaesaggistico regionale. Il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.\n42 non prevedeva  il  principio  della  pianificazione  paesaggistica\ncongiunta obbligatoria, che e\u0027 stato introdotto solo con  il  decreto\nlegislativo 26 marzo 2008, n.  63,  recante  «Ulteriori  disposizioni\nintegrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.\n42, in relazione al paesaggio». \n    Il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, entrato in vigore il\n24 aprile 2008,  ha  completamente  riscritto,  tra  gli  altri,  gli\narticoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,\nfacendo confluire la lettera i), dell\u0027art. 143, comma 1, del  decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42 del testo previgente  nell\u0027attuale\nlettera d) del testo dell\u0027art. 143, comma 1, come novellato dall\u0027art.\n2, comma 6, lettera p) del decreto legislativo 26 marzo 2008, n.  63,\nin  cui  e\u0027  previsto  che  il  PPR  comprenda   la   «d)   eventuale\nindividuazione di ulteriori immobili od aree, di  notevole  interesse\npubblico  a  termini  dell\u0027art.  134,  comma  1,  lettera  c),   loro\ndelimitazione   e   rappresentazione    in    scala    idonea    alla\nidentificazione, nonche\u0027 determinazione delle specifiche prescrizioni\nd\u0027uso, a termini dell\u0027art. 138, comma 1.». \n    Di talche\u0027  le  zone  umide  regionali  individuate  dal  PPR,  e\nsottoposte a tutela ai sensi degli articoli 17 e  18  delle  NTA  del\nPPR, fanno parte dei beni indicati dall\u0027art. 143, comma 1, lettera d)\ndel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  come  integrato  dal\ndecreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, per i quali vige  l\u0027obbligo\ndi pianificazione congiunta stabilito ai sensi dell\u0027art.  135,  comma\n1, ultimo periodo del D. lgs. 22 gennaio  2004,  n.  42,  secondo  il\nquale «L\u0027elaborazione dei piani paesaggistici avviene  congiuntamente\ntra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici  di  cui\nall\u0027art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste  dal\nmedesimo art. 143.». \n    Inoltre, intervenendo unilateralmente con legge  regionale  nelle\nmodifiche del PPR, la regione  contravviene  al  principio  di  leale\ncollaborazione e all\u0027art. 143, comma 2, del  decreto  legislativo  22\ngennaio 2004, n. 42. \n    Sul punto, si osserva che la giurisprudenza costituzionale, si e\u0027\nespressa affermando che «integra una regola di  tutela  primaria  del\npaesaggio in nessun  modo  derogabile  ad  opera  della  legislazione\nregionale che, nella cura di interessi funzionalmente  collegati  con\nquelli propriamente ambientali, deve rispettare gli  standard  minimi\nuniformi di tutela  previsti  dalla  normativa  statale,  potendo  al\nlimite introdurre un surplus di tutela e non un regime  peggiorativo»\n(sentenza n. 251 del 2021, punto 3). \n    Ne discende come la norma regionale si  ponga  in  contrasto  con\nl\u0027art. 117 lettera s) della Costituzione, per quel  che  riguarda  le\nprocedure di co-pianificazione del piano paesaggistico  regionale  di\ncui all\u0027art. 135, decreto legislativo  n.  42/2004,  nonche\u0027  con  il\nprincipio di leale collaborazione Stato-regione, di  cui  all\u0027art.  5\ndella Costituzione. \n    14) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 28 della legge  della\nRegione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025 per contrasto  con\nl\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) in relazione agli articoli 1  e\n7 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 nonche\u0027 in relazione  all\u0027art.\n53, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. \n    L\u0027art.  28  modifica  l\u0027art  19,  introduce  il  comma   5-quater\nnell\u0027art. 19 della legge regionale n. 8  del  2016  rubricata  «Legge\nforestale  della  Sardegna»,  prevedendo  che  gli  interventi  e  le\ntrasformazioni realizzati in zone sottoposte a vincolo  idrogeologico\nai sensi del regio decreto 30 dicembre  1923,  n.  3267,  in  assenza\ndella prescritta autorizzazione o in  difformita\u0027  da  essa,  possano\nottenere  l\u0027accertamento  della  compatibilita\u0027  idrogeologica  anche\nsuccessivamente alla realizzazione delle opere. \n    Tale disposizione si pone in contrasto con l\u0027art. 7 del r.d.l. 30\ndicembre 1923, n. 3267, quale norma interposta dell\u0027art.  117,  comma\nsecondo, lettera s) della Costituzione. \n    La  Regione  autonoma  Sardegna  ha   chiaramente   superato   le\ncompetenze  fissate  dall\u0027art.  3  dello  Statuto  speciale  per   la\nSardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3,\nintervenendo in materia in senso contrario al legislatore nazionale. \n    La materia disciplinata dal r.d.l. n. 3267 del 1923, relativa  al\n«vincolo per scopi idrogeologici» e ai terreni di qualsiasi natura  e\ndestinazione»  (art.  1,  r.d.l.   n.   3267/1923)   ricade   infatti\nnell\u0027ambito delle competenze legislative esclusive statali in materia\ndi tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema, di cui all\u0027art. 117, comma\nsecondo, lettera s), della Costituzione. \n    Cio\u0027 si evince  chiaramente  da  una  lettura  sistematica  delle\ndisposizioni in materia: l\u0027art. 53, comma 1, del decreto  legislativo\n3 aprile 2006, n. 152, che apre  la  sezione  I  della  parte  terza,\nrecante  «Norme  in  materia  di  difesa  del  suolo  e  lotta   alla\ndesertificazione», individua  tra  le  finalita\u0027  delle  disposizioni\ndella  suddetta  sezione  «[...]  il  risanamento  idrogeologico  del\nterritorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la  messa\nin  sicurezza  delle  situazioni  a   rischio   e   la   lotta   alla\ndesertificazione». \n    Tale lettura e\u0027 condivisa dalla giurisprudenza amministrativa  in\nbase alla quale «[il vincolo idrogeologico, secondo  quanto  previsto\ndall\u0027art. 1 r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267, riguarda direttamente  e\nspecificamente i  terreni  [...]  ed  ha  come  finalita\u0027  quella  di\nprevenire smottamenti e movimenti franosi» e «consente alla  pubblica\namministrazione di adottare qualsiasi  misura  -  tanto  restrittiva,\nquanto impeditiva - per ragioni di tutela ambientale»  (Cons.  Stato,\nsez. V, 10 settembre 2009, n. 5424). A tal proposito, e\u0027 pacifico che\nle competenze statali di cui all\u0027art. 117, comma secondo, lettera  s)\ndella   Costituzione   costituiscono   limite   all\u0027esercizio   delle\ncompetenze legislative regionali previste dagli articoli  3,  4  e  5\ndello  Statuto  speciale  della  Sardegna  (Cfr.  sul   punto   Corte\ncostituzionale 28 gennaio 2022, n. 24; Id., 6 luglio 2021, n. 138). \n    L\u0027art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923 prevede che  per  i  terreni\nvincolati, la trasformazione dei boschi in altre qualita\u0027 di  coltura\ne la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica\nlavorazione, sono subordinate ad autorizzazione, caso per caso,  allo\nscopo di prevenire i danni di cui all\u0027art. 1. \n    La giurisprudenza qualifica  pacificamente  tale  atto,  come  un\ntitolo   ampliativo   («autorizzazione»   Tribunale    amministrativo\nregionale Puglia, Lecce, sez. 1, 12 dicembre 2016,  n.  1850;  oppure\n«nulla  osta»:  Cons.  Stato,  V,   n.   5424/2009)   da   conseguire\nnecessariamente  prima  della   realizzazione   dell\u0027intervento.   In\nparticolare, il giudice amministrativo ha espressamente statuito  che\n«il regio decreto n. 3267 del 1923, recante Riordinamento  e  riforma\ndella legislazione in materia di boschi e  di  terreni  montani,  non\nprevede il rilascio di parere e/o nulla osta  a  sanatoria,  ma  solo\nl\u0027autorizzazione preventiva» (TAR Puglia, Bari, sez. III, 26  gennaio\n2012, n. 246). L\u0027art. 28, dunque, viola i principi e le  disposizioni\nsopra citati, con particolare riferimento all\u0027art. 7  del  r.d.l.  n.\n3627 del 1923, nella misura in cui prevede che gli  interventi  e  le\ntrasformazioni realizzati in zone sottoposte a vincolo  idrogeologico\nai sensi del regio decreto 30 dicembre  1923,  n.  3267,  in  assenza\ndella prescritta autorizzazione o in  difformita\u0027  da  essa,  possano\nottenere  l\u0027accertamento  della  compatibilita\u0027  idrogeologica  anche\nsuccessivamente  alla  realizzazione  delle  opere,  con  conseguente\nviolazione  dell\u0027art.  117,   comma   secondo,   lettera   s)   della\nCostituzione e superamento della competenza statutaria. \n    15) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 29, comma 1,  lettera\nc) della legge della Regione autonoma Sardegna n. 18  del  17  giugno\n2025 per contrasto con l\u0027art. 117, comma 2, lettera  l)  e  s)  della\nCostituzione, nonche\u0027 con l\u0027art. 9 della  Costituzione  in  relazione\nall\u0027art. 167 del decreto legislativo 42/2004. \n    L\u0027art. 29, comma 1, lettera c), inserisce  un  nuovo  art.  5-ter\nnella legge regionale n. 12  del  1998,  che  attribuisce  all\u0027organo\ncomunale le competenze in materia di provvedimenti di accertamenti di\ncompatibilita\u0027 paesaggistica e di relativi provvedimenti sanzionatori\ndi cui all\u0027art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004. \n    Quanto previsto ai commi 4 e 5 del nuovo art. 5-ter contrasta con\nla sovraordinata norma  statale  di  cui  all\u0027art.  167  del  decreto\nlegislativo n.  42/2004,  ove  non  si  prevedono  le  esclusioni  di\napplicazione  delle  sanzioni  rispettivamente  per  opere  pubbliche\neseguite in assenza o difformita\u0027 dell\u0027autorizzazione paesaggistica e\nper i casi di  opere  eseguite  prima  dell\u0027apposizione  del  vincolo\npaesaggistico. \n    Si tratta di previsioni lesive delle prerogative esclusive  dello\nStato in materia di tutela del paesaggio e della conseguente potesta\u0027\nsanzionatoria prevista in materia,  esula  infatti  dalle  competenze\ndella Regione la possibilita\u0027 di escludere con  legge  regionale  una\nsanzione relativa ad un ambito di competenza esclusiva dello Stato. \n    Ne discende,  per  le  suesposte  ragioni,  la  violazione  della\ncompetenza primaria statale in  materia  di  ambiente,  ecosistema  e\npaesaggio, derivante dall\u0027art. 117, comma 2, lettera s)  e  l)  della\nCostituzione, nonche\u0027 dall\u0027art. 9 della Costituzione. \n    16) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 29, comma 1,  lettera\nd) della legge della Regione autonoma Sardegna n. 18  del  17  giugno\n2025 per violazione degli articoli 117, comma 2, lettera s) e 9 della\nCostituzione, dall\u0027art. 9 in relazione all\u0027art. 16 e 28  della  legge\nn. 1150/1942. \n    L\u0027art. 29, comma 1, lettera d), sostituisce integralmente  l\u0027art.\n9 della legge regionale n. 12 del  1998,  prevedendo,  nel  novellato\ncomma 12 di detto art. 9 che: «12. Gli strumenti urbanistici previsti\ndall\u0027art. 21 della legge regionale n. 45  del  1989  sono  sottoposti\nall\u0027approvazione paesaggistica  del  Servizio  tutela  del  paesaggio\nregionale competente per  territorio.  Il  piano  adottato,  completo\ndella deliberazione del consiglio comunale di adozione e dei relativi\nallegati, e\u0027 inviato dall\u0027amministrazione comunale al Servizio tutela\ndel paesaggio regionale che esprime  le  proprie  osservazioni  entro\nsessanta giorni dalla ricezione. Il piano approvato,  completo  della\ndeliberazione del consiglio comunale di approvazione definitiva e dei\nrelativi allegati,  e\u0027  trasmesso  per  il  provvedimento  finale  di\nautorizzazione  paesaggistica  al  Servizio  tutela   del   paesaggio\nregionale competente per territorio che  si  esprime  entro  sessanta\ngiorni   dalla   ricezione.   Il   provvedimento   di    approvazione\npaesaggistica e\u0027 il presupposto per l\u0027entrata in  vigore  del  piano,\nprevia pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione  autonoma\ndella Sardegna (BURAS).». \n    La norma  regionale  detta  una  procedura  per  l\u0027autorizzazione\npaesaggistica di piani particolareggiati, quali quelli  previsti  dal\ncitato  art.  21  legge  regionale  n.  45/1989  che,  tuttavia,  non\ncontempla il preventivo parere della Soprintendenza competente,  come\nsancito dall\u0027art. 16, legge n. 1150/1942. \n    Il nuovo articolo tratteggia, quindi, un procedimento  totalmente\nautonomo nel quale non trova spazio la  partecipazione  degli  organi\nministeriali ed  il  provvedimento  di  autorizzazione  paesaggistica\ninterverrebbe dopo un iter condotto in totale autonomia dagli  uffici\nregionali. La norma statale stabilisce al comma 3 dell\u0027art.  16  che:\n«I piani particolareggiati nei quali  siano  comprese  cose  immobili\nsoggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle  cose\ndi interesse artistico o storico, e alla legge  29  giugno  1939,  n.\n1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono  preventivamente\nsottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al  Ministero  della\npubblica istruzione quando sono approvati con  decreto  del  ministro\nper i lavori pubblici». \n    L\u0027art. 16, comma 3 della legge n.  1150/1942  e  l\u0027art.  146  del\ndecreto legislativo n. 42/2004  individuano,  come  oggetto  dei  due\npareri contemplati dalla richiamata normativa, aspetti differenti del\nGoverno del territorio, poiche\u0027,  mentre  il  parere  reso  ai  sensi\ndell\u0027art.  16,  legge  n.  1150/1942,   ha   ad   oggetto   i   piani\nparticolareggiati, quello di cui all\u0027art. 146, decreto legislativo n.\n42/2004  concerne,  invece,  il  progetto  degli  interventi  che  si\nintendano intraprendere. \n    In particolare, quanto al secondo dei  due  pareri,  l\u0027art.  146,\ncomma 3, decreto legislativo n. 42/2004, prevede  la  verifica  della\ncompatibilita\u0027 fra interesse  paesaggistico  tutelato  ed  intervento\nprogettato,  correlando  a  tale   finalita\u0027   il   contenuto   della\ndocumentazione che l\u0027interessato e\u0027 tenuto a presentare. \n    Per  l\u0027amministrazione  preposta   alla   salvaguardia   e   alla\nvalorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, la possibilita\u0027 di\nesprimersi,  su  quelli  che  sono  gli  aspetti  piu\u0027   direttamente\ncollegati all\u0027intervento che si effettuera\u0027 in attuazione  del  piano\nparticolareggiato e,  dunque,  relativamente  a  quelli  che  sono  i\nprofili d\u0027incidenza piu\u0027 marcatamente edilizi delle  opere  a  farsi,\ndiviene possibile soltanto con la presentazione dei progetti relativi\nai singoli interventi, che danno conto, nel dettaglio, degli  aspetti\ncostruttivi delle opere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 agosto 2021 n.\n5905; sez. VI, 15 marzo 2010, n. 1491; sez. VI, 5 febbraio  2010,  n.\n538). \n    Al contrario, in base al disposto di cui all\u0027art.  16,  comma  3,\nlegge n. 1150/1942, i piani particolareggiati sono  soggetti  ad  una\nvalutazione  riguardante  l\u0027incidenza  della   pianificazione   sugli\naspetti culturali o paesaggistici del territorio, divenendo  pertanto\noggetto del giudizio della Soprintendenza  l\u0027eventuale  incidenza  di\ncarattere \"urbanistico\" dei piani scrutinati. \n    La Regione Sardegna grazie alla modifica legislativa de  qua  non\nsottopone al parere della competente amministrazione statale i  piani\nurbanistici attuativi, qualora questi atti di pianificazione incidano\nsu immobili tutelati ai sensi della Parte Seconda e Terza del D. Lgs.\nn. 42/2004, ledendo in tal modo direttamente le  funzioni  di  tutela\ndel patrimonio culturale  di  competenza  statale,  il  principio  di\nripartizione delle competenze legislative previste dall\u0027art. 3, dello\nStatuto  Sardo,  e  dall\u0027art.  117,  comma  2,   lettera   s)   della\nCostituzione, nonche\u0027 il principio di leale collaborazione. \n    La competente amministrazione statale preposta  alla  tutela  non\nviene messa nelle condizioni di poter espletare le  sue  funzioni  di\ntutela del patrimonio  culturale  poiche\u0027  vengono  rimesse  solo  le\nistanze singole di  autorizzazione  paesaggistica  ex  art.  146  del\ncodice, secondo una visione parcellizzata caso per caso della tutela,\nladdove viceversa l\u0027esercizio di tale funzione richiede la percezione\ne  la  conoscenza  dell\u0027insieme  degli  interventi  suscettibili   di\nmodificare le aree tutelate, nonche\u0027 la possibilita\u0027 di esprimere  un\ngiudizio sull\u0027insieme delle opere concernenti lo strumento  attuativo\nin area vincolata. Sul punto, per quanto non si ritenga vincolante il\nparere della Soprintendenza reso ex art. 16, comma 3, della legge  n.\n1150/1942, si tratta comunque di  un  parere  obbligatorio,  previsto\ndalla  sovraordinata  legge  statale,   ove   si   fissano   principi\nfondamentali di grande riforma economico sociale, al cui rispetto  e\u0027\npure tenuta la Regione autonoma di Sardegna. La  Soprintendenza  deve\nquindi esprimere prima il proprio parere sul piano  particolareggiato\ne poi essere chiamata a  valutare  il  singolo  intervento  ai  sensi\ndell\u0027art. 146 con parere vincolante ed obbligatorio. Detto parere  si\ndistingue dall\u0027autorizzazione paesaggistica prescritta  all\u0027art.  146\ndel decreto legislativo  n.  42/20004  che  e\u0027  riferita  ai  singoli\ninterventi sui beni tutelati. Infatti, il  disegno  tratteggiato  dal\nlegislatore  statale  e\u0027  volto  alla  massima  tutela   dei   valori\npaesaggistici coinvolti in un  programma  di  interventi  edilizi  da\nrealizzare nelle zone vincolante.  Tale  intento  e\u0027  realizzato  sia\nmediante  la  previsione  di  un  parere  a  monte,  da  parte  della\nsoprintendenza, circa la generale  compatibilita\u0027  paesaggistica  dei\npiani,  sia  tramite  l\u0027imposizione  di  un  ulteriore  parere  della\nmedesima soprintendenza in relazione ai singoli  interventi  a  valle\n(Cfr Corte costituzionale  68/2018).  La  disposizione  regionale  in\nargomento lede pertanto la competenza primaria statale in materia  di\nambiente, ecosistema e paesaggio, derivante dall\u0027art. 117,  comma  2,\nlettera s) della Costituzione, dall\u0027art.  9  della  Costituzione  che\nstabilisce la preminenza del principio della tutela  dell\u0027ambiente  e\ndel patrimonio culturale e stabilisce livelli  minimi  di  tutela,  e\ndagli articoli 16 e 28 della legge n. 1150/1942, norma interposta  da\nritenersi di riforma economica e sociale,  prevalente  rispetto  alla\nlegislazione regionale, e  dunque  applicabile  anche  al  territorio\nsardo,  in  ragione   dell\u0027art.   3   dello   Statuto   sardo   legge\ncostituzionale n. 3/1948 che, come piu\u0027 volte evidenziato nell\u0027ambito\ndei  motivi  di  ricorso,  prescrive  come  la  funzione  legislativa\nregionale si esercita «In armonia con la Costituzione  e  i  principi\ndell\u0027ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli  obblighi\ninternazionali e  degli  interessi  nazionali,  nonche\u0027  delle  norme\nfondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   come   sopra\nrappresentato   e   difeso,   chiede   che   codesta   Ecc.ma   Corte\ncostituzionale voglia accogliere il presente ricorso,  per  i  motivi\nsopra  indicati  ed   illustrati,   e   per   l\u0027effetto,   dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 2, 4, 6,  7,  12,  14,\n15, 18, 19, 27, comma 1, lettera a) e  comma  2,  28,  29,  comma  1,\nlettere c) e d) della legge della Regione autonoma della Sardegna  n.\n18 del 17 giugno 2025. \n    Con il ricorso notificato si depositeranno: \n        1. l\u0027attestazione relativa alla  approvazione  da  parte  del\nConsiglio dei ministri, nella riunione  del  giorno  4.8.2025,  della\ndeterminazione di impugnare la legge  della  Regione  autonoma  della\nSardegna n. 18 del 17 giugno 2025; \n        2. la copia della legge regionale impugnata. \n    Con riserva di illustrare e sviluppare i motivi di ricorso  anche\nalla luce delle difese avversarie. \n        Roma, 11 agosto 2025 \n \n                  Il Vice avvocato generale: Mangia \n \n \n                   L\u0027Avvocato dello Stato: Santini","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"22/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"2","data_legge":"17/06/2025","data_nir":"2025-06-17","numero_legge":"18","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"introduttivo","denominazione_attributo":"","id":"24896","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"2","data_legge":"11/10/1985","data_nir":"1985-10-11","numero_legge":"23","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma 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