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Ordanino 48; \n    Contro Regione Lombardia, in persona  del  legale  rappresentante\npro  tempore,  rappresentata  e   difesa   dagli   avvocati   Sabrina\nGallonetto, Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da  PEC\nda Registri di Giustizia e domicilio eletto presso  lo  studio  Luigi\nFiorillo in Roma, viale Mazzini, 134; \n    Ministero dell\u0027Agricoltura, della Sovranita\u0027 Alimentare  e  delle\nForeste,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,\nrappresentato  e  difeso  dall\u0027Avvocatura   generale   dello   Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n    per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  Amministrativo\nRegionale per il Lazio (Sezione Prima) n.  05439/2022,  resa  tra  le\nparti; \n    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; \n    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  della   Regione\nLombardia  e  del   Ministero   dell\u0027Agricoltura   della   Sovranita\u0027\nAlimentare e delle Foreste; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno  19  dicembre  2024  il\nCons. Davide  Ponte  e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati  Fabiola\nTrombetta in sostituzione di Gianfredo Giatti e Anna  Buttafuoco  per\ndelega di Maria Emilia Moretti; \n1. Svolgimento del processo. \n    1.1 Con l\u0027appello in esame la societa\u0027 odierna  parte  appellante\nimpugnava la sentenza n. 5439 del 2022 del  Tribunale  amministrativo\nregionale Lazio, recante il rigetto dell\u0027originario gravame. \n    Quest\u0027ultimo era stato proposto per l\u0027annullamento del decreto n.\n7903 del 28  agosto  2014,  identificativo  n.  439  della  Direzione\nGenerale dell\u0027Agricoltura della Regione  Lombardia,  notificato  alla\nricorrente in data 2 settembre 2014, con il  quale  veniva  decretata\nl\u0027approvazione  e  l\u0027ammissibilita\u0027  del  contributo  relativo   agli\ninterventi da realizzare in conseguenza agli eventi sismici del 20  e\n29 maggio 2012, riconosciuto (in misura inferiore)  a  seguito  della\ndomanda avanzata dalla ricorrente per il  ristoro  dei  danni  subiti\nalle proprie scorte di formaggio Mantuanella a causa delle scosse del\nterremoto del 2012, che avrebbero  fatto  cadere  a  terra  tutte  le\nscalere di formaggio presso il magazzino (oltre 16.000 forme del peso\ndi circa 37 kg ciascuna), con un danno pari ad euro 1.8 milioni, come\nda prima perizia post sisma del luglio 2012. \n    1.2 Nel ricostruire in fatto e nei documenti  la  vicenda,  parte\nappellante formulava i seguenti motivi di appello: \n        eccesso di potere per manifesta ingiustizia; \n        analogo vizio nonche\u0027 difetto di istruttoria  e  travisamento\ndei fatti; \n        eccesso o sviamento  di  potere,  difetto  di  istruttoria  e\ntravisamento dei fatti. \n    Il Ministero e la regione appellati si costituivano  in  giudizio\nchiedendo il rigetto dell\u0027appello. \n    1.3 Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 la  causa  passava\nin decisione. \n2.  Rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni   di\nlegittimita\u0027 costituzionale delle previsioni di cui all\u0027art. 3, comma\n1, lettera b-bis) decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74  convertito  in\nlegge n. 122 del 1° agosto 2012. \n    2.1 Il Collegio dubita della  legittimita\u0027  costituzionale  delle\nprevisioni  di  cui  all\u0027art.  3,  comma  1,   lettera   b-bis)   del\ndecreto-legge  n.  74  del  2012,  in  relazione  ai   parametri   di\nlegittimita\u0027 costituzionale che saranno di  seguito,  analiticamente,\nindicati nell\u0027esame delle questioni che vengono sottoposte alla Corte\ncostituzionale. \n3. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n    3.1 In merito al  parametro  della  rilevanza,  il  provvedimento\nimpugnato in prime cure viene contestato, nel  giudizio  de  quo,  in\nquanto - in diretta applicazione della norma oggetto  della  presente\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale - limita  il  riconoscimento\ndel contributo richiesto dalla odierna appellante in conseguenza agli\neventi sismici del 20 e 29 maggio  2012;  in  particolare,  viene  ad\nessere limitato il contributo per il risarcimento dei danni economici\nsubiti da prodotti in corso di maturazione ovvero  di  stoccaggio  ai\nsensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,  del  20  marzo\n2006,  solo  alle  aziende  riconosciute  per  la  protezione   delle\nindicazioni geografiche e delle denominazioni d\u0027origine dei  prodotti\nagricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori colpiti dal\nsisma; quindi, pur a parita\u0027 di collocazione geografica e di  impatto\ndell\u0027evento calamitoso - il  medesimo  contributo  viene  per  questa\nparte del tutto escluso - non limitato nel  quantum  -  alle  aziende\nanaloghe che trattano prodotti privi di tali specifiche indicazioni. \n    3.2 La norma in contestazione,  limitando  il  contributo  per  i\ndanni indicati e  provocati  dal  sisma  alle  sole  aziende  che  si\noccupano  di  prodotti  D.O.P.  e  I.G.P.,  esclude  in   radice   la\naccoglibilita\u0027 in parte qua della domanda  presentata  dalla  odierna\nappellante; con la conseguenza che, in permanenza della norma stessa,\nil provvedimento contestato risulterebbe esente dai vizi dedotti,  in\nquanto direttamente applicativo, sul punto in questione, della  norma\nstessa. \n    A fronte della originaria  eccezione  di  inammissibilita\u0027  della\nRegione - assorbita dal Tribunale amministrativo regionale -, secondo\ncui  parte  ricorrente  avrebbe   dovuto   impugnare   immediatamente\nl\u0027ordinanza n. 13/2013 attuativa del decreto-legge,  senza  attendere\ndi farlo unitamente all\u0027atto di  riconoscimento  del  contributo,  il\nCollegio osserva - per quanto qui possa  rilevare  -  si  debba  fare\napplicazione della regola processuale per cui l\u0027atto  generale  (tale\ne\u0027 l\u0027ordinanza  n.  13/2013)  acquista  concreta  lesivita\u0027  solo  al\nmomento della sua applicazione a valle. Tanto piu\u0027 nella  vicenda  in\nquestione  dove,  prima  dell\u0027adozione  dell\u0027atto  finale,   appariva\npiuttosto difficile per la ricorrente fare una  prognosi  attendibile\nsul possibile prodursi in chiave prospettica - se ed in quale  misura\n- della lesione alla propria sfera giuridica. \n    Trattasi in  definitiva  non  solo  di  atto  finale  applicativo\ndell\u0027ordinanza generale (rispetto al quale l\u0027orientamento  prevalente\ngia\u0027 riconnette, in via generale, l\u0027attualita\u0027 e l\u0027effettivita\u0027 della\nlesione: cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 16  settembre  2024,\nn. 7601), ma anche di atto concretamente determinativo del contributo\nin una misura e con modalita\u0027 non aderenti all\u0027istanza presentata. \n4. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni  di  legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    4.1 Il Collegio reputa non manifestamente infondate le  questioni\ndi costituzionalita\u0027 - prospettate dalla parte appellante ed  oggetto\ndi contraddittorio tra le parti nell\u0027ambito delle relative  difese  -\naventi ad oggetto la previsione di cui all\u0027art. 3, comma  1,  lettera\nb-bis) decreto-legge 74 cit., laddove (per quanto  non  attiene  alle\nscorte, per le quali vale una  disciplina  diversa,  contenuta  nella\nlettera b) dello stesso  art.  3,  comma  1)  adotta  una  differente\nmodalita\u0027  di  trattamento  di  liquidazione   dei   contributi   tra\nproduttori nella stessa area geografica di formaggio DOP e non DOP. \n    4.2 In via generale, la normativa in questione  risulta  adottata\nin via di decretazione d\u0027urgenza per la disciplina  degli  interventi\nurgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che\nhanno interessato il territorio delle Province  di  Bologna,  Modena,\nFerrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. \n    4.3 In particolare, al comma 1 dell\u0027art. 3 cit. si  prevede  che,\n«Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal  sisma  del\n20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all\u0027art. 1, i Presidenti\ndelle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo,  d\u0027intesa  fra\nloro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con\ni criteri stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei\nministri  di  cui  all\u0027art.  2,  comma  2,  sulla  base   dei   danni\neffettivamente verificatisi, priorita\u0027, modalita\u0027 e percentuali entro\nle quali possono essere concessi contributi, anche in  modo  tale  da\ncoprire integralmente le spese  occorrenti  per  la  riparazione,  il\nripristino o  la  ricostruzione  degli  immobili,  nel  limite  delle\nrisorse allo scopo finalizzate a valere  sulle  disponibilita\u0027  delle\ncontabilita\u0027 speciali di cui all\u0027art. 2, fatte salve le  peculiarita\u0027\nregionali.  I  contributi  sono  concessi,  al  netto  di   eventuali\nrisarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di\ncui all\u0027art. 1, commi 4 e 5». \n    4.4  Per  quanto  riguarda  poi  la  determinazione  dei  singoli\ncontributi la norma distingue le  seguenti  tipologie,  rilevante  ai\nfini di causa: \n        «a) la concessione  di  contributi  per  la  riparazione,  il\nripristino o la ricostruzione degli immobili di  edilizia  abitativa,\nad  uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e  privati  e   delle\ninfrastrutture,  dotazioni  territoriali  e  attrezzature  pubbliche,\ndistrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; \n        b) la concessione, previa presentazione di  perizia  giurata,\ndi contributi  a  favore  delle  attivita\u0027  produttive,  industriali,\nagricole,   zootecniche,   commerciali,   artigianali,    turistiche,\nprofessionali, ivi comprese  le  attivita\u0027  relative  agli  enti  non\ncommerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o\nassociazioni con esclusivo  fine  solidaristico  o  sindacale,  e  di\nservizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi\nsede o unita\u0027 produttive nei comuni interessati dalla  crisi  sismica\nche abbiano subito gravi danni a scorte  e  beni  mobili  strumentali\nall\u0027attivita\u0027 di loro proprieta\u0027.  La  concessione  di  contributi  a\nvantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici  e\u0027\nvalutata dall\u0027autorita\u0027 competente entro  il  31  dicembre  2014;  il\nprincipio di certezza e di oggettiva determinabilita\u0027 del  contributo\nsi considera rispettato se il contributo medesimo e\u0027 conosciuto entro\nil 31 dicembre 2014; \n        b-bis)  la  concessione,  previa  presentazione  di   perizia\ngiurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti\nda prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del\nregolamento (CE) n.  510/2006  del  Consiglio,  del  20  marzo  2006,\nrelativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle\ndenominazioni  d\u0027origine  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  in\nstrutture ubicate nei territori di  cui  all\u0027art.  1,  comma  1,  del\npresente decreto». \n    4.5  La  lettera  che  qui  rileva  ai  fini  dell\u0027incidente   di\ncostituzionalita\u0027 (b-bis) risulta essere stata inserita  in  sede  di\nconversione in legge del decreto-legge. \n    4.6 Il provvedimento impugnato,  ed  i  provvedimenti  prodromici\ncollegati, con particolare riguardo  alle  ordinanze  n.  13  del  20\nfebbraio 2013 e n. 27 del 30 luglio 2013 emesse dal Presidente  della\nRegione Lombardia, nella sua qualita\u0027  di  Commissario  delegato  per\nl\u0027emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012  (decreto  legge  6  giugno\n2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del  1°  agosto  2012),  cosi\u0027\ncome  l\u0027intero  comportamento  dell\u0027Organo  Commissariale,  risultano\nadottati in parte qua sulla scorta della disciplina di  cui  all\u0027art.\n3, comma  1,  lettera  b-bis)  cit.,  dando  vita  ad  una  possibile\nviolazione dei parametri costituzionali di cui agli  articoli  3,  in\ntermini di disparita\u0027 di trattamento di  situazioni  analoghe,  e  41\ndella Carta costituzionale nella parte in cui  sancisce  la  liberta\u0027\neconomica e la libera concorrenza tra imprese, e cio\u0027  a  prescindere\ndai procedimenti di certificazione. \n    4.6.1 L\u0027applicazione della disciplina in contestazione,  infatti,\ncomporta una differente modalita\u0027 di trattamento  nella  liquidazione\ndei danni tra produttori nella stessa area  geografica  di  formaggio\nDOP e non DOP, pur dinanzi alla medesima  origine  dei  danni  patiti\n(una calamita\u0027 naturale, il sisma, che ha colpito egualmente l\u0027intero\nterritorio coinvolto) ed alla potenziale identita\u0027 dei danni  stessi,\nnonche\u0027   all\u0027esistenza   di   caratteristiche   di   lavorazione   e\nstagionatura «simili» (come si  legge  in  sentenza  e  come  non  e\u0027\ncontestato tra le parti). \n    4.6.2  Infatti,  se  per  un  verso  la  situazione  oggetto   di\ndisciplina e\u0027 analoga per tutte le imprese coinvolte  (nella  specie,\nad esempio,  quelle  agricole  produttive  di  formaggi),  in  quanto\nderivante da  un  terremoto  (lo  stesso)  e  dai  conseguenti  danni\neconomici subiti da  prodotti  in  corso  di  maturazione  ovvero  di\nstoccaggio, per un altro verso la relativa contribuzione  statale  e\u0027\nassegnata - diversamente dai danni a scorte e beni mobili strumentali\nall\u0027attivita\u0027 (di cui alla gia\u0027 ricordata lettera b dello stesso art.\n3, comma 1 cit.) - alle sole imprese  che  si  occupano  di  prodotti\nD.O.P. e I.G.P. \n    4.6.3 Infatti,  a  fronte  dell\u0027identita\u0027  dell\u0027origine  e  della\nconseguente tipologia di danni,  la  natura  di  maggior  pregio  del\nprodotto, se pure  potrebbe  comportare  un  danno  quantitativamente\ndiverso, non sembra possa comportare che solo i  danni  patiti  dalle\naziende D.O.P. e I.G.P. siano meritevoli di  contribuzione  in  parte\nqua. \n    4.6.4 In definitiva, se potra\u0027 variare il quantum  del  danno  (e\nquindi della contribuzione), appare contrario ai principi di cui alle\nnorme costituzionali richiamate (articoli 3 e  41)  il  differenziare\nl\u0027an della spettanza contribuzione. \n    4.6.5 Sul punto della spettanza del contributo, in termini di  an\ndello  stesso,  infatti,  emerge   una   violazione   del   parametro\nfondamentale per cui l\u0027omogeneita\u0027 di situazioni -  azienda  agricola\nproduttiva di formaggi, sita in ambito colpito da calamita\u0027  naturale\ne  che  abbia  subito  danni  economici  ai  prodotti  in  corso   di\nmaturazione  ovvero  di  stoccaggio,  le   cui   caratteristiche   di\nlavorazione siano definibili come «simili» - dovrebbe essere soggetta\nad identita\u0027 di disciplina. Cio\u0027 in  particolare  laddove,  come  nel\ncaso di specie, la contribuzione  non  abbia  finalita\u0027  incentivanti\nbensi\u0027 di ristoro e sia diretta ad aziende produttive, colpite  dallo\nstesso evento calamitoso,  operanti  nel  medesimo  generale  mercato\nproduttivo  e  differenziate  dalla  sola  qualita\u0027   del   prodotto;\nquest\u0027ultima  ben  puo\u0027  giustificare  una  diversa  trattazione  del\nquantum spettante,  laddove  si  dimostri  un  danno  economico  piu\u0027\nrilevante per il diverso valore dei prodotti interessati. \n    4.6.6 La norma in contestazione, di  cui  alla  predetta  lettera\nb-bis), in termini di an della spettanza si risolve pertanto  in  una\ningiustificata disparita\u0027 di trattamento di situazioni  all\u0027apparenza\nomogenee (cfr. in termini Corte costituzionale  16  giugno  2006,  n.\n234). \n    4.6.7 In proposito, appare pienamente  coerente  ai  principi  di\nragionevolezza e di eguaglianza,  che,  se  gli  «eventi  calamitosi»\ngiustificano, secondo il legislatore, la spettanza di  un  contributo\nper il ristoro ovvero l\u0027indennizzo  di  danni  economici  subiti  dai\nprodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, la  medesima  ratio\ndeve operare anche al fine di consentire la contribuzione a tutte  le\naziende dell\u0027area colpite dal sisma e che dimostrino di  aver  subito\nanalogo danno. \n    4.6.8 La  differente  qualita\u0027  del  singolo  prodotto,  se  puo\u0027\ngiustificare un quantum di somma piu\u0027 elevato in ragione del  maggior\ndanno dimostrato, non puo\u0027 divenire parametro di spettanza o meno del\nmedesimo contributo. \n    4.7 La rilevata  irragionevolezza  e  disparita\u0027  del  contributo\nprevisto dalla norma  censurata  pare  tradursi  ulteriormente  nella\nviolazione  dell\u0027art.  41  della  Costituzione  (cfr.  ad  es.  Corte\ncostituzionale 25 luglio 2022, n. 186). \n    4.7.1  Infatti,  l\u0027assegnazione  di  un   aiuto   finanziario   a\ndestinatari limitati e in sostanza predeterminati, pone  un  problema\ndi differenziazione delle condizioni  degli  operatori  nel  mercato;\nnella specie, nel mercato della produzione agricola della stessa zona\ncolpita  dall\u0027evento  calamitoso  sismico;   l\u0027impresa   beneficiaria\nrisulta avvantaggiata, rispetto a chi ha subito identici danni. \n    4.8   In   termini   generali,    secondo    la    giurisprudenza\ncostituzionale, se  disposizioni  legislative  di  tal  fatta  (quale\nquella in contestazione, non a caso aggiunta in sede di conversione e\ntale da riguardare in definitiva soggetti specifici) non sono di  per\nse\u0027  incompatibili  con  l\u0027assetto   dei   poteri   stabilito   dalla\nCostituzione, tuttavia, in considerazione del pericolo di  disparita\u0027\ndi trattamento insito in  previsioni  di  questo  tipo,  esse  devono\nsoggiacere a uno scrutinio  stretto  di  costituzionalita\u0027,  sotto  i\nprofili della non arbitrarieta\u0027 e della  non  irragionevolezza  della\nscelta legislativa (cfr. ad es. sentenze n. 116 del 2020, e n. 20 del\n2012). La loro legittimita\u0027 costituzionale deve  essere  valutata  in\nrelazione al loro specifico contenuto e devono  risultare  i  criteri\nche ispirano le scelte  con  esse  realizzate,  nonche\u0027  le  relative\nmodalita\u0027 di attuazione (cfr. ad es. sentenze n. 270 del 2010 e n. 49\ndel 2021). \n    4.7.2 Il sindacato costituzionale non si arresta,  infatti,  alla\nvalutazione del proposito del legislatore cioe\u0027 alla verifica di  una\n«ragion  sufficiente»,  che  basti  a  giustificare  la   scelta   di\nintervenire con legge-provvedimento o comunque posta a  vantaggio  di\ndeterminati soggetti individuabili, ma  si  estende  al  giudizio  di\ncongruita\u0027 del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito  e  al\ngiudizio  di  proporzionalita\u0027  della  misura  selezionata  in  vista\ndell\u0027ottenimento di quello scopo. Il primo e\u0027 teso  a  verificare  la\nconformita\u0027 del mezzo al fine, mentre il secondo e\u0027 volto a  saggiare\nla ragionevole proporzione tra lo strumento prescelto e  le  esigenze\nda soddisfare, in vista  del  minor  sacrificio  possibile  di  altri\nprincipi o valori costituzionalmente protetti. \n    4.7.3 Nel caso di specie, la scelta di differenziare in radice la\ncontribuzione dei danni predetti in favore di una sola  tipologia  di\naziende pare dar luogo ad una scelta irragionevole e  sproporzionata,\nin quanto l\u0027eventuale maggior pregio delle produzioni  indicate  puo\u0027\nessere   proporzionalmente   tutelato   in   termini   adeguati    di\nquantificazione del contributo per il maggior danno patito. \n    4.7.4 In  proposito,  la  giurisprudenza  costituzionale  ravvisa\nnella proporzionalita\u0027 del trattamento giuridico  uno  degli  aspetti\nessenziali  della  ragionevolezza,  ritenendo  che  la  stessa   vada\napprezzata tenendo conto del fine obiettivo insito  nella  disciplina\nnormativa considerata in relazione agli effetti  pratici  prodotti  o\nproducibili nei concreti rapporti della vita. \n    Cio\u0027 a maggior ragione assume rilievo rispetto  ai  danni  patiti\nper un grave evento calamitoso, quale quello sismico che  ha  colpito\nle popolazioni ed i territori  delle  Province  di  Bologna,  Modena,\nFerrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. \n    4.8 Va pertanto  rimessa  alla  Corte  costituzionale,  ai  sensi\ndell\u0027art. 1 della legge costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1,  e\ndell\u0027art. 23, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  3,  comma  1,  lettera  b-bis)\ndecreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del  1°\nagosto 2012, per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione,\nnella parte in cui limita la spettanza del contributo  straordinario,\npreordinato al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in\ncorso di maturazione ovvero di stoccaggio, ad una sola  tipologia  di\naziende. \n5. Statuizioni finali. \n    5.1 Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  appaiono,\npertanto, rilevanti e non manifestamente infondate  le  questioni  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  3,  comma  1,  lettera  b-bis)\ndecreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del  1°\nagosto 2012, illustrate nel corpo della presente ordinanza. \n    5.2 Ai sensi dell\u0027art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo\n1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e\u0027\nsospeso fino alla definizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n    5.3 Ai sensi dell\u0027art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo\n1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara\u0027  comunicata  alle  parti\ncostituite, notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata anche al Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al\nPresidente della Camera dei deputati. \n    5.4 Ogni ulteriore statuizione in rito, in  merito  e  in  ordine\nalle spese resta riservata alla decisione definitiva. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): \n        i) dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le\nquestioni  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  3,  comma  1,\nlettera b-bis) decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge\nn. 122 del 1° agosto 2012,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  in\nrelazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione; \n        ii) sospende, per l\u0027effetto, in parte qua, ai sensi dell\u0027art.\n23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  il  presente  giudizio  previa\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la  risoluzione\ndel suindicato incidente di costituzionalita\u0027; \n        iii) ordina che, a cura della Segreteria  della  Sezione,  la\npresente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente\ndel Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata  ai  Presidenti  della\nCamera dei deputati e del Senato della Repubblica; \n        iv) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in  merito  e\nsulle  spese  di  lite  all\u0027esito  del   giudizio   di   legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  19\ndicembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Hadrian Simonetti, Presidente; \n        Giordano Lamberti, Consigliere; \n        Davide Ponte, consigliere, estensore; \n        Giovanni Gallone, consigliere; \n        Roberta Ravasio, consigliere. \n \n                      Il Presidente: Simonetti \n \n \n                                                   L\u0027estensore: Ponte","elencoNorme":[{"id":"62304","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/06/2012","data_nir":"2012-06-06","numero_legge":"74","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b-bis)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-06-06;74~art3"},{"id":"62305","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"01/08/2012","data_nir":"2012-08-01","numero_legge":"122","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-01;122"}],"elencoParametri":[{"id":"78898","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78899","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54405","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ministero dell\u0027Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54476","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Azienda Agricola Levante di Romani F.lli ss","data_costit_part":"10/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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